Lexipedia

Decisione

33.2020.3

Prestazioni complementari. Sostanza non dichiarata negli anni. Emersione della proprietà fondiaria nascosta esistente all'estero. Ricalcolo restituzione

10 marzo 2020Italiano61 min

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi

Source ti.ch

Incarto

n.

33.2020.3

IR/sc

Lugano

10

marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 dicembre 2019 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato l’__________ 1953,

domiciliato a __________, muratore, coniugato con __________ (1954), è stato

posto al beneficio di una rendita d’invalidità a contare dal 1° settembre 2005

(doc. 14). Mediante l’apposito formulario egli ha inoltrato alla Cassa

cantonale di compensazione una richiesta di prestazioni complementari, il 13

luglio 2009 (doc. 44), per sè e considerante nel calcolo anche la moglie, in

cui ha precisato di essere entrato in Svizzera, proveniente dall’Italia, il 13

marzo 1990. Egli ha indicato, per avere lasciato in bianco le apposite caselle

di risposta sul modulo, di non svolgere attività lavorativa (doc. 42), la

moglie percependo una indennità giornaliera (CHF 91) mentre a lui era versata

una rendita AI, cifrata in CHF 477 mensili. Sempre in merito alle domande

relative alle condizioni economiche il signor RI 1 ha lasciato in bianco,

sull’apposito formulario, negando quindi redditi provenienti da tali fonti, il

valore locativo della proprietà fondiaria, rispettivamente (nonostante

esplicita richiesta) non ha fornito alcuna documentazione in merito.

Per quanto attiene alla

sostanza (doc. 40) il modulo è stato riempito dall’assicurato unicamente con

l’indicazione di un conto corrente bancario (a quel momento con un saldo di CHF

2'546,80), e l’indicazione dell’esistenza di un’assicurazione vita (scadente

nel 2018 e con valore complessivo di CHF 30'000).

RI 1 ha ancora lasciato in

bianco la risposta alla domanda relativa alla sostanza immobiliare. Alla

richiesta di sapere se esistano “Altre proprietà immobiliari” (al di fuori

della residenza primaria) e alla domanda di produrre l’estratto relativo a tali

proprietà, l’interessato ha lasciato in bianco la risposta. Si noti che la

domanda posta precisa che “la sostanza deve essere indicata al valore

ufficiale di stima al 1° gennaio dell’anno corrente; sotto questa voce deve

essere indicato anche il valore di sostanze possedute fuori dal comune di

domicilio, fuori cantone e all’estero” (il grassetto è del formulario

stesso). Seguono poi richieste di specifica relative alle indivisioni, al

bestiame, alle comunioni ereditarie e a ogni altro cespite di sostanza (doc.

40).

A fronte delle risposte

fornite, la Cassa ha chiesto taluni ragguagli (doc. 51) relativi al terzo

pilastro e al contratto LCA relativo alle indennità giornaliere (scritto 14

luglio 2009). L’amministrazione ha eseguito delle verifiche di natura fiscale

(doc. 55) e il 25 agosto 2009 ha scritto all’assicurato una lettera (doc. 57)

con cui ha domandato in sostanza di trasmettere una dichiarazione relativa ai

depositi bancari e postali degli anni precedenti e un “estratto di catasto

della sostanza immobiliare posseduta individualmente o in comunione ereditaria (anche

all’estero)” (il grassetto è dell’estensore della lettera, signora __________)

oltre ad altre informazioni. Gli atti contemplano ancora (doc. 72) una “Dichiarazione”,

sottoscritta dall’assicurato e dalla moglie, datata 11 settembre 2009, con cui

si nega esplicitamente “di possedere proprietà all’estero”.

1.2. Con decisione del 11 marzo

2010 RI 1 è stato posto al beneficio di prestazioni complementari con effetto

dal 1° dicembre 2007 (doc. 132, 135, 138141, 144, 147, 148, 151, 163165, 170)

per importi che sono variati nel corso del tempo a dipendenza di entrate varie

accertate dall’amministrazione.

1.3. Il 27 dicembre 2012

l’amministrazione ha proceduto alla revisione del diritto alle PC del signor RI

1, e gli ha trasmesso un modulo (doc. 171 a 174) con cui è nuovamente postulata

l’indicazione di cespiti d’entrata di varia natura (lavorativo, rendite, ecc.)

e l’esistenza di sostanza (domanda 8). Il 12 marzo 2012 l’assicurato ha

inoltrato il formulario (doc. 182) accompagnato dalla documentazione ritenuta

necessaria. Il modulo non indica sostanza alcuna e non precisa redditi della

stessa. La tassazione che accompagna la trasmissione del modulo non indica

alcuna sostanza immobiliare (doc. 186). La Cassa ha eseguito una verifica

relativa a prestazioni di un assicuratore (__________) e ha nuovamente

confermato il diritto a PC cifrate in CHF 1'865 dal 1° marzo 2012 sino al 30

aprile del medesimo anno (doc. 204) e CHF 1'881 da gennaio 2013 (doc. 211).

Con decisione 6 settembre

2013 la Cassa ha comunicato al signor RI 1 che le basi di calcolo della PC

erano cambiate in considerazione del fatto che nel fabbisogno era “accreditato

direttamente alla cassa malati” il premio forfetario LAMal. La Cassa ha

quindi ricalcolato il diritto alle PC cifrandolo in CHF1’770 a partire dal mese

di ottobre 2013 ricordando, nuovamente, al qui ricorrente che gli è fatto

obbligo di segnalare ogni cambiamento importante relativo a ogni elemento di

sostanza, entrate, lavoro e meglio come al doc. 234. Ciò analogamente a quanto

avvenuto per la decisione 30 dicembre 2013 relativa alle PC del 2014 (cifrate

in CHF 1’770 mensili, doc. 241), per il 2015 (doc. 253, PC cifrate in CHF

1'777) e per il 2016 (doc. 258, PC cifrate in CHF 1'777).

1.4. In data 7 marzo 2016

all’assicurato è stato trasmesso un nuovo modulo relativo a nuova procedura di

revisione delle PC (doc. 268) e ancora una volta RI 1 ha negato di avere

entrate, sostanza o altro al di là di quanto noto all’amministrazione.

Mediante decisione 12

aprile 2016 la Cassa ha confermato l’importo delle PC (CHF 1'777 versati in

mani dell’assicurato) e ha cifrato l’importo del premio ridotto LAMal in CHF

852 (doc. 273), come ha pure fatto per il successivo anno 2017 (doc. 278) con

un aumento del premio a CHF 908 e PC versate stabilite in CHF 1'777. Per l’anno

2018 la Cassa ha ulteriormente confermato il diritto alle PC del signor RI 1

(CHF 1'777) oltre al premio LAMal di CHF 946.

L’8 maggio 2018 la Cassa

ha scritto all’assicurato segnalando il suo prossimo compimento dei 65 anni e

il relativo passaggio alla rendita di vecchiaia (doc. 284) e la conseguente

necessità di ricalcolare il diritto delle PC.

1.5. Mediante mail del 27 giugno

2018 __________, che si occupa dell’assicurato nella sua veste di assistente

sociale, ha comunicato alla Cassa che “RI 1 mi ha inviato per e-mail delle

stime di una proprietà in Italia (comproprietà con i parenti), … che ha portato

di recente all’ufficio di tassazione di __________. Ad ogni modo la tassazione

2017 è già uscita … Non è molta sostanza” (doc. 291). Al documento sono

allegate due attestazioni del valore catastale redatte dall’arch. __________ di

__________ (__________ – Italia) che indicano, la prima (datata 23 agosto 2017)

l’esistenza di 3 particelle immobiliari sulle quali RI 1 vanta diritto di

proprietà rispettivamente usufrutto per un complessivo valore di stima di Euro

14'584,29; mentre la seconda attestazione (pure del 23 agosto 2017) indica

proprietà, rispettivamente usufrutto, della signora __________ su altre

particelle, rispettivamente quote immobiliari, per un valore complessivo di

stima di Euro 24'991,41. Tutti gli immobili si trovano a __________ (__________

– Italia). Le valutazioni (doc. 238 e 239) hanno condotto la Cassa cantonale di

compensazione a avviare una procedura di verifica in vista di nuovamente

calcolare le PC del ricorrente. Nel frattempo l’amministrazione ha ricalcolato

il diritto alle PC alla luce del raggiungimento dell’età di 65 anni da parte di

RI 1 e ha stabilito, con decisione del 28 giugno 2018, in CHF 815 oltre al

premio LAMal la PC in favore dell’assicurato (doc. 296).

1.6. Mediante scritto del 24 luglio

2018 l’amministrazione ha indicato a RI 1 la necessità di accertare, per la

determinazione delle prestazioni percepite illecitamente, il valore commerciale

degli immobili, con il relativo valore immobiliare, per il periodo dal 2008 al

2018 (doc. 297).

Gli atti della Cassa (doc.

300 – 303) contengono una “Perizia di stima per determinazione del valore

commerciale e locativo” dei fondi in __________ dei coniugi __________ con

indicazione di importo complessivo di poco superiore ai 20'000 Euro mentre il

valore locativo assomma a 1'135,20 Euro annui.

Visto il raggiungimento

dell’età di 64 anni di __________ e il suo diritto di conseguire una rendita di

vecchiaia dell’AVS, la Cassa ha emanato una nuova decisione di fissazione delle

prestazioni complementari il 30 ottobre 2018, determinando in CHF 418 l’importo

da versare all’assicurato oltre al pagamento del premio forfettario LAMal (doc.

313) e ciò a contare dal 1° novembre 2018.

Parallelamente

l’amministrazione ha domandato a RI 1 (scritto del 12 novembre 2018) “per

poter procedere al riesame della sua prestazione complementare” nuovi

documenti relativi all’autodenuncia e al valore degli immobili in Italia (doc.

317, scritto del 12 novembre 2018). Agli atti è stato acquisito il verbale di

audizione dell’assicurato davanti all’autorità fiscale (del precedente 6

novembre 2018) concernente il recupero dell’imposta (doc. 322), mentre il 10

dicembre 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha ribadito la necessità di

produrre gli altri documenti già domandati il precedente 12 novembre 2018 (doc.

325) e non trasmessi integralmente dall’assicurato.

Il 17 dicembre 2018

l’amministrazione ha annunciato l’importo delle PC previsto per il successivo

2019, ribadendo il pagamento del premio forfettario LAMal e il versamento di

CHF 418 (doc. 333). L’11 febbraio 2019 la Cassa ha nuovamente calcolato il

diritto alle PC dell’assicurato alla luce di nuova documentazione cifrando la

cifra da versare in CHF 334 oltre al premio LAMal (doc. 346).

1.7. A complemento degli

accertamenti relativi alla scoperta di proprietà fondiaria in Italia (nascosta

in precedenza) con decisione formale datata 13 maggio 2019 la Cassa cantonale

di compensazione ha determinato in CHF 26'228 l’importo delle PC dal 1 gennaio

2007 al 28 febbraio 2019 versate in eccesso e da restituire e in CHF 1'417,65

l’importo delle riduzioni dei premi non dovute per il periodo corrente dal 1°

marzo 2004 al 31 dicembre 2005 (doc. 351). La Cassa ha applicato l’art. 25 cpv.

2 LPGA e, considerando l’agire del ricorrente sussumibile al reato di truffa, ha

applicato il termine di prescrizione più lungo di questo crimine nella

rivendicazione delle sue pretese. A tale decisione, con il patrocinio dell’avv.

RA 1, l’assicurato si è opposito il 27 maggio 2019 (doc. 360) contestando la

retroattività della pretesa riferita all’ipotesi di truffa, un crimine, con

prescrizione più lunga rispetto al delitto dell’art. 31 LPC e quello dell’art.

148a CPS, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Mediante decisione su

opposizione del 10 dicembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha

respinto le contestazioni dell’assicurato rilevando di essere stata messa a

conoscenza dell’esistenza di proprietà in Italia per mezzo dell’assistente

sociale che segue l’assicurato RI 1, di avere recepito l’autodenuncia, di avere

conseguentemente svolto accertamenti tesi a chiarire i fatti e ad accertare i

valori degli immobili. L’amministrazione, che limita la sua decisione su

opposizione alla “parte chiedente la restituzione di CHF 26'228 a titolo di

prestazioni complementari”, evidenzia di avere ricevuto solo a inizio

gennaio 2019 la stima completa degli immobili, ricalcolando conseguentemente il

diritto alle PC e determinando l’importo versato a torto. La Cassa richiama

l’art. 25 cpv. 2 LPGA che riserva il termine di prescrizione più lungo

dell’azione penale e ritiene che in concreto l’agire dell’assicurato sia

sussumibile all’ipotesi di truffa, un crimine con prescrizione di 15 anni, ciò

che consente alla Cassa di calcolare retroattivamente a tale periodo l’importo

delle PC versate a torto. L’amministrazione ritiene inoltre che, visto come la

sostanza immobiliare si trovi all’estero, non le era possibile esserne a

conoscenza ponendo in atto la diligenza dovuta. L’amministrazione ha scartato

l’obiezione del legale dell’opponente secondo cui RI 1 “non sapeva di dovere

dichiarare la sostanza detenuta all’estero”, alla luce degli obblighi

(ripetuti) all’assicurato nei moduli, e ha indicato come non debba attendere

l’esito di una procedura penale prima di emanare la sua decisione di

restituzione. L’opposizione è stata integralmente respinta.

1.8. Con ricorso del 20 gennaio

2020 RI 1, sempre con il patrocinio dell’avv. RA 1, contesta la decisione su

opposizione della Cassa. Egli contesta nuovamente l’applicazione dell’art. 25

cpv. 2 LPGA con riferimento all’ipotesi di truffa (un crimine la cui

prescrizione è più lunga rispetto al delitto dell’art. 148a CP rispettivamente

all’art. 31 LPC) e ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata

(doc. I). Con risposta di causa dell’11 febbraio 2020 (doc. III)

l’amministrazione postula la reiezione del gravame rifacendosi alla

giurisprudenza del Tribunale federale in tema e ritenendo applicabile, in

concreto, la prescrizione per il crimine dell’art. 146 CP di 15 anni. L’amministrazione

rileva come “nel formulario di richiesta PC … 8 luglio 2009, nella parte

relativa alle condizioni economiche, la sostanza immobiliare non è stata

dichiarata. … non è neppure stata dichiarata nel corso delle 2 revisioni del

diritto alle PC avviate dalla Cassa nel corso degli anni 2012 e 2016”.

L’amministrazione ha poi ribadito come non possa esserle addebitata negligenza

alcuna non potendo immaginare l’esistenza di sostanza in provincia di Catanzaro

e non avendo la possibilità di eseguire verifiche concrete.

All’assicurato è stata

concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione

di specifiche prove (doc. IV del 12 febbraio 2020).

in diritto

2.1. Oggetto della contestazione è

la correttezza della decisione su opposizione 10 dicembre 2019

dell’amministrazione mediante la quale è stata ordinata la restituzione

dell’importo di CHF 26'228 versato a titolo di prestazioni complementari a RI 1,

in eccesso e illegittimamente secondo la Cassa, a partire dal 1° dicembre 2007

e sino al 28 febbraio 2019. Non è invece oggetto della contestazione, in

difetto di emanazione di una decisione emessa su reclamo, la restituzione delle

RIPAM ricevute dall’assicurato tra il marzo 2004 e il dicembre 2005 (oggetto di

decisione formale del 13 maggio 2019).

2.2. Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA

l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione

sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente

organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione.

A norma dell'art.

31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche.

Per quanto

concerne specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI

prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel

caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve

comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni

complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione

importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri

della famiglia dell'avente diritto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA,

il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede

che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del

testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è

rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso

1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la

pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni

in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

2.3. Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art.

53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle

prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono

ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla

riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative.

Per analogia con la

revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129

V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;

STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione

di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62

[sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre

2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti

già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati

allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid.

5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und

Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte

1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband,

Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I

fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di

natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e

da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

corretto.

Per quanto

concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare

Fatti

i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati

nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi

sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve

pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF

118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi

principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state

accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro

versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,

DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio

considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,

in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; a

livello cantonale si veda, da ultimo, la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In

concreto, con decisione formale del 13 maggio 2019 (doc. 356), la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del

ricorrente dal 1° dicembre 2007 al 28 febbraio 2019. A fondamento del procedere

dell’amministrazione è la segnalazione di RI 1, tramite l’assistente sociale,

alla Cassa cantonale di compensazione, dopo che analoga segnalazione era già

stata fatta all’autorità fiscale competente, dell’esistenza di sostanza

immobiliare in Italia di proprietà del beneficiario di PC, rispettivamente

della moglie, sostanza sempre taciuta in precedenza.

La restituzione di

prestazioni complementari si imporrebbe quindi a fronte della scoperta di

sostanza immobiliare, con il relativo valore locativo, che incide sulla

determinazione della PC da riconoscere all’assicurato. Questa circostanza, che incide,

diminuendolo, sul fabbisogno, ha comportato che RI 1 avrebbe illecitamente

beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di sua

spettanza nel lasso di tempo dal 1° dicembre 2007 al 28 febbraio 2019.

La Cassa di compensazione

ha stabilito che, per il periodo suddetto, l'interessato aveva diritto alle PC

in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza e, constatato quindi

un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, ha chiesto

all'assicurato la restituzione della somma di CHF 26'228 erroneamente versata

fino al 28 febbraio 2019, corrispondente alla differenza fra le PC incassate in

quel periodo e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di

tempo.

Il ricorrente, debitamente

patrocinato, non ha contestato il calcolo delle PC stabilite dalla Cassa a mano

dei nuovi valori di reddito e di sostanza ma limita la sua contestazione alla

decisione di restituzione e ribadisce la non applicabilità, nell’ambito

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, della prescrizione per il crimine dell’art. 146 CP.

2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost.

fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost.

fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a

Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19

marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991

pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo

della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448

nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia

funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito

(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225;

RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia

dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto le spese

riconosciute le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC.

In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in

casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" b. spese

di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a c concorrenza del

ricavo lordo dell'immobile”.

L'art. 11 cpv. 1 LPC

enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre

alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le

rendite dell’AVS e dell’AI):

" b. i

proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno

diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza.”

2.7. Nel caso concreto, come

indicato, la Cassa ha proceduto a ricalcolare il diritto alle prestazioni

complementari dell’assicurato in seguito alla notifica dell’esistenza di

sostanza, in Italia, di cui il signor RI 1, rispettivamente sua moglie __________,

sono proprietari o di cui possono beneficiare in quanto usufruttuari. Le

decisioni con cui l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC del

ricorrente si fondano sulla sostanza quale quella indicata dal ricorrente steso

per il tramite del perito italiano da lui incaricato. Il valore commerciale

degli immobili ritenuto dall’architetto incaricato è inferiore rispetto al

valore di stima fiscale italiano e ciò per le ragioni indicate dall’arch. __________

(membro dell’ordine degli architetti di __________). La commerciabilità dei

fondi è indicata come bassa, ciò che incide sulla stima commerciale degli

stessi, così come aspetti particolari relativi all’usufrutto su parte del fondo

(in pratica senza valore commerciale siccome incedibile) e sul frazionamento della

proprietà. I valori sono stati ritenuti dalla Cassa, così come esposti, e sono

stati applicati per il ricalcolo delle PC del ricorrente. Le tabelle allestite

dall’amministrazione e annesse alla decisione formale (doc. 348)

rispettivamente la tabella doc. 339 - 341 che esplicita non solo il valore

della sostanza ritenuto ma anche il valore locativo, riportato in franchi al

cambio vigente per ogni anno della ripresa, appaiono corretti, non sono

contestati e si fondano su dati ammessi dallo stesso ricorrente. Questi importi

vanno qui condivisi. Non vi è contestazione in merito agli stessi, sorretta da

adeguata motivazione e da precise conclusioni formulata dal patrocinatore del

ricorrente. Anzi il patrocinatore del ricorrente ammette implicitamente la

correttezza del calcolo e degli importi annuali versati in eccesso dalla Cassa,

in specie riportati nella tabella accompagnante la decisione formale (intestata

“Riepilogo PC”). Gli importi annui stabiliti dall’amministrazione

relativi alle PC versate in eccesso cifrati in CHF 26'228 vanno qui ammessi.

Come indicato la somma complessiva del versamento in eccesso dal 1° dicembre

2007 al 28 febbraio 2019 non è minimamente discussa o contestata dal

patrocinatore dell’assicurato che ha limitato le sue contestazioni alla

retroattività della restituzione e quindi al fatto che la Cassa abbia applicato

il termine di prescrizione più lungo valido per i crimini considerando l’agire

dell’assicurato quale ricadente sotto l’art. 146 CP.

2.8. Per determinare se la

decisione della Cassa sia corretta occorre esaminare se il comportamento posto

in atto da RI 1 al momento della domanda di PC e successivamente, sia

sussumibile all’ipotesi della truffa, come ritenuto dalla Cassa,

rispettivamente a quella dell’art. 148a CP come sostiene il ricorrente stesso,

od ancora dell’art. 31 cpv. 1 lett. b) rispettivamente d) LPC.

2.9. Il ricorrente pone, come

indicato, unicamente il tema della qualifica del suo comportamento in ottica

penale, egli ritiene che il suo agire non consenta all’amministrazione di

applicare, in concreto, l’art. 25 cpv. 2 2a fase LPGA per il termine

di prescrizione più lungo del reato (crimine) di truffa. Come ricordato in

precedenza per l’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA: “Se il credito deriva da un

atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, quest’ultimo è determinante”. Nel caso posto a giudizio

l’amministrazione ha ritenuto l’agire dell’assicurato sussumibile al reato di

truffa, circostanza che parte ricorrente contesta.

In ottica penale il

comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula,

sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle

prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli

è chiamato comunque a riferire all’amministrazione in virtù dell’obbligo

impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA), è certamente sanzionabile. La qualifica

giuridica penale del comportamento dipende però, come la giurisprudenza

federale evoca, dall’agire specifico dell’autore, ossia dal suo comportamento

concreto.

Da un lato la LPC punisce

con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, all’art. 31 cpv. 1

(che istituisce quindi il comportamento a delitto a norma dell’art. 10 cpv. 3

CP), sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale

commina una pena più grave, chiunque:

"

a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un

Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una

prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante

indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene

illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c. (…)

d. non ottempera

all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”

Mentre è elevata a

contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa sino a CHF

5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base alla legge

rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni inesatte o

rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a

un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo

impedisce.

Il tenore della norma è

quello in vigore dal 1 gennaio 2008. Di rilievo è l’entrata in vigore, dal 1

ottobre 2016, del nuovo art. 148a CPS relativo alla punibilità in caso di

ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto

sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all’ottenimento, per sé

o per terzi, di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a

cui l’autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire

mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”,

l’autore “inganna una persona o ne conferma l’errore”. La norma,

come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua entrata in

vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i

fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen: Le disposizioni penali

in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I p. 347 ad.

3.1.4.).

Già per tale ragione la

tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe unicamente applicabile tale norma

(art. 148a CP) a fronte di un comportamento delittuoso posto in atto già nel

2007 e successivamente (in occasione delle revisioni del 2012 e del 2016, durante

il mese di marzo), non può essere ritenuta.

Va qui rammentato come la

Costituzione federale, per la volontà del popolo e dei Cantoni espressa il 28

novembre 2010, preveda, all’art. 121 cpv. 3 che, a “prescindere dallo

statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli

stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno

se:

(…) b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni

sociali o dell’aiuto sociale“ (i capoversi 4 a 6 della medesima norma

costituzionale precisano addirittura specifiche modalità esecutorie

dell’espulsione). Il cittadino straniero rispetto alla Svizzera, che commette

il reato dell’art. 148a CP, così come il reato di truffa, a norma dell’art. 66a

cpv. 1 lett. e CP (che concretizza la norma costituzionale indicata in

precedenza) deve essere espulso dal territorio nazionale a prescindere dal suo

statuto e fatto salvo il caso di rigore.

2.10. L’ottenimento indebito di

prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile

solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni

sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art. 148a CP appena

evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione

sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna astutamente un

collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico preposto

all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio

dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare la

prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa a

norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.

La giurisprudenza, sia

cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il

reato di truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali

rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen

nel suo contributo (op. cit., p. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento

costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha

avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un

comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire

indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o

del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF da ultimo nella

STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio

qualificato.

Infatti, come ricorda la

dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente

omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o

contratto (Garantenstellung) può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 sub.

1.4.2.1.; Bernard Corboz, Les

infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad art. 146 n. 10;

DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2.).

Occorre, di seguito,

esaminare l’evoluzione della giurisprudenza federale per contestualizzare

compiutamente il tema e per poi verificare la correttezza, o meno, della

decisione impugnata.

2.11. Il Tribunale federale, in una

sentenza del 15 giugno 2001 (DTF 127 IV 163; emanata a seguito

dell’annullamento parziale di precedente giudizio da parte dell’alta Corte con

la STF 6S.288/2000) ha ritenuto (riferendosi all’allora art. 148 CPS che

reprimeva la truffa) che il procacciamento indebito di prestazioni

complementari dell'assicurazione sociale fosse costitutivo di truffa siccome

l’inganno astuto adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni

dell'assicurazione, concesse esclusivamente alle persone che adempiano le

condizioni (rigorose) poste dalla LPC, si limiti a dar seguito alla domanda

dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua

situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una

fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarato (consid. 2).

In sostanza (come

rilevabile in particolare dalla STF 6S.288/2000 del 20 settembre 2000 relativa

alla medesima fattispecie) l’imputato era giunto dall’estero in Svizzera dove,

una volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di soggiorno

allora vigenti (in applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità abrogata con l’art. 35 della LPC del 6 ottobre 2006 vigente) aveva

chiesto il versamento delle PC sottacendo di avere conseguito delle vincite a

una lotteria francese per importi molto rilevanti. L’Alta Corte

ha considerato, in quel giudizio, come:

" Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend coupable d'escroquerie notamment

celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses

et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires. Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq ans ou plus

ou de l'emprisonnement, soit d'une peine plus lourde que celle prévue par (la)

LPC. (…). Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de

tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la

victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait

déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice

patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement

et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime (…). La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision

faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par

gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe quel

acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une

déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit

l'affirmation d'un fait (…). La tromperie peut être réalisée non seulement par

l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait

vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par

commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut

constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant,

à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance

spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106

IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich

1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12 ad art. 146 CP p. 141 s.;

Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, n. 1.12 § 18 p. 171 ss;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e

éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op. cit. Bes. Teil I, §

15 n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op. cit. n° 1 p. 194 s…).

Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par

des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par

commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas

révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances

sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines

circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence

dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n°

14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140). Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en outre que la

tromperie commise soit astucieuse.

Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que

l'auteur recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à

des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce

lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification

n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement

exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction

des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison

d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV

246 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186

consid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités).

(…). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe

pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter

l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).

En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en

faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office

cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une

fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était

accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant

sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué

cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (…)

Il est constant que le recourant a, au plus tard en

1980 et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de

l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes

les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès

lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie.

Or, celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par

actes concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance

lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et

temporairement. En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par

commission en requérant des prestations de l'Office cantonal. Par ailleurs, s'il

ressort des faits ainsi établis que le recourant ne s'est pas livré à un

Considerandi

édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais

s'est contenté de déclarations incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses

agissements restent astucieux, dès lors que l'autorité ne pouvait que très

difficilement déceler sa fortune, placée d'abord en Allemagne puis à la Banque

… de Zurich.”

In una sentenza pubblicata

in DTF 131 IV 83, al considerando 2.1.3. il TF ha ritenuto come l'obbligo di informare

ex art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una truffa commessa per omissione, non crea

alcuna posizione di garante:

" Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von

Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle

objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts

des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als

Erfolgsdelikt dar.

Art. 16 ELG ist kein

Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen

die Auszahlungen jeweils monatlich erfolgen und damit auf

Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger während der ganzen Leistungsdauer

gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der Behörde alle Umstände zu melden, die

Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe der Leistungen haben können, bedeutet

dies nicht, dass die Straftat ein Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und

unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine

Leistung im Sinne dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt, und

anschließend seine Mitteilungspflichten verletzt, verwirklicht den Tatbestand

weder durch pflichtwidriges Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen

rechtswidrigen Zustandes noch durch ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung

weiter. Der Tatbestand umfasst nach seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken

einer Leistung durch täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil

des Tatbestands massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen).

Wer eine Straftat nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen

Zustand, sondern führt einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen

Erwirken von Leistungen besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird

mit jeder Zahlung jeweils neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand

enthält keine Elemente, die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten

ausdrücklich oder zumindest sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art.

24.

ELV verankerten Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines

Tatbestands massiges Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil

eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen

vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann

verwiesen werden.”

Questa giurisprudenza è

stata confermata nella successiva DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha

precisato come la truffa per omissione presupponga che l'autore

abbia un obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e

contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare

modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna

posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l’Alta Corte ne spiega in

dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda al proposito Salome Krieger Aebli, Sozialhilfe zu

Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010 p. 169 ss in

particolare p. 170). L’Alta Corte ha rilevato come:

" Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung aufgrund von

Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht gemäß Art. 24

ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen

Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen vermag (a.a.O., E.

2.1.3

S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine bereits in einem

nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene Auffassung, dass

aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante Veränderungen zu

melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (…) An dieser

bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid

6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O.,

S. 183 f.), ist festzuhalten.”

In sostanza dunque la

violazione dell’obbligo posto dall’art. 24 Ordinanza sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

ossia l’obbligo di informare, per il quale (secondo il testo legale):

" La persona

che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o

l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza

ritardo all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni

mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della

situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di

informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia

dell’avente diritto.”

Così come l’obbligo

generale posto dall’art. 31 LPGA, non creano quella Garantenstellung che

permetta di ritenere un obbligo giuridico accresciuto di comunicare e

informate, e tale, se violato, da costituire un inganno a norma dell’art. 146

cpv. 1 CP (commessa per omissione). L’Alta Corte, sempre nella DTF 140 IV 11

(consid. 2.4.4.), precisa in effetti che

" Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede wesentliche

Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu melden, ist

gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG)

beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB)

stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des

Grundsatzes von Treu und Glauben (…).Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung

des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie

es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die

Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (…). Eine Verletzung

der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht

weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen

Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten

Zahlungen und damit vor Schaden bewahren.”

Proseguendo poi con queste

considerazioni (consid. 2.4.6.):

" Die Missachtung der gesetzlichen oder vertraglichen Melde- oder

Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (…). Dazu gehören etwa neben

Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen auch strafrechtliche

Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht gemäß Art. 31 Abs. 1

ATSG geht.”

Ed il riferimento è fatto

alle norme sanzionatorie specificatamente previste nelle leggi istituenti

assicurazioni sociali (per la materia qui all’esame si faccia riferimento al

citato art. 31 cpv. 1 lit. d LPC). Il TF ne deduce come:

" Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der

Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des

öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser

Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen,

dass Sozialversicherungsleistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche

die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die

rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der

Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und

Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E.

5.1). Auch in Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei

systematischer Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung

der Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen

das Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen

vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt

sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände

hinzukommen. Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten

keinen Sinn bzw. wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine

Garantenpflicht ableiten und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug

qualifizieren wollte.”

L’Alta Corte ha però

ricordato come:

" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch

gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen,

gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich

der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine

verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines

Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl.

Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163,

Regeste und Sachverhalt C).”

In estrema sintesi il

tacere, a fronte di un obbligo giuridico (art. 24 OLPC), e non indicare

all’amministrazione fatti rilevanti, a sé solo, non costituisce un inganno

astuto che consenta di ritenere una truffa commessa per omissione, la posizione

di garante non è deducibile dalla norma citata e, tantomeno, dall’art. 31 cpv.

1.

LPGA (che prevede per l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è

versata la prestazione, l’obbligo di notificare all’assicuratore o, secondo i

casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante

sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una

prestazione). Per il TF, però, nel caso in cui l’assicurato sia

specificatamente interpellato a fornire informazioni sulla sua situazione

personale, sanitaria o finanziaria, nel caso di menzogna, è ipotizzabile la

truffa. In effetti, in questa costellazione, l’inganno non più commesso per

omissione ma con azione diretta dell’agente che scientemente omette di rispondere

in maniera completa e veritiera alle richieste (come nella costellazione della

STF 6S.288/2000 e della successiva DTF 127 IV 123 citate in precedenza)

Nella DTF 140 IV 206 il

TF, confermando la sua giurisprudenza, ha ritenuto come la violazione

dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze

suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito con le

disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali

(consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni,

ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non

costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art.

146.

cpv. 1 CP (consid. 6.4).

In precedenza la 2a Corte

di diritto sociale del TF aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013

(STF 9C_232/2013 consid. 4.1.2.), come:

" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après

avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa

situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et,

partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se

borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément

déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son

silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a

été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au

moins par acte concluant ou silence qualifié.”

Nella STF 6B_99/2015 del

27.

novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto

all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una

relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un

caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel

giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata avesse:

" complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide

financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de

revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide

financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de

prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes

souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine,

X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette

base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de

prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin

2011.

A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice

général a découvert que X.________ était titulaire d'un compte privé auprès de

la banque A.________, lequel présentait un solde créancier (…) Ces montants

dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de

bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (…)”

A fronte di questa

situazione il TF ha formulato le considerazioni seguenti:

" Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,

dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des

affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura

astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la

victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un

tiers. (…)

Cette infraction se commet en principe par action.

Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11

consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a

l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances

déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation

et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre,

n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à

percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la

manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la

situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente

lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions

permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant

l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque

l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions

explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la

situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question

alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées) …

Une escroquerie par actes concluants a également été

retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement

accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité

compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la

production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune

non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b

p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou

dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires

tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies

l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83

consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre

2013.

consid. 4.1.3).”

2.12

Va quindi ritenuto che,

mediante la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui

deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa,

l’autore inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del reato dell’art.

146.

cpv. 1 CPS occorre non solo un inganno ma lo stesso deve essere astuto. A

questo proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha esposto quanto segue:

" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur

recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise

en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si

leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut

raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de

vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le

faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce

n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum

d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait

attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de

la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles

pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé

aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des

circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que

dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière

d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les

pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations

les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par

exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses

comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide

sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces

ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune

non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts

6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011

consid. 4.1.2 et les références citées).”

Nello stesso senso la STF

1255/2018 del 22 gennaio 2019.

Quanto all’ulteriore

condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel medesimo giudizio

l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti giudizi, ossia

che:

" Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte

litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la

loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait

la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par

l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce

n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité

pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat

et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid.

3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les

références citées).”

La Corte, in quel caso, ha

concluso che:

" En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction

d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général

en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans

d'économies.”

2.13

In sostanza dunque se

l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti salvi

altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno astuto

da parte dell’autore, ma unicamente una violazione dell’art. 31 LPC (per

rimanere nel cotesto di tale legge). Al contrario della truffa commessa per

atti concludenti. Come ricorda Margaret

Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:

" l’agire

dell’autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti

che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione

del beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore agisce (attivamente) per atti

concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno

astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni

in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica

d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso

riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto

a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza

indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore

dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o

parzialmente indebita) prestazione.”

A questo proposito si

faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF

9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206, dove l’Alta Corte ha indicato

esplicitamente, nelle considerazioni del punto 6.3.1.3., che:

" L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer

toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi

d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les

prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement

actif de tromperie. (…)

Il convient en revanche d'analyser la situation de

façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres

actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré

comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le

cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux

questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de

modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en

effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie

active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18;

voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur

cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).”

(evidenziazione del redattore)

Per Kuelen:

" Ciò

avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera

alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa costellazione

l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra

ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande

dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli elementi rilevanti

ai fini dell’ottenimento della prestazione.”

2.14

Anche l’autrice ticinese

ritiene che la punibilità del comportamento dell’autore possa intervenire se

l’inganno sia astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su una menzogna

semplice e non su un castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile

dalla vittima e quindi quando la verifica non sia possibile o non è

ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l’autore dissuade la vittima dal

compierla od ancora se è prevedibile che l’ingannato rinuncerà a compierla (DTF

133.

IV 256 consid. 4.4.3.).

Quali accertamenti e quali

verifiche sono esigibili o possono essere posti in atto dall’assicurazione

sociale è stato in parte evocato in precedenza. Da un lato la giurisprudenza

indica che il minimo esame è esigibile, in STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011,

consid. 2.1.2., il TF ha rammentato come:

" (…) n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui

qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses

revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de

taxation ou des extraits de comptes bancaire.”

Se all’amministrazione

sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di contenuto non veritiero

o non autenticità e non sono eseguite verifiche, l’inganno è semplice e non può

ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio 2011). In sostanza l’assenza

di reazione a fronte di una situazione di sospetto potrebbe fare decadere la

truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza di diligenza non è

comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:

" On ne saurait effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de

négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son

obligation d’établir la situation financière de l’assuré (revenus, fortune,

dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que,

par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires

et du comportement de l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant

l’obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d’envisager la

modification considérable survenue dans la situation financière de l’assuré.”

(STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 6.)

Da ultimo va nuovamente

ripreso un passaggio della pubblicazione di Margaret

Kuelen (p. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale,

la risposta fallace del beneficiario a precise domande dell’assicurazione

sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto

che “l’amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del

reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).

2.15

Va ancora evidenziato come i

fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere

rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla

loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF

6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.

2.16

Nel caso all’esame il

ricorrente, come evidenziato in dettaglio nelle considerazioni di fatto, ha

postulato nel corso del 2007, l’ottenimento di prestazioni complementari.

Quando ha riempito il formulario egli non ha esplicitamente risposto alle

domande tese all’accertamento dell’esistenza di una sostanza immobiliare, e dei

relativi redditi, in Svizzera o all’estero.

Nel doc. 40, come rilevato

sub. 1.1., è posta la domanda precisa relativa alla sostanza che “deve

essere indicata al valore ufficiale di stima al 1 gennaio dell’anno corrente;

sotto questa voce deve essere indicato anche il valore di sostanze possedute

fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all’estero” (il

grassetto è del formulario stesso). Seguono poi richieste di specifica relative

alle indivisioni, al bestiame, alle comunioni ereditarie e a ogni altro cespite

di sostanza. Lasciare in bianco tale risposta, non indicando l’esistenza di

sostanza di un certo valore equivale, per atti concludenti, a ingannare i

funzionari della Cassa che sono nell’impossibilità di accertare l’esistenza di

una sostanza immobiliare estera. Il tentativo di giustificare la mancata

risposta con la dabbenaggine, la scarsa scolarizzazione, la mancanza di cultura

non è d’aiuto al ricorrente. In effetti il signor RI 1 non è analfabeta, non lo

sostiene, e il formulario su questo aspetto è molto chiaro, la domanda è

espressa in modo semplice e facilmente comprensibile.

Ma non solo. Con lettera

del 25 agosto 2009 la Cassa ha scritto all’assicurato (doc. 57) chiedendo

talune informazioni, in specie una dichiarazione relativa ai depositi bancari e

postali degli anni precedenti, e postulando, se del caso, l’invio dell’”estratto

di catasto della sostanza immobiliare posseduta individualmente o in comunione

ereditaria (anche all’estero)” (il grassetto è dell’estensore della

lettera, signora __________). Domandare l’attestazione della sostanza di cui si

è proprietari all’estero è domanda lecita (ed anzi auspicabile da parte della

Cassa a fronte di persone provenienti dall’estero dove un accertamento delle proprietà

immobiliari è estremamente complesso se non con il sussidio dell’assicurato).

Anche questa richiesta, per il resto molto ben compresa (e ossequiata dal

ricorrente mediante la trasmissione di estratti relativi ai depositi

finanziari), non ha comportato nessuna ammissione da parte di RI 1. L’11

settembre 2009 (doc. 72) l’assicurato e la moglie hanno sottoscritto una

dichiarazione esplicita attestando, contrariamente al vero, senza possibilità

per i funzionari della Cassa di verificare la circostanza, che non detenevano

nessuna proprietà all’estero.

Sottoscrivere tale

attestazione, dopo avere lasciato in bianco la risposta sul modulo del 2007 di

richiesta delle PC e prima della decisione della Cassa sulla richiesta, non ha

fatto che ingannare astutamente i preposti funzionari da parte di RI 1. La

decisione della Cassa dell’11 marzo 2010 (doc. 132) ha riconosciuto il diritto

del qui ricorrente al beneficio di prestazioni complementari dal 1° dicembre

2007.

Il tacere, nonostante esplicita richiesta di informazioni relative a

proprietà immobiliare anche all’estero, il rispondere a una esplicita domanda

di accertamento con una falsa dichiarazione di non possesso di proprietà

all’estero realizza i presupposti della giurisprudenza di un inganno astuto a

norma dell’art. 146 cpv. 1 CP. Si ripete che il ricorrente, in uno con la

moglie, non solo quando deliberatamente non ha risposto alla domanda posta sul

formulario (doc. 40) ha agito per atti concludenti, ma, soprattutto, quando ha

sottoscritto assenza di proprietà all’estero ha agito positivamente e

certamente in maniera consapevole.

2.17

L’inganno, consistente in una

semplice menzogna, non poteva essere scoperto dalla Cassa. I funzionari hanno

eseguito le verifiche che da loro ci si poteva aspettare, hanno interpellato

l’assicurato, hanno chiesto la sottoscrizione di una attestazione tesa a

escludere la proprietà estera di immobili. Di più non era possibile fare

siccome la sostanza immobiliare, ed il relativo reddito, non sono stati

dichiarati fiscalmente dal ricorrente. La verità è emersa solo quando RI 1 ha

indicato all’UT competente, come indicato pure totalmente all’oscuro

dell’esistenza di una sostanza immobiliare estera, la proprietà di immobili e

il diritto di usufrutto su parte di essi.

Alla Cassa non può essere

mosso il rimprovero di essere stata negligente nelle sue verifiche (tutta la

documentazione acquisibile è stata richiesta e messa agli atti ed è stata usata

per rendere la decisione di PC).

L’agire dell’assicurato,

manifestamente truffaldino, ha causato un danno alla Cassa, danno consistente

nelle maggiori prestazioni complementari versate, così come dettagliatamente

calcolate nel doc. 339 – 341 dove sono state cifrate in dettaglio, per poi

essere raccolte nella tabella annessa alla decisione del 13 maggio 2019. Le

prestazioni non dovute, per l’incidenza della sostanza immobiliare e del suo

reddito, sono state determinate in CHF 26’228 per il periodo dal 1° dicembre

2007.

sino al 28 febbraio 2019.

2.18

La Cassa ha correttamente

applicato il termine di prescrizione per domandare la restituzione delle

prestazioni indebitamente versate all’assicurato. In effetti l’agire di RI 1

adempie manifestamente tutti i presupposti della truffa in danno

dell’assicuratore sociale. La truffa (art. 146 cpv. 1 CP) è un crimine siccome

sanzionata con la pena (edittale) detentiva sino a 5 anni. Per l’art. 10 cpv. 2

CP sono crimini i reati cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.

In base all’art. 97 CP l’azione penale si prescrive in 15 anni, se la pena

massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni.

Ne discende che la Cassa

ha agito correttamente. La richiesta di restituzione è stata notificata con

decisione formale il 13 maggio 2019 dopo che la Cassa è stata messa a

conoscenza della sostanza immobiliare italiana il 27 giugno 2018 da parte dell’assistente

sociale dell’assicurato. L’amministrazione ha quindi agito correttamente entro

l’anno dalla conoscenza dell’indebito, in effetti il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase

LPGA).

La Cassa ha chiesto la

restituzione delle PC erroneamente versate per un periodo superiore agli 11

anni. Come rammenta l’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA se il credito di

restituzione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede

un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. Qui la Cassa

poteva quindi risalire all’inizio del versamento delle PC ossia al 1 dicembre

2007.

in applicazione dell’art. 97 CP in relazione con l’art. 146 cpv. 1 CP.

2.19

Alla luce di quanto precede il

ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Non si fa

carico di tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti