33.2019.20
Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite, perché i redditi conseguiti da attività lucrativa sono superiori a quelli indicati dall'assto.Rinvio a Cassa per accertare redditi. Spese per l'utilizzo professionale o privato dell'auto non sono riconosciute da PC. Domanda di condono è prematura
11 marzo 2020Italiano34 min
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.20
TB
Lugano
11 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 settembre 2019 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nell'ambito della revisione
periodica avviata nel luglio 2018 (doc. 197), l'8 ottobre 2018 (doc. 199) la
Cassa cantonale di compensazione ha chiesto a RI 1, 1958, attivo come
fisioterapista, beneficiario di una mezza rendita di invalidità (grado AI 50%,
doc. 153) e da oltre un decennio di prestazioni complementari, di comprovare il
saldo dei suoi conti al 1° gennaio 2018 e di inviarle i certificati di
stipendio per gli anni 2015, 2016 e 2017 e una dichiarazione da parte del
locatore sull'importo della pigione e sul costo per il posto auto.
1.2. A seguito dell'invio della
documentazione richiesta (docc. 201-222), con decisione del 12 febbraio 2019
(doc. 235) la Cassa di compensazione ha ricalcolato retroattivamente dal 1°
gennaio 2015 il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari computando
il salario corretto che egli ha percepito e ha quindi stabilito in CHF 6'172 l'importo
da restituire per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2019.
La Cassa ha inoltre fissato in CHF 1'336 il nuovo diritto alle PC
dal 1° marzo 2019, contro i CHF 1'458 stabiliti un paio di mesi prima (doc.
211) e validi dal 1° gennaio 2019.
1.3. Il 5 marzo 2019 (doc. 236) l'assicurato
ha fatto presente alla Cassa di compensazione che "i redditi da lavoro non corrispondono con le varie
notifiche di tassazione. Tanto e vero che nella prima decisione ci sono altri
redditi inferiori e corretti. Inoltre, dai vostri conteggi non risulta una spesa
mensile che ho per l'auto di CHF 200 come dichiarazione più volte richieste.
Per questi motivi ricorro contro la vostra decisione che vi prego di volere
rivedere. A fronte degli errori dei redditi da dipendente e analizzare la spesa
non considerata.".
Il 7 marzo 2019 (doc. 238) l'opponente ha chiesto alla Cassa di
condonargli l'importo da restituire avendo dichiarato i dati corretti e non
essendo economicamente in grado di darvi seguito.
In risposta alla richiesta dell'amministrazione di indicare quale
conteggio conterrebbe un errore di calcolo (doc. 237), il 25 marzo 2019 (doc.
240) l'interessato ha precisato che è il sistema di calcolo che non funziona.
Nel suo caso si deve tenere conto delle spese per l'automobile (CHF 200.- al
mese) e si devono quindi aggiungere delle uscite di CHF 2'400, che vanno dunque
aggiornate in CHF 39'734, perciò il suo diritto alle PC mensili è pari a CHF 1'534.
1.4. L'amministrazione ha chiesto
il 13 maggio 2019 (doc. 241) all'assicurato la copia delle dichiarazioni
fiscali per gli anni 2015-2017 per rilevare la spesa dell'auto esposta nelle
deduzioni.
L'interessato ha prodotto tre notifiche fiscali (docc. 246-248) e
le dichiarazioni sia di __________, sua datrice di lavoro (docc. 243 e 249),
sia sue (docc. 244 e 250), che affermano che l'automobile, che è di proprietà
della Sagl, essendo utilizzata a scopo privato dall'assicurato, i relativi
costi non sono deducibili fiscalmente e che, per quest'ultimo, l'automobile
costituisce un costo che egli si assume sotto forma di due pieni di carburante
(circa CHF 205).
1.5. Con decisione su opposizione
del 5 settembre 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione
dell'assicurato, rilevando di avere rivisto il suo diritto alle PC dal 1°
gennaio 2015 computando a titolo di reddito da attività lavorativa dipendente,
in luogo dei CHF 7'200 ritenuti in passato, i redditi di CHF 9'720 nel 2015, di
CHF 8'720 nel 2016 e di CHF 9'840 nel 2017, nel 2018 e nell'anno 2019.
Per quanto concerne la lamentela dell'assicurato secondo cui non è
stata conteggiata la spesa del veicolo privato che egli si assume in ragione di
CHF 200 al mese, l'amministrazione ha osservato che i salariati possono dedurre
dal reddito lordo dell'attività lucrativa quali spese necessarie per il
conseguimento del reddito (N. 3423.03 DPC), in particolare le spese di viaggio
fino al luogo di lavoro (N. 3421.04 DPC). Inoltre, le spese di un veicolo
privato possono essere considerate solo se sono in relazione diretta con l'attività
lucrativa e non è possibile spostarsi con i mezzi pubblici (N. 3423.04 DPC).
Considerato come l'interessato utilizzi l'automobile del datore di
lavoro unicamente per scopi privati (v. dichiarazione dello stesso datore di
lavoro), non gli si può riconoscere tale spesa ai fini del calcolo PC, non
essendo in relazione con la sua attività.
Nemmeno sarebbe comunque possibile riconoscergliela, visto che il
domicilio dell'assicurato coincide con il luogo di lavoro.
1.6. Il 5 ottobre 2019 (doc. I) RI
1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di modificare il diritto alle PC secondo
il calcolo che ha effettuato e di condonargli l'importo da restituire.
Il ricorrente ha rilevato che nel mese di dicembre 2018 la Cassa
ha stabilito il suo diritto in CHF 1'458 al mese, oltre a CHF 517 per il
pagamento del premio di Cassa malati, sebbene il suo premio ammonti a CHF 430,30
mensili, perciò ha fatto presente questa circostanza all'Agenzia comunale AVS,
alle autorità cantonali e al Consigliere di Stato responsabile in materia.
Tuttavia, due mesi dopo ha ricevuto una nuova decisione che ha
fissato il suo diritto in CHF 1'336 e che ha preteso in restituzione delle
prestazioni, senza però tenere conto dell'aumento della pigione da CHF 950 a CHF
975 al mese.
Inoltre, l'assicurato ha criticato l'insistenza della Cassa sull'uso
dell'automobile e ha precisato che (riportato letteralmente): "l'uso del auto e prettamente professionale faccio
visite a domicilio e corsi anche al estero. E che uso l'auto in modo privato
per circa 20%. Spiego loro che le spese del auto come privato non sono
deducibile dunque impossibile dimostrare per di più faccio referenza alla
dichiarazione del __________ (…) certo che se era a titolo gratis (uso del
auto) contrariamente a quanto adesso scritto dal Ias avrebbe tenuto conto dei
200 CHF (…)".
1.7. Nella sua risposta del 16
ottobre 2019 (doc. III) la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso,
sottolineando di non avere considerato la spesa del veicolo sia perché lo
stesso è di proprietà della società datrice di lavoro del ricorrente, sia
perché quest'ultimo usufruisce dell'automobile unicamente per scopi privati
versando alla Sagl un importo di CHF 200 al mese, contravvenendo così alla
giurisprudenza secondo cui la spesa del veicolo deve essere in relazione
diretta con l'attività lucrativa.
1.8. Il 17 febbraio 2020 (doc. V)
il giudice delegato ha informato il ricorrente dell'eventualità di una reformatio
in pejus dandogli la possibilità di ritirare il ricorso, ma con scritti
identici del 27 (doc. VI) e del 28 febbraio 2020 (doc. VII) l'insorgente ha informato
il TCA di avere contestato le notifiche di tassazione 2017 e 2018 (doc. VI/2) e
di avere avvisato la Cassa dell'errore di computo del salario netto (doc.
VI/1), perciò ha mantenuto il ricorso.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è da
una parte la determinazione delle prestazioni complementari spettanti a RI 1 dal
1° marzo 2019 e dall'altra la verifica della correttezza dell'ordine di
restituzione emesso nei suoi confronti dalla Cassa cantonale di compensazione per
le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1°
gennaio 2015 al 28 febbraio 2019, che essa ha calcolato essere pari a CHF 6'172.
2.2. L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni
dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile
per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010
EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito
che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di
prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò
il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (v.
consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni
sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano
adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale
della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF
126 V 42 consid. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi
applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni
solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che
non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza
del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento
in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II
199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag.
171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato
in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata
concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a
statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura
principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;
occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento
della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la
revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,
conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di
revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353
consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108
V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle
prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione
formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti
giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF
126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è
stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale
di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18
gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la
riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di
controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
Fatti
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In specie,
con decisione formale del 12 febbraio 2019 (doc. H1) la Cassa di compensazione
ha stabilito il nuovo diritto del ricorrente alle prestazioni complementari dal
1° gennaio 2015 all'anno 2019, così come risulta dai fogli di calcolo allegati.
Concretamente, la Cassa di compensazione ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 l'interessato
aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza.
Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv.
1 1a frase LPGA, gli ha chiesto la restituzione della somma di CHF 6'172
erroneamente versata da quel momento fino al 28 febbraio 2019, corrispondente
alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le prestazioni
complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.
Quale motivazione per questa nuova decisione la Cassa ha indicato
che "(…)
viene
emessa a seguito del computo del corretto salario percepito.".
La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi
a seguito della scoperta di redditi da attività lucrativa dipendente maggiori
rispetto a quanto ritenuto fino a quel momento. Questo fatto, che fa aumentare
i redditi determinanti del ricorrente, ha comportato che egli avrebbe
illecitamente beneficiato di prestazioni complementari superiori a quanto in
realtà di sua spettanza in un determinato periodo.
2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la
Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei
disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione
invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 11 cpv. 1 LPC
enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
"
a. due terzi dei proventi in
denaro o in natura dall'esercizio di un'attività
lucrativa per quanto superino annualmente 1000
franchi per le persone sole (…);
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni
periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
2.7. La Cassa di compensazione,
ricavando il dato dal certificato di salario per l'anno 2012 (doc. 127) che RI
1 ha allegato alla revisione delle PC del 2014 (doc. 136), ai fini del calcolo
del suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° luglio 2014 (doc. 138) ha
computato un reddito da attività lucrativa dipendente di CHF 7'200.
Questo ammontare è stato anche inserito nei fogli di calcolo per
determinare il diritto alle PC per gli anni 2015 (doc. 146), 2016 (doc. 151),
2017 (doc. 159), 2018 (doc. 164) e 2019 (doc. 212).
Alla base del ricalcolo delle PC del ricorrente, v'è la
circostanza che nell'estate 2018 (doc. 197) la Cassa di compensazione ha
avviato una revisione periodica del suo diritto alle prestazioni.
Dai certificati di salario prodotti a richiesta dell'amministrazione
è emerso che nell'anno 2015 (doc. 203) l'assicurato ha percepito un salario
lordo di CHF 900 al mese pari a CHF 810 netti, così come nel 2016 (doc. 204),
mentre nel 2017 (doc. 205) il salario lordo era sempre di CHF 900 mensili, ma pari
a CHF 820 netti.
Sulla scorta di queste nuove informazioni che le sono pervenute
nel mese di ottobre 2018, con decisione del 12 febbraio 2019 la Cassa ha
ricalcolato il diritto alle PC del ricorrente tenendo conto di un reddito netto
da lavoro per il 2015 di CHF 9'720 (doc. 232), per l'anno 2016 (doc. 226) di CHF
8'720 e per gli anni 2017 (doc. 224), 2018 (doc. 230) e 2019 (doc. 228) di CHF
9'840.
La differenza fra le nuove prestazioni complementari di diritto e
quelle già riconosciute e versate in passato all'assicurato è stata quantificata
in CHF 6'172 e chiesta in restituzione.
2.8. La scrivente Corte evidenzia
che è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto
alle PC del ricorrente, visto che dalla documentazione raccolta sia durante la
revisione periodica del 2018 sia dopo l'opposizione alla decisione di
restituzione è emersa una nuova situazione.
In precedenza la Cassa si era fondata su un certificato di salario
pervenutole nell'estate 2014 (doc. 127) nell'ambito della revisione periodica
avviata nel giugno 2014 (doc. 121), certificato che però si riferiva ai redditi
del 2012. La nuova documentazione che le è pervenuta attesta che negli anni
precedenti il reddito netto da lavoro conseguito dall'assicurato come
dipendente della __________ era invece superiore a quello conteggiato dalla
Cassa.
Ai fini del calcolo del diritto alle prestazioni complementari del
ricorrente vanno ritenuti gli importi netti che egli ha percepito.
Dai certificati di salario - peraltro compilati in modo scarno ed
approssimativo tanto da mettere in dubbio la loro esattezza, fosse anche perché
sono stati compilati durante l'anno di contribuzione, ciò che li rende poco
affidabili -, si evince che la Sagl sua datrice di lavoro, partendo da un
salario mensile lordo di CHF 900.-, gli ha versato i seguenti salari netti:
- nel 2015 (doc. 203): CHF 810 x 12 mensilità = CHF 9'720
- nel 2016 (doc. 204): CHF 810 x 12 mensilità = CHF 9'720
- nel 2017 (doc. 205): CHF 820 x 12 mensilità = CHF 9'840
- nel 2018 (doc. VI/4): CHF 808 x 12 mensilità = CHF 9'696
Dalle notifiche di tassazione fiscale risulta che l'autorità
fiscale ha tassato come segue l'assicurato per i redditi netti:
- nel 2015 (doc. 248): CHF
9'840 contro i CHF 10'000 dichiarati
- nel 2016 (doc. 247): CHF
9'840 contro i CHF 10'800 dichiarati
- nel 2017 (doc. 246): CHF
10'800 come i dati dichiarati
- nel 2018 (doc. VI/2): CHF
10'800 come i dati dichiarati.
Pendente causa, il Tribunale ha fatto presente all'assicurato come
vi fosse un'incongruenza fra i dati ritenuti dalla Cassa e i salari attestati
dal datore di lavoro rispettivamente accertati dall'autorità fiscale, ciò che
avrebbe comportato a suo carico un importo maggiore da restituire rispetto all'ammontare
stabilito dalla Cassa e quindi un peggioramento della situazione (doc. V).
In risposta alla possibilità datagli di ritirare il ricorso, l'assicurato
ha trasmesso al TCA copia delle lettere che ha inviato alla Cassa cantonale di
compensazione e all'autorità fiscale sotto forma, quest'ultima, di reclamo
contro le notifiche di tassazione IC/IFD 2017 e 2018.
Nel primo scritto, datato 18 febbraio 2020 (doc. VI/1), il
ricorrente ha informato la Cassa che:
" (…) ho
notato un errore in quanto non hanno tenuto conto del salario netto come nei
anni precedenti. Dal certificato di salario era ben indicato la parte che
riguardo sia il salario lordo (10.800) che il netto (9696)",
e ha allegato il reclamo, di pari data (doc. VI/2), che ha
trasmesso all'autorità fiscale, avente il seguente tenore:
" (…) non
avete tenuto conto del salario dedotto del avs (10800 lordo) netto dedotto avs
(9696) come nei anni precedenti dove è indicato dato accertati
Nel certificato di salario è ben indicato che il salario netto è
di 808 mensile. (…)"
Da quanto precede discende che il ricorrente ha riconosciuto e
confermato che gli importi ritenuti dall'autorità fiscale nelle notifiche di
tassazione IC/IFD 2015 e IC/IFD 2016 sono corretti.
Queste tassazioni sono cresciute incontestate in giudicato, perciò
gli importi inseriti vanno ritenuti ai fini del calcolo delle prestazioni
complementari (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI). Si deve pertanto computare un
reddito netto di CHF 9'840 per ogni anno.
Per l'anno 2017, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha accertato il 30 gennaio 2019 un reddito da attività dipendente di CHF 10'800
così come dichiarato dallo stesso assicurato, il quale però ora contesta tale
importo e chiede che siano ritenuti gli importi fissati per i periodi fiscali precedenti.
Il certificato di salario per l'anno 2017 - compilato dal datore
di lavoro il 2 novembre 2017 (doc. VI/5), ma anche il 3 novembre 2017 (doc.
205) - attesta un salario mensile lordo di CHF 900 e netto di CHF 820. Questo
importo, moltiplicato per 12 mensilità, dà CHF 9'840, somma corrispondente al
salario netto fiscalmente accertato per gli anni 2015 e 2016.
Occorre evidenziare che, siccome la notifica di tassazione 2017 è
cresciuta in giudicato, il Tribunale deve attenersi all'importo del reddito
conseguito stabilito dall'autorità fiscale. Il recente “reclamo” (doc.
VI/2) formulato dall'assicurato, consiste in realtà in una domanda di revisione
formulata all’autorità fiscale, procedura soggetta a condizioni di
ammissibilità rigorose (in questo senso DTF 2C_564/2018 consid. 2 e CTD
80.2018.266 consid. 2 del 31 maggio 2019) e consistente in un rimedio non
ordinario di diritto.
Qualora l'Ufficio di tassazione competente dovesse ammettere
l’istanza di revisione di RI 1 e modificare la decisione di tassazione, il
ricorrente potrà richiedere una revisione del presente giudizio rispettivamente
della decisione che la Cassa di compensazione emetterà a seguito di questa
sentenza.
Per quanto attiene l’anno 2018 va rilevato come il certificato di
salario per quel periodo fiscale è stato redatto nel corso del 2018 medesimo, ciò
che, come indicato in precedenza, non è ammissibile non essendo possibile, in
corso d’anno, avere conoscenza dell’importo complessivo dei salari versati e
delle altre necessaire informazioni postulate con il modulo. Ciò pone seri
dubbi sull’affidabilità del documento, come detto il datore di lavoro non può
affidabilmente certificare un salario per un anno civile quando i 12 mesi non
sono ancora trascorsi.
La notifica della tassazione per l'anno 2018, per quanto si possa
rilevare dalle indicazioni del qui ricorrente (doc. VI/2), sarebbe stata
trasmessa di recente dall’UT competente, avrebbe ritenuto un reddito netto di CHF
10'800, e sarebbe oggetto di contestazione da parte di RI 1.
Alla luce di tale situazione, della pendenza del reclamo all’UT
che ha emanato il provvedimento di tassazione, dei dubbi legati ai certificati
di salario prodotti (e rilasciati dalla __________ datrice di lavoro del
ricorrente, di cui è socio senza diritto di firma __________, cittadino __________
e cittadino __________, in __________ e di cui RI 1 è gerente con firma
individuale come rilevabile dall’estratto del RC informatico) questa Corte ritiene
che l'ammontare del reddito netto conseguito dal ricorrente durante il 2018
debba essere ulteriormente stabilito mediante specifico accertamento da parte
della Cassa in particolare sulla base della notifica di tassazione
rispettivamente sulla base della tassazione che sarà emanata su reclamo dal
competente Ufficio. Gli atti vanno pertanto rinviati alla Cassa di
compensazione per accertare, a tempo debito, tale importo, da porre alla base
del nuovo calcolo del diritto alle prestazioni per il 2018.
Anche per quanto attiene il 2019, in assenza di dati certi, la
Cassa di compensazione dovrà accertare i redditi conseguiti in maniera
puntuale, in particolare richiedendo all'assicurato il certificato di salario
per il 2019, eseguendo di seguito le opportune verifiche per poi cifrare gli
importi, l’autorità fiscale dovrà, dal canto suo, eseguire i necessari
accertamenti, e fornire in tempi brevi i dati effettivi cui la Cassa potrà far
capo. Non va dimenticato che la datrice di lavoro del ricorrente (la __________,
che egli stesso amministra) dovrebbe disporre della necessaria documentazione
contabile relativa all’attività svolta dal collaboratore [unico?] dell’azienda,
le prestazioni fisioterapiche, essendo spesso remunerate dagli assicuratori
malattia nell’ambito della copertura obbligatoria, rispettivamente di quella
complementare, dovrebbero essere supportate da fatturazioni che possono fornire
un adeguato riscontro.
In conclusione, ai fini del calcolo delle PC e della
determinazione degli importi da restituire da parte di RI 1, vanno per certo computati
nelle entrate i redditi netti che seguono:
- nel 2015: CHF 9'840
- nel 2016: CHF 9'840
- nel 2017: CHF 10'800
Mentre per l’anno 2018 i salari devono essere accertati dalla
Cassa presso l'autorità fiscale, e per l’anno 2019 l’accertamento dovrà
avvenire con il sussidio della datrice di lavoro e del ricorrente e sulla base
della necessaria documentazione.
In queste circostanze, risultando fatti nuovi o nuovi mezzi di
prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente rispetto a quella
stabilita a suo tempo, è giustificato che la Cassa cantonale di compensazione
abbia rivisto il diritto alle PC del ricorrente per gli anni precedenti.
Inoltre, il riesame delle decisioni alla base della concessione di
una prestazione complementare dal 1° gennaio 2015 in poi riveste un'importanza
notevole, poiché esse hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V
475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).
Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato
all'assicurato dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2019 delle prestazioni
complementari maggiori che non dovevano per contro essergli riconosciute in
tale misura.
La richiesta di restituzione delle prestazioni complementari
versate all'insorgente è dunque formalmente giustificata.
2.9. La restituzione è soggetta al
termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra
Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47
vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un
termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V
484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996,
pag. 192; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né
sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,
pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono
salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e
se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve
restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad
art. 25, pag. 286).
Nel caso concreto, è infatti al più presto con la ricezione dei
certificati di stipendio richiesti l'8 ottobre 2018 (doc. 199) che comincia a
decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando l'attenzione
da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, si è resa
conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110
V 304).
In queste circostanze, la pretesa di restituzione della Cassa di
compensazione del 12 febbraio 2019, emessa quando essa disponeva di tutti gli
elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell'obbligo di
restituzione sia l'ammontare di quanto versato, è indubbiamente tempestiva. Ciò
significa che l'anno di perenzione previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA
non
era ancora trascorso (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).
L'ordine di restituzione emanato dalla Cassa non è dunque perento
e come tale, nel principio, va confermato.
2.10. Per quanto concerne gli
importi da restituire, gli stessi corrispondono alla differenza fra le
prestazioni complementari a suo tempo versate al ricorrente e quanto avrebbe
avuto di diritto RI 1 computando i redditi netti corretti indicati in
precedenza.
I fogli di calcolo allegati all'ordine di restituzione contemplano
però, come visto, dei salari netti differenti da quelli che debbono essere
considerati, ne discende che la Cassa, a cui gli atti vanno rinviati per accertare
il salario netto per gli anni 2018 e 2019, dovrà eseguire un nuovo calcolo del
diritto alle PC del ricorrente per gli anni in esame e quindi si determini
nuovamente sulla somma complessiva da restituire. In particolare per gli anni
correnti dal 2015 – 2017 il calcolo riterrà gli importi indicati in precedenza
e condurrà a un aumento delle somme da restituire (come RI 1 sapeva per quanto
notificatogli il 17 febbraio 2020 da parte del Giudice delegato con il doc. V).
Parallelamente, la Cassa di compensazione si pronuncerà sul diritto
alle prestazioni complementari dell'assicurato dal 1° marzo 2019.
2.11. Per quanto concerne la contestazione
del ricorrente legata alla considerazione delle spese per l’utilizzo dell'automobile
del suo datore di lavoro va rilevato che RI 1 ha dichiarato più volte trattarsi
di una spesa legata a un utilizzo esclusivamente privato del veicolo, quindi la
sua versione è mutata radicalmente ed ha sostenuto, con il ricorso, che si
tratterebbe di un uso (riportato letteralmente):
" prettamente
professionale faccio visite a domicilio e corsi anche al estero. E che uso l'auto
in modo privato per circa 20%."
Quand’anche ciò fosse,
nella costellazione all’esame, la spesa non può essere riconosciuta secondo la
LPC.
In effetti, in qualità di lavoratore dipendente, le spese
professionali del ricorrente sono prese a carico dal suo datore di lavoro e
quindi l'assicurato, semmai, le anticipa, ma poi il datore di lavoro è tenuto
per legge a rimborsargliele, perciò il ricorrente non ha realmente alcuna
spesa.
Se invece si tratta di spese per scopi privati, esse rimangono
interamente a carico dell'assicurato e quindi non costituiscono delle spese
riconosciute dalle prestazioni complementari, la cui lista prevista dall'art. 10
LPC è esaustiva (STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012; STF 9C_822/2009 del 7
maggio 2010 = SVR 2011 EL Nr. 2).
In sostanza, quindi, non è possibile conteggiare al ricorrente
delle spese di CHF 2'400 annui per l'utilizzo della vettura di proprietà della
Sagl di cui è dipendente, sia se egli la utilizza per fare visite professionali
a domicilio sia per scopi privati.
2.12. Resta da esaminare la domanda
di condono che l'assicurato, in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede
venga decisa dal Tribunale. Il ricorrente fa valere la sua buona fede,
affermando di averla dimostrata in più occasioni.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non
deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà.
A norma dell'art. 3 OPGA:
" 1 L'ammontare della
restituzione è stabilito mediante decisione.
Considerandi
2.
Nella
decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il
condono.
3.
L'assicuratore
decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le
condizioni per il condono.”.
Per l'art. 4 OPGA:
" 1 Se il beneficiario era
in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse.
2.
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato.
3.
Le
autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell'articolo 20 LPGA o
delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave
difficoltà.
4.
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato.
5.
Sul
condono è pronunciata una decisione.”.
L'amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009).
Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono
vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla
restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute
(sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile
2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007
del 28 giugno 2007:
" Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmäßig bezogene Leistungen
zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben
empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.
Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in
zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits
im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden,
wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende
Einsprache entscheid beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen
Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den
Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den
dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur
Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen
Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich).”
Nel caso di specie, con la decisione impugnata, l'amministrazione
non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si è espressa né
sulla buona fede né sull'onere troppo grave. Essa ha ritenuto di doversi
pronunciare solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione.
Questo TCA rileva che in assenza di una specifica decisione della Cassa,
ritenuto il potere cognitivo limitato del Tribunale federale in caso di
ricorso, per garantire alle parti un doppio grado di giudizio, è necessario che
l'amministrazione si esprima per prima sul condono tramite un provvedimento
impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe quindi ora prematura. Le
parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre potere
prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe effettuare conformemente all'art.
5.
OPGA.
Da quanto precede discende che, non essendo qui in
presenza di una decisione formale giusta l'art. 49 LPGA, rispettivamente di una
decisione su opposizione impugnabile dall'assicurato davanti al TCA in virtù
dell'art. 56 LPGA, la domanda di condono formulata dal ricorrente dovrà essere
decisa in primo luogo dalla Cassa di compensazione dopo che la presente
decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
2.13
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e il ricorso deve
essere parzialmente accolto, con rinvio degli atti alla Cassa per i suoi
incombenti.
Malgrado sia parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato
da un legale l'assicurato non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.
1.1. Di conseguenza, la decisione
impugnata è annullata e riformata come segue:
1.1.1. I redditi netti conseguiti
dall'assicurato durante gli anni 2015 e 2016 sono fissati in CHF 9'840 come deciso
al considerando 2.8.
1.1.2. I redditi netti conseguiti
dall'assicurato durante l'anno 2017 sono stabiliti in CHF 10'800 come deciso al
considerando 2.8.
1.1.3. Gli atti sono rinviati alla
Cassa cantonale di compensazione per accertare il salario netto conseguito
dall'assicurato durante gli anni 2018 e il 2019 come indicato al considerando
2.8.
1.2. La Cassa di compensazione
ricalcolerà il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1°
gennaio 2015 al 28 febbraio 2019 stabilendo l'ammontare delle PC che il
ricorrente deve restituire, e cifrerà l’importo delle PC cui l’assicurato ha
diritto dal 1° marzo 2019.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti