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Decisione

33.2019.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 luglio 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:

1.1 Nella misura in

cui, con il ricorso, è contestata la decisione 4 aprile 2019 della Cassa di

compensazione relativa al diritto alle prestazioni complementari dal 1°

febbraio al 31 agosto 2018 il gravame è irricevibile.

1.2 Nella misura in cui il

ricorso contesta l’importo delle prestazioni complementari per il periodo

successivo al 1° settembre 2018, l’impugnativa è accolta. La decisione

su opposizione del 4 aprile 2019 su questo punto è annullata e gli atti sono

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione

formale dopo espletamento degli accertamenti indicati al considerando 2.6.

Considerandi

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti