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Decisione

33.2019.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 agosto 2019Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I redditi computabili dei membri di comunità religiose sono

stabiliti secondo le direttive indicate al capitolo 3.5.3.3.

Giusta il N. 3533.01 DPC, sono computate come redditi tutte le

entrate dei membri di comunità religiose bisognosi di cure. Per il computo

dell’assegno per grandi invalidi si applica il N. 3457.01. Se un membro è

curato all’interno della comunità, l’assegno per grandi invalidi va sempre

computato come reddito (N. 3533.02 DPC). In virtù del N. 3533.03 DPC, nel

calcolo va computato l’importo per il fabbisogno generale vitale per le persone

sole quale prestazione derivante da una convenzione analoga al contratto di

vitalizio o quale reddito in natura. Secondo il N. 3462.04 DPC, le prestazioni

di sostentamento concesse ai membri di comunità religiose o benefiche in virtù

di un contratto, di statuti o di regole dell’ordine quale contropartita per il

lavoro prestato a favore della comunità o per i beni apportati vanno

considerate quali prestazioni derivanti da una convenzione analoga al contratto

di vitalizio e quindi computate. Ai membri bisognosi di cure si applicano le

disposizioni eccezionali del capitolo 3.5.3.

A norma del N. 2630.01 DPC, con il contratto di vitalizio o una convenzione

analoga, una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati

beni in cambio di una garanzia di mantenimento e assistenza vita natural

durante (art. 521 cpv. 1 CO). Il debitore del vitalizio è obbligato a fornire

al beneficiario, che entra a far parte della sua comunione domestica, vitto e

alloggio adeguati e, in caso di malattia, la necessaria assistenza e cura

medica (art. 524 cpv. 1 e 2 CO).

Giusta il N. 2630.02 DPC, per essere valido il contratto di

vitalizio deve avere la forma prescritta per il contratto successorio (art. 522

cpv. 1 CO). Se il contratto di vitalizio è concluso con un istituto

riconosciuto dallo Stato, alle condizioni approvate dall’autorità competente, è

sufficiente che esso sia convenuto in forma scritta (art. 522 cpv. 2 CO).

Se una convenzione scritta o orale ha per oggetto un vitalizio ma

non adempie i requisiti formali di cui al N. 2630.02, essa costituisce una

convenzione analoga al contratto di vitalizio (N. 2630.03 DPC). Secondo il N.

2630.04 DPC, agli assicurati beneficiari di un contratto di vitalizio che

conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e assistiti non

sono concesse prestazioni complementari, salvo sia provato che il debitore del

vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o il sostentamento

accordato, rispetto alla situazione locale, può essere qualificato come

particolarmente modesto. Per la valutazione di questi casi v. i N. 3415.02

segg.

Se la convenzione stipulata garantisce all’assicurato soltanto sostentamento

o alloggio ma non assistenza, essa non costituisce né un contratto di vitalizio

né una convenzione analoga. Non è pertanto possibile escludere a priori il

diritto alle PC. Occorre tuttavia verificare se per il beneficiario di PC

questo negozio giuridico rappresenti una rinuncia alla sostanza ai sensi del

capitolo 3.4.8.3. Per la valutazione della controprestazione (vitto e alloggio)

si rinvia al capitolo 3.4.5.8 (N. 2630.05 DPC).

2.5. A seguito dell'opposizione al

rifiuto delle PC e dopo avere raccolto ulteriore documentazione direttamente

dall'assicurato, il 26 febbraio 2019 (doc. III/4) l'amministrazione ha

interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali indicando di avere

computato a un __________, beneficiario di una rendita AVS, l'importo di CHF

19'290 riferito al fabbisogno vitale per il 2018 quale reddito e unicamente la

retta giornaliera della casa anziani quale spesa. La Cassa cantonale ha

segnalato che, secondo lo statuto, il __________ è tenuto a consegnare ogni suo

ricavo e in cambio la __________ provvede al vitto e alle cose necessarie per

l'esercizio del proprio lavoro. Essa ha quindi chiesto se fosse corretto

considerare tale obbligo di consegnare i propri proventi in cambio del vitto

come un mantenimento ai fini del calcolo PC.

Il 4 marzo 2019 (doc. III/4) l'UFAS ha così risposto:

" Noi

consideriamo che il calcolo delle prestazioni complementari da lei realizzato

per il __________ RI 1 conformemente ai N. 3532.01 e 3532.02 DPC è corretto e

conforme alle cifre marginali pertinenti.

In effetti, anche in base agli articoli delle __________ (in

seguito: __________) citati dal curatore dell'assicurato, risulta evidente che

l'impegno illimitato dei __________ di "consegnare alla __________ tutti i

beni, compresi stipendi, pensioni, sovvenzioni, assicurazioni che in qualunque

modo ci pervengono" (N. 64.2 __________) affinché quest'ultima

"provveda a ogni __________ il vitto, il vestito e le cose necessarie per

l'esercizio del proprio ufficio" (N. 64.3 __________) non possa limitarsi

alla fase attiva del __________ (conformemente al N. 34.3 __________:

"Mediante la professione perpetua il __________ è definitivamente

incorporato nella __________ con tutti i doveri, a norma delle __________")

ma debba intendersi anche per il periodo nel quale dovesse insorgere

un'eventuale malattia o il __________ dovesse vivere fuori del __________ (N.

99.1 e 99.4 __________).

Di conseguenza, noi riteniamo che l'applicazione del N. 3533.03

DPC da lei menzionato nella decisione di rifiuto delle prestazioni

complementari sia corretta (a tal proposito, si veda anche il N. 3462.04 DPC,

nel quale si conferma che "le prestazioni di sostentamento concesse ai

membri di comunità religiose […] in virtù di un contratto, di statuti o di

regole dell'ordine quale contropartita per il lavoro prestato a favore della

comunità o per i beni apportati vanno considerate quali prestazioni derivanti

da una convenzione analoga al contratto di vitalizio e quindi

computate.").".

2.6. La Cassa cantonale di

compensazione, basandosi sulle citate Direttive e sull'esposta presa di

posizione dell'UFAS, ha quindi conteggiato al ricorrente, siccome membro dell’__________

cui ha aderito, le seguenti voci:

- quali spese riconosciute, la retta giornaliera della casa

anziani;

- quali redditi computabili, oltre alla rendita annua AVS,

anche il fabbisogno vitale per le persone sole quale controprestazione

derivante da una convenzione analoga a un contratto di vitalizio.

Per l'amministrazione, l'esistenza di una convenzione analoga a un

contratto di vitalizio ha permesso, e permette tuttora, al ricorrente di essere

sostentato e curato a motivo della sua appartenenza all'__________, perciò nei

suoi redditi è stato inserito l'importo di CHF 19'290. Tra le spese

riconosciute la Cassa ha inserito unicamente la tassa giornaliera, che nel

nostro Cantone è pari a CHF 84 e quindi a CHF 30'660 annui, considerato

peraltro che la comunità di cui l'assicurato è membro si assume le sue spese

personali e di malattia.

Il TCA deve dunque verificare se l’operato della Cassa è corretto,

e in particolare se sia stata ritenuta a giusta ragione, alla voce "altri

redditi", la somma di CHF 19'290 tra i redditi computabili.

2.7. Fra i redditi computabili di

un assicurato rientrano anche le prestazioni derivanti da un contratto di

vitalizio o da una convenzione analoga (art. 11 cpv. 1 lett. e LPC).

Per l'art. 13 cpv. 1 OPC-AVS/AI, gli assicurati che beneficiano di

un contratto vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente

sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono

riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è

in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato

deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente

modesto. È riservato il capoverso 2. Giusta l'art. 13 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se le

prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente

sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore

di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta

devono essere messe a conto del creditore. Le prescrizioni dei cpv. 1 e 2

valgono anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio (art. 13

cpv. 3 OPC-AVS/AI).

La rendita vitalizia ed il contratto vitalizio sono previsti agli

artt. 516 e seg. rispettivamente art. 521 e seg. CO. Su questa tematica il TCA,

in una sentenza 33.2009.3 del 22 giugno 2009, si è pronunciato nei termini seguenti:

"

(…)

2.7 (…)

Il contratto vitalizio è quello con cui una parte si

obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e questa a

procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante (art. 521 cpv. 1

CO). Esso richiede, per la sua validità, la forma prescritta per il contratto

successorio, ossia la forma pubblica (art. 522 cpv. 1 CO).

Secondo l’art. 524 CO, inoltre,

"chi ha costituito il

vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è

tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore

di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.

Il debitore è tenuto a fornirgli

vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la

necessaria assistenza e cura medica.".

La rendita vitalizia, di contro, può essere costituita

sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo (art. 516 cpv. 1 CO). Per

la validità si richiede l’atto scritto (art. 517 CO). Essa viene pagata per

semestri o anticipatamente (art. 518 cpv. 1 CO).

Le due prestazioni hanno in comune il fatto che il creditore

riceve una prestazione a vita. Esse differiscono, tuttavia, nella tipologia

della prestazione medesima: nel caso della rendita vitalizia questa avviene in

denaro, nell’ambito di un contratto vitalizio in natura (S. Werlen, der Anspruch auf

Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p. 149).

Le convenzioni analoghe al contratto vitalizio, invece,

riguardano accordi che nella sostanza vanno qualificati come contratti di vitalizio

o rendita vitalizia, ma nella forma non corrispondono a quanto previsto dalla

legge (Werlen, op. cit. p. 152).

Secondo costante giurisprudenza, per la qualifica giuridica della prestazione è

rilevante soltanto il contenuto e non la designazione contrattuale (ZAK 1967 p.

502ss).

Secondo la prassi federale, ad esempio, se soci di comunità

religiose o di beneficenza ricevono prestazioni per il loro mantenimento in

base a contratto, statuto o ordinamenti, esse sono considerate e computate come

analoghe a prestazioni derivanti da contratto vitalizio (Werlen, op. cit. p. 152).

Ora, in una sentenza del 30 gennaio 1974 nella causa B.B.

riassunta in RCC 1974 a pag. 281, il TFA ha stabilito che:

"Se una persona pensionata è

completamente mantenuta dalla comunità che si occupa di assistenza, di

cui era membro e alla quale ha consacrato tutta la sua attività, allora le

premesse economiche che danno diritto a una PC non sono adempite. (Conferma

della pratica).".

In altri termini, se la comunità fa fronte interamente al

mantenimento del membro non vi è - di principio - alcun diritto a prestazioni

complementari (ZAK 1974 p. 305; 1969 p. 188).

Tale giurisprudenza è poi stata concretizzata dall’amministrazione

nelle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC). La cifra

2122 recita infatti:

" Le prestazioni di mantenimento concesse a

membri di comunità religiose o assistenziali in virtù di contratto, statuti o

regole dell’ordine quale contropartita del lavoro prestato a favore della

comunità o dei beni portati sono considerate prestazioni provenienti da una

convenzione analoga al vitalizio e conteggiate come tali (RCC 1967 p. 169; RCC

1974 p. 281).”.

Infine, per quanto attiene alla valutazione dell'importo da

computare il TFA ha stabilito che se esiste un diritto al mantenimento

completo, è corretto prendere in considerazione l'importo necessario per la

copertura del fabbisogno vitale (cfr DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122 e

consid. 2.3, cfr. pure: Rumo-Jungo,

Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen und

Invalidenversicherung; Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 30).

A questo va aggiunto, di regola, l'importo della rendita AVS. Se

però è stato concluso un accordo secondo cui l’avente diritto al mantenimento

fa fronte lui stesso, nell’ambito delle sue possibilità finanziarie, al proprio

mantenimento, la rendita di vecchiaia va dedotta dal valore delle prestazioni

erogate e solo la differenza computata quale prestazione analoga (DTFA 1967

pag. 50; DTFA 1968 pag. 122; Rumo-Jungo,

op. cit., p. 32, cfr pure STCA del 7 febbraio 2001 in re F. C. cresciuta in

giudicato). (…).".

2.8. Il contratto di vitalizio ex

art. 521 cpv. 1 CO è un contratto bilaterale che si caratterizza principalmente

per l'obbligo di una parte di mantenere l'altra in maniera durevole (1), per un

trasferimento di beni in cambio di questo impegno (2) e per un aspetto

aleatorio (3), l'obbligo assunto dal debitore del mantenimento essendo

subordinato alla condizione incerta costituita dalla morte del creditore (DTF

133 V 265 consid. 6.3.1; Michel

Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, p. 161 ss.).

Con questo contratto, il debitore è in particolare tenuto a

fornire al creditore tutto ciò di cui ha bisogno per vivere conformemente al

valore dei beni trasferiti e alla sua precedente condizione sociale. Ciò

comprende dunque non solo adeguati vitto e alloggio, ma anche l'assistenza, la

garanzia delle cure mediche (comprese, se necessarie, le spese

d'ospedalizzazione) e tutte le prestazioni simili al mantenimento (STFA P 81/02

del 13 marzo 2003 consid. 2.2).

Da parte sua, il creditore del mantenimento deve fare all'altra

parte un apporto corrispondente almeno parzialmente al valore stimato del

mantenimento che gli sarà fornito. Se non c'è una controprestazione da parte

del creditore del mantenimento, l'obbligo dell'altro contraente equivale a una

donazione (DTF 133 V 265 consid. 6.3.1; Valterio,

op. cit., pag. 162 N. 88 ad art. 11). Per il computo di una rendita vitalizia,

il fatto decisivo è dunque che l'obbligo di mantenimento, anche se esso non è

la sola causa, sia direttamente legato a un trasferimento di beni di cui tale

obbligo è una controprestazione, condizione che è pure realizzata nel caso di

un obbligo di mantenimento differito e condizionale (citata STFA P 81/02

consid. 2.2). Pertanto, il semplice impegno dei parenti di sovvenire ai bisogni

del titolare di una rendita AVS/AI, senza controprestazione del beneficiario

del mantenimento, non costituisce un contratto di vitalizio o una convenzione

analoga ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. e LPC (DTF 133 V 265 consid. 6.3.3; Valterio, op. cit., pag. 162 N. 88 ad

art. 11).

In assenza di una controprestazione, o l'assistenza che gli

forniscono i suoi familiari si basa su una donazione o su un dovere morale ex

art. 239 cpv. 3 CO e quindi rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 cpv.

3 lett. c LPC che esclude dai redditi determinanti le prestazioni provenienti

da persone e istituzioni pubbliche o private aventi manifestamente carattere

assistenziale, o questa assistenza risponde all'obbligo di mantenimento secondo

l'art. 328 CC e non riveste alcuna portata propria (DTF 133 V 265 consid.

6.3.2; Valterio, op. cit., pag.

162 N. 88 ad art. 11).

Per contro, se c'è una controprestazione, il credito di

mantenimento deve essere considerato anche se la clausola del contratto fa

riferimento all'obbligo di assistenza secondo gli artt. 328 segg. CC nella

misura in cui questo obbligo ha un carattere sussidiario rispetto all'obbligo

contrattuale (citata STFA P 81/02 consid. 2.2). Ciò vale anche quando il

creditore rinuncia senza controprestazione a delle parti di reddito che gli

sono dovute in virtù di un contratto (RCC 1968 pag. 155 consid. 3), quando non fa

valere totalmente o in parte il suo diritto alle prestazioni (DTF 1967 pag. 256

consid. 2) o quando accetta la disdetta del contratto per dei motivi che non

sono previsti dalla legge. In tal caso ci si trova in presenza di una rinuncia

di sostanza ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (Valterio,

op. cit., pag. 162 N. 88 ad art. 11).

In merito al reddito risultante da un contratto di vitalizio o da

una convenzione analoga, va ricordato che l'art. 13 cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI

stabilisce il principio secondo cui gli assicurati che beneficiano di un tale

contratto non hanno diritto alle prestazioni complementari, mentre l'art. 13

cpv. 1 2a frase OPC-AVS/AI prevede l'eccezione secondo cui il diritto è dato

nei casi in cui il debitore del contratto di vitalizio o della convenzione

analoga non è in grado di fornire le prestazioni concordate. Per determinare se

il debitore del mantenimento non è in misura di fornire la prestazione dovuta,

ci si può ispirare alla nozione di grave situazione che, in virtù dell'art. 5

OPGA in connessione con l'art. 25 cpv. 1 LPGA, può dare luogo al condono

dell'obbligo di restituire delle prestazioni indebitamente versate (STFA P

81/02 consid. 3.2; Valterio, op.

cit., pag. 163 N. 89 ad art. 11). Se questa situazione non si realizza, se l'assicurato

non è in grado di stabilire che il debitore non è materialmente in misura di

adempiere ai suoi obblighi o se non ha intrapreso le azioni giuridiche

necessarie per permettere la concessione delle prestazioni previste, si è in

presenza di un caso di rinuncia di reddito giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC

(Valterio, op. cit., pag. 163 N.

89 ad art. 11).

Per quanto concerne le convenzioni analoghe a un contratto di

vitalizio, esse non comprendono soltanto gli accordi conclusi secondo il

diritto civile fra il debitore e il beneficiario della prestazione, ma anche

gli impegni secondo cui una persona o una comunità ha promesso di mantenere o

di assistere qualcuno o nei confronti delle quali quest'ultimo può fare valere

un diritto (DTF 109 V 134 consid. 2; Valterio,

op. cit., pag. 164 N. 91 ad art. 11).

Come per il contratto di vitalizio, il conteggio di una

convenzione analoga presuppone tuttavia l'esistenza di una controprestazione

fornita dal beneficiario (DTF 133 V 265 consid. 6.3.3).

2.9. In merito al diritto alle

prestazioni dei membri di comunità religiose, nel Bollettino PC N. 2, edito nel

1966 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e ripreso nella RCC 1966

pag. 340, è spiegato quanto segue:

" En règle générale, la communauté religieuse doit, en vertu d'un

contrat particulier, de statuts, de règles ou d'autres dispositions ayant

juridiquement la même valeur, assurer à son membre (diaconesse, sœur

religieuse, moine, etc.) soins et entretien, dans le cadre de ce qui peut être

considéré comme conforme à l'usage du pays, en compensation de services qui lui

ont été rendus ou pour la fortune qui lui a été apportée. Comme il s'agit là de

prestations touchées en vertu d'une convention analogue à un contrat

d'entretien viager qui, conformément à l'article 3, 1er alinéa, lettre d, LPC,

font partie du revenu déterminant et dont la valeur atteint pour le moins ou

dépasse la limite de revenu prévue à l'article 2, 1er alinéa, LPC, le versement

d'une prestation complémentaire n'entre, en général, pas en ligne de compte

dans de tels cas. Il en est ainsi même lorsque des frais de maladie élevés sont

intervenus, vu quel les conventions analogues au contrat d'entretien viager

englobent en règle générale les frais de médecin et de pharmacie, de sorte que

ceux-ci ne peuvent pas être déduits au sens de l'article 3, 4e alinéa, lettre

e, LPC.

Si toutefois le membre de la communauté

religieuse fait valoir que la communauté n'a aucune obligation de subvenir à

son entretien ou qu'elle ne doit y subvenir que partiellement, ou lorsque le

requérant prétend que la communauté religieuse n'est financièrement pas en

mesure de lui fournir les prestations d'entretien dues, il faut alors

rechercher si et dans quelle mesure la communauté est tenue de fournir des

prestations d'entretien et si et à quel point elle est à même, au vu de sa

situation économique, d'assurer cet entretien. Si l'examen révèle que

l'entretien du requérant ne doit ou ne peut pas du tout ou que partiellement

être assuré par la communauté religieuse, il faut alors élucider si le

requérant, membre de la communauté, a encore d'autres ressources qui, conformément

à l'article 3, 1er alinéa, LPC, doivent être prises en considération dans le

calcul de revenu déterminant et, en outre, s'il dispose d'une fortune

personnelle dont une part, y compris le produit, doit être ajoutée au revenu,

selon l'article 3, 1er alinéa, lettre b, LPC.".

A questo proposito va citata la STFA P 1/66 del 19 gennaio 1967

(DTFA 1967 pag. 50 = RCC 1967 pag. 169), concernente una suora che nel 1913 è

entrata in un monastero in Francia e che a seguito di una grave polmonite nel

1965 è stata inviata in Svizzera in convalescenza. A causa di una depressione

nervosa nel 1965 e nel 1966 si sono resi necessari due ricoveri di alcuni mesi

in un ospedale psichiatrico e dalla sua dimissione la suora, che ha postulato

le prestazioni complementari nel gennaio 1966, risiedeva in un convento in

Svizzera, il quale si era assunto i costi del suo mantenimento e del trattamento

medico. L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che il mantenimento a cui aveva diritto

l'interessata da parte della comunità era dovuto in virtù di una convenzione

analoga, quanto ai suoi effetti, a un contratto di vitalizio: oltre alla dote

versata al momento della sua entrata nel clero, una suora consacra tutta la sua

vita attiva ai compiti della comunità, che le assicura quale controprestazione

il mantenimento vita natural durante. L'Alta Corte ha precisato che la

sussistenza così concessa non ha carattere assistenziale, almeno non nel senso

dell'art. 3 cpv. 3 vLPC, ma rappresenta piuttosto un elemento che ricade nelle

prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga

giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. d vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. e LPC), il cui valore

deve di conseguenza essere computato (cfr consid. 2b).

Nella DTFA 1968 pag. 122, il 2 aprile 1968 l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni si è pronunciato sul diritto alle prestazioni

complementari delle collaboratrici di un'associazione ai sensi dell'art. 60 CC

il cui scopo era la protezione delle giovani donne di religione cattolica. Si

trattava di donne che consacravano tutta la loro attività a opere caritatevoli

patrocinate dall'associazione. Esse lavoravano quindi soltanto per il loro

mantenimento, ma erano sicure che tale sostentamento sarebbe stato loro fornito

fino alla fine dei loro giorni. In un primo tempo il mantenimento e il vitto da

parte di questa istituzione erano stati computati come prestazione prevista

dall'art. 3 cpv. 1 lett. d vLPC (contratto di vitalizio o convenzione analoga),

poi come redditi rientranti nell'art. 3 cpv. 1 lett. c vLPC (rendite, pensioni

e altre prestazioni periodiche). Per l'UFAS, che si era rivolto al TFA

chiedendo di ripristinare le decisioni di rifiuto delle PC alle collaboratrici

bisognose di cure degenti in una struttura, tornava applicabile l'art. 3 cpv. 1

lett. d vLPC, giacché i rapporti tra le assicurate e l'istituzione per cui

avevano lavorato erano molto simili a quelle risultanti da un contratto di

vitalizio. Dopo avere citato le norme legali applicabili, l'Alta Corte ha

ricordato di avere già stabilito nella DTFA 1967 pag. 50 che la convenzione che

lega una religiosa alla comunità monastica è molto analoga, quanto agli

effetti, a un contratto di vitalizio. Inoltre, ha dichiarato che una norma di

diritto cantonale che valutava forfetariamente a CHF 3'000 all'anno il

mantenimento completo di una persona sola non era manifestamente esagerata (cfr.

consid. 1). Riferendosi al caso concreto, il TFA si è così espresso:

" … La jurisprudence susmentionnée du tribunal de céans, relative à la

qualification, au regard de la LPC, des prestations en nature dont jouit la religieuse au sein d'une

communauté monastique, s'applique aussi aux collaboratrices de l'Institution

d'Ecogia. En effet, ces personnes consacrent toute leur activité

professionnelle à la communauté contre une rémunération en nature dont la

valeur est inférieure à celle qu'elles obtiendraient d'un employeur,

puisqu'elle est quasiment limitée à leur entretien. Mais, en plus de la

satisfaction morale que leur procure leur dévouement, elles bénéficient tout de

même d'une assurance matérielle, celle d'être entretenues par l'œuvre jusqu'à

la fin de leurs jours. Ce droit à l'entretien complet est juridiquement plus

étendu que le simple droit à la pension du retraité ordinaire, qui ne porte que

sur des sommes d'argent dont le montant est indépendant des besoins

particuliers de l'intéressé. La créance d'entretien viager des intimées porte,

au contraire, sur tout ce dont elles ont besoin pour vivre décemment: nourriture,

logement, vêtements, argent de poche, soins médicaux et pharmaceutiques, etc.

La convention conclue avec elles, fût-ce oralement, par l'Institution d'Ecogia

se rapproche donc bien du contrat d'entretien viager des art. 516 ss CO, par l'ampleur des prestations que doit l'association et par

l'existence d'une contre-prestation au moins équivalente: la renonciation à une

rémunération normale. On ne saurait enfin considérer que les intéressées ont

exercé -- voire exercent encore, le cas échéant -- une activité lucrative au

sens de l'art. 3 al. 1er lit. a LPC pendant la période déterminante (cf. l'arrêt rendu le 27

janvier 1950 par le tribunal de céans, dans la RCC 1950, p. 109). Il s'ensuit

qu'il faut appliquer en principe l'art. 3 al. 1er lit. d LPC -- et non l'art. 3 al. 1er lit. a ou c LPC -- aux intimées. La valeur des prestations en nature

litigieuses doit donc être mise en compte sans déductions. Les jugements

attaqués sont par conséquent contraires au droit fédéral, en tant qu'ils

constatent que l'entretien complet fourni par l'Institution d'Ecogia constitue

un revenu privilégié."

Quanto alla valutazione di questo mantenimento, né la LPC né la

legislazione cantonale precisavano come effettuarla. Basandosi sulla DTFA 1967

pag. 50, l'Alta Corte ha concluso che si doveva computare un importo di almeno

CHF 3'000 annui (cfr. consid. 3).

Per le spese mediche, farmaceutiche e di ospedalizzazione, il TFA

ha osservato che la debitrice del mantenimento completo si era obbligata a

coprire ugualmente le spese di trattamento, che non erano quindi sopportate

dalle assicurate (DTFA 1967 pag. 50) (cfr. consid. 4). In conclusione, si

dovevano prendere in considerazione la rendita AVS e il valore del mantenimento

completo (CHF 3'000). Il ricorso è stato dunque accolto e le assicurate non

hanno avuto diritto alle prestazioni complementari (cfr. consid. 5).

Allo stesso modo, il 30 gennaio 1974 (STFA P 19/73 in RCC 1974

pag. 281) l'Alta Corte ha ritenuto che una persona pensionata completamente

mantenuta dalla comunità che si occupava di assistenza, di cui era membro ed

alla quale ha consacrato tutta la sua attività, era al beneficio di una

convenzione analoga, nei suoi effetti, a un contratto di vitalizio.

Al considerando 6.3.2 della DTF 133 V 265 il Tribunale federale ha

indicato che nella STFA P 33/98 del 4 giugno 1999 l'allora TFA aveva ammesso

l'esistenza di una convenzione analoga a un contratto di vitalizio considerando

non soltanto la promessa di mantenimento di una delle parti nei confronti

dell'altra, ma anche la controprestazione del beneficiario del mantenimento.

Questa sentenza portava sul diritto alle prestazioni complementari di un membro

di una comunità religiosa che beneficiava, per tutta la vita, del mantenimento

completo in contropartita dello svolgimento di compiti affidatigli dalla

comunità.

Riferendosi a questo giudizio, nel 2007 l'Alta Corte ha osservato

che si trattava di un caso di applicazione della giurisprudenza stabilita molto

tempo prima, secondo cui il mantenimento garantito ai suoi membri da una

comunità religiosa è paragonabile a una convenzione analoga a un contratto di

vitalizio, tenuto conto in particolare della controprestazione che rappresenta

l'obbligo della persona in oggetto di consacrare tutta la sua vita attiva ai

compiti della comunità senza essere retribuita sotto forma di un salario (DTFA

1967 pag. 53 consid. 2b; DTFA 1968 pag. 122 consid. 2).

Con STF 2P.271/2006 il Tribunale federale si è pronunciato il 12

gennaio 2007 sul ricorso di una religiosa, nata nel 1930 e membro dal 1976 di

una comunità di un monastero sito nel Canton Friburgo. Colpita dall'Alzheimer,

nel 2004 è entrata in un foyer e dal mese seguente beneficiava di un assegno

per grandi invalidi di grado medio (CHF 6'336), oltre alla rendita AVS (CHF

12'660). Quello stesso mese l'assicurata ha chiesto di beneficiare di prestazioni

complementari e la Cassa cantonale di compensazione del Canton Friburgo le ha

attributo una PC mensile di CHF 2'525, ossia l'importo legale massimo di CHF

30'300 all'anno e una partecipazione alle spese di accompagnamento di CHF 35,55

al giorno (CHF 12'974 all'anno). La decisione su opposizione del 14 ottobre

2004 ha confermato queste decisioni, essendo state rispettate le condizioni

previste dal N. 4022 vDPC per attribuire tali prestazioni a un membro di una

comunità religiosa. Con il suo ricorso l'interessata ha sostenuto che le

Direttive erano prive di base legale e che non era al beneficio dell'importo di

CHF 17'300 ritenuto a titolo di prestazione di mantenimento familiare, visto

che il contratto concluso con il monastero non poteva essere qualificato come

contratto di mantenimento, bensì di gestione di affari.

Il 31 marzo 2005 il Tribunale amministrativo ha respinto il

ricorso giudicando che l'interessata beneficiava di un mantenimento completo da

parte della sua comunità e che queste prestazioni in natura stabilite in CHF

17'300 dovevano essere prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni

complementari e della partecipazione alle spese di accompagnamento. Con ricorso

di diritto amministrativo, che l'allora Tribunale federale delle assicurazioni

sociali ha dichiarato irricevibile con STFA P 19/05 del 25 agosto 2006 e ha

trasmesso al Tribunale federale di Losanna per competenza come ricorso di

diritto pubblico avendo sollevato delle censure di diritto costituzionale,

l'assicurata ha chiesto di concederle delle prestazioni complementari di CHF

30'300 all'anno e una partecipazione alle spese di accompagnamento di CHF

34'114 all'anno (CHF 93,45 al giorno). La ricorrente si è lamentata che le

Direttive dell'UFAS erano sprovviste di base legale e violavano il divieto di

discriminazione in ragione delle convinzioni religiose. Essa ha rilevato che la

disuguaglianza di trattamento tra le persone che come lei erano membri di una

comunità religiosa e le altre persone che necessitavano una degenza in casa di

cura e di cure costanti, non era fondata su alcun valido motivo. A suo avviso,

le Direttive dell'UFAS applicabili in virtù del diritto cantonale ai membri di

comunità religiose portavano a privarla di una prestazione statale alla quale

avrebbe avuto diritto se non fosse stata membro di una comunità religiosa.

Infine, l'insorgente ha contestato l'applicazione erronea dell'art. 13

OPC-AVS/AI in relazione alla nozione di contratto di vitalizio e di valutazione

delle prestazioni in natura (cfr. consid. 2).

Il Tribunale federale ha dapprima esposto le norme legali

applicabili nel Canton Friburgo in materia di collocazione delle persone

anziane che necessitano principalmente di cure di lunga durata (cfr. consid.

4.1). Poi ha citato il diritto federale, che si applica a titolo di diritto

cantonale suppletivo, per le persone che vivono definitivamente in una casa

anziani o in un ospedale (art. 3b cpv. 2 vLPC, ora art. 10 cpv. 2 LPC),

ricordando che l'ammontare destinato alla copertura del fabbisogno vitale per

persone sole ammontava nel 2004 a CHF 17'300. L'Alta Corte ha evidenziato poi

che nella STFA P 1/66 del 19 gennaio 1967 (RCC 1967 pag. 169) il Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito che il mantenimento al quale aveva

diritto un membro di una comunità religiosa del Canton Friburgo gli era dovuto

in virtù di una convenzione analoga, quanto ai suoi effetti, a un contratto di

vitalizio. Inoltre, nella STFA P 19/73 del 30 gennaio 1974 (RCC 1974 pag. 281)

il TFA ha giudicato che una persona in pensione completamente mantenuta dalla

comunità di assistenza di cui era membro ed alla quale aveva consacrato tutta

la sua attività era al beneficio di una convenzione analoga, nei suoi effetti,

a un contratto di vitalizio (cfr. consid. 4.2).

La nostra Massima Istanza ha esposto i N. 4022 e N. 4026 segg.

vDPC, che facevano espressamente riferimento alle predette sentenze federali,

in merito al calcolo semplificato delle spese e dei redditi da computare nel

caso di un membro di una comunità religiosa che beneficia di un assegno per

grandi invalidi ed è degente in casa anziani (cfr. consid. 4.3). Il Tribunale

federale ha quindi stabilito che le Direttive dell'UFAS si fondano su una base

legale sufficiente e che non sono niente altro che delle direttive interpretative

della LPC per quanto concerne lo statuto dei membri di comunità religiose. Il

loro contenuto, a questo proposito, poggia peraltro espressamente sulle due

summenzionate sentenze federali (cfr. consid. 5).

Dopo avere esposto i concetti di violazione del principio di

uguaglianza di trattamento giusta l'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. e di

discriminazione secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. (cfr. consid. 6.1), l'Alta

Corte ha concluso che nel caso di specie il Tribunale amministrativo non aveva

violato nessuna di queste due norme. In primo luogo, non era stato violato

l'art. 8 cpv. 1 Cost. fed., poiché i voti di povertà dei membri di una comunità

accompagnati dall'obbligo di mantenimento della comunità derivante dal codice

di diritto canonico (can. 670) non consentono di assimilare la loro situazione

a quella di altre persone che percepiscono soltanto la rendita AVS o AI, anche

se tutti necessitano di un ricovero e di cure costanti. In secondo luogo,

l'autorità cantonale nemmeno ha violato l'art. 8 cpv. 2 Cost. fed., giacché

l'art. 3c cpv. 1 lett. e vLPC e l'art. 13 OPC-AVS/AI non comportavano alcun

riferimento, né diretto né indiretto, alle convinzioni religiose degli aventi

diritto all'aiuto cantonale per le spese di accompagnamento. Il Tribunale

amministrativo avendo esaminato la situazione economica della ricorrente alla

luce di queste sole disposizioni e della relativa giurisprudenza, è quindi

invano che essa si è lamentata di una discriminazione dovuta alle sue

convinzioni religiose. È vero che le Direttive dell'UFAS comprendono dei

capitoli che regolano la situazione particolare dei membri delle comunità

religiose, ma nella misura in cui le DPC considerano unicamente dei criteri

economici assolutamente non fondati sulla religione, per il Tribunale federale

esse non comportano alcuna discriminazione proibita (cfr. consid. 6.2).

Infine, il TF ha concluso che nemmeno v'era stata arbitrarietà da

parte dell'autorità cantonale nel calcolare l'importo dell'aiuto.

" 7. La recourante reproche, au moins implicitement, au

Tribunal administratif d'être tombé dans l'arbitraire dans le calcul du montant

de l'aide.

Contrairement

à ce que pense la recourante, le Tribunal administratif pouvait retenir sans

arbitraire (pour une définition de cette notion, cf. ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219)

qu'elle bénéficiait d'une convention analogue dans ses effets à un contrat

d'entretien viager. La qualification juridique importe peu du moment que, comme

l'a déjà jugé le Tribunal fédéral des assurances, l'obligation d'entretien

complet de la communauté n'est pas uniquement la contrepartie du versement

d'une dot au moment de l'entrée dans la communauté, mais aussi et surtout la

contrepartie de l'activité que la recourante lui a consacré durant toute sa vie

active.

Le Tribunal

pouvait également estimer cet entretien à 17'300 CHF par année en application

de l'ordonnance du 3 décembre 2002 fixant les montants déterminants pour le

droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et

invalidité. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'était pas tenu

par les directives de l'OFAS qui fixe à 10'800 CHF par année le revenu en

nature pour le logement et la nourriture (directives n° 2067). En effet,

l'estimation de l'entretien complet ne saurait être confondu avec celle du

logement et de la nourriture qui ne comprend pas les prestations accessoires

auxquelles a droit la recourante. A cet égard, le Tribunal administratif

pouvait aussi affirmer sans arbitraire, à l'instar du Tribunal fédéral des

assurances dans son arrêt du 19 janvier 1967, que la valeur de l'entretien se

détermine non pas en fonction de ce qu'il coûte à son débiteur, mais de ce

qu'il représente pour son bénéficiaire. Il pouvait par conséquent écarter

l'estimation fiscale de l'entretien dont bénéfice la recourante. (…)".

Il ricorso della religiosa è quindi stato respinto (cfr. consid.

8).

2.10. Per quanto concerne RI 1, lo

Statuto dell'__________, nella sua ultima versione del __________ (doc. 51)

entrata in vigore quello stesso giorno, illustra lo scopo, i membri, le

finanze, l'organizzazione, la responsabilità, le disposizioni finali e il suo

scioglimento.

In particolare, l'art. 11 concernente le Disposizioni finali

dispone che "Riservate le prescrizioni

del CC, l'Associazione segue le norme del diritto canonico, sia dell'__________,

sia il Regolamento __________."

Il testo legislativo fondamentale dell'__________ a cui appartiene il

ricorrente è rappresentato da __________

Esso regola in sostanza i diritti e i doveri dei __________ ed

elenca, in particolare, i principi dell'__________, il modo di vivere, la

formazione, la struttura dell'__________.

Per quanto concerne la professione di vita, l'art. 34 cpv. 3 di

questo testo dispone che se il __________ è giudicato idoneo e spontaneamente

lo richiede, la professione perpetua si emette nel tempo determinato dal

ministro, udito lo stesso profitente. Ciò deve avvenire sempre dopo un triennio

completo di professione temporanea e mai prima che il profitente abbia compiuto

il ventunesimo anno di età. Mediante la professione perpetua il __________ è

definitivamente incorporato nella __________ con tutti i diritti e i doveri, a

norma delle __________. L'art. 64 cpv. 1 prevede che i __________

pratichino la vita comune e condividano volentieri tra di essi le cose date ai

singoli. Per il cpv. 2 dell'art. 64, a motivo della loro

professione religiosa i __________ sono tenuti a consegnare alla __________

tutti i beni, compresi stipendi, pensioni, sovvenzioni, assicurazioni che in

qualunque modo pervengono loro. Secondo l'art. 64 cpv. 3, la __________ provvede

a ogni __________ il vitto, il vestito e le cose necessarie per l'esercizio del

proprio ufficio.

Giusta l'art. 69 cpv. 1, i ministri e i guardiani

che, in forza del loro ufficio, hanno il dovere di avere sollecita cura delle

necessità dei __________, sono tenuti ad usare il denaro per le necessità della

vita e per le opere dell'apostolato e della carità.

L'art. 70 dispone quanto segue:

"

1. I ministri, con il consenso del loro Consiglio,

possono ricorrere alle assicurazioni o ad altre forme di previdenza sociale,

dove tali istituzioni sociali sono richieste o dalla pubblica autorità, sia

ecclesiastica che civile, per tutti o per alcune categorie di persone, oppure

se vi ricorrono comunemente i poveri di quella regione.

Considerandi

2.

Evitino, però, accuratamente quelle assicurazioni

che nella regione in cui dimorano presentano carattere di lusso o di lucro.

3.

È tuttavia opportuno che i ministri e i

guardiani, come fa la gente di modeste condizioni, depositino il denaro

veramente necessario presso banche o altri simili istituti, osservando quanto

prescritto dal nostro diritto proprio.

4.

Non ricevano però fondazioni, legati perpetui ed

eredità con diritti ed oneri perpetui."

Per l'art. 72 cpv. 3, in caso di bisogno, le singole

__________ della stessa area, come anche le circoscrizioni dell'__________,

devono condividere tra loro con prontezza e in spirito di sacrificio i beni

anche necessari. Giusta l'art 85 cpv. 1, tutto ciò che i __________ ricevono in

compenso del lavoro deve essere sempre consegnato integralmente alla __________.

Se un __________ si ammala, il guardiano deve

provvedere subito con __________ carità tutte le cose necessarie al corpo e

all’anima, secondo l’esempio e l’ammonizione di __________, e affidare

l’infermo alle cure di un __________ idoneo e, se il caso lo richiede, anche

del medico o di altre persone competenti (art. 92 cpv. 1).

In virtù dell'art. 99 cpv. 1, i __________ che in

particolari circostanze, con la benedizione dell’obbedienza, devono vivere

fuori della casa, essendo membri della __________ alla quale sono stati

assegnati, ne godono i benefici come gli altri. Il capoverso 3 prescrive che

vi siano ricevuti con carità e si offrano loro gli aiuti necessari materiali e

spirituali. L'art. 99 cpv. 5 dispone poi che i ministri e

i guardiani ne abbiano sollecita cura, li visitino il più spesso possibile e li

confortino.

2.11

Nell'evenienza concreta, alla

luce delle norme esposte e delle indicazioni fornite dal rappresentante del

ricorrente, il TCA ritiene che la situazione del ricorrente sia simile a quella

delle fattispecie evase dal Tribunale federale (delle assicurazioni) nel 1967 e

nel 2007 concernenti delle religiose che risiedevano in un monastero e che vita

natural durante erano sostentate completamente dalla comunità.

Infatti anche l'assicurato, come nei casi giudicati dalla nostra

Massima Istanza, ha trasferito i suoi beni all'__________ (art. 64 cpv. 2 delle

__________) e mediante la professione perpetua è stato definitivamente

incorporato nella __________ dell’__________ con tutti i diritti e i doveri

(art. 34 cpv. 3 __________). Nell'esercizio delle sue funzioni egli ha lavorato

come docente e ha consegnato alla comunità i redditi che ha conseguito (art. 85

cpv. 1 __________). La comunità è tenuta al vitto, al vestito e alle cose

necessarie per l'esercizio delle sue attività, ma anche a continuare a

provvedere al __________ qualora, in caso di particolari contingenze, egli

debba vivere fuori dal __________ (art. 99 cpv. 1 __________).

In tal caso, gli saranno dati gli aiuti materiali

necessari (art. 99 cpv. 3 __________).

Il ricorrente si trova inoltre nella medesima situazione delle

collaboratrici di un'istituzione avente per scopo la protezione di giovani

ragazze appartenenti alla religione cattolica, ma che non avevano legami con i

principi religiosi né portavano abiti religiosi. In quell'occasione il

Tribunale federale delle assicurazioni (DTFA 1968 pag. 128 consid. 2) ha

osservato che esse hanno consacrato tutta la loro attività professionale alla

comunità per una rimunerazione in natura il cui valore era inferiore a quella

che avrebbero ottenuto da un datore di lavoro, essendo essa praticamente

limitata al loro mantenimento. Ma oltre alla soddisfazione morale che procurava

loro la loro devozione, queste collaboratrici beneficiavano comunque della

garanzia materiale di essere mantenute dall'istituzione fino al decesso. Questo

diritto al mantenimento completo portava su tutto ciò di cui avevano bisogno

per vivere decentemente: vitto, alloggio, vestiti, denaro per le piccole spese,

cure mediche, farmaci, ecc.

In simili condizioni, il mantenimento al quale il ricorrente ha

diritto per tutta la vita da parte della comunità religiosa a cui appartiene

gli è indubbiamente dovuto in virtù di una convenzione analoga, nei suoi

effetti, a un contratto di vitalizio (STF 2P.271/ 2006 del 12 gennaio 2007

consid. 7; DTFA 1968 pag. 122 consid. 1; DTFA 1967 pag. 50 consid. 2b, RCC 1967

pag. 169 consid. 2b; N. 3462.04 DPC).

Infatti, l'obbligo di mantenimento completo della comunità non

rappresenta soltanto la controprestazione al trasferimento dei beni del

ricorrente al momento dell'entrata nell'__________ e per esso nell'__________,

ma anche e soprattutto la controprestazione dell'attività che l'assicurato le

ha consacrato durante tutta la sua vita attiva (DTF 133 V 265 consid. 6.3.2; DTFA

1968.

pag. 122 consid. 2). La rinuncia a una normale rimunerazione sotto forma

di salario per i servizi resi alla comunità ecclesiastica ha comportato per

l'assicurato il diritto di essere mantenuto integralmente e quindi non solo per

il vitto e l'alloggio, ma anche per le spese mediche, per i costi dei

medicamenti e per le spese dei ricoveri ospedalieri (DTF 133 V 265 consid. 6.3.2; DTFA 1968 pag. 122 consid. 4; Müller,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3a ed. 2015, N. 449 ad art. 11 pag.

164).

2.12

Nella

presente fattispecie, tuttavia, la parte ricorrente, già in sede di opposizione

del 7 settembre 2018, ha fatto valere che per l’__________ al quale

l’insorgente appartiene "… non è più possibile aiutarlo

finanziariamente, dopo aver lasciato il __________…» (cfr. doc. 047=III2).

Al riguardo il rappresentante dell’assicurato ha precisato che "…è

nostra consuetudine provvedere ai nostri __________ in tutto fintanto che

vivono nei nostri __________; nel caso in cui si impone una vita fuori __________,

non è nelle nostre possibilità far fromte alle loro spese di vitto e alloggio"

(cfr. doc. 047=III2).

Nel caso in cui l’__________

non fosse in grado di provvedere finanziariamente - non disponendo delle

sufficienti risorse - al mantenimento del ricorrente, al fine del calcolo PC

non andrebbe computato nei redditi alcun importo a titolo di prestazione

derivante da una convenzione analoga (cfr. consid. 2.9.; Bollettino PC N. 2,

edito nel 1966 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e ripreso

nella RCC 1966 pag. 340).

A seguito dell’opposizione la Cassa ha chiesto all’insorgente,

l’11 settembre 2018, di inviare una copia dello statuto dell’__________ (cfr.

doc. 052), presentata senza indugio il 19 settembre 2018 (cfr. doc. 053) e il 7

novembre 2018 di trasmettere "il contratto, lo statuto o le regole

dell’__________ che attestino il vitalizio prestato al membro della comunità

religiosa" (cfr. doc. 054), a cui è stato risposto con scritto del 26

novembre 2018 (cfr. doc. 059).

Mai l’amministrazione, invece, ha invitato la parte ricorrente a produrre

la documentazione atta a sostanziare l’asserita difficoltà finanziaria dell’__________.

A proposito dello scopo della

procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de la

procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V

188.

consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Cfr. pure STFA C 279/03

del 30 settembre 2005 consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA

applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33

cpv. 3 Laps – ed

ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr.

pure STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2016.28 del 30

novembre 2016 consid. 2.8.

Nell’evenienza concreta si giustifica, di conseguenza, l’annullamento

della decisione su opposizione dell’8 aprile 2019 e il rinvio degli atti alla

Cassa affinché effettui gli accertamenti necessari per

chiarire quanto sopra, in particolare chieda tramite la parte ricorrente, o

direttamente all’__________, di comprovare con debita documentazione la pretesa

difficile situazione finanziaria dell’__________.

Tale conclusione si giustifica anche facendo riferimento alla sentenza

del 27 agosto 2008 del TCA del Cantone di Basilea Città pubblicata in BJM 2009

pag. 52, in cui siccome nel ricorso non era stato esposto che la comunità

religiosa a quel momento non era più in grado di fornire il sostentamento al

suo membro, i premi di Cassa malati dovevano essere presi a carico dalla

comunità in virtù della convenzione analoga quale componente del mantenimento.

Il TCA ha stabilito che è solo quando sarà comprovato che la comunità non potrà

più fare fronte al suo obbligo, che il diritto al sussidio di Cassa malati e

alle prestazioni complementari potrà essere esaminato nuovamente (cfr consid. 4.3: "Dass

das St. Katharina-Werk im heutigen Zeitpunkt den Lebensunterhalt seiner

Mitglieder nicht mehr zu erbringen vermag, wird in der Beschwerde nicht

dargelegt. Entsprechend bezieht die Beschwerdeführerin auch keine

Ergänzungsleistungen. (…) Vorliegend

sind die Prämien kraft des verpfründungsähnlichen Vertrages als Bestandteil des

Lebensunterhaltes vom St. Katharina-Werk zu übernehmen. Erst bei Nachweis, dass

das St. Katharina-Werk seiner Verpflichtung nicht mehr nachkommen kann, ist der

Anspruch auf Prämienbeiträge - und in diesem Fall auch jener auf

Ergänzungsleistungen - erneut zu prüfen.".).

Il TCA sottoliena che nel caso di specie, a differenza della

fattispecie appena menzionata, l’insorgente già nell’opposizione ha invocato il

fatto che l’__________ non era in grado di far fronte al suo mantenimento fuori

dal __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione dell’8 aprile 2019 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda ad un complemento istruttorio

come indicato al consid. 2.12. e decida nuovamente in merito all’eventuale

diritto del ricorrente a prestazioni complementari.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti