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Decisione

33.2020.16

Computo del valore di un diritto di usufrutto cui la beneficiaria non ha rinunciato (iscritto ancora a RF) ma di cui cede l'esercizio gratuitamente al nuovo proprietario

3 novembre 2020Italiano40 min

30 luglio 2020 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1 e dall’allora MLaw __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2020.16

IR/sc

Lugano

3

novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 giugno 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

A. Il 24 novembre

2019 (doc. C) RI 1, __________, ha chiesto di potere beneficiare di prestazioni

complementari, indicando di essere degente in casa anziani dal 29 ottobre 2019

(doc. D) e allegando un rogito di divisione ereditaria con costituzione di un

diritto d'usufrutto sua vita naturale durante, concesso in suo favore e

gravante la particella n. __________ RFD di __________ (composto da una casa

[subalterno A] per una superficie di 123 m2, di un posteggio

[subalterno B] di 11 m2 e di un prato vignato [subalterno C] di 355

m2). Secondo l’assicurata tale usufrutto, gratuito, sarebbe stato

concesso quale diritto “strettamente personale”, ma il figlio __________,

nudo proprietario, godrebbe di un diritto “d'uso e d’abitazione” nella

casa, a seconda delle necessità “attuali e future”, diritto che potrebbe

esercitare senza controprestazione (doc. F). Il notaio rogante ha inoltrato

l’istanza di iscrizione dell’usufrutto 13 marzo 1991 all’Ufficio dei registri

di __________ (doc. 13).

B. Con

decisione del 25 febbraio 2020 (doc. E) la Cassa cantonale di compensazione ha

concesso all'assicurata prestazioni complementari dal 1° novembre 2019, ma

limitatamente al pagamento del premio forfettario dell'assicurazione malattie.

Fatti

I redditi determinanti (composti dalle rendite AVS e LPP) in uno con i ricavi

da usufrutto (CHF 8'750) sono stati stabiliti in CHF 34'910, mentre le spese

riconosciute (composte dalla tassa giornaliera della Casa anziani, le spese

personali, il premio forfettario dell'assicurazione malattia e le spese di

manutenzione derivanti dall'usufrutto [cifrato in CHF 1'750 nonostante

l’indicata gratuità della servitù]) sono stati fissati in CHF 40'894 nel 2019 e

CHF 41'074 nel 2020.

C. Il

10 marzo 2020 (doc. 55) l'assicurata ha comunicato alla Cassa che con il rogito

del 1991, con cui è stata costituita la servitù in suo favore, erano state

previste delle particolari condizioni per cui, con il trasferimento in casa

anziani e con l'abitazione dell’immobile da parte del nudo proprietario, il

diritto alla riscossione di una pigione nei confronti del figlio sarebbe venuto

meno vista l'impossibilità per l'usufruttuaria di locare l'appartamento.

D. Con

decisione su opposizione del 15 giugno 2020 (doc. B) la Cassa cantonale di

compensazione ha respinto l'opposizione e confermato il diritto alle PC

limitatamente al premio LAMal. L'amministrazione ha ritenuto che, nonostante il

tenore dell’atto costituente la servitù, l'assicurata può incassare una pigione

dal nudo proprietario, considerato che il diritto d'usufrutto è un provento

della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, reddito

che la Cassa deve computare, indipendentemente dal suo effettivo versamento.

L’amministrazione ha inoltre segnalato che, qualora l'assicurata rinunciasse

all’usufrutto, cancellandolo dal registro fondiario, la Cassa continuerebbe a

computarne il valore.

E. Il

30 luglio 2020 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1 e dall’allora MLaw __________

(divenuto avvocato il 4 settembre 2020 e iscritto nel registro degli avvocati

21 ottobre 2020), ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione impugnata e

di rinviare gli atti alla Cassa per un nuovo calcolo del diritto alle

prestazioni complementari escludendo dai ricavi l’importo relativo

all’usufrutto, e ciò facendo leva sulla natura strettamente personale della

servitù in base all'art. 758 cpv. 1 CCS, e come convenuto nella clausola n. 2.2

del rogito di costituzione. Per la ricorrente il diritto d’usufrutto non

sarebbe esercitabile da parte di terzi, ed essa non disporrebbe di alcuna

pretesa pecuniaria nei confronti del figlio nè tanto meno potrebbe cedere a

terzi, contro indennità, l'uso del bene gravato. Secondo la ricorrente, per il

tenore della clausola n. 2.4 del rogito, le parti hanno concordato che il

diritto per il figlio, nudo proprietario, di occupare la casa sarebbe gratuito.

Per l'art. 745 cpv. 2 CC e la dottrina, secondo la ricorrente, le parti possono

riservare al nudo proprietario certe facoltà di utilizzo o di godimento e

quindi l'usufruttuario viene limitato nelle sue prerogative. Ciò sarebbe

successo in concreto con la riserva dell'uso gratuito dell'abitazione da parte

del figlio nudo proprietario. Per tali motivi l’amministrazione non sarebbe

legittimata a computare un reddito per l’uso della casa da parte di __________

rispettivamente per la sostanziale rinuncia all’usufrutto. RI 1 evidenzia

ancora come il notaio rogante ha attestato, in uno scritto 10 luglio 2020 (doc.

H) destinato al nudo proprietario, che il diritto concesso allo stesso di

occupare la casa e di abitarla, valente quale limitazione del diritto

d'usufrutto concesso alla mamma, sarebbe gratuito.

F. Il

4 settembre 2020 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto la

reiezione del ricorso riconfermandosi nella decisione su opposizione impugnata,

evidenziando in particolare che all'usufruttuaria va computato il reddito della

pigione siccome la clausola 2.4 del rogito prevede che al nudo proprietario è

concesso il diritto d'uso e d'abitazione della casa. Tale computo nel calcolo

delle prestazioni complementari della ricorrente deve avvenire, quand’anche

fosse stata pattuita una gratuità che però non risulta dal testo dell’atto

notarile. Essa è unicamente dichiarata, a posteriori, dal notaio rogante. In

merito all'interpretazione dell'art. 745 cpv. 2 CCS avente per oggetto la

limitazione dell’usufrutto a seconda dei desideri del nudo proprietario di

occupare la casa, la Cassa rileva che quanto pattuito dalle parti non può

essere di giovamento alla ricorrente per potere escludere dal computo dei

redditi il valore dell'usufrutto. Considerato come tale diritto sia

regolarmente iscritto a registro fondiario, non vi sono motivi per cui esso non

debba essere considerato come reddito ai fini del calcolo PC. Il fatto che

l'assicurata abbia concesso al figlio il diritto (a suo piacimento) di

utilizzare e di abitare (secondo la ricorrente: a titolo gratuito) l'abitazione

familiare configura semmai una rinuncia al conseguimento di redditi.

G. Il

2 ottobre 2020 (doc. IX) la ricorrente ha ribadito la sua posizione rilevando

che, siccome essa non può esercitare la servitù non potendo abitare nella casa

e non potendo locarla a terzi ritenuta l’occupazione da parte del nudo

proprietario (gratuita), non può esserle computato il reddito della sostanza

giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. RI 1 non può concretamente beneficiare del

suo diritto, ne discende che non vi sarebbe alcun reddito che l'assicurata

potrebbe concretamente o ipoteticamente conseguire. Per la ricorrente la

limitazione della cessione dell'esercizio dell'usufrutto previsto dalla

clausola n. 2.2 giusta l'art. 758 cpv. 1 CC, fa sì che la ricorrente neppure

poteva cedere l'utilizzo dell'abitazione nel caso in cui essa non avesse più

voluto occuparla. Quanto all'eventuale considerazione della clausola n. 2.4

quale rinuncia di reddito giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la ricorrente ritiene

che la costituzione del diritto di usufrutto è stata stipulata dalle parti

nell'ambito della divisione ereditaria, motivo per cui non può essere computata

quale rinuncia di redditi, siccome la ricorrente non deteneva sul fondo alcun

diritto reale a cui poi ha rinunciato.

G. Il

13 ottobre 2020 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni da formulare

(doc. X). Il successivo 23 ottobre 2020 il giudice delegato ha interpellato la

ricorrente, per il tramite dei patrocinatori, in merito alle prove di cui è

stata chiesta la raccolta, e ciò alla luce della documentazione già prodotta

agli atti (doc. XII). Il successivo 27 ottobre 2020 il patrocinatore della

signora RI 1 ha rinunciato all’assunzione delle prove postulate con il ricorso

(rispettivamente in sede di replica) chiedendo che fossero acquisiti agli atti

i documenti prodotti in corso di causa (ciò che è implicito a seguito di loro

produzione da parte della ricorrente). Non sono state acquisite ulteriori

prove.

considerato in

diritto

in

ordine

1. La vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove, il TCA può dunque

decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si

veda Ivano Ranzanici: La

possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico

del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad

4.3.3

pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto

simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per

l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che

ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito

opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF

1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata, riconfermandola

così, sulla sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere

il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ivano Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag.

328.

seg.).

Nel

caso in esame il tema in discussione e posto al giudizio di questa Corte non è

nuovo. In diversi giudizi questa Corte si è occupata del tema della rinuncia a

diritti da parte degli assicurati, in specie del problema connesso

all’usufrutto, alla sua rinuncia rispettivamente al suo esercizio o mancato

esercizio (per non citarne che alcune si vedano le STCA 33.2012.21 del 15

maggio 2013; 33.2012.7 del 20 agosto 2012; 33.2014.4 del 23 giugno 2014), il

tema è poi stato analizzato ampiamente anche dalla giurisprudenza federale e

dalla dottrina, come si vedrà nelle considerazioni che seguono. Nel caso

all’esame è di rilievo la verifica dell’usufrutto concesso dalla signora RI 1

al figlio, unitamente agli altri due coeredi, la natura di questa servitù (che

la ricorrente vuole quale strettamente personale), la concessione dell’uso del

bene gravato al nudo proprietario e il suo impatto economico in ottica di PC.

La fattispecie, come precisato dianzi, può essere giudicata monocraticamente e

ciò nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore cantonale

manifestata all’art. 49 LOG.

nel

merito

2.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la

Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui

fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni

complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni

(cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto

e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la

Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei

disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965

entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa

nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal

diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un

reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113

V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo

garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II

pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di

reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei

bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.

52.

e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio

concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a

LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto

alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'importo

della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese

riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto

qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di

spese riconosciute e il suo cpv. 3 riconosce sia alle persone che vivono che a

quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in

un ospedale, in particolare le

"

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza

del ricavo lordo dell'immobile;"

L'art. 11

LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli

computabili (cpv. 1) vi sono:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni

periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha

rinunciato;".

4.

Nella

decisione impugnata, la Cassa ha computato all'insorgente l'importo di CHF

1'750 quali spese di manutenzione relative all'usufrutto e un ricavo da

usufrutto di CHF 8'750. L'amministrazione ha ritenuto che, siccome a registro

fondiario è iscritta quale servitù un diritto d'usufrutto a favore della

ricorrente valida per tutta la vita della stessa, la signora RI 1 deve

lasciarsi imputare il relativo valore a valere quale reddito della sostanza in

base all’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC. Ciò indipendentemente dal fatto che tale

reddito sia effettivo (ossia versato) o meno. La Cassa ha evidenziato

l’occupazione del fondo da parte del figlio, nudo proprietario, cui sarebbe

riconosciuto un diritto d'uso e d'abitazione sulla casa, circostanza questa che

però non esclude che l'usufruttuaria non possa incassare una pigione.

Per l'insorgente, al contrario, il

contenuto stesso dell'atto notarile rogato il 9 marzo 1991 le impedirebbe di

cedere a terzi l'esercizio del suo diritto di usufrutto essendo stato convenuto

quale diritto strettamente personale. Ciò non permetterebbe alla Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG di computare un reddito la cui

possibilità di incasso sarebbe stata, per atto pubblico, espressamente esclusa.

La ricorrente rammenta inoltre che l’atto di divisione e di costituzione

dell’usufrutto prevede, per il figlio __________ nudo proprietario

dell’immobile, il diritto di occupare gratuitamente l'abitazione, ulteriore

ragione per cui l’amministrazione non potrebbe computarle un reddito

dell'usufrutto.

5.

I

fatti, posti alla base della disputa tra le parti, vanno correttamente

contestualizzati. Con atto rogato il 9 marzo 1991 (doc. F) RI 1, nata __________,

1930, vedova fu __________, e i figli __________ (__________), __________ (__________)

e __________ (__________) hanno convenuto di sciogliere la successione del

defunto marito rispettivamente padre __________ per l’unico bene ancora

intestato allo stesso e spettante quindi alla CE (“per il bene immobile

ancora in compendio della stessa” CE “con esplicito richiamo alle

precedenti disposizioni prese a favore dei figli __________ e __________”).

In sostanza, dopo avere già dato seguito a precedenti disposizioni del de cujus

rispettivamente dopo che __________ aveva anticipato ai figli __________ e __________

la loro quota ereditaria, gli eredi di __________ hanno concordato di dividere

il residuo bene immobile spettante alla comunione ereditaria. Essi hanno quindi

stabilito di attribuire la particella __________ RFD __________, composta da

una casa di 123 m2 da un posteggio di 11 m2 e da parto

vignato per 355 m2 per complessivi 489 m2, a __________

che ne è divenuto unico ed esclusivo proprietario. I diritti ereditari della

madre (e vedova di __________) RI 1 sono stati liquidati mediante la costituzione

in suo favore di un usufrutto per la sua restante vita, gravante il bene

attribuito dalla CE (di cui RI 1 era componente) al figlio __________. In

sostanza, quale controprestazione delle spettanze ereditarie di RI 1, la

particella RFD __________ di __________ è stata gravata da un usufrutto in

favore della stessa, usufrutto regolato come specificato più oltre. Il bene

così attribuito a __________ ne ha tacitato le pretese ereditarie alla luce

degli anticipi ereditari dei suoi fratelli (rogito doc. 57) e della prestazione

in favore della madre.

L’usufrutto

è stato concordato (“riconosciuto” secondo l’atto notarile, recte

costituito per il tenore dell’art. 746 CCS) per tutta la vita restante della

beneficiaria (art. 749 cpv. 1 CCS: “L’usufrutto cessa con la morte

dell’usufruttuario”), non essendo stata stabilita una durata specifica del

diritto (art. 748 cpv. 2 CCS), così come appare al punto 2 del rogito.

Nell’atto costitutivo l’usufrutto è stato indicato quale diritto “strettamente

personale”, senza specificazione ulteriore e senza precisare se tale

espressione fosse riferita all’art. 758 CCS. La servitù è stata riconosciuta

gratuita in favore della signora RI 1, che è stata quindi esonerata dagli oneri

“connessi alla proprietà, compresi quelli di ordine fiscale ed eventuali

costi di manutenzione, amministrazione o miglioria dell'immobile” (in

merito si vedano comunque gli art. 19 LT 1994 rispettivamente gli art. 12 e 20

LT 1976, e la sentenza CDT 78 del 3 maggio 1993).

Particolarità

dell’usufrutto oggetto d’esame è l’assoggettamento dello stesso a una limitazione.

Al punto 2.4. del rogito le parti hanno concordato che al nudo proprietario fosse

riconosciuto il “diritto di uso e abitazione nella casa, a seconda delle

necessità e situazione, sia attuali che in caso di futuro matrimonio”.

Questa condizione apparentemente svuota di contenuto l’usufrutto medesimo

siccome concede al nudo proprietario il diritto di occupare l’immobile secondo

il suo libero arbitrio (“secondo necessità e situazione”). Il diritto (o

l’esercizio del diritto oggetto dell’usufrutto) da parte della ricorrente, è quindi,

apparentemente, soggetto al ben volere del figlio __________ che poteva imporre

la propria volontà e quindi abitare o usare (e dunque disporre anche per terzi

tramite una locazione) la casa. Sempre l’atto notarile, dopo avere specificato

che la proprietà immobiliare è gravata da una cartella ipotecaria di CHF 50'000

che “viene assunta dal nuovo proprietario”, precisa, con una formula

criptica che: “Risulta poi l’usufrutto qui convenuto e gode di diritto di

passo pedonale e con autoveicoli a carico Part. 344 – 345 – 2257”. In

conclusione è precisato che “il possesso segue l’usufrutto”.

6.

Per

completezza d’esposizione va ricordato che l’usufrutto (che è una servitù

personale propriamente detta, indissolubilmente legata alla persona del suo

titolare) può essere costituito, tra l’altro, sopra fondi (su un intero fondo o

su parte di esso come precisa l’art. 745 cpv. 3 CCS) ed attribuisce

all’usufruttuario il diritto al possesso (l’uso) e il pieno godimento del bene,

diritto o fondo gravato (art. 745 cpv. 2 e art. 755 CCS). Ciò salvo contraria

disposizione.

In

quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto che si impone nei confronti di

qualsiasi persona (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6a

ed. Berna 2019, n. 23 segg.). Ne discende che l'usufrutto, come tale, non è

cedibile. Unicamente l'esercizio del diritto può essere trasferito (art. 758

CC). Come ricorda la dottrina (Alexandra

Farine Fabbro: L’usufruit immobilier, tesi dell’Università di Friburgo, pubblicata

nella collana AISUF, edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2010, p. 147 e ss.) se

non si tratta di un diritto strettamente personale, l’esercizio dell’usufrutto

è cedibile, ciò che discende in ogni caso e indirettamente, dal diritto di

gestione del bene il cui uso può, ad esempio, essere concesso a terzi tramite

la conclusione di un contratto di locazione con conseguente percezione del canone

locativo (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6; Alexandra Farine Fabbro, op. cit., p.

148).

Il

tema della cedibilità dell’esercizio del diritto è specificatamente regolata

dall’art. 758 cpv. 1 CCS che pone, quale unica riserva alla cedibilità, il

carattere strettamente personale del diritto. Per la dottrina (Roland M. Müller: Basler Kommentar ZGB

II, a cura di Thomas Geiser e Stephan Wolf, ed. Helbing &

Lichtenhahn, 2019, Basilea, ad art. 758 n. 2) “ist die Ausübungübertragung

unzulässig, wenn es sich um ein höchst persönliches Recht handelt. Ob der

höchstpersönliche Charakter besteht, hängt von den konkreten Umständen des

Einzelfalles ab. Im Schrifttum wird die Höchstpersönlichkeit v.a. bei den

Familienrechtlichen Nutzungsrechten (altrechtliche Nutzung des frauengutes

durch den Ehemann, Verwendung der Erträge des Kindesvermögens nach Art. 319)

bejaht. Diese sind an sich keine Anwendungsfälle der Nutznießung, sondern durch

Gesetz normierte Tatbestände. Die testamentarisch oder erheblich begründete

Nutznießung ist nicht ohne weiteres höchstpersönlich. Praktische Fälle werden

deshalb selten denkbar sein. Auch bei deren Vorliegen wird es aber dem

Nutznießer nicht verwehrt sein, einzelne Gegenstände zu vermieten oder zu

verpachten“. In altri termini, contrariamente all’assunto della ricorrente

(in particolare doc. IX p. 3), un diritto strettamente personale non può essere

ammesso perché le parti lo hanno convenuto.

Diversa

è invece l’ipotesi per cui le parti, al momento della costituzione

dell’usufrutto, escludano la trasmissibilità del diritto di esercitare

l’usufrutto, ciò che la dottrina ammette (Roland

M. Müller, op. cit., loc. cit.). Infatti le parti possono riservare al

nudo proprietario determinate facoltà di uso o di godimento (art. 745 cpv. 2

CC: "salvo contraria disposizione"; v. Steinauer,

Les droits réels, Tome III, 4a ed. Berna 2012, n. 2404 e nota n.

5) ed anche “Die Übertragung der Ausübung der Nutznießung kann … durch

Rechtsgeschäft ausgeschlossen sein”.

7.

Nel caso

concreto l’atto costitutivo non prevede una durata determinata della servitù,

anzi specifica che la stessa duri l’intera vita del beneficiario. Il 13 marzo

1991.

(doc. G) il notaio rogante ha formulato infatti all'Ufficio registri tre

distinte istanze di iscrizione aventi per oggetto il mappale gravato, tutte

regolarmente iscritte a registro fondiario, come risulta dall'estratto RF (doc.

B), in cui figura che sulla predetta particella è iscritto, dal 14 marzo 1991,

un onere di usufrutto vita natural durante a favore della ricorrente.

8.

Come indicato in precedenza,

in base all’art. 745 cpv. 2 CCS, salvo contraria disposizione delle parti, e

qui si tratta di diritto dispositivo (Roland

M. Müller, op. cit., ad art. 745 n. 14), l’usufruttuario ha il pieno

godimento della cosa. La dottrina ci ricorda che esiste “erga omnes” ed

è quindi opponibile ai terzi (Alexandra

Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,

Basilea, 2016, ad art. 745 n. 14). È possibile convenire (oltre a una durata

inferiore alla vita del beneficiario) l’esclusione di “gewisse Nutzungsarten”

(Roland M. Müller, op. cit., ad

art. 745 n. 14). Il medesimo autore ci ricorda che: “Die

Parteien können einzelne Nutzungsarten ausschließen, nicht aber die Nutzung

zwischen Eigentümer und Nutznießer aufteilen …“ (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit.;

nello stesso senso Alexandra Farine

Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,

Basilea, 2016, ad art. 745 n. 23), riservato il contenuto dell’art. 745 cpv. 3

CCS. In base alla giurisprudenza (datata) della STF 52 II 124 può essere

concordato dalle parti “ein Verbot den Nutzniessungsgegenstand zu vermieten

… Überdies kann der Nutznießer einen Teil der Liegenschaft

dem Eigentümer vermieten oder verpachten” (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit.,

con riferimento alle STF 106 II 330 riferito al diritto d’abitazione e 116 II

281). Se l'usufruttario loca l'immobile malgrado il divieto, il nudo

proprietario può opporsi a questa locazione (Alexandra

Farine Fabbro, tesi cit., p. 149 e 150).

Sempre la dottrina ricorda come le

disposizioni restrittive la sevitù pattuite dalle parti a norma dell’art. 745

cpv. 2 CCS debbano comunque garantire un minimo contenuto alla servitù

dell’usufrutto, affinché esso possa ancora essere definito tale. Alexandra Farine Fabbro,

in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad

art. 745 n. 24, rileva che se la “jouissance complète implique l’usage et la

jouissance au sens strict, c’est-à-dire le droit de percevoir les fruits. Avoir

l’usage signifie avoir le droit de se servir de la chose; en matière

immobilière, cela veut dire l’on a le droit d’occuper la maison, par exemple

pour y habiter“ (in questo senso gli art. 755 e 756 CCS), le limitazioni al

diritto concepibili all’usufrutto potranno essere (per l’uso) di natura

spaziale geografica (ad esempio: una parte del frutteto, un appartamento

dell’edificio, una specifica fetta del giardino). Può essere prevista una

limitazione di locazione a terzi del bene gravato o imposto l’uso professionale

di un fondo. È comunque necessario, affinché l’usufrutto sussista, che “l’usufruitier

ait un certain usage” (Alexandra

Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,

Basilea, 2016, ad art. 745 n. 24in fine).

È preferibile costituire un diritto di

abitazione (art. 776 CC), la cui caratteristica è di essere strettamente

personale, al posto di un diritto d'usufrutto, se si desidera che il

beneficiario del diritto occupi esclusivamente e individualmente un bene

immobile. È soltanto quando non è possibile costituire un'altra servitù diversa

da un diritto di usufrutto, che la riserva della natura strettamente personale

ha un'utilità (Sabrina Carlin,

Étude de l'article 473 CC, pag. 86).

9.

Va

ancora rammentato che gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le

altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2436 e

n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui la servitù prende

inizio sino a quello in cui termina il diritto, anche se i frutti scadono più

tardi (art. 757 CC, Steinauer, op.

cit., Tome III, n. 2437).

10.

La

servitù si estingue mediante la cancellazione dell’iscrizione a registro

fondiario. Le cause di cessazione dell’usufrutto sono previste dall’art. 748

cpv. 2 CCS, e sono la morte del beneficiario di questa servitù personale non

trasmissibile (art. 749 cpv. 1 CCS), la decorrenza del termine previsto per la

sua validità o la rinuncia.

Per

l’estinzione dell’usufrutto occorre il sussistere di un titolo d’estinzione, ossia

una causa, e una operazione d’estinzione (la richiesta di cancellazione e la

cancellazione medesima a RF). Tra le cause della cessazione della servitù vi

sono la perdita totale del bene gravato, come indicato la scadenza del termine

di durata dell’usufrutto se specificatamente pattuito, rispettivamente la morte

del beneficiario. La rinuncia costituisce una causa di cessazione (art. 748

cpv. 2 CCS), e può essere unilaterale. Come ricorda la dottrina (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire

romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 8) in

materia immobiliare l’usufruttuario può trasmettere al “conservateur du

registre foncier une réquisition de radiation”, la ragione può essere la

perdita d’interesse alla servitù. Non occorre il rispetto di una particolare

forma (art. 115 CO) ma, per quanto impone l’art. 964 CCS, è necessario

rivolgere l’istanza al RF in forma scritta. La rinuncia unilaterale ha effetto

estintivo (su questi aspetti si faccia riferimento a Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 10). È pure

conosciuto, quale causa d’estinzione di un usufrutto, la convenzione estintiva

del diritto pattuita e concordata tra nudo proprietario e beneficiario della

servitù, anche in questo caso una forma particolare per l’accordo non è imposta

(art. 115 CO), ma la richiesta a RF dovrà avvenire in forma scritta (art. 964

cpv. 1 CCS).

Il mancato

esercizio del diritto non pone termine all’usufrutto (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 14), il beneficiario

della servitù non può vedersi imporre l’esercizio del diritto. Il diritto

svizzero non conosce la prescrizione estintiva in caso di mancato uso da parte

del beneficiario di una servitù.

Il mancato

utilizzo può, in casi rari e particolari, essere ritenuto quale rinuncia tacita

al diritto (Alexandra Farine Fabbro,

in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad

art. 748 n. 15). Le condizioni per ammettere una tale rinuncia (e quindi la

volontà di volontà di rinunciare) sono tuttavia molto severe siccome è

necessario che la volontà di rinunciare al diritto sia manifesta (in tema di

diritto d’abitazione si veda la STF 123 III 461). Se ammessa una tale volontà,

il nudo proprietario può ottenere la radiazione dell'usufrutto facendo capo

all'art. 975 CCS applicato per analogia. Fatta esclusione per la rinuncia, da

ammettersi con estrema prudenza e in particolari costellazioni, il mancato

esercizio del diritto d’usufrutto non comprova la rinuncia alla servitù.

Se

l'usufruttuario non esercita il suo diritto perché tale diritto non gli è più

utile, il nudo proprietario non potrà di principio domandare la radiazione

dell'usufrutto sulla base dell'art. 736 CC (Alexandra

Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,

Basilea, 2016, ad art. 748 n. 16), la dottrina rammenta infatti che, di

principio, l’esercizio del diritto d’usufrutto è cedibile.

Per quanto

concerne le prestazioni complementari, la degenza in una casa per anziani non comporta

la radiazione dell’usufrutto avente per oggetto un immobile, come rilevato in

genere l’esercizio dell’usufrutto può essere trasferito a terzi (su questi

aspetti si veda STF P 43/09 del 2 marzo 2000). Ciò contrariamente, ad esempio,

al diritto d’abitazione che, secondo la dottrina, non si estingue per il solo

fatto di non essere esercitato ma di cui può essere chiesta la radiazione sulla

base dell'art. 736 o 976 CC se dimostrato che il suo titolare non è più in

grado, e ciò definitivamente, di esercitarlo, ciò che potrebbe avvenire in caso

di ricovero in casa anziani duraturo e non più rinunciabile (ad esempio per

ragioni di salute) da parte dell’assicurato beneficiario.

11.

Va

ricordato che nell'ambito delle prestazioni complementari l’usufrutto gravante un bene mobile o immobile

rispettivamente diritti o un’intera sostanza in favore di colui che richiede le

PC, rappresenta, per il suo titolare, un valore economico nella misura

in cui l'usufruttuario ottiene così una prestazione di cui egli non potrebbe,

in assenza, beneficiare senza fare capo ad altri mezzi finanziari. A questo

proposito si veda la STCA FR 608 2017 250 del 1 ottobre 2018 in cui una vedova,

beneficiaria di un usufrutto che gravava un appartamento, avendo rinunciato

alla sua servitù, si è vista computare il valore cui essa ha rinunciato a norma

dell’art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Nel calcolo delle prestazioni complementari il

reddito dell'usufrutto va preso in considerazione nei redditi quale reddito

della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC (STF 9C_202/2009 del 19

ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009

EL Nr. 6; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38).

Quando l’usufrutto abbia per oggetto un immobile, il beneficiario della servitù

può locarlo o abitarci personalmente, in ogni caso il valore locativo deve

essere considerato e computato nei redditi del postulante le PC.

In base all’art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo

dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il

reddito proveniente dalla sub locazione degli spazi abitativi, sono valutati

secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di

domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per contro, non va considerata, quale

reddito, una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù

dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

Va infatti rammentato che, la persona che richiede delle prestazioni

complementari, deve fare capo in primis alla sostanza personale nella misura

ragionevolmente esigibile (STF 9C_202/ 2009 del 19 ottobre 2009 = SVR

2010.

EL Nr. 1; STF 8C_68/ 2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1 =

SVR 2009 EL Nr. 6; STF P 58/00 del 18 giugno 2003; STCA

33.2012.21

del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012

consid. 2.8).

12.

Nel caso all’esame in favore della qui ricorrente, mediante

contratto di divisione ereditaria del 9 marzo 1991, è stato costituito un

usufrutto, successivamente iscritto a RF. La servitù è attualmente ancora in

essere ed è stata creata per la vita intera della signora RI 1.

Come rilevato nelle considerazioni precedenti, il contenuto

della condizione 2.2. – contrariamente all’assunto della ricorrente – non può

essere collegato all’art. 758 cpv. 1 CCS. Non è infatti concordabile

contrattualmente la natura strettamente personale di una servitù come rammenta Roland M. Müller (Basler Kommentar ZGB

II, a cura di Thomas Geiser e Stephan Wolf, ed. Helbing & Lichtenhahn,

2019, Basilea, ad art. 758 n. 2) ma essa dipende da altre circostanze, riprese

nelle considerazioni precedenti, qui manifestamente non date.

Il contratto

di divisione fa stato di un diritto d’usufrutto “strettamente personale”.

La clausola non sembra istituire un esercizio del diritto in favore della sola

signora RI 1, come permetterebbe di fare l’art. 745 cpv. 2 CCS. Non si può

dedurre la circostanza dal testo della pattuizione 2.2. per cui “l’usufrutto

è strettamente personale”, ciò che potrebbe riferirsi (dopo il richiamo del

punto 2.1. del rogito all’applicazione degli “art. 745 e seguenti del codice

civile svizzero” (in sé inutile e ridondante), al fatto che l’usufrutto è

una servitù personale non cedibile e personale. In altri termini il punto 2.2.

dell’atto non permette di ritenere una limitazione nell’uso dell’immobile da

parte della ricorrente. La circostanza è rafforzata dal fatto che il contratto

di divisione, laddove costituisce l’usufrutto in favore della signora RI 1

(punto 2 delle pattuizioni), prevede, al punto 2.4., la possibilità/l’obbligo

per l’usufruttuaria di cedere l’uso del bene immobile al figlio “a seconda

delle necessità e situazione”, ciò che smentisce l’uso personale del bene

da parte dell’usufruttuaria. Terzi, e non solo l’usufruttuaria, potevano usare

l’immobile, anche se si tratta di una persona specificatamente prevista (e

l’eventuale famiglia che egli avrebbe potuto costituire).

13.

Il contratto di divisione e di

costituzione della servitù prevede che al “proprietario è però concesso il

diritto di uso e abitazione nella casa, a seconda delle necessità e situazione,

sia attuali che in caso di futuro matrimonio”.

Letteralmente sembra di

comprendere che __________ potesse, sin dall’iscrizione della servitù a RF,

imporre alla mamma di lasciargli l’immobile e di andarsene, e quindi un

sostanziale impedimento a usare il bene (e a goderne i frutti, per quanto

sostiene la ricorrente nei suoi allegati) svuotando totalmente di contenuto la

servitù costituita in favore della ricorrente il 9 marzo 1991. Egli avrebbe

potuto, sin dal marzo 1991, invocare una necessità di utilizzo della casa per

sé ritenuto che (apparentemente almeno, egli sarebbe beneficiario di un diritto

d’uso rispettivamente d’abitazione sul bene: “Al proprietario è però

concesso il diritto … d’abitazione nella casa” a dipendenza delle sue

necessità).

Ora una tale condizione,

così fortemente restrittiva dei diritti dell’usufruttuaria, verosimilmente

fondata sull’eccezione prevista all’art. 745 cpv. 2 CCS al pieno godimento del

bene oggetto della servitù, non sarebbe in sé ammissibile, se presa alla

lettera. In effetti le pattuizioni limitanti i diritti dell’usufruttuario, come

riportato nelle condizioni che precedono, non devono svuotare di senso e

portata l’usufrutto. La servitù deve mantenere un contenuto. Alexandra Farine Fabbro (Commentaire

Romand CC II ad art.745 n. 24), come evocato in precedenza, ricorda la

necessità di un contenuto “minimum à respecter” e rileva che per quanto

attiene l’uso del bene le parti possano convenire dei limiti di natura

geografica o territoriali quali l’uso di un campo solo per una precisa parte

dello stesso, o di una specifica parte di un giardino. Per quanto attiene ai

frutti del bene, ricorda ancora la citata dottrina, si può immaginare che “les

loyers provenant de la location par l’usufruitier d’une partie de la maison

reviendront au nu-proprietaire“ con il rilievo che – per mantenere un senso

all’usufrutto “il faut, et il suffit, que l’usufruitier puisse s’approprier

des fruits”.

Ora, ad litteram, il punto

2.4

del rogito in discussione prevede che, in base alla semplice

manifestazione di volontà del nudo proprietario questi possa integrare la casa,

escludendo in pari tempo il diritto d’usufrutto della madre (che comunque

beneficerebbe di un usufrutto strettamente personale a norma dell’art. 758 CCS,

secondo la sua tesi). Vi è qui una contraddizione in termini. La confusione è

poi maggiore se si pone mente all’utilizzo, da parte del notaio rogato, dei

termini diritto d’uso e, soprattutto, diritto d’abitazione (v’è da chiedersi se

il notaio ha qui fatto riferimento agli art. 776 e seguenti CCS).

La clausola

2.4

del contratto non può essere intesa quale diritto assoluto e soggettivo

del nudo proprietario di esigere l’uso o un diritto d’abitazione sull’immobile,

ma quale possibilità concessa allo stesso di entrare in possesso dell’immobile,

ovviamente – per il senso stesso che deve essere dato alla servitù

dell’usufrutto – a titolo oneroso. In difetto di ciò l’usufrutto non avrebbe un

contenuto minimo. In altri termini la servitù costituita in favore della qui

ricorrente deve avere ed ha un contenuto poiché la stessa deve poter

beneficiare dei frutti della stessa.

14.

La gratuità dell’uso della casa da parte del figlio è asserita

dalla ricorrente e dal notaio che ha rogato l’atto quasi 30 anni fa. Questa

circostanza non è credibile. Se al punto 2.3. dell’atto notarile è ben

rammentato che l’usufrutto è riconosciuto gratuito per le spese e gli oneri

della proprietà, e quindi se la gratuità è esplicitamente espressa, nulla è

invece ritenuto al successivo punto 2.4. Non è in effetti fatto cenno a gratuità

in questa clausola e ciò correttamente. Al notaio non poteva certamente

sfuggire che un usufrutto, ove il nudo proprietario potesse imporre l’uso del

bene (o financo il diritto d’abitazione nella casa), e ciò in base alla

semplice manifestazione unilaterale di volontà dello stesso e a titolo

gratuito, non avrebbe lasciato contenuto alcuno alla servitù che non sarebbe

stata iscritta a RF. Per tale ragione, a prescindere dal contenuto del doc. H

(redatto a quasi 30 dall’atto notarile), la cessione deve essere ritenuta a

titolo oneroso. D’altra parte la dichiarazione doc. H del notaio ricorda che la

concessione dell’uso e dell’abitazione sarebbe da ritenere gratuito “rientrando

nel concetto di usufrutto globale indicato nell’articolo in questione”, ciò

che lascia intendere solo che per la beneficiaria l’usufrutto era gratuito (e

poteva esserlo), non per colui che avrebbe potuto fare uso del bene gravato e

abitarvi.

In buona

sostanza, per le ragioni espresse, e meglio per la natura della servitù e delle

restrizioni ammissibili, per il tenore letterale del contratto (che non

esplicita al punto 2.4. una gratuità), e per la portata della pattuizione (se

intesa come sembra volerlo oggi __________, destinatario del doc. H) che

avrebbe permesso al figlio di esautorare la madre sin dall’iscrizione

dell’usufrutto senza compensazione finanziaria (ciò che avrebbe privato la

ricorrente della sua quota ereditaria nella successione del marito e lo avrebbe

probabilmente favorito rispetto al fratello e alla sorella), si deve concludere

che l’occupazione dell’immobile da parte del nudo proprietario deve essere

ritenuta a titolo oneroso. Il fatto che, materialmente non sia pagata pigione o

congrua somma, poco importa. Correttamente la Cassa cantonale di compensazione

AVS AI IPG ne ha computato il valore, in sé corretto e non contestato dalla

ricorrente. Il valore ritenuto nella decisione formale del 25 febbraio 2020

deve essere qui pienamente condiviso. Può invece rimanere aperto il tema del

computo delle spese di manutenzione dell’usufrutto (CHF 1'750) comprese tra le

uscite dell’assicurata nella misura in cui le spese, in base al rogito, sono

assunte dal figlio __________ e non sono a carico della madre (punto 2.3. del

rogito). Il computo o meno di tale importo non avendo incidenza sulla

determinazione del riconoscimento dell’accredito forfettario del premio di

cassa malati.

15.

Con

il suo gravame, e con la replica successiva, RI 1 ha chiesto l’interrogatorio

delle parti e l’audizione testimoniale del notaio __________. Interpellata in

merito alle prove offerte alla luce degli atti prodotti, la ricorrente vi ha

rinunciato chiedendo comunque l’acquisizione agli atti dei documenti trasmessi

(doc. A a J). Ciò che questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha fatto. In

merito alle prove offerte va qui evidenziato come, conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Secondo il

TCA, la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della

presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti, segnatamente l’audizione del teste __________, notaio

che ha rogato il rogito 9 marzo 1991. Questa deposizione, cui parte ricorrente

ha rinunciato, appare non rilevante ai fini delle conclusioni cui giunge il

Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il documento (scritto __________/__________

doc. H) è acquisito agli atti. Il contenuto di questo documento non appare

ritenibile nel senso auspicato dalla ricorrente, da un lato siccome la gratuità

della concessione del diritto d’uso ripetitivamente d’abitazione nella casa

(clausola 2.4. del rogito) non è specificatamente pattuita e precisata (“nemo

censetur donare”; al contrario di quanto emerge nella clausola 2.3. che

indica la gratuità dell’usufrutto per la ricorrente), contraddice

manifestamente lo scopo di una divisione ereditaria svuotando il diritto della

signora RI 1 di portata (quid se __________ avesse “esercitato” il suo

diritto di abitare nella casa il giorno successivo all’iscrizione a RF

dell’usufrutto? Quale valore avrebbe avuto in tal caso la quota ereditaria

ricevuta dalla madre al momento della divisione? Praticamente nessuna). Il

documento H, e l’eventuale conferma verbale che ne avrebbe potuto dare il

notaio __________ non influirebbe in ogni caso sulle conclusioni cui è

pervenuta questa Corte e sulla valenza economica del diritto dell’assicurata

cui essa ha diritto rispettivamente rinuncia a incassare. La ricorrente ha

postulato l’audizione delle parti. In base alla giurisprudenza federale,

l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1

CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici

domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale

o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94). In concreto, non è stata formulata una

specifica domanda di procedere ad un'udienza pubblica, ma è stato postulato (da

patrocinatori giuristi) l’interrogatorio delle parti. Già per tale motivo un

dibattimento pubblico non doveva essere organizzato. All’audizione delle parti

la ricorrente ha comunque, opportunamente, rinunciato alla luce del fatto che

essa ha avuto la possibilità non solo di aggravarsi compiutamente contro la

decisione avversata, ma anche di esprimersi in maniera specifica e dettagliata

in merito alla risposta di causa dell’a Cassa, esercitando così pienamente il

diritto di essere sentita garantito dalla procedura applicabile e previsto

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica

richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione

dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere

l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico). Ciò che le parti avrebbero

potuto dire in sede di interrogatorio è stato espresso in forma scritta in modo

adeguato e certamente sufficiente. I documenti prodotti dalle parti sono tutti

stati acquisiti agli atti.

16.

L'insorgente

ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I e

IV) con il (gratuito) patrocinio dell’avv. RA 1 rispettivamente del MLaw __________

(dal 4 settembre titolare della patente d’avvocato e dal 21 ottobre 2020

iscritto a registro degli avvocati). A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag) l’assistenza

giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito

patrocinio. presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il

processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

17.

Nella

fattispecie i presupposti dell’assistenza giudiziaria sono realizzati. Alla

luce della formulazione del rogito del notaio e, comunque, degli aspetti

giuridici del tema, il patrocinio di un legale appariva necessario per

l’inoltro della causa. L’esito, appunto per le clausole 2.2. e 2.4. del

contratto di divisione, non appariva di primo acchito scontato, ancorché

determinate tesi giuridiche (applicabilità dell’art. 758 cpv. 1 CCS in tema di

carattere strettamente personale del diritto d’usufrutto, in specie) non

apparivano fondate sin dall’inizio. Il presupposto dell’esito difetta quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). In concreto, come detto, la vertenza non appariva,

alla luce del tenore del contratto di divisione, sin dall’inizio destinata

all'insuccesso. La condizione economica dell’assicurata, beneficiaria

della riduzione del premio LAMal nell’ambito delle PC, che deve fronteggiare

importanti spese come rilevato dal contratto di accoglienza nella casa anziani __________

di __________, visti i redditi ritenuti dalla Tassazione 2018 agli atti e il

preavviso del Municipio di __________ del 28 luglio 2020, permettono di

riconoscere l’AG con il gratuito patrocinio, la domanda va conseguentemente

accolta. Al momento della tassazione della nota d’onorario dei patrocinatori la

stessa dovrà precisare minutamente le attività svolte dall’avv. __________

quand’egli ancora era praticante legale.

La procedura è gratuita e non

si percepiscono tasse e spese che permangono a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di

assistenza giudiziaria è accolta e la ricorrente posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La nota dello studio legale RA 1 di __________ sarà tassata

separatamente e dovrà esplicitare l’attività svolte dall’avvocato e quelle

esercitate dal praticante.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni