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Decisione

33.2019.19

Restituzione di PC indebitamente ricevute causa errata indicazione di pigione.Determinazione della pigione:se c'è un contratto di locazione e la pigione è effettivamente versata e non è manifestamente abusiva,si tiene conto della pigione,altrimenti del valore locativo.Rinvio atti x determinare il VL

15 giugno 2020Italiano35 min

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2019.19

TB

Lugano

15 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 dicembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Beneficiario dal 2015 di

prestazioni complementari all'AI, nel giugno 2018 (doc. 148) RI 1, 1970, è

stato oggetto di una revisione periodica e in quell'ambito la Cassa cantonale

di compensazione ha richiamato le dichiarazioni di imposta del papà con

attinenza ai suoi immobili, venendo così a conoscenza che il valore locativo

dell'abitazione che l'assicurato ha condiviso con il genitore ammontava a Fr. 8'000.-

e non a Fr. 31'800.- come inizialmente ritenuto basandosi sulla notifica di

tassazione IC 2013 del papà (doc. 24) richiesta a tale scopo (doc. 18).

1.2. Con decisione del 15 luglio

2019 (doc. IV/3) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC

dell'assicurato e le prestazioni versategli in eccesso dal 1° aprile 2015 al 31

luglio 2019, chiedendo perciò in restituzione l'importo di Fr. 21'023.- per

prestazioni ricevute indebitamente in quel periodo.

1.3. Nell'opposizione del 19

luglio 2019 (doc. IV/2) l'assicurato ha contestato di non avere mai pagato un

affitto al pap con cui abitava, avendogli infatti versato Fr. 500.- al mese

come dichiarato dal genitore e si faceva pure carico di diverse spese attinenti

alla casa (doc. A2). Considerato che ora il papà vive in casa anziani e che

egli deve contribuire alla retta, non è in grado di restituire, nemmeno

ratealmente, la somma richiesta.

1.4. Il 14 agosto 2019 (doc. 230)

e il 18 ottobre 2019 (doc. 233) la Cassa di compensazione ha chiesto all'opponente

il contratto di locazione stipulato con il papà e il 13 novembre 2019 (doc.

235) l'assicurato ha precisato di non averne mai concluso uno per iscritto, ma

in forma tacita, come confermato dalla dichiarazione del genitore secondo cui

egli contribuiva con Fr. 500.- al mese.

Nel frattempo, l'amministrazione ha accertato presso l'autorità

fiscale che per gli anni 2015-2018 l'assicurato non ha mai dichiarato di avere

versato una pigione (doc. 232).

1.5. Con decisione su opposizione

del 4 dicembre 2019 (doc. II/1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione dell'assicurato e ha confermato l'obbligo di restituzione.

L'amministrazione ha ricordato che inizialmente l'interessato ha

dichiarato che il valore dell'immobile che occupava ammontava a Fr. 31'800.- e

che è su tale base che essa ha considerato l'importo massimo di Fr. 13'200.- quale

pigione in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC e della coabitazione con il

papà. La revisione periodica ha evidenziato che il valore locativo è pari a Fr.

8'000.-, perciò nelle sue spese va considerata una pigione di Fr. 4'000.-.

Sulla scorta della giurisprudenza esposta nella STCA 33.2013.5,

secondo cui qualora un assicurato abiti in un immobile sulla base di un

contratto di locazione sottoscritto con il proprietario si debba tenere conto

dell'ammontare della pigione e non del valore locativo, fatto salvo il mancato

versamento effettivo dell'importo concordato oppure se la pigione convenuta è

sproporzionata in maniera manifestamente abusiva, la Cassa ha concluso che l'assicurato

non ha effettivamente versato al proprietario la pigione pattuita - non

sproporzionata - e che il papà non ha fiscalmente dichiarato l'incasso del relativo

importo.

Inoltre, nessun contratto di locazione è stato stipulato fra l'assicurato

e il proprietario dell'abitazione.

Di conseguenza, dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019 non è

possibile accogliere la richiesta dell'opponente di computare una pigione di

Fr. 6'000.- annui che egli sostiene di avere pagato.

1.6. Il 18 dicembre 2019 (doc. I) RI

1 si è rivolto al TCA presentando un ricorso di identico tenore all'opposizione,

con cui ha affermato di avere sempre versato al papà Fr. 500.- al mese per la

pigione e di essersi assunto anche delle spese attinenti alla casa come risulta

dai documenti giustificativi trasmessi.

Il ricorrente ha perciò chiesto al Tribunale di rivedere la

decisione stante l'impossibilità di fare fronte al pagamento della somma richiesta

in restituzione dalla Cassa di compensazione.

1.7. Con risposta del 13 gennaio

2020 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso rinviando

alle motivazioni rese con la decisione impugnata, visto che il ricorso è di

ugual tenore dell'opposizione. Inoltre, la Cassa di compensazione ha rilevato

di avere saputo solo in fase di revisione che il valore locativo dell'immobile

in cui abita il ricorrente è pari a Fr. 8'000.-.

In merito al nuovo contratto di locazione stipulato il 29 agosto

2019, la Cassa ha affermato che emanerà una nuova decisione valida dal 1°

settembre 2019 che ne terrà conto soltanto se l'assicurato comproverà l'avvenuto

pagamento della pigione rispettivamente il papà l'incasso della stessa, pena la

richiesta di restituzione delle nuove PC versate a torto.

1.8. Il ricorrente non ha prodotto

nuovi mezzi di prova (doc. V).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa

cantonale di compensazione nei confronti del ricorrente per le prestazioni

complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° aprile 2015 al 31

luglio 2019, che ha calcolato essere di Fr. 21'023.-.

2.2. L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni

dopo il versamento della prestazione.

Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è

determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è

stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010

EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito

che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di

prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò

il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (v.

consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni

sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano

adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale

della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF

126 V 42 consid. 2b).

2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi

applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione

processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate

dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione

di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02

del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni

solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che

non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza

del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il

momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora

essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una

domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.

321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170

consid. 1 pag. 171; Elisabeth

Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René

A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza

contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento

giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia

non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353

consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva

solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non

basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento

della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la

revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal

interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353

consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108

V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle

prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione

formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti

giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF

126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è

stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale

di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18

gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la

riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di

controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

Fatti

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del

31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In specie,

con decisione formale del 15 luglio 2019 (doc. IV/3) la Cassa cantonale di

compensazione ha ricalcolato il nuovo diritto del ricorrente alle prestazioni

complementari dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, così come risulta dai fogli

di calcolo allegati.

Concretamente, la Cassa di compensazione ha ritenuto che l'interessato

aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in

precedenza, poiché ha tenuto conto di un nuovo importo a titolo di locazione

([Fr. 8'000 + Fr. 1'680] : 2 = Fr. 4'840) in sostituzione del precedente (Fr.

31'800 : 2 = Fr. 16'740, massimo Fr. 13'200).

Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta

l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa gli ha chiesto la restituzione della

somma di Fr. 21'023.- erroneamente versata in eccesso, corrispondente alla

differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto in

quel periodo.

2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i

Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale

non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e

la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e

le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono

all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la

Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei

disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI

(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,

quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo

scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai

"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.

346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"

disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la

garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste

questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.

606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita di

invalidità.

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in

particolare che:

"

Per le persone che non vivono

durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone

che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

(…)

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non

si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo

annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13 200 franchi per le persone

sole,"

e che l'art. 11 cpv. 1 LPC

enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"

a. due terzi dei proventi in

denaro o in natura dall'esercizio di un'attività

lucrativa per quanto superino annualmente 1000

franchi per le persone sole (…);

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni

periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

2.7. Per il computo della pigione

la Cassa di compensazione ha considerato il valore locativo dell'abitazione in

cui l'assicurato viveva con il papà.

Infatti, poiché nel formulario di richiesta delle prestazioni

complementari che ha compilato nell'aprile 2015 egli ha indicato che conviveva

nella sua economia domestica con il genitore, che era il locatore, ma al quale

non versava una pigione (doc. 11), l'amministrazione gli ha allora chiesto il

15 aprile 2015 (doc. 18):

" - se

lei abita presso parenti:

. in casa di proprietà dei parenti,

un documento ufficiale dal quale si

possa rilevare il valore locativo

(per es. copia della notifica di

tassazione);

. in casa di affitto, copia del

contratto di locazione delle persone che

la ospita;

. numero di persone che coabitano

nell'appartamento.".

Il 20 aprile 2015 (docc. 26 e 27) l'assicurato ha trasmesso alla

Cassa la decisione di tassazione di __________, da cui risulta che nel 2013

(doc. 24) il "valore locativo, affitti"

accertati era di Fr. 31'800.-.

L'amministrazione ha perciò ritenuto tale dato per definire la

pigione da computare all'assicurato sulla base dell'art. 16c OPC-AVS/AI e

quindi ha suddiviso questo importo per le persone che abitavano nell'immobile,

ritenendo però il massimo di Fr. 13'200.- previsto per le persone sole dall'art.

10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC.

Nell'ambito della revisione periodica avviata nel giugno 2018, un

anno dopo (doc. 183) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato copia

dei Moduli 7 che il papà ha compilato per le dichiarazioni fiscali degli anni

2015-2018 e dalla documentazione ricevuta è emerso che il valore locativo dell'immobile

in cui il genitore abitava era di Fr. 8'000.- (docc. 186-192).

L'amministrazione ha così fatto capo a questo nuovo dato per

ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente

retroattivamente dall'inizio del suo diritto (1° aprile 2015) fino a quel mese

(31 luglio 2019) e per stabilire l'ammontare da restituire delle prestazioni

ricevute in eccesso.

2.8. A seguito della decisione del

15 luglio 2019 con cui la Cassa ha chiesto in restituzione oltre Fr. 20'000.-

per le PC indebitamente percepite alla luce del nuovo importo della pigione

ritenuto nelle sue spese riconosciute ({Fr. 8'000 + Fr. 1'680 [forfait per

spese accessorie giusta l'art. 16a OPC-AVS/AI]} : 2 [persone conviventi giusta

l'art. 16c OPC-AVS/AI]), l'assicurato ha sostenuto di avere sempre versato al

papà l'ammontare di Fr. 500.- al mese per la pigione e di essersi fatto carico

di diverse spese inerenti la casa.

Inoltre, l'interessato ha affermato che "Ho fatto vedere i documenti di tassazione ed

effettivamente mio papà non ha mai pensato di dichiarare questi 500 chf e tutta

risposta chi ci fa le imposte ci ha detto che non serviva perché c'era un

valore locativo.".

Lo stesso __________ ha dichiarato il 19 luglio 2019 (doc. IV/2)

che "(…) mio figlio RI 1, da quando mia

figlia __________ è stata allontanata dai servizi sociali dal mio domicilio ha

sempre contribuito alla pigione con CHF 500 mensili e cioè a partire dal 2013.

Inoltre mio figlio RI 1 ha contribuito in vari modi alle spese dell'economia

domestica oltre ai suoi doveri pagando piccole spese che con la mia pensione

sarebbero state impossibili affrontare.".

L'opponente ha prodotto delle polizze di versamento intestate a

suo nome relative all'acquisto rateale nel giugno 2019 di olio da riscaldamento

per l'abitazione paterna e al pagamento, sempre a rate, degli acconti

richiestigli da un notaio per la suddivisione della particella n. __________ RFD

di __________.

A richiesta della Cassa, l'assicurato ha affermato che non è mai

stato stipulato un contratto scritto di locazione con il papà, ma che faceva

stato il versamento mensile di Fr. 500.-.

La tesi ricorsuale è identica a quella espressa con l'opposizione

e ulteriore documentazione a sostegno della stessa non è stata prodotta.

Il TCA si deve dunque chinare unicamente sulla questione della

determinazione della pigione lorda da ascrivere nelle spese riconosciute dell'assicurato

dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, ossia sapere se bisogna basarsi sulla

pigione pattuita con il papà, come sostiene il ricorrente, o sul valore

locativo fiscale.

2.9. Per quanto concerne il

principio secondo cui il canone di locazione deve essere suddiviso in parti

uguali fra le singole persone se una casa unifamiliare o un appartamento è

abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC, nelle

sentenze del 29 dicembre 2000 (P 7/00), del 30 marzo 2001 (P 2/01), del 1°

giugno 2001 (P 62/00), del 16 febbraio 2005 (P 75/02) e del 12 luglio 2010

(9C_638/2009 = SVR 2010 EL Nr. 3), l'allora Tribunale federale ha stabilito che

la regola di cui all'art. 16c OPC-AVS/AI si applica per analogia quando i

membri di una comunione di abitazione o comunità domestica abitano nell'immobile

di proprietà di uno di loro e quindi non viene pagata una pigione.

In tal caso ci si fonda sul valore locativo lordo dell'immobile,

stimato secondo i criteri della legge sull'imposta cantonale diretta del

cantone di domicilio o, in mancanza di essi, secondo quelli dell'imposta

federale diretta (art. 12 OPC-AVS/AI) e si divide questo valore tra i membri

della comunione domestica.

Ugualmente, si suddivide tra di loro il forfait annuo di Fr. 1'680.-

deducibile a titolo di spese accessorie per le persone che abitano nel proprio

immobile (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI) (STFA P 62/00 consid. 3a).

Si procede quindi in tal modo soltanto quando tra i partecipanti

alla comunione non è stata concordata una pigione. Non appena tra il

proprietario dell'immobile e l'assicurato è stato concluso un contratto di

locazione per l'utilizzo dell'immobile e la pigione lorda convenuta

è effettivamente pagata, questa pigione è allora determinante per il

calcolo della PC annua, a meno che non appaia come maggiorata in maniera manifestamente

abusiva.

In questo modo si evitano abusi nel senso della pattuizione di

costi di locazione non conformi al mercato con lo scopo di aumentare arbitrariamente

il fabbisogno dell'assicurato, senza che rimanga però inconsiderata l'esistenza

di un contratto di locazione (STFA P 7/00 consid. 3a; STFA P 2/01 consid. 2).

Il giudizio federale del 29 dicembre 2000 (P 7/00) si riferisce ad

un assicurato che è andato a vivere nella casa unifamiliare della figlia e del

di lei marito, con i quali ha sottoscritto un contratto di locazione di Fr. 9'600.-

all'anno, più spese accessorie di Fr. 1'200.-.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ammesso l'intera deduzione

dell'affitto pagato all'anno, mentre la Cassa cantonale di compensazione ha

interposto ricorso alla Massima Istanza, riconoscendo un affitto annuo netto di

Fr. 3'625.- derivante dalla suddivisione del valore locativo (Fr. 18'125.-) per

il numero di persone che vivevano insieme in questa abitazione.

L'Alta Corte ha stabilito che il ricorrente, che viveva al piano

di sopra in una stanza di 13,4 mq con bagno/wc separato e che aveva a

disposizione l'utilizzo (in comune) della cucina al piano terra, in realtà

aveva anche l'utilizzo della sala da pranzo accanto alla cucina, giacché era

impossibile che egli salisse due piani per mangiare nella sua stanza, che era

adeguata soltanto per dormire e per una sosta temporanea (cfr. consid. 2).

Per il TFA, sebbene la motivazione del TCA che ha ritenuto

Considerandi

adeguato un affitto di Fr. 800.- al mese e delle spese accessorie di Fr. 100.-

facendo un paragone con la presunta pigione per un appartamento di 2 locali sia

soltanto in parte rivelatore, visto che l'assicurato viveva in comunione

domestica, tuttavia agli atti non c'erano elementi tali per il sussistere di

una pigione maggiorata in modo abusivo, non conforme ai prezzi di mercato

(consid. 3b).

La Massima Istanza ha concluso che poiché le spese della pigione

non raggiungevano il limite massimo deducibile previsto dalla legge,

conformemente alla soluzione adottata dall'autorità di prima istanza l'intero

importo andava conteggiato nelle spese, ossia una pigione lorda di Fr. 900.-

mensili (cfr. consid. 3c).

Nel caso esaminato dal Tribunale federale il 30 marzo 2001 (P 2/01), l'assicurata viveva insieme a quattro altre persone, di cui una era la

proprietaria della casa con cui aveva concluso un contratto d'affitto di Fr. 8'100.-

annui oltre a Fr. 980.- di costi accessori. Ma la Cassa le aveva riconosciuto

un importo di Fr. 5'628.-, ossia un quinto del valore locativo dell'abitazione

(Fr. 26'460.-) e del forfait delle spese accessorie (Fr. 1'680.-).

L'Alta Corte, dopo avere esposto la succitata giurisprudenza, ha

osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'istanza precedente, non

era soltanto decisivo se la ricorrente possedeva un'abitazione indipendente

nella casa del figlio, per la quale corrispondeva anche effettivamente un'indennità,

affinché la pigione lorda potesse essere presa in considerazione per il

calcolo delle PC. Ciò era possibile anche se esisteva un contratto di locazione

tra le parti e se l'affitto concordato era effettivamente versato e non

era sproporzionato. È solo quando nessuna di queste due situazioni si realizza

che la Cassa di compensazione, per commisurare la pigione computabile, può

ripartire sul numero di occupanti il valore fiscale locativo della casa

oltre al forfait delle spese accessorie (cfr. consid. 2).

In concreto, poiché le allegazioni delle parti e gli atti non

hanno permesso una decisione nel merito, era dunque corretto il rinvio dell'istanza

precedente. Tuttavia, la Cassa di compensazione non avrebbe dovuto provare

soltanto se la ricorrente viveva in un'abitazione indipendente e se essa

effettivamente pagava una pigione. Nel caso in cui gli accertamenti avessero

rivelato che l'assicurata utilizzava la casa unifamiliare insieme ai parenti

che ugualmente vivevano nella stessa casa, ci si sarebbe dovuti domandare se la

ricorrente, per il suo diritto di utilizzarla, versava un indennizzo che si

fondava su un contratto di locazione e se questo importo non appariva come

maggiorato in maniera manifestamente abusiva (cfr. consid. 3).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su

una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa

appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi

formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della

casa, che comportava soltanto tre camere ed un gabinetto, non poteva essere

ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il

Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce

espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata

da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,

proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Dagli atti è emerso che il ricorrente era codebitore solidale con

l'amica, avendo acquistato insieme la casa gravata da ipoteca. Inoltre, quest'ultima

aveva rilasciato delle ricevute sulle pigioni incassate soltanto per i mesi da

dicembre 1994 a dicembre 1995 e per i mesi seguenti l'assicurato aveva prodotto

solo sei ricevute valide tra l'agosto 1998 ed il marzo 2000. Infine, nelle sue

ultime dichiarazioni di imposta (1997-2000) l'amica non aveva indicato di avere

incassato un affitto. Sulla scorta di queste informazioni, il Tribunale

federale ha avallato l'opinione dei giudici di prima istanza e ha ritenuto che

da alcuni anni il ricorrente non si assumeva regolarmente la pigione

annua lorda di Fr. 10'440.-. La Cassa si era quindi a giusta ragione

pronunciata per riconoscere come spesa soltanto la metà del valore locativo

della casa del ricorrente (Fr. 2'735.-) e la metà del forfait annuo per le

spese accessorie (Fr. 840.-) (cfr. consid. 3bb).

Nella sentenza P 75/02 del 16 febbraio 2005, l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ricordato la succitata

giurisprudenza in merito all'art. 16c OPC-AVS/AI (cfr. consid. 4) e l'ha

applicata alla fattispecie in esame. In questo caso, l'assicurata locava un

appartamento di 4 ½ locali insieme al suo futuro marito, per il quale pagavano

una pigione di Fr. 1'690.- al mese e la Cassa le aveva computato la metà dell'affitto.

Nel 1999 il suo futuro marito ha comprato questo appartamento e fra i coniugi,

che vi vivevano insieme, è stato stipulato un contratto di locazione per una

pigione di Fr. 1'000.- compresi Fr. 150.- di spese accessorie. Dal maggio 2001

il nuovo contratto di locazione prevedeva una pigione di Fr. 900.- oltre a Fr.

200.- di spese accessorie. È poi emerso che dal 1997 l'assicurata viveva

ininterrottamente con il suo compagno nella medesima abitazione. La

suddivisione per teste implicava che l'affitto totale era all'inizio di Fr. 2'000.-

e poi di Fr. 2'200.-. Nella valutazione dell'adeguatezza di questa pigione, l'autorità

di prima istanza ha utilizzato come base di paragone l'affitto che era pagato

prima della compravendita del medesimo appartamento (Fr. 1'690.-), che era

stato computato in ragione di un mezzo all'assicurata, e l'ha indicizzato, per

ottenere un affitto di Fr. 1'715.- al mese per l'anno 2000, importo che era

adeguato per un appartamento simile in quella località. Pertanto, secondo il

TFA, era a giusta ragione che i primi giudici hanno ritenuto l'affitto di Fr. 2'000.-

maggiorato in maniera manifestamente abusiva. Nulla mutava che il marito dell'assicurata

doveva farsi carico di un interesse ipotecario di Fr. 1'256.- al mese. In queste

circostanze, come per l'autorità di prima istanza andava fatto valere il valore

locativo

di Fr. 11'340.- stimato secondo i principi fiscali ed il

forfait per le spese accessorie di Fr. 1'680.-. Per il calcolo delle

prestazioni complementari andava poi computata all'assicurata la metà del

totale di Fr. 13'020.-, ovvero la somma di Fr. 6'510.- (cfr. consid. 5.1.2).

Secondo l'assicurata, invece, bisognava almeno

tenere conto della pigione di Fr. 1'690.- rispettivamente Fr. 1'715.- che l'autorità

di prime cure aveva considerato adeguata e computarle la metà. Il TFA non ha

tuttavia seguito questa argomentazione.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il valore

fiscale locativo è determinante sia in mancanza di un contratto di

locazione, sia anche nel caso di un accordo di una pigione maggiorata in

maniera manifestamente abusiva. Questa prassi è fondata e va mantenuta. Perché

in quest'ultimo caso basarsi sul valore di mercato di una pigione di regola più

elevato rispetto al valore fiscale locativo significherebbe avvantaggiare l'assicurato

che con il proprietario di una casa o di un appartamento ha stipulato una

pigione manifestamente esagerata rispetto a colui che non ha pattuito alcun

affitto. Colui che ha convenuto una pigione maggiorata in maniera manifestamente

abusiva non deve essere ancora premiato, potendo fare valere nell'ambito del

suo diritto alle prestazioni complementari un valore di mercato il più alto

possibile. Ciò aprirebbe le porte all'abuso (cfr. consid. 5.2.2).

2.10

Alla luce della

giurisprudenza esposta, nel caso concreto occorre dunque verificare se la

pigione lorda ascrivibile al ricorrente debba essere calcolata sulla base della

metà del valore locativo fiscale dell'abitazione che l'assicurato detiene in

comunione ereditaria con i suoi fratelli per metà e per l'altra metà ne è

comproprietario, come ritenuto dalla Cassa di compensazione, oppure sulla

scorta di un contratto di locazione che il ricorrente ha stipulato con il papà,

usufruttuario dell'immobile.

In presenza di un contratto di locazione che vincola

l'assicurato al proprietario dell'abitazione in cui il beneficiario PC abita,

come visto, il valore fiscale locativo lordo lascia il posto al contratto di

locazione e non va dunque posto come base per stabilire la pigione lorda ascrivibile

all'assicurato.

Un'eccezione a tale procedere è data se la pigione

lorda convenuta non è versata effettivamente dall'interessato al

proprietario dell'immobile o se essa appare come sproporzionata in

maniera manifestamente abusiva.

2.11

La scrivente

Corte evidenzia che il caso di specie è simile a quello che ha giudicato il 19

gennaio 2017 (STCA 33.2016.7-8), e che è stato confermato il 13 aprile 2017 dal

Tribunale federale (STF 9C_157/2017), in cui benché fossero vigenti due

contratti di locazione fra l'assicurata e i suoi genitori, conduttori, e la

comunione ereditaria, composta sia dai genitori stessi dell'interessata

sia da una loro cugina, locatrice, la ricorrente e i suoi genitori non ne hanno

mai rispettato neanche uno, nel senso che nessun canone di locazione è mai

stato versato effettivamente, né dai suoi genitori in qualità di

conduttori dell'abitazione familiare e neppure dall'insorgente stessa, o da chi

per essa ne fa le veci, come conduttrice. Il TCA ha pertanto concluso che non

era dunque possibile basarsi sulla pigione pattuita, non essendo essa mai stata

effettivamente corrisposta.

Determinante è dunque che vi sia un contratto di locazione fra le

parti e che la pigione pattuita, non sproporzionata, sia versata effettivamente.

È solo quando nessuna di queste due situazioni si realizza che la

Cassa di compensazione, per commisurare la pigione computabile, può ripartire

sul numero di occupanti il valore fiscale locativo della casa oltre al forfait

delle spese accessorie (STFA P 2/01 del 30 marzo 2001; N. 3231.05 DPC - Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'UFAS, valide dal 1°

aprile 2011 stato 2019).

Nell'evenienza concreta, quand'anche si riconoscesse il requisito dell'esistenza

di un contratto di locazione, non scritto, e di cui è stata fatta per la prima

volta menzione soltanto nel 2019, ciò nonostante il presupposto dell'effettivo

pagamento della pigione pattuita può essere facilmente evaso negativamente.

Come si può notare da tutte le dichiarazioni di imposta per gli

anni 2015, 2016, 2017 e 2018 del papà dell'assicurato relative ai suoi immobili

(Modulo 7), oltre al valore locativo per l'abitazione primaria di __________, __________

ha dichiarato di incassare un affitto da "__________ e __________", gli altri suoi figli,

per un totale di Fr. 22'800.- per il 2015, di Fr. 22'800.- per il 2016, di Fr.

18'960.- per l'anno 2017 e di Fr. 17'400.- per il 2018.

Tuttavia, queste dichiarazioni fiscali contrastano con la

dichiarazione resa il 19 luglio 2019 dallo stesso usufruttuario dell'immobile,

la cui servitù personale grava la quota di metà detenuta in comunione

ereditaria dai suoi tre figli, mentre l'altra metà appartiene all'assicurato.

Infatti, il papà del ricorrente ha affermato nel 2019 che dal 2013 la figlia __________

è stata allontanata da casa e che da allora l'assicurato ha contribuito alla

pigione dell'abitazione versando Fr. 500.- al mese.

Da un lato, quindi, dal profilo fiscale l'usufruttuario ha

dichiarato di incassare la pigione dalla figlia, che però non vive più da tempo

in quella casa.

Dall'altro lato, il genitore non ha invece dichiarato all'autorità

fiscale di ricevere una pigione dal figlio, che invece vi abita.

Quest'ultima circostanza è stata peraltro corroborata dal competente

Ufficio di tassazione, che è stato espressamente interpellato al riguardo dalla

Cassa il 16 settembre 2019 (doc. 232), confermando che l'assicurato "non ha mai, per gli anni 2015-2018 compresi,

dichiarato un affitto versato nelle dichiarazioni fiscali.".

Non va poi dimenticato che quando nel 2015 il ricorrente ha

chiesto le prestazioni complementari, ha espressamente indicato di non pagare alcun

canone per la sua economia domestica.

Al di là del fatto che le affermazioni rese dall'assicurato con l'opposizione

e il ricorso sul versamento, da anni, di una pigione di Fr. 500.- al mese, contrastano

con le prime dichiarazioni alle quali, per prassi invalsa, il giudice deve dare

più peso, essendo espresse in generale in un momento in cui l'interessato non è

ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni

della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2; fra le ultime STF 8C_163/2019

del 5 agosto 2019, consid. 4.2; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 4.3),

si deve ritenere che un canone di locazione non è mai stato effettivamente

versato. L'assicurato ha quindi occupato gratuitamente la casa.

Il fatto che egli abbia comprovato di essersi personalmente

assunto delle spese accessorie non muta tale conclusione.

Va al riguardo ricordato che il Tribunale federale, nel caso in

cui l'assicurato aveva versato la pigione soltanto per diversi mesi e in alcune

dichiarazioni fiscali la convivente non aveva indicato di avere incassato il canone,

ha concluso che la Cassa si era a giusta ragione

pronunciata per riconoscere come spesa soltanto la metà del valore locativo

della casa e la metà del forfait annuo per le spese accessorie (citata STFA P 62/00 consid. 3bb).

Stante quanto precede, per quanto concerne il

diritto alle prestazioni complementari si deve concludere che poiché non ne è

stato comprovato il versamento, non è possibile basarsi sulla pigione

(eventualmente) pattuita, senza che occorra verificarne la proporzionalità con

l'oggetto abitato; determinante è pertanto il valore fiscale locativo

lordo (STFA P 75/02 consid. 5.2.2).

2.12

Non potendo quindi fare capo

al canone di locazione stipulato fra le parti, mai versato, sia esso di Fr.

500.- mensili, la pigione computabile al ricorrente quale spesa riconosciuta va

pertanto stabilita basandosi sul valore locativo fiscale dell'immobile.

D'altronde, l'abitazione è occupata dal beneficiario PC insieme

all'usufruttuario, che può essere paragonato al proprietario (art. 12

OPC-AVS/AI), perciò è l’importo del valore locativo che deve essere ripartito

fra tutte le persone (Pratique VSI 1998 pag. 35).

Per quanto concerne la determinazione del valore locativo lordo,

la scrivente Corte rileva innanzitutto che non è corretto affermare che "l'opponente ha dichiarato che il valore locativo dell'immobile

da egli occupato assommava a Fr. 31'800.-; motivo per cui la Cassa ha

considerato l'importo di Fr. 15'900.00 (1/2 di Fr. 31'800.00) che, in

ragione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, è computata limitatamente all'importo

di Fr. 13'200.00 annuo come spesa relativa alla pigione." (doc.

II/1).

In realtà, come visto, a richiesta dell'amministrazione il

ricorrente le ha fornito la notifica di tassazione IC 2013 del papà ed è la

Cassa che ha evinto il dato di Fr. 31'800.-.

Il TCA osserva inoltre che il totale di Fr. 30'800.- (valore

locativo + affitti) dichiarato da __________ nei primi due anni è stato

accertato dall'autorità fiscale, nell'IC 2013, in Fr. 31'800.-, con

l'indicazione "Valore locativo della

propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto del valore

dell'immobile e dei canoni locatizi normali della zona." (doc.

24).

In presenza di un inusuale ed elevato importo per un valore

locativo, spettava alla Cassa verificare, già allora, questa cifra.

Se l'avesse fatto, avrebbe scoperto ciò che è emerso quattro anni

più tardi, e meglio che il valore locativo dell'abitazione di __________ sembrerebbe

ammontare a Fr. 9'000.-, visto l'aumento del valore totale effettuato

dall'Ufficio di tassazione.

Ad ogni modo, gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione

affinché determini l'esatto importo del valore locativo fiscale lordo dell'immobile

in cui abita il ricorrente.

Considerato che l'usufruttuario ha dichiarato fiscalmente di

locare l'abitazione agli altri due figli, oltre a viverci anche lui fino a

quando è stato definitivamente ricoverato in casa anziani, l'amministrazione

dovrà verificare la natura dell'immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________.

In altri termini, occorrerà accertare se l'edificio sito sul

predetto fondo sia suddiviso in più appartamenti o se si tratti di una casa

unifamiliare e al ricorrente andrà computato unicamente il valore locativo della

parte di abitazione in cui egli vive (citata STCA 33.2016.7-8 del 19 gennaio

2017, consid. 2.8).

2.13

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la

decisione impugnata annullata con rinvio degli atti alla Cassa di

compensazione, affinché ricalcoli il diritto dell'assicurato alle prestazioni

complementari dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019 tenendo conto della metà del

valore locativo che essa determinerà secondo quanto indicato, a cui aggiungerà

la metà del forfait per le spese accessorie.

Confrontandolo poi con le prestazioni complementari che gli sono

già state versate, l'amministrazione stabilirà nuovamente l'importo delle PC

che l'assicurato deve restituire.

Malgrado sia parzialmente vincente in causa, non essendo

patrocinato il ricorrente non ha diritto ad indennità per ripetibili (art. 61

lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione,

affinché ricalcoli l'importo che l'assicurato deve restituire quali prestazioni

complementari indebitamente percepite dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, previa

determinazione del suo diritto alle PC considerando una pigione pari alla metà

della somma del valore locativo lordo dell'immobile in cui vive e del forfait

delle spese accessorie.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti