33.2019.2
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8 aprile 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.2
TB
Lugano
8 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 dicembre 2018 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1 A fine dicembre 2016 (doc.
154) il Servizio prestazioni complementari ha ricevuto una segnalazione secondo
cui RI 1, 1951, beneficiario di prestazioni complementari all’AVS dal 1° giugno
2014 (doc. 72) per sé e per la moglie, aveva svolto un’attività lucrativa senza
mai dichiararla né all’autorità fiscale né alla Cassa di compensazione.
Il 2 gennaio 2017 (doc. 143) la Cassa di compensazione ha chiesto
all’assicurato di attestare i redditi da lavoro conseguiti.
1.2 Con decisione del 18 agosto
2017 (doc. 236) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto
alle prestazioni complementari computando quale reddito da attività lucrativa
indipendente gli importi stabiliti dall’autorità fiscale di Fr. 10'926.- nel
2014, Fr. 42'426.- nel 2015 e Fr. 20'000.- nell’anno 2016.
Pertanto, l’amministrazione ha chiesto la restituzione delle PC
indebitamente percepite durante quei tre anni, per complessivi Fr. 43'289.-
(doc. 239).
1.3 Il 29 agosto 2017 (doc. 241)
l’assicurato si è opposto alla decisione poiché l’autorità fiscale non avrebbe
tenuto conto delle spese che egli ha sopportato per svolgere l’attività
lucrativa. Inoltre, essendo impossibilitato a restituire la somma richiesta,
l’interessato ne ha chiesto la riduzione e il condono.
1.4 Con decisione su opposizione
dell’8 gennaio 2018 (doc. 253) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato
l’ammontare da restituire, corrispondente alla differenza fra le PC versate dal
1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016 e le prestazioni di diritto per lo stesso
periodo.
1.5 Cresciuta in giudicato la
decisione di restituzione, la Cassa si è pronunciata, il 21 febbraio 2018 (doc.
255), sulla domanda di condono del 29 agosto 2017, affermando che, poiché è
venuta a conoscenza solo il 18 agosto 2017, con la ricezione del verbale di
audizione allestito dall’autorità fiscale, del fatto che l’assicurato ha
conseguito dei redditi da attività lucrativa, non poteva essergli riconosciuta
la buona fede. Pertanto, ha respinto la domanda di condono.
1.6 Il 15 marzo 2018 (doc. 259)
l’assicurato ha contestato il reddito computatogli poiché non corrisponderebbe
a quanto in realtà incassato, trattandosi di un “fatturato lordo” che
non tiene conto dei costi da lui sopportati pari al 60-65%. L’opponente ha
altresì affermato che, vista la sua precaria situazione economica e la malattia
della moglie necessitante di farmaci acquistati all’estero siccome non
riconosciuti dalla Cassa malati, ha accettato di svolgere qualsiasi tipo di
lavoro che gli permettesse di supplire alle sue poche entrate economiche.
L’assicurato non è assolutamente in grado di restituire la somma richiestagli.
1.7 La Cassa di compensazione ha
emesso, il 20 dicembre 2018, (doc. A) una decisione su opposizione con cui ha
respinto l’opposizione dell’interessato e ha quindi confermato il diniego del
condono.
L’amministrazione ha rilevato che le contestazioni riguardanti
l’importo da restituire, che a dire dell’assicurato non avrebbe considerato le
spese sostenute, andavano sollevate contro la decisione su opposizione dell’8
gennaio 2018.
Inoltre, è solo il 18 agosto 2017, con la ricezione del verbale di
audizione relativo alla procedura di recupero di imposta avviata nei confronti
dell’assicurato a seguito della mancata dichiarazione dei redditi da attività
lucrativa, che la Cassa ha appreso che egli aveva conseguito dei redditi nel
2014, nel 2015 e nel 2016, quantificati in sede fiscale con l’accordo
dell’assicurato e dunque vincolanti per l’amministrazione ex art. 23 cpv. 2
OPC-AVS/AI.
Per di più, la Cassa ha rilevato che ogni decisione di PC
inviatagli contemplava l’obbligo di informarla di ogni modifica, così come l’assicurato
ha fatto quando ha comunicato l’uscita della figlia dal nucleo familiare, ma
non i redditi conseguiti.
Tale negligenza configura una grave violazione dei suoi obblighi,
che esclude la tutela della buona fede dell’interessato. Priva di fondamento è
quindi la tesi secondo cui l’assicurato non sapeva di dovere comunicarle che
percepiva un reddito.
Infine, l’amministrazione ha fatto presente la possibilità di
pagare ratealmente l’importo chiesto in restituzione.
1.8 Con ricorso del 18 gennaio
2019 (doc. I) RI 1 ha chiesto la riduzione o il condono della somma da
restituire visto che, stante la sua difficile situazione economica, già la
Cassa di compensazione gli ha accordato la riduzione dei contributi dovuti per l’attività
esercitata come indipendente (doc. B). Dopo avere criticato l’operato del
funzionario del Servizio PC che si è occupato del suo caso che, malgrado i suoi
numerosi scritti e contatti telefonici, non avrebbe accettato di trovare una
soluzione bonale, si è chiesto “come è
possibile poter vivere in modo degno visto le difficoltà economiche; mia moglie
è ammalata e devo acquistare medicinali in __________ perché la cassa malati
non risarcisce le medicine. Restano nel corso del mese franchi 1800 per vivere
in due, inoltre mia figlia attualmente è senza attività lucrativa e vive in
casa con noi. Attendo da parte vostra una valutazione sul mio caso visto che
non sono in grado di poter rendere nulla.”.
1.9 Nella risposta del 19
febbraio 2019 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso ribadendo le motivazioni esposte con la decisione
impugnata e ricordando che la buona fede necessaria per riconoscere il condono
è esclusa quando i fatti che hanno portato alla restituzione sono imputabili a
un comportamento doloso o a una negligenza grave.
Fatti
Il ricorrente, sin dalla concessione delle PC nel 2014, ha dato
seguito al suo obbligo di informare soltanto quando ciò è andato a suo favore
come la notifica dell’uscita della figlia dal nucleo familiare, mentre lo svolgimento
dell’attività lucrativa non è mai stato comunicato alla Cassa di compensazione,
disattendendo così manifestamente l’obbligo di informare espressamente
menzionato nelle decisioni e nei conteggi di calcolo, oltre che nel formulario
di richiesta di prestazioni complementari. La mancata notifica di redditi
sull’arco di più anni costituisce una grave violazione, pertanto il condono
deve essere negato.
L’amministrazione ha altresì rilevato che il ricorrente non ha per
tempo notificato che la figlia era rientrata a vivere con i genitori, ma solo
con il formulario di revisione periodica nel corso del 2018 (doc. 279). Tale
omissione comporterà quindi un’ulteriore decisione di restituzione di PC per il
periodo dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2019, dovendo considerare l’importo
della pigione in ragione di 2/3 giusta l’art. 16c OPC-AVS/AI.
1.10 Pendente causa il giudice
delegato ha richiamato dall’autorità fiscale le decisioni di recupero d’imposta
e di multa (docc. VI e VII) con cui sono stati ripresi i redditi da attività
lavorativa.
1.11 Il 18 marzo 2019 (doc. IX) le
parti sono state sentite dal giudice delegato in occasione di un’udienza di
discussione.
considerato in diritto
in ordine
2.1 La pretesa ricorsuale di ridurre
l’importo da restituire perché, come ribadito durante l’udienza del 18 marzo
2019 (doc. IX), tale somma deriverebbe dal computo di redditi che sono stati
stabiliti basandosi sui dati ritenuti a livello fiscale, ma che, a dire
dell’interessato, sarebbero errati non essendo state dedotte dal reddito lordo conseguito
le spese che egli avrebbe sopportato siccome non disponeva dei relativi
giustificativi - e che in sede di udienza ha quantificato in almeno il 60% dei
redditi lordi -, come tale la stessa è irricevibile.
Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la
decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha
oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C
22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a;
DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Ne discende che il TCA deve esaminare soltanto l’istanza di
condono della somma di Fr. 43'289.-, mentre la questione di una sua riduzione
sulla base del computo di guadagni netti, doveva essere sollevata
dall’assicurato nella contestazione della decisione di restituzione e non può
qui essere riesaminata.
La decisione su opposizione dell’8 gennaio 2018 (doc. 253)
portante sulla decisione di restituzione del 18 agosto 2017 non è stata
impugnata davanti a questo Tribunale. L’importo di Fr. 43'289.- ivi stabilito
dalla Cassa cantonale di compensazione come differenza risultante dal computo
dei redditi da attività lucrativa di Fr. 10'926.- nel 2014, di Fr. 42'426.- nel
2015 e di Fr. 20'000.- nel 2016, non può più essere rimesso in discussione
dall’interessato, così come i predetti importi da attività lucrativa.
La contestazione sottoposta al TCA con il ricorso del 18 gennaio
2019 è dunque limitata al rifiuto di condonare all’assicurato la restituzione
della somma di Fr. 43'289.- per prestazioni complementari ricevute
indebitamente dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016.
nel merito
2.2 L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Considerandi
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4.
cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.3
Secondo le norme appena
citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS
Nr. 61 pag. 182 consid. 4):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola delle due
condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.4
Per quanto
concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;
STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1.
LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1
pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro,
l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in
questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid.
4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103;
110.
V 176 consid. 3c
pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede
intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente.
2.5
Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA,
la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati
per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un
appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo
ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25). Il Giudice, dunque,
non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale
misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica
della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere
sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF
107.
V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.6
In
concreto, con decisione formale del 18 agosto 2017 la Cassa di compensazione ha
ricalcolato il diritto dell’assicurato alle prestazioni complementari dal 1° giugno
2014.
al 31 dicembre 2016.
Quale motivazione per questa nuova decisione l’amministrazione ha
indicato che è stata emessa “a seguito
dell’attività lavorativa indipendente non dichiarata. Gli importi computati
sono gli stessi riconosciuti dall’Ufficio circondariale di Tassazione.”.
La Cassa di compensazione ha osservato che l’interessato non l’ha mai
informata che stava svolgendo un’attività lucrativa, ma che è venuta a
conoscenza di tale circostanza soltanto il 18 agosto 2017 con la ricezione del
verbale di audizione dell’assicurato nell’ambito della procedura fiscale di
recupero di imposta, motivo per cui ha escluso la condizione della sua buona
fede.
Inoltre, l’amministrazione ha sostenuto che l’interessato ha
violato l'obbligo di informare il Servizio prestazioni complementari dell’avvio
di un’attività lavorativa, dato che ciò ha comportato un cambiamento della sua
situazione economica, con conseguente revisione e ricalcolo delle prestazioni
complementari.
Dispositivo
Per questi motivi, la Cassa di compensazione ha respinto l’istanza
dell’assicurato di condonargli l’importo da restituire di Fr. 43'289.-
formulata il 29 agosto 2017 (doc. 241) a seguito della decisione di
restituzione del 18 agosto 2017 (doc. 236), confermata con decisione su
opposizione dell’8 gennaio 2018 (doc. 253) e cresciuta in giudicato non essendo
stata impugnata davanti a questo Tribunale. In occasione del verbale d’udienza
il rappresentante della Cassa ha prodotto (doc. IX/1) copia della denuncia
penale sporta nei confronti del qui ricorrente per le sue omissioni.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato
rifiutato il condono e che debba quindi restituire le prestazioni ricevute in
più, poiché così come la Cassa di compensazione gli ha ridotto i contributi
AVS/AI/IPG da versare stante la sua precaria situazione economica, così pure dovrebbe
fare il Servizio prestazioni complementari e ciò alla luce della sua impossibilità
concreta, con soli Fr. 1'800.- al mese per mantenere tre persone, di potere rendere
l’importo preteso.
2.7 Per l'art. 28
cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare
gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi
diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo
di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante
legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione
complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente
per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed
ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle
prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che
riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.8 In
specie, la condizione della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che
sostiene come l’assicurato abbia violato l’obbligo di informare il Servizio
prestazioni complementari dell’avvio di un’attività lucrativa e quindi del
conseguimento di un reddito. Il ricorrente non l’ha infatti avvisata che dal
2014 ha iniziato a collaborare con due rivenditori di automobili. Questa
attività e il reddito che ne è derivato ha comportato un cambiamento della sua
situazione personale ed economica, con conseguente revisione e ricalcolo delle
PC.
Il diritto alle PC dell’assicurato per gli anni 2014-2016
derivava dal fatto che gli era conteggiata nei redditi computabili soltanto la
rendita di vecchiaia (Fr. 9'120.- nel 2014 poi Fr. 9'168.-). L’avvio, nel corso
del 2014, di un’attività lavorativa dipendente, rispettivamente indipendente, ha
comportato la modifica delle sue condizioni economiche e quindi la necessità di
ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari.
Questa mutazione degli elementi di calcolo ha dato
luogo ai nuovi fogli di calcolo allestiti il 18 agosto 2017 (docc. 219-236) da
parte del Servizio prestazioni complementari, che ha modificato la situazione
del ricorrente. Più dettagliatamente, se prima l’assicurato aveva diritto a Fr.
3'728.- al mese a titolo di prestazioni complementari per l’anno 2014 (doc. 72),
a Fr. 3'738.- per gennaio 2015 (doc. 83), a Fr. 2'634.- da febbraio 2015 (doc.
107), a Fr. 2'898.- da maggio 2015 (doc. 120) e a Fr. 2'898.- per l’anno 2016
(doc. 123), con l’aggiunta dei nuovi importi di reddito ora il suo diritto è
stato fissato in Fr. 3'204.- mensili per il 2014 (docc. 221-226), in Fr.
1'464.- per il mese di gennaio 2015 (doc. 228), in Fr. 361.- da febbraio ad
aprile 2015 (doc. 232), in Fr. 624.- da maggio a dicembre 2015 (doc. 230) e in
Fr. 1'870.- al mese per l’anno 2016 (doc. 220), oltre al pagamento del premio
di cassa malati.
In queste circostanze, è fuori di dubbio che il
mutamento delle condizioni economiche dell’interessato, di tutto rilievo e che
quindi non poteva sfuggirgli, ha avuto quale conseguenza una significativa
variazione della sua situazione materiale.
Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA,
nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurato avrebbe dovuto comunicare senza
ritardo alla Cassa cantonale di compensazione l'aumento dei suoi redditi,
affinché il suo diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di
calcolo (STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto
2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).
2.9 Il ricorrente
ha fatto valere di essere indigente e quindi di ridurre o condonargli
l’ammontare delle prestazioni complementari da restituire, non essendo egli in
grado di dare seguito alla pretesa della Cassa cantonale di compensazione.
In sede di udienza l’assicurato ha precisato di non
chiedere il condono totale della somma dovuta, ma che gli si possa andare incontro
alla luce della nuova situazione difficile che sta vivendo, considerato, per di
più, che la figlia maggiorenne vive ancora in casa con i genitori, non ha un
lavoro, non beneficia di prestazioni dall’assicurazione contro la
disoccupazione e nemmeno, per sua volontà, dall’assistenza sociale.
L’indigenza, come visto (cfr. consid. 2.3), è una
delle due condizioni cumulative da adempiere per potere beneficiare
dell’istituto del condono di una somma da restituire.
L’altra condizione è la buona fede del debitore, che
va qui per prima esaminata essendo stata posta dall’amministrazione quale
motivo di rifiuto del condono.
2.10 Il TCA rileva innanzitutto che
nei suoi scritti il ricorrente non ha mai fatto valere la sua buona fede.
Durante l’udienza di discussione, il giudice delegato ha fatto notare
all’assicurato che tutte le decisioni di fissazione del diritto alle PC che egli
ha ricevuto, così come le comunicazioni di fine anno che confermano per l’anno
successivo il diritto in essere, indicano che è fatto obbligo esplicito
all’assicurato di informare la Cassa di ogni cambiamento delle condizioni
personali e/o economiche e che tra queste modifiche è specificamente elencato
anche l’inizio di un’attività lucrativa.
L’interessato ha ammesso di avere omesso di informare la Cassa e
di avere commesso degli errori.
D’avviso del TCA, nell’evenienza concreta la buona
fede va senz’altro esclusa, ritenuto che la violazione dell’obbligo di
annunciare alla Cassa di svolgere un’attività lavorativa è imputabile a un
comportamento doloso.
Infatti, va al riguardo evidenziato che nel
formulario di richiesta delle prestazioni complementari compilato
dall’assicurato (docc. 21-28), v’è il capitolo sui redditi e a tal proposito vi
sono una decina di domande sulle entrate del richiedente le PC.
In particolare, è chiaramente posta la domanda se l’assicurato
percepisce un reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente (n. 21) o
indipendente (n. 23), con la specifica seguente:
" Avvertenze per le cifre 21-23
Tutti i redditi da attività lucrativa, devono essere
indicati alle cifre 21-23, compresi anche i redditi di lieve entità e quelli
dei membri della famiglia (moglie e figli beneficiari di rendite). Si tratta
dei redditi conseguiti nell’anno precedente; se l’attività lucrativa è iniziata
o cessata nel corso dell’anno, dovrà essere fatta un’annotazione alla cifra 58
del modulo di richiesta. Qualora il reddito dichiarato dall’assicurato fosse
inferiore a quello indicato nella tassazione fiscale, la differenza dovrà
essere motivata e giustificata.”.
Né alle domande n. 21-23 né alla n. 58 vi sono delle
annotazioni riguardanti il reddito da attività lucrativa del ricorrente – ma
solo della figlia apprendista -, il quale alla domanda n. 65 ha precisato di
essere beneficiario di prestazioni assistenziali.
Questo formulario è stato compilato e firmato
dall’assicurato il 25 aprile 2014.
Tuttavia, poco tempo dopo, il 19 maggio 2014, il
ricorrente ha ricevuto da __________ l’importo di Fr. 1'360.- per prestazioni
effettuate, che nel corso del 2014 (docc. 151 e 152) sono proseguite una o due
volte al mese e sono state registrate nella contabilità della società il 20
giugno (Fr. 300.-), il 15 luglio (Fr. 1'060.-), il 14 agosto (Fr. 1'400.-), il
10 (Fr. 1'550.-) e il 16 settembre (Fr. 600.-), il 24 ottobre (Fr. 1'200.-), il
4 (Fr. 960.-) e il 27 novembre (Fr. 910.-) e infine il 5 dicembre (Fr. 600.-).
Con decisione del 9 agosto 2014 (doc. 65) la Cassa
cantonale di compensazione ha accolto la richiesta dell’assicurato e gli ha
attribuito una prestazione complementare di Fr. 2'478.- al mese retroattivamente
dal 1° giugno 2014.
La scrivente Corte rileva che, come già fatto osservare in sede di
udienza, la seconda pagina di questa decisione di fissazione delle prestazioni
complementari prevede tre titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare
l’attenzione dell’assicurato: “Informazioni sul
calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”,
“Obbligo d’informare”. La terza e ultima
pagina cita infine i “Rimedi giuridici”,
la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.
Ma non solo.
Perfino sui fogli di calcolo per le PC allegati alla
decisione è chiaramente indicato quanto segue all’inizio della prima pagina (docc.
60 e 62):
" Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali
differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.
“L’obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione
allegata.”.
Inoltre, a seguito della dimenticanza del computo
della pigione nelle spese riconosciute dell’assicurato (doc. 67), il 30 agosto
2014 (doc. 72) l’amministrazione ha emanato una nuova decisione di PC e quindi,
nuovamente e a poca distanza di tempo dalla sua richiesta, l’assicurato è stato
messo al corrente dell’obbligo di informare la Cassa dell’avvio di una attività
lucrativa.
Lo stesso vale per gli anni a seguire, per i quali
la Cassa ha inviato all’assicurato una decisione, accompagnata dai fogli di
calcolo, indicante, oltre al diritto mensile alle PC, anche l’obbligo di
informarla su ogni modifica di elementi personali e/o materiali.
Il TCA deve dunque dare atto che, come ha ben
osservato la Cassa di compensazione, l’assicurato era stato debitamente reso
attento per iscritto dell’obbligo di “comunicare
senza ritardo” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o
economiche.”.
In particolare, la decisione elenca quasi una ventina di
situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte
degli assicurati.
Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta
figura proprio l’”avvio o cessazione di
un’attività lucrativa”.
All’insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di
comunicare l’inizio dell’attività lavorativa e ciò soprattutto alla luce del
fatto che quando ha ricevuto queste decisioni egli, come visto, aveva appena
iniziato a collaborare con __________ e quindi a conseguire dei redditi da
attività lucrativa, che andavano pertanto senza dubbio comunicati, per quel che
attiene al ricorso in esame, al Servizio prestazioni complementari della Cassa
cantonale di compensazione.
Il Tribunale osserva, inoltre, che a seguito
della segnalazione del 13 maggio 2015 (doc. 115) da parte dell’Ufficio
intervento sociale – Agenzia comunale AVS di __________ della partenza della
figlia dall’abitazione familiare dei genitori, la Cassa di compensazione ha
ricalcolato il 31 maggio 2015 (doc. 120) il diritto alle PC del ricorrente,
stabilendo una prestazione complementare maggiore.
L’assicurato doveva pertanto sapere che una modifica relativa alla
sua famiglia, alle sue entrate, alle sue uscite, alle condizioni personali e
materiali della sua famiglia, poteva avere una rilevanza ai fini delle
prestazioni complementari e quindi andava subito segnalata al Servizio
prestazioni complementari.
2.11 In conclusione, l’assicurato
non ha notificato alla Cassa cantonale di compensazione i suoi nuovi redditi da
attività lucrativa come avrebbe dovuto fare perciò, sottacendoli, non ha
ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI
e quindi ha violato il suo obbligo di informazione nei
confronti della Cassa di compensazione.
Al ricorrente va dunque imputata una grave violazione dei suoi
obblighi, tale da non potere ammettere l’esistenza della sua buona fede nei
confronti dell’amministrazione.
Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha
negato la buona fede quale condizione del condono perfino nel caso
di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un
vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha
continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha
rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di
compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore
pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui
il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della
morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della
mamma anche dopo il suo decesso.
2.12 Alla luce di
quanto esposto, facendo quindi difetto una delle due condizioni cumulative
della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1
OPGA, la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare
ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche lamentate
dal richiedente.
Ne discende che la decisione di rifiuto del condono
deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti