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Decisione

33.2020.21

Domanda di condono negata.Sebbene ass. abbia fornito alla Cassa i dati corretti,tuttavia non le ha segnalato che il foglio di calcolo,facilmente comprensibile,era sbagliato.Avrebbe dovuto informarsi se il calcolo era corretto.Tale omissione costituisce un comportamento negligente grave.No buona fede

29 marzo 2021Italiano36 min

delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2020.21

TB

Lugano

29 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 1° settembre 2015 (doc.

A3) RI 1, 1926, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari a

causa dell'aumento delle spese per disabilità dovute al peggioramento delle sue

condizioni di salute.

1.2. Con decisione del 26 gennaio

2016 (doc. 14) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato all'assicurata

le prestazioni dal 1° settembre 2014 stante un'eccedenza di entrate (docc.

15-17).

In particolare, fra le spese riconosciute la Cassa ha computato per

ogni anno (2014-2016) gli interessi ipotecari di Fr. 3'440.-.

1.3. L'indomani (doc. A6),

l'amministrazione ha informato l'assicurata che, in virtù dell'art. 14 cpv. 6

LPC e dell'art. 19 cpv. 1 LaLPC, aveva diritto al rimborso delle spese per il

personale di cura per un massimo di Fr. 25'000.- secondo il calcolo proposto,

importo sussidiabile che poteva esserle versato unicamente dopo avere

ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno.

In seguito, a metà dicembre di ogni anno, per gli anni 2017 (docc.

20-21), 2018 (docc. 22-23) e 2019 (docc. 24-25) la Cassa ha comunicato

all'interessata che aveva diritto a una prestazione complementare mensile di

Fr. 2'084.- per le spese di malattia.

1.4. Il 22 dicembre 2018 (doc. 28)

l'amministrazione ha avviato una revisione periodica della prestazione

complementare chiedendo all'assicurata di compilare l'apposito formulario,

ritornatole il mese seguente dall'assicurata con allegata la notifica IC 2017 e

ulteriori documenti così come indicatole dall'Ufficio intervento sociale del

suo Comune di domicilio (doc. 29).

Il 13 febbraio 2019 (doc. 31) la Cassa di compensazione ha chiesto

all'assicurata di produrre, in particolare, la dichiarazione bancaria

attestante gli interessi ipotecari pagati per l'anno 2018 e il 19 febbraio

seguente (doc. 32-3) l'interessata ha risposto che non vi sono interessi

ipotecari, poiché il debito ipotecario è stato assunto dalla figlia

proprietaria dell'immobile, debito poi estinto.

La successiva richiesta della Cassa di comprovare a partire da

quando il debito ipotecario intestato alla figlia è stato rimborsato (doc. 33),

è stata evasa dall'assicurata il 27 marzo 2019 (doc. 34) con l'invio della

documentazione attestante il pagamento, il 15 settembre 2015, dell'ipoteca e

dei relativi interessi.

1.5. Con decisione del 3 giugno

2019 (doc. 38) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata

alle PC dal 1° gennaio 2015 a seguito dello stralcio degli interessi ipotecari,

con conseguente assenza del diritto a prestazioni (docc. 39-45) e con richiesta

dell'amministrazione di restituirle Fr. 10'790.- per spese di malattia e di

invalidità versate a torto (doc. 58).

1.6. Dopo l'incontro con la Cassa

(doc. 50), l'assicurata ha ritirato (doc. 54) l'opposizione (doc. 46) e il 28

novembre 2018 (doc. 57) ha chiesto il condono delle spese di malattia da

rimborsare.

1.7. Il 7 agosto 2020 (doc. III/3)

la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono dell'assicurata,

rilevando che è soltanto con la revisione periodica nel 2019 che è emerso che

nel mese di settembre 2015 il debito ipotecario esistente sull'immobile sul

quale l'assicurata beneficia di un diritto di usufrutto è stato estinto e

quindi che non erano più dovuti degli interessi ipotecari. Questa circostanza

non era tuttavia nota alla Cassa e quando il 2 settembre 2015 l'interessata ha

presentato la sua domanda di PC erano stati allegati i documenti relativi al

debito ipotecario e ai rispettivi interessi, senza però avvisare che il debito

era stato nel frattempo rimborsato.

Pertanto, con la decisione del 3 giugno 2019 l'amministrazione ha

chiesto la restituzione delle spese di malattia e di invalidità percepite

indebitamente sulla base di una situazione personale ed economica errata.

Infatti, secondo la Cassa, al momento in cui ha emanato la prima decisione di

PC, era già nota l'estinzione dell'ipoteca, perciò l'assicurata avrebbe potuto

facilmente accorgersi dell'errore di computo dell'interesse ipotecario. La

condizione della buona fede non è dunque data, poiché l'assicurata ha omesso di

informarla sull'estinzione del debito ipotecario gravante sulla sua abitazione

sulla quale beneficia di un diritto di usufrutto.

1.8. Con decisione su opposizione

del 28 ottobre 2020 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha respinto

l'opposizione del 14 settembre 2020 (doc. III/2) e ha negato il condono

dell'importo da restituire. Per l'amministrazione, l'assicurata ha violato il

suo obbligo di informarla tempestivamente dell'estinzione del debito ipotecario

e dei conseguenti interessi ipotecari che, per contro, sono stati computati a

titolo di spese fino alla revisione periodica siccome indicati nel formulario

di richiesta delle PC. Infatti, al punto 35 del formulario è stato indicato

"VA", ossia vedi allegato, e nei documenti allegati v'era l'estratto

bancario indicante il saldo dell'ipoteca e degli interessi ipotecari dovuti dal

1° al 31 gennaio (recte: marzo) 2015. L'assicurata non l'ha informata

durante la procedura di richiesta delle PC che il debito ipotecario era stato

estinto e ciò non è avvenuto nemmeno dopo la notifica della prima decisione di

PC del 26 gennaio 2016, che includeva il computo dell'interesse ipotecario,

tuttavia ormai estinto. Questa circostanza avrebbe invece dovuto fare sorgere

all'assicurata un dubbio e interpellare la Cassa per chiarire questa posta non

più sostenuta, indipendentemente se in precedenza veniva pagata dalla

proprietaria dell'immobile o dalla sua usufruttuaria.

Ciò stante, l'errore in cui l'amministrazione è incorsa era di

facile individuazione da parte dell'assicurata e/o da sua figlia.

La Cassa ha inoltre evidenziato che se al momento della richiesta

di PC era chiaro all'assicurata che gli interessi ipotecari non le erano

computabili per qualsiasi motivo, ciò dimostra che essa disponeva dei mezzi

necessari per accorgersi dell'errore e notificarglielo. L'età dell'assicurata

al momento della domanda di prestazioni non l'esonera dai suoi obblighi legali

nei confronti dell'amministrazione; semmai, ci si deve domandare se la stessa

non necessiti di una curatela amministrativa.

La violazione commessa dall'assicurata configura perciò una negligenza

grave che le ha permesso di ottenere dei rimborsi di spese di malattia e di

invalidità, perciò la buona fede non può essere ammessa, senza che occorra pertanto

verificare il presupposto dell'onere gravoso per ottenere il condono.

1.9. Il 30 novembre 2020 (doc. I) RI

1, patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al Tribunale chiedendo di annullare

la decisione su opposizione e di accogliere la sua domanda di condono

dell'importo da restituire di Fr. 10'790.-.

L'insorgente ha evidenziato di non avere mai inserito nelle

proprie spese gli interessi ipotecari legati all'usufrutto dell'immobile di cui

la figlia è nuda proprietaria, giacché gli stessi erano a quest'ultima

intestati e da essa sostenuti.

Inoltre, dati i suoi 89 anni al momento della compilazione della

domanda di prestazioni e la non conoscenza del sistema, la ricorrente non aveva

le competenze per rilevare l'errore commesso dalla Cassa di compensazione. Essa

non si è quindi accorta, in buona fede, che gli interessi erano stati computati

nelle sue spese e che il non averli pagati avrebbe comportato una riduzione

della prestazione mensile di cui beneficiava. È perciò arbitrario imputarle una

malafede nel non aver ravvisato, alla luce delle informazioni che ha sempre

fornito correttamente, l'errore in cui è incorsa l'amministrazione con gli

interessi.

Gli interessi che la Cassa ha computato erroneamente non sono mai

stati indicati nella richiesta di PC e mai sono stati né a suo carico né a suo

nome. Non è corretto che ora l'amministrazione le imputi di non avere

attivamente rilevato l'errore che essa ha commesso. L'assicurata non ha né

assunto un comportamento attivo volto ad ottenere indebitamente un vantaggio,

né un comportamento omissivo al momento della compilazione della domanda. Nemmeno

la Cassa si è d'altronde mai accorta dell'errore, sebbene l'interessata abbia

sempre fornito informazioni corrette e senza indicazioni di interessi passivi,

tanto che dai documenti inviati risultava senza dubbio che il relativo

pagamento era assunto dalla figlia a cui i conti erano intestati. Nessuna

negligenza le è dunque imputabile.

Qualora, per denegata ipotesi, gliene si addossasse una, a suo

dire la stessa andrebbe qualificata come una mera negligenza passiva e di

lievissima gravità.

Infatti, dall'atto notarile (doc. A5) e dai documenti bancari

allegati era ben chiaro il diritto della ricorrente all'usufrutto e che

l'ipoteca e gli interessi ipotecari erano presi a carico dalla figlia.

L'assicurata ha inoltre osservato che quando ha ricevuto la comunicazione

del 17 dicembre 2018 relativa al diritto alle PC per l'anno 2019, il suo

fiduciario ha apportato delle correzioni sul foglio di calcolo, tra cui gli

interessi passivi conteggiati a torto, e poi la figlia l'ha rinviato alla Cassa

stessa (doc. A6), ulteriore motivo per cui la sua buona fede deve essere

tutelata.

Infine, l'insorgente ha sollevato la sua indigenza, data dalla

percezione della rendita AVS e di una piccola previdenza, che non le permettono

di fare fronte alle spese fisse della casa anziani, della Cassa malati e di

ogni eventuale altra spesa.

1.10. Il 30 dicembre 2020 (doc. III)

la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso,

poiché l'errore commesso poteva senz'altro essere evitato se, al momento di

richiedere le prestazioni complementari, l'assicurata avesse fornito

indicazioni più chiare e complete. L'amministrazione ha ribadito che con

scritto accompagnatorio al formulario di richiesta la figlia dell'assicurata

includeva il debito ipotecario con i relativi interessi, indicati anche ai

punti n. 35 e n. 47 con esplicito rinvio, senza però fornire un'indicazione che

le potesse permettere di capire che tale voce non doveva essere computata. Il

debito ipotecario è stato poi estinto subito il 15 settembre 2015, ma tale

informazione non è stata data alla Cassa di compensazione, malgrado ciò sia

avvenuto prima dell'emissione dell'errata decisione, circostanza che doveva

invece indurre l'assicurata a comunicarle questo cambiamento, se non altro al

momento della ricezione dell'errata decisione.

D'altronde, la comunicazione del 27 gennaio 2016 faceva

chiaramente riferimento all'eccedenza di redditi calcolati con la decisione del

giorno precedente, perciò l'interessata era stata messa nelle condizioni di

potere verificare la correttezza di quanto concessole. È pertanto innegabile

che l'errore su cui la ricorrente si è basata, nonostante l'età, era facilmente

rilevabile.

Quanto al foglio di calcolo per l'anno 2019 ritornatole con delle

correzioni, oltre ad essere tardiva, con questa comunicazione la ricorrente ha

però dimostrato che poteva accorgersi dell'errore e quindi notificarlo per

tempo.

La decisione su opposizione deve pertanto essere confermata.

1.11. Il 18 gennaio 2021 (doc. VII)

l'insorgente ha ribadito che il formulario di richiesta non indica alcun dato

relativo ad un interesse ipotecario pagato, tanto che la casella è stata

barrata. Dal documento bancario allegato alla domanda di PC emerge

inequivocabilmente che gli interessi ipotecari dell'immobile sono a carico

della figlia, motivo per cui non sono stati inseriti degli interessi nel

formulario. L'atto notarile di divisione ereditaria allegato alla domanda

conferma ulteriormente che la ricorrente non è mai stata debitrice di interessi

ipotecari.

In merito alla comunicazione del 27 gennaio 2016 sul suo diritto

al rimborso delle spese di malattia e di invalidità, l'assicurata ha osservato

che da tale documento non era rilevabile che il suo diritto alle PC fosse

dovuto all'errore commesso dalla Cassa nel considerare nelle sue spese gli

interessi ipotecari, visto che non vi si fa alcun riferimento. Non avendo

violato il proprio obbligo di collaborare, le va dunque concesso il condono

richiesto.

1.12. La Cassa ha ribattuto il 26

gennaio 2021 (doc. X) che il dossier di richiesta delle PC non era chiaro sulla

questione degli interessi e che per valutare la buona fede non basta osservare

unicamente l'atteggiamento manifestato dall'assicurata in sede di richiesta,

poiché ciò che è stato determinante per negare il condono è la condotta tenuta

dopo avere ricevuto la decisione di PC del 26 gennaio 2016 e la comunicazione

delle spese di malattia del 27 gennaio 2016. Infatti, l'amministrazione ha

ricordato che è gravemente negligente l'assicurato che non controlla con diligenza

il foglio di calcolo delle PC e che perciò non segnala un errore di cui avrebbe

potuto facilmente accorgersi (N. 4652.03 DPC). L'insorgente non poteva quindi

non sapere che l'interesse ipotecario computato non era da lei sostenuto e che

doveva informare la Cassa dell'errore.

1.13. La ricorrente ha evidenziato

che spettava all'amministrazione richiedere delle delucidazioni se riteneva che

qualcosa fosse poco chiara, ciò che non è avvenuto e che comprova la sua totale

buona fede (doc. XII).

1.14. Il 15 marzo 2021 (doc. XIV) ha

avuto luogo l'udienza richiesta dall'assicurata (doc. VII), in cui essa ha

spiegato perché non è mai stata debitrice degli interessi ipotecari gravanti l'abitazione

e quindi di avere correttamente segnalato alla Cassa questa circostanza.

Quest'ultima ha riconosciuto il suo errore e che si tratta di un caso limite,

rimettendosi al giudizio del TCA stante la poca chiarezza di legame tra la

decisione del 26 gennaio 2016 e quella del giorno seguente sui rimborsi delle

spese di malattia.

considerato in diritto

2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.2. Secondo le norme appena

citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61

consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,

2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non

avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in

determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il

vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8

consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

Fatti

2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA,

la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere

computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la

pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo

massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non

è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura

la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della

decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo

giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di

essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;

DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.5. In

concreto, con decisione formale del 3 giugno 2019 (doc. 38) la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni

complementari dal 1° gennaio 2015. Quale motivazione per questa nuova decisione

l'amministrazione ha indicato che è stata emessa “a seguito dello stralcio degli interessi ipotecari.”.

Nella decisione di rifiuto del condono del 7 agosto 2020 (doc. 59)

l'amministrazione ha osservato che ha calcolato erroneamente la PC di diritto

considerando gli interessi ipotecari di Fr. 3'440.-, poiché con la revisione

periodica è poi emerso che il debito ipotecario sull'immobile sul quale

l'assicurata beneficia di un diritto di usufrutto è stato rimborsato nel mese

di settembre 2015, perciò gli interessi per tale debito non erano più dovuti.

Questa circostanza non è però stata resa nota alla Cassa fino alla revisione,

tanto che con la richiesta delle PC l'assicurata ha presentato dei documenti

inerenti l'esistenza del debito e dei relativi interessi. Rimproverando all'assicurata

che avrebbe potuto facilmente accorgersi dell'errato computo degli interessi

ipotecari, visto che quando è stata emessa la prima decisione di prestazioni il

27 gennaio 2016 l'ipoteca era appena stata estinta, la Cassa ha escluso la

condizione della buona fede e ha quindi respinto l'istanza dell'interessata

formulata il 28 novembre 2019 di condonarle l'importo di Fr. 10'790.- stabilito

con la decisione di restituzione del 3 giugno 2019, cresciuta in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato

rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più,

poiché ella ha debitamente informato la Cassa cantonale di compensazione già al

momento della richiesta delle PC che non pagava degli interessi ipotecari,

tanto che ha barrato la casella corrispondente alla domanda n. 35. Era infatti

la figlia che, come risulta chiaramente dal rogito allegato alla domanda, se ne

era fatta carico. La ricorrente si è pertanto comportata correttamente nei

confronti dell'amministrazione, che invece ha commesso un errore e che ora ingiustamente

si riverbera su di lei, perciò la sua indubbia buona fede deve portare al

condono della somma da restituire.

2.6. Secondo l'art.

31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata

la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione

di prestazioni hanno subìto modifiche.

Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.7. Nel caso

concreto, la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione,

che sostiene come l'assicurata avrebbe potuto e dovuto informarla già nel 2016 che

il calcolo delle PC effettuato dopo l'estinzione dell'ipoteca e dei relativi

interessi passivi era errato.

Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione

personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo

del diritto alle prestazioni complementari.

Nel determinare

il diritto alle PC sulla base delle indicazioni date dall'assicurata, che nel

foglio accompagnatorio alla richiesta di PC aveva precisato che l'ipoteca

ammontava a Fr. 182'000.- e gli interessi ipotecari annui a Fr. 3'439,80, la

Cassa ha ritenuto fra le spese riconosciute degli interessi ipotecari di Fr. 3'440.-

e il 26 gennaio 2016 ha deciso che l'assicurata non aveva diritto alle

prestazioni complementari, essendovi una eccedenza di redditi.

Tuttavia, dovendo fare capo a delle badanti, il

giorno seguente l'amministrazione ha informato l'assicurata che per le spese di

cura e assistenza a domicilio era sussidiabile un importo mensile di Fr.

2'137.- per il 2014 rispettivamente di Fr. 2'084.- per gli anni 2015 e 2016,

importo che poteva esserle unicamente corrisposto dopo avere ammortizzato

l'eccedenza di redditi per ogni anno.

L'amministrazione

si è accorta di avere computato per errore gli interessi ipotecari soltanto con

la ricezione, a metà gennaio 2019 (doc. 29), del formulario di revisione

periodica, e meglio con la specifica che la figlia dell'assicurata ha inviato

per e-mail all'Ufficio intervento sociale il 22 gennaio 2019 (doc. 29-11/17) con

cui, in risposta a un elenco di documenti da produrre, ha precisato che "Il debito ipotecario era mio che ho nel

frattempo estinto.".

Tale scoperta ha dato luogo alla necessità di indagarla meglio

(doc. 33) e poi di ricalcolare il diritto dell'assicurata alle PC. I nuovi

fogli di calcolo allestiti il 3 giugno 2019 (docc. 39-45) hanno modificato la situazione.

Infatti, la Cassa cantonale di compensazione ha eliminato la posta degli

interessi ipotecari dalle spese riconosciute dell'interessata e ciò ha

comportato che, con l'aumento delle eccedenze di redditi, come risulta dalla

decisione di restituzione del 3 giugno 2019 (doc. 58) è venuto meno dal 2015 il

diritto a un importo sussidiabile annuo per le spese di cura e assistenza a

domicilio e, quindi, quanto già ricevuto a tale titolo doveva essere restituito.

In queste circostanze,

è fuori di dubbio che l'errore di computo di una spesa ha avuto quale conseguenza

per l'insorgente una variazione favorevole della sua situazione materiale.

2.8. La ricorrente ritiene di

essere in buona fede, poiché ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione

corretta, ovvero che essa non versava alcun interesse ipotecario (domanda n.

35) né che aveva dei debiti ipotecari (domanda n. 47), perciò non capisce per

quale motivo l'errore della Cassa debba ora ricadere su di lei ed essere

obbligata a restituire un importo che le è stato indebitamente versato solo per

colpa dell'amministrazione.

In effetti, come prevedono

l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurata ha correttamente comunicato

immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione che essa non aveva debiti

ipotecari né che sosteneva degli interessi ipotecari. Entrambe queste domande

sono infatti state evase con un tratto obliquo, intendendo con ciò che queste

poste non la concernevano.

Tenendo però

conto degli interessi ipotecari, la Cassa cantonale di compensazione ha

commesso un errore, poiché la ricorrente, benché usufruttuaria dell'immobile in

cui viveva fino al recente ricovero in casa anziani, non era in realtà

debitrice di alcuna ipoteca e men che meno di interessi ipotecari.

Infatti, come

risulta chiaramente dal contratto di divisione ereditaria allegato alla

richiesta di prestazioni complementari (doc. 5-7/30), è la figlia, nuda

proprietaria, che si è assunta il debito. Come quest'ultima ha ulteriormente ben

spiegato in sede di udienza (doc. XIV), è per tale motivo che nel formulario di

richiesta delle PC non è stato indicato alcun interesse ipotecario, barrando

addirittura la pertinente casella.

Vero è che

l'assicurata ha prodotto alla Cassa il 10 settembre 2015 (doc. 1-9/32)

l'attestazione bancaria del 3 marzo 2015 (doc. 1-11/32) relativa al debito in

capitale di Fr. 182'000.- e agli interessi da pagare di Fr. 859,95 per il

trimestre gennaio-marzo 2015. Tuttavia, questa documentazione è stata trasmessa

su indicazione dell'Ufficio intervento sociale e, peraltro, è indirizzata alla

figlia dell'assicurata, proprio perché il numero di conto sul quale venivano

addebitati gli interessi le appartiene e differisce dal numero di conto che la

ricorrente detiene presso lo stesso istituto bancario (doc. 1-24/32).

2.9. Il TCA rileva

inoltre che il formulario di richiesta delle prestazioni complementari prodotto

dalla ricorrente (doc. A3) differisce da quello agli atti della Cassa (doc.

1-1). In effetti, vi sono delle modifiche che sono state apportate dall'Agenzia

comunale AVS, quali l'aggiunta di altri nomi del marito, la correzione

dell'importo della rendita AVS, l'aggiunta del numero della Cassa di

compensazione che paga la rendita AVS, l'aggiunta della sigla "VA"

alle domande n. 35 sugli interessi ipotecari e passivi e n. 47 sui debiti ipotecari.

Infine, alla

domanda n. 65 l'Agenzia comunale AVS ha indicato di proprio pugno in

particolare che "Ipoteca

2014 non presente" e quali allegati ha aggiunto

"lett. spiegazioni,

ipoteca, contratti badante + spese, CM, catastrino fiscale, conti, entrate NT,".

È a seguito di queste osservazioni che la Cassa

cantonale di compensazione, il 17 settembre 2015 (doc. 3) e il 19 ottobre

seguente (doc. 4), ha chiesto all'assicurata di produrre una attestazione

bancaria dell'ammontare dell'ipoteca al 31 dicembre 2014 e dei relativi

interessi pagati per il 2014.

Il 28 ottobre 2015 (doc. 5-30/30) la ricorrente le

ha trasmesso quanto richiesto e anche questo scritto, da allegare alla

dichiarazione d'imposta e quindi come tale documento ufficiale, era indirizzato

alla figlia della ricorrente, mentre il nome dell'assicurata non figurava da nessuna

parte, proprio perché tale debito non la concerneva.

2.10. Anche con la

revisione periodica l'assicurata è stata chiamata a produrre, sempre da parte

dell'Ufficio intervento sociale, gli estratti concernenti il debito ipotecario

con relativi interessi (doc. 29-9/17), malgrado nel formulario di revisione

periodica essa avesse risposto alla domanda su debiti ipotecari rinviando alla

dichiarazione fiscale allegata (IC 2017), dalla quale, però, non emergevano

debiti ipotecari né interessi ipotecari.

È quindi soltanto

rispondendo a questa ulteriore richiesta di documentazione che è emerso che il

debito ipotecario, assunto dalla figlia dell'assicurata, era stato nel

frattempo estinto.

In effetti, come risulta

dall'attestazione bancaria del 3 marzo 2015 già prodotta con la domanda di

prestazioni complementari, questo debito aveva una durata di cinque anni, dal

15 settembre 2010 al 15 settembre 2015.

La Cassa di compensazione, dunque, oltre a non

accorgersi che tale debito nulla aveva a che vedere con la ricorrente, non ha

notato che di lì a breve esso giungeva a termine e, visto che l'ha attribuito

all'assicurata, non si è premurata di chiederle se fosse stato rinnovato alla

scadenza o, come in specie, rimborsato.

Certo, le

continue richieste dell'Ufficio intervento sociale e della Cassa stessa di

produrre gli attestati bancari concernenti il debito hanno fatto perdere di

vista che l'interessata, benché usufruttuaria, non era debitrice di alcunché e

ciò emergeva chiaramente sia dal formulario di richiesta delle PC sia dai

documenti che la stessa ha annesso alla sua domanda.

2.11. L'amministrazione ha negato la

Considerandi

buona fede all'assicurata rimproverandole di non averla avvisata tempestivamente

dell'estinzione del debito, proprio perché il rimborso del capitale era giunto

poco prima della decisione del 27 gennaio 2016.

Questa affermazione non è corretta poiché, come visto, il debito

non concerneva l'assicurata, ma la figlia e questa non aveva motivo di

informare la Cassa di compensazione di un suo fatto personale. D'altronde,

nella domanda di prestazioni non era per l'appunto stata indicata alcuna cifra

in merito a debiti e interessi ipotecari, che erano stati per di più espressamente

esclusi.

La circostanza che poco prima rispettivamente poco dopo, essa

aveva comunque trasmesso dei documenti relativi all'ipoteca, non dimostra

nulla, poiché la figlia della ricorrente ha sempre agito pedissequamente a

quanto le veniva richiesto di produrre sia dall'Ufficio intervento sociale sia

dalla Cassa stessa.

Il Tribunale biasima perciò la Cassa di compensazione, che ha

ingiustamente addossato la colpa all'interessata di averla informata

tardivamente dell'estinzione dell'ipoteca, quando invece tale questione nulla

ha a che vedere con l'erroneo computo degli interessi ipotecari fra le sue

spese.

Per tale agire, una colpa va infatti attribuita

all'amministrazione e all'Agenzia comunale AVS, per non avere sin dall'inizio recepito

in modo esatto le informazioni fornitele e per non avere letto attentamente i

documenti prodotti dall'assicurata, dai quali indiscutibilmente emergeva che la

stessa, sì usufruttuaria della casa di abitazione in cui viveva, non era però pure

debitrice ipotecaria, onere che sin dal 1994 si è assunto invece la figlia,

nuda proprietaria.

L'errata comprensione iniziale della situazione economica della

ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuirle indebitamente delle

prestazioni e poi a chiederle in restituzione.

Nonostante quanto precede, è tuttavia corretto che, come rilevato

dalla Cassa, "L'assicurata avrebbe quindi

potuto facilmente accorgersi dell'errore di computo dell'interesse ipotecario"

(doc. 59/2).

2.12

Secondo consolidata

giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al

considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97

consid. 2c).

Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro

oggettivo, per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole

per le persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è

generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo

PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave

in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio

2005.

consid. 4.3).

Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2020) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento

della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione

delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da

lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente

negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della

rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il

foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui

avrebbe potuto facilmente accorgersi.

Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte

ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel

caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato

civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò

malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il

Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato

presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e

se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.13

Stante quanto esposto, la

circostanza che, malgrado l'avvenuta corretta segnalazione dell'inesistenza di

un debito ipotecario e di interessi ipotecari, il 26 gennaio 2016 la Cassa cantonale

di compensazione ha computato nelle spese della ricorrente degli interessi

ipotecari di Fr. 3'440.- per calcolare il suo diritto alle prestazioni

complementari, avrebbe dovuto fare sorgere a maggior ragione un dubbio

all'assicurata e portarla ad informarsi presso la Cassa stessa se tale calcolo

era corretto.

Ciò, soprattutto visto che le

sue indicazioni al riguardo erano state molto chiare. Inoltre, e soprattutto,

trattandosi della prima decisione sul suo diritto alle prestazioni

complementari, questa circostanza avrebbe dovuto portare l'interessata a prestare

una particolare attenzione.

Certo, la decisione del 26

gennaio 2016 è negativa, nel senso che non ha attribuito all'assicurata un

diritto alle prestazioni complementari, ma l'ha rifiutato, poiché i redditi

superavano le spese. Ciò poteva legittimamente condurla a non segnalare alla

Cassa, quand'anche l'avesse notato, l'errore di computo degli interessi

ipotecari, ritenendo che non avesse alcuna influenza.

Tuttavia, il giorno seguente,

il 27 gennaio 2016, la ricorrente ha ricevuto una nuova comunicazione, con cui

la si informava del diritto al rimborso delle spese per il personale di cura.

Questa comunicazione, di

carattere teorico e quindi di non facile comprensione per un qualsiasi

assicurato, espone i calcoli per determinare l'importo sussidiabile annuo e

mensile per i costi delle badanti sostenuti dall'assicurata per gli anni 2014,

2015.

e 2016.

In calce a questi calcoli la

Cassa scrive:

" A tal

proposito le precisiamo che l'importo sussidiabile potrà esserle corrisposto

unicamente dopo aver ammortizzato l'eccedenza dei redditi, pari a fr.

20'273.- per il 2014, fr. 19'671.- per il 2015 e fr. 19'434.- per il 2016.

Detto altrimenti, la nostra Cassa procederà quindi a conteggiarle

a scadenze mensili l'importo mensile sussidiabile, retroattivamente dal 01.09.2014,

facendole tuttavia presente che un effettivo rimborso avverrà unicamente dopo

avere ammortizzato, per ciascun anno civile, la relativa eccedenza dei redditi.

Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni e

salutiamo cordialmente.".

Il Tribunale rileva che questa comunicazione, avente veste di una

decisione seppure non sia munita dei rimedi di diritto, attribuisce

all'assicurata il diritto al rimborso di spese di malattia e cura conformemente

all'art. 14 LPC.

Tale diritto discende, per la ricorrente, dall'art. 14 cpv. 6 LPC

citato sulla prima pagina dello scritto del 27 gennaio 2016, secondo cui le

persone che in seguito a un'eccedenza di redditi non hanno diritto a una

prestazione complementare annua, hanno diritto al rimborso delle spese di

malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

In effetti, la decisione del giorno precedente le ha negato delle

prestazioni complementari proprio perché i redditi superavano le spese, ma in

virtù di questa norma l'assicurata ha potuto beneficiare del rimborso, seppur

parziale, delle spese sostenute per le due badanti.

Questo diritto, concesso in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC, dipende

dall'eccedenza dei redditi che, nel caso concreto, era pari a Fr. 20'273.- per

il 2014, a Fr. 19'671.- per il 2015 e a Fr. 19'434.- per il 2016, come indicato

nella decisione del 27 gennaio 2016.

Questi importi non sono elencati a caso, anche se tale è forse l'impressione

data da questo scritto non essendoci riferimenti sulla loro provenienza - e al

riguardo il TCA invita la Cassa a una maggiore chiarezza di contenuto, magari

notificando in pari data le due decisioni agli assicurati (doc. XIV) -, ma

corrispondono alle eccedenze dei redditi stabilite il giorno precedente nei fogli

di calcolo allegati alla decisione del 26 gennaio 2016.

La ricorrente, che soltanto il giorno precedente aveva ricevuto

una decisione di rifiuto delle prestazioni complementari, avrebbe dovuto

domandarsi come mai ora le veniva invece comunicato un diritto al rimborso dei

costi per il personale di cura.

Essa avrebbe a quel momento potuto contattare la Cassa cantonale

di compensazione per chiedere dei chiarimenti, visto che le due decisioni

sembravano contraddirsi.

Ad ogni modo, sebbene la decisione del 27 gennaio 2016 non faccia

alcuno specifico riferimento alla decisione del 26 gennaio 2016, un semplice

controllo di corrispondenza fra gli importi delle eccedenze dei redditi

riportati nei fogli di calcolo allegati alla decisione del 26 gennaio 2016 e

quelli indicati il 27 gennaio 2016 avrebbe permesso all'assicurata di

facilmente capire che si trattava dei medesimi valori e che quindi le due

comunicazioni erano interconnesse fra di loro.

In tal caso, quindi, la diminuzione o l'aumento delle eccedenze

dei redditi poteva, giusta l'art. 14 cpv. 6 LPC, avere dei risvolti positivi

rispettivamente negativi per l'assicurata e quindi andava segnalata

all'amministrazione.

A maggior ragione, dunque, l'errore di computo degli interessi

ipotecari, che aveva delle conseguenze per la ricorrente come si è visto con la

decisione del 3 giugno 2019, doveva essere fatto presente alla Cassa di

compensazione.

2.14

La lamentela sollevata con il

ricorso secondo cui essa "non è

un'inetta ma semplicemente non ha le competenze scolastiche sufficienti, posta

anche la sua età, per capire a detta della Cassa, facilmente l'errore relativo

agli interessi", non può essere accolta.

Da un lato, infatti, il foglio di calcolo PC, per certo su questo

punto, è facilmente comprensibile anche da un assicurato che non ha un elevato

grado di scolarizzazione.

In effetti, non perché, come argomentato dalla Cassa cantonale di

compensazione, al momento dell'emissione della prima decisione di prestazione

complementare del 26 gennaio 2016 era già nota l'estinzione dell'ipoteca,

circostanza totalmente ininfluente, ma perché proprio nel formulario di domanda

essa aveva espressamente indicato di non fare fronte ad interessi ipotecari e

il rogito allegato confermava questa circostanza. La ricorrente si doveva

perciò accorgere con facilità che nei fogli di calcolo del 26 gennaio 2016,

allegati alla decisione di pari data, era stata inserita la posta degli

interessi ipotecari, dicitura che, senza alcun dubbio, poneva i Fr. 3'440.- a

suo carico.

Alla voce "Spese varie"

all'interno delle "Uscite",

è chiaramente specificato addirittura il nome di chi si accolla dette spese, in

casu "RI 1" ed è ben indicato

trattarsi di

"interessi ipotecari" - oltre

che di costi di manutenzione -, ciò che non poteva dunque sfuggire

all'interessata.

Dall'altro lato, occorre rilevare che la ricorrente, e per essa la

figlia che, come appurato in sede di udienza, ha compilato e firmato in sua

vece il formulario di richiesta delle prestazioni complementari e che ha

intrattenuto rapporti epistolari con l'amministrazione producendo di volta in

volta tutto quanto le veniva richiesto per determinare il diritto alle PC della

mamma, ha dimostrato durante l'intera procedura amministrativa volta

all'ottenimento delle PC di capire cosa le veniva chiesto di produrre, come i

documenti mancanti.

Pertanto, secondo il TCA, non

si può ritenere che l'assicurata, e per essa la figlia che l'ha assistita

durante tutto l'iter, non fosse in grado di capire, nonostante la sua età, che

gli interessi ipotecari di Fr. 3'440.- conteggiati per gli anni 2014, 2015 e

2016.

fossero sbagliati. Per i motivi suesposti, tale svista non poteva non

essere notata dalla ricorrente, che doveva prestare l'attenzione ragionevole

richiesta (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019).

Va qui inoltre osservato che se è vero che l'estinzione del debito

ipotecario avvenuta il 15 settembre 2015 è una questione unicamente attinente

alla figlia della ricorrente e che come tale non doveva comportare per

l'assicurata l'obbligo di informarne la Cassa, ciò nondimeno, nell'evenienza

concreta, non va però dimenticato che è la figlia che ha gestito l'intera sua domanda

di prestazioni complementari. A maggior ragione, dunque, essa si doveva

accorgere, non appena la mamma ha ricevuto la decisione di rifiuto delle PC, che

l'inserimento della voce degli interessi ipotecari era sbagliata, proprio

perché essa stessa aveva rimborsato il capitale soltanto pochi mesi prima.

L'assicurata, per il tramite della figlia, avrebbe pertanto dovuto

informarsi presso la Cassa in merito all'anomalia dell'inserimento degli

interessi ipotecari e quindi accertarsi se era corretto, visto che poco tempo

prima le aveva segnalato di non avere debiti né interessi. Ciò ancor più visto

che il giorno dopo è stata informata, come visto, sul diritto al rimborso delle

spese per il personale.

2.15

In conclusione, d'avviso della

scrivente Corte, tale omissione non può essere configurata come una semplice

negligenza lieve, da poter tutelare la buona fede della ricorrente.

Tutto ben considerato, non comunicando alla Cassa cantonale di

compensazione che il conteggio degli interessi ipotecari era sbagliato, alla

luce delle considerazioni esposte l'agire della ricorrente costituisce un

comportamento negligente che deve essere qualificato, secondo giurisprudenza,

come grave. L'età e le conoscenze scolastiche della ricorrente non possono

condurre a diversa conclusione (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, confermata

dalla STF 9C_774/2019 dell'11 febbraio 2020).

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la

determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato

alla Cassa di compensazione.

Neppure la circostanza che l'amministrazione si sia accorta del

suo errore soltanto tre anni dopo sulla scorta di una revisione periodica

tutela la buona fede dell'insorgente.

Così stando le cose, per non essersi attivata presso la Cassa per

chiedere conferma della correttezza dell'importo indicato nei fogli di calcolo

PC relativi agli interessi ipotecari che non le aveva segnalato di dovere

versare, e ciò in particolare stante la successiva decisione del 27 gennaio

2016.

di concessione di un sussidio per i costi del personale di cura, l'assicurata

ha perciò commesso una negligenza sufficiente da escludere dunque il sussistere

di una buona fede.

2.16

Alla luce di

quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della

domanda di condono previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA,

la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il

secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente.

La decisione di rifiuto del condono deve essere

pertanto confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti