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Decisione

33.2019.21

Violazione del diritto di essere sentito e di motivare le decisioni. La Cassa non ha trasmesso all'ass le osservazioni dell'Uff stima,ma solo con la dec. su opp. L'Uff stima non ha preso posizione sulle critiche di carattere tecnico dell'ass.La Cassa doveva chiedergli di motivare le sue valutazioni

2 giugno 2020Italiano27 min

I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2019.21

TB

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 settembre 2019 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 15 maggio 2018 (docc.

37-44) RI 1, 1947, separato di fatto e ora convivente, ha chiesto di

beneficiare delle prestazioni complementari avendo cessato l'attività di

gerente di un albergo. Egli ha indicato di avere donato ai figli degli immobili

nel 2012 (Fr. 141'551.-) e nel 2016 (Fr. 381'022.-), gravati di ipoteche per

salvare l'albergo (docc.1-25).

1.2. L'11 maggio 2018 (docc.

46-47) ha avuto luogo un incontro con un funzionario della Cassa di

compensazione durante il quale è stata chiarita la posizione economica dell'assicurato.

1.3. Il 12 luglio 2018 la Cassa

cantonale di compensazione ha dato mandato all'Ufficio cantonale di stima di

valutare al valore venale le particelle n. 128 RFD di __________, detenuta in

comproprietà in ragione di un mezzo, la n. 244 RFD di __________, entrambe stato

al 2018 (doc. 49), di proprietà dell'assicurato, come pure i mappali n. 139 e

n. 280, sempre RFD di __________, stato al 2012, donati il primo al figlio __________

e il secondo al figlio __________ e il fondo n. 3792 RFD di __________, stato

al 2016 (doc. 51), detenuto in comproprietà in ragione di metà, donato a __________.

1.4. Il 13 agosto 2018 (docc.

64-70) l'Ufficio stima ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione i

valori venali dei fondi peritati (n. 128: Fr. 1'000; n. 244: Fr. 1'800; n. 139:

Fr. 480'000; n. 280: Fr. 120'000; n. 3792: Fr. 890'000), come pure il valore di

reddito (n. 3792: Fr. 15'600).

1.5. Con decisione del 4 gennaio

2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato all'assicurato

la concessione di prestazioni complementari dal 1° maggio al 31 dicembre 2018 e

per l'anno 2019 poiché, considerata una sostanza alienata negli anni 2012 e

2016 di Fr. 188'125.-, si giungeva a una eccedenza di entrate di Fr. 7'160.-

rispettivamente di Fr. 5'716.-.

1.6. A richiesta dell'assicurato

(doc. 86) il 23 gennaio 2019 (doc. III/4) l'amministrazione gli ha inviato il

dettaglio delle valutazioni (doc. III/4) recuperato dall'Ufficio cantonale di

stima (doc. III/5) e il 30 gennaio 2019 (doc. III/2) RI 1 ha contestato i valori

venali e di reddito ritenuti dai periti per i fondi n. 139 e n. 280 RFD di __________

e n. 3792 RFD di __________.

A suo dire, i valori venali al mc di tutte e tre le proprietà

erano elevati considerato il loro stato al momento della donazione e quindi

prima che i figli li ristrutturassero. Anche i valori degli affitti erano

esagerati e non realizzabili. Pertanto, il valore venale del mappale n. 139

doveva essere portato da Fr. 480'000.- a Fr. 425'000.- considerato un affitto di

Fr. 900.- contro i Fr. 1'100.-, il valore venale della part. n. 280 a Fr. 87'000.-

in luogo di Fr. 120'000.- stante un reddito calcolato su sei mesi (Fr. 2'400.-)

vista l'accessibilità solo d'estate e il valore venale dell'abitazione di __________,

del 1960, doveva essere ridotto di Fr. 30'000.- a Fr. 860'000.- considerato un

valore di reddito di Fr. 1'100.- mensili.

In conclusione, per l'opponente il valore della sostanza alienata

ammontava a Fr. 103'000.-, con conseguente diritto alle PC.

1.7. Con decisione su opposizione

del 5 settembre 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione, sulla scorta

della presa di posizione del 14 agosto 2019 (doc. III/6) dell'Ufficio stima, ha

respinto l'opposizione dell'assicurato e confermato il rifiuto delle

prestazioni complementari. L'amministrazione ha ricordato le tre donazioni

immobiliari avvenute nel 2012 e nel 2016, che il 13 agosto 2018 l'Ufficio

cantonale di stima incaricato ha valutato al valore venale in Fr. 600'000.- e

in Fr. 890'000.-.

Le contestazioni di ordine tecnico dell'assicurato che sono

seguite sono state sottoposte al medesimo Ufficio di stima che, il 14 agosto

2019, ha confermato le sue iniziali considerazioni, perciò la Cassa di

compensazione ha respinto l'opposizione.

1.8. Il 7 ottobre 2019 (doc. I) RI

1 si è rivolto al TCA con il patrocinio dell'avv. RA 1 per chiedere di rinviare

gli atti alla Cassa di compensazione affinché svolga un'istruttoria che

rispetti il suo diritto di essere sentito, non avendo egli potuto prendere

posizione sulla lettera del 14 ottobre 2019 dell'Ufficio stima, e di far

prendere concretamente posizione all'Ufficio stima sulle contestazioni

formulate con l'opposizione, come pure in merito alla motivazione della

decisione su opposizione che non si pronuncia sulle censure relative alle stime

immobiliari.

In via subordinata, il ricorrente ha postulato che la decisione

impugnata sia modificata nel senso che dopo avere completato l'istruttoria con

gli accertamenti peritali del valore venale dei tre immobili donati, sia

ricalcolato il valore con importi inferiori e di conseguenza pure il suo

diritto alle PC, riconoscendoglielo.

Inoltre, se il Tribunale non rinvierà gli atti alla Cassa per i

citati accertamenti, l'insorgente ha chiesto che sia il TCA ad ordinarli e se l'Ufficio

stima non darà una risposta soddisfacente dovrà essere ordinata una perizia

neutra sul valore venale dei fondi.

In sostanza, il ricorrente si è lamentato di una violazione del

diritto di essere sentito già per il fatto che la Cassa cantonale di

compensazione ha emanato la sua decisione senza informarlo che le perizie erano

state allestite e che poteva consultarle, mentre egli ne ha potuto prendere

visione soltanto dopo che la decisione formale del 4 gennaio 2019 è stata

emessa.

Nemmeno nella procedura di opposizione la situazione è migliorata,

visto che la Cassa di compensazione ha emanato la sua decisione dopo avere

interpellato l'Ufficio stima, presa di posizione del 14 agosto 2019 che, però,

la Cassa non ha trasmesso all'opponente per formulare delle osservazioni.

Egli l'ha infatti ricevuta soltanto con la decisione su

opposizione e quindi senza che potesse chiedere delle spiegazioni aggiuntive

nella procedura di opposizione. V'è pertanto stata una violazione del suo

diritto di essere sentito che non può essere sanata in sede giudiziaria (STCA

33.2019.3 del 13 maggio 2019 consid. 5 in fine, laddove il TCA ha rilevato che

l'assicurato non aveva potuto prendere visione non solo della perizia completa,

ma anche della lettera con cui l'Ufficio stima si era pronunciato sulle contestazioni

espresse con l'opposizione) e che ha comportato pure una violazione dell'obbligo

di motivazione della decisione. La decisione su opposizione del 5 settembre

2019 si limita infatti a considerazioni generali, mentre sulle contestazioni

che egli ha fatto valere la Cassa si è pronunciata con alcune righe che

riprendono la laconica presa di posizione del 14 agosto 2019 dell'Ufficio

stima. Considerato però che gli stessi periti non hanno formulato concrete

osservazioni sulle contestazioni che l'assicurato ha sollevato, così pure l'amministrazione

non è stata in grado di argomentare, anche solo sommariamente, il motivo per cui

le valutazioni peritali dovevano essere confermate. Egli non poteva quindi

rendersi conto del perché le stime dovevano essere confermate e non modificate

come richiesto. La decisione deve pertanto essere annullata per violazione del

diritto di essere sentito e rinviata alla Cassa per far rispettare detto

diritto.

Per quanto concerne la valutazione del valore venale dei fondi alienati,

il ricorrente ha riproposto in sostanza le precedenti contestazioni,

precisandole ulteriormente e proponendo dei calcoli e degli importi differenti

sia per il valore venale sia per il valore di reddito. Va infatti tenuto conto

degli importanti lavori di ristrutturazione che sono stati fatti in seguito dal

donatario (oltre Fr. 60'000.- per la part. n. 139 RFD di __________), perciò al

momento del sopralluogo e quindi della valutazione peritale lo stato degli

immobili era diverso e di ciò va tenuto conto. Il valore venale di questo fondo

dovrebbe dunque essere stabilito in non più di Fr. 400'000.-, mentre quello del

rustico in montagna, part. n. 280 RFD di __________, in Fr. 72'311,50 e il

valore venale dell'abitazione di __________ in non più di Fr. 840'000.-.

1.9. Con risposta del 28 ottobre

2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di

respingere il ricorso.

L'amministrazione ha osservato che il caso concreto diverge dalla

fattispecie giudicata il 13 maggio 2019 (STCA 33.2019.3), poiché il 23 gennaio

2019 la Cassa ha trasmesso all'assicurato la perizia immobiliare completa

allestita dall'Ufficio stima, perciò l'assicurato poteva adeguatamente

esprimersi con l'opposizione.

Non v'è quindi stata una violazione del diritto di essere sentito,

considerato che il ricorrente è stato messo nelle condizioni di accedere alla

perizia completa e dettagliata degli esperti.

A torto vi sarebbe pure stata una violazione dell'obbligo di

motivazione, ritenendo carente la decisione impugnata.

La Cassa ha altresì evidenziato che detta decisione, avendo il

ricorrente contestato i valori stabiliti dall'Ufficio stima, porta

essenzialmente su considerazioni tecniche che competono al solo Ufficio stima e

non alla Cassa stessa, motivo per cui le obiezioni sollevate con l'opposizione

sono state trasmesse ai periti, che si sono espressi il 14 agosto 2019.

Anche le critiche formulate con il ricorso sono state inviate all'Ufficio

stima per una presa di posizione, che il 23 ottobre 2019 (doc. III/7) si è

riconfermato nelle proprie analisi non ritendo esserci nuovi elementi tecnici

che permettevano di rivederle. La Cassa non ha motivo per scostarsi da queste

conclusioni peritali.

1.10. Il 14 novembre 2019 (doc. V) l'insorgente

ha ribadito che v'è stata, ancora con la risposta di causa, una violazione del

suo diritto di essere sentito. La risposta, infatti, non è soddisfacente, visto

che l'Ufficio stima non ha preso in concreto posizione sulle sue contestazioni

tecniche e la Cassa avrebbe dovuto rilevare tale mancanza. Inoltre, la

violazione si riferisce alla lettera del 14 agosto 2019 dei periti che gli è

stata trasmessa soltanto con la decisione su opposizione e non prima dell'emanazione

della decisione stessa. L'assicurato aveva diritto di essere informato in ogni

caso sull'esito degli accertamenti supplementari che la Cassa ha chiesto all'Ufficio

stima. Se egli l'avesse ricevuta prima, avrebbe chiesto che l'Ufficio stima

meglio argomentasse le sue conclusioni. Peraltro, né la prima né la seconda

presa di posizione dell'Ufficio stima portano sulle sue contestazioni tecniche,

ma genericamente si richiamano alla perizia iniziale. Di conseguenza, fino a

questo momento il ricorrente non sa perché le contestazioni che ha formulato

con l'opposizione non possano essere considerate per modificare le valutazioni peritali

del 13 agosto 2018.

Non gli è quindi stata data la possibilità di prendere conoscenza

della presa di posizione dei periti e di potersi esprimere in proposito, di

prendere parte a un secondo scambio di scritti, di partecipare all'amministrazione

delle prove e di avere una motivazione alle contestazioni fatte valere con l'opposizione.

La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati

alla Cassa per obbligarla a rispettare il diritto di essere sentito.

L'assicurato ha infine prodotto altre fatture comprovanti i lavori

di ristrutturazione per un totale di Fr. 83'502,70.

1.11. Il 25 novembre 2019 (doc.

VII/2) la Cassa di compensazione ha interpellato ancora l'Ufficio stima

chiedendo di pronunciarsi sulle nuove prove prodotte dall'insorgente e, preso

atto dello scritto del 18 dicembre 2019 (doc. IX/1) con cui i periti hanno

analizzato singolarmente i tre fondi alienati e hanno confermato la modalità di

calcolo utilizzata per determinare il valore venale di ciascun immobile, il 9

gennaio 2020 (doc. IX) l'amministrazione ha indicato di non formulare nuove

considerazioni.

1.12. Il 24 gennaio 2020 (doc. XI)

il ricorrente ha osservato che, "finalmente

e solo ora (comunque in ritardo)", la Cassa gli ha

trasmesso la presa di posizione dell'Ufficio stima relativa alle sue

contestazioni formulate con l'opposizione e il ricorso, ma la violazione del

diritto di essere sentito rimane, poiché essa non si è determinata sulle sue

lamentele.

L'insorgente ha poi passato in rassegna le osservazioni dei periti

e i criteri che essi hanno adottato per valutare la sua sostanza, affermando

che non erano convincenti e che dunque non si potevano confermare i prezzi al

metro quadrato, al metro cubo e i valori di reddito ritenuti, non essendo

realistici considerata l'ubicazione (docc. A24-A26) e lo stato di conservazione

degli immobili. Benché l'Ufficio stima abbia affermato che il valore dell'edificio

sia stato fissato per il 2012 prima dei numerosi lavori di ristrutturazione,

non è però dato di sapere quale sia stato il loro influsso sul valore della

casa unifamiliare edificata sul fondo n. 139 RFD di __________. Le

considerazioni sulla valutazione della casa di __________ sono poi generiche,

visto che i periti non hanno preso posizione sulle sue contestazioni.

1.13. Su questo scritto l'Ufficio

stima si è espresso il 6 febbraio 2020 (doc. XIII/1) affermando di non avere

osservazioni e il 14 seguente (doc. XIII) la Cassa ha comunicato che non aveva

quindi ulteriori considerazioni da formulare.

L'insorgente non si è pronunciato ulteriormente (doc. XIV).

considerato in diritto

2.1. Prima di verificare la

correttezza della decisione impugnata e, quindi, l'esattezza del valore della

sostanza alienata che la Cassa di compensazione ha riportato nei fogli di

calcolo dell'assicurato, ciò che ha comportato il rifiuto delle prestazioni

complementari, occorre esaminare se l'amministrazione abbia violato il diritto

di essere sentito del ricorrente per non avergli trasmesso per tempo le

osservazioni del 14 agosto 2019 dell'Ufficio stima alle sue contestazioni.

Inoltre, il TCA deve accertare se vi sia stata una violazione dell'obbligo

di motivazione, poiché la Cassa si è pronunciata sulle contestazioni fatte

valere con l'opposizione limitandosi a rinviare alla presa di posizione dell'Ufficio

stima del 14 agosto 2019 e neanche in seguito si è determinata su tutte le

censure.

2.2. Per l'art. 29

cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce

di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.

5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di

essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura, comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte,

in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua

tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di

essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla

procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid.

5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid.

2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e

sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e

di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità

di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non

significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite.

Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili

mediante opposizione. In ogni caso, al più tardi durante la procedura di

opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata

di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid.

6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di

essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che

precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA

contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid.

6).

Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è

sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità

di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135

Fatti

I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato

ha potuto comprendere la portata della decisione formale e

impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo

contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni

innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone

in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28

giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può

assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie

(art. 61 lett. c LPGA).

Occorre infine ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora

nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata

dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare

liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito

anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente

persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale

eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe

un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi

superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse

della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione

della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.

2.2; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti).

Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61

lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è

preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo

di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto

2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con

riferimenti).

2.3. Secondo la prassi dell'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore

commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio

competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della

Cassa cantonale di compensazione, che consisteva nell'aumentare

sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo

metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello

corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio

(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,

sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni

complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI

1993 p. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida

detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il

nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale

ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

2.4. In concreto, in presenza di

sostanza che non serviva da abitazione all'assicurato, i due fondi di cui era

(com)proprietario dovevano essere valutati al valore venale in virtù dell'art.

17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, considerandoli al valore esistente al momento della

richiesta di PC e quindi nel 2018.

Una valutazione al valore venale era altresì necessaria per le

proprietà immobiliari donate dal ricorrente ai figli prima della domanda di PC (art.

17 cpv. 5 OPC-AVS/AI), ma in tal caso il valore doveva essere stabilito al

momento dell'alienazione della sostanza e dunque secondo lo stato nel 2012 e

nel 2016.

È perciò corretto che l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio

stima per determinarsi al riguardo.

Il 12 luglio 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha così

invitato l'Ufficio stima a peritare al valore venale, stato al 2018, i fondi n.

128 RFD di __________ e n. 244 RFD di __________, detenuti in (com)proprietà

dall'assicurato, come pure le part. n. 139 e n. 280 RFD di __________ e n. 3792

RFD di __________, stato al momento dell'avvenuta donazione ai figli e quindi

le prime due al 2012 e la terza al 2016.

Qualche settimana dopo, il 13 agosto 2018 (docc. 67 e 70), l'Ufficio

stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che i valori venali erano i

seguenti: n. 128: Fr. 1'000.-, n. 244: Fr. 1'800.-, n. 139: Fr. 480'000.-, n.

280: Fr. 120'000.- e n. 3792: Fr. 890'000.-.

Il 30 gennaio 2019 (doc. III/2) l'assicurato si è opposto alla decisione

formale di rifiuto delle prestazioni complementari, contestando le valutazioni

peritali complete dell'Ufficio stima che, nel frattempo, aveva chiesto ed

ottenuto dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. III/4). L'opponente ha

esaminato nel dettaglio le valutazioni dei tre fondi alienati, criticando per

ognuno il valore della cubatura, al metro quadro, come pure il valore di

reddito ritenuti dall'Ufficio stima non concordando che, stante il precario

stato dei fabbricati, essi potessero essere locati al prezzo fissato dai periti.

Egli ha evidenziato che si trattava di un immobile utilizzabile solo nel

periodo estivo essendo difficilmente raggiungibile tutto l'anno rispettivamente

di una costruzione che è stata oggetto di una corposa ristrutturazione siccome

edificata ad inizio 1900, priva di riscaldamento e con servizi semplici, e

ancora di un'abitazione del 1960 che è stata oggetto di pochi lavori di

manutenzione.

A suo dire, quindi, la casa di __________ doveva essere valutata

Fr. 425'000.- contro i Fr. 480'000.- dell'Ufficio stima, la cascina in montagna

a Fr. 87'000.- anziché a Fr. 120'000.- e l'abitazione in città a Fr. 860'000.-

in luogo dei Fr. 890'000.- peritati.

Il 16 aprile 2019 (doc. III/5) l'amministrazione ha trasmesso le

contestazioni dell'assicurato all'Ufficio stima che, con presa di posizione del

14 agosto 2019 (doc. III/6), ha affermato:

" Abbiamo

letto ed analizzato con attenzione le argomentazioni contenute nello scritto

del 30 gennaio 2019 inoltrato dal signor RI 1, e dal riesame delle nostre

valutazioni riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già stati

precedentemente considerati, pertanto riteniamo di dover confermare i valori

determinati nelle nostre perizie del 13 agosto 2018.".

Queste osservazioni non sono state trasmesse all'assicurato

subito dopo essere state inviate alla Cassa di compensazione, ma solo con la

decisione su opposizione del 5 settembre 2019 che, per respingere l'opposizione

Considerandi

dell'interessato, si è fondata proprio su quella presa di posizione dell'Ufficio

stima.

Considerato che, a distanza di un anno esatto, i periti hanno

confermato le risultanze tecniche riportate nella perizia del 13 agosto 2018, a

sua volta la Cassa cantonale di compensazione ha concluso che "la contestazione tendente alla modifica del valore

venale è priva di fondamento.".

Di conseguenza, benché l'assicurato abbia manifestato il suo

dissenso motivato dalle conclusioni tratte dall'Ufficio stima, la Cassa non ha

ritenuto di doverle comunicare subito al diretto interessato, ma soltanto con l'emanazione

della decisione su opposizione. Così facendo, però, l'amministrazione ha imposto

all'assicurato di interporre un ricorso davanti a questo Tribunale per cercare

di ottenere una risposta alle sue lamentele.

2.5

In realtà, lo scritto del 14

agosto 2019 non risponde affatto alle sue critiche di carattere tecnico

giacché, come visto, si limita ad affermare che non v'erano nuovi elementi che

non erano già stati considerati in precedenza.

L'Ufficio stima avrebbe invece dovuto rispondere alle puntuali censure

formulate dall'assicurato, spiegando perché non v'era motivo di diminuire i

valori al mc e al mq dei suoi fondi, così come anche quello dei redditi

immobiliari e in particolare per la cascina in montagna non utilizzabile tutto

l'anno. I periti avrebbero dovuto anche chiarire se gli importanti lavori di

risanamento intrapresi dal figlio dell'assicurato dopo essere diventato

proprietario della casa unifamiliare di __________ erano stati ritenuti ai fini

della determinazione del relativo valore venale.

Medesime considerazioni vanno fatte per il ricorso.

In effetti, il ricorrente ha riproposto le contestazioni di

carattere tecnico già sollevate con l'opposizione e le ha ulteriormente

precisate e ampliate. Ma, anche in tal caso, la presa di posizione che la Cassa

di compensazione ha correttamente chiesto all'Ufficio stima si è esaurita il 23

ottobre 2019 (doc. III/7) in una simile sterile affermazione, secondo cui:

" (…) Per

quanto ci compete e, dopo aver letto con particolare attenzione il ricorso, non

riteniamo che vi siano nuovi elementi tecnici che ci permettano di rivedere le

nostre reali valutazioni, che già in data 21 gennaio 2019 vi avevamo trasmesso

in modo completo e, questo su vostra specifica richiesta.".

Tale presa di posizione non sana le carenze evidenziate nella

motivazione della decisione contestata.

2.6

La scrivente Corte ritiene

che, anche se il ricorrente non ha formalmente fatto capo a un esperto per

contestare le valutazioni effettuate dall'Ufficio stima, non si può negare che

egli ha posto in discussione, con valide motivazioni, i parametri tecnici

(valore al mc, mq, reddito) e ha offerto delle argomentazioni riguardanti lo

stato interno ed esterno delle costruzioni, la loro posizione, le loro

caratteristiche, gli investimenti effettuati. Tali puntuali critiche dovevano quindi

portare a delle verifiche accurate e a delle valutazioni motivate, meritando

infatti delle risposte altrettanto dettagliate da parte dei periti.

Anche volendo ipotizzare che l'invio tardivo all'assicurato delle

osservazioni del 14 agosto 2019 con la decisione su opposizione sarebbe stato sanato

con la possibilità offertagli di contestare tale presa di posizione - come poi

effettivamente fatto - davanti al TCA, autorità che gode di pieno potere di

esame, tuttavia non si può tollerare che è soltanto alla terza richiesta che

l'Ufficio stima si è determinato nel dettaglio sulle censure dell'assicurato.

In effetti, è solo con la produzione delle nuove prove da parte

dell'insorgente che, a domanda della Cassa di compensazione, il 18 dicembre

2019.

(doc. IX/1) l'Ufficio stima ha spiegato i fattori che ha preso in

considerazione e i motivi che l'hanno portato a stabilire i valori al metro

quadro e i valori venali dei tre fondi alienati.

Questa presa di posizione, certamente più dettagliata, avrebbe

dovuto essere resa in luogo di quella fornita il 14 agosto 2019 in risposta

alle censure dell'opponente, priva di contenuto tecnico. Ciò, al fine di

permettere all'assicurato di compiutamente esercitare i suoi diritti

procedurali.

2.7

Ma v'è di più.

Il 24 gennaio 2020 il ricorrente ha ribattuto alle spiegazioni

date dall'Ufficio stima contestando sia i criteri adottati per procedere con la

valutazione dei suoi immobili, sia i valori stabiliti siccome non ritenuti

realistici per il tipo di fondo. Le critiche sono puntuali e ben motivate,

perciò era lecito attendersi dai periti dell'Ufficio stima una ultima presa di

posizione che dipanasse i dubbi dell'assicurato e che chiarisse definitivamente

i valori immobiliari.

Per contro, il 6 febbraio 2020 (doc. XIII/1) l'Ufficio stima ha

osservato soltanto che "Per quanto ci

compete e, dopo aver letto con attenzione le nuove considerazioni del ricorrente,

non riteniamo di avere osservazioni in merito.".

A non averne dubbio, stando così le cose e alla luce della citata

giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente deve dunque essere accolta,

essendo ravvisabile una manifesta violazione del suo diritto di essere sentito.

2.8

Il ricorrente di lamenta

anche di una violazione dell'obbligo di motivare le proprie decisioni.

Nell'evenienza concreta l'Ufficio stima non ha fornito elementi

sufficienti di carattere tecnico e non ha permesso alla Cassa cantonale di

compensazione di motivare la sua decisione evadendo le precise contestazioni

dell'assicurato pronunciandosi su aspetti prettamente architettonici,

ingegneristici e paesaggistici.

Alla Cassa era possibile accorgersi che le osservazioni del 14

agosto 2019 non si determinavano affatto sulle argomentazioni esposte

dall'opponente. Pertanto, prima di emettere la decisione su opposizione, in

virtù dell'art. 43 cpv. 1 LPGA, era suo compito chiedere ai periti una motivazione

più dettagliata e completa.

Queste considerazioni, poi, a seguito delle sue contestazioni

formulate con l'opposizione, avrebbero dovuto essere trasmesse all'assicurato dalla

Cassa di compensazione. Era infatti nel diritto dell'interessato di essere

messo al corrente sulla risposta data dai periti alle sue obiezioni (STCA

33.2019

del 13 maggio 2019, consid. 5), peraltro dopo avere esperito insieme

il sopralluogo.

Ciò nonostante, le sue analisi dei contenuti tecnici, degli

importi ritenuti a titolo di valore al mq dei terreni, di valore al mc dei

fabbricati, come pure le osservazioni relative alle posizioni dei fondi, allo

stato di conservazione interno ed esterno delle abitazioni e ad altre peculiarità,

sollevate più volte, sono rimaste inascoltate fino al 18 dicembre 2019.

Il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

Gli atti vanno rinviati alla Cassa, affinché l'Ufficio stima

allestisca un complemento peritale che si determini compiutamente e nel

dettaglio sulle valutazioni addotte dal ricorrente e in particolare sull'ultima

del 24 gennaio 2020 provvedendo, laddove necessario, mediante un nuovo

sopralluogo e in contraddittorio.

I periti dovranno argomentare chiaramente e in modo specifico i dati

tecnici e i fattori di calcolo considerati per valutare il valore venale delle

part. n. 139 e n. 280 RFD di __________ e n. 3792 RFD di __________.

Prima di emettere una nuova decisione sul diritto alle prestazioni

complementari, la Cassa dovrà inviare all'assicurato il nuovo complemento

peritale che l'Ufficio stima redigerà, cosicché egli potrà esprimersi al

riguardo nel rispetto dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (per degli esempi di

complementi peritali allestiti dall'Ufficio stima a seguito di contestazioni

tecniche e/o sul valore venale stabilito, cfr. da ultimo STCA 33.2014.3 del 18

agosto 2014, in cui l'assicurato ha potuto confrontarsi più volte con

l'opinione dei periti dell'Ufficio stima e ciò anche sulla scorta di una

perizia di parte che ha fatto allestire; le contestazioni tecniche sono state

quindi sottoposte in più occasioni agli esperti per una presa di posizione ed

essi hanno fornito delle dettagliate spiegazioni; STCA 33.2013.8-9 del 9 aprile

2014; STCA 33.2011.6 del 19 ottobre 2011; STCA 33.2011.2 del 6 giugno 2011).

2.9

In virtù di quanto precede,

il ricorso è accolto e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di

compensazione per il doveroso rispetto del diritto di essere sentito del

ricorrente e quindi per l'emanazione di nuova decisione dopo avere effettuato

il predetto accertamento sulla valutazione dei fondi alienati.

Vincente in causa e patrocinato da un legale, al ricorrente vanno

assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di

compensazione, affinché proceda come indicato al considerando 2.8.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente

l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti