33.2020.21
Domanda di condono negata.Sebbene ass. abbia fornito alla Cassa i dati corretti,tuttavia non le ha segnalato che il foglio di calcolo,facilmente comprensibile,era sbagliato.Avrebbe dovuto informarsi se il calcolo era corretto.Tale omissione costituisce un comportamento negligente grave.No buona fede
29 marzo 2021Italiano36 min
delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2020.21
TB
Lugano
29 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 ottobre 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 1° settembre 2015 (doc.
A3) RI 1, 1926, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari a
causa dell'aumento delle spese per disabilità dovute al peggioramento delle sue
condizioni di salute.
1.2. Con decisione del 26 gennaio
2016 (doc. 14) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato all'assicurata
le prestazioni dal 1° settembre 2014 stante un'eccedenza di entrate (docc.
15-17).
In particolare, fra le spese riconosciute la Cassa ha computato per
ogni anno (2014-2016) gli interessi ipotecari di Fr. 3'440.-.
1.3. L'indomani (doc. A6),
l'amministrazione ha informato l'assicurata che, in virtù dell'art. 14 cpv. 6
LPC e dell'art. 19 cpv. 1 LaLPC, aveva diritto al rimborso delle spese per il
personale di cura per un massimo di Fr. 25'000.- secondo il calcolo proposto,
importo sussidiabile che poteva esserle versato unicamente dopo avere
ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno.
In seguito, a metà dicembre di ogni anno, per gli anni 2017 (docc.
20-21), 2018 (docc. 22-23) e 2019 (docc. 24-25) la Cassa ha comunicato
all'interessata che aveva diritto a una prestazione complementare mensile di
Fr. 2'084.- per le spese di malattia.
1.4. Il 22 dicembre 2018 (doc. 28)
l'amministrazione ha avviato una revisione periodica della prestazione
complementare chiedendo all'assicurata di compilare l'apposito formulario,
ritornatole il mese seguente dall'assicurata con allegata la notifica IC 2017 e
ulteriori documenti così come indicatole dall'Ufficio intervento sociale del
suo Comune di domicilio (doc. 29).
Il 13 febbraio 2019 (doc. 31) la Cassa di compensazione ha chiesto
all'assicurata di produrre, in particolare, la dichiarazione bancaria
attestante gli interessi ipotecari pagati per l'anno 2018 e il 19 febbraio
seguente (doc. 32-3) l'interessata ha risposto che non vi sono interessi
ipotecari, poiché il debito ipotecario è stato assunto dalla figlia
proprietaria dell'immobile, debito poi estinto.
La successiva richiesta della Cassa di comprovare a partire da
quando il debito ipotecario intestato alla figlia è stato rimborsato (doc. 33),
è stata evasa dall'assicurata il 27 marzo 2019 (doc. 34) con l'invio della
documentazione attestante il pagamento, il 15 settembre 2015, dell'ipoteca e
dei relativi interessi.
1.5. Con decisione del 3 giugno
2019 (doc. 38) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata
alle PC dal 1° gennaio 2015 a seguito dello stralcio degli interessi ipotecari,
con conseguente assenza del diritto a prestazioni (docc. 39-45) e con richiesta
dell'amministrazione di restituirle Fr. 10'790.- per spese di malattia e di
invalidità versate a torto (doc. 58).
1.6. Dopo l'incontro con la Cassa
(doc. 50), l'assicurata ha ritirato (doc. 54) l'opposizione (doc. 46) e il 28
novembre 2018 (doc. 57) ha chiesto il condono delle spese di malattia da
rimborsare.
1.7. Il 7 agosto 2020 (doc. III/3)
la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono dell'assicurata,
rilevando che è soltanto con la revisione periodica nel 2019 che è emerso che
nel mese di settembre 2015 il debito ipotecario esistente sull'immobile sul
quale l'assicurata beneficia di un diritto di usufrutto è stato estinto e
quindi che non erano più dovuti degli interessi ipotecari. Questa circostanza
non era tuttavia nota alla Cassa e quando il 2 settembre 2015 l'interessata ha
presentato la sua domanda di PC erano stati allegati i documenti relativi al
debito ipotecario e ai rispettivi interessi, senza però avvisare che il debito
era stato nel frattempo rimborsato.
Pertanto, con la decisione del 3 giugno 2019 l'amministrazione ha
chiesto la restituzione delle spese di malattia e di invalidità percepite
indebitamente sulla base di una situazione personale ed economica errata.
Infatti, secondo la Cassa, al momento in cui ha emanato la prima decisione di
PC, era già nota l'estinzione dell'ipoteca, perciò l'assicurata avrebbe potuto
facilmente accorgersi dell'errore di computo dell'interesse ipotecario. La
condizione della buona fede non è dunque data, poiché l'assicurata ha omesso di
informarla sull'estinzione del debito ipotecario gravante sulla sua abitazione
sulla quale beneficia di un diritto di usufrutto.
1.8. Con decisione su opposizione
del 28 ottobre 2020 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha respinto
l'opposizione del 14 settembre 2020 (doc. III/2) e ha negato il condono
dell'importo da restituire. Per l'amministrazione, l'assicurata ha violato il
suo obbligo di informarla tempestivamente dell'estinzione del debito ipotecario
e dei conseguenti interessi ipotecari che, per contro, sono stati computati a
titolo di spese fino alla revisione periodica siccome indicati nel formulario
di richiesta delle PC. Infatti, al punto 35 del formulario è stato indicato
"VA", ossia vedi allegato, e nei documenti allegati v'era l'estratto
bancario indicante il saldo dell'ipoteca e degli interessi ipotecari dovuti dal
1° al 31 gennaio (recte: marzo) 2015. L'assicurata non l'ha informata
durante la procedura di richiesta delle PC che il debito ipotecario era stato
estinto e ciò non è avvenuto nemmeno dopo la notifica della prima decisione di
PC del 26 gennaio 2016, che includeva il computo dell'interesse ipotecario,
tuttavia ormai estinto. Questa circostanza avrebbe invece dovuto fare sorgere
all'assicurata un dubbio e interpellare la Cassa per chiarire questa posta non
più sostenuta, indipendentemente se in precedenza veniva pagata dalla
proprietaria dell'immobile o dalla sua usufruttuaria.
Ciò stante, l'errore in cui l'amministrazione è incorsa era di
facile individuazione da parte dell'assicurata e/o da sua figlia.
La Cassa ha inoltre evidenziato che se al momento della richiesta
di PC era chiaro all'assicurata che gli interessi ipotecari non le erano
computabili per qualsiasi motivo, ciò dimostra che essa disponeva dei mezzi
necessari per accorgersi dell'errore e notificarglielo. L'età dell'assicurata
al momento della domanda di prestazioni non l'esonera dai suoi obblighi legali
nei confronti dell'amministrazione; semmai, ci si deve domandare se la stessa
non necessiti di una curatela amministrativa.
La violazione commessa dall'assicurata configura perciò una negligenza
grave che le ha permesso di ottenere dei rimborsi di spese di malattia e di
invalidità, perciò la buona fede non può essere ammessa, senza che occorra pertanto
verificare il presupposto dell'onere gravoso per ottenere il condono.
1.9. Il 30 novembre 2020 (doc. I) RI
1, patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al Tribunale chiedendo di annullare
la decisione su opposizione e di accogliere la sua domanda di condono
dell'importo da restituire di Fr. 10'790.-.
L'insorgente ha evidenziato di non avere mai inserito nelle
proprie spese gli interessi ipotecari legati all'usufrutto dell'immobile di cui
la figlia è nuda proprietaria, giacché gli stessi erano a quest'ultima
intestati e da essa sostenuti.
Inoltre, dati i suoi 89 anni al momento della compilazione della
domanda di prestazioni e la non conoscenza del sistema, la ricorrente non aveva
le competenze per rilevare l'errore commesso dalla Cassa di compensazione. Essa
non si è quindi accorta, in buona fede, che gli interessi erano stati computati
nelle sue spese e che il non averli pagati avrebbe comportato una riduzione
della prestazione mensile di cui beneficiava. È perciò arbitrario imputarle una
malafede nel non aver ravvisato, alla luce delle informazioni che ha sempre
fornito correttamente, l'errore in cui è incorsa l'amministrazione con gli
interessi.
Gli interessi che la Cassa ha computato erroneamente non sono mai
stati indicati nella richiesta di PC e mai sono stati né a suo carico né a suo
nome. Non è corretto che ora l'amministrazione le imputi di non avere
attivamente rilevato l'errore che essa ha commesso. L'assicurata non ha né
assunto un comportamento attivo volto ad ottenere indebitamente un vantaggio,
né un comportamento omissivo al momento della compilazione della domanda. Nemmeno
la Cassa si è d'altronde mai accorta dell'errore, sebbene l'interessata abbia
sempre fornito informazioni corrette e senza indicazioni di interessi passivi,
tanto che dai documenti inviati risultava senza dubbio che il relativo
pagamento era assunto dalla figlia a cui i conti erano intestati. Nessuna
negligenza le è dunque imputabile.
Qualora, per denegata ipotesi, gliene si addossasse una, a suo
dire la stessa andrebbe qualificata come una mera negligenza passiva e di
lievissima gravità.
Infatti, dall'atto notarile (doc. A5) e dai documenti bancari
allegati era ben chiaro il diritto della ricorrente all'usufrutto e che
l'ipoteca e gli interessi ipotecari erano presi a carico dalla figlia.
L'assicurata ha inoltre osservato che quando ha ricevuto la comunicazione
del 17 dicembre 2018 relativa al diritto alle PC per l'anno 2019, il suo
fiduciario ha apportato delle correzioni sul foglio di calcolo, tra cui gli
interessi passivi conteggiati a torto, e poi la figlia l'ha rinviato alla Cassa
stessa (doc. A6), ulteriore motivo per cui la sua buona fede deve essere
tutelata.
Infine, l'insorgente ha sollevato la sua indigenza, data dalla
percezione della rendita AVS e di una piccola previdenza, che non le permettono
di fare fronte alle spese fisse della casa anziani, della Cassa malati e di
ogni eventuale altra spesa.
1.10. Il 30 dicembre 2020 (doc. III)
la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso,
poiché l'errore commesso poteva senz'altro essere evitato se, al momento di
richiedere le prestazioni complementari, l'assicurata avesse fornito
indicazioni più chiare e complete. L'amministrazione ha ribadito che con
scritto accompagnatorio al formulario di richiesta la figlia dell'assicurata
includeva il debito ipotecario con i relativi interessi, indicati anche ai
punti n. 35 e n. 47 con esplicito rinvio, senza però fornire un'indicazione che
le potesse permettere di capire che tale voce non doveva essere computata. Il
debito ipotecario è stato poi estinto subito il 15 settembre 2015, ma tale
informazione non è stata data alla Cassa di compensazione, malgrado ciò sia
avvenuto prima dell'emissione dell'errata decisione, circostanza che doveva
invece indurre l'assicurata a comunicarle questo cambiamento, se non altro al
momento della ricezione dell'errata decisione.
D'altronde, la comunicazione del 27 gennaio 2016 faceva
chiaramente riferimento all'eccedenza di redditi calcolati con la decisione del
giorno precedente, perciò l'interessata era stata messa nelle condizioni di
potere verificare la correttezza di quanto concessole. È pertanto innegabile
che l'errore su cui la ricorrente si è basata, nonostante l'età, era facilmente
rilevabile.
Quanto al foglio di calcolo per l'anno 2019 ritornatole con delle
correzioni, oltre ad essere tardiva, con questa comunicazione la ricorrente ha
però dimostrato che poteva accorgersi dell'errore e quindi notificarlo per
tempo.
La decisione su opposizione deve pertanto essere confermata.
1.11. Il 18 gennaio 2021 (doc. VII)
l'insorgente ha ribadito che il formulario di richiesta non indica alcun dato
relativo ad un interesse ipotecario pagato, tanto che la casella è stata
barrata. Dal documento bancario allegato alla domanda di PC emerge
inequivocabilmente che gli interessi ipotecari dell'immobile sono a carico
della figlia, motivo per cui non sono stati inseriti degli interessi nel
formulario. L'atto notarile di divisione ereditaria allegato alla domanda
conferma ulteriormente che la ricorrente non è mai stata debitrice di interessi
ipotecari.
In merito alla comunicazione del 27 gennaio 2016 sul suo diritto
al rimborso delle spese di malattia e di invalidità, l'assicurata ha osservato
che da tale documento non era rilevabile che il suo diritto alle PC fosse
dovuto all'errore commesso dalla Cassa nel considerare nelle sue spese gli
interessi ipotecari, visto che non vi si fa alcun riferimento. Non avendo
violato il proprio obbligo di collaborare, le va dunque concesso il condono
richiesto.
1.12. La Cassa ha ribattuto il 26
gennaio 2021 (doc. X) che il dossier di richiesta delle PC non era chiaro sulla
questione degli interessi e che per valutare la buona fede non basta osservare
unicamente l'atteggiamento manifestato dall'assicurata in sede di richiesta,
poiché ciò che è stato determinante per negare il condono è la condotta tenuta
dopo avere ricevuto la decisione di PC del 26 gennaio 2016 e la comunicazione
delle spese di malattia del 27 gennaio 2016. Infatti, l'amministrazione ha
ricordato che è gravemente negligente l'assicurato che non controlla con diligenza
il foglio di calcolo delle PC e che perciò non segnala un errore di cui avrebbe
potuto facilmente accorgersi (N. 4652.03 DPC). L'insorgente non poteva quindi
non sapere che l'interesse ipotecario computato non era da lei sostenuto e che
doveva informare la Cassa dell'errore.
1.13. La ricorrente ha evidenziato
che spettava all'amministrazione richiedere delle delucidazioni se riteneva che
qualcosa fosse poco chiara, ciò che non è avvenuto e che comprova la sua totale
buona fede (doc. XII).
1.14. Il 15 marzo 2021 (doc. XIV) ha
avuto luogo l'udienza richiesta dall'assicurata (doc. VII), in cui essa ha
spiegato perché non è mai stata debitrice degli interessi ipotecari gravanti l'abitazione
e quindi di avere correttamente segnalato alla Cassa questa circostanza.
Quest'ultima ha riconosciuto il suo errore e che si tratta di un caso limite,
rimettendosi al giudizio del TCA stante la poca chiarezza di legame tra la
decisione del 26 gennaio 2016 e quella del giorno seguente sui rimborsi delle
spese di malattia.
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena
citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61
consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,
2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in
determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il
vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8
consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
Fatti
2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA,
la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere
computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la
pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo
massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non
è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura
la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della
decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di
essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;
DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. In
concreto, con decisione formale del 3 giugno 2019 (doc. 38) la Cassa di
compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni
complementari dal 1° gennaio 2015. Quale motivazione per questa nuova decisione
l'amministrazione ha indicato che è stata emessa “a seguito dello stralcio degli interessi ipotecari.”.
Nella decisione di rifiuto del condono del 7 agosto 2020 (doc. 59)
l'amministrazione ha osservato che ha calcolato erroneamente la PC di diritto
considerando gli interessi ipotecari di Fr. 3'440.-, poiché con la revisione
periodica è poi emerso che il debito ipotecario sull'immobile sul quale
l'assicurata beneficia di un diritto di usufrutto è stato rimborsato nel mese
di settembre 2015, perciò gli interessi per tale debito non erano più dovuti.
Questa circostanza non è però stata resa nota alla Cassa fino alla revisione,
tanto che con la richiesta delle PC l'assicurata ha presentato dei documenti
inerenti l'esistenza del debito e dei relativi interessi. Rimproverando all'assicurata
che avrebbe potuto facilmente accorgersi dell'errato computo degli interessi
ipotecari, visto che quando è stata emessa la prima decisione di prestazioni il
27 gennaio 2016 l'ipoteca era appena stata estinta, la Cassa ha escluso la
condizione della buona fede e ha quindi respinto l'istanza dell'interessata
formulata il 28 novembre 2019 di condonarle l'importo di Fr. 10'790.- stabilito
con la decisione di restituzione del 3 giugno 2019, cresciuta in giudicato.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato
rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più,
poiché ella ha debitamente informato la Cassa cantonale di compensazione già al
momento della richiesta delle PC che non pagava degli interessi ipotecari,
tanto che ha barrato la casella corrispondente alla domanda n. 35. Era infatti
la figlia che, come risulta chiaramente dal rogito allegato alla domanda, se ne
era fatta carico. La ricorrente si è pertanto comportata correttamente nei
confronti dell'amministrazione, che invece ha commesso un errore e che ora ingiustamente
si riverbera su di lei, perciò la sua indubbia buona fede deve portare al
condono della somma da restituire.
2.6. Secondo l'art.
31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata
la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione
di prestazioni hanno subìto modifiche.
Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo
di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.7. Nel caso
concreto, la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione,
che sostiene come l'assicurata avrebbe potuto e dovuto informarla già nel 2016 che
il calcolo delle PC effettuato dopo l'estinzione dell'ipoteca e dei relativi
interessi passivi era errato.
Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione
personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo
del diritto alle prestazioni complementari.
Nel determinare
il diritto alle PC sulla base delle indicazioni date dall'assicurata, che nel
foglio accompagnatorio alla richiesta di PC aveva precisato che l'ipoteca
ammontava a Fr. 182'000.- e gli interessi ipotecari annui a Fr. 3'439,80, la
Cassa ha ritenuto fra le spese riconosciute degli interessi ipotecari di Fr. 3'440.-
e il 26 gennaio 2016 ha deciso che l'assicurata non aveva diritto alle
prestazioni complementari, essendovi una eccedenza di redditi.
Tuttavia, dovendo fare capo a delle badanti, il
giorno seguente l'amministrazione ha informato l'assicurata che per le spese di
cura e assistenza a domicilio era sussidiabile un importo mensile di Fr.
2'137.- per il 2014 rispettivamente di Fr. 2'084.- per gli anni 2015 e 2016,
importo che poteva esserle unicamente corrisposto dopo avere ammortizzato
l'eccedenza di redditi per ogni anno.
L'amministrazione
si è accorta di avere computato per errore gli interessi ipotecari soltanto con
la ricezione, a metà gennaio 2019 (doc. 29), del formulario di revisione
periodica, e meglio con la specifica che la figlia dell'assicurata ha inviato
per e-mail all'Ufficio intervento sociale il 22 gennaio 2019 (doc. 29-11/17) con
cui, in risposta a un elenco di documenti da produrre, ha precisato che "Il debito ipotecario era mio che ho nel
frattempo estinto.".
Tale scoperta ha dato luogo alla necessità di indagarla meglio
(doc. 33) e poi di ricalcolare il diritto dell'assicurata alle PC. I nuovi
fogli di calcolo allestiti il 3 giugno 2019 (docc. 39-45) hanno modificato la situazione.
Infatti, la Cassa cantonale di compensazione ha eliminato la posta degli
interessi ipotecari dalle spese riconosciute dell'interessata e ciò ha
comportato che, con l'aumento delle eccedenze di redditi, come risulta dalla
decisione di restituzione del 3 giugno 2019 (doc. 58) è venuto meno dal 2015 il
diritto a un importo sussidiabile annuo per le spese di cura e assistenza a
domicilio e, quindi, quanto già ricevuto a tale titolo doveva essere restituito.
In queste circostanze,
è fuori di dubbio che l'errore di computo di una spesa ha avuto quale conseguenza
per l'insorgente una variazione favorevole della sua situazione materiale.
2.8. La ricorrente ritiene di
essere in buona fede, poiché ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione
corretta, ovvero che essa non versava alcun interesse ipotecario (domanda n.
35) né che aveva dei debiti ipotecari (domanda n. 47), perciò non capisce per
quale motivo l'errore della Cassa debba ora ricadere su di lei ed essere
obbligata a restituire un importo che le è stato indebitamente versato solo per
colpa dell'amministrazione.
In effetti, come prevedono
l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurata ha correttamente comunicato
immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione che essa non aveva debiti
ipotecari né che sosteneva degli interessi ipotecari. Entrambe queste domande
sono infatti state evase con un tratto obliquo, intendendo con ciò che queste
poste non la concernevano.
Tenendo però
conto degli interessi ipotecari, la Cassa cantonale di compensazione ha
commesso un errore, poiché la ricorrente, benché usufruttuaria dell'immobile in
cui viveva fino al recente ricovero in casa anziani, non era in realtà
debitrice di alcuna ipoteca e men che meno di interessi ipotecari.
Infatti, come
risulta chiaramente dal contratto di divisione ereditaria allegato alla
richiesta di prestazioni complementari (doc. 5-7/30), è la figlia, nuda
proprietaria, che si è assunta il debito. Come quest'ultima ha ulteriormente ben
spiegato in sede di udienza (doc. XIV), è per tale motivo che nel formulario di
richiesta delle PC non è stato indicato alcun interesse ipotecario, barrando
addirittura la pertinente casella.
Vero è che
l'assicurata ha prodotto alla Cassa il 10 settembre 2015 (doc. 1-9/32)
l'attestazione bancaria del 3 marzo 2015 (doc. 1-11/32) relativa al debito in
capitale di Fr. 182'000.- e agli interessi da pagare di Fr. 859,95 per il
trimestre gennaio-marzo 2015. Tuttavia, questa documentazione è stata trasmessa
su indicazione dell'Ufficio intervento sociale e, peraltro, è indirizzata alla
figlia dell'assicurata, proprio perché il numero di conto sul quale venivano
addebitati gli interessi le appartiene e differisce dal numero di conto che la
ricorrente detiene presso lo stesso istituto bancario (doc. 1-24/32).
2.9. Il TCA rileva
inoltre che il formulario di richiesta delle prestazioni complementari prodotto
dalla ricorrente (doc. A3) differisce da quello agli atti della Cassa (doc.
1-1). In effetti, vi sono delle modifiche che sono state apportate dall'Agenzia
comunale AVS, quali l'aggiunta di altri nomi del marito, la correzione
dell'importo della rendita AVS, l'aggiunta del numero della Cassa di
compensazione che paga la rendita AVS, l'aggiunta della sigla "VA"
alle domande n. 35 sugli interessi ipotecari e passivi e n. 47 sui debiti ipotecari.
Infine, alla
domanda n. 65 l'Agenzia comunale AVS ha indicato di proprio pugno in
particolare che "Ipoteca
2014 non presente" e quali allegati ha aggiunto
"lett. spiegazioni,
ipoteca, contratti badante + spese, CM, catastrino fiscale, conti, entrate NT,".
È a seguito di queste osservazioni che la Cassa
cantonale di compensazione, il 17 settembre 2015 (doc. 3) e il 19 ottobre
seguente (doc. 4), ha chiesto all'assicurata di produrre una attestazione
bancaria dell'ammontare dell'ipoteca al 31 dicembre 2014 e dei relativi
interessi pagati per il 2014.
Il 28 ottobre 2015 (doc. 5-30/30) la ricorrente le
ha trasmesso quanto richiesto e anche questo scritto, da allegare alla
dichiarazione d'imposta e quindi come tale documento ufficiale, era indirizzato
alla figlia della ricorrente, mentre il nome dell'assicurata non figurava da nessuna
parte, proprio perché tale debito non la concerneva.
2.10. Anche con la
revisione periodica l'assicurata è stata chiamata a produrre, sempre da parte
dell'Ufficio intervento sociale, gli estratti concernenti il debito ipotecario
con relativi interessi (doc. 29-9/17), malgrado nel formulario di revisione
periodica essa avesse risposto alla domanda su debiti ipotecari rinviando alla
dichiarazione fiscale allegata (IC 2017), dalla quale, però, non emergevano
debiti ipotecari né interessi ipotecari.
È quindi soltanto
rispondendo a questa ulteriore richiesta di documentazione che è emerso che il
debito ipotecario, assunto dalla figlia dell'assicurata, era stato nel
frattempo estinto.
In effetti, come risulta
dall'attestazione bancaria del 3 marzo 2015 già prodotta con la domanda di
prestazioni complementari, questo debito aveva una durata di cinque anni, dal
15 settembre 2010 al 15 settembre 2015.
La Cassa di compensazione, dunque, oltre a non
accorgersi che tale debito nulla aveva a che vedere con la ricorrente, non ha
notato che di lì a breve esso giungeva a termine e, visto che l'ha attribuito
all'assicurata, non si è premurata di chiederle se fosse stato rinnovato alla
scadenza o, come in specie, rimborsato.
Certo, le
continue richieste dell'Ufficio intervento sociale e della Cassa stessa di
produrre gli attestati bancari concernenti il debito hanno fatto perdere di
vista che l'interessata, benché usufruttuaria, non era debitrice di alcunché e
ciò emergeva chiaramente sia dal formulario di richiesta delle PC sia dai
documenti che la stessa ha annesso alla sua domanda.
2.11. L'amministrazione ha negato la
Considerandi
buona fede all'assicurata rimproverandole di non averla avvisata tempestivamente
dell'estinzione del debito, proprio perché il rimborso del capitale era giunto
poco prima della decisione del 27 gennaio 2016.
Questa affermazione non è corretta poiché, come visto, il debito
non concerneva l'assicurata, ma la figlia e questa non aveva motivo di
informare la Cassa di compensazione di un suo fatto personale. D'altronde,
nella domanda di prestazioni non era per l'appunto stata indicata alcuna cifra
in merito a debiti e interessi ipotecari, che erano stati per di più espressamente
esclusi.
La circostanza che poco prima rispettivamente poco dopo, essa
aveva comunque trasmesso dei documenti relativi all'ipoteca, non dimostra
nulla, poiché la figlia della ricorrente ha sempre agito pedissequamente a
quanto le veniva richiesto di produrre sia dall'Ufficio intervento sociale sia
dalla Cassa stessa.
Il Tribunale biasima perciò la Cassa di compensazione, che ha
ingiustamente addossato la colpa all'interessata di averla informata
tardivamente dell'estinzione dell'ipoteca, quando invece tale questione nulla
ha a che vedere con l'erroneo computo degli interessi ipotecari fra le sue
spese.
Per tale agire, una colpa va infatti attribuita
all'amministrazione e all'Agenzia comunale AVS, per non avere sin dall'inizio recepito
in modo esatto le informazioni fornitele e per non avere letto attentamente i
documenti prodotti dall'assicurata, dai quali indiscutibilmente emergeva che la
stessa, sì usufruttuaria della casa di abitazione in cui viveva, non era però pure
debitrice ipotecaria, onere che sin dal 1994 si è assunto invece la figlia,
nuda proprietaria.
L'errata comprensione iniziale della situazione economica della
ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuirle indebitamente delle
prestazioni e poi a chiederle in restituzione.
Nonostante quanto precede, è tuttavia corretto che, come rilevato
dalla Cassa, "L'assicurata avrebbe quindi
potuto facilmente accorgersi dell'errore di computo dell'interesse ipotecario"
(doc. 59/2).
2.12
Secondo consolidata
giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al
considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata
concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente
negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte,
la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo
comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97
consid. 2c).
Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro
oggettivo, per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole
per le persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è
generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo
PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave
in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio
2005.
consid. 4.3).
Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°
gennaio 2020) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento
della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione
delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da
lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente
negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della
rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il
foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui
avrebbe potuto facilmente accorgersi.
Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte
ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel
caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato
civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò
malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il
Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato
presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e
se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui
il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della
morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della
mamma anche dopo il suo decesso.
2.13
Stante quanto esposto, la
circostanza che, malgrado l'avvenuta corretta segnalazione dell'inesistenza di
un debito ipotecario e di interessi ipotecari, il 26 gennaio 2016 la Cassa cantonale
di compensazione ha computato nelle spese della ricorrente degli interessi
ipotecari di Fr. 3'440.- per calcolare il suo diritto alle prestazioni
complementari, avrebbe dovuto fare sorgere a maggior ragione un dubbio
all'assicurata e portarla ad informarsi presso la Cassa stessa se tale calcolo
era corretto.
Ciò, soprattutto visto che le
sue indicazioni al riguardo erano state molto chiare. Inoltre, e soprattutto,
trattandosi della prima decisione sul suo diritto alle prestazioni
complementari, questa circostanza avrebbe dovuto portare l'interessata a prestare
una particolare attenzione.
Certo, la decisione del 26
gennaio 2016 è negativa, nel senso che non ha attribuito all'assicurata un
diritto alle prestazioni complementari, ma l'ha rifiutato, poiché i redditi
superavano le spese. Ciò poteva legittimamente condurla a non segnalare alla
Cassa, quand'anche l'avesse notato, l'errore di computo degli interessi
ipotecari, ritenendo che non avesse alcuna influenza.
Tuttavia, il giorno seguente,
il 27 gennaio 2016, la ricorrente ha ricevuto una nuova comunicazione, con cui
la si informava del diritto al rimborso delle spese per il personale di cura.
Questa comunicazione, di
carattere teorico e quindi di non facile comprensione per un qualsiasi
assicurato, espone i calcoli per determinare l'importo sussidiabile annuo e
mensile per i costi delle badanti sostenuti dall'assicurata per gli anni 2014,
2015.
e 2016.
In calce a questi calcoli la
Cassa scrive:
" A tal
proposito le precisiamo che l'importo sussidiabile potrà esserle corrisposto
unicamente dopo aver ammortizzato l'eccedenza dei redditi, pari a fr.
20'273.- per il 2014, fr. 19'671.- per il 2015 e fr. 19'434.- per il 2016.
Detto altrimenti, la nostra Cassa procederà quindi a conteggiarle
a scadenze mensili l'importo mensile sussidiabile, retroattivamente dal 01.09.2014,
facendole tuttavia presente che un effettivo rimborso avverrà unicamente dopo
avere ammortizzato, per ciascun anno civile, la relativa eccedenza dei redditi.
Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni e
salutiamo cordialmente.".
Il Tribunale rileva che questa comunicazione, avente veste di una
decisione seppure non sia munita dei rimedi di diritto, attribuisce
all'assicurata il diritto al rimborso di spese di malattia e cura conformemente
all'art. 14 LPC.
Tale diritto discende, per la ricorrente, dall'art. 14 cpv. 6 LPC
citato sulla prima pagina dello scritto del 27 gennaio 2016, secondo cui le
persone che in seguito a un'eccedenza di redditi non hanno diritto a una
prestazione complementare annua, hanno diritto al rimborso delle spese di
malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.
In effetti, la decisione del giorno precedente le ha negato delle
prestazioni complementari proprio perché i redditi superavano le spese, ma in
virtù di questa norma l'assicurata ha potuto beneficiare del rimborso, seppur
parziale, delle spese sostenute per le due badanti.
Questo diritto, concesso in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC, dipende
dall'eccedenza dei redditi che, nel caso concreto, era pari a Fr. 20'273.- per
il 2014, a Fr. 19'671.- per il 2015 e a Fr. 19'434.- per il 2016, come indicato
nella decisione del 27 gennaio 2016.
Questi importi non sono elencati a caso, anche se tale è forse l'impressione
data da questo scritto non essendoci riferimenti sulla loro provenienza - e al
riguardo il TCA invita la Cassa a una maggiore chiarezza di contenuto, magari
notificando in pari data le due decisioni agli assicurati (doc. XIV) -, ma
corrispondono alle eccedenze dei redditi stabilite il giorno precedente nei fogli
di calcolo allegati alla decisione del 26 gennaio 2016.
La ricorrente, che soltanto il giorno precedente aveva ricevuto
una decisione di rifiuto delle prestazioni complementari, avrebbe dovuto
domandarsi come mai ora le veniva invece comunicato un diritto al rimborso dei
costi per il personale di cura.
Essa avrebbe a quel momento potuto contattare la Cassa cantonale
di compensazione per chiedere dei chiarimenti, visto che le due decisioni
sembravano contraddirsi.
Ad ogni modo, sebbene la decisione del 27 gennaio 2016 non faccia
alcuno specifico riferimento alla decisione del 26 gennaio 2016, un semplice
controllo di corrispondenza fra gli importi delle eccedenze dei redditi
riportati nei fogli di calcolo allegati alla decisione del 26 gennaio 2016 e
quelli indicati il 27 gennaio 2016 avrebbe permesso all'assicurata di
facilmente capire che si trattava dei medesimi valori e che quindi le due
comunicazioni erano interconnesse fra di loro.
In tal caso, quindi, la diminuzione o l'aumento delle eccedenze
dei redditi poteva, giusta l'art. 14 cpv. 6 LPC, avere dei risvolti positivi
rispettivamente negativi per l'assicurata e quindi andava segnalata
all'amministrazione.
A maggior ragione, dunque, l'errore di computo degli interessi
ipotecari, che aveva delle conseguenze per la ricorrente come si è visto con la
decisione del 3 giugno 2019, doveva essere fatto presente alla Cassa di
compensazione.
2.14
La lamentela sollevata con il
ricorso secondo cui essa "non è
un'inetta ma semplicemente non ha le competenze scolastiche sufficienti, posta
anche la sua età, per capire a detta della Cassa, facilmente l'errore relativo
agli interessi", non può essere accolta.
Da un lato, infatti, il foglio di calcolo PC, per certo su questo
punto, è facilmente comprensibile anche da un assicurato che non ha un elevato
grado di scolarizzazione.
In effetti, non perché, come argomentato dalla Cassa cantonale di
compensazione, al momento dell'emissione della prima decisione di prestazione
complementare del 26 gennaio 2016 era già nota l'estinzione dell'ipoteca,
circostanza totalmente ininfluente, ma perché proprio nel formulario di domanda
essa aveva espressamente indicato di non fare fronte ad interessi ipotecari e
il rogito allegato confermava questa circostanza. La ricorrente si doveva
perciò accorgere con facilità che nei fogli di calcolo del 26 gennaio 2016,
allegati alla decisione di pari data, era stata inserita la posta degli
interessi ipotecari, dicitura che, senza alcun dubbio, poneva i Fr. 3'440.- a
suo carico.
Alla voce "Spese varie"
all'interno delle "Uscite",
è chiaramente specificato addirittura il nome di chi si accolla dette spese, in
casu "RI 1" ed è ben indicato
trattarsi di
"interessi ipotecari" - oltre
che di costi di manutenzione -, ciò che non poteva dunque sfuggire
all'interessata.
Dall'altro lato, occorre rilevare che la ricorrente, e per essa la
figlia che, come appurato in sede di udienza, ha compilato e firmato in sua
vece il formulario di richiesta delle prestazioni complementari e che ha
intrattenuto rapporti epistolari con l'amministrazione producendo di volta in
volta tutto quanto le veniva richiesto per determinare il diritto alle PC della
mamma, ha dimostrato durante l'intera procedura amministrativa volta
all'ottenimento delle PC di capire cosa le veniva chiesto di produrre, come i
documenti mancanti.
Pertanto, secondo il TCA, non
si può ritenere che l'assicurata, e per essa la figlia che l'ha assistita
durante tutto l'iter, non fosse in grado di capire, nonostante la sua età, che
gli interessi ipotecari di Fr. 3'440.- conteggiati per gli anni 2014, 2015 e
2016.
fossero sbagliati. Per i motivi suesposti, tale svista non poteva non
essere notata dalla ricorrente, che doveva prestare l'attenzione ragionevole
richiesta (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019).
Va qui inoltre osservato che se è vero che l'estinzione del debito
ipotecario avvenuta il 15 settembre 2015 è una questione unicamente attinente
alla figlia della ricorrente e che come tale non doveva comportare per
l'assicurata l'obbligo di informarne la Cassa, ciò nondimeno, nell'evenienza
concreta, non va però dimenticato che è la figlia che ha gestito l'intera sua domanda
di prestazioni complementari. A maggior ragione, dunque, essa si doveva
accorgere, non appena la mamma ha ricevuto la decisione di rifiuto delle PC, che
l'inserimento della voce degli interessi ipotecari era sbagliata, proprio
perché essa stessa aveva rimborsato il capitale soltanto pochi mesi prima.
L'assicurata, per il tramite della figlia, avrebbe pertanto dovuto
informarsi presso la Cassa in merito all'anomalia dell'inserimento degli
interessi ipotecari e quindi accertarsi se era corretto, visto che poco tempo
prima le aveva segnalato di non avere debiti né interessi. Ciò ancor più visto
che il giorno dopo è stata informata, come visto, sul diritto al rimborso delle
spese per il personale.
2.15
In conclusione, d'avviso della
scrivente Corte, tale omissione non può essere configurata come una semplice
negligenza lieve, da poter tutelare la buona fede della ricorrente.
Tutto ben considerato, non comunicando alla Cassa cantonale di
compensazione che il conteggio degli interessi ipotecari era sbagliato, alla
luce delle considerazioni esposte l'agire della ricorrente costituisce un
comportamento negligente che deve essere qualificato, secondo giurisprudenza,
come grave. L'età e le conoscenze scolastiche della ricorrente non possono
condurre a diversa conclusione (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, confermata
dalla STF 9C_774/2019 dell'11 febbraio 2020).
Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento
rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o
la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la
determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato
alla Cassa di compensazione.
Neppure la circostanza che l'amministrazione si sia accorta del
suo errore soltanto tre anni dopo sulla scorta di una revisione periodica
tutela la buona fede dell'insorgente.
Così stando le cose, per non essersi attivata presso la Cassa per
chiedere conferma della correttezza dell'importo indicato nei fogli di calcolo
PC relativi agli interessi ipotecari che non le aveva segnalato di dovere
versare, e ciò in particolare stante la successiva decisione del 27 gennaio
2016.
di concessione di un sussidio per i costi del personale di cura, l'assicurata
ha perciò commesso una negligenza sufficiente da escludere dunque il sussistere
di una buona fede.
2.16
Alla luce di
quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della
domanda di condono previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA,
la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il
secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente.
La decisione di rifiuto del condono deve essere
pertanto confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti