33.2019.23
Restituzione di PC indebitamente percepite per non avere dichiarato immobili all'estero.È una truffa,perché non indicando la sostanza nel formulario e nelle revisioni hanno ingannato astutamente la Cassa.Prescrizione 15 anni.Deducibilità dei debiti comprovati e certi.Non è dato consumo di sostanza
25 maggio 2020Italiano76 min
del 25 ottobre 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.23-24
TB
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2019 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 ottobre 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiari da anni di
prestazioni complementari, il 20 maggio 2017 (doc. 6) RI 2, 1935, e RI 1, 1932,
si sono autodenunciati all'autorità fiscale per non avere segnalato di essere
proprietari di un fondo agricolo in __________ del valore di circa € 60'000.- e
di un conto bancario all'estero.
Simile denuncia spontanea è avvenuta lo stesso giorno nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione (doc. 7).
1.2. Ricevuta dagli assicurati
(doc. 16) la perizia richiesta del valore venale dei loro immobili (doc. 9),
con decisione del 13 dicembre 2017 (doc. 25) la Cassa cantonale di
compensazione ha ricalcolato il diritto degli assicurati alle prestazioni
complementari dal 1° gennaio 2018, fissandolo nel solo pagamento del premio
dell'assicurazione malattie, avendo computato nelle spese riconosciute le spese
di manutenzione degli immobili di Fr. 700.-, mentre nei redditi computabili la
proprietà fondiaria secondaria di Fr. 154'606.- e un valore locativo di Fr. 3'499.-
(doc. A4).
Con decisione su opposizione del 18 gennaio 2018 (doc. 81) la Cassa
cantonale di compensazione ha evidenziato che la sostanza all'estero, non
essendo adibita ad uso primario, va computata al valore venale e quindi si è
basata sul valore delle due proprietà immobiliari di Fr. 154'606.- (€ 95'000 +
€ 37'550), così come stabilito dalle perizie prodotte dagli assicurati stessi. La
Cassa ha inoltre conteggiato il valore locativo di Fr. 3'499.- (€ 2'872,90) e
ha confermato il nuovo diritto alle PC per il 2018.
Il ricorso del 12 febbraio 2018 di RI 2 e RI 1 è sfociato nella
STCA 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, con cui la sostanza totale netta degli
assicurati, mobile e immobile, è stata stabilita in Fr. 187'931.- (cfr. consid.
8).
Oltre alla sostanza immobile estera calcolata al valore venale
totale di € 132'550.- che, convertito in base ai tassi di cambio giornalieri, dava
un valore di Fr. 154'964.- (cfr. consid. 5), sono stati considerati gli averi a
risparmio che al 31 dicembre 2017 ammontavano a Fr. 31'967,12 (Fr. 6'675,60 +
Fr. 8'291,22 + Fr. 17'000,30) e il valore del veicolo (Fr. 1'000.-).
Fatti
I redditi computabili sono aumentati ed è diminuita la quota delle
spese riconosciute che li superava, ma questo peggioramento era ininfluente sul
diritto degli assicurati, poiché comunque essi continuavano ad avere diritto al
pagamento del premio della Cassa malati (cfr. consid. 9). Il ricorso è stato
respinto e la STCA è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Il 13 dicembre 2017 (doc. 75)
l'amministrazione ha comunicato agli interessati che, dal ricalcolo del loro
diritto alle prestazioni complementari dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017
in virtù della prescrizione di 15 anni in applicazione dell'art. 97 CP stante
la configurazione del reato di truffa di cui all'art. 146 CP, essi dovevano
restituire Fr. 175'098.- per le prestazioni complementari percepite
indebitamente e Fr. 16'272.- per le riduzioni dei premi di Cassa malati
ricevute senza diritto dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004.
Il 18 gennaio 2018 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha emesso
una decisione di restituzione di Fr. 191'370.- per le prestazioni complementari
all'AVS percepite indebitamente dagli assicurati dal 1° dicembre 2002 al 31
dicembre 2017.
1.4. Con decisione su opposizione
del 25 ottobre 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente
accolto l'opposizione del 12 febbraio 2018 (doc. III/2) degli assicurati.
L'amministrazione ha confermato che il diritto alla restituzione
si prescrive in 15 anni essendo dati i presupposti dell'inganno astuto compiuto
mediante atto concludente che configura il reato di truffa ai sensi dell'art.
146 CP, mentre non si realizza la nuova fattispecie residuale dell'art. 148a CP
in essere dal 2016.
Per quanto concerne il valore dei beni immobili in __________, la
Cassa di compensazione ha osservato come sia lecito fondarsi sulla valutazione
effettuata all'estero dagli assicurati, mentre la "nota di
trascrizione" ai registri immobiliari del 1977 non comprova la tesi di una
importante progressione o diminuzione del valore commerciale della proprietà
all'estero. Le perizie __________ del marzo 2017 hanno accertato in € 132'500.-
il valore complessivo dei fondi e tale va ritenuto non essendovi motivi per
scostarsi.
Dovendo considerare la sostanza al 1° gennaio di ogni anno e calcolandola
secondo i rispettivi differenti tassi di cambio, la Cassa di compensazione ha
annullato la richiesta di restituzione di Fr. 16'272.- per il diritto alla
riduzione dei premi LAMal dal 2002 al 2004, confermando solo quella di Fr. 175'098.-
per le prestazioni complementari.
Inoltre, l'amministrazione ha ribadito che non utilizzando gli
assicurati la casa all'estero quale abitazione primaria né avendola ceduta in
locazione, occorre computare un reddito ipotetico da locazione quale provento
cui essi hanno rinunciato.
In merito alla convivenza del figlio, la Cassa ha ricordato che l'art.
16c OPC-AVS/AI impone di suddividere la pigione per teste e quindi, fino alla
partenza del figlio, vanno riconosciuti soltanto due terzi della pigione lorda
totale.
Infine, la Cassa si è pronunciata sulla contestazione di non avere
sufficientemente considerato il loro fabbisogno vitale omettendo di dedurre
dalla sostanza quanto avrebbero dovuto consumare non avendo più diritto alle
prestazioni complementari. La Cassa ha concluso che non si poteva escludere che
gli assicurati avrebbero potuto garantire il proprio sostentamento senza l'aiuto
pubblico visto che la proprietà immobiliare all'estero poteva sia produrre un
reddito sia essere utilizzata come abitazione primaria.
L'amministrazione ha da ultimo negato l'assistenza giudiziaria.
1.5. Il 20 novembre 2019 (doc. I) RI
2 e RI 1, patrocinati dall'avv. RA 1, hanno chiesto al Tribunale di annullare
la decisione su opposizione, così come le allegate tabelle di calcolo non
datate, con cui viene fatto loro ordine di restituire Fr. 175'098.- per
prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° dicembre 2002 al 31
dicembre 2017.
In primo luogo i ricorrenti hanno contestato la prescrizione di 15
anni adottata dalla Cassa di compensazione, rilevando che l'art. 148a CP,
entrato in vigore posteriormente alla giurisprudenza federale citata dall'amministrazione
a supporto della sua soluzione, va applicato quale lex specialis e lex mitior,
perciò la prescrizione sarebbe di 5 anni giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. e CP. Le
sentenze cantonali allegate (docc. B e D) hanno stabilito che se l'autore
assume un atteggiamento passivo poiché omette di informare l'assicuratore
sociale sulla sua situazione finanziaria non commette una truffa per omissione
e quindi non si rende colpevole del reato di cui all'art. 148a CP (recte:
146 CP), giurisprudenza che è trasferibile all'art. 148a CP dalla sua entrata
in vigore nel 2016. Nel caso ginevrino, i giudici cantonali hanno ritenuto
applicabile l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC stabilendo che l'assicurato ha agito
per dolo eventuale, perché non poteva ignorare che i beni immobiliari all'estero
fossero pertinenti per il calcolo delle prestazioni complementari. Egli ha
quindi dissimulato una parte della sua sostanza e ha fatto sì che la Cassa
rimanesse nell'errore. Il termine di prescrizione dell'azione penale giusta l'art.
31 LPC era di 7 anni.
Gli insorgenti hanno poi osservato che quando nel 1993 hanno postulato
le prestazioni complementari, veniva loro richiesto, nell'apposito formulario,
di indicare la sostanza al valore di stima e non al valore venale. Gli immobili
in questione sono stati pagati 19 milioni di __________ nel 1977 e fino alla
perizia richiesta dalla Cassa non potevano immaginare che la loro sostanza
avesse un valore commerciale come quello peritato, anche perché l'autorità
fiscale ha ritenuto il valore di Fr. 63'900.- (doc. D). Semmai, quindi, poiché
è stato richiesto di indicare il valore fiscale, può essere considerato
soltanto il dolo. Inoltre, in __________ l'immobile viene tassato soltanto per
il valore della rendita non esistendo un valore di stima ufficiale. Non è quindi
stato commesso dolo nella domanda n. 44 in cui non è stato indicato il valore
di stima.
Lo stesso vale per i formulari di revisione del 2002, 2006, 2010 e
2014, nei quali è stato chiesto agli assicurati di indicare la sostanza al
valore di stima ufficiale.
Per quanto concerne il consumo della sostanza, i ricorrenti hanno
evidenziato che se non avessero beneficiato delle PC, avrebbero dovuto
attingere alla loro sostanza sia ipotecando l'immobile sia vendendolo al prezzo
più favorevole di Fr. 150'000.- per poi consumare per vivere quanto incassato.
Le tabelle allestite mostrano delle proiezioni di queste ipotesi.
L'affermazione della Cassa secondo cui essi avrebbero potuto
utilizzare la sostanza all'estero quale abitazione primaria non è realistica,
visto che l'immobile necessita di una ristrutturazione completa e non può
essere abitato tutto l'anno. In tale ipotesi, andrebbe considerato al valore di
stima e non a quello venale.
Pertanto, nella denegata ipotesi in cui non fossero tenute in
considerazione le tabelle prodotte con l'opposizione (doc. III/2), occorre
considerare la diminuzione della sostanza al momento della decisione di
restituzione quale debito nei confronti della Cassa. Come stabilito dal TCA
nella 33.2018.2-3, è sufficiente che il debito sia effettivamente sorto e che
sia debitamente comprovato, perciò dovendo accertare gli importi da restituire,
il Tribunale ne dovrà tenere conto di anno in anno quale debito verso la Cassa e
riportarlo per gli anni successivi. Gli insorgenti hanno osservato come nella
decisione impugnata non siano stati considerati i debiti effettivi nei
confronti dell'amministrazione, ossia per ogni anno per il quale devono
restituire delle PC.
Se tale tesi fosse confermata dal TCA, gli atti andranno rinviati
alla Cassa per un nuovo calcolo. Il debito è certo e potrà essere considerato
nel foglio di calcolo per l'anno seguente deducendo dalla sostanza lorda l'importo
del debito e ciò per ogni anno.
1.6. Nella risposta dell'11
dicembre 2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso.
L'amministrazione ha ricordato come l'art. 148a CP, essendo una
fattispecie residuale rispetto alla truffa, non si sostituisce all'art. 146
cpv. 1 CP, reato che presuppone che l'autore induca in errore la vittima o ne
conforti l'errore con l'astuzia; se manca questo elemento qualificativo non si
realizza la fattispecie della truffa e si applica la fattispecie residuale. Ricordata
la giurisprudenza federale su questo argomento ed esposta nel dettaglio la cronologia
degli eventi dalla prima richiesta di PC degli assicurati nel 1993 passando
dalle revisioni del 2002, del 2006, del 2010 e del 2014 e dalle varie conferme
annue del diritto alle prestazioni complementari, la Cassa ha evidenziato che
il ripetuto silenzio che nei decenni ha precluso ogni possibilità di un
accertamento sul valore delle proprietà all'estero e il fatto che l'autodenuncia
sia conseguente a quella avvenuta nei confronti dell'autorità fiscale, vanno
ritenuti un vero e proprio silenzio qualificato rispettivamente un
comportamento attivo che porta ad applicare l'art. 146 CP.
Sulla richiesta di considerare il consumo annuo della sostanza, la
Cassa resistente ha osservato che le considerazioni del perito sullo stato dell'immobile
si riferiscono al 2017 e comunque esse non portano a non considerare queste
proprietà come ipotetiche generatrici di reddito (affitti) o di minori spese
(abitazione primaria). Le constatazioni del perito non portano a concludere per
l'inabitabilità dell'immobile, altrimenti non si vede per quale ragione i
ricorrenti avrebbero comprato questa casa appena edificata negli anni '70 con
quindi rifiniture di quel periodo.
Infine, l'amministrazione ha contestato la richiesta ricorsuale di
considerare, anno per anno, e quindi frazionandolo, il debito stabilito nei
suoi confronti, visto che i debiti non si considerano retroattivamente dal
momento in cui sono comprovati con certezza. Ad ogni modo, lo stesso TCA, nella
precedente sentenza, ha indicato che i debiti sono di principio deducibili,
perciò quando la presente controversia sarà conclusa occorrerà valutare l'effettiva
considerazione dei debiti nei confronti delle assicurazioni sociali e meglio la
loro assimilazione con qualsiasi altro debito provato. Si rischierebbe infatti
di giungere al risultato scioccante che una prestazione indebitamente percepita
sia poi rimborsata tramite un corrispettivo aumento della prestazione corrente,
mantenendo così di fatto un arricchimento.
1.7. Il 19 dicembre 2019 (doc. V)
gli insorgenti hanno osservato che le sentenze federali citate dall'amministrazione
concernono problematiche penali e non amministrative e quindi non trattano dell'applicazione
dell'art. 148a CP, dell'art. 25 cpv. 2 LPGA e dell'art. 31 LPC, applicabili nel
caso concreto. Pertanto, la prescrizione è di 5 anni e subordinatamente di 7
anni.
Gli assicurati hanno inoltre ricordato che l'autorità fiscale ha
ritenuto un valore di stima di Fr. 63'900.- per gli immobili che sono stati
pagati 19 milioni di __________ nel 1977, trattandosi di fondi agricoli e di
una piccola costruzione a un piano di 3 vani e servizi, invendibile al prezzo
stabilito dal perito nel 2017 dato il semplice stato di costruzione, che la
rende non locabile e neppure abitabile tutto l'anno.
1.8. La Cassa si è riconfermata il
9 gennaio 2020 (doc. VII) nelle proprie conclusioni sia in merito al termine di
prescrizione penale sia per il valore dell'immobile stabilito dal perito.
I ricorrenti non hanno formulato ulteriori osservazioni (doc.
VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa
cantonale di compensazione nei confronti dei ricorrenti per le prestazioni
complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° dicembre 2002 al 31
dicembre 2017, che ha calcolato essere di Fr. 175'098.-.
2.2. L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni
dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile
per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010
EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito
che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di
prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò
il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (v.
consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni
sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano
adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale
della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF
126 V 42 consid. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili
al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12
marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni
solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che
non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza
del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una
domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321;
118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid.
1 pag. 171; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione
oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non
avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353
consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non
basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il
fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie
conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito
tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353
consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108
V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle
prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione
formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti
giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF
126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è
stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale
di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18
gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la
riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di
controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In specie,
con decisione formale del 13 dicembre 2017 (doc. 25) la Cassa cantonale di
compensazione ha stabilito il nuovo diritto dei ricorrenti alle prestazioni
complementari dal 1° gennaio 2018 tenendo conto dell'aggiunta delle proprietà
fondiarie secondarie all'estero, mai considerate prima di allora.
Ricalcolato quindi il diritto alle PC degli assicurati e constatato
un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA,
con decisione del 18 gennaio 2018 la Cassa, tenuto conto dell'esistenza delle
proprietà immobiliari all'estero, ha chiesto loro la restituzione della somma
di Fr. 191'730.-, poi modificata in Fr. 175'098.-, versata nel periodo dal 1°
dicembre 2002 al 31 dicembre 2017.
La restituzione di prestazioni
complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che gli assicurati
possiedono dei fondi all'estero che hanno dichiarato alla Cassa, unitamente all'autorità
fiscale, soltanto il 20 maggio 2017 (doc. 7) autodenunciandosi. Questo fatto,
che farebbe aumentare il reddito dovendo ritenere 1/10 della sostanza
computabile e conseguentemente diminuire la differenza fra le entrate e le
uscite, ha comportato che essi avrebbero illecitamente beneficiato di
prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di loro spettanza nel
lasso di tempo dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017.
2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la
Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei
disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare
le:
" b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile".
e che l'art. 11 cpv. 1 LPC
enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i
proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato".
2.7. Litigioso fra le parti è l'importo
da restituire, che dipende sia dal valore della proprietà immobiliare e della
sostanza computabile, sia dalla prescrizione che si intende adottare a
dipendenza del reato penale che si configura, sia pure dai debiti, certi e
comprovati, che possono essere dedotti dalla sostanza lorda.
2.8. Per il computo della sostanza
immobiliare all'estero la Cassa di compensazione si è basata sulla perizia
immobiliare che, a sua richiesta, gli assicurati hanno fatto eseguire da un
esperto in __________, il quale ha stabilito che nel 2017 il valore venale dei
fondi era di € 132'500.-, convertiti dalla Cassa in Fr. 154'606.-.
Nella STCA 33.2018.2-3 emanata il 14 novembre 2019, che i
ricorrenti non hanno impugnato e che è cresciuta incontestata in giudicato, il
Tribunale ha stabilito che il valore della sostanza totale lorda degli
assicurati, mobile e immobile, è di Fr. 187'931.- (cfr. consid. 6), di
cui € 132'500.- per le proprietà fondiarie che, convertiti al tasso di cambio
valido al 1° dicembre 2017, danno un valore di Fr. 154'964.- (€ 132'550 x
1,1691).
In quell'occasione (cfr. consid. 5), il TCA ha osservato che
"I ricorrenti non hanno contestato l'ammontare
di Fr. 154'606.- che la Cassa di compensazione ha ritenuto a titolo di
proprietà fondiaria secondaria.".
Pertanto, ora come allora, non v'è motivo di scostarsi dal valore
venale determinato dallo stesso perito incaricato dagli assicurati.
I fogli di calcolo che la Cassa di compensazione ha allegato alla
decisione su opposizione e che, contrariamente alla lamentela degli insorgenti,
sono stati allestiti il 25 ottobre 2019 insieme alla decisione su opposizione
stessa (cfr. la data in alto sul retro di ogni foglio di calcolo) per ogni anno
e/o periodo di diritto alle PC, riportano il valore venale della sostanza
immobiliare calcolato secondo il tasso di cambio valido per ogni periodo di
diritto.
Il principio adottato dall'amministrazione è corretto, dovendo
infatti computare la sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui viene concessa la
prestazione complementare (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nel caso in cui, come in
specie, la valuta è estera, per la conversione in franchi occorre riferirsi per
ogni periodo di calcolo al primo tasso giornaliero disponibile per il mese
immediatamente precedente quello dell'inizio del diritto (N. 3452.01 DPC; STCA
33.2018.2-3 consid. 5).
2.9. Per quanto concerne la
questione della prescrizione da applicare all'ordine di restituzione in virtù
dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, occorre esaminare se il comportamento posto
in atto dagli assicurati al momento della domanda di PC, e successivamente, sia
costitutivo di truffa (art. 146 CP) come ritenuto dalla Cassa, oppure del reato
previsto dall'art. 148a CP o ancora dall'art. 31 cpv. 1 lett. b o d LPC come
sostenuto dagli insorgenti.
In ottica penale il comportamento del beneficiario di prestazioni
complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per la
determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la
quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire siccome
oggetto di esplicita richiesta dell’amministrazione o in virtù dell'obbligo
impostogli dall'art. 31 cpv. 1 LPGA, è certamente sanzionabile.
La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, però,
come la giurisprudenza federale evoca, dall'agire specifico dell'autore, ossia
dal suo comportamento concreto.
Da un lato la LPC, all'art. 31 cpv. 1, che eleva il comportamento
a delitto a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, punisce con una pena pecuniaria fino
a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per
cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:
"
a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene indebitamente da un
Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una
prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
c. (…);
d. non ottempera
all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).".
Dall'altro lato, è elevata a contravvenzione, giusta l'art. 31
cpv. 2 LPC, e sanzionata con una multa sino a Fr. 5'000.-, la violazione degli
obblighi che incombono all'autore in base alla legge rispettivamente se l'autore
fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con
la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità
competente o in qualsiasi modo lo impedisce.
Va qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il
nuovo art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di
prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale.
La norma erge a delitto il comportamento teso all'ottenimento, per
sé o per terzi, di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale
a cui l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire
mediante “informazioni false o incomplete,
sottacendo fatti o in altro modo”, dove
l'autore “inganna una persona o ne conferma l'errore”.
La norma, come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua
entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1
CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali
in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad
3.1.4).
Già per tale ragione la tesi dei ricorrenti, secondo cui sarebbe
unicamente applicabile tale norma (art. 148a CP) a fronte di un comportamento reprensibile
posto in atto già nel 2002 e anche successivamente, non può essere per certo
ritenuta almeno fino al 30 settembre 2016.
Al riguardo va rammentato come la Costituzione federale, per
volontà del popolo e dei Cantoni espressa il 28 novembre 2010, prevede all'art.
121 cpv. 3 che, a “prescindere dallo statuto
loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri
perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:
(…) b. hanno percepito abusivamente prestazioni
delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale“. Il cittadino
straniero, che commette il reato dell'art. 148a CP - così come il reato di truffa
-, giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. e CP deve essere espulso dal territorio
nazionale a prescindere dal suo statuto e fatto salvo il caso di rigore.
2.10. L'ottenimento indebito di
prestazioni dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile
solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni
sociali o regolanti l'aiuto sociale, rispettivamente dall'art. 148a CP appena
evocato.
In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione
sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore
dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un
terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o
dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere
ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati
gli ulteriori presupposti della norma.
Come rammenta Kuelen
nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia federale,
si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione
alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale,
ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto,
caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare
la natura dell'inganno, se cioè da un lato è dato con un comportamento attivo o
passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e
dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie
(il Lügengebäude evocato dal Tribunale federale da ultimo nella
STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio
qualificato.
Infatti, come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza
federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione
di garante prevista da legge o contratto (Garantenstellung)
può realizzare un inganno astuto (Margaret
Kuelen, op. cit., pag. 331 sub. 1.4.2.1; Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3a ed. 2010,
ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2).
Occorre di seguito esaminare l'evoluzione della giurisprudenza
federale per contestualizzare compiutamente il tema e per poi verificare la
correttezza, o meno, della decisione impugnata.
2.11. Il Tribunale federale, nella DTF
127 IV 163 emanata a seguito dell'annullamento parziale di un precedente
giudizio da parte dell'Alta Corte con la STF 6S.288/2000), nel 2001 ha ritenuto
- riferendosi all'allora art. 148 CP che reprimeva la truffa - che il
procacciamento indebito di prestazioni complementari dell'assicurazione sociale
fosse costitutivo di truffa e che un inganno per atti concludenti è adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni dell'assicurazione
concesse esclusivamente alle persone indigenti si limita a dar seguito alla
domanda dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua
situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una
fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarata (cfr. consid.
2).
In sostanza, come rilevabile in particolare dalla citata STF
6S.288/2000 del 20 settembre 2000, l'imputato era giunto dall'estero in
Svizzera dove, una volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di
soggiorno allora vigenti (in virtù della vLPC del 1965 abrogata con l'art. 35
della LPC del 6 ottobre 2006 attualmente in vigore), aveva chiesto il
versamento delle PC sottacendo di avere conseguito delle vincite a una lotteria
francese per importi molto rilevanti.
L'Alta Corte ha considerato come:
" 3 (…)
b) Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend coupable d'escroquerie
notamment celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement
illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à
ses intérêts pécuniaires. Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq
ans ou plus ou de l'emprisonnement, soit d'une peine plus lourde que celle prévue
par (la) LPC. (…).
Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur
ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi
induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette
erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un
préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime (…).
aa) La tromperie consiste à faire naître chez la
dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites,
orales, par gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe
quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une
déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation
d'un fait (…).
La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation
d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce
dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de
celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une
tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il
a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une
obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120
IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276; (…)).
Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par
des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par
commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas
révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances
sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines
circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence
dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n°
14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).
Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en
outre que la tromperie commise soit astucieuse.
Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur
recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque
l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est
pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement
exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246
consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid.
1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités). (…).
L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe pouvait
se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec
le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid.
3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).
bb) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en
faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office
cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une
fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était
accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant
sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué
cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (…)
Il est constant que le recourant a, au plus tard en
1980 et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de
l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes
les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès
lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie.
Or, celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par
actes concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance
lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et
temporairement. En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par
commission en requérant des prestations de l'Office cantonal.
Par ailleurs, s'il ressort des faits ainsi établis
que le recourant ne s'est pas livré à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais s'est contenté de déclarations
incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses agissements restent astucieux,
dès lors que l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune,
placée d'abord en Allemagne puis à la Banque Clariden de Zurich. (…)".
Nella DTF 131 IV 83, al considerando 2.1.3 il TF ha ritenuto come
l'obbligo di informare giusta l'art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una truffa
commessa per omissione, non crea alcuna posizione di garante:
" Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von
Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle
objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts
des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als
Erfolgsdelikt dar.
Art. 16 ELG ist kein
Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen
die Auszahlungen jeweils monatlich erfolgen und damit auf
Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger während der ganzen Leistungsdauer
gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der Behörde alle Umstände zu melden, die
Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe der Leistungen haben können, bedeutet
dies nicht, dass die Straftat ein Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und
unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine
Leistung im Sinne dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt, und
anschließend seine Mitteilungspflichten verletzt, verwirklicht den Tatbestand
weder durch pflichtwidriges Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen
rechtswidrigen Zustandes noch durch ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung
weiter. Der Tatbestand umfasst nach seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken
einer Leistung durch täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil
des Tatbestands massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen).
Wer eine Straftat nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen
Zustand, sondern führt einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen
Erwirken von Leistungen besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird
mit jeder Zahlung jeweils neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand
enthält keine Elemente, die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten
ausdrücklich oder zumindest sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art.
24 ELV verankerten Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines
Tatbestands massiges Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil
eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen
Considerandi
vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann
verwiesen werden.".
Questa giurisprudenza è stata confermata nella successiva DTF 140
IV 11, in cui l'Alta Corte ha precisato come la truffa per
omissione presupponga che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di
agire e come gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a
prestazioni assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali
rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo
considerando 4 l'Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio
alla dottrina (si veda al proposito Salome
Krieger Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht
betrogen, forumpoenale 2010 pag. 169 segg. in particolare pag. 170).
L'Alta Corte ha rilevato come:
" 2.4.3 Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung
aufgrund von Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht
gemäß Art. 24 ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen
vermag (a.a.O., E. 2.1.3 S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine
bereits in einem nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene
Auffassung, dass aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante
Veränderungen zu melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (…) An
dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid
6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O.,
S. 183 f.), ist festzuhalten.”.
La violazione dell'obbligo di informare posto dall'art. 24 OPC-AVS/AI,
secondo cui:
" La persona
che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità
a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per
le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.”,
così come l'obbligo generale di informare previsto dall'art. 31
LPGA, non creano quella Garantenstellung che permette di ritenere un
obbligo giuridico accresciuto di comunicare e informare, e tale, se violato, da
costituire un inganno a norma dell'art. 146 cpv. 1 CP (truffa commessa per
omissione).
In effetti, il Tribunale federale, sempre nella DTF 140 IV 11,
precisa che:
" 2.4.4 Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede
wesentliche Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu
melden, ist gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG)
beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB)
stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des
Grundsatzes von Treu und Glauben (…). Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung
des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie
es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die
Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (…). Eine Verletzung
der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht
weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen
Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten
Zahlungen und damit vor Schaden bewahren.".
Proseguendo poi con queste considerazioni, la nostra Massima
Istanza ha affermato che:
" 2.4.6 Die Missachtung der gesetzlichen oder
vertraglichen Melde- oder Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (…).
Dazu gehören etwa neben Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen
auch strafrechtliche Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht
gemäß Art. 31 Abs. 1 ATSG geht.".
Il riferimento è fatto alle norme sanzionatorie specificatamente
previste nelle leggi istituenti le assicurazioni sociali (in particolare, per la
materia qui in esame, l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC). Il TF ne deduce come:
" Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der
Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des
öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser
Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen,
dass Sozialversicherungs-leistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die
rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der
Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und
Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E.
5.1). Auch in Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei
systematischer Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung
der Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen
das Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen
vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt
sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände hinzukommen.
Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten keinen Sinn bzw.
wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine Garantenpflicht ableiten
und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug qualifizieren wollte.".
L'Alta Corte ha però ricordato, sempre al consid. 2.4.6, come:
" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch
gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen,
gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich
der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine
verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines
Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl.
Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163,
Regeste und Sachverhalt C).".
In estrema sintesi, tacere a fronte di un obbligo giuridico (art.
24.
OPC-AVS/AI) e non indicare all'amministrazione fatti rilevanti, a sé solo,
non costituisce un inganno astuto che consente di ritenere una truffa commessa
per omissione, poiché la posizione di garante non è deducibile dalla norma
citata e, tantomeno, dall'art. 31 cpv. 1 LPGA (che prevede per l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione, l'obbligo
di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione). Per il TF, però, nel caso in
cui l'assicurato sia specificatamente interpellato e gli sia richiesto di
fornire informazioni sulla sua situazione personale, medica o finanziaria,
laddove vi sia una menzogna, allora è ipotizzabile la truffa. In effetti, in
questa costellazione l'inganno non è più commesso per omissione, ma con azione
diretta dell'agente che scientemente omette di rispondere in maniera completa e
veritiera alle richieste (come nella fattispecie della STF 6S.288/2000 e della
successiva DTF 127 IV 123 citate in precedenza).
Nella DTF 140 IV 206 il Tribunale federale, confermando la sua
giurisprudenza, esaminando gli artt. 25 cpv. 2 LPGA e 31 cpv. 1 LPGA, ha
ritenuto che la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica
importante di circostanze suscettibili di influenzare il diritto alle prestazioni
è punito con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle
assicurazioni sociali (cfr. consid. 6.3.2.2). Inoltre, il fatto di non dare
seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni
cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e
pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (cfr. consid. 6.4).
In precedenza, la 2a Corte di diritto sociale del Tribunale
federale aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013 (STF 9C_232/2013
consid. 4.1.2), come:
" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après
avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa
situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et,
partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se
borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément
déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son
silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a
été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au
moins par acte concluant ou silence qualifié.".
Nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 la nostra Massima
Istanza ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto all'assistenza
sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una relazione
bancaria su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un caso del
tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel giudizio l'Alta
Corte ha ritenuto come la persona interessata avesse:
" B. (…) complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide
financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de
revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide
financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de
prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes
souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine,
X. a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette base, X. a
perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide
financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un
rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X. était
titulaire d'un compte privé auprès de la banque A., lequel présentait un solde
créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une
personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution
précitée. (…)".
A fronte di questa situazione, il TF ha formulato le
considerazioni seguenti:
" 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.
3.2
Cette infraction se commet en principe par
action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS
830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas
cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement
à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de
continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme
la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la
situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente
lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions
permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant
l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré
ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites
de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation
personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une
escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid.
6.3.1.3
p. 209 et les références citées).
Une escroquerie par actes concluants a également été
retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement
accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité
compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la
production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune
non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b
p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou
dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires
tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies
l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83
consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre
2013.
consid. 4.1.3).".
2.12
Va quindi ritenuto che,
mediante la compilazione di formulari, cui l'amministrazione si affida e a cui
deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa,
l'autore può ingannare l'amministrazione. Per la realizzazione del reato dell'art.
146.
cpv. 1 CP occorre però non solo un inganno, ma lo stesso deve essere anche astuto.
A questo proposito, nella citata STF 6B_99/2015 l'Alta Corte ha
esposto quanto segue:
" 3.3 Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si
leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est
toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention
ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle.
Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande
diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être
trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière
d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations
les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par
exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide
sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces
ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune
non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts
6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011
consid. 4.1.2 et les références citées).".
Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22
gennaio 2019 e la recente STF 6B_1369/2019 del 22 gennaio 2020.
2.13
Quanto
all'ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nella
predetta STF 6B_99/2015 il Tribunale federale ha ribadito i concetti già
esposti in precedenti giudizi, ossia che:
" 3.4 Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans
laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé
celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à
ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de
disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte
litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations
prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur
lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été
connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles
prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient
en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable
pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014
consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3
et les références citées).".
In quel caso, il Tribunale federale ha concluso che:
" 3.6 (…) En tout état de cause, les éléments
constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le
recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une
fortune représentant 20 ans d'économies.".
2.14
Riassumendo,
se l'inganno dell'autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti
salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno
astuto, ma unicamente una violazione dell'art. 31 LPC. Tale fattispecie si contrappone
alla truffa dell'art.146 CP commessa per atti concludenti.
Come ricorda Margaret Kuelen,
op. cit., pag. 331 e segg.,
" l'agire
dell'autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti
che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione
del beneficiario delle prestazioni … (se) l'autore agisce (attivamente) per atti
concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno
astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni
in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d'informazioni
dell'istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla
sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni
assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la
mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dell'assicuratore
sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita)
prestazione.".
A questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del
3.
febbraio 2012 ed anche alla STF 9C_171/2014 pubblicata nella già citata DTF
140.
IV 206, dove l'Alta Corte ha indicato esplicitamente, nelle considerazioni
del punto 6.3.1.3, che:
" L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer
toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une
prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les
prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement
actif de tromperie. (…)
Il convient en revanche d'analyser la situation de
façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres
actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré
comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le
cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux
questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification
de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus
question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active
(ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir
également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette
question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3)." (la
sottolineatura è della redattrice).
Per Kuelen,
" Ciò
avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera alla
specifica richiesta dell'istituto assicurativo. In questa costellazione l'autore
compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra ipotesi è
invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande dell'assicuratore
sociale, con l'omissione di indicare gli elementi rilevanti ai fini dell'ottenimento
della prestazione.".
Anche l'autrice ticinese ritiene che la punibilità del
comportamento dell'autore possa intervenire se l'inganno sia astuto, e tale è l'inganno
che, fondandosi su una menzogna semplice e non su un castello di menzogne, non
sia facilmente smascherabile dalla vittima e quindi quando la verifica non sia
possibile o non sia ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l'autore
dissuade la vittima dal compierla od ancora se è prevedibile che l'ingannato
rinuncerà a compierla (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3).
Quali accertamenti e quali verifiche sono esigibili o possono
essere posti in atto dall'assicurazione sociale è stato in parte evocato in
precedenza.
Da un lato, la giurisprudenza indica che il minimo esame è
esigibile.
Nella STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011, al consid. 2.1.2 il TF ha
rammentato come:
" 2.1.2 Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces
produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les
documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa
fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou
des extraits de comptes bancaire.".
Dall'altro, visto l'elevato numero di domande in ambito di aiuto
sociale, non è possibile rimproverare all'autorità di essere stata negligente
se i documenti prodotti non contengono indizi della esistenza di redditi o di
sostanza non dichiarata:
" 2.1.2 (…) En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide
sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces
ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune
non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (…)".
Se all'amministrazione sono prodotti documenti che lasciano
planare il sospetto di contenuto non veritiero o non autenticità e non sono
eseguite verifiche, l'inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF
6B_576/2010 del 25 gennaio 2011). L'assenza di reazione a fronte di una
situazione di sospetto potrebbe quindi fare decadere la truffa in danno dell'assicuratore
sociale.
L'esigenza di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il
TF nella STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012:
" 6. L'argumentation de l'administration est
fondée. On ne saurait effectivement lui reprocher d'avoir
fait preuve de négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait
satisfait à son obligation d'établir la situation financière de l'assuré
(revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux
prestations et que, par la suite, compte tenu du nombre de demandes de
prestations complémentaires et du comportement de l'intimé vis-à-vis des
nombreux rappels concernant l'obligation de renseigner, absolument rien ne lui
permettait d'envisager la modification considérable survenue dans la situation
financière de l'assuré.".
Da ultimo, va nuovamente ripreso un passaggio della pubblicazione
di Margaret Kuelen (pag. 335) che
ricorda come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta fallace del
beneficiario di prestazioni a precise domande dell'assicurazione sociale
adempie il presupposto dell'inganno astuto in considerazione del fatto che "l'amministrazione difficilmente avrebbe potuto
scoprire la fonte del reddito celata dall'autore" (si veda
anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).
Va infine evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna,
che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della
determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione (per
un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in
particolare consid. 2.4.2).
2.15
Nel caso concreto i ricorrenti
hanno postulato l'ottenimento di prestazioni complementari nel 1993.
Nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha riassunto nel
dettaglio tutte le tappe rispettivamente le decisioni emesse a favore degli
assicurati sia nell'ambito di revisioni periodiche sia di fissazione del
diritto alle prestazioni complementari per un anno o un determinato periodo.
I ricorrenti non hanno contestato questa cronologia degli eventi
così come esposta dall'amministrazione, perciò non v'è motivo di discostarsene
e va dunque fatta propria anche dal TCA.
Da ciò risulta che, dal 1993 in poi, fino al momento della loro
autodenuncia alla Cassa di compensazione nel maggio 2017, gli assicurati non
hanno mai dichiarato di possedere della sostanza all'estero, sia essa mobile
sia immobile.
Gli insorgenti hanno evocato che il formulario di richiesta di PC si
riferisce a sostanza al valore di stima anziché al valore venale come sono poi
state valutate le loro proprietà immobiliari. A loro dire, quindi, nulla si può
rimproverare se non hanno dichiarato i fondi in __________ che vanno invece computati
al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
D'avviso della scrivente Corte, invece, le argomentazioni dei
ricorrenti nulla tolgono al fatto che i loro beni immobili esteri non sono mai
stati annunciati alla Cassa di compensazione, né al valore di stima né a quello
venale.
Nessuna indicazione è stata infatti data dagli assicurati alla
Cassa sull'esistenza di sostanza immobiliare all'estero, nemmeno quel valore
catastale in uso nel Paese di origine che avrebbe permesso all'amministrazione
di venire a conoscenza della presenza di immobili non dichiarati. Non è
determinante la circostanza, invocata dai ricorrenti, che il valore catastale
non corrisponda al valore fiscale di stima svizzero e che nel luogo di
ubicazione dei fondi non sia in uso il concetto di valore di stima di un
immobile, poiché la Cassa stessa, laddove necessario, avrebbe potuto procedere
autonomamente alla conversione della rendita catastale in valore di stima
fiscale secondo le regole valide in ambito fiscale.
Pertanto, quando nel 1993 gli assicurati hanno compilato il
formulario di richiesta di prestazioni complementari non hanno esplicitamente
risposto alle domande volte all'accertamento dell'esistenza di sostanza
immobiliare (cfr. domanda n. 44), e dei relativi redditi (valore locativo,
affitti), in Svizzera e all'estero.
Lasciare in bianco tali risposte, non indicando l'esistenza di
sostanza di un certo valore equivale, per atti concludenti, a ingannare i
funzionari della Cassa, che sono nell'impossibilità di accertare la sussistenza
di sostanza immobiliare estera.
Il formulario è molto chiaro su questo aspetto, la domanda è
espressa in modo semplice e facilmente comprensibile a tutti.
Ma non solo.
Dopo avere lasciato in bianco la risposta sul modulo del 1993 di
richiesta delle PC, anche negli anni seguenti gli assicurati hanno ingannato astutamente
i preposti funzionari. Infatti, le successive decisioni sulla fissazione del
loro diritto non menzionavano la presenza di sostanza immobiliare, malgrado
esse specificassero che ogni cambiamento della situazione personale ed
economica, come pure in caso di sostanza/proprietà fondiaria (cfr. domanda n.
44), si doveva avvisare la Cassa di compensazione.
Anche le varie revisioni periodiche del loro diritto alle PC (nel
2002, nel 2006, nel 2010 e nel 2014) sono state evase dagli interessati senza
indicare di possedere della sostanza all'estero, malgrado l'esplicita domanda
presente nell'apposito formulario.
Il tacere, nonostante esplicita richiesta di informazioni relative
a proprietà immobiliare anche all'estero, realizza i presupposti della
giurisprudenza di un inganno astuto a norma dell'art. 146 cpv. 1 CP, visto che
non era esigibile per l'amministrazione verificare tale situazione.
I ricorrenti, che non hanno risposto alla domanda posta sul primo formulario,
hanno agito per atti concludenti, ma, soprattutto, quando in seguito hanno
sottoscritto i vari formulari di revisione periodica affermando implicitamente che
non avevano proprietà all'estero, hanno agito positivamente e certamente in
maniera consapevole, visto che per la Cassa era senza dubbio difficile appurare
questo stato di fatto.
L'inganno, consistente in una semplice menzogna, non poteva essere
scoperto dalla Cassa. I funzionari hanno eseguito le verifiche che da loro ci
si poteva aspettare e hanno effettuato le revisioni periodiche. Di più non poteva
fare, siccome la sostanza immobiliare, ed il relativo reddito, non sono stati
dichiarati fiscalmente dagli assicurati. La verità è emersa solo quando i
ricorrenti hanno indicato all'Ufficio di tassazione competente, anch'esso
totalmente all'oscuro dell'esistenza di sostanza immobiliare estera, e
parallelamente alla Cassa cantonale di compensazione, la proprietà di immobili.
Ma ciò solo nel 2017.
Alla Cassa non può dunque essere mosso il rimprovero di essere
stata negligente nelle sue verifiche.
L'agire degli assicurati, manifestamente ingannevole, ha causato
un danno alla Cassa di compensazione.
Questo danno consiste nelle maggiori prestazioni complementari che
sono state versate agli insorgenti, così come calcolate con i fogli di calcolo
per ogni periodo di diritto per poi essere raccolte e riassunte nella tabella (doc.
27) annessa alla lettera del 13 dicembre 2017 (doc. 75) con cui l'amministrazione
ha chiesto agli assicurati la restituzione di Fr. 191'370.- per prestazioni
complementari indebitamente percepite dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017
per l'incidenza della sostanza immobiliare e del relativo reddito sui redditi
computabili. Questo importo è stato confermato con la decisione di restituzione
del 18 gennaio 2018, ma diminuito il 25 ottobre 2019 in Fr. 175'098.- con la
decisione su opposizione.
2.16
Occorre ancora rilevare che la
richiesta di restituzione è stata notificata agli assicurati con decisione
formale del 18 gennaio 2018 dopo che il 20 maggio 2017 la Cassa è stata messa a
conoscenza da parte degli interessati stessi dell'esistenza di sostanza immobiliare
all'estero. L'amministrazione ha quindi agito correttamente entro il termine
legale dalla conoscenza dell'indebito, visto che il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase LPGA).
2.17
Stanti le considerazioni che
precedono, considerato che l'agire degli insorgenti adempie manifestamente a
tutti i presupposti della truffa in danno dell'assicuratore sociale, occorre
stabilire il termine di prescrizione da applicare per domandare la restituzione
delle prestazioni indebitamente versate ai ricorrenti.
Come rammenta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, se il credito di
restituzione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede
un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
La truffa (art. 146 cpv. 1 CP) è un crimine, siccome sanzionata
con la pena (edittale) detentiva sino a 5 anni. Infatti, per l'art. 10 cpv. 2
CP sono crimini i reati cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. E
se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni, l'art.
97.
cpv. 1 lett. c CP stabilisce che l'azione penale si prescrive in 15 anni.
Ne discende che la Cassa cantonale di compensazione ha agito
correttamente stabilendo di dovere restituire le prestazioni complementari
indebitamente ricevute retroattivamente nel periodo dal 1° dicembre 2002 al 31
dicembre 2017.
2.18
Per quanto concerne la
determinazione dell'importo da restituire, come visto esso dipende anche dal
fatto se vi sono dei debiti che sono deducibili dalla sostanza lorda.
Nella citata STCA 33.2018.2-3 il Tribunale ha già spiegato al
considerando 2.6 il principio alla base della deducibilità di debiti.
Va qui ricordato in particolare che soltanto i debiti comprovati
con certezza possono essere deducibili (SVR 2011 EL Nr. 2). Debiti incerti o il
cui importo non è ancora accertato non possono per contro essere presi in
considerazione (STF 9C_806/2010 del 31 maggio 2011 consid. 4.2 = SVR 2011 EL
Nr. 9). La loro esigibilità non è un requisito. Inoltre, possono essere presi
in considerazione solo i debiti che gravano sulla sostanza economica del
patrimonio, ciò che è il caso quando il debitore deve seriamente contare sul
fatto che deve restituirli. Questa condizione è data per i debiti per i quali è
stato emesso un attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 149 cpv. 1 LEF,
quando con verosimiglianza preponderante si deve partire dal presupposto che il
creditore farà valere il proprio credito non appena il debitore disporrà di
nuova sostanza (DTF 142 V 311 consid. 3.1 = SVR 2016 EL Nr. 4; STF 9C_699/2017
del 26 novembre 2018 consid. 4.2 = SVR 2019 EL Nr. 2).
Nel citato caso giudicato il 14 novembre 2019, il TCA è giunto alla
conclusione che si era in presenza di un debito che non era certo e che nemmeno
era stato accertato nel suo importo. Infatti, a quel momento, era appena stata
emanata dalla Cassa la decisione su opposizione del 25 ottobre 2019 portante
sull'ordine di restituzione che è stata poi impugnata, il 20 novembre 2019, con
il ricorso qui ora in esame. Pertanto, quando il 18 gennaio 2018
l'amministrazione ha emanato la decisione su opposizione concernente la
fissazione del diritto degli assicurati alle prestazioni complementari dal 1°
gennaio 2018, non era ancora stato stabilito con certezza il principio stesso
di dovere restituire delle prestazioni indebitamente percepite e nemmeno il suo
eventuale importo.
Il Tribunale ha ora stabilito che la prescrizione è di 15 anni,
perciò l'importo dovuto può essere ritenuto in Fr. 175'098.- così come
calcolato dalla Cassa.
Va d'altronde qui osservato che i ricorrenti non hanno contestato
tale ammontare in quanto tale, ma solo nella misura in cui essi ritenevano che
la prescrizione da adottare dovesse essere di cinque o di sette anni a
dipendenza di una diversa qualificazione del reato commesso.
Si è quindi ora in presenza di un debito certo e comprovato.
Va tuttavia ancora segnalato che il principio giurisprudenziale della
detrazione possibile di tutti i debiti se, nel momento determinante, essi
esistono effettivamente, sottostà comunque al rispetto di una condizione.
Come visto, infatti, secondo la prassi possono essere detratti
dalla sostanza lorda soltanto i debiti che gravano la sostanza economica del
patrimonio.
Ciò è il caso quando il debitore deve seriamente contare sul fatto
che egli deve rimborsarli. Ciò non è invece il caso qualora esista
effettivamente una proprietà all'estero, ma non sono stati dimostrati sforzi per
venderla e i creditori da molti anni non hanno tentato di recuperare quanto di
loro spettanza (STF 9C_699/2017 del 26 novembre 2018 consid. 4.2 = SVR 2019 EL
Nr. 2; DTF 142 V 311 consid. 3.3 = SVR 2016 EL Nr. 4).
Nell'evenienza concreta, a tutti gli effetti, ad oggi, il debito
che i ricorrenti hanno nei confronti della Cassa di compensazione non
grava la sostanza economica del loro patrimonio.
Infatti, dagli atti non risulta - e nemmeno essi lo sostengono -
che gli assicurati hanno seriamente predisposto delle iniziative per fare
fronte a detto debito.
In altre parole, la sostanza immobiliare che detengono all'estero
non è per esempio stata ipotecata rispettivamente venduta per potere saldare i
debiti sorti nei confronti dell'amministrazione.
Nemmeno risulta che essi abbiano fatto degli sforzi per procedere
in tal senso individuando delle soluzioni per reperire i fondi atti a
rimborsare il debito, qualunque fosse l'importo dovuto (anche solo, per
esempio, se riferito alle prestazioni complementari da restituire
retroattivamente per 5 o 7 anni come da essi richiesto con il presente
ricorso).
In tal caso, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno
seriamente contato sul fatto che devono rimborsare le prestazioni percepite
indebitamente, altrimenti avrebbero messo in atto tutti i mezzi a loro
disposizione per fare fronte al loro debito.
Il TCA conclude dunque che, non esistendo effettivamente dei
debiti - quali l'accensione di un'ipoteca, l'ottenimento di un credito bancario
o ancora di un prestito fra privati - che incidono sulla sostanza economica del
patrimonio degli assicurati, non è possibile tenerli in considerazione e
detrarli dalla sostanza lorda, non avendo essi, siccome inesistenti, alcuna
ripercussione sulla sostanza economica del patrimonio degli insorgenti.
Da quanto precede discende che, anche così interpretando la
situazione debitoria dei ricorrenti, la sostanza netta ammonta al 1°
gennaio 2018 a Fr. 187'931.- (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI) e corrisponde dunque
alla sostanza lorda.
2.19
Resta da ultimo da esaminare
la richiesta degli insorgenti di considerare il consumo di sostanza a cui essi
avrebbero dovuto fare fronte se, nel periodo in questione, non percependo più
le prestazioni complementari essi avrebbero dovuto consumare la loro sostanza
per vivere.
Al riguardo, la Cassa di compensazione ha risposto che in specie
non è questione di avere scoperto una somma di denaro non dichiarata (STF
9C_20/2011 del 20 febbraio 2012), ma di avere saputo dell'esistenza di
proprietà immobiliari che potevano sia garantire un reddito agli assicurati sia
permettere loro di utilizzarli come abitazione primaria. Non è pertanto
possibile escludere che i ricorrenti avrebbero potuto garantire il proprio
sostentamento senza l'aiuto pubblico.
L'amministrazione fa riferimento al caso di un giovane assicurato
che beneficiava di prestazioni complementari e che nel febbraio 2008 ha
ereditato una grossa somma di denaro alla morte della mamma (oltre Fr.
300'000.-), somma che egli ha dichiarato alla Cassa di compensazione soltanto
nel mese di dicembre 2019 e che ha dato quindi luogo a un ordine di
restituzione delle PC percepite indebitamente in quel lasso di tempo.
Sul ricorso della Cassa il Tribunale federale si è così espresso:
" 4.
L'instance cantonale a retenu, sans qu'une preuve
correspondante n'ait été rapportée, une diminution constante de la fortune de
l'intimé entre février 2008 et décembre 2009 au motif qu'il n'aurait pas pu
assurer sa subsistance sans puiser régulièrement dans son patrimoine.
Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant des
prestations complémentaires correspond à la part des dépenses reconnues qui
excède les revenus déterminants. Les premières sont appréhendées par l'art. 10
LPC et comprennent - pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour
une longue période dans un home ou un hôpital - les montants forfaitaires qui y
sont définis (al. 1 let. a) ainsi que des montants correspondant, dans certains
cas limitativement énumérés, à des frais effectifs, parfois uniquement à
concurrence d'une certaine somme (al. 1 let. b et al. 3). Les revenus
déterminants sont fixés par l'art. 11 LPC, lequel précise notamment que le
produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte (al. 1 let.
b) ainsi qu'une quote-part de la fortune nette (al. 1 let. c). Le Tribunal
fédéral a précisé que dans le cadre d'un calcul rétrospectif de prestations
complémentaires, il faut tenir compte des faits susceptibles d'affecter, à la
hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). Ainsi, ni la loi ni la jurisprudence ne
permet de procéder à l'amortissement systématique - et indépendant des
circonstances du cas d'espèce - de la fortune de l'intimé tel que retenu par
les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de renvoyer la cause au recourant
pour instruction complémentaire et nouvelle décision qui tienne compte de la
situation financière concrète de l'intimé pendant la période considérée et
n'opère pas des déductions méthodiques sur sa fortune.".
Nella successiva STF 9C_45/2013 del 23 agosto 2013, la Cassa ha
soppresso le prestazioni complementari a un'assicurata che le ha dichiarato
soltanto nel febbraio 2011 di avere ereditato un bene immobile nel giugno 2009.
Per determinare l'importo da restituire delle prestazioni complementari
indebitamente ricevute dal 1° giugno 2009, il Tribunale federale ha ritenuto
che non era determinante, nel caso concreto, decidere la questione del consumo
di sostanza, essendo totalmente superfluo il rinvio all'amministrazione per
effettuare un nuovo calcolo. In effetti, supponendo che le PC versate
corrispondevano realmente alla parte delle spese destinate alla copertura dei
bisogni personali che l'ex beneficiario di prestazioni complementari avrebbe
dovuto assumersi consumando la sua sostanza, l'integrazione di questi importi
nei calcoli retroattivi effettuati dalla Cassa avrebbe permesso nel caso
concreto di considerare un reddito determinante sempre ampiamente sufficiente
per coprire tutte le spese riconosciute nel periodo in questione.
Il computo della diminuzione della sostanza secondo il principio
sviluppato dal Tribunale cantonale e la sua incidenza sulla fissazione del
reddito computabile (1/10 della sostanza) per il periodo in oggetto nel calcolo
retroattivo, lasciava ancora apparire al 31 dicembre 2010 una sostanza di oltre
Fr. 700'000.-, che andava ritenuta in ragione di 1/10 per la determinazione del
reddito determinante, già in sé sufficiente per coprire le spese riconosciute di
Fr. 32'250.- nel 2011.
" 4.
(…) il apparaît que le litige est compris dans le
contexte de la restitution des prestations complémentaires versées indûment
depuis le 1er juin 2009 en raison de la perception d'un héritage par le
bénéficiaire des prestations; il porte en particulier sur le point de savoir
si, dans le calcul rétroactif des prestations complémentaires, le tribunal
cantonal pouvait exiger que, chaque début d'année à compter de la deuxième
année, soient déduites du montant de la fortune les prestations complémentaires
servies au cours de l'année précédente à titre de dépenses auxquelles le
bénéficiaire aurait dû nécessairement faire face pour pourvoir à son entretien
à défaut de percevoir des prestations complémentaires.
5.
5.1
Comme
déjà évoqué, la juridiction cantonale soutient que, lorsqu'il réalise le calcul
rétroactif de prestations complémentaires en raison de la perception d'un
héritage par le bénéficiaire des prestations, le service recourant doit prendre
en considération les dépenses engagées par le bénéficiaire pour couvrir ses
besoins en puisant dans sa fortune afin de compenser les prestations qui ne
sont désormais plus versées. Elle estime que la couverture des besoins vitaux
qui sont restés inchangés engendre une diminution de la fortune équivalant à
chaque début d'année à compter de la seconde dans la période couverte par le
calcul rétroactif au montant des prestations versées l'année précédente, ce qui
selon elle ne constitue nullement un amortissement systématique de la fortune
mais ne fait que de prendre en compte les besoins vitaux réels de l'ancien
bénéficiaire des prestations complémentaires.
5.2
Le
service recourant réfute cette thèse, en se contentant
de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février
2012, selon lequel ni la loi ni la jurisprudence ne
permet de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des
circonstances du cas d'espèce de la fortune de l'ancien bénéficiaire de
prestations complémentaires.
6.
Dans le cas d'espèce, on relèvera toutefois qu'il
n'est pas indispensable de trancher ce point puisque le renvoi à
l'administration pour qu'elle effectue un nouveau calcul était totalement
superflu. En effet, à supposer que les prestations complémentaires allouées
correspondent réellement à la part des dépenses destinées à la couverture des
besoins personnels que l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires
aurait dû assumer en puisant dans sa fortune, l'intégration de ces montants
dans les calculs rétroactifs effectuées par le service recourant permettrait
dans le cas particulier de retenir un revenu déterminant toujours largement
suffisant pour couvrir toutes les dépenses reconnues durant la période
considérée. A cet égard, on relèvera que la somme des dépenses reconnues est
restée inchangée et n'a nullement été contestée. On relèvera en outre que le
grief soulevé par l'intimée en première instance concernant l'exactitude des
montants retenus au titre de la fortune et du produit de la fortune (le
placement d'une part du produit de la vente du bien immobilier hérité auprès
d'une institution d'assurances pour constituer une rente viagère ne devrait pas
être envisagé comme un élément de la fortune) ne remet pas foncièrement en
question le calcul réalisé par le service recourant, dès lors que ne figure au
dossier aucune pièce justificative probante attestant la constitution d'une
rente viagère et que la constitution d'une telle rente ne peut de toute façon
découler que du placement d'une part du capital hérité entrant dans le calcul
du revenu déterminant.
Ainsi, l'intégration de la diminution de la
fortune selon le principe développé par le tribunal cantonal et son incidence
sur la fixation du revenu déterminant pour la période considérée (juin 2009 à
novembre 2011) dans le calcul rétroactif du service recourant du 26 janvier
2012.
laisserait encore apparaître au 31 décembre 2010 une fortune de plus de
700'000 fr. (781'404 fr. 50 [épargne] - 37'500 fr. [deniers de nécessité] -
12'952 fr. 30 [prestations complémentaires fédérales pour juin à décembre 2009
(22'204 fr. : 12 x 7) ] - 22'204 fr. [prestations complémentaires fédérales
pour 2010]), entrant à hauteur de 1/10 dans la fixation du revenu déterminant,
déjà en soi suffisante pour couvrir des dépenses reconnues de 32'250 fr. en
2011.
La restitution des prestations versées à tort serait donc toujours
justifiée. Le jugement entrepris doit par conséquent être annulé en ce qu'il
touche la restitution des prestations complémentaires de droit fédéral.".
Il 22 ottobre 2013 (STF 9C_968/2012) il Tribunale federale si è da
ultimo pronunciato su una vertenza simile, in cui l'assicurata ha ereditato
oltre Fr. 100'000.- e ne ha informato la Cassa poco più di un anno dopo.
I primi giudici hanno ritenuto di dovere computare un consumo di
sostanza, mentre la Cassa di compensazione si è rivolta al TF chiedendo
l'annullamento del giudizio cantonale.
In questa occasione, a differenza che nei due precedenti casi, la
nostra Massima istanza ha respinto il ricorso:
" 5.1. En l'occurrence, la juridiction
cantonale a substantiellement considéré que, dans le calcul rétrospectif du
droit aux prestations complémentaires, il fallait tenir compte non seulement du
montant de l'héritage mais aussi d'une diminution progressive de fortune qui
serait immanquablement survenue dans la mesure où l'intimée aurait dû puiser
dans celle-ci pour faire face à ses besoins vitaux en raison de la diminution
ou de la suppression des prestations complémentaires.
5.2
Se
référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du
20.
février 2012, selon lequel un amortissement systématique
de la fortune est prohibé, le service recourant estime pour l'essentiel que la
diminution de fortune retenue par la juridiction cantonale est contraire à la
jurisprudence et ne doit par conséquent pas être prise en considération. Il
soutient implicitement que la fortune déterminante reste constante durant toute
la période litigieuse.
6.
Contrairement à ce que prétend le recourant,
l'arrêt en question n'exclut pas l'intégration d'une diminution de fortune dans
le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la
perception d'un héritage par le bénéficiaire de celles-ci. Une telle
interdiction serait contraire au principe selon lequel y a lieu dans ce
contexte de tenir compte des faits susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la
baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid.
5c p. 26). L'arrêt évoqué prohibe uniquement un amortissement
de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières,
telle l'intégration dans le calcul rétroactif du seul montant de l'héritage,
réduit chaque année à partir de la seconde de la somme touchée l'année
précédente à titre de prestations complémentaires. En soi, le renvoi auquel a
procédé la juridiction cantonale ne viole donc pas le droit fédéral. Il s'agira
cependant pour l'administration de compléter l'instruction du dossier en
prenant concrètement en considération l'évolution de tous les éléments de
fortune à la hausse et à la baisse, notamment ceux qui n'ont pas encore été
investigués (comptes bancaires, actions, etc.), et en refaisant des calculs qui
reflètent la situation financière effective de l'intimée afin d'éviter le
procédé systématique décrit.".
Il caso in esame dei ricorrenti differisce, a mente della
scrivente Corte, dalle fattispecie appena esposte.
In effetti, nei tre summenzionati giudizi si trattava di sostanza
mobile o immobile che inizialmente non esisteva e che è apparsa solo in seguito
nella sostanza dei beneficiari di PC a titolo di eredità. In altre parole, vi è
stato un concreto aumento della sostanza dei beneficiari delle PC, sia sotto
forma di denaro contante sia di un immobile, che in seguito è stato venduto ed è
stato quindi monetizzato. L'incremento del patrimonio degli assicurati è dunque
stato reale, essendosi essi effettivamente arricchiti.
Nell'evenienza concreta, invece, le proprietà fondiarie all'estero
esistono dal 1977, appartengono alla sostanza degli assicurati da quell'anno,
seppure non siano mai state dichiarate alla Cassa di compensazione.
L'autodenuncia all'amministrazione non ha comportato un reale aumento della sostanza
dei ricorrenti, nel senso che tali proprietà fondiarie già erano parte del
patrimonio, non sono state vendute, non v'è stato alcun ricavo da maggior
valore che è entrato nel patrimonio degli insorgenti, arricchendoli
all'insaputa della Cassa.
Nella vita quotidiana, dunque, l'esistenza di tali beni non ha
influito sul fabbisogno vitale dei ricorrenti. Semmai, essi potevano avere una
rilevanza per i loro redditi, visto che se avessero affittato la casa in __________,
seppure detta costruzione sia stata definita semplice e poco confortevole, avrebbero
potuto comunque ottenere un reddito supplementare che, anche se minimo, poteva
servire per fare fronte alle loro spese.
Ne discende che, nell'evenienza concreta, non è possibile
applicare il principio secondo cui per il calcolo retroattivo del diritto alle
PC si devono prendere in considerazione le spese sostenute dagli assicurati per
fare fronte ai loro bisogni attingendo alla sostanza al fine di compensare le
prestazioni complementari che non sono ormai più versate.
A titolo abbondanziale va qui osservato che il fatto che il perito
abbia indicato che lo standard dell'abitazione sia, nel 2017, lo stesso del
1977, conferma semmai che i proprietari non hanno investito alcunché
nell'immobile.
Pertanto, le spese riconosciute sono rimaste sostanzialmente
immutate negli anni e la loro sostanza non è stata intaccata a favore del bene
immobile.
Si può quindi affermare che la presenza della casa all'estero non
ha comportato maggiori spese tali da dovere aumentare il loro fabbisogno e da
dovere utilizzare i loro risparmi per i bisogni quotidiani.
2.20
Alla luce di quanto precede il
ricorso deve essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
2.21
Con il ricorso gli assicurati
hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc.
I).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6
I principi legali e giurisprudenziali in materia già esposti nella
STCA 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019 vanno applicati alla fattispecie, così
come le considerazioni secondo cui dalla documentazione agli atti risulta che
al 31 dicembre 2016 i ricorrenti disponevano di titoli e capitali nella misura
di Fr. 39'882 (doc. IV/7) e al 31 dicembre 2017 di Fr. 31'967.- (docc. IV/3-5).
Oltre alla sostanza mobile, gli assicurati dispongono di sostanza
immobile all'estero che fiscalmente è stata fissata in Fr. 63'900.- e il cui
valore venale è stato stabilito in oltre Fr. 150'000.-.
Così stando le cose, anche ipotizzando che gli averi in deposito
siano diminuiti ritenuto come dal 1° gennaio 2018 gli assicurati abbiano
diritto al solo pagamento del premio di Cassa malati e non più anche a una
prestazione in contanti - circostanza comunque non sollevata né tanto meno
comprovata dagli insorgenti, considerato che secondo la giurisprudenza si può pretendere
dai ricorrenti che accendano un'ipoteca sulla loro proprietà immobiliare e che
utilizzino il credito ottenuto per fare fronte, anche ratealmente, agli onorari
del patrocinatore -, il requisito dell'indigenza non è dunque dato.
Facendo quindi già difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria (art. 2 LAG), non occorre
verificare oltre l'adempimento delle altre condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria
deve essere così respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti