33.2020.20
Domanda di condono respinta,benché l'ass abbia correttamente informato la Cassa dei nuovi redditi ed essa abbia invece erroneamente computato i redditi vecchi inferiori.Infatti,l'assicurato poteva facilmente accorgersi dal foglio di calcolo PC che il dato era sbagliato.Ciò configura negligenza grave
22 febbraio 2021Italiano22 min
che la Cassa di compensazione ha emanato il 21 ottobre 2020 (doc. A), confermando
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2020.20
TB
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nell'ottobre 2017 (doc. 2) RI
1, 1960, ha postulato le prestazioni complementari all'AI e il 4 aprile 2018
(doc. 13/2) ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, per il tramite
dell'Agenzia comunale AVS (doc. 13/1), il nuovo contratto di lavoro del suo partner
registrato che dal 1° aprile 2018 (doc. 13/3) prevedeva uno stipendio di Fr. 3'900.-
lordi al mese per un impiego al 100%, corrispondenti a Fr. 50'700.- annui.
1.2. Con decisione del 27 giugno
2018 (doc. 22) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le
prestazioni retroattivamente dal 1° giugno 2017, computando per il primo anno
il reddito da lavoro del partner di Fr. 25'365.- (doc. 24) e dal 1° gennaio
2018 di Fr. 28'722.- (doc. 23).
1.3. Il 30 dicembre 2018 (doc. 30)
il partner dell'assicurato ha informato la Cassa di compensazione che il suo
stipendio non era cambiato, ma che gli veniva concesso un premio anzianità di
Fr. 70.- al mese dal 1° gennaio 2019, così come desumibile dal contratto
allegato (doc. 32).
L'amministrazione ha chiesto all'assicurato il 14 gennaio 2019
(doc. 33) di farle avere una dichiarazione del datore di lavoro del compagno
attestante il salario netto percepito nel 2018 e il conteggio di stipendio di
gennaio 2019, documenti che egli ha prontamente trasmesso poco dopo (docc. 36 e
37).
1.4. Con decisione dell'8 febbraio
2019 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto
alle PC dell'assicurato dal 1° gennaio 2018, perché "non ha comunicato l'effettivo salario percepito"
ed è emerso che egli aveva diritto alle prestazioni complementari limitatamente
al pagamento del premio per l'assicurazione malattia per sé e il suo compagno,
perciò ha preteso la restituzione della somma di Fr. 11'722.-.
1.5. Il 4 marzo 2019 (doc. 45/1) l'assicurato
ha chiesto alla Cassa di rateizzare l'ammontare da restituire reclamato il 14
febbraio 2019 (doc. 45/2) non possedendo la somma richiesta e il 7 marzo 2019
(doc. 46) si è opposto alla decisione di restituzione, non ritenendo di avere
omesso delle informazioni sulle sue condizioni economiche, visto che ogni
modifica era stata debitamente segnalata e così pure il nuovo contratto di
lavoro del suo partner valido dal 1° aprile 2018.
1.6. Il 28 marzo 2019 (doc. 47) l'amministrazione
ha scritto all'assicurato se la sua opposizione andava considerata come una richiesta
di condono e il 1° aprile 2019 (doc. 48) l'interessato ha risposto
affermativamente, ribadendo di averla sempre e puntualmente informata di
qualsiasi cambiamento.
1.7. Con decisione del 27
settembre 2019 (doc. 49) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di
condono, rilevando che per l'anno 2018 la PC è stata calcolata erroneamente
considerando un reddito da lavoro di Fr. 28'722.- nonostante il 9 aprile 2018
le sia stato notificato l'aumento di salario.
L'amministrazione ha però osservato di essere stata informata
soltanto il 30 dicembre 2018 che il salario percepito dal partner registrato
dell'assicurato ammontava a Fr. 44'841.-. Pertanto, la Cassa di compensazione
ha imputato all'assicurato di non avere controllato con dovuta diligenza il
foglio di calcolo delle PC e quindi di non averle segnalato tempestivamente l'errore
Fatti
di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi. La buona fede non era perciò data
e la domanda di condono è stata respinta.
1.8. L'opposizione del 23 ottobre
2019 (doc. 50) dell'assicurato è stata respinta dalla decisione su opposizione
che la Cassa di compensazione ha emanato il 21 ottobre 2020 (doc. A), confermando
il diniego del condono dell'importo da restituire.
La Cassa ha riconosciuto che nonostante l'assicurato avesse
inoltrato il nuovo contratto di lavoro del suo partner, dal quale si poteva
dedurre il nuovo salario, tuttavia con decisione del 27 giugno 2018 essa ha
erroneamente computato per l'anno 2018 il reddito inferiore percepito dal
lavoratore durante il 2017. D'avviso dell'amministrazione, l'evidente errore
che essa ha commesso doveva far sorgere il dubbio all'assicurato di beneficiare
di un'illecita prestazione e pertanto doveva segnalarglielo. La differenza tra
il reddito considerato per determinare il suo diritto e l'importo
effettivamente percepito dal suo partner poteva e doveva essere facilmente
identificabile da parte dell'assicurato. La STCA 30.2013.19 del 14 agosto 2013
citata dall'opponente non può giovargli, giacché in quel caso l'amministrazione
aveva commesso un errore che non era facilmente ravvisabile dal ricorrente. In
specie, invece, la violazione compiuta configura una negligenza grave, perciò
la buona fede non va riconosciuta e il condono è negato.
1.9. Il 20 novembre 2020 (doc. I) RI
1 si è rivolto al Tribunale postulando l'annullamento della decisione su
opposizione e quindi il condono dell'ammontare di Fr. 11'722.- da restituire.
Il ricorrente ha chiesto di riconoscere la sua buona fede non
avendo mai sottaciuto alcunché alla Cassa cantonale di compensazione,
provvedendo ad informarla immediatamente di ogni cambiamento rilevante. Egli
non ha quindi mai violato il suo obbligo di informare previsto dall'art. 31
LPGA, tanto che due giorni dopo che il suo partner __________ ha firmato il
nuovo contratto di lavoro la Cassa è stata subito informata di ciò. D'altronde,
se avesse voluto nascondere il nuovo reddito, non le avrebbe neppure segnalato
alcuni mesi dopo l'aumento di Fr. 70.- al mese.
L'assicurato ha inoltre evidenziato di avere comunicato alla Cassa
il nuovo contratto per il tramite dell'Agenzia comunale e che è l'amministrazione
che non ha recepito il cambiamento.
In merito al calcolo del diritto alle PC che il ricorrente non
avrebbe controllato, egli ha riferito di averlo creduto corretto e di essersi
fidato dei preposti funzionari, certamente più esperti in materia, calcoli che
peraltro non sono di facile comprensione e lettura per delle persone non
avvezze a queste procedure e che non dispongono di un sufficiente livello di istruzione
per verificarne la correttezza. Pertanto, l'assicurato ha presunto che la Cassa
avesse tenuto conto dei dati necessari e che quindi poteva stare tranquillo.
Il ricorrente ha pertanto concluso di non potere essere ritenuto
responsabile di un errore che non ha commesso, essendo semmai la Cassa a
doversi assumere le sue responsabilità. Nessun rimprovero può dunque essergli
mosso e nessuna colpa può essergli addebitata, così pure nessuna negligenza,
dovendo perciò tutelare la sua buona fede e concedere il condono.
1.10. Nella risposta dell'11
dicembre 2020 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA
di respingere il ricorso e si è riconfermata nella decisione impugnata di
rifiuto del condono per assenza del requisito della buona fede. L'amministrazione
ha rimproverato all'assicurato di non averle notificato l'errore di calcolo del
salario percepito dal partner __________ che è stato conteggiato nella
decisione del 27 giugno 2018.
Ritenuto come il ricorso riproponga sostanzialmente le medesime
argomentazioni sollevate con l'opposizione, per la Cassa esso è privo di
fondamento e deve essere respinto.
1.11. Il ricorrente non ha prodotto
ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena
citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61
consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,
2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto
concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;
STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in
determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il
vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8
consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA,
la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5 cpv.
3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non
è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura
la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della
decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di
essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;
DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. In
concreto, con decisione formale dell'8 febbraio 2019 (doc. 38) la Cassa di
compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato alle prestazioni
complementari dal 1° gennaio 2018. Quale motivazione per questa nuova decisione
l'amministrazione ha indicato che è stata emessa “in quanto non ha comunicato l'effettivo salario percepito.”.
Nella decisione di rifiuto del condono del 27 settembre 2019 (doc.
49) l'amministrazione ha osservato che per l'anno 2018 ha calcolato
erroneamente la PC di diritto considerando un reddito da lavoro del partner
dell'assicurato di Fr. 28'722.-, nonostante quest'ultimo le avesse notificato l'aumento
di salario in auge dal 1° aprile 2018. È solo il 30 dicembre 2018 che essa è
stata informata che il salario percepito da __________ era di Fr. 44'841.-.
Rimproverando all'assicurato che, vista la tipologia dell'errore, egli avrebbe
potuto e dovuto informarla per tempo dell'errato calcolo del reddito da lavoro,
la Cassa ha escluso la condizione della buona fede e ha quindi respinto l'istanza
dell'interessato formulata il 1° aprile 2019 di condonargli l'importo di Fr. 11'722.-
stabilito con la decisione di restituzione dell'8 febbraio 2019, cresciuta
incontestata in giudicato.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato
rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più,
poiché egli ha debitamente e tempestivamente avvisato la Cassa di compensazione
che dal 1° aprile 2018 il suo compagno godeva di un nuovo contratto di lavoro
che prevedeva un salario maggiore. Il ricorrente si è comportato correttamente
nei confronti dell'amministrazione, che invece ha commesso un errore e che ora
ingiustamente si riverbera su di lui, perciò la sua buona fede deve portare al
condono della somma da restituire.
2.6. Secondo l'art.
31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata
la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
Considerandi
condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione
di prestazioni hanno subìto modifiche.
Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo
di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.7
In specie, la condizione
della buona fede è stata negata dall'amministrazione, che sostiene come l'assicurato
avrebbe potuto e dovuto informarla che il calcolo delle PC effettuato dopo
avere ricevuto la comunicazione del nuovo salario era errato.
Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione
personale ed economica dell'interessato, con conseguente revisione e ricalcolo
del diritto alle prestazioni complementari.
Come risulta
dagli atti della Cassa, il diritto alle PC del ricorrente di Fr. 1'023.- dal 1°
giugno 2017 (doc. 24) e di Fr. 836.- al mese dal 1° gennaio 2018 (doc. 23) derivava
dal fatto che, in particolare, fra i suoi redditi computabili era stato
considerato il reddito da lavoro di __________ di Fr. 25'365.- per il 2017 e di
Fr. 28'722.- per il 2018, quest'ultimo dato risultante dal certificato di
salario per l'anno 2017 (doc. 9/7) che l'assicurato ha trasmesso alla Cassa il
29.
gennaio 2019 (recte: 2018) (doc. 9/2) a richiesta della stessa per il
tramite dell'Agenzia comunale AVS.
In possesso di questi dati, la Cassa non ha però
potuto emettere subito una decisione, poiché il diritto dell'assicurato
dipendeva principalmente dall'esito della vertenza giuridica concernente il
rilascio del permesso di dimora che si è conclusa positivamente il 30 maggio
2018.
(doc. 15/2) e di cui l'Agenzia comunale AVS ha dato comunicazione alla
Cassa di compensazione il 6 giugno 2018 (doc. 15/1).
Nel frattempo, il partner dell'assicurato ha stipulato
un nuovo contratto di lavoro contemplante dal 1° aprile 2018 uno stipendio di
Fr. 3'900.- lordi al mese per 13 mensilità, documento che l'assicurato ha
inoltrato il 4 aprile 2018 (doc. 13/2) alla Cassa cantonale di compensazione
sempre per il tramite dell'Agenzia comunale AVS, che l'indomani (doc. 13/1) gliel'ha
trasmesso.
Questo nuovo contratto ha comportato, a favore dell'assicurato
e del suo partner, un'indubbia modifica delle loro condizioni economiche.
Tuttavia, per
determinare il diritto alle prestazioni complementari dell'interessato, la
Cassa non ha tenuto conto del nuovo reddito comunicatole, ma si è erroneamente
basata sui primi dati economici conosciuti.
Infatti, nella
decisione del 27 giugno 2018 essa si è fondata su un reddito da attività
lavorativa di Fr. 25'365.- per il 2017 e di Fr. 28'722.- per il 2018, anziché
considerare da aprile 2018 il reddito (lordo) di Fr. 50'700.-.
L'amministrazione
si è accorta di questo suo errore soltanto con la ricezione, il 2 gennaio 2019
(doc. 30), della comunicazione trasmessale dall'Agenzia comunale AVS della
concessione da parte del datore di lavoro di __________ del premio anzianità di
Fr. 70.- al mese da gennaio 2019. In quell'occasione, la Cassa ha realizzato
che il salario mensile per il 2018, come per il nuovo anno 2019, era di Fr. 3'900.-
lordi.
Tale scoperta ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il
diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato, essendo mutati degli
elementi di reddito. I nuovi fogli di calcolo allestiti l'8 febbraio 2019 (docc.
39.
e 40) hanno modificato la situazione del ricorrente. La Cassa di
compensazione ha infatti computato un reddito da attività lavorativa dipendente
di __________ di Fr. 44'841.- per l'anno 2018 e di Fr. 45'726.- per l'anno 2019,
contro i Fr. 25'365.- e i Fr. 28'722.- ritenuti precedentemente.
In queste
circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato,
di non poco conto, ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della
sua situazione materiale.
2.8
Il ricorrente ritiene di
essere in buona fede, poiché ha avvisato la Cassa di questo miglioramento delle
sue condizioni economiche, perciò non capisce per quale motivo l'errore della
Cassa debba ora ricadere su di lui ed essere obbligato a restituire un importo
che gli è stato indebitamente versato per colpa solo della Cassa.
In effetti, come prevedono
l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurato ha correttamente comunicato
senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione il nuovo reddito da lavoro
del suo compagno affinché potesse essere utilizzato quale base di calcolo per
determinare il suo diritto alle PC.
Al riguardo, il TCA osserva che nella decisione di rifiuto del
condono chiesto dall'interessato il 1° aprile 2019, la Cassa ha a giusta ragione
riconosciuto di avere erroneamente calcolato il diritto alle prestazioni
complementari basandosi su un salario inferiore malgrado il 9 aprile 2018 le
sia stato notificato l'aumento di salario da quel mese.
Poi, però, sempre nella sua decisione del 27 settembre 2019, essa
ha affermato che "Successivamente solo
in data 30 dicembre 2018 siamo stati informati che il salario percepito da __________
fosse di Fr. 44'841.00.".
Questa affermazione non è corretta poiché, come visto, il 4 aprile
2018.
l'interessato ha diligentemente avvisato l'amministrazione del nuovo
contratto di lavoro del compagno e ciò quando nemmeno il suo diritto alle PC
era stato ancora definito. Il Tribunale biasima perciò la Cassa di
compensazione, che ha ingiustamente addossato la colpa all'assicurato di averla
informata tardivamente della mutazione delle sue condizioni economiche. È
dunque a ragione che l'assicurato si è lamentato nella sua opposizione dell'infelice
formulazione di questa frase.
È per contro corretto che, come evidenziato dalla Cassa, "Nel caso concreto si ritiene che, vista la tipologia
di errore, lei avrebbe potuto e dovuto informarci tempestivamente dell'errato
calcolo del citato reddito." (doc. 49/2).
2.9
Secondo consolidata
giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al
considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata
concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente
negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte,
la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo
comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97
consid. 2c).
Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro oggettivo,
per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole per le
persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è generalmente
negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo
controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso
contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio 2005
consid. 4.3).
Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°
gennaio 2020) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento
della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione
delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da
lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente
negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della
rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il
foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui
avrebbe potuto facilmente accorgersi.
Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte
ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel
caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato
civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò
malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il
Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato
presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e
se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui
il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della
morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della
mamma anche dopo il suo decesso.
2.10
Stante quanto precede, la
circostanza che, malgrado l'avvenuta corretta segnalazione dell'aumento del
reddito da lavoro del compagno, il 27 giugno 2018 la Cassa di compensazione ha
computato un reddito inferiore per calcolare il suo diritto alle prestazioni
complementari, avrebbe dovuto fare sorgere a maggior ragione un dubbio
all'assicurato e portarlo ad informarsi presso la Cassa stessa se tale calcolo
era corretto.
Ciò, soprattutto visto che la notifica del nuovo reddito era
avvenuta neanche tre mesi prima e, soprattutto, trattandosi della prima
decisione sul suo diritto alle prestazioni complementari, questa circostanza
avrebbe dovuto portare l'assicurato a prestare una particolare attenzione.
La lamentela sollevata con il ricorso secondo cui né l'assicurato
né il suo partner "abbiamo nemmeno le
capacità ed il livello di istruzioni sufficienti per poterli controllare"
non può essere accolta.
Da un lato, infatti, il foglio di calcolo PC, per certo su questo
punto, è facilmente comprensibile anche da un assicurato che non ha un elevato
grado di scolarizzazione, giacché alla voce "Reddito da lavoro" è chiaramente specificato come
possibilità il "Reddito da attività
lavorativa dipendente" ed addirittura è indicato il nome di chi
consegue detto reddito, in casu "__________".
Dall'altro lato, occorre rilevare che il ricorrente e il suo
compagno hanno dimostrato durante l'intera procedura amministrativa volta
all'ottenimento delle PC di sapersi perfettamente orientare, tanto che
spontaneamente hanno prodotto alla Cassa il nuovo contratto di lavoro prima
ancora che fosse emanata la (prima) decisione di concessione delle prestazioni
complementari.
Pertanto, secondo il TCA,
anche
qualora nel 2018 l'istruzione dell'assicurato fosse stata lacunosa, ciò
nonostante non si può ritenere che egli non fosse in grado di capire che il
reddito di Fr. 28'722.- conteggiato per l'anno 2018 fosse sbagliato. In
effetti, la differenza fra il salario conseguito a ore nel 2017 e fino al 31
marzo 2018 è consistente rispetto a quanto poi convenuto dal 1° aprile 2018,
perciò non poteva non essere notata dal ricorrente, che doveva prestare la ragionevole
attenzione richiesta.
Egli avrebbe pertanto dovuto informarsi presso la Cassa in merito
all'anomalia del computo del reddito di __________ e quindi accertarsi se tale
importo era corretto, visto che poco tempo prima le aveva segnalato uno
stipendio più elevato.
D'avviso del TCA, tale omissione non può essere qui configurata
come una semplice negligenza lieve, tale quindi da poter tutelare la buona fede
del ricorrente.
Non comunicando alla Cassa di compensazione che il reddito da
lavoro del compagno era sbagliato, l'agire dell'assicurato costituisce un
comportamento negligente che deve essere qualificato come grave.
Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento
rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o
la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la
determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato
alla Cassa di compensazione.
Neppure la circostanza che la Cassa si sia accorta del suo errore
solo sei mesi dopo, peraltro sulla scorta di una nuova comunicazione da parte
del ricorrente, tutela la sua buona fede.
Così stando le cose, l'assicurato ha commesso una negligenza che
va qualificata come grave nel non essersi attivato presso il l'amministrazione
per chiedere conferma della correttezza dell'importo indicato nel foglio di
calcolo PC relativamente al reddito conseguito dal suo compagno che le aveva
segnalato.
Tale negligenza esclude il sussistere di una buona fede.
2.11
Alla luce di
quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della
domanda di condono previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA,
la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il
secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del richiedente.
La decisione di rifiuto del condono deve essere
pertanto confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti