33.2020.3
Prestazioni complementari. Sostanza non dichiarata negli anni. Emersione della proprietà fondiaria nascosta esistente all'estero. Ricalcolo restituzione
10 marzo 2020Italiano61 min
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi
Source ti.ch
Incarto
n.
33.2020.3
IR/sc
Lugano
10
marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 dicembre 2019 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato l’__________ 1953,
domiciliato a __________, muratore, coniugato con __________ (1954), è stato
posto al beneficio di una rendita d’invalidità a contare dal 1° settembre 2005
(doc. 14). Mediante l’apposito formulario egli ha inoltrato alla Cassa
cantonale di compensazione una richiesta di prestazioni complementari, il 13
luglio 2009 (doc. 44), per sè e considerante nel calcolo anche la moglie, in
cui ha precisato di essere entrato in Svizzera, proveniente dall’Italia, il 13
marzo 1990. Egli ha indicato, per avere lasciato in bianco le apposite caselle
di risposta sul modulo, di non svolgere attività lavorativa (doc. 42), la
moglie percependo una indennità giornaliera (CHF 91) mentre a lui era versata
una rendita AI, cifrata in CHF 477 mensili. Sempre in merito alle domande
relative alle condizioni economiche il signor RI 1 ha lasciato in bianco,
sull’apposito formulario, negando quindi redditi provenienti da tali fonti, il
valore locativo della proprietà fondiaria, rispettivamente (nonostante
esplicita richiesta) non ha fornito alcuna documentazione in merito.
Per quanto attiene alla
sostanza (doc. 40) il modulo è stato riempito dall’assicurato unicamente con
l’indicazione di un conto corrente bancario (a quel momento con un saldo di CHF
2'546,80), e l’indicazione dell’esistenza di un’assicurazione vita (scadente
nel 2018 e con valore complessivo di CHF 30'000).
RI 1 ha ancora lasciato in
bianco la risposta alla domanda relativa alla sostanza immobiliare. Alla
richiesta di sapere se esistano “Altre proprietà immobiliari” (al di fuori
della residenza primaria) e alla domanda di produrre l’estratto relativo a tali
proprietà, l’interessato ha lasciato in bianco la risposta. Si noti che la
domanda posta precisa che “la sostanza deve essere indicata al valore
ufficiale di stima al 1° gennaio dell’anno corrente; sotto questa voce deve
essere indicato anche il valore di sostanze possedute fuori dal comune di
domicilio, fuori cantone e all’estero” (il grassetto è del formulario
stesso). Seguono poi richieste di specifica relative alle indivisioni, al
bestiame, alle comunioni ereditarie e a ogni altro cespite di sostanza (doc.
40).
A fronte delle risposte
fornite, la Cassa ha chiesto taluni ragguagli (doc. 51) relativi al terzo
pilastro e al contratto LCA relativo alle indennità giornaliere (scritto 14
luglio 2009). L’amministrazione ha eseguito delle verifiche di natura fiscale
(doc. 55) e il 25 agosto 2009 ha scritto all’assicurato una lettera (doc. 57)
con cui ha domandato in sostanza di trasmettere una dichiarazione relativa ai
depositi bancari e postali degli anni precedenti e un “estratto di catasto
della sostanza immobiliare posseduta individualmente o in comunione ereditaria (anche
all’estero)” (il grassetto è dell’estensore della lettera, signora __________)
oltre ad altre informazioni. Gli atti contemplano ancora (doc. 72) una “Dichiarazione”,
sottoscritta dall’assicurato e dalla moglie, datata 11 settembre 2009, con cui
si nega esplicitamente “di possedere proprietà all’estero”.
1.2. Con decisione del 11 marzo
2010 RI 1 è stato posto al beneficio di prestazioni complementari con effetto
dal 1° dicembre 2007 (doc. 132, 135, 138141, 144, 147, 148, 151, 163165, 170)
per importi che sono variati nel corso del tempo a dipendenza di entrate varie
accertate dall’amministrazione.
1.3. Il 27 dicembre 2012
l’amministrazione ha proceduto alla revisione del diritto alle PC del signor RI
1, e gli ha trasmesso un modulo (doc. 171 a 174) con cui è nuovamente postulata
l’indicazione di cespiti d’entrata di varia natura (lavorativo, rendite, ecc.)
e l’esistenza di sostanza (domanda 8). Il 12 marzo 2012 l’assicurato ha
inoltrato il formulario (doc. 182) accompagnato dalla documentazione ritenuta
necessaria. Il modulo non indica sostanza alcuna e non precisa redditi della
stessa. La tassazione che accompagna la trasmissione del modulo non indica
alcuna sostanza immobiliare (doc. 186). La Cassa ha eseguito una verifica
relativa a prestazioni di un assicuratore (__________) e ha nuovamente
confermato il diritto a PC cifrate in CHF 1'865 dal 1° marzo 2012 sino al 30
aprile del medesimo anno (doc. 204) e CHF 1'881 da gennaio 2013 (doc. 211).
Con decisione 6 settembre
2013 la Cassa ha comunicato al signor RI 1 che le basi di calcolo della PC
erano cambiate in considerazione del fatto che nel fabbisogno era “accreditato
direttamente alla cassa malati” il premio forfetario LAMal. La Cassa ha
quindi ricalcolato il diritto alle PC cifrandolo in CHF1’770 a partire dal mese
di ottobre 2013 ricordando, nuovamente, al qui ricorrente che gli è fatto
obbligo di segnalare ogni cambiamento importante relativo a ogni elemento di
sostanza, entrate, lavoro e meglio come al doc. 234. Ciò analogamente a quanto
avvenuto per la decisione 30 dicembre 2013 relativa alle PC del 2014 (cifrate
in CHF 1’770 mensili, doc. 241), per il 2015 (doc. 253, PC cifrate in CHF
1'777) e per il 2016 (doc. 258, PC cifrate in CHF 1'777).
1.4. In data 7 marzo 2016
all’assicurato è stato trasmesso un nuovo modulo relativo a nuova procedura di
revisione delle PC (doc. 268) e ancora una volta RI 1 ha negato di avere
entrate, sostanza o altro al di là di quanto noto all’amministrazione.
Mediante decisione 12
aprile 2016 la Cassa ha confermato l’importo delle PC (CHF 1'777 versati in
mani dell’assicurato) e ha cifrato l’importo del premio ridotto LAMal in CHF
852 (doc. 273), come ha pure fatto per il successivo anno 2017 (doc. 278) con
un aumento del premio a CHF 908 e PC versate stabilite in CHF 1'777. Per l’anno
2018 la Cassa ha ulteriormente confermato il diritto alle PC del signor RI 1
(CHF 1'777) oltre al premio LAMal di CHF 946.
L’8 maggio 2018 la Cassa
ha scritto all’assicurato segnalando il suo prossimo compimento dei 65 anni e
il relativo passaggio alla rendita di vecchiaia (doc. 284) e la conseguente
necessità di ricalcolare il diritto delle PC.
1.5. Mediante mail del 27 giugno
2018 __________, che si occupa dell’assicurato nella sua veste di assistente
sociale, ha comunicato alla Cassa che “RI 1 mi ha inviato per e-mail delle
stime di una proprietà in Italia (comproprietà con i parenti), … che ha portato
di recente all’ufficio di tassazione di __________. Ad ogni modo la tassazione
2017 è già uscita … Non è molta sostanza” (doc. 291). Al documento sono
allegate due attestazioni del valore catastale redatte dall’arch. __________ di
__________ (__________ – Italia) che indicano, la prima (datata 23 agosto 2017)
l’esistenza di 3 particelle immobiliari sulle quali RI 1 vanta diritto di
proprietà rispettivamente usufrutto per un complessivo valore di stima di Euro
14'584,29; mentre la seconda attestazione (pure del 23 agosto 2017) indica
proprietà, rispettivamente usufrutto, della signora __________ su altre
particelle, rispettivamente quote immobiliari, per un valore complessivo di
stima di Euro 24'991,41. Tutti gli immobili si trovano a __________ (__________
– Italia). Le valutazioni (doc. 238 e 239) hanno condotto la Cassa cantonale di
compensazione a avviare una procedura di verifica in vista di nuovamente
calcolare le PC del ricorrente. Nel frattempo l’amministrazione ha ricalcolato
il diritto alle PC alla luce del raggiungimento dell’età di 65 anni da parte di
RI 1 e ha stabilito, con decisione del 28 giugno 2018, in CHF 815 oltre al
premio LAMal la PC in favore dell’assicurato (doc. 296).
1.6. Mediante scritto del 24 luglio
2018 l’amministrazione ha indicato a RI 1 la necessità di accertare, per la
determinazione delle prestazioni percepite illecitamente, il valore commerciale
degli immobili, con il relativo valore immobiliare, per il periodo dal 2008 al
2018 (doc. 297).
Gli atti della Cassa (doc.
300 – 303) contengono una “Perizia di stima per determinazione del valore
commerciale e locativo” dei fondi in __________ dei coniugi __________ con
indicazione di importo complessivo di poco superiore ai 20'000 Euro mentre il
valore locativo assomma a 1'135,20 Euro annui.
Visto il raggiungimento
dell’età di 64 anni di __________ e il suo diritto di conseguire una rendita di
vecchiaia dell’AVS, la Cassa ha emanato una nuova decisione di fissazione delle
prestazioni complementari il 30 ottobre 2018, determinando in CHF 418 l’importo
da versare all’assicurato oltre al pagamento del premio forfettario LAMal (doc.
313) e ciò a contare dal 1° novembre 2018.
Parallelamente
l’amministrazione ha domandato a RI 1 (scritto del 12 novembre 2018) “per
poter procedere al riesame della sua prestazione complementare” nuovi
documenti relativi all’autodenuncia e al valore degli immobili in Italia (doc.
317, scritto del 12 novembre 2018). Agli atti è stato acquisito il verbale di
audizione dell’assicurato davanti all’autorità fiscale (del precedente 6
novembre 2018) concernente il recupero dell’imposta (doc. 322), mentre il 10
dicembre 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha ribadito la necessità di
produrre gli altri documenti già domandati il precedente 12 novembre 2018 (doc.
325) e non trasmessi integralmente dall’assicurato.
Il 17 dicembre 2018
l’amministrazione ha annunciato l’importo delle PC previsto per il successivo
2019, ribadendo il pagamento del premio forfettario LAMal e il versamento di
CHF 418 (doc. 333). L’11 febbraio 2019 la Cassa ha nuovamente calcolato il
diritto alle PC dell’assicurato alla luce di nuova documentazione cifrando la
cifra da versare in CHF 334 oltre al premio LAMal (doc. 346).
1.7. A complemento degli
accertamenti relativi alla scoperta di proprietà fondiaria in Italia (nascosta
in precedenza) con decisione formale datata 13 maggio 2019 la Cassa cantonale
di compensazione ha determinato in CHF 26'228 l’importo delle PC dal 1 gennaio
2007 al 28 febbraio 2019 versate in eccesso e da restituire e in CHF 1'417,65
l’importo delle riduzioni dei premi non dovute per il periodo corrente dal 1°
marzo 2004 al 31 dicembre 2005 (doc. 351). La Cassa ha applicato l’art. 25 cpv.
2 LPGA e, considerando l’agire del ricorrente sussumibile al reato di truffa, ha
applicato il termine di prescrizione più lungo di questo crimine nella
rivendicazione delle sue pretese. A tale decisione, con il patrocinio dell’avv.
RA 1, l’assicurato si è opposito il 27 maggio 2019 (doc. 360) contestando la
retroattività della pretesa riferita all’ipotesi di truffa, un crimine, con
prescrizione più lunga rispetto al delitto dell’art. 31 LPC e quello dell’art.
148a CPS, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Mediante decisione su
opposizione del 10 dicembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha
respinto le contestazioni dell’assicurato rilevando di essere stata messa a
conoscenza dell’esistenza di proprietà in Italia per mezzo dell’assistente
sociale che segue l’assicurato RI 1, di avere recepito l’autodenuncia, di avere
conseguentemente svolto accertamenti tesi a chiarire i fatti e ad accertare i
valori degli immobili. L’amministrazione, che limita la sua decisione su
opposizione alla “parte chiedente la restituzione di CHF 26'228 a titolo di
prestazioni complementari”, evidenzia di avere ricevuto solo a inizio
gennaio 2019 la stima completa degli immobili, ricalcolando conseguentemente il
diritto alle PC e determinando l’importo versato a torto. La Cassa richiama
l’art. 25 cpv. 2 LPGA che riserva il termine di prescrizione più lungo
dell’azione penale e ritiene che in concreto l’agire dell’assicurato sia
sussumibile all’ipotesi di truffa, un crimine con prescrizione di 15 anni, ciò
che consente alla Cassa di calcolare retroattivamente a tale periodo l’importo
delle PC versate a torto. L’amministrazione ritiene inoltre che, visto come la
sostanza immobiliare si trovi all’estero, non le era possibile esserne a
conoscenza ponendo in atto la diligenza dovuta. L’amministrazione ha scartato
l’obiezione del legale dell’opponente secondo cui RI 1 “non sapeva di dovere
dichiarare la sostanza detenuta all’estero”, alla luce degli obblighi
(ripetuti) all’assicurato nei moduli, e ha indicato come non debba attendere
l’esito di una procedura penale prima di emanare la sua decisione di
restituzione. L’opposizione è stata integralmente respinta.
1.8. Con ricorso del 20 gennaio
2020 RI 1, sempre con il patrocinio dell’avv. RA 1, contesta la decisione su
opposizione della Cassa. Egli contesta nuovamente l’applicazione dell’art. 25
cpv. 2 LPGA con riferimento all’ipotesi di truffa (un crimine la cui
prescrizione è più lunga rispetto al delitto dell’art. 148a CP rispettivamente
all’art. 31 LPC) e ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata
(doc. I). Con risposta di causa dell’11 febbraio 2020 (doc. III)
l’amministrazione postula la reiezione del gravame rifacendosi alla
giurisprudenza del Tribunale federale in tema e ritenendo applicabile, in
concreto, la prescrizione per il crimine dell’art. 146 CP di 15 anni. L’amministrazione
rileva come “nel formulario di richiesta PC … 8 luglio 2009, nella parte
relativa alle condizioni economiche, la sostanza immobiliare non è stata
dichiarata. … non è neppure stata dichiarata nel corso delle 2 revisioni del
diritto alle PC avviate dalla Cassa nel corso degli anni 2012 e 2016”.
L’amministrazione ha poi ribadito come non possa esserle addebitata negligenza
alcuna non potendo immaginare l’esistenza di sostanza in provincia di Catanzaro
e non avendo la possibilità di eseguire verifiche concrete.
All’assicurato è stata
concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione
di specifiche prove (doc. IV del 12 febbraio 2020).
in diritto
2.1. Oggetto della contestazione è
la correttezza della decisione su opposizione 10 dicembre 2019
dell’amministrazione mediante la quale è stata ordinata la restituzione
dell’importo di CHF 26'228 versato a titolo di prestazioni complementari a RI 1,
in eccesso e illegittimamente secondo la Cassa, a partire dal 1° dicembre 2007
e sino al 28 febbraio 2019. Non è invece oggetto della contestazione, in
difetto di emanazione di una decisione emessa su reclamo, la restituzione delle
RIPAM ricevute dall’assicurato tra il marzo 2004 e il dicembre 2005 (oggetto di
decisione formale del 13 maggio 2019).
2.2. Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA
l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione
sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente
organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione.
A norma dell'art.
31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche.
Per quanto
concerne specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI
prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel
caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve
comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni
complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione
importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri
della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA,
il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede
che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF
9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del
testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è
rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso
1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la
pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni
in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
2.3. Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art.
53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla
riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative.
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione
di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62
[sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre
2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti
già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati
allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid.
5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und
Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte
1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband,
Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I
fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e
da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto.
Per quanto
concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare
Fatti
i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati
nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a
discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi
sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve
pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.
Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF
118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi
principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state
accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;
STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio
considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,
in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; a
livello cantonale si veda, da ultimo, la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In
concreto, con decisione formale del 13 maggio 2019 (doc. 356), la Cassa di
compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del
ricorrente dal 1° dicembre 2007 al 28 febbraio 2019. A fondamento del procedere
dell’amministrazione è la segnalazione di RI 1, tramite l’assistente sociale,
alla Cassa cantonale di compensazione, dopo che analoga segnalazione era già
stata fatta all’autorità fiscale competente, dell’esistenza di sostanza
immobiliare in Italia di proprietà del beneficiario di PC, rispettivamente
della moglie, sostanza sempre taciuta in precedenza.
La restituzione di
prestazioni complementari si imporrebbe quindi a fronte della scoperta di
sostanza immobiliare, con il relativo valore locativo, che incide sulla
determinazione della PC da riconoscere all’assicurato. Questa circostanza, che incide,
diminuendolo, sul fabbisogno, ha comportato che RI 1 avrebbe illecitamente
beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di sua
spettanza nel lasso di tempo dal 1° dicembre 2007 al 28 febbraio 2019.
La Cassa di compensazione
ha stabilito che, per il periodo suddetto, l'interessato aveva diritto alle PC
in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza e, constatato quindi
un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, ha chiesto
all'assicurato la restituzione della somma di CHF 26'228 erroneamente versata
fino al 28 febbraio 2019, corrispondente alla differenza fra le PC incassate in
quel periodo e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di
tempo.
Il ricorrente, debitamente
patrocinato, non ha contestato il calcolo delle PC stabilite dalla Cassa a mano
dei nuovi valori di reddito e di sostanza ma limita la sua contestazione alla
decisione di restituzione e ribadisce la non applicabilità, nell’ambito
dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, della prescrizione per il crimine dell’art. 146 CP.
2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost.
fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost.
fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a
Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19
marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo
della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448
nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225;
RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto le spese
riconosciute le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC.
In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in
casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a c concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile”.
L'art. 11 cpv. 1 LPC
enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre
alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le
rendite dell’AVS e dell’AI):
" b. i
proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza.”
2.7. Nel caso concreto, come
indicato, la Cassa ha proceduto a ricalcolare il diritto alle prestazioni
complementari dell’assicurato in seguito alla notifica dell’esistenza di
sostanza, in Italia, di cui il signor RI 1, rispettivamente sua moglie __________,
sono proprietari o di cui possono beneficiare in quanto usufruttuari. Le
decisioni con cui l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC del
ricorrente si fondano sulla sostanza quale quella indicata dal ricorrente steso
per il tramite del perito italiano da lui incaricato. Il valore commerciale
degli immobili ritenuto dall’architetto incaricato è inferiore rispetto al
valore di stima fiscale italiano e ciò per le ragioni indicate dall’arch. __________
(membro dell’ordine degli architetti di __________). La commerciabilità dei
fondi è indicata come bassa, ciò che incide sulla stima commerciale degli
stessi, così come aspetti particolari relativi all’usufrutto su parte del fondo
(in pratica senza valore commerciale siccome incedibile) e sul frazionamento della
proprietà. I valori sono stati ritenuti dalla Cassa, così come esposti, e sono
stati applicati per il ricalcolo delle PC del ricorrente. Le tabelle allestite
dall’amministrazione e annesse alla decisione formale (doc. 348)
rispettivamente la tabella doc. 339 - 341 che esplicita non solo il valore
della sostanza ritenuto ma anche il valore locativo, riportato in franchi al
cambio vigente per ogni anno della ripresa, appaiono corretti, non sono
contestati e si fondano su dati ammessi dallo stesso ricorrente. Questi importi
vanno qui condivisi. Non vi è contestazione in merito agli stessi, sorretta da
adeguata motivazione e da precise conclusioni formulata dal patrocinatore del
ricorrente. Anzi il patrocinatore del ricorrente ammette implicitamente la
correttezza del calcolo e degli importi annuali versati in eccesso dalla Cassa,
in specie riportati nella tabella accompagnante la decisione formale (intestata
“Riepilogo PC”). Gli importi annui stabiliti dall’amministrazione
relativi alle PC versate in eccesso cifrati in CHF 26'228 vanno qui ammessi.
Come indicato la somma complessiva del versamento in eccesso dal 1° dicembre
2007 al 28 febbraio 2019 non è minimamente discussa o contestata dal
patrocinatore dell’assicurato che ha limitato le sue contestazioni alla
retroattività della restituzione e quindi al fatto che la Cassa abbia applicato
il termine di prescrizione più lungo valido per i crimini considerando l’agire
dell’assicurato quale ricadente sotto l’art. 146 CP.
2.8. Per determinare se la
decisione della Cassa sia corretta occorre esaminare se il comportamento posto
in atto da RI 1 al momento della domanda di PC e successivamente, sia
sussumibile all’ipotesi della truffa, come ritenuto dalla Cassa,
rispettivamente a quella dell’art. 148a CP come sostiene il ricorrente stesso,
od ancora dell’art. 31 cpv. 1 lett. b) rispettivamente d) LPC.
2.9. Il ricorrente pone, come
indicato, unicamente il tema della qualifica del suo comportamento in ottica
penale, egli ritiene che il suo agire non consenta all’amministrazione di
applicare, in concreto, l’art. 25 cpv. 2 2a fase LPGA per il termine
di prescrizione più lungo del reato (crimine) di truffa. Come ricordato in
precedenza per l’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA: “Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest’ultimo è determinante”. Nel caso posto a giudizio
l’amministrazione ha ritenuto l’agire dell’assicurato sussumibile al reato di
truffa, circostanza che parte ricorrente contesta.
In ottica penale il
comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula,
sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle
prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli
è chiamato comunque a riferire all’amministrazione in virtù dell’obbligo
impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA), è certamente sanzionabile. La qualifica
giuridica penale del comportamento dipende però, come la giurisprudenza
federale evoca, dall’agire specifico dell’autore, ossia dal suo comportamento
concreto.
Da un lato la LPC punisce
con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, all’art. 31 cpv. 1
(che istituisce quindi il comportamento a delitto a norma dell’art. 10 cpv. 3
CP), sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale
commina una pena più grave, chiunque:
"
a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene indebitamente da un
Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una
prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
c. (…)
d. non ottempera
all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”
Mentre è elevata a
contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa sino a CHF
5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base alla legge
rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni inesatte o
rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a
un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo
impedisce.
Il tenore della norma è
quello in vigore dal 1 gennaio 2008. Di rilievo è l’entrata in vigore, dal 1
ottobre 2016, del nuovo art. 148a CPS relativo alla punibilità in caso di
ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto
sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all’ottenimento, per sé
o per terzi, di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a
cui l’autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire
mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”,
l’autore “inganna una persona o ne conferma l’errore”. La norma,
come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua entrata in
vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i
fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen: Le disposizioni penali
in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I p. 347 ad.
3.1.4.).
Già per tale ragione la
tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe unicamente applicabile tale norma
(art. 148a CP) a fronte di un comportamento delittuoso posto in atto già nel
2007 e successivamente (in occasione delle revisioni del 2012 e del 2016, durante
il mese di marzo), non può essere ritenuta.
Va qui rammentato come la
Costituzione federale, per la volontà del popolo e dei Cantoni espressa il 28
novembre 2010, preveda, all’art. 121 cpv. 3 che, a “prescindere dallo
statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli
stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno
se:
(…) b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni
sociali o dell’aiuto sociale“ (i capoversi 4 a 6 della medesima norma
costituzionale precisano addirittura specifiche modalità esecutorie
dell’espulsione). Il cittadino straniero rispetto alla Svizzera, che commette
il reato dell’art. 148a CP, così come il reato di truffa, a norma dell’art. 66a
cpv. 1 lett. e CP (che concretizza la norma costituzionale indicata in
precedenza) deve essere espulso dal territorio nazionale a prescindere dal suo
statuto e fatto salvo il caso di rigore.
2.10. L’ottenimento indebito di
prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile
solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni
sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art. 148a CP appena
evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione
sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna astutamente un
collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico preposto
all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio
dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare la
prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa a
norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.
La giurisprudenza, sia
cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il
reato di truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali
rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen
nel suo contributo (op. cit., p. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento
costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha
avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un
comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire
indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o
del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF da ultimo nella
STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio
qualificato.
Infatti, come ricorda la
dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente
omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o
contratto (Garantenstellung) può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 sub.
1.4.2.1.; Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad art. 146 n. 10;
DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2.).
Occorre, di seguito,
esaminare l’evoluzione della giurisprudenza federale per contestualizzare
compiutamente il tema e per poi verificare la correttezza, o meno, della
decisione impugnata.
2.11. Il Tribunale federale, in una
sentenza del 15 giugno 2001 (DTF 127 IV 163; emanata a seguito
dell’annullamento parziale di precedente giudizio da parte dell’alta Corte con
la STF 6S.288/2000) ha ritenuto (riferendosi all’allora art. 148 CPS che
reprimeva la truffa) che il procacciamento indebito di prestazioni
complementari dell'assicurazione sociale fosse costitutivo di truffa siccome
l’inganno astuto adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni
dell'assicurazione, concesse esclusivamente alle persone che adempiano le
condizioni (rigorose) poste dalla LPC, si limiti a dar seguito alla domanda
dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua
situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una
fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarato (consid. 2).
In sostanza (come
rilevabile in particolare dalla STF 6S.288/2000 del 20 settembre 2000 relativa
alla medesima fattispecie) l’imputato era giunto dall’estero in Svizzera dove,
una volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di soggiorno
allora vigenti (in applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità abrogata con l’art. 35 della LPC del 6 ottobre 2006 vigente) aveva
chiesto il versamento delle PC sottacendo di avere conseguito delle vincite a
una lotteria francese per importi molto rilevanti. L’Alta Corte
ha considerato, in quel giudizio, come:
" Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend coupable d'escroquerie notamment
celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses
et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires. Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq ans ou plus
ou de l'emprisonnement, soit d'une peine plus lourde que celle prévue par (la)
LPC. (…). Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de
tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la
victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait
déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice
patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement
et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime (…). La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision
faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par
gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe quel
acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une
déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit
l'affirmation d'un fait (…). La tromperie peut être réalisée non seulement par
l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait
vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par
commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut
constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant,
à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance
spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106
IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich
1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12 ad art. 146 CP p. 141 s.;
Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, n. 1.12 § 18 p. 171 ss;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e
éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op. cit. Bes. Teil I, §
15 n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op. cit. n° 1 p. 194 s…).
Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par
des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par
commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas
révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances
sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines
circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence
dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n°
14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140). Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en outre que la
tromperie commise soit astucieuse.
Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que
l'auteur recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à
des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce
lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement
exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison
d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV
246 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186
consid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités).
(…). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe
pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en
faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office
cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une
fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était
accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant
sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué
cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (…)
Il est constant que le recourant a, au plus tard en
1980 et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de
l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes
les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès
lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie.
Or, celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par
actes concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance
lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et
temporairement. En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par
commission en requérant des prestations de l'Office cantonal. Par ailleurs, s'il
ressort des faits ainsi établis que le recourant ne s'est pas livré à un
Considerandi
édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
s'est contenté de déclarations incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses
agissements restent astucieux, dès lors que l'autorité ne pouvait que très
difficilement déceler sa fortune, placée d'abord en Allemagne puis à la Banque
… de Zurich.”
In una sentenza pubblicata
in DTF 131 IV 83, al considerando 2.1.3. il TF ha ritenuto come l'obbligo di informare
ex art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una truffa commessa per omissione, non crea
alcuna posizione di garante:
" Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von
Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle
objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts
des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als
Erfolgsdelikt dar.
Art. 16 ELG ist kein
Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen
die Auszahlungen jeweils monatlich erfolgen und damit auf
Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger während der ganzen Leistungsdauer
gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der Behörde alle Umstände zu melden, die
Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe der Leistungen haben können, bedeutet
dies nicht, dass die Straftat ein Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und
unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine
Leistung im Sinne dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt, und
anschließend seine Mitteilungspflichten verletzt, verwirklicht den Tatbestand
weder durch pflichtwidriges Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen
rechtswidrigen Zustandes noch durch ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung
weiter. Der Tatbestand umfasst nach seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken
einer Leistung durch täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil
des Tatbestands massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen).
Wer eine Straftat nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen
Zustand, sondern führt einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen
Erwirken von Leistungen besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird
mit jeder Zahlung jeweils neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand
enthält keine Elemente, die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten
ausdrücklich oder zumindest sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art.
24.
ELV verankerten Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines
Tatbestands massiges Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil
eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen
vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann
verwiesen werden.”
Questa giurisprudenza è
stata confermata nella successiva DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha
precisato come la truffa per omissione presupponga che l'autore
abbia un obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e
contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare
modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna
posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l’Alta Corte ne spiega in
dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda al proposito Salome Krieger Aebli, Sozialhilfe zu
Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010 p. 169 ss in
particolare p. 170). L’Alta Corte ha rilevato come:
" Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung aufgrund von
Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht gemäß Art. 24
ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen vermag (a.a.O., E.
2.1.3
S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine bereits in einem
nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene Auffassung, dass
aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante Veränderungen zu
melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (…) An dieser
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid
6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O.,
S. 183 f.), ist festzuhalten.”
In sostanza dunque la
violazione dell’obbligo posto dall’art. 24 Ordinanza sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
ossia l’obbligo di informare, per il quale (secondo il testo legale):
" La persona
che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o
l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza
ritardo all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni
mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della
situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di
informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia
dell’avente diritto.”
Così come l’obbligo
generale posto dall’art. 31 LPGA, non creano quella Garantenstellung che
permetta di ritenere un obbligo giuridico accresciuto di comunicare e
informate, e tale, se violato, da costituire un inganno a norma dell’art. 146
cpv. 1 CP (commessa per omissione). L’Alta Corte, sempre nella DTF 140 IV 11
(consid. 2.4.4.), precisa in effetti che
" Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede wesentliche
Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu melden, ist
gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG)
beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB)
stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des
Grundsatzes von Treu und Glauben (…).Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung
des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie
es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die
Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (…). Eine Verletzung
der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht
weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen
Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten
Zahlungen und damit vor Schaden bewahren.”
Proseguendo poi con queste
considerazioni (consid. 2.4.6.):
" Die Missachtung der gesetzlichen oder vertraglichen Melde- oder
Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (…). Dazu gehören etwa neben
Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen auch strafrechtliche
Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht gemäß Art. 31 Abs. 1
ATSG geht.”
Ed il riferimento è fatto
alle norme sanzionatorie specificatamente previste nelle leggi istituenti
assicurazioni sociali (per la materia qui all’esame si faccia riferimento al
citato art. 31 cpv. 1 lit. d LPC). Il TF ne deduce come:
" Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der
Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des
öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser
Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen,
dass Sozialversicherungsleistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die
rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der
Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und
Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E.
5.1). Auch in Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei
systematischer Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung
der Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen
das Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen
vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt
sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände
hinzukommen. Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten
keinen Sinn bzw. wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine
Garantenpflicht ableiten und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug
qualifizieren wollte.”
L’Alta Corte ha però
ricordato come:
" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch
gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen,
gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich
der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine
verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines
Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl.
Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163,
Regeste und Sachverhalt C).”
In estrema sintesi il
tacere, a fronte di un obbligo giuridico (art. 24 OLPC), e non indicare
all’amministrazione fatti rilevanti, a sé solo, non costituisce un inganno
astuto che consenta di ritenere una truffa commessa per omissione, la posizione
di garante non è deducibile dalla norma citata e, tantomeno, dall’art. 31 cpv.
1.
LPGA (che prevede per l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è
versata la prestazione, l’obbligo di notificare all’assicuratore o, secondo i
casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una
prestazione). Per il TF, però, nel caso in cui l’assicurato sia
specificatamente interpellato a fornire informazioni sulla sua situazione
personale, sanitaria o finanziaria, nel caso di menzogna, è ipotizzabile la
truffa. In effetti, in questa costellazione, l’inganno non più commesso per
omissione ma con azione diretta dell’agente che scientemente omette di rispondere
in maniera completa e veritiera alle richieste (come nella costellazione della
STF 6S.288/2000 e della successiva DTF 127 IV 123 citate in precedenza)
Nella DTF 140 IV 206 il
TF, confermando la sua giurisprudenza, ha ritenuto come la violazione
dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze
suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito con le
disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali
(consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni,
ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non
costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art.
146.
cpv. 1 CP (consid. 6.4).
In precedenza la 2a Corte
di diritto sociale del TF aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013
(STF 9C_232/2013 consid. 4.1.2.), come:
" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après
avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa
situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et,
partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se
borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément
déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son
silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a
été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au
moins par acte concluant ou silence qualifié.”
Nella STF 6B_99/2015 del
27.
novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto
all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una
relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un
caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel
giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata avesse:
" complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide
financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de
revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide
financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de
prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes
souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine,
X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette
base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de
prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin
2011.
A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice
général a découvert que X.________ était titulaire d'un compte privé auprès de
la banque A.________, lequel présentait un solde créancier (…) Ces montants
dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de
bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (…)”
A fronte di questa
situazione il TF ha formulato le considerazioni seguenti:
" Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers. (…)
Cette infraction se commet en principe par action.
Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11
consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a
l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation
et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre,
n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à
percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la
manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la
situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente
lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions
permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant
l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque
l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions
explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la
situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question
alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées) …
Une escroquerie par actes concluants a également été
retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement
accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité
compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la
production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune
non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b
p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou
dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires
tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies
l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83
consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre
2013.
consid. 4.1.3).”
2.12
Va quindi ritenuto che,
mediante la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui
deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa,
l’autore inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del reato dell’art.
146.
cpv. 1 CPS occorre non solo un inganno ma lo stesso deve essere astuto. A
questo proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha esposto quanto segue:
" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si
leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce
n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de
la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles
pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que
dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière
d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations
les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par
exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide
sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces
ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune
non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts
6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011
consid. 4.1.2 et les références citées).”
Nello stesso senso la STF
1255/2018 del 22 gennaio 2019.
Quanto all’ulteriore
condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel medesimo giudizio
l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti giudizi, ossia
che:
" Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte
litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la
loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait
la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par
l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce
n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité
pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat
et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid.
3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les
références citées).”
La Corte, in quel caso, ha
concluso che:
" En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction
d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général
en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans
d'économies.”
2.13
In sostanza dunque se
l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti salvi
altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno astuto
da parte dell’autore, ma unicamente una violazione dell’art. 31 LPC (per
rimanere nel cotesto di tale legge). Al contrario della truffa commessa per
atti concludenti. Come ricorda Margaret
Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:
" l’agire
dell’autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti
che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione
del beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore agisce (attivamente) per atti
concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno
astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni
in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica
d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso
riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto
a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza
indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore
dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o
parzialmente indebita) prestazione.”
A questo proposito si
faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF
9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206, dove l’Alta Corte ha indicato
esplicitamente, nelle considerazioni del punto 6.3.1.3., che:
" L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer
toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi
d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les
prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement
actif de tromperie. (…)
Il convient en revanche d'analyser la situation de
façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres
actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré
comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le
cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux
questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de
modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en
effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie
active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18;
voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur
cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).”
(evidenziazione del redattore)
Per Kuelen:
" Ciò
avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera
alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa costellazione
l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra
ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande
dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli elementi rilevanti
ai fini dell’ottenimento della prestazione.”
2.14
Anche l’autrice ticinese
ritiene che la punibilità del comportamento dell’autore possa intervenire se
l’inganno sia astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su una menzogna
semplice e non su un castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile
dalla vittima e quindi quando la verifica non sia possibile o non è
ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l’autore dissuade la vittima dal
compierla od ancora se è prevedibile che l’ingannato rinuncerà a compierla (DTF
133.
IV 256 consid. 4.4.3.).
Quali accertamenti e quali
verifiche sono esigibili o possono essere posti in atto dall’assicurazione
sociale è stato in parte evocato in precedenza. Da un lato la giurisprudenza
indica che il minimo esame è esigibile, in STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011,
consid. 2.1.2., il TF ha rammentato come:
" (…) n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui
qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses
revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de
taxation ou des extraits de comptes bancaire.”
Se all’amministrazione
sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di contenuto non veritiero
o non autenticità e non sono eseguite verifiche, l’inganno è semplice e non può
ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio 2011). In sostanza l’assenza
di reazione a fronte di una situazione di sospetto potrebbe fare decadere la
truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza di diligenza non è
comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:
" On ne saurait effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de
négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son
obligation d’établir la situation financière de l’assuré (revenus, fortune,
dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que,
par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires
et du comportement de l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant
l’obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d’envisager la
modification considérable survenue dans la situation financière de l’assuré.”
(STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 6.)
Da ultimo va nuovamente
ripreso un passaggio della pubblicazione di Margaret
Kuelen (p. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale,
la risposta fallace del beneficiario a precise domande dell’assicurazione
sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto
che “l’amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del
reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).
2.15
Va ancora evidenziato come i
fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere
rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla
loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF
6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.
2.16
Nel caso all’esame il
ricorrente, come evidenziato in dettaglio nelle considerazioni di fatto, ha
postulato nel corso del 2007, l’ottenimento di prestazioni complementari.
Quando ha riempito il formulario egli non ha esplicitamente risposto alle
domande tese all’accertamento dell’esistenza di una sostanza immobiliare, e dei
relativi redditi, in Svizzera o all’estero.
Nel doc. 40, come rilevato
sub. 1.1., è posta la domanda precisa relativa alla sostanza che “deve
essere indicata al valore ufficiale di stima al 1 gennaio dell’anno corrente;
sotto questa voce deve essere indicato anche il valore di sostanze possedute
fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all’estero” (il
grassetto è del formulario stesso). Seguono poi richieste di specifica relative
alle indivisioni, al bestiame, alle comunioni ereditarie e a ogni altro cespite
di sostanza. Lasciare in bianco tale risposta, non indicando l’esistenza di
sostanza di un certo valore equivale, per atti concludenti, a ingannare i
funzionari della Cassa che sono nell’impossibilità di accertare l’esistenza di
una sostanza immobiliare estera. Il tentativo di giustificare la mancata
risposta con la dabbenaggine, la scarsa scolarizzazione, la mancanza di cultura
non è d’aiuto al ricorrente. In effetti il signor RI 1 non è analfabeta, non lo
sostiene, e il formulario su questo aspetto è molto chiaro, la domanda è
espressa in modo semplice e facilmente comprensibile.
Ma non solo. Con lettera
del 25 agosto 2009 la Cassa ha scritto all’assicurato (doc. 57) chiedendo
talune informazioni, in specie una dichiarazione relativa ai depositi bancari e
postali degli anni precedenti, e postulando, se del caso, l’invio dell’”estratto
di catasto della sostanza immobiliare posseduta individualmente o in comunione
ereditaria (anche all’estero)” (il grassetto è dell’estensore della
lettera, signora __________). Domandare l’attestazione della sostanza di cui si
è proprietari all’estero è domanda lecita (ed anzi auspicabile da parte della
Cassa a fronte di persone provenienti dall’estero dove un accertamento delle proprietà
immobiliari è estremamente complesso se non con il sussidio dell’assicurato).
Anche questa richiesta, per il resto molto ben compresa (e ossequiata dal
ricorrente mediante la trasmissione di estratti relativi ai depositi
finanziari), non ha comportato nessuna ammissione da parte di RI 1. L’11
settembre 2009 (doc. 72) l’assicurato e la moglie hanno sottoscritto una
dichiarazione esplicita attestando, contrariamente al vero, senza possibilità
per i funzionari della Cassa di verificare la circostanza, che non detenevano
nessuna proprietà all’estero.
Sottoscrivere tale
attestazione, dopo avere lasciato in bianco la risposta sul modulo del 2007 di
richiesta delle PC e prima della decisione della Cassa sulla richiesta, non ha
fatto che ingannare astutamente i preposti funzionari da parte di RI 1. La
decisione della Cassa dell’11 marzo 2010 (doc. 132) ha riconosciuto il diritto
del qui ricorrente al beneficio di prestazioni complementari dal 1° dicembre
2007.
Il tacere, nonostante esplicita richiesta di informazioni relative a
proprietà immobiliare anche all’estero, il rispondere a una esplicita domanda
di accertamento con una falsa dichiarazione di non possesso di proprietà
all’estero realizza i presupposti della giurisprudenza di un inganno astuto a
norma dell’art. 146 cpv. 1 CP. Si ripete che il ricorrente, in uno con la
moglie, non solo quando deliberatamente non ha risposto alla domanda posta sul
formulario (doc. 40) ha agito per atti concludenti, ma, soprattutto, quando ha
sottoscritto assenza di proprietà all’estero ha agito positivamente e
certamente in maniera consapevole.
2.17
L’inganno, consistente in una
semplice menzogna, non poteva essere scoperto dalla Cassa. I funzionari hanno
eseguito le verifiche che da loro ci si poteva aspettare, hanno interpellato
l’assicurato, hanno chiesto la sottoscrizione di una attestazione tesa a
escludere la proprietà estera di immobili. Di più non era possibile fare
siccome la sostanza immobiliare, ed il relativo reddito, non sono stati
dichiarati fiscalmente dal ricorrente. La verità è emersa solo quando RI 1 ha
indicato all’UT competente, come indicato pure totalmente all’oscuro
dell’esistenza di una sostanza immobiliare estera, la proprietà di immobili e
il diritto di usufrutto su parte di essi.
Alla Cassa non può essere
mosso il rimprovero di essere stata negligente nelle sue verifiche (tutta la
documentazione acquisibile è stata richiesta e messa agli atti ed è stata usata
per rendere la decisione di PC).
L’agire dell’assicurato,
manifestamente truffaldino, ha causato un danno alla Cassa, danno consistente
nelle maggiori prestazioni complementari versate, così come dettagliatamente
calcolate nel doc. 339 – 341 dove sono state cifrate in dettaglio, per poi
essere raccolte nella tabella annessa alla decisione del 13 maggio 2019. Le
prestazioni non dovute, per l’incidenza della sostanza immobiliare e del suo
reddito, sono state determinate in CHF 26’228 per il periodo dal 1° dicembre
2007.
sino al 28 febbraio 2019.
2.18
La Cassa ha correttamente
applicato il termine di prescrizione per domandare la restituzione delle
prestazioni indebitamente versate all’assicurato. In effetti l’agire di RI 1
adempie manifestamente tutti i presupposti della truffa in danno
dell’assicuratore sociale. La truffa (art. 146 cpv. 1 CP) è un crimine siccome
sanzionata con la pena (edittale) detentiva sino a 5 anni. Per l’art. 10 cpv. 2
CP sono crimini i reati cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
In base all’art. 97 CP l’azione penale si prescrive in 15 anni, se la pena
massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni.
Ne discende che la Cassa
ha agito correttamente. La richiesta di restituzione è stata notificata con
decisione formale il 13 maggio 2019 dopo che la Cassa è stata messa a
conoscenza della sostanza immobiliare italiana il 27 giugno 2018 da parte dell’assistente
sociale dell’assicurato. L’amministrazione ha quindi agito correttamente entro
l’anno dalla conoscenza dell’indebito, in effetti il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase
LPGA).
La Cassa ha chiesto la
restituzione delle PC erroneamente versate per un periodo superiore agli 11
anni. Come rammenta l’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA se il credito di
restituzione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede
un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. Qui la Cassa
poteva quindi risalire all’inizio del versamento delle PC ossia al 1 dicembre
2007.
in applicazione dell’art. 97 CP in relazione con l’art. 146 cpv. 1 CP.
2.19
Alla luce di quanto precede il
ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Non si fa
carico di tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti