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33.2019.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 marzo 2020Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del

31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In specie,

con decisione formale del 12 febbraio 2019 (doc. H1) la Cassa di compensazione

ha stabilito il nuovo diritto del ricorrente alle prestazioni complementari dal

1° gennaio 2015 all'anno 2019, così come risulta dai fogli di calcolo allegati.

Concretamente, la Cassa di compensazione ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 l'interessato

aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza.

Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv.

1 1a frase LPGA, gli ha chiesto la restituzione della somma di CHF 6'172

erroneamente versata da quel momento fino al 28 febbraio 2019, corrispondente

alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le prestazioni

complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.

Quale motivazione per questa nuova decisione la Cassa ha indicato

che "(…) viene

emessa a seguito del computo del corretto salario percepito.".

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi

a seguito della scoperta di redditi da attività lucrativa dipendente maggiori

rispetto a quanto ritenuto fino a quel momento. Questo fatto, che fa aumentare

i redditi determinanti del ricorrente, ha comportato che egli avrebbe

illecitamente beneficiato di prestazioni complementari superiori a quanto in

realtà di sua spettanza in un determinato periodo.

2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i

Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale

non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e

la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e

le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono

all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la

Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei

disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI

(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,

quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo

scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai

"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.

346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"

disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la

garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste

questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.

606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione

invalidità.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 11 cpv. 1 LPC

enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"

a. due terzi dei proventi in

denaro o in natura dall'esercizio di un'attività

lucrativa per quanto superino annualmente 1000

franchi per le persone sole (…);

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni

periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

2.7. La Cassa di compensazione,

ricavando il dato dal certificato di salario per l'anno 2012 (doc. 127) che RI

1 ha allegato alla revisione delle PC del 2014 (doc. 136), ai fini del calcolo

del suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° luglio 2014 (doc. 138) ha

computato un reddito da attività lucrativa dipendente di CHF 7'200.

Questo ammontare è stato anche inserito nei fogli di calcolo per

determinare il diritto alle PC per gli anni 2015 (doc. 146), 2016 (doc. 151),

2017 (doc. 159), 2018 (doc. 164) e 2019 (doc. 212).

Alla base del ricalcolo delle PC del ricorrente, v'è la

circostanza che nell'estate 2018 (doc. 197) la Cassa di compensazione ha

avviato una revisione periodica del suo diritto alle prestazioni.

Dai certificati di salario prodotti a richiesta dell'amministrazione

è emerso che nell'anno 2015 (doc. 203) l'assicurato ha percepito un salario

lordo di CHF 900 al mese pari a CHF 810 netti, così come nel 2016 (doc. 204),

mentre nel 2017 (doc. 205) il salario lordo era sempre di CHF 900 mensili, ma pari

a CHF 820 netti.

Sulla scorta di queste nuove informazioni che le sono pervenute

nel mese di ottobre 2018, con decisione del 12 febbraio 2019 la Cassa ha

ricalcolato il diritto alle PC del ricorrente tenendo conto di un reddito netto

da lavoro per il 2015 di CHF 9'720 (doc. 232), per l'anno 2016 (doc. 226) di CHF

8'720 e per gli anni 2017 (doc. 224), 2018 (doc. 230) e 2019 (doc. 228) di CHF

9'840.

La differenza fra le nuove prestazioni complementari di diritto e

quelle già riconosciute e versate in passato all'assicurato è stata quantificata

in CHF 6'172 e chiesta in restituzione.

2.8. La scrivente Corte evidenzia

che è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto

alle PC del ricorrente, visto che dalla documentazione raccolta sia durante la

revisione periodica del 2018 sia dopo l'opposizione alla decisione di

restituzione è emersa una nuova situazione.

In precedenza la Cassa si era fondata su un certificato di salario

pervenutole nell'estate 2014 (doc. 127) nell'ambito della revisione periodica

avviata nel giugno 2014 (doc. 121), certificato che però si riferiva ai redditi

del 2012. La nuova documentazione che le è pervenuta attesta che negli anni

precedenti il reddito netto da lavoro conseguito dall'assicurato come

dipendente della __________ era invece superiore a quello conteggiato dalla

Cassa.

Ai fini del calcolo del diritto alle prestazioni complementari del

ricorrente vanno ritenuti gli importi netti che egli ha percepito.

Dai certificati di salario - peraltro compilati in modo scarno ed

approssimativo tanto da mettere in dubbio la loro esattezza, fosse anche perché

sono stati compilati durante l'anno di contribuzione, ciò che li rende poco

affidabili -, si evince che la Sagl sua datrice di lavoro, partendo da un

salario mensile lordo di CHF 900.-, gli ha versato i seguenti salari netti:

- nel 2015 (doc. 203): CHF 810 x 12 mensilità = CHF 9'720

- nel 2016 (doc. 204): CHF 810 x 12 mensilità = CHF 9'720

- nel 2017 (doc. 205): CHF 820 x 12 mensilità = CHF 9'840

- nel 2018 (doc. VI/4): CHF 808 x 12 mensilità = CHF 9'696

Dalle notifiche di tassazione fiscale risulta che l'autorità

fiscale ha tassato come segue l'assicurato per i redditi netti:

- nel 2015 (doc. 248): CHF

9'840 contro i CHF 10'000 dichiarati

- nel 2016 (doc. 247): CHF

9'840 contro i CHF 10'800 dichiarati

- nel 2017 (doc. 246): CHF

10'800 come i dati dichiarati

- nel 2018 (doc. VI/2): CHF

10'800 come i dati dichiarati.

Pendente causa, il Tribunale ha fatto presente all'assicurato come

vi fosse un'incongruenza fra i dati ritenuti dalla Cassa e i salari attestati

dal datore di lavoro rispettivamente accertati dall'autorità fiscale, ciò che

avrebbe comportato a suo carico un importo maggiore da restituire rispetto all'ammontare

stabilito dalla Cassa e quindi un peggioramento della situazione (doc. V).

In risposta alla possibilità datagli di ritirare il ricorso, l'assicurato

ha trasmesso al TCA copia delle lettere che ha inviato alla Cassa cantonale di

compensazione e all'autorità fiscale sotto forma, quest'ultima, di reclamo

contro le notifiche di tassazione IC/IFD 2017 e 2018.

Nel primo scritto, datato 18 febbraio 2020 (doc. VI/1), il

ricorrente ha informato la Cassa che:

" (…) ho

notato un errore in quanto non hanno tenuto conto del salario netto come nei

anni precedenti. Dal certificato di salario era ben indicato la parte che

riguardo sia il salario lordo (10.800) che il netto (9696)",

e ha allegato il reclamo, di pari data (doc. VI/2), che ha

trasmesso all'autorità fiscale, avente il seguente tenore:

" (…) non

avete tenuto conto del salario dedotto del avs (10800 lordo) netto dedotto avs

(9696) come nei anni precedenti dove è indicato dato accertati

Nel certificato di salario è ben indicato che il salario netto è

di 808 mensile. (…)"

Da quanto precede discende che il ricorrente ha riconosciuto e

confermato che gli importi ritenuti dall'autorità fiscale nelle notifiche di

tassazione IC/IFD 2015 e IC/IFD 2016 sono corretti.

Queste tassazioni sono cresciute incontestate in giudicato, perciò

gli importi inseriti vanno ritenuti ai fini del calcolo delle prestazioni

complementari (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI). Si deve pertanto computare un

reddito netto di CHF 9'840 per ogni anno.

Per l'anno 2017, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha accertato il 30 gennaio 2019 un reddito da attività dipendente di CHF 10'800

così come dichiarato dallo stesso assicurato, il quale però ora contesta tale

importo e chiede che siano ritenuti gli importi fissati per i periodi fiscali precedenti.

Il certificato di salario per l'anno 2017 - compilato dal datore

di lavoro il 2 novembre 2017 (doc. VI/5), ma anche il 3 novembre 2017 (doc.

205) - attesta un salario mensile lordo di CHF 900 e netto di CHF 820. Questo

importo, moltiplicato per 12 mensilità, dà CHF 9'840, somma corrispondente al

salario netto fiscalmente accertato per gli anni 2015 e 2016.

Occorre evidenziare che, siccome la notifica di tassazione 2017 è

cresciuta in giudicato, il Tribunale deve attenersi all'importo del reddito

conseguito stabilito dall'autorità fiscale. Il recente “reclamo” (doc.

VI/2) formulato dall'assicurato, consiste in realtà in una domanda di revisione

formulata all’autorità fiscale, procedura soggetta a condizioni di

ammissibilità rigorose (in questo senso DTF 2C_564/2018 consid. 2 e CTD

80.2018.266 consid. 2 del 31 maggio 2019) e consistente in un rimedio non

ordinario di diritto.

Qualora l'Ufficio di tassazione competente dovesse ammettere

l’istanza di revisione di RI 1 e modificare la decisione di tassazione, il

ricorrente potrà richiedere una revisione del presente giudizio rispettivamente

della decisione che la Cassa di compensazione emetterà a seguito di questa

sentenza.

Per quanto attiene l’anno 2018 va rilevato come il certificato di

salario per quel periodo fiscale è stato redatto nel corso del 2018 medesimo, ciò

che, come indicato in precedenza, non è ammissibile non essendo possibile, in

corso d’anno, avere conoscenza dell’importo complessivo dei salari versati e

delle altre necessaire informazioni postulate con il modulo. Ciò pone seri

dubbi sull’affidabilità del documento, come detto il datore di lavoro non può

affidabilmente certificare un salario per un anno civile quando i 12 mesi non

sono ancora trascorsi.

La notifica della tassazione per l'anno 2018, per quanto si possa

rilevare dalle indicazioni del qui ricorrente (doc. VI/2), sarebbe stata

trasmessa di recente dall’UT competente, avrebbe ritenuto un reddito netto di CHF

10'800, e sarebbe oggetto di contestazione da parte di RI 1.

Alla luce di tale situazione, della pendenza del reclamo all’UT

che ha emanato il provvedimento di tassazione, dei dubbi legati ai certificati

di salario prodotti (e rilasciati dalla __________ datrice di lavoro del

ricorrente, di cui è socio senza diritto di firma __________, cittadino __________

e cittadino __________, in __________ e di cui RI 1 è gerente con firma

individuale come rilevabile dall’estratto del RC informatico) questa Corte ritiene

che l'ammontare del reddito netto conseguito dal ricorrente durante il 2018

debba essere ulteriormente stabilito mediante specifico accertamento da parte

della Cassa in particolare sulla base della notifica di tassazione

rispettivamente sulla base della tassazione che sarà emanata su reclamo dal

competente Ufficio. Gli atti vanno pertanto rinviati alla Cassa di

compensazione per accertare, a tempo debito, tale importo, da porre alla base

del nuovo calcolo del diritto alle prestazioni per il 2018.

Anche per quanto attiene il 2019, in assenza di dati certi, la

Cassa di compensazione dovrà accertare i redditi conseguiti in maniera

puntuale, in particolare richiedendo all'assicurato il certificato di salario

per il 2019, eseguendo di seguito le opportune verifiche per poi cifrare gli

importi, l’autorità fiscale dovrà, dal canto suo, eseguire i necessari

accertamenti, e fornire in tempi brevi i dati effettivi cui la Cassa potrà far

capo. Non va dimenticato che la datrice di lavoro del ricorrente (la __________,

che egli stesso amministra) dovrebbe disporre della necessaria documentazione

contabile relativa all’attività svolta dal collaboratore [unico?] dell’azienda,

le prestazioni fisioterapiche, essendo spesso remunerate dagli assicuratori

malattia nell’ambito della copertura obbligatoria, rispettivamente di quella

complementare, dovrebbero essere supportate da fatturazioni che possono fornire

un adeguato riscontro.

In conclusione, ai fini del calcolo delle PC e della

determinazione degli importi da restituire da parte di RI 1, vanno per certo computati

nelle entrate i redditi netti che seguono:

- nel 2015: CHF 9'840

- nel 2016: CHF 9'840

- nel 2017: CHF 10'800

Mentre per l’anno 2018 i salari devono essere accertati dalla

Cassa presso l'autorità fiscale, e per l’anno 2019 l’accertamento dovrà

avvenire con il sussidio della datrice di lavoro e del ricorrente e sulla base

della necessaria documentazione.

In queste circostanze, risultando fatti nuovi o nuovi mezzi di

prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente rispetto a quella

stabilita a suo tempo, è giustificato che la Cassa cantonale di compensazione

abbia rivisto il diritto alle PC del ricorrente per gli anni precedenti.

Inoltre, il riesame delle decisioni alla base della concessione di

una prestazione complementare dal 1° gennaio 2015 in poi riveste un'importanza

notevole, poiché esse hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V

475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato

all'assicurato dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2019 delle prestazioni

complementari maggiori che non dovevano per contro essergli riconosciute in

tale misura.

La richiesta di restituzione delle prestazioni complementari

versate all'insorgente è dunque formalmente giustificata.

2.9. La restituzione è soggetta al

termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra

Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47

vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un

termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V

484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996,

pag. 192; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né

sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,

pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono

salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e

se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve

restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad

art. 25, pag. 286).

Nel caso concreto, è infatti al più presto con la ricezione dei

certificati di stipendio richiesti l'8 ottobre 2018 (doc. 199) che comincia a

decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando l'attenzione

da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, si è resa

conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110

V 304).

In queste circostanze, la pretesa di restituzione della Cassa di

compensazione del 12 febbraio 2019, emessa quando essa disponeva di tutti gli

elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell'obbligo di

restituzione sia l'ammontare di quanto versato, è indubbiamente tempestiva. Ciò

significa che l'anno di perenzione previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA non

era ancora trascorso (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).

L'ordine di restituzione emanato dalla Cassa non è dunque perento

e come tale, nel principio, va confermato.

2.10. Per quanto concerne gli

importi da restituire, gli stessi corrispondono alla differenza fra le

prestazioni complementari a suo tempo versate al ricorrente e quanto avrebbe

avuto di diritto RI 1 computando i redditi netti corretti indicati in

precedenza.

I fogli di calcolo allegati all'ordine di restituzione contemplano

però, come visto, dei salari netti differenti da quelli che debbono essere

considerati, ne discende che la Cassa, a cui gli atti vanno rinviati per accertare

il salario netto per gli anni 2018 e 2019, dovrà eseguire un nuovo calcolo del

diritto alle PC del ricorrente per gli anni in esame e quindi si determini

nuovamente sulla somma complessiva da restituire. In particolare per gli anni

correnti dal 2015 – 2017 il calcolo riterrà gli importi indicati in precedenza

e condurrà a un aumento delle somme da restituire (come RI 1 sapeva per quanto

notificatogli il 17 febbraio 2020 da parte del Giudice delegato con il doc. V).

Parallelamente, la Cassa di compensazione si pronuncerà sul diritto

alle prestazioni complementari dell'assicurato dal 1° marzo 2019.

2.11. Per quanto concerne la contestazione

del ricorrente legata alla considerazione delle spese per l’utilizzo dell'automobile

del suo datore di lavoro va rilevato che RI 1 ha dichiarato più volte trattarsi

di una spesa legata a un utilizzo esclusivamente privato del veicolo, quindi la

sua versione è mutata radicalmente ed ha sostenuto, con il ricorso, che si

tratterebbe di un uso (riportato letteralmente):

" prettamente

professionale faccio visite a domicilio e corsi anche al estero. E che uso l'auto

in modo privato per circa 20%."

Quand’anche ciò fosse,

nella costellazione all’esame, la spesa non può essere riconosciuta secondo la

LPC.

In effetti, in qualità di lavoratore dipendente, le spese

professionali del ricorrente sono prese a carico dal suo datore di lavoro e

quindi l'assicurato, semmai, le anticipa, ma poi il datore di lavoro è tenuto

per legge a rimborsargliele, perciò il ricorrente non ha realmente alcuna

spesa.

Se invece si tratta di spese per scopi privati, esse rimangono

interamente a carico dell'assicurato e quindi non costituiscono delle spese

riconosciute dalle prestazioni complementari, la cui lista prevista dall'art. 10

LPC è esaustiva (STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012; STF 9C_822/2009 del 7

maggio 2010 = SVR 2011 EL Nr. 2).

In sostanza, quindi, non è possibile conteggiare al ricorrente

delle spese di CHF 2'400 annui per l'utilizzo della vettura di proprietà della

Sagl di cui è dipendente, sia se egli la utilizza per fare visite professionali

a domicilio sia per scopi privati.

2.12. Resta da esaminare la domanda

di condono che l'assicurato, in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede

venga decisa dal Tribunale. Il ricorrente fa valere la sua buona fede,

affermando di averla dimostrata in più occasioni.

Secondo l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non

deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà.

A norma dell'art. 3 OPGA:

" 1 L'ammontare della

restituzione è stabilito mediante decisione.

Considerandi

2.

Nella

decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il

condono.

3.

L'assicuratore

decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le

condizioni per il condono.”.

Per l'art. 4 OPGA:

" 1 Se il beneficiario era

in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse.

2.

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato.

3.

Le

autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell'articolo 20 LPGA o

delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave

difficoltà.

4.

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato.

5.

Sul

condono è pronunciata una decisione.”.

L'amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009).

Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono

vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla

restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute

(sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile

2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007

del 28 giugno 2007:

" Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmäßig bezogene Leistungen

zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben

empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.

Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in

zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits

im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden,

wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende

Einsprache entscheid beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen

Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den

Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den

dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur

Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen

Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich).”

Nel caso di specie, con la decisione impugnata, l'amministrazione

non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si è espressa né

sulla buona fede né sull'onere troppo grave. Essa ha ritenuto di doversi

pronunciare solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione.

Questo TCA rileva che in assenza di una specifica decisione della Cassa,

ritenuto il potere cognitivo limitato del Tribunale federale in caso di

ricorso, per garantire alle parti un doppio grado di giudizio, è necessario che

l'amministrazione si esprima per prima sul condono tramite un provvedimento

impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe quindi ora prematura. Le

parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre potere

prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe effettuare conformemente all'art.

5.

OPGA.

Da quanto precede discende che, non essendo qui in

presenza di una decisione formale giusta l'art. 49 LPGA, rispettivamente di una

decisione su opposizione impugnabile dall'assicurato davanti al TCA in virtù

dell'art. 56 LPGA, la domanda di condono formulata dal ricorrente dovrà essere

decisa in primo luogo dalla Cassa di compensazione dopo che la presente

decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

2.13

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e il ricorso deve

essere parzialmente accolto, con rinvio degli atti alla Cassa per i suoi

incombenti.

Malgrado sia parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato

da un legale l'assicurato non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.

1.1. Di conseguenza, la decisione

impugnata è annullata e riformata come segue:

1.1.1. I redditi netti conseguiti

dall'assicurato durante gli anni 2015 e 2016 sono fissati in CHF 9'840 come deciso

al considerando 2.8.

1.1.2. I redditi netti conseguiti

dall'assicurato durante l'anno 2017 sono stabiliti in CHF 10'800 come deciso al

considerando 2.8.

1.1.3. Gli atti sono rinviati alla

Cassa cantonale di compensazione per accertare il salario netto conseguito

dall'assicurato durante gli anni 2018 e il 2019 come indicato al considerando

2.8.

1.2. La Cassa di compensazione

ricalcolerà il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1°

gennaio 2015 al 28 febbraio 2019 stabilendo l'ammontare delle PC che il

ricorrente deve restituire, e cifrerà l’importo delle PC cui l’assicurato ha

diritto dal 1° marzo 2019.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti