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Decisione

33.2019.23

Restituzione di PC indebitamente percepite per non avere dichiarato immobili all'estero.È una truffa,perché non indicando la sostanza nel formulario e nelle revisioni hanno ingannato astutamente la Cassa.Prescrizione 15 anni.Deducibilità dei debiti comprovati e certi.Non è dato consumo di sostanza

25 maggio 2020Italiano76 min

del 25 ottobre 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2019.23-24

TB

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2019 di

1. RI

1

2. RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 ottobre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Beneficiari da anni di

prestazioni complementari, il 20 maggio 2017 (doc. 6) RI 2, 1935, e RI 1, 1932,

si sono autodenunciati all'autorità fiscale per non avere segnalato di essere

proprietari di un fondo agricolo in __________ del valore di circa € 60'000.- e

di un conto bancario all'estero.

Simile denuncia spontanea è avvenuta lo stesso giorno nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione (doc. 7).

1.2. Ricevuta dagli assicurati

(doc. 16) la perizia richiesta del valore venale dei loro immobili (doc. 9),

con decisione del 13 dicembre 2017 (doc. 25) la Cassa cantonale di

compensazione ha ricalcolato il diritto degli assicurati alle prestazioni

complementari dal 1° gennaio 2018, fissandolo nel solo pagamento del premio

dell'assicurazione malattie, avendo computato nelle spese riconosciute le spese

di manutenzione degli immobili di Fr. 700.-, mentre nei redditi computabili la

proprietà fondiaria secondaria di Fr. 154'606.- e un valore locativo di Fr. 3'499.-

(doc. A4).

Con decisione su opposizione del 18 gennaio 2018 (doc. 81) la Cassa

cantonale di compensazione ha evidenziato che la sostanza all'estero, non

essendo adibita ad uso primario, va computata al valore venale e quindi si è

basata sul valore delle due proprietà immobiliari di Fr. 154'606.- (€ 95'000 +

€ 37'550), così come stabilito dalle perizie prodotte dagli assicurati stessi. La

Cassa ha inoltre conteggiato il valore locativo di Fr. 3'499.- (€ 2'872,90) e

ha confermato il nuovo diritto alle PC per il 2018.

Il ricorso del 12 febbraio 2018 di RI 2 e RI 1 è sfociato nella

STCA 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, con cui la sostanza totale netta degli

assicurati, mobile e immobile, è stata stabilita in Fr. 187'931.- (cfr. consid.

8).

Oltre alla sostanza immobile estera calcolata al valore venale

totale di € 132'550.- che, convertito in base ai tassi di cambio giornalieri, dava

un valore di Fr. 154'964.- (cfr. consid. 5), sono stati considerati gli averi a

risparmio che al 31 dicembre 2017 ammontavano a Fr. 31'967,12 (Fr. 6'675,60 +

Fr. 8'291,22 + Fr. 17'000,30) e il valore del veicolo (Fr. 1'000.-).

Fatti

I redditi computabili sono aumentati ed è diminuita la quota delle

spese riconosciute che li superava, ma questo peggioramento era ininfluente sul

diritto degli assicurati, poiché comunque essi continuavano ad avere diritto al

pagamento del premio della Cassa malati (cfr. consid. 9). Il ricorso è stato

respinto e la STCA è cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Il 13 dicembre 2017 (doc. 75)

l'amministrazione ha comunicato agli interessati che, dal ricalcolo del loro

diritto alle prestazioni complementari dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017

in virtù della prescrizione di 15 anni in applicazione dell'art. 97 CP stante

la configurazione del reato di truffa di cui all'art. 146 CP, essi dovevano

restituire Fr. 175'098.- per le prestazioni complementari percepite

indebitamente e Fr. 16'272.- per le riduzioni dei premi di Cassa malati

ricevute senza diritto dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004.

Il 18 gennaio 2018 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha emesso

una decisione di restituzione di Fr. 191'370.- per le prestazioni complementari

all'AVS percepite indebitamente dagli assicurati dal 1° dicembre 2002 al 31

dicembre 2017.

1.4. Con decisione su opposizione

del 25 ottobre 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente

accolto l'opposizione del 12 febbraio 2018 (doc. III/2) degli assicurati.

L'amministrazione ha confermato che il diritto alla restituzione

si prescrive in 15 anni essendo dati i presupposti dell'inganno astuto compiuto

mediante atto concludente che configura il reato di truffa ai sensi dell'art.

146 CP, mentre non si realizza la nuova fattispecie residuale dell'art. 148a CP

in essere dal 2016.

Per quanto concerne il valore dei beni immobili in __________, la

Cassa di compensazione ha osservato come sia lecito fondarsi sulla valutazione

effettuata all'estero dagli assicurati, mentre la "nota di

trascrizione" ai registri immobiliari del 1977 non comprova la tesi di una

importante progressione o diminuzione del valore commerciale della proprietà

all'estero. Le perizie __________ del marzo 2017 hanno accertato in € 132'500.-

il valore complessivo dei fondi e tale va ritenuto non essendovi motivi per

scostarsi.

Dovendo considerare la sostanza al 1° gennaio di ogni anno e calcolandola

secondo i rispettivi differenti tassi di cambio, la Cassa di compensazione ha

annullato la richiesta di restituzione di Fr. 16'272.- per il diritto alla

riduzione dei premi LAMal dal 2002 al 2004, confermando solo quella di Fr. 175'098.-

per le prestazioni complementari.

Inoltre, l'amministrazione ha ribadito che non utilizzando gli

assicurati la casa all'estero quale abitazione primaria né avendola ceduta in

locazione, occorre computare un reddito ipotetico da locazione quale provento

cui essi hanno rinunciato.

In merito alla convivenza del figlio, la Cassa ha ricordato che l'art.

16c OPC-AVS/AI impone di suddividere la pigione per teste e quindi, fino alla

partenza del figlio, vanno riconosciuti soltanto due terzi della pigione lorda

totale.

Infine, la Cassa si è pronunciata sulla contestazione di non avere

sufficientemente considerato il loro fabbisogno vitale omettendo di dedurre

dalla sostanza quanto avrebbero dovuto consumare non avendo più diritto alle

prestazioni complementari. La Cassa ha concluso che non si poteva escludere che

gli assicurati avrebbero potuto garantire il proprio sostentamento senza l'aiuto

pubblico visto che la proprietà immobiliare all'estero poteva sia produrre un

reddito sia essere utilizzata come abitazione primaria.

L'amministrazione ha da ultimo negato l'assistenza giudiziaria.

1.5. Il 20 novembre 2019 (doc. I) RI

2 e RI 1, patrocinati dall'avv. RA 1, hanno chiesto al Tribunale di annullare

la decisione su opposizione, così come le allegate tabelle di calcolo non

datate, con cui viene fatto loro ordine di restituire Fr. 175'098.- per

prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° dicembre 2002 al 31

dicembre 2017.

In primo luogo i ricorrenti hanno contestato la prescrizione di 15

anni adottata dalla Cassa di compensazione, rilevando che l'art. 148a CP,

entrato in vigore posteriormente alla giurisprudenza federale citata dall'amministrazione

a supporto della sua soluzione, va applicato quale lex specialis e lex mitior,

perciò la prescrizione sarebbe di 5 anni giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. e CP. Le

sentenze cantonali allegate (docc. B e D) hanno stabilito che se l'autore

assume un atteggiamento passivo poiché omette di informare l'assicuratore

sociale sulla sua situazione finanziaria non commette una truffa per omissione

e quindi non si rende colpevole del reato di cui all'art. 148a CP (recte:

146 CP), giurisprudenza che è trasferibile all'art. 148a CP dalla sua entrata

in vigore nel 2016. Nel caso ginevrino, i giudici cantonali hanno ritenuto

applicabile l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC stabilendo che l'assicurato ha agito

per dolo eventuale, perché non poteva ignorare che i beni immobiliari all'estero

fossero pertinenti per il calcolo delle prestazioni complementari. Egli ha

quindi dissimulato una parte della sua sostanza e ha fatto sì che la Cassa

rimanesse nell'errore. Il termine di prescrizione dell'azione penale giusta l'art.

31 LPC era di 7 anni.

Gli insorgenti hanno poi osservato che quando nel 1993 hanno postulato

le prestazioni complementari, veniva loro richiesto, nell'apposito formulario,

di indicare la sostanza al valore di stima e non al valore venale. Gli immobili

in questione sono stati pagati 19 milioni di __________ nel 1977 e fino alla

perizia richiesta dalla Cassa non potevano immaginare che la loro sostanza

avesse un valore commerciale come quello peritato, anche perché l'autorità

fiscale ha ritenuto il valore di Fr. 63'900.- (doc. D). Semmai, quindi, poiché

è stato richiesto di indicare il valore fiscale, può essere considerato

soltanto il dolo. Inoltre, in __________ l'immobile viene tassato soltanto per

il valore della rendita non esistendo un valore di stima ufficiale. Non è quindi

stato commesso dolo nella domanda n. 44 in cui non è stato indicato il valore

di stima.

Lo stesso vale per i formulari di revisione del 2002, 2006, 2010 e

2014, nei quali è stato chiesto agli assicurati di indicare la sostanza al

valore di stima ufficiale.

Per quanto concerne il consumo della sostanza, i ricorrenti hanno

evidenziato che se non avessero beneficiato delle PC, avrebbero dovuto

attingere alla loro sostanza sia ipotecando l'immobile sia vendendolo al prezzo

più favorevole di Fr. 150'000.- per poi consumare per vivere quanto incassato.

Le tabelle allestite mostrano delle proiezioni di queste ipotesi.

L'affermazione della Cassa secondo cui essi avrebbero potuto

utilizzare la sostanza all'estero quale abitazione primaria non è realistica,

visto che l'immobile necessita di una ristrutturazione completa e non può

essere abitato tutto l'anno. In tale ipotesi, andrebbe considerato al valore di

stima e non a quello venale.

Pertanto, nella denegata ipotesi in cui non fossero tenute in

considerazione le tabelle prodotte con l'opposizione (doc. III/2), occorre

considerare la diminuzione della sostanza al momento della decisione di

restituzione quale debito nei confronti della Cassa. Come stabilito dal TCA

nella 33.2018.2-3, è sufficiente che il debito sia effettivamente sorto e che

sia debitamente comprovato, perciò dovendo accertare gli importi da restituire,

il Tribunale ne dovrà tenere conto di anno in anno quale debito verso la Cassa e

riportarlo per gli anni successivi. Gli insorgenti hanno osservato come nella

decisione impugnata non siano stati considerati i debiti effettivi nei

confronti dell'amministrazione, ossia per ogni anno per il quale devono

restituire delle PC.

Se tale tesi fosse confermata dal TCA, gli atti andranno rinviati

alla Cassa per un nuovo calcolo. Il debito è certo e potrà essere considerato

nel foglio di calcolo per l'anno seguente deducendo dalla sostanza lorda l'importo

del debito e ciò per ogni anno.

1.6. Nella risposta dell'11

dicembre 2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di

respingere il ricorso.

L'amministrazione ha ricordato come l'art. 148a CP, essendo una

fattispecie residuale rispetto alla truffa, non si sostituisce all'art. 146

cpv. 1 CP, reato che presuppone che l'autore induca in errore la vittima o ne

conforti l'errore con l'astuzia; se manca questo elemento qualificativo non si

realizza la fattispecie della truffa e si applica la fattispecie residuale. Ricordata

la giurisprudenza federale su questo argomento ed esposta nel dettaglio la cronologia

degli eventi dalla prima richiesta di PC degli assicurati nel 1993 passando

dalle revisioni del 2002, del 2006, del 2010 e del 2014 e dalle varie conferme

annue del diritto alle prestazioni complementari, la Cassa ha evidenziato che

il ripetuto silenzio che nei decenni ha precluso ogni possibilità di un

accertamento sul valore delle proprietà all'estero e il fatto che l'autodenuncia

sia conseguente a quella avvenuta nei confronti dell'autorità fiscale, vanno

ritenuti un vero e proprio silenzio qualificato rispettivamente un

comportamento attivo che porta ad applicare l'art. 146 CP.

Sulla richiesta di considerare il consumo annuo della sostanza, la

Cassa resistente ha osservato che le considerazioni del perito sullo stato dell'immobile

si riferiscono al 2017 e comunque esse non portano a non considerare queste

proprietà come ipotetiche generatrici di reddito (affitti) o di minori spese

(abitazione primaria). Le constatazioni del perito non portano a concludere per

l'inabitabilità dell'immobile, altrimenti non si vede per quale ragione i

ricorrenti avrebbero comprato questa casa appena edificata negli anni '70 con

quindi rifiniture di quel periodo.

Infine, l'amministrazione ha contestato la richiesta ricorsuale di

considerare, anno per anno, e quindi frazionandolo, il debito stabilito nei

suoi confronti, visto che i debiti non si considerano retroattivamente dal

momento in cui sono comprovati con certezza. Ad ogni modo, lo stesso TCA, nella

precedente sentenza, ha indicato che i debiti sono di principio deducibili,

perciò quando la presente controversia sarà conclusa occorrerà valutare l'effettiva

considerazione dei debiti nei confronti delle assicurazioni sociali e meglio la

loro assimilazione con qualsiasi altro debito provato. Si rischierebbe infatti

di giungere al risultato scioccante che una prestazione indebitamente percepita

sia poi rimborsata tramite un corrispettivo aumento della prestazione corrente,

mantenendo così di fatto un arricchimento.

1.7. Il 19 dicembre 2019 (doc. V)

gli insorgenti hanno osservato che le sentenze federali citate dall'amministrazione

concernono problematiche penali e non amministrative e quindi non trattano dell'applicazione

dell'art. 148a CP, dell'art. 25 cpv. 2 LPGA e dell'art. 31 LPC, applicabili nel

caso concreto. Pertanto, la prescrizione è di 5 anni e subordinatamente di 7

anni.

Gli assicurati hanno inoltre ricordato che l'autorità fiscale ha

ritenuto un valore di stima di Fr. 63'900.- per gli immobili che sono stati

pagati 19 milioni di __________ nel 1977, trattandosi di fondi agricoli e di

una piccola costruzione a un piano di 3 vani e servizi, invendibile al prezzo

stabilito dal perito nel 2017 dato il semplice stato di costruzione, che la

rende non locabile e neppure abitabile tutto l'anno.

1.8. La Cassa si è riconfermata il

9 gennaio 2020 (doc. VII) nelle proprie conclusioni sia in merito al termine di

prescrizione penale sia per il valore dell'immobile stabilito dal perito.

I ricorrenti non hanno formulato ulteriori osservazioni (doc.

VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa

cantonale di compensazione nei confronti dei ricorrenti per le prestazioni

complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° dicembre 2002 al 31

dicembre 2017, che ha calcolato essere di Fr. 175'098.-.

2.2. L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni

dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile

per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è

stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010

EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito

che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di

prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò

il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (v.

consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni

sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano

adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale

della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF

126 V 42 consid. 2b).

2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili

al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12

marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione

processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate

dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione

di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02

del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni

solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che

non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza

del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il

momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora

essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una

domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321;

118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid.

1 pag. 171; Elisabeth

Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René

A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza

contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento

giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione

oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non

avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353

consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva

solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non

basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353

consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108

V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle

prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione

formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti

giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF

126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è

stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale

di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18

gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la

riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di

controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del

31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In specie,

con decisione formale del 13 dicembre 2017 (doc. 25) la Cassa cantonale di

compensazione ha stabilito il nuovo diritto dei ricorrenti alle prestazioni

complementari dal 1° gennaio 2018 tenendo conto dell'aggiunta delle proprietà

fondiarie secondarie all'estero, mai considerate prima di allora.

Ricalcolato quindi il diritto alle PC degli assicurati e constatato

un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA,

con decisione del 18 gennaio 2018 la Cassa, tenuto conto dell'esistenza delle

proprietà immobiliari all'estero, ha chiesto loro la restituzione della somma

di Fr. 191'730.-, poi modificata in Fr. 175'098.-, versata nel periodo dal 1°

dicembre 2002 al 31 dicembre 2017.

La restituzione di prestazioni

complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che gli assicurati

possiedono dei fondi all'estero che hanno dichiarato alla Cassa, unitamente all'autorità

fiscale, soltanto il 20 maggio 2017 (doc. 7) autodenunciandosi. Questo fatto,

che farebbe aumentare il reddito dovendo ritenere 1/10 della sostanza

computabile e conseguentemente diminuire la differenza fra le entrate e le

uscite, ha comportato che essi avrebbero illecitamente beneficiato di

prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di loro spettanza nel

lasso di tempo dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017.

2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i

Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale

non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e

la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e

le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono

all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la

Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei

disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI

(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,

quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo

scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai

"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.

346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"

disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la

garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste

questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.

606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia

dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare

le:

" b. spese

di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza

del ricavo lordo dell'immobile".

e che l'art. 11 cpv. 1 LPC

enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" b. i

proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno

diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato".

2.7. Litigioso fra le parti è l'importo

da restituire, che dipende sia dal valore della proprietà immobiliare e della

sostanza computabile, sia dalla prescrizione che si intende adottare a

dipendenza del reato penale che si configura, sia pure dai debiti, certi e

comprovati, che possono essere dedotti dalla sostanza lorda.

2.8. Per il computo della sostanza

immobiliare all'estero la Cassa di compensazione si è basata sulla perizia

immobiliare che, a sua richiesta, gli assicurati hanno fatto eseguire da un

esperto in __________, il quale ha stabilito che nel 2017 il valore venale dei

fondi era di € 132'500.-, convertiti dalla Cassa in Fr. 154'606.-.

Nella STCA 33.2018.2-3 emanata il 14 novembre 2019, che i

ricorrenti non hanno impugnato e che è cresciuta incontestata in giudicato, il

Tribunale ha stabilito che il valore della sostanza totale lorda degli

assicurati, mobile e immobile, è di Fr. 187'931.- (cfr. consid. 6), di

cui € 132'500.- per le proprietà fondiarie che, convertiti al tasso di cambio

valido al 1° dicembre 2017, danno un valore di Fr. 154'964.- (€ 132'550 x

1,1691).

In quell'occasione (cfr. consid. 5), il TCA ha osservato che

"I ricorrenti non hanno contestato l'ammontare

di Fr. 154'606.- che la Cassa di compensazione ha ritenuto a titolo di

proprietà fondiaria secondaria.".

Pertanto, ora come allora, non v'è motivo di scostarsi dal valore

venale determinato dallo stesso perito incaricato dagli assicurati.

I fogli di calcolo che la Cassa di compensazione ha allegato alla

decisione su opposizione e che, contrariamente alla lamentela degli insorgenti,

sono stati allestiti il 25 ottobre 2019 insieme alla decisione su opposizione

stessa (cfr. la data in alto sul retro di ogni foglio di calcolo) per ogni anno

e/o periodo di diritto alle PC, riportano il valore venale della sostanza

immobiliare calcolato secondo il tasso di cambio valido per ogni periodo di

diritto.

Il principio adottato dall'amministrazione è corretto, dovendo

infatti computare la sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui viene concessa la

prestazione complementare (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nel caso in cui, come in

specie, la valuta è estera, per la conversione in franchi occorre riferirsi per

ogni periodo di calcolo al primo tasso giornaliero disponibile per il mese

immediatamente precedente quello dell'inizio del diritto (N. 3452.01 DPC; STCA

33.2018.2-3 consid. 5).

2.9. Per quanto concerne la

questione della prescrizione da applicare all'ordine di restituzione in virtù

dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, occorre esaminare se il comportamento posto

in atto dagli assicurati al momento della domanda di PC, e successivamente, sia

costitutivo di truffa (art. 146 CP) come ritenuto dalla Cassa, oppure del reato

previsto dall'art. 148a CP o ancora dall'art. 31 cpv. 1 lett. b o d LPC come

sostenuto dagli insorgenti.

In ottica penale il comportamento del beneficiario di prestazioni

complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per la

determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la

quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire siccome

oggetto di esplicita richiesta dell’amministrazione o in virtù dell'obbligo

impostogli dall'art. 31 cpv. 1 LPGA, è certamente sanzionabile.

La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, però,

come la giurisprudenza federale evoca, dall'agire specifico dell'autore, ossia

dal suo comportamento concreto.

Da un lato la LPC, all'art. 31 cpv. 1, che eleva il comportamento

a delitto a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, punisce con una pena pecuniaria fino

a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per

cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

"

a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un

Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una

prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante

indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene

illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c. (…);

d. non ottempera

all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).".

Dall'altro lato, è elevata a contravvenzione, giusta l'art. 31

cpv. 2 LPC, e sanzionata con una multa sino a Fr. 5'000.-, la violazione degli

obblighi che incombono all'autore in base alla legge rispettivamente se l'autore

fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con

la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità

competente o in qualsiasi modo lo impedisce.

Va qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il

nuovo art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di

prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale.

La norma erge a delitto il comportamento teso all'ottenimento, per

sé o per terzi, di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale

a cui l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire

mediante “informazioni false o incomplete,

sottacendo fatti o in altro modo”, dove

l'autore “inganna una persona o ne conferma l'errore”.

La norma, come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua

entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1

CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali

in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad

3.1.4).

Già per tale ragione la tesi dei ricorrenti, secondo cui sarebbe

unicamente applicabile tale norma (art. 148a CP) a fronte di un comportamento reprensibile

posto in atto già nel 2002 e anche successivamente, non può essere per certo

ritenuta almeno fino al 30 settembre 2016.

Al riguardo va rammentato come la Costituzione federale, per

volontà del popolo e dei Cantoni espressa il 28 novembre 2010, prevede all'art.

121 cpv. 3 che, a “prescindere dallo statuto

loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri

perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:

(…) b. hanno percepito abusivamente prestazioni

delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale“. Il cittadino

straniero, che commette il reato dell'art. 148a CP - così come il reato di truffa

-, giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. e CP deve essere espulso dal territorio

nazionale a prescindere dal suo statuto e fatto salvo il caso di rigore.

2.10. L'ottenimento indebito di

prestazioni dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile

solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni

sociali o regolanti l'aiuto sociale, rispettivamente dall'art. 148a CP appena

evocato.

In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione

sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore

dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un

terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o

dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere

ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati

gli ulteriori presupposti della norma.

Come rammenta Kuelen

nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia federale,

si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione

alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale,

ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto,

caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare

la natura dell'inganno, se cioè da un lato è dato con un comportamento attivo o

passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e

dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie

(il Lügengebäude evocato dal Tribunale federale da ultimo nella

STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio

qualificato.

Infatti, come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza

federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione

di garante prevista da legge o contratto (Garantenstellung)

può realizzare un inganno astuto (Margaret

Kuelen, op. cit., pag. 331 sub. 1.4.2.1; Bernard

Corboz, Les infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3a ed. 2010,

ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2).

Occorre di seguito esaminare l'evoluzione della giurisprudenza

federale per contestualizzare compiutamente il tema e per poi verificare la

correttezza, o meno, della decisione impugnata.

2.11. Il Tribunale federale, nella DTF

127 IV 163 emanata a seguito dell'annullamento parziale di un precedente

giudizio da parte dell'Alta Corte con la STF 6S.288/2000), nel 2001 ha ritenuto

- riferendosi all'allora art. 148 CP che reprimeva la truffa - che il

procacciamento indebito di prestazioni complementari dell'assicurazione sociale

fosse costitutivo di truffa e che un inganno per atti concludenti è adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni dell'assicurazione

concesse esclusivamente alle persone indigenti si limita a dar seguito alla

domanda dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua

situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una

fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarata (cfr. consid.

2).

In sostanza, come rilevabile in particolare dalla citata STF

6S.288/2000 del 20 settembre 2000, l'imputato era giunto dall'estero in

Svizzera dove, una volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di

soggiorno allora vigenti (in virtù della vLPC del 1965 abrogata con l'art. 35

della LPC del 6 ottobre 2006 attualmente in vigore), aveva chiesto il

versamento delle PC sottacendo di avere conseguito delle vincite a una lotteria

francese per importi molto rilevanti.

L'Alta Corte ha considerato come:

" 3 (…)

b) Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend coupable d'escroquerie

notamment celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement

illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations

fallacieuses et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à

ses intérêts pécuniaires. Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq

ans ou plus ou de l'emprisonnement, soit d'une peine plus lourde que celle prévue

par (la) LPC. (…).

Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur

ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi

induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette

erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses

intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un

préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi

intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers

un enrichissement illégitime (…).

aa) La tromperie consiste à faire naître chez la

dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites,

orales, par gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe

quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une

déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation

d'un fait (…).

La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation

d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce

dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de

celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une

tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il

a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une

obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120

IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276; (…)).

Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par

des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par

commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas

révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances

sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines

circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence

dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n°

14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).

Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en

outre que la tromperie commise soit astucieuse.

Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur

recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque

l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est

pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement

exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction

des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un

rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246

consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid.

1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités). (…).

L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe pouvait

se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec

le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid.

3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).

bb) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en

faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office

cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une

fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était

accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant

sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué

cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (…)

Il est constant que le recourant a, au plus tard en

1980 et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de

l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes

les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès

lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie.

Or, celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par

actes concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance

lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et

temporairement. En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par

commission en requérant des prestations de l'Office cantonal.

Par ailleurs, s'il ressort des faits ainsi établis

que le recourant ne s'est pas livré à un édifice de mensonges, à des manœuvres

frauduleuses ou à une mise en scène, mais s'est contenté de déclarations

incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses agissements restent astucieux,

dès lors que l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune,

placée d'abord en Allemagne puis à la Banque Clariden de Zurich. (…)".

Nella DTF 131 IV 83, al considerando 2.1.3 il TF ha ritenuto come

l'obbligo di informare giusta l'art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una truffa

commessa per omissione, non crea alcuna posizione di garante:

" Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von

Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle

objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts

des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als

Erfolgsdelikt dar.

Art. 16 ELG ist kein

Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen

die Auszahlungen jeweils monatlich erfolgen und damit auf

Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger während der ganzen Leistungsdauer

gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der Behörde alle Umstände zu melden, die

Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe der Leistungen haben können, bedeutet

dies nicht, dass die Straftat ein Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und

unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine

Leistung im Sinne dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt, und

anschließend seine Mitteilungspflichten verletzt, verwirklicht den Tatbestand

weder durch pflichtwidriges Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen

rechtswidrigen Zustandes noch durch ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung

weiter. Der Tatbestand umfasst nach seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken

einer Leistung durch täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil

des Tatbestands massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen).

Wer eine Straftat nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen

Zustand, sondern führt einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen

Erwirken von Leistungen besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird

mit jeder Zahlung jeweils neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand

enthält keine Elemente, die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten

ausdrücklich oder zumindest sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art.

24 ELV verankerten Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines

Tatbestands massiges Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil

eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen

Considerandi

vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann

verwiesen werden.".

Questa giurisprudenza è stata confermata nella successiva DTF 140

IV 11, in cui l'Alta Corte ha precisato come la truffa per

omissione presupponga che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di

agire e come gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a

prestazioni assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali

rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo

considerando 4 l'Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio

alla dottrina (si veda al proposito Salome

Krieger Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht

betrogen, forumpoenale 2010 pag. 169 segg. in particolare pag. 170).

L'Alta Corte ha rilevato come:

" 2.4.3 Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung

aufgrund von Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht

gemäß Art. 24 ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen

vermag (a.a.O., E. 2.1.3 S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine

bereits in einem nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene

Auffassung, dass aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante

Veränderungen zu melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (…) An

dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid

6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O.,

S. 183 f.), ist festzuhalten.”.

La violazione dell'obbligo di informare posto dall'art. 24 OPC-AVS/AI,

secondo cui:

" La persona

che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità

a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle

condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale

del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per

le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.”,

così come l'obbligo generale di informare previsto dall'art. 31

LPGA, non creano quella Garantenstellung che permette di ritenere un

obbligo giuridico accresciuto di comunicare e informare, e tale, se violato, da

costituire un inganno a norma dell'art. 146 cpv. 1 CP (truffa commessa per

omissione).

In effetti, il Tribunale federale, sempre nella DTF 140 IV 11,

precisa che:

" 2.4.4 Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede

wesentliche Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu

melden, ist gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG)

beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB)

stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des

Grundsatzes von Treu und Glauben (…). Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung

des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie

es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die

Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (…). Eine Verletzung

der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht

weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen

Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten

Zahlungen und damit vor Schaden bewahren.".

Proseguendo poi con queste considerazioni, la nostra Massima

Istanza ha affermato che:

" 2.4.6 Die Missachtung der gesetzlichen oder

vertraglichen Melde- oder Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (…).

Dazu gehören etwa neben Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen

auch strafrechtliche Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht

gemäß Art. 31 Abs. 1 ATSG geht.".

Il riferimento è fatto alle norme sanzionatorie specificatamente

previste nelle leggi istituenti le assicurazioni sociali (in particolare, per la

materia qui in esame, l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC). Il TF ne deduce come:

" Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der

Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des

öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser

Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen,

dass Sozialversicherungs-leistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche

die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die

rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der

Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und

Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E.

5.1). Auch in Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei

systematischer Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung

der Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen

das Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen

vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt

sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände hinzukommen.

Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten keinen Sinn bzw.

wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine Garantenpflicht ableiten

und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug qualifizieren wollte.".

L'Alta Corte ha però ricordato, sempre al consid. 2.4.6, come:

" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch

gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen,

gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich

der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine

verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines

Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl.

Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163,

Regeste und Sachverhalt C).".

In estrema sintesi, tacere a fronte di un obbligo giuridico (art.

24.

OPC-AVS/AI) e non indicare all'amministrazione fatti rilevanti, a sé solo,

non costituisce un inganno astuto che consente di ritenere una truffa commessa

per omissione, poiché la posizione di garante non è deducibile dalla norma

citata e, tantomeno, dall'art. 31 cpv. 1 LPGA (che prevede per l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione, l'obbligo

di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione). Per il TF, però, nel caso in

cui l'assicurato sia specificatamente interpellato e gli sia richiesto di

fornire informazioni sulla sua situazione personale, medica o finanziaria,

laddove vi sia una menzogna, allora è ipotizzabile la truffa. In effetti, in

questa costellazione l'inganno non è più commesso per omissione, ma con azione

diretta dell'agente che scientemente omette di rispondere in maniera completa e

veritiera alle richieste (come nella fattispecie della STF 6S.288/2000 e della

successiva DTF 127 IV 123 citate in precedenza).

Nella DTF 140 IV 206 il Tribunale federale, confermando la sua

giurisprudenza, esaminando gli artt. 25 cpv. 2 LPGA e 31 cpv. 1 LPGA, ha

ritenuto che la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica

importante di circostanze suscettibili di influenzare il diritto alle prestazioni

è punito con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle

assicurazioni sociali (cfr. consid. 6.3.2.2). Inoltre, il fatto di non dare

seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni

cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e

pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (cfr. consid. 6.4).

In precedenza, la 2a Corte di diritto sociale del Tribunale

federale aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013 (STF 9C_232/2013

consid. 4.1.2), come:

" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après

avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa

situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et,

partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se

borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément

déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son

silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a

été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au

moins par acte concluant ou silence qualifié.".

Nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 la nostra Massima

Istanza ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto all'assistenza

sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una relazione

bancaria su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un caso del

tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel giudizio l'Alta

Corte ha ritenuto come la persona interessata avesse:

" B. (…) complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide

financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de

revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide

financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de

prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes

souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine,

X. a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette base, X. a

perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide

financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un

rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X. était

titulaire d'un compte privé auprès de la banque A., lequel présentait un solde

créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une

personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution

précitée. (…)".

A fronte di questa situazione, il TF ha formulato le

considerazioni seguenti:

" 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui

qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des

affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura

astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la

victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un

tiers.

3.2

Cette infraction se commet en principe par

action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS

830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des

circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas

cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement

à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de

continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme

la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la

situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente

lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions

permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant

l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré

ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites

de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation

personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une

escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid.

6.3.1.3

p. 209 et les références citées).

Une escroquerie par actes concluants a également été

retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement

accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité

compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la

production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune

non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b

p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou

dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires

tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies

l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83

consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre

2013.

consid. 4.1.3).".

2.12

Va quindi ritenuto che,

mediante la compilazione di formulari, cui l'amministrazione si affida e a cui

deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa,

l'autore può ingannare l'amministrazione. Per la realizzazione del reato dell'art.

146.

cpv. 1 CP occorre però non solo un inganno, ma lo stesso deve essere anche astuto.

A questo proposito, nella citata STF 6B_99/2015 l'Alta Corte ha

esposto quanto segue:

" 3.3 Pour qu'il y ait escroquerie, une

simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur

recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise

en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si

leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut

raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de

vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le

faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est

toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention

ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle.

Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande

diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être

trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications

élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas

exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière

d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les

pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations

les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par

exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses

comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide

sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces

ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune

non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts

6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011

consid. 4.1.2 et les références citées).".

Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22

gennaio 2019 e la recente STF 6B_1369/2019 del 22 gennaio 2020.

2.13

Quanto

all'ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nella

predetta STF 6B_99/2015 il Tribunale federale ha ribadito i concetti già

esposti in precedenti giudizi, ossia che:

" 3.4 Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans

laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé

celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à

ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de

disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte

litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations

prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur

lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été

connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles

prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient

en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable

pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014

consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3

et les références citées).".

In quel caso, il Tribunale federale ha concluso che:

" 3.6 (…) En tout état de cause, les éléments

constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le

recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une

fortune représentant 20 ans d'économies.".

2.14

Riassumendo,

se l'inganno dell'autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti

salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno

astuto, ma unicamente una violazione dell'art. 31 LPC. Tale fattispecie si contrappone

alla truffa dell'art.146 CP commessa per atti concludenti.

Come ricorda Margaret Kuelen,

op. cit., pag. 331 e segg.,

" l'agire

dell'autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti

che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione

del beneficiario delle prestazioni … (se) l'autore agisce (attivamente) per atti

concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno

astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni

in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d'informazioni

dell'istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla

sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni

assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la

mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dell'assicuratore

sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita)

prestazione.".

A questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del

3.

febbraio 2012 ed anche alla STF 9C_171/2014 pubblicata nella già citata DTF

140.

IV 206, dove l'Alta Corte ha indicato esplicitamente, nelle considerazioni

del punto 6.3.1.3, che:

" L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer

toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une

prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les

prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement

actif de tromperie. (…)

Il convient en revanche d'analyser la situation de

façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres

actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré

comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le

cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux

questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification

de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus

question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active

(ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir

également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette

question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3)." (la

sottolineatura è della redattrice).

Per Kuelen,

" Ciò

avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera alla

specifica richiesta dell'istituto assicurativo. In questa costellazione l'autore

compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra ipotesi è

invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande dell'assicuratore

sociale, con l'omissione di indicare gli elementi rilevanti ai fini dell'ottenimento

della prestazione.".

Anche l'autrice ticinese ritiene che la punibilità del

comportamento dell'autore possa intervenire se l'inganno sia astuto, e tale è l'inganno

che, fondandosi su una menzogna semplice e non su un castello di menzogne, non

sia facilmente smascherabile dalla vittima e quindi quando la verifica non sia

possibile o non sia ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l'autore

dissuade la vittima dal compierla od ancora se è prevedibile che l'ingannato

rinuncerà a compierla (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3).

Quali accertamenti e quali verifiche sono esigibili o possono

essere posti in atto dall'assicurazione sociale è stato in parte evocato in

precedenza.

Da un lato, la giurisprudenza indica che il minimo esame è

esigibile.

Nella STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011, al consid. 2.1.2 il TF ha

rammentato come:

" 2.1.2 Ces principes sont également applicables en matière d'aide

sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces

produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les

documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa

fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou

des extraits de comptes bancaire.".

Dall'altro, visto l'elevato numero di domande in ambito di aiuto

sociale, non è possibile rimproverare all'autorità di essere stata negligente

se i documenti prodotti non contengono indizi della esistenza di redditi o di

sostanza non dichiarata:

" 2.1.2 (…) En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide

sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces

ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune

non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (…)".

Se all'amministrazione sono prodotti documenti che lasciano

planare il sospetto di contenuto non veritiero o non autenticità e non sono

eseguite verifiche, l'inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF

6B_576/2010 del 25 gennaio 2011). L'assenza di reazione a fronte di una

situazione di sospetto potrebbe quindi fare decadere la truffa in danno dell'assicuratore

sociale.

L'esigenza di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il

TF nella STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012:

" 6. L'argumentation de l'administration est

fondée. On ne saurait effectivement lui reprocher d'avoir

fait preuve de négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait

satisfait à son obligation d'établir la situation financière de l'assuré

(revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux

prestations et que, par la suite, compte tenu du nombre de demandes de

prestations complémentaires et du comportement de l'intimé vis-à-vis des

nombreux rappels concernant l'obligation de renseigner, absolument rien ne lui

permettait d'envisager la modification considérable survenue dans la situation

financière de l'assuré.".

Da ultimo, va nuovamente ripreso un passaggio della pubblicazione

di Margaret Kuelen (pag. 335) che

ricorda come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta fallace del

beneficiario di prestazioni a precise domande dell'assicurazione sociale

adempie il presupposto dell'inganno astuto in considerazione del fatto che "l'amministrazione difficilmente avrebbe potuto

scoprire la fonte del reddito celata dall'autore" (si veda

anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).

Va infine evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna,

che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della

determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione (per

un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in

particolare consid. 2.4.2).

2.15

Nel caso concreto i ricorrenti

hanno postulato l'ottenimento di prestazioni complementari nel 1993.

Nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha riassunto nel

dettaglio tutte le tappe rispettivamente le decisioni emesse a favore degli

assicurati sia nell'ambito di revisioni periodiche sia di fissazione del

diritto alle prestazioni complementari per un anno o un determinato periodo.

I ricorrenti non hanno contestato questa cronologia degli eventi

così come esposta dall'amministrazione, perciò non v'è motivo di discostarsene

e va dunque fatta propria anche dal TCA.

Da ciò risulta che, dal 1993 in poi, fino al momento della loro

autodenuncia alla Cassa di compensazione nel maggio 2017, gli assicurati non

hanno mai dichiarato di possedere della sostanza all'estero, sia essa mobile

sia immobile.

Gli insorgenti hanno evocato che il formulario di richiesta di PC si

riferisce a sostanza al valore di stima anziché al valore venale come sono poi

state valutate le loro proprietà immobiliari. A loro dire, quindi, nulla si può

rimproverare se non hanno dichiarato i fondi in __________ che vanno invece computati

al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

D'avviso della scrivente Corte, invece, le argomentazioni dei

ricorrenti nulla tolgono al fatto che i loro beni immobili esteri non sono mai

stati annunciati alla Cassa di compensazione, né al valore di stima né a quello

venale.

Nessuna indicazione è stata infatti data dagli assicurati alla

Cassa sull'esistenza di sostanza immobiliare all'estero, nemmeno quel valore

catastale in uso nel Paese di origine che avrebbe permesso all'amministrazione

di venire a conoscenza della presenza di immobili non dichiarati. Non è

determinante la circostanza, invocata dai ricorrenti, che il valore catastale

non corrisponda al valore fiscale di stima svizzero e che nel luogo di

ubicazione dei fondi non sia in uso il concetto di valore di stima di un

immobile, poiché la Cassa stessa, laddove necessario, avrebbe potuto procedere

autonomamente alla conversione della rendita catastale in valore di stima

fiscale secondo le regole valide in ambito fiscale.

Pertanto, quando nel 1993 gli assicurati hanno compilato il

formulario di richiesta di prestazioni complementari non hanno esplicitamente

risposto alle domande volte all'accertamento dell'esistenza di sostanza

immobiliare (cfr. domanda n. 44), e dei relativi redditi (valore locativo,

affitti), in Svizzera e all'estero.

Lasciare in bianco tali risposte, non indicando l'esistenza di

sostanza di un certo valore equivale, per atti concludenti, a ingannare i

funzionari della Cassa, che sono nell'impossibilità di accertare la sussistenza

di sostanza immobiliare estera.

Il formulario è molto chiaro su questo aspetto, la domanda è

espressa in modo semplice e facilmente comprensibile a tutti.

Ma non solo.

Dopo avere lasciato in bianco la risposta sul modulo del 1993 di

richiesta delle PC, anche negli anni seguenti gli assicurati hanno ingannato astutamente

i preposti funzionari. Infatti, le successive decisioni sulla fissazione del

loro diritto non menzionavano la presenza di sostanza immobiliare, malgrado

esse specificassero che ogni cambiamento della situazione personale ed

economica, come pure in caso di sostanza/proprietà fondiaria (cfr. domanda n.

44), si doveva avvisare la Cassa di compensazione.

Anche le varie revisioni periodiche del loro diritto alle PC (nel

2002, nel 2006, nel 2010 e nel 2014) sono state evase dagli interessati senza

indicare di possedere della sostanza all'estero, malgrado l'esplicita domanda

presente nell'apposito formulario.

Il tacere, nonostante esplicita richiesta di informazioni relative

a proprietà immobiliare anche all'estero, realizza i presupposti della

giurisprudenza di un inganno astuto a norma dell'art. 146 cpv. 1 CP, visto che

non era esigibile per l'amministrazione verificare tale situazione.

I ricorrenti, che non hanno risposto alla domanda posta sul primo formulario,

hanno agito per atti concludenti, ma, soprattutto, quando in seguito hanno

sottoscritto i vari formulari di revisione periodica affermando implicitamente che

non avevano proprietà all'estero, hanno agito positivamente e certamente in

maniera consapevole, visto che per la Cassa era senza dubbio difficile appurare

questo stato di fatto.

L'inganno, consistente in una semplice menzogna, non poteva essere

scoperto dalla Cassa. I funzionari hanno eseguito le verifiche che da loro ci

si poteva aspettare e hanno effettuato le revisioni periodiche. Di più non poteva

fare, siccome la sostanza immobiliare, ed il relativo reddito, non sono stati

dichiarati fiscalmente dagli assicurati. La verità è emersa solo quando i

ricorrenti hanno indicato all'Ufficio di tassazione competente, anch'esso

totalmente all'oscuro dell'esistenza di sostanza immobiliare estera, e

parallelamente alla Cassa cantonale di compensazione, la proprietà di immobili.

Ma ciò solo nel 2017.

Alla Cassa non può dunque essere mosso il rimprovero di essere

stata negligente nelle sue verifiche.

L'agire degli assicurati, manifestamente ingannevole, ha causato

un danno alla Cassa di compensazione.

Questo danno consiste nelle maggiori prestazioni complementari che

sono state versate agli insorgenti, così come calcolate con i fogli di calcolo

per ogni periodo di diritto per poi essere raccolte e riassunte nella tabella (doc.

27) annessa alla lettera del 13 dicembre 2017 (doc. 75) con cui l'amministrazione

ha chiesto agli assicurati la restituzione di Fr. 191'370.- per prestazioni

complementari indebitamente percepite dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017

per l'incidenza della sostanza immobiliare e del relativo reddito sui redditi

computabili. Questo importo è stato confermato con la decisione di restituzione

del 18 gennaio 2018, ma diminuito il 25 ottobre 2019 in Fr. 175'098.- con la

decisione su opposizione.

2.16

Occorre ancora rilevare che la

richiesta di restituzione è stata notificata agli assicurati con decisione

formale del 18 gennaio 2018 dopo che il 20 maggio 2017 la Cassa è stata messa a

conoscenza da parte degli interessati stessi dell'esistenza di sostanza immobiliare

all'estero. L'amministrazione ha quindi agito correttamente entro il termine

legale dalla conoscenza dell'indebito, visto che il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase LPGA).

2.17

Stanti le considerazioni che

precedono, considerato che l'agire degli insorgenti adempie manifestamente a

tutti i presupposti della truffa in danno dell'assicuratore sociale, occorre

stabilire il termine di prescrizione da applicare per domandare la restituzione

delle prestazioni indebitamente versate ai ricorrenti.

Come rammenta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, se il credito di

restituzione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede

un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

La truffa (art. 146 cpv. 1 CP) è un crimine, siccome sanzionata

con la pena (edittale) detentiva sino a 5 anni. Infatti, per l'art. 10 cpv. 2

CP sono crimini i reati cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. E

se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni, l'art.

97.

cpv. 1 lett. c CP stabilisce che l'azione penale si prescrive in 15 anni.

Ne discende che la Cassa cantonale di compensazione ha agito

correttamente stabilendo di dovere restituire le prestazioni complementari

indebitamente ricevute retroattivamente nel periodo dal 1° dicembre 2002 al 31

dicembre 2017.

2.18

Per quanto concerne la

determinazione dell'importo da restituire, come visto esso dipende anche dal

fatto se vi sono dei debiti che sono deducibili dalla sostanza lorda.

Nella citata STCA 33.2018.2-3 il Tribunale ha già spiegato al

considerando 2.6 il principio alla base della deducibilità di debiti.

Va qui ricordato in particolare che soltanto i debiti comprovati

con certezza possono essere deducibili (SVR 2011 EL Nr. 2). Debiti incerti o il

cui importo non è ancora accertato non possono per contro essere presi in

considerazione (STF 9C_806/2010 del 31 maggio 2011 consid. 4.2 = SVR 2011 EL

Nr. 9). La loro esigibilità non è un requisito. Inoltre, possono essere presi

in considerazione solo i debiti che gravano sulla sostanza economica del

patrimonio, ciò che è il caso quando il debitore deve seriamente contare sul

fatto che deve restituirli. Questa condizione è data per i debiti per i quali è

stato emesso un attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 149 cpv. 1 LEF,

quando con verosimiglianza preponderante si deve partire dal presupposto che il

creditore farà valere il proprio credito non appena il debitore disporrà di

nuova sostanza (DTF 142 V 311 consid. 3.1 = SVR 2016 EL Nr. 4; STF 9C_699/2017

del 26 novembre 2018 consid. 4.2 = SVR 2019 EL Nr. 2).

Nel citato caso giudicato il 14 novembre 2019, il TCA è giunto alla

conclusione che si era in presenza di un debito che non era certo e che nemmeno

era stato accertato nel suo importo. Infatti, a quel momento, era appena stata

emanata dalla Cassa la decisione su opposizione del 25 ottobre 2019 portante

sull'ordine di restituzione che è stata poi impugnata, il 20 novembre 2019, con

il ricorso qui ora in esame. Pertanto, quando il 18 gennaio 2018

l'amministrazione ha emanato la decisione su opposizione concernente la

fissazione del diritto degli assicurati alle prestazioni complementari dal 1°

gennaio 2018, non era ancora stato stabilito con certezza il principio stesso

di dovere restituire delle prestazioni indebitamente percepite e nemmeno il suo

eventuale importo.

Il Tribunale ha ora stabilito che la prescrizione è di 15 anni,

perciò l'importo dovuto può essere ritenuto in Fr. 175'098.- così come

calcolato dalla Cassa.

Va d'altronde qui osservato che i ricorrenti non hanno contestato

tale ammontare in quanto tale, ma solo nella misura in cui essi ritenevano che

la prescrizione da adottare dovesse essere di cinque o di sette anni a

dipendenza di una diversa qualificazione del reato commesso.

Si è quindi ora in presenza di un debito certo e comprovato.

Va tuttavia ancora segnalato che il principio giurisprudenziale della

detrazione possibile di tutti i debiti se, nel momento determinante, essi

esistono effettivamente, sottostà comunque al rispetto di una condizione.

Come visto, infatti, secondo la prassi possono essere detratti

dalla sostanza lorda soltanto i debiti che gravano la sostanza economica del

patrimonio.

Ciò è il caso quando il debitore deve seriamente contare sul fatto

che egli deve rimborsarli. Ciò non è invece il caso qualora esista

effettivamente una proprietà all'estero, ma non sono stati dimostrati sforzi per

venderla e i creditori da molti anni non hanno tentato di recuperare quanto di

loro spettanza (STF 9C_699/2017 del 26 novembre 2018 consid. 4.2 = SVR 2019 EL

Nr. 2; DTF 142 V 311 consid. 3.3 = SVR 2016 EL Nr. 4).

Nell'evenienza concreta, a tutti gli effetti, ad oggi, il debito

che i ricorrenti hanno nei confronti della Cassa di compensazione non

grava la sostanza economica del loro patrimonio.

Infatti, dagli atti non risulta - e nemmeno essi lo sostengono -

che gli assicurati hanno seriamente predisposto delle iniziative per fare

fronte a detto debito.

In altre parole, la sostanza immobiliare che detengono all'estero

non è per esempio stata ipotecata rispettivamente venduta per potere saldare i

debiti sorti nei confronti dell'amministrazione.

Nemmeno risulta che essi abbiano fatto degli sforzi per procedere

in tal senso individuando delle soluzioni per reperire i fondi atti a

rimborsare il debito, qualunque fosse l'importo dovuto (anche solo, per

esempio, se riferito alle prestazioni complementari da restituire

retroattivamente per 5 o 7 anni come da essi richiesto con il presente

ricorso).

In tal caso, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno

seriamente contato sul fatto che devono rimborsare le prestazioni percepite

indebitamente, altrimenti avrebbero messo in atto tutti i mezzi a loro

disposizione per fare fronte al loro debito.

Il TCA conclude dunque che, non esistendo effettivamente dei

debiti - quali l'accensione di un'ipoteca, l'ottenimento di un credito bancario

o ancora di un prestito fra privati - che incidono sulla sostanza economica del

patrimonio degli assicurati, non è possibile tenerli in considerazione e

detrarli dalla sostanza lorda, non avendo essi, siccome inesistenti, alcuna

ripercussione sulla sostanza economica del patrimonio degli insorgenti.

Da quanto precede discende che, anche così interpretando la

situazione debitoria dei ricorrenti, la sostanza netta ammonta al 1°

gennaio 2018 a Fr. 187'931.- (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI) e corrisponde dunque

alla sostanza lorda.

2.19

Resta da ultimo da esaminare

la richiesta degli insorgenti di considerare il consumo di sostanza a cui essi

avrebbero dovuto fare fronte se, nel periodo in questione, non percependo più

le prestazioni complementari essi avrebbero dovuto consumare la loro sostanza

per vivere.

Al riguardo, la Cassa di compensazione ha risposto che in specie

non è questione di avere scoperto una somma di denaro non dichiarata (STF

9C_20/2011 del 20 febbraio 2012), ma di avere saputo dell'esistenza di

proprietà immobiliari che potevano sia garantire un reddito agli assicurati sia

permettere loro di utilizzarli come abitazione primaria. Non è pertanto

possibile escludere che i ricorrenti avrebbero potuto garantire il proprio

sostentamento senza l'aiuto pubblico.

L'amministrazione fa riferimento al caso di un giovane assicurato

che beneficiava di prestazioni complementari e che nel febbraio 2008 ha

ereditato una grossa somma di denaro alla morte della mamma (oltre Fr.

300'000.-), somma che egli ha dichiarato alla Cassa di compensazione soltanto

nel mese di dicembre 2019 e che ha dato quindi luogo a un ordine di

restituzione delle PC percepite indebitamente in quel lasso di tempo.

Sul ricorso della Cassa il Tribunale federale si è così espresso:

" 4.

L'instance cantonale a retenu, sans qu'une preuve

correspondante n'ait été rapportée, une diminution constante de la fortune de

l'intimé entre février 2008 et décembre 2009 au motif qu'il n'aurait pas pu

assurer sa subsistance sans puiser régulièrement dans son patrimoine.

Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant des

prestations complémentaires correspond à la part des dépenses reconnues qui

excède les revenus déterminants. Les premières sont appréhendées par l'art. 10

LPC et comprennent - pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour

une longue période dans un home ou un hôpital - les montants forfaitaires qui y

sont définis (al. 1 let. a) ainsi que des montants correspondant, dans certains

cas limitativement énumérés, à des frais effectifs, parfois uniquement à

concurrence d'une certaine somme (al. 1 let. b et al. 3). Les revenus

déterminants sont fixés par l'art. 11 LPC, lequel précise notamment que le

produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte (al. 1 let.

b) ainsi qu'une quote-part de la fortune nette (al. 1 let. c). Le Tribunal

fédéral a précisé que dans le cadre d'un calcul rétrospectif de prestations

complémentaires, il faut tenir compte des faits susceptibles d'affecter, à la

hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). Ainsi, ni la loi ni la jurisprudence ne

permet de procéder à l'amortissement systématique - et indépendant des

circonstances du cas d'espèce - de la fortune de l'intimé tel que retenu par

les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de renvoyer la cause au recourant

pour instruction complémentaire et nouvelle décision qui tienne compte de la

situation financière concrète de l'intimé pendant la période considérée et

n'opère pas des déductions méthodiques sur sa fortune.".

Nella successiva STF 9C_45/2013 del 23 agosto 2013, la Cassa ha

soppresso le prestazioni complementari a un'assicurata che le ha dichiarato

soltanto nel febbraio 2011 di avere ereditato un bene immobile nel giugno 2009.

Per determinare l'importo da restituire delle prestazioni complementari

indebitamente ricevute dal 1° giugno 2009, il Tribunale federale ha ritenuto

che non era determinante, nel caso concreto, decidere la questione del consumo

di sostanza, essendo totalmente superfluo il rinvio all'amministrazione per

effettuare un nuovo calcolo. In effetti, supponendo che le PC versate

corrispondevano realmente alla parte delle spese destinate alla copertura dei

bisogni personali che l'ex beneficiario di prestazioni complementari avrebbe

dovuto assumersi consumando la sua sostanza, l'integrazione di questi importi

nei calcoli retroattivi effettuati dalla Cassa avrebbe permesso nel caso

concreto di considerare un reddito determinante sempre ampiamente sufficiente

per coprire tutte le spese riconosciute nel periodo in questione.

Il computo della diminuzione della sostanza secondo il principio

sviluppato dal Tribunale cantonale e la sua incidenza sulla fissazione del

reddito computabile (1/10 della sostanza) per il periodo in oggetto nel calcolo

retroattivo, lasciava ancora apparire al 31 dicembre 2010 una sostanza di oltre

Fr. 700'000.-, che andava ritenuta in ragione di 1/10 per la determinazione del

reddito determinante, già in sé sufficiente per coprire le spese riconosciute di

Fr. 32'250.- nel 2011.

" 4.

(…) il apparaît que le litige est compris dans le

contexte de la restitution des prestations complémentaires versées indûment

depuis le 1er juin 2009 en raison de la perception d'un héritage par le

bénéficiaire des prestations; il porte en particulier sur le point de savoir

si, dans le calcul rétroactif des prestations complémentaires, le tribunal

cantonal pouvait exiger que, chaque début d'année à compter de la deuxième

année, soient déduites du montant de la fortune les prestations complémentaires

servies au cours de l'année précédente à titre de dépenses auxquelles le

bénéficiaire aurait dû nécessairement faire face pour pourvoir à son entretien

à défaut de percevoir des prestations complémentaires.

5.

5.1

Comme

déjà évoqué, la juridiction cantonale soutient que, lorsqu'il réalise le calcul

rétroactif de prestations complémentaires en raison de la perception d'un

héritage par le bénéficiaire des prestations, le service recourant doit prendre

en considération les dépenses engagées par le bénéficiaire pour couvrir ses

besoins en puisant dans sa fortune afin de compenser les prestations qui ne

sont désormais plus versées. Elle estime que la couverture des besoins vitaux

qui sont restés inchangés engendre une diminution de la fortune équivalant à

chaque début d'année à compter de la seconde dans la période couverte par le

calcul rétroactif au montant des prestations versées l'année précédente, ce qui

selon elle ne constitue nullement un amortissement systématique de la fortune

mais ne fait que de prendre en compte les besoins vitaux réels de l'ancien

bénéficiaire des prestations complémentaires.

5.2

Le

service recourant réfute cette thèse, en se contentant

de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février

2012, selon lequel ni la loi ni la jurisprudence ne

permet de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des

circonstances du cas d'espèce de la fortune de l'ancien bénéficiaire de

prestations complémentaires.

6.

Dans le cas d'espèce, on relèvera toutefois qu'il

n'est pas indispensable de trancher ce point puisque le renvoi à

l'administration pour qu'elle effectue un nouveau calcul était totalement

superflu. En effet, à supposer que les prestations complémentaires allouées

correspondent réellement à la part des dépenses destinées à la couverture des

besoins personnels que l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires

aurait dû assumer en puisant dans sa fortune, l'intégration de ces montants

dans les calculs rétroactifs effectuées par le service recourant permettrait

dans le cas particulier de retenir un revenu déterminant toujours largement

suffisant pour couvrir toutes les dépenses reconnues durant la période

considérée. A cet égard, on relèvera que la somme des dépenses reconnues est

restée inchangée et n'a nullement été contestée. On relèvera en outre que le

grief soulevé par l'intimée en première instance concernant l'exactitude des

montants retenus au titre de la fortune et du produit de la fortune (le

placement d'une part du produit de la vente du bien immobilier hérité auprès

d'une institution d'assurances pour constituer une rente viagère ne devrait pas

être envisagé comme un élément de la fortune) ne remet pas foncièrement en

question le calcul réalisé par le service recourant, dès lors que ne figure au

dossier aucune pièce justificative probante attestant la constitution d'une

rente viagère et que la constitution d'une telle rente ne peut de toute façon

découler que du placement d'une part du capital hérité entrant dans le calcul

du revenu déterminant.

Ainsi, l'intégration de la diminution de la

fortune selon le principe développé par le tribunal cantonal et son incidence

sur la fixation du revenu déterminant pour la période considérée (juin 2009 à

novembre 2011) dans le calcul rétroactif du service recourant du 26 janvier

2012.

laisserait encore apparaître au 31 décembre 2010 une fortune de plus de

700'000 fr. (781'404 fr. 50 [épargne] - 37'500 fr. [deniers de nécessité] -

12'952 fr. 30 [prestations complémentaires fédérales pour juin à décembre 2009

(22'204 fr. : 12 x 7) ] - 22'204 fr. [prestations complémentaires fédérales

pour 2010]), entrant à hauteur de 1/10 dans la fixation du revenu déterminant,

déjà en soi suffisante pour couvrir des dépenses reconnues de 32'250 fr. en

2011.

La restitution des prestations versées à tort serait donc toujours

justifiée. Le jugement entrepris doit par conséquent être annulé en ce qu'il

touche la restitution des prestations complémentaires de droit fédéral.".

Il 22 ottobre 2013 (STF 9C_968/2012) il Tribunale federale si è da

ultimo pronunciato su una vertenza simile, in cui l'assicurata ha ereditato

oltre Fr. 100'000.- e ne ha informato la Cassa poco più di un anno dopo.

I primi giudici hanno ritenuto di dovere computare un consumo di

sostanza, mentre la Cassa di compensazione si è rivolta al TF chiedendo

l'annullamento del giudizio cantonale.

In questa occasione, a differenza che nei due precedenti casi, la

nostra Massima istanza ha respinto il ricorso:

" 5.1. En l'occurrence, la juridiction

cantonale a substantiellement considéré que, dans le calcul rétrospectif du

droit aux prestations complémentaires, il fallait tenir compte non seulement du

montant de l'héritage mais aussi d'une diminution progressive de fortune qui

serait immanquablement survenue dans la mesure où l'intimée aurait dû puiser

dans celle-ci pour faire face à ses besoins vitaux en raison de la diminution

ou de la suppression des prestations complémentaires.

5.2

Se

référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du

20.

février 2012, selon lequel un amortissement systématique

de la fortune est prohibé, le service recourant estime pour l'essentiel que la

diminution de fortune retenue par la juridiction cantonale est contraire à la

jurisprudence et ne doit par conséquent pas être prise en considération. Il

soutient implicitement que la fortune déterminante reste constante durant toute

la période litigieuse.

6.

Contrairement à ce que prétend le recourant,

l'arrêt en question n'exclut pas l'intégration d'une diminution de fortune dans

le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la

perception d'un héritage par le bénéficiaire de celles-ci. Une telle

interdiction serait contraire au principe selon lequel y a lieu dans ce

contexte de tenir compte des faits susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la

baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid.

5c p. 26). L'arrêt évoqué prohibe uniquement un amortissement

de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières,

telle l'intégration dans le calcul rétroactif du seul montant de l'héritage,

réduit chaque année à partir de la seconde de la somme touchée l'année

précédente à titre de prestations complémentaires. En soi, le renvoi auquel a

procédé la juridiction cantonale ne viole donc pas le droit fédéral. Il s'agira

cependant pour l'administration de compléter l'instruction du dossier en

prenant concrètement en considération l'évolution de tous les éléments de

fortune à la hausse et à la baisse, notamment ceux qui n'ont pas encore été

investigués (comptes bancaires, actions, etc.), et en refaisant des calculs qui

reflètent la situation financière effective de l'intimée afin d'éviter le

procédé systématique décrit.".

Il caso in esame dei ricorrenti differisce, a mente della

scrivente Corte, dalle fattispecie appena esposte.

In effetti, nei tre summenzionati giudizi si trattava di sostanza

mobile o immobile che inizialmente non esisteva e che è apparsa solo in seguito

nella sostanza dei beneficiari di PC a titolo di eredità. In altre parole, vi è

stato un concreto aumento della sostanza dei beneficiari delle PC, sia sotto

forma di denaro contante sia di un immobile, che in seguito è stato venduto ed è

stato quindi monetizzato. L'incremento del patrimonio degli assicurati è dunque

stato reale, essendosi essi effettivamente arricchiti.

Nell'evenienza concreta, invece, le proprietà fondiarie all'estero

esistono dal 1977, appartengono alla sostanza degli assicurati da quell'anno,

seppure non siano mai state dichiarate alla Cassa di compensazione.

L'autodenuncia all'amministrazione non ha comportato un reale aumento della sostanza

dei ricorrenti, nel senso che tali proprietà fondiarie già erano parte del

patrimonio, non sono state vendute, non v'è stato alcun ricavo da maggior

valore che è entrato nel patrimonio degli insorgenti, arricchendoli

all'insaputa della Cassa.

Nella vita quotidiana, dunque, l'esistenza di tali beni non ha

influito sul fabbisogno vitale dei ricorrenti. Semmai, essi potevano avere una

rilevanza per i loro redditi, visto che se avessero affittato la casa in __________,

seppure detta costruzione sia stata definita semplice e poco confortevole, avrebbero

potuto comunque ottenere un reddito supplementare che, anche se minimo, poteva

servire per fare fronte alle loro spese.

Ne discende che, nell'evenienza concreta, non è possibile

applicare il principio secondo cui per il calcolo retroattivo del diritto alle

PC si devono prendere in considerazione le spese sostenute dagli assicurati per

fare fronte ai loro bisogni attingendo alla sostanza al fine di compensare le

prestazioni complementari che non sono ormai più versate.

A titolo abbondanziale va qui osservato che il fatto che il perito

abbia indicato che lo standard dell'abitazione sia, nel 2017, lo stesso del

1977, conferma semmai che i proprietari non hanno investito alcunché

nell'immobile.

Pertanto, le spese riconosciute sono rimaste sostanzialmente

immutate negli anni e la loro sostanza non è stata intaccata a favore del bene

immobile.

Si può quindi affermare che la presenza della casa all'estero non

ha comportato maggiori spese tali da dovere aumentare il loro fabbisogno e da

dovere utilizzare i loro risparmi per i bisogni quotidiani.

2.20

Alla luce di quanto precede il

ricorso deve essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

2.21

Con il ricorso gli assicurati

hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc.

I).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6

I principi legali e giurisprudenziali in materia già esposti nella

STCA 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019 vanno applicati alla fattispecie, così

come le considerazioni secondo cui dalla documentazione agli atti risulta che

al 31 dicembre 2016 i ricorrenti disponevano di titoli e capitali nella misura

di Fr. 39'882 (doc. IV/7) e al 31 dicembre 2017 di Fr. 31'967.- (docc. IV/3-5).

Oltre alla sostanza mobile, gli assicurati dispongono di sostanza

immobile all'estero che fiscalmente è stata fissata in Fr. 63'900.- e il cui

valore venale è stato stabilito in oltre Fr. 150'000.-.

Così stando le cose, anche ipotizzando che gli averi in deposito

siano diminuiti ritenuto come dal 1° gennaio 2018 gli assicurati abbiano

diritto al solo pagamento del premio di Cassa malati e non più anche a una

prestazione in contanti - circostanza comunque non sollevata né tanto meno

comprovata dagli insorgenti, considerato che secondo la giurisprudenza si può pretendere

dai ricorrenti che accendano un'ipoteca sulla loro proprietà immobiliare e che

utilizzino il credito ottenuto per fare fronte, anche ratealmente, agli onorari

del patrocinatore -, il requisito dell'indigenza non è dunque dato.

Facendo quindi già difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria (art. 2 LAG), non occorre

verificare oltre l'adempimento delle altre condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria

deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti