33.2019.19
Restituzione di PC indebitamente ricevute causa errata indicazione di pigione.Determinazione della pigione:se c'è un contratto di locazione e la pigione è effettivamente versata e non è manifestamente abusiva,si tiene conto della pigione,altrimenti del valore locativo.Rinvio atti x determinare il VL
15 giugno 2020Italiano35 min
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.19
TB
Lugano
15 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 dicembre 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario dal 2015 di
prestazioni complementari all'AI, nel giugno 2018 (doc. 148) RI 1, 1970, è
stato oggetto di una revisione periodica e in quell'ambito la Cassa cantonale
di compensazione ha richiamato le dichiarazioni di imposta del papà con
attinenza ai suoi immobili, venendo così a conoscenza che il valore locativo
dell'abitazione che l'assicurato ha condiviso con il genitore ammontava a Fr. 8'000.-
e non a Fr. 31'800.- come inizialmente ritenuto basandosi sulla notifica di
tassazione IC 2013 del papà (doc. 24) richiesta a tale scopo (doc. 18).
1.2. Con decisione del 15 luglio
2019 (doc. IV/3) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC
dell'assicurato e le prestazioni versategli in eccesso dal 1° aprile 2015 al 31
luglio 2019, chiedendo perciò in restituzione l'importo di Fr. 21'023.- per
prestazioni ricevute indebitamente in quel periodo.
1.3. Nell'opposizione del 19
luglio 2019 (doc. IV/2) l'assicurato ha contestato di non avere mai pagato un
affitto al pap con cui abitava, avendogli infatti versato Fr. 500.- al mese
come dichiarato dal genitore e si faceva pure carico di diverse spese attinenti
alla casa (doc. A2). Considerato che ora il papà vive in casa anziani e che
egli deve contribuire alla retta, non è in grado di restituire, nemmeno
ratealmente, la somma richiesta.
1.4. Il 14 agosto 2019 (doc. 230)
e il 18 ottobre 2019 (doc. 233) la Cassa di compensazione ha chiesto all'opponente
il contratto di locazione stipulato con il papà e il 13 novembre 2019 (doc.
235) l'assicurato ha precisato di non averne mai concluso uno per iscritto, ma
in forma tacita, come confermato dalla dichiarazione del genitore secondo cui
egli contribuiva con Fr. 500.- al mese.
Nel frattempo, l'amministrazione ha accertato presso l'autorità
fiscale che per gli anni 2015-2018 l'assicurato non ha mai dichiarato di avere
versato una pigione (doc. 232).
1.5. Con decisione su opposizione
del 4 dicembre 2019 (doc. II/1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione dell'assicurato e ha confermato l'obbligo di restituzione.
L'amministrazione ha ricordato che inizialmente l'interessato ha
dichiarato che il valore dell'immobile che occupava ammontava a Fr. 31'800.- e
che è su tale base che essa ha considerato l'importo massimo di Fr. 13'200.- quale
pigione in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC e della coabitazione con il
papà. La revisione periodica ha evidenziato che il valore locativo è pari a Fr.
8'000.-, perciò nelle sue spese va considerata una pigione di Fr. 4'000.-.
Sulla scorta della giurisprudenza esposta nella STCA 33.2013.5,
secondo cui qualora un assicurato abiti in un immobile sulla base di un
contratto di locazione sottoscritto con il proprietario si debba tenere conto
dell'ammontare della pigione e non del valore locativo, fatto salvo il mancato
versamento effettivo dell'importo concordato oppure se la pigione convenuta è
sproporzionata in maniera manifestamente abusiva, la Cassa ha concluso che l'assicurato
non ha effettivamente versato al proprietario la pigione pattuita - non
sproporzionata - e che il papà non ha fiscalmente dichiarato l'incasso del relativo
importo.
Inoltre, nessun contratto di locazione è stato stipulato fra l'assicurato
e il proprietario dell'abitazione.
Di conseguenza, dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019 non è
possibile accogliere la richiesta dell'opponente di computare una pigione di
Fr. 6'000.- annui che egli sostiene di avere pagato.
1.6. Il 18 dicembre 2019 (doc. I) RI
1 si è rivolto al TCA presentando un ricorso di identico tenore all'opposizione,
con cui ha affermato di avere sempre versato al papà Fr. 500.- al mese per la
pigione e di essersi assunto anche delle spese attinenti alla casa come risulta
dai documenti giustificativi trasmessi.
Il ricorrente ha perciò chiesto al Tribunale di rivedere la
decisione stante l'impossibilità di fare fronte al pagamento della somma richiesta
in restituzione dalla Cassa di compensazione.
1.7. Con risposta del 13 gennaio
2020 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso rinviando
alle motivazioni rese con la decisione impugnata, visto che il ricorso è di
ugual tenore dell'opposizione. Inoltre, la Cassa di compensazione ha rilevato
di avere saputo solo in fase di revisione che il valore locativo dell'immobile
in cui abita il ricorrente è pari a Fr. 8'000.-.
In merito al nuovo contratto di locazione stipulato il 29 agosto
2019, la Cassa ha affermato che emanerà una nuova decisione valida dal 1°
settembre 2019 che ne terrà conto soltanto se l'assicurato comproverà l'avvenuto
pagamento della pigione rispettivamente il papà l'incasso della stessa, pena la
richiesta di restituzione delle nuove PC versate a torto.
1.8. Il ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa
cantonale di compensazione nei confronti del ricorrente per le prestazioni
complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° aprile 2015 al 31
luglio 2019, che ha calcolato essere di Fr. 21'023.-.
2.2. L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni
dopo il versamento della prestazione.
Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010
EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito
che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di
prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò
il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (v.
consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni
sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano
adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale
della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF
126 V 42 consid. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi
applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni
solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che
non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza
del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una
domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.
321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170
consid. 1 pag. 171; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia
non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353
consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non
basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento
della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la
revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,
ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal
interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353
consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108
V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle
prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione
formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti
giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF
126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è
stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale
di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18
gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la
riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di
controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
Fatti
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In specie,
con decisione formale del 15 luglio 2019 (doc. IV/3) la Cassa cantonale di
compensazione ha ricalcolato il nuovo diritto del ricorrente alle prestazioni
complementari dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, così come risulta dai fogli
di calcolo allegati.
Concretamente, la Cassa di compensazione ha ritenuto che l'interessato
aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in
precedenza, poiché ha tenuto conto di un nuovo importo a titolo di locazione
([Fr. 8'000 + Fr. 1'680] : 2 = Fr. 4'840) in sostituzione del precedente (Fr.
31'800 : 2 = Fr. 16'740, massimo Fr. 13'200).
Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta
l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa gli ha chiesto la restituzione della
somma di Fr. 21'023.- erroneamente versata in eccesso, corrispondente alla
differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto in
quel periodo.
2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la
Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei
disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita di
invalidità.
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in
particolare che:
"
Per le persone che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
(…)
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200 franchi per le persone
sole,"
e che l'art. 11 cpv. 1 LPC
enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
"
a. due terzi dei proventi in
denaro o in natura dall'esercizio di un'attività
lucrativa per quanto superino annualmente 1000
franchi per le persone sole (…);
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni
periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
2.7. Per il computo della pigione
la Cassa di compensazione ha considerato il valore locativo dell'abitazione in
cui l'assicurato viveva con il papà.
Infatti, poiché nel formulario di richiesta delle prestazioni
complementari che ha compilato nell'aprile 2015 egli ha indicato che conviveva
nella sua economia domestica con il genitore, che era il locatore, ma al quale
non versava una pigione (doc. 11), l'amministrazione gli ha allora chiesto il
15 aprile 2015 (doc. 18):
" - se
lei abita presso parenti:
. in casa di proprietà dei parenti,
un documento ufficiale dal quale si
possa rilevare il valore locativo
(per es. copia della notifica di
tassazione);
. in casa di affitto, copia del
contratto di locazione delle persone che
la ospita;
. numero di persone che coabitano
nell'appartamento.".
Il 20 aprile 2015 (docc. 26 e 27) l'assicurato ha trasmesso alla
Cassa la decisione di tassazione di __________, da cui risulta che nel 2013
(doc. 24) il "valore locativo, affitti"
accertati era di Fr. 31'800.-.
L'amministrazione ha perciò ritenuto tale dato per definire la
pigione da computare all'assicurato sulla base dell'art. 16c OPC-AVS/AI e
quindi ha suddiviso questo importo per le persone che abitavano nell'immobile,
ritenendo però il massimo di Fr. 13'200.- previsto per le persone sole dall'art.
10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC.
Nell'ambito della revisione periodica avviata nel giugno 2018, un
anno dopo (doc. 183) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato copia
dei Moduli 7 che il papà ha compilato per le dichiarazioni fiscali degli anni
2015-2018 e dalla documentazione ricevuta è emerso che il valore locativo dell'immobile
in cui il genitore abitava era di Fr. 8'000.- (docc. 186-192).
L'amministrazione ha così fatto capo a questo nuovo dato per
ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente
retroattivamente dall'inizio del suo diritto (1° aprile 2015) fino a quel mese
(31 luglio 2019) e per stabilire l'ammontare da restituire delle prestazioni
ricevute in eccesso.
2.8. A seguito della decisione del
15 luglio 2019 con cui la Cassa ha chiesto in restituzione oltre Fr. 20'000.-
per le PC indebitamente percepite alla luce del nuovo importo della pigione
ritenuto nelle sue spese riconosciute ({Fr. 8'000 + Fr. 1'680 [forfait per
spese accessorie giusta l'art. 16a OPC-AVS/AI]} : 2 [persone conviventi giusta
l'art. 16c OPC-AVS/AI]), l'assicurato ha sostenuto di avere sempre versato al
papà l'ammontare di Fr. 500.- al mese per la pigione e di essersi fatto carico
di diverse spese inerenti la casa.
Inoltre, l'interessato ha affermato che "Ho fatto vedere i documenti di tassazione ed
effettivamente mio papà non ha mai pensato di dichiarare questi 500 chf e tutta
risposta chi ci fa le imposte ci ha detto che non serviva perché c'era un
valore locativo.".
Lo stesso __________ ha dichiarato il 19 luglio 2019 (doc. IV/2)
che "(…) mio figlio RI 1, da quando mia
figlia __________ è stata allontanata dai servizi sociali dal mio domicilio ha
sempre contribuito alla pigione con CHF 500 mensili e cioè a partire dal 2013.
Inoltre mio figlio RI 1 ha contribuito in vari modi alle spese dell'economia
domestica oltre ai suoi doveri pagando piccole spese che con la mia pensione
sarebbero state impossibili affrontare.".
L'opponente ha prodotto delle polizze di versamento intestate a
suo nome relative all'acquisto rateale nel giugno 2019 di olio da riscaldamento
per l'abitazione paterna e al pagamento, sempre a rate, degli acconti
richiestigli da un notaio per la suddivisione della particella n. __________ RFD
di __________.
A richiesta della Cassa, l'assicurato ha affermato che non è mai
stato stipulato un contratto scritto di locazione con il papà, ma che faceva
stato il versamento mensile di Fr. 500.-.
La tesi ricorsuale è identica a quella espressa con l'opposizione
e ulteriore documentazione a sostegno della stessa non è stata prodotta.
Il TCA si deve dunque chinare unicamente sulla questione della
determinazione della pigione lorda da ascrivere nelle spese riconosciute dell'assicurato
dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, ossia sapere se bisogna basarsi sulla
pigione pattuita con il papà, come sostiene il ricorrente, o sul valore
locativo fiscale.
2.9. Per quanto concerne il
principio secondo cui il canone di locazione deve essere suddiviso in parti
uguali fra le singole persone se una casa unifamiliare o un appartamento è
abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC, nelle
sentenze del 29 dicembre 2000 (P 7/00), del 30 marzo 2001 (P 2/01), del 1°
giugno 2001 (P 62/00), del 16 febbraio 2005 (P 75/02) e del 12 luglio 2010
(9C_638/2009 = SVR 2010 EL Nr. 3), l'allora Tribunale federale ha stabilito che
la regola di cui all'art. 16c OPC-AVS/AI si applica per analogia quando i
membri di una comunione di abitazione o comunità domestica abitano nell'immobile
di proprietà di uno di loro e quindi non viene pagata una pigione.
In tal caso ci si fonda sul valore locativo lordo dell'immobile,
stimato secondo i criteri della legge sull'imposta cantonale diretta del
cantone di domicilio o, in mancanza di essi, secondo quelli dell'imposta
federale diretta (art. 12 OPC-AVS/AI) e si divide questo valore tra i membri
della comunione domestica.
Ugualmente, si suddivide tra di loro il forfait annuo di Fr. 1'680.-
deducibile a titolo di spese accessorie per le persone che abitano nel proprio
immobile (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI) (STFA P 62/00 consid. 3a).
Si procede quindi in tal modo soltanto quando tra i partecipanti
alla comunione non è stata concordata una pigione. Non appena tra il
proprietario dell'immobile e l'assicurato è stato concluso un contratto di
locazione per l'utilizzo dell'immobile e la pigione lorda convenuta
è effettivamente pagata, questa pigione è allora determinante per il
calcolo della PC annua, a meno che non appaia come maggiorata in maniera manifestamente
abusiva.
In questo modo si evitano abusi nel senso della pattuizione di
costi di locazione non conformi al mercato con lo scopo di aumentare arbitrariamente
il fabbisogno dell'assicurato, senza che rimanga però inconsiderata l'esistenza
di un contratto di locazione (STFA P 7/00 consid. 3a; STFA P 2/01 consid. 2).
Il giudizio federale del 29 dicembre 2000 (P 7/00) si riferisce ad
un assicurato che è andato a vivere nella casa unifamiliare della figlia e del
di lei marito, con i quali ha sottoscritto un contratto di locazione di Fr. 9'600.-
all'anno, più spese accessorie di Fr. 1'200.-.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ammesso l'intera deduzione
dell'affitto pagato all'anno, mentre la Cassa cantonale di compensazione ha
interposto ricorso alla Massima Istanza, riconoscendo un affitto annuo netto di
Fr. 3'625.- derivante dalla suddivisione del valore locativo (Fr. 18'125.-) per
il numero di persone che vivevano insieme in questa abitazione.
L'Alta Corte ha stabilito che il ricorrente, che viveva al piano
di sopra in una stanza di 13,4 mq con bagno/wc separato e che aveva a
disposizione l'utilizzo (in comune) della cucina al piano terra, in realtà
aveva anche l'utilizzo della sala da pranzo accanto alla cucina, giacché era
impossibile che egli salisse due piani per mangiare nella sua stanza, che era
adeguata soltanto per dormire e per una sosta temporanea (cfr. consid. 2).
Per il TFA, sebbene la motivazione del TCA che ha ritenuto
Considerandi
adeguato un affitto di Fr. 800.- al mese e delle spese accessorie di Fr. 100.-
facendo un paragone con la presunta pigione per un appartamento di 2 locali sia
soltanto in parte rivelatore, visto che l'assicurato viveva in comunione
domestica, tuttavia agli atti non c'erano elementi tali per il sussistere di
una pigione maggiorata in modo abusivo, non conforme ai prezzi di mercato
(consid. 3b).
La Massima Istanza ha concluso che poiché le spese della pigione
non raggiungevano il limite massimo deducibile previsto dalla legge,
conformemente alla soluzione adottata dall'autorità di prima istanza l'intero
importo andava conteggiato nelle spese, ossia una pigione lorda di Fr. 900.-
mensili (cfr. consid. 3c).
Nel caso esaminato dal Tribunale federale il 30 marzo 2001 (P 2/01), l'assicurata viveva insieme a quattro altre persone, di cui una era la
proprietaria della casa con cui aveva concluso un contratto d'affitto di Fr. 8'100.-
annui oltre a Fr. 980.- di costi accessori. Ma la Cassa le aveva riconosciuto
un importo di Fr. 5'628.-, ossia un quinto del valore locativo dell'abitazione
(Fr. 26'460.-) e del forfait delle spese accessorie (Fr. 1'680.-).
L'Alta Corte, dopo avere esposto la succitata giurisprudenza, ha
osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'istanza precedente, non
era soltanto decisivo se la ricorrente possedeva un'abitazione indipendente
nella casa del figlio, per la quale corrispondeva anche effettivamente un'indennità,
affinché la pigione lorda potesse essere presa in considerazione per il
calcolo delle PC. Ciò era possibile anche se esisteva un contratto di locazione
tra le parti e se l'affitto concordato era effettivamente versato e non
era sproporzionato. È solo quando nessuna di queste due situazioni si realizza
che la Cassa di compensazione, per commisurare la pigione computabile, può
ripartire sul numero di occupanti il valore fiscale locativo della casa
oltre al forfait delle spese accessorie (cfr. consid. 2).
In concreto, poiché le allegazioni delle parti e gli atti non
hanno permesso una decisione nel merito, era dunque corretto il rinvio dell'istanza
precedente. Tuttavia, la Cassa di compensazione non avrebbe dovuto provare
soltanto se la ricorrente viveva in un'abitazione indipendente e se essa
effettivamente pagava una pigione. Nel caso in cui gli accertamenti avessero
rivelato che l'assicurata utilizzava la casa unifamiliare insieme ai parenti
che ugualmente vivevano nella stessa casa, ci si sarebbe dovuti domandare se la
ricorrente, per il suo diritto di utilizzarla, versava un indennizzo che si
fondava su un contratto di locazione e se questo importo non appariva come
maggiorato in maniera manifestamente abusiva (cfr. consid. 3).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su
una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa
appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi
formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della
casa, che comportava soltanto tre camere ed un gabinetto, non poteva essere
ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il
Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce
espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata
da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,
proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Dagli atti è emerso che il ricorrente era codebitore solidale con
l'amica, avendo acquistato insieme la casa gravata da ipoteca. Inoltre, quest'ultima
aveva rilasciato delle ricevute sulle pigioni incassate soltanto per i mesi da
dicembre 1994 a dicembre 1995 e per i mesi seguenti l'assicurato aveva prodotto
solo sei ricevute valide tra l'agosto 1998 ed il marzo 2000. Infine, nelle sue
ultime dichiarazioni di imposta (1997-2000) l'amica non aveva indicato di avere
incassato un affitto. Sulla scorta di queste informazioni, il Tribunale
federale ha avallato l'opinione dei giudici di prima istanza e ha ritenuto che
da alcuni anni il ricorrente non si assumeva regolarmente la pigione
annua lorda di Fr. 10'440.-. La Cassa si era quindi a giusta ragione
pronunciata per riconoscere come spesa soltanto la metà del valore locativo
della casa del ricorrente (Fr. 2'735.-) e la metà del forfait annuo per le
spese accessorie (Fr. 840.-) (cfr. consid. 3bb).
Nella sentenza P 75/02 del 16 febbraio 2005, l'allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ricordato la succitata
giurisprudenza in merito all'art. 16c OPC-AVS/AI (cfr. consid. 4) e l'ha
applicata alla fattispecie in esame. In questo caso, l'assicurata locava un
appartamento di 4 ½ locali insieme al suo futuro marito, per il quale pagavano
una pigione di Fr. 1'690.- al mese e la Cassa le aveva computato la metà dell'affitto.
Nel 1999 il suo futuro marito ha comprato questo appartamento e fra i coniugi,
che vi vivevano insieme, è stato stipulato un contratto di locazione per una
pigione di Fr. 1'000.- compresi Fr. 150.- di spese accessorie. Dal maggio 2001
il nuovo contratto di locazione prevedeva una pigione di Fr. 900.- oltre a Fr.
200.- di spese accessorie. È poi emerso che dal 1997 l'assicurata viveva
ininterrottamente con il suo compagno nella medesima abitazione. La
suddivisione per teste implicava che l'affitto totale era all'inizio di Fr. 2'000.-
e poi di Fr. 2'200.-. Nella valutazione dell'adeguatezza di questa pigione, l'autorità
di prima istanza ha utilizzato come base di paragone l'affitto che era pagato
prima della compravendita del medesimo appartamento (Fr. 1'690.-), che era
stato computato in ragione di un mezzo all'assicurata, e l'ha indicizzato, per
ottenere un affitto di Fr. 1'715.- al mese per l'anno 2000, importo che era
adeguato per un appartamento simile in quella località. Pertanto, secondo il
TFA, era a giusta ragione che i primi giudici hanno ritenuto l'affitto di Fr. 2'000.-
maggiorato in maniera manifestamente abusiva. Nulla mutava che il marito dell'assicurata
doveva farsi carico di un interesse ipotecario di Fr. 1'256.- al mese. In queste
circostanze, come per l'autorità di prima istanza andava fatto valere il valore
locativo
di Fr. 11'340.- stimato secondo i principi fiscali ed il
forfait per le spese accessorie di Fr. 1'680.-. Per il calcolo delle
prestazioni complementari andava poi computata all'assicurata la metà del
totale di Fr. 13'020.-, ovvero la somma di Fr. 6'510.- (cfr. consid. 5.1.2).
Secondo l'assicurata, invece, bisognava almeno
tenere conto della pigione di Fr. 1'690.- rispettivamente Fr. 1'715.- che l'autorità
di prime cure aveva considerato adeguata e computarle la metà. Il TFA non ha
tuttavia seguito questa argomentazione.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il valore
fiscale locativo è determinante sia in mancanza di un contratto di
locazione, sia anche nel caso di un accordo di una pigione maggiorata in
maniera manifestamente abusiva. Questa prassi è fondata e va mantenuta. Perché
in quest'ultimo caso basarsi sul valore di mercato di una pigione di regola più
elevato rispetto al valore fiscale locativo significherebbe avvantaggiare l'assicurato
che con il proprietario di una casa o di un appartamento ha stipulato una
pigione manifestamente esagerata rispetto a colui che non ha pattuito alcun
affitto. Colui che ha convenuto una pigione maggiorata in maniera manifestamente
abusiva non deve essere ancora premiato, potendo fare valere nell'ambito del
suo diritto alle prestazioni complementari un valore di mercato il più alto
possibile. Ciò aprirebbe le porte all'abuso (cfr. consid. 5.2.2).
2.10
Alla luce della
giurisprudenza esposta, nel caso concreto occorre dunque verificare se la
pigione lorda ascrivibile al ricorrente debba essere calcolata sulla base della
metà del valore locativo fiscale dell'abitazione che l'assicurato detiene in
comunione ereditaria con i suoi fratelli per metà e per l'altra metà ne è
comproprietario, come ritenuto dalla Cassa di compensazione, oppure sulla
scorta di un contratto di locazione che il ricorrente ha stipulato con il papà,
usufruttuario dell'immobile.
In presenza di un contratto di locazione che vincola
l'assicurato al proprietario dell'abitazione in cui il beneficiario PC abita,
come visto, il valore fiscale locativo lordo lascia il posto al contratto di
locazione e non va dunque posto come base per stabilire la pigione lorda ascrivibile
all'assicurato.
Un'eccezione a tale procedere è data se la pigione
lorda convenuta non è versata effettivamente dall'interessato al
proprietario dell'immobile o se essa appare come sproporzionata in
maniera manifestamente abusiva.
2.11
La scrivente
Corte evidenzia che il caso di specie è simile a quello che ha giudicato il 19
gennaio 2017 (STCA 33.2016.7-8), e che è stato confermato il 13 aprile 2017 dal
Tribunale federale (STF 9C_157/2017), in cui benché fossero vigenti due
contratti di locazione fra l'assicurata e i suoi genitori, conduttori, e la
comunione ereditaria, composta sia dai genitori stessi dell'interessata
sia da una loro cugina, locatrice, la ricorrente e i suoi genitori non ne hanno
mai rispettato neanche uno, nel senso che nessun canone di locazione è mai
stato versato effettivamente, né dai suoi genitori in qualità di
conduttori dell'abitazione familiare e neppure dall'insorgente stessa, o da chi
per essa ne fa le veci, come conduttrice. Il TCA ha pertanto concluso che non
era dunque possibile basarsi sulla pigione pattuita, non essendo essa mai stata
effettivamente corrisposta.
Determinante è dunque che vi sia un contratto di locazione fra le
parti e che la pigione pattuita, non sproporzionata, sia versata effettivamente.
È solo quando nessuna di queste due situazioni si realizza che la
Cassa di compensazione, per commisurare la pigione computabile, può ripartire
sul numero di occupanti il valore fiscale locativo della casa oltre al forfait
delle spese accessorie (STFA P 2/01 del 30 marzo 2001; N. 3231.05 DPC - Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'UFAS, valide dal 1°
aprile 2011 stato 2019).
Nell'evenienza concreta, quand'anche si riconoscesse il requisito dell'esistenza
di un contratto di locazione, non scritto, e di cui è stata fatta per la prima
volta menzione soltanto nel 2019, ciò nonostante il presupposto dell'effettivo
pagamento della pigione pattuita può essere facilmente evaso negativamente.
Come si può notare da tutte le dichiarazioni di imposta per gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018 del papà dell'assicurato relative ai suoi immobili
(Modulo 7), oltre al valore locativo per l'abitazione primaria di __________, __________
ha dichiarato di incassare un affitto da "__________ e __________", gli altri suoi figli,
per un totale di Fr. 22'800.- per il 2015, di Fr. 22'800.- per il 2016, di Fr.
18'960.- per l'anno 2017 e di Fr. 17'400.- per il 2018.
Tuttavia, queste dichiarazioni fiscali contrastano con la
dichiarazione resa il 19 luglio 2019 dallo stesso usufruttuario dell'immobile,
la cui servitù personale grava la quota di metà detenuta in comunione
ereditaria dai suoi tre figli, mentre l'altra metà appartiene all'assicurato.
Infatti, il papà del ricorrente ha affermato nel 2019 che dal 2013 la figlia __________
è stata allontanata da casa e che da allora l'assicurato ha contribuito alla
pigione dell'abitazione versando Fr. 500.- al mese.
Da un lato, quindi, dal profilo fiscale l'usufruttuario ha
dichiarato di incassare la pigione dalla figlia, che però non vive più da tempo
in quella casa.
Dall'altro lato, il genitore non ha invece dichiarato all'autorità
fiscale di ricevere una pigione dal figlio, che invece vi abita.
Quest'ultima circostanza è stata peraltro corroborata dal competente
Ufficio di tassazione, che è stato espressamente interpellato al riguardo dalla
Cassa il 16 settembre 2019 (doc. 232), confermando che l'assicurato "non ha mai, per gli anni 2015-2018 compresi,
dichiarato un affitto versato nelle dichiarazioni fiscali.".
Non va poi dimenticato che quando nel 2015 il ricorrente ha
chiesto le prestazioni complementari, ha espressamente indicato di non pagare alcun
canone per la sua economia domestica.
Al di là del fatto che le affermazioni rese dall'assicurato con l'opposizione
e il ricorso sul versamento, da anni, di una pigione di Fr. 500.- al mese, contrastano
con le prime dichiarazioni alle quali, per prassi invalsa, il giudice deve dare
più peso, essendo espresse in generale in un momento in cui l'interessato non è
ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni
della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2; fra le ultime STF 8C_163/2019
del 5 agosto 2019, consid. 4.2; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 4.3),
si deve ritenere che un canone di locazione non è mai stato effettivamente
versato. L'assicurato ha quindi occupato gratuitamente la casa.
Il fatto che egli abbia comprovato di essersi personalmente
assunto delle spese accessorie non muta tale conclusione.
Va al riguardo ricordato che il Tribunale federale, nel caso in
cui l'assicurato aveva versato la pigione soltanto per diversi mesi e in alcune
dichiarazioni fiscali la convivente non aveva indicato di avere incassato il canone,
ha concluso che la Cassa si era a giusta ragione
pronunciata per riconoscere come spesa soltanto la metà del valore locativo
della casa e la metà del forfait annuo per le spese accessorie (citata STFA P 62/00 consid. 3bb).
Stante quanto precede, per quanto concerne il
diritto alle prestazioni complementari si deve concludere che poiché non ne è
stato comprovato il versamento, non è possibile basarsi sulla pigione
(eventualmente) pattuita, senza che occorra verificarne la proporzionalità con
l'oggetto abitato; determinante è pertanto il valore fiscale locativo
lordo (STFA P 75/02 consid. 5.2.2).
2.12
Non potendo quindi fare capo
al canone di locazione stipulato fra le parti, mai versato, sia esso di Fr.
500.- mensili, la pigione computabile al ricorrente quale spesa riconosciuta va
pertanto stabilita basandosi sul valore locativo fiscale dell'immobile.
D'altronde, l'abitazione è occupata dal beneficiario PC insieme
all'usufruttuario, che può essere paragonato al proprietario (art. 12
OPC-AVS/AI), perciò è l’importo del valore locativo che deve essere ripartito
fra tutte le persone (Pratique VSI 1998 pag. 35).
Per quanto concerne la determinazione del valore locativo lordo,
la scrivente Corte rileva innanzitutto che non è corretto affermare che "l'opponente ha dichiarato che il valore locativo dell'immobile
da egli occupato assommava a Fr. 31'800.-; motivo per cui la Cassa ha
considerato l'importo di Fr. 15'900.00 (1/2 di Fr. 31'800.00) che, in
ragione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, è computata limitatamente all'importo
di Fr. 13'200.00 annuo come spesa relativa alla pigione." (doc.
II/1).
In realtà, come visto, a richiesta dell'amministrazione il
ricorrente le ha fornito la notifica di tassazione IC 2013 del papà ed è la
Cassa che ha evinto il dato di Fr. 31'800.-.
Il TCA osserva inoltre che il totale di Fr. 30'800.- (valore
locativo + affitti) dichiarato da __________ nei primi due anni è stato
accertato dall'autorità fiscale, nell'IC 2013, in Fr. 31'800.-, con
l'indicazione "Valore locativo della
propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto del valore
dell'immobile e dei canoni locatizi normali della zona." (doc.
24).
In presenza di un inusuale ed elevato importo per un valore
locativo, spettava alla Cassa verificare, già allora, questa cifra.
Se l'avesse fatto, avrebbe scoperto ciò che è emerso quattro anni
più tardi, e meglio che il valore locativo dell'abitazione di __________ sembrerebbe
ammontare a Fr. 9'000.-, visto l'aumento del valore totale effettuato
dall'Ufficio di tassazione.
Ad ogni modo, gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione
affinché determini l'esatto importo del valore locativo fiscale lordo dell'immobile
in cui abita il ricorrente.
Considerato che l'usufruttuario ha dichiarato fiscalmente di
locare l'abitazione agli altri due figli, oltre a viverci anche lui fino a
quando è stato definitivamente ricoverato in casa anziani, l'amministrazione
dovrà verificare la natura dell'immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________.
In altri termini, occorrerà accertare se l'edificio sito sul
predetto fondo sia suddiviso in più appartamenti o se si tratti di una casa
unifamiliare e al ricorrente andrà computato unicamente il valore locativo della
parte di abitazione in cui egli vive (citata STCA 33.2016.7-8 del 19 gennaio
2017, consid. 2.8).
2.13
Sulla scorta delle
considerazioni esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la
decisione impugnata annullata con rinvio degli atti alla Cassa di
compensazione, affinché ricalcoli il diritto dell'assicurato alle prestazioni
complementari dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019 tenendo conto della metà del
valore locativo che essa determinerà secondo quanto indicato, a cui aggiungerà
la metà del forfait per le spese accessorie.
Confrontandolo poi con le prestazioni complementari che gli sono
già state versate, l'amministrazione stabilirà nuovamente l'importo delle PC
che l'assicurato deve restituire.
Malgrado sia parzialmente vincente in causa, non essendo
patrocinato il ricorrente non ha diritto ad indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione,
affinché ricalcoli l'importo che l'assicurato deve restituire quali prestazioni
complementari indebitamente percepite dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, previa
determinazione del suo diritto alle PC considerando una pigione pari alla metà
della somma del valore locativo lordo dell'immobile in cui vive e del forfait
delle spese accessorie.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti