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Decisione

33.2019.18

Restituzione di PC indebitamente ricevute,perché l'ass. non ha comunicato alla Cassa che conviveva con il figlio maggiorenne dell'ex moglie,verso cui non ha alcun obbligo giuridico di mantenimento,né il ragazzo si è occupato di lui.Non è compreso nel calcolo PC,perciò la pigione va suddivisa per due

12 febbraio 2020Italiano49 min

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2019.18

TB

Lugano

12 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 agosto 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Nel gennaio 2016 (doc. 106)

la Cassa di compensazione ha avviato la revisione periodica del diritto alle

prestazioni complementari di RI 1, 1948, e dal formulario che egli ha compilato

il 1° febbraio 2016 (doc. 117) è risultato che condivideva l'abitazione locata

con un giovane. A quel momento, per l'anno 2016 la sua prestazione

complementare ammontava a Fr. 1'038.- al mese (doc. 103).

1.2. Il 9 febbraio 2016 (doc. 119)

la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato una dichiarazione del

Comune dell'arrivo di __________ nella sua economia domestica e la

dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti del 17 febbraio 2016 (doc. 122) che

ha prodotto indicava che la convivenza è iniziata nel mese di ottobre 2011.

1.3. Con decisione del 15 marzo

2016 (doc. 151) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto

alle PC dell'assicurato e le prestazioni versategli in eccesso dal 1° novembre

2011 al 31 marzo 2016, chiedendo perciò in restituzione l'ammontare di Fr. 24'510.-

per prestazioni ricevute indebitamente e fissando in Fr. 638.- al mese il nuovo

diritto alle PC dal 1° aprile 2016.

1.4. Il 18 aprile 2016 (doc. 190)

l'assicurato, assistito dall'avv. RA 1, ha chiesto di computargli l'intero

canone di locazione di Fr. 13'200.- al 1° novembre 2011, a motivo che poteva

semmai essere ragionevole domandare al coinquilino, figlio di sua moglie dalla

quale è separato e che l'aiutava nelle faccende domestiche, di partecipare alle

spese con prima Fr. 200.- e poi Fr. 300.- al mese stante la sua limitata capacità

economica, con conseguente adeguamento della prestazione complementare

riconosciuta e annullamento della decisione formale. In via subordinata, visto

che da maggio 2016 il ragazzo di cui egli dal 2011 si è preso cura e ha

mantenuto in virtù di un obbligo morale e che occupava solo una stanza

mantenendo il proprio domicilio all'estero presso il papà, è andato ad abitare

dalla zia, doveva essergli computata l'intera pigione e quindi il suo diritto

alle PC ammontava a Fr. 1'038.-. L'opponente ha chiesto infine di condonargli la

somma da restituire, vista la sua situazione economica e la sua indubbia buona

fede.

1.5. Il 26 aprile 2016 (doc. 205)

la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di precisare alcune

informazioni riguardo alla sua coabitazione e al suo coinquilino e il 20 maggio

2016 (doc. 207) l'interessato ha dichiarato che la convivenza ha portato

vantaggi ad entrambi aiutandosi vicendevolmente.

Fra le parti ha avuto luogo un incontro (doc. 208), a seguito del

quale la Cassa ha raccolto della documentazione relativa al figlio della moglie

del qui ricorrente (docc. 209-216).

1.6. Con decisione su opposizione

del 20 agosto 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

dell'assicurato, confermando la restituzione di Fr. 24'510.-.

Secondo l'amministrazione non sono dati motivi per considerare la

coabitazione con il figlio del coniuge come un'eccezione al principio della

suddivisione della pigione.

Infatti, non essendo suo figlio secondo il diritto civile, l'assicurato

non aveva un obbligo giuridico di mantenimento verso di lui.

Inoltre, essendo maggiorenne e non beneficiario di una rendita, il

giovane non era compreso nel calcolo della sua prestazione complementare.

Nemmeno può essere ritenuta l'eccezione alla suddivisione

paritaria della pigione a motivo che l'ospite occupava soltanto la camera da

letto, non essendo credibile che egli non abbia utilizzato anche il gabinetto,

la cucina e la sala da pranzo visto l'appartamento di 4 locali e l'affermazione

dell'assicurato di fornirgli gratuitamente il vitto, oltre all'alloggio.

Infine, neppure è stato sollevato che il ragazzo si prendeva cura

dell'opponente ma, semmai, era il contrario.

Pertanto, non è data un'eccezione secondo l'art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI e, dunque, non è possibile considerare per intero l'importo della

pigione pagata dall'assicurato, indipendentemente dal fatto che l'ospite versasse

o no la sua quota parte.

Sulla domanda di condono la Cassa di pronuncerà soltanto quando la

decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

1.7. Il 20 settembre 2019 (doc. I)

RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di

annullare la decisione su opposizione.

Il ricorrente ha riconosciuto di non avere obblighi legali nei

confronti del figlio della moglie da cui è separato, tuttavia egli è sempre

stato un punto di riferimento per il ragazzo e l'ha sempre aiutato, tanto che ha

terminato gli studi, ma non ha trovato un'occupazione stabile e quindi ha

provato varie esperienze, fra cui anche soggiorni di studio all'estero. Rientrato

in Svizzera, __________ ha talvolta soggiornato presso la mamma, altre volte da

amici o altre ancora ha convissuto con la sua ragazza; raramente ha quindi abitato

con il ricorrente, anche se è stato il suo punto di riferimento e fino al 2016 egli

è stato domiciliato presso di lui per motivi meramente amministrativi. Questa

soluzione risultava finanziariamente neutra per entrambi e per la Cassa, che

non aveva una spesa maggiore avendo sempre riconosciuto i costi massimi per la

pigione.

L'assicurato ha evidenziato che il suo ospite, non avendo un

reddito, se avesse dovuto pagare un appartamento per sé sarebbe finito a carico

del sistema sociale. Nel frattempo, il ragazzo ha trasferito il suo domicilio

altrove, avendo avviato una relazione sentimentale più stabile.

Secondo l'insorgente, la decisione impugnata, seppure corretta dal

profilo formale, tuttavia contravviene al principio della amministrazione

razionale e parsimoniosa della Cassa, visto che questa procedura le è costata e

le costerà una somma rilevante, in termini di spese legali e di cure mediche,

essendo egli stato messo in una situazione di agitazione.

L'interessato ha ancora rilevato che qualora il condono venisse

negato, la procedura di incasso sfocerà in un attestato di carenza beni, il

tutto per un eccesso di formalismo "o,

più prosaicamente, dell'ottusità burocratica" (pag. 3) della

Cassa.

Il ricorrente ha poi osservato che gli importi che il figlio della

moglie avrebbe dovuto pagargli sono prescritti fino al 30 agosto 2014 e si

prescriveranno ulteriormente fino al termine della procedura, sempreché il

ragazzo non faccia valere di dovere pagare solo per le prestazioni

effettivamente ricevute.

Da ultimo, l'assicurato ha evidenziato che se la Cassa l'avesse

informato che, se il figlio della moglie si fosse trasferito in modo stabile in

casa sua avrebbe dovuto pagare la metà della pigione, la questione si sarebbe

risolta senza inutili costi e strascichi.

1.8. Nella risposta del 2 ottobre

2019 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il

ricorso, ricordando che la restituzione si è imposta a seguito della scoperta,

durante la revisione periodica del 2016, che in precedenza l'assicurato aveva

condiviso la sua abitazione con il figlio della moglie, circostanza mai

comunicatale. Ritenuto come nell'appartamento del ricorrente vi abitasse una

persona esclusa dal calcolo PC, la Cassa ha ribadito che la pigione doveva

essere computata in ragione di metà e quindi dal 1° novembre 2011 al 31 marzo

2016 le prestazioni complementari calcolate su una pigione intera dovevano

essere restituite, siccome percepite a torto.

1.9. Il ricorrente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova né ha formulato nuove osservazioni (doc. V).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa

cantonale di compensazione nei confronti di RI 1 per le prestazioni

complementari apparentemente indebitamente percepite dal 1° novembre 2011 al 31

marzo 2016, che l'amministrazione ha calcolato essere pari a Fr. 24'510.-.

2.2. Per l'art. 31

cpv. 1 LPGA l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la

prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

A norma dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona

o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione

di prestazioni hanno subìto modifiche.

Per quanto concerne specificatamente l'obbligo di

informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI prevede che la persona che ha diritto

o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è

versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle

condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale

del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per

le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente

riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato

era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni

dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile

per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è

stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010

EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito

che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di

prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò

il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr.

consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni

sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano

adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale

della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF

126 V 42 cons. 2b).

2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi

applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione

processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate

dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione

di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02

del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni

solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che

non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza

del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il

momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora

essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una

domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.

321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170

consid. 1 pag. 171; Elisabeth

Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René

A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza

contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento

giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva

solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non

basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353

consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108

V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle

prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione

formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti

giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF

126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è

stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale

di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18

gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la

riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di

controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

Fatti

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del

31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In

concreto, con decisione formale del 15 marzo 2016 (doc. 151) la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° novembre

2011 al 31 marzo 2016, suddividendo i calcoli in diversi periodi a seconda

delle modifiche personali ed economiche riscontrate. Quale motivazione per

questa nuova decisione la Cassa ha indicato "Riesame con decorrenza 1° novembre 2011 a seguito della mancata

comunicazione al Servizio PC della convivenza con __________.".

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi

a seguito della scoperta della condivisione dell'assicurato della sua

abitazione con terze persone. Questo fatto, che fa diminuire il suo fabbisogno,

ha comportato che egli avrebbe illecitamente beneficiato di prestazioni

complementari maggiori di quanto in realtà di sua spettanza nel lasso di tempo dal

1° novembre 2011 al 31 marzo 2016.

Concretamente, la Cassa di compensazione ha stabilito che dal 1° novembre

2011 l'interessato aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso

in precedenza e, constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni

giusta l'art. 25 LPGA, ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di

Fr. 24'510.- erroneamente versata da quel momento fino al 31 marzo 2016,

corrispondente alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le

prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.

2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i

Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale

non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e

la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e

le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono

all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la

Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei

disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI

(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,

quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo

scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai

"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.

346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"

disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la

garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste

questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.

606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia

dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese

riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:

"

Per le persone che non vivono

durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone

che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

(…)

b. la pigione di un appartamento e le relative spese

accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto

né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto

è il seguente:

1.

13 200 franchi per le persone

sole,"

e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,

fra i quali vi sono:

"

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese

le

rendite dell'AVS e dell'AI;".

2.7. Quanto alle spese

riconosciute dell'assicurato, per il computo della pigione la Cassa di

compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva l'appartamento con

una persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che

era esclusa dal calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo

fabbisogno soltanto la metà della pigione lorda pagata.

Il ricorrente ha contestato questo aspetto, affermando di avere un

obbligo morale di occuparsi del figlio della sua (ex) moglie e quindi di

provvedere a lui anche economicamente.

Considerandi

Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese

riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse

le pigioni rimaste insolute).

Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un

importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case

unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la

pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di

pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali

(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°

gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une

répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à

intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le

calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être

partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce

personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison

occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire

d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en

règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment

la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non

selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où

l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio

1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento

indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va

dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione

complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa

economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA

dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa

A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola

persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una

prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo

l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è

determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere

chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid.

1).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno

però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad

esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure

quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è

obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Recht-sprechung des Bundesgerichts

zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione

alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la

titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici,

necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che

divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere

ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,

che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere

conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/ Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op.

cit., pag. 80).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su

una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa

appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi

formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della

casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere

ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il

Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce

espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata

da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,

proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.

234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla

deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva

insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha

rilevato quanto segue:

" 2.- (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des

Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der

Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt

wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit

entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit

rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im

gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige

Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im

Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine

Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand,

dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder

das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu

einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem

Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2).

Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht

ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c

ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch

Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen

sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im

gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.

Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der

EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern

in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein

kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die

Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben,

welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).

Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden

kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der

Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs

unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen

Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende

Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch

schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten,

sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen

Rentenanspruch auslösen.

3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März

1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin

fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf

Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der

elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die

Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118,

1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr

unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche

Dispositivo

Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden,

dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der

Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt,

verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist

und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier

unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (le sottolineature

sono della redattrice).

Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003

(P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:

" (…)

1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge

nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10,

in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte

del calcolo della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione

non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati

insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI

2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una

ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene

effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica

non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene

nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una

rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto

(cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in

vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata

in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga

della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si

fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione

della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001

pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001

consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni

devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un

obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC Se

così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche

quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri

non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione

sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella

copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle

circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del

resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza

di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita

sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche

nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237

consid. 2b).

(…).

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio

maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia

domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento.

Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al

principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In

effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il

figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della

prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8

OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un

obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC Nel ricorso, infine,

non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte

dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re

W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza

inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei

ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente

parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere

respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC

secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le

sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero

per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale

obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328

segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto

onere a norma dell'art.

329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le

condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti

da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo

morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza

in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo

motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche

dopo l'entrata in vigore dell'art.

16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,

come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti

parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza

tra parenti secondo l'art.

328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di

locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora

maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di

locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio

dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione

provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,

ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della

redattrice).

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è

chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio

in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare

una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la

vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che viveva separata dal

proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione

domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione

della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze

del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla

nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel

caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino

indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano

stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la

beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella

trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia

minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata

nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC,

rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF

105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto

condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale

contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.

Nella STF

9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla

suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede

appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire

in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano

degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che

viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è

prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale

federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve essere

suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un

appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo

delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al

principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271,

giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta

Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione

quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC

anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia

domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si

prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.

Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria

di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del

beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di

aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai

rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1

lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è inammissibile.

Nel caso di specie non era dunque data l'eccezione al principio dell'art.

16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la

Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della pigione all'assicurata.

La

giurisprudenza cantonale resa è ricca di casi.

Con STCA 33.2001.82 del 14

giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso

di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72)

questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre,

che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare

il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa

di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA

33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010,

il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della

suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/

suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione

opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la

summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con

i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e

non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna

assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato

il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da

parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per

conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse

paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in

parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato

giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata

così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA

33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la

figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e

psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle

cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una

casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha

deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria

di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18

novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra

il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.

A ugual risultato si è giunti

il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme

alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per

problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto

valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di

mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro,

nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,

altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che

la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile

è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non

è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6

giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con

ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il

TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole

persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa

unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva

stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali

all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che

però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione

pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano,

visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle

prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la

pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due

terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano

escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1) sul

caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la

convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata assunta

come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una

particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse

su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto

civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare,

essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché

non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a

difficoltà economiche, ma problemi di natura economica non potevano

portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di

compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l'assicurata

le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l'alloggio, il

Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della

badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto

domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell'assicurata che si

assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi dunque di una

convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere

quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche

quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una

diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti

(STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).

Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018

sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex

moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico

dell'ex marito.

Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della

pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo

giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di

mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della

sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in

quanto maggiorenne, non beneficiaria di una rendita e oltretutto non

essendo sua figlia, la studentessa non era in alcun modo compresa nel

calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era

il suo genitore.

Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si

prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per

tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza

da parte dell'uno nei confronti dell'altra.

Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di

mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex

moglie.

Nella STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 il TCA ha confermato la

suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato che condivideva

l'abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto dallo stipendio il

vitto e l'alloggio. Trattandosi quindi di una convivenza onerosa e non a titolo

gratuito, non si poteva invocare l'eccezione alla suddivisione paritaria.

Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata

sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi,

si è sposata e ha avuto due figli. Pertanto, sotto lo stesso

tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli

rispettivamente nipotini dell'assicurata. Non è stata menzionata né

comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in

comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento

del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno un obbligo di

assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla base della

convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla suddivisione

per teste della pigione.

Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), seppure

per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua

ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto

di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli

ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato

non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa

ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita

fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.

2.8. La fattispecie in esame è

collocabile nel solco della esposta giurisprudenza e in particolare della STCA

33.2017.4, visto che anche nel caso di specie il ricorrente ha confermato di

avere ospitato in casa propria il figlio della sua (ex) moglie.

L'insorgente ha sostenuto che sebbene nel periodo in esame

(2011-2016) fosse maggiorenne (1991), anche una volta portati a termine gli

studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo, perciò egli ha sentito

un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di lui dandogli vitto e

alloggio gratuiti.

Inoltre questa convivenza, iniziata ufficialmente il 19 ottobre

2011 (doc. 122), a dire del ricorrente si estendeva soltanto in alcuni momenti,

visto che dopo gli studi il giovane ha soggiornato all'estero, così come presso

la mamma, amici e la sua ragazza.

Oltretutto, l'ospite occupava soltanto una piccola porzione dell'abitazione,

e meglio solo la camera da letto.

D'avviso di questa Corte, la richiesta dell'assicurato di non

considerare l'ospite nel computo della pigione non va tutelata.

Va in effetti evidenziato che è indubbio che il figlio di primo

letto di sua moglie non sia, dal profilo giuridico, suo figlio e che, pertanto,

l'insorgente non abbia alcun obbligo giuridico di mantenimento nei suoi

confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si sia occupato del mantenimento di __________,

l'assicurato non può avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione

del canone di locazione su tutti i coabitanti.

In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una

rendita, e oltretutto non essendo suo figlio, il giovane non era in

alcun modo compreso nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente (cfr.

art. 9 cpv. 5 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC-AVS/AI; STFA P 76/01 del 9 gennaio

2003 consid. 2).

Per quanto concerne la motivazione addotta dall'assicurato secondo

cui egli occupava la maggior parte dell'appartamento di 4 locali, il TCA rileva

che è difficile credere che l'ospite si sia limitato ad utilizzare soltanto la

camera da letto e non anche il gabinetto, la cucina e la sala da pranzo,

ritenuto poi che lo stesso assicurato ha affermato di fornirgli gratuitamente

il vitto.

Infine, la circostanza sollevata in sede di opposizione secondo

cui "tenuto conto dei problemi di salute

dell'assicurato, il figliastro costituisce una preziosa risorsa in relazione

alle faccende domestiche" e che visto che "le condizioni di salute di RI 1 sono purtroppo molto

peggiorate e la consapevolezza di non trovarsi solo in casa, soprattutto la

notte, gli permetteva di vivere più serenamente, sapendo di disporre di

qualcuno su cui contare in caso di bisogno" (doc. 186), non solo

non è stata comprovata, ma neppure è sufficiente, come tale, per potere

ammettere un'eccezione al principio della suddivisione paritaria della pigione

fra i conviventi ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Inoltre, la scrivente Corte rileva che questa motivazione

contraddice quanto lo stesso assicurato ha poi affermato, tre anni dopo, nel

suo memoriale di ricorso.

Infatti, se nel 2016 il figlio della moglie lo aiutava nelle

faccende domestiche e la sua presenza lo rassicurava durante la notte, poi nel

2019 l'assicurato ha sostenuto che il ragazzo "raramente ha realmente vissuto a casa sua" (doc. I pag.

2 punto 9), ma che oltre a essere stato all'estero "ha soggiornato talvolta presso la madre, talvolta ha

vissuto da amici, talvolta ha convissuto con la sua ragazza"

(doc. I pag. 2 punto 8). In sostanza, il giovane era domiciliato presso di lui

unicamente "per poter fornire alle

diverse amministrazioni un recapito certo." (doc. I pag. 2

punto 10).

In tali circostanze, non si può certo sostenere che il figlio

della moglie si prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario

(doc. I punto 5: "(…) il ricorrente è

sempre stato un punto di riferimento per lui e nel limite del possibile lo ha

sempre aiutato"), perciò anche per tale motivo la fattispecie

in esame non rientra fra le eccezioni derivanti dall'art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte

dell'uno nei confronti dell'altro (DTF 105 V 271).

In conclusione, dalle circostanze di fatto esposte il TCA ritiene

che, nel caso concreto, oltre a non esservi un obbligo giuridico, non v'era

nemmeno un obbligo morale di mantenimento da parte del ricorrente nei confronti

di __________, figlio maggiorenne di sua moglie - dalla quale è separato (STCA

33.2017.4 del 9 febbraio 2018 consid. 2.12).

Pertanto, questo Tribunale decide che poiché ha convissuto con l'assicurato,

ma non era beneficiario di una rendita e quindi nemmeno di prestazioni

complementari, il figlio di sua moglie era escluso per definizione dal calcolo

delle PC del ricorrente.

Di conseguenza, è corretto che la pigione lorda

dell'abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano

nell'immobile locato dall'assicurato e che dunque la parte di pigione del suo

ospite, escluso dal calcolo PC, conformemente all'art. 16c cpv. 1

OPC-AVS/AI non sia stata considerata nella determinazione della

sua prestazione complementare.

È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione, nel calcolo

delle PC dell'assicurato, ha ritenuto solo la metà della pigione lorda, non

essendo dati i motivi per fare ricadere il caso di specie nelle

eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 16c cpv.

2 OPC-AVS/AI.

2.9. Stando così le cose, la

decisione della Cassa di compensazione che pretende la restituzione delle

prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° novembre

2011 al 31 marzo 2016 deve essere confermata integralmente.

Le critiche del ricorrente all'indirizzo della Cassa per avere

intrapreso la procedura in esame malgrado la stessa, vista la sua situazione

economica, non porterebbe a nulla, non gli giovano e non portano a un risultato

diverso da quello esposto.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.10. L'assicurato ha chiesto di

essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I), omettendo

tuttavia di completare la sua istanza dalla necessaria documentazione dopo

avere chiesto a tale scopo una proroga (doc. VI).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2 L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,

l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, come ampiamente esposto nelle considerazioni di merito,

la giurisprudenza in ambito di computo della pigione in caso di convivenza fra

più persone è chiara e costante da anni e il caso di specie non rappresenta

un'eccezione tale da costituire un motivo per scostarsene.

Peraltro, come indicato la scrivente Corte si è già pronunciata su

un caso praticamente identico un paio di anni fa - pubblicato sul sito www.sentenze.ti.ch -, circostanza che non

doveva sfuggire al patrocinatore dell'assicurato e che avrebbe evitato

ulteriori costi inutili non solo a quest'ultimo, come da egli stesso lamentato.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria

deve essere così respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti