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Decisione

33.2020.13

Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite.Consumo di capitale non comprovato interamente,perciò la Cassa ha computato una rinuncia di sostanza.Per il TCA,invece,parte del capitale è tuttora esistente,mentre l'altra parte è in parte giustificata.Cassa verificherà pure l'esistenza di debiti

18 settembre 2020Italiano29 min

i figli ogni tanto devono aiutarlo economicamente, ciò che rende impossibile la

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n.

33.2020.13

TB

Lugano

18 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 aprile 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

A. Nell'ambito

di una revisione periodica avvenuta nel mese di giugno 2018 (doc. 38), dalla

notifica di tassazione IC/IFD 2017 (doc. 37) di RI 1, 1956, beneficiario di

prestazioni complementari all'AI, è emersa una sostanza di Fr. 80'000.- e il 4

luglio 2018 (doc. 40) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto

all'assicurato di documentare a cosa corrispondeva tale importo.

Il 12 luglio 2018 (doc. 41)

l'assicurato ha precisato di avere ritirato questo ammontare dal secondo

pilastro e di averlo utilizzato per fare fronte, elencandole, a diverse spese e

debiti, tanto che al 1° gennaio 2018 disponeva di Fr. 20'000.-.

La settimana seguente (doc. 44)

l'amministrazione gli ha chiesto di documentare l'avvenuto accredito bancario

del versamento del capitale di Fr. 87'884,95 e di produrre le fatture e altri

documenti che comprovassero il consumo di capitale passato dagli Fr. 87'884,95

il 14 marzo 2016 ai Fr. 20'085,80 il 31 dicembre 2017.

B. Esaminate

le pezze giustificative prodotte dall'assicurato (docc. 45-66), con decisione

del 16 luglio 2019 (doc. 79) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato

il diritto alle prestazioni complementari di RI 1 dal 1° aprile 2016 all'anno

2019 e, avendo riscontrato il versamento di prestazioni in eccesso, ne ha

richiesto la restituzione nella misura di Fr. 1'802.- per il periodo dal 1°

aprile 2016 al 31 dicembre 2018.

C. All'opposizione

dell'assicurato dell'11 agosto 2019 (doc. 81) la Cassa ha risposto chiedendogli

di giustificare una serie di prelevamenti di denaro avvenuti tra il 2016 e il

2018 e facendo notare che le fatture trasmesse documentavano unicamente una

spesa totale di Fr. 8'615,67.

Le ulteriori pezze giustificative non

sono state ritenute come comprovanti i prelevamenti, perciò la Cassa ha dato

modo all'interessato di procedere in tal senso (doc. 89).

Il 27 febbraio 2020 (doc. 94) egli ha

spiegato più nel dettaglio le spese che ha sostenuto negli anni, osservando che

la rendita AI non gli permette di affrontare tutte le spese correnti tanto che

Fatti

i figli ogni tanto devono aiutarlo economicamente, ciò che rende impossibile la

restituzione dell'importo preteso di cui ne ha chiesto l'annullamento.

D. Con

decisione su opposizione del 23 aprile 2020 (doc. A) la Cassa cantonale di

compensazione ha confermato l'importo da restituire a seguito del computo della

rinuncia di sostanza di Fr. 65'089.- nel 2016, di Fr. 55'089.- nel 2018 e di

Fr. 45'089.- nel 2019, corrispondente al consumo di capitale non giustificato.

L'amministrazione ha ricordato che le

rinunce a beni mobili o immobili non sono per principio ammesse, fatto salvo

che sia comprovato che vi sia stata una valida controprestazione o un obbligo

giuridico. In concreto, il capitale di libero passaggio di Fr. 87'884,95

incassato il 14 marzo 2016 è stato eroso nell'arco di 10 giorni e l'assicurato

non ha saputo giustificarne l'utilizzo.

Infatti, le pezze giustificative

prodotte attestavano un consumo di capitale di soli Fr. 8'611,45, perciò la

Cassa ha computato a titolo di rinuncia di sostanza l'importo di Fr. 65'089,33

per l'anno 2016 e l'ha ridotto annualmente di Fr. 10'000.- per tenere conto

dell'ammortamento (art. 17a OPC-AVS/AI).

I giustificativi che l'assicurato le ha

trasmesso con l'opposizione erano già stati considerati nella fase istruttoria

e in seguito l'interessato ha indicato di non avere altra documentazione a

supporto.

E. Il

22 maggio 2020 (doc. I) RI 1, rappresentato dal figlio RA 1, si è rivolto al

Tribunale per contestare la decisione della Cassa cantonale di compensazione.

Ottenuta dal giudice delegato una

proroga per produrre le pezze giustificative originali che aveva prodotto alla

Cassa (doc. II), il 5 giugno 2020 (doc. III) il ricorrente ha spiegato che,

essendo stato in assistenza e avendo contratto dei debiti, il 14 marzo 2016 ha

prelevato l'importo di Fr. 87'884,95 dal suo II pilastro, versando poco meno

della metà alla moglie (Fr. 40'000.-). Dalla restante metà presente sul suo

conto, egli ha prelevato nell'arco degli anni 2016, 2017 e 2018 la somma di Fr.

33'000.- a causa dei suoi pregressi debiti e per vivere una vita normale, visto

che la rendita di invalidità che percepiva in quel periodo limitava il suo

tenore di vita in modo eccessivo.

L'assicurato ha poi giustificato le

spese che ha affrontato negli anni, ammontanti complessivamente in Fr. 41'500.-

circa, apportando le relative pezze giustificative (docc. C1-C42): nuovo

arredamento dopo 20 anni (Fr. 7'049,75), deposito di garanzia affitto per il

nuovo appartamento (Fr. 2'260.-), nuova automobile (Fr. 10'000.-), spese legali

per diverse procedure (Fr. 1'000.-), imposte speciali per il ritiro anticipato

del II pilastro (Fr. 3'700.-), conguagli spese accessorie non coperte dalle PC

(Fr. 5'822.-), assicurazione economia domestica (Fr. 1'043.-), imposte comunali

(Fr. 280.-), occhiali da vista (Fr. 680.-), parcheggio in zona blu (Fr.

6'998.-), varie fatture inerenti l'acquisto di accessori domestici (Fr.

2'560.-). Tutti questi costi superano di gran lunga l'importo di Fr. 8'615,67

ritenuto dalla Cassa e, ciò nonostante, essa gli ha richiesto il rimborso di

Fr. 1'802.-, ammontare che egli non è assolutamente in grado di pagare.

Infine, l'assicurato ha evidenziato di

farsi mensilmente carico di altre spese (elettricità, vestiti, cassa malati,

sigarette, ecc.) che sono più elevate rispetto a quanto riceve.

F. Il

20 agosto 2020 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha risposto che non tutte

le fatture presentate si riferiscono al periodo in oggetto e ha chiesto al TCA

di respingere il ricorso.

G. Il

ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VIII).

considerato in

diritto

in

ordine

1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione

emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti del ricorrente per

le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° aprile

2016.

al 31 dicembre 2018, che ha calcolato essere pari a Fr. 1'802.-.

3.

L'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare

della restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del

21.

giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il

Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla

riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.

consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di

restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite

siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito

delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di

regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose

sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

4.

Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle

prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono

ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va

dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione

processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione

è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti

ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42

consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29

novembre 2002).

La nozione di fatti o

mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai

sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della

procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti

nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del

processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura

applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non

possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a

ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea

e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi

devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da

modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a

un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi

mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che

giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF

118.

II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili

nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state

oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente

esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V

46.

consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di

calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità

per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3;

DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

5.

In

specie, con decisione formale del 16 luglio 2019 (doc. VII/3) la Cassa di

compensazione ha stabilito il nuovo diritto del ricorrente alle prestazioni

complementari dal 1° aprile 2016 all'anno 2019, così come risulta dai fogli di

calcolo allegati.

Concretamente, la Cassa di compensazione

ha ritenuto che dal 1° aprile 2016 l'interessato aveva diritto alle PC in

misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza.

Constatato quindi un indebito riconoscimento

di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, gli ha chiesto la restituzione

della somma di Fr. 1'802.- erroneamente versata da quel momento fino al 31 dicembre

2018, corrispondente alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le

prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.

Quale motivazione per questa nuova decisione

la Cassa ha indicato: "Decisione emessa

su revisione con la presa di conoscenza del prelevamento del capitale da parte

di __________ e con il computo del consumo di capitale non comprovato.".

La

restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della

scoperta che l'assicurato ha prelevato in anticipo il II pilastro e che del

capitale di Fr. 87'884,95 accreditatogli il 14 marzo 2016 ne è rimasto Fr.

20'085,80 al 31 dicembre 2017. Non essendo egli riuscito a comprovarne il

consumo, la Cassa ha computato una rinuncia di sostanza di Fr. 65'089.- nel

2016.

Questo

fatto, che farebbe aumentare le sue entrate e quindi diminuire la differenza

fra le spese riconosciute e i redditi computabili (eccedenza di spese), ha

comportato che egli avrebbe illecitamente beneficiato di prestazioni

complementari maggiori di quanto in realtà di sua spettanza nel lasso di tempo

dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2018.

6.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art.

112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni

complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità

delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di

Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù

dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a

domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene

sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo

scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 2).

In effetti,

la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto

quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella

del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di

garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni

vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.

e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo

art. 112a Cost. fed.

Questa

nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal

diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un

reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113

V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, Reddito minimo garantito:

prossimo obiettivo della sicurezza sociale, in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., pag.

448.

nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una

doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo

garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994

pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza

revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,

pagg. 3, 8 e 9).

7.

In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

L'importo

della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese

riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto

qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di

spese riconosciute e l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non

computabili.

Fra quelli

computabili (cpv. 1), in particolare vi sono:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un

decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi

per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario

delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della

prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste

persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni

periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha

rinunciato;".

8.

Nella

decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la

somma di Fr. 65'089.- a titolo di rinuncia di sostanza al 1° aprile 2016, di

Fr. 65'089.- al 1° gennaio 2017, di Fr. 55'089.- al 1° gennaio 2018 e di Fr.

45'089.- al 1° gennaio 2019 (docc. 73-77), poiché le rinunce di beni mobili o

immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una

controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa ha qui

ritenute date soltanto parzialmente.

Il ricorrente sostiene, invece, come

attestano le numerose fatture prodotte, di avere fatto fronte a diverse spese e

debiti con la metà della somma di Fr. 87'884,95 che ha ritirato dal suo conto

di libero passaggio.

L'altra metà l'ha invece subito versata

sul conto della moglie, importo tuttora presente, perciò non capisce per quale

motivo l'amministrazione abbia computato una rinuncia di sostanza senza

controprestazione adeguata.

9.

Va

evidenziato come la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del

calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi

che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984.

pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la

circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte

ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione

(DTF 115 V 355).

Tale

principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è

applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte

a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente

obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un

diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa

tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37

consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR

2007.

EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b;

Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988

pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per

lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267

consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF

115.

V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI

1994.

pag. 225 consid. 3a).

In questi

casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è

una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1

lett. g LPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte

dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da

diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in

cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di

consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà

personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta

disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata

a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (dal 1° gennaio

2008) se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione

adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari

non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato

e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di

sopra della normalità (STF 9C_688/2019 del 30 giugno 2020 destinata a pubblicazione;

DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005,

pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo

giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due

condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente

(SVR 2006 EL Nr. 2).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha

rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante

anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della

prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva

DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni

prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI

1994.

pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01

del 24 maggio 2002).

La Massima Istanza ha pure stabilito

che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in

vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento

della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid.

4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3;

STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno

2003.

consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art.

11.

cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Erwin

Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag.

102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre

pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle

entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve

prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia

corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il

fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di

denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia

alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad

un interesse teorico.

Il principio alla base di questa

soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza

deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad

alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i

proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i

beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è

rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI

edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2019).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno

2010, l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è

stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a

dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo

elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile

determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Il sistema delle

prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci

si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti

della normalità ("controllo dello stile di vita", STF 9C_688/ 2019

del 30 giugno 2020 destinata a pubblicazione; DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115

V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere

circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un

patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento

molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una

perdita significativa.

10.

Nel

caso di specie, è pacifico che l'assicurato ha sciolto l'11 marzo 2016 (doc.

65) la polizza di libero passaggio e che il 14 marzo 2016 (doc. C1) __________

ha accreditato sul suo conto bancario l'importo di Fr. 87'884,95.

Come risulta chiaramente dall'estratto

conto al 31 dicembre 2016 del suo conto privato __________ (doc. C1), il 23

marzo 2016 l'assicurato ha effettuato due bonifici di Fr. 40'000.- ciascuno.

Il primo è stato effettuato sul conto

risparmio __________ della moglie (doc. 63), il secondo sul suo conto risparmio

__________.

A fine anno 2016, il conto risparmio

dell'assicurato esponeva un attivo di Fr. 35'044,30, mentre quello della moglie

di Fr. 45'554,45.

Dagli attestati bancari risulta inoltre

che al 31 dicembre 2017 il saldo del conto privato del ricorrente ammontava a

Fr. 410,43 (doc. 34) e quello del conto risparmio a Fr. 20'085,80 (doc. 33).

Questi conti presentavano poi al 31

dicembre 2018 (doc. 83) un saldo positivo di Fr. 49,63 (conto privato) rispettivamente

di Fr. 4'095,39 (conto risparmio).

Il conto risparmio della moglie aveva

invece un saldo attivo di Fr. 48'106,90 (doc. 84).

11.

Il

TCA evidenzia in primo luogo che la Cassa ha omesso di considerare che

l'assicurato ha subito riversato il capitale che ha incassato, bonificandolo sia

sul suo conto risparmio in ragione di Fr. 40'000.- sia sul conto risparmio

della moglie nella stessa misura di Fr. 40'000.-.

Questa circostanza risulta chiaramente dall'estratto

conto che l'assicurato ha prodotto all'amministrazione nell'estate 2018 (doc. 65).

La Cassa di compensazione non ha considerato che la metà della prestazione di

libero passaggio non è stata consumata come tale.

Pertanto, non è corretto affermare che

il "capitale nel corso di 10 giorni (23

marzo 2016), si è totalmente eroso" (doc. A punto 1 in fine),

giacché esso è invece stato trasferito su altri conti, intestati all'assicurato

medesimo o a sua moglie.

La parte del capitale di libero

passaggio che è stata bonificata al coniuge era ancora presente il 31 dicembre

2018.

sul conto risparmio di __________ - benché ciò non risulti dalla notifica

di tassazione IC/IFD 2018 (doc. 80) su cui la Cassa cantonale di compensazione

si è verosimilmente fondata per determinare l'ammontare della sostanza

dell'assicurato.

Già solo per questo motivo, la

decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa per

ulteriori accertamenti sulla destinazione effettiva della sua quota parte di II

pilastro.

12.

Per

quanto attiene le giustificazioni di spese è certamente vero che alcune delle

pezze giustificative che il ricorrente ha prodotto si riferiscono ad anni

precedenti l'incasso della prestazione di libero passaggio e quindi

forzatamente non sono atte a comprovare il consumo del capitale accreditatogli

il 14/23 marzo 2016, tuttavia altre riguardano il periodo in questione.

Va qui osservato che, fra i numerosi

scontrini prodotti dal ricorrente, ve ne sono diversi relativi ad acquisti

effettuati negli anni 2010-2015, come il computer, degli elettrodomestici, le

riparazioni dell'automobile, il parcheggio in zona blu, il deposito di garanzia

affitto, il dentista, l'avvocato, l'assicurazione mobilia domestica, ecc., che

non possono però essere considerati quali consumo del II pilastro, poiché si

riferiscono ad anni precedenti l'incasso della prestazione di libero passaggio.

Anche le spese relative al 2019 non sono state prese in considerazione, siccome

avvenute dopo il 31 dicembre 2018, momento in cui è noto l'ammontare della

sostanza rimanente.

13.

Va

osservato che dal capitale di Fr. 40'000.- presente sul conto risparmio

l'assicurato ha consumato nel corso del 2016 una sostanza di Fr. 5'000.- (doc.

64), durante il 2017 di Fr. 15'000.- (doc. 64) e nell'anno 2018 di Fr. 16'000.-

(doc. 83), rimanendo al 31 dicembre 2018 un saldo di poco più di Fr. 4'000.-.

Dal conto risparmio della moglie sono

stati prelevati Fr. 5'000.- il 7 luglio 2016, cosicché al 31 dicembre 2016 esso

presentava un saldo di Fr. 45'554,45 e al 31 dicembre 2018 di Fr. 48'106,90.

Apparentemente sembrano giustificate le

spese della famiglia (anni 2016-2018) per il mobilio (doc. C4: Fr. 3'030.-),

l'imposta federale, cantonale e comunale speciale 2016 per la liquidazione in

capitale della previdenza professionale (docc. C5-C7: Fr. 1'756 + Fr. 1'668,20

+ Fr. 276), i conguagli delle spese accessorie per gli anni 2015-2017 (docc.

C9, C10 e C15: Fr. 834,05 + Fr. 847,10 + Fr. 597,55), l'assicurazione economia

domestica (docc. C16-C18: Fr. 181 + Fr. 159,70 + Fr. 162,50) e altre, su tutte

però è necessario che l’amministrazione svolga le opportune verifiche.

Alla Cassa cantonale di compensazione

cui gli atti devono essere rinviati spetta il compito di verificare

l’effettività di dette spese e, soprattutto quelle relative al pagamento della

nuova autovettura, che il ricorrente ha cifrato in circa Fr. 10'000.-.

Inoltre, l'amministrazione dovrà

accertare l'esistenza dei debiti che il ricorrente ha sostenuto di avere

rimborsato con parte del capitale del II pilastro, considerando che, prima di

ottenere la rendita, l’assicurato ha sopportato spese che potrebbero essere

state finanziate da terzi.

14.

Una

volta stabilita con verosimiglianza preponderante la destinazione degli averi

del II pilastro del ricorrente dal 2016 al 2018, l'amministrazione dovrà

esaminare se vi sono i presupposti giuridici per concludere che vi sia stata

una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC ed emanerà la

nuova decisione.

L'amministrazione

verificherà, inoltre, stante il certificato medico del 14 marzo 2018 (doc. 92)

della dr.ssa med. __________ se, alla luce della comunicazione che dal mese di

ottobre 2017 la terzogenita non abitava più con i genitori, il calcolo della

pigione sia stato effettuato correttamente (art. 16a OPC-AVS/AI).

Infine

va ricordato al ricorrente che i conguagli delle spese di locazione non sono

rimborsati, mentre lo sono gli acconti pagati mensilmente siccome rientranti

nelle spese riconosciute dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.

A differenza degli acconti delle spese

accessorie, che vanno quindi computati nel suo calcolo delle PC, i conguagli,

non appartenendo alle spese accessorie, sono infatti esclusi dalla pigione

lorda (STCA 33.2011.8 del 20 settembre 2011).

15.

Sulla

scorta delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere

annullata con il rinvio degli atti alla Cassa per dare seguito a quanto

indicato nei considerandi precedenti e all'emanazione di una nuova decisione.

Parzialmente vincente in causa, ma non

patrocinato da un legale, l'assicurato non ha diritto a ripetibili (art. 61

lett. g LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale

di compensazione, affinché proceda agli accertamenti e alle verifiche indicate nelle

considerazioni precedenti ed emani una nuova decisione.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti