33.2020.15
Domanda di condono della restituzione dei rimborsi di spese di malattia.L'assicurata era cosciente che gli interessi ipotecari pagati erano inferiori all'importo che la Cassa ha ritenuto per quegli anni,perciò doveva informarla della riduzione.Ha violato l'obbligo di informazione.Grave negligenza
15 ottobre 2020Italiano21 min
la sua buona fede, affermando che al momento della riduzione del tasso ipotecario
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2020.15
TB
Lugano
15 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 giugno 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiaria di prestazioni
complementari all'AVS, nel gennaio 2019 (doc. 37) RI 1, 1950, è stata oggetto
di una revisione periodica, che ha portato la Cassa cantonale di compensazione,
sulla scorta delle risposte fornite il 15 maggio 2019 (doc. 38), a chiederle le
dichiarazioni bancarie attestanti il debito ipotecario e gli interessi versati
al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017 (doc. 39).
1.2. Con decisione del 25 giugno
2019 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto
alle PC dell'assicurata dal 1° marzo 2016 all'anno 2019 a seguito della
diminuzione degli interessi ipotecari versati ed è emerso che essa non aveva
più diritto alle prestazioni complementari, tanto che l'ha invitata a
presentare domanda di riduzione del premio dell'assicurazione malattie.
Con decisione di pari data (doc. 65), la Cassa ha calcolato le
spese di malattia che ha rimborsato all'assicurata per l'anno 2016 (Fr.
475,85), per l'anno 2017 (Fr. 1'201.-), per l'anno 2018 (Fr. 1'000.-) e per
l'anno 2019 (Fr. 321,50), chiedendole così di restituire la somma di Fr.
2'998,35.
1.3. Il 3 ottobre 2019 (doc. 72) RI
1 ha inoltrato alla Cassa una domanda di condono dell'importo da restituire,
non essendo in grado di rimborsare quanto richiestole e dalla Cassa malati per
Fatti
i premi passati dovuti (doc. A3: Fr. 18'079,40) e dalla Cassa di compensazione
per le spese di malattia (Fr. 2'998,35), visto che ora deve pure pagare il
premio LAMal pieno (doc. 68).
A sostegno della richiesta di condono l'assicurata ha fatto valere
la sua buona fede, affermando che al momento della riduzione del tasso ipotecario
non ha pensato di informarne la Cassa, poiché la sua situazione economica non
ne aveva tratto alcun giovamento. Anzi, nel 2017 ha dovuto eseguire dei lavori
urgenti di risanamento della sua abitazione del costo di circa Fr. 15'000.- e
quindi si è trovata in maggiori ristrettezze economiche, tanto da ricorrere a
un prestito da terzi. Essa ha perciò agito in buona fede e non ha usufruito di
una maggiore liquidità di denaro.
La sua situazione personale, economica e di salute, che incide sul
suo reddito, non le dà la possibilità di rimborsare le spese di malattia, già
solo per il fatto di dovere pagare il premio completo.
1.4. Con decisione del 30 ottobre
2019 (doc. III/3) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di
condono, a motivo di non essere stata informata dall'assicurata della
diminuzione degli interessi ipotecari pagati, che sono passati da Fr. 5'527,05
nel 2015 - su cui si è basata per la determinazione delle PC per la revisione
periodica del 2019 - a Fr. 2'468,95 dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, a Fr.
2'840,35 nel 2017 e a Fr. 2'808,81 nel 2018. Ciò, malgrado nelle precedenti
decisioni di fissazione del diritto alle PC del 14 dicembre 2016, dell'11
dicembre 2017 e del 17 dicembre 2018 sia stato computato un interesse
ipotecario palesemente superiore a quanto dovuto effettivamente. Secondo la
Cassa, l'assicurata ha commesso una grave negligenza.
L'interessata non l'ha infatti informata né del cambiamento della
sua situazione economica né dell'errore di computo degli interessi ipotecari nei
fogli di calcolo inviatile negli anni 2016, 2017 e 2018. Non è quindi data la
buona fede.
1.5. L'opposizione del 25 novembre
2019 (doc. III/2) è stata respinta dalla decisione su opposizione che la Cassa
di compensazione ha emanato il 30 giugno 2020 (doc. A1). L'amministrazione ha
rilevato che indipendentemente dal fatto che l'assicurata non l'ha
tempestivamente informata della diminuzione degli interessi ipotecari, resta il
fatto che in tre occasioni, nei mesi di dicembre 2016, 2017 e 2018, la Cassa ha
trasmesso all'interessata le rispettive comunicazioni del suo diritto alle PC e
nei fogli di calcolo allegati erano stati computati degli interessi ipotecari
superiori a quelli effettivamente dovuti per quegli anni. Questi dati avrebbero
dovuto far sorgere un dubbio all'assicurata e quindi interpellare la Cassa al
riguardo. L'agire dell'opponente, che le ha permesso di beneficiare di rimborsi
di spese di malattia e di invalidità oltre al pagamento del premio
dell'assicurazione malattia obbligatoria, configura dunque una negligenza
grave, perciò la Cassa non ha ammesso la buona fede.
1.6. Con ricorso del 28 luglio
2020 (doc. I) RI 1 ha rilevato che la richiesta di restituzione di Fr.
21'077,75 di prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° marzo
2016 a seguito della diminuzione degli interessi ipotecari a suo carico di Fr.
2'938,42 (media degli anni 2016-2018), di fronte a una maggiore uscita annua di
Fr. 6'300.- per i premi LAMal, le partecipazioni ai costi e il canone
radio-televisivo, è iniqua e la pone in una evidente condizione di indigenza
per gli anni futuri.
La ricorrente ha osservato che la sua abitazione è vetusta e
necessita di continue manutenzioni per garantirne un minimo di abitabilità e
nel 2017 ha provveduto ad inderogabili interventi di manutenzione che l'hanno
privata della percezione di avere avuto una maggiore disponibilità economica
risultante dalla diminuzione del tasso ipotecario (doc. A7). Inoltre,
l'assicurata ha segnalato che le sue precarie condizioni di salute, unitamente
alla particolare ubicazione della sua abitazione che mette a repentaglio la sua
sicurezza quando entra/esce di casa (doc. A8), la pongono a dovere
continuamente dipendere da terzi con conseguenti ripercussioni negative sulle
sue esigue risorse.
1.7. Il 20 agosto 2010 (doc. III)
la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso,
ribadendo che il rifiuto del condono è dato per non aver riconosciuto la buona
fede.
A dire dell'amministrazione, l'assicurata non avrebbe comunicato
tempestivamente la diminuzione degli interessi ipotecari.
Ritenuto come il ricorso riproponga sostanzialmente le medesime
argomentazioni sollevate con l'opposizione, per la Cassa esso è privo di
fondamento e deve essere respinto.
1.8. La ricorrente ha ribadito il
1° settembre 2020 (doc. V) che la decisione di restituzione è iniqua, in quanto
la pone in una condizione di indigenza, perché oltre a dovere pagare i premi
LAMal di circa Fr. 6'000.- all'anno, essa è tenuta a rimborsare
retroattivamente al suo assicuratore l'importo di Fr. 18'079,40 e alla Cassa
cantonale di compensazione Fr. 2'998,35.
Inoltre, l'assicurata non beneficerà più del rimborso dei costi
delle partecipazioni alle spese di malattia in un momento in cui le sue
condizioni di salute psicofisica sono precarie e perderà pure altre prestazioni
accordate ai beneficiari di prestazioni complementari.
1.9. La Cassa ha comunicato al
Tribunale il 7 settembre 2020 (doc. VII) di non avere ulteriori considerazioni
da formulare e su queste affermazioni la ricorrente non si è più espressa (doc.
VIII).
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena
citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61
consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,
2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto
concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;
STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare
tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente.
2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA,
la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere
computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la
pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo
massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non
è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura
la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della
decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di
essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;
DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. In
concreto, con decisione formale del 25 giugno 2019 (doc. 47) la Cassa di
compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni
complementari dal 1° marzo 2016 all'anno 2019. Quale motivazione per questa
nuova decisione l'amministrazione ha indicato che è stata emessa “a seguito del rinnovo del contratto ipotecario con un
tasso d'interesse più vantaggioso.”.
Nella decisione di rifiuto del condono del 30 ottobre 2019 (doc. 85)
l'amministrazione ha osservato che l'interessata non l'ha mai informata della
diminuzione degli interessi ipotecari versati, che sono passati da Fr. 5'527,05
Considerandi
nel 2015 a Fr. 2'468,95 dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, a Fr. 2'840,35 nel
2017.
e a Fr. 2'808,81 nel 2018. Inoltre, l'assicurata nemmeno ha reagito quando
ha ricevuto, in tre occasioni, i fogli di calcolo PC a fine anni 2016, 2017 e
2018.
in cui figurava un importo degli interessi ipotecari superiore a quello
effettivamente pagato dall'assicurata.
La Cassa ha perciò escluso la condizione della buona fede e ha quindi
respinto l'istanza dell'interessata di condonarle l'importo delle spese di
malattia e di invalidità da restituire di Fr. 2'998,35, formulata il 3 ottobre
2019.
a seguito della decisione di restituzione del 25 giugno 2019, cresciuta
incontestata in giudicato.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato
rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più,
poiché in realtà la riduzione degli interessi ipotecari ha influito minimamente
sulle sue condizioni economiche, nel senso che essa non ha affatto avuto la
percezione di avere una maggiore disponibilità finanziaria. Infatti, nel 2017
la ricorrente ha proceduto a dei lavori urgenti di ristrutturazione del suo
immobile e quindi non ha potuto constatare un reale aumento delle sue risorse,
motivo per cui non ha informato la Cassa. La sua buona fede deve quindi portare
al condono della somma da restituire.
2.6
Secondo l'art.
31.
cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata
la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo
di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.7
In specie, la condizione
della buona fede è stata negata dall'amministrazione, che sostiene come l'assicurata
abbia violato l'obbligo di informarla di avere beneficiato di una riduzione
degli interessi ipotecari corrisposti.
Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione
personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo
del suo diritto alle prestazioni complementari.
Come risulta
dagli atti della Cassa, al 1° gennaio 2016 (doc. 21), 2017 (doc. 27), 2018
(doc. 31) e 2019 (doc. 33) il diritto alle PC dell'assicurata limitatamente al
pagamento del premio della Cassa malati derivava dal fatto che, in particolare,
fra le sue spese riconosciute erano stati considerati degli interessi ipotecari
di Fr. 5'528.-, dato risultante dall'attestato fiscale bancario relativo al
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (doc. 14) prodotto dall'assicurata
nell'ambito della precedente revisione periodica del 29 aprile 2016 (doc. 20).
Con la nuova
revisione periodica del 2019, l'amministrazione ha ricevuto dall'assicurata la
dichiarazione bancaria che attestava al 31 dicembre 2018 (doc. 35) un debito
ipotecario di Fr. 143'280.- e degli interessi passivi versati di Fr. 2'808,81.
Ciò stante, la
Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata le dichiarazioni bancarie
attestanti anche il debito ipotecario e gli interessi pagati al 31 dicembre
2015, 2016 e 2017 (doc. 39) ed è emerso che questi ultimi ammontavano a Fr.
5'527,05 (doc. 41) rispettivamente a Fr. 2'468,95 (doc. 40) e Fr. 2'840,35
(doc. 40).
In queste
circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell'interessata,
seppur lieve, ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della sua
situazione materiale. Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24
OPC-AVS/AI, l'assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa
cantonale di compensazione la riduzione degli interessi ipotecari corrisposti,
affinché il suo diritto PC fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi
di calcolo (STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.11 del 16
settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell’11
febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo
2015.
consid. 9).
2.8
La ricorrente ritiene di
essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione dell'aumento della sua
disponibilità non deriva da una negligenza grave, ma dal fatto che essa non ne
ha neppure avuto la percezione visto che nel 2017 ha proceduto a dei lavori
urgenti di risanamento della sua abitazione, edificata ad inizio 1900, del
costo di Fr. 15'000.-.
Dai documenti agli atti risulta che l'estratto dei debiti-prestiti
concernente l'anno 2015 è stato emesso il 25 gennaio 2016, l'estratto per
l'anno 2016 il 23 gennaio 2017, quello per l'anno 2017 il 15 gennaio 2018 e l'attestato
fiscale per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 il 7 gennaio
2019.
A ciò si aggiunge che, come ha rettamente osservato la Cassa di
compensazione, essa ha inviato all'assicurata il 10 dicembre 2016 (doc. 25) la
decisione di prestazione complementare valida dal 1° gennaio 2017 in cui, come
risulta dal foglio di calcolo allegato, ha inserito degli interessi ipotecari
di Fr. 5'528.- come in precedenza (doc. 26).
Lo stesso dicasi per la decisione del 14 dicembre 2016 (doc. 27)
relativa all'anno 2017, la decisione dell'11 dicembre 2017 (doc. 31) valida dal
1° gennaio 2018 e quella del 17 dicembre 2018 (doc. 33) per l'anno 2019.
Il TCA evidenzia che se è vero che queste decisioni sono arrivate
alla ricorrente circa un mese o poco più prima dei citati attestati fiscali
della sua banca, è anche vero che gli interessi ipotecari sono stati pagati
dall'assicurata in quattro occasioni, e meglio al 31 marzo, al 30 giugno, al 30
settembre e al 31 dicembre. Ciò significa che l'interessata era ben cosciente,
durante ogni singolo anno in esame, che l'ammontare dovuto alla banca creditrice
in relazione al suo debito ipotecario era ben inferiore ai singoli acconti versati
fino al 31 dicembre 2015.
Da ciò discende che l'assicurata era a conoscenza, alla fine di
ogni anno, o comunque poco dopo non appena ha ricevuto i relativi attestati bancari,
che in realtà gli interessi ipotecari pagati erano inferiori all'importo che la
Cassa di compensazione ha ritenuto per gli anni 2016-2019 a titolo di interessi
ipotecari.
Di conseguenza, la ricorrente era tenuta ad informare la Cassa
della riduzione degli importi saldati.
Certo, la somma in gioco non è particolarmente elevata,
trattandosi di importi che si situano fra i Fr. 2'700.- e i Fr. 3'000.- circa.
Tuttavia, questa differenza, non segnalata alla Cassa, corrisponde comunque
alla metà, se non addirittura di più (Fr. 5'527,05 contro Fr. 2'468,95),
dell'ammontare che l'amministrazione ha ritenuto nelle decisioni di PC per gli
anni 2016-2019 e quindi non può essere ritenuta trascurabile, e non può non
essere stata recepita adeguatamente, anche alla luce delle importanti conseguenze
che ha comportato nei confronti del diritto alle prestazioni complementari
della ricorrente.
In questo ordine di idee, non si può non concludere che queste
circostanze hanno modificato, seppure lievemente, la situazione economica della
ricorrente dal profilo del diritto alle prestazioni complementari e che dovevano
perciò essere comunicate senza alcun ritardo alla Cassa di compensazione.
2.9
Per quanto
concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che la
concerne, va osservato che la Cassa di compensazione ha adeguatamente spiegato
all'assicurata i suoi doveri. In effetti, la decisione del 20 giugno
2016.
(doc. 23) emessa a seguito della precedente revisione periodica, come pure
le summenzionate decisioni inviate all'assicurata nei mesi di dicembre 2016-2018,
prevedono quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua
attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”, “Rimedi giuridici”, “Sospensione
dei termini” e “Restituzione”.
Già durante l'anno 2016 l'assicurata era stata quindi debitamente
resa attenta per iscritto dell'obbligo di “comunicare
senza ritardo” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o
economiche”. In particolare, le decisioni elencano quasi una ventina
di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte
degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta
figura la voce "Aumento o diminuzione
del reddito o della sostanza (per esempio pensioni, indennità giornaliere,
eredità, donazioni, ecc.)".
Se da un lato, in occasione della precedente revisione periodica
di fine aprile 2016, l'assicurata ha prodotto alla Cassa l'attestato fiscale
bancario comprovante gli interessi e il debito ipotecario esistenti al 31
dicembre 2015, dall'altro lato non si può non osservare che il 21 febbraio 2016
è entrato in vigore un nuovo contratto ipotecario decennale secondo il quale
gli interessi ipotecari dovuti erano diminuiti, di cui però la ricorrente non
ha fatto menzione all'amministrazione, tanto che nella decisione del 20 giugno
2016, valida dal 1° giugno 2016, sono stati ancora computati gli interessi che
ha pagato nel 2015 (Fr. 5'527,05).
All'insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di
comunicare alla Cassa che v'era stato un aumento della sua sostanza dovuto alla
diminuzione degli interessi ipotecari da pagare alla banca creditrice (STCA
33.2019.16
del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA
33.2019.2
dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019
consid. 10) e ciò sin dalla sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo
prevedente interessi passivi inferiori a quelli precedentemente applicati.
Se non già nei mesi di dicembre 2016, 2017 e 2018 quando ha
ricevuto le decisioni di fissazione del diritto alle PC per l'anno seguente,
almeno nel corso dei mesi di gennaio 2017-2019, con la ricezione degli
attestati bancari, la ricorrente aveva la consapevolezza che gli interessi
ipotecari pagati corrispondevano alla metà dell'ammontare precedentemente
soluto e che la Cassa di compensazione aveva continuato a considerare per calcolare
il suo diritto alle prestazioni complementari.
Di conseguenza, la mancata tempestiva comunicazione di avere fatto
fronte al pagamento di minori spese ipotecarie è imputabile unicamente alla
ricorrente, che ora deve sopportarne le conseguenze. L’omissione non può essere
considerata una semplice negligenza lieve tale quindi da dover tutelare la sua
buona fede.
Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento
rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o
la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la
determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato
alla Cassa di compensazione.
La tesi dell'assicurata che non avrebbe percepito questo aumento della
sua disponibilità visto che ha dovuto fare fronte a importanti lavori di
risanamento del suo vetusto immobile, non è credibile e non la pone in ogni
caso al riparo dall'avere comunque violato il suo obbligo di informazione nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato con
sollecitudine ai doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI.
2.10
In conclusione, non
comunicando alla Cassa di compensazione che gli interessi ipotecari pagati
erano diminuiti della metà già da marzo 2016, l'agire dell'assicurata
costituisce un comportamento negligente che deve essere qualificato come grave.
Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte ha
negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso
di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un
vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha
continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha
rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di
compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore
pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui
il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della
morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della
mamma anche dopo il suo decesso.
2.11
Alla luce di
quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della
domanda di condono previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA,
la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare
ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della
richiedente.
La decisione di rifiuto del condono deve essere
pertanto confermata e il ricorso respinto.
Per l'incasso della somma dovuta la Cassa cantonale di
compensazione terrà conto dell'accettazione già espressa il 9 settembre 2019
(doc. 70) della richiesta dell'assicurata del 31 luglio 2019 (doc. 57) di dilazionare
il pagamento in Fr. 83.- al mese per 36 rate, l'ultima delle quali di Fr.
93,35.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti