33.2020.17
Rinuncia di sostanza. Ass. ha donato alla figlia un immobile senza controprestazione adeguata né obbligo legale. Dalla sostanza alienata non è possibile dedurre i debiti ipotecari. Consumo di capitale comprovato solo in minima parte con fatture,perciò il resto va ritenuto quale rinuncia.Ammortamento
21 dicembre 2020Italiano34 min
artigiani o centri edili per lavori di manodopera serviti per la ristrutturazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2020.17
TB
Lugano
21 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 agosto 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel novembre 2019 (docc.
55-62) RI 1, 1947, ha chiesto le prestazioni complementari e con decisione del
28 gennaio 2020 (docc. A8-A10) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
la domanda, poiché i redditi determinanti erano superiori alle spese
riconosciute. In particolare, essa ha computato quale rinuncia di sostanza per
il 2019 l'importo di Fr. 342'384.-, riferito sia alla cessione alla figlia nel
2011 della part. n. 1673 RFD di __________, Sezione __________ come anticipo
ereditario sia al dispendio non comprovato del capitale del II pilastro.
1.2. Il 23 febbraio 2020 (doc. A2)
l'assicurato si è opposto al rifiuto della concessione delle PC, rilevando di
non essere più proprietario della predetta part. n. 1673, che ha ereditato dal
fratello nel 2009 e che, con lo scioglimento della comunione ereditaria nel
2011 (doc. 108), ha donato a sua figlia (docc. A14 e A15), cosicché
quest'ultima ha potuto costruirsi la casa e insediarvi il proprio negozio di
parrucchiera. Pertanto, questa voce va defalcata dalle sue entrate.
1.3. Il 28 febbraio 2020 (doc. A11)
la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di giustificare la
provenienza dell'importo di Fr. 155'000.- tassato quale numerario nella
notifica fiscale IC 2012 e di spiegare per quale motivo tale importo non
figurava più nella tassazione fiscale IC 2013.
1.4. Con decisione su opposizione
del 27 agosto 2020 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione, osservando che l'importo di Fr. 332'384.- computato nel 2020 quale
rinuncia di sostanza andrebbe modificato in Fr. 342'384.-, ciò che
peggiorerebbe ulteriormente il rifiuto delle prestazioni.
L'amministrazione ha spiegato che la donazione immobiliare che è
avvenuta il 17 ottobre 2011 a favore della figlia dell'assicurato è stata fatta
senza controprestazione adeguata. Il fatto che la cessione alla figlia
rispondesse alla volontà del fratello non è comprovato, in merito non v’è
traccia scritta. La donazione da padre a figlia deve quindi essere considerata
come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e, come tale, deve
essere computata al valore venale (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI). Per determinare
questo valore la Cassa si è basata sulla perizia fatta esperire nel 2013
dall'Ufficio stima in occasione di una precedente domanda di PC (doc. 35) e dal
valore venale di Fr. 270'000.-, stato 2011 (doc. 40), essa ha dedotto un
ammortamento di Fr. 80'000.- dal 2013 al 2020, in luogo dei Fr. 90'000.-
considerati nella decisione formale per le PC dal 1° gennaio 2020 (art. 17a
OPC-AVS/AI).
Tenuto poi conto dei debiti ipotecari al momento della donazione,
si ha una rinuncia di sostanza di Fr. 187'384.-.
Quanto al computo del capitale di libero passaggio a titolo di
rinuncia, la Cassa ha rilevato che il 26 luglio 2012 l'assicuratore ha versato
sul conto bancario dell'opponente la somma di Fr. 148'396.-, capitale che a
fine anno 2012 si era praticamente già eroso (saldo al 31 dicembre 2012 di Fr.
3'024,90). Alla richiesta di comprovare il consumo di questo capitale,
l'assicurato ha trasmesso numerose fatture, tuttavia posteriori ai prelevamenti
effettuati dal 2 agosto al 28 dicembre 2012.
L'amministrazione ha perciò dedotto che quanto prelevato non è
stato utilizzato per fare fronte alle spese giustificate. Pertanto, senza una
controprestazione adeguata, la Cassa ha computato nel calcolo PC
dell'interessato l'importo di Fr. 155'000.- a titolo di sostanza, come peraltro
risulta dalla notifica fiscale IC 2012.
In conclusione, nel 2020 andrebbe computata una rinuncia di
sostanza di Fr. 342'384.- (Fr. 187'384 + Fr. 155'000) anziché di Fr. 332'384.-,
ciò che porta sempre a un rifiuto delle PC.
1.5. Il 16 settembre 2020 (doc. I)
RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di concedergli la prestazione
complementare, non riuscendo più a vivere con soli Fr. 2'169.- al mese di
rendita.
Il ricorrente ha criticato l'operato della Cassa di compensazione,
che si è permessa di chiedergli "quello
che faccio per i miei figli" (pag.
2), spiegando di avere ricevuto in eredità il terreno del fratello deceduto e
di averlo donato alla figlia nel rispetto delle sue volontà sebbene non le
abbia lasciate per iscritto, non avendo avuto il proprietario il tempo di
donarlo lui alla nipote.
L'assicurato ha precisato che su quel terreno la figlia ha
costruito casa e vi ha aperto un salone da parrucchiera.
In merito al consumo del capitale il ricorrente ha affermato che
"Come può giudicare uno a 65 anni che ha
ritirato i sodi della cassa pensione (soldi sudati da me con il mio lavoro)
come ho fatto a spedere tutto in sei mesi? Io RI 1 nel 2012 ho avuto dei grossi
problemi hai denti, si e sposata mia figlia __________ e una casa dopo 30 anni
ha bisogno di ristrutturazione, e piu altre spese ecc…. Ho consegnato tutto il
classatore al signor __________ oh quasi tutto, le fatture che ho pagato, e
certe cose ho pagato ma non trovo piu le fatture.".
L'assicurato ha quindi evidenziato di avere avuto due figli e che
a 65 anni è andato in pensione, ha pagato tutti i suoi debiti e ora si ritrova
con una rendita di Fr. 2'169.- al mese e a non riuscire a mantenere la moglie.
Egli è deluso perché anche agli stranieri vengono concessi aiuti dallo Stato e
invece a lui è negato l'aiuto.
1.6. Con risposta del 2 ottobre
2020 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione, anche modificando a favore
del ricorrente l'importo computato a titolo di rinuncia di sostanza, ha
proposto di respingere il ricorso. Infatti, l'amministrazione ha riconosciuto
che con le nuove pezze giustificative il ricorrente ha comprovato un consumo di
sostanza di Fr. 22'393,05. Partendo dunque dal saldo del conto risparmio di Fr.
148'442,25 dopo l'accredito del capitale del II pilastro ritirato, deducendo le
spese comprovate e l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.-, considerato che al 31
dicembre 2012 il conto presentava un attivo di Fr. 3'024,90, la rinuncia di
sostanza assomma a Fr. 113'024,30.
Per la donazione dell'immobile la Cassa ha confermato il valore
della rinuncia di sostanza stabilito nella decisione impugnata, perciò,
considerando la nuova rinuncia di sostanza da dispendio ingiustificato di
capitali e da donazione del bene immobile, l’amministrazione ha indicato che
vanno ritenuti, quale rinuncia di sostanza, gli importi di Fr. 310'408,30 per
l'anno 2019 (Fr. 270'000.- [rinuncia dopo donazione dell'immobile] - Fr. 2'616.-
[debiti ipotecari] - Fr. 113'024,30 [rinuncia a seguito del dispendio
ingiustificato di capitali] - Fr. 70'000.- [ammortamento annuo dal 2013 al
2019]) e di Fr. 300'408,30 per il 2020 (Fr. 80'000.- di ammortamento dal 2013
al 2020). La diminuzione della rinuncia, rispetto a quanto ritenuto nella
decisione del 28 gennaio 2020, non permette comunque di concedere le
prestazioni.
Fatti
1.7. Il 14 ottobre 2020 (doc. V)
il ricorrente ha evidenziato che delle fatture che ha presentato alla Cassa per
giustificare il consumo del capitale del II pilastro ritirato tante erano
posteriori al 2012 e tante altre erano ricevute di pagamenti in contanti di
artigiani o centri edili per lavori di manodopera serviti per la ristrutturazione
della sua casa dopo 20 anni (doc. B4). Inoltre, la Cassa non ha computato le
spese che ha pagato al Cantone e al Comune per avere ritirato i soldi della
Cassa pensioni come pure tutti gli interessi ipotecari pagati alla banca. I
soldi che gli sono rimasti non sono serviti né per andare in vacanza né per
comprare un'automobile nuova. Sulla donazione che ha fatto a favore della
figlia il ricorrente ha affermato di non avere sbagliato ad avere aiutato una
giovane a mettersi in proprio con il negozio da parrucchiera e a costruirsi una
casa.
Infine, l'assicurato ha evidenziato di avere pagato tutti i suoi
debiti (doc. B1), di avere sempre pagato tutte le imposte comunali e cantonali,
di essere stato un padre di famiglia onesto, che ha fatto studiare i suoi due
figli e che si occupa della moglie che è stata operata al cuore e ha avuto 4
ictus. Egli si domanda quindi se è giusto che la rendita AVS attuale di Fr.
2'142.- non gli dia diritto alle prestazioni complementari (doc. B6).
1.8. Il 26 ottobre 2020 (doc. VII)
la Cassa di compensazione ha informato il TCA di non avere ulteriori
considerazioni e anche il ricorrente non si è espresso ulteriormente (doc.
VIII).
1.9. Il Tribunale ha chiesto il 20
novembre 2020 (doc. IX) alla Cassa di completare gli atti trasmettendo
l'estratto del conto bancario del ricorrente comprovante l'avvenuto versamento
del capitale del II pilastro, come pure le notifiche di tassazione IC 2011-2013
e altri documenti giustificanti il consumo di sostanza (doc. IX).
1.10. La documentazione pervenuta al
TCA è stata inviata al ricorrente per osservazioni (doc. XI), inviate il 9
dicembre 2020 (doc. XII).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se
ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e
l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili.
Fra quelli computabili (cpv.
1), in particolare vi sono:
"
b. i proventi della sostanza
mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un
decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi
per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario
delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della
prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni
periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
2.3. Nella decisione impugnata, la
Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 332'384.- a
titolo di rinuncia di sostanza (Fr. 270'000.- [valore venale] - Fr. 2'616.-
[debiti ipotecari] - Fr. 90'000.- [ammortamento annuo dal 2013 al 2020] + Fr. 155'000.-
[consumo del capitale di libero passaggio]), poiché le rinunce di beni mobili o
immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una
controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa non ha qui
ritenute date.
In quell'occasione l'amministrazione ha precisato che l'importo
corretto da conteggiare a titolo di sostanza ammonterebbe a Fr. 332'384.-,
giacché l'ammortamento annuo per il 2020 è pari a Fr. 80'000.- e non a Fr.
90'000.- come ritenuto nella decisione.
Con la risposta la Cassa, ritenute le nuove pezze giustificative
prodotte dall'assicurato con il ricorso, ha stabilito che la rinuncia alla
sostanza per dispendio non giustificato è di Fr. 113'024,30 (Fr. 148'442,25
[stato del conto risparmio dopo l'accredito del capitale ritirato di Fr.
148'396.-] - Fr. 22'393,05 [consumo di sostanza comprovato] - Fr. 10'000.-
[ammortamento annuo] - Fr. 3'024,90 [saldo del conto risparmio al 31 dicembre
2012]).
Per la donazione del bene immobile la Cassa ha invece confermato
il valore di rinuncia alla sostanza indicato nella decisione su opposizione.
Ciò stante, la nuova rinuncia alla sostanza sia da dispendio
ingiustificato di capitali sia da donazione di un immobile, dedotto l'ammortamento
annuo, ammonta a Fr. 310'408,30 per il 2019 e a Fr. 300'408,30 per il 2020
secondo il calcolo seguente:
rinuncia a seguito della donazione
immobiliare Fr. 270'000.00
debiti ipotecari - Fr. 2'616.00
rinuncia a seguito del dispendio
ingiustificato di capitali Fr. 113'024.30
ammortamento annuo dal 2013 al 2019 - Fr. 70'000.00
rinuncia a sostanza computabile
per l'anno 2019 Fr. 310'408.30
ammortamento annuo per l'anno 2020 - Fr. 10'000.00
rinuncia a sostanza computabile
per l'anno 2020 Fr. 300'408.30
La Cassa cantonale di compensazione ha precisato che, benché ci
sia una diminuzione della rinuncia di sostanza conteggiata, i redditi computabili
eccedono comunque ancora le spese riconosciute, motivo per cui ha confermato il
rifiuto delle PC.
Il ricorrente sostiene invece che non gli si debba imputare una
rinuncia della sostanza immobiliare, perché egli non ha fatto nient'altro che
dare seguito alle volontà di suo fratello prima che morisse e meglio che sua
figlia diventasse proprietaria del fondo n. 1673 RFD di __________ - Sezione __________.
Infatti, pochi mesi dopo che l'assicurato ne è diventato proprietario per
divisione ereditaria l'ha donato a sua figlia. Pertanto, l'importo di Fr.
270'000.- considerato a titolo di rinuncia di sostanza deve essere eliminato
dal calcolo del suo diritto alle prestazioni.
Per il consumo del II pilastro, il ricorrente ha affermato di
avere avuto gravi problemi ai denti, che la figlia si è sposata e che la sua
casa ha avuto bisogno di ristrutturazione, lavori che ha pagato in contanti ma
di cui non ha più tutte le fatture e ricevute.
2.4. Va evidenziato come la LPC
stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione
complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha
effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI
1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).
Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non
dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non
il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia
sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in
cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o
a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza
controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a
determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o
non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V
205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003
EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique
VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173
consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b)
o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag.
225 consid. 3a).
In questi casi, la
giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia
(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art.
3c cpv. 1 lett. g vLPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che
un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di
terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina
il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la
sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di
vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non
cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità
dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale
e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il
sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere
ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in
passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF
146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995
pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).
Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e
ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico
rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due
condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente
(SVR 2006 EL Nr. 2).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il
computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato
nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre
cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal
proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la
rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF
120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010
del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della
rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta
valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di
retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289;
STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio
2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99
del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC,
la dottrina (Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di
altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a
delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve
prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia
corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il
fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro
costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla
percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un
interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato
che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso
modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti
computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel
calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo
stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile
2011, stato 1° gennaio 2020).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha
osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente
inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di
ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è
in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., pag. 173). Il
sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente
disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in
passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita",
Considerandi
DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza
deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è
privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in
maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era
molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella recente DTF
146.
V 306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha
riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in
discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore,
prevista per il 1° gennaio 2021, non può però essere anticipata (in particolare
l'art. 11a nLPC).
2.5
Nel caso di specie, il 21
luglio 2011 (doc. A12) il notaio avv. __________ ha chiesto all'Ufficio
registri di iscrivere quali nuovi proprietari delle part. nn. 1668, 1672 e 1673
RFD di __________ - Sezione __________ i tre fratelli, fra cui anche
l'assicurato, componenti la comunione ereditaria sorta dal decesso del quarto
fratello avvenuto nel 2009, come attestato dal certificato ereditario (doc.
A13).
Lo stesso giorno (doc. 27) ha avuto luogo l'atto di scioglimento
della comunione ereditaria e, per ciò che è qui determinante, l'assicurato è
diventato unico proprietario della part. n. 1673 e come tale è stato iscritto a
registro fondiario (doc. 26).
Con istromento notarile, sempre del notaio __________, il 17
ottobre 2011 (doc. A15) RI 1 ha ceduto alla figlia la part. n. 1673 RFD di __________
- Sezione __________ quale anticipo ereditario. Questa cessione è avvenuta a titolo
di donazione per anticipata successione con obbligo della collazione al valore
attuale. Il fondo era inoltre libero da ipoteche, mentre risultava iscritta
un'ipoteca legale di Fr. 2'616,10 a garanzia di contributi comunali.
Questa donazione è quindi avvenuta senza obbligo legale e senza
controprestazione adeguata e il giorno stesso (doc. A14) ne è stata chiesta
l'iscrizione a registro fondiario.
Il ricorrente sostiene che detta cessione è stata effettuata nel
rispetto delle volontà del fratello premorto che, quando era in vita, non è
riuscito a donare direttamente alla nipote il fondo.
Non v'è traccia di queste volontà, perciò si deve ritenere che il
ricorrente è diventato dapprima proprietario in comune con gli altri coeredi del
mappale n. 1673 RFD di __________ - Sezione __________, poi unico proprietario
con lo scioglimento della comunione ereditaria che si è creata con il decesso
del fratello. Il fatto che egli ne abbia disposto conformemente al preteso desiderio
del precedente proprietario cedendo la predetta particella alla nipote de
cujus, sua figlia, dal profilo del diritto alle prestazioni complementari nulla
muta al fatto che l'alienazione della sostanza deve essere considerata come una
rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, non avendo egli ottenuto
nulla in contropartita e senza essere stato obbligato giuridicamente ad agire
in tal senso.
Pertanto, questo immobile deve essere computato nella sostanza
dell'assicurato come se esso non vi avesse rinunciato. Infatti, gli importi (di
reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel
calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).
Occorre inoltre evidenziare che per ammettere una
azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non è necessario
che, al momento della rinuncia, il tema delle prestazioni complementari abbia
realmente svolto un ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia
realizzato quali fossero le conseguenze del suo agire dal profilo delle
assicurazioni sociali.
Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente
che la stessa sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato, che deve
essere comunque capace di discernimento e consapevole della riduzione della sua
sostanza, anche in assenza della consapevolezza della possibile qualifica di
rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari (STF
9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.1).
Dall'atto di cessione in anticipo ereditario non risulta che il
ricorrente non fosse capace di discernimento, perciò come tale esso è valido e
va considerato ai fini del suo diritto alle PC.
2.6
Per la determinazione del
valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto
prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito,
per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali
ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.
Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle
parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione
eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N.
3483.01
DPC).
Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta
l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI il valore venale dell'immobile donato
dall'assicurato nel 2011, l'amministrazione si è fondata su una precedente
valutazione dell'Ufficio stima del 2013 (doc. 40) che l'ha stabilito essere,
nel 2011, di Fr. 270'000.-.
Infatti, secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve
far esperire una perizia da un ufficio competente (fra le ultime: STCA
33.2020.14
del 21 settembre 2020; STCA 33.2019.3 del 13 maggio 2019).
Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,
che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio
(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,
sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni
complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI
1993.
pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida
detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il
nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione
immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale
ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
Il ricorrente non ha contestato l'importo di Fr. 270'000.- e come
tale può dunque essere posto alla base del presente giudizio.
2.7
La Cassa
cantonale di compensazione ha cifrato in Fr. 2'616.- i debiti ipotecari deducibili
dalla sostanza immobiliare e tale importo ha trovato l'accordo del ricorrente.
In realtà, questo importo è un debito personale
dell'assicurato trattandosi di contributi per il quale il Comune di __________,
a garanzia del pagamento, ha iscritto un'ipoteca legale sulla part. n. 1673 RFD
di __________ - Sezione __________. Come tali non sono dunque deducibili dal
valore della sostanza alienata.
Nemmeno essi sarebbero comunque deducibili qualora
fossero dei debiti ipotecari in senso stretto.
Infatti, come evidenziato nella recente STCA
33.2020.14
del 21 settembre 2020, il Tribunale federale ha ricordato nella STF
9C_31/2018 del 23 maggio 2018 (SVR 2018 EL Nr. 17), al considerando 4.2, il
principio derivante dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, secondo cui dalla sostanza
lorda possono essere dedotti tutti i debiti che al momento determinante
esistono effettivamente e non solo possibilmente; l'esigibilità non è un
presupposto. Tuttavia, possono essere presi in considerazione soltanto i debiti
che gravano sulla sostanza economica del patrimonio. Questo vale quando il
debitore può seriamente aspettarsi di doverli pagare. Questo presupposto è dato
per i debiti per i quali è stato emesso un attestato di carenza beni giusta
l'art. 149 cpv. 1 LEF, se si può presumere con una probabilità predominante che
il creditore faccia valere il suo credito non appena il debitore torna a
miglior fortuna (DTF 142 V 311 consid. 3.3).
Nel caso giudicato dall'Alta Corte nel 2018, il
ricorrente ha preteso la deduzione dei debiti dalla sostanza alienata, ciò che
l'avrebbe posto nella situazione come se nel 2008 egli non avesse regalato la
sua quota di comproprietà e avesse utilizzato quell'importo per tacitare i
creditori. Era come se i beni ai quali si è rinunciato ai sensi dell'art. 11
cpv. 1 lett. g LPC non fossero mai stati presi in considerazione e, perciò, in
casi come quello giudicato dal Tribunale federale questa norma rimaneva lettera
morta. La nostra Massima Istanza ha però osservato che un tale risultato non
corrisponde allo scopo della legge, perché contravviene al principio del
computo della sostanza alla quale si è rinunciato e la rinuncia di sostanza è
in un certo senso il motivo principale del fatto che, dal profilo delle PC, i
debiti non gravano la sostanza economica del patrimonio, ciò che ne esclude la
deducibilità.
La legge non vuole trattare i beneficiari di PC che hanno
rinunciato a valori di sostanza allo stesso modo di quelli che hanno mantenuto
la propria sostanza (cfr. consid. 6.2).
La recente STF 9C_519/2019 del 14 gennaio
2020.
(SVR 2020 EL Nr. 5 consid. 4.3.1) ha ribadito il principio secondo
cui il debito ipotecario non deve essere dedotto dalla sostanza
alienata, ma come tale non è stato ritenuto
applicabile al caso esaminato. Infatti, quale controprestazione per
l'alienazione della sostanza immobiliare ai figli, l'assicurata ha ricevuto un
credito senza interessi nei confronti dei figli di Fr. 91'000.- e un diritto di
abitazione vita natural durante; essa è rimasta l'unica debitrice dell'ipoteca
che gravava il fondo, mentre i figli erano terzi debitori del pegno
immobiliare. Pertanto, con l'alienazione del fondo non ha trasmesso l'ipoteca
e, poiché è rimasta debitrice, i debiti sono deducibili (STF P 80/01 del 7
febbraio 2003 consid. 3.3).
Per quanto concerne la donazione dell'immobile alla
figlia, nel caso concreto al ricorrente si deve dunque computare una rinuncia
di sostanza ammontante a Fr. 270'000.-.
2.8
A titolo di
rinuncia di sostanza, la Cassa di compensazione ha computato non solo la
cessione della sostanza immobiliare, ma anche il consumo di capitale che
l'assicurato non è stato in grado di comprovare.
In un primo tempo, con la decisione formale e la
decisione su opposizione l'amministrazione, ritenendo che non v'era prova di
avere ricevuto una controprestazione adeguata, ha considerato una rinuncia di
sostanza di Fr. 155'000.-, cifra che risultava dalla notifica di tassazione IC
2012.
quale numerario (doc. A16).
In un secondo momento, con la risposta di causa la
Cassa di compensazione, analizzati i documenti giustificativi prodotti
dall'assicurato al Tribunale con il ricorso, ha considerato che una parte del
consumo degli averi a risparmio è stata comprovata. Pertanto, dal saldo del
conto risparmio (Fr. 148'442,25) dopo l'accredito del capitale del II pilastro avvenuto
il 26 luglio 2012 (Fr. 148'396.-), l'amministrazione ha dedotto il consumo giustificato
di Fr. 22'393,05 (doc. III/4), l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- e il saldo
del conto risparmio al 31 dicembre 2012 di Fr. 3'024,90, ottenendo una rinuncia
di sostanza per dispendio ingiustificato di capitali di Fr. 113'024,30.
L'assicurato ha contestato di non essere stato in
grado di comprovare la destinazione del suo II pilastro, visto che già nella
fase istruttoria ha prodotto alla Cassa numerose fatture, ricevute di pagamento
e altri documenti simili atti a giustificare il consumo della sua sostanza.
Egli ha comunque riconosciuto di non essere in grado
di comprovare tutte le spese sostenute diverso tempo fa, poiché pagate in
contanti e di cui non ha più le ricevute.
2.9
Dall'estratto
conto al 31 dicembre 2012 (doc. X/1) che il TCA ha chiesto alla Cassa di
compensazione di produrre (doc. IX), risulta che al 31 dicembre 2011 il conto
risparmio dell'assicurato presentava un saldo positivo di Fr. 239,75.
Il 26 luglio 2012 __________ ha poi accreditato
sul suo conto bancario l'importo di Fr. 148'396.-.
Da quel momento, l'assicurato ha effettuato molti prelevamenti e nell'ordine
di migliaia di franchi per volta, dapprima in contanti, poi soprattutto al
bancomat e talvolta anche a intervalli molto ravvicinati, più volte al giorno.
Il ricorrente ha prodotto al TCA fatture, conteggi, ricevute di
pagamento e altri documenti relativi a spese personali, lavori di
ristrutturazione della sua abitazione, imposte comunali e imposte derivanti dalla
divisione ereditaria.
Tuttavia, come ha osservato correttamente l'amministrazione, la
maggior parte di queste pezze giustificative si riferisce ad anni precedenti o
successivi l'incasso della prestazione di libero passaggio e quindi non è forzatamente
atta a comprovare il consumo del capitale di libero passaggio del II pilastro accreditatogli
il 26 luglio 2012.
Altri documenti riguardano invece il periodo in questione:
doc. A23: 17+28 agosto 2012:
acconto dentista moglie Fr. 2'500.00
doc. A22: 6 settembre 2012:
annullamento ipoteca legale Fr. 3'590.35
doc. A28: 6 settembre 2012: imposte
comunali 2012 Fr. 1'110.00
doc. A25: 15 ottobre 2012: acquisto
macchina per caffè Fr. 1'199.00
doc. A26: 15 ottobre 2012: acquisto
stufa a pellet Fr. 1'771.55
tasse doganali Fr. 141.70
doc. A27: 17 ottobre 2012: acquisto
materiali edili Fr. 665.50
tasse doganali Fr. 53.20
doc. A29: 30 ottobre 2012: versamento
tasse al notaio Fr. 472.50
doc. A19: 30 ottobre 2012:
sostituzione riscaldamento Fr. 11'300.00
Totale spese comprovate Fr. 22'803.80
Non è stato invece comprovato, come sostiene l'assicurato, il
pagamento degli interessi ipotecari con il capitale del II pilastro. Non
risulta per esempio che sia stato effettuato un bonifico sul conto cointestato
dei coniugi presso l'istituto creditore (doc. 73), perciò tale spesa non può
essere ritenuta quale consumo.
Anche l'estratto dei pagamenti dei debiti effettuati dal
ricorrente tra il 1997 e il 2014 direttamente all'Ufficio di esecuzione di __________
non annovera dei versamenti avvenuti tra il 16 dicembre 2010 e il 5 novembre
2013.
(doc. B1).
Di conseguenza, questo documento non gli è di alcun aiuto per
dimostrare il consumo della sostanza mobile, che nell'arco di cinque mesi si è
erosa quasi completamente. Infatti, sull'importo di Fr. 239,75 presente al 1°
gennaio 2012 è stato accreditato il 26 luglio 2012 il capitale di libero
passaggio di Fr. 148'396.-, ma al 31 dicembre 2012 il conto presentava un saldo
positivo di soli Fr. 3'024,90.
Da quanto precede discende perciò che l'assicurato non ha saputo
comprovare la destinazione di oltre Fr. 100'000.- prelevati in un breve lasso
di tempo e, pertanto, sono dati i presupposti giuridici per concludere che, in
assenza di una controprestazione adeguata del consumo di questa sostanza, vi
sia stata una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC di Fr. 122'807,05
(Fr. 239,75 + Fr. 148'396 - Fr. 22'803,80 - Fr. 3'024,90).
2.10
Determinati i valori della
sostanza alienata, occorre rilevare che rinunciare alla propria sostanza
comporta contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare
una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art.
17a cpv. 1 OPC-AVS/AI). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve
essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e
successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2
OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a
cpv. 3 OPC-AVS/AI) (N. 3483.06 Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°
gennaio 2020).
La Cassa di compensazione ha osservato nella decisione su
opposizione che per la rinuncia di sostanza immobile si dovrebbe considerare un
ammortamento di Fr. 70'000.- per il 2019 (dal 2013 al 2019) e di Fr. 80'000.-
per l'anno 2020 (dal 2013 al 2020) in luogo degli ammortamenti ritenuti nella
decisione su opposizione, superiori di Fr. 10'000.- per anno.
Con la risposta, essa ha indicato che dal consumo di sostanza
mobile di Fr. 123'024,30 (Fr. 148'442,25 - Fr. 22'393,05 - Fr. 3'024,90) si
deve dedurre l'ammortamento di Fr. 10'000.-, per una rinuncia di sostanza a
seguito del dispendio comprovato di capitali di Fr. 113'024,30.
Complessivamente, l'amministrazione ha perciò ritenuto con la
risposta una rinuncia di sostanza di Fr. 310'408,30 nel 2019 (Fr. 270'000 -
Fr. 2'616 + Fr. 113'024,30 - Fr. 70'000) e di Fr. 300'408,30 nel 2020 (meno
ulteriori Fr. 10'000; cfr. consid. 2.3).
Il TCA ricorda che, come
evidenziato dal N. 3483.07 DPC, la riduzione di Fr. 10'000.- è applicabile una
sola volta all’anno. Se una persona rinuncia più volte a beni, i singoli
importi non vengono ridotti separatamente.
Ciò significa che, come risulta dall'esempio di calcolo all'Allegato
9.4
DPC Riduzione della rinuncia a beni conformemente all'articolo 17a
OPC-AVS/AI, si ha così che nell'evenienza concreta la sostanza immobile a cui
il ricorrente ha rinunciato nel 2011 va innanzitutto riportata in Fr. 270'000.-
e questo importo va ripreso come tale al 1° gennaio 2012.
Nel 2012 va poi ad aggiungersi la rinuncia dei beni mobili stabilita
in Fr. 122'807,05 e quindi l'importo a cui l'assicurato ha rinunciato assommava
quell'anno a Fr. 392'807,05.
L'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- può iniziare il 1° gennaio
2013, ossia contando dall'anno successivo (2013) al 1° gennaio seguente (2012) l'anno
di partenza (2011) e va fatto fino all'anno per cui è chiesta la prestazione
complementare, per un totale di Fr. 70'000.- nel 2019 e di Fr. 80'000.- nel 2020.
Per il calcolo delle prestazioni complementari del ricorrente deve
perciò essere computata una rinuncia a beni di Fr. 322'807,05 nell'anno 2019
e di Fr. 312'807,05 nel 2020.
2.11
Sulla scorta delle considerazioni
esposte, benché gli importi che devono essere computati all'assicurato a titolo
di rinuncia di sostanza siano inferiori a quelli ritenuti dalla Cassa cantonale
di compensazione nella sua decisione su opposizione - e di poco superiori agli
ammontari proposti nella risposta di causa, in cui il diritto alle PC è stato
comunque rifiutato -, i redditi computabili risultano ancora superare le spese
riconosciute.
Ne discende che il ricorrente non può ottenere le prestazioni
complementari richieste.
Il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese e
senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti