33.2020.19
Perizia dell'Ufficio stima degli immobili è chiara e dettagliata. Investimento finanziario non costituisce di regola una rinuncia, ma solo se è un investimento rischioso. Qui diminuzione di capitali non sembra riconducibile a operazioni bancarie rischiose, ma a un consumo di sostanza da accertare
22 marzo 2021Italiano48 min
2011 relative all'andamento del patrimonio bancario (doc. VII/16) e in seguito la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2020.19
TB
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel febbraio 2019 (doc. VII/1)
RI 1, 1957, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari alla
rendita intera di invalidità in essere dal 2005 per motivi psichici (doc. VII/1),
poiché dal 1° gennaio 2018 le sue condizioni economiche erano mutate avendo
dovuto utilizzare tutti i suoi risparmi per pagare le spese correnti.
1.2. Il 2 aprile 2019 (doc. VII/3)
la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato di comprovare il
consumo di capitale passato da Fr. 405'287.- al 31 dicembre 2011 a Fr.
10'347,11 al 31 dicembre 2018.
In pari data (doc. VII/2), l'amministrazione ha invitato l'Ufficio
stima a peritare i cinque fondi di proprietà dell'assicurato siti nel Comune di
__________, stato 2019.
1.3. Ottenute dall'assicurato il
19 aprile 2010 (docc. VII/4 e 5) tutte le ricevute delle spese effettuate dal
2011 fino a quel momento e dall'Ufficio stima il 28 maggio 2019 (doc. VII/6) i
valori venali dei suoi immobili, con decisione del 3 giugno 2019 (doc. V/7) la
Cassa di compensazione ha rifiutato dal 1° marzo 2019 le prestazioni
complementari stante un'eccedenza di entrate.
1.4. Nell'opposizione del 24
giugno 2019 (doc. VII/8) l'assicurato ha contestato la rinuncia di sostanza di
Fr. 92'500.-, il capitale ritenuto in Fr. 9'502.-, i ricavi da risparmi e da
rinuncia di sostanza, come pure la valutazione della casa di montagna che solo
un anno prima era stata stimata Fr. 175'000.-.
A ciò ha fatto seguito la richiesta della Cassa di compensazione all'Ufficio
stima delle perizie complete dei fondi (docc. VII/9 e 10) e il 13 settembre
2019 (doc. VII/12) all'interessato di produrre dei documenti bancari dai quali
si potesse rilevare la somma di capitale investito e l'andamento degli
investimenti negli anni.
A domanda della Cassa (doc. VII/13), l'11 dicembre 2019 (doc. VII/14)
l'Ufficio stima si è pronunciato sulle contestazioni dell'interessato concernenti
Fatti
i suoi immobili.
Inoltre, il 28 gennaio 2020 (doc. VII/15) l'amministrazione ha
chiesto all'assicurato di trasmettere le comunicazioni ricevute dalla banca dal
2011 relative all'andamento del patrimonio bancario (doc. VII/16) e in seguito la
documentazione inerente la rendita per incapacità al lavoro (doc. VII/17).
1.5. Con decisione su opposizione
del 21 ottobre 2020 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione e ha confermato il rifiuto delle prestazioni complementari.
L'amministrazione ha esposto la giurisprudenza sulla rinuncia di
sostanza con particolare attinenza agli investimenti finanziari e ha
evidenziato che nel caso concreto dall'evoluzione dei saldi dei conti
dell'assicurato relativa agli investimenti effettuati dal 2007 al 2017 risulta che
nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 la sostanza è diminuita di ben Fr.
181'371,09.
Secondo la Cassa, quindi, non v'è un evento unico e straordinario
che ha portato alla totale perdita dell'ammontare investito, ma questa
circostanza si è protratta nel corso di più anni. Pertanto, l'assicurato
avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'erosione del proprio capitale e
intervenire presso la banca per bloccare o limitare l'eccessiva perdita, magari
cambiando modalità di investimento o riversando i restanti capitali in prodotti
patrimoniali più sicuri (p. es.: conto di risparmio). Non è dunque possibile
non considerare tali perdite quali rinuncia di sostanza.
Sulla valutazione al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) dei
fondi di proprietà dell'assicurato la Cassa si è fondata sulla perizia
effettuata dall'Ufficio stima, che li ha stimati in complessivi Fr. 212'500.-
e, non essendoci state contestazioni di natura tecnica, non v'era motivo di
modificare i valori venali ritenuti.
Infine, l'amministrazione ha osservato che anche tenuto conto
dell'informazione riguardante la cessazione della rendita per incapacità al
lavoro al 30 novembre 2019, il 20 ottobre 2020 (doc. 23) ha emanato una nuova
decisione valida dal 1° al 31 dicembre 2019, che rifiutava comunque il diritto
alle PC.
1.6. Con ricorso del 18 novembre
2020 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di correggere in complessivi Fr. 175'000.-
il valore della sua sostanza immobiliare o, in via subordinata, di rinviare gli
atti alla Cassa affinché richieda all'Ufficio stima una nuova perizia e di
annullare la decisione su opposizione e di porlo al beneficio delle prestazioni
complementari.
Il ricorrente ha contestato integralmente il valore ritenuto dalla
Cassa per i suoi immobili, rilevando come l'amministrazione abbia leso il suo
obbligo di accertare i fatti, visto che l'Ufficio stima ha reso le sue perizie
senza descrivere in modo chiaro il metodo utilizzato per la sua valutazione e
senza motivare i valori al mq o al mc ritenuti per i cinque fondi. La perizia
che egli ha invece commissionato alcuni anni prima (doc. B) descrive
chiaramente su quali basi ha svolto i suoi accertamenti e perché ha applicato determinati
valori. Inoltre, le perizie dell'Ufficio stima non tengono in considerazione la
vetustà degli immobili e il deprezzamento, ciò che invece è stato ben
considerato dagli esperti da esso interpellati. Il perito non ha inoltre mai
visto il fondo n. 823 RFD di __________ e quindi non si capisce come abbia
fatto a valutarne il valore. D’avviso del ricorrente siccome carenti, le
perizie dell'Ufficio stima non hanno pieno valore probante e la somma di Fr.
212'500.- non può essere utilizzata e va sostituita con quella di Fr. 175'000.-
determinata dalla perizia di parte o, semmai, stabilita da una nuova perizia
dell'Ufficio stima.
Per quanto concerne la rinuncia di sostanza, la Cassa ha ritenuto
l'importo di Fr. 110'000.- quale dispendio ingiustificato per gli anni
2012-2014, rilevando che l'assicurato avrebbe potuto e dovuto accorgersi
dell'erosione del proprio capitale. Il ricorrente ha osservato che proprio in
quel periodo non è stato bene e ha subito diversi ricoveri ospedalieri; non
aveva quindi la forza e la concentrazione necessaria per informarsi sulla sua
situazione finanziaria presso la banca e per intraprendere tutte le operazioni
per arginare il problema. Non avendo potuto sapere che con grande probabilità
avrebbe subito una perdita, l'importo indicato non può essere qualificato quale
rinuncia di sostanza e quindi deve essere ritenuta la situazione finanziaria attuale.
Considerata la deduzione di Fr. 60'000.- giusta l'art. 17a OPC-AVS/AI, non deve
essere computata alcuna rinuncia di sostanza.
1.7. Chiesta (doc. III) e ottenuta
(doc. VI) una proroga per poter dare modo all'Ufficio stima di prendere
posizione sulle contestazioni del ricorrente (docc. V e V/1), con risposta del
27 gennaio 2021 (doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al
TCA di respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione.
L'amministrazione ha osservato che la contestazione concernente la
valutazione dei suoi fondi è stata sottoposta all'Ufficio stima (doc. VII/21)
che, nella sua presa di posizione del 16 dicembre 2020 (doc. VII/22), ha confermato
la precedente perizia e ha spiegato i metodi di valutazione utilizzati, perciò la
Cassa ha confermato il valore venale della sostanza immobiliare dell'assicurato
stabilito in Fr. 212'500.-.
Esposta la giurisprudenza sulla rinuncia di sostanza, la Cassa di
compensazione ha rilevato che gli investimenti effettuati dal ricorrente nel
corso degli anni non sono stati fruttuosi e che, a seguito delle prime perdite,
già di per sé importanti, ma non considerate come rinuncia essendo un rischio
intrinseco al fatto di investire il proprio denaro, egli avrebbe dovuto
sospendere gli investimenti effettuati per garantirsi i propri averi, stante la
sua volontà iniziale di conservare il capitale non avendo altri averi
previdenziali. Pertanto, la continua erosione del capitale avrebbe dovuto
portarlo ad attuare subito delle misure per interromperne la diminuzione che dal
2012 è stata molto importante.
In merito ai lamentati problemi di salute che non avrebbero
permesso all'assicurato di informarsi e di agire nei confronti della banca per
limitare le perdite finanziarie legate agli investimenti, la Cassa ha
evidenziato che egli non ha comprovato, mediante attestazioni mediche, di
essersi trovato in uno stato di incapacità di discernimento quando sono stati
effettuati gli investimenti.
L'insorgente ha saputo negli anni collaborare per ottenere la
rendita completiva per la figlia e dalla documentazione inoltrata all'Ufficio
assicurazione invalidità risulta che dal 2007 la sua sintomatologia è
peggiorata in modo significativo, tanto che il suo medico curante ha segnalato
che nell'estate 2010 egli avrebbe avuto una fase ipomaniacale e avrebbe
effettuato spese eccessive. Per l'amministrazione, il difficile stato psichico
in cui l'assicurato si trovava non era tale da ritenere che non avesse la
capacità di discernimento, tanto che nessun medico curante ha giudicato necessario
intervenire con una misura di curatela. Per di più, nel giugno 2014,
l'assicurato è stato in grado di contestare alla sua banca le perdite
finanziarie subite anche se, seppure si ritenesse leso, non ha adito le vie
legali al rifiuto della banca di riconoscergli le perdite subite. Di
conseguenza, l'utilizzo dei capitali è avvenuto con la necessaria
consapevolezza del ricorrente, non essendo stata dimostrata una perdita di
discernimento.
1.8. L'insorgente ha replicato il
12 febbraio 2021 (doc. IX) confermando la richiesta di correggere i valori
immobiliari e gli importi della rinuncia di sostanza. Per quanto concerne la
nuova presa di posizione dell'Ufficio stima, l'assicurato ha rilevato che esso
ha indicato i valori utilizzati, ma non ha motivato dettagliatamente come ha
effettuato le sue scelte e ciò contrariamente alla perizia di parte, che ha ben
illustrato i valori scelti e il calcolo effettuato. Per il valore del fondo n.
823 RFD di __________, l'Ufficio stima si è poi espresso pur non avendo mai svolto
un sopralluogo. Va dunque utilizzato il valore stabilito dalla perizia di parte
(doc. B) o, semmai, che venga ordinata una nuova perizia all'Ufficio stima.
Sulla rinuncia di sostanza l'insorgente ha sottolineato che la
documentazione medica agli atti descrive bene il decorso delle sue patologie,
segnalando difficoltà di concentrazione e di attenzione (doc. VII/24) che lo
stesso dr. med. __________ ha precisato nel referto del 10 febbraio 2021 (doc.
G) avere ridotto la capacità di valutare situazioni finanziarie complesse,
mentre era in grado di gestire la burocrazia e le faccende correnti.
In merito alla sua capacità di richiedere la rendita completiva
per la figlia, il ricorrente ha obiettato che era la sua ex moglie ad occuparsene
e che comunque una tale richiesta è molto più semplice rispetto al complesso
mondo degli investimenti bancari.
Infine, l'assicurato ha comprovato di avere provveduto a
contestare la perdita alla banca con l'aiuto di un legale (doc. H), ma di non
avere poi proseguito nella vertenza.
In conclusione, il ricorrente ha evidenziato che negli anni di
grande perdita non era in grado di occuparsi di questioni finanziarie complesse
e non poteva sapere con grande probabilità che avrebbe subito una perdita.
1.9. Il 24 febbraio 2021 (doc. XI)
l'amministrazione ha osservato che nessuna delle attestazioni mediche prodotte
dal ricorrente dimostra la necessità di una misura di curatela amministrativa,
perciò doveva essere in grado di gestire le sue questioni burocratiche.
Inoltre, data una relazione cliente-banca di tipo execution-only
l'assicurato, consapevole della passività della banca, poteva e doveva agire
diversamente rispetto al comportamento inoperoso adottato negli anni di grosse
perdite. Non si trattava quindi di sapere gestire il complesso mondo degli
investimenti bancari, ma di interrompere gli investimenti e di riversare i
capitali restanti in prodotti patrimoniali più sicuri.
1.10. Al ricorrente è stata concessa
la possibilità di esprimersi ulteriormente (doc. XII), il termine concesso è
decorso infruttuoso.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Il Tribunale
evidenzia innanzitutto che attualmente vigono le norme legali adottate con la
LPC del 6 ottobre 2006, in essere dal 1° gennaio 2008, che sono state oggetto
di un'importante modifica il 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), entrata in
vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016
6705).
Va rilevato che in caso di modifica della
legislazione, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di
disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1;
DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12
febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In
presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità
giornaliere LAINF, cfr. STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non
ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo
diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti
acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).
In concreto, l'assicurato ha chiesto le prestazioni
complementari nel marzo 2019 (doc. VII/1) e dunque va esaminata la situazione
esistente a quel momento, perciò la modifica del 22 marzo 2019 non è qui
applicabile.
Le norme poste a fondamento del presente giudizio sono quindi
quelle vigenti fino al 31 dicembre 2020.
2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita
dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e
l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili.
Fra quelli computabili (cpv.
1), in particolare vi sono:
"
b. i proventi della sostanza
mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un
decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi
per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario
delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della
prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste
persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni
periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha
rinunciato;".
2.4. Nel foglio di calcolo alla
base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha
computato la somma di Fr. 212'500.- a titolo di proprietà fondiaria secondaria.
L'amministrazione ha dato mandato all'Ufficio stima di peritare i
fondi di proprietà dell'assicurato al valore venale conformemente all'art. 17
cpv. 4 OPC-AVS/AI e si è poi fondata sull'ammontare di Fr. 212'500.- stabilito
complessivamente per i cinque immobili ubicati nel Comune di __________.
Il ricorrente sostiene invece che l'importo relativo alla sua
sostanza immobiliare debba essere modificato in Fr. 175'000.-, dovendo
considerare la valutazione che egli ha fatto eseguire nel 2016, aggiornata al
2018 (doc. B), su 4 dei suoi cinque beni.
Il TCA deve quindi analizzare se gli importi
relativi agli immobili dell'assicurato ritenuti nella decisione impugnata siano
corretti.
2.5. Per la determinazione del
valore dei fondi del ricorrente fa stato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
Detto disposto prevede infatti che la sostanza immobiliare che non
serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
PC deve essere computata al valore corrente.
Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta
l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI il valore venale degli immobili di proprietà dell'assicurato
al valore esistente al momento della richiesta di PC e quindi nel 2019,
l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio stima. Infatti, secondo la prassi
dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il
valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un
ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di
stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva
risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio
(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,
sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni
complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI
1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida
detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il
nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione
immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale
ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
2.6. Nell'evenienza concreta, il 2
aprile 2019 (doc. VII/2) la Cassa cantonale di compensazione ha così invitato
l'Ufficio stima a peritare al valore venale, stato al 2019, i fondi nn. 823,
899, 1092, 1093 e 1094 tutti RFD di __________ di proprietà dall'assicurato.
Qualche settimana dopo, il 28 maggio 2019 (doc. VII/6), l'Ufficio
stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che i valori venali erano i
seguenti: n. 823: Fr. 1'400.-, n. 899: Fr. 40'000.-, n. 1092: Fr. 40'000.-, n. 1093:
Fr. 170'000.- e n. 1094: Fr. 100.-.
Il 24 giugno 2019 (doc. VII/8) l'assicurato si è opposto alla
decisione formale di rifiuto delle prestazioni complementari del 3 giugno 2019
(doc. VII/7), contestando in particolare le valutazioni peritali dell'Ufficio
stima e sostenendo che una valutazione da lui fatta esperire poco tempo prima
stabiliva in Fr. 175'000.- il valore dei suoi fondi.
Il 28 giugno 2019 (doc. VII/10) l'Ufficio stima ha trasmesso alla
Cassa, su sua richiesta, le perizie complete, che essa ha poi trasmesso il 5
luglio 2019 (doc. VII/11) all'assicurato. Invitato il 2 dicembre 2019 (doc.
VII/13) a prendere posizione sulle contestazioni dell'assicurato, l'11 dicembre
2019 (doc. VII14) l'Ufficio stima ha affermato:
" La cifra di
fr. 212'500.-, indicata nelle nostre perizie, corrisponde alla somma dei valori
delle cinque proprietà del signor RI 1. In base alle nostre valutazioni al
mappale 1093 RFD, fondo cu cui sorge la casa di montagna, corrisponde un valore
di fr. 170'000.- inferiore quindi ai 175'000.- indicati nell'opposizione.
Visto quanto sopra confermiamo pertanto i valori determinati nelle
perizie del 28 maggio 2019.".
La decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 della Cassa
cantonale di compensazione ha confermato il valore dei fondi peritati
dall'Ufficio stima. Il ricorrente ha criticato l'assenza di una chiara
descrizione del metodo utilizzato per la valutazione come pure di tutti i
passaggi di motivazione sui valori utilizzati al mq e al mc per ogni
particella, ritenendo quindi le perizie incomplete. Inoltre, a suo dire, le
perizie dell'Ufficio stima non considerano minimamente la vetustà degli
immobili e del conseguente deprezzamento, mentre la valutazione dello studio
tecnico a cui egli ha affidato la stima delle sue proprietà ne tiene pienamente
conto (doc. B). Peraltro, il perito non ha nemmeno esperito un sopralluogo
sulla part. n. 823 RFD di __________, perciò non è chiaro come abbia potuto
stimarne il valore (doc. C1).
Il 30 novembre 2020 (doc. VII/21) la Cassa di compensazione ha
invitato l'Ufficio stima a prendere posizione sulle contestazioni ricorsuali e
il 16 dicembre 2020 (doc. XII/22) detto Ufficio si è così espresso:
" Il valore
complessivo delle proprietà del signor RI 1 ammonta, secondo le valutazioni
fatte, a 212'500 fr. Il proprietario contesta l'importo, indicando come somma
massima complessiva 175'000 fr.
Le proprietà sono divise in cinque mappali: 823, 899, 1092, 1093 e
1094 RFD __________.
Tre, dei cinque fondi, sono terreni liberi fuori zona edificabile.
I valori al metro quadrato utilizzati sono in linea con i valori di zona e sono
i seguenti:
Fondo 823 RFD bosco fr/mq 0.20 valore totale 1'400.00
fr
Fondo 1092 RFD terreno fr/mq 1.80 valore totale 1'000.00
fr
Fondo 1094 RFD terreno fr/mq 2.00 valore totale 100.00
fr
La superficie totale dei terreni è di 7'941 mq e il valore
complessivo è quindi di soli 2'500.00 fr.
Sui fondi 899 e 1093 RFD sono invece presenti degli edifici. Il
perito, per queste proprietà, ha ritenuto di applicare, dopo le dovute
verifiche, il metodo "tradizionale" che consiste nella ponderazione
del valore reale con il valore a reddito.
In sede di sopralluogo, è stata esaminata attentamente la
situazione reale degli edifici tenendo in considerazione tutti i fattori influenti
e determinanti per la valutazione, come il valore cubimetrico, la vetustà, i
costi secondari e il valore del terreno.
Fondo 899 RFD __________".
L'Ufficio stima ha riproposto i valori al metro cubo per i
fabbricati sub. A e sub. B, i costi secondari e la sistemazione esterna come
pure i valori al metro quadro dei sedimi e terreni così come già esposti nella
valutazione del 28 maggio 2019, ribadendo un valore venale totale di Fr.
39'728.-, arrotondato a Fr. 40'000.00 e ha poi così commentato le cifre
esposte:
" Il perito
ha assegnato un valore di 100 fr/mc applicando il 50% di vetustà al valore a
nuovo di 200 fr/mc per il sub. A e un valore di 50 fr/mc applicando il 40% di
vetustà al valore a nuovo di 80 fr/mc per il sub. B, trattandosi di due edifici
accessori (depositi).
I costi secondari ammontano al 10% del valore reale del fabbricato
e comprendono tasse, costi di allacciamento, muri di sostegno e sistemazione
esterna.
Il valore del terreno è stato invece determinato sul confronto di
compravendite con terreni aventi le medesime caratteristiche.
Il valore complessivo per il fondo 899 RFD è di 40'000.00 fr.".
Anche per la part. n. 1093 RFD __________ l'Ufficio stima ha
riportato i valori dei fabbricati sub. A e sub. B, i costi secondari e
sistemazione esterna, i sedimi e terreni da computare nel valore ponderato per
giungere al totale del valore reale (Fr. 195'795.-), come pure i redditi (Fr.
5'400.-) e il valore di reddito (Fr. 128'571,40) per determinare in Fr.
173'387,10 il valore venale totale, arrotondato a Fr. 170'000.-.
A giustificazione l’Ufficio si è così espresso:
" Il perito
ha assegnato un valore di 490 fr/mc applicando il 35% di vetustà al valore a
nuovo di 750 fr/mc per il sub. A (abitazione secondaria) e un valore di 120
fr/mc applicando il 40% di vetustà al valore a nuovo di 200 fr/mc per il sub. B
(edificio accessorio).
I costi secondari ammontano al 15% del valore reale del fabbricato
e comprendono tasse, costi di allacciamento, muri di sostegno e sistemazione
esterna.
Il valore del terreno è stato invece determinato sul confronto di
compravendite con terreni aventi le medesime caratteristiche.
Il reddito è di regola determinato sulla parità del reddito
percepito e sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto
corrispondenti alle pigioni in uso nelle località per oggetti paragonabili. Il
valore a reddito corrisponde al reddito annuale capitalizzato. Il tasso di
capitalizzazione si compone del tasso ipotecario base aumentato dei tassi
aggiuntivi, e questo in base al genere della costruzione.
Il valore complessivo per il fondo 1093 RFD è di 170'000.00 fr.
Si evidenzia infine che, il 28 giugno 2019, è stata inviata al
vostro Ufficio la perizia completa con tutti i parametri presi in
considerazione e sopraesposti. Visto quanto precede, eseguiti nuovi
accertamenti, si confermano i valori presentati con la perizia del 28 maggio
2019.".
Con la replica il ricorrente ha contestato il complemento
peritale, ritenendo che l'Ufficio stima non abbia motivato dettagliatamente
come ha effettuato le sue scelte, citando come non sia chiaro perché abbia
utilizzato il 50% di vetustà per il sub. A e il 40% per il sub. B per il fondo
n. 899 rispettivamente il 35% e il 40% per la part. n. 1093, mentre la perizia
di parte avrebbe ben illustrato i valori scelti e il calcolo effettuato.
L'assicurato ha inoltre ribadito che per il fondo n. 823 non è stato effettuato
alcun sopralluogo.
2.7. D'avviso del TCA, le
valutazioni immobiliari rese il 28 maggio 2019 dall'Ufficio stima sono chiare e
concludenti e non v'è motivo di dubitare della loro affidabilità e correttezza.
In effetti, il perito incaricato ha effettuato un sopralluogo dei
fondi del ricorrente e ha quindi potuto accertare ulteriormente di persona lo
stato delle particelle e degli immobili, sia al loro interno sia esternamente,
visionando nel dettaglio sia la stalla fienile e il ripostiglio costruiti sulla
part. n. 899, sia l'abitazione di vacanza e il ripostiglio insediati sulla
part. n. 1093 entrambi RFD di __________.
Inoltre, egli ha spiegato come ha valutato gli edifici, tenendo
conto di tutte le peculiarità rilevanti, quali il piano regolatore comunale, l'ubicazione,
gli accessi, l'insolazione, la vista, l'orientamento, le immissioni, le
infrastrutture presenti, la sistemazione, il genere di costruzione, gli
elementi costruttivi, le diverse installazioni, gli arredamenti e la
suddivisione interna.
Nel complemento del 16 dicembre 2020 l'Ufficio stima ha spiegato
come è giunto a determinare i valori cubici attribuiti agli edifici, e meglio
che i valori al metro cubo consideravano già una certa vetustà, specificandone
per ogni edificio la percentuale. Inoltre, ha indicato che per la part. n. 899
si trattava di due edifici accessori utilizzati come deposito e per il fondo n.
1093 di un'abitazione secondaria e di un edificio accessorio.
Il perito non si è addentrato nei dettagli delle singole
percentuali di deprezzamento utilizzate per ciascun subalterno motivando come è
giunto a determinarle. La critica non ha sostrato. I valori ritenuti sono
sufficientemente e adeguatamente giustificati e la valutazione espressa è
coerente.
In specie, è facilmente comprensibile che la percentuale ritenuta
dal perito variava a dipendenza dell'oggetto stimato, ovvero per la part. n.
899 la stalla fienile in disuso costruita nel 1969 e utilizzata quale deposito è
stata più deprezzata (50%) del ripostiglio (40%) edificato sempre nel 1969,
mentre per il fondo n. 1093 l'abitazione di vacanza, di vecchia data, ma
ampliata e ristrutturata nel 1968 e aggiornata con servizio e doccia nel 1993,
meno svalutata (35%) dell'edificio accessorio (40%) insediato nel 1969 con
funzione di ripostiglio.
Sulla questione della vetustà messa in discussione dal ricorrente
il Tribunale non ha pertanto fondati motivi per dubitare delle percentuali
stabilite dal perito e, di conseguenza, pure dei valori al metro cubo relativi
ai fabbricati, che vanno perciò confermati.
La valutazione dei terreni, che teneva in considerazione i diversi
vincoli specifici, è stata determinata confrontando le compravendite con
terreni aventi le medesime caratteristiche.
Alla stessa ci si può attenere non essendo peraltro stata
contestata dall'assicurato.
Quanto al fatto che il fondo n. 823 non è stato oggetto di un
sopralluogo e quindi il valore venale di Fr. 1'400.- determinato dal perito
sarebbe aleatorio, va osservato che l'esperto non è tenuto a recarsi sul posto
laddove la sua valutazione può essere effettuata sulla base di altre informazioni,
quali i dati forniti dal registro fondiario, dalla cartografia, dai piani
regolatori comunali.
Ciò, a maggior ragione se, come nel caso di specie, si tratta di
un fondo la cui superficie non edificata di 7'324 mq consiste in bosco, acqua e
rivestimento duro e quindi non vi sono edifici e situazioni particolari da stimare.
Non va dimenticato che nella perizia è stato comunque indicato trattarsi di un
fondo ubicato fuori zona edificabile in una zona caratterizzata da terreni
boschivi in pendenza, di forma regolare, confinante con proprietà private, a
cui si accede da un sentiero di montagna, avente buona insolazione e nessuna
immissione, senza infrastrutture (acqua ed elettricità), con bosco in pendenza.
Ciò stante, non si può certo concludere che la part. n. 823 sia stata valutata
arbitrariamente in assenza di un sopralluogo e la lamentela dell'insorgente
deve essere di conseguenza respinta.
Ne segue che la valutazione operata dal perito dell'Ufficio stima
deve essere condivisa, avendo essa attentamente esaminato nel dettaglio le
particelle n. 823, 899, 1092, 1093 e 1094 RFD di __________ e gli immobili
edificati su due di queste proprietà.
Esso ha infatti analizzato i fondi considerando il valore al metro
cubo degli edifici, il valore del terreno e il valore di reddito e ciò
prendendo in considerazione anche la vetustà degli immobili.
L'Ufficio stima ha ben considerato tutte queste variabili e,
basandosi sui prezzi di mercato della regione, ha stabilito i valori venali
inseriti nelle perizie del 28 maggio 2020.
Questi importi, d'avviso del Tribunale, risultano realistici e
proporzionati alle zone in cui le particelle sono ubicate, perciò non sono
criticabili.
In considerazione delle argomentazioni esposte, che prendono
posizione in modo sufficientemente chiaro sulle censure del ricorrente, non si ravvisa
alcun motivo per distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto l'Ufficio stima
nella determinazione del valore venale dei fondi in questione, perciò non v'è
ragione per non tutelare il valore venale complessivo di Fr. 212'500.- che esso
ha stabilito il 28 maggio 2019 e che ha confermato anche in seguito in più
occasioni.
2.8. Nella decisione impugnata, la
Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 92'500.- a
titolo di rinuncia a sostanza quale consumo di capitale, poiché le rinunce di
beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una
controprestazione adeguata o un obbligo legale.
D'avviso dell'amministrazione, ai Fr. 42'500.- che l'assicurato ha
donato alla figlia nell'agosto 2012, vanno aggiunti i Fr. 110'000.- a titolo di
dispendio ingiustificato dei capitali posseduti dal 2012 al 2019 e dedotto
l'ammortamento di Fr. 60'000.- previsto dall'art. 17a OPC-AVS/AI.
La Cassa ritiene che l'interessato avrebbe perso del denaro con
degli investimenti, perdita che nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 è
piuttosto consistente essendo pari a Fr. 181'371,09. Pertanto, non trattandosi
di un evento unico e straordinario che ha portato alla totale perdita
dell'importo investito, ma di una situazione che si è protratta su più anni,
l'assicurato avrebbe dovuto accorgersi che il proprio capitale si stava erodendo
e intervenire presso la banca per bloccare le perdite. Si deve perciò
considerare che l'assicurato ha rinunciato a questi capitali.
Per l'insorgente, invece, l'importo di Fr. 110'000.- non può
essere equiparato a una rinuncia di sostanza, perché negli anni 2012-2014 egli
non è stato bene ed è stato ospedalizzato diverse volte. Pertanto, non aveva la
forza e la concentrazione per informarsi sulla sua situazione finanziaria così
come attestato dai suoi medici (doc. G) e per agire nei confronti della banca,
anche se ci ha provato nel 2017 (doc. H). Non avendo perciò potuto immaginare
una perdita simile, non si tratta di una rinuncia alla sostanza e come tale va
stralciata dal suo calcolo PC.
2.9. Va evidenziato come la LPC
stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione
complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha
effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI
1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).
Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non
dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non
il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia
sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in
cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o
a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza
controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a
determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o
non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V
205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003
EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique
VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173
consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b)
o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag.
225 consid. 3a).
In questi casi, la
giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia
(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art.
3c cpv. 1 lett. g vLPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che
un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di
terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina
il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la
sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di
vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non
cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità
dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale
e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il
sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere
ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in
passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità
(DTF 146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI
1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).
Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 (SVR
2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/ 05), l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico
rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due
condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì
alternativamente.
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il
computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato
nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre
cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal
proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la
rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF
120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010
del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della
rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta
valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di
retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289;
STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio
2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99
del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC,
la dottrina (Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di
altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a
delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve
prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia
corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il
fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di
denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia
alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad
un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato
che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso
modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti
computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel
calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo
stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile
2011, stato 1° gennaio 2020).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha
osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente
inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di
ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è
in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., pag. 173). Il
sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente
disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in
passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita",
DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza
deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è
privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in
maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era
molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella recente DTF
146 V 306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha
riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in
discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, il
1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare l'art. 11a
nLPC).
Nella citata STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010
l'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di
regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001
consid. 3.2). Al contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la
concessione di un prestito non costituisce, di per se stessa, un'operazione di
rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio
2000 consid. 2b). Una situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia
quando un investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze
concrete in cui sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più
rimborsato (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9
agosto 2001 consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).
Più specificatamente, nella STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05)
pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, la nostra Massima Istanza ha giudicato che la
perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio
(legato ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, al considerando 3.2 il TF ha rilevato che, a
differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 del 30 novembre 2001
in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non
costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia
considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento
comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si
gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
L'Alta Corte ha inoltre segnalato che nella sentenza del 30
novembre 1998 (P 17/97), l'allora TFA ha giudicato che il prestito della somma
di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna
garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del
caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel"
in cui si gioca il tutto per tutto.
Nel giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), la Massima Istanza ha
confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva
essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che
le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione
finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è
accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del
gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore
al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia
stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se
un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.
La stessa conclusione è stata tratta dal Tribunale federale nel
caso di una pensionata che, per l'acquisto di una piantagione di tè, in diverse
occasioni ha versato ad una persona nello Srilanka complessivamente la somma di
Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei pagamenti, dopo che il destinatario né
ha impiegato come contrattualmente previsto i soldi illegalmente ottenuti né
glieli ha restituiti (STF P 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 3).
Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di
sostanza quando è stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni
un patrimonio ed il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni
di una singola società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata
in borsa, che aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare
riferimento a questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi
tassi di interesse), il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio
di una perdita non poteva essere ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia
stato un comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007
consid. 3.1 e 3.4).
Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una
rinuncia di sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale
del marito e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa
operazione è necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004
consid. 3).
Neppure vi è una rinuncia di sostanza se si realizza un immobile
di proprietà della moglie per investire il ricavo in una società commerciale di
proprietà del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento,
quando non è stabilito che l'avvenire della stessa era irrimediabilmente
compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza di una perdita contabile
isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla solidità della
società e sull'importanza del rischio corso (SVR 2012 EL Nr. 10).
Come evidenziato dalla STF 9C_904/2011 del 5 marzo 2012 al considerando
4.1, e ricordato dalla STF 9C_274/2019 del 17 luglio 2019 al considerando 5.2, gli
investimenti sono in linea di principio sempre associati a determinati rischi
imprevedibili. L'investimento di beni di per sé non costituisce una rinuncia di
sostanza (SVR 2007 EL Nr. 6, P 55/05 consid. 3.2). Si deve decidere
diversamente se, in circostanze specifiche, sin dall'inizio si doveva tenere
conto di un'elevata probabilità di perdita di tutto o di gran parte del
patrimonio, in modo che nessuna persona ragionevole avrebbe effettuato un tale
investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.2 e 6 nonché STF
8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5). Se l'investimento dei beni è
affidato a una terza persona, si applica la seguente regola: meno la procura
contiene restrizioni e istruzioni al riguardo e il cliente si occupa
corrispondentemente meno dell'andamento degli affari, più egli deve piuttosto
lasciarsi imputare l'andamento dell'investimento operato dall'agente.
Ancora nella SVR 2019 EL Nr. 8, il Tribunale federale ha ribadito
che a differenza delle donazioni e di giochi in denaro, un investimento
finanziario non costituisce in sé una rinuncia di sostanza. Un'eccezione è data
quando l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato a un
"va banque-Spiel", ossia a una situazione dove si gioca il
tutto per tutto. Si deve concludere diversamente quando a determinate
condizioni sin dall'inizio si doveva calcolare la perdita dell'intero
patrimonio o di una sua grossa parte. Determinante per la valutazione del
rischio è la probabilità al momento dell'investimento che si realizzi lo
scenario di una perdita totale.
2.10. Il Tribunale federale ha evidenziato
nella citata STF 9C_904/ 2011 del 5 marzo 2012 consid. 4.2, che la persona che
richiede le prestazioni complementari deve partecipare al chiarimento dei fatti
giuridicamente rilevanti nell'ambito del suo dovere di collaborazione (art. 43 cpv.
1 LPGA e art. 61 lett. c LPGA in combinato disposto con art. 2 LPGA e art. 1 cpv.
1 LPC; SVR 2010 EL Nr. 7, 9C_724/2009 consid. 3.2.3.1 e
3.2.3.2).
In particolare, in caso di diminuzione straordinaria del
patrimonio, deve dimostrare o far valere e, per quanto possibile, provare anche
quei fatti che escludono una rinuncia patrimoniale (cfr. DTF 121 V 204 consid.
4b in fine; anche ZAK 1989 p. 408, P 11/88 consid. 3b).
Ribadendo questo principio, nella STF 9C_274/2019 del 17 luglio
2019 consid. 3 l'Alta Corte ha precisato che in simili casi il
richiedente le PC deve far valere e, per quanto possibile, anche comprovare
quei fatti che con verosimiglianza preponderante escludono una rinuncia di
sostanza ("Bei
Vorliegen einer ausser-ordentlichen Abnahme des Vermögens hat die
EL-ansprechende Person im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht bei der Abklärung des
rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG i.V.m. Art.
Considerandi
2.
ATSG und Art. 1 Abs. 1 ELG; BGE 121 V 204 E. 6c S.
210) darzutun bzw. diejenigen Tatsachen zu behaupten und soweit möglich auch zu
belegen, die überwiegend wahrscheinlich einen Vermögensverzicht ausschliessen.").
2.11
Nell'evenienza
concreta, preso atto che nella domanda di PC l'interessato ha indicato che l'8
maggio 2007 ha venduto per Fr. 380'000.- il fondo su cui esercitava l'attività
di garagista (doc. VII/1) e che nel 2014 erano insorte delle discussioni con
l'istituto bancario presso cui egli aveva depositato i suoi averi pretendendo
un risarcimento per una presunta responsabilità della banca nella diminuzione
del suo patrimonio (doc. VII/1), la Cassa di compensazione ha chiesto
all'assicurato di comprovare il consumo di capitale passato da Fr. 405'287.-
nel 2011 a Fr. 10'347,11 nel 2018 (doc. VII/3).
Dagli atti risulta che il 16 aprile 2019 (doc. VII/4)
l'interessato ha consegnato all'amministrazione 5 classatori con tutte le
ricevute delle spese effettuate dal 2011 fino a quel momento, dei documenti
ritenuti dalla Cassa non v’è tuttavia traccia nell'incarto prodotto dalla Cassa
al Tribunale.
Il 3 giugno 2019 (doc. VII/7) la Cassa di compensazione ha
ritenuto nella sua decisione di rifiuto delle prestazioni complementari una
rinuncia di sostanza di Fr. 92'500.-. A seguito dell'opposizione
dell'assicurato, il 13 settembre 2019 (doc. VII/12) l'amministrazione gli ha
chiesto di produrre i documenti bancari dai quali si potesse rilevare la somma
di capitale investito e l'inventario bancario relativo all'andamento degli
investimenti negli anni con saldo finale.
Un mese dopo (doc. VII/12), il ricorrente ha fornito gli estratti
fiscali dal 2007 al 2015, l'attestato degli interessi e del capitale dal 2015
al 2018 e la situazione patrimoniale al 2 ottobre 2019.
È sulla base di queste attestazioni bancarie che la Cassa di
compensazione, paragonando il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dal 2007 al
2017, ha allestito la tabella riportata nella decisione su opposizione con cui
ha calcolato la differenza di capitali per ogni anno e dalla quale ha concluso
che nel periodo 2012-2014 è avvenuta una grossa perdita di denaro quantificata
in Fr. 181'371,09 e qualificata come rinuncia di sostanza.
2.12
La documentazione bancaria su
cui si è fondata la Cassa per determinare il consumo non è, come tale, adeguata
alla luce della giurisprudenza esposta. Non sono di rilevanza i saldi in essere
annualmente quanto, piuttosto, gli investimenti eseguiti, la loro natura, le
qualità dei debitori, la solvibilità degli stessi, le garanzie offerte, le
possibilità di disinvestimento e quelle di salvataggio dei capitali a fronte
delle cospicue diminuzioni degli averi sono palesate con le attestazioni agli
atti e ciò nel tempo.
La documentazione
acquisita, comunque, poca e di natura fiscale, indica comunque già che la situazione
patrimoniale del ricorrente non si presenta come illustrato
dall'amministrazione. Nei primi anni, 2007-2010, la diminuzione della sostanza
investita è dovuta principalmente alla fluttuazione del corso del cambio delle
monete straniere con cui l'assicurato ha operato investendo in prestiti
fiduciari a termine fisso. Dal 2010, eccettuata ancora una parentesi di
prestiti fiduciari all'istituto bancario stesso, il patrimonio dell'insorgente
è stato investito solo in obbligazioni in valute estere (dollari americani,
dollari australiani, euro) e in un fondo azionario in franchi svizzeri della medesima
banca.
I titoli obbligazionari sono rimasti gli stessi dal 2010 al 2011
e, anche in tal caso, la diminuzione di sostanza di Fr. 17'161,56 è dovuta sia
al corso dei cambi delle valute estere, sia al rimborso, il 28 ottobre 2011, di
un'obbligazione in dollari australiani il cui relativo incasso sarebbe per lo
più confluito nel conto di investimento in franchi, essendo aumentato di
conseguenza.
Per contro, i conti correnti in euro, in dollari australiani e in
dollari americani sono diminuiti il primo di un migliaio di franchi, mentre gli
altri due di 4 rispettivamente di 3 mila franchi circa.
Il passaggio dall'anno 2011 al 2012 presenta, secondo la Cassa,
una consistente perdita di capitali (Fr. 88'879,75).
La spiegazione di questa straordinaria riduzione del patrimonio
non sembra tuttavia da ricondurre ad un investimento rischioso attuato dal
ricorrente, ma ad un consumo di sostanza che deve essere giustificato dall'assicurato
in virtù del suo obbligo di collaborare previsto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA per
non essere considerato, come visto, una rinuncia di sostanza.
In effetti, la riduzione di capitale da Fr. 278'977,41 presenti al
31.
dicembre 2011 a Fr. 190'097,66 al 31 dicembre 2012, è dovuta alla vendita di
due titoli obbligazionari il 30 gennaio 2012.
Il controvalore, di circa Fr. 34'000.- per la prima e di circa Fr.
28'500.- per la seconda obbligazione, non risulta essere stato accreditato sui
conti correnti e/o investimento dell'assicurato.
Inoltre, il conto d'investimento in franchi che al 31 dicembre
2011.
disponeva di un saldo di Fr. 30'550,21, un anno dopo presentava un saldo
positivo di Fr. 4'699,96.
La somma di questi importi dà grosso modo proprio la cifra che la
Cassa di compensazione ha ritenuto essere stata persa per degli investimenti a
rischio.
La diminuzione del capitale complessivo dell'assicurato è inoltre
poi dovuta alle note fluttuazioni del corso dei cambi delle valute estere.
Anche nel 2013 l'assicurato ha venduto dei titoli obbligazionari.
Il 22 gennaio 2013 è stata chiusa una posizione di $ 35'000.-
(pari a circa Fr. 31'000.-) e il 19 novembre 2013 sono state rimborsate altre obbligazioni
di $ 35'000.- e di $ 34'000.- (poco più di Fr. 30'000.-).
Il conto corrente in dollari è aumentato a fine anno da $ 688,26
nel 2012 a $ 36'048,75 nel 2013 e il conto investimento in franchi da Fr.
4'699,96 a Fr. 12'933,04.
Tra il 2012 e il 2013 la Cassa ha calcolato un ammanco di Fr.
58'156,27. In realtà, la vendita di un'obbligazione è confluita per intero nel
conto in dollari, mentre un'altra sembrerebbe essere stata accreditata almeno
in parte sul conto in franchi, che al 31 dicembre 2013 risulta essere aumentato
di circa Fr. 8'000.-. Ne deriva quindi una differenza di capitale più o meno di
Fr. 53'000.- (Fr. 31'000 + Fr. 30'000 - Fr. 8'000) che, accompagnata dai cambi
valutari, corrisponde alla diminuzione individuata dalla Cassa di
compensazione, la cui natura di perdita di capitale investito sembra dubbia.
Anche in tale evenienza va dunque accertata la destinazione dei
capitali derivanti dalla vendita dei titoli obbligazionari, compito che spetta
all'amministrazione, a cui gli atti vanno rinviati, con l'aiuto del ricorrente che
è tenuto a collaborare.
Nell'analizzare l'ultimo anno, il 2014, per il quale la Cassa ha
ritenuto esservi una rinuncia di sostanza a causa di investimenti a rischio
compiuti dall'assicurato, va osservato che sono stati rimborsati due altri
titoli obbligazionari, uno il 10 ottobre 2014 di € 30'000.- e l'altro il 7
novembre 2014 di € 25'000.-. Il conto corrente in euro è passato da € 1'275,05
a € 53'033,03.
Inoltre, il 10 febbraio 2014 sono state rimborsate anche le quote
del fondo azionario in franchi, il cui controvalore, al 31 dicembre 2013, era
di Fr. 16'655.-.
Il conto d'investimento in franchi, che a 31 dicembre 2013 aveva
un saldo di Fr. 12'933,04, un anno dopo presentava un attivo di Fr. 9,12
malgrado la vendita dei fondi azionari. La differenza fra i due anni risiede
dunque essenzialmente nell'azzeramento del conto d'investimento in franchi e
nel prelevamento del rimborso dei fondi azionari, per un totale di circa Fr.
30'000.-.
L'andamento dei cambi di valuta ha portato a una diminuzione di
capitale totale di Fr. 34'335,07 a fine anno 2014, quando il ricorrente
deteneva capitali soltanto sui conti correnti in dollari e in euro e
d'investimento in franchi. Non v'erano invece più soldi investiti.
Anche nei successivi anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 gli averi
dell'assicurato consistevano soltanto in depositi sui conti e nessun
investimento obbligazionario e/o azionario è più stato effettuato.
La diminuzione dei capitali, all'incirca di Fr. 20'000.- all'anno,
non sembra riconducibile a operazioni bancarie azzardate o ad una rinuncia di
sostanza dovuta a errati e/o rischiosi investimenti a cui l'insorgente non
avrebbe prestato la dovuta attenzione, ma sembra dovuta a un consumo di
sostanza.
Alla luce di questi rilievi, fondati sulla scarsa documentazione
agli atti, occorre concludere che la decisione della Cassa va annullata e gli
atti rinviati all’amministrazione affinché, ottenuta la documentazione utile di
natura bancaria, accerti il flusso di capitali prelevati o usciti dai conti
bancari e la loro sorte nell’ottica di un giustificato, o meno, consumo.
D’altra parte la Cassa verificherà puntualmente, in caso di
effettivo accertamento di perdita su investimenti, se sussistono gli estremi
dell’eccezione giurisprudenziale esposta, per riprendere detti valori alla luce
dell’azzardo assunto dall’investitore.
2.13
Visto quanto esposto, il
ricorso deve essere parzialmente accolto, gli atti rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione per procedere alle opportune verifiche di carattere
economico indicate nel considerando precedente. Ritenuto che la valutazione
degli immobili è invece chiarita e va perciò confermato il valore venale
fissato dall'Ufficio stima in Fr. 212'500.-.
Sebbene parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato da
un legale, al ricorrente non vanno attribuite delle indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazione esposte.
§ Di conseguenza, gli atti
vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda conformemente
a quanto indicato al considerando 2.12.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti