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Decisione

33.2020.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 settembre 2020Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno infatti analizzato l'oggetto considerando il valore

al metro cubo dell'immobile, il valore del terreno e il valore di reddito e ciò

prendendo in considerazione le possibilità edificatorie e riscontrando la

possibilità, stante un terreno di 1'341mq, di sfruttarlo ulteriormente nella

parte nord, a monte dell'edificio esistente. Il terreno è stato così idealmente

suddiviso in due parti e il relativo valore è stato calcolato in base alla

posizione, valutando in Fr. 300.-/mq la parte di terreno complementare tenendo

conto delle servitù di posteggio e di passo pedonale, mentre la parte a nord,

in leggera pendenza e destinata a giardino, ancora edificabile e utilizzabile

in modo indipendente, in Fr. 350.-/mq.

L'assicurato ha insistito sulla presenza della servitù per

rilevare che il prezzo al mq stabilito dai periti era eccessivo. Al riguardo,

il TCA osserva che l'Ufficio stima ha ben considerato queste servitù e,

basandosi sui prezzi di mercato della regione, ha ritenuto un prezzo inferiore

(Fr. 300.-/mq) rispetto alla parte di terreno eccedente, considerata

scorporabile ed edificabile, e quindi di maggiori pregio e valore (Fr.

350.-/mq).

Anche per quanto concerne la determinazione del valore

dell'edificio (Fr. 410.-/mc) i periti hanno tenuto conto dello stato

dell'abitazione bifamiliare, che è stata oggetto di una prima parziale

ristrutturazione nel 1981 (2° piano) e di una seconda nel 1982 (1° piano). Essi

hanno perciò considerato le caratteristiche architettoniche e costruttive della

casa edificata nel 1930, come pure la sua vetustà, rilevando una struttura in

muratura di sasso intonacata con tetto a falde, serramenti in pvc con vetri

isolanti sostituiti nei due appartamenti in occasione delle rispettive

ristrutturazioni, i pavimenti in piastrelle nelle zone giorno e il parquet

nella zona notte, il riscaldamento a nafta con termosifoni, gli arredamenti

standard dei bagni e delle cucine e il grado normale del genere delle rifiniture

e dello stato di conservazione. Il valore reale era dunque di Fr. 645'340.-.

Considerando le contrattazioni nelle località con oggetti

paragonabili, i periti hanno stabilito il valore di reddito del fondo sommando

il valore dei singoli spazi che compongono l'edificio e hanno concluso per un

ammontare complessivo di Fr. 35'760.-.

Nelle loro dettagliate spiegazioni fornite l'8 novembre 2019 essi

hanno ipotizzato che per l'appartamento al primo piano, tutt'ora affittato, era

legittimo un reddito di Fr. 15'660.-, mentre per quello al secondo piano,

occupato dall'ex moglie dell'assicurato, di Fr. 12'600.-. Gli esperti hanno

inoltre considerato per il magazzino al piano terra, ex posteggio per due

autopostali, un importo di Fr. 4'500.- annui, per l'autorimessa di Fr. 1'200.-

all'anno e per i tre parcheggi esterni di Fr. 1'800.-.

Questi importi, d'avviso del TCA, risultano realisti e

proporzionati alla zona in cui la particella è ubicata, perciò non sono

criticabili.

In considerazione delle argomentazioni esposte, che prendono

dettagliatamente posizione e in modo chiaro e completo sulle singole censure

del ricorrente, il Tribunale non ravvisa alcun motivo per distanziarsi dalle

conclusioni a cui è giunto l'Ufficio stima nella determinazione del valore

venale della part. n. __________ RFD di __________. Ogni critica è infatti

stata affrontata dai periti, i quali hanno validamente esposto le loro

motivazioni, perciò non v'è ragione per non tutelare il valore venale di Fr.

980'000.- che essi hanno stabilito il 3 agosto 2018 e confermato anche in

seguito in più occasioni.

2.12. Determinato quindi il valore

del fondo alienato giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI in connessione con l'art.

17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, occorre rilevare ancora che rinunciare alla propria

sostanza comporta contestualmente per il richiedente di una prestazione

complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni

alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il

valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato

al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di

Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio

dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI).

Si ha così che nell'evenienza concreta l'ammortamento annuo di Fr.

10'000.- deve essere fatto su 17 anni, ossia iniziando a contare dall'anno successivo

(2002) al 1° gennaio seguente (2001) l'anno di partenza (2000) e fino all'anno

in cui è chiesta la prestazione complementare (2018), per un totale di Fr. 170'000.-

come conteggiato dalla Cassa (N. 3483.06 e N. 3483.07 Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal

1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020, Allegato 9.4 DPC Riduzione della

rinuncia a beni conformemente all'articolo 17a OPC-AVS/AI).

2.13. La Cassa

cantonale di compensazione ha cifrato in Fr. 380'000.- i debiti ipotecari

deducibili dalla sostanza immobiliare e tale importo ha trovato l'accordo del

ricorrente.

L'amministrazione ha calcolato una sostanza alienata

residua di Fr. 430'000.- (Fr. 980'000 - Fr. 170'000 - Fr. 380'000).

Considerata dunque una sostanza computabile di Fr.

434'972.- che, presa in ragione di un decimo (art. 11 lett. c LPC) e sommata

alle rendite AVS e LPP, ai ricavi da rinuncia alla sostanza (Fr. 430.-) e da

risparmio titoli (Fr. 39.-), dà dei redditi computabili pari a Fr. 76'069.-, la

differenza con le spese riconosciute, rimaste invariate in Fr. 37'266.-, porta

a un'eccedenza di entrate di Fr. 38'803.- e quindi al rifiuto delle prestazioni

complementari.

A questo proposito, la scrivente Corte osserva che

nella STF 9C_31/2018 del 23 maggio 2018 (SVR 2018 EL Nr. 17), il Tribunale

federale ha ricordato al considerando 4.2 il principio derivante dall'art. 11

cpv. 1 lett. c LPC secondo cui dalla sostanza lorda possono essere dedotti

tutti i debiti che al momento determinante esistono effettivamente e non solo

possibilmente; l'esigibilità non è un presupposto. Tuttavia, possono essere

presi in considerazione soltanto i debiti che gravano sulla sostanza economica

del patrimonio. Questo vale quando il debitore può seriamente aspettarsi di

doverlo pagare. Questo presupposto è dato per i debiti per i quali è stato

Considerandi

emesso un attestato di carenza beni giusta l'art. 149 cpv. 1 LEF, se si può

presumere con una probabilità predominante che il creditore faccia valere il

suo credito non appena il debitore torna a miglior fortuna (DTF 142 V 311

consid. 3.3).

Nel caso giudicato dall'Alta Corte nel 2018, il

ricorrente ha preteso la deduzione dei debiti dalla sostanza alienata, ciò che

l'avrebbe posto nella situazione come se nel 2008 egli non avesse regalato la

sua quota di comproprietà e avesse utilizzato quell'importo per tacitare i

creditori. Era come se i beni ai quali si è rinunciato ai sensi dell'art. 11

cpv. 1 lett. g LPC non fossero mai stati presi in considerazione e, perciò, in

casi come quello giudicato dal Tribunale federale questa norma rimaneva lettera

morta. La nostra Massima Istanza ha però osservato che un tale risultato non

corrisponde allo scopo della legge, perché contravviene al principio del

computo della sostanza alla quale si è rinunciato e la rinuncia di sostanza è

in un certo senso il motivo principale del fatto che, dal profilo delle PC, i

debiti non gravano la sostanza economica del patrimonio, ciò che ne esclude la

deducibilità.

La legge non vuole trattare i beneficiari di PC che hanno

rinunciato a valori di sostanza allo stesso modo di quelli che hanno mantenuto

la propria sostanza (cfr. consid. 6.2: "(…) Mit dem beantragten Abzug der Schulden (Fr.

234'909.65) vom Verzichtsvermögen (Fr. 221'250.- [2015] bzw. Fr. 211'250.-

[2016]; E. 5) würde der Beschwerdeführer so gestellt, wie wenn er 2008 seinen

Miteigentumsanteil im Wert von (netto) Fr. 281'250.- nicht verschenkt und er

diese Summe dazu verwendet hätte, die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen.

Damit erfolgte nie eine Anrechnung von Vermögenswerten, auf die im Sinne von Art.

11.

Abs. 1 lit. g ELG verzichtet worden ist. Mit anderen Worten bliebe diese

Bestimmung in Konstellationen wie der vorliegenden toter Buchstabe. Ein solches

Ergebnis kann schon deshalb nicht der Konzeption des Gesetzes entsprechen, weil

es dem Grundsatz der Anrechenbarkeit von Vermögenswerten, auf die verzichtet

worden ist (E. 6.1.1), widerspricht und der Vermögensverzicht gewissermassen

der Hauptgrund dafür ist, dass aus Sicht der EL die Schulden die

wirtschaftliche Substanz des Vermögens nicht belasten, was deren

Abzugsfähigkeit ausschliesst (E. 4.2). Das Gesetz will EL-Bezüger, die auf

Vermögenswerte verzichtet haben, gerade nicht gleich behandeln wie solche, die

ihr Vermögen behalten haben.").

La recente STF 9C_519/2019 del 14 gennaio

2020.

(SVR 2020 EL Nr. 5 consid. 4.3.1) ha ribadito il principio secondo cui il debito ipotecario non deve essere dedotto dalla sostanza alienata, ma come tale non è stato ritenuto applicabile al caso

esaminato. Infatti, quale controprestazione per l'alienazione della sostanza immobiliare

ai figli, l'assicurata ha ricevuto un credito senza interessi nei confronti dei

figli di Fr. 91'000.- e un diritto di abitazione vita natural durante; essa è

rimasta l'unica debitrice dell'ipoteca che gravava il fondo, mentre i figli

erano terzi debitori del pegno immobiliare. Pertanto, con l'alienazione del

fondo non ha trasmesso l'ipoteca e, poiché è rimasta debitrice, i debiti sono

deducibili (STF P 80/01 del 7 febbraio 2003 consid. 3.3).

Qualora si applicasse al caso di specie l'esposta

giurisprudenza sul principio della non deducibilità dei debiti dalla sostanza a

cui si è rinunciato, si avrebbe a maggior ragione un rifiuto delle prestazioni

complementari, venendo ad aumentare l'ammontare della sostanza computabile. Da

ciò si può dunque prescindere.

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

2.14

Il ricorrente ha chiesto al

Tribunale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (docc. II e VIII).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, sebbene non in modo dettagliato come poi avvenuto in

seguito (8 novembre 2019), i periti avevano già fornito in sintesi, il 20

ottobre 2018, le motivazioni per cui il valore venale del fondo alienato andava

confermato in Fr. 980'000.-. L'assicurato, nel suo ricorso, ha sostanzialmente

ripreso le censure esposte nella sua opposizione che ha dato luogo al

precedente giudizio. Egli non si è quindi confrontato con i parametri ivi

indicati, ma si è limitato ad esporre in modo generico le proprie lamentele.

Senza apportare delle solide e valide argomentazioni, il ricorso non presentava

probabilità di essere accolto.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti