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Decisione

33.2020.11

Beneficiari PC ereditano un bene immobile all'estero. Sottaciono l'eredità e, alla revisione del diritto PC, non indicano il bene e non rispondono ai quesiti in merito. Restituzione e nuovo calcolo delle PC

29 maggio 2020Italiano32 min

i valori da considerare.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2020.11-12

IR/sc

Lugano

29 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2020 di

1. RI

1

2. RI

2

contro

la decisione su opposizione del 18 marzo 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

considerato in fatto

A. RI

1, cittadino __________, già autista magazziniere, nato il __________ 1945,

domiciliato a __________, in Ticino dal 15 febbraio 1992, coniugato con RI 2

nata __________, pure cittadina __________, nata il __________ 1948,

precedentemente al beneficio di una rendita AI, e in Svizzera dal 1° marzo

1990, ha chiesto, con l’assistenza del __________ di __________, il 14 febbraio

2010, di essere posto al beneficio di prestazioni complementari (doc. 1). Nel

modulo allestito e sottoscritto gli assicurati hanno indicato di possedere

depositi bancari per oltre 95'000 e di potere beneficiare di rendite per

complessivi CHF 2'860, mentre il capitale della pensione di RI 1 è indicato

come ritirato. Le richieste, specifiche e precise relative alla proprietà

fondiaria, non hanno avuto il beneficio di una risposta. Gli assicurati non

hanno precisato di possedere sostanza in Svizzera o all’estero, non hanno

indicato nessun valore della stessa, nessun reddito proveniente dalla stessa e

ciò malgrado le precise avvertenze (doc. 5) che invitavano a fornire tutte le

indicazioni necessarie.

Dagli

atti annessi alla domanda (doc. 11) emerge l’avvenuto accredito del fondo LPP

il 1° dicembre 2010 per un capitale di CHF 112'059.10 (dalla Cassa __________),

la locazione è specificata in CHF 728 mensili compreso l’acconto delle spese

accessorie. Dalla tassazione 2008 (emessa l’11 giugno 2009) non emerge alcuna

proprietà immobiliare in Svizzera o all’estero, nessun diritto gravante

immobili, nessuna servitù in favore dei qui ricorrenti a carico di fondi

immobiliari in Svizzera o all’estero.

Alla

luce dell’insieme della documentazione prodotta e elle risposte date, e non

date, alle domande contenute nel modulo specifico, in favore dei signori __________

è stato riconosciuto il diritto a prestazioni complementari (doc. 47) mediante

il versamento di CHF 461 mensili Per il mese di dicembre 2010 è stato invece

riconosciuto il diritto a CHF 308. La decisione (doc. 48) rammenta l’obbligo di

informazione in caso di cambiamenti di situazione aventi incidenza sul diritto

alle PC. I ricorrenti sono stati inoltre informati del loro diritto di non

pagare il canone radiotelevisivo in quanto beneficiari di prestazioni

complementari (doc. 58, scritto del 17 marzo 2011).

Mediante

decisioni successive, in particolare quelle del 17 marzo 2011, con effetto dal

1° aprile del medesimo anno (doc. 64), del 2 febbraio 2012 (doc. 73), del 28

dicembre 2012, dell’11 febbraio 2013, del 30 dicembre 2013, sono sempre state

confermate le PC riconosciute con importi varianti a dipendenza della specifica

situazione.

B. La

prima revisione del diritto alle prestazioni data del 5 gennaio 2015 (doc.

106). RI 1 ha ribadito in quella sede di non disporre di proprietà immobiliari

tra la sua sostanza, circostanza confermata dalla produzione della decisione di

tassazione 2013 del 21 maggio 2014 (doc. 117). La decisione dell’8 febbraio

2015 ha confermato il riconoscimento di PC (CHF 850 per ciascun coniuge

complessivamente) come rilevabile dal doc. 120. Il 16 dicembre 2015 l’importo

riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti per l’anno successivo è stato fissato in

CHF 868 (doc. 125).

Per

l’anno 2017 le PC sono aumentate a CHF 893 per ciascuno dei coniugi (doc. 130),

per il 2018 sono state invece fissate in CHF 915 ciascuno (doc. 135) e per

l’anno 2019 stabilite in CHF 934 (doc. 140). Per tale anno è pure indicato il

diritto dei ricorrenti di beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone

radio TV obbligatorio altrimenti per gli altri abbonati (doc. 146).

C. Il

4 gennaio 2019 (doc. 147) la Cassa ha dato avvio a una nuova revisione del

diritto alla PC dei signori __________. Anche in questa circostanza il modulo

trasmesso ai signori __________ è stato riempito (il 15 gennaio 2019, doc. 150)

lasciando in bianco (e quindi con implicita negazione) la domanda relativa a

proprietà fondiarie o diritti fondiari. La circostanza è stata ulteriormente

confermata dalla produzione della decisione di tassazione 2016, ove non

compaiono proprietà fondiarie o diritti su immobili (doc. 162, doc. 169 nonché doc.

176 e seguenti).

D. Mediante

scritto 7 agosto 2018 la Cassa aveva già comunicato agli assicurati di avere “preso

atto della vostra autodenuncia del 28 aprile 2018 (allegata alla vostra

dichiarazione d’imposta)” indicato quale “Autodenuncia caso bagatella”,

avente riferimento a un cespite d’entrata costituito da “altri redditi” per CHF

6'000. La Cassa aveva, in tale circostanza, preannunciato il recupero delle PC

erroneamente versate (doc. 187).

E. Il

4 aprile 2019 è pervenuta alla Cassa la notizia di una nuova autodenuncia (“ci

siamo accorti in revisione ha dichiarato una casa in __________ (pare ereditata

…”)

(doc. 188) e, parallelamente, l’autorità fiscale ha ritenuto un

importo di ulteriori CHF 35'000 a titolo di numerario nella sostanza dei qui

ricorrenti (doc. 189). Il 12 aprile 2019 (doc. 190) la Cassa ha invitato RI 1 a

volere giustificare l’immobile in __________, il reddito da esso derivante dal

2010, ha chiesto una perizia per la valutazione del fondo e di giustificare

l’importo di CHF 35'000 “esposti … alla voce Numerario, biglietti di banca,

oro e metalli preziosi”. Il 24 giugno 2019 sono pervenuti alla Cassa

documenti relativi a una casa a __________, all’indirizzo __________, stesi da __________,

ing. dipl. che stabilisce il valore del fondo in Euro 23'906.78 (doc. 194). Con

scritto dell’__________ di __________ a firma __________ emerge che il fondo

immobiliare a __________ avrebbe un valore di CHF 30'000 e procurerebbe un

reddito di CHF 3'000 annui. Nessuna risposta concreta relativa ai CHF 35'000

relativi a numerario ecc. è stata invece data dal nuovo rappresentante siccome

la signora RI 2 sarebbe malata gravemente (doc. 198).

Il

10 settembre 2019 la Cassa ha emanato la decisione con cui ha domandato a RI 1

la restituzione delle prestazioni versate in eccesso alla luce del reperimento

della sostanza in precedenza nascosta, fissando per RI 1 la cifra di CHF

13'471, escluso il premio dell’assicurazione malattia per ottobre 2019. Per RI

2 la Cassa ha ritenuto una somma da restituire di pari importo (doc. 201 e

202). L’amministrazione ha ricalcolato, per tutto il periodo considerato ai

fini della restituzione, ossia a partire dal 1° ottobre 2012, per un periodo

cioè di 7 anni, le PC effettivamente dovute alla luce dell’esistente sostanza

(doc. 204 – 221).

L’11

settembre 2019 (doc. 222) l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:

"

(…) sul formulario relativa alla revisione periodica 2019 della sua

PC (art. 30 OPC) lei ha indicato di possedere beni patrimoniali che sarebbero

stati rilevanti per il calcolo delle prestazioni sociali concessele, che non ci

sono stati notificati in precedenza.

Stante l’art. 25 cpv. 1 prima frase

LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

prescrizione della restituzione è, per principio, di 5 anni (art. 25 cpv. 2

prima frase LPGA); se però il credito deriva da un atto punibile per il quale

il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, può essere

applicata la prescrizione del diritto penale (art. 25 cpv. 2 seconda frase

LPGA).

Nella fattispecie, come confermato

dalla giurisprudenza (cfr. Sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni

del 17 luglio 2007 n. 33.2006.7 e Sentenza del Tribunale federale n. 127 IV

163), sono realizzati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato

di cui all’art. 146 CP, di modo che per la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite è determinante il termine di prescrizione di 15 anni

previsto dall’art. 97 cpv. 1 lett. b CP.

Nel caso, è quindi da restituire

l’importo di CHF 26'942.00 a titolo di PC per il periodo dal 1° ottobre

2012 al 30 settembre 2019. (…)”

(doc. 222)

Parallelamente

l’amministrazione ha ricalcolato l’importo delle PC da riconoscere a partire

dal 1 ottobre 2019 (doc. 224).

F. I

signori RI 1 si sono opposti alla decisione formale della Cassa il 10 ottobre

2019 chiedendone il riesame alla luce del fatto che la casa in __________

sarebbe stata di proprietà “della madre” e dal decesso della stessa

sarebbe stata ereditata ma non avrebbe più fruttato un canone locativo (doc.

227).

Dopo

avere comunicato alla Cassa di non avere contestato la decisione di tassazione

2017 e avere precisato che l’UT ha “aggiunto alla nostra” tassazione “i

dati da voi rilevati” senza “reclamo” siccome ritenuto il calcolo

eseguito esatto, i signori __________ hanno evidenziato che le spese per il

“mantenimento dell’abitazione” non erano prese in considerazione.

Dalla

tassazione 2017 compresa agli atti (doc.256) emerge che il 5 settembre 2018

l’UT di __________ ha stabilito un valore locativo di CHF 3'000, la sostanza di

CHF 35'000 per numerario oro e metalli preziosi, e CHF 30'000 quale sostanza

immobiliare, ciò oltre all’importo di CHF 6'000 per “altri redditi”.

G. Con

decisione resa su opposizione il 6 marzo 2020 la Cassa cantonale di

compensazione ha ritenuto i seguenti fatti:

"

(…)

A seguito della comunicazione del 22

marzo 2019 da parte degli opponenti, la Cassa è venuta a conoscenza che

quest’ultimi sono diventati proprietari, nel corso del mese di ottobre 2012, di

un immobile sito all’estero e che avevano presentato un’autodenuncia

all’Autorità fiscale.

(…)

Al fine di riesaminare il diritto

alle prestazioni percepite negli anni dagli opponenti, la Cassa ha chiesto ai

medesimi la trasmissione di una copia dell’autodenuncia, così come di fornire

una perizia immobiliare che attestasse il valore commerciale e il relativo

valore di stima dell’immobile per gli anni dal 2012 al 2018.

(…)

Sulla base della documentazione

inoltrata con scritto del 24 giugno 2019 e meglio del valore della sostanza

immobiliare sita a __________ (__________) attestato dalla perizia, la Cassa ha

ricalcolato la prestazione è risultato che gli opponenti erano stati posti

indebitamente al beneficio di PC.

(…)

Gli opponenti hanno inoltrato

tempestiva opposizione il 10 ottobre 2019 contestando il calcolo effettuato

dalla Cassa per determinare il diritto alle prestazioni richieste in

restituzione; in concreto hanno rilevato come a loro dire non si possa

computare un valore locativo, pari a Fr. 3'000.00 annuali, della loro

proprietà, in quanto quest’ultima non è affittata.

Oltre a ciò gli stessi chiedono che

siano riconosciute le spese di manutenzione dell’immobile. (…)” (doc. 261)

Considerando

priva di fondamento la contestazione relativa al valore locativo, da un lato,

così come pure la contestazione concernente le spese di manutenzione degli

immobili, osservando infatti che a tale voce “è stato considerato l’importo

di fr. 600 (3'000 * 20%)”, l’amministrazione ha confermato la sua decisione

ribadendo di avere fatto capo all’ultima decisione di tassazione per stabilire

Fatti

i valori da considerare.

H. Con

ricorso del 23 aprile 2020 (doc. I) i signori RI 1 e RI 2 hanno contestato la

decisione della Cassa ribadendo la contestazione del valore locativo e del

valore della sostanza considerato dall’amministrazione, osservando che la casa

data del 1972 e come essi non l’abbiano occupata o abitata per periodi di

vacanza. La casa è abitata dal figlio dei ricorrenti che non paga però alcun

importo di locazione. I ricorrenti ribadiscono poi che l’importo di CHF 35'000

“tenuto in considerazione per stabilire la decisione in effetti non

corrispondeva al nostro avere”. In conclusione essi domandano

l’annullamento della decisione impugnata.

L’atto

è stato intimato (doc. II) il 27 aprile 2020 alla Cassa cantonale di

compensazione per la presentazione della risposta di causa e la produzione

dell’intero incarto. Il 6 maggio 2020 l’amministrazione ha postulato la

reiezione del ricorso richiamando il contenuto della decisione emessa su

opposizione.

AI

ricorrenti è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l’assunzione di specifiche prove, ciò che essi hanno fatto l’11 maggio

2020 (doc. V+1-6). Alla Cassa è stata quindi offerta la possibilità di

esprimersi sulle osservazioni e richieste dei ricorrenti. I signori __________

hanno prodotto ulteriori documenti (estratti bancari di loro depositi, doc. VII

1/6) mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha acquisito

ulteriori prove.

in diritto

Considerandi

in

ordine

1.

La

procedura qui oggetto d’esame non pone questioni giuridiche di principio e non

è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi

pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015.

= SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: “La possibilità

concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale

di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale”, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in

particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie

del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite

e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a

quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con

esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF

1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la

sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio

criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

Nel

caso in esame il tema in discussione e al giudizio di questa Corte, ossia il

ricalcolo (e l’ordine di restituzione) di prestazioni complementari a seguito

della scoperta dell’esistenza di averi o beni immobili non dichiarati dagli

aventi diritto è materia ampiamente analizzata dalla giurisprudenza federale e

da quella cantonale (si vedano in ordine di tempo, le ultime decisioni di

questo TCA in merito a casi analoghi: STCA 33.2019.23/24 in re B. del 26 maggio

2020; STCA 33.2020.1 in re C. del 9 marzo 2020, STCA 33.2020.3 in re C. del 10

marzo 2020 tutte emesse dal Tribunale nella sua composizione completa). Il tema

non è quindi nuovo, la dottrina (citata più oltre) si è ampiamente chinata sugli

aspetti sollevati dai ricorrenti, e l’entità della causa non è tale da imporre

un giudizio a Corte completa. La procedura può essere esaminata e decisa

monocraticamente nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore

cantonale manifestata all’art. 49 LOG.

nel

merito

2.

Compito

del Tribunale cantonale delle assicurazioni è analizzare se la decisione della

Cassa cantonale di compensazione, che ha ricalcolato il diritto alle PC dei

ricorrenti a seguito della scoperta di beni e valori non dichiarati

precedentemente, sia corretta.

3.

Va

qui ricordato, come già nelle STCA 33.2019.23/24 in re B. del 26 maggio 2020;

STCA 33.2020.1 in re C. del 9 marzo 2020, STCA 33.2020.3 in re C. del 10 marzo

2020, che l’art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente

riscosse devono essere restituite. Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto

punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più

lungo, quest'ultimo è determinante. L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che

l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella

STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale

del testo della norma, il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in

questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude

il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione

per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le

prestazioni in lite siano state decise e versate (v. consid. 4.2). Per

giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V

42.

consid. 2b).

Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art.

53.

LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Il

Tribunale federale ha stabilito che, in ambito di restituzione delle

prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono

ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla

riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle

decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a

procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato

quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con

rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso

di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1

LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di

revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono

nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca

della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora

noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine

del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura

applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non

possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.

321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170

consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,

Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Munch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,

Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René

A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungs-band, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti

nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale

da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre

a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per

quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare

i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati

nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi

sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve

pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF

118.

II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale

un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia

senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi

principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state

accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro

versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,

DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio

considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,

in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo

la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7

luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in

quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

4.

In

specie, con decisione formale del 11 settembre 2019 (doc. 222) la Cassa

cantonale di compensazione ha stabilito il nuovo diritto dei ricorrenti alle

prestazioni complementari dal 1° ottobre 2012 tenendo conto dell'aggiunta della

proprietà fondiaria secondaria all'estero, mai considerata prima di allora, e

delle risultanze della decisione di tassazione imponendo ai qui ricorrenti la

restituzione complessiva di CHF 26'942 a titolo di prestazioni complementari

percepite in eccesso. L’importo della PC eccessive versate è stato eseguito

dalla Cassa (doc. 199 - 221) per ogni periodo temporale di rilievo.

L’amministrazione

ha stabilito gli importi delle prestazioni dovute e quelle percepite

indebitamente fissando, per ognuno dei due coniugi, il versamento erroneo di

CHF 13'471 e quindi, come detto, l’obbligo di restituire tali importi.

La

restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della

scoperta che gli assicurati possiedono un immobile all'estero, ereditato nel

2012, oltre ad altri averi che essi hanno spontaneamente denunciato e ritenuti all’autorità

fiscale ad ottobre 2019. Questo fatto, che farebbe aumentare il reddito dovendo

ritenere 1/10 della sostanza computabile e conseguentemente diminuire la

differenza fra le entrate e le uscite, ha comportato che essi avrebbero

illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in

realtà di loro spettanza nel lasso di tempo dal 1° ottobre 2012.

5.

Come

evocato pure nelle recenti sentenze citate in precedenza (STCA 33.2019.23/24 in

re B. del 26 maggio 2020; STCA 33.2020.1 in re C. del 9 marzo 2020, STCA

33.2020.3

in re C. del 10 marzo 2020) l'Assemblea federale ha adottato il nuovo

art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art.

112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1°

gennaio 2008 e ciò fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla

Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.

Giusta

l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni

complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto

dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge

stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le

competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In

virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a

domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene

sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo

scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in

vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1°

gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.

346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo

vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC

contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e

invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di

limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI

1995.

pag. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pag. 3, 8 e 9).

Per

l’art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in

Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita

di vecchiaia dell'AVS. L'importo della prestazione complementare annua è pari

alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9

cpv. 1 LPC). Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese

riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare le: "b. spese

di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del

ricavo lordo dell'immobile" e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera

esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono: “b. i proventi

della sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37.

500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno

diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza; g. i proventi e i beni a cui

l'assicurato ha rinunciato".

6.

In

concreto, litigioso fra le parti è l'importo da restituire, che dipende dal

valore della proprietà immobiliare e della sostanza computabile.

Per

la determinazione del valore della sostanza immobiliare la Cassa si è fondata,

come essa ricorda nella decisione impugnata, sulla documentazione prodotta dai

ricorrenti stessi (doc. 192). La perizia di parte acquisita il 24 giugno 2019

dalla Cassa, redatta dalla __________ e per essa da __________ dipl. ing. grad.

(doc. 192), prevede un valore in euro di 23'906,78 (doc. 198) al quale

l’amministrazione poteva attenersi, come ha fatto in assenza di altri e diversi

valori o perizie.

La

contestazione dei ricorrenti relativa a questo importo è priva di sostrato, non

è minimamente motivata e, soprattutto, resa verosimile in qualche modo. La

semplice generica contestazione non è sufficiente. Il fatto che la costruzione

risalga al 1972 (come alla data corretta con lo scritto doc. VI) nulla cambia

nella valutazione eseguita da un esperto in materia. L’ingegnere incaricato ha

ritenuto apparentemente tutti i parametri, e non è sufficiente una generica

contestazione per sminuire la credibilità dell’atto. Il valore è corretto, è

stato condiviso dall’amministrazione fiscale ed è stato correttamente ritenuto

dall’amministrazione preposta al calcolo delle PC.

7.

D’altro

canto anche il valore di CHF 35'00, che i ricorrenti contestano di avere, è

dedotto dalla decisione di tassazione consegnata agli atti. L’UT competente ha

considerato il possesso di un capitale di CHF 35'000 quale valore di capitali

precedentemente tassati o ricavati da alienazioni precedenti in assenza di

comprova del consumo o del reinvestimento (doc. 171).

Anche

in questo caso la semplice contestazione dei ricorrenti non è suffragata da

altra motivazione e da altra comprova relativa a consumo di sostanza. La Cassa

si è quindi attenuta correttamente alle emergenze della tassazione 2017

consegnata agli atti non contestata e divenuta definitiva. Non si vede in base

a cosa il giudice dovrebbe scostarsi da questo valore che trova una sua giustificazione

di natura fiscale.

8.

L’amministrazione

ha operato correttamente. La tempestività della decisione è senz’altro data

alla luce dei tempi in cui la Cassa ha avuto cognizione dell’esistenza della

sostanza non dichiarata precedentemente. La circostanza non è d’altronde posta

in discussione da parte dei ricorrenti. La Cassa ha calcolato il periodo di

restituzione dalla data in cui il bene immobile è entrato a far parte

dell’eredità dei ricorrenti, ossia l’ottobre 2012. L’amministrazione ha quindi ritenuto

un periodo di 7 anni più lungo rispetto a quello dell’art. 25 LPGA, essa fa

infatti riferimento alla retroattività più lunga derivata dalla commissione di

un reato penale. L’amministrazione ritiene l’ipotesi di truffa. Il tema non

pone discussione. Sia che si ritenga semplicemente la violazione dell’art. 31

LPC (delitto) – siccome al momento dell’eredità la domanda di prestazioni PC

era già stata inoltrata all’amministrazione – sia che si ritenga l’ipotesi di

truffa dell’art. 146 CP (commessa comunque a partire dalla 1 revisione del

diritto alle PC quando i ricorrenti hanno bellamente taciuto la proprietà

dell’immobile che detenevano dal 2012 precedente senza averla segnalata all’UT

competente), per l’art. 97 CPS la prescrizione dell’azione penale sarebbe

compresa nel termine oggetto della decisione. Infatti per il delitto dell’art.

31.

LPC la prescrizione dell’azione penale è di 7 anni per cui il termine

precisamente indicato dalla Cassa nella sua decisione (retroattività di 7 anni

appunto dall’11 settembre 2019 al precedente 1 ottobre 2012).

Non

va infatti dimenticato che la questione della prescrizione da applicare

all'ordine di restituzione in virtù dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA impone di

esaminare se il comportamento posto in atto dagli assicurati al momento della

domanda di PC, e successivamente, sia costitutivo di truffa (art. 146 CP) come

ritenuto dalla Cassa, oppure del reato previsto dall'art. 148a CP o ancora

dall'art. 31 cpv. 1 lett. b o d LPC.

In

ottica penale il comportamento del beneficiario di prestazioni complementari

che postula, sottacendo circostanze importanti per la determinazione del

diritto alle prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse,

fatti che egli è chiamato comunque a riferire siccome oggetto di esplicita

richiesta dell’amministrazione o in virtù dell'obbligo impostogli dall'art. 31

cpv. 1 LPGA, è certamente sanzionabile. La qualifica giuridica penale del

comportamento dipende, però, come la giurisprudenza federale evoca, dall'agire

specifico dell'autore, ossia dal suo comportamento concreto.

Da

un lato la LPC, all'art. 31 cpv. 1, che eleva il comportamento a delitto a

norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, punisce con una pena pecuniaria fino a 180

aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui

il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

"

a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene

indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o

per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante

indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene

illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c. (…);

d. non

ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1

LPGA)."

Dall'altro

lato, è elevata a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2 LPC, e sanzionata

con una multa sino a CHF 5'000.-, la violazione degli obblighi che incombono

all'autore in base alla legge rispettivamente se l'autore fornisce scientemente

informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione

è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in

qualsiasi modo lo impedisce.

Va

qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo art. 148a CP

relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di

un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale. La norma erge a delitto il

comportamento teso all'ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di

un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore, o il terzo

beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false

o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, dove l'autore “inganna una

persona o ne conferma l'errore”. La norma, come rammenta la dottrina, trova

applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di

non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla

sua entrata in vigore (Margaret Kuelen,

Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale,

in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4).

Come indicato in precedenza in

concreto i termini dell’art. 25 cpv. 2 2 frase LPGA sono rispettati.

8.

In

concreto, nonostante le generiche contestazioni dei ricorrenti, non v'è motivo

di scostarsi dal valore venale dell’immobile determinato dallo stesso perito

incaricato dagli assicurati. La valutazione è stata fatta propria anche

dall’autorità fiscale. La Cassa l’ha pienamente, e correttamente, condivisa,

ritenendo il valore locativo da esso derivato. Poco importa che la casa sia

occupata dal figlio della coppia ricorrente che, materialmente, non paga una

pigione. I ricorrenti, così stando le cose, rinunciano a una entrata e ciò

senza una reale contro prestazione. Corretto è quindi il fatto che la Cassa

abbia computato il valore locativo, da cui deduce – come rettamente ha

ricordato – le spese di manutenzione dell’immobile calcolate nel 20% del valore

locativo (come specificato agli atti).

Altrettanto correttamente

l’amministrazione ritiene la sostanza (sotto la voce numerario), che l’ufficio

di tassazione ha stabilito. I ricorrenti non hanno contestato i CHF 35'000 di

numerario, la decisione di tassazione è divenuta definitiva, e tale importo

deve essere ripreso dalla Cassa per stabilire il diritto alle prestazioni

complementari ei ricorrenti.

9.

I

fogli di calcolo che la Cassa di compensazione ha allegato alla decisione su

opposizione allestiti il 10 settembre 2019, trasmessi con la decisione formale

agli assicurati, stabiliscono correttamente, per ogni anno e/o periodo di

diritto alle PC, il valore venale della sostanza immobiliare calcolato secondo

il tasso di cambio valido per ogni periodo di diritto, e fissano l’effettivo

diritto alle PC dei ricorrenti. Questi calcoli, come tali, non sono stati

contestati dai ricorrenti, essi appaiono corretti e vanno qui pienamente

condivisi.

Il

principio adottato dall'amministrazione è corretto, dovendo infatti computare

la sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui viene concessa la prestazione

complementare (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nel caso in cui, come in specie, la

valuta è estera, per la conversione in franchi occorre riferirsi per ogni

periodo di calcolo al primo tasso giornaliero disponibile per il mese

immediatamente precedente quello dell'inizio del diritto (N. 3452.01 DPC; STCA

33.2018.2-3 consid. 5).

10.

Alla luce di quanto precede

la Cassa ha operato correttamente. Ha riesaminato tutti i calcoli del diritto

alle prestazioni complementari dei ricorrenti, considerando i valori

patrimoniali che in precedenza erano stato omessi, e ciò con effetto alla data

dell’eredità conseguita. I valori ripresi sono stati comprovati, per

l’immobile, dai ricorrenti stessi e dal loro rappresentante iniziale (__________),

dal reddito locativo sono state dedotte le spese in maniera conforme. D’altro

canto il numerario ritenuto dall’UT è stato anche considerato, correttamente,

per stabilire gli esatti importi delle PC cui hanno diritto i signori __________

e per determinare la cifra delle prestazioni versate a torto, correttamente

fissate dall’amministrazione in CHF26’942 complessivamente.

Ne deriva che il ricorso deve

essere respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti