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Decisione

33.2019.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 aprile 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

Il ricorrente, sin dalla concessione delle PC nel 2014, ha dato

seguito al suo obbligo di informare soltanto quando ciò è andato a suo favore

come la notifica dell’uscita della figlia dal nucleo familiare, mentre lo svolgimento

dell’attività lucrativa non è mai stato comunicato alla Cassa di compensazione,

disattendendo così manifestamente l’obbligo di informare espressamente

menzionato nelle decisioni e nei conteggi di calcolo, oltre che nel formulario

di richiesta di prestazioni complementari. La mancata notifica di redditi

sull’arco di più anni costituisce una grave violazione, pertanto il condono

deve essere negato.

L’amministrazione ha altresì rilevato che il ricorrente non ha per

tempo notificato che la figlia era rientrata a vivere con i genitori, ma solo

con il formulario di revisione periodica nel corso del 2018 (doc. 279). Tale

omissione comporterà quindi un’ulteriore decisione di restituzione di PC per il

periodo dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2019, dovendo considerare l’importo

della pigione in ragione di 2/3 giusta l’art. 16c OPC-AVS/AI.

1.10 Pendente causa il giudice

delegato ha richiamato dall’autorità fiscale le decisioni di recupero d’imposta

e di multa (docc. VI e VII) con cui sono stati ripresi i redditi da attività

lavorativa.

1.11 Il 18 marzo 2019 (doc. IX) le

parti sono state sentite dal giudice delegato in occasione di un’udienza di

discussione.

considerato in diritto

in ordine

2.1 La pretesa ricorsuale di ridurre

l’importo da restituire perché, come ribadito durante l’udienza del 18 marzo

2019 (doc. IX), tale somma deriverebbe dal computo di redditi che sono stati

stabiliti basandosi sui dati ritenuti a livello fiscale, ma che, a dire

dell’interessato, sarebbero errati non essendo state dedotte dal reddito lordo conseguito

le spese che egli avrebbe sopportato siccome non disponeva dei relativi

giustificativi - e che in sede di udienza ha quantificato in almeno il 60% dei

redditi lordi -, come tale la stessa è irricevibile.

Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la

decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha

oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C

22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a;

DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Ne discende che il TCA deve esaminare soltanto l’istanza di

condono della somma di Fr. 43'289.-, mentre la questione di una sua riduzione

sulla base del computo di guadagni netti, doveva essere sollevata

dall’assicurato nella contestazione della decisione di restituzione e non può

qui essere riesaminata.

La decisione su opposizione dell’8 gennaio 2018 (doc. 253)

portante sulla decisione di restituzione del 18 agosto 2017 non è stata

impugnata davanti a questo Tribunale. L’importo di Fr. 43'289.- ivi stabilito

dalla Cassa cantonale di compensazione come differenza risultante dal computo

dei redditi da attività lucrativa di Fr. 10'926.- nel 2014, di Fr. 42'426.- nel

2015 e di Fr. 20'000.- nel 2016, non può più essere rimesso in discussione

dall’interessato, così come i predetti importi da attività lucrativa.

La contestazione sottoposta al TCA con il ricorso del 18 gennaio

2019 è dunque limitata al rifiuto di condonare all’assicurato la restituzione

della somma di Fr. 43'289.- per prestazioni complementari ricevute

indebitamente dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016.

nel merito

2.2 L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Considerandi

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4.

cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.3

Secondo le norme appena

citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS

Nr. 61 pag. 182 consid. 4):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola delle due

condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.4

Per quanto

concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;

STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1.

LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1

pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non

avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro,

l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in

questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione

dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid.

4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103;

110.

V 176 consid. 3c

pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede

intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente.

2.5

Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA,

la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati

per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un

appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo

ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25). Il Giudice, dunque,

non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale

misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica

della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo

giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere

sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF

107.

V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.6

In

concreto, con decisione formale del 18 agosto 2017 la Cassa di compensazione ha

ricalcolato il diritto dell’assicurato alle prestazioni complementari dal 1° giugno

2014.

al 31 dicembre 2016.

Quale motivazione per questa nuova decisione l’amministrazione ha

indicato che è stata emessa “a seguito

dell’attività lavorativa indipendente non dichiarata. Gli importi computati

sono gli stessi riconosciuti dall’Ufficio circondariale di Tassazione.”.

La Cassa di compensazione ha osservato che l’interessato non l’ha mai

informata che stava svolgendo un’attività lucrativa, ma che è venuta a

conoscenza di tale circostanza soltanto il 18 agosto 2017 con la ricezione del

verbale di audizione dell’assicurato nell’ambito della procedura fiscale di

recupero di imposta, motivo per cui ha escluso la condizione della sua buona

fede.

Inoltre, l’amministrazione ha sostenuto che l’interessato ha

violato l'obbligo di informare il Servizio prestazioni complementari dell’avvio

di un’attività lavorativa, dato che ciò ha comportato un cambiamento della sua

situazione economica, con conseguente revisione e ricalcolo delle prestazioni

complementari.

Dispositivo

Per questi motivi, la Cassa di compensazione ha respinto l’istanza

dell’assicurato di condonargli l’importo da restituire di Fr. 43'289.-

formulata il 29 agosto 2017 (doc. 241) a seguito della decisione di

restituzione del 18 agosto 2017 (doc. 236), confermata con decisione su

opposizione dell’8 gennaio 2018 (doc. 253) e cresciuta in giudicato non essendo

stata impugnata davanti a questo Tribunale. In occasione del verbale d’udienza

il rappresentante della Cassa ha prodotto (doc. IX/1) copia della denuncia

penale sporta nei confronti del qui ricorrente per le sue omissioni.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato

rifiutato il condono e che debba quindi restituire le prestazioni ricevute in

più, poiché così come la Cassa di compensazione gli ha ridotto i contributi

AVS/AI/IPG da versare stante la sua precaria situazione economica, così pure dovrebbe

fare il Servizio prestazioni complementari e ciò alla luce della sua impossibilità

concreta, con soli Fr. 1'800.- al mese per mantenere tre persone, di potere rendere

l’importo preteso.

2.7 Per l'art. 28

cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare

gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi

diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per

l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante

legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione

complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente

per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed

ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle

prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che

riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.8 In

specie, la condizione della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che

sostiene come l’assicurato abbia violato l’obbligo di informare il Servizio

prestazioni complementari dell’avvio di un’attività lucrativa e quindi del

conseguimento di un reddito. Il ricorrente non l’ha infatti avvisata che dal

2014 ha iniziato a collaborare con due rivenditori di automobili. Questa

attività e il reddito che ne è derivato ha comportato un cambiamento della sua

situazione personale ed economica, con conseguente revisione e ricalcolo delle

PC.

Il diritto alle PC dell’assicurato per gli anni 2014-2016

derivava dal fatto che gli era conteggiata nei redditi computabili soltanto la

rendita di vecchiaia (Fr. 9'120.- nel 2014 poi Fr. 9'168.-). L’avvio, nel corso

del 2014, di un’attività lavorativa dipendente, rispettivamente indipendente, ha

comportato la modifica delle sue condizioni economiche e quindi la necessità di

ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari.

Questa mutazione degli elementi di calcolo ha dato

luogo ai nuovi fogli di calcolo allestiti il 18 agosto 2017 (docc. 219-236) da

parte del Servizio prestazioni complementari, che ha modificato la situazione

del ricorrente. Più dettagliatamente, se prima l’assicurato aveva diritto a Fr.

3'728.- al mese a titolo di prestazioni complementari per l’anno 2014 (doc. 72),

a Fr. 3'738.- per gennaio 2015 (doc. 83), a Fr. 2'634.- da febbraio 2015 (doc.

107), a Fr. 2'898.- da maggio 2015 (doc. 120) e a Fr. 2'898.- per l’anno 2016

(doc. 123), con l’aggiunta dei nuovi importi di reddito ora il suo diritto è

stato fissato in Fr. 3'204.- mensili per il 2014 (docc. 221-226), in Fr.

1'464.- per il mese di gennaio 2015 (doc. 228), in Fr. 361.- da febbraio ad

aprile 2015 (doc. 232), in Fr. 624.- da maggio a dicembre 2015 (doc. 230) e in

Fr. 1'870.- al mese per l’anno 2016 (doc. 220), oltre al pagamento del premio

di cassa malati.

In queste circostanze, è fuori di dubbio che il

mutamento delle condizioni economiche dell’interessato, di tutto rilievo e che

quindi non poteva sfuggirgli, ha avuto quale conseguenza una significativa

variazione della sua situazione materiale.

Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA,

nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurato avrebbe dovuto comunicare senza

ritardo alla Cassa cantonale di compensazione l'aumento dei suoi redditi,

affinché il suo diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di

calcolo (STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto

2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

2.9 Il ricorrente

ha fatto valere di essere indigente e quindi di ridurre o condonargli

l’ammontare delle prestazioni complementari da restituire, non essendo egli in

grado di dare seguito alla pretesa della Cassa cantonale di compensazione.

In sede di udienza l’assicurato ha precisato di non

chiedere il condono totale della somma dovuta, ma che gli si possa andare incontro

alla luce della nuova situazione difficile che sta vivendo, considerato, per di

più, che la figlia maggiorenne vive ancora in casa con i genitori, non ha un

lavoro, non beneficia di prestazioni dall’assicurazione contro la

disoccupazione e nemmeno, per sua volontà, dall’assistenza sociale.

L’indigenza, come visto (cfr. consid. 2.3), è una

delle due condizioni cumulative da adempiere per potere beneficiare

dell’istituto del condono di una somma da restituire.

L’altra condizione è la buona fede del debitore, che

va qui per prima esaminata essendo stata posta dall’amministrazione quale

motivo di rifiuto del condono.

2.10 Il TCA rileva innanzitutto che

nei suoi scritti il ricorrente non ha mai fatto valere la sua buona fede.

Durante l’udienza di discussione, il giudice delegato ha fatto notare

all’assicurato che tutte le decisioni di fissazione del diritto alle PC che egli

ha ricevuto, così come le comunicazioni di fine anno che confermano per l’anno

successivo il diritto in essere, indicano che è fatto obbligo esplicito

all’assicurato di informare la Cassa di ogni cambiamento delle condizioni

personali e/o economiche e che tra queste modifiche è specificamente elencato

anche l’inizio di un’attività lucrativa.

L’interessato ha ammesso di avere omesso di informare la Cassa e

di avere commesso degli errori.

D’avviso del TCA, nell’evenienza concreta la buona

fede va senz’altro esclusa, ritenuto che la violazione dell’obbligo di

annunciare alla Cassa di svolgere un’attività lavorativa è imputabile a un

comportamento doloso.

Infatti, va al riguardo evidenziato che nel

formulario di richiesta delle prestazioni complementari compilato

dall’assicurato (docc. 21-28), v’è il capitolo sui redditi e a tal proposito vi

sono una decina di domande sulle entrate del richiedente le PC.

In particolare, è chiaramente posta la domanda se l’assicurato

percepisce un reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente (n. 21) o

indipendente (n. 23), con la specifica seguente:

" Avvertenze per le cifre 21-23

Tutti i redditi da attività lucrativa, devono essere

indicati alle cifre 21-23, compresi anche i redditi di lieve entità e quelli

dei membri della famiglia (moglie e figli beneficiari di rendite). Si tratta

dei redditi conseguiti nell’anno precedente; se l’attività lucrativa è iniziata

o cessata nel corso dell’anno, dovrà essere fatta un’annotazione alla cifra 58

del modulo di richiesta. Qualora il reddito dichiarato dall’assicurato fosse

inferiore a quello indicato nella tassazione fiscale, la differenza dovrà

essere motivata e giustificata.”.

Né alle domande n. 21-23 né alla n. 58 vi sono delle

annotazioni riguardanti il reddito da attività lucrativa del ricorrente – ma

solo della figlia apprendista -, il quale alla domanda n. 65 ha precisato di

essere beneficiario di prestazioni assistenziali.

Questo formulario è stato compilato e firmato

dall’assicurato il 25 aprile 2014.

Tuttavia, poco tempo dopo, il 19 maggio 2014, il

ricorrente ha ricevuto da __________ l’importo di Fr. 1'360.- per prestazioni

effettuate, che nel corso del 2014 (docc. 151 e 152) sono proseguite una o due

volte al mese e sono state registrate nella contabilità della società il 20

giugno (Fr. 300.-), il 15 luglio (Fr. 1'060.-), il 14 agosto (Fr. 1'400.-), il

10 (Fr. 1'550.-) e il 16 settembre (Fr. 600.-), il 24 ottobre (Fr. 1'200.-), il

4 (Fr. 960.-) e il 27 novembre (Fr. 910.-) e infine il 5 dicembre (Fr. 600.-).

Con decisione del 9 agosto 2014 (doc. 65) la Cassa

cantonale di compensazione ha accolto la richiesta dell’assicurato e gli ha

attribuito una prestazione complementare di Fr. 2'478.- al mese retroattivamente

dal 1° giugno 2014.

La scrivente Corte rileva che, come già fatto osservare in sede di

udienza, la seconda pagina di questa decisione di fissazione delle prestazioni

complementari prevede tre titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare

l’attenzione dell’assicurato: “Informazioni sul

calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”,

“Obbligo d’informare”. La terza e ultima

pagina cita infine i “Rimedi giuridici”,

la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.

Ma non solo.

Perfino sui fogli di calcolo per le PC allegati alla

decisione è chiaramente indicato quanto segue all’inizio della prima pagina (docc.

60 e 62):

" Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali

differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.

“L’obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione

allegata.”.

Inoltre, a seguito della dimenticanza del computo

della pigione nelle spese riconosciute dell’assicurato (doc. 67), il 30 agosto

2014 (doc. 72) l’amministrazione ha emanato una nuova decisione di PC e quindi,

nuovamente e a poca distanza di tempo dalla sua richiesta, l’assicurato è stato

messo al corrente dell’obbligo di informare la Cassa dell’avvio di una attività

lucrativa.

Lo stesso vale per gli anni a seguire, per i quali

la Cassa ha inviato all’assicurato una decisione, accompagnata dai fogli di

calcolo, indicante, oltre al diritto mensile alle PC, anche l’obbligo di

informarla su ogni modifica di elementi personali e/o materiali.

Il TCA deve dunque dare atto che, come ha ben

osservato la Cassa di compensazione, l’assicurato era stato debitamente reso

attento per iscritto dell’obbligo di “comunicare

senza ritardo” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o

economiche.”.

In particolare, la decisione elenca quasi una ventina di

situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte

degli assicurati.

Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta

figura proprio l’”avvio o cessazione di

un’attività lucrativa”.

All’insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di

comunicare l’inizio dell’attività lavorativa e ciò soprattutto alla luce del

fatto che quando ha ricevuto queste decisioni egli, come visto, aveva appena

iniziato a collaborare con __________ e quindi a conseguire dei redditi da

attività lucrativa, che andavano pertanto senza dubbio comunicati, per quel che

attiene al ricorso in esame, al Servizio prestazioni complementari della Cassa

cantonale di compensazione.

Il Tribunale osserva, inoltre, che a seguito

della segnalazione del 13 maggio 2015 (doc. 115) da parte dell’Ufficio

intervento sociale – Agenzia comunale AVS di __________ della partenza della

figlia dall’abitazione familiare dei genitori, la Cassa di compensazione ha

ricalcolato il 31 maggio 2015 (doc. 120) il diritto alle PC del ricorrente,

stabilendo una prestazione complementare maggiore.

L’assicurato doveva pertanto sapere che una modifica relativa alla

sua famiglia, alle sue entrate, alle sue uscite, alle condizioni personali e

materiali della sua famiglia, poteva avere una rilevanza ai fini delle

prestazioni complementari e quindi andava subito segnalata al Servizio

prestazioni complementari.

2.11 In conclusione, l’assicurato

non ha notificato alla Cassa cantonale di compensazione i suoi nuovi redditi da

attività lucrativa come avrebbe dovuto fare perciò, sottacendoli, non ha

ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI

e quindi ha violato il suo obbligo di informazione nei

confronti della Cassa di compensazione.

Al ricorrente va dunque imputata una grave violazione dei suoi

obblighi, tale da non potere ammettere l’esistenza della sua buona fede nei

confronti dell’amministrazione.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha

negato la buona fede quale condizione del condono perfino nel caso

di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un

vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha

continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha

rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di

compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore

pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.12 Alla luce di

quanto esposto, facendo quindi difetto una delle due condizioni cumulative

della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1

OPGA, la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare

ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche lamentate

dal richiedente.

Ne discende che la decisione di rifiuto del condono

deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti