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33.2019.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 agosto 2019Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti della legge. Siccome la ricorrente è di cittadinanza __________

occorre verificare gli aspetti di diritto tali da influenzare la facoltà di percepire

le prestazioni da parte dei cittadini UE. In merito ai rapporti con il

diritto europeo l’art. 32 cpv. 1 LPC, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio

2017, prevede che:

" Ai

cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati

soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di

uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi

residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai

familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che

rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i

seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato

Considerandi

II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da

una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle

persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;

b. regolamento (CE) n. 987/2009;

c. regolamento (CEE) n. 1408/71;

d. regolamento (CEE) n. 574/72."

Dal 1° giugno 2002 vige l'"Accordo tra

la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione

Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681,

di seguito: ALC) che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, al

"Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97,

regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n.

1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera

circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una

parte e la Svizzera dall'altra parte.

Dal 1° aprile 2012 il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato

sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

(RS 0.831.109.268.1), modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. Dal 1° gennaio 2015

questo nuovo regolamento è stato modificato per la Svizzera dal regolamento

(UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (RU

2015.

345).

Pure il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 883/2004, che ha a sua volta sostituito dal 1° aprile 2012

il regolamento (CEE) n. 574/72, è stato modificato dal 2015 dal regolamento

(UE) n. 465/2012.

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC che il

regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione modificata dal regolamento (UE) n.

465/2012 (DTF 141 V 396 consid.

5.

), poiché la decisione impugnata è stata emanata il 2 aprile 2019 e concerne

il diritto alle prestazioni complementari dell’assicurata dal mese di ottobre

2018.

in poi (DTF 141 V 396 consid. 5.1; DTF 130 V 53 consid. 4.3; STF C 124/06

del 25 gennaio 2007, consid. 4.2; STF I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2;

Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [STFA H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12

pag. 38 consid. 5 [STFA H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7

febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

Il caso in esame ricade, come indicato, ratione materiae

nel campo di applicazione dell'ALC e del regolamento n. 883/2004 nella versione

modificata dal regolamento (UE) n. 465/2012. Le prestazioni

complementari di cui alla LPC rientrano nel campo materiale dell'Allegato II

ALC (DTF 133 V 265 consid. 4.2.2 in fine pag. 270) e del regolamento

(CE) n. 883/2004 (DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 402). L'art.

3.

n. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 menziona che lo stesso si applica anche

alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui

all'art. 70, quest'ultimo al suo n. 2 lett. c rinvia all'elenco di cui

all'Allegato X, in cui per la Svizzera alla lett. a sono menzionate le PC

previste dalla legge federale (DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag.

401.

seg.). Il Regolamento (UE) n. 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale

ambito (DTF 143 V 81 consid. 7.1).

Per quanto attiene al campo di applicazione personale

(ratione personae), affinché l'ALC e il regolamento (CE) n. 883/2004 -

il regolamento (UE) n. 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito - si

applichino alla ricorrente, cittadina __________ vedova di un suo connazionale

- cfr. a tal riguardo l'art. 1 n. 2 Allegato II ALC e l'art. 2 n. 1 regolamento

(CE) n. 883/2004, il quale prevede che detto regolamento si applica ai

cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno

Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più

Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti - devono

essere date da un lato le condizioni della nazionalità o dello status familiare

e d'altro lato l'elemento transfrontaliero (DTF 143 V 81

consid. 8.1; cfr. Bernhard

Spiegel, in Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [ed.], 6a

ed. 2013, n. 1 segg. ad art. 2 del Regolamento [CE] n. 883/2004).

In concreto, la condizione della nazionalità è

realizzata; la ricorrente, cittadina __________ con residenza legale in Svizzera

sino alla definitiva revoca del suo permesso, può invocare l'ALC e il

regolamento (CE) n. 883/2004.

Occorre inoltre verificare se è dato un nesso

transfrontaliero, che è indispensabile per l'applicazione dell'ALC. Come

evidenziato dalla DTF 143 V 81 al considerando 8.3.1, per giurisprudenza

costante della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), le disposizioni

europee sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale non possono essere

applicate alle attività che non presentano alcun nesso di collegamento con una

qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell'Unione e i cui elementi

rilevanti restino in complesso confinati all'interno di un unico Stato membro

(tra le altre, sentenze del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45, e

dell'11 ottobre 2001 C-95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et aliud, punto

69; v. anche DTF 141 V 521 consid. 4.3.2 pag. 525). Il

carattere transfrontaliero è in particolare dato quando una persona, una

fattispecie o una richiesta presenta un rapporto giuridico in relazione con più

stati dell'UE: in questo ambito entrano in considerazione il luogo di residenza

o di lavoro, oppure la nazionalità (Spiegel,

op. cit., n. 15).

Nel caso di specie, dagli atti risulta che l’assicurata ha

esercitato un'attività lucrativa in Svizzera per diversi anni prima di

ritornare a vivere in __________ dall'ottobre 1991 al 13 ottobre 2013 (doc.

A13: STF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 7.3). Essa è stata dunque

assoggettata all'AVS svizzera ai sensi dell'art. 2 n. 1 del regolamento (CE) n.

883/2004. Per tale motivo, l'assicurata rientra nel campo di applicazione

personale dell'Allegato II all'ALC e del regolamento (CE) n. 883/2004. Non è determinante,

in questo contesto, che sia pensionata e non eserciti più un'attività lucrativa

(DTF 133 V 265 consid. 4.2.3). Inoltre, l'interessata beneficia di una rendita

pensionistica estera ed è stata dunque assoggettata a un’altra legislazione di

uno Stato membro dell’UE in relazione a periodi di attività lucrativa o di

contributi alle assicurazioni sociali. L’assicurata ha quindi esercitato il suo

diritto alla libera circolazione trasferendosi in Svizzera il 14 ottobre 2013

senza esercitare un’attività lucrativa.

Entrambi i presupposti per riconoscere un’applicazione dell’ALC e

del regolamento (CE) n. 883/2004 sono pertanto dati anche in

campo personale e dunque per dedurre a favore dell'assicurata un diritto alle

prestazioni complementari.

Per quanto concerne il diritto applicabile, l’art. 11 n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che le persone alle quali

lo stesso si applica sono soggette alla legislazione di un singolo Stato

membro. Tale legislazione è determinata a norma del medesimo regolamento.

L’art. 11 n. 2 dispone che ai fini dell’applicazione “del presente titolo”,

le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di

un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate

come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di

invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul

lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che

contemplano cure di durata illimitata. Inoltre, secondo l'art. 11 n. 3 lett. e,

fatti salvi gli art. 12-16, qualsiasi altra persona che non rientri nelle

categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello

Stato membro di residenza, “fatte salve le altre disposizioni del presente

regolamento” che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della

legislazione di uno o più altri Stati membri.

Per l’art. 16 n. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004,

una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione

di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere

esentata, su sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di

quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetta a detta legislazione a

causa dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma.

In concreto, l’assicurata è beneficiaria di una rendita

pensionistica versata da uno Stato membro e dagli atti non si evince – e

nemmeno ella lo fa valere -, che ha chiesto di essere esonerata

dall’applicazione della legislazione dello Stato in cui risiede. Da quanto

precede discende che l’insorgente, dimorante in Svizzera legalmente sino alla

promulgazione della STF 2C_205/2017, titolare di una rendita estera (e di una

rendita svizzera), è assoggettata al diritto svizzero, e quindi anche alla LAVS,

alla LPC e alla LAMal, sia in virtù dell’art. 11 n. 3 lett. e sia dell’art. 16

n. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.

2.9

La

ricorrente è dunque cittadina UE titolare di una rendita AVS e può postulare il

riconoscimento di prestazioni complementari alla stregua di un cittadino

svizzero in virtù dell'ALC e del regolamento (CE) n. 883/2004 - senza

soggiacere a un termine di attesa (DTF 133 V 265 consid. 5.3) -, nella misura

in cui le spese riconosciute eccedano i redditi computabili (art. 9 cpv. 1

LPC).

L'art.

4.

LPC pone, quale condizione generale per tutti i richiedenti le prestazioni

complementari, che, cumulativamente (STF 9C_940/2015 del 16 luglio 2016 consid.

3.

), la persona sia domiciliata e dimorante abitualmente in Svizzera

secondo l'art. 13 LPGA. Per gli stranieri l'art. 5 LPC pone invece delle

condizioni supplementari da adempiere.

Dall’entrata in vigore il 1° luglio 2018 della modifica della

norma, la prima frase dell'art. 5 cpv. 1 LPC introdotta a seguito della

modifica della legge federale sugli stranieri, si riferisce a tutti gli

stranieri, senza distinguo quo alla loro nazionalità e quindi dal loro Stato di

origine. Di conseguenza sia i cittadini di Stati terzi sia quelli di Stati

membri dell'UE/AELS debbono adempiere la condizione della dimora legale in

Svizzera. Per questi ultimi, tuttavia, è da ritenere (per le ragioni espresse

nelle considerazioni precedenti con rinvio all’art. 32 LPC) l'esonero

dall’obbligo di adempiere la condizione del termine d'attesa, che prevede

l’art. 5 cpv. 1 LPC.

In altre parole, l'art. 5 cpv. 1 1a frase LPC ha precisato il

principio del presupposto della dimora legale in Svizzera durante cinque o

dieci anni come stabilito dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) nella STFA P 42/90 dell'8 gennaio

1992.

e ribadito nella STF 9C_423/ 2013 del 26 agosto 2014 con il richiamo

all’art. 5 Cost. fed. Questo principio è valido per tutti gli stranieri, anche

per coloro che non devono sottostare ad un termine di attesa. La legalità della

dimora dello straniero è divenuta, e costituisce ora, condizione

indispensabile, imprescindibile e irrinunciabile, che lo straniero deve

adempiere, non beneficiando – a questo proposito - i cittadini UE/AELS di

privilegio alcuno rispetto agli stranieri di paesi terzi. Come rammenta il TF:

“i presupposti della residenza in Svizzera di un cittadino straniero sono

adempiuti soltanto qualora egli vi soggiorni lecitamente …. Tale massima è

imposta dal principio di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) … il quale esige che le

condizioni dell’evento assicurato siano riempite in modo conforme

all’ordinamento giuridico vigente” (STF 9C_423/2013 consid. 4.2.).

Scopo della modifica della norma, come indicato nel citato

Messaggio concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (FF 2016

2621), è l’esplicitazione del principio secondo cui: "non debba essere più possibile percepire prestazioni

complementari una volta revocato il permesso di dimora o di soggiorno di breve

durata." (FF 2016 2651). Il legislatore ha voluto chiaramente

escludere dal versamento di prestazioni complementari per tutti gli stranieri,

siano essi cittadini UE/AELS o di Stati terzi, senza valido titolo per

risiedere in Svizzera, in particolare in assenza di un permesso di dimora (FF

2016.

2625).

Il giudice, come

pure l’amministrazione preposta all’applicazione della LPC, non ha (e non deve

avere), la facoltà di pronunciarsi in merito al permesso rilasciato (o

revocato) dalla competente autorità in materia di stranieri, ciò conformemente

a quanto espresso nella DTF 133 V 265 al considerando 7.3.2, in cui la nostra

Massima Istanza si è così pronunciata:

"

(…) Dans ce contexte, il

n'appartient pas aux institutions de sécurité sociale suisses ni au Tribunal

fédéral saisi d'un recours en matière d'assurance sociale de se prononcer sur

le bien-fondé de l'autorisation de séjour délivrée à l'intimée ou sur le

maintien de cette autorisation: Dès lors que l'intimée en est titulaire, elle

réside légalement en Suisse et peut prétendre des prestations complémentaires,

à des conditions équivalentes à celles fixées par le droit suisse pour un

ressortissant suisse (dans ce sens, arrêt de la CJCE du 7 septembre 2004, Trojani,

C-456/02, Rec. 2004, p. I-7573, points 40 ss; cf. également

BUCHER, op. cit., p. 224 ss, MAVRIDIS, op. cit., p. 535 s.). Il revient en

définitive aux autorités de police des étrangers d'examiner si l'autorisation

de séjour doit être allouée, voire maintenue ou retirée, eu égard aux art. 24

par. 1 de l'annexe I à l'ALCP et 16 al. 2 OLCP."

2.10

Su questo

argomento è utile ricordare che il Consiglio di Stato ticinese ha recentemente

proposto al Parlamento di estendere anche all'ambito degli assegni familiari il

principio introdotto nelle PC, secondo cui i cittadini stranieri hanno diritto

alle prestazioni complementari soltanto se sono in possesso di un permesso di

soggiorno valido. Analogamente a quanto fatto dalla Confederazione in ambito di

prestazioni complementari a seguito della modifica della Legge federale sugli

stranieri, l’esecutivo propone di modificare le norme cantonali relative agli

assegni familiari integrativi e agli assegni di prima infanzia (AFI-API).

Si veda al riguardo il Messaggio n. 7687 del 10 luglio 2019 del

Consiglio di Stato sulla modifica della legge sugli assegni di famiglia del 18

dicembre 2008 (Laf).

Tale modifica vuole, "sancire

il principio secondo il quale il diritto a queste prestazioni sociali cantonali

è dato soltanto ai genitori che dimorano legalmente in Ticino rispettivamente

il diritto è soppresso quando la decisione di revoca o il mancato rinnovo del

permesso di soggiorno è definitivamente cresciuta in giudicato."

(Messaggio n. 7687, capitolo 2 pag. 3), anche se lo straniero oggetto del

provvedimento di fatto non ha ancora lasciato il Cantone (Messaggio n. 7687,

punto 2.2 pag. 4).

2.11

Nel caso di specie, il 9

aprile 2014 l'assicurata ha ottenuto dalle competenti autorità ticinesi un

permesso di dimora B UE/AELS senza l'esercizio di un'attività lucrativa, valido

fino al 13 ottobre 2015 (doc. 9). Con l'ottenimento delle prestazioni

complementari dal 1° agosto 2014 (doc. 62) l’assicurata ha disatteso una delle

condizioni poste dalla decisione dell’Ufficio della migrazione con il rilascio

del permesso. Il 7 maggio 2015 (doc. 121) l'Ufficio della migrazione ha

revocato a RI 1 il permesso di dimora, non essendo più dato il presupposto

dell'art. 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC. Contro questa decisione

l'interessata ha formulato ricorso dapprima al Consiglio di Stato, quindi al

Tribunale cantonale amministrativo e da ultimo al Tribunale federale, che, il

12.

giugno 2018 (STF 2C_205/2017), ha emanato la sua sentenza definitiva e

immediatamente esecutiva escludendo il sussistere delle condizioni che

permettevano a RI 1 di continuare a soggiornare nel nostro Paese senza esercitare

un'attività economica. Il TF ha quindi verificato se, conformemente ai

combinati art. 6 ALC, 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC e 16 OLCP, la ricorrente

disponesse di mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere

all'assistenza sociale (cfr. consid. 6). Ritenuto che le prestazioni

complementari all'AVS devono essere fatte ricadere sotto la nozione di

assistenza sociale di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC, il

Tribunale federale ha concluso che l'interessata non adempiva le condizioni che

le avrebbero permesso di continuare a soggiornare nel nostro Paese senza

esercitare un'attività economica e ha respinto il ricorso (cfr. consid. 6.4).

Questo giudizio federale è stato oggetto, da parte

dell’interessata, di una domanda di revisione (datata 23 luglio 2018), che

l'Alta Corte ha respinto il 10 agosto 2018 (2F_12/2018).

Esaurite quindi tutte le vie di diritto a disposizione

dell'assicurata contro la decisione del 7 maggio 2015 emessa dall'Ufficio della

migrazione, e ciò con il giudizio 12 giugno 2018 citato, la revoca del permesso

di dimora B UE/AELS è di conseguenza definitivamente cresciuta in giudicato. Da

tale data, ossia dal 12 giugno 2018, il soggiorno in Svizzera della qui

ricorrente è illegale.

Alla luce della sentenza federale di conferma della revoca del

permesso di dimora, con decisione di allontanamento del 22 giugno 2018 (doc.

208) l'Ufficio della migrazione ha fissato all'assicurata il 22 luglio 2018

quale termine ultimo per lasciare la Svizzera, termine sino al quale la presenza

in Svizzera della straniera è stata tollerata. Come indicato la legalità della dimora

in Svizzera di RI 1 è cessata il 12 giugno 2018, la sua permanenza è stata

tollerata dall’autorità amministrativa, in attesa della partenza che doveva

avvenire entro il 22 luglio 2018.

Questa circostanza è stata peraltro ribadita dal Tribunale

federale nella sentenza 28 maggio 2019 (STF 9C_287/2019) emanata a seguito del

ricorso formulato da RI 1 contro la decisione del giudice delegato, del 16

aprile 2019, con cui è stata respinta la domanda di restituzione dell'effetto

sospensivo al gravame qui esaminato, sentenza in cui il TF ha affermato, al

considerando 3, che "la Corte cantonale

ha giustamente considerato che la ricorrente non è più titolare di un permesso

di dimora che l'autorizzi a restare in Svizzera come risulta dalle sentenze del

Tribunale federale del 12 giugno e 10 agosto 2018 che la riguardano (sentenze

2C_2015/2017 e 2F_12/2018). La sua situazione deve essere equiparata a quella

di chi risiede all'estero.".

Il fatto che l'assicurata abbia presentato, il 10 settembre 2018,

una domanda per l'ottenimento di un nuovo permesso di dimora B UE/AELS per

soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa, e che contro la decisione di

rifiuto del 10 ottobre 2018 (doc. 239) dell'Ufficio della migrazione sia

pendente un ricorso al Consiglio di Stato avente effetto sospensivo (doc.

IX/1), e la ricorrente abbia inoltrato istanze di ricusazione del Consiglio di

Stato e del Tribunale cantonale amministrativo (su questo aspetto si veda la

STF 2C_120/2019 del 25 febbraio 2019 che ha respinto la contestazione della

signora RI 1), non muta l'esito della presente controversia. La pendenza di un

ricorso contro una decisione di rifiuto di concedere un permesso di dimora

(domanda presentata appena poche settimane dopo la sentenza del TF del 12

giugno 2018 che conferma la revoca del permesso precedentemente concesso alla

qui ricorrente) non fa nascere nello straniero, che non è legittimato a

risiedere in Svizzera, il diritto a risiedere legalmente e, quindi, a domandare

e ricevere prestazioni complementari.

2.12

Da

quanto precede discende dunque che, con la revoca del permesso, la signora RI 1

non ha un valido titolo per risiedere in Svizzera, venendo meno la condizione

della dimora legale di cui all'art. 5 cpv. 1 1a frase LPC, a partire dalla data

della sentenza federale del 12 giugno 2018, e, comunque, trascorso il termine

di tolleranza impartito con la decisione 22 giugno 2018 per lasciare il

territorio nazionale. Ne deriva che la ricorrente non ha più diritto alle

prestazioni complementari all'AVS. Una diversa soluzione si porrebbe in netto

contrasto con la volontà del legislatore, adottata in base a progetto del

Consiglio federale, con la novella in vigore dal 1° luglio 2018, per cui:

"Gli stranieri senza permesso di dimora

in Svizzera sono inoltre espressamente esclusi dal versamento di prestazioni

complementari" (FF 2016 2625) e ciò affinché "non debba essere più possibile percepire prestazioni

complementari una volta revocato il permesso di dimora o di soggiorno di breve

durata." (FF 2016 2651).

Da evidenziare ancora come, in presenza di una

modifica legislativa, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di

disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1;

DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12

febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In

presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità

giornaliere LAINF, cfr. STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non

ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo

diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti

acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

In concreto, contrariamente alla tesi della ricorrente, la

modifica del 1° luglio 2018 le è opponibile benché il suo diritto alle prestazioni

complementari sia insorto il 1° agosto 2014. Stando così le cose dalla data

della sentenza federale del 12 giugno 2018, e, nell’ipotesi più favorevole, al

più tardi con la scadenza del termine legale di tolleranza di 30 giorni

impartito dall'Ufficio della migrazione con la decisione di allontanamento del

22.

giugno 2018, per l'assicurata non era più data la condizione della dimora legale

in Svizzera prevista dall'art. 5 cpv. 1 1a frase LPC. Pertanto, la ricorrente

non ha più diritto alle PC, nell’ipotesi a lei più favorevole, almeno dal 1°

agosto 2018 e quindi antecedentemente rispetto alla data prevista nella

decisione impugnata (1° ottobre 2018).

Va al riguardo evidenziato che il TCA

può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio della

ricorrente dopo averle dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averla resa attenta sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d

LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166 consid. 2a e b; RAMI

2000.

pag. 336; DLA 1995 n. 23 pag. 139 consid. 3b; Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).

Questo Tribunale, nell'evenienza concreta,

considerate tutte le circostanze del caso e la situazione della ricorrente

(pensionata settantenne, che beneficia di rendita AVS [CHF 1'170] e __________

[Euro 772,59] che deve lasciare immediatamente il territorio svizzero in

assenza di un valido permesso), rinuncia a riformare peggiorativamente la

decisione impugnata imponendo a RI 1 una retroattività della decadenza del

diritto alle prestazioni complementari al 1 luglio (rispettivamente 1 agosto)

2018, con obbligo di rifondere alla Cassa quanto indebitamente percepito.

Trattandosi di una facoltà concessa all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01

del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22

aprile 2003; DTF 119 V 249; fra le ultime: STCA 33.2016.1 del 15 aprile 2016;

33.2013.7

del 17 febbraio 2014; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA

36.2007.69

del 16 agosto 2007), questa Corte prescinde da una reformatio in

pejus.

2.13

Da

quanto precede deriva che la decisione su opposizione del 2 aprile 2019 deve

essere confermata ed il ricorso integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ammissibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti