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Decisione

33.2020.1

Prestazioni complementari. Sostanza non dichiarata negli anni. Emersione della proprietà fondiaria nascosta esistente all'estero. Ricalcolo restituzione

9 marzo 2020Italiano65 min

seguito della comunicazione del 15 novembre 2018 inoltrata dal signor __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2020.1-2

IR/sc

Lugano

9 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2020 di

1. RI

1

2. RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 dicembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

1.1. Il 5 ottobre 2001 RI 1 ha

domandato una prestazione complementare all’AVS. Nato nel 1936, in Svizzera dal

marzo 1962 e in Ticino dal marzo 1966, coniugato con RI 2, in Svizzera dal

1964, RI 1 ha segnalato, nel modulo sottoscritto, di disporre di una

liquidazione di CHF 103'748.- e di percepire una rendita di vecchiaia dell’AVS

di CHF 2'072.- (doc. 125).

Le domande relative a

proprietà fondiaria e ai redditi della stessa non hanno avuto risposta.

L’assicurato non ha

indicato sostanza immobiliare e reddito della stessa (doc. 124).

1.2. Ricevuta la domanda la Cassa

ha eseguito una serie di accertamenti aventi in particolare per oggetto un’eventuale

rendita pensionistica italiana.

L’amministrazione ha

riconosciuto al signor RI 1 il diritto a prestazioni complementari con importi variabili

a seconda del periodo, e ciò a far tempo dal 1° marzo 2001 (doc. 40 decisione

12 dicembre 2001).

Per determinare tale

diritto l’amministrazione non ha ritenuto sostanza immobiliare siccome non notificatale

e neppure dichiarata fiscalmente.

1.3. Il 14 febbraio 2005 la Cassa

ha trasmesso all’assicurato, nell’ambito di una revisione del diritto alle

prestazioni complementi, un nuovo modulo.

Nuovamente l’assicurato ha

negato (per non averla segnalata a fronte di specifica domanda) l’esistenza di

sua proprietà immobiliare (doc. 143).

Analogamente RI 1 ha fatto

con il modulo per la successiva revisione trasmesso dalla Cassa il 23 marzo

2009 in cui ha cancellato gli spazi dove inserire i valori relativi alla

proprietà fondiaria e non crociando tale scelta.

1.4. Il 5 aprile 2013 la Cassa ha

trasmesso a RI 1 un ulteriore modulo di revisione delle PC (doc. 195 e 207).

Ancora una volta il

ricorrente ha negato l’esistenza di sostanza immobiliare e, a sostegno di ciò,

nuovamente ha prodotto la dichiarazione fiscale (questa volta relativa all’anno

2011) da cui ancora una volta non emerge sostanza fondiaria (doc. 204).

Come per le precedenti

revisioni in favore dell’assicurato sono stata riconosciute le prestazioni

calcolate in base ai valori (doc. 209, 215, 217, 221, 225).

1.5. Il 24 ottobre 2016 la Cassa

ha proceduto a ulteriore riesame del diritto di RI 1 alle PC a seguito del

trasferimento della moglie in casa anziani (doc. 229). Le PC, senza

considerazione di sostanza alcuna, sono state ricalcolate il 16 gennaio 2017

(doc. 255).

Il 13 aprile 2017 RI 1 è

stato ancora una volta invitato a volere compilare il formulario relativo alla

nuova revisione delle PC (doc. 266), ciò che ha fatto (doc. 278) con il

sostegno della decisione di tassazione 2015 (doc. 272) da cui non emerge

sostanza immobiliare.

Nel modulo non è annunciata

sostanza immobiliare (doc. 278 domanda 8) e nessun reddito della stessa (doc.

277).

Ancora una volta (doc.

285) la Cassa ha riconosciuto PC in favore di RI 1 e della moglie RI 2 (doc.

292 e 299).

1.6. Mediante invio raccomandato

(doc. 300) accompagnato da diversa documentazione fiscale, __________, figlio di

RI 1 e di RI 2, ha comunicato alla Cassa che (doc. 310 del 15 novembre 2018)

nel corso “del 2018 è stata inoltrata all’autorità fiscale un’autodenuncia

spontanea inerente la sostanza all’estero (immobile valore fr. 110'000.--)”.

Con scritto 7 dicembre

2018 la Cassa ha comunicato a RI 1 quanto segue:

" (…) Dalle

verifiche effettuate, lei risulta aver beneficiato delle seguenti prestazioni

da parte del nostro Istituto.

- dal

1° ottobre 2001 ad oggi: prestazione complementare mensile (PC), riduzione

dei premi nell’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie quale

beneficiario di PC (Ripam PC) e relativi rimborsi per spese di malattia quale

beneficiario di PC:

Per poterci permettere di effettuare il calcolo delle prestazioni

da lei indebitamene percepite, necessitiamo ricevere della documentazione

supplementare, che le elenchiamo in dettaglio:

1. copia

dell’autodenuncia presentata al competente Ufficio Circondariale di Tassazione,

comprensiva di tutti gli allegati;

2. copia di una

perizia immobiliare che attesti il valore commerciale e il relativo valore

locativo per gli anni dal 2003 al 2018.” (doc. 312)

cui il figlio dei

ricorrenti, in base alla procura doc. 322/321, ha dato seguito trasmettendo una

“perizia giurata” allestita da __________ (doc. 323-331) con descrizione

dettagliata della proprietà intestata a RI 2 e RI 1, la decisione di tassazione

2016 (indicante questa volta una proprietà fondiaria in Italia del valore di

CHF 110'000), emanata il 19 settembre 2018 (doc. 336) e uno scritto del

seguente tenore:

" …

dichiariamo di avere un immobile all’estero, più precisamente a __________

(Italia), in __________.

Circa cinquant’anni fa abbiamo dato avvio alla costruzione della

casa, non riuscendo tuttavia mai a portare a termine i lavori. Pertanto

l’immobile non è mai stato utilizzabile da nessuno, se non da noi per brevi

periodi di vacanza (fino all’anno 2000). Come l’allegato fotografico dimostra,

la casa versa da tempo in stato di abbandono. Si conferma dunque che la casa

non è mai stata affittata a terzi.

Per parecchi anni abbiamo compiuto insistentemente diversi tentativi

di vendita (affidando il mandato a diverse agenzie immobiliari).

In data 24 novembre 2016 abbiamo firmato un diritto di compera con

il Signor __________ ricevendo un accordo Eur 10'000.00 (v. versamento sul

conto __________ in data 28.11.2016).

Purtroppo a scadenza (31 dicembre 2017) l’interessato non ha

esercitato il diritto di compera.

Ad oggi siamo sempre ancora in attesa che il Signor __________

trovi una banca che finanzi questo acquisto.

L’immobile attualmente ha un valore non superiore a Fr.

100'000.00, priva di energia elettrica, priva di acqua e riscaldamento.” (doc.

340)

1.7. La Cassa ha allestito una

tabella tesa a determinare l’incidenza del valore dell’immobile dei ricorrenti

e la sua redditività sulle PC allocate nel corso degli anni (doc. 342) ed ha

effettuato nuovi calcoli riferiti agli anni a partire dal 1° marzo 2004 (doc.

343-403) considerando i nuovi valori. A partire dal 1° maggio 2019 ai coniugi RI

1-RI 2 sono stati riconosciuti i premi forfettari dell’assicurazione malattia.

In favore di RI 1 inoltre

è stata concessa una PC di CHF 303 mensili (doc. 406).

1.8. Mediante decisione di

restituzione del 12 aprile 2019 (doc. 411) la Cassa, a fronte dell’autodenuncia

dei signori RI 1-RI 2 e del nuovo calcolo delle PC ritenuta la sostanza in

precedenza nascosta e la sua redditività (doc. 343-403), ha stabilito in CHF

24'950 le PC versate a torto, in CHF 122'022 l’importo della “RIPAM PC per

il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2016” e in CHF 22'271,30 la

cifra delle spese rimborsate dal 2004 al 2019, da restituire (doc. 411).

A fondamento del suo

calcolo l’amministrazione ha allegato la tabella relativa al “dettaglio

restituzione” e fatto riferimento all’allegata decisione di PC dal 1°

maggio 2019 (doc. 406).

1.9. Con il patrocinio dell’avv. RA

1 (doc. 427) RI 1 e RI 2 si sono opposti alla decisione (doc. 432 del 24 maggio

2019). Essi contestano che:

" … la

prescrizione da applicare sia quella penale, in forza dell’art. 146 CP, poiché

a dire della Cassa sarebbero realizzati gli elementi costituitivi oggettivi e

soggettivi del reato, per cui il termine sarebbe di 15 anni.

Tale affermazione e qualifica giuridica è integralmente

contestata.

(…).

Intanto l’articolo corretto, al quale fare riferimento, è l’art.

148a CP, che è entrato in vigore il 1. ottobre 2016, riferito a reati contro il

patrimonio e l’ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale

e dell’aiuto sociale.

(…).

Fatti

I signori RI 1 (…) non hanno nel modo più assoluto fornito

informazioni false ed incomplete, sottacendo fatti per ingannare

l’assicurazione sociale, alfine di ottenere prestazioni assistenziali.

Essi non avevano la benché minima consapevolezza che lo stabile

dovesse essere notificato all’Autorità fiscale, dal momento che quel bene era

stato regolarmente dichiarato al fisco italiano. Non appena hanno avuto

conoscenza di ciò, hanno immediatamente notificato un’autodenuncia spontanea.

(…).

… l’elemento soggettivo non è nel modo più assoluto dato, perché

non vi è stata alcuna intenzionalità, nè volontà di ingannare in modo astuto la

Cassa di compensazione … .

(…).

… il termine di prescrizione va limitato agli ultimi cinque anni e

l’importo reclamato va dunque ampiamente ridotto nei limiti dei cinque anni,

ovvero per il periodo 2014 / 2019.

(…).

… RIPAM PC da restituire dal 2014 sono pari a CHF 29'230.00 e non

CHF 120'022.00.

Le spese di malattia vanno limitate agli ultimi cinque anni, pari

a CHF 7'245.70, in luogo di CHF 22'721.31. (…)” (doc. 430-431)

Con decisione su

opposizione del 4 dicembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha

rigettato le contestazioni dei coniugi RI 1-RI 2 rilevando come:

" (…) A

seguito della comunicazione del 15 novembre 2018 inoltrata dal signor __________,

figlio degli opponenti, la Cassa è venuta a conoscenza che gli stessi erano

proprietari di un immobile sito all'estero.

(…).

… la Cassa ha chiesto loro la trasmissione della copia

dell'autodenuncia presentata all'autorità fiscale, così come una copia di una

perizia immobiliare che attestasse il valore commerciale e il relativo valore

di stima dell'immobile per gli anni dal 2003 al 2018.

(…).

… 31 gennaio 2019 la documentazione richiesta è stata inoltrata

alla Cassa. Una volta inserito il valore della sostanza immobiliare sita a __________

(Italia) nelle tavole di calcolo, è emerso come gli opponenti fossero stati

posti indebitamente al beneficio delle prestazioni complementari.

Di conseguenza con decisione del 12 aprile 2019 la Cassa ha

chiesto, in applicazione dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, la restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite nel corso degli ultimi 15 anni, ossia:

- CHF

24'950.00 a titolo di prestazioni complementari all'Al/AVS (in seguito: PC) per

il periodo dal 1. aprile 2004 al 30 aprile 2019;

- CHF

120'022.00 a titolo di riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed

obbligatoria contro le malattie per beneficiari di PC (in seguito: Ripam PC)

per il periodo dal 1. aprile 2004 al 31 ottobre 2016;

- CHF 22’271.30

a titolo di spese di malattia/invalidità rimborsate per beneficiari PC (in

seguito più genericamente: spese malattia) per il periodo dal 2004 al 2019.

(…).

Per quanto riguarda il termine di prescrizione più lungo del

diritto penale e relativamente alla fattispecie che ci occupa, contrariamente a

quanto sostenuto dagli opponenti, si evidenzia come l'art. 146 CP sia

applicabile alla fattispecie e non l'art. 148a CP.

(…).

Nell’ambito delle assicurazioni

sociali, al fine di ritenere una truffa occorre verificare quali accertamenti e

quali verifiche l'assicuratore sociale possa o debba eseguire. L'astuzia, che

può essere commessa anche mediante atti concludenti.

(…).

… è pure adempiuto quanto il

beneficiario di prestazioni, concesse esclusivamente alle persone indigenti, si

limita a dar seguito alla domanda dell'autorità competente di produrre,

nell'ambito della sua situazione economica, un determinato estratto conto,

benché egli possieda una fortuna non trascurabile su un altro conto mai

dichiarato (DTF 127 IV 163).

Più genericamente il Tribunale

federale ha ritenuto che informazioni incomplete che danno luogo ad un errato

quadro complessivo della situazione, rispettivamente che Io avvalorano,

equivalgono a tutti gli effetti ad un depistaggio attivo mediante atti

concludenti (STF 9C_171/2014).

(…).

… gli opponenti risultano

proprietari (per un mezzo ciascuno) di sostanza immobiliare a l'estero nel

Comune di __________ (Italia) e questo da circa 50 anni. Tuttavia, nel

formulario di richiesta delle PC, inoltrato in data 28 settembre 2001, nella

parte relativa alle loro condizioni economiche, la sostanza immobiliare non è

stata dichiarata. Occorre osservare che nel formulario di richiesta della

prestazione è espressamente evidenziato che deve essere indicato il valore

della sostanza posseduta, anche se questa si trova all'estero.

In base alla documentazione in

possesso della Cassa ed all'istruttoria svolta, nulla permetteva di ritenere

che gli opponenti fossero proprietari di sostanza all'estero; pertanto la Cassa

ha riconosciuto loro il diritto alle PC, a far tempo dal 1. ottobre 2001,

comprendente pure il diritto al rimborso delle spese malattia e il diritto alla

Ripam PC.

(…).

… la sostanza immobiliare in

oggetto si trova all'estero e si tratta di un elemento non verificabile per la

Cassa … non era neppure stata dichiarata alle autorità fiscali, …

(…)

… in assenza di una sentenza penale, l'amministrazione è

autorizzata ad esaminare pregiudizialmente anche la fattispecie penale (DTF 138

V 74 e DTF143 V 393).

Anche sotto questo aspetto la decisione di restituzione deve

quindi essere confermata. (…)” (doc. 442-445)

1.10. RI 1 e RI 2 hanno impugnato la

decisione su opposizione del 4 dicembre 2019 al Tribunale cantonale delle

assicurazioni con ricorso 15 gennaio 2020 (doc. I) con cui ripropongono il

medesimo argomento da loro sollevato con l’opposizione e meglio la contestazione

del termine di prescrizione penale ritenuto dall’amministrazione (15 anni

siccome riferito a un crimine) che essi considerano errato.

Nella loro impugnativa gli

assicurati contestano la realizzazione degli estremi del reato di truffa.

Essi evidenziano di avere

pagato le imposte e tasse italiane riferite al fondo e sarebbe “… solo in

questi ultimi anni che si è avuta la consapevolezza che, nonostante tali beni

fossero legalmente dichiarati al fisco italiano, andavano anche notificati

all’autorità fiscale svizzera. Da lì l’autodenuncia da parte del figlio dei

ricorrenti, che li rappresenta … .” (Doc I pag. 3)

Il gravame evidenzia la

scarsa scolarizzazione di RI 1 e RI 2 e l’assenza quindi del presupposto di “intenzionalità

con astuzia” e comunque l’assenza di dolo anche solo nella forma del dolo

eventuale.

1.11. L’atto è stato intimato alla

Cassa cantonale di compensazione il 17 gennaio 2020 (doc. II) che, con risposta

11 febbraio 2020 (doc. III), ne propone la reiezione richiamando le

argomentazioni della decisione impugnata e facendo esplicito riferimento alla

giurisprudenza federale in materia.

In particolare la Cassa

osserva come:

" … i

ricorrenti sono proprietari (per un mezzo ciascuno) di sostanza immobiliare

all’estero, nel Comune di __________ (Italia) e questo da circa 50 anni.

Tuttavia, nel formulario di richiesta delle PC, inoltrato in data 28 settembre

2001, nella parte relativa alle loro condizioni economiche, la sostanza

immobiliare non è stata dichiarata. Si rimarca che detta sostanza non è neppure

stata dichiarata nel corso delle numerose revisioni del diritto alle PC avviate

dalla Cassa nel corso degli anni 2005, 2009, 2013, 2017 (pag. 144, pag. 182,

pag. 207, pag. 278).

Non si può di certo rimproverare alla Cassa di essere stata

negligente nell’esperire gli accertamenti necessari per determinare la

situazione economica dei ricorrenti.

(…).

… qualora i ricorrenti abbiano ritenuto, a torto, che la sostanza

immobiliare detenuta all’estero non doveva essere dichiarata alle autorità

fiscali svizzere, lo stesso ragionamento non può essere applicato mutatis

mutandis alla richiesta PC, le quali vengono erogate sulla base delle dichiarazioni

degli assicurati, resi attenti dell’importanza di comunicare anche la

sostanza detenuta all’estero (cfr. formulario di richiesta, pag. 127). (…)”

(Doc. III pag. 3-4)

L’atto è stato notificato

ai ricorrenti (doc. IV del 12 febbraio 2020) con l’assegnazione del termine per

l’esercizio dei diritti processuali dell’art. 9 Lptca.

Non sono state acquisite

nuove prove.

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto della contestazione è

la correttezza della decisione su opposizione 4 dicembre 2019

dell’amministrazione con cui è stata ordinata a RI 1 e a RI 2 la restituzione

dell’importo di CHF 25’950 versato dalla Cassa a titolo di prestazioni

complementari; CHF 120'022 riconosciuti in favore dei qui ricorrenti per la

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

destinati ai beneficiari delle prestazioni complementari e CHF 22'271,30

versati a titolo di spese per malattia e invalidità rimborsate ai beneficiari

delle PC qui ricorrenti. Importi pagati, rispettivamente riconosciuti, secondo

la Cassa, in eccesso nel periodo dal 1 aprile 2004 al 30 aprile 2019 e non

dovuti.

2.2

Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA

l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione

sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente

organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione.

A norma dell'art.

31.

cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche.

Per quanto

concerne specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI

prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel

caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve

comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni

complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione

importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri

della famiglia dell'avente diritto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA,

il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede

che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del

testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è

rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso

1.

della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la

pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni

in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

2.3

Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art.

53.

LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle

prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono

ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla

riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative.

Per analogia con la

revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129

V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;

STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione

di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62

[sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre

2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti

già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati

allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid.

5.

pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und

Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René A.

Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata

e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

corretto.

Per quanto

concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare

i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati

nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi

sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve

pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118

II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi

principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state

accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro

versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,

DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio

considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,

in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; a

livello cantonale si veda, da ultimo, la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4

In

concreto, con decisione formale del 12 aprile 2019 (doc. III/3), la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del

ricorrente dal 1° aprile 2004 al 30 aprile 2019 a seguito della segnalazione

(autodenuncia operata dal figlio salvatore) alla Cassa cantonale di

compensazione, relativa all’esistenza di sostanza immobiliare in Italia, a __________,

mai dichiarata fiscalmente e alla Cassa cantonale di compensazione in

precedenza (ossia da 50 anni ossia da quando di proprietà dei ricorrenti.

La restituzione di

prestazioni complementari si imporrebbe, secondo la Cassa, in seguito alla

scoperta della sostanza immobiliare, con il relativo valore di reddito, che

incide sulla determinazione delle PC da riconoscere all’assicurato e alla di

lui moglie. Questa circostanza incide, diminuendolo, sul fabbisogno, ed ha

ripercussioni sulla quantificazione delle prestazioni complementari,

sottacendola per tutti gli anni dalla richiesta delle PC sino all’autodenuncia,

RI 1 e RI 2 hanno beneficiato, d’avviso della Cassa, di prestazioni non dovute

in base alla LPC, e ciò dal 1 aprile 2004.

La Cassa di compensazione

ha stabilito che, per il periodo suddetto, i qui ricorrenti avevano diritto

alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza. Come

descritto nelle considerazioni di fatto gli atti dell’amministrazione

contemplano (doc. 344 a 403) tutti i calcoli delle PC cui avrebbero avuto

diritto i signori RI 1-RI 2 se la sostanza successivamente spontaneamente

dichiarata fosse stata nota all’amministrazione al mento della richiesta delle

PC e successivamente. Per rieseguire i calcoli l’amministrazione ha ritenuto i

valori della sostanza così come esposti e ammessi a livello fiscale. In

effetti, in seguito all’autodenuncia, l’autorità fiscale ha determinato il

valore del fondo in CHF 200'000 per poi, a seguito del reclamo del figlio dei

qui ricorrenti, ricondurlo a importo inferiore. Dal canto suo la Cassa

cantonale di compensazione ha chiesto e ottenuto la produzione di una perizia

giurata, allestita dal geometra __________ (doc. 331) che ha permesso di

fissare il valore dell’immobile in Euro 92'201 (doc. 342), cifra convertita in

franchi secondo i valori di conversioni applicabili per i diversi anni in

discussione. Ciò ha consentito all’amministrazione di fissare gli importi (non

contestati dai ricorrenti in quanto tali) postulati in restituzione.

Constatato quindi un

indebito riconoscimento di prestazioni dal 1 aprile 2004 al 30 aprile 2019, la

Cassa cantonale di compensazione, giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, ne ha chiesto

la restituzione ai signori __________ (le somme sono quelle riportate nella

decisione formale del 12 aprile 2019, ossia: CHF 24'950 per le PC versate; CHF

120'022 per le RIPAM della PC; CHF 22'271,30 per le spese di cura sopportate).

I ricorrenti, debitamente

patrocinati, non ha contestato il nuovo calcolo delle PC a far data dal 1

aprile 2004 sino al 30 aprile 2019, eseguito dalla Cassa a mano dei nuovi

valori della sostanza (i calcoli sono prodotti ai doc. 344 a 403). I nuovi

importi di PC sono stati determinati – diversamente da quelli originari –

considerando il valore della sostanza fondiaria italiana così come stabilita a

seguito della perizia giurata prodotta dai ricorrenti stessi ed emersa a

seguito dell’autodenuncia dei ricorrenti. Come indicato la Cassa chiede la

restituzione di prestazioni a contare dal 1 aprile 2004 mentre i ricorrenti

limitano la loro contestazione all’applicabilità, nel caso concreto,

nell’ambito dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, della prescrizione per il crimine

dell’art. 146 CP.

2.5

Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost.

fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost.

fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a

Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19

marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93.

LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991

pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo

della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448

nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia

funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito

(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225;

RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della

Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6

In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia

dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare

annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto le spese

riconosciute le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC.

In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in

casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" b. spese

di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a c concorrenza del

ricavo lordo dell'immobile”.

L'art. 11 cpv. 1 LPC

enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre

alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le

rendite dell’AVS e dell’AI):

" b. i

proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37.

500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno

diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza.”

2.7

Nel caso concreto, come

indicato, la Cassa ha proceduto a ricalcolare il diritto alle prestazioni

complementari dei ricorrenti a seguito dell’emergere della sostanza italiana.

Le decisioni con cui l’amministrazione ha stabilito il diritto alle PC a

contare dal 1 aprile 2004 si fondano sulla sostanza quale quella indicata dai

ricorrenti in base alla perizia giurata da loro fatta allestire da un esperto

in loco. Il valore commerciale degli immobili ritenuto dall’incaricato è quello

esposto dai ricorrenti stessi, la Cassa lo ha condiviso, così come lo stesso è

stato ritenuto dall’amministrazione fiscale cui i fondi non erano stati

dichiarati in precedenza.

I valori della stima di __________,

geometra giurato, sono stati ripresi senza modifica dalla Cassa, così come

esposti, e sono stati applicati per il ricalcolo delle PC dei ricorrenti. Le

tabelle allestite dall’amministrazione e la tavola di ricapitolazione annessa

alla decisione formale (doc. 342 e III/3) non sono state contestate e vanno qui

condivise, così come i tutti i fogli di calcolo per i periodi dal 1° aprile

2004.

sino al 30 aprile 2019 che l’amministrazione ha allestito (doc. 344 a 403)

che stabiliscono i diritti effettivi dei ricorrenti in tema di PC ritenuta la

sostanza al valore da loro indicato e accettato dalla Cassa.

Questi importi vanno qui ammessi

non essendovi motivo per scostarsene, gli stessi non sono stati discussi o contestati

dai ricorrenti, i valori ritenuti dall’amministrazione sono sorretti dalla

valutazione peritale del signor __________, e appaiono corretti. Come indicato

i calcoli eseguiti dalla Cassa non sono stati posti in discussione dai signori RI

1-RI 2, anzi il loro patrocinatore ne ammette implicitamente la correttezza e

chiede solo che, in accoglimento delle sue tesi, siano stabiliti gli effettivi

importi dovuti per un periodo inferiore di retroattività (che egli limita al

2014).

Gli importi annui

stabiliti dall’amministrazione relativi alle PC versate in eccesso cifrati così

come riassunti nella decisione formale del 12 aprile 2019, vanno qui ammessi.

Come indicato la somma complessiva del versamento in eccesso dal 1° aprile 2004

al 30 aprile 2019 non è minimamente discussa o contestata dal patrocinatore dei

ricorrenti che ha limitato le sue contestazioni alla retroattività della

restituzione e quindi al fatto che la Cassa abbia applicato il termine di

prescrizione più lungo valido per i crimini considerando l’agire

dell’assicurato quale ricadente sotto l’art. 146 CP, rispettivamente ha contestato

la consapevolezza dei suoi clienti dell’obbligo di dichiarare sostanza

immobiliare italiana.

2.8

Per determinare la correttezza

della decisione della Cassa va esaminato se il comportamento dei ricorrenti nel

corso degli anni, a partire dalla loro domanda di prestazioni complementari

posto e successivamente nelle numerose occasioni di revisione del diritto, sia

sussumibile all’ipotesi della truffa, come ritenuto dalla Cassa,

rispettivamente a quella dell’art. 148a CP come sostiene il ricorrente stesso,

od ancora dell’art. 31 cpv. 1 lett. b) rispettivamente d) LPC.

2.9

RI 1 e RI 2 contestano, come

indicato, unicamente la qualifica del loro comportamento in ottica penale, essi

ritengono che il loro agire non consenta all’amministrazione di applicare, in

concreto, l’art. 25 cpv. 2 2a fase LPGA per il termine di

prescrizione più lungo del reato (crimine) di truffa. Come ricordato in

precedenza per l’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA: “Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante”. Nel caso posto a

giudizio l’amministrazione ha ritenuto l’agire dell’assicurato sussumibile al

reato di truffa, circostanza che parte ricorrente contesta.

In ottica penale il

comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula,

sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle

prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli

è chiamato comunque a riferire all’amministrazione in virtù dell’obbligo

impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA, è certamente sanzionabile. La qualifica

giuridica penale del comportamento dipende però, come la giurisprudenza

federale evoca, dall’agire specifico dell’autore, ossia dal suo comportamento

concreto.

Da un lato la LPC punisce

con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, all’art. 31 cpv. 1 (che

istituisce quindi il comportamento a delitto a norma dell’art. 10 cpv. 3 CP),

sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale

commina una pena più grave, chiunque:

"

a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un

Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una

prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante

indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene

illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c. (…)

d. non ottempera

all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”

Mentre è elevata a

contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa sino a CHF

5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base alla legge

rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni inesatte o

rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a

un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo

impedisce.

Il tenore della norma è

quello in vigore dal 1° gennaio 2008. Di rilievo è l’entrata in vigore, dal 1°

ottobre 2016, del nuovo art. 148a CPS relativo alla punibilità in caso di

ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto

sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all’ottenimento, per sé

o per terzi, di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a

cui l’autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire

mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”,

l’autore “inganna una persona o ne conferma l’errore”. La norma,

come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua entrata in

vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i

fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen: Le disposizioni penali

in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I p. 347 ad.

3.1.4.).

Già per tale ragione la

tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe unicamente applicabile tale norma

(art. 148a CP) a fronte di un comportamento delittuoso posto in atto già nel

2007.

e successivamente (in occasione delle revisioni del 2012 e del 2016,

durante il mese di marzo), non può essere ritenuta.

Va qui rammentato come la

Costituzione federale, per la volontà del popolo e dei Cantoni espressa il 28

novembre 2010, preveda, all’art. 121 cpv. 3 che, a “prescindere dallo

statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli

stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno

se:

(…) b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni

sociali o dell’aiuto sociale“ (i capoversi 4 a 6 della medesima norma

costituzionale precisano addirittura specifiche modalità esecutorie

dell’espulsione). Il cittadino straniero rispetto alla Svizzera, che commette

il reato dell’art. 148a CP, così come il reato di truffa, a norma dell’art. 66a

cpv. 1 lett. e CP (che concretizza la norma costituzionale indicata in

precedenza) deve essere espulso dal territorio nazionale a prescindere dal suo

statuto e fatto salvo il caso di rigore.

2.10

L’ottenimento indebito di

prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però

punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le

assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art.

148a CP appena evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da

un’assicurazione sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna

astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico

preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul

patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare

la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa

a norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.

La giurisprudenza, sia

cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il

reato di truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali

rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen

nel suo contributo (op. cit., p. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento

costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha

avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un

comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire

indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o

del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF da ultimo nella

STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio

qualificato.

Infatti, come ricorda la

dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente

omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o

contratto (Garantenstellung) può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 sub.

1.4.2.1.; Bernard Corboz, Les

infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad art. 146 n. 10;

DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2.).

Occorre, di seguito,

esaminare l’evoluzione della giurisprudenza federale per contestualizzare

compiutamente il tema e per poi verificare la correttezza, o meno, della

decisione impugnata.

2.11

Il Tribunale federale, in una

sentenza del 15 giugno 2001 (DTF 127 IV 163; emanata a seguito

dell’annullamento parziale di precedente giudizio da parte dell’alta Corte con

la STF 6S.288/2000) ha ritenuto (riferendosi all’allora art. 148 CPS che

reprimeva la truffa) che il procacciamento indebito di prestazioni

complementari dell'assicurazione sociale fosse costitutivo di truffa siccome

l’inganno astuto adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni

dell'assicurazione, concesse esclusivamente alle persone che adempiano le

condizioni (rigorose) poste dalla LPC, si limiti a dar seguito alla domanda

dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua

situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una

fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarato (consid. 2).

In sostanza (come

rilevabile in particolare dalla STF 6S.288/2000 del 20 settembre 2000 relativa

alla medesima fattispecie) l’imputato era giunto dall’estero in Svizzera dove,

una volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di soggiorno

allora vigenti (in applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità abrogata con l’art. 35 della LPC del 6 ottobre 2006 vigente) aveva

chiesto il versamento delle PC sottacendo di avere conseguito delle vincite a

una lotteria francese per importi molto rilevanti. L’Alta Corte

ha considerato, in quel giudizio, come:

" Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend coupable d'escroquerie notamment

celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses

et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires. Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq ans ou plus

ou de l'emprisonnement, soit d'une peine plus lourde que celle prévue par (la)

LPC. (…). Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de

tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la

victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait

déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice

patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement

et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime (…). La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision

faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par

gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe quel

acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une

déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit

l'affirmation d'un fait (…). La tromperie peut être réalisée non seulement par

l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait

vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par

commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut

constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant,

à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance

spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106

IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich

1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12 ad art. 146 CP p. 141 s.;

Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, n. 1.12 § 18 p. 171 ss;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e

éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op. cit. Bes. Teil I, §

15.

n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op. cit. n° 1 p. 194 s…).

Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par

des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par

commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas

révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances

sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines

circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence

dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n°

14.

p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140). Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en outre que la

tromperie commise soit astucieuse.

Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur

recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque

l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est

pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement

exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction

des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison

d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV

246.

consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186

consid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités).

(…). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe

pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter

l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).

En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en

faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office

cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une

fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était

accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant

sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué

cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (…)

Il est constant que le recourant a, au plus tard en

1980.

et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de

l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes

les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès

lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie.

Or, celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par

actes concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance

lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement.

En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par commission en

requérant des prestations de l'Office cantonal. Par ailleurs, s'il ressort des

faits ainsi établis que le recourant ne s'est pas livré à un édifice de

mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais s'est

contenté de déclarations incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses

agissements restent astucieux, dès lors que l'autorité ne pouvait que très

difficilement déceler sa fortune, placée d'abord en Allemagne puis à la Banque

… de Zurich.”

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 IV 83, al considerando 2.1.3. il TF ha

ritenuto come l'obbligo di informare ex art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una

truffa commessa per omissione, non crea alcuna posizione di garante:

" Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von

Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle

objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts

des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als

Erfolgsdelikt dar.

Art. 16 ELG ist kein

Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen

die Auszahlungen jeweils monatlich erfolgen und damit auf

Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger während der ganzen Leistungsdauer

gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der Behörde alle Umstände zu melden, die

Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe der Leistungen haben können, bedeutet

dies nicht, dass die Straftat ein Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und

unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine

Leistung im Sinne dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt, und

anschließend seine Mitteilungspflichten verletzt, verwirklicht den Tatbestand

weder durch pflichtwidriges Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen

rechtswidrigen Zustandes noch durch ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung

weiter. Der Tatbestand umfasst nach seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken

einer Leistung durch täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil

des Tatbestands massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen).

Wer eine Straftat nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen

Zustand, sondern führt einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen

Erwirken von Leistungen besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird

mit jeder Zahlung jeweils neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand

enthält keine Elemente, die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten

ausdrücklich oder zumindest sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art.

24.

ELV verankerten Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines

Tatbestands massiges Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil

eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen

vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann

verwiesen werden.”

Questa giurisprudenza è

stata confermata nella successiva DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha

precisato come la truffa per omissione presupponga che l'autore

abbia un obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e

contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare

modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna

posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l’Alta Corte ne spiega in

dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda al proposito Salome Krieger Aebli, Sozialhilfe zu

Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010 p. 169 ss in

particolare p. 170). L’Alta Corte ha rilevato come:

" Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung aufgrund von

Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht gemäß Art. 24

ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen

Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen vermag (a.a.O., E.

2.1.3

S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine bereits in einem

nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene Auffassung, dass

aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante Veränderungen zu

melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (…) An dieser

bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid

6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O.,

S. 183 f.), ist festzuhalten.”

In

sostanza dunque la violazione dell’obbligo posto dall’art. 24 Ordinanza sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità, ossia l’obbligo di informare, per il quale (secondo il testo

legale):

" La persona

che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o

l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza

ritardo all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni

mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della

situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di

informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia

dell’avente diritto.”

Così come l’obbligo

generale posto dall’art. 31 LPGA, non creano quella Garantenstellung che

permetta di ritenere un obbligo giuridico accresciuto di comunicare e

informate, e tale, se violato, da costituire un inganno a norma dell’art. 146

cpv. 1 CP (commessa per omissione). L’Alta Corte, sempre nella DTF 140 IV 11

(consid. 2.4.4.), precisa in effetti che

" Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede wesentliche

Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu melden, ist

gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG)

beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB)

stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des

Grundsatzes von Treu und Glauben (…).Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung

des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie

es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die

Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (…). Eine Verletzung

der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht

weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen

Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten

Zahlungen und damit vor Schaden bewahren.”

Proseguendo

poi con queste considerazioni (consid. 2.4.6.):

" Die Missachtung der gesetzlichen oder vertraglichen Melde- oder

Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (…). Dazu gehören etwa neben

Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen auch strafrechtliche

Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht gemäß Art. 31 Abs. 1

ATSG geht.”

Ed il

riferimento è fatto alle norme sanzionatorie specificatamente previste nelle

leggi istituenti assicurazioni sociali (per la materia qui all’esame si faccia

riferimento al citato art. 31 cpv. 1 lit. d LPC). Il TF ne deduce

come:

" Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der

Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des

öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser

Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen,

dass Sozialversicherungsleistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche

die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die

rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der

Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und

Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E.

5.1). Auch in Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei systematischer

Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung der

Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen das

Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen

vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt

sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände

hinzukommen. Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten

keinen Sinn bzw. wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine

Garantenpflicht ableiten und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug

qualifizieren wollte.”

L’Alta

Corte ha però ricordato come:

" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch

gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen,

gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich

der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine

verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines

Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl.

Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163,

Regeste und Sachverhalt C).”

In

estrema sintesi il tacere, a fronte di un obbligo giuridico (art. 24 OLPC), e

non indicare all’amministrazione fatti rilevanti, a sé solo, non costituisce un

inganno astuto che consenta di ritenere una truffa commessa per omissione, la

posizione di garante non è deducibile dalla norma citata e, tantomeno, dall’art.

31.

cpv. 1 LPGA (che prevede per l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai

quali è versata la prestazione, l’obbligo di notificare all’assicuratore o,

secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante

sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una

prestazione). Per il TF, però, nel caso in cui l’assicurato sia

specificatamente interpellato a fornire informazioni sulla sua situazione

personale, sanitaria o finanziaria, nel caso di menzogna, è ipotizzabile la

truffa. In effetti, in questa costellazione, l’inganno non più commesso per

omissione ma con azione diretta dell’agente che scientemente omette di

rispondere in maniera completa e veritiera alle richieste (come nella

costellazione della STF 6S.288/2000 e della successiva DTF 127 IV 123 citate in

precedenza).

Nella DTF 140 IV 206 il

TF, confermando la sua giurisprudenza, ha ritenuto come la violazione

dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze

suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito con le

disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali

(consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni,

ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non

costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art.

146.

cpv. 1 CP (consid. 6.4).

In precedenza la 2a Corte

di diritto sociale del TF aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013

(STF 9C_232/2013 consid. 4.1.2.), come:

" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après

avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa

situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et,

partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se

borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément

déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son

silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a

été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au

moins par acte concluant ou silence qualifié.”

Nella

STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona

che ha chiesto all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere

titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto

rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio

2007). In quel giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata

avesse:

" (…) complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide

financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de

revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide

financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de

prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes

souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine,

X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette

base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de

prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin

2011.

A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice

général a découvert que X.________ était titulaire d'un compte privé auprès de

la banque A.________, lequel présentait un solde créancier (…) Ces montants

dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de

bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (…)”

A fronte di questa

situazione il TF ha formulato le considerazioni seguenti:

" Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,

dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des

affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura

astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la

victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un

tiers. (…)

Cette infraction se commet en principe par action.

Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11

consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a

l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances

déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation

et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre,

n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à

percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la

manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la

situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente

lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions

permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant

l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque

l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions

explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la

situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question

alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées) …

Une escroquerie par actes concluants a également été

retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement

accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité

compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la

production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune

non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b

p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou

dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires

tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies

l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83

consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre

2013.

consid. 4.1.3).”

2.12

Va quindi ritenuto che,

mediante la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui

deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa,

l’autore inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del reato dell’art.

146.

cpv. 1 CPS occorre non solo un inganno ma lo stesso deve essere astuto. A

questo proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha esposto quanto segue:

" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur

recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise

en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si

leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut

raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de

vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le

faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce

n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum

d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait

attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de

la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles

pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé

aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des

circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que

dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière

d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les

pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations

les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par

exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses

comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide

sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces

ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune

non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts

6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011

consid. 4.1.2 et les références citées).”

Nello stesso

senso la STF 1255/2018 del 22 gennaio 2019.

Quanto

all’ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel

medesimo giudizio l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti

giudizi, ossia che:

" Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte

litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la

loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait

la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par

l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce

n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité

pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat

et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid.

3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les

références citées).”

La

Corte, in quel caso, ha concluso che:

" En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction

d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général

en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans

d'économies.”

2.13

In

sostanza dunque se l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice

omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere

ritenuto un inganno astuto da parte dell’autore, ma unicamente una violazione

dell’art. 31 LPC (per rimanere nel cotesto di tale legge). Al contrario della

truffa commessa per atti concludenti. Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:

" l’agire

dell’autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti

che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione

del beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore agisce (attivamente) per atti

concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno

astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni

in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica

d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso

riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto

a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza

indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore

dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o

parzialmente indebita) prestazione.”

A questo proposito si

faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF

9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206, dove l’Alta Corte ha indicato

esplicitamente, nelle considerazioni del punto 6.3.1.3., che:

" L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer

toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi

d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les

prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement

actif de tromperie. (…)

Il convient en revanche d'analyser la situation de

façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres

actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré

comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le

cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux

questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de

modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en

effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie

active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18;

voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur

cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).”

(evidenziazione del redattore)

Per Kuelen:

" Ciò

avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera

alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa costellazione

l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra

ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande

dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli elementi rilevanti

ai fini dell’ottenimento della prestazione.”

2.14

Anche l’autrice ticinese

ritiene che la punibilità del comportamento dell’autore possa intervenire se

l’inganno sia astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su una menzogna

semplice e non su un castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile

dalla vittima e quindi quando la verifica non sia possibile o non è

ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l’autore dissuade la vittima dal

compierla od ancora se è prevedibile che l’ingannato rinuncerà a compierla (DTF

133.

IV 256 consid. 4.4.3.).

Quali accertamenti e quali

verifiche sono esigibili o possono essere posti in atto dall’assicurazione

sociale è stato in parte evocato in precedenza. Da un lato la giurisprudenza

indica che il minimo esame è esigibile, in STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011,

consid. 2.1.2., il TF ha rammentato come:

" (…) n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui

qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses

revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de

taxation ou des extraits de comptes bancaire.”

Se

all’amministrazione sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di

contenuto non veritiero o non autenticità e non sono eseguite verifiche,

l’inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio

2011). In sostanza l’assenza di reazione a fronte di una situazione di sospetto

potrebbe fare decadere la truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza

di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:

" On ne saurait effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de

négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son

obligation d’établir la situation financière de l’assuré (revenus, fortune,

dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que,

par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires

et du comportement de l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant

l’obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d’envisager la

modification considérable survenue dans la situation financière de l’assuré.” (STF

9C_622/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 6.)

Da ultimo va nuovamente

ripreso un passaggio della pubblicazione di Margaret

Kuelen (p. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale,

la risposta fallace del beneficiario a precise domande dell’assicurazione

sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto

che “l’amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del

reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).

2.15

Va ancora evidenziato come i

fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere

rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla

loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF

6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.

2.16

Nel caso all’esame RI 1 e la

moglie RI 2, come evidenziato in dettaglio nelle considerazioni di fatto, hanno

postulato, nel corso del 2001, l’ottenimento di prestazioni complementari.

Quando ha compilato il formulario RI 1 non ha esplicitamente risposto alle

domande tese all’accertamento dell’esistenza di una sostanza immobiliare, e dei

relativi redditi, in Svizzera o all’estero. Così facendo, ossia nonostante

l’esplicita richiesta non dichiarando l’immobile di __________, i ricorrenti

hanno mantenuto un comportamento attivo, lasciando ritenere alla Cassa

l’assenza di sostanza immobiliare. D’altra parte la medesima sostanza non era

nemmeno dichiarata a livello fiscale ciò che dimostra la deliberata intenzione

di non inserirla tra i beni soggetti alla percezione delle imposte e alla

determinazione del calcolo delle PC. Non solo i ricorrenti, e per essi RI 1,

hanno taciuto, a fronte di esplicita richiesta dell’amministrazione,

l’esistenza di proprietà fondiaria al momento della domanda di PC, ma la menzogna,

a fronte di esplicita e chiara (siccome comprensibile e non ambigua) richiesta,

è stata ripetuta nel corso degli anni quando l’amministrazione ha proceduto

alle verifiche del diritto degli assicurati, in particolare nel corso del 2005,

2009, 2013 e 2017 (doc. 144; 182; 207 e 276).

Di tutta evidenza i

ricorrenti non avevano, come mai hanno avuto sino all’autodenuncia (operata per

mano del figlio Salvatore), l’intenzione di indicare la sostanza per sottrarla

al calcolo e beneficiare di maggiori PC. Il dolo è del tutto evidente. La

sostanza, anche se soggetta alla percezione di oneri tributari italiani (ossia

le tasse e imposte immobiliari), deve essere dichiarata in Svizzera, la

circostanza – per chi ha vissuto nel nostro Paese sin dagli anni sessanta, non

può assolutamente sfuggire. Ma il tema, come ben evidenzia la Cassa, non è

quello della dichiarazione fiscale dei beni posseduti all’estero, ma della loro

dichiarazione alla Cassa cantonale di compensazione a fronte di una domanda di

PC a mano di un formulario che esplicita chiaramente che la sostanza

immobiliare deve essere dichiarata e accompagnata dalla documentazione

attestante il valore della stessa a livello fiscale (così come deve essere

dichiarata la rendita pensionistica italiana conseguita dall’INPS, anche se

estera). La tesi del ricorrente, relativa alla percezione di imposte sul fondo

all’estero e, perciò, la non consapevolezza di doverlo segnalare alla Cassa in

occasione della richiesta di PC, è peregrina e non può minimamente essere considerata.

La domanda (doc. 143) relativa alla proprietà immobiliare era chiara, precisa,

esplicita, non ambigua e facilmente comprensibile a chiunque. La mancata

risposta (lasciando in bianco) equivalente a negazione di possesso di proprietà

fondiarie equivale a esplicita menzogna che tendeva a ingannare

l’amministrazione e a conseguire PC maggiori rispetto a quelle di diritto. Si

ribadisce che lasciare in bianco detta risposta alla domanda tesa a stabilire

l’importanza della sostanza immobiliare dei ricorrenti, non indicando

l’esistenza di sostanza di un certo valore all’estero equivale, per atti

concludenti, a ingannare i funzionari della Cassa che sono nell’impossibilità

di accertare l’esistenza di una sostanza immobiliare estera (siccome non

dichiarata fiscalmente in Svizzera). Il tentativo di giustificare la mancata

risposta con la dabbenaggine, la scarsa scolarizzazione, la mancanza di cultura

e con la bassa scolarizzazione non è d’aiuto al ricorrente. Va riaffermato che RI

1.

e la moglie RI 2 non sono analfabeti, e il formulario, su questo aspetto, è

molto chiaro, la domanda è espressa in modo semplice e facilmente

comprensibile.

2.17

Sottoscrivere il formulario di

richiesta di PC dopo avere lasciato in bianco la risposta relativa ai fondi

immobiliari, e ripetere tale comportamento per tutte le volte in cui il diritto

alle PC è stato oggetto di riesame, non ha fatto che ingannare astutamente i

preposti funzionari della Cassa e indurre gli stessi a concedere ai qui

ricorrenti prestazioni maggiori a quanto essi avrebbero avuto diritto di

beneficiare se nota all’amministrazione l’esistenza del bene immobile a __________.

La decisione della Cassa che ha riconosciuto il diritto del qui ricorrente e

della moglie al beneficio di prestazioni complementari è stata resa in maniera

erronea a seguito dell’inganno astuto del ricorrente.

Il tacere, nonostante

esplicita richiesta di informazioni relative a proprietà immobiliare,

attestando implicitamente, per atti concludenti, il non possesso di proprietà

all’estero realizza i presupposti della giurisprudenza di un inganno astuto a

norma dell’art. 146 cpv. 1 CP. Si ripete che i ricorrenti quando

deliberatamente non hanno risposto, per mano del signor RI 1, alla domanda

posta sul formulario relativo all’esistenza di proprietà immobiliari, hanno

agito per atti concludenti, e certamente in maniera consapevole in danno

dell’amministrazione.

2.18

L’inganno, consistente in una

semplice menzogna, non poteva essere scoperto dalla Cassa. I funzionari hanno

eseguito le verifiche che ci si poteva attendere da loro, hanno interpellato

l’assicurato dove hanno avuto necessità di accertare precise situazioni, ma

nulla poteva permettere alla Cassa e ai suoi collaboratori di avere dubbi in

merito all’esistenza di fondi immobiliari all’estero. Va ribadito che nessun

immobile era stato, sino all’autodenuncia, segnalato, neppure all’autorità

fiscale ticinese. Nessun elemento permetteva quindi all’amministrazione di

sospettare di essere confrontata con menzogne e con una sostanza occultata.

Di più ai collaboratori

della Cassa non era possibile fare in assenza di elementi indizianti. La verità

è emersa solo con l’autodenuncia del figlio per conto die genitori qui

ricorrenti.

Alla Cassa non può essere

mosso il rimprovero di essere stata negligente nelle sue verifiche.

2.19

L’agire di RI 1,

manifestamente truffaldino, ha causato un danno alla Cassa, danno consistente

nelle maggiori prestazioni complementari versate, così come dettagliatamente

riportate nella decisione 12 aprile 2019. Le prestazioni non dovute, per

l’incidenza della sostanza immobiliare, sono state determinate in CHF 24'950 a

titolo di PC, CHF 120'022 a titolo di RIPAM della PC e CHF 22'271,30 a titolo

di rimborso di prestazioni per malattia nel periodo dal 1 aprile 2004 al 30

aprile 2019.

2.20

La Cassa ha correttamente

applicato il termine di prescrizione per domandare la restituzione delle

prestazioni indebitamente versate ai ricorrenti. In effetti l’agire di RI 1,

che na materialmente redatto la domanda di PC, adempie manifestamente tutti i

presupposti della truffa in danno dell’assicuratore sociale. La truffa (art.

146.

cpv. 1 CP) è un crimine siccome sanzionata con la pena (edittale) detentiva

sino a 5 anni. Per l’art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati cui è comminata una

pena detentiva di oltre tre anni. In base all’art. 97 CP l’azione penale si

prescrive in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva

superiore a tre anni.

Ne discende che la Cassa

ha agito correttamente. La richiesta di restituzione è stata notificata con

decisione formale il 12 aprile 2019 dopo che l’amministrazione è stata messa a

conoscenza della sostanza immobiliare italiana il 15 novembre 2018 (scritto di __________).

La Cassa ha dapprima svolto accertamenti entro l’anno dalla conoscenza

dell’indebito, siccome il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo

un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase LPGA).

L’amministrazione ha

reagito tempestivamente chiedendo la restituzione delle PC erroneamente versate

per un periodo retroattivo di 15 anni.

Come rammenta l’art. 25

cpv. 2 2a frase LPGA se il credito di restituzione deriva da un atto

punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più

lungo, quest’ultimo è determinante. Qui la Cassa ha fatto risalire la data

della restituzione al termine massimo della prescrizione dell’azione penale

ossia al 1 aprile 2004 in applicazione dell’art. 97 CP in relazione con l’art.

146.

cpv. 1 CP.

2.21

Alla luce di quanto precede il

ricorso deve essere respinto, la decisione impugnata deve essere confermata.

Non si fa carico di tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti