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Decisione

33.2020.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2020Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. Il 14 ottobre 2020 (doc. V)

il ricorrente ha evidenziato che delle fatture che ha presentato alla Cassa per

giustificare il consumo del capitale del II pilastro ritirato tante erano

posteriori al 2012 e tante altre erano ricevute di pagamenti in contanti di

artigiani o centri edili per lavori di manodopera serviti per la ristrutturazione

della sua casa dopo 20 anni (doc. B4). Inoltre, la Cassa non ha computato le

spese che ha pagato al Cantone e al Comune per avere ritirato i soldi della

Cassa pensioni come pure tutti gli interessi ipotecari pagati alla banca. I

soldi che gli sono rimasti non sono serviti né per andare in vacanza né per

comprare un'automobile nuova. Sulla donazione che ha fatto a favore della

figlia il ricorrente ha affermato di non avere sbagliato ad avere aiutato una

giovane a mettersi in proprio con il negozio da parrucchiera e a costruirsi una

casa.

Infine, l'assicurato ha evidenziato di avere pagato tutti i suoi

debiti (doc. B1), di avere sempre pagato tutte le imposte comunali e cantonali,

di essere stato un padre di famiglia onesto, che ha fatto studiare i suoi due

figli e che si occupa della moglie che è stata operata al cuore e ha avuto 4

ictus. Egli si domanda quindi se è giusto che la rendita AVS attuale di Fr.

2'142.- non gli dia diritto alle prestazioni complementari (doc. B6).

1.8. Il 26 ottobre 2020 (doc. VII)

la Cassa di compensazione ha informato il TCA di non avere ulteriori

considerazioni e anche il ricorrente non si è espresso ulteriormente (doc.

VIII).

1.9. Il Tribunale ha chiesto il 20

novembre 2020 (doc. IX) alla Cassa di completare gli atti trasmettendo

l'estratto del conto bancario del ricorrente comprovante l'avvenuto versamento

del capitale del II pilastro, come pure le notifiche di tassazione IC 2011-2013

e altri documenti giustificanti il consumo di sostanza (doc. IX).

1.10. La documentazione pervenuta al

TCA è stata inviata al ricorrente per osservazioni (doc. XI), inviate il 9

dicembre 2020 (doc. XII).

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti

abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se

ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e

l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili.

Fra quelli computabili (cpv.

1), in particolare vi sono:

"

b. i proventi della sostanza

mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un

decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi

per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario

delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della

prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni

periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

2.3. Nella decisione impugnata, la

Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 332'384.- a

titolo di rinuncia di sostanza (Fr. 270'000.- [valore venale] - Fr. 2'616.-

[debiti ipotecari] - Fr. 90'000.- [ammortamento annuo dal 2013 al 2020] + Fr. 155'000.-

[consumo del capitale di libero passaggio]), poiché le rinunce di beni mobili o

immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una

controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa non ha qui

ritenute date.

In quell'occasione l'amministrazione ha precisato che l'importo

corretto da conteggiare a titolo di sostanza ammonterebbe a Fr. 332'384.-,

giacché l'ammortamento annuo per il 2020 è pari a Fr. 80'000.- e non a Fr.

90'000.- come ritenuto nella decisione.

Con la risposta la Cassa, ritenute le nuove pezze giustificative

prodotte dall'assicurato con il ricorso, ha stabilito che la rinuncia alla

sostanza per dispendio non giustificato è di Fr. 113'024,30 (Fr. 148'442,25

[stato del conto risparmio dopo l'accredito del capitale ritirato di Fr.

148'396.-] - Fr. 22'393,05 [consumo di sostanza comprovato] - Fr. 10'000.-

[ammortamento annuo] - Fr. 3'024,90 [saldo del conto risparmio al 31 dicembre

2012]).

Per la donazione del bene immobile la Cassa ha invece confermato

il valore di rinuncia alla sostanza indicato nella decisione su opposizione.

Ciò stante, la nuova rinuncia alla sostanza sia da dispendio

ingiustificato di capitali sia da donazione di un immobile, dedotto l'ammortamento

annuo, ammonta a Fr. 310'408,30 per il 2019 e a Fr. 300'408,30 per il 2020

secondo il calcolo seguente:

rinuncia a seguito della donazione

immobiliare Fr. 270'000.00

debiti ipotecari - Fr. 2'616.00

rinuncia a seguito del dispendio

ingiustificato di capitali Fr. 113'024.30

ammortamento annuo dal 2013 al 2019 - Fr. 70'000.00

rinuncia a sostanza computabile

per l'anno 2019 Fr. 310'408.30

ammortamento annuo per l'anno 2020 - Fr. 10'000.00

rinuncia a sostanza computabile

per l'anno 2020 Fr. 300'408.30

La Cassa cantonale di compensazione ha precisato che, benché ci

sia una diminuzione della rinuncia di sostanza conteggiata, i redditi computabili

eccedono comunque ancora le spese riconosciute, motivo per cui ha confermato il

rifiuto delle PC.

Il ricorrente sostiene invece che non gli si debba imputare una

rinuncia della sostanza immobiliare, perché egli non ha fatto nient'altro che

dare seguito alle volontà di suo fratello prima che morisse e meglio che sua

figlia diventasse proprietaria del fondo n. 1673 RFD di __________ - Sezione __________.

Infatti, pochi mesi dopo che l'assicurato ne è diventato proprietario per

divisione ereditaria l'ha donato a sua figlia. Pertanto, l'importo di Fr.

270'000.- considerato a titolo di rinuncia di sostanza deve essere eliminato

dal calcolo del suo diritto alle prestazioni.

Per il consumo del II pilastro, il ricorrente ha affermato di

avere avuto gravi problemi ai denti, che la figlia si è sposata e che la sua

casa ha avuto bisogno di ristrutturazione, lavori che ha pagato in contanti ma

di cui non ha più tutte le fatture e ricevute.

2.4. Va evidenziato come la LPC

stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione

complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha

effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI

1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non

dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non

il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia

sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in

cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o

a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza

controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a

determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o

non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V

205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003

EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique

VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173

consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b)

o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag.

225 consid. 3a).

In questi casi, la

giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia

(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che

un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di

terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina

il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la

sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di

vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale

e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il

sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere

ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in

passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF

146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995

pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e

ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico

rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due

condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente

(SVR 2006 EL Nr. 2).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il

computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato

nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre

cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal

proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la

rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF

120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010

del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della

rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta

valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di

retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289;

STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio

2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99

del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC,

la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a

delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve

prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia

corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il

fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro

costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla

percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un

interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato

che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso

modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti

computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel

calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo

stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011, stato 1° gennaio 2020).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha

osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente

inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di

ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è

in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., pag. 173). Il

sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente

disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in

passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita",

Considerandi

DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza

deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è

privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in

maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era

molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella recente DTF

146.

V 306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha

riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in

discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore,

prevista per il 1° gennaio 2021, non può però essere anticipata (in particolare

l'art. 11a nLPC).

2.5

Nel caso di specie, il 21

luglio 2011 (doc. A12) il notaio avv. __________ ha chiesto all'Ufficio

registri di iscrivere quali nuovi proprietari delle part. nn. 1668, 1672 e 1673

RFD di __________ - Sezione __________ i tre fratelli, fra cui anche

l'assicurato, componenti la comunione ereditaria sorta dal decesso del quarto

fratello avvenuto nel 2009, come attestato dal certificato ereditario (doc.

A13).

Lo stesso giorno (doc. 27) ha avuto luogo l'atto di scioglimento

della comunione ereditaria e, per ciò che è qui determinante, l'assicurato è

diventato unico proprietario della part. n. 1673 e come tale è stato iscritto a

registro fondiario (doc. 26).

Con istromento notarile, sempre del notaio __________, il 17

ottobre 2011 (doc. A15) RI 1 ha ceduto alla figlia la part. n. 1673 RFD di __________

- Sezione __________ quale anticipo ereditario. Questa cessione è avvenuta a titolo

di donazione per anticipata successione con obbligo della collazione al valore

attuale. Il fondo era inoltre libero da ipoteche, mentre risultava iscritta

un'ipoteca legale di Fr. 2'616,10 a garanzia di contributi comunali.

Questa donazione è quindi avvenuta senza obbligo legale e senza

controprestazione adeguata e il giorno stesso (doc. A14) ne è stata chiesta

l'iscrizione a registro fondiario.

Il ricorrente sostiene che detta cessione è stata effettuata nel

rispetto delle volontà del fratello premorto che, quando era in vita, non è

riuscito a donare direttamente alla nipote il fondo.

Non v'è traccia di queste volontà, perciò si deve ritenere che il

ricorrente è diventato dapprima proprietario in comune con gli altri coeredi del

mappale n. 1673 RFD di __________ - Sezione __________, poi unico proprietario

con lo scioglimento della comunione ereditaria che si è creata con il decesso

del fratello. Il fatto che egli ne abbia disposto conformemente al preteso desiderio

del precedente proprietario cedendo la predetta particella alla nipote de

cujus, sua figlia, dal profilo del diritto alle prestazioni complementari nulla

muta al fatto che l'alienazione della sostanza deve essere considerata come una

rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, non avendo egli ottenuto

nulla in contropartita e senza essere stato obbligato giuridicamente ad agire

in tal senso.

Pertanto, questo immobile deve essere computato nella sostanza

dell'assicurato come se esso non vi avesse rinunciato. Infatti, gli importi (di

reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel

calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).

Occorre inoltre evidenziare che per ammettere una

azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non è necessario

che, al momento della rinuncia, il tema delle prestazioni complementari abbia

realmente svolto un ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia

realizzato quali fossero le conseguenze del suo agire dal profilo delle

assicurazioni sociali.

Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente

che la stessa sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato, che deve

essere comunque capace di discernimento e consapevole della riduzione della sua

sostanza, anche in assenza della consapevolezza della possibile qualifica di

rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari (STF

9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.1).

Dall'atto di cessione in anticipo ereditario non risulta che il

ricorrente non fosse capace di discernimento, perciò come tale esso è valido e

va considerato ai fini del suo diritto alle PC.

2.6

Per la determinazione del

valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto

prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito,

per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali

ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle

parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione

eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N.

3483.01

DPC).

Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta

l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI il valore venale dell'immobile donato

dall'assicurato nel 2011, l'amministrazione si è fondata su una precedente

valutazione dell'Ufficio stima del 2013 (doc. 40) che l'ha stabilito essere,

nel 2011, di Fr. 270'000.-.

Infatti, secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve

far esperire una perizia da un ufficio competente (fra le ultime: STCA

33.2020.14

del 21 settembre 2020; STCA 33.2019.3 del 13 maggio 2019).

Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,

che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima

ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare

un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio

(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,

sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni

complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI

1993.

pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida

detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il

nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale

ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P

38/96 del 27 febbraio 1998).

Il ricorrente non ha contestato l'importo di Fr. 270'000.- e come

tale può dunque essere posto alla base del presente giudizio.

2.7

La Cassa

cantonale di compensazione ha cifrato in Fr. 2'616.- i debiti ipotecari deducibili

dalla sostanza immobiliare e tale importo ha trovato l'accordo del ricorrente.

In realtà, questo importo è un debito personale

dell'assicurato trattandosi di contributi per il quale il Comune di __________,

a garanzia del pagamento, ha iscritto un'ipoteca legale sulla part. n. 1673 RFD

di __________ - Sezione __________. Come tali non sono dunque deducibili dal

valore della sostanza alienata.

Nemmeno essi sarebbero comunque deducibili qualora

fossero dei debiti ipotecari in senso stretto.

Infatti, come evidenziato nella recente STCA

33.2020.14

del 21 settembre 2020, il Tribunale federale ha ricordato nella STF

9C_31/2018 del 23 maggio 2018 (SVR 2018 EL Nr. 17), al considerando 4.2, il

principio derivante dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, secondo cui dalla sostanza

lorda possono essere dedotti tutti i debiti che al momento determinante

esistono effettivamente e non solo possibilmente; l'esigibilità non è un

presupposto. Tuttavia, possono essere presi in considerazione soltanto i debiti

che gravano sulla sostanza economica del patrimonio. Questo vale quando il

debitore può seriamente aspettarsi di doverli pagare. Questo presupposto è dato

per i debiti per i quali è stato emesso un attestato di carenza beni giusta

l'art. 149 cpv. 1 LEF, se si può presumere con una probabilità predominante che

il creditore faccia valere il suo credito non appena il debitore torna a

miglior fortuna (DTF 142 V 311 consid. 3.3).

Nel caso giudicato dall'Alta Corte nel 2018, il

ricorrente ha preteso la deduzione dei debiti dalla sostanza alienata, ciò che

l'avrebbe posto nella situazione come se nel 2008 egli non avesse regalato la

sua quota di comproprietà e avesse utilizzato quell'importo per tacitare i

creditori. Era come se i beni ai quali si è rinunciato ai sensi dell'art. 11

cpv. 1 lett. g LPC non fossero mai stati presi in considerazione e, perciò, in

casi come quello giudicato dal Tribunale federale questa norma rimaneva lettera

morta. La nostra Massima Istanza ha però osservato che un tale risultato non

corrisponde allo scopo della legge, perché contravviene al principio del

computo della sostanza alla quale si è rinunciato e la rinuncia di sostanza è

in un certo senso il motivo principale del fatto che, dal profilo delle PC, i

debiti non gravano la sostanza economica del patrimonio, ciò che ne esclude la

deducibilità.

La legge non vuole trattare i beneficiari di PC che hanno

rinunciato a valori di sostanza allo stesso modo di quelli che hanno mantenuto

la propria sostanza (cfr. consid. 6.2).

La recente STF 9C_519/2019 del 14 gennaio

2020.

(SVR 2020 EL Nr. 5 consid. 4.3.1) ha ribadito il principio secondo

cui il debito ipotecario non deve essere dedotto dalla sostanza

alienata, ma come tale non è stato ritenuto

applicabile al caso esaminato. Infatti, quale controprestazione per

l'alienazione della sostanza immobiliare ai figli, l'assicurata ha ricevuto un

credito senza interessi nei confronti dei figli di Fr. 91'000.- e un diritto di

abitazione vita natural durante; essa è rimasta l'unica debitrice dell'ipoteca

che gravava il fondo, mentre i figli erano terzi debitori del pegno

immobiliare. Pertanto, con l'alienazione del fondo non ha trasmesso l'ipoteca

e, poiché è rimasta debitrice, i debiti sono deducibili (STF P 80/01 del 7

febbraio 2003 consid. 3.3).

Per quanto concerne la donazione dell'immobile alla

figlia, nel caso concreto al ricorrente si deve dunque computare una rinuncia

di sostanza ammontante a Fr. 270'000.-.

2.8

A titolo di

rinuncia di sostanza, la Cassa di compensazione ha computato non solo la

cessione della sostanza immobiliare, ma anche il consumo di capitale che

l'assicurato non è stato in grado di comprovare.

In un primo tempo, con la decisione formale e la

decisione su opposizione l'amministrazione, ritenendo che non v'era prova di

avere ricevuto una controprestazione adeguata, ha considerato una rinuncia di

sostanza di Fr. 155'000.-, cifra che risultava dalla notifica di tassazione IC

2012.

quale numerario (doc. A16).

In un secondo momento, con la risposta di causa la

Cassa di compensazione, analizzati i documenti giustificativi prodotti

dall'assicurato al Tribunale con il ricorso, ha considerato che una parte del

consumo degli averi a risparmio è stata comprovata. Pertanto, dal saldo del

conto risparmio (Fr. 148'442,25) dopo l'accredito del capitale del II pilastro avvenuto

il 26 luglio 2012 (Fr. 148'396.-), l'amministrazione ha dedotto il consumo giustificato

di Fr. 22'393,05 (doc. III/4), l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- e il saldo

del conto risparmio al 31 dicembre 2012 di Fr. 3'024,90, ottenendo una rinuncia

di sostanza per dispendio ingiustificato di capitali di Fr. 113'024,30.

L'assicurato ha contestato di non essere stato in

grado di comprovare la destinazione del suo II pilastro, visto che già nella

fase istruttoria ha prodotto alla Cassa numerose fatture, ricevute di pagamento

e altri documenti simili atti a giustificare il consumo della sua sostanza.

Egli ha comunque riconosciuto di non essere in grado

di comprovare tutte le spese sostenute diverso tempo fa, poiché pagate in

contanti e di cui non ha più le ricevute.

2.9

Dall'estratto

conto al 31 dicembre 2012 (doc. X/1) che il TCA ha chiesto alla Cassa di

compensazione di produrre (doc. IX), risulta che al 31 dicembre 2011 il conto

risparmio dell'assicurato presentava un saldo positivo di Fr. 239,75.

Il 26 luglio 2012 __________ ha poi accreditato

sul suo conto bancario l'importo di Fr. 148'396.-.

Da quel momento, l'assicurato ha effettuato molti prelevamenti e nell'ordine

di migliaia di franchi per volta, dapprima in contanti, poi soprattutto al

bancomat e talvolta anche a intervalli molto ravvicinati, più volte al giorno.

Il ricorrente ha prodotto al TCA fatture, conteggi, ricevute di

pagamento e altri documenti relativi a spese personali, lavori di

ristrutturazione della sua abitazione, imposte comunali e imposte derivanti dalla

divisione ereditaria.

Tuttavia, come ha osservato correttamente l'amministrazione, la

maggior parte di queste pezze giustificative si riferisce ad anni precedenti o

successivi l'incasso della prestazione di libero passaggio e quindi non è forzatamente

atta a comprovare il consumo del capitale di libero passaggio del II pilastro accreditatogli

il 26 luglio 2012.

Altri documenti riguardano invece il periodo in questione:

doc. A23: 17+28 agosto 2012:

acconto dentista moglie Fr. 2'500.00

doc. A22: 6 settembre 2012:

annullamento ipoteca legale Fr. 3'590.35

doc. A28: 6 settembre 2012: imposte

comunali 2012 Fr. 1'110.00

doc. A25: 15 ottobre 2012: acquisto

macchina per caffè Fr. 1'199.00

doc. A26: 15 ottobre 2012: acquisto

stufa a pellet Fr. 1'771.55

tasse doganali Fr. 141.70

doc. A27: 17 ottobre 2012: acquisto

materiali edili Fr. 665.50

tasse doganali Fr. 53.20

doc. A29: 30 ottobre 2012: versamento

tasse al notaio Fr. 472.50

doc. A19: 30 ottobre 2012:

sostituzione riscaldamento Fr. 11'300.00

Totale spese comprovate Fr. 22'803.80

Non è stato invece comprovato, come sostiene l'assicurato, il

pagamento degli interessi ipotecari con il capitale del II pilastro. Non

risulta per esempio che sia stato effettuato un bonifico sul conto cointestato

dei coniugi presso l'istituto creditore (doc. 73), perciò tale spesa non può

essere ritenuta quale consumo.

Anche l'estratto dei pagamenti dei debiti effettuati dal

ricorrente tra il 1997 e il 2014 direttamente all'Ufficio di esecuzione di __________

non annovera dei versamenti avvenuti tra il 16 dicembre 2010 e il 5 novembre

2013.

(doc. B1).

Di conseguenza, questo documento non gli è di alcun aiuto per

dimostrare il consumo della sostanza mobile, che nell'arco di cinque mesi si è

erosa quasi completamente. Infatti, sull'importo di Fr. 239,75 presente al 1°

gennaio 2012 è stato accreditato il 26 luglio 2012 il capitale di libero

passaggio di Fr. 148'396.-, ma al 31 dicembre 2012 il conto presentava un saldo

positivo di soli Fr. 3'024,90.

Da quanto precede discende perciò che l'assicurato non ha saputo

comprovare la destinazione di oltre Fr. 100'000.- prelevati in un breve lasso

di tempo e, pertanto, sono dati i presupposti giuridici per concludere che, in

assenza di una controprestazione adeguata del consumo di questa sostanza, vi

sia stata una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC di Fr. 122'807,05

(Fr. 239,75 + Fr. 148'396 - Fr. 22'803,80 - Fr. 3'024,90).

2.10

Determinati i valori della

sostanza alienata, occorre rilevare che rinunciare alla propria sostanza

comporta contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare

una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art.

17a cpv. 1 OPC-AVS/AI). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve

essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e

successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2

OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a

cpv. 3 OPC-AVS/AI) (N. 3483.06 Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2020).

La Cassa di compensazione ha osservato nella decisione su

opposizione che per la rinuncia di sostanza immobile si dovrebbe considerare un

ammortamento di Fr. 70'000.- per il 2019 (dal 2013 al 2019) e di Fr. 80'000.-

per l'anno 2020 (dal 2013 al 2020) in luogo degli ammortamenti ritenuti nella

decisione su opposizione, superiori di Fr. 10'000.- per anno.

Con la risposta, essa ha indicato che dal consumo di sostanza

mobile di Fr. 123'024,30 (Fr. 148'442,25 - Fr. 22'393,05 - Fr. 3'024,90) si

deve dedurre l'ammortamento di Fr. 10'000.-, per una rinuncia di sostanza a

seguito del dispendio comprovato di capitali di Fr. 113'024,30.

Complessivamente, l'amministrazione ha perciò ritenuto con la

risposta una rinuncia di sostanza di Fr. 310'408,30 nel 2019 (Fr. 270'000 -

Fr. 2'616 + Fr. 113'024,30 - Fr. 70'000) e di Fr. 300'408,30 nel 2020 (meno

ulteriori Fr. 10'000; cfr. consid. 2.3).

Il TCA ricorda che, come

evidenziato dal N. 3483.07 DPC, la riduzione di Fr. 10'000.- è applicabile una

sola volta all’anno. Se una persona rinuncia più volte a beni, i singoli

importi non vengono ridotti separatamente.

Ciò significa che, come risulta dall'esempio di calcolo all'Allegato

9.4

DPC Riduzione della rinuncia a beni conformemente all'articolo 17a

OPC-AVS/AI, si ha così che nell'evenienza concreta la sostanza immobile a cui

il ricorrente ha rinunciato nel 2011 va innanzitutto riportata in Fr. 270'000.-

e questo importo va ripreso come tale al 1° gennaio 2012.

Nel 2012 va poi ad aggiungersi la rinuncia dei beni mobili stabilita

in Fr. 122'807,05 e quindi l'importo a cui l'assicurato ha rinunciato assommava

quell'anno a Fr. 392'807,05.

L'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- può iniziare il 1° gennaio

2013, ossia contando dall'anno successivo (2013) al 1° gennaio seguente (2012) l'anno

di partenza (2011) e va fatto fino all'anno per cui è chiesta la prestazione

complementare, per un totale di Fr. 70'000.- nel 2019 e di Fr. 80'000.- nel 2020.

Per il calcolo delle prestazioni complementari del ricorrente deve

perciò essere computata una rinuncia a beni di Fr. 322'807,05 nell'anno 2019

e di Fr. 312'807,05 nel 2020.

2.11

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, benché gli importi che devono essere computati all'assicurato a titolo

di rinuncia di sostanza siano inferiori a quelli ritenuti dalla Cassa cantonale

di compensazione nella sua decisione su opposizione - e di poco superiori agli

ammontari proposti nella risposta di causa, in cui il diritto alle PC è stato

comunque rifiutato -, i redditi computabili risultano ancora superare le spese

riconosciute.

Ne discende che il ricorrente non può ottenere le prestazioni

complementari richieste.

Il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese e

senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti