33.2019.3
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 maggio 2019Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.3
TB
Lugano
13 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
Fatti
A. Nel giugno 2018 (doc.
2) RI 1, 1947, divorziato dal 2009, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni
complementari. Chiesta (doc. 4) e ottenuta la necessaria documentazione
relativa all'avvenuta donazione di un immobile alla moglie (doc. 5), il 3
luglio 2018 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione ha incaricato l'Ufficio
stima di valutare al valore venale la part. n. 316 RFD di __________, stato al
2000 e, sulla scorta del valore peritale di Fr. 980'000.- stabilito il 3 agosto
2018 (doc. 8), il 21 settembre 2018 (doc. A1) ha emesso una decisione formale
con cui ha respinto la domanda dell'assicurato.
In particolare, l'amministrazione ha ritenuto una rinuncia alla
sostanza di Fr. 820'000.- e, complessivamente, un totale di uscite di Fr.
37'266.- e di entrate di Fr. 115'459.-, perciò l'eccedenza di entrate ammontava
a Fr. 78'193.-.
B. Il
5 ottobre 2018 (doc. 10) l'assicurato ha contestato che gli sia stata computata
la sostanza donata ormai nel 2000 e ha precisato che da tale operazione egli
non ha avuto un ritorno economico. Quanto al valore stesso della proprietà,
l'opponente ha osservato che tutto il terreno che circonda la casa è gravato da
un'importante servitù, perciò il suo valore, anziché essere di Fr. 820'000.-,
sarebbe praticamente nullo, con conseguente cancellazione dell'importo di Fr.
82'497.- inserito nel foglio di calcolo.
L'assicurato ha infine osservato di avere chiesto, ma mai
ottenuto, un aiuto per il pagamento dei premi di Cassa malati.
C. Sentito
l'Ufficio stima sulle contestazioni dell'assicurato (doc. 13), il 13 dicembre
2018 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione su opposizione
con cui ha respinto la domanda di PC dell'assicurato. L'amministrazione ha
osservato che la donazione dell'abitazione coniugale dell'assicurato alla
moglie, nel 2000, è avvenuta senza alcun obbligo legale. Addirittura, nell'atto
notarile di donazione era stato previsto che, in caso di divorzio, la donataria
avrebbe restituito l'immobile al proprietario, ma con il divorzio del 2009 ciò
non è avvenuto per espressa volontà dei coniugi. Inoltre, neppure v'è stata una
controprestazione da parte del coniuge dell'assicurato, perciò l'immobile di __________
a cui l'assicurato ha rinunciato giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC deve
essere valutato al valore venale ex art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Malgrado la
modifica dell'importo della sostanza donata, portato a Fr. 579'200.- dopo
deduzione dell'ammontare dell'ipoteca di Fr. 240'800.- esistente al momento
dell'alienazione, il diritto alle PC era comunque rifiutato.
D. Con
ricorso del 28 gennaio 2019 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha
chiesto al Tribunale di riconoscergli una prestazione complementare annua di
Fr. 5'163.-.
Il ricorrente ha sostenuto in primo
luogo che il debito ipotecario da dedurre dal valore della part. n. 316 RFD di __________
donata alla moglie nel maggio 2000 ammonterebbe invece a Fr. 410'000.-.
Inoltre, l'assicurato ha argomentato
che i lavori di ristrutturazione dell'immobile sarebbero in parte stati pagati
dal coniuge, in parte con i suoi fondi propri valutati in Fr.
70'000.-/100'000.- e ancora con l'accensione di un'ipoteca di Fr. 210'000.-.
Egli ha quindi ipotizzato che dei Fr.
100'000.- degli acquisti la metà spettasse alla moglie e che quindi l'importo
di Fr. 50'000.- andrebbe dedotto dal valore dell'immobile donato.
In terzo luogo, dopo la separazione del
2004 la moglie ha continuato a vivere nell'abitazione coniugale, perciò va
considerato un diritto di abitazione che, valutato almeno in Fr. 1'500.- al
mese (Fr. 18'000.- annui) e capitalizzato sulla moglie 55enne, dà un importo di
Fr. 352'800.-.
Di conseguenza, considerato l'onere
ipotecario di Fr. 410'000.-, la riduzione di Fr. 180'000.- per l'ammortamento
dal 2001 al 2018, il credito della moglie per la parte degli acquisti di Fr.
50'000.- e il diritto di abitazione di Fr. 352'800.-, si otterrebbe un saldo
negativo di Fr. 12'500.-.
L'insorgente ha infine osservato che
quando ha effettuato la donazione dell'abitazione soffriva di problemi psichici
e ora "attribuire a tale agire una
responsabilità tale da non disporre, a 20 anni di distanza, di un importo
sufficiente per sovvenire alle proprie necessità ci pare oltremodo riprovevole."
(doc. I punto 8 pag. 6).
E. Chiesta
(doc. III) e ottenuta una proroga (doc. IV) stante la necessità di interpellare
l'Ufficio stima (doc. III/1), il 21 marzo 2019 (doc. V) la Cassa cantonale di
compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rispondendo punto per punto
alle critiche formulate dal ricorrente.
In particolare, l'amministrazione ha
confermato il valore della part. n. 316 RFD di __________ determinato
dall'Ufficio stima, ha corretto in Fr. 380'000.- l'ammontare del debito
ipotecario a carico dell'alienante e in Fr. 170'000.- l'ammortamento
complessivo, giungendo a un'eccedenza di redditi di Fr. 38'803.- e quindi ha
confermato la decisione su opposizione.
F. L'insorgente
ha chiesto (doc. VII) e ottenuto (doc. VIII) una prima proroga del termine per
presentare ulteriori mezzi di prova e poi una seconda (docc. IX e X), scaduta
la quale non ha prodotto alcunché.
considerato in diritto
In
ordine
1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può
quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49
cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del
Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003).
Per una
critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale
federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice
unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi
rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici:
La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in
particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,
op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
Nel
merito
Considerandi
2.
Prima
di analizzare il merito della questione a sapere se il ricorrente abbia diritto
alle prestazioni complementari, occorre esaminare, se, in concreto, sia stato
violato il suo diritto di essere sentito per la mancata messa a disposizione della
perizia immobiliare fatta allestire dalla Cassa di compensazione (doc. I punto
9.
pag. 6).
3.
Per
l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,
consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto
il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e
sentenze ivi citate).
Il diritto di essere
sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U
397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Secondo l’art. 42 LPGA, le parti hanno
diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di
decisioni impugnabili mediante opposizione.
In ogni caso, al più tardi durante la
procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte
interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente
(DTF 132 V 368 consid.
6.
pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di
essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede
l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a
questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid.
6.
pag. 374)
Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009 il
Tribunale federale ha stabilito che:
" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di
fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito
della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è
stato salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva
pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.
3.3
Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito
oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per
iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a
un’audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C
128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con
riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS
prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C
128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che
l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in
sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,
il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso
avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a
un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata
di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere
una violazione del diritto di essere sentito.”.
4.
Alla
luce della citata giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente deve
essere accolta, essendo ravvisabile una manifesta violazione del suo diritto di
essere sentito.
Dagli atti risulta che, correttamente,
per determinare giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI il valore venale
dell'immobile donato dall'assicurato nel 2000, l'amministrazione ha
interpellato l'Ufficio stima.
Infatti, secondo la prassi dell'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore
commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,
che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la
determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve
sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998
EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare
l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità
differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale
di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che
in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la
valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il
Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13
aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
In concreto, dagli atti risulta che, saputo
della donazione di sostanza dichiarata nella richiesta di PC, la Cassa
cantonale di compensazione ha subito invitato l'Ufficio stima a peritare al
valore venale, stato al 2000, la part. n. 316 RFD di __________ precedentemente
di proprietà dell'assicurato (doc. 6).
Qualche settimana dopo, il 3 agosto
2018.
(doc. 8), l'Ufficio stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che il
valore venale, stato 2000, del fondo in questione era di Fr. 980'000.-.
Con l'opposizione alla decisione
formale di rifiuto delle prestazioni complementari, il 5 ottobre 2018
l'assicurato ha contestato la stima di Fr. 820'000.- - in realtà, tale importo
si riferiva alla sostanza alienata dedotto l'ammortamento -, sostenendo che il
valore del fondo era praticamente nullo, poiché gravato da un'importante
servitù che prevedeva un diritto di passo e di parcheggio con ogni veicolo e
quindi l'immobile, a suo dire, sarebbe stato invendibile. In calce alla sua
opposizione l'interessato ha scritto: "NB:
vogliate per cortesia inviarmi 1 copia della perizia completa".
L'amministrazione non ha
trasmesso all'assicurato, malgrado la sua richiesta di esaminare i mezzi di
prova, la valutazione dei periti, ma ha inviato a questi ultimi la sua
contestazione per una presa di posizione (doc. 11), che è stata allestita il 20
ottobre 2018 (doc. 13). In quell'occasione, gli esperti hanno ricordato di
avere effettuato un sopralluogo alla presenza dell'assicurato.
Inoltre, essi hanno spiegato come hanno
proceduto nella valutazione dell'immobile, confermando il valore di Fr.
300.
-/mq per il terreno computato nel valore ponderato, mentre la parte di
terreno rimanente del fondo n. 316, non considerata nel valore ponderato in
quanto accessibile autonomamente da un'altra strada e quindi era ipoteticamente
scorporabile ed edificabile, è stata valutata Fr. 350.-/mq. In assenza di nuovi
elementi atti a modificare la valutazione peritale, la stessa è stata ribadita.
Su questa opinione si è fondata la
Cassa di compensazione per emanare la decisione su opposizione del 13 dicembre
2018, in calce alla quale ha indicato: "Allegata:
perizia Ufficio Stima 3.08.2018".
Il 27 dicembre 2018 (doc. 15)
l'assicurato ha informato l'amministrazione della sua intenzione di inoltrare
ricorso al TCA, ma prima di procedere in tal senso ha formulato delle
osservazioni e le ha sottoposto dei quesiti, fra cui uno di carattere tecnico
riferito al fondo alienato (n. 4).
Come nell'opposizione, anche in tale
circostanza l'interessato, in calce alla sua firma, ha scritto: "NB: Vogliate per cortesia inviarmi 1 copia della
perizia completa della proprietà di __________, peraltro già richiesta nella
mia precedente lettera.".
Verosimilmente, nemmeno in questa
circostanza l'interessato ha ottenuto quanto richiesto, visto che nel suo
memoriale ricorsuale ha evidenziato:
"
9.
Il ricorrente, RI 1, come pure lo scrivente non hanno ancora avuto a
disposizione la perizia fatta allestire dalla Cassa di compensazione a
tutt'oggi. (…)".
Nonostante l'ennesimo sollecito, anche
in tale evenienza l'assicurato non ha ricevuto quanto richiesto alla Cassa.
Infatti, nell'invio dei documenti di
causa al TCA non ha prodotto la perizia completa, ma solo la pagina ("copertina")
in cui viene indicato il valore venale stabilito il 3 agosto 2018 e le
successive spiegazioni dell'Ufficio stima del 20 ottobre 2018 all'opposizione
del 5 ottobre 2018. Prova ne è che nella sua risposta di causa essa ha
affermato al punto 2 quanto segue:
"
In merito alla valutazione dell'immobile donato, la Cassa riconosce che
in seguito ad una svista, contestualmente all'invio della decisione su
opposizione non ha inoltrato al ricorrente la stima del 3 agosto 2018 (doc. 8),
bensì le delucidazioni fornite il 20 ottobre 2018 dall'Ufficio cantonale di
stima (doc. 13).".
5.
È
certamente corretto che la Cassa di compensazione abbia trasmesso
all'assicurato la presa di posizione dell'Ufficio stima del 20 ottobre 2018
sulle sue contestazioni formulate con l'opposizione. Era infatti nel diritto
dell'interessato di essere messo al corrente sulla risposta data dai periti
alle sue obiezioni.
La trasmissione della sola prima pagina
della perizia del 3 agosto 2018 non era invece di alcun aiuto all'assicurato,
che non si poteva debitamente confrontare con la sola indicazione del valore
venale di Fr. 980'000.-.
Ciò stante, non v'è motivo per cui
l'amministrazione non gli abbia inviato - e ciò ancora oggi - la perizia
completa allestita dal competente Ufficio, affinché l'insorgente potesse esaminarla,
approfondirla con cognizione di causa e determinarsi adeguatamente sulla
stessa, con analisi dei contenuti tecnici, degli importi ritenuti quali il
valore al mq del terreno, il valore al mc dell'abitazione, la superficie stessa
dell'immobile, come pure la posizione del fondo, lo stato di conservazione
interno ed esterno dell'abitazione e altre peculiarità che i periti hanno preso
in considerazione nel valutare la part. n. 316 RFD di __________.
Il contenuto delle osservazioni del 20
ottobre 2018 degli esperti fornisce senz’altro alcune indicazioni ma ciò non
basta. In esse si rileva che:
"
L'immobile è stato esaminato tenendo conto di tutte le peculiarità
rilevanti, quali lo stato di conservazione, l'ubicazione, l'insolazione, la
vista, l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli
elementi costruttivi, le diverse istallazioni, gli arredamenti e l'azzonamento
del fondo.
La valutazione proposta per il terreno
tiene in considerazione i diversi vincoli specifici e rispecchia il valore di
mercato della regione. Secondo il piano regolatore la particella è inserita
nella zona R2 residenziale estensiva. Il terreno computato nel valore ponderato
è stato valutato fr./mq. 300.--, in considerazione anche delle servitù
presenti (oneri di posteggio e onere di passo pedonale lungo il confine
divisorio Nord-Sud tra le due particelle) a favore del fondo 318.
Questa parte di terreno è delimitata a
nord dal muro di sostegno posto sul retro dell'abitazione, e a sud dalla strada
cantonale. Il grande piazzale, ai tempi spazio di manovra degli autopostali,
garantisce l'accesso veicolare al fondo 318.
La parte di terreno rimanente del fondo
316, a nord dell'abitazione, non è stata considerata nel valore ponderato, in
quanto accessibile autonomamente da via __________, e quindi ipoteticamente
scorporabile ed edificabile. Di conseguenza è stata valutata fr./mq. 350.--.".
Le informazioni fornite all’assicurato
da parte dell’amministrazio-ne non sono sufficienti e adeguate affinché
l’assicurato possa convenientemente esprimersi e adeguatamente (semmai)
contestare le analisi degli esperti.
In concreto vi è stata una violazione
del diritto di essere sentito del ricorrente, il quale non è stato messo nelle
condizioni di accedere alla perizia completa e dettagliata
redatta dai periti.
Violazione del diritto di essere
sentito che non è sanabile in questa sede, non avendo il ricorrente potuto
prendere conoscenza della perizia completa prima del complemento del 20
ottobre 2018 e nemmeno pendente causa e quindi non avendo egli potuto
esprimersi sulla questione neppure dinanzi a un'autorità di ricorso che gode
del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1
pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Non si può pertanto prescindere da un
rinvio della causa all'amministrazione, affinché la perizia completa allestita
dall'Ufficio stima il 3 agosto 2018, comprensiva dei dati tecnici, sia
trasmessa all'assicurato per potere esprimersi al riguardo nel rispetto
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (per un esempio, cfr. STCA 33.2014.3 del 18
agosto 2014, in cui l'assicurato, perizia completa alla mano, ha potuto
confrontarsi più volte con l'opinione dei periti dell'Ufficio stima e ciò anche
sulla scorta di una perizia di parte che ha fatto allestire; le contestazioni
tecniche sono state quindi sottoposte in più occasioni agli esperti per una
presa di posizione ed essi hanno fornito delle dettagliate spiegazioni).
6.
In
virtù di quanto precede, il ricorso è accolto e gli atti rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione per il doveroso rispetto del diritto di essere sentito
del ricorrente e quindi per l’emanazione di nuova decisione.
Vincente in causa e patrocinato da un legale, al ricorrente vanno
assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno retrocessi alla Cassa
cantonale di compensazione affinché dia seguito a quanto disposto al
considerando 6.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L'amministrazione verserà al ricorrente
l'importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti