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Decisione

33.2019.21

Violazione del diritto di essere sentito e di motivare le decisioni. La Cassa non ha trasmesso all'ass le osservazioni dell'Uff stima,ma solo con la dec. su opp. L'Uff stima non ha preso posizione sul

2 giugno 2020Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato

ha potuto comprendere la portata della decisione formale e

impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo

contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni

innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone

in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28

giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può

assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie

(art. 61 lett. c LPGA).

Occorre infine ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora

nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata

dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare

liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito

anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente

persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale

eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe

un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi

superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse

della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione

della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.

2.2; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti).

Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61

lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è

preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo

di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto

2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con

riferimenti).

2.3. Secondo la prassi dell'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore

commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio

competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della

Cassa cantonale di compensazione, che consisteva nell'aumentare

sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo

metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello

corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio

(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,

sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni

complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI

1993 p. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida

detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il

nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale

ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P

38/96 del 27 febbraio 1998).

2.4. In concreto, in presenza di

sostanza che non serviva da abitazione all'assicurato, i due fondi di cui era

(com)proprietario dovevano essere valutati al valore venale in virtù dell'art.

17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, considerandoli al valore esistente al momento della

richiesta di PC e quindi nel 2018.

Una valutazione al valore venale era altresì necessaria per le

proprietà immobiliari donate dal ricorrente ai figli prima della domanda di PC (art.

17 cpv. 5 OPC-AVS/AI), ma in tal caso il valore doveva essere stabilito al

momento dell'alienazione della sostanza e dunque secondo lo stato nel 2012 e

nel 2016.

È perciò corretto che l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio

stima per determinarsi al riguardo.

Il 12 luglio 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha così

invitato l'Ufficio stima a peritare al valore venale, stato al 2018, i fondi n.

128 RFD di __________ e n. 244 RFD di __________, detenuti in (com)proprietà

dall'assicurato, come pure le part. n. 139 e n. 280 RFD di __________ e n. 3792

RFD di __________, stato al momento dell'avvenuta donazione ai figli e quindi

le prime due al 2012 e la terza al 2016.

Qualche settimana dopo, il 13 agosto 2018 (docc. 67 e 70), l'Ufficio

stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che i valori venali erano i

seguenti: n. 128: Fr. 1'000.-, n. 244: Fr. 1'800.-, n. 139: Fr. 480'000.-, n.

280: Fr. 120'000.- e n. 3792: Fr. 890'000.-.

Il 30 gennaio 2019 (doc. III/2) l'assicurato si è opposto alla decisione

formale di rifiuto delle prestazioni complementari, contestando le valutazioni

peritali complete dell'Ufficio stima che, nel frattempo, aveva chiesto ed

ottenuto dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. III/4). L'opponente ha

esaminato nel dettaglio le valutazioni dei tre fondi alienati, criticando per

ognuno il valore della cubatura, al metro quadro, come pure il valore di

reddito ritenuti dall'Ufficio stima non concordando che, stante il precario

stato dei fabbricati, essi potessero essere locati al prezzo fissato dai periti.

Egli ha evidenziato che si trattava di un immobile utilizzabile solo nel

periodo estivo essendo difficilmente raggiungibile tutto l'anno rispettivamente

di una costruzione che è stata oggetto di una corposa ristrutturazione siccome

edificata ad inizio 1900, priva di riscaldamento e con servizi semplici, e

ancora di un'abitazione del 1960 che è stata oggetto di pochi lavori di

manutenzione.

A suo dire, quindi, la casa di __________ doveva essere valutata

Fr. 425'000.- contro i Fr. 480'000.- dell'Ufficio stima, la cascina in montagna

a Fr. 87'000.- anziché a Fr. 120'000.- e l'abitazione in città a Fr. 860'000.-

in luogo dei Fr. 890'000.- peritati.

Il 16 aprile 2019 (doc. III/5) l'amministrazione ha trasmesso le

contestazioni dell'assicurato all'Ufficio stima che, con presa di posizione del

14 agosto 2019 (doc. III/6), ha affermato:

" Abbiamo

letto ed analizzato con attenzione le argomentazioni contenute nello scritto

del 30 gennaio 2019 inoltrato dal signor RI 1, e dal riesame delle nostre

valutazioni riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già stati

precedentemente considerati, pertanto riteniamo di dover confermare i valori

determinati nelle nostre perizie del 13 agosto 2018.".

Queste osservazioni non sono state trasmesse all'assicurato

subito dopo essere state inviate alla Cassa di compensazione, ma solo con la

decisione su opposizione del 5 settembre 2019 che, per respingere l'opposizione

Considerandi

dell'interessato, si è fondata proprio su quella presa di posizione dell'Ufficio

stima.

Considerato che, a distanza di un anno esatto, i periti hanno

confermato le risultanze tecniche riportate nella perizia del 13 agosto 2018, a

sua volta la Cassa cantonale di compensazione ha concluso che "la contestazione tendente alla modifica del valore

venale è priva di fondamento.".

Di conseguenza, benché l'assicurato abbia manifestato il suo

dissenso motivato dalle conclusioni tratte dall'Ufficio stima, la Cassa non ha

ritenuto di doverle comunicare subito al diretto interessato, ma soltanto con l'emanazione

della decisione su opposizione. Così facendo, però, l'amministrazione ha imposto

all'assicurato di interporre un ricorso davanti a questo Tribunale per cercare

di ottenere una risposta alle sue lamentele.

2.5

In realtà, lo scritto del 14

agosto 2019 non risponde affatto alle sue critiche di carattere tecnico

giacché, come visto, si limita ad affermare che non v'erano nuovi elementi che

non erano già stati considerati in precedenza.

L'Ufficio stima avrebbe invece dovuto rispondere alle puntuali censure

formulate dall'assicurato, spiegando perché non v'era motivo di diminuire i

valori al mc e al mq dei suoi fondi, così come anche quello dei redditi

immobiliari e in particolare per la cascina in montagna non utilizzabile tutto

l'anno. I periti avrebbero dovuto anche chiarire se gli importanti lavori di

risanamento intrapresi dal figlio dell'assicurato dopo essere diventato

proprietario della casa unifamiliare di __________ erano stati ritenuti ai fini

della determinazione del relativo valore venale.

Medesime considerazioni vanno fatte per il ricorso.

In effetti, il ricorrente ha riproposto le contestazioni di

carattere tecnico già sollevate con l'opposizione e le ha ulteriormente

precisate e ampliate. Ma, anche in tal caso, la presa di posizione che la Cassa

di compensazione ha correttamente chiesto all'Ufficio stima si è esaurita il 23

ottobre 2019 (doc. III/7) in una simile sterile affermazione, secondo cui:

" (…) Per

quanto ci compete e, dopo aver letto con particolare attenzione il ricorso, non

riteniamo che vi siano nuovi elementi tecnici che ci permettano di rivedere le

nostre reali valutazioni, che già in data 21 gennaio 2019 vi avevamo trasmesso

in modo completo e, questo su vostra specifica richiesta.".

Tale presa di posizione non sana le carenze evidenziate nella

motivazione della decisione contestata.

2.6

La scrivente Corte ritiene

che, anche se il ricorrente non ha formalmente fatto capo a un esperto per

contestare le valutazioni effettuate dall'Ufficio stima, non si può negare che

egli ha posto in discussione, con valide motivazioni, i parametri tecnici

(valore al mc, mq, reddito) e ha offerto delle argomentazioni riguardanti lo

stato interno ed esterno delle costruzioni, la loro posizione, le loro

caratteristiche, gli investimenti effettuati. Tali puntuali critiche dovevano quindi

portare a delle verifiche accurate e a delle valutazioni motivate, meritando

infatti delle risposte altrettanto dettagliate da parte dei periti.

Anche volendo ipotizzare che l'invio tardivo all'assicurato delle

osservazioni del 14 agosto 2019 con la decisione su opposizione sarebbe stato sanato

con la possibilità offertagli di contestare tale presa di posizione - come poi

effettivamente fatto - davanti al TCA, autorità che gode di pieno potere di

esame, tuttavia non si può tollerare che è soltanto alla terza richiesta che

l'Ufficio stima si è determinato nel dettaglio sulle censure dell'assicurato.

In effetti, è solo con la produzione delle nuove prove da parte

dell'insorgente che, a domanda della Cassa di compensazione, il 18 dicembre

2019.

(doc. IX/1) l'Ufficio stima ha spiegato i fattori che ha preso in

considerazione e i motivi che l'hanno portato a stabilire i valori al metro

quadro e i valori venali dei tre fondi alienati.

Questa presa di posizione, certamente più dettagliata, avrebbe

dovuto essere resa in luogo di quella fornita il 14 agosto 2019 in risposta

alle censure dell'opponente, priva di contenuto tecnico. Ciò, al fine di

permettere all'assicurato di compiutamente esercitare i suoi diritti

procedurali.

2.7

Ma v'è di più.

Il 24 gennaio 2020 il ricorrente ha ribattuto alle spiegazioni

date dall'Ufficio stima contestando sia i criteri adottati per procedere con la

valutazione dei suoi immobili, sia i valori stabiliti siccome non ritenuti

realistici per il tipo di fondo. Le critiche sono puntuali e ben motivate,

perciò era lecito attendersi dai periti dell'Ufficio stima una ultima presa di

posizione che dipanasse i dubbi dell'assicurato e che chiarisse definitivamente

i valori immobiliari.

Per contro, il 6 febbraio 2020 (doc. XIII/1) l'Ufficio stima ha

osservato soltanto che "Per quanto ci

compete e, dopo aver letto con attenzione le nuove considerazioni del ricorrente,

non riteniamo di avere osservazioni in merito.".

A non averne dubbio, stando così le cose e alla luce della citata

giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente deve dunque essere accolta,

essendo ravvisabile una manifesta violazione del suo diritto di essere sentito.

2.8

Il ricorrente di lamenta

anche di una violazione dell'obbligo di motivare le proprie decisioni.

Nell'evenienza concreta l'Ufficio stima non ha fornito elementi

sufficienti di carattere tecnico e non ha permesso alla Cassa cantonale di

compensazione di motivare la sua decisione evadendo le precise contestazioni

dell'assicurato pronunciandosi su aspetti prettamente architettonici,

ingegneristici e paesaggistici.

Alla Cassa era possibile accorgersi che le osservazioni del 14

agosto 2019 non si determinavano affatto sulle argomentazioni esposte

dall'opponente. Pertanto, prima di emettere la decisione su opposizione, in

virtù dell'art. 43 cpv. 1 LPGA, era suo compito chiedere ai periti una motivazione

più dettagliata e completa.

Queste considerazioni, poi, a seguito delle sue contestazioni

formulate con l'opposizione, avrebbero dovuto essere trasmesse all'assicurato dalla

Cassa di compensazione. Era infatti nel diritto dell'interessato di essere

messo al corrente sulla risposta data dai periti alle sue obiezioni (STCA

33.2019

del 13 maggio 2019, consid. 5), peraltro dopo avere esperito insieme

il sopralluogo.

Ciò nonostante, le sue analisi dei contenuti tecnici, degli

importi ritenuti a titolo di valore al mq dei terreni, di valore al mc dei

fabbricati, come pure le osservazioni relative alle posizioni dei fondi, allo

stato di conservazione interno ed esterno delle abitazioni e ad altre peculiarità,

sollevate più volte, sono rimaste inascoltate fino al 18 dicembre 2019.

Il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

Gli atti vanno rinviati alla Cassa, affinché l'Ufficio stima

allestisca un complemento peritale che si determini compiutamente e nel

dettaglio sulle valutazioni addotte dal ricorrente e in particolare sull'ultima

del 24 gennaio 2020 provvedendo, laddove necessario, mediante un nuovo

sopralluogo e in contraddittorio.

I periti dovranno argomentare chiaramente e in modo specifico i dati

tecnici e i fattori di calcolo considerati per valutare il valore venale delle

part. n. 139 e n. 280 RFD di __________ e n. 3792 RFD di __________.

Prima di emettere una nuova decisione sul diritto alle prestazioni

complementari, la Cassa dovrà inviare all'assicurato il nuovo complemento

peritale che l'Ufficio stima redigerà, cosicché egli potrà esprimersi al

riguardo nel rispetto dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (per degli esempi di

complementi peritali allestiti dall'Ufficio stima a seguito di contestazioni

tecniche e/o sul valore venale stabilito, cfr. da ultimo STCA 33.2014.3 del 18

agosto 2014, in cui l'assicurato ha potuto confrontarsi più volte con

l'opinione dei periti dell'Ufficio stima e ciò anche sulla scorta di una

perizia di parte che ha fatto allestire; le contestazioni tecniche sono state

quindi sottoposte in più occasioni agli esperti per una presa di posizione ed

essi hanno fornito delle dettagliate spiegazioni; STCA 33.2013.8-9 del 9 aprile

2014; STCA 33.2011.6 del 19 ottobre 2011; STCA 33.2011.2 del 6 giugno 2011).

2.9

In virtù di quanto precede,

il ricorso è accolto e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di

compensazione per il doveroso rispetto del diritto di essere sentito del

ricorrente e quindi per l'emanazione di nuova decisione dopo avere effettuato

il predetto accertamento sulla valutazione dei fondi alienati.

Vincente in causa e patrocinato da un legale, al ricorrente vanno

assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di

compensazione, affinché proceda come indicato al considerando 2.8.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente

l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti