33.2020.16
Computo del valore di un diritto di usufrutto cui la beneficiaria non ha rinunciato (iscritto ancora a RF) ma di cui cede l'esercizio gratuitamente al nuovo proprietario
3 novembre 2020Italiano40 min
30 luglio 2020 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1 e dall’allora MLaw __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2020.16
IR/sc
Lugano
3
novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 giugno 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
A. Il 24 novembre
2019 (doc. C) RI 1, __________, ha chiesto di potere beneficiare di prestazioni
complementari, indicando di essere degente in casa anziani dal 29 ottobre 2019
(doc. D) e allegando un rogito di divisione ereditaria con costituzione di un
diritto d'usufrutto sua vita naturale durante, concesso in suo favore e
gravante la particella n. __________ RFD di __________ (composto da una casa
[subalterno A] per una superficie di 123 m2, di un posteggio
[subalterno B] di 11 m2 e di un prato vignato [subalterno C] di 355
m2). Secondo l’assicurata tale usufrutto, gratuito, sarebbe stato
concesso quale diritto “strettamente personale”, ma il figlio __________,
nudo proprietario, godrebbe di un diritto “d'uso e d’abitazione” nella
casa, a seconda delle necessità “attuali e future”, diritto che potrebbe
esercitare senza controprestazione (doc. F). Il notaio rogante ha inoltrato
l’istanza di iscrizione dell’usufrutto 13 marzo 1991 all’Ufficio dei registri
di __________ (doc. 13).
B. Con
decisione del 25 febbraio 2020 (doc. E) la Cassa cantonale di compensazione ha
concesso all'assicurata prestazioni complementari dal 1° novembre 2019, ma
limitatamente al pagamento del premio forfettario dell'assicurazione malattie.
Fatti
I redditi determinanti (composti dalle rendite AVS e LPP) in uno con i ricavi
da usufrutto (CHF 8'750) sono stati stabiliti in CHF 34'910, mentre le spese
riconosciute (composte dalla tassa giornaliera della Casa anziani, le spese
personali, il premio forfettario dell'assicurazione malattia e le spese di
manutenzione derivanti dall'usufrutto [cifrato in CHF 1'750 nonostante
l’indicata gratuità della servitù]) sono stati fissati in CHF 40'894 nel 2019 e
CHF 41'074 nel 2020.
C. Il
10 marzo 2020 (doc. 55) l'assicurata ha comunicato alla Cassa che con il rogito
del 1991, con cui è stata costituita la servitù in suo favore, erano state
previste delle particolari condizioni per cui, con il trasferimento in casa
anziani e con l'abitazione dell’immobile da parte del nudo proprietario, il
diritto alla riscossione di una pigione nei confronti del figlio sarebbe venuto
meno vista l'impossibilità per l'usufruttuaria di locare l'appartamento.
D. Con
decisione su opposizione del 15 giugno 2020 (doc. B) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione e confermato il diritto alle PC
limitatamente al premio LAMal. L'amministrazione ha ritenuto che, nonostante il
tenore dell’atto costituente la servitù, l'assicurata può incassare una pigione
dal nudo proprietario, considerato che il diritto d'usufrutto è un provento
della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, reddito
che la Cassa deve computare, indipendentemente dal suo effettivo versamento.
L’amministrazione ha inoltre segnalato che, qualora l'assicurata rinunciasse
all’usufrutto, cancellandolo dal registro fondiario, la Cassa continuerebbe a
computarne il valore.
E. Il
30 luglio 2020 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1 e dall’allora MLaw __________
(divenuto avvocato il 4 settembre 2020 e iscritto nel registro degli avvocati
21 ottobre 2020), ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione impugnata e
di rinviare gli atti alla Cassa per un nuovo calcolo del diritto alle
prestazioni complementari escludendo dai ricavi l’importo relativo
all’usufrutto, e ciò facendo leva sulla natura strettamente personale della
servitù in base all'art. 758 cpv. 1 CCS, e come convenuto nella clausola n. 2.2
del rogito di costituzione. Per la ricorrente il diritto d’usufrutto non
sarebbe esercitabile da parte di terzi, ed essa non disporrebbe di alcuna
pretesa pecuniaria nei confronti del figlio nè tanto meno potrebbe cedere a
terzi, contro indennità, l'uso del bene gravato. Secondo la ricorrente, per il
tenore della clausola n. 2.4 del rogito, le parti hanno concordato che il
diritto per il figlio, nudo proprietario, di occupare la casa sarebbe gratuito.
Per l'art. 745 cpv. 2 CC e la dottrina, secondo la ricorrente, le parti possono
riservare al nudo proprietario certe facoltà di utilizzo o di godimento e
quindi l'usufruttuario viene limitato nelle sue prerogative. Ciò sarebbe
successo in concreto con la riserva dell'uso gratuito dell'abitazione da parte
del figlio nudo proprietario. Per tali motivi l’amministrazione non sarebbe
legittimata a computare un reddito per l’uso della casa da parte di __________
rispettivamente per la sostanziale rinuncia all’usufrutto. RI 1 evidenzia
ancora come il notaio rogante ha attestato, in uno scritto 10 luglio 2020 (doc.
H) destinato al nudo proprietario, che il diritto concesso allo stesso di
occupare la casa e di abitarla, valente quale limitazione del diritto
d'usufrutto concesso alla mamma, sarebbe gratuito.
F. Il
4 settembre 2020 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto la
reiezione del ricorso riconfermandosi nella decisione su opposizione impugnata,
evidenziando in particolare che all'usufruttuaria va computato il reddito della
pigione siccome la clausola 2.4 del rogito prevede che al nudo proprietario è
concesso il diritto d'uso e d'abitazione della casa. Tale computo nel calcolo
delle prestazioni complementari della ricorrente deve avvenire, quand’anche
fosse stata pattuita una gratuità che però non risulta dal testo dell’atto
notarile. Essa è unicamente dichiarata, a posteriori, dal notaio rogante. In
merito all'interpretazione dell'art. 745 cpv. 2 CCS avente per oggetto la
limitazione dell’usufrutto a seconda dei desideri del nudo proprietario di
occupare la casa, la Cassa rileva che quanto pattuito dalle parti non può
essere di giovamento alla ricorrente per potere escludere dal computo dei
redditi il valore dell'usufrutto. Considerato come tale diritto sia
regolarmente iscritto a registro fondiario, non vi sono motivi per cui esso non
debba essere considerato come reddito ai fini del calcolo PC. Il fatto che
l'assicurata abbia concesso al figlio il diritto (a suo piacimento) di
utilizzare e di abitare (secondo la ricorrente: a titolo gratuito) l'abitazione
familiare configura semmai una rinuncia al conseguimento di redditi.
G. Il
2 ottobre 2020 (doc. IX) la ricorrente ha ribadito la sua posizione rilevando
che, siccome essa non può esercitare la servitù non potendo abitare nella casa
e non potendo locarla a terzi ritenuta l’occupazione da parte del nudo
proprietario (gratuita), non può esserle computato il reddito della sostanza
giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. RI 1 non può concretamente beneficiare del
suo diritto, ne discende che non vi sarebbe alcun reddito che l'assicurata
potrebbe concretamente o ipoteticamente conseguire. Per la ricorrente la
limitazione della cessione dell'esercizio dell'usufrutto previsto dalla
clausola n. 2.2 giusta l'art. 758 cpv. 1 CC, fa sì che la ricorrente neppure
poteva cedere l'utilizzo dell'abitazione nel caso in cui essa non avesse più
voluto occuparla. Quanto all'eventuale considerazione della clausola n. 2.4
quale rinuncia di reddito giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la ricorrente ritiene
che la costituzione del diritto di usufrutto è stata stipulata dalle parti
nell'ambito della divisione ereditaria, motivo per cui non può essere computata
quale rinuncia di redditi, siccome la ricorrente non deteneva sul fondo alcun
diritto reale a cui poi ha rinunciato.
G. Il
13 ottobre 2020 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni da formulare
(doc. X). Il successivo 23 ottobre 2020 il giudice delegato ha interpellato la
ricorrente, per il tramite dei patrocinatori, in merito alle prove di cui è
stata chiesta la raccolta, e ciò alla luce della documentazione già prodotta
agli atti (doc. XII). Il successivo 27 ottobre 2020 il patrocinatore della
signora RI 1 ha rinunciato all’assunzione delle prove postulate con il ricorso
(rispettivamente in sede di replica) chiedendo che fossero acquisiti agli atti
i documenti prodotti in corso di causa (ciò che è implicito a seguito di loro
produzione da parte della ricorrente). Non sono state acquisite ulteriori
prove.
considerato in
diritto
in
ordine
1. La vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove, il TCA può dunque
decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si
veda Ivano Ranzanici: La
possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico
del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad
4.3.3
pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto
simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per
l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che
ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito
opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF
1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata, riconfermandola
così, sulla sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere
il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ivano Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag.
328.
seg.).
Nel
caso in esame il tema in discussione e posto al giudizio di questa Corte non è
nuovo. In diversi giudizi questa Corte si è occupata del tema della rinuncia a
diritti da parte degli assicurati, in specie del problema connesso
all’usufrutto, alla sua rinuncia rispettivamente al suo esercizio o mancato
esercizio (per non citarne che alcune si vedano le STCA 33.2012.21 del 15
maggio 2013; 33.2012.7 del 20 agosto 2012; 33.2014.4 del 23 giugno 2014), il
tema è poi stato analizzato ampiamente anche dalla giurisprudenza federale e
dalla dottrina, come si vedrà nelle considerazioni che seguono. Nel caso
all’esame è di rilievo la verifica dell’usufrutto concesso dalla signora RI 1
al figlio, unitamente agli altri due coeredi, la natura di questa servitù (che
la ricorrente vuole quale strettamente personale), la concessione dell’uso del
bene gravato al nudo proprietario e il suo impatto economico in ottica di PC.
La fattispecie, come precisato dianzi, può essere giudicata monocraticamente e
ciò nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore cantonale
manifestata all’art. 49 LOG.
nel
merito
2.
Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni
complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni
(cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto
e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la
Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei
disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965
entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa
nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal
diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113
V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II
pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di
reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52.
e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto
alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'importo
della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese
riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto
qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di
spese riconosciute e il suo cpv. 3 riconosce sia alle persone che vivono che a
quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale, in particolare le
"
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile;"
L'art. 11
LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli
computabili (cpv. 1) vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni
periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha
rinunciato;".
4.
Nella
decisione impugnata, la Cassa ha computato all'insorgente l'importo di CHF
1'750 quali spese di manutenzione relative all'usufrutto e un ricavo da
usufrutto di CHF 8'750. L'amministrazione ha ritenuto che, siccome a registro
fondiario è iscritta quale servitù un diritto d'usufrutto a favore della
ricorrente valida per tutta la vita della stessa, la signora RI 1 deve
lasciarsi imputare il relativo valore a valere quale reddito della sostanza in
base all’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC. Ciò indipendentemente dal fatto che tale
reddito sia effettivo (ossia versato) o meno. La Cassa ha evidenziato
l’occupazione del fondo da parte del figlio, nudo proprietario, cui sarebbe
riconosciuto un diritto d'uso e d'abitazione sulla casa, circostanza questa che
però non esclude che l'usufruttuaria non possa incassare una pigione.
Per l'insorgente, al contrario, il
contenuto stesso dell'atto notarile rogato il 9 marzo 1991 le impedirebbe di
cedere a terzi l'esercizio del suo diritto di usufrutto essendo stato convenuto
quale diritto strettamente personale. Ciò non permetterebbe alla Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG di computare un reddito la cui
possibilità di incasso sarebbe stata, per atto pubblico, espressamente esclusa.
La ricorrente rammenta inoltre che l’atto di divisione e di costituzione
dell’usufrutto prevede, per il figlio __________ nudo proprietario
dell’immobile, il diritto di occupare gratuitamente l'abitazione, ulteriore
ragione per cui l’amministrazione non potrebbe computarle un reddito
dell'usufrutto.
5.
I
fatti, posti alla base della disputa tra le parti, vanno correttamente
contestualizzati. Con atto rogato il 9 marzo 1991 (doc. F) RI 1, nata __________,
1930, vedova fu __________, e i figli __________ (__________), __________ (__________)
e __________ (__________) hanno convenuto di sciogliere la successione del
defunto marito rispettivamente padre __________ per l’unico bene ancora
intestato allo stesso e spettante quindi alla CE (“per il bene immobile
ancora in compendio della stessa” CE “con esplicito richiamo alle
precedenti disposizioni prese a favore dei figli __________ e __________”).
In sostanza, dopo avere già dato seguito a precedenti disposizioni del de cujus
rispettivamente dopo che __________ aveva anticipato ai figli __________ e __________
la loro quota ereditaria, gli eredi di __________ hanno concordato di dividere
il residuo bene immobile spettante alla comunione ereditaria. Essi hanno quindi
stabilito di attribuire la particella __________ RFD __________, composta da
una casa di 123 m2 da un posteggio di 11 m2 e da parto
vignato per 355 m2 per complessivi 489 m2, a __________
che ne è divenuto unico ed esclusivo proprietario. I diritti ereditari della
madre (e vedova di __________) RI 1 sono stati liquidati mediante la costituzione
in suo favore di un usufrutto per la sua restante vita, gravante il bene
attribuito dalla CE (di cui RI 1 era componente) al figlio __________. In
sostanza, quale controprestazione delle spettanze ereditarie di RI 1, la
particella RFD __________ di __________ è stata gravata da un usufrutto in
favore della stessa, usufrutto regolato come specificato più oltre. Il bene
così attribuito a __________ ne ha tacitato le pretese ereditarie alla luce
degli anticipi ereditari dei suoi fratelli (rogito doc. 57) e della prestazione
in favore della madre.
L’usufrutto
è stato concordato (“riconosciuto” secondo l’atto notarile, recte
costituito per il tenore dell’art. 746 CCS) per tutta la vita restante della
beneficiaria (art. 749 cpv. 1 CCS: “L’usufrutto cessa con la morte
dell’usufruttuario”), non essendo stata stabilita una durata specifica del
diritto (art. 748 cpv. 2 CCS), così come appare al punto 2 del rogito.
Nell’atto costitutivo l’usufrutto è stato indicato quale diritto “strettamente
personale”, senza specificazione ulteriore e senza precisare se tale
espressione fosse riferita all’art. 758 CCS. La servitù è stata riconosciuta
gratuita in favore della signora RI 1, che è stata quindi esonerata dagli oneri
“connessi alla proprietà, compresi quelli di ordine fiscale ed eventuali
costi di manutenzione, amministrazione o miglioria dell'immobile” (in
merito si vedano comunque gli art. 19 LT 1994 rispettivamente gli art. 12 e 20
LT 1976, e la sentenza CDT 78 del 3 maggio 1993).
Particolarità
dell’usufrutto oggetto d’esame è l’assoggettamento dello stesso a una limitazione.
Al punto 2.4. del rogito le parti hanno concordato che al nudo proprietario fosse
riconosciuto il “diritto di uso e abitazione nella casa, a seconda delle
necessità e situazione, sia attuali che in caso di futuro matrimonio”.
Questa condizione apparentemente svuota di contenuto l’usufrutto medesimo
siccome concede al nudo proprietario il diritto di occupare l’immobile secondo
il suo libero arbitrio (“secondo necessità e situazione”). Il diritto (o
l’esercizio del diritto oggetto dell’usufrutto) da parte della ricorrente, è quindi,
apparentemente, soggetto al ben volere del figlio __________ che poteva imporre
la propria volontà e quindi abitare o usare (e dunque disporre anche per terzi
tramite una locazione) la casa. Sempre l’atto notarile, dopo avere specificato
che la proprietà immobiliare è gravata da una cartella ipotecaria di CHF 50'000
che “viene assunta dal nuovo proprietario”, precisa, con una formula
criptica che: “Risulta poi l’usufrutto qui convenuto e gode di diritto di
passo pedonale e con autoveicoli a carico Part. 344 – 345 – 2257”. In
conclusione è precisato che “il possesso segue l’usufrutto”.
6.
Per
completezza d’esposizione va ricordato che l’usufrutto (che è una servitù
personale propriamente detta, indissolubilmente legata alla persona del suo
titolare) può essere costituito, tra l’altro, sopra fondi (su un intero fondo o
su parte di esso come precisa l’art. 745 cpv. 3 CCS) ed attribuisce
all’usufruttuario il diritto al possesso (l’uso) e il pieno godimento del bene,
diritto o fondo gravato (art. 745 cpv. 2 e art. 755 CCS). Ciò salvo contraria
disposizione.
In
quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto che si impone nei confronti di
qualsiasi persona (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6a
ed. Berna 2019, n. 23 segg.). Ne discende che l'usufrutto, come tale, non è
cedibile. Unicamente l'esercizio del diritto può essere trasferito (art. 758
CC). Come ricorda la dottrina (Alexandra
Farine Fabbro: L’usufruit immobilier, tesi dell’Università di Friburgo, pubblicata
nella collana AISUF, edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2010, p. 147 e ss.) se
non si tratta di un diritto strettamente personale, l’esercizio dell’usufrutto
è cedibile, ciò che discende in ogni caso e indirettamente, dal diritto di
gestione del bene il cui uso può, ad esempio, essere concesso a terzi tramite
la conclusione di un contratto di locazione con conseguente percezione del canone
locativo (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6; Alexandra Farine Fabbro, op. cit., p.
148).
Il
tema della cedibilità dell’esercizio del diritto è specificatamente regolata
dall’art. 758 cpv. 1 CCS che pone, quale unica riserva alla cedibilità, il
carattere strettamente personale del diritto. Per la dottrina (Roland M. Müller: Basler Kommentar ZGB
II, a cura di Thomas Geiser e Stephan Wolf, ed. Helbing &
Lichtenhahn, 2019, Basilea, ad art. 758 n. 2) “ist die Ausübungübertragung
unzulässig, wenn es sich um ein höchst persönliches Recht handelt. Ob der
höchstpersönliche Charakter besteht, hängt von den konkreten Umständen des
Einzelfalles ab. Im Schrifttum wird die Höchstpersönlichkeit v.a. bei den
Familienrechtlichen Nutzungsrechten (altrechtliche Nutzung des frauengutes
durch den Ehemann, Verwendung der Erträge des Kindesvermögens nach Art. 319)
bejaht. Diese sind an sich keine Anwendungsfälle der Nutznießung, sondern durch
Gesetz normierte Tatbestände. Die testamentarisch oder erheblich begründete
Nutznießung ist nicht ohne weiteres höchstpersönlich. Praktische Fälle werden
deshalb selten denkbar sein. Auch bei deren Vorliegen wird es aber dem
Nutznießer nicht verwehrt sein, einzelne Gegenstände zu vermieten oder zu
verpachten“. In altri termini, contrariamente all’assunto della ricorrente
(in particolare doc. IX p. 3), un diritto strettamente personale non può essere
ammesso perché le parti lo hanno convenuto.
Diversa
è invece l’ipotesi per cui le parti, al momento della costituzione
dell’usufrutto, escludano la trasmissibilità del diritto di esercitare
l’usufrutto, ciò che la dottrina ammette (Roland
M. Müller, op. cit., loc. cit.). Infatti le parti possono riservare al
nudo proprietario determinate facoltà di uso o di godimento (art. 745 cpv. 2
CC: "salvo contraria disposizione"; v. Steinauer,
Les droits réels, Tome III, 4a ed. Berna 2012, n. 2404 e nota n.
5) ed anche “Die Übertragung der Ausübung der Nutznießung kann … durch
Rechtsgeschäft ausgeschlossen sein”.
7.
Nel caso
concreto l’atto costitutivo non prevede una durata determinata della servitù,
anzi specifica che la stessa duri l’intera vita del beneficiario. Il 13 marzo
1991.
(doc. G) il notaio rogante ha formulato infatti all'Ufficio registri tre
distinte istanze di iscrizione aventi per oggetto il mappale gravato, tutte
regolarmente iscritte a registro fondiario, come risulta dall'estratto RF (doc.
B), in cui figura che sulla predetta particella è iscritto, dal 14 marzo 1991,
un onere di usufrutto vita natural durante a favore della ricorrente.
8.
Come indicato in precedenza,
in base all’art. 745 cpv. 2 CCS, salvo contraria disposizione delle parti, e
qui si tratta di diritto dispositivo (Roland
M. Müller, op. cit., ad art. 745 n. 14), l’usufruttuario ha il pieno
godimento della cosa. La dottrina ci ricorda che esiste “erga omnes” ed
è quindi opponibile ai terzi (Alexandra
Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea, 2016, ad art. 745 n. 14). È possibile convenire (oltre a una durata
inferiore alla vita del beneficiario) l’esclusione di “gewisse Nutzungsarten”
(Roland M. Müller, op. cit., ad
art. 745 n. 14). Il medesimo autore ci ricorda che: “Die
Parteien können einzelne Nutzungsarten ausschließen, nicht aber die Nutzung
zwischen Eigentümer und Nutznießer aufteilen …“ (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit.;
nello stesso senso Alexandra Farine
Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea, 2016, ad art. 745 n. 23), riservato il contenuto dell’art. 745 cpv. 3
CCS. In base alla giurisprudenza (datata) della STF 52 II 124 può essere
concordato dalle parti “ein Verbot den Nutzniessungsgegenstand zu vermieten
… Überdies kann der Nutznießer einen Teil der Liegenschaft
dem Eigentümer vermieten oder verpachten” (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit.,
con riferimento alle STF 106 II 330 riferito al diritto d’abitazione e 116 II
281). Se l'usufruttario loca l'immobile malgrado il divieto, il nudo
proprietario può opporsi a questa locazione (Alexandra
Farine Fabbro, tesi cit., p. 149 e 150).
Sempre la dottrina ricorda come le
disposizioni restrittive la sevitù pattuite dalle parti a norma dell’art. 745
cpv. 2 CCS debbano comunque garantire un minimo contenuto alla servitù
dell’usufrutto, affinché esso possa ancora essere definito tale. Alexandra Farine Fabbro,
in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad
art. 745 n. 24, rileva che se la “jouissance complète implique l’usage et la
jouissance au sens strict, c’est-à-dire le droit de percevoir les fruits. Avoir
l’usage signifie avoir le droit de se servir de la chose; en matière
immobilière, cela veut dire l’on a le droit d’occuper la maison, par exemple
pour y habiter“ (in questo senso gli art. 755 e 756 CCS), le limitazioni al
diritto concepibili all’usufrutto potranno essere (per l’uso) di natura
spaziale geografica (ad esempio: una parte del frutteto, un appartamento
dell’edificio, una specifica fetta del giardino). Può essere prevista una
limitazione di locazione a terzi del bene gravato o imposto l’uso professionale
di un fondo. È comunque necessario, affinché l’usufrutto sussista, che “l’usufruitier
ait un certain usage” (Alexandra
Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea, 2016, ad art. 745 n. 24in fine).
È preferibile costituire un diritto di
abitazione (art. 776 CC), la cui caratteristica è di essere strettamente
personale, al posto di un diritto d'usufrutto, se si desidera che il
beneficiario del diritto occupi esclusivamente e individualmente un bene
immobile. È soltanto quando non è possibile costituire un'altra servitù diversa
da un diritto di usufrutto, che la riserva della natura strettamente personale
ha un'utilità (Sabrina Carlin,
Étude de l'article 473 CC, pag. 86).
9.
Va
ancora rammentato che gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le
altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2436 e
n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui la servitù prende
inizio sino a quello in cui termina il diritto, anche se i frutti scadono più
tardi (art. 757 CC, Steinauer, op.
cit., Tome III, n. 2437).
10.
La
servitù si estingue mediante la cancellazione dell’iscrizione a registro
fondiario. Le cause di cessazione dell’usufrutto sono previste dall’art. 748
cpv. 2 CCS, e sono la morte del beneficiario di questa servitù personale non
trasmissibile (art. 749 cpv. 1 CCS), la decorrenza del termine previsto per la
sua validità o la rinuncia.
Per
l’estinzione dell’usufrutto occorre il sussistere di un titolo d’estinzione, ossia
una causa, e una operazione d’estinzione (la richiesta di cancellazione e la
cancellazione medesima a RF). Tra le cause della cessazione della servitù vi
sono la perdita totale del bene gravato, come indicato la scadenza del termine
di durata dell’usufrutto se specificatamente pattuito, rispettivamente la morte
del beneficiario. La rinuncia costituisce una causa di cessazione (art. 748
cpv. 2 CCS), e può essere unilaterale. Come ricorda la dottrina (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire
romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 8) in
materia immobiliare l’usufruttuario può trasmettere al “conservateur du
registre foncier une réquisition de radiation”, la ragione può essere la
perdita d’interesse alla servitù. Non occorre il rispetto di una particolare
forma (art. 115 CO) ma, per quanto impone l’art. 964 CCS, è necessario
rivolgere l’istanza al RF in forma scritta. La rinuncia unilaterale ha effetto
estintivo (su questi aspetti si faccia riferimento a Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II
Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 10). È pure
conosciuto, quale causa d’estinzione di un usufrutto, la convenzione estintiva
del diritto pattuita e concordata tra nudo proprietario e beneficiario della
servitù, anche in questo caso una forma particolare per l’accordo non è imposta
(art. 115 CO), ma la richiesta a RF dovrà avvenire in forma scritta (art. 964
cpv. 1 CCS).
Il mancato
esercizio del diritto non pone termine all’usufrutto (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II
Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 14), il beneficiario
della servitù non può vedersi imporre l’esercizio del diritto. Il diritto
svizzero non conosce la prescrizione estintiva in caso di mancato uso da parte
del beneficiario di una servitù.
Il mancato
utilizzo può, in casi rari e particolari, essere ritenuto quale rinuncia tacita
al diritto (Alexandra Farine Fabbro,
in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad
art. 748 n. 15). Le condizioni per ammettere una tale rinuncia (e quindi la
volontà di volontà di rinunciare) sono tuttavia molto severe siccome è
necessario che la volontà di rinunciare al diritto sia manifesta (in tema di
diritto d’abitazione si veda la STF 123 III 461). Se ammessa una tale volontà,
il nudo proprietario può ottenere la radiazione dell'usufrutto facendo capo
all'art. 975 CCS applicato per analogia. Fatta esclusione per la rinuncia, da
ammettersi con estrema prudenza e in particolari costellazioni, il mancato
esercizio del diritto d’usufrutto non comprova la rinuncia alla servitù.
Se
l'usufruttuario non esercita il suo diritto perché tale diritto non gli è più
utile, il nudo proprietario non potrà di principio domandare la radiazione
dell'usufrutto sulla base dell'art. 736 CC (Alexandra
Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea, 2016, ad art. 748 n. 16), la dottrina rammenta infatti che, di
principio, l’esercizio del diritto d’usufrutto è cedibile.
Per quanto
concerne le prestazioni complementari, la degenza in una casa per anziani non comporta
la radiazione dell’usufrutto avente per oggetto un immobile, come rilevato in
genere l’esercizio dell’usufrutto può essere trasferito a terzi (su questi
aspetti si veda STF P 43/09 del 2 marzo 2000). Ciò contrariamente, ad esempio,
al diritto d’abitazione che, secondo la dottrina, non si estingue per il solo
fatto di non essere esercitato ma di cui può essere chiesta la radiazione sulla
base dell'art. 736 o 976 CC se dimostrato che il suo titolare non è più in
grado, e ciò definitivamente, di esercitarlo, ciò che potrebbe avvenire in caso
di ricovero in casa anziani duraturo e non più rinunciabile (ad esempio per
ragioni di salute) da parte dell’assicurato beneficiario.
11.
Va
ricordato che nell'ambito delle prestazioni complementari l’usufrutto gravante un bene mobile o immobile
rispettivamente diritti o un’intera sostanza in favore di colui che richiede le
PC, rappresenta, per il suo titolare, un valore economico nella misura
in cui l'usufruttuario ottiene così una prestazione di cui egli non potrebbe,
in assenza, beneficiare senza fare capo ad altri mezzi finanziari. A questo
proposito si veda la STCA FR 608 2017 250 del 1 ottobre 2018 in cui una vedova,
beneficiaria di un usufrutto che gravava un appartamento, avendo rinunciato
alla sua servitù, si è vista computare il valore cui essa ha rinunciato a norma
dell’art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Nel calcolo delle prestazioni complementari il
reddito dell'usufrutto va preso in considerazione nei redditi quale reddito
della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC (STF 9C_202/2009 del 19
ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009
EL Nr. 6; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38).
Quando l’usufrutto abbia per oggetto un immobile, il beneficiario della servitù
può locarlo o abitarci personalmente, in ogni caso il valore locativo deve
essere considerato e computato nei redditi del postulante le PC.
In base all’art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo
dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il
reddito proveniente dalla sub locazione degli spazi abitativi, sono valutati
secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per contro, non va considerata, quale
reddito, una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù
dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Va infatti rammentato che, la persona che richiede delle prestazioni
complementari, deve fare capo in primis alla sostanza personale nella misura
ragionevolmente esigibile (STF 9C_202/ 2009 del 19 ottobre 2009 = SVR
2010.
EL Nr. 1; STF 8C_68/ 2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1 =
SVR 2009 EL Nr. 6; STF P 58/00 del 18 giugno 2003; STCA
33.2012.21
del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012
consid. 2.8).
12.
Nel caso all’esame in favore della qui ricorrente, mediante
contratto di divisione ereditaria del 9 marzo 1991, è stato costituito un
usufrutto, successivamente iscritto a RF. La servitù è attualmente ancora in
essere ed è stata creata per la vita intera della signora RI 1.
Come rilevato nelle considerazioni precedenti, il contenuto
della condizione 2.2. – contrariamente all’assunto della ricorrente – non può
essere collegato all’art. 758 cpv. 1 CCS. Non è infatti concordabile
contrattualmente la natura strettamente personale di una servitù come rammenta Roland M. Müller (Basler Kommentar ZGB
II, a cura di Thomas Geiser e Stephan Wolf, ed. Helbing & Lichtenhahn,
2019, Basilea, ad art. 758 n. 2) ma essa dipende da altre circostanze, riprese
nelle considerazioni precedenti, qui manifestamente non date.
Il contratto
di divisione fa stato di un diritto d’usufrutto “strettamente personale”.
La clausola non sembra istituire un esercizio del diritto in favore della sola
signora RI 1, come permetterebbe di fare l’art. 745 cpv. 2 CCS. Non si può
dedurre la circostanza dal testo della pattuizione 2.2. per cui “l’usufrutto
è strettamente personale”, ciò che potrebbe riferirsi (dopo il richiamo del
punto 2.1. del rogito all’applicazione degli “art. 745 e seguenti del codice
civile svizzero” (in sé inutile e ridondante), al fatto che l’usufrutto è
una servitù personale non cedibile e personale. In altri termini il punto 2.2.
dell’atto non permette di ritenere una limitazione nell’uso dell’immobile da
parte della ricorrente. La circostanza è rafforzata dal fatto che il contratto
di divisione, laddove costituisce l’usufrutto in favore della signora RI 1
(punto 2 delle pattuizioni), prevede, al punto 2.4., la possibilità/l’obbligo
per l’usufruttuaria di cedere l’uso del bene immobile al figlio “a seconda
delle necessità e situazione”, ciò che smentisce l’uso personale del bene
da parte dell’usufruttuaria. Terzi, e non solo l’usufruttuaria, potevano usare
l’immobile, anche se si tratta di una persona specificatamente prevista (e
l’eventuale famiglia che egli avrebbe potuto costituire).
13.
Il contratto di divisione e di
costituzione della servitù prevede che al “proprietario è però concesso il
diritto di uso e abitazione nella casa, a seconda delle necessità e situazione,
sia attuali che in caso di futuro matrimonio”.
Letteralmente sembra di
comprendere che __________ potesse, sin dall’iscrizione della servitù a RF,
imporre alla mamma di lasciargli l’immobile e di andarsene, e quindi un
sostanziale impedimento a usare il bene (e a goderne i frutti, per quanto
sostiene la ricorrente nei suoi allegati) svuotando totalmente di contenuto la
servitù costituita in favore della ricorrente il 9 marzo 1991. Egli avrebbe
potuto, sin dal marzo 1991, invocare una necessità di utilizzo della casa per
sé ritenuto che (apparentemente almeno, egli sarebbe beneficiario di un diritto
d’uso rispettivamente d’abitazione sul bene: “Al proprietario è però
concesso il diritto … d’abitazione nella casa” a dipendenza delle sue
necessità).
Ora una tale condizione,
così fortemente restrittiva dei diritti dell’usufruttuaria, verosimilmente
fondata sull’eccezione prevista all’art. 745 cpv. 2 CCS al pieno godimento del
bene oggetto della servitù, non sarebbe in sé ammissibile, se presa alla
lettera. In effetti le pattuizioni limitanti i diritti dell’usufruttuario, come
riportato nelle condizioni che precedono, non devono svuotare di senso e
portata l’usufrutto. La servitù deve mantenere un contenuto. Alexandra Farine Fabbro (Commentaire
Romand CC II ad art.745 n. 24), come evocato in precedenza, ricorda la
necessità di un contenuto “minimum à respecter” e rileva che per quanto
attiene l’uso del bene le parti possano convenire dei limiti di natura
geografica o territoriali quali l’uso di un campo solo per una precisa parte
dello stesso, o di una specifica parte di un giardino. Per quanto attiene ai
frutti del bene, ricorda ancora la citata dottrina, si può immaginare che “les
loyers provenant de la location par l’usufruitier d’une partie de la maison
reviendront au nu-proprietaire“ con il rilievo che – per mantenere un senso
all’usufrutto “il faut, et il suffit, que l’usufruitier puisse s’approprier
des fruits”.
Ora, ad litteram, il punto
2.4
del rogito in discussione prevede che, in base alla semplice
manifestazione di volontà del nudo proprietario questi possa integrare la casa,
escludendo in pari tempo il diritto d’usufrutto della madre (che comunque
beneficerebbe di un usufrutto strettamente personale a norma dell’art. 758 CCS,
secondo la sua tesi). Vi è qui una contraddizione in termini. La confusione è
poi maggiore se si pone mente all’utilizzo, da parte del notaio rogato, dei
termini diritto d’uso e, soprattutto, diritto d’abitazione (v’è da chiedersi se
il notaio ha qui fatto riferimento agli art. 776 e seguenti CCS).
La clausola
2.4
del contratto non può essere intesa quale diritto assoluto e soggettivo
del nudo proprietario di esigere l’uso o un diritto d’abitazione sull’immobile,
ma quale possibilità concessa allo stesso di entrare in possesso dell’immobile,
ovviamente – per il senso stesso che deve essere dato alla servitù
dell’usufrutto – a titolo oneroso. In difetto di ciò l’usufrutto non avrebbe un
contenuto minimo. In altri termini la servitù costituita in favore della qui
ricorrente deve avere ed ha un contenuto poiché la stessa deve poter
beneficiare dei frutti della stessa.
14.
La gratuità dell’uso della casa da parte del figlio è asserita
dalla ricorrente e dal notaio che ha rogato l’atto quasi 30 anni fa. Questa
circostanza non è credibile. Se al punto 2.3. dell’atto notarile è ben
rammentato che l’usufrutto è riconosciuto gratuito per le spese e gli oneri
della proprietà, e quindi se la gratuità è esplicitamente espressa, nulla è
invece ritenuto al successivo punto 2.4. Non è in effetti fatto cenno a gratuità
in questa clausola e ciò correttamente. Al notaio non poteva certamente
sfuggire che un usufrutto, ove il nudo proprietario potesse imporre l’uso del
bene (o financo il diritto d’abitazione nella casa), e ciò in base alla
semplice manifestazione unilaterale di volontà dello stesso e a titolo
gratuito, non avrebbe lasciato contenuto alcuno alla servitù che non sarebbe
stata iscritta a RF. Per tale ragione, a prescindere dal contenuto del doc. H
(redatto a quasi 30 dall’atto notarile), la cessione deve essere ritenuta a
titolo oneroso. D’altra parte la dichiarazione doc. H del notaio ricorda che la
concessione dell’uso e dell’abitazione sarebbe da ritenere gratuito “rientrando
nel concetto di usufrutto globale indicato nell’articolo in questione”, ciò
che lascia intendere solo che per la beneficiaria l’usufrutto era gratuito (e
poteva esserlo), non per colui che avrebbe potuto fare uso del bene gravato e
abitarvi.
In buona
sostanza, per le ragioni espresse, e meglio per la natura della servitù e delle
restrizioni ammissibili, per il tenore letterale del contratto (che non
esplicita al punto 2.4. una gratuità), e per la portata della pattuizione (se
intesa come sembra volerlo oggi __________, destinatario del doc. H) che
avrebbe permesso al figlio di esautorare la madre sin dall’iscrizione
dell’usufrutto senza compensazione finanziaria (ciò che avrebbe privato la
ricorrente della sua quota ereditaria nella successione del marito e lo avrebbe
probabilmente favorito rispetto al fratello e alla sorella), si deve concludere
che l’occupazione dell’immobile da parte del nudo proprietario deve essere
ritenuta a titolo oneroso. Il fatto che, materialmente non sia pagata pigione o
congrua somma, poco importa. Correttamente la Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG ne ha computato il valore, in sé corretto e non contestato dalla
ricorrente. Il valore ritenuto nella decisione formale del 25 febbraio 2020
deve essere qui pienamente condiviso. Può invece rimanere aperto il tema del
computo delle spese di manutenzione dell’usufrutto (CHF 1'750) comprese tra le
uscite dell’assicurata nella misura in cui le spese, in base al rogito, sono
assunte dal figlio __________ e non sono a carico della madre (punto 2.3. del
rogito). Il computo o meno di tale importo non avendo incidenza sulla
determinazione del riconoscimento dell’accredito forfettario del premio di
cassa malati.
15.
Con
il suo gravame, e con la replica successiva, RI 1 ha chiesto l’interrogatorio
delle parti e l’audizione testimoniale del notaio __________. Interpellata in
merito alle prove offerte alla luce degli atti prodotti, la ricorrente vi ha
rinunciato chiedendo comunque l’acquisizione agli atti dei documenti trasmessi
(doc. A a J). Ciò che questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha fatto. In
merito alle prove offerte va qui evidenziato come, conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser,
Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c
e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Secondo il
TCA, la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della
presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti, segnatamente l’audizione del teste __________, notaio
che ha rogato il rogito 9 marzo 1991. Questa deposizione, cui parte ricorrente
ha rinunciato, appare non rilevante ai fini delle conclusioni cui giunge il
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il documento (scritto __________/__________
doc. H) è acquisito agli atti. Il contenuto di questo documento non appare
ritenibile nel senso auspicato dalla ricorrente, da un lato siccome la gratuità
della concessione del diritto d’uso ripetitivamente d’abitazione nella casa
(clausola 2.4. del rogito) non è specificatamente pattuita e precisata (“nemo
censetur donare”; al contrario di quanto emerge nella clausola 2.3. che
indica la gratuità dell’usufrutto per la ricorrente), contraddice
manifestamente lo scopo di una divisione ereditaria svuotando il diritto della
signora RI 1 di portata (quid se __________ avesse “esercitato” il suo
diritto di abitare nella casa il giorno successivo all’iscrizione a RF
dell’usufrutto? Quale valore avrebbe avuto in tal caso la quota ereditaria
ricevuta dalla madre al momento della divisione? Praticamente nessuna). Il
documento H, e l’eventuale conferma verbale che ne avrebbe potuto dare il
notaio __________ non influirebbe in ogni caso sulle conclusioni cui è
pervenuta questa Corte e sulla valenza economica del diritto dell’assicurata
cui essa ha diritto rispettivamente rinuncia a incassare. La ricorrente ha
postulato l’audizione delle parti. In base alla giurisprudenza federale,
l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1
CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94). In concreto, non è stata formulata una
specifica domanda di procedere ad un'udienza pubblica, ma è stato postulato (da
patrocinatori giuristi) l’interrogatorio delle parti. Già per tale motivo un
dibattimento pubblico non doveva essere organizzato. All’audizione delle parti
la ricorrente ha comunque, opportunamente, rinunciato alla luce del fatto che
essa ha avuto la possibilità non solo di aggravarsi compiutamente contro la
decisione avversata, ma anche di esprimersi in maniera specifica e dettagliata
in merito alla risposta di causa dell’a Cassa, esercitando così pienamente il
diritto di essere sentita garantito dalla procedura applicabile e previsto
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica
richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione
dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere
l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico). Ciò che le parti avrebbero
potuto dire in sede di interrogatorio è stato espresso in forma scritta in modo
adeguato e certamente sufficiente. I documenti prodotti dalle parti sono tutti
stati acquisiti agli atti.
16.
L'insorgente
ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I e
IV) con il (gratuito) patrocinio dell’avv. RA 1 rispettivamente del MLaw __________
(dal 4 settembre titolare della patente d’avvocato e dal 21 ottobre 2020
iscritto a registro degli avvocati). A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag) l’assistenza
giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito
patrocinio. presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il
processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
17.
Nella
fattispecie i presupposti dell’assistenza giudiziaria sono realizzati. Alla
luce della formulazione del rogito del notaio e, comunque, degli aspetti
giuridici del tema, il patrocinio di un legale appariva necessario per
l’inoltro della causa. L’esito, appunto per le clausole 2.2. e 2.4. del
contratto di divisione, non appariva di primo acchito scontato, ancorché
determinate tesi giuridiche (applicabilità dell’art. 758 cpv. 1 CCS in tema di
carattere strettamente personale del diritto d’usufrutto, in specie) non
apparivano fondate sin dall’inizio. Il presupposto dell’esito difetta quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione
agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275
consid. 4b, 119 Ia 251). In concreto, come detto, la vertenza non appariva,
alla luce del tenore del contratto di divisione, sin dall’inizio destinata
all'insuccesso. La condizione economica dell’assicurata, beneficiaria
della riduzione del premio LAMal nell’ambito delle PC, che deve fronteggiare
importanti spese come rilevato dal contratto di accoglienza nella casa anziani __________
di __________, visti i redditi ritenuti dalla Tassazione 2018 agli atti e il
preavviso del Municipio di __________ del 28 luglio 2020, permettono di
riconoscere l’AG con il gratuito patrocinio, la domanda va conseguentemente
accolta. Al momento della tassazione della nota d’onorario dei patrocinatori la
stessa dovrà precisare minutamente le attività svolte dall’avv. __________
quand’egli ancora era praticante legale.
La procedura è gratuita e non
si percepiscono tasse e spese che permangono a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di
assistenza giudiziaria è accolta e la ricorrente posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La nota dello studio legale RA 1 di __________ sarà tassata
separatamente e dovrà esplicitare l’attività svolte dall’avvocato e quelle
esercitate dal praticante.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni