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Restituzione di PC indebitamente ricevute,perché l'ass. non ha comunicato alla Cassa che conviveva con il figlio maggiorenne dell'ex moglie,verso cui non ha alcun obbligo giuridico di mantenimento,né il ragazzo si è occupato di lui.Non è compreso nel calcolo PC,perciò la pigione va suddivisa per due
12 febbraio 2020Italiano49 min
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.18
TB
Lugano
12 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 agosto 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel gennaio 2016 (doc. 106)
la Cassa di compensazione ha avviato la revisione periodica del diritto alle
prestazioni complementari di RI 1, 1948, e dal formulario che egli ha compilato
il 1° febbraio 2016 (doc. 117) è risultato che condivideva l'abitazione locata
con un giovane. A quel momento, per l'anno 2016 la sua prestazione
complementare ammontava a Fr. 1'038.- al mese (doc. 103).
1.2. Il 9 febbraio 2016 (doc. 119)
la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato una dichiarazione del
Comune dell'arrivo di __________ nella sua economia domestica e la
dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti del 17 febbraio 2016 (doc. 122) che
ha prodotto indicava che la convivenza è iniziata nel mese di ottobre 2011.
1.3. Con decisione del 15 marzo
2016 (doc. 151) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto
alle PC dell'assicurato e le prestazioni versategli in eccesso dal 1° novembre
2011 al 31 marzo 2016, chiedendo perciò in restituzione l'ammontare di Fr. 24'510.-
per prestazioni ricevute indebitamente e fissando in Fr. 638.- al mese il nuovo
diritto alle PC dal 1° aprile 2016.
1.4. Il 18 aprile 2016 (doc. 190)
l'assicurato, assistito dall'avv. RA 1, ha chiesto di computargli l'intero
canone di locazione di Fr. 13'200.- al 1° novembre 2011, a motivo che poteva
semmai essere ragionevole domandare al coinquilino, figlio di sua moglie dalla
quale è separato e che l'aiutava nelle faccende domestiche, di partecipare alle
spese con prima Fr. 200.- e poi Fr. 300.- al mese stante la sua limitata capacità
economica, con conseguente adeguamento della prestazione complementare
riconosciuta e annullamento della decisione formale. In via subordinata, visto
che da maggio 2016 il ragazzo di cui egli dal 2011 si è preso cura e ha
mantenuto in virtù di un obbligo morale e che occupava solo una stanza
mantenendo il proprio domicilio all'estero presso il papà, è andato ad abitare
dalla zia, doveva essergli computata l'intera pigione e quindi il suo diritto
alle PC ammontava a Fr. 1'038.-. L'opponente ha chiesto infine di condonargli la
somma da restituire, vista la sua situazione economica e la sua indubbia buona
fede.
1.5. Il 26 aprile 2016 (doc. 205)
la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di precisare alcune
informazioni riguardo alla sua coabitazione e al suo coinquilino e il 20 maggio
2016 (doc. 207) l'interessato ha dichiarato che la convivenza ha portato
vantaggi ad entrambi aiutandosi vicendevolmente.
Fra le parti ha avuto luogo un incontro (doc. 208), a seguito del
quale la Cassa ha raccolto della documentazione relativa al figlio della moglie
del qui ricorrente (docc. 209-216).
1.6. Con decisione su opposizione
del 20 agosto 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione
dell'assicurato, confermando la restituzione di Fr. 24'510.-.
Secondo l'amministrazione non sono dati motivi per considerare la
coabitazione con il figlio del coniuge come un'eccezione al principio della
suddivisione della pigione.
Infatti, non essendo suo figlio secondo il diritto civile, l'assicurato
non aveva un obbligo giuridico di mantenimento verso di lui.
Inoltre, essendo maggiorenne e non beneficiario di una rendita, il
giovane non era compreso nel calcolo della sua prestazione complementare.
Nemmeno può essere ritenuta l'eccezione alla suddivisione
paritaria della pigione a motivo che l'ospite occupava soltanto la camera da
letto, non essendo credibile che egli non abbia utilizzato anche il gabinetto,
la cucina e la sala da pranzo visto l'appartamento di 4 locali e l'affermazione
dell'assicurato di fornirgli gratuitamente il vitto, oltre all'alloggio.
Infine, neppure è stato sollevato che il ragazzo si prendeva cura
dell'opponente ma, semmai, era il contrario.
Pertanto, non è data un'eccezione secondo l'art. 16c cpv. 2
OPC-AVS/AI e, dunque, non è possibile considerare per intero l'importo della
pigione pagata dall'assicurato, indipendentemente dal fatto che l'ospite versasse
o no la sua quota parte.
Sulla domanda di condono la Cassa di pronuncerà soltanto quando la
decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
1.7. Il 20 settembre 2019 (doc. I)
RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di
annullare la decisione su opposizione.
Il ricorrente ha riconosciuto di non avere obblighi legali nei
confronti del figlio della moglie da cui è separato, tuttavia egli è sempre
stato un punto di riferimento per il ragazzo e l'ha sempre aiutato, tanto che ha
terminato gli studi, ma non ha trovato un'occupazione stabile e quindi ha
provato varie esperienze, fra cui anche soggiorni di studio all'estero. Rientrato
in Svizzera, __________ ha talvolta soggiornato presso la mamma, altre volte da
amici o altre ancora ha convissuto con la sua ragazza; raramente ha quindi abitato
con il ricorrente, anche se è stato il suo punto di riferimento e fino al 2016 egli
è stato domiciliato presso di lui per motivi meramente amministrativi. Questa
soluzione risultava finanziariamente neutra per entrambi e per la Cassa, che
non aveva una spesa maggiore avendo sempre riconosciuto i costi massimi per la
pigione.
L'assicurato ha evidenziato che il suo ospite, non avendo un
reddito, se avesse dovuto pagare un appartamento per sé sarebbe finito a carico
del sistema sociale. Nel frattempo, il ragazzo ha trasferito il suo domicilio
altrove, avendo avviato una relazione sentimentale più stabile.
Secondo l'insorgente, la decisione impugnata, seppure corretta dal
profilo formale, tuttavia contravviene al principio della amministrazione
razionale e parsimoniosa della Cassa, visto che questa procedura le è costata e
le costerà una somma rilevante, in termini di spese legali e di cure mediche,
essendo egli stato messo in una situazione di agitazione.
L'interessato ha ancora rilevato che qualora il condono venisse
negato, la procedura di incasso sfocerà in un attestato di carenza beni, il
tutto per un eccesso di formalismo "o,
più prosaicamente, dell'ottusità burocratica" (pag. 3) della
Cassa.
Il ricorrente ha poi osservato che gli importi che il figlio della
moglie avrebbe dovuto pagargli sono prescritti fino al 30 agosto 2014 e si
prescriveranno ulteriormente fino al termine della procedura, sempreché il
ragazzo non faccia valere di dovere pagare solo per le prestazioni
effettivamente ricevute.
Da ultimo, l'assicurato ha evidenziato che se la Cassa l'avesse
informato che, se il figlio della moglie si fosse trasferito in modo stabile in
casa sua avrebbe dovuto pagare la metà della pigione, la questione si sarebbe
risolta senza inutili costi e strascichi.
1.8. Nella risposta del 2 ottobre
2019 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso, ricordando che la restituzione si è imposta a seguito della scoperta,
durante la revisione periodica del 2016, che in precedenza l'assicurato aveva
condiviso la sua abitazione con il figlio della moglie, circostanza mai
comunicatale. Ritenuto come nell'appartamento del ricorrente vi abitasse una
persona esclusa dal calcolo PC, la Cassa ha ribadito che la pigione doveva
essere computata in ragione di metà e quindi dal 1° novembre 2011 al 31 marzo
2016 le prestazioni complementari calcolate su una pigione intera dovevano
essere restituite, siccome percepite a torto.
1.9. Il ricorrente non ha prodotto
ulteriori mezzi di prova né ha formulato nuove osservazioni (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa
cantonale di compensazione nei confronti di RI 1 per le prestazioni
complementari apparentemente indebitamente percepite dal 1° novembre 2011 al 31
marzo 2016, che l'amministrazione ha calcolato essere pari a Fr. 24'510.-.
2.2. Per l'art. 31
cpv. 1 LPGA l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la
prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
A norma dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona
o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione
di prestazioni hanno subìto modifiche.
Per quanto concerne specificatamente l'obbligo di
informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI prevede che la persona che ha diritto
o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è
versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per
le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato
era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni
dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile
per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010
EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito
che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di
prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò
il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr.
consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni
sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano
adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale
della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF
126 V 42 cons. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi
applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni
solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che
non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza
del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una
domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.
321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170
consid. 1 pag. 171; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non
basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il
fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie
conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito
tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353
consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108
V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle
prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione
formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti
giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF
126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è
stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale
di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18
gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la
riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di
controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
Fatti
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In
concreto, con decisione formale del 15 marzo 2016 (doc. 151) la Cassa di
compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° novembre
2011 al 31 marzo 2016, suddividendo i calcoli in diversi periodi a seconda
delle modifiche personali ed economiche riscontrate. Quale motivazione per
questa nuova decisione la Cassa ha indicato "Riesame con decorrenza 1° novembre 2011 a seguito della mancata
comunicazione al Servizio PC della convivenza con __________.".
La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi
a seguito della scoperta della condivisione dell'assicurato della sua
abitazione con terze persone. Questo fatto, che fa diminuire il suo fabbisogno,
ha comportato che egli avrebbe illecitamente beneficiato di prestazioni
complementari maggiori di quanto in realtà di sua spettanza nel lasso di tempo dal
1° novembre 2011 al 31 marzo 2016.
Concretamente, la Cassa di compensazione ha stabilito che dal 1° novembre
2011 l'interessato aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso
in precedenza e, constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni
giusta l'art. 25 LPGA, ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di
Fr. 24'510.- erroneamente versata da quel momento fino al 31 marzo 2016,
corrispondente alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le
prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.
2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la
Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei
disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese
riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:
"
Per le persone che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
(…)
b. la pigione di un appartamento e le relative spese
accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto
né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto
è il seguente:
1.
13 200 franchi per le persone
sole,"
e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,
fra i quali vi sono:
"
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese
le
rendite dell'AVS e dell'AI;".
2.7. Quanto alle spese
riconosciute dell'assicurato, per il computo della pigione la Cassa di
compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva l'appartamento con
una persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che
era esclusa dal calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo
fabbisogno soltanto la metà della pigione lorda pagata.
Il ricorrente ha contestato questo aspetto, affermando di avere un
obbligo morale di occuparsi del figlio della sua (ex) moglie e quindi di
provvedere a lui anche economicamente.
Considerandi
Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese
riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse
le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un
importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case
unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la
pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di
pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali
(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°
gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une
répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à
intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le
calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être
partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce
personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison
occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire
d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en
règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment
la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non
selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où
l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio
1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento
indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va
dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione
complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa
economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA
dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa
A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola
persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo
l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è
determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere
chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid.
1).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno
però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad
esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure
quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è
obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Recht-sprechung des Bundesgerichts
zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione
alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la
titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici,
necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che
divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,
che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere
conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/ Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op.
cit., pag. 80).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su
una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa
appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi
formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della
casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere
ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il
Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce
espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata
da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,
proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.
234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla
deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva
insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha
rilevato quanto segue:
" 2.- (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des
Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der
Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt
wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit
entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit
rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im
gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige
Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im
Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine
Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand,
dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder
das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu
einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem
Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2).
Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht
ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c
ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch
Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen
sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im
gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.
Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der
EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern
in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein
kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die
Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben,
welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).
Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden
kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der
Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs
unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende
Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch
schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten,
sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen
Rentenanspruch auslösen.
3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März
1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin
fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf
Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der
elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die
Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118,
1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr
unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche
Dispositivo
Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden,
dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der
Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt,
verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist
und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier
unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (le sottolineature
sono della redattrice).
Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003
(P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:
" (…)
1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge
nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10,
in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte
del calcolo della prestazione complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione
non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati
insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI
2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una
ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene
effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica
non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene
nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una
rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto
(cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in
vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata
in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga
della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si
fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione
della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001
pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001
consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni
devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un
obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC Se
così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche
quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri
non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione
sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella
copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle
circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del
resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza
di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita
sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche
nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b).
(…).
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio
maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia
domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento.
Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al
principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In
effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il
figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della
prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8
OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un
obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC Nel ricorso, infine,
non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte
dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re
W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza
inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei
ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere
respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC
secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le
sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero
per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale
obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328
segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto
onere a norma dell'art.
329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le
condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti
da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo
morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza
in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo
motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche
dopo l'entrata in vigore dell'art.
16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,
come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti
parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza
tra parenti secondo l'art.
328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di
locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora
maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di
locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio
dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione
provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,
ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della
redattrice).
Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è
chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio
in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare
una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la
vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.
Nel caso di una richiedente che viveva separata dal
proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione
domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione
della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze
del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla
nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel
caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino
indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano
stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la
beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.
Questa fattispecie non era paragonabile a quella
trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia
minorenne.
Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata
nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC,
rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF
105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto
condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale
contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.
Nella STF
9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla
suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede
appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire
in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano
degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che
viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è
prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale
federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve essere
suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un
appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo
delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al
principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271,
giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta
Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione
quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC
anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia
domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si
prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.
Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria
di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del
beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di
aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai
rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1
lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è inammissibile.
Nel caso di specie non era dunque data l'eccezione al principio dell'art.
16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la
Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della pigione all'assicurata.
La
giurisprudenza cantonale resa è ricca di casi.
Con STCA 33.2001.82 del 14
giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso
di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72)
questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre,
che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare
il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa
di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Ancora, nella STCA
33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010,
il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della
suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/
suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione
opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la
summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con
i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e
non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna
assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato
il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da
parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per
conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse
paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in
parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato
giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata
così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA
33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la
figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e
psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle
cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una
casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha
deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria
di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18
novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra
il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.
A ugual risultato si è giunti
il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme
alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per
problemi di salute.
L'assicurata non ha fatto
valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di
mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro,
nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un
obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,
altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che
la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile
è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non
è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6
giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con
ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il
TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole
persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa
unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva
stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali
all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che
però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione
pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano,
visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle
prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la
pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due
terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano
escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1) sul
caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la
convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata assunta
come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una
particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse
su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto
civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare,
essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un
obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché
non parenti).
La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a
difficoltà economiche, ma problemi di natura economica non potevano
portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di
compensazione.
Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l'assicurata
le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l'alloggio, il
Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della
badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto
domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell'assicurata che si
assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi dunque di una
convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere
quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c
cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche
quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una
diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti
(STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).
Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018
sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex
moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico
dell'ex marito.
Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della
pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo
giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di
mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.
Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della
sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio
della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in
quanto maggiorenne, non beneficiaria di una rendita e oltretutto non
essendo sua figlia, la studentessa non era in alcun modo compresa nel
calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era
il suo genitore.
Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si
prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per
tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c
cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza
da parte dell'uno nei confronti dell'altra.
Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di
mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex
moglie.
Nella STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 il TCA ha confermato la
suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato che condivideva
l'abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto dallo stipendio il
vitto e l'alloggio. Trattandosi quindi di una convivenza onerosa e non a titolo
gratuito, non si poteva invocare l'eccezione alla suddivisione paritaria.
Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata
sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi,
si è sposata e ha avuto due figli. Pertanto, sotto lo stesso
tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli
rispettivamente nipotini dell'assicurata. Non è stata menzionata né
comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in
comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento
del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno un obbligo di
assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla base della
convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla suddivisione
per teste della pigione.
Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), seppure
per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua
ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto
di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli
ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato
non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa
ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita
fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.
2.8. La fattispecie in esame è
collocabile nel solco della esposta giurisprudenza e in particolare della STCA
33.2017.4, visto che anche nel caso di specie il ricorrente ha confermato di
avere ospitato in casa propria il figlio della sua (ex) moglie.
L'insorgente ha sostenuto che sebbene nel periodo in esame
(2011-2016) fosse maggiorenne (1991), anche una volta portati a termine gli
studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo, perciò egli ha sentito
un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di lui dandogli vitto e
alloggio gratuiti.
Inoltre questa convivenza, iniziata ufficialmente il 19 ottobre
2011 (doc. 122), a dire del ricorrente si estendeva soltanto in alcuni momenti,
visto che dopo gli studi il giovane ha soggiornato all'estero, così come presso
la mamma, amici e la sua ragazza.
Oltretutto, l'ospite occupava soltanto una piccola porzione dell'abitazione,
e meglio solo la camera da letto.
D'avviso di questa Corte, la richiesta dell'assicurato di non
considerare l'ospite nel computo della pigione non va tutelata.
Va in effetti evidenziato che è indubbio che il figlio di primo
letto di sua moglie non sia, dal profilo giuridico, suo figlio e che, pertanto,
l'insorgente non abbia alcun obbligo giuridico di mantenimento nei suoi
confronti dal profilo civile.
Inoltre, malgrado si sia occupato del mantenimento di __________,
l'assicurato non può avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione
del canone di locazione su tutti i coabitanti.
In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una
rendita, e oltretutto non essendo suo figlio, il giovane non era in
alcun modo compreso nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente (cfr.
art. 9 cpv. 5 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC-AVS/AI; STFA P 76/01 del 9 gennaio
2003 consid. 2).
Per quanto concerne la motivazione addotta dall'assicurato secondo
cui egli occupava la maggior parte dell'appartamento di 4 locali, il TCA rileva
che è difficile credere che l'ospite si sia limitato ad utilizzare soltanto la
camera da letto e non anche il gabinetto, la cucina e la sala da pranzo,
ritenuto poi che lo stesso assicurato ha affermato di fornirgli gratuitamente
il vitto.
Infine, la circostanza sollevata in sede di opposizione secondo
cui "tenuto conto dei problemi di salute
dell'assicurato, il figliastro costituisce una preziosa risorsa in relazione
alle faccende domestiche" e che visto che "le condizioni di salute di RI 1 sono purtroppo molto
peggiorate e la consapevolezza di non trovarsi solo in casa, soprattutto la
notte, gli permetteva di vivere più serenamente, sapendo di disporre di
qualcuno su cui contare in caso di bisogno" (doc. 186), non solo
non è stata comprovata, ma neppure è sufficiente, come tale, per potere
ammettere un'eccezione al principio della suddivisione paritaria della pigione
fra i conviventi ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Inoltre, la scrivente Corte rileva che questa motivazione
contraddice quanto lo stesso assicurato ha poi affermato, tre anni dopo, nel
suo memoriale di ricorso.
Infatti, se nel 2016 il figlio della moglie lo aiutava nelle
faccende domestiche e la sua presenza lo rassicurava durante la notte, poi nel
2019 l'assicurato ha sostenuto che il ragazzo "raramente ha realmente vissuto a casa sua" (doc. I pag.
2 punto 9), ma che oltre a essere stato all'estero "ha soggiornato talvolta presso la madre, talvolta ha
vissuto da amici, talvolta ha convissuto con la sua ragazza"
(doc. I pag. 2 punto 8). In sostanza, il giovane era domiciliato presso di lui
unicamente "per poter fornire alle
diverse amministrazioni un recapito certo." (doc. I pag. 2
punto 10).
In tali circostanze, non si può certo sostenere che il figlio
della moglie si prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario
(doc. I punto 5: "(…) il ricorrente è
sempre stato un punto di riferimento per lui e nel limite del possibile lo ha
sempre aiutato"), perciò anche per tale motivo la fattispecie
in esame non rientra fra le eccezioni derivanti dall'art. 16c cpv. 2
OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte
dell'uno nei confronti dell'altro (DTF 105 V 271).
In conclusione, dalle circostanze di fatto esposte il TCA ritiene
che, nel caso concreto, oltre a non esservi un obbligo giuridico, non v'era
nemmeno un obbligo morale di mantenimento da parte del ricorrente nei confronti
di __________, figlio maggiorenne di sua moglie - dalla quale è separato (STCA
33.2017.4 del 9 febbraio 2018 consid. 2.12).
Pertanto, questo Tribunale decide che poiché ha convissuto con l'assicurato,
ma non era beneficiario di una rendita e quindi nemmeno di prestazioni
complementari, il figlio di sua moglie era escluso per definizione dal calcolo
delle PC del ricorrente.
Di conseguenza, è corretto che la pigione lorda
dell'abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano
nell'immobile locato dall'assicurato e che dunque la parte di pigione del suo
ospite, escluso dal calcolo PC, conformemente all'art. 16c cpv. 1
OPC-AVS/AI non sia stata considerata nella determinazione della
sua prestazione complementare.
È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione, nel calcolo
delle PC dell'assicurato, ha ritenuto solo la metà della pigione lorda, non
essendo dati i motivi per fare ricadere il caso di specie nelle
eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 16c cpv.
2 OPC-AVS/AI.
2.9. Stando così le cose, la
decisione della Cassa di compensazione che pretende la restituzione delle
prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° novembre
2011 al 31 marzo 2016 deve essere confermata integralmente.
Le critiche del ricorrente all'indirizzo della Cassa per avere
intrapreso la procedura in esame malgrado la stessa, vista la sua situazione
economica, non porterebbe a nulla, non gli giovano e non portano a un risultato
diverso da quello esposto.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
2.10. L'assicurato ha chiesto di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I), omettendo
tuttavia di completare la sua istanza dalla necessaria documentazione dopo
avere chiesto a tale scopo una proroga (doc. VI).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che
prevede che:
"
1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2 L'assistenza giudiziaria è
concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,
l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3 Essa è esclusa se la
procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se
l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il
ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, come ampiamente esposto nelle considerazioni di merito,
la giurisprudenza in ambito di computo della pigione in caso di convivenza fra
più persone è chiara e costante da anni e il caso di specie non rappresenta
un'eccezione tale da costituire un motivo per scostarsene.
Peraltro, come indicato la scrivente Corte si è già pronunciata su
un caso praticamente identico un paio di anni fa - pubblicato sul sito www.sentenze.ti.ch -, circostanza che non
doveva sfuggire al patrocinatore dell'assicurato e che avrebbe evitato
ulteriori costi inutili non solo a quest'ultimo, come da egli stesso lamentato.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre
l'adempimento delle altre condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria
deve essere così respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti