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Decisione

33.2020.20

Domanda di condono respinta,benché l'ass abbia correttamente informato la Cassa dei nuovi redditi ed essa abbia invece erroneamente computato i redditi vecchi inferiori.Infatti,l'assicurato poteva facilmente accorgersi dal foglio di calcolo PC che il dato era sbagliato.Ciò configura negligenza grave

22 febbraio 2021Italiano22 min

che la Cassa di compensazione ha emanato il 21 ottobre 2020 (doc. A), confermando

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2020.20

TB

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Nell'ottobre 2017 (doc. 2) RI

1, 1960, ha postulato le prestazioni complementari all'AI e il 4 aprile 2018

(doc. 13/2) ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, per il tramite

dell'Agenzia comunale AVS (doc. 13/1), il nuovo contratto di lavoro del suo partner

registrato che dal 1° aprile 2018 (doc. 13/3) prevedeva uno stipendio di Fr. 3'900.-

lordi al mese per un impiego al 100%, corrispondenti a Fr. 50'700.- annui.

1.2. Con decisione del 27 giugno

2018 (doc. 22) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le

prestazioni retroattivamente dal 1° giugno 2017, computando per il primo anno

il reddito da lavoro del partner di Fr. 25'365.- (doc. 24) e dal 1° gennaio

2018 di Fr. 28'722.- (doc. 23).

1.3. Il 30 dicembre 2018 (doc. 30)

il partner dell'assicurato ha informato la Cassa di compensazione che il suo

stipendio non era cambiato, ma che gli veniva concesso un premio anzianità di

Fr. 70.- al mese dal 1° gennaio 2019, così come desumibile dal contratto

allegato (doc. 32).

L'amministrazione ha chiesto all'assicurato il 14 gennaio 2019

(doc. 33) di farle avere una dichiarazione del datore di lavoro del compagno

attestante il salario netto percepito nel 2018 e il conteggio di stipendio di

gennaio 2019, documenti che egli ha prontamente trasmesso poco dopo (docc. 36 e

37).

1.4. Con decisione dell'8 febbraio

2019 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto

alle PC dell'assicurato dal 1° gennaio 2018, perché "non ha comunicato l'effettivo salario percepito"

ed è emerso che egli aveva diritto alle prestazioni complementari limitatamente

al pagamento del premio per l'assicurazione malattia per sé e il suo compagno,

perciò ha preteso la restituzione della somma di Fr. 11'722.-.

1.5. Il 4 marzo 2019 (doc. 45/1) l'assicurato

ha chiesto alla Cassa di rateizzare l'ammontare da restituire reclamato il 14

febbraio 2019 (doc. 45/2) non possedendo la somma richiesta e il 7 marzo 2019

(doc. 46) si è opposto alla decisione di restituzione, non ritenendo di avere

omesso delle informazioni sulle sue condizioni economiche, visto che ogni

modifica era stata debitamente segnalata e così pure il nuovo contratto di

lavoro del suo partner valido dal 1° aprile 2018.

1.6. Il 28 marzo 2019 (doc. 47) l'amministrazione

ha scritto all'assicurato se la sua opposizione andava considerata come una richiesta

di condono e il 1° aprile 2019 (doc. 48) l'interessato ha risposto

affermativamente, ribadendo di averla sempre e puntualmente informata di

qualsiasi cambiamento.

1.7. Con decisione del 27

settembre 2019 (doc. 49) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di

condono, rilevando che per l'anno 2018 la PC è stata calcolata erroneamente

considerando un reddito da lavoro di Fr. 28'722.- nonostante il 9 aprile 2018

le sia stato notificato l'aumento di salario.

L'amministrazione ha però osservato di essere stata informata

soltanto il 30 dicembre 2018 che il salario percepito dal partner registrato

dell'assicurato ammontava a Fr. 44'841.-. Pertanto, la Cassa di compensazione

ha imputato all'assicurato di non avere controllato con dovuta diligenza il

foglio di calcolo delle PC e quindi di non averle segnalato tempestivamente l'errore

Fatti

di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi. La buona fede non era perciò data

e la domanda di condono è stata respinta.

1.8. L'opposizione del 23 ottobre

2019 (doc. 50) dell'assicurato è stata respinta dalla decisione su opposizione

che la Cassa di compensazione ha emanato il 21 ottobre 2020 (doc. A), confermando

il diniego del condono dell'importo da restituire.

La Cassa ha riconosciuto che nonostante l'assicurato avesse

inoltrato il nuovo contratto di lavoro del suo partner, dal quale si poteva

dedurre il nuovo salario, tuttavia con decisione del 27 giugno 2018 essa ha

erroneamente computato per l'anno 2018 il reddito inferiore percepito dal

lavoratore durante il 2017. D'avviso dell'amministrazione, l'evidente errore

che essa ha commesso doveva far sorgere il dubbio all'assicurato di beneficiare

di un'illecita prestazione e pertanto doveva segnalarglielo. La differenza tra

il reddito considerato per determinare il suo diritto e l'importo

effettivamente percepito dal suo partner poteva e doveva essere facilmente

identificabile da parte dell'assicurato. La STCA 30.2013.19 del 14 agosto 2013

citata dall'opponente non può giovargli, giacché in quel caso l'amministrazione

aveva commesso un errore che non era facilmente ravvisabile dal ricorrente. In

specie, invece, la violazione compiuta configura una negligenza grave, perciò

la buona fede non va riconosciuta e il condono è negato.

1.9. Il 20 novembre 2020 (doc. I) RI

1 si è rivolto al Tribunale postulando l'annullamento della decisione su

opposizione e quindi il condono dell'ammontare di Fr. 11'722.- da restituire.

Il ricorrente ha chiesto di riconoscere la sua buona fede non

avendo mai sottaciuto alcunché alla Cassa cantonale di compensazione,

provvedendo ad informarla immediatamente di ogni cambiamento rilevante. Egli

non ha quindi mai violato il suo obbligo di informare previsto dall'art. 31

LPGA, tanto che due giorni dopo che il suo partner __________ ha firmato il

nuovo contratto di lavoro la Cassa è stata subito informata di ciò. D'altronde,

se avesse voluto nascondere il nuovo reddito, non le avrebbe neppure segnalato

alcuni mesi dopo l'aumento di Fr. 70.- al mese.

L'assicurato ha inoltre evidenziato di avere comunicato alla Cassa

il nuovo contratto per il tramite dell'Agenzia comunale e che è l'amministrazione

che non ha recepito il cambiamento.

In merito al calcolo del diritto alle PC che il ricorrente non

avrebbe controllato, egli ha riferito di averlo creduto corretto e di essersi

fidato dei preposti funzionari, certamente più esperti in materia, calcoli che

peraltro non sono di facile comprensione e lettura per delle persone non

avvezze a queste procedure e che non dispongono di un sufficiente livello di istruzione

per verificarne la correttezza. Pertanto, l'assicurato ha presunto che la Cassa

avesse tenuto conto dei dati necessari e che quindi poteva stare tranquillo.

Il ricorrente ha pertanto concluso di non potere essere ritenuto

responsabile di un errore che non ha commesso, essendo semmai la Cassa a

doversi assumere le sue responsabilità. Nessun rimprovero può dunque essergli

mosso e nessuna colpa può essergli addebitata, così pure nessuna negligenza,

dovendo perciò tutelare la sua buona fede e concedere il condono.

1.10. Nella risposta dell'11

dicembre 2020 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA

di respingere il ricorso e si è riconfermata nella decisione impugnata di

rifiuto del condono per assenza del requisito della buona fede. L'amministrazione

ha rimproverato all'assicurato di non averle notificato l'errore di calcolo del

salario percepito dal partner __________ che è stato conteggiato nella

decisione del 27 giugno 2018.

Ritenuto come il ricorso riproponga sostanzialmente le medesime

argomentazioni sollevate con l'opposizione, per la Cassa esso è privo di

fondamento e deve essere respinto.

1.11. Il ricorrente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce

che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.2. Secondo le norme appena

citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61

consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,

2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto

concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;

STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non

avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in

determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il

vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8

consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA,

la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5 cpv.

3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non

è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura

la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della

decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo

giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di

essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;

DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.5. In

concreto, con decisione formale dell'8 febbraio 2019 (doc. 38) la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato alle prestazioni

complementari dal 1° gennaio 2018. Quale motivazione per questa nuova decisione

l'amministrazione ha indicato che è stata emessa “in quanto non ha comunicato l'effettivo salario percepito.”.

Nella decisione di rifiuto del condono del 27 settembre 2019 (doc.

49) l'amministrazione ha osservato che per l'anno 2018 ha calcolato

erroneamente la PC di diritto considerando un reddito da lavoro del partner

dell'assicurato di Fr. 28'722.-, nonostante quest'ultimo le avesse notificato l'aumento

di salario in auge dal 1° aprile 2018. È solo il 30 dicembre 2018 che essa è

stata informata che il salario percepito da __________ era di Fr. 44'841.-.

Rimproverando all'assicurato che, vista la tipologia dell'errore, egli avrebbe

potuto e dovuto informarla per tempo dell'errato calcolo del reddito da lavoro,

la Cassa ha escluso la condizione della buona fede e ha quindi respinto l'istanza

dell'interessato formulata il 1° aprile 2019 di condonargli l'importo di Fr. 11'722.-

stabilito con la decisione di restituzione dell'8 febbraio 2019, cresciuta

incontestata in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato

rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più,

poiché egli ha debitamente e tempestivamente avvisato la Cassa di compensazione

che dal 1° aprile 2018 il suo compagno godeva di un nuovo contratto di lavoro

che prevedeva un salario maggiore. Il ricorrente si è comportato correttamente

nei confronti dell'amministrazione, che invece ha commesso un errore e che ora

ingiustamente si riverbera su di lui, perciò la sua buona fede deve portare al

condono della somma da restituire.

2.6. Secondo l'art.

31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata

la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

Considerandi

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione

di prestazioni hanno subìto modifiche.

Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.7

In specie, la condizione

della buona fede è stata negata dall'amministrazione, che sostiene come l'assicurato

avrebbe potuto e dovuto informarla che il calcolo delle PC effettuato dopo

avere ricevuto la comunicazione del nuovo salario era errato.

Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione

personale ed economica dell'interessato, con conseguente revisione e ricalcolo

del diritto alle prestazioni complementari.

Come risulta

dagli atti della Cassa, il diritto alle PC del ricorrente di Fr. 1'023.- dal 1°

giugno 2017 (doc. 24) e di Fr. 836.- al mese dal 1° gennaio 2018 (doc. 23) derivava

dal fatto che, in particolare, fra i suoi redditi computabili era stato

considerato il reddito da lavoro di __________ di Fr. 25'365.- per il 2017 e di

Fr. 28'722.- per il 2018, quest'ultimo dato risultante dal certificato di

salario per l'anno 2017 (doc. 9/7) che l'assicurato ha trasmesso alla Cassa il

29.

gennaio 2019 (recte: 2018) (doc. 9/2) a richiesta della stessa per il

tramite dell'Agenzia comunale AVS.

In possesso di questi dati, la Cassa non ha però

potuto emettere subito una decisione, poiché il diritto dell'assicurato

dipendeva principalmente dall'esito della vertenza giuridica concernente il

rilascio del permesso di dimora che si è conclusa positivamente il 30 maggio

2018.

(doc. 15/2) e di cui l'Agenzia comunale AVS ha dato comunicazione alla

Cassa di compensazione il 6 giugno 2018 (doc. 15/1).

Nel frattempo, il partner dell'assicurato ha stipulato

un nuovo contratto di lavoro contemplante dal 1° aprile 2018 uno stipendio di

Fr. 3'900.- lordi al mese per 13 mensilità, documento che l'assicurato ha

inoltrato il 4 aprile 2018 (doc. 13/2) alla Cassa cantonale di compensazione

sempre per il tramite dell'Agenzia comunale AVS, che l'indomani (doc. 13/1) gliel'ha

trasmesso.

Questo nuovo contratto ha comportato, a favore dell'assicurato

e del suo partner, un'indubbia modifica delle loro condizioni economiche.

Tuttavia, per

determinare il diritto alle prestazioni complementari dell'interessato, la

Cassa non ha tenuto conto del nuovo reddito comunicatole, ma si è erroneamente

basata sui primi dati economici conosciuti.

Infatti, nella

decisione del 27 giugno 2018 essa si è fondata su un reddito da attività

lavorativa di Fr. 25'365.- per il 2017 e di Fr. 28'722.- per il 2018, anziché

considerare da aprile 2018 il reddito (lordo) di Fr. 50'700.-.

L'amministrazione

si è accorta di questo suo errore soltanto con la ricezione, il 2 gennaio 2019

(doc. 30), della comunicazione trasmessale dall'Agenzia comunale AVS della

concessione da parte del datore di lavoro di __________ del premio anzianità di

Fr. 70.- al mese da gennaio 2019. In quell'occasione, la Cassa ha realizzato

che il salario mensile per il 2018, come per il nuovo anno 2019, era di Fr. 3'900.-

lordi.

Tale scoperta ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il

diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato, essendo mutati degli

elementi di reddito. I nuovi fogli di calcolo allestiti l'8 febbraio 2019 (docc.

39.

e 40) hanno modificato la situazione del ricorrente. La Cassa di

compensazione ha infatti computato un reddito da attività lavorativa dipendente

di __________ di Fr. 44'841.- per l'anno 2018 e di Fr. 45'726.- per l'anno 2019,

contro i Fr. 25'365.- e i Fr. 28'722.- ritenuti precedentemente.

In queste

circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato,

di non poco conto, ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della

sua situazione materiale.

2.8

Il ricorrente ritiene di

essere in buona fede, poiché ha avvisato la Cassa di questo miglioramento delle

sue condizioni economiche, perciò non capisce per quale motivo l'errore della

Cassa debba ora ricadere su di lui ed essere obbligato a restituire un importo

che gli è stato indebitamente versato per colpa solo della Cassa.

In effetti, come prevedono

l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurato ha correttamente comunicato

senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione il nuovo reddito da lavoro

del suo compagno affinché potesse essere utilizzato quale base di calcolo per

determinare il suo diritto alle PC.

Al riguardo, il TCA osserva che nella decisione di rifiuto del

condono chiesto dall'interessato il 1° aprile 2019, la Cassa ha a giusta ragione

riconosciuto di avere erroneamente calcolato il diritto alle prestazioni

complementari basandosi su un salario inferiore malgrado il 9 aprile 2018 le

sia stato notificato l'aumento di salario da quel mese.

Poi, però, sempre nella sua decisione del 27 settembre 2019, essa

ha affermato che "Successivamente solo

in data 30 dicembre 2018 siamo stati informati che il salario percepito da __________

fosse di Fr. 44'841.00.".

Questa affermazione non è corretta poiché, come visto, il 4 aprile

2018.

l'interessato ha diligentemente avvisato l'amministrazione del nuovo

contratto di lavoro del compagno e ciò quando nemmeno il suo diritto alle PC

era stato ancora definito. Il Tribunale biasima perciò la Cassa di

compensazione, che ha ingiustamente addossato la colpa all'assicurato di averla

informata tardivamente della mutazione delle sue condizioni economiche. È

dunque a ragione che l'assicurato si è lamentato nella sua opposizione dell'infelice

formulazione di questa frase.

È per contro corretto che, come evidenziato dalla Cassa, "Nel caso concreto si ritiene che, vista la tipologia

di errore, lei avrebbe potuto e dovuto informarci tempestivamente dell'errato

calcolo del citato reddito." (doc. 49/2).

2.9

Secondo consolidata

giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al

considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97

consid. 2c).

Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro oggettivo,

per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole per le

persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è generalmente

negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo

controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso

contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio 2005

consid. 4.3).

Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2020) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento

della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione

delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da

lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente

negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della

rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il

foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui

avrebbe potuto facilmente accorgersi.

Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte

ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel

caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato

civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò

malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il

Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato

presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e

se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.10

Stante quanto precede, la

circostanza che, malgrado l'avvenuta corretta segnalazione dell'aumento del

reddito da lavoro del compagno, il 27 giugno 2018 la Cassa di compensazione ha

computato un reddito inferiore per calcolare il suo diritto alle prestazioni

complementari, avrebbe dovuto fare sorgere a maggior ragione un dubbio

all'assicurato e portarlo ad informarsi presso la Cassa stessa se tale calcolo

era corretto.

Ciò, soprattutto visto che la notifica del nuovo reddito era

avvenuta neanche tre mesi prima e, soprattutto, trattandosi della prima

decisione sul suo diritto alle prestazioni complementari, questa circostanza

avrebbe dovuto portare l'assicurato a prestare una particolare attenzione.

La lamentela sollevata con il ricorso secondo cui né l'assicurato

né il suo partner "abbiamo nemmeno le

capacità ed il livello di istruzioni sufficienti per poterli controllare"

non può essere accolta.

Da un lato, infatti, il foglio di calcolo PC, per certo su questo

punto, è facilmente comprensibile anche da un assicurato che non ha un elevato

grado di scolarizzazione, giacché alla voce "Reddito da lavoro" è chiaramente specificato come

possibilità il "Reddito da attività

lavorativa dipendente" ed addirittura è indicato il nome di chi

consegue detto reddito, in casu "__________".

Dall'altro lato, occorre rilevare che il ricorrente e il suo

compagno hanno dimostrato durante l'intera procedura amministrativa volta

all'ottenimento delle PC di sapersi perfettamente orientare, tanto che

spontaneamente hanno prodotto alla Cassa il nuovo contratto di lavoro prima

ancora che fosse emanata la (prima) decisione di concessione delle prestazioni

complementari.

Pertanto, secondo il TCA,

anche

qualora nel 2018 l'istruzione dell'assicurato fosse stata lacunosa, ciò

nonostante non si può ritenere che egli non fosse in grado di capire che il

reddito di Fr. 28'722.- conteggiato per l'anno 2018 fosse sbagliato. In

effetti, la differenza fra il salario conseguito a ore nel 2017 e fino al 31

marzo 2018 è consistente rispetto a quanto poi convenuto dal 1° aprile 2018,

perciò non poteva non essere notata dal ricorrente, che doveva prestare la ragionevole

attenzione richiesta.

Egli avrebbe pertanto dovuto informarsi presso la Cassa in merito

all'anomalia del computo del reddito di __________ e quindi accertarsi se tale

importo era corretto, visto che poco tempo prima le aveva segnalato uno

stipendio più elevato.

D'avviso del TCA, tale omissione non può essere qui configurata

come una semplice negligenza lieve, tale quindi da poter tutelare la buona fede

del ricorrente.

Non comunicando alla Cassa di compensazione che il reddito da

lavoro del compagno era sbagliato, l'agire dell'assicurato costituisce un

comportamento negligente che deve essere qualificato come grave.

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la

determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato

alla Cassa di compensazione.

Neppure la circostanza che la Cassa si sia accorta del suo errore

solo sei mesi dopo, peraltro sulla scorta di una nuova comunicazione da parte

del ricorrente, tutela la sua buona fede.

Così stando le cose, l'assicurato ha commesso una negligenza che

va qualificata come grave nel non essersi attivato presso il l'amministrazione

per chiedere conferma della correttezza dell'importo indicato nel foglio di

calcolo PC relativamente al reddito conseguito dal suo compagno che le aveva

segnalato.

Tale negligenza esclude il sussistere di una buona fede.

2.11

Alla luce di

quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della

domanda di condono previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA,

la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il

secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del richiedente.

La decisione di rifiuto del condono deve essere

pertanto confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti