33.2020.11
Beneficiari PC ereditano un bene immobile all'estero. Sottaciono l'eredità e, alla revisione del diritto PC, non indicano il bene e non rispondono ai quesiti in merito. Restituzione e nuovo calcolo delle PC
29 maggio 2020Italiano32 min
i valori da considerare.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2020.11-12
IR/sc
Lugano
29 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2020 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato in fatto
A. RI
1, cittadino __________, già autista magazziniere, nato il __________ 1945,
domiciliato a __________, in Ticino dal 15 febbraio 1992, coniugato con RI 2
nata __________, pure cittadina __________, nata il __________ 1948,
precedentemente al beneficio di una rendita AI, e in Svizzera dal 1° marzo
1990, ha chiesto, con l’assistenza del __________ di __________, il 14 febbraio
2010, di essere posto al beneficio di prestazioni complementari (doc. 1). Nel
modulo allestito e sottoscritto gli assicurati hanno indicato di possedere
depositi bancari per oltre 95'000 e di potere beneficiare di rendite per
complessivi CHF 2'860, mentre il capitale della pensione di RI 1 è indicato
come ritirato. Le richieste, specifiche e precise relative alla proprietà
fondiaria, non hanno avuto il beneficio di una risposta. Gli assicurati non
hanno precisato di possedere sostanza in Svizzera o all’estero, non hanno
indicato nessun valore della stessa, nessun reddito proveniente dalla stessa e
ciò malgrado le precise avvertenze (doc. 5) che invitavano a fornire tutte le
indicazioni necessarie.
Dagli
atti annessi alla domanda (doc. 11) emerge l’avvenuto accredito del fondo LPP
il 1° dicembre 2010 per un capitale di CHF 112'059.10 (dalla Cassa __________),
la locazione è specificata in CHF 728 mensili compreso l’acconto delle spese
accessorie. Dalla tassazione 2008 (emessa l’11 giugno 2009) non emerge alcuna
proprietà immobiliare in Svizzera o all’estero, nessun diritto gravante
immobili, nessuna servitù in favore dei qui ricorrenti a carico di fondi
immobiliari in Svizzera o all’estero.
Alla
luce dell’insieme della documentazione prodotta e elle risposte date, e non
date, alle domande contenute nel modulo specifico, in favore dei signori __________
è stato riconosciuto il diritto a prestazioni complementari (doc. 47) mediante
il versamento di CHF 461 mensili Per il mese di dicembre 2010 è stato invece
riconosciuto il diritto a CHF 308. La decisione (doc. 48) rammenta l’obbligo di
informazione in caso di cambiamenti di situazione aventi incidenza sul diritto
alle PC. I ricorrenti sono stati inoltre informati del loro diritto di non
pagare il canone radiotelevisivo in quanto beneficiari di prestazioni
complementari (doc. 58, scritto del 17 marzo 2011).
Mediante
decisioni successive, in particolare quelle del 17 marzo 2011, con effetto dal
1° aprile del medesimo anno (doc. 64), del 2 febbraio 2012 (doc. 73), del 28
dicembre 2012, dell’11 febbraio 2013, del 30 dicembre 2013, sono sempre state
confermate le PC riconosciute con importi varianti a dipendenza della specifica
situazione.
B. La
prima revisione del diritto alle prestazioni data del 5 gennaio 2015 (doc.
106). RI 1 ha ribadito in quella sede di non disporre di proprietà immobiliari
tra la sua sostanza, circostanza confermata dalla produzione della decisione di
tassazione 2013 del 21 maggio 2014 (doc. 117). La decisione dell’8 febbraio
2015 ha confermato il riconoscimento di PC (CHF 850 per ciascun coniuge
complessivamente) come rilevabile dal doc. 120. Il 16 dicembre 2015 l’importo
riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti per l’anno successivo è stato fissato in
CHF 868 (doc. 125).
Per
l’anno 2017 le PC sono aumentate a CHF 893 per ciascuno dei coniugi (doc. 130),
per il 2018 sono state invece fissate in CHF 915 ciascuno (doc. 135) e per
l’anno 2019 stabilite in CHF 934 (doc. 140). Per tale anno è pure indicato il
diritto dei ricorrenti di beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone
radio TV obbligatorio altrimenti per gli altri abbonati (doc. 146).
C. Il
4 gennaio 2019 (doc. 147) la Cassa ha dato avvio a una nuova revisione del
diritto alla PC dei signori __________. Anche in questa circostanza il modulo
trasmesso ai signori __________ è stato riempito (il 15 gennaio 2019, doc. 150)
lasciando in bianco (e quindi con implicita negazione) la domanda relativa a
proprietà fondiarie o diritti fondiari. La circostanza è stata ulteriormente
confermata dalla produzione della decisione di tassazione 2016, ove non
compaiono proprietà fondiarie o diritti su immobili (doc. 162, doc. 169 nonché doc.
176 e seguenti).
D. Mediante
scritto 7 agosto 2018 la Cassa aveva già comunicato agli assicurati di avere “preso
atto della vostra autodenuncia del 28 aprile 2018 (allegata alla vostra
dichiarazione d’imposta)” indicato quale “Autodenuncia caso bagatella”,
avente riferimento a un cespite d’entrata costituito da “altri redditi” per CHF
6'000. La Cassa aveva, in tale circostanza, preannunciato il recupero delle PC
erroneamente versate (doc. 187).
E. Il
4 aprile 2019 è pervenuta alla Cassa la notizia di una nuova autodenuncia (“ci
siamo accorti in revisione ha dichiarato una casa in __________ (pare ereditata
…”)
(doc. 188) e, parallelamente, l’autorità fiscale ha ritenuto un
importo di ulteriori CHF 35'000 a titolo di numerario nella sostanza dei qui
ricorrenti (doc. 189). Il 12 aprile 2019 (doc. 190) la Cassa ha invitato RI 1 a
volere giustificare l’immobile in __________, il reddito da esso derivante dal
2010, ha chiesto una perizia per la valutazione del fondo e di giustificare
l’importo di CHF 35'000 “esposti … alla voce Numerario, biglietti di banca,
oro e metalli preziosi”. Il 24 giugno 2019 sono pervenuti alla Cassa
documenti relativi a una casa a __________, all’indirizzo __________, stesi da __________,
ing. dipl. che stabilisce il valore del fondo in Euro 23'906.78 (doc. 194). Con
scritto dell’__________ di __________ a firma __________ emerge che il fondo
immobiliare a __________ avrebbe un valore di CHF 30'000 e procurerebbe un
reddito di CHF 3'000 annui. Nessuna risposta concreta relativa ai CHF 35'000
relativi a numerario ecc. è stata invece data dal nuovo rappresentante siccome
la signora RI 2 sarebbe malata gravemente (doc. 198).
Il
10 settembre 2019 la Cassa ha emanato la decisione con cui ha domandato a RI 1
la restituzione delle prestazioni versate in eccesso alla luce del reperimento
della sostanza in precedenza nascosta, fissando per RI 1 la cifra di CHF
13'471, escluso il premio dell’assicurazione malattia per ottobre 2019. Per RI
2 la Cassa ha ritenuto una somma da restituire di pari importo (doc. 201 e
202). L’amministrazione ha ricalcolato, per tutto il periodo considerato ai
fini della restituzione, ossia a partire dal 1° ottobre 2012, per un periodo
cioè di 7 anni, le PC effettivamente dovute alla luce dell’esistente sostanza
(doc. 204 – 221).
L’11
settembre 2019 (doc. 222) l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:
"
(…) sul formulario relativa alla revisione periodica 2019 della sua
PC (art. 30 OPC) lei ha indicato di possedere beni patrimoniali che sarebbero
stati rilevanti per il calcolo delle prestazioni sociali concessele, che non ci
sono stati notificati in precedenza.
Stante l’art. 25 cpv. 1 prima frase
LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
prescrizione della restituzione è, per principio, di 5 anni (art. 25 cpv. 2
prima frase LPGA); se però il credito deriva da un atto punibile per il quale
il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, può essere
applicata la prescrizione del diritto penale (art. 25 cpv. 2 seconda frase
LPGA).
Nella fattispecie, come confermato
dalla giurisprudenza (cfr. Sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni
del 17 luglio 2007 n. 33.2006.7 e Sentenza del Tribunale federale n. 127 IV
163), sono realizzati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato
di cui all’art. 146 CP, di modo che per la restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite è determinante il termine di prescrizione di 15 anni
previsto dall’art. 97 cpv. 1 lett. b CP.
Nel caso, è quindi da restituire
l’importo di CHF 26'942.00 a titolo di PC per il periodo dal 1° ottobre
2012 al 30 settembre 2019. (…)”
(doc. 222)
Parallelamente
l’amministrazione ha ricalcolato l’importo delle PC da riconoscere a partire
dal 1 ottobre 2019 (doc. 224).
F. I
signori RI 1 si sono opposti alla decisione formale della Cassa il 10 ottobre
2019 chiedendone il riesame alla luce del fatto che la casa in __________
sarebbe stata di proprietà “della madre” e dal decesso della stessa
sarebbe stata ereditata ma non avrebbe più fruttato un canone locativo (doc.
227).
Dopo
avere comunicato alla Cassa di non avere contestato la decisione di tassazione
2017 e avere precisato che l’UT ha “aggiunto alla nostra” tassazione “i
dati da voi rilevati” senza “reclamo” siccome ritenuto il calcolo
eseguito esatto, i signori __________ hanno evidenziato che le spese per il
“mantenimento dell’abitazione” non erano prese in considerazione.
Dalla
tassazione 2017 compresa agli atti (doc.256) emerge che il 5 settembre 2018
l’UT di __________ ha stabilito un valore locativo di CHF 3'000, la sostanza di
CHF 35'000 per numerario oro e metalli preziosi, e CHF 30'000 quale sostanza
immobiliare, ciò oltre all’importo di CHF 6'000 per “altri redditi”.
G. Con
decisione resa su opposizione il 6 marzo 2020 la Cassa cantonale di
compensazione ha ritenuto i seguenti fatti:
"
(…)
A seguito della comunicazione del 22
marzo 2019 da parte degli opponenti, la Cassa è venuta a conoscenza che
quest’ultimi sono diventati proprietari, nel corso del mese di ottobre 2012, di
un immobile sito all’estero e che avevano presentato un’autodenuncia
all’Autorità fiscale.
(…)
Al fine di riesaminare il diritto
alle prestazioni percepite negli anni dagli opponenti, la Cassa ha chiesto ai
medesimi la trasmissione di una copia dell’autodenuncia, così come di fornire
una perizia immobiliare che attestasse il valore commerciale e il relativo
valore di stima dell’immobile per gli anni dal 2012 al 2018.
(…)
Sulla base della documentazione
inoltrata con scritto del 24 giugno 2019 e meglio del valore della sostanza
immobiliare sita a __________ (__________) attestato dalla perizia, la Cassa ha
ricalcolato la prestazione è risultato che gli opponenti erano stati posti
indebitamente al beneficio di PC.
(…)
Gli opponenti hanno inoltrato
tempestiva opposizione il 10 ottobre 2019 contestando il calcolo effettuato
dalla Cassa per determinare il diritto alle prestazioni richieste in
restituzione; in concreto hanno rilevato come a loro dire non si possa
computare un valore locativo, pari a Fr. 3'000.00 annuali, della loro
proprietà, in quanto quest’ultima non è affittata.
Oltre a ciò gli stessi chiedono che
siano riconosciute le spese di manutenzione dell’immobile. (…)” (doc. 261)
Considerando
priva di fondamento la contestazione relativa al valore locativo, da un lato,
così come pure la contestazione concernente le spese di manutenzione degli
immobili, osservando infatti che a tale voce “è stato considerato l’importo
di fr. 600 (3'000 * 20%)”, l’amministrazione ha confermato la sua decisione
ribadendo di avere fatto capo all’ultima decisione di tassazione per stabilire
Fatti
i valori da considerare.
H. Con
ricorso del 23 aprile 2020 (doc. I) i signori RI 1 e RI 2 hanno contestato la
decisione della Cassa ribadendo la contestazione del valore locativo e del
valore della sostanza considerato dall’amministrazione, osservando che la casa
data del 1972 e come essi non l’abbiano occupata o abitata per periodi di
vacanza. La casa è abitata dal figlio dei ricorrenti che non paga però alcun
importo di locazione. I ricorrenti ribadiscono poi che l’importo di CHF 35'000
“tenuto in considerazione per stabilire la decisione in effetti non
corrispondeva al nostro avere”. In conclusione essi domandano
l’annullamento della decisione impugnata.
L’atto
è stato intimato (doc. II) il 27 aprile 2020 alla Cassa cantonale di
compensazione per la presentazione della risposta di causa e la produzione
dell’intero incarto. Il 6 maggio 2020 l’amministrazione ha postulato la
reiezione del ricorso richiamando il contenuto della decisione emessa su
opposizione.
AI
ricorrenti è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l’assunzione di specifiche prove, ciò che essi hanno fatto l’11 maggio
2020 (doc. V+1-6). Alla Cassa è stata quindi offerta la possibilità di
esprimersi sulle osservazioni e richieste dei ricorrenti. I signori __________
hanno prodotto ulteriori documenti (estratti bancari di loro depositi, doc. VII
1/6) mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha acquisito
ulteriori prove.
in diritto
Considerandi
in
ordine
1.
La
procedura qui oggetto d’esame non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi
pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015.
= SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: “La possibilità
concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale
di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale”, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in
particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie
del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite
e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a
quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con
esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF
1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la
sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio
criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
Nel
caso in esame il tema in discussione e al giudizio di questa Corte, ossia il
ricalcolo (e l’ordine di restituzione) di prestazioni complementari a seguito
della scoperta dell’esistenza di averi o beni immobili non dichiarati dagli
aventi diritto è materia ampiamente analizzata dalla giurisprudenza federale e
da quella cantonale (si vedano in ordine di tempo, le ultime decisioni di
questo TCA in merito a casi analoghi: STCA 33.2019.23/24 in re B. del 26 maggio
2020; STCA 33.2020.1 in re C. del 9 marzo 2020, STCA 33.2020.3 in re C. del 10
marzo 2020 tutte emesse dal Tribunale nella sua composizione completa). Il tema
non è quindi nuovo, la dottrina (citata più oltre) si è ampiamente chinata sugli
aspetti sollevati dai ricorrenti, e l’entità della causa non è tale da imporre
un giudizio a Corte completa. La procedura può essere esaminata e decisa
monocraticamente nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore
cantonale manifestata all’art. 49 LOG.
nel
merito
2.
Compito
del Tribunale cantonale delle assicurazioni è analizzare se la decisione della
Cassa cantonale di compensazione, che ha ricalcolato il diritto alle PC dei
ricorrenti a seguito della scoperta di beni e valori non dichiarati
precedentemente, sia corretta.
3.
Va
qui ricordato, come già nelle STCA 33.2019.23/24 in re B. del 26 maggio 2020;
STCA 33.2020.1 in re C. del 9 marzo 2020, STCA 33.2020.3 in re C. del 10 marzo
2020, che l’art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto
punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più
lungo, quest'ultimo è determinante. L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che
l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella
STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale
del testo della norma, il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in
questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude
il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione
per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le
prestazioni in lite siano state decise e versate (v. consid. 4.2). Per
giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42.
consid. 2b).
Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art.
53.
LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Il
Tribunale federale ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla
riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle
decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a
procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con
rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso
di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1
LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di
revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono
nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca
della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora
noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine
del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.
321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170
consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,
Revision und Erläuterung, in: Thomas
Geiser/Peter Munch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,
Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungs-band, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti
nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale
da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre
a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per
quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare
i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati
nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a
discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi
sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve
pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.
Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF
118.
II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale
un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia
senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi
principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state
accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;
STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio
considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,
in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo
la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7
luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in
quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
4.
In
specie, con decisione formale del 11 settembre 2019 (doc. 222) la Cassa
cantonale di compensazione ha stabilito il nuovo diritto dei ricorrenti alle
prestazioni complementari dal 1° ottobre 2012 tenendo conto dell'aggiunta della
proprietà fondiaria secondaria all'estero, mai considerata prima di allora, e
delle risultanze della decisione di tassazione imponendo ai qui ricorrenti la
restituzione complessiva di CHF 26'942 a titolo di prestazioni complementari
percepite in eccesso. L’importo della PC eccessive versate è stato eseguito
dalla Cassa (doc. 199 - 221) per ogni periodo temporale di rilievo.
L’amministrazione
ha stabilito gli importi delle prestazioni dovute e quelle percepite
indebitamente fissando, per ognuno dei due coniugi, il versamento erroneo di
CHF 13'471 e quindi, come detto, l’obbligo di restituire tali importi.
La
restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della
scoperta che gli assicurati possiedono un immobile all'estero, ereditato nel
2012, oltre ad altri averi che essi hanno spontaneamente denunciato e ritenuti all’autorità
fiscale ad ottobre 2019. Questo fatto, che farebbe aumentare il reddito dovendo
ritenere 1/10 della sostanza computabile e conseguentemente diminuire la
differenza fra le entrate e le uscite, ha comportato che essi avrebbero
illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in
realtà di loro spettanza nel lasso di tempo dal 1° ottobre 2012.
5.
Come
evocato pure nelle recenti sentenze citate in precedenza (STCA 33.2019.23/24 in
re B. del 26 maggio 2020; STCA 33.2020.1 in re C. del 9 marzo 2020, STCA
33.2020.3
in re C. del 10 marzo 2020) l'Assemblea federale ha adottato il nuovo
art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art.
112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1°
gennaio 2008 e ciò fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla
Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.
Giusta
l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni
complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto
dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge
stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In
virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a
domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene
sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo
scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in
vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1°
gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC
contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di
limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI
1995.
pag. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pag. 3, 8 e 9).
Per
l’art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in
Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita
di vecchiaia dell'AVS. L'importo della prestazione complementare annua è pari
alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9
cpv. 1 LPC). Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese
riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare le: "b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile" e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera
esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono: “b. i proventi
della sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37.
500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza; g. i proventi e i beni a cui
l'assicurato ha rinunciato".
6.
In
concreto, litigioso fra le parti è l'importo da restituire, che dipende dal
valore della proprietà immobiliare e della sostanza computabile.
Per
la determinazione del valore della sostanza immobiliare la Cassa si è fondata,
come essa ricorda nella decisione impugnata, sulla documentazione prodotta dai
ricorrenti stessi (doc. 192). La perizia di parte acquisita il 24 giugno 2019
dalla Cassa, redatta dalla __________ e per essa da __________ dipl. ing. grad.
(doc. 192), prevede un valore in euro di 23'906,78 (doc. 198) al quale
l’amministrazione poteva attenersi, come ha fatto in assenza di altri e diversi
valori o perizie.
La
contestazione dei ricorrenti relativa a questo importo è priva di sostrato, non
è minimamente motivata e, soprattutto, resa verosimile in qualche modo. La
semplice generica contestazione non è sufficiente. Il fatto che la costruzione
risalga al 1972 (come alla data corretta con lo scritto doc. VI) nulla cambia
nella valutazione eseguita da un esperto in materia. L’ingegnere incaricato ha
ritenuto apparentemente tutti i parametri, e non è sufficiente una generica
contestazione per sminuire la credibilità dell’atto. Il valore è corretto, è
stato condiviso dall’amministrazione fiscale ed è stato correttamente ritenuto
dall’amministrazione preposta al calcolo delle PC.
7.
D’altro
canto anche il valore di CHF 35'00, che i ricorrenti contestano di avere, è
dedotto dalla decisione di tassazione consegnata agli atti. L’UT competente ha
considerato il possesso di un capitale di CHF 35'000 quale valore di capitali
precedentemente tassati o ricavati da alienazioni precedenti in assenza di
comprova del consumo o del reinvestimento (doc. 171).
Anche
in questo caso la semplice contestazione dei ricorrenti non è suffragata da
altra motivazione e da altra comprova relativa a consumo di sostanza. La Cassa
si è quindi attenuta correttamente alle emergenze della tassazione 2017
consegnata agli atti non contestata e divenuta definitiva. Non si vede in base
a cosa il giudice dovrebbe scostarsi da questo valore che trova una sua giustificazione
di natura fiscale.
8.
L’amministrazione
ha operato correttamente. La tempestività della decisione è senz’altro data
alla luce dei tempi in cui la Cassa ha avuto cognizione dell’esistenza della
sostanza non dichiarata precedentemente. La circostanza non è d’altronde posta
in discussione da parte dei ricorrenti. La Cassa ha calcolato il periodo di
restituzione dalla data in cui il bene immobile è entrato a far parte
dell’eredità dei ricorrenti, ossia l’ottobre 2012. L’amministrazione ha quindi ritenuto
un periodo di 7 anni più lungo rispetto a quello dell’art. 25 LPGA, essa fa
infatti riferimento alla retroattività più lunga derivata dalla commissione di
un reato penale. L’amministrazione ritiene l’ipotesi di truffa. Il tema non
pone discussione. Sia che si ritenga semplicemente la violazione dell’art. 31
LPC (delitto) – siccome al momento dell’eredità la domanda di prestazioni PC
era già stata inoltrata all’amministrazione – sia che si ritenga l’ipotesi di
truffa dell’art. 146 CP (commessa comunque a partire dalla 1 revisione del
diritto alle PC quando i ricorrenti hanno bellamente taciuto la proprietà
dell’immobile che detenevano dal 2012 precedente senza averla segnalata all’UT
competente), per l’art. 97 CPS la prescrizione dell’azione penale sarebbe
compresa nel termine oggetto della decisione. Infatti per il delitto dell’art.
31.
LPC la prescrizione dell’azione penale è di 7 anni per cui il termine
precisamente indicato dalla Cassa nella sua decisione (retroattività di 7 anni
appunto dall’11 settembre 2019 al precedente 1 ottobre 2012).
Non
va infatti dimenticato che la questione della prescrizione da applicare
all'ordine di restituzione in virtù dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA impone di
esaminare se il comportamento posto in atto dagli assicurati al momento della
domanda di PC, e successivamente, sia costitutivo di truffa (art. 146 CP) come
ritenuto dalla Cassa, oppure del reato previsto dall'art. 148a CP o ancora
dall'art. 31 cpv. 1 lett. b o d LPC.
In
ottica penale il comportamento del beneficiario di prestazioni complementari
che postula, sottacendo circostanze importanti per la determinazione del
diritto alle prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse,
fatti che egli è chiamato comunque a riferire siccome oggetto di esplicita
richiesta dell’amministrazione o in virtù dell'obbligo impostogli dall'art. 31
cpv. 1 LPGA, è certamente sanzionabile. La qualifica giuridica penale del
comportamento dipende, però, come la giurisprudenza federale evoca, dall'agire
specifico dell'autore, ossia dal suo comportamento concreto.
Da
un lato la LPC, all'art. 31 cpv. 1, che eleva il comportamento a delitto a
norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, punisce con una pena pecuniaria fino a 180
aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui
il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:
"
a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene
indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o
per altri, una prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
c. (…);
d. non
ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1
LPGA)."
Dall'altro
lato, è elevata a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2 LPC, e sanzionata
con una multa sino a CHF 5'000.-, la violazione degli obblighi che incombono
all'autore in base alla legge rispettivamente se l'autore fornisce scientemente
informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione
è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in
qualsiasi modo lo impedisce.
Va
qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo art. 148a CP
relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di
un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale. La norma erge a delitto il
comportamento teso all'ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di
un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore, o il terzo
beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false
o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, dove l'autore “inganna una
persona o ne conferma l'errore”. La norma, come rammenta la dottrina, trova
applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di
non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla
sua entrata in vigore (Margaret Kuelen,
Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale,
in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4).
Come indicato in precedenza in
concreto i termini dell’art. 25 cpv. 2 2 frase LPGA sono rispettati.
8.
In
concreto, nonostante le generiche contestazioni dei ricorrenti, non v'è motivo
di scostarsi dal valore venale dell’immobile determinato dallo stesso perito
incaricato dagli assicurati. La valutazione è stata fatta propria anche
dall’autorità fiscale. La Cassa l’ha pienamente, e correttamente, condivisa,
ritenendo il valore locativo da esso derivato. Poco importa che la casa sia
occupata dal figlio della coppia ricorrente che, materialmente, non paga una
pigione. I ricorrenti, così stando le cose, rinunciano a una entrata e ciò
senza una reale contro prestazione. Corretto è quindi il fatto che la Cassa
abbia computato il valore locativo, da cui deduce – come rettamente ha
ricordato – le spese di manutenzione dell’immobile calcolate nel 20% del valore
locativo (come specificato agli atti).
Altrettanto correttamente
l’amministrazione ritiene la sostanza (sotto la voce numerario), che l’ufficio
di tassazione ha stabilito. I ricorrenti non hanno contestato i CHF 35'000 di
numerario, la decisione di tassazione è divenuta definitiva, e tale importo
deve essere ripreso dalla Cassa per stabilire il diritto alle prestazioni
complementari ei ricorrenti.
9.
I
fogli di calcolo che la Cassa di compensazione ha allegato alla decisione su
opposizione allestiti il 10 settembre 2019, trasmessi con la decisione formale
agli assicurati, stabiliscono correttamente, per ogni anno e/o periodo di
diritto alle PC, il valore venale della sostanza immobiliare calcolato secondo
il tasso di cambio valido per ogni periodo di diritto, e fissano l’effettivo
diritto alle PC dei ricorrenti. Questi calcoli, come tali, non sono stati
contestati dai ricorrenti, essi appaiono corretti e vanno qui pienamente
condivisi.
Il
principio adottato dall'amministrazione è corretto, dovendo infatti computare
la sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui viene concessa la prestazione
complementare (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nel caso in cui, come in specie, la
valuta è estera, per la conversione in franchi occorre riferirsi per ogni
periodo di calcolo al primo tasso giornaliero disponibile per il mese
immediatamente precedente quello dell'inizio del diritto (N. 3452.01 DPC; STCA
33.2018.2-3 consid. 5).
10.
Alla luce di quanto precede
la Cassa ha operato correttamente. Ha riesaminato tutti i calcoli del diritto
alle prestazioni complementari dei ricorrenti, considerando i valori
patrimoniali che in precedenza erano stato omessi, e ciò con effetto alla data
dell’eredità conseguita. I valori ripresi sono stati comprovati, per
l’immobile, dai ricorrenti stessi e dal loro rappresentante iniziale (__________),
dal reddito locativo sono state dedotte le spese in maniera conforme. D’altro
canto il numerario ritenuto dall’UT è stato anche considerato, correttamente,
per stabilire gli esatti importi delle PC cui hanno diritto i signori __________
e per determinare la cifra delle prestazioni versate a torto, correttamente
fissate dall’amministrazione in CHF26’942 complessivamente.
Ne deriva che il ricorso deve
essere respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti