33.2019.8
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10 luglio 2019Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.8
TB
Lugano
10 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 aprile 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel 2018 RI 1, 1970,
beneficiava di una prestazione complementare all'AI per sé, la moglie __________
e il figlio __________ di Fr. 112.- al mese, oltre al pagamento del premio di
Cassa malati.
Con l'inizio del terzo anno di apprendistato del figlio, la Cassa
cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato alle PC e
con decisione del 21 agosto 2018 (doc. B17), computati in particolare un
reddito da attività lavorativa dipendente di __________ di Fr. 13'166.- e
un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione per la
moglie di Fr. 29'186.-, l'amministrazione ha stabilito in Fr. 71'463.- le spese
riconosciute (uscite) e in Fr. 54'834.- i redditi computabili (entrate).
La differenza di Fr. 16'629.-, dedotto il premio forfettario
dell'assicurazione malattia obbligatoria di Fr. 17'448.- per tutta la famiglia,
permetteva di beneficiare dal 1° settembre 2018 (cfr. doc. 30 e doc. II/1) del
pagamento del premio di Cassa malati, ma non più di una prestazione mensile in
contanti.
1.2. Il 3 settembre 2018 (doc. 44)
l'assicurato si è opposto a questa decisione rilevando che, dal calcolo PC, da
una parte mancava il reddito da attività lucrativa dipendente della moglie che
egli aveva invece segnalato con la documentazione già trasmessa alla Cassa di
compensazione; dall'altra, l'importo dell'indennità giornaliera contro la
disoccupazione riportato nel foglio di calcolo era di gran lunga superiore a
quanto realmente incassato dalla moglie, così come risultava dai certificati
anch'essi già prodotti alla Cassa di compensazione. Pertanto, egli ha chiesto di
effettuare un nuovo calcolo delle prestazioni complementari.
1.3. A richiesta
dell'amministrazione (doc. 52), l'assicurato le ha trasmesso ulteriore
documentazione relativa ai conteggi di salari e delle indennità contro la
disoccupazione della moglie, a seguito dei quali la Cassa di compensazione, il
4 gennaio 2019 (doc. 70), ha allestito un nuovo calcolo delle prestazioni
complementari a decorrere dal 1° settembre 2018 (doc. 75) e dal 1° gennaio 2019
(doc. 73) e ha invitato l'interessato a ritirare l'opposizione.
Il 7 gennaio 2019 (doc. B1) l'assicurato si è "opposto"
nuovamente contro i calcoli relativi ai predetti periodi e al periodo dal 1°
gennaio 2018 in poi (doc. 77), chiedendo di considerarli nulli siccome si basavano
su importi errati.
Un' "opposizione" simile è stata inoltrata dall'interessato
il 2 gennaio 2019 (doc. B2) contro la comunicazione del 17 dicembre 2018
relativa al suo diritto alle PC dal 1° gennaio 2019.
Il 23 gennaio 2019 (doc. B8) ha avuto luogo un incontro fra RI 1 e
il Capo Servizio delle prestazioni complementari.
1.4. Con decisione su opposizione
del 4 aprile 2019 (doc. II/1) la Cassa di compensazione, raccolta la
documentazione necessaria concernente i salari e le indennità giornaliere
incassati dalla moglie dell'assicurato durante il 2018 e riportati sull'anno
classificandoli per datore di lavoro e per indennità giornaliere LADI, ha
accolto parzialmente l'opposizione riconoscendogli per il periodo da febbraio a
giugno 2018 (doc. B13) il diritto a Fr. 772.- al mese anziché a Fr. 112.-,
mentre da luglio 2018 (docc. A4 e A5) il diritto si limitava, come prima, al
solo pagamento del premio LAMal.
1.5. Con ricorso del 12 aprile
2019 (doc. I) trasmesso per competenza dall'amministrazione al TCA il 18
seguente (doc. II), RI 1 ha fatto presente a quanto ammontino, in realtà, gli
importi conseguiti dalla moglie nell'anno 2018, cifre che contrastano con
quelle poste dalla Cassa di compensazione alla base del calcolo del suo diritto
alle prestazioni complementari. Pertanto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale
di annullare i calcoli delle PC per i periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 2018
e dal 1° gennaio 2019.
1.6. Nella sua risposta del 7
maggio 2019 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione, giacché l'assicurato
ripresentava le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.
1.7. Il 14 maggio 2019 (doc. VI)
il ricorrente si è lamentato che malgrado abbia diligentemente fornito alla
Cassa di compensazione tutti i conteggi relativi agli introiti della sua
famiglia, l'amministrazione ha continuamente sbagliato a calcolare il suo
diritto alle PC, poiché ogni volta riportava delle cifre errate e l'ha
costretto a contestarle e a chiedere dei prestiti stante la poca disponibilità
economica, situazione che l'ha portato ad essere curato psichiatricamente per
depressione.
L'assicurato ha ricordato che prima di
avere problemi alla schiena lavorava come operaio e ora riceve Fr. 790.- (doc.
B10) di rendita di invalidità (grado AI 42%), mentre i suoi ex colleghi hanno
salari di Fr. 5'500.- netti al mese.
Egli ha quindi domandato al Tribunale il riconoscimento di tutti
gli arretrati dal 2018 ad oggi e anche un risarcimento per torto morale di Fr.
100'000.-.
L'interessato ha inoltre prodotto numerosi certificati medici, scambi
di corrispondenza avuti con l'amministrazione e diversi fogli di calcolo PC relativi
ai periodi dal 1° gennaio 2018 in poi (docc. B1-B33).
1.8. Il 15 maggio 2019 (doc. VIII)
RI 1 ha informato il Tribunale che dal 1° novembre 2017 i Fr. 642.- al mese che
percepiva sono stati ridotti a Fr. 112.- e che nel 2018 la Cassa di
compensazione gli ha tolto anche questo importo, perciò si è chiesto come
faccia a sopravvivere.
La Cassa di compensazione si è riconfermata nella sua risposta il
27 maggio 2019 (doc. X) e il ricorrente non ha formulato nuove osservazioni né
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Con il ricorso RI 1 chiede
che la Cassa gli versi un risarcimento per torto morale di Fr. 100'000.- "per incompetenza continui sbagli su sbagli è malessere
di tutta la nostra famiglia la mia vita è cambiata il mio stato di salute è
degenerato ho sempre spedito tutti questi anni all'AI tutti i miei referti
medici da quando sono in AI economicamente sono rovinato è alla disperazione AI
mi a scaricato come una bestia fregandosi di tutto." (doc. VI). Questa richiesta deve essere
dichiarata inammissibile siccome l’oggetto del ricorso, ossia la decisione su
opposizione del 4 aprile 2019, ha per oggetto soltanto il diritto
dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2018 in poi.
La richiesta di risarcimento del danno che RI 1 indica di avere
subito esula dall’oggetto del contendere e già per tale ragione non può essere materia
di esame e di giudizio da parte di questo TCA (STCA 32.2018.124 del 18 giugno
2019; STCA 43.2018.1 del 25 febbraio 2019).
Va infatti ricordato che, per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV
Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.
2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Va evidenziato che, in virtù
dell'art. 25 LPC la responsabilità per danni, in deroga all’art. 78 LPGA, secondo
l’art. 21 cpv. 2 è retta dal diritto cantonale.
Per quanto concerne il Ticino, la Legge sulla responsabilità
civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL
166.100) si applica in particolare alle corporazioni ed istituti di diritto
pubblico cantonale con personalità giuridica propria nell’esercizio di una
funzione pubblica, ai membri ed ai supplenti dei loro organi nonché ai loro
dipendenti (art. 1 lett. c). La legge regola la responsabilità degli enti
pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro
agenti (art. 3 lett. a). Di principio, l’ente pubblico risponde del danno
cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle sue
funzioni, senza riguardo alla colpa dell’agente (art. 4 cpv. 1).
Nei casi particolari, per l'art. 5 cpv. 1, in
caso di decisione amministrativa o giudiziaria l’ente pubblico risponde del
danno cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale della
funzione.
Secondo l'art. 5 cpv. 2, non è dato risarcimento nel caso in cui
il danno avrebbe potuto essere evitato se il danneggiato avesse fatto uso dei
rimedi di diritto a sua disposizione.
Se il danno è cagionato dalla mancata o ritardata adozione di una
decisione amministrativa o giudiziaria, la responsabilità dell’ente pubblico è
retta dall’art. 4 (art. 5 cpv. 3).
Giusta l'art. 6, per il danno a seguito di informazione erronea
l’ente pubblico risponde solo in caso di dolo o di negligenza grave dell’agente
pubblico e se l’incompetenza dell’agente non fosse riconoscibile.
L'art. 18 cpv. 1 dispone che le pretese di risarcimento del danno
e di riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale
l’agente pubblico svolge la sua funzione.
Chi pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale,
prima di promuovere l’azione deve notificare la propria pretesa, brevemente
motivata (art. 19 cpv. 1).
Per quanto concerne la competenza giudiziaria, l'art. 22 cpv. 1
prevede che per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile
ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si
propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone
dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro
della sede dell’ente pubblico convenuto.
Da quanto precede discende che il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non è l'autorità competente per decidere in merito alla pretesa
risarcitoria formulata da RI 1 e, pertanto, anche per tale motivo la sua
richiesta va dichiarata irricevibile.
2.2. Occorre infine evidenziare
che nella misura in cui la Cassa cantonale di compensazione ha accolto
l'opposizione dell'assicurato attribuendogli una prestazione complementare di
Fr. 772.- al mese per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2018, il TCA non
può statuire su questa tematica, non essendo essa stata oggetto di un secondo
esame da parte dell'amministrazione.
In effetti, con la decisione su opposizione del 4 aprile 2019
quest'ultima ha proceduto a modificare il diritto alle PC in essere dell'assicurato
stabilito con la decisione del 17 ottobre 2017, con cui dal 1° novembre 2017 la
Cassa di compensazione ha ridotto il suo diritto da Fr. 642.- a Fr. 112.-
mensili.
Questa riduzione è stata confermata dalla decisione su opposizione
dell'8 gennaio 2018 (doc. VIII/1), che è cresciuta incontestata in giudicato.
Per quanto concerne la procedura ora pendente al TCA, con
l'attribuzione all'interessato di una prestazione complementare di Fr. 772.- dal
1° febbraio al 30 giugno 2018 (doc. B13) in luogo dei precedenti Fr. 112.- e
con il riconoscimento del pagamento del solo premio LAMal dal 1° luglio al 31
dicembre 2018 (doc. A4), la Cassa di compensazione ha quindi sostanzialmente e implicitamente
effettuato una revisione della precedente decisione sulla base dell'art. 53
LPGA. Essa si è infatti riferita al periodo antecedente al periodo
oggetto della decisione su opposizione del 4 aprile 2019, tuttavia unico
oggetto qui in discussione e che porta sul periodo dal 1° settembre 2018 in
avanti.
Ne discende che, nella misura in cui l'amministrazione si è
pronunciata sul diritto dell'assicurato dal 1° febbraio al 30 giugno 2018 fissando
le PC in Fr. 772.- al mese e poi ancora dal 1° luglio al 31 agosto 2018
riconoscendogli soltanto il pagamento del premio dell'assicurazione malattia,
questo Tribunale non è competente per decidere sulla correttezza dell'agire
della Cassa di compensazione e quindi per verificare, come richiesto dal
ricorrente (doc. VI), se per l'anno 2018 abbia diritto a PC arretrate.
Essendo necessario garantire alle parti sia il
diritto di essere sentite (cfr. sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid.
7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), e meglio di esprimersi e di
confrontarsi con le modifiche apportate dalla Cassa di compensazione con la
decisione su opposizione per quanto concerne il periodo dal 1° febbraio al 31
agosto 2018 che fin qui non sono state oggetto di discussione né tanto meno di
disamina (cfr. sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in
particolare consid. 7.7), sia il doppio grado di giudizio (DTF 125 V 413
consid. 2c; sentenza 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 2.3; RCC 1991 pag.
386, consid. 8), gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché, considerate
le lamentele ricorsuali di RI 1 alla stregua di un'opposizione alla revisione
che la Cassa ha operato contestualmente alla decisione su opposizione del 4
aprile 2019 e che va considerata come decisione formale, emetta una decisione
su opposizione che porti unicamente sul suo diritto alle PC per i mesi da
febbraio ad agosto 2018. Questa nuova decisione su opposizione potrà, se del
caso, essere impugnata dall'assicurato davanti a questo stesso Tribunale in
virtù dell'art. 56 LPGA.
nel merito
2.3. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita AI.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art.
10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le
persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 290 franchi
per le persone sole,
2. 28 935 franchi
per i coniugi,
3. 10 080 franchi
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a
una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese
accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo;
l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi
per le persone sole,
2. 15 000 franchi
per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in
più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile
spostarsi con una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
"
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,
fra i quali vi sono:
"
a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di
un'attività lucrativa per quanto
superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i
coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi
aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività
lucrativa è computato interamente;
d. le rendite,
le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;
f. gli
assegni familiari;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;
b. le
prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni
per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di
studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.5. Quanto ai redditi
computabili, oggetto di contestazione fra le parti, va qui evidenziato che,
in virtù del citato art. 11 LPC, sia il salario conseguito dalla moglie
dell'assicurato (lett. a) sia le indennità giornaliere contro la disoccupazione
da essa ricevute (lett. d), rientrano fra i redditi computabili della famiglia,
unitamente al reddito da attività da lavoro conseguito dal figlio __________
come apprendista (lett. a).
Per determinare tali voci la Cassa di compensazione ha chiesto
all'assicurato di trasmettergli i certificati mensili attestanti gli importi
versatile e, su tali basi, nella decisione su opposizione ha riassunto con una
tabella tanto le indennità LADI quanto i redditi derivanti dalle due attività
lucrative ricevuti mensilmente nel 2018.
Gli importi complessivi stabiliti per ognuna delle tre categorie sono
stati riportati sull'anno in virtù dell'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI e le cifre
così ottenute sono state poste alla base del nuovo calcolo del diritto alle
prestazioni complementari dell'assicurato, giungendo a confermare il diritto
soltanto al pagamento del premio dell'assicurazione malattia per ciò che
concerne il periodo dal 1° settembre 2018 in avanti (per il periodo precedente,
già si è detto che il TCA non può pronunciarsi e che la decisione su
opposizione del 4 aprile 2019, laddove si esprime su questo lasso di tempo, va
considerata come una decisione formale contro cui l'interessato ha presentato
ricorso, che però su questo punto va quindi considerato alla stregua di
un'opposizione).
Il ricorrente ha contestato le cifre ritenute
dall'amministrazione, affermando che gli importi effettivamente incassati dalla
moglie sono inferiori a quelli ritenuti dalla Cassa di compensazione.
Occorre dunque verificare la correttezza dei redditi computabili.
2.6. Il ricorrente ha ragione
quando sostiene che il suo coniuge ha conseguito degli importi inferiori a
quelli riportati dalla Cassa cantonale di compensazione nei fogli di calcolo.
Tuttavia, all'assicurato va ricordato che l'art. 23 cpv. 4
OPC/AVS-AI recita che se la persona che pretende una prestazione complementare
annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa
chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente
inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo
conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili
determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al
momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
In altre parole, l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di "redditi probabili determinanti, convertiti in redditi
annui", ha stabilito il principio del calcolo della PC annuale,
quindi riferito sempre su un intero anno civile. Occorre dunque riportare in
reddito annuo i redditi mensili versati (STCA 33.2016.4 del 21 novembre 2016,
consid. 2.9), come ha effettuato la Cassa di compensazione.
Nell'evenienza concreta, però, disponendo dei certificati di
salario annuo rilasciati dai datori di lavoro della moglie del ricorrente, è
più semplice, preciso e corretto riferirsi ad essi. In effetti, va per esempio
segnalato che la Cassa non ha conteggiato alcun reddito per i mesi di aprile e
di dicembre 2018 benché, sia come risulta dal contratto di lavoro agli atti
(doc. 6), sia come emerge per l'appunto dal certificato di salario annuo, __________
abbia lavorato per il __________ dal 16 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 (doc.
A2).
Pertanto, facendo difetto alcuni dati mensili, è opportuno basarsi
sul dato annuo accertato dal datore di lavoro (doc. A2), eventualmente verificando
esattamente con quest'ultimo l'inizio e la fine dell'attività per potere
convertire in reddito annuo il totale incassato dalla lavoratrice, stante la
validità di un altro contratto di lavoro dal 1° settembre al 2 dicembre 2018
(doc. 50).
Per quanto concerne le prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione incassate dalla moglie dell'assicurato, va rilevata una
discrepanza fra i certificati mensili prodotti agli atti e il certificato annuo
valido per la dichiarazione d'imposta (doc. A3). In effetti, dai singoli
documenti mensili risulta che __________ ha conseguito delle indennità
giornaliere anche per il mese di novembre 2018 (Fr. 1'102,55), mentre dal
certificato ufficiale annuo quel mese non figurano dei giorni di disoccupazione
controllata.
Così stando le cose, la Cassa cantonale di compensazione, a cui
gli atti vanno retrocessi, verificherà direttamente con la competente Cassa di
disoccupazione a quanto ammontino esattamente, per l'anno 2018, le indennità
giornaliere LADI versate alla moglie del ricorrente e riporterà tale cifra, se
sarà necessario, su 12 mensilità conformemente all'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
A tale riguardo non va dimenticato che gli assegni familiari per
il figlio in formazione andranno detratti da tale importo - così come dal
reddito da attività lucrativa conseguito - e computati separatamente nel foglio
di calcolo PC in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. f LPC.
Quando l'amministrazione sarà in possesso dei dati esatti riferiti
al reddito da attività lucrativa conseguito per conto del __________ essendo
l'unico datore di lavoro per il quale la moglie dell'assicurato lavorava dal 1°
settembre 2018 in poi, riterrà l'importo riportato su 12 mensilità e, dopo
averlo sommato al reddito da attività dipendente conseguito dal figlio come
apprendista, giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC dedurrà l'importo forfetario
di Fr. 1'500.- e la differenza sarà computata per due terzi nei redditi del
ricorrente.
Le indennità di disoccupazione, anch'esse convertite in reddito
annuo giusta l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, saranno invece conteggiate interamente
a titolo di prestazione periodica ex art. 11 cpv. 1 lett. d LPC.
Su tali basi, la Cassa cantonale di compensazione ricalcolerà il
diritto alle prestazioni complementari di RI 1 dal 1° settembre 2018 in poi,
emettendo una nuova decisione formale che, semmai, potrà essere nuovamente
impugnata davanti all'amministrazione e, successivamente, davanti a questo stesso
Tribunale.
2.7. Da quanto precede discende che
il ricorso deve essere accolto ai sensi dei considerandi, nel senso che la
decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati
all'amministrazione per una nuova decisione previ nuovi accertamenti sui
redditi computabili della famiglia.
Malgrado sia vincente in causa, non essendo patrocinato al
ricorrente non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:
1.1 Nella misura in
cui, con il ricorso, è contestata la decisione 4 aprile 2019 della Cassa di
compensazione relativa al diritto alle prestazioni complementari dal 1°
febbraio al 31 agosto 2018 il gravame è irricevibile.
1.2 Nella misura in cui il
ricorso contesta l’importo delle prestazioni complementari per il periodo
successivo al 1° settembre 2018, l’impugnativa è accolta. La decisione
su opposizione del 4 aprile 2019 su questo punto è annullata e gli atti sono
rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione
formale dopo espletamento degli accertamenti indicati al considerando 2.6.
Considerandi
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si
attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti