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Decisione

33.2019.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel giugno 2018 (doc.

2) RI 1, 1947, divorziato dal 2009, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni

complementari. Chiesta (doc. 4) e ottenuta la necessaria documentazione

relativa all'avvenuta donazione di un immobile alla moglie (doc. 5), il 3

luglio 2018 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione ha incaricato l'Ufficio

stima di valutare al valore venale la part. n. 316 RFD di __________, stato al

2000 e, sulla scorta del valore peritale di Fr. 980'000.- stabilito il 3 agosto

2018 (doc. 8), il 21 settembre 2018 (doc. A1) ha emesso una decisione formale

con cui ha respinto la domanda dell'assicurato.

In particolare, l'amministrazione ha ritenuto una rinuncia alla

sostanza di Fr. 820'000.- e, complessivamente, un totale di uscite di Fr.

37'266.- e di entrate di Fr. 115'459.-, perciò l'eccedenza di entrate ammontava

a Fr. 78'193.-.

B. Il

5 ottobre 2018 (doc. 10) l'assicurato ha contestato che gli sia stata computata

la sostanza donata ormai nel 2000 e ha precisato che da tale operazione egli

non ha avuto un ritorno economico. Quanto al valore stesso della proprietà,

l'opponente ha osservato che tutto il terreno che circonda la casa è gravato da

un'importante servitù, perciò il suo valore, anziché essere di Fr. 820'000.-,

sarebbe praticamente nullo, con conseguente cancellazione dell'importo di Fr.

82'497.- inserito nel foglio di calcolo.

L'assicurato ha infine osservato di avere chiesto, ma mai

ottenuto, un aiuto per il pagamento dei premi di Cassa malati.

C. Sentito

l'Ufficio stima sulle contestazioni dell'assicurato (doc. 13), il 13 dicembre

2018 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione su opposizione

con cui ha respinto la domanda di PC dell'assicurato. L'amministrazione ha

osservato che la donazione dell'abitazione coniugale dell'assicurato alla

moglie, nel 2000, è avvenuta senza alcun obbligo legale. Addirittura, nell'atto

notarile di donazione era stato previsto che, in caso di divorzio, la donataria

avrebbe restituito l'immobile al proprietario, ma con il divorzio del 2009 ciò

non è avvenuto per espressa volontà dei coniugi. Inoltre, neppure v'è stata una

controprestazione da parte del coniuge dell'assicurato, perciò l'immobile di __________

a cui l'assicurato ha rinunciato giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC deve

essere valutato al valore venale ex art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Malgrado la

modifica dell'importo della sostanza donata, portato a Fr. 579'200.- dopo

deduzione dell'ammontare dell'ipoteca di Fr. 240'800.- esistente al momento

dell'alienazione, il diritto alle PC era comunque rifiutato.

D. Con

ricorso del 28 gennaio 2019 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha

chiesto al Tribunale di riconoscergli una prestazione complementare annua di

Fr. 5'163.-.

Il ricorrente ha sostenuto in primo

luogo che il debito ipotecario da dedurre dal valore della part. n. 316 RFD di __________

donata alla moglie nel maggio 2000 ammonterebbe invece a Fr. 410'000.-.

Inoltre, l'assicurato ha argomentato

che i lavori di ristrutturazione dell'immobile sarebbero in parte stati pagati

dal coniuge, in parte con i suoi fondi propri valutati in Fr.

70'000.-/100'000.- e ancora con l'accensione di un'ipoteca di Fr. 210'000.-.

Egli ha quindi ipotizzato che dei Fr.

100'000.- degli acquisti la metà spettasse alla moglie e che quindi l'importo

di Fr. 50'000.- andrebbe dedotto dal valore dell'immobile donato.

In terzo luogo, dopo la separazione del

2004 la moglie ha continuato a vivere nell'abitazione coniugale, perciò va

considerato un diritto di abitazione che, valutato almeno in Fr. 1'500.- al

mese (Fr. 18'000.- annui) e capitalizzato sulla moglie 55enne, dà un importo di

Fr. 352'800.-.

Di conseguenza, considerato l'onere

ipotecario di Fr. 410'000.-, la riduzione di Fr. 180'000.- per l'ammortamento

dal 2001 al 2018, il credito della moglie per la parte degli acquisti di Fr.

50'000.- e il diritto di abitazione di Fr. 352'800.-, si otterrebbe un saldo

negativo di Fr. 12'500.-.

L'insorgente ha infine osservato che

quando ha effettuato la donazione dell'abitazione soffriva di problemi psichici

e ora "attribuire a tale agire una

responsabilità tale da non disporre, a 20 anni di distanza, di un importo

sufficiente per sovvenire alle proprie necessità ci pare oltremodo riprovevole."

(doc. I punto 8 pag. 6).

E. Chiesta

(doc. III) e ottenuta una proroga (doc. IV) stante la necessità di interpellare

l'Ufficio stima (doc. III/1), il 21 marzo 2019 (doc. V) la Cassa cantonale di

compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rispondendo punto per punto

alle critiche formulate dal ricorrente.

In particolare, l'amministrazione ha

confermato il valore della part. n. 316 RFD di __________ determinato

dall'Ufficio stima, ha corretto in Fr. 380'000.- l'ammontare del debito

ipotecario a carico dell'alienante e in Fr. 170'000.- l'ammortamento

complessivo, giungendo a un'eccedenza di redditi di Fr. 38'803.- e quindi ha

confermato la decisione su opposizione.

F. L'insorgente

ha chiesto (doc. VII) e ottenuto (doc. VIII) una prima proroga del termine per

presentare ulteriori mezzi di prova e poi una seconda (docc. IX e X), scaduta

la quale non ha prodotto alcunché.

considerato in diritto

In

ordine

1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può

quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49

cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del

Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003).

Per una

critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale

federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale

cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice

unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi

rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici:

La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto

pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce

della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in

particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.

Va inoltre

segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015

dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi

antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in

Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,

op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

Nel

merito

Considerandi

2.

Prima

di analizzare il merito della questione a sapere se il ricorrente abbia diritto

alle prestazioni complementari, occorre esaminare, se, in concreto, sia stato

violato il suo diritto di essere sentito per la mancata messa a disposizione della

perizia immobiliare fatta allestire dalla Cassa di compensazione (doc. I punto

9.

pag. 6).

3.

Per

l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Per

costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,

consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto

il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e

sentenze ivi citate).

Il diritto di essere

sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di

rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con

cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U

397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Secondo l’art. 42 LPGA, le parti hanno

diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di

decisioni impugnabili mediante opposizione.

In ogni caso, al più tardi durante la

procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte

interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente

(DTF 132 V 368 consid.

6.

pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di

essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede

l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a

questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid.

6.

pag. 374)

Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009 il

Tribunale federale ha stabilito che:

" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di

fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito

della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è

stato salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva

pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.

3.3

Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito

oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per

iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a

un’audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C

128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con

riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS

prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C

128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che

l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in

sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,

il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso

avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a

un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata

di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere

una violazione del diritto di essere sentito.”.

4.

Alla

luce della citata giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente deve

essere accolta, essendo ravvisabile una manifesta violazione del suo diritto di

essere sentito.

Dagli atti risulta che, correttamente,

per determinare giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI il valore venale

dell'immobile donato dall'assicurato nel 2000, l'amministrazione ha

interpellato l'Ufficio stima.

Infatti, secondo la prassi dell'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore

commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio

competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,

che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima

ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare

un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la

determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve

sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998

EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare

l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità

differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale

di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che

in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la

valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il

Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13

aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

In concreto, dagli atti risulta che, saputo

della donazione di sostanza dichiarata nella richiesta di PC, la Cassa

cantonale di compensazione ha subito invitato l'Ufficio stima a peritare al

valore venale, stato al 2000, la part. n. 316 RFD di __________ precedentemente

di proprietà dell'assicurato (doc. 6).

Qualche settimana dopo, il 3 agosto

2018.

(doc. 8), l'Ufficio stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che il

valore venale, stato 2000, del fondo in questione era di Fr. 980'000.-.

Con l'opposizione alla decisione

formale di rifiuto delle prestazioni complementari, il 5 ottobre 2018

l'assicurato ha contestato la stima di Fr. 820'000.- - in realtà, tale importo

si riferiva alla sostanza alienata dedotto l'ammortamento -, sostenendo che il

valore del fondo era praticamente nullo, poiché gravato da un'importante

servitù che prevedeva un diritto di passo e di parcheggio con ogni veicolo e

quindi l'immobile, a suo dire, sarebbe stato invendibile. In calce alla sua

opposizione l'interessato ha scritto: "NB:

vogliate per cortesia inviarmi 1 copia della perizia completa".

L'amministrazione non ha

trasmesso all'assicurato, malgrado la sua richiesta di esaminare i mezzi di

prova, la valutazione dei periti, ma ha inviato a questi ultimi la sua

contestazione per una presa di posizione (doc. 11), che è stata allestita il 20

ottobre 2018 (doc. 13). In quell'occasione, gli esperti hanno ricordato di

avere effettuato un sopralluogo alla presenza dell'assicurato.

Inoltre, essi hanno spiegato come hanno

proceduto nella valutazione dell'immobile, confermando il valore di Fr.

300.

-/mq per il terreno computato nel valore ponderato, mentre la parte di

terreno rimanente del fondo n. 316, non considerata nel valore ponderato in

quanto accessibile autonomamente da un'altra strada e quindi era ipoteticamente

scorporabile ed edificabile, è stata valutata Fr. 350.-/mq. In assenza di nuovi

elementi atti a modificare la valutazione peritale, la stessa è stata ribadita.

Su questa opinione si è fondata la

Cassa di compensazione per emanare la decisione su opposizione del 13 dicembre

2018, in calce alla quale ha indicato: "Allegata:

perizia Ufficio Stima 3.08.2018".

Il 27 dicembre 2018 (doc. 15)

l'assicurato ha informato l'amministrazione della sua intenzione di inoltrare

ricorso al TCA, ma prima di procedere in tal senso ha formulato delle

osservazioni e le ha sottoposto dei quesiti, fra cui uno di carattere tecnico

riferito al fondo alienato (n. 4).

Come nell'opposizione, anche in tale

circostanza l'interessato, in calce alla sua firma, ha scritto: "NB: Vogliate per cortesia inviarmi 1 copia della

perizia completa della proprietà di __________, peraltro già richiesta nella

mia precedente lettera.".

Verosimilmente, nemmeno in questa

circostanza l'interessato ha ottenuto quanto richiesto, visto che nel suo

memoriale ricorsuale ha evidenziato:

"

9.

Il ricorrente, RI 1, come pure lo scrivente non hanno ancora avuto a

disposizione la perizia fatta allestire dalla Cassa di compensazione a

tutt'oggi. (…)".

Nonostante l'ennesimo sollecito, anche

in tale evenienza l'assicurato non ha ricevuto quanto richiesto alla Cassa.

Infatti, nell'invio dei documenti di

causa al TCA non ha prodotto la perizia completa, ma solo la pagina ("copertina")

in cui viene indicato il valore venale stabilito il 3 agosto 2018 e le

successive spiegazioni dell'Ufficio stima del 20 ottobre 2018 all'opposizione

del 5 ottobre 2018. Prova ne è che nella sua risposta di causa essa ha

affermato al punto 2 quanto segue:

"

In merito alla valutazione dell'immobile donato, la Cassa riconosce che

in seguito ad una svista, contestualmente all'invio della decisione su

opposizione non ha inoltrato al ricorrente la stima del 3 agosto 2018 (doc. 8),

bensì le delucidazioni fornite il 20 ottobre 2018 dall'Ufficio cantonale di

stima (doc. 13).".

5.

È

certamente corretto che la Cassa di compensazione abbia trasmesso

all'assicurato la presa di posizione dell'Ufficio stima del 20 ottobre 2018

sulle sue contestazioni formulate con l'opposizione. Era infatti nel diritto

dell'interessato di essere messo al corrente sulla risposta data dai periti

alle sue obiezioni.

La trasmissione della sola prima pagina

della perizia del 3 agosto 2018 non era invece di alcun aiuto all'assicurato,

che non si poteva debitamente confrontare con la sola indicazione del valore

venale di Fr. 980'000.-.

Ciò stante, non v'è motivo per cui

l'amministrazione non gli abbia inviato - e ciò ancora oggi - la perizia

completa allestita dal competente Ufficio, affinché l'insorgente potesse esaminarla,

approfondirla con cognizione di causa e determinarsi adeguatamente sulla

stessa, con analisi dei contenuti tecnici, degli importi ritenuti quali il

valore al mq del terreno, il valore al mc dell'abitazione, la superficie stessa

dell'immobile, come pure la posizione del fondo, lo stato di conservazione

interno ed esterno dell'abitazione e altre peculiarità che i periti hanno preso

in considerazione nel valutare la part. n. 316 RFD di __________.

Il contenuto delle osservazioni del 20

ottobre 2018 degli esperti fornisce senz’altro alcune indicazioni ma ciò non

basta. In esse si rileva che:

"

L'immobile è stato esaminato tenendo conto di tutte le peculiarità

rilevanti, quali lo stato di conservazione, l'ubicazione, l'insolazione, la

vista, l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli

elementi costruttivi, le diverse istallazioni, gli arredamenti e l'azzonamento

del fondo.

La valutazione proposta per il terreno

tiene in considerazione i diversi vincoli specifici e rispecchia il valore di

mercato della regione. Secondo il piano regolatore la particella è inserita

nella zona R2 residenziale estensiva. Il terreno computato nel valore ponderato

è stato valutato fr./mq. 300.--, in considerazione anche delle servitù

presenti (oneri di posteggio e onere di passo pedonale lungo il confine

divisorio Nord-Sud tra le due particelle) a favore del fondo 318.

Questa parte di terreno è delimitata a

nord dal muro di sostegno posto sul retro dell'abitazione, e a sud dalla strada

cantonale. Il grande piazzale, ai tempi spazio di manovra degli autopostali,

garantisce l'accesso veicolare al fondo 318.

La parte di terreno rimanente del fondo

316, a nord dell'abitazione, non è stata considerata nel valore ponderato, in

quanto accessibile autonomamente da via __________, e quindi ipoteticamente

scorporabile ed edificabile. Di conseguenza è stata valutata fr./mq. 350.--.".

Le informazioni fornite all’assicurato

da parte dell’amministrazio-ne non sono sufficienti e adeguate affinché

l’assicurato possa convenientemente esprimersi e adeguatamente (semmai)

contestare le analisi degli esperti.

In concreto vi è stata una violazione

del diritto di essere sentito del ricorrente, il quale non è stato messo nelle

condizioni di accedere alla perizia completa e dettagliata

redatta dai periti.

Violazione del diritto di essere

sentito che non è sanabile in questa sede, non avendo il ricorrente potuto

prendere conoscenza della perizia completa prima del complemento del 20

ottobre 2018 e nemmeno pendente causa e quindi non avendo egli potuto

esprimersi sulla questione neppure dinanzi a un'autorità di ricorso che gode

del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1

pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Non si può pertanto prescindere da un

rinvio della causa all'amministrazione, affinché la perizia completa allestita

dall'Ufficio stima il 3 agosto 2018, comprensiva dei dati tecnici, sia

trasmessa all'assicurato per potere esprimersi al riguardo nel rispetto

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (per un esempio, cfr. STCA 33.2014.3 del 18

agosto 2014, in cui l'assicurato, perizia completa alla mano, ha potuto

confrontarsi più volte con l'opinione dei periti dell'Ufficio stima e ciò anche

sulla scorta di una perizia di parte che ha fatto allestire; le contestazioni

tecniche sono state quindi sottoposte in più occasioni agli esperti per una

presa di posizione ed essi hanno fornito delle dettagliate spiegazioni).

6.

In

virtù di quanto precede, il ricorso è accolto e gli atti rinviati alla Cassa

cantonale di compensazione per il doveroso rispetto del diritto di essere sentito

del ricorrente e quindi per l’emanazione di nuova decisione.

Vincente in causa e patrocinato da un legale, al ricorrente vanno

assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno retrocessi alla Cassa

cantonale di compensazione affinché dia seguito a quanto disposto al

considerando 6.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L'amministrazione verserà al ricorrente

l'importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti