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Decisione

33.2020.19

Perizia dell'Ufficio stima degli immobili è chiara e dettagliata. Investimento finanziario non costituisce di regola una rinuncia, ma solo se è un investimento rischioso. Qui diminuzione di capitali non sembra riconducibile a operazioni bancarie rischiose, ma a un consumo di sostanza da accertare

22 marzo 2021Italiano48 min

2011 relative all'andamento del patrimonio bancario (doc. VII/16) e in seguito la

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2020.19

TB

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Nel febbraio 2019 (doc. VII/1)

RI 1, 1957, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari alla

rendita intera di invalidità in essere dal 2005 per motivi psichici (doc. VII/1),

poiché dal 1° gennaio 2018 le sue condizioni economiche erano mutate avendo

dovuto utilizzare tutti i suoi risparmi per pagare le spese correnti.

1.2. Il 2 aprile 2019 (doc. VII/3)

la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato di comprovare il

consumo di capitale passato da Fr. 405'287.- al 31 dicembre 2011 a Fr.

10'347,11 al 31 dicembre 2018.

In pari data (doc. VII/2), l'amministrazione ha invitato l'Ufficio

stima a peritare i cinque fondi di proprietà dell'assicurato siti nel Comune di

__________, stato 2019.

1.3. Ottenute dall'assicurato il

19 aprile 2010 (docc. VII/4 e 5) tutte le ricevute delle spese effettuate dal

2011 fino a quel momento e dall'Ufficio stima il 28 maggio 2019 (doc. VII/6) i

valori venali dei suoi immobili, con decisione del 3 giugno 2019 (doc. V/7) la

Cassa di compensazione ha rifiutato dal 1° marzo 2019 le prestazioni

complementari stante un'eccedenza di entrate.

1.4. Nell'opposizione del 24

giugno 2019 (doc. VII/8) l'assicurato ha contestato la rinuncia di sostanza di

Fr. 92'500.-, il capitale ritenuto in Fr. 9'502.-, i ricavi da risparmi e da

rinuncia di sostanza, come pure la valutazione della casa di montagna che solo

un anno prima era stata stimata Fr. 175'000.-.

A ciò ha fatto seguito la richiesta della Cassa di compensazione all'Ufficio

stima delle perizie complete dei fondi (docc. VII/9 e 10) e il 13 settembre

2019 (doc. VII/12) all'interessato di produrre dei documenti bancari dai quali

si potesse rilevare la somma di capitale investito e l'andamento degli

investimenti negli anni.

A domanda della Cassa (doc. VII/13), l'11 dicembre 2019 (doc. VII/14)

l'Ufficio stima si è pronunciato sulle contestazioni dell'interessato concernenti

Fatti

i suoi immobili.

Inoltre, il 28 gennaio 2020 (doc. VII/15) l'amministrazione ha

chiesto all'assicurato di trasmettere le comunicazioni ricevute dalla banca dal

2011 relative all'andamento del patrimonio bancario (doc. VII/16) e in seguito la

documentazione inerente la rendita per incapacità al lavoro (doc. VII/17).

1.5. Con decisione su opposizione

del 21 ottobre 2020 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione e ha confermato il rifiuto delle prestazioni complementari.

L'amministrazione ha esposto la giurisprudenza sulla rinuncia di

sostanza con particolare attinenza agli investimenti finanziari e ha

evidenziato che nel caso concreto dall'evoluzione dei saldi dei conti

dell'assicurato relativa agli investimenti effettuati dal 2007 al 2017 risulta che

nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 la sostanza è diminuita di ben Fr.

181'371,09.

Secondo la Cassa, quindi, non v'è un evento unico e straordinario

che ha portato alla totale perdita dell'ammontare investito, ma questa

circostanza si è protratta nel corso di più anni. Pertanto, l'assicurato

avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'erosione del proprio capitale e

intervenire presso la banca per bloccare o limitare l'eccessiva perdita, magari

cambiando modalità di investimento o riversando i restanti capitali in prodotti

patrimoniali più sicuri (p. es.: conto di risparmio). Non è dunque possibile

non considerare tali perdite quali rinuncia di sostanza.

Sulla valutazione al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) dei

fondi di proprietà dell'assicurato la Cassa si è fondata sulla perizia

effettuata dall'Ufficio stima, che li ha stimati in complessivi Fr. 212'500.-

e, non essendoci state contestazioni di natura tecnica, non v'era motivo di

modificare i valori venali ritenuti.

Infine, l'amministrazione ha osservato che anche tenuto conto

dell'informazione riguardante la cessazione della rendita per incapacità al

lavoro al 30 novembre 2019, il 20 ottobre 2020 (doc. 23) ha emanato una nuova

decisione valida dal 1° al 31 dicembre 2019, che rifiutava comunque il diritto

alle PC.

1.6. Con ricorso del 18 novembre

2020 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di correggere in complessivi Fr. 175'000.-

il valore della sua sostanza immobiliare o, in via subordinata, di rinviare gli

atti alla Cassa affinché richieda all'Ufficio stima una nuova perizia e di

annullare la decisione su opposizione e di porlo al beneficio delle prestazioni

complementari.

Il ricorrente ha contestato integralmente il valore ritenuto dalla

Cassa per i suoi immobili, rilevando come l'amministrazione abbia leso il suo

obbligo di accertare i fatti, visto che l'Ufficio stima ha reso le sue perizie

senza descrivere in modo chiaro il metodo utilizzato per la sua valutazione e

senza motivare i valori al mq o al mc ritenuti per i cinque fondi. La perizia

che egli ha invece commissionato alcuni anni prima (doc. B) descrive

chiaramente su quali basi ha svolto i suoi accertamenti e perché ha applicato determinati

valori. Inoltre, le perizie dell'Ufficio stima non tengono in considerazione la

vetustà degli immobili e il deprezzamento, ciò che invece è stato ben

considerato dagli esperti da esso interpellati. Il perito non ha inoltre mai

visto il fondo n. 823 RFD di __________ e quindi non si capisce come abbia

fatto a valutarne il valore. D’avviso del ricorrente siccome carenti, le

perizie dell'Ufficio stima non hanno pieno valore probante e la somma di Fr.

212'500.- non può essere utilizzata e va sostituita con quella di Fr. 175'000.-

determinata dalla perizia di parte o, semmai, stabilita da una nuova perizia

dell'Ufficio stima.

Per quanto concerne la rinuncia di sostanza, la Cassa ha ritenuto

l'importo di Fr. 110'000.- quale dispendio ingiustificato per gli anni

2012-2014, rilevando che l'assicurato avrebbe potuto e dovuto accorgersi

dell'erosione del proprio capitale. Il ricorrente ha osservato che proprio in

quel periodo non è stato bene e ha subito diversi ricoveri ospedalieri; non

aveva quindi la forza e la concentrazione necessaria per informarsi sulla sua

situazione finanziaria presso la banca e per intraprendere tutte le operazioni

per arginare il problema. Non avendo potuto sapere che con grande probabilità

avrebbe subito una perdita, l'importo indicato non può essere qualificato quale

rinuncia di sostanza e quindi deve essere ritenuta la situazione finanziaria attuale.

Considerata la deduzione di Fr. 60'000.- giusta l'art. 17a OPC-AVS/AI, non deve

essere computata alcuna rinuncia di sostanza.

1.7. Chiesta (doc. III) e ottenuta

(doc. VI) una proroga per poter dare modo all'Ufficio stima di prendere

posizione sulle contestazioni del ricorrente (docc. V e V/1), con risposta del

27 gennaio 2021 (doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al

TCA di respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione.

L'amministrazione ha osservato che la contestazione concernente la

valutazione dei suoi fondi è stata sottoposta all'Ufficio stima (doc. VII/21)

che, nella sua presa di posizione del 16 dicembre 2020 (doc. VII/22), ha confermato

la precedente perizia e ha spiegato i metodi di valutazione utilizzati, perciò la

Cassa ha confermato il valore venale della sostanza immobiliare dell'assicurato

stabilito in Fr. 212'500.-.

Esposta la giurisprudenza sulla rinuncia di sostanza, la Cassa di

compensazione ha rilevato che gli investimenti effettuati dal ricorrente nel

corso degli anni non sono stati fruttuosi e che, a seguito delle prime perdite,

già di per sé importanti, ma non considerate come rinuncia essendo un rischio

intrinseco al fatto di investire il proprio denaro, egli avrebbe dovuto

sospendere gli investimenti effettuati per garantirsi i propri averi, stante la

sua volontà iniziale di conservare il capitale non avendo altri averi

previdenziali. Pertanto, la continua erosione del capitale avrebbe dovuto

portarlo ad attuare subito delle misure per interromperne la diminuzione che dal

2012 è stata molto importante.

In merito ai lamentati problemi di salute che non avrebbero

permesso all'assicurato di informarsi e di agire nei confronti della banca per

limitare le perdite finanziarie legate agli investimenti, la Cassa ha

evidenziato che egli non ha comprovato, mediante attestazioni mediche, di

essersi trovato in uno stato di incapacità di discernimento quando sono stati

effettuati gli investimenti.

L'insorgente ha saputo negli anni collaborare per ottenere la

rendita completiva per la figlia e dalla documentazione inoltrata all'Ufficio

assicurazione invalidità risulta che dal 2007 la sua sintomatologia è

peggiorata in modo significativo, tanto che il suo medico curante ha segnalato

che nell'estate 2010 egli avrebbe avuto una fase ipomaniacale e avrebbe

effettuato spese eccessive. Per l'amministrazione, il difficile stato psichico

in cui l'assicurato si trovava non era tale da ritenere che non avesse la

capacità di discernimento, tanto che nessun medico curante ha giudicato necessario

intervenire con una misura di curatela. Per di più, nel giugno 2014,

l'assicurato è stato in grado di contestare alla sua banca le perdite

finanziarie subite anche se, seppure si ritenesse leso, non ha adito le vie

legali al rifiuto della banca di riconoscergli le perdite subite. Di

conseguenza, l'utilizzo dei capitali è avvenuto con la necessaria

consapevolezza del ricorrente, non essendo stata dimostrata una perdita di

discernimento.

1.8. L'insorgente ha replicato il

12 febbraio 2021 (doc. IX) confermando la richiesta di correggere i valori

immobiliari e gli importi della rinuncia di sostanza. Per quanto concerne la

nuova presa di posizione dell'Ufficio stima, l'assicurato ha rilevato che esso

ha indicato i valori utilizzati, ma non ha motivato dettagliatamente come ha

effettuato le sue scelte e ciò contrariamente alla perizia di parte, che ha ben

illustrato i valori scelti e il calcolo effettuato. Per il valore del fondo n.

823 RFD di __________, l'Ufficio stima si è poi espresso pur non avendo mai svolto

un sopralluogo. Va dunque utilizzato il valore stabilito dalla perizia di parte

(doc. B) o, semmai, che venga ordinata una nuova perizia all'Ufficio stima.

Sulla rinuncia di sostanza l'insorgente ha sottolineato che la

documentazione medica agli atti descrive bene il decorso delle sue patologie,

segnalando difficoltà di concentrazione e di attenzione (doc. VII/24) che lo

stesso dr. med. __________ ha precisato nel referto del 10 febbraio 2021 (doc.

G) avere ridotto la capacità di valutare situazioni finanziarie complesse,

mentre era in grado di gestire la burocrazia e le faccende correnti.

In merito alla sua capacità di richiedere la rendita completiva

per la figlia, il ricorrente ha obiettato che era la sua ex moglie ad occuparsene

e che comunque una tale richiesta è molto più semplice rispetto al complesso

mondo degli investimenti bancari.

Infine, l'assicurato ha comprovato di avere provveduto a

contestare la perdita alla banca con l'aiuto di un legale (doc. H), ma di non

avere poi proseguito nella vertenza.

In conclusione, il ricorrente ha evidenziato che negli anni di

grande perdita non era in grado di occuparsi di questioni finanziarie complesse

e non poteva sapere con grande probabilità che avrebbe subito una perdita.

1.9. Il 24 febbraio 2021 (doc. XI)

l'amministrazione ha osservato che nessuna delle attestazioni mediche prodotte

dal ricorrente dimostra la necessità di una misura di curatela amministrativa,

perciò doveva essere in grado di gestire le sue questioni burocratiche.

Inoltre, data una relazione cliente-banca di tipo execution-only

l'assicurato, consapevole della passività della banca, poteva e doveva agire

diversamente rispetto al comportamento inoperoso adottato negli anni di grosse

perdite. Non si trattava quindi di sapere gestire il complesso mondo degli

investimenti bancari, ma di interrompere gli investimenti e di riversare i

capitali restanti in prodotti patrimoniali più sicuri.

1.10. Al ricorrente è stata concessa

la possibilità di esprimersi ulteriormente (doc. XII), il termine concesso è

decorso infruttuoso.

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. Il Tribunale

evidenzia innanzitutto che attualmente vigono le norme legali adottate con la

LPC del 6 ottobre 2006, in essere dal 1° gennaio 2008, che sono state oggetto

di un'importante modifica il 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), entrata in

vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016

6705).

Va rilevato che in caso di modifica della

legislazione, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di

disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1;

DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12

febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In

presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità

giornaliere LAINF, cfr. STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non

ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo

diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti

acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

In concreto, l'assicurato ha chiesto le prestazioni

complementari nel marzo 2019 (doc. VII/1) e dunque va esaminata la situazione

esistente a quel momento, perciò la modifica del 22 marzo 2019 non è qui

applicabile.

Le norme poste a fondamento del presente giudizio sono quindi

quelle vigenti fino al 31 dicembre 2020.

2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita

dell'assicurazione invalidità.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e

l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili.

Fra quelli computabili (cpv.

1), in particolare vi sono:

"

b. i proventi della sostanza

mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un

decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi

per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario

delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della

prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste

persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni

periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha

rinunciato;".

2.4. Nel foglio di calcolo alla

base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha

computato la somma di Fr. 212'500.- a titolo di proprietà fondiaria secondaria.

L'amministrazione ha dato mandato all'Ufficio stima di peritare i

fondi di proprietà dell'assicurato al valore venale conformemente all'art. 17

cpv. 4 OPC-AVS/AI e si è poi fondata sull'ammontare di Fr. 212'500.- stabilito

complessivamente per i cinque immobili ubicati nel Comune di __________.

Il ricorrente sostiene invece che l'importo relativo alla sua

sostanza immobiliare debba essere modificato in Fr. 175'000.-, dovendo

considerare la valutazione che egli ha fatto eseguire nel 2016, aggiornata al

2018 (doc. B), su 4 dei suoi cinque beni.

Il TCA deve quindi analizzare se gli importi

relativi agli immobili dell'assicurato ritenuti nella decisione impugnata siano

corretti.

2.5. Per la determinazione del

valore dei fondi del ricorrente fa stato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Detto disposto prevede infatti che la sostanza immobiliare che non

serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle

PC deve essere computata al valore corrente.

Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta

l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI il valore venale degli immobili di proprietà dell'assicurato

al valore esistente al momento della richiesta di PC e quindi nel 2019,

l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio stima. Infatti, secondo la prassi

dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il

valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un

ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della

Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di

stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva

risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio

(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,

sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni

complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI

1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida

detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il

nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale

ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

2.6. Nell'evenienza concreta, il 2

aprile 2019 (doc. VII/2) la Cassa cantonale di compensazione ha così invitato

l'Ufficio stima a peritare al valore venale, stato al 2019, i fondi nn. 823,

899, 1092, 1093 e 1094 tutti RFD di __________ di proprietà dall'assicurato.

Qualche settimana dopo, il 28 maggio 2019 (doc. VII/6), l'Ufficio

stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che i valori venali erano i

seguenti: n. 823: Fr. 1'400.-, n. 899: Fr. 40'000.-, n. 1092: Fr. 40'000.-, n. 1093:

Fr. 170'000.- e n. 1094: Fr. 100.-.

Il 24 giugno 2019 (doc. VII/8) l'assicurato si è opposto alla

decisione formale di rifiuto delle prestazioni complementari del 3 giugno 2019

(doc. VII/7), contestando in particolare le valutazioni peritali dell'Ufficio

stima e sostenendo che una valutazione da lui fatta esperire poco tempo prima

stabiliva in Fr. 175'000.- il valore dei suoi fondi.

Il 28 giugno 2019 (doc. VII/10) l'Ufficio stima ha trasmesso alla

Cassa, su sua richiesta, le perizie complete, che essa ha poi trasmesso il 5

luglio 2019 (doc. VII/11) all'assicurato. Invitato il 2 dicembre 2019 (doc.

VII/13) a prendere posizione sulle contestazioni dell'assicurato, l'11 dicembre

2019 (doc. VII14) l'Ufficio stima ha affermato:

" La cifra di

fr. 212'500.-, indicata nelle nostre perizie, corrisponde alla somma dei valori

delle cinque proprietà del signor RI 1. In base alle nostre valutazioni al

mappale 1093 RFD, fondo cu cui sorge la casa di montagna, corrisponde un valore

di fr. 170'000.- inferiore quindi ai 175'000.- indicati nell'opposizione.

Visto quanto sopra confermiamo pertanto i valori determinati nelle

perizie del 28 maggio 2019.".

La decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 della Cassa

cantonale di compensazione ha confermato il valore dei fondi peritati

dall'Ufficio stima. Il ricorrente ha criticato l'assenza di una chiara

descrizione del metodo utilizzato per la valutazione come pure di tutti i

passaggi di motivazione sui valori utilizzati al mq e al mc per ogni

particella, ritenendo quindi le perizie incomplete. Inoltre, a suo dire, le

perizie dell'Ufficio stima non considerano minimamente la vetustà degli

immobili e del conseguente deprezzamento, mentre la valutazione dello studio

tecnico a cui egli ha affidato la stima delle sue proprietà ne tiene pienamente

conto (doc. B). Peraltro, il perito non ha nemmeno esperito un sopralluogo

sulla part. n. 823 RFD di __________, perciò non è chiaro come abbia potuto

stimarne il valore (doc. C1).

Il 30 novembre 2020 (doc. VII/21) la Cassa di compensazione ha

invitato l'Ufficio stima a prendere posizione sulle contestazioni ricorsuali e

il 16 dicembre 2020 (doc. XII/22) detto Ufficio si è così espresso:

" Il valore

complessivo delle proprietà del signor RI 1 ammonta, secondo le valutazioni

fatte, a 212'500 fr. Il proprietario contesta l'importo, indicando come somma

massima complessiva 175'000 fr.

Le proprietà sono divise in cinque mappali: 823, 899, 1092, 1093 e

1094 RFD __________.

Tre, dei cinque fondi, sono terreni liberi fuori zona edificabile.

I valori al metro quadrato utilizzati sono in linea con i valori di zona e sono

i seguenti:

Fondo 823 RFD bosco fr/mq 0.20 valore totale 1'400.00

fr

Fondo 1092 RFD terreno fr/mq 1.80 valore totale 1'000.00

fr

Fondo 1094 RFD terreno fr/mq 2.00 valore totale 100.00

fr

La superficie totale dei terreni è di 7'941 mq e il valore

complessivo è quindi di soli 2'500.00 fr.

Sui fondi 899 e 1093 RFD sono invece presenti degli edifici. Il

perito, per queste proprietà, ha ritenuto di applicare, dopo le dovute

verifiche, il metodo "tradizionale" che consiste nella ponderazione

del valore reale con il valore a reddito.

In sede di sopralluogo, è stata esaminata attentamente la

situazione reale degli edifici tenendo in considerazione tutti i fattori influenti

e determinanti per la valutazione, come il valore cubimetrico, la vetustà, i

costi secondari e il valore del terreno.

Fondo 899 RFD __________".

L'Ufficio stima ha riproposto i valori al metro cubo per i

fabbricati sub. A e sub. B, i costi secondari e la sistemazione esterna come

pure i valori al metro quadro dei sedimi e terreni così come già esposti nella

valutazione del 28 maggio 2019, ribadendo un valore venale totale di Fr.

39'728.-, arrotondato a Fr. 40'000.00 e ha poi così commentato le cifre

esposte:

" Il perito

ha assegnato un valore di 100 fr/mc applicando il 50% di vetustà al valore a

nuovo di 200 fr/mc per il sub. A e un valore di 50 fr/mc applicando il 40% di

vetustà al valore a nuovo di 80 fr/mc per il sub. B, trattandosi di due edifici

accessori (depositi).

I costi secondari ammontano al 10% del valore reale del fabbricato

e comprendono tasse, costi di allacciamento, muri di sostegno e sistemazione

esterna.

Il valore del terreno è stato invece determinato sul confronto di

compravendite con terreni aventi le medesime caratteristiche.

Il valore complessivo per il fondo 899 RFD è di 40'000.00 fr.".

Anche per la part. n. 1093 RFD __________ l'Ufficio stima ha

riportato i valori dei fabbricati sub. A e sub. B, i costi secondari e

sistemazione esterna, i sedimi e terreni da computare nel valore ponderato per

giungere al totale del valore reale (Fr. 195'795.-), come pure i redditi (Fr.

5'400.-) e il valore di reddito (Fr. 128'571,40) per determinare in Fr.

173'387,10 il valore venale totale, arrotondato a Fr. 170'000.-.

A giustificazione l’Ufficio si è così espresso:

" Il perito

ha assegnato un valore di 490 fr/mc applicando il 35% di vetustà al valore a

nuovo di 750 fr/mc per il sub. A (abitazione secondaria) e un valore di 120

fr/mc applicando il 40% di vetustà al valore a nuovo di 200 fr/mc per il sub. B

(edificio accessorio).

I costi secondari ammontano al 15% del valore reale del fabbricato

e comprendono tasse, costi di allacciamento, muri di sostegno e sistemazione

esterna.

Il valore del terreno è stato invece determinato sul confronto di

compravendite con terreni aventi le medesime caratteristiche.

Il reddito è di regola determinato sulla parità del reddito

percepito e sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto

corrispondenti alle pigioni in uso nelle località per oggetti paragonabili. Il

valore a reddito corrisponde al reddito annuale capitalizzato. Il tasso di

capitalizzazione si compone del tasso ipotecario base aumentato dei tassi

aggiuntivi, e questo in base al genere della costruzione.

Il valore complessivo per il fondo 1093 RFD è di 170'000.00 fr.

Si evidenzia infine che, il 28 giugno 2019, è stata inviata al

vostro Ufficio la perizia completa con tutti i parametri presi in

considerazione e sopraesposti. Visto quanto precede, eseguiti nuovi

accertamenti, si confermano i valori presentati con la perizia del 28 maggio

2019.".

Con la replica il ricorrente ha contestato il complemento

peritale, ritenendo che l'Ufficio stima non abbia motivato dettagliatamente

come ha effettuato le sue scelte, citando come non sia chiaro perché abbia

utilizzato il 50% di vetustà per il sub. A e il 40% per il sub. B per il fondo

n. 899 rispettivamente il 35% e il 40% per la part. n. 1093, mentre la perizia

di parte avrebbe ben illustrato i valori scelti e il calcolo effettuato.

L'assicurato ha inoltre ribadito che per il fondo n. 823 non è stato effettuato

alcun sopralluogo.

2.7. D'avviso del TCA, le

valutazioni immobiliari rese il 28 maggio 2019 dall'Ufficio stima sono chiare e

concludenti e non v'è motivo di dubitare della loro affidabilità e correttezza.

In effetti, il perito incaricato ha effettuato un sopralluogo dei

fondi del ricorrente e ha quindi potuto accertare ulteriormente di persona lo

stato delle particelle e degli immobili, sia al loro interno sia esternamente,

visionando nel dettaglio sia la stalla fienile e il ripostiglio costruiti sulla

part. n. 899, sia l'abitazione di vacanza e il ripostiglio insediati sulla

part. n. 1093 entrambi RFD di __________.

Inoltre, egli ha spiegato come ha valutato gli edifici, tenendo

conto di tutte le peculiarità rilevanti, quali il piano regolatore comunale, l'ubicazione,

gli accessi, l'insolazione, la vista, l'orientamento, le immissioni, le

infrastrutture presenti, la sistemazione, il genere di costruzione, gli

elementi costruttivi, le diverse installazioni, gli arredamenti e la

suddivisione interna.

Nel complemento del 16 dicembre 2020 l'Ufficio stima ha spiegato

come è giunto a determinare i valori cubici attribuiti agli edifici, e meglio

che i valori al metro cubo consideravano già una certa vetustà, specificandone

per ogni edificio la percentuale. Inoltre, ha indicato che per la part. n. 899

si trattava di due edifici accessori utilizzati come deposito e per il fondo n.

1093 di un'abitazione secondaria e di un edificio accessorio.

Il perito non si è addentrato nei dettagli delle singole

percentuali di deprezzamento utilizzate per ciascun subalterno motivando come è

giunto a determinarle. La critica non ha sostrato. I valori ritenuti sono

sufficientemente e adeguatamente giustificati e la valutazione espressa è

coerente.

In specie, è facilmente comprensibile che la percentuale ritenuta

dal perito variava a dipendenza dell'oggetto stimato, ovvero per la part. n.

899 la stalla fienile in disuso costruita nel 1969 e utilizzata quale deposito è

stata più deprezzata (50%) del ripostiglio (40%) edificato sempre nel 1969,

mentre per il fondo n. 1093 l'abitazione di vacanza, di vecchia data, ma

ampliata e ristrutturata nel 1968 e aggiornata con servizio e doccia nel 1993,

meno svalutata (35%) dell'edificio accessorio (40%) insediato nel 1969 con

funzione di ripostiglio.

Sulla questione della vetustà messa in discussione dal ricorrente

il Tribunale non ha pertanto fondati motivi per dubitare delle percentuali

stabilite dal perito e, di conseguenza, pure dei valori al metro cubo relativi

ai fabbricati, che vanno perciò confermati.

La valutazione dei terreni, che teneva in considerazione i diversi

vincoli specifici, è stata determinata confrontando le compravendite con

terreni aventi le medesime caratteristiche.

Alla stessa ci si può attenere non essendo peraltro stata

contestata dall'assicurato.

Quanto al fatto che il fondo n. 823 non è stato oggetto di un

sopralluogo e quindi il valore venale di Fr. 1'400.- determinato dal perito

sarebbe aleatorio, va osservato che l'esperto non è tenuto a recarsi sul posto

laddove la sua valutazione può essere effettuata sulla base di altre informazioni,

quali i dati forniti dal registro fondiario, dalla cartografia, dai piani

regolatori comunali.

Ciò, a maggior ragione se, come nel caso di specie, si tratta di

un fondo la cui superficie non edificata di 7'324 mq consiste in bosco, acqua e

rivestimento duro e quindi non vi sono edifici e situazioni particolari da stimare.

Non va dimenticato che nella perizia è stato comunque indicato trattarsi di un

fondo ubicato fuori zona edificabile in una zona caratterizzata da terreni

boschivi in pendenza, di forma regolare, confinante con proprietà private, a

cui si accede da un sentiero di montagna, avente buona insolazione e nessuna

immissione, senza infrastrutture (acqua ed elettricità), con bosco in pendenza.

Ciò stante, non si può certo concludere che la part. n. 823 sia stata valutata

arbitrariamente in assenza di un sopralluogo e la lamentela dell'insorgente

deve essere di conseguenza respinta.

Ne segue che la valutazione operata dal perito dell'Ufficio stima

deve essere condivisa, avendo essa attentamente esaminato nel dettaglio le

particelle n. 823, 899, 1092, 1093 e 1094 RFD di __________ e gli immobili

edificati su due di queste proprietà.

Esso ha infatti analizzato i fondi considerando il valore al metro

cubo degli edifici, il valore del terreno e il valore di reddito e ciò

prendendo in considerazione anche la vetustà degli immobili.

L'Ufficio stima ha ben considerato tutte queste variabili e,

basandosi sui prezzi di mercato della regione, ha stabilito i valori venali

inseriti nelle perizie del 28 maggio 2020.

Questi importi, d'avviso del Tribunale, risultano realistici e

proporzionati alle zone in cui le particelle sono ubicate, perciò non sono

criticabili.

In considerazione delle argomentazioni esposte, che prendono

posizione in modo sufficientemente chiaro sulle censure del ricorrente, non si ravvisa

alcun motivo per distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto l'Ufficio stima

nella determinazione del valore venale dei fondi in questione, perciò non v'è

ragione per non tutelare il valore venale complessivo di Fr. 212'500.- che esso

ha stabilito il 28 maggio 2019 e che ha confermato anche in seguito in più

occasioni.

2.8. Nella decisione impugnata, la

Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 92'500.- a

titolo di rinuncia a sostanza quale consumo di capitale, poiché le rinunce di

beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una

controprestazione adeguata o un obbligo legale.

D'avviso dell'amministrazione, ai Fr. 42'500.- che l'assicurato ha

donato alla figlia nell'agosto 2012, vanno aggiunti i Fr. 110'000.- a titolo di

dispendio ingiustificato dei capitali posseduti dal 2012 al 2019 e dedotto

l'ammortamento di Fr. 60'000.- previsto dall'art. 17a OPC-AVS/AI.

La Cassa ritiene che l'interessato avrebbe perso del denaro con

degli investimenti, perdita che nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 è

piuttosto consistente essendo pari a Fr. 181'371,09. Pertanto, non trattandosi

di un evento unico e straordinario che ha portato alla totale perdita

dell'importo investito, ma di una situazione che si è protratta su più anni,

l'assicurato avrebbe dovuto accorgersi che il proprio capitale si stava erodendo

e intervenire presso la banca per bloccare le perdite. Si deve perciò

considerare che l'assicurato ha rinunciato a questi capitali.

Per l'insorgente, invece, l'importo di Fr. 110'000.- non può

essere equiparato a una rinuncia di sostanza, perché negli anni 2012-2014 egli

non è stato bene ed è stato ospedalizzato diverse volte. Pertanto, non aveva la

forza e la concentrazione per informarsi sulla sua situazione finanziaria così

come attestato dai suoi medici (doc. G) e per agire nei confronti della banca,

anche se ci ha provato nel 2017 (doc. H). Non avendo perciò potuto immaginare

una perdita simile, non si tratta di una rinuncia alla sostanza e come tale va

stralciata dal suo calcolo PC.

2.9. Va evidenziato come la LPC

stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione

complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha

effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI

1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non

dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non

il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia

sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in

cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o

a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza

controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a

determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o

non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V

205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003

EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique

VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173

consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b)

o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag.

225 consid. 3a).

In questi casi, la

giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia

(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che

un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di

terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina

il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la

sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di

vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale

e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il

sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere

ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in

passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità

(DTF 146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI

1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 (SVR

2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/ 05), l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico

rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due

condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì

alternativamente.

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il

computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato

nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre

cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal

proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la

rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF

120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010

del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della

rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta

valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di

retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289;

STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio

2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99

del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC,

la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a

delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve

prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia

corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il

fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di

denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia

alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad

un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato

che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso

modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti

computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel

calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo

stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011, stato 1° gennaio 2020).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha

osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente

inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di

ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è

in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., pag. 173). Il

sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente

disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in

passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita",

DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza

deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è

privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in

maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era

molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella recente DTF

146 V 306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha

riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in

discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, il

1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare l'art. 11a

nLPC).

Nella citata STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010

l'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di

regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001

consid. 3.2). Al contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la

concessione di un prestito non costituisce, di per se stessa, un'operazione di

rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio

2000 consid. 2b). Una situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia

quando un investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze

concrete in cui sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più

rimborsato (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9

agosto 2001 consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).

Più specificatamente, nella STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05)

pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, la nostra Massima Istanza ha giudicato che la

perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio

(legato ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, al considerando 3.2 il TF ha rilevato che, a

differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 del 30 novembre 2001

in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non

costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia

considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento

comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si

gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

L'Alta Corte ha inoltre segnalato che nella sentenza del 30

novembre 1998 (P 17/97), l'allora TFA ha giudicato che il prestito della somma

di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna

garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del

caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel"

in cui si gioca il tutto per tutto.

Nel giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), la Massima Istanza ha

confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva

essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che

le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione

finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore

al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia

stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se

un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

La stessa conclusione è stata tratta dal Tribunale federale nel

caso di una pensionata che, per l'acquisto di una piantagione di tè, in diverse

occasioni ha versato ad una persona nello Srilanka complessivamente la somma di

Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei pagamenti, dopo che il destinatario né

ha impiegato come contrattualmente previsto i soldi illegalmente ottenuti né

glieli ha restituiti (STF P 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 3).

Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di

sostanza quando è stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni

un patrimonio ed il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni

di una singola società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata

in borsa, che aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare

riferimento a questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi

tassi di interesse), il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio

di una perdita non poteva essere ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia

stato un comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007

consid. 3.1 e 3.4).

Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una

rinuncia di sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale

del marito e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa

operazione è necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004

consid. 3).

Neppure vi è una rinuncia di sostanza se si realizza un immobile

di proprietà della moglie per investire il ricavo in una società commerciale di

proprietà del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento,

quando non è stabilito che l'avvenire della stessa era irrimediabilmente

compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza di una perdita contabile

isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla solidità della

società e sull'importanza del rischio corso (SVR 2012 EL Nr. 10).

Come evidenziato dalla STF 9C_904/2011 del 5 marzo 2012 al considerando

4.1, e ricordato dalla STF 9C_274/2019 del 17 luglio 2019 al considerando 5.2, gli

investimenti sono in linea di principio sempre associati a determinati rischi

imprevedibili. L'investimento di beni di per sé non costituisce una rinuncia di

sostanza (SVR 2007 EL Nr. 6, P 55/05 consid. 3.2). Si deve decidere

diversamente se, in circostanze specifiche, sin dall'inizio si doveva tenere

conto di un'elevata probabilità di perdita di tutto o di gran parte del

patrimonio, in modo che nessuna persona ragionevole avrebbe effettuato un tale

investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.2 e 6 nonché STF

8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5). Se l'investimento dei beni è

affidato a una terza persona, si applica la seguente regola: meno la procura

contiene restrizioni e istruzioni al riguardo e il cliente si occupa

corrispondentemente meno dell'andamento degli affari, più egli deve piuttosto

lasciarsi imputare l'andamento dell'investimento operato dall'agente.

Ancora nella SVR 2019 EL Nr. 8, il Tribunale federale ha ribadito

che a differenza delle donazioni e di giochi in denaro, un investimento

finanziario non costituisce in sé una rinuncia di sostanza. Un'eccezione è data

quando l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato a un

"va banque-Spiel", ossia a una situazione dove si gioca il

tutto per tutto. Si deve concludere diversamente quando a determinate

condizioni sin dall'inizio si doveva calcolare la perdita dell'intero

patrimonio o di una sua grossa parte. Determinante per la valutazione del

rischio è la probabilità al momento dell'investimento che si realizzi lo

scenario di una perdita totale.

2.10. Il Tribunale federale ha evidenziato

nella citata STF 9C_904/ 2011 del 5 marzo 2012 consid. 4.2, che la persona che

richiede le prestazioni complementari deve partecipare al chiarimento dei fatti

giuridicamente rilevanti nell'ambito del suo dovere di collaborazione (art. 43 cpv.

1 LPGA e art. 61 lett. c LPGA in combinato disposto con art. 2 LPGA e art. 1 cpv.

1 LPC; SVR 2010 EL Nr. 7, 9C_724/2009 consid. 3.2.3.1 e

3.2.3.2).

In particolare, in caso di diminuzione straordinaria del

patrimonio, deve dimostrare o far valere e, per quanto possibile, provare anche

quei fatti che escludono una rinuncia patrimoniale (cfr. DTF 121 V 204 consid.

4b in fine; anche ZAK 1989 p. 408, P 11/88 consid. 3b).

Ribadendo questo principio, nella STF 9C_274/2019 del 17 luglio

2019 consid. 3 l'Alta Corte ha precisato che in simili casi il

richiedente le PC deve far valere e, per quanto possibile, anche comprovare

quei fatti che con verosimiglianza preponderante escludono una rinuncia di

sostanza ("Bei

Vorliegen einer ausser-ordentlichen Abnahme des Vermögens hat die

EL-ansprechende Person im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht bei der Abklärung des

rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG i.V.m. Art.

Considerandi

2.

ATSG und Art. 1 Abs. 1 ELG; BGE 121 V 204 E. 6c S.

210) darzutun bzw. diejenigen Tatsachen zu behaupten und soweit möglich auch zu

belegen, die überwiegend wahrscheinlich einen Vermögensverzicht ausschliessen.").

2.11

Nell'evenienza

concreta, preso atto che nella domanda di PC l'interessato ha indicato che l'8

maggio 2007 ha venduto per Fr. 380'000.- il fondo su cui esercitava l'attività

di garagista (doc. VII/1) e che nel 2014 erano insorte delle discussioni con

l'istituto bancario presso cui egli aveva depositato i suoi averi pretendendo

un risarcimento per una presunta responsabilità della banca nella diminuzione

del suo patrimonio (doc. VII/1), la Cassa di compensazione ha chiesto

all'assicurato di comprovare il consumo di capitale passato da Fr. 405'287.-

nel 2011 a Fr. 10'347,11 nel 2018 (doc. VII/3).

Dagli atti risulta che il 16 aprile 2019 (doc. VII/4)

l'interessato ha consegnato all'amministrazione 5 classatori con tutte le

ricevute delle spese effettuate dal 2011 fino a quel momento, dei documenti

ritenuti dalla Cassa non v’è tuttavia traccia nell'incarto prodotto dalla Cassa

al Tribunale.

Il 3 giugno 2019 (doc. VII/7) la Cassa di compensazione ha

ritenuto nella sua decisione di rifiuto delle prestazioni complementari una

rinuncia di sostanza di Fr. 92'500.-. A seguito dell'opposizione

dell'assicurato, il 13 settembre 2019 (doc. VII/12) l'amministrazione gli ha

chiesto di produrre i documenti bancari dai quali si potesse rilevare la somma

di capitale investito e l'inventario bancario relativo all'andamento degli

investimenti negli anni con saldo finale.

Un mese dopo (doc. VII/12), il ricorrente ha fornito gli estratti

fiscali dal 2007 al 2015, l'attestato degli interessi e del capitale dal 2015

al 2018 e la situazione patrimoniale al 2 ottobre 2019.

È sulla base di queste attestazioni bancarie che la Cassa di

compensazione, paragonando il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dal 2007 al

2017, ha allestito la tabella riportata nella decisione su opposizione con cui

ha calcolato la differenza di capitali per ogni anno e dalla quale ha concluso

che nel periodo 2012-2014 è avvenuta una grossa perdita di denaro quantificata

in Fr. 181'371,09 e qualificata come rinuncia di sostanza.

2.12

La documentazione bancaria su

cui si è fondata la Cassa per determinare il consumo non è, come tale, adeguata

alla luce della giurisprudenza esposta. Non sono di rilevanza i saldi in essere

annualmente quanto, piuttosto, gli investimenti eseguiti, la loro natura, le

qualità dei debitori, la solvibilità degli stessi, le garanzie offerte, le

possibilità di disinvestimento e quelle di salvataggio dei capitali a fronte

delle cospicue diminuzioni degli averi sono palesate con le attestazioni agli

atti e ciò nel tempo.

La documentazione

acquisita, comunque, poca e di natura fiscale, indica comunque già che la situazione

patrimoniale del ricorrente non si presenta come illustrato

dall'amministrazione. Nei primi anni, 2007-2010, la diminuzione della sostanza

investita è dovuta principalmente alla fluttuazione del corso del cambio delle

monete straniere con cui l'assicurato ha operato investendo in prestiti

fiduciari a termine fisso. Dal 2010, eccettuata ancora una parentesi di

prestiti fiduciari all'istituto bancario stesso, il patrimonio dell'insorgente

è stato investito solo in obbligazioni in valute estere (dollari americani,

dollari australiani, euro) e in un fondo azionario in franchi svizzeri della medesima

banca.

I titoli obbligazionari sono rimasti gli stessi dal 2010 al 2011

e, anche in tal caso, la diminuzione di sostanza di Fr. 17'161,56 è dovuta sia

al corso dei cambi delle valute estere, sia al rimborso, il 28 ottobre 2011, di

un'obbligazione in dollari australiani il cui relativo incasso sarebbe per lo

più confluito nel conto di investimento in franchi, essendo aumentato di

conseguenza.

Per contro, i conti correnti in euro, in dollari australiani e in

dollari americani sono diminuiti il primo di un migliaio di franchi, mentre gli

altri due di 4 rispettivamente di 3 mila franchi circa.

Il passaggio dall'anno 2011 al 2012 presenta, secondo la Cassa,

una consistente perdita di capitali (Fr. 88'879,75).

La spiegazione di questa straordinaria riduzione del patrimonio

non sembra tuttavia da ricondurre ad un investimento rischioso attuato dal

ricorrente, ma ad un consumo di sostanza che deve essere giustificato dall'assicurato

in virtù del suo obbligo di collaborare previsto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA per

non essere considerato, come visto, una rinuncia di sostanza.

In effetti, la riduzione di capitale da Fr. 278'977,41 presenti al

31.

dicembre 2011 a Fr. 190'097,66 al 31 dicembre 2012, è dovuta alla vendita di

due titoli obbligazionari il 30 gennaio 2012.

Il controvalore, di circa Fr. 34'000.- per la prima e di circa Fr.

28'500.- per la seconda obbligazione, non risulta essere stato accreditato sui

conti correnti e/o investimento dell'assicurato.

Inoltre, il conto d'investimento in franchi che al 31 dicembre

2011.

disponeva di un saldo di Fr. 30'550,21, un anno dopo presentava un saldo

positivo di Fr. 4'699,96.

La somma di questi importi dà grosso modo proprio la cifra che la

Cassa di compensazione ha ritenuto essere stata persa per degli investimenti a

rischio.

La diminuzione del capitale complessivo dell'assicurato è inoltre

poi dovuta alle note fluttuazioni del corso dei cambi delle valute estere.

Anche nel 2013 l'assicurato ha venduto dei titoli obbligazionari.

Il 22 gennaio 2013 è stata chiusa una posizione di $ 35'000.-

(pari a circa Fr. 31'000.-) e il 19 novembre 2013 sono state rimborsate altre obbligazioni

di $ 35'000.- e di $ 34'000.- (poco più di Fr. 30'000.-).

Il conto corrente in dollari è aumentato a fine anno da $ 688,26

nel 2012 a $ 36'048,75 nel 2013 e il conto investimento in franchi da Fr.

4'699,96 a Fr. 12'933,04.

Tra il 2012 e il 2013 la Cassa ha calcolato un ammanco di Fr.

58'156,27. In realtà, la vendita di un'obbligazione è confluita per intero nel

conto in dollari, mentre un'altra sembrerebbe essere stata accreditata almeno

in parte sul conto in franchi, che al 31 dicembre 2013 risulta essere aumentato

di circa Fr. 8'000.-. Ne deriva quindi una differenza di capitale più o meno di

Fr. 53'000.- (Fr. 31'000 + Fr. 30'000 - Fr. 8'000) che, accompagnata dai cambi

valutari, corrisponde alla diminuzione individuata dalla Cassa di

compensazione, la cui natura di perdita di capitale investito sembra dubbia.

Anche in tale evenienza va dunque accertata la destinazione dei

capitali derivanti dalla vendita dei titoli obbligazionari, compito che spetta

all'amministrazione, a cui gli atti vanno rinviati, con l'aiuto del ricorrente che

è tenuto a collaborare.

Nell'analizzare l'ultimo anno, il 2014, per il quale la Cassa ha

ritenuto esservi una rinuncia di sostanza a causa di investimenti a rischio

compiuti dall'assicurato, va osservato che sono stati rimborsati due altri

titoli obbligazionari, uno il 10 ottobre 2014 di € 30'000.- e l'altro il 7

novembre 2014 di € 25'000.-. Il conto corrente in euro è passato da € 1'275,05

a € 53'033,03.

Inoltre, il 10 febbraio 2014 sono state rimborsate anche le quote

del fondo azionario in franchi, il cui controvalore, al 31 dicembre 2013, era

di Fr. 16'655.-.

Il conto d'investimento in franchi, che a 31 dicembre 2013 aveva

un saldo di Fr. 12'933,04, un anno dopo presentava un attivo di Fr. 9,12

malgrado la vendita dei fondi azionari. La differenza fra i due anni risiede

dunque essenzialmente nell'azzeramento del conto d'investimento in franchi e

nel prelevamento del rimborso dei fondi azionari, per un totale di circa Fr.

30'000.-.

L'andamento dei cambi di valuta ha portato a una diminuzione di

capitale totale di Fr. 34'335,07 a fine anno 2014, quando il ricorrente

deteneva capitali soltanto sui conti correnti in dollari e in euro e

d'investimento in franchi. Non v'erano invece più soldi investiti.

Anche nei successivi anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 gli averi

dell'assicurato consistevano soltanto in depositi sui conti e nessun

investimento obbligazionario e/o azionario è più stato effettuato.

La diminuzione dei capitali, all'incirca di Fr. 20'000.- all'anno,

non sembra riconducibile a operazioni bancarie azzardate o ad una rinuncia di

sostanza dovuta a errati e/o rischiosi investimenti a cui l'insorgente non

avrebbe prestato la dovuta attenzione, ma sembra dovuta a un consumo di

sostanza.

Alla luce di questi rilievi, fondati sulla scarsa documentazione

agli atti, occorre concludere che la decisione della Cassa va annullata e gli

atti rinviati all’amministrazione affinché, ottenuta la documentazione utile di

natura bancaria, accerti il flusso di capitali prelevati o usciti dai conti

bancari e la loro sorte nell’ottica di un giustificato, o meno, consumo.

D’altra parte la Cassa verificherà puntualmente, in caso di

effettivo accertamento di perdita su investimenti, se sussistono gli estremi

dell’eccezione giurisprudenziale esposta, per riprendere detti valori alla luce

dell’azzardo assunto dall’investitore.

2.13

Visto quanto esposto, il

ricorso deve essere parzialmente accolto, gli atti rinviati alla Cassa

cantonale di compensazione per procedere alle opportune verifiche di carattere

economico indicate nel considerando precedente. Ritenuto che la valutazione

degli immobili è invece chiarita e va perciò confermato il valore venale

fissato dall'Ufficio stima in Fr. 212'500.-.

Sebbene parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato da

un legale, al ricorrente non vanno attribuite delle indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazione esposte.

§ Di conseguenza, gli atti

vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda conformemente

a quanto indicato al considerando 2.12.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti