33.2020.1
Prestazioni complementari. Sostanza non dichiarata negli anni. Emersione della proprietà fondiaria nascosta esistente all'estero. Ricalcolo restituzione
9 marzo 2020Italiano65 min
seguito della comunicazione del 15 novembre 2018 inoltrata dal signor __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2020.1-2
IR/sc
Lugano
9 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2020 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 dicembre 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Il 5 ottobre 2001 RI 1 ha
domandato una prestazione complementare all’AVS. Nato nel 1936, in Svizzera dal
marzo 1962 e in Ticino dal marzo 1966, coniugato con RI 2, in Svizzera dal
1964, RI 1 ha segnalato, nel modulo sottoscritto, di disporre di una
liquidazione di CHF 103'748.- e di percepire una rendita di vecchiaia dell’AVS
di CHF 2'072.- (doc. 125).
Le domande relative a
proprietà fondiaria e ai redditi della stessa non hanno avuto risposta.
L’assicurato non ha
indicato sostanza immobiliare e reddito della stessa (doc. 124).
1.2. Ricevuta la domanda la Cassa
ha eseguito una serie di accertamenti aventi in particolare per oggetto un’eventuale
rendita pensionistica italiana.
L’amministrazione ha
riconosciuto al signor RI 1 il diritto a prestazioni complementari con importi variabili
a seconda del periodo, e ciò a far tempo dal 1° marzo 2001 (doc. 40 decisione
12 dicembre 2001).
Per determinare tale
diritto l’amministrazione non ha ritenuto sostanza immobiliare siccome non notificatale
e neppure dichiarata fiscalmente.
1.3. Il 14 febbraio 2005 la Cassa
ha trasmesso all’assicurato, nell’ambito di una revisione del diritto alle
prestazioni complementi, un nuovo modulo.
Nuovamente l’assicurato ha
negato (per non averla segnalata a fronte di specifica domanda) l’esistenza di
sua proprietà immobiliare (doc. 143).
Analogamente RI 1 ha fatto
con il modulo per la successiva revisione trasmesso dalla Cassa il 23 marzo
2009 in cui ha cancellato gli spazi dove inserire i valori relativi alla
proprietà fondiaria e non crociando tale scelta.
1.4. Il 5 aprile 2013 la Cassa ha
trasmesso a RI 1 un ulteriore modulo di revisione delle PC (doc. 195 e 207).
Ancora una volta il
ricorrente ha negato l’esistenza di sostanza immobiliare e, a sostegno di ciò,
nuovamente ha prodotto la dichiarazione fiscale (questa volta relativa all’anno
2011) da cui ancora una volta non emerge sostanza fondiaria (doc. 204).
Come per le precedenti
revisioni in favore dell’assicurato sono stata riconosciute le prestazioni
calcolate in base ai valori (doc. 209, 215, 217, 221, 225).
1.5. Il 24 ottobre 2016 la Cassa
ha proceduto a ulteriore riesame del diritto di RI 1 alle PC a seguito del
trasferimento della moglie in casa anziani (doc. 229). Le PC, senza
considerazione di sostanza alcuna, sono state ricalcolate il 16 gennaio 2017
(doc. 255).
Il 13 aprile 2017 RI 1 è
stato ancora una volta invitato a volere compilare il formulario relativo alla
nuova revisione delle PC (doc. 266), ciò che ha fatto (doc. 278) con il
sostegno della decisione di tassazione 2015 (doc. 272) da cui non emerge
sostanza immobiliare.
Nel modulo non è annunciata
sostanza immobiliare (doc. 278 domanda 8) e nessun reddito della stessa (doc.
277).
Ancora una volta (doc.
285) la Cassa ha riconosciuto PC in favore di RI 1 e della moglie RI 2 (doc.
292 e 299).
1.6. Mediante invio raccomandato
(doc. 300) accompagnato da diversa documentazione fiscale, __________, figlio di
RI 1 e di RI 2, ha comunicato alla Cassa che (doc. 310 del 15 novembre 2018)
nel corso “del 2018 è stata inoltrata all’autorità fiscale un’autodenuncia
spontanea inerente la sostanza all’estero (immobile valore fr. 110'000.--)”.
Con scritto 7 dicembre
2018 la Cassa ha comunicato a RI 1 quanto segue:
" (…) Dalle
verifiche effettuate, lei risulta aver beneficiato delle seguenti prestazioni
da parte del nostro Istituto.
- dal
1° ottobre 2001 ad oggi: prestazione complementare mensile (PC), riduzione
dei premi nell’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie quale
beneficiario di PC (Ripam PC) e relativi rimborsi per spese di malattia quale
beneficiario di PC:
Per poterci permettere di effettuare il calcolo delle prestazioni
da lei indebitamene percepite, necessitiamo ricevere della documentazione
supplementare, che le elenchiamo in dettaglio:
1. copia
dell’autodenuncia presentata al competente Ufficio Circondariale di Tassazione,
comprensiva di tutti gli allegati;
2. copia di una
perizia immobiliare che attesti il valore commerciale e il relativo valore
locativo per gli anni dal 2003 al 2018.” (doc. 312)
cui il figlio dei
ricorrenti, in base alla procura doc. 322/321, ha dato seguito trasmettendo una
“perizia giurata” allestita da __________ (doc. 323-331) con descrizione
dettagliata della proprietà intestata a RI 2 e RI 1, la decisione di tassazione
2016 (indicante questa volta una proprietà fondiaria in Italia del valore di
CHF 110'000), emanata il 19 settembre 2018 (doc. 336) e uno scritto del
seguente tenore:
" …
dichiariamo di avere un immobile all’estero, più precisamente a __________
(Italia), in __________.
Circa cinquant’anni fa abbiamo dato avvio alla costruzione della
casa, non riuscendo tuttavia mai a portare a termine i lavori. Pertanto
l’immobile non è mai stato utilizzabile da nessuno, se non da noi per brevi
periodi di vacanza (fino all’anno 2000). Come l’allegato fotografico dimostra,
la casa versa da tempo in stato di abbandono. Si conferma dunque che la casa
non è mai stata affittata a terzi.
Per parecchi anni abbiamo compiuto insistentemente diversi tentativi
di vendita (affidando il mandato a diverse agenzie immobiliari).
In data 24 novembre 2016 abbiamo firmato un diritto di compera con
il Signor __________ ricevendo un accordo Eur 10'000.00 (v. versamento sul
conto __________ in data 28.11.2016).
Purtroppo a scadenza (31 dicembre 2017) l’interessato non ha
esercitato il diritto di compera.
Ad oggi siamo sempre ancora in attesa che il Signor __________
trovi una banca che finanzi questo acquisto.
L’immobile attualmente ha un valore non superiore a Fr.
100'000.00, priva di energia elettrica, priva di acqua e riscaldamento.” (doc.
340)
1.7. La Cassa ha allestito una
tabella tesa a determinare l’incidenza del valore dell’immobile dei ricorrenti
e la sua redditività sulle PC allocate nel corso degli anni (doc. 342) ed ha
effettuato nuovi calcoli riferiti agli anni a partire dal 1° marzo 2004 (doc.
343-403) considerando i nuovi valori. A partire dal 1° maggio 2019 ai coniugi RI
1-RI 2 sono stati riconosciuti i premi forfettari dell’assicurazione malattia.
In favore di RI 1 inoltre
è stata concessa una PC di CHF 303 mensili (doc. 406).
1.8. Mediante decisione di
restituzione del 12 aprile 2019 (doc. 411) la Cassa, a fronte dell’autodenuncia
dei signori RI 1-RI 2 e del nuovo calcolo delle PC ritenuta la sostanza in
precedenza nascosta e la sua redditività (doc. 343-403), ha stabilito in CHF
24'950 le PC versate a torto, in CHF 122'022 l’importo della “RIPAM PC per
il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2016” e in CHF 22'271,30 la
cifra delle spese rimborsate dal 2004 al 2019, da restituire (doc. 411).
A fondamento del suo
calcolo l’amministrazione ha allegato la tabella relativa al “dettaglio
restituzione” e fatto riferimento all’allegata decisione di PC dal 1°
maggio 2019 (doc. 406).
1.9. Con il patrocinio dell’avv. RA
1 (doc. 427) RI 1 e RI 2 si sono opposti alla decisione (doc. 432 del 24 maggio
2019). Essi contestano che:
" … la
prescrizione da applicare sia quella penale, in forza dell’art. 146 CP, poiché
a dire della Cassa sarebbero realizzati gli elementi costituitivi oggettivi e
soggettivi del reato, per cui il termine sarebbe di 15 anni.
Tale affermazione e qualifica giuridica è integralmente
contestata.
(…).
Intanto l’articolo corretto, al quale fare riferimento, è l’art.
148a CP, che è entrato in vigore il 1. ottobre 2016, riferito a reati contro il
patrimonio e l’ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale
e dell’aiuto sociale.
(…).
Fatti
I signori RI 1 (…) non hanno nel modo più assoluto fornito
informazioni false ed incomplete, sottacendo fatti per ingannare
l’assicurazione sociale, alfine di ottenere prestazioni assistenziali.
Essi non avevano la benché minima consapevolezza che lo stabile
dovesse essere notificato all’Autorità fiscale, dal momento che quel bene era
stato regolarmente dichiarato al fisco italiano. Non appena hanno avuto
conoscenza di ciò, hanno immediatamente notificato un’autodenuncia spontanea.
(…).
… l’elemento soggettivo non è nel modo più assoluto dato, perché
non vi è stata alcuna intenzionalità, nè volontà di ingannare in modo astuto la
Cassa di compensazione … .
(…).
… il termine di prescrizione va limitato agli ultimi cinque anni e
l’importo reclamato va dunque ampiamente ridotto nei limiti dei cinque anni,
ovvero per il periodo 2014 / 2019.
(…).
… RIPAM PC da restituire dal 2014 sono pari a CHF 29'230.00 e non
CHF 120'022.00.
Le spese di malattia vanno limitate agli ultimi cinque anni, pari
a CHF 7'245.70, in luogo di CHF 22'721.31. (…)” (doc. 430-431)
Con decisione su
opposizione del 4 dicembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha
rigettato le contestazioni dei coniugi RI 1-RI 2 rilevando come:
" (…) A
seguito della comunicazione del 15 novembre 2018 inoltrata dal signor __________,
figlio degli opponenti, la Cassa è venuta a conoscenza che gli stessi erano
proprietari di un immobile sito all'estero.
(…).
… la Cassa ha chiesto loro la trasmissione della copia
dell'autodenuncia presentata all'autorità fiscale, così come una copia di una
perizia immobiliare che attestasse il valore commerciale e il relativo valore
di stima dell'immobile per gli anni dal 2003 al 2018.
(…).
… 31 gennaio 2019 la documentazione richiesta è stata inoltrata
alla Cassa. Una volta inserito il valore della sostanza immobiliare sita a __________
(Italia) nelle tavole di calcolo, è emerso come gli opponenti fossero stati
posti indebitamente al beneficio delle prestazioni complementari.
Di conseguenza con decisione del 12 aprile 2019 la Cassa ha
chiesto, in applicazione dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, la restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite nel corso degli ultimi 15 anni, ossia:
- CHF
24'950.00 a titolo di prestazioni complementari all'Al/AVS (in seguito: PC) per
il periodo dal 1. aprile 2004 al 30 aprile 2019;
- CHF
120'022.00 a titolo di riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie per beneficiari di PC (in seguito: Ripam PC)
per il periodo dal 1. aprile 2004 al 31 ottobre 2016;
- CHF 22’271.30
a titolo di spese di malattia/invalidità rimborsate per beneficiari PC (in
seguito più genericamente: spese malattia) per il periodo dal 2004 al 2019.
(…).
Per quanto riguarda il termine di prescrizione più lungo del
diritto penale e relativamente alla fattispecie che ci occupa, contrariamente a
quanto sostenuto dagli opponenti, si evidenzia come l'art. 146 CP sia
applicabile alla fattispecie e non l'art. 148a CP.
(…).
Nell’ambito delle assicurazioni
sociali, al fine di ritenere una truffa occorre verificare quali accertamenti e
quali verifiche l'assicuratore sociale possa o debba eseguire. L'astuzia, che
può essere commessa anche mediante atti concludenti.
(…).
… è pure adempiuto quanto il
beneficiario di prestazioni, concesse esclusivamente alle persone indigenti, si
limita a dar seguito alla domanda dell'autorità competente di produrre,
nell'ambito della sua situazione economica, un determinato estratto conto,
benché egli possieda una fortuna non trascurabile su un altro conto mai
dichiarato (DTF 127 IV 163).
Più genericamente il Tribunale
federale ha ritenuto che informazioni incomplete che danno luogo ad un errato
quadro complessivo della situazione, rispettivamente che Io avvalorano,
equivalgono a tutti gli effetti ad un depistaggio attivo mediante atti
concludenti (STF 9C_171/2014).
(…).
… gli opponenti risultano
proprietari (per un mezzo ciascuno) di sostanza immobiliare a l'estero nel
Comune di __________ (Italia) e questo da circa 50 anni. Tuttavia, nel
formulario di richiesta delle PC, inoltrato in data 28 settembre 2001, nella
parte relativa alle loro condizioni economiche, la sostanza immobiliare non è
stata dichiarata. Occorre osservare che nel formulario di richiesta della
prestazione è espressamente evidenziato che deve essere indicato il valore
della sostanza posseduta, anche se questa si trova all'estero.
In base alla documentazione in
possesso della Cassa ed all'istruttoria svolta, nulla permetteva di ritenere
che gli opponenti fossero proprietari di sostanza all'estero; pertanto la Cassa
ha riconosciuto loro il diritto alle PC, a far tempo dal 1. ottobre 2001,
comprendente pure il diritto al rimborso delle spese malattia e il diritto alla
Ripam PC.
(…).
… la sostanza immobiliare in
oggetto si trova all'estero e si tratta di un elemento non verificabile per la
Cassa … non era neppure stata dichiarata alle autorità fiscali, …
(…)
… in assenza di una sentenza penale, l'amministrazione è
autorizzata ad esaminare pregiudizialmente anche la fattispecie penale (DTF 138
V 74 e DTF143 V 393).
Anche sotto questo aspetto la decisione di restituzione deve
quindi essere confermata. (…)” (doc. 442-445)
1.10. RI 1 e RI 2 hanno impugnato la
decisione su opposizione del 4 dicembre 2019 al Tribunale cantonale delle
assicurazioni con ricorso 15 gennaio 2020 (doc. I) con cui ripropongono il
medesimo argomento da loro sollevato con l’opposizione e meglio la contestazione
del termine di prescrizione penale ritenuto dall’amministrazione (15 anni
siccome riferito a un crimine) che essi considerano errato.
Nella loro impugnativa gli
assicurati contestano la realizzazione degli estremi del reato di truffa.
Essi evidenziano di avere
pagato le imposte e tasse italiane riferite al fondo e sarebbe “… solo in
questi ultimi anni che si è avuta la consapevolezza che, nonostante tali beni
fossero legalmente dichiarati al fisco italiano, andavano anche notificati
all’autorità fiscale svizzera. Da lì l’autodenuncia da parte del figlio dei
ricorrenti, che li rappresenta … .” (Doc I pag. 3)
Il gravame evidenzia la
scarsa scolarizzazione di RI 1 e RI 2 e l’assenza quindi del presupposto di “intenzionalità
con astuzia” e comunque l’assenza di dolo anche solo nella forma del dolo
eventuale.
1.11. L’atto è stato intimato alla
Cassa cantonale di compensazione il 17 gennaio 2020 (doc. II) che, con risposta
11 febbraio 2020 (doc. III), ne propone la reiezione richiamando le
argomentazioni della decisione impugnata e facendo esplicito riferimento alla
giurisprudenza federale in materia.
In particolare la Cassa
osserva come:
" … i
ricorrenti sono proprietari (per un mezzo ciascuno) di sostanza immobiliare
all’estero, nel Comune di __________ (Italia) e questo da circa 50 anni.
Tuttavia, nel formulario di richiesta delle PC, inoltrato in data 28 settembre
2001, nella parte relativa alle loro condizioni economiche, la sostanza
immobiliare non è stata dichiarata. Si rimarca che detta sostanza non è neppure
stata dichiarata nel corso delle numerose revisioni del diritto alle PC avviate
dalla Cassa nel corso degli anni 2005, 2009, 2013, 2017 (pag. 144, pag. 182,
pag. 207, pag. 278).
Non si può di certo rimproverare alla Cassa di essere stata
negligente nell’esperire gli accertamenti necessari per determinare la
situazione economica dei ricorrenti.
(…).
… qualora i ricorrenti abbiano ritenuto, a torto, che la sostanza
immobiliare detenuta all’estero non doveva essere dichiarata alle autorità
fiscali svizzere, lo stesso ragionamento non può essere applicato mutatis
mutandis alla richiesta PC, le quali vengono erogate sulla base delle dichiarazioni
degli assicurati, resi attenti dell’importanza di comunicare anche la
sostanza detenuta all’estero (cfr. formulario di richiesta, pag. 127). (…)”
(Doc. III pag. 3-4)
L’atto è stato notificato
ai ricorrenti (doc. IV del 12 febbraio 2020) con l’assegnazione del termine per
l’esercizio dei diritti processuali dell’art. 9 Lptca.
Non sono state acquisite
nuove prove.
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto della contestazione è
la correttezza della decisione su opposizione 4 dicembre 2019
dell’amministrazione con cui è stata ordinata a RI 1 e a RI 2 la restituzione
dell’importo di CHF 25’950 versato dalla Cassa a titolo di prestazioni
complementari; CHF 120'022 riconosciuti in favore dei qui ricorrenti per la
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
destinati ai beneficiari delle prestazioni complementari e CHF 22'271,30
versati a titolo di spese per malattia e invalidità rimborsate ai beneficiari
delle PC qui ricorrenti. Importi pagati, rispettivamente riconosciuti, secondo
la Cassa, in eccesso nel periodo dal 1 aprile 2004 al 30 aprile 2019 e non
dovuti.
2.2
Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA
l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione
sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente
organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione.
A norma dell'art.
31.
cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche.
Per quanto
concerne specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI
prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel
caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve
comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni
complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione
importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri
della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA,
il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede
che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF
9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del
testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è
rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso
1.
della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la
pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni
in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
2.3
Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art.
53.
LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla
riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative.
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione
di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62
[sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre
2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti
già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati
allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid.
5.
pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und
Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René A.
Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata
e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto.
Per quanto
concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare
i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati
nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a
discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi
sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve
pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.
Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118
II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi
principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state
accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;
STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio
considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,
in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; a
livello cantonale si veda, da ultimo, la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4
In
concreto, con decisione formale del 12 aprile 2019 (doc. III/3), la Cassa di
compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del
ricorrente dal 1° aprile 2004 al 30 aprile 2019 a seguito della segnalazione
(autodenuncia operata dal figlio salvatore) alla Cassa cantonale di
compensazione, relativa all’esistenza di sostanza immobiliare in Italia, a __________,
mai dichiarata fiscalmente e alla Cassa cantonale di compensazione in
precedenza (ossia da 50 anni ossia da quando di proprietà dei ricorrenti.
La restituzione di
prestazioni complementari si imporrebbe, secondo la Cassa, in seguito alla
scoperta della sostanza immobiliare, con il relativo valore di reddito, che
incide sulla determinazione delle PC da riconoscere all’assicurato e alla di
lui moglie. Questa circostanza incide, diminuendolo, sul fabbisogno, ed ha
ripercussioni sulla quantificazione delle prestazioni complementari,
sottacendola per tutti gli anni dalla richiesta delle PC sino all’autodenuncia,
RI 1 e RI 2 hanno beneficiato, d’avviso della Cassa, di prestazioni non dovute
in base alla LPC, e ciò dal 1 aprile 2004.
La Cassa di compensazione
ha stabilito che, per il periodo suddetto, i qui ricorrenti avevano diritto
alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza. Come
descritto nelle considerazioni di fatto gli atti dell’amministrazione
contemplano (doc. 344 a 403) tutti i calcoli delle PC cui avrebbero avuto
diritto i signori RI 1-RI 2 se la sostanza successivamente spontaneamente
dichiarata fosse stata nota all’amministrazione al mento della richiesta delle
PC e successivamente. Per rieseguire i calcoli l’amministrazione ha ritenuto i
valori della sostanza così come esposti e ammessi a livello fiscale. In
effetti, in seguito all’autodenuncia, l’autorità fiscale ha determinato il
valore del fondo in CHF 200'000 per poi, a seguito del reclamo del figlio dei
qui ricorrenti, ricondurlo a importo inferiore. Dal canto suo la Cassa
cantonale di compensazione ha chiesto e ottenuto la produzione di una perizia
giurata, allestita dal geometra __________ (doc. 331) che ha permesso di
fissare il valore dell’immobile in Euro 92'201 (doc. 342), cifra convertita in
franchi secondo i valori di conversioni applicabili per i diversi anni in
discussione. Ciò ha consentito all’amministrazione di fissare gli importi (non
contestati dai ricorrenti in quanto tali) postulati in restituzione.
Constatato quindi un
indebito riconoscimento di prestazioni dal 1 aprile 2004 al 30 aprile 2019, la
Cassa cantonale di compensazione, giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, ne ha chiesto
la restituzione ai signori __________ (le somme sono quelle riportate nella
decisione formale del 12 aprile 2019, ossia: CHF 24'950 per le PC versate; CHF
120'022 per le RIPAM della PC; CHF 22'271,30 per le spese di cura sopportate).
I ricorrenti, debitamente
patrocinati, non ha contestato il nuovo calcolo delle PC a far data dal 1
aprile 2004 sino al 30 aprile 2019, eseguito dalla Cassa a mano dei nuovi
valori della sostanza (i calcoli sono prodotti ai doc. 344 a 403). I nuovi
importi di PC sono stati determinati – diversamente da quelli originari –
considerando il valore della sostanza fondiaria italiana così come stabilita a
seguito della perizia giurata prodotta dai ricorrenti stessi ed emersa a
seguito dell’autodenuncia dei ricorrenti. Come indicato la Cassa chiede la
restituzione di prestazioni a contare dal 1 aprile 2004 mentre i ricorrenti
limitano la loro contestazione all’applicabilità, nel caso concreto,
nell’ambito dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, della prescrizione per il crimine
dell’art. 146 CP.
2.5
Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost.
fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost.
fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a
Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19
marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93.
LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo
della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448
nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225;
RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della
Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6
In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto le spese
riconosciute le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC.
In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in
casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a c concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile”.
L'art. 11 cpv. 1 LPC
enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre
alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le
rendite dell’AVS e dell’AI):
" b. i
proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37.
500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza.”
2.7
Nel caso concreto, come
indicato, la Cassa ha proceduto a ricalcolare il diritto alle prestazioni
complementari dei ricorrenti a seguito dell’emergere della sostanza italiana.
Le decisioni con cui l’amministrazione ha stabilito il diritto alle PC a
contare dal 1 aprile 2004 si fondano sulla sostanza quale quella indicata dai
ricorrenti in base alla perizia giurata da loro fatta allestire da un esperto
in loco. Il valore commerciale degli immobili ritenuto dall’incaricato è quello
esposto dai ricorrenti stessi, la Cassa lo ha condiviso, così come lo stesso è
stato ritenuto dall’amministrazione fiscale cui i fondi non erano stati
dichiarati in precedenza.
I valori della stima di __________,
geometra giurato, sono stati ripresi senza modifica dalla Cassa, così come
esposti, e sono stati applicati per il ricalcolo delle PC dei ricorrenti. Le
tabelle allestite dall’amministrazione e la tavola di ricapitolazione annessa
alla decisione formale (doc. 342 e III/3) non sono state contestate e vanno qui
condivise, così come i tutti i fogli di calcolo per i periodi dal 1° aprile
2004.
sino al 30 aprile 2019 che l’amministrazione ha allestito (doc. 344 a 403)
che stabiliscono i diritti effettivi dei ricorrenti in tema di PC ritenuta la
sostanza al valore da loro indicato e accettato dalla Cassa.
Questi importi vanno qui ammessi
non essendovi motivo per scostarsene, gli stessi non sono stati discussi o contestati
dai ricorrenti, i valori ritenuti dall’amministrazione sono sorretti dalla
valutazione peritale del signor __________, e appaiono corretti. Come indicato
i calcoli eseguiti dalla Cassa non sono stati posti in discussione dai signori RI
1-RI 2, anzi il loro patrocinatore ne ammette implicitamente la correttezza e
chiede solo che, in accoglimento delle sue tesi, siano stabiliti gli effettivi
importi dovuti per un periodo inferiore di retroattività (che egli limita al
2014).
Gli importi annui
stabiliti dall’amministrazione relativi alle PC versate in eccesso cifrati così
come riassunti nella decisione formale del 12 aprile 2019, vanno qui ammessi.
Come indicato la somma complessiva del versamento in eccesso dal 1° aprile 2004
al 30 aprile 2019 non è minimamente discussa o contestata dal patrocinatore dei
ricorrenti che ha limitato le sue contestazioni alla retroattività della
restituzione e quindi al fatto che la Cassa abbia applicato il termine di
prescrizione più lungo valido per i crimini considerando l’agire
dell’assicurato quale ricadente sotto l’art. 146 CP, rispettivamente ha contestato
la consapevolezza dei suoi clienti dell’obbligo di dichiarare sostanza
immobiliare italiana.
2.8
Per determinare la correttezza
della decisione della Cassa va esaminato se il comportamento dei ricorrenti nel
corso degli anni, a partire dalla loro domanda di prestazioni complementari
posto e successivamente nelle numerose occasioni di revisione del diritto, sia
sussumibile all’ipotesi della truffa, come ritenuto dalla Cassa,
rispettivamente a quella dell’art. 148a CP come sostiene il ricorrente stesso,
od ancora dell’art. 31 cpv. 1 lett. b) rispettivamente d) LPC.
2.9
RI 1 e RI 2 contestano, come
indicato, unicamente la qualifica del loro comportamento in ottica penale, essi
ritengono che il loro agire non consenta all’amministrazione di applicare, in
concreto, l’art. 25 cpv. 2 2a fase LPGA per il termine di
prescrizione più lungo del reato (crimine) di truffa. Come ricordato in
precedenza per l’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA: “Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante”. Nel caso posto a
giudizio l’amministrazione ha ritenuto l’agire dell’assicurato sussumibile al
reato di truffa, circostanza che parte ricorrente contesta.
In ottica penale il
comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula,
sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle
prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli
è chiamato comunque a riferire all’amministrazione in virtù dell’obbligo
impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA, è certamente sanzionabile. La qualifica
giuridica penale del comportamento dipende però, come la giurisprudenza
federale evoca, dall’agire specifico dell’autore, ossia dal suo comportamento
concreto.
Da un lato la LPC punisce
con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, all’art. 31 cpv. 1 (che
istituisce quindi il comportamento a delitto a norma dell’art. 10 cpv. 3 CP),
sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale
commina una pena più grave, chiunque:
"
a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene indebitamente da un
Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una
prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
c. (…)
d. non ottempera
all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”
Mentre è elevata a
contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa sino a CHF
5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base alla legge
rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni inesatte o
rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a
un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo
impedisce.
Il tenore della norma è
quello in vigore dal 1° gennaio 2008. Di rilievo è l’entrata in vigore, dal 1°
ottobre 2016, del nuovo art. 148a CPS relativo alla punibilità in caso di
ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto
sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all’ottenimento, per sé
o per terzi, di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a
cui l’autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire
mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”,
l’autore “inganna una persona o ne conferma l’errore”. La norma,
come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua entrata in
vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i
fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen: Le disposizioni penali
in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I p. 347 ad.
3.1.4.).
Già per tale ragione la
tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe unicamente applicabile tale norma
(art. 148a CP) a fronte di un comportamento delittuoso posto in atto già nel
2007.
e successivamente (in occasione delle revisioni del 2012 e del 2016,
durante il mese di marzo), non può essere ritenuta.
Va qui rammentato come la
Costituzione federale, per la volontà del popolo e dei Cantoni espressa il 28
novembre 2010, preveda, all’art. 121 cpv. 3 che, a “prescindere dallo
statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli
stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno
se:
(…) b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni
sociali o dell’aiuto sociale“ (i capoversi 4 a 6 della medesima norma
costituzionale precisano addirittura specifiche modalità esecutorie
dell’espulsione). Il cittadino straniero rispetto alla Svizzera, che commette
il reato dell’art. 148a CP, così come il reato di truffa, a norma dell’art. 66a
cpv. 1 lett. e CP (che concretizza la norma costituzionale indicata in
precedenza) deve essere espulso dal territorio nazionale a prescindere dal suo
statuto e fatto salvo il caso di rigore.
2.10
L’ottenimento indebito di
prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però
punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le
assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art.
148a CP appena evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da
un’assicurazione sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna
astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico
preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul
patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare
la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa
a norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.
La giurisprudenza, sia
cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il
reato di truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali
rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen
nel suo contributo (op. cit., p. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento
costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha
avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un
comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire
indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o
del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF da ultimo nella
STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio
qualificato.
Infatti, come ricorda la
dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente
omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o
contratto (Garantenstellung) può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 sub.
1.4.2.1.; Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad art. 146 n. 10;
DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2.).
Occorre, di seguito,
esaminare l’evoluzione della giurisprudenza federale per contestualizzare
compiutamente il tema e per poi verificare la correttezza, o meno, della
decisione impugnata.
2.11
Il Tribunale federale, in una
sentenza del 15 giugno 2001 (DTF 127 IV 163; emanata a seguito
dell’annullamento parziale di precedente giudizio da parte dell’alta Corte con
la STF 6S.288/2000) ha ritenuto (riferendosi all’allora art. 148 CPS che
reprimeva la truffa) che il procacciamento indebito di prestazioni
complementari dell'assicurazione sociale fosse costitutivo di truffa siccome
l’inganno astuto adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni
dell'assicurazione, concesse esclusivamente alle persone che adempiano le
condizioni (rigorose) poste dalla LPC, si limiti a dar seguito alla domanda
dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua
situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una
fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarato (consid. 2).
In sostanza (come
rilevabile in particolare dalla STF 6S.288/2000 del 20 settembre 2000 relativa
alla medesima fattispecie) l’imputato era giunto dall’estero in Svizzera dove,
una volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di soggiorno
allora vigenti (in applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità abrogata con l’art. 35 della LPC del 6 ottobre 2006 vigente) aveva
chiesto il versamento delle PC sottacendo di avere conseguito delle vincite a
una lotteria francese per importi molto rilevanti. L’Alta Corte
ha considerato, in quel giudizio, come:
" Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend coupable d'escroquerie notamment
celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses
et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires. Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq ans ou plus
ou de l'emprisonnement, soit d'une peine plus lourde que celle prévue par (la)
LPC. (…). Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de
tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la
victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait
déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice
patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement
et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime (…). La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision
faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par
gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe quel
acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une
déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit
l'affirmation d'un fait (…). La tromperie peut être réalisée non seulement par
l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait
vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par
commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut
constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant,
à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance
spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106
IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich
1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12 ad art. 146 CP p. 141 s.;
Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, n. 1.12 § 18 p. 171 ss;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e
éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op. cit. Bes. Teil I, §
15.
n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op. cit. n° 1 p. 194 s…).
Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par
des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par
commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas
révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances
sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines
circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence
dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n°
14.
p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140). Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en outre que la
tromperie commise soit astucieuse.
Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur
recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque
l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est
pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement
exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison
d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV
246.
consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186
consid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités).
(…). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe
pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en
faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office
cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une
fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était
accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant
sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué
cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (…)
Il est constant que le recourant a, au plus tard en
1980.
et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de
l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes
les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès
lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie.
Or, celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par
actes concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance
lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement.
En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par commission en
requérant des prestations de l'Office cantonal. Par ailleurs, s'il ressort des
faits ainsi établis que le recourant ne s'est pas livré à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais s'est
contenté de déclarations incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses
agissements restent astucieux, dès lors que l'autorité ne pouvait que très
difficilement déceler sa fortune, placée d'abord en Allemagne puis à la Banque
… de Zurich.”
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 IV 83, al considerando 2.1.3. il TF ha
ritenuto come l'obbligo di informare ex art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una
truffa commessa per omissione, non crea alcuna posizione di garante:
" Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von
Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle
objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts
des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als
Erfolgsdelikt dar.
Art. 16 ELG ist kein
Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen
die Auszahlungen jeweils monatlich erfolgen und damit auf
Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger während der ganzen Leistungsdauer
gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der Behörde alle Umstände zu melden, die
Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe der Leistungen haben können, bedeutet
dies nicht, dass die Straftat ein Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und
unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine
Leistung im Sinne dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt, und
anschließend seine Mitteilungspflichten verletzt, verwirklicht den Tatbestand
weder durch pflichtwidriges Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen
rechtswidrigen Zustandes noch durch ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung
weiter. Der Tatbestand umfasst nach seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken
einer Leistung durch täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil
des Tatbestands massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen).
Wer eine Straftat nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen
Zustand, sondern führt einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen
Erwirken von Leistungen besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird
mit jeder Zahlung jeweils neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand
enthält keine Elemente, die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten
ausdrücklich oder zumindest sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art.
24.
ELV verankerten Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines
Tatbestands massiges Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil
eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen
vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann
verwiesen werden.”
Questa giurisprudenza è
stata confermata nella successiva DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha
precisato come la truffa per omissione presupponga che l'autore
abbia un obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e
contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare
modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna
posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l’Alta Corte ne spiega in
dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda al proposito Salome Krieger Aebli, Sozialhilfe zu
Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010 p. 169 ss in
particolare p. 170). L’Alta Corte ha rilevato come:
" Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung aufgrund von
Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht gemäß Art. 24
ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen vermag (a.a.O., E.
2.1.3
S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine bereits in einem
nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene Auffassung, dass
aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante Veränderungen zu
melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (…) An dieser
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid
6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O.,
S. 183 f.), ist festzuhalten.”
In
sostanza dunque la violazione dell’obbligo posto dall’art. 24 Ordinanza sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità, ossia l’obbligo di informare, per il quale (secondo il testo
legale):
" La persona
che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o
l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza
ritardo all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni
mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della
situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di
informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia
dell’avente diritto.”
Così come l’obbligo
generale posto dall’art. 31 LPGA, non creano quella Garantenstellung che
permetta di ritenere un obbligo giuridico accresciuto di comunicare e
informate, e tale, se violato, da costituire un inganno a norma dell’art. 146
cpv. 1 CP (commessa per omissione). L’Alta Corte, sempre nella DTF 140 IV 11
(consid. 2.4.4.), precisa in effetti che
" Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede wesentliche
Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu melden, ist
gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG)
beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB)
stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des
Grundsatzes von Treu und Glauben (…).Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung
des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie
es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die
Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (…). Eine Verletzung
der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht
weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen
Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten
Zahlungen und damit vor Schaden bewahren.”
Proseguendo
poi con queste considerazioni (consid. 2.4.6.):
" Die Missachtung der gesetzlichen oder vertraglichen Melde- oder
Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (…). Dazu gehören etwa neben
Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen auch strafrechtliche
Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht gemäß Art. 31 Abs. 1
ATSG geht.”
Ed il
riferimento è fatto alle norme sanzionatorie specificatamente previste nelle
leggi istituenti assicurazioni sociali (per la materia qui all’esame si faccia
riferimento al citato art. 31 cpv. 1 lit. d LPC). Il TF ne deduce
come:
" Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der
Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des
öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser
Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen,
dass Sozialversicherungsleistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die
rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der
Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und
Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E.
5.1). Auch in Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei systematischer
Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung der
Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen das
Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen
vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt
sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände
hinzukommen. Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten
keinen Sinn bzw. wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine
Garantenpflicht ableiten und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug
qualifizieren wollte.”
L’Alta
Corte ha però ricordato come:
" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch
gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen,
gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich
der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine
verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines
Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl.
Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163,
Regeste und Sachverhalt C).”
In
estrema sintesi il tacere, a fronte di un obbligo giuridico (art. 24 OLPC), e
non indicare all’amministrazione fatti rilevanti, a sé solo, non costituisce un
inganno astuto che consenta di ritenere una truffa commessa per omissione, la
posizione di garante non è deducibile dalla norma citata e, tantomeno, dall’art.
31.
cpv. 1 LPGA (che prevede per l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai
quali è versata la prestazione, l’obbligo di notificare all’assicuratore o,
secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una
prestazione). Per il TF, però, nel caso in cui l’assicurato sia
specificatamente interpellato a fornire informazioni sulla sua situazione
personale, sanitaria o finanziaria, nel caso di menzogna, è ipotizzabile la
truffa. In effetti, in questa costellazione, l’inganno non più commesso per
omissione ma con azione diretta dell’agente che scientemente omette di
rispondere in maniera completa e veritiera alle richieste (come nella
costellazione della STF 6S.288/2000 e della successiva DTF 127 IV 123 citate in
precedenza).
Nella DTF 140 IV 206 il
TF, confermando la sua giurisprudenza, ha ritenuto come la violazione
dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze
suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito con le
disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali
(consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni,
ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non
costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art.
146.
cpv. 1 CP (consid. 6.4).
In precedenza la 2a Corte
di diritto sociale del TF aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013
(STF 9C_232/2013 consid. 4.1.2.), come:
" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après
avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa
situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et,
partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se
borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément
déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son
silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a
été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au
moins par acte concluant ou silence qualifié.”
Nella
STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona
che ha chiesto all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere
titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto
rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio
2007). In quel giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata
avesse:
" (…) complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide
financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de
revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide
financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de
prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes
souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine,
X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette
base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de
prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin
2011.
A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice
général a découvert que X.________ était titulaire d'un compte privé auprès de
la banque A.________, lequel présentait un solde créancier (…) Ces montants
dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de
bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (…)”
A fronte di questa
situazione il TF ha formulato le considerazioni seguenti:
" Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers. (…)
Cette infraction se commet en principe par action.
Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11
consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a
l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation
et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre,
n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à
percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la
manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la
situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente
lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions
permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant
l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque
l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions
explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la
situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question
alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées) …
Une escroquerie par actes concluants a également été
retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement
accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité
compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la
production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune
non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b
p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou
dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires
tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies
l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83
consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre
2013.
consid. 4.1.3).”
2.12
Va quindi ritenuto che,
mediante la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui
deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa,
l’autore inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del reato dell’art.
146.
cpv. 1 CPS occorre non solo un inganno ma lo stesso deve essere astuto. A
questo proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha esposto quanto segue:
" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si
leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce
n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de
la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles
pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que
dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière
d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations
les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par
exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide
sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces
ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune
non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts
6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011
consid. 4.1.2 et les références citées).”
Nello stesso
senso la STF 1255/2018 del 22 gennaio 2019.
Quanto
all’ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel
medesimo giudizio l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti
giudizi, ossia che:
" Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte
litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la
loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait
la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par
l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce
n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité
pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat
et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid.
3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les
références citées).”
La
Corte, in quel caso, ha concluso che:
" En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction
d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général
en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans
d'économies.”
2.13
In
sostanza dunque se l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice
omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere
ritenuto un inganno astuto da parte dell’autore, ma unicamente una violazione
dell’art. 31 LPC (per rimanere nel cotesto di tale legge). Al contrario della
truffa commessa per atti concludenti. Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:
" l’agire
dell’autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti
che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione
del beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore agisce (attivamente) per atti
concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno
astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni
in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica
d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso
riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto
a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza
indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore
dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o
parzialmente indebita) prestazione.”
A questo proposito si
faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF
9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206, dove l’Alta Corte ha indicato
esplicitamente, nelle considerazioni del punto 6.3.1.3., che:
" L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer
toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi
d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les
prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement
actif de tromperie. (…)
Il convient en revanche d'analyser la situation de
façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres
actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré
comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le
cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux
questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de
modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en
effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie
active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18;
voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur
cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).”
(evidenziazione del redattore)
Per Kuelen:
" Ciò
avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera
alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa costellazione
l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra
ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande
dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli elementi rilevanti
ai fini dell’ottenimento della prestazione.”
2.14
Anche l’autrice ticinese
ritiene che la punibilità del comportamento dell’autore possa intervenire se
l’inganno sia astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su una menzogna
semplice e non su un castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile
dalla vittima e quindi quando la verifica non sia possibile o non è
ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l’autore dissuade la vittima dal
compierla od ancora se è prevedibile che l’ingannato rinuncerà a compierla (DTF
133.
IV 256 consid. 4.4.3.).
Quali accertamenti e quali
verifiche sono esigibili o possono essere posti in atto dall’assicurazione
sociale è stato in parte evocato in precedenza. Da un lato la giurisprudenza
indica che il minimo esame è esigibile, in STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011,
consid. 2.1.2., il TF ha rammentato come:
" (…) n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui
qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses
revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de
taxation ou des extraits de comptes bancaire.”
Se
all’amministrazione sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di
contenuto non veritiero o non autenticità e non sono eseguite verifiche,
l’inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio
2011). In sostanza l’assenza di reazione a fronte di una situazione di sospetto
potrebbe fare decadere la truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza
di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:
" On ne saurait effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de
négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son
obligation d’établir la situation financière de l’assuré (revenus, fortune,
dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que,
par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires
et du comportement de l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant
l’obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d’envisager la
modification considérable survenue dans la situation financière de l’assuré.” (STF
9C_622/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 6.)
Da ultimo va nuovamente
ripreso un passaggio della pubblicazione di Margaret
Kuelen (p. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale,
la risposta fallace del beneficiario a precise domande dell’assicurazione
sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto
che “l’amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del
reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).
2.15
Va ancora evidenziato come i
fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere
rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla
loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF
6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.
2.16
Nel caso all’esame RI 1 e la
moglie RI 2, come evidenziato in dettaglio nelle considerazioni di fatto, hanno
postulato, nel corso del 2001, l’ottenimento di prestazioni complementari.
Quando ha compilato il formulario RI 1 non ha esplicitamente risposto alle
domande tese all’accertamento dell’esistenza di una sostanza immobiliare, e dei
relativi redditi, in Svizzera o all’estero. Così facendo, ossia nonostante
l’esplicita richiesta non dichiarando l’immobile di __________, i ricorrenti
hanno mantenuto un comportamento attivo, lasciando ritenere alla Cassa
l’assenza di sostanza immobiliare. D’altra parte la medesima sostanza non era
nemmeno dichiarata a livello fiscale ciò che dimostra la deliberata intenzione
di non inserirla tra i beni soggetti alla percezione delle imposte e alla
determinazione del calcolo delle PC. Non solo i ricorrenti, e per essi RI 1,
hanno taciuto, a fronte di esplicita richiesta dell’amministrazione,
l’esistenza di proprietà fondiaria al momento della domanda di PC, ma la menzogna,
a fronte di esplicita e chiara (siccome comprensibile e non ambigua) richiesta,
è stata ripetuta nel corso degli anni quando l’amministrazione ha proceduto
alle verifiche del diritto degli assicurati, in particolare nel corso del 2005,
2009, 2013 e 2017 (doc. 144; 182; 207 e 276).
Di tutta evidenza i
ricorrenti non avevano, come mai hanno avuto sino all’autodenuncia (operata per
mano del figlio Salvatore), l’intenzione di indicare la sostanza per sottrarla
al calcolo e beneficiare di maggiori PC. Il dolo è del tutto evidente. La
sostanza, anche se soggetta alla percezione di oneri tributari italiani (ossia
le tasse e imposte immobiliari), deve essere dichiarata in Svizzera, la
circostanza – per chi ha vissuto nel nostro Paese sin dagli anni sessanta, non
può assolutamente sfuggire. Ma il tema, come ben evidenzia la Cassa, non è
quello della dichiarazione fiscale dei beni posseduti all’estero, ma della loro
dichiarazione alla Cassa cantonale di compensazione a fronte di una domanda di
PC a mano di un formulario che esplicita chiaramente che la sostanza
immobiliare deve essere dichiarata e accompagnata dalla documentazione
attestante il valore della stessa a livello fiscale (così come deve essere
dichiarata la rendita pensionistica italiana conseguita dall’INPS, anche se
estera). La tesi del ricorrente, relativa alla percezione di imposte sul fondo
all’estero e, perciò, la non consapevolezza di doverlo segnalare alla Cassa in
occasione della richiesta di PC, è peregrina e non può minimamente essere considerata.
La domanda (doc. 143) relativa alla proprietà immobiliare era chiara, precisa,
esplicita, non ambigua e facilmente comprensibile a chiunque. La mancata
risposta (lasciando in bianco) equivalente a negazione di possesso di proprietà
fondiarie equivale a esplicita menzogna che tendeva a ingannare
l’amministrazione e a conseguire PC maggiori rispetto a quelle di diritto. Si
ribadisce che lasciare in bianco detta risposta alla domanda tesa a stabilire
l’importanza della sostanza immobiliare dei ricorrenti, non indicando
l’esistenza di sostanza di un certo valore all’estero equivale, per atti
concludenti, a ingannare i funzionari della Cassa che sono nell’impossibilità
di accertare l’esistenza di una sostanza immobiliare estera (siccome non
dichiarata fiscalmente in Svizzera). Il tentativo di giustificare la mancata
risposta con la dabbenaggine, la scarsa scolarizzazione, la mancanza di cultura
e con la bassa scolarizzazione non è d’aiuto al ricorrente. Va riaffermato che RI
1.
e la moglie RI 2 non sono analfabeti, e il formulario, su questo aspetto, è
molto chiaro, la domanda è espressa in modo semplice e facilmente
comprensibile.
2.17
Sottoscrivere il formulario di
richiesta di PC dopo avere lasciato in bianco la risposta relativa ai fondi
immobiliari, e ripetere tale comportamento per tutte le volte in cui il diritto
alle PC è stato oggetto di riesame, non ha fatto che ingannare astutamente i
preposti funzionari della Cassa e indurre gli stessi a concedere ai qui
ricorrenti prestazioni maggiori a quanto essi avrebbero avuto diritto di
beneficiare se nota all’amministrazione l’esistenza del bene immobile a __________.
La decisione della Cassa che ha riconosciuto il diritto del qui ricorrente e
della moglie al beneficio di prestazioni complementari è stata resa in maniera
erronea a seguito dell’inganno astuto del ricorrente.
Il tacere, nonostante
esplicita richiesta di informazioni relative a proprietà immobiliare,
attestando implicitamente, per atti concludenti, il non possesso di proprietà
all’estero realizza i presupposti della giurisprudenza di un inganno astuto a
norma dell’art. 146 cpv. 1 CP. Si ripete che i ricorrenti quando
deliberatamente non hanno risposto, per mano del signor RI 1, alla domanda
posta sul formulario relativo all’esistenza di proprietà immobiliari, hanno
agito per atti concludenti, e certamente in maniera consapevole in danno
dell’amministrazione.
2.18
L’inganno, consistente in una
semplice menzogna, non poteva essere scoperto dalla Cassa. I funzionari hanno
eseguito le verifiche che ci si poteva attendere da loro, hanno interpellato
l’assicurato dove hanno avuto necessità di accertare precise situazioni, ma
nulla poteva permettere alla Cassa e ai suoi collaboratori di avere dubbi in
merito all’esistenza di fondi immobiliari all’estero. Va ribadito che nessun
immobile era stato, sino all’autodenuncia, segnalato, neppure all’autorità
fiscale ticinese. Nessun elemento permetteva quindi all’amministrazione di
sospettare di essere confrontata con menzogne e con una sostanza occultata.
Di più ai collaboratori
della Cassa non era possibile fare in assenza di elementi indizianti. La verità
è emersa solo con l’autodenuncia del figlio per conto die genitori qui
ricorrenti.
Alla Cassa non può essere
mosso il rimprovero di essere stata negligente nelle sue verifiche.
2.19
L’agire di RI 1,
manifestamente truffaldino, ha causato un danno alla Cassa, danno consistente
nelle maggiori prestazioni complementari versate, così come dettagliatamente
riportate nella decisione 12 aprile 2019. Le prestazioni non dovute, per
l’incidenza della sostanza immobiliare, sono state determinate in CHF 24'950 a
titolo di PC, CHF 120'022 a titolo di RIPAM della PC e CHF 22'271,30 a titolo
di rimborso di prestazioni per malattia nel periodo dal 1 aprile 2004 al 30
aprile 2019.
2.20
La Cassa ha correttamente
applicato il termine di prescrizione per domandare la restituzione delle
prestazioni indebitamente versate ai ricorrenti. In effetti l’agire di RI 1,
che na materialmente redatto la domanda di PC, adempie manifestamente tutti i
presupposti della truffa in danno dell’assicuratore sociale. La truffa (art.
146.
cpv. 1 CP) è un crimine siccome sanzionata con la pena (edittale) detentiva
sino a 5 anni. Per l’art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati cui è comminata una
pena detentiva di oltre tre anni. In base all’art. 97 CP l’azione penale si
prescrive in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva
superiore a tre anni.
Ne discende che la Cassa
ha agito correttamente. La richiesta di restituzione è stata notificata con
decisione formale il 12 aprile 2019 dopo che l’amministrazione è stata messa a
conoscenza della sostanza immobiliare italiana il 15 novembre 2018 (scritto di __________).
La Cassa ha dapprima svolto accertamenti entro l’anno dalla conoscenza
dell’indebito, siccome il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase LPGA).
L’amministrazione ha
reagito tempestivamente chiedendo la restituzione delle PC erroneamente versate
per un periodo retroattivo di 15 anni.
Come rammenta l’art. 25
cpv. 2 2a frase LPGA se il credito di restituzione deriva da un atto
punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più
lungo, quest’ultimo è determinante. Qui la Cassa ha fatto risalire la data
della restituzione al termine massimo della prescrizione dell’azione penale
ossia al 1 aprile 2004 in applicazione dell’art. 97 CP in relazione con l’art.
146.
cpv. 1 CP.
2.21
Alla luce di quanto precede il
ricorso deve essere respinto, la decisione impugnata deve essere confermata.
Non si fa carico di tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti