33.2019.21
Violazione del diritto di essere sentito e di motivare le decisioni. La Cassa non ha trasmesso all'ass le osservazioni dell'Uff stima,ma solo con la dec. su opp. L'Uff stima non ha preso posizione sulle critiche di carattere tecnico dell'ass.La Cassa doveva chiedergli di motivare le sue valutazioni
2 giugno 2020Italiano27 min
I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.21
TB
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 settembre 2019 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 15 maggio 2018 (docc.
37-44) RI 1, 1947, separato di fatto e ora convivente, ha chiesto di
beneficiare delle prestazioni complementari avendo cessato l'attività di
gerente di un albergo. Egli ha indicato di avere donato ai figli degli immobili
nel 2012 (Fr. 141'551.-) e nel 2016 (Fr. 381'022.-), gravati di ipoteche per
salvare l'albergo (docc.1-25).
1.2. L'11 maggio 2018 (docc.
46-47) ha avuto luogo un incontro con un funzionario della Cassa di
compensazione durante il quale è stata chiarita la posizione economica dell'assicurato.
1.3. Il 12 luglio 2018 la Cassa
cantonale di compensazione ha dato mandato all'Ufficio cantonale di stima di
valutare al valore venale le particelle n. 128 RFD di __________, detenuta in
comproprietà in ragione di un mezzo, la n. 244 RFD di __________, entrambe stato
al 2018 (doc. 49), di proprietà dell'assicurato, come pure i mappali n. 139 e
n. 280, sempre RFD di __________, stato al 2012, donati il primo al figlio __________
e il secondo al figlio __________ e il fondo n. 3792 RFD di __________, stato
al 2016 (doc. 51), detenuto in comproprietà in ragione di metà, donato a __________.
1.4. Il 13 agosto 2018 (docc.
64-70) l'Ufficio stima ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione i
valori venali dei fondi peritati (n. 128: Fr. 1'000; n. 244: Fr. 1'800; n. 139:
Fr. 480'000; n. 280: Fr. 120'000; n. 3792: Fr. 890'000), come pure il valore di
reddito (n. 3792: Fr. 15'600).
1.5. Con decisione del 4 gennaio
2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato all'assicurato
la concessione di prestazioni complementari dal 1° maggio al 31 dicembre 2018 e
per l'anno 2019 poiché, considerata una sostanza alienata negli anni 2012 e
2016 di Fr. 188'125.-, si giungeva a una eccedenza di entrate di Fr. 7'160.-
rispettivamente di Fr. 5'716.-.
1.6. A richiesta dell'assicurato
(doc. 86) il 23 gennaio 2019 (doc. III/4) l'amministrazione gli ha inviato il
dettaglio delle valutazioni (doc. III/4) recuperato dall'Ufficio cantonale di
stima (doc. III/5) e il 30 gennaio 2019 (doc. III/2) RI 1 ha contestato i valori
venali e di reddito ritenuti dai periti per i fondi n. 139 e n. 280 RFD di __________
e n. 3792 RFD di __________.
A suo dire, i valori venali al mc di tutte e tre le proprietà
erano elevati considerato il loro stato al momento della donazione e quindi
prima che i figli li ristrutturassero. Anche i valori degli affitti erano
esagerati e non realizzabili. Pertanto, il valore venale del mappale n. 139
doveva essere portato da Fr. 480'000.- a Fr. 425'000.- considerato un affitto di
Fr. 900.- contro i Fr. 1'100.-, il valore venale della part. n. 280 a Fr. 87'000.-
in luogo di Fr. 120'000.- stante un reddito calcolato su sei mesi (Fr. 2'400.-)
vista l'accessibilità solo d'estate e il valore venale dell'abitazione di __________,
del 1960, doveva essere ridotto di Fr. 30'000.- a Fr. 860'000.- considerato un
valore di reddito di Fr. 1'100.- mensili.
In conclusione, per l'opponente il valore della sostanza alienata
ammontava a Fr. 103'000.-, con conseguente diritto alle PC.
1.7. Con decisione su opposizione
del 5 settembre 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione, sulla scorta
della presa di posizione del 14 agosto 2019 (doc. III/6) dell'Ufficio stima, ha
respinto l'opposizione dell'assicurato e confermato il rifiuto delle
prestazioni complementari. L'amministrazione ha ricordato le tre donazioni
immobiliari avvenute nel 2012 e nel 2016, che il 13 agosto 2018 l'Ufficio
cantonale di stima incaricato ha valutato al valore venale in Fr. 600'000.- e
in Fr. 890'000.-.
Le contestazioni di ordine tecnico dell'assicurato che sono
seguite sono state sottoposte al medesimo Ufficio di stima che, il 14 agosto
2019, ha confermato le sue iniziali considerazioni, perciò la Cassa di
compensazione ha respinto l'opposizione.
1.8. Il 7 ottobre 2019 (doc. I) RI
1 si è rivolto al TCA con il patrocinio dell'avv. RA 1 per chiedere di rinviare
gli atti alla Cassa di compensazione affinché svolga un'istruttoria che
rispetti il suo diritto di essere sentito, non avendo egli potuto prendere
posizione sulla lettera del 14 ottobre 2019 dell'Ufficio stima, e di far
prendere concretamente posizione all'Ufficio stima sulle contestazioni
formulate con l'opposizione, come pure in merito alla motivazione della
decisione su opposizione che non si pronuncia sulle censure relative alle stime
immobiliari.
In via subordinata, il ricorrente ha postulato che la decisione
impugnata sia modificata nel senso che dopo avere completato l'istruttoria con
gli accertamenti peritali del valore venale dei tre immobili donati, sia
ricalcolato il valore con importi inferiori e di conseguenza pure il suo
diritto alle PC, riconoscendoglielo.
Inoltre, se il Tribunale non rinvierà gli atti alla Cassa per i
citati accertamenti, l'insorgente ha chiesto che sia il TCA ad ordinarli e se l'Ufficio
stima non darà una risposta soddisfacente dovrà essere ordinata una perizia
neutra sul valore venale dei fondi.
In sostanza, il ricorrente si è lamentato di una violazione del
diritto di essere sentito già per il fatto che la Cassa cantonale di
compensazione ha emanato la sua decisione senza informarlo che le perizie erano
state allestite e che poteva consultarle, mentre egli ne ha potuto prendere
visione soltanto dopo che la decisione formale del 4 gennaio 2019 è stata
emessa.
Nemmeno nella procedura di opposizione la situazione è migliorata,
visto che la Cassa di compensazione ha emanato la sua decisione dopo avere
interpellato l'Ufficio stima, presa di posizione del 14 agosto 2019 che, però,
la Cassa non ha trasmesso all'opponente per formulare delle osservazioni.
Egli l'ha infatti ricevuta soltanto con la decisione su
opposizione e quindi senza che potesse chiedere delle spiegazioni aggiuntive
nella procedura di opposizione. V'è pertanto stata una violazione del suo
diritto di essere sentito che non può essere sanata in sede giudiziaria (STCA
33.2019.3 del 13 maggio 2019 consid. 5 in fine, laddove il TCA ha rilevato che
l'assicurato non aveva potuto prendere visione non solo della perizia completa,
ma anche della lettera con cui l'Ufficio stima si era pronunciato sulle contestazioni
espresse con l'opposizione) e che ha comportato pure una violazione dell'obbligo
di motivazione della decisione. La decisione su opposizione del 5 settembre
2019 si limita infatti a considerazioni generali, mentre sulle contestazioni
che egli ha fatto valere la Cassa si è pronunciata con alcune righe che
riprendono la laconica presa di posizione del 14 agosto 2019 dell'Ufficio
stima. Considerato però che gli stessi periti non hanno formulato concrete
osservazioni sulle contestazioni che l'assicurato ha sollevato, così pure l'amministrazione
non è stata in grado di argomentare, anche solo sommariamente, il motivo per cui
le valutazioni peritali dovevano essere confermate. Egli non poteva quindi
rendersi conto del perché le stime dovevano essere confermate e non modificate
come richiesto. La decisione deve pertanto essere annullata per violazione del
diritto di essere sentito e rinviata alla Cassa per far rispettare detto
diritto.
Per quanto concerne la valutazione del valore venale dei fondi alienati,
il ricorrente ha riproposto in sostanza le precedenti contestazioni,
precisandole ulteriormente e proponendo dei calcoli e degli importi differenti
sia per il valore venale sia per il valore di reddito. Va infatti tenuto conto
degli importanti lavori di ristrutturazione che sono stati fatti in seguito dal
donatario (oltre Fr. 60'000.- per la part. n. 139 RFD di __________), perciò al
momento del sopralluogo e quindi della valutazione peritale lo stato degli
immobili era diverso e di ciò va tenuto conto. Il valore venale di questo fondo
dovrebbe dunque essere stabilito in non più di Fr. 400'000.-, mentre quello del
rustico in montagna, part. n. 280 RFD di __________, in Fr. 72'311,50 e il
valore venale dell'abitazione di __________ in non più di Fr. 840'000.-.
1.9. Con risposta del 28 ottobre
2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di
respingere il ricorso.
L'amministrazione ha osservato che il caso concreto diverge dalla
fattispecie giudicata il 13 maggio 2019 (STCA 33.2019.3), poiché il 23 gennaio
2019 la Cassa ha trasmesso all'assicurato la perizia immobiliare completa
allestita dall'Ufficio stima, perciò l'assicurato poteva adeguatamente
esprimersi con l'opposizione.
Non v'è quindi stata una violazione del diritto di essere sentito,
considerato che il ricorrente è stato messo nelle condizioni di accedere alla
perizia completa e dettagliata degli esperti.
A torto vi sarebbe pure stata una violazione dell'obbligo di
motivazione, ritenendo carente la decisione impugnata.
La Cassa ha altresì evidenziato che detta decisione, avendo il
ricorrente contestato i valori stabiliti dall'Ufficio stima, porta
essenzialmente su considerazioni tecniche che competono al solo Ufficio stima e
non alla Cassa stessa, motivo per cui le obiezioni sollevate con l'opposizione
sono state trasmesse ai periti, che si sono espressi il 14 agosto 2019.
Anche le critiche formulate con il ricorso sono state inviate all'Ufficio
stima per una presa di posizione, che il 23 ottobre 2019 (doc. III/7) si è
riconfermato nelle proprie analisi non ritendo esserci nuovi elementi tecnici
che permettevano di rivederle. La Cassa non ha motivo per scostarsi da queste
conclusioni peritali.
1.10. Il 14 novembre 2019 (doc. V) l'insorgente
ha ribadito che v'è stata, ancora con la risposta di causa, una violazione del
suo diritto di essere sentito. La risposta, infatti, non è soddisfacente, visto
che l'Ufficio stima non ha preso in concreto posizione sulle sue contestazioni
tecniche e la Cassa avrebbe dovuto rilevare tale mancanza. Inoltre, la
violazione si riferisce alla lettera del 14 agosto 2019 dei periti che gli è
stata trasmessa soltanto con la decisione su opposizione e non prima dell'emanazione
della decisione stessa. L'assicurato aveva diritto di essere informato in ogni
caso sull'esito degli accertamenti supplementari che la Cassa ha chiesto all'Ufficio
stima. Se egli l'avesse ricevuta prima, avrebbe chiesto che l'Ufficio stima
meglio argomentasse le sue conclusioni. Peraltro, né la prima né la seconda
presa di posizione dell'Ufficio stima portano sulle sue contestazioni tecniche,
ma genericamente si richiamano alla perizia iniziale. Di conseguenza, fino a
questo momento il ricorrente non sa perché le contestazioni che ha formulato
con l'opposizione non possano essere considerate per modificare le valutazioni peritali
del 13 agosto 2018.
Non gli è quindi stata data la possibilità di prendere conoscenza
della presa di posizione dei periti e di potersi esprimere in proposito, di
prendere parte a un secondo scambio di scritti, di partecipare all'amministrazione
delle prove e di avere una motivazione alle contestazioni fatte valere con l'opposizione.
La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati
alla Cassa per obbligarla a rispettare il diritto di essere sentito.
L'assicurato ha infine prodotto altre fatture comprovanti i lavori
di ristrutturazione per un totale di Fr. 83'502,70.
1.11. Il 25 novembre 2019 (doc.
VII/2) la Cassa di compensazione ha interpellato ancora l'Ufficio stima
chiedendo di pronunciarsi sulle nuove prove prodotte dall'insorgente e, preso
atto dello scritto del 18 dicembre 2019 (doc. IX/1) con cui i periti hanno
analizzato singolarmente i tre fondi alienati e hanno confermato la modalità di
calcolo utilizzata per determinare il valore venale di ciascun immobile, il 9
gennaio 2020 (doc. IX) l'amministrazione ha indicato di non formulare nuove
considerazioni.
1.12. Il 24 gennaio 2020 (doc. XI)
il ricorrente ha osservato che, "finalmente
e solo ora (comunque in ritardo)", la Cassa gli ha
trasmesso la presa di posizione dell'Ufficio stima relativa alle sue
contestazioni formulate con l'opposizione e il ricorso, ma la violazione del
diritto di essere sentito rimane, poiché essa non si è determinata sulle sue
lamentele.
L'insorgente ha poi passato in rassegna le osservazioni dei periti
e i criteri che essi hanno adottato per valutare la sua sostanza, affermando
che non erano convincenti e che dunque non si potevano confermare i prezzi al
metro quadrato, al metro cubo e i valori di reddito ritenuti, non essendo
realistici considerata l'ubicazione (docc. A24-A26) e lo stato di conservazione
degli immobili. Benché l'Ufficio stima abbia affermato che il valore dell'edificio
sia stato fissato per il 2012 prima dei numerosi lavori di ristrutturazione,
non è però dato di sapere quale sia stato il loro influsso sul valore della
casa unifamiliare edificata sul fondo n. 139 RFD di __________. Le
considerazioni sulla valutazione della casa di __________ sono poi generiche,
visto che i periti non hanno preso posizione sulle sue contestazioni.
1.13. Su questo scritto l'Ufficio
stima si è espresso il 6 febbraio 2020 (doc. XIII/1) affermando di non avere
osservazioni e il 14 seguente (doc. XIII) la Cassa ha comunicato che non aveva
quindi ulteriori considerazioni da formulare.
L'insorgente non si è pronunciato ulteriormente (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Prima di verificare la
correttezza della decisione impugnata e, quindi, l'esattezza del valore della
sostanza alienata che la Cassa di compensazione ha riportato nei fogli di
calcolo dell'assicurato, ciò che ha comportato il rifiuto delle prestazioni
complementari, occorre esaminare se l'amministrazione abbia violato il diritto
di essere sentito del ricorrente per non avergli trasmesso per tempo le
osservazioni del 14 agosto 2019 dell'Ufficio stima alle sue contestazioni.
Inoltre, il TCA deve accertare se vi sia stata una violazione dell'obbligo
di motivazione, poiché la Cassa si è pronunciata sulle contestazioni fatte
valere con l'opposizione limitandosi a rinviare alla presa di posizione dell'Ufficio
stima del 14 agosto 2019 e neanche in seguito si è determinata su tutte le
censure.
2.2. Per l'art. 29
cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce
di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di
essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla
procedura, comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte,
in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua
tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di
essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla
procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid.
2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e
sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità
di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non
significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite.
Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili
mediante opposizione. In ogni caso, al più tardi durante la procedura di
opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata
di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid.
6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di
essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che
precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA
contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid.
6).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità
di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135
Fatti
I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato
ha potuto comprendere la portata della decisione formale e
impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo
contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni
innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone
in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28
giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può
assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie
(art. 61 lett. c LPGA).
Occorre infine ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora
nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata
dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare
liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito
anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente
persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale
eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe
un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi
superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse
della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione
della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.
2.2; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti).
Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61
lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è
preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo
di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto
2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con
riferimenti).
2.3. Secondo la prassi dell'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore
commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa cantonale di compensazione, che consisteva nell'aumentare
sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo
metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello
corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio
(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,
sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni
complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI
1993 p. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida
detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il
nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione
immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale
ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
2.4. In concreto, in presenza di
sostanza che non serviva da abitazione all'assicurato, i due fondi di cui era
(com)proprietario dovevano essere valutati al valore venale in virtù dell'art.
17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, considerandoli al valore esistente al momento della
richiesta di PC e quindi nel 2018.
Una valutazione al valore venale era altresì necessaria per le
proprietà immobiliari donate dal ricorrente ai figli prima della domanda di PC (art.
17 cpv. 5 OPC-AVS/AI), ma in tal caso il valore doveva essere stabilito al
momento dell'alienazione della sostanza e dunque secondo lo stato nel 2012 e
nel 2016.
È perciò corretto che l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio
stima per determinarsi al riguardo.
Il 12 luglio 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha così
invitato l'Ufficio stima a peritare al valore venale, stato al 2018, i fondi n.
128 RFD di __________ e n. 244 RFD di __________, detenuti in (com)proprietà
dall'assicurato, come pure le part. n. 139 e n. 280 RFD di __________ e n. 3792
RFD di __________, stato al momento dell'avvenuta donazione ai figli e quindi
le prime due al 2012 e la terza al 2016.
Qualche settimana dopo, il 13 agosto 2018 (docc. 67 e 70), l'Ufficio
stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che i valori venali erano i
seguenti: n. 128: Fr. 1'000.-, n. 244: Fr. 1'800.-, n. 139: Fr. 480'000.-, n.
280: Fr. 120'000.- e n. 3792: Fr. 890'000.-.
Il 30 gennaio 2019 (doc. III/2) l'assicurato si è opposto alla decisione
formale di rifiuto delle prestazioni complementari, contestando le valutazioni
peritali complete dell'Ufficio stima che, nel frattempo, aveva chiesto ed
ottenuto dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. III/4). L'opponente ha
esaminato nel dettaglio le valutazioni dei tre fondi alienati, criticando per
ognuno il valore della cubatura, al metro quadro, come pure il valore di
reddito ritenuti dall'Ufficio stima non concordando che, stante il precario
stato dei fabbricati, essi potessero essere locati al prezzo fissato dai periti.
Egli ha evidenziato che si trattava di un immobile utilizzabile solo nel
periodo estivo essendo difficilmente raggiungibile tutto l'anno rispettivamente
di una costruzione che è stata oggetto di una corposa ristrutturazione siccome
edificata ad inizio 1900, priva di riscaldamento e con servizi semplici, e
ancora di un'abitazione del 1960 che è stata oggetto di pochi lavori di
manutenzione.
A suo dire, quindi, la casa di __________ doveva essere valutata
Fr. 425'000.- contro i Fr. 480'000.- dell'Ufficio stima, la cascina in montagna
a Fr. 87'000.- anziché a Fr. 120'000.- e l'abitazione in città a Fr. 860'000.-
in luogo dei Fr. 890'000.- peritati.
Il 16 aprile 2019 (doc. III/5) l'amministrazione ha trasmesso le
contestazioni dell'assicurato all'Ufficio stima che, con presa di posizione del
14 agosto 2019 (doc. III/6), ha affermato:
" Abbiamo
letto ed analizzato con attenzione le argomentazioni contenute nello scritto
del 30 gennaio 2019 inoltrato dal signor RI 1, e dal riesame delle nostre
valutazioni riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già stati
precedentemente considerati, pertanto riteniamo di dover confermare i valori
determinati nelle nostre perizie del 13 agosto 2018.".
Queste osservazioni non sono state trasmesse all'assicurato
subito dopo essere state inviate alla Cassa di compensazione, ma solo con la
decisione su opposizione del 5 settembre 2019 che, per respingere l'opposizione
Considerandi
dell'interessato, si è fondata proprio su quella presa di posizione dell'Ufficio
stima.
Considerato che, a distanza di un anno esatto, i periti hanno
confermato le risultanze tecniche riportate nella perizia del 13 agosto 2018, a
sua volta la Cassa cantonale di compensazione ha concluso che "la contestazione tendente alla modifica del valore
venale è priva di fondamento.".
Di conseguenza, benché l'assicurato abbia manifestato il suo
dissenso motivato dalle conclusioni tratte dall'Ufficio stima, la Cassa non ha
ritenuto di doverle comunicare subito al diretto interessato, ma soltanto con l'emanazione
della decisione su opposizione. Così facendo, però, l'amministrazione ha imposto
all'assicurato di interporre un ricorso davanti a questo Tribunale per cercare
di ottenere una risposta alle sue lamentele.
2.5
In realtà, lo scritto del 14
agosto 2019 non risponde affatto alle sue critiche di carattere tecnico
giacché, come visto, si limita ad affermare che non v'erano nuovi elementi che
non erano già stati considerati in precedenza.
L'Ufficio stima avrebbe invece dovuto rispondere alle puntuali censure
formulate dall'assicurato, spiegando perché non v'era motivo di diminuire i
valori al mc e al mq dei suoi fondi, così come anche quello dei redditi
immobiliari e in particolare per la cascina in montagna non utilizzabile tutto
l'anno. I periti avrebbero dovuto anche chiarire se gli importanti lavori di
risanamento intrapresi dal figlio dell'assicurato dopo essere diventato
proprietario della casa unifamiliare di __________ erano stati ritenuti ai fini
della determinazione del relativo valore venale.
Medesime considerazioni vanno fatte per il ricorso.
In effetti, il ricorrente ha riproposto le contestazioni di
carattere tecnico già sollevate con l'opposizione e le ha ulteriormente
precisate e ampliate. Ma, anche in tal caso, la presa di posizione che la Cassa
di compensazione ha correttamente chiesto all'Ufficio stima si è esaurita il 23
ottobre 2019 (doc. III/7) in una simile sterile affermazione, secondo cui:
" (…) Per
quanto ci compete e, dopo aver letto con particolare attenzione il ricorso, non
riteniamo che vi siano nuovi elementi tecnici che ci permettano di rivedere le
nostre reali valutazioni, che già in data 21 gennaio 2019 vi avevamo trasmesso
in modo completo e, questo su vostra specifica richiesta.".
Tale presa di posizione non sana le carenze evidenziate nella
motivazione della decisione contestata.
2.6
La scrivente Corte ritiene
che, anche se il ricorrente non ha formalmente fatto capo a un esperto per
contestare le valutazioni effettuate dall'Ufficio stima, non si può negare che
egli ha posto in discussione, con valide motivazioni, i parametri tecnici
(valore al mc, mq, reddito) e ha offerto delle argomentazioni riguardanti lo
stato interno ed esterno delle costruzioni, la loro posizione, le loro
caratteristiche, gli investimenti effettuati. Tali puntuali critiche dovevano quindi
portare a delle verifiche accurate e a delle valutazioni motivate, meritando
infatti delle risposte altrettanto dettagliate da parte dei periti.
Anche volendo ipotizzare che l'invio tardivo all'assicurato delle
osservazioni del 14 agosto 2019 con la decisione su opposizione sarebbe stato sanato
con la possibilità offertagli di contestare tale presa di posizione - come poi
effettivamente fatto - davanti al TCA, autorità che gode di pieno potere di
esame, tuttavia non si può tollerare che è soltanto alla terza richiesta che
l'Ufficio stima si è determinato nel dettaglio sulle censure dell'assicurato.
In effetti, è solo con la produzione delle nuove prove da parte
dell'insorgente che, a domanda della Cassa di compensazione, il 18 dicembre
2019.
(doc. IX/1) l'Ufficio stima ha spiegato i fattori che ha preso in
considerazione e i motivi che l'hanno portato a stabilire i valori al metro
quadro e i valori venali dei tre fondi alienati.
Questa presa di posizione, certamente più dettagliata, avrebbe
dovuto essere resa in luogo di quella fornita il 14 agosto 2019 in risposta
alle censure dell'opponente, priva di contenuto tecnico. Ciò, al fine di
permettere all'assicurato di compiutamente esercitare i suoi diritti
procedurali.
2.7
Ma v'è di più.
Il 24 gennaio 2020 il ricorrente ha ribattuto alle spiegazioni
date dall'Ufficio stima contestando sia i criteri adottati per procedere con la
valutazione dei suoi immobili, sia i valori stabiliti siccome non ritenuti
realistici per il tipo di fondo. Le critiche sono puntuali e ben motivate,
perciò era lecito attendersi dai periti dell'Ufficio stima una ultima presa di
posizione che dipanasse i dubbi dell'assicurato e che chiarisse definitivamente
i valori immobiliari.
Per contro, il 6 febbraio 2020 (doc. XIII/1) l'Ufficio stima ha
osservato soltanto che "Per quanto ci
compete e, dopo aver letto con attenzione le nuove considerazioni del ricorrente,
non riteniamo di avere osservazioni in merito.".
A non averne dubbio, stando così le cose e alla luce della citata
giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente deve dunque essere accolta,
essendo ravvisabile una manifesta violazione del suo diritto di essere sentito.
2.8
Il ricorrente di lamenta
anche di una violazione dell'obbligo di motivare le proprie decisioni.
Nell'evenienza concreta l'Ufficio stima non ha fornito elementi
sufficienti di carattere tecnico e non ha permesso alla Cassa cantonale di
compensazione di motivare la sua decisione evadendo le precise contestazioni
dell'assicurato pronunciandosi su aspetti prettamente architettonici,
ingegneristici e paesaggistici.
Alla Cassa era possibile accorgersi che le osservazioni del 14
agosto 2019 non si determinavano affatto sulle argomentazioni esposte
dall'opponente. Pertanto, prima di emettere la decisione su opposizione, in
virtù dell'art. 43 cpv. 1 LPGA, era suo compito chiedere ai periti una motivazione
più dettagliata e completa.
Queste considerazioni, poi, a seguito delle sue contestazioni
formulate con l'opposizione, avrebbero dovuto essere trasmesse all'assicurato dalla
Cassa di compensazione. Era infatti nel diritto dell'interessato di essere
messo al corrente sulla risposta data dai periti alle sue obiezioni (STCA
33.2019
del 13 maggio 2019, consid. 5), peraltro dopo avere esperito insieme
il sopralluogo.
Ciò nonostante, le sue analisi dei contenuti tecnici, degli
importi ritenuti a titolo di valore al mq dei terreni, di valore al mc dei
fabbricati, come pure le osservazioni relative alle posizioni dei fondi, allo
stato di conservazione interno ed esterno delle abitazioni e ad altre peculiarità,
sollevate più volte, sono rimaste inascoltate fino al 18 dicembre 2019.
Il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
Gli atti vanno rinviati alla Cassa, affinché l'Ufficio stima
allestisca un complemento peritale che si determini compiutamente e nel
dettaglio sulle valutazioni addotte dal ricorrente e in particolare sull'ultima
del 24 gennaio 2020 provvedendo, laddove necessario, mediante un nuovo
sopralluogo e in contraddittorio.
I periti dovranno argomentare chiaramente e in modo specifico i dati
tecnici e i fattori di calcolo considerati per valutare il valore venale delle
part. n. 139 e n. 280 RFD di __________ e n. 3792 RFD di __________.
Prima di emettere una nuova decisione sul diritto alle prestazioni
complementari, la Cassa dovrà inviare all'assicurato il nuovo complemento
peritale che l'Ufficio stima redigerà, cosicché egli potrà esprimersi al
riguardo nel rispetto dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (per degli esempi di
complementi peritali allestiti dall'Ufficio stima a seguito di contestazioni
tecniche e/o sul valore venale stabilito, cfr. da ultimo STCA 33.2014.3 del 18
agosto 2014, in cui l'assicurato ha potuto confrontarsi più volte con
l'opinione dei periti dell'Ufficio stima e ciò anche sulla scorta di una
perizia di parte che ha fatto allestire; le contestazioni tecniche sono state
quindi sottoposte in più occasioni agli esperti per una presa di posizione ed
essi hanno fornito delle dettagliate spiegazioni; STCA 33.2013.8-9 del 9 aprile
2014; STCA 33.2011.6 del 19 ottobre 2011; STCA 33.2011.2 del 6 giugno 2011).
2.9
In virtù di quanto precede,
il ricorso è accolto e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di
compensazione per il doveroso rispetto del diritto di essere sentito del
ricorrente e quindi per l'emanazione di nuova decisione dopo avere effettuato
il predetto accertamento sulla valutazione dei fondi alienati.
Vincente in causa e patrocinato da un legale, al ricorrente vanno
assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di
compensazione, affinché proceda come indicato al considerando 2.8.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente
l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti