33.2020.13
Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite.Consumo di capitale non comprovato interamente,perciò la Cassa ha computato una rinuncia di sostanza.Per il TCA,invece,parte del capitale è tuttora esistente,mentre l'altra parte è in parte giustificata.Cassa verificherà pure l'esistenza di debiti
18 settembre 2020Italiano29 min
i figli ogni tanto devono aiutarlo economicamente, ciò che rende impossibile la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2020.13
TB
Lugano
18 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. Nell'ambito
di una revisione periodica avvenuta nel mese di giugno 2018 (doc. 38), dalla
notifica di tassazione IC/IFD 2017 (doc. 37) di RI 1, 1956, beneficiario di
prestazioni complementari all'AI, è emersa una sostanza di Fr. 80'000.- e il 4
luglio 2018 (doc. 40) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto
all'assicurato di documentare a cosa corrispondeva tale importo.
Il 12 luglio 2018 (doc. 41)
l'assicurato ha precisato di avere ritirato questo ammontare dal secondo
pilastro e di averlo utilizzato per fare fronte, elencandole, a diverse spese e
debiti, tanto che al 1° gennaio 2018 disponeva di Fr. 20'000.-.
La settimana seguente (doc. 44)
l'amministrazione gli ha chiesto di documentare l'avvenuto accredito bancario
del versamento del capitale di Fr. 87'884,95 e di produrre le fatture e altri
documenti che comprovassero il consumo di capitale passato dagli Fr. 87'884,95
il 14 marzo 2016 ai Fr. 20'085,80 il 31 dicembre 2017.
B. Esaminate
le pezze giustificative prodotte dall'assicurato (docc. 45-66), con decisione
del 16 luglio 2019 (doc. 79) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato
il diritto alle prestazioni complementari di RI 1 dal 1° aprile 2016 all'anno
2019 e, avendo riscontrato il versamento di prestazioni in eccesso, ne ha
richiesto la restituzione nella misura di Fr. 1'802.- per il periodo dal 1°
aprile 2016 al 31 dicembre 2018.
C. All'opposizione
dell'assicurato dell'11 agosto 2019 (doc. 81) la Cassa ha risposto chiedendogli
di giustificare una serie di prelevamenti di denaro avvenuti tra il 2016 e il
2018 e facendo notare che le fatture trasmesse documentavano unicamente una
spesa totale di Fr. 8'615,67.
Le ulteriori pezze giustificative non
sono state ritenute come comprovanti i prelevamenti, perciò la Cassa ha dato
modo all'interessato di procedere in tal senso (doc. 89).
Il 27 febbraio 2020 (doc. 94) egli ha
spiegato più nel dettaglio le spese che ha sostenuto negli anni, osservando che
la rendita AI non gli permette di affrontare tutte le spese correnti tanto che
Fatti
i figli ogni tanto devono aiutarlo economicamente, ciò che rende impossibile la
restituzione dell'importo preteso di cui ne ha chiesto l'annullamento.
D. Con
decisione su opposizione del 23 aprile 2020 (doc. A) la Cassa cantonale di
compensazione ha confermato l'importo da restituire a seguito del computo della
rinuncia di sostanza di Fr. 65'089.- nel 2016, di Fr. 55'089.- nel 2018 e di
Fr. 45'089.- nel 2019, corrispondente al consumo di capitale non giustificato.
L'amministrazione ha ricordato che le
rinunce a beni mobili o immobili non sono per principio ammesse, fatto salvo
che sia comprovato che vi sia stata una valida controprestazione o un obbligo
giuridico. In concreto, il capitale di libero passaggio di Fr. 87'884,95
incassato il 14 marzo 2016 è stato eroso nell'arco di 10 giorni e l'assicurato
non ha saputo giustificarne l'utilizzo.
Infatti, le pezze giustificative
prodotte attestavano un consumo di capitale di soli Fr. 8'611,45, perciò la
Cassa ha computato a titolo di rinuncia di sostanza l'importo di Fr. 65'089,33
per l'anno 2016 e l'ha ridotto annualmente di Fr. 10'000.- per tenere conto
dell'ammortamento (art. 17a OPC-AVS/AI).
I giustificativi che l'assicurato le ha
trasmesso con l'opposizione erano già stati considerati nella fase istruttoria
e in seguito l'interessato ha indicato di non avere altra documentazione a
supporto.
E. Il
22 maggio 2020 (doc. I) RI 1, rappresentato dal figlio RA 1, si è rivolto al
Tribunale per contestare la decisione della Cassa cantonale di compensazione.
Ottenuta dal giudice delegato una
proroga per produrre le pezze giustificative originali che aveva prodotto alla
Cassa (doc. II), il 5 giugno 2020 (doc. III) il ricorrente ha spiegato che,
essendo stato in assistenza e avendo contratto dei debiti, il 14 marzo 2016 ha
prelevato l'importo di Fr. 87'884,95 dal suo II pilastro, versando poco meno
della metà alla moglie (Fr. 40'000.-). Dalla restante metà presente sul suo
conto, egli ha prelevato nell'arco degli anni 2016, 2017 e 2018 la somma di Fr.
33'000.- a causa dei suoi pregressi debiti e per vivere una vita normale, visto
che la rendita di invalidità che percepiva in quel periodo limitava il suo
tenore di vita in modo eccessivo.
L'assicurato ha poi giustificato le
spese che ha affrontato negli anni, ammontanti complessivamente in Fr. 41'500.-
circa, apportando le relative pezze giustificative (docc. C1-C42): nuovo
arredamento dopo 20 anni (Fr. 7'049,75), deposito di garanzia affitto per il
nuovo appartamento (Fr. 2'260.-), nuova automobile (Fr. 10'000.-), spese legali
per diverse procedure (Fr. 1'000.-), imposte speciali per il ritiro anticipato
del II pilastro (Fr. 3'700.-), conguagli spese accessorie non coperte dalle PC
(Fr. 5'822.-), assicurazione economia domestica (Fr. 1'043.-), imposte comunali
(Fr. 280.-), occhiali da vista (Fr. 680.-), parcheggio in zona blu (Fr.
6'998.-), varie fatture inerenti l'acquisto di accessori domestici (Fr.
2'560.-). Tutti questi costi superano di gran lunga l'importo di Fr. 8'615,67
ritenuto dalla Cassa e, ciò nonostante, essa gli ha richiesto il rimborso di
Fr. 1'802.-, ammontare che egli non è assolutamente in grado di pagare.
Infine, l'assicurato ha evidenziato di
farsi mensilmente carico di altre spese (elettricità, vestiti, cassa malati,
sigarette, ecc.) che sono più elevate rispetto a quanto riceve.
F. Il
20 agosto 2020 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha risposto che non tutte
le fatture presentate si riferiscono al periodo in oggetto e ha chiesto al TCA
di respingere il ricorso.
G. Il
ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione
emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti del ricorrente per
le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° aprile
2016.
al 31 dicembre 2018, che ha calcolato essere pari a Fr. 1'802.-.
3.
L'art.
25.
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare
della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del
21.
giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il
Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla
riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.
consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di
restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite
siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito
delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di
regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose
sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
4.
Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va
dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione
è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta
in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti
ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42
consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29
novembre 2002).
La nozione di fatti o
mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai
sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della
procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti
nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del
processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea
e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi
devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da
modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a
un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi
mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che
giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure
dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una
prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF
118.
II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili
nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state
oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente
esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V
46.
consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di
calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità
per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3;
DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di
apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale
appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
5.
In
specie, con decisione formale del 16 luglio 2019 (doc. VII/3) la Cassa di
compensazione ha stabilito il nuovo diritto del ricorrente alle prestazioni
complementari dal 1° aprile 2016 all'anno 2019, così come risulta dai fogli di
calcolo allegati.
Concretamente, la Cassa di compensazione
ha ritenuto che dal 1° aprile 2016 l'interessato aveva diritto alle PC in
misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza.
Constatato quindi un indebito riconoscimento
di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, gli ha chiesto la restituzione
della somma di Fr. 1'802.- erroneamente versata da quel momento fino al 31 dicembre
2018, corrispondente alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le
prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.
Quale motivazione per questa nuova decisione
la Cassa ha indicato: "Decisione emessa
su revisione con la presa di conoscenza del prelevamento del capitale da parte
di __________ e con il computo del consumo di capitale non comprovato.".
La
restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della
scoperta che l'assicurato ha prelevato in anticipo il II pilastro e che del
capitale di Fr. 87'884,95 accreditatogli il 14 marzo 2016 ne è rimasto Fr.
20'085,80 al 31 dicembre 2017. Non essendo egli riuscito a comprovarne il
consumo, la Cassa ha computato una rinuncia di sostanza di Fr. 65'089.- nel
2016.
Questo
fatto, che farebbe aumentare le sue entrate e quindi diminuire la differenza
fra le spese riconosciute e i redditi computabili (eccedenza di spese), ha
comportato che egli avrebbe illecitamente beneficiato di prestazioni
complementari maggiori di quanto in realtà di sua spettanza nel lasso di tempo
dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2018.
6.
Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art.
112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni
complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di
Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù
dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a
domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene
sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo
scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2).
In effetti,
la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto
quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella
del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.
e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo
art. 112a Cost. fed.
Questa
nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal
diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113
V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, Reddito minimo garantito:
prossimo obiettivo della sicurezza sociale, in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., pag.
448.
nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una
doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo
garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994
pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza
revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,
pagg. 3, 8 e 9).
7.
In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo
della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese
riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto
qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di
spese riconosciute e l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non
computabili.
Fra quelli
computabili (cpv. 1), in particolare vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un
decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi
per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario
delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della
prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste
persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni
periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha
rinunciato;".
8.
Nella
decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la
somma di Fr. 65'089.- a titolo di rinuncia di sostanza al 1° aprile 2016, di
Fr. 65'089.- al 1° gennaio 2017, di Fr. 55'089.- al 1° gennaio 2018 e di Fr.
45'089.- al 1° gennaio 2019 (docc. 73-77), poiché le rinunce di beni mobili o
immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una
controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa ha qui
ritenute date soltanto parzialmente.
Il ricorrente sostiene, invece, come
attestano le numerose fatture prodotte, di avere fatto fronte a diverse spese e
debiti con la metà della somma di Fr. 87'884,95 che ha ritirato dal suo conto
di libero passaggio.
L'altra metà l'ha invece subito versata
sul conto della moglie, importo tuttora presente, perciò non capisce per quale
motivo l'amministrazione abbia computato una rinuncia di sostanza senza
controprestazione adeguata.
9.
Va
evidenziato come la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del
calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi
che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC
1984.
pag. 189).
Di conseguenza, è rilevante la
circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte
ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione
(DTF 115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è
applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte
a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente
obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa
tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37
consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR
2007.
EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b;
Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988
pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per
lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267
consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF
115.
V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI
1994.
pag. 225 consid. 3a).
In questi
casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è
una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1
lett. g LPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g
LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte
dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da
diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in
cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di
consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà
personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta
disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è quindi limitata
a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (dal 1° gennaio
2008) se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione
adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari
non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato
e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di
sopra della normalità (STF 9C_688/2019 del 30 giugno 2020 destinata a pubblicazione;
DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).
Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005,
pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo
giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due
condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente
(SVR 2006 EL Nr. 2).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha
rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante
anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della
prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva
DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni
prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI
1994.
pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01
del 24 maggio 2002).
La Massima Istanza ha pure stabilito
che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in
vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento
della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid.
4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3;
STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno
2003.
consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art.
11.
cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Erwin
Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag.
102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre
pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle
entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve
prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia
corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il
fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di
denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia
alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad
un interesse teorico.
Il principio alla base di questa
soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza
deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad
alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i
proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i
beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è
rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2019).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno
2010, l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è
stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a
dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo
elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile
determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Il sistema delle
prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci
si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti
della normalità ("controllo dello stile di vita", STF 9C_688/ 2019
del 30 giugno 2020 destinata a pubblicazione; DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115
V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere
circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un
patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento
molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una
perdita significativa.
10.
Nel
caso di specie, è pacifico che l'assicurato ha sciolto l'11 marzo 2016 (doc.
65) la polizza di libero passaggio e che il 14 marzo 2016 (doc. C1) __________
ha accreditato sul suo conto bancario l'importo di Fr. 87'884,95.
Come risulta chiaramente dall'estratto
conto al 31 dicembre 2016 del suo conto privato __________ (doc. C1), il 23
marzo 2016 l'assicurato ha effettuato due bonifici di Fr. 40'000.- ciascuno.
Il primo è stato effettuato sul conto
risparmio __________ della moglie (doc. 63), il secondo sul suo conto risparmio
__________.
A fine anno 2016, il conto risparmio
dell'assicurato esponeva un attivo di Fr. 35'044,30, mentre quello della moglie
di Fr. 45'554,45.
Dagli attestati bancari risulta inoltre
che al 31 dicembre 2017 il saldo del conto privato del ricorrente ammontava a
Fr. 410,43 (doc. 34) e quello del conto risparmio a Fr. 20'085,80 (doc. 33).
Questi conti presentavano poi al 31
dicembre 2018 (doc. 83) un saldo positivo di Fr. 49,63 (conto privato) rispettivamente
di Fr. 4'095,39 (conto risparmio).
Il conto risparmio della moglie aveva
invece un saldo attivo di Fr. 48'106,90 (doc. 84).
11.
Il
TCA evidenzia in primo luogo che la Cassa ha omesso di considerare che
l'assicurato ha subito riversato il capitale che ha incassato, bonificandolo sia
sul suo conto risparmio in ragione di Fr. 40'000.- sia sul conto risparmio
della moglie nella stessa misura di Fr. 40'000.-.
Questa circostanza risulta chiaramente dall'estratto
conto che l'assicurato ha prodotto all'amministrazione nell'estate 2018 (doc. 65).
La Cassa di compensazione non ha considerato che la metà della prestazione di
libero passaggio non è stata consumata come tale.
Pertanto, non è corretto affermare che
il "capitale nel corso di 10 giorni (23
marzo 2016), si è totalmente eroso" (doc. A punto 1 in fine),
giacché esso è invece stato trasferito su altri conti, intestati all'assicurato
medesimo o a sua moglie.
La parte del capitale di libero
passaggio che è stata bonificata al coniuge era ancora presente il 31 dicembre
2018.
sul conto risparmio di __________ - benché ciò non risulti dalla notifica
di tassazione IC/IFD 2018 (doc. 80) su cui la Cassa cantonale di compensazione
si è verosimilmente fondata per determinare l'ammontare della sostanza
dell'assicurato.
Già solo per questo motivo, la
decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa per
ulteriori accertamenti sulla destinazione effettiva della sua quota parte di II
pilastro.
12.
Per
quanto attiene le giustificazioni di spese è certamente vero che alcune delle
pezze giustificative che il ricorrente ha prodotto si riferiscono ad anni
precedenti l'incasso della prestazione di libero passaggio e quindi
forzatamente non sono atte a comprovare il consumo del capitale accreditatogli
il 14/23 marzo 2016, tuttavia altre riguardano il periodo in questione.
Va qui osservato che, fra i numerosi
scontrini prodotti dal ricorrente, ve ne sono diversi relativi ad acquisti
effettuati negli anni 2010-2015, come il computer, degli elettrodomestici, le
riparazioni dell'automobile, il parcheggio in zona blu, il deposito di garanzia
affitto, il dentista, l'avvocato, l'assicurazione mobilia domestica, ecc., che
non possono però essere considerati quali consumo del II pilastro, poiché si
riferiscono ad anni precedenti l'incasso della prestazione di libero passaggio.
Anche le spese relative al 2019 non sono state prese in considerazione, siccome
avvenute dopo il 31 dicembre 2018, momento in cui è noto l'ammontare della
sostanza rimanente.
13.
Va
osservato che dal capitale di Fr. 40'000.- presente sul conto risparmio
l'assicurato ha consumato nel corso del 2016 una sostanza di Fr. 5'000.- (doc.
64), durante il 2017 di Fr. 15'000.- (doc. 64) e nell'anno 2018 di Fr. 16'000.-
(doc. 83), rimanendo al 31 dicembre 2018 un saldo di poco più di Fr. 4'000.-.
Dal conto risparmio della moglie sono
stati prelevati Fr. 5'000.- il 7 luglio 2016, cosicché al 31 dicembre 2016 esso
presentava un saldo di Fr. 45'554,45 e al 31 dicembre 2018 di Fr. 48'106,90.
Apparentemente sembrano giustificate le
spese della famiglia (anni 2016-2018) per il mobilio (doc. C4: Fr. 3'030.-),
l'imposta federale, cantonale e comunale speciale 2016 per la liquidazione in
capitale della previdenza professionale (docc. C5-C7: Fr. 1'756 + Fr. 1'668,20
+ Fr. 276), i conguagli delle spese accessorie per gli anni 2015-2017 (docc.
C9, C10 e C15: Fr. 834,05 + Fr. 847,10 + Fr. 597,55), l'assicurazione economia
domestica (docc. C16-C18: Fr. 181 + Fr. 159,70 + Fr. 162,50) e altre, su tutte
però è necessario che l’amministrazione svolga le opportune verifiche.
Alla Cassa cantonale di compensazione
cui gli atti devono essere rinviati spetta il compito di verificare
l’effettività di dette spese e, soprattutto quelle relative al pagamento della
nuova autovettura, che il ricorrente ha cifrato in circa Fr. 10'000.-.
Inoltre, l'amministrazione dovrà
accertare l'esistenza dei debiti che il ricorrente ha sostenuto di avere
rimborsato con parte del capitale del II pilastro, considerando che, prima di
ottenere la rendita, l’assicurato ha sopportato spese che potrebbero essere
state finanziate da terzi.
14.
Una
volta stabilita con verosimiglianza preponderante la destinazione degli averi
del II pilastro del ricorrente dal 2016 al 2018, l'amministrazione dovrà
esaminare se vi sono i presupposti giuridici per concludere che vi sia stata
una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC ed emanerà la
nuova decisione.
L'amministrazione
verificherà, inoltre, stante il certificato medico del 14 marzo 2018 (doc. 92)
della dr.ssa med. __________ se, alla luce della comunicazione che dal mese di
ottobre 2017 la terzogenita non abitava più con i genitori, il calcolo della
pigione sia stato effettuato correttamente (art. 16a OPC-AVS/AI).
Infine
va ricordato al ricorrente che i conguagli delle spese di locazione non sono
rimborsati, mentre lo sono gli acconti pagati mensilmente siccome rientranti
nelle spese riconosciute dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.
A differenza degli acconti delle spese
accessorie, che vanno quindi computati nel suo calcolo delle PC, i conguagli,
non appartenendo alle spese accessorie, sono infatti esclusi dalla pigione
lorda (STCA 33.2011.8 del 20 settembre 2011).
15.
Sulla
scorta delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere
annullata con il rinvio degli atti alla Cassa per dare seguito a quanto
indicato nei considerandi precedenti e all'emanazione di una nuova decisione.
Parzialmente vincente in causa, ma non
patrocinato da un legale, l'assicurato non ha diritto a ripetibili (art. 61
lett. g LPGA).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale
di compensazione, affinché proceda agli accertamenti e alle verifiche indicate nelle
considerazioni precedenti ed emani una nuova decisione.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti