33.2019.9
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28 agosto 2019Italiano51 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.9
tb/sc
Lugano
28 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 aprile 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Degente in casa anziani dal
2013 (doc. 5) e beneficiario di un assegno per grandi invalidi dell'AVS di
grado medio dal dicembre 2017 (doc. 10), nel giugno 2018 (doc. 31) RI 1, nato
nel 1934, rappresentato dal curatore RA 1, della medesima __________ e suo curatore
(doc. A1), ha postulato la concessione di prestazioni complementari.
1.2. Con decisione del 17 luglio
2018 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda
dell'assicurato siccome dal calcolo del suo diritto risultavano CHF 30'660 di
spese riconosciute (uscite) e CHF 34'854 di redditi determinanti (entrate) con
un'eccedenza di entrate di CHF 4'194. L'amministrazione ha computato quali
spese unicamente la retta giornaliera per la casa anziani (CHF 84 x 365 giorni)
e quali redditi, oltre alla rendita AVS (CHF 15'564), l'importo del fabbisogno
vitale per le persone sole (CHF 19'290) quale prestazione derivante da una
convenzione analoga al contratto di vitalizio.
1.3. Il 7 settembre 2018 (doc.
III/2) il curatore si è opposto al rifiuto della concessione di PC, rilevando
che, fino al trasferimento in casa anziani per gravi problemi di salute,
l'assicurato ha vissuto nei __________, non ha mai percepito un salario dall'__________
beneficiando unicamente di vitto e alloggio. Il rappresentante dell'assicurato
ha fatto presente come sia consuetudine dell’__________ provvedere ai __________
finché vivono nei __________, ma quando si impone una vita al di fuori degli
stessi non sia nelle possibilità dell'__________ far fronte alle loro spese di
vitto e alloggio. Egli ha quindi chiesto lo stralcio dell'importo del
fabbisogno vitale.
1.4. Chiesti (doc. 48 e 56) e
ottenuti dall'assicurato lo Statuto __________ (doc. 51) e le __________ (doc.
59), interpellato l'UFAS sulla questione (doc. III/4), con decisione dell'8
aprile 2019 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha confermato il rifiuto di
attribuire all'interessato le prestazioni complementari. L'amministrazione ha
esaminato le norme che reggono l'__________e ha concluso che il principio del
sostentamento dei __________ con vitto, vestito e quanto necessario
all’esercizio del proprio ufficio (N. 64.3 delle __________) non possa
limitarsi alla sola fase attiva e quindi allo svolgimento della professione di __________,
ma debba essere applicato anche al termine della stessa e dunque anche qualora
insorga un'eventuale malattia o il __________ viva al di fuori dal __________
(N. 99.1 e N. 99.4). In questo senso, giusta il N. 3462.04 DPC, quale
contropartita per il lavoro prestato alla comunità o per i beni apportati, le
prestazioni di sostentamento concesse ai membri di comunità religiose sono
considerate quali prestazioni derivanti da una convenzione analoga a un
contratto di vitalizio e quindi computate nei redditi. La Cassa ha
ulteriormente ricordato che nel calcolo del diritto alle prestazioni
complementari di RI 1 debba essere conteggiata solo la retta giornaliera
dell'istituto, perché le altre spese continuano a essere a carico dell'ordine
religioso (N. 3532.01 DPC). Quali redditi vanno invece ritenute tutte le
entrate dei membri delle comunità religiose (N. 3533.01 DPC), oltre al
fabbisogno vitale per persone sole quale prestazione derivante dalla
convenzione analoga a un contratto di vitalizio (N. 3533.03 DPC).
1.5. Il 30 aprile 2019 (doc. I) RI
1, sempre rappresentato dal curatore RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione della Cassa e di concedergli le prestazioni complementari. Il
ricorrente ha rilevato che, secondo il N. 3532.02 DPC, non soggiornando in una
struttura appartenente all'__________, ma in una casa per anziani pubblica, gli
è comunque riconosciuta come spesa la tassa giornaliera, ad esclusione delle
altre spese quali quelle personali e il premio dell'assicurazione malattia. Il
N. 3533.03 DPC è invece applicabile, a suo dire, solo se la struttura per
persone anziane appartiene al rispettivo ordine religioso. L'assicurato ha
rilevato che è già gravoso il mancato computo delle spese personali e
dell'assicurazione malattia ed è quindi oltremodo penalizzante l'aggiunta di
un'entrata ipotetica di CHF 19'290, che andrebbe quindi esclusa dal calcolo,
ciò che gli permetterebbe di beneficiare delle prestazioni complementari.
1.6. Nella sua risposta del 15
maggio 2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso, ricordando come il rifiuto del diritto alle PC sia
dovuto al computo, a titolo di "altri redditi", dell'importo del
fabbisogno vitale per il 2018 e al mancato computo delle spese personali e del
premio forfettario di Cassa malati, così come confermato dall'UFAS.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la
Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei
disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606,
RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art.
10 cpv. 2 LPC prevede che:
" Per le
persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un
ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese
riconosciute sono le seguenti:
a. tassa
giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a
causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. I Cantoni provvedono
affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una
dipendenza dall'assistenza sociale;
b. un importo per
le spese personali, stabilito dal Cantone.”
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
"
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la
copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,
fra i quali vi sono:
"
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese
le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le
prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;".
Per l'art. 11 cpv. 2 LPC, per le persone che vivono in un istituto
o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l'importo della sostanza derogando
al cpv. 1 lett. c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le
prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni
per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di
studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.3. Nell'evenienza concreta RI 1
è membro dell'__________, e quindi dell'__________ (associazione religiosa
secondo gli artt. 60 segg. CCS e retta da uno Statuto, doc. 51), che non è più
in grado di aiutarlo finanziariamente dopo il ricovero in una casa per anziani
per motivi di salute. L’__________ si accolla le spese personali di RI 1 e i
suoi costi per l'assicurazione malattia. Considerato che nulla gli vieta di
fare capo a forme di previdenza sociale laddove ne ricorrano gli estremi,
l’assicurato ha ribadito che, dal calcolo eseguito dalla Cassa, debba essere
stralciata l’entrata ipotetica di CHF 19'290 ritenuta dall’amministrazione.
Per la Cassa di compensazione, invece, non ci si può esimere dal
computare nei redditi del ricorrente il fabbisogno vitale, e ciò poiché le
prestazioni di sostentamento di cui ha goduto quale contropartita per il lavoro
prestato a favore della comunità vanno considerate quali prestazioni derivanti
da una convenzione analoga a un contratto di vitalizio vigente fra il
ricorrente e l'__________, non solo durante la vita attiva, ma anche quando,
per motivi di salute, un membro dell’__________ sia costretto a vivere fuori
dal __________.
Occorre dunque determinare se il ricorrente, nella sua qualità di
membro di una comunità religiosa, abbia diritto alle prestazioni complementari.
2.4. Il capitolo 3.5.3 delle
Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC) valide dal 1°
aprile 2011, stato 1° gennaio 2018, concerne il calcolo delle PC per i membri
di comunità religiose.
Il principio sancito dal N. 3531 DPC dispone che, di regola, i
membri di comunità religiose non hanno diritto a PC (v. N. 2630.04). Nel caso
dei membri bisognosi di cure che ricevono un assegno per grandi invalidi di
grado medio o elevato dell’AVS o dell’AI può tuttavia essere eseguito un
calcolo semplificato per le persone che vivono in un istituto conformemente
alle disposizioni seguenti.
Le spese riconosciute dei membri di comunità religiose sono
regolate al capitolo 3.5.3.2.
Per il N. 3532.01 DPC, quale spesa può essere riconosciuta
unicamente la tassa giornaliera. Le altre spese non possono essere considerate,
poiché continuano ad essere a carico dell’ordine religioso. Secondo il N.
3532.02 DPC, se un membro di una comunità religiosa soggiorna in un istituto
che non appartiene alla medesima o non ha uno stretto legame con essa, per il calcolo
delle PC è computabile la tassa giornaliera fino a concorrenza di un eventuale
importo massimo cantonale (N. 3320.02). Se un membro di una comunità religiosa
è curato all’interno della medesima, per il calcolo delle PC è computabile la
tassa giornaliera fatturata, ma al massimo CHF 220.-/giorno (N. 3532.03 DPC).
Fatti
I redditi computabili dei membri di comunità religiose sono
stabiliti secondo le direttive indicate al capitolo 3.5.3.3.
Giusta il N. 3533.01 DPC, sono computate come redditi tutte le
entrate dei membri di comunità religiose bisognosi di cure. Per il computo
dell’assegno per grandi invalidi si applica il N. 3457.01. Se un membro è
curato all’interno della comunità, l’assegno per grandi invalidi va sempre
computato come reddito (N. 3533.02 DPC). In virtù del N. 3533.03 DPC, nel
calcolo va computato l’importo per il fabbisogno generale vitale per le persone
sole quale prestazione derivante da una convenzione analoga al contratto di
vitalizio o quale reddito in natura. Secondo il N. 3462.04 DPC, le prestazioni
di sostentamento concesse ai membri di comunità religiose o benefiche in virtù
di un contratto, di statuti o di regole dell’ordine quale contropartita per il
lavoro prestato a favore della comunità o per i beni apportati vanno
considerate quali prestazioni derivanti da una convenzione analoga al contratto
di vitalizio e quindi computate. Ai membri bisognosi di cure si applicano le
disposizioni eccezionali del capitolo 3.5.3.
A norma del N. 2630.01 DPC, con il contratto di vitalizio o una convenzione
analoga, una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati
beni in cambio di una garanzia di mantenimento e assistenza vita natural
durante (art. 521 cpv. 1 CO). Il debitore del vitalizio è obbligato a fornire
al beneficiario, che entra a far parte della sua comunione domestica, vitto e
alloggio adeguati e, in caso di malattia, la necessaria assistenza e cura
medica (art. 524 cpv. 1 e 2 CO).
Giusta il N. 2630.02 DPC, per essere valido il contratto di
vitalizio deve avere la forma prescritta per il contratto successorio (art. 522
cpv. 1 CO). Se il contratto di vitalizio è concluso con un istituto
riconosciuto dallo Stato, alle condizioni approvate dall’autorità competente, è
sufficiente che esso sia convenuto in forma scritta (art. 522 cpv. 2 CO).
Se una convenzione scritta o orale ha per oggetto un vitalizio ma
non adempie i requisiti formali di cui al N. 2630.02, essa costituisce una
convenzione analoga al contratto di vitalizio (N. 2630.03 DPC). Secondo il N.
2630.04 DPC, agli assicurati beneficiari di un contratto di vitalizio che
conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e assistiti non
sono concesse prestazioni complementari, salvo sia provato che il debitore del
vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o il sostentamento
accordato, rispetto alla situazione locale, può essere qualificato come
particolarmente modesto. Per la valutazione di questi casi v. i N. 3415.02
segg.
Se la convenzione stipulata garantisce all’assicurato soltanto sostentamento
o alloggio ma non assistenza, essa non costituisce né un contratto di vitalizio
né una convenzione analoga. Non è pertanto possibile escludere a priori il
diritto alle PC. Occorre tuttavia verificare se per il beneficiario di PC
questo negozio giuridico rappresenti una rinuncia alla sostanza ai sensi del
capitolo 3.4.8.3. Per la valutazione della controprestazione (vitto e alloggio)
si rinvia al capitolo 3.4.5.8 (N. 2630.05 DPC).
2.5. A seguito dell'opposizione al
rifiuto delle PC e dopo avere raccolto ulteriore documentazione direttamente
dall'assicurato, il 26 febbraio 2019 (doc. III/4) l'amministrazione ha
interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali indicando di avere
computato a un __________, beneficiario di una rendita AVS, l'importo di CHF
19'290 riferito al fabbisogno vitale per il 2018 quale reddito e unicamente la
retta giornaliera della casa anziani quale spesa. La Cassa cantonale ha
segnalato che, secondo lo statuto, il __________ è tenuto a consegnare ogni suo
ricavo e in cambio la __________ provvede al vitto e alle cose necessarie per
l'esercizio del proprio lavoro. Essa ha quindi chiesto se fosse corretto
considerare tale obbligo di consegnare i propri proventi in cambio del vitto
come un mantenimento ai fini del calcolo PC.
Il 4 marzo 2019 (doc. III/4) l'UFAS ha così risposto:
" Noi
consideriamo che il calcolo delle prestazioni complementari da lei realizzato
per il __________ RI 1 conformemente ai N. 3532.01 e 3532.02 DPC è corretto e
conforme alle cifre marginali pertinenti.
In effetti, anche in base agli articoli delle __________ (in
seguito: __________) citati dal curatore dell'assicurato, risulta evidente che
l'impegno illimitato dei __________ di "consegnare alla __________ tutti i
beni, compresi stipendi, pensioni, sovvenzioni, assicurazioni che in qualunque
modo ci pervengono" (N. 64.2 __________) affinché quest'ultima
"provveda a ogni __________ il vitto, il vestito e le cose necessarie per
l'esercizio del proprio ufficio" (N. 64.3 __________) non possa limitarsi
alla fase attiva del __________ (conformemente al N. 34.3 __________:
"Mediante la professione perpetua il __________ è definitivamente
incorporato nella __________ con tutti i doveri, a norma delle __________")
ma debba intendersi anche per il periodo nel quale dovesse insorgere
un'eventuale malattia o il __________ dovesse vivere fuori del __________ (N.
99.1 e 99.4 __________).
Di conseguenza, noi riteniamo che l'applicazione del N. 3533.03
DPC da lei menzionato nella decisione di rifiuto delle prestazioni
complementari sia corretta (a tal proposito, si veda anche il N. 3462.04 DPC,
nel quale si conferma che "le prestazioni di sostentamento concesse ai
membri di comunità religiose […] in virtù di un contratto, di statuti o di
regole dell'ordine quale contropartita per il lavoro prestato a favore della
comunità o per i beni apportati vanno considerate quali prestazioni derivanti
da una convenzione analoga al contratto di vitalizio e quindi
computate.").".
2.6. La Cassa cantonale di
compensazione, basandosi sulle citate Direttive e sull'esposta presa di
posizione dell'UFAS, ha quindi conteggiato al ricorrente, siccome membro dell’__________
cui ha aderito, le seguenti voci:
- quali spese riconosciute, la retta giornaliera della casa
anziani;
- quali redditi computabili, oltre alla rendita annua AVS,
anche il fabbisogno vitale per le persone sole quale controprestazione
derivante da una convenzione analoga a un contratto di vitalizio.
Per l'amministrazione, l'esistenza di una convenzione analoga a un
contratto di vitalizio ha permesso, e permette tuttora, al ricorrente di essere
sostentato e curato a motivo della sua appartenenza all'__________, perciò nei
suoi redditi è stato inserito l'importo di CHF 19'290. Tra le spese
riconosciute la Cassa ha inserito unicamente la tassa giornaliera, che nel
nostro Cantone è pari a CHF 84 e quindi a CHF 30'660 annui, considerato
peraltro che la comunità di cui l'assicurato è membro si assume le sue spese
personali e di malattia.
Il TCA deve dunque verificare se l’operato della Cassa è corretto,
e in particolare se sia stata ritenuta a giusta ragione, alla voce "altri
redditi", la somma di CHF 19'290 tra i redditi computabili.
2.7. Fra i redditi computabili di
un assicurato rientrano anche le prestazioni derivanti da un contratto di
vitalizio o da una convenzione analoga (art. 11 cpv. 1 lett. e LPC).
Per l'art. 13 cpv. 1 OPC-AVS/AI, gli assicurati che beneficiano di
un contratto vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente
sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono
riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è
in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato
deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente
modesto. È riservato il capoverso 2. Giusta l'art. 13 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se le
prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente
sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore
di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta
devono essere messe a conto del creditore. Le prescrizioni dei cpv. 1 e 2
valgono anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio (art. 13
cpv. 3 OPC-AVS/AI).
La rendita vitalizia ed il contratto vitalizio sono previsti agli
artt. 516 e seg. rispettivamente art. 521 e seg. CO. Su questa tematica il TCA,
in una sentenza 33.2009.3 del 22 giugno 2009, si è pronunciato nei termini seguenti:
"
(…)
2.7 (…)
Il contratto vitalizio è quello con cui una parte si
obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e questa a
procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante (art. 521 cpv. 1
CO). Esso richiede, per la sua validità, la forma prescritta per il contratto
successorio, ossia la forma pubblica (art. 522 cpv. 1 CO).
Secondo l’art. 524 CO, inoltre,
"chi ha costituito il
vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è
tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore
di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.
Il debitore è tenuto a fornirgli
vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la
necessaria assistenza e cura medica.".
La rendita vitalizia, di contro, può essere costituita
sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo (art. 516 cpv. 1 CO). Per
la validità si richiede l’atto scritto (art. 517 CO). Essa viene pagata per
semestri o anticipatamente (art. 518 cpv. 1 CO).
Le due prestazioni hanno in comune il fatto che il creditore
riceve una prestazione a vita. Esse differiscono, tuttavia, nella tipologia
della prestazione medesima: nel caso della rendita vitalizia questa avviene in
denaro, nell’ambito di un contratto vitalizio in natura (S. Werlen, der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p. 149).
Le convenzioni analoghe al contratto vitalizio, invece,
riguardano accordi che nella sostanza vanno qualificati come contratti di vitalizio
o rendita vitalizia, ma nella forma non corrispondono a quanto previsto dalla
legge (Werlen, op. cit. p. 152).
Secondo costante giurisprudenza, per la qualifica giuridica della prestazione è
rilevante soltanto il contenuto e non la designazione contrattuale (ZAK 1967 p.
502ss).
Secondo la prassi federale, ad esempio, se soci di comunità
religiose o di beneficenza ricevono prestazioni per il loro mantenimento in
base a contratto, statuto o ordinamenti, esse sono considerate e computate come
analoghe a prestazioni derivanti da contratto vitalizio (Werlen, op. cit. p. 152).
Ora, in una sentenza del 30 gennaio 1974 nella causa B.B.
riassunta in RCC 1974 a pag. 281, il TFA ha stabilito che:
"Se una persona pensionata è
completamente mantenuta dalla comunità che si occupa di assistenza, di
cui era membro e alla quale ha consacrato tutta la sua attività, allora le
premesse economiche che danno diritto a una PC non sono adempite. (Conferma
della pratica).".
In altri termini, se la comunità fa fronte interamente al
mantenimento del membro non vi è - di principio - alcun diritto a prestazioni
complementari (ZAK 1974 p. 305; 1969 p. 188).
Tale giurisprudenza è poi stata concretizzata dall’amministrazione
nelle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC). La cifra
2122 recita infatti:
" Le prestazioni di mantenimento concesse a
membri di comunità religiose o assistenziali in virtù di contratto, statuti o
regole dell’ordine quale contropartita del lavoro prestato a favore della
comunità o dei beni portati sono considerate prestazioni provenienti da una
convenzione analoga al vitalizio e conteggiate come tali (RCC 1967 p. 169; RCC
1974 p. 281).”.
Infine, per quanto attiene alla valutazione dell'importo da
computare il TFA ha stabilito che se esiste un diritto al mantenimento
completo, è corretto prendere in considerazione l'importo necessario per la
copertura del fabbisogno vitale (cfr DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122 e
consid. 2.3, cfr. pure: Rumo-Jungo,
Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen und
Invalidenversicherung; Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 30).
A questo va aggiunto, di regola, l'importo della rendita AVS. Se
però è stato concluso un accordo secondo cui l’avente diritto al mantenimento
fa fronte lui stesso, nell’ambito delle sue possibilità finanziarie, al proprio
mantenimento, la rendita di vecchiaia va dedotta dal valore delle prestazioni
erogate e solo la differenza computata quale prestazione analoga (DTFA 1967
pag. 50; DTFA 1968 pag. 122; Rumo-Jungo,
op. cit., p. 32, cfr pure STCA del 7 febbraio 2001 in re F. C. cresciuta in
giudicato). (…).".
2.8. Il contratto di vitalizio ex
art. 521 cpv. 1 CO è un contratto bilaterale che si caratterizza principalmente
per l'obbligo di una parte di mantenere l'altra in maniera durevole (1), per un
trasferimento di beni in cambio di questo impegno (2) e per un aspetto
aleatorio (3), l'obbligo assunto dal debitore del mantenimento essendo
subordinato alla condizione incerta costituita dalla morte del creditore (DTF
133 V 265 consid. 6.3.1; Michel
Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, p. 161 ss.).
Con questo contratto, il debitore è in particolare tenuto a
fornire al creditore tutto ciò di cui ha bisogno per vivere conformemente al
valore dei beni trasferiti e alla sua precedente condizione sociale. Ciò
comprende dunque non solo adeguati vitto e alloggio, ma anche l'assistenza, la
garanzia delle cure mediche (comprese, se necessarie, le spese
d'ospedalizzazione) e tutte le prestazioni simili al mantenimento (STFA P 81/02
del 13 marzo 2003 consid. 2.2).
Da parte sua, il creditore del mantenimento deve fare all'altra
parte un apporto corrispondente almeno parzialmente al valore stimato del
mantenimento che gli sarà fornito. Se non c'è una controprestazione da parte
del creditore del mantenimento, l'obbligo dell'altro contraente equivale a una
donazione (DTF 133 V 265 consid. 6.3.1; Valterio,
op. cit., pag. 162 N. 88 ad art. 11). Per il computo di una rendita vitalizia,
il fatto decisivo è dunque che l'obbligo di mantenimento, anche se esso non è
la sola causa, sia direttamente legato a un trasferimento di beni di cui tale
obbligo è una controprestazione, condizione che è pure realizzata nel caso di
un obbligo di mantenimento differito e condizionale (citata STFA P 81/02
consid. 2.2). Pertanto, il semplice impegno dei parenti di sovvenire ai bisogni
del titolare di una rendita AVS/AI, senza controprestazione del beneficiario
del mantenimento, non costituisce un contratto di vitalizio o una convenzione
analoga ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. e LPC (DTF 133 V 265 consid. 6.3.3; Valterio, op. cit., pag. 162 N. 88 ad
art. 11).
In assenza di una controprestazione, o l'assistenza che gli
forniscono i suoi familiari si basa su una donazione o su un dovere morale ex
art. 239 cpv. 3 CO e quindi rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 cpv.
3 lett. c LPC che esclude dai redditi determinanti le prestazioni provenienti
da persone e istituzioni pubbliche o private aventi manifestamente carattere
assistenziale, o questa assistenza risponde all'obbligo di mantenimento secondo
l'art. 328 CC e non riveste alcuna portata propria (DTF 133 V 265 consid.
6.3.2; Valterio, op. cit., pag.
162 N. 88 ad art. 11).
Per contro, se c'è una controprestazione, il credito di
mantenimento deve essere considerato anche se la clausola del contratto fa
riferimento all'obbligo di assistenza secondo gli artt. 328 segg. CC nella
misura in cui questo obbligo ha un carattere sussidiario rispetto all'obbligo
contrattuale (citata STFA P 81/02 consid. 2.2). Ciò vale anche quando il
creditore rinuncia senza controprestazione a delle parti di reddito che gli
sono dovute in virtù di un contratto (RCC 1968 pag. 155 consid. 3), quando non fa
valere totalmente o in parte il suo diritto alle prestazioni (DTF 1967 pag. 256
consid. 2) o quando accetta la disdetta del contratto per dei motivi che non
sono previsti dalla legge. In tal caso ci si trova in presenza di una rinuncia
di sostanza ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (Valterio,
op. cit., pag. 162 N. 88 ad art. 11).
In merito al reddito risultante da un contratto di vitalizio o da
una convenzione analoga, va ricordato che l'art. 13 cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI
stabilisce il principio secondo cui gli assicurati che beneficiano di un tale
contratto non hanno diritto alle prestazioni complementari, mentre l'art. 13
cpv. 1 2a frase OPC-AVS/AI prevede l'eccezione secondo cui il diritto è dato
nei casi in cui il debitore del contratto di vitalizio o della convenzione
analoga non è in grado di fornire le prestazioni concordate. Per determinare se
il debitore del mantenimento non è in misura di fornire la prestazione dovuta,
ci si può ispirare alla nozione di grave situazione che, in virtù dell'art. 5
OPGA in connessione con l'art. 25 cpv. 1 LPGA, può dare luogo al condono
dell'obbligo di restituire delle prestazioni indebitamente versate (STFA P
81/02 consid. 3.2; Valterio, op.
cit., pag. 163 N. 89 ad art. 11). Se questa situazione non si realizza, se l'assicurato
non è in grado di stabilire che il debitore non è materialmente in misura di
adempiere ai suoi obblighi o se non ha intrapreso le azioni giuridiche
necessarie per permettere la concessione delle prestazioni previste, si è in
presenza di un caso di rinuncia di reddito giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC
(Valterio, op. cit., pag. 163 N.
89 ad art. 11).
Per quanto concerne le convenzioni analoghe a un contratto di
vitalizio, esse non comprendono soltanto gli accordi conclusi secondo il
diritto civile fra il debitore e il beneficiario della prestazione, ma anche
gli impegni secondo cui una persona o una comunità ha promesso di mantenere o
di assistere qualcuno o nei confronti delle quali quest'ultimo può fare valere
un diritto (DTF 109 V 134 consid. 2; Valterio,
op. cit., pag. 164 N. 91 ad art. 11).
Come per il contratto di vitalizio, il conteggio di una
convenzione analoga presuppone tuttavia l'esistenza di una controprestazione
fornita dal beneficiario (DTF 133 V 265 consid. 6.3.3).
2.9. In merito al diritto alle
prestazioni dei membri di comunità religiose, nel Bollettino PC N. 2, edito nel
1966 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e ripreso nella RCC 1966
pag. 340, è spiegato quanto segue:
" En règle générale, la communauté religieuse doit, en vertu d'un
contrat particulier, de statuts, de règles ou d'autres dispositions ayant
juridiquement la même valeur, assurer à son membre (diaconesse, sœur
religieuse, moine, etc.) soins et entretien, dans le cadre de ce qui peut être
considéré comme conforme à l'usage du pays, en compensation de services qui lui
ont été rendus ou pour la fortune qui lui a été apportée. Comme il s'agit là de
prestations touchées en vertu d'une convention analogue à un contrat
d'entretien viager qui, conformément à l'article 3, 1er alinéa, lettre d, LPC,
font partie du revenu déterminant et dont la valeur atteint pour le moins ou
dépasse la limite de revenu prévue à l'article 2, 1er alinéa, LPC, le versement
d'une prestation complémentaire n'entre, en général, pas en ligne de compte
dans de tels cas. Il en est ainsi même lorsque des frais de maladie élevés sont
intervenus, vu quel les conventions analogues au contrat d'entretien viager
englobent en règle générale les frais de médecin et de pharmacie, de sorte que
ceux-ci ne peuvent pas être déduits au sens de l'article 3, 4e alinéa, lettre
e, LPC.
Si toutefois le membre de la communauté
religieuse fait valoir que la communauté n'a aucune obligation de subvenir à
son entretien ou qu'elle ne doit y subvenir que partiellement, ou lorsque le
requérant prétend que la communauté religieuse n'est financièrement pas en
mesure de lui fournir les prestations d'entretien dues, il faut alors
rechercher si et dans quelle mesure la communauté est tenue de fournir des
prestations d'entretien et si et à quel point elle est à même, au vu de sa
situation économique, d'assurer cet entretien. Si l'examen révèle que
l'entretien du requérant ne doit ou ne peut pas du tout ou que partiellement
être assuré par la communauté religieuse, il faut alors élucider si le
requérant, membre de la communauté, a encore d'autres ressources qui, conformément
à l'article 3, 1er alinéa, LPC, doivent être prises en considération dans le
calcul de revenu déterminant et, en outre, s'il dispose d'une fortune
personnelle dont une part, y compris le produit, doit être ajoutée au revenu,
selon l'article 3, 1er alinéa, lettre b, LPC.".
A questo proposito va citata la STFA P 1/66 del 19 gennaio 1967
(DTFA 1967 pag. 50 = RCC 1967 pag. 169), concernente una suora che nel 1913 è
entrata in un monastero in Francia e che a seguito di una grave polmonite nel
1965 è stata inviata in Svizzera in convalescenza. A causa di una depressione
nervosa nel 1965 e nel 1966 si sono resi necessari due ricoveri di alcuni mesi
in un ospedale psichiatrico e dalla sua dimissione la suora, che ha postulato
le prestazioni complementari nel gennaio 1966, risiedeva in un convento in
Svizzera, il quale si era assunto i costi del suo mantenimento e del trattamento
medico. L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che il mantenimento a cui aveva diritto
l'interessata da parte della comunità era dovuto in virtù di una convenzione
analoga, quanto ai suoi effetti, a un contratto di vitalizio: oltre alla dote
versata al momento della sua entrata nel clero, una suora consacra tutta la sua
vita attiva ai compiti della comunità, che le assicura quale controprestazione
il mantenimento vita natural durante. L'Alta Corte ha precisato che la
sussistenza così concessa non ha carattere assistenziale, almeno non nel senso
dell'art. 3 cpv. 3 vLPC, ma rappresenta piuttosto un elemento che ricade nelle
prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga
giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. d vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. e LPC), il cui valore
deve di conseguenza essere computato (cfr consid. 2b).
Nella DTFA 1968 pag. 122, il 2 aprile 1968 l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni si è pronunciato sul diritto alle prestazioni
complementari delle collaboratrici di un'associazione ai sensi dell'art. 60 CC
il cui scopo era la protezione delle giovani donne di religione cattolica. Si
trattava di donne che consacravano tutta la loro attività a opere caritatevoli
patrocinate dall'associazione. Esse lavoravano quindi soltanto per il loro
mantenimento, ma erano sicure che tale sostentamento sarebbe stato loro fornito
fino alla fine dei loro giorni. In un primo tempo il mantenimento e il vitto da
parte di questa istituzione erano stati computati come prestazione prevista
dall'art. 3 cpv. 1 lett. d vLPC (contratto di vitalizio o convenzione analoga),
poi come redditi rientranti nell'art. 3 cpv. 1 lett. c vLPC (rendite, pensioni
e altre prestazioni periodiche). Per l'UFAS, che si era rivolto al TFA
chiedendo di ripristinare le decisioni di rifiuto delle PC alle collaboratrici
bisognose di cure degenti in una struttura, tornava applicabile l'art. 3 cpv. 1
lett. d vLPC, giacché i rapporti tra le assicurate e l'istituzione per cui
avevano lavorato erano molto simili a quelle risultanti da un contratto di
vitalizio. Dopo avere citato le norme legali applicabili, l'Alta Corte ha
ricordato di avere già stabilito nella DTFA 1967 pag. 50 che la convenzione che
lega una religiosa alla comunità monastica è molto analoga, quanto agli
effetti, a un contratto di vitalizio. Inoltre, ha dichiarato che una norma di
diritto cantonale che valutava forfetariamente a CHF 3'000 all'anno il
mantenimento completo di una persona sola non era manifestamente esagerata (cfr.
consid. 1). Riferendosi al caso concreto, il TFA si è così espresso:
" … La jurisprudence susmentionnée du tribunal de céans, relative à la
qualification, au regard de la LPC, des prestations en nature dont jouit la religieuse au sein d'une
communauté monastique, s'applique aussi aux collaboratrices de l'Institution
d'Ecogia. En effet, ces personnes consacrent toute leur activité
professionnelle à la communauté contre une rémunération en nature dont la
valeur est inférieure à celle qu'elles obtiendraient d'un employeur,
puisqu'elle est quasiment limitée à leur entretien. Mais, en plus de la
satisfaction morale que leur procure leur dévouement, elles bénéficient tout de
même d'une assurance matérielle, celle d'être entretenues par l'œuvre jusqu'à
la fin de leurs jours. Ce droit à l'entretien complet est juridiquement plus
étendu que le simple droit à la pension du retraité ordinaire, qui ne porte que
sur des sommes d'argent dont le montant est indépendant des besoins
particuliers de l'intéressé. La créance d'entretien viager des intimées porte,
au contraire, sur tout ce dont elles ont besoin pour vivre décemment: nourriture,
logement, vêtements, argent de poche, soins médicaux et pharmaceutiques, etc.
La convention conclue avec elles, fût-ce oralement, par l'Institution d'Ecogia
se rapproche donc bien du contrat d'entretien viager des art. 516 ss CO, par l'ampleur des prestations que doit l'association et par
l'existence d'une contre-prestation au moins équivalente: la renonciation à une
rémunération normale. On ne saurait enfin considérer que les intéressées ont
exercé -- voire exercent encore, le cas échéant -- une activité lucrative au
sens de l'art. 3 al. 1er lit. a LPC pendant la période déterminante (cf. l'arrêt rendu le 27
janvier 1950 par le tribunal de céans, dans la RCC 1950, p. 109). Il s'ensuit
qu'il faut appliquer en principe l'art. 3 al. 1er lit. d LPC -- et non l'art. 3 al. 1er lit. a ou c LPC -- aux intimées. La valeur des prestations en nature
litigieuses doit donc être mise en compte sans déductions. Les jugements
attaqués sont par conséquent contraires au droit fédéral, en tant qu'ils
constatent que l'entretien complet fourni par l'Institution d'Ecogia constitue
un revenu privilégié."
Quanto alla valutazione di questo mantenimento, né la LPC né la
legislazione cantonale precisavano come effettuarla. Basandosi sulla DTFA 1967
pag. 50, l'Alta Corte ha concluso che si doveva computare un importo di almeno
CHF 3'000 annui (cfr. consid. 3).
Per le spese mediche, farmaceutiche e di ospedalizzazione, il TFA
ha osservato che la debitrice del mantenimento completo si era obbligata a
coprire ugualmente le spese di trattamento, che non erano quindi sopportate
dalle assicurate (DTFA 1967 pag. 50) (cfr. consid. 4). In conclusione, si
dovevano prendere in considerazione la rendita AVS e il valore del mantenimento
completo (CHF 3'000). Il ricorso è stato dunque accolto e le assicurate non
hanno avuto diritto alle prestazioni complementari (cfr. consid. 5).
Allo stesso modo, il 30 gennaio 1974 (STFA P 19/73 in RCC 1974
pag. 281) l'Alta Corte ha ritenuto che una persona pensionata completamente
mantenuta dalla comunità che si occupava di assistenza, di cui era membro ed
alla quale ha consacrato tutta la sua attività, era al beneficio di una
convenzione analoga, nei suoi effetti, a un contratto di vitalizio.
Al considerando 6.3.2 della DTF 133 V 265 il Tribunale federale ha
indicato che nella STFA P 33/98 del 4 giugno 1999 l'allora TFA aveva ammesso
l'esistenza di una convenzione analoga a un contratto di vitalizio considerando
non soltanto la promessa di mantenimento di una delle parti nei confronti
dell'altra, ma anche la controprestazione del beneficiario del mantenimento.
Questa sentenza portava sul diritto alle prestazioni complementari di un membro
di una comunità religiosa che beneficiava, per tutta la vita, del mantenimento
completo in contropartita dello svolgimento di compiti affidatigli dalla
comunità.
Riferendosi a questo giudizio, nel 2007 l'Alta Corte ha osservato
che si trattava di un caso di applicazione della giurisprudenza stabilita molto
tempo prima, secondo cui il mantenimento garantito ai suoi membri da una
comunità religiosa è paragonabile a una convenzione analoga a un contratto di
vitalizio, tenuto conto in particolare della controprestazione che rappresenta
l'obbligo della persona in oggetto di consacrare tutta la sua vita attiva ai
compiti della comunità senza essere retribuita sotto forma di un salario (DTFA
1967 pag. 53 consid. 2b; DTFA 1968 pag. 122 consid. 2).
Con STF 2P.271/2006 il Tribunale federale si è pronunciato il 12
gennaio 2007 sul ricorso di una religiosa, nata nel 1930 e membro dal 1976 di
una comunità di un monastero sito nel Canton Friburgo. Colpita dall'Alzheimer,
nel 2004 è entrata in un foyer e dal mese seguente beneficiava di un assegno
per grandi invalidi di grado medio (CHF 6'336), oltre alla rendita AVS (CHF
12'660). Quello stesso mese l'assicurata ha chiesto di beneficiare di prestazioni
complementari e la Cassa cantonale di compensazione del Canton Friburgo le ha
attributo una PC mensile di CHF 2'525, ossia l'importo legale massimo di CHF
30'300 all'anno e una partecipazione alle spese di accompagnamento di CHF 35,55
al giorno (CHF 12'974 all'anno). La decisione su opposizione del 14 ottobre
2004 ha confermato queste decisioni, essendo state rispettate le condizioni
previste dal N. 4022 vDPC per attribuire tali prestazioni a un membro di una
comunità religiosa. Con il suo ricorso l'interessata ha sostenuto che le
Direttive erano prive di base legale e che non era al beneficio dell'importo di
CHF 17'300 ritenuto a titolo di prestazione di mantenimento familiare, visto
che il contratto concluso con il monastero non poteva essere qualificato come
contratto di mantenimento, bensì di gestione di affari.
Il 31 marzo 2005 il Tribunale amministrativo ha respinto il
ricorso giudicando che l'interessata beneficiava di un mantenimento completo da
parte della sua comunità e che queste prestazioni in natura stabilite in CHF
17'300 dovevano essere prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni
complementari e della partecipazione alle spese di accompagnamento. Con ricorso
di diritto amministrativo, che l'allora Tribunale federale delle assicurazioni
sociali ha dichiarato irricevibile con STFA P 19/05 del 25 agosto 2006 e ha
trasmesso al Tribunale federale di Losanna per competenza come ricorso di
diritto pubblico avendo sollevato delle censure di diritto costituzionale,
l'assicurata ha chiesto di concederle delle prestazioni complementari di CHF
30'300 all'anno e una partecipazione alle spese di accompagnamento di CHF
34'114 all'anno (CHF 93,45 al giorno). La ricorrente si è lamentata che le
Direttive dell'UFAS erano sprovviste di base legale e violavano il divieto di
discriminazione in ragione delle convinzioni religiose. Essa ha rilevato che la
disuguaglianza di trattamento tra le persone che come lei erano membri di una
comunità religiosa e le altre persone che necessitavano una degenza in casa di
cura e di cure costanti, non era fondata su alcun valido motivo. A suo avviso,
le Direttive dell'UFAS applicabili in virtù del diritto cantonale ai membri di
comunità religiose portavano a privarla di una prestazione statale alla quale
avrebbe avuto diritto se non fosse stata membro di una comunità religiosa.
Infine, l'insorgente ha contestato l'applicazione erronea dell'art. 13
OPC-AVS/AI in relazione alla nozione di contratto di vitalizio e di valutazione
delle prestazioni in natura (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha dapprima esposto le norme legali
applicabili nel Canton Friburgo in materia di collocazione delle persone
anziane che necessitano principalmente di cure di lunga durata (cfr. consid.
4.1). Poi ha citato il diritto federale, che si applica a titolo di diritto
cantonale suppletivo, per le persone che vivono definitivamente in una casa
anziani o in un ospedale (art. 3b cpv. 2 vLPC, ora art. 10 cpv. 2 LPC),
ricordando che l'ammontare destinato alla copertura del fabbisogno vitale per
persone sole ammontava nel 2004 a CHF 17'300. L'Alta Corte ha evidenziato poi
che nella STFA P 1/66 del 19 gennaio 1967 (RCC 1967 pag. 169) il Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito che il mantenimento al quale aveva
diritto un membro di una comunità religiosa del Canton Friburgo gli era dovuto
in virtù di una convenzione analoga, quanto ai suoi effetti, a un contratto di
vitalizio. Inoltre, nella STFA P 19/73 del 30 gennaio 1974 (RCC 1974 pag. 281)
il TFA ha giudicato che una persona in pensione completamente mantenuta dalla
comunità di assistenza di cui era membro ed alla quale aveva consacrato tutta
la sua attività era al beneficio di una convenzione analoga, nei suoi effetti,
a un contratto di vitalizio (cfr. consid. 4.2).
La nostra Massima Istanza ha esposto i N. 4022 e N. 4026 segg.
vDPC, che facevano espressamente riferimento alle predette sentenze federali,
in merito al calcolo semplificato delle spese e dei redditi da computare nel
caso di un membro di una comunità religiosa che beneficia di un assegno per
grandi invalidi ed è degente in casa anziani (cfr. consid. 4.3). Il Tribunale
federale ha quindi stabilito che le Direttive dell'UFAS si fondano su una base
legale sufficiente e che non sono niente altro che delle direttive interpretative
della LPC per quanto concerne lo statuto dei membri di comunità religiose. Il
loro contenuto, a questo proposito, poggia peraltro espressamente sulle due
summenzionate sentenze federali (cfr. consid. 5).
Dopo avere esposto i concetti di violazione del principio di
uguaglianza di trattamento giusta l'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. e di
discriminazione secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. (cfr. consid. 6.1), l'Alta
Corte ha concluso che nel caso di specie il Tribunale amministrativo non aveva
violato nessuna di queste due norme. In primo luogo, non era stato violato
l'art. 8 cpv. 1 Cost. fed., poiché i voti di povertà dei membri di una comunità
accompagnati dall'obbligo di mantenimento della comunità derivante dal codice
di diritto canonico (can. 670) non consentono di assimilare la loro situazione
a quella di altre persone che percepiscono soltanto la rendita AVS o AI, anche
se tutti necessitano di un ricovero e di cure costanti. In secondo luogo,
l'autorità cantonale nemmeno ha violato l'art. 8 cpv. 2 Cost. fed., giacché
l'art. 3c cpv. 1 lett. e vLPC e l'art. 13 OPC-AVS/AI non comportavano alcun
riferimento, né diretto né indiretto, alle convinzioni religiose degli aventi
diritto all'aiuto cantonale per le spese di accompagnamento. Il Tribunale
amministrativo avendo esaminato la situazione economica della ricorrente alla
luce di queste sole disposizioni e della relativa giurisprudenza, è quindi
invano che essa si è lamentata di una discriminazione dovuta alle sue
convinzioni religiose. È vero che le Direttive dell'UFAS comprendono dei
capitoli che regolano la situazione particolare dei membri delle comunità
religiose, ma nella misura in cui le DPC considerano unicamente dei criteri
economici assolutamente non fondati sulla religione, per il Tribunale federale
esse non comportano alcuna discriminazione proibita (cfr. consid. 6.2).
Infine, il TF ha concluso che nemmeno v'era stata arbitrarietà da
parte dell'autorità cantonale nel calcolare l'importo dell'aiuto.
" 7. La recourante reproche, au moins implicitement, au
Tribunal administratif d'être tombé dans l'arbitraire dans le calcul du montant
de l'aide.
Contrairement
à ce que pense la recourante, le Tribunal administratif pouvait retenir sans
arbitraire (pour une définition de cette notion, cf. ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219)
qu'elle bénéficiait d'une convention analogue dans ses effets à un contrat
d'entretien viager. La qualification juridique importe peu du moment que, comme
l'a déjà jugé le Tribunal fédéral des assurances, l'obligation d'entretien
complet de la communauté n'est pas uniquement la contrepartie du versement
d'une dot au moment de l'entrée dans la communauté, mais aussi et surtout la
contrepartie de l'activité que la recourante lui a consacré durant toute sa vie
active.
Le Tribunal
pouvait également estimer cet entretien à 17'300 CHF par année en application
de l'ordonnance du 3 décembre 2002 fixant les montants déterminants pour le
droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'était pas tenu
par les directives de l'OFAS qui fixe à 10'800 CHF par année le revenu en
nature pour le logement et la nourriture (directives n° 2067). En effet,
l'estimation de l'entretien complet ne saurait être confondu avec celle du
logement et de la nourriture qui ne comprend pas les prestations accessoires
auxquelles a droit la recourante. A cet égard, le Tribunal administratif
pouvait aussi affirmer sans arbitraire, à l'instar du Tribunal fédéral des
assurances dans son arrêt du 19 janvier 1967, que la valeur de l'entretien se
détermine non pas en fonction de ce qu'il coûte à son débiteur, mais de ce
qu'il représente pour son bénéficiaire. Il pouvait par conséquent écarter
l'estimation fiscale de l'entretien dont bénéfice la recourante. (…)".
Il ricorso della religiosa è quindi stato respinto (cfr. consid.
8).
2.10. Per quanto concerne RI 1, lo
Statuto dell'__________, nella sua ultima versione del __________ (doc. 51)
entrata in vigore quello stesso giorno, illustra lo scopo, i membri, le
finanze, l'organizzazione, la responsabilità, le disposizioni finali e il suo
scioglimento.
In particolare, l'art. 11 concernente le Disposizioni finali
dispone che "Riservate le prescrizioni
del CC, l'Associazione segue le norme del diritto canonico, sia dell'__________,
sia il Regolamento __________."
Il testo legislativo fondamentale dell'__________ a cui appartiene il
ricorrente è rappresentato da __________
Esso regola in sostanza i diritti e i doveri dei __________ ed
elenca, in particolare, i principi dell'__________, il modo di vivere, la
formazione, la struttura dell'__________.
Per quanto concerne la professione di vita, l'art. 34 cpv. 3 di
questo testo dispone che se il __________ è giudicato idoneo e spontaneamente
lo richiede, la professione perpetua si emette nel tempo determinato dal
ministro, udito lo stesso profitente. Ciò deve avvenire sempre dopo un triennio
completo di professione temporanea e mai prima che il profitente abbia compiuto
il ventunesimo anno di età. Mediante la professione perpetua il __________ è
definitivamente incorporato nella __________ con tutti i diritti e i doveri, a
norma delle __________. L'art. 64 cpv. 1 prevede che i __________
pratichino la vita comune e condividano volentieri tra di essi le cose date ai
singoli. Per il cpv. 2 dell'art. 64, a motivo della loro
professione religiosa i __________ sono tenuti a consegnare alla __________
tutti i beni, compresi stipendi, pensioni, sovvenzioni, assicurazioni che in
qualunque modo pervengono loro. Secondo l'art. 64 cpv. 3, la __________ provvede
a ogni __________ il vitto, il vestito e le cose necessarie per l'esercizio del
proprio ufficio.
Giusta l'art. 69 cpv. 1, i ministri e i guardiani
che, in forza del loro ufficio, hanno il dovere di avere sollecita cura delle
necessità dei __________, sono tenuti ad usare il denaro per le necessità della
vita e per le opere dell'apostolato e della carità.
L'art. 70 dispone quanto segue:
"
1. I ministri, con il consenso del loro Consiglio,
possono ricorrere alle assicurazioni o ad altre forme di previdenza sociale,
dove tali istituzioni sociali sono richieste o dalla pubblica autorità, sia
ecclesiastica che civile, per tutti o per alcune categorie di persone, oppure
se vi ricorrono comunemente i poveri di quella regione.
Considerandi
2.
Evitino, però, accuratamente quelle assicurazioni
che nella regione in cui dimorano presentano carattere di lusso o di lucro.
3.
È tuttavia opportuno che i ministri e i
guardiani, come fa la gente di modeste condizioni, depositino il denaro
veramente necessario presso banche o altri simili istituti, osservando quanto
prescritto dal nostro diritto proprio.
4.
Non ricevano però fondazioni, legati perpetui ed
eredità con diritti ed oneri perpetui."
Per l'art. 72 cpv. 3, in caso di bisogno, le singole
__________ della stessa area, come anche le circoscrizioni dell'__________,
devono condividere tra loro con prontezza e in spirito di sacrificio i beni
anche necessari. Giusta l'art 85 cpv. 1, tutto ciò che i __________ ricevono in
compenso del lavoro deve essere sempre consegnato integralmente alla __________.
Se un __________ si ammala, il guardiano deve
provvedere subito con __________ carità tutte le cose necessarie al corpo e
all’anima, secondo l’esempio e l’ammonizione di __________, e affidare
l’infermo alle cure di un __________ idoneo e, se il caso lo richiede, anche
del medico o di altre persone competenti (art. 92 cpv. 1).
In virtù dell'art. 99 cpv. 1, i __________ che in
particolari circostanze, con la benedizione dell’obbedienza, devono vivere
fuori della casa, essendo membri della __________ alla quale sono stati
assegnati, ne godono i benefici come gli altri. Il capoverso 3 prescrive che
vi siano ricevuti con carità e si offrano loro gli aiuti necessari materiali e
spirituali. L'art. 99 cpv. 5 dispone poi che i ministri e
i guardiani ne abbiano sollecita cura, li visitino il più spesso possibile e li
confortino.
2.11
Nell'evenienza concreta, alla
luce delle norme esposte e delle indicazioni fornite dal rappresentante del
ricorrente, il TCA ritiene che la situazione del ricorrente sia simile a quella
delle fattispecie evase dal Tribunale federale (delle assicurazioni) nel 1967 e
nel 2007 concernenti delle religiose che risiedevano in un monastero e che vita
natural durante erano sostentate completamente dalla comunità.
Infatti anche l'assicurato, come nei casi giudicati dalla nostra
Massima Istanza, ha trasferito i suoi beni all'__________ (art. 64 cpv. 2 delle
__________) e mediante la professione perpetua è stato definitivamente
incorporato nella __________ dell’__________ con tutti i diritti e i doveri
(art. 34 cpv. 3 __________). Nell'esercizio delle sue funzioni egli ha lavorato
come docente e ha consegnato alla comunità i redditi che ha conseguito (art. 85
cpv. 1 __________). La comunità è tenuta al vitto, al vestito e alle cose
necessarie per l'esercizio delle sue attività, ma anche a continuare a
provvedere al __________ qualora, in caso di particolari contingenze, egli
debba vivere fuori dal __________ (art. 99 cpv. 1 __________).
In tal caso, gli saranno dati gli aiuti materiali
necessari (art. 99 cpv. 3 __________).
Il ricorrente si trova inoltre nella medesima situazione delle
collaboratrici di un'istituzione avente per scopo la protezione di giovani
ragazze appartenenti alla religione cattolica, ma che non avevano legami con i
principi religiosi né portavano abiti religiosi. In quell'occasione il
Tribunale federale delle assicurazioni (DTFA 1968 pag. 128 consid. 2) ha
osservato che esse hanno consacrato tutta la loro attività professionale alla
comunità per una rimunerazione in natura il cui valore era inferiore a quella
che avrebbero ottenuto da un datore di lavoro, essendo essa praticamente
limitata al loro mantenimento. Ma oltre alla soddisfazione morale che procurava
loro la loro devozione, queste collaboratrici beneficiavano comunque della
garanzia materiale di essere mantenute dall'istituzione fino al decesso. Questo
diritto al mantenimento completo portava su tutto ciò di cui avevano bisogno
per vivere decentemente: vitto, alloggio, vestiti, denaro per le piccole spese,
cure mediche, farmaci, ecc.
In simili condizioni, il mantenimento al quale il ricorrente ha
diritto per tutta la vita da parte della comunità religiosa a cui appartiene
gli è indubbiamente dovuto in virtù di una convenzione analoga, nei suoi
effetti, a un contratto di vitalizio (STF 2P.271/ 2006 del 12 gennaio 2007
consid. 7; DTFA 1968 pag. 122 consid. 1; DTFA 1967 pag. 50 consid. 2b, RCC 1967
pag. 169 consid. 2b; N. 3462.04 DPC).
Infatti, l'obbligo di mantenimento completo della comunità non
rappresenta soltanto la controprestazione al trasferimento dei beni del
ricorrente al momento dell'entrata nell'__________ e per esso nell'__________,
ma anche e soprattutto la controprestazione dell'attività che l'assicurato le
ha consacrato durante tutta la sua vita attiva (DTF 133 V 265 consid. 6.3.2; DTFA
1968.
pag. 122 consid. 2). La rinuncia a una normale rimunerazione sotto forma
di salario per i servizi resi alla comunità ecclesiastica ha comportato per
l'assicurato il diritto di essere mantenuto integralmente e quindi non solo per
il vitto e l'alloggio, ma anche per le spese mediche, per i costi dei
medicamenti e per le spese dei ricoveri ospedalieri (DTF 133 V 265 consid. 6.3.2; DTFA 1968 pag. 122 consid. 4; Müller,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3a ed. 2015, N. 449 ad art. 11 pag.
164).
2.12
Nella
presente fattispecie, tuttavia, la parte ricorrente, già in sede di opposizione
del 7 settembre 2018, ha fatto valere che per l’__________ al quale
l’insorgente appartiene "… non è più possibile aiutarlo
finanziariamente, dopo aver lasciato il __________…» (cfr. doc. 047=III2).
Al riguardo il rappresentante dell’assicurato ha precisato che "…è
nostra consuetudine provvedere ai nostri __________ in tutto fintanto che
vivono nei nostri __________; nel caso in cui si impone una vita fuori __________,
non è nelle nostre possibilità far fromte alle loro spese di vitto e alloggio"
(cfr. doc. 047=III2).
Nel caso in cui l’__________
non fosse in grado di provvedere finanziariamente - non disponendo delle
sufficienti risorse - al mantenimento del ricorrente, al fine del calcolo PC
non andrebbe computato nei redditi alcun importo a titolo di prestazione
derivante da una convenzione analoga (cfr. consid. 2.9.; Bollettino PC N. 2,
edito nel 1966 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e ripreso
nella RCC 1966 pag. 340).
A seguito dell’opposizione la Cassa ha chiesto all’insorgente,
l’11 settembre 2018, di inviare una copia dello statuto dell’__________ (cfr.
doc. 052), presentata senza indugio il 19 settembre 2018 (cfr. doc. 053) e il 7
novembre 2018 di trasmettere "il contratto, lo statuto o le regole
dell’__________ che attestino il vitalizio prestato al membro della comunità
religiosa" (cfr. doc. 054), a cui è stato risposto con scritto del 26
novembre 2018 (cfr. doc. 059).
Mai l’amministrazione, invece, ha invitato la parte ricorrente a produrre
la documentazione atta a sostanziare l’asserita difficoltà finanziaria dell’__________.
A proposito dello scopo della
procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…) Le but de la
procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus
près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que
l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de
compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -
souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger
les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V
188.
consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Cfr. pure STFA C 279/03
del 30 settembre 2005 consid. 4.
In
una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale
ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA –
applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33
cpv. 3 Laps – ed
ha
rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U
342.
pag. 410 [U 51/98])."
Cfr.
pure STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2016.28 del 30
novembre 2016 consid. 2.8.
Nell’evenienza concreta si giustifica, di conseguenza, l’annullamento
della decisione su opposizione dell’8 aprile 2019 e il rinvio degli atti alla
Cassa affinché effettui gli accertamenti necessari per
chiarire quanto sopra, in particolare chieda tramite la parte ricorrente, o
direttamente all’__________, di comprovare con debita documentazione la pretesa
difficile situazione finanziaria dell’__________.
Tale conclusione si giustifica anche facendo riferimento alla sentenza
del 27 agosto 2008 del TCA del Cantone di Basilea Città pubblicata in BJM 2009
pag. 52, in cui siccome nel ricorso non era stato esposto che la comunità
religiosa a quel momento non era più in grado di fornire il sostentamento al
suo membro, i premi di Cassa malati dovevano essere presi a carico dalla
comunità in virtù della convenzione analoga quale componente del mantenimento.
Il TCA ha stabilito che è solo quando sarà comprovato che la comunità non potrà
più fare fronte al suo obbligo, che il diritto al sussidio di Cassa malati e
alle prestazioni complementari potrà essere esaminato nuovamente (cfr consid. 4.3: "Dass
das St. Katharina-Werk im heutigen Zeitpunkt den Lebensunterhalt seiner
Mitglieder nicht mehr zu erbringen vermag, wird in der Beschwerde nicht
dargelegt. Entsprechend bezieht die Beschwerdeführerin auch keine
Ergänzungsleistungen. (…) Vorliegend
sind die Prämien kraft des verpfründungsähnlichen Vertrages als Bestandteil des
Lebensunterhaltes vom St. Katharina-Werk zu übernehmen. Erst bei Nachweis, dass
das St. Katharina-Werk seiner Verpflichtung nicht mehr nachkommen kann, ist der
Anspruch auf Prämienbeiträge - und in diesem Fall auch jener auf
Ergänzungsleistungen - erneut zu prüfen.".).
Il TCA sottoliena che nel caso di specie, a differenza della
fattispecie appena menzionata, l’insorgente già nell’opposizione ha invocato il
fatto che l’__________ non era in grado di far fronte al suo mantenimento fuori
dal __________.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione dell’8 aprile 2019 è
annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda ad un complemento istruttorio
come indicato al consid. 2.12. e decida nuovamente in merito all’eventuale
diritto del ricorrente a prestazioni complementari.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti