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Decisione

33.2020.5

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17 agosto 2020Italiano43 min

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC

secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le

sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero

per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale

obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328

segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto

onere a norma dell'art.

329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le

condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti

da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo

morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza

in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo

motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche

dopo l'entrata in vigore dell'art.

16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,

come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti

parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza

tra parenti secondo l'art.

328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di

locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora

maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di

locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio

dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione

provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,

ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della

redattrice).

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è

chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio

in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare

una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la

vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che viveva separata dal

proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione

domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione

della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze

del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla

nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel

caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino

indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano

stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la

beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella

trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia

minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che

l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel

senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece

decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa

di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che

quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.

Nella STF

9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione

alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che

prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve

avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione

coabitano degli adulti e dei bambini piccoli.

È infatti

soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e

bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della

pigione.

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il

Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve

essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa

unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono

incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio

l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V

271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito,

l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della

pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo

delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima

economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di

cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la

locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non

beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle

spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una

prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle

prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti

imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque

è inammissibile.

Nel caso di specie non era dunque data l'eccezione al principio

dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione,

perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della

pigione all'assicurata.

Nella seguente STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di

compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano

l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San

Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa

affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della

neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e

fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici

cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso

dell'appartamento se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione

della pigione.

Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha

sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la

giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già

una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che

ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un

bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché

occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in

particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più intensamente

nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione di partenza

significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al principio della suddivisione

della pigione per teste. Il fatto che il bambino che convive abbia eventualmente

meno di dodici mesi non può essere paragonato alle circostanze eccezionali

riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di vivere insieme o l'utilizzo

della maggior parte dell'abitazione da parte di un singolo inquilino. Con ciò

decade anche, come ammette la stessa Corte cantonale, un limite di età per la

suddivisione della pigione quando c'è il coinvolgimento di bambini piccoli

(cfr. consid. 4.1).

Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare

la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero

state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per

teste (cfr. consid. 4.2).

Il ricorso della Cassa è stato accolto.

2.5 . Anche la giurisprudenza cantonale resa dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha più volte analizzato il tema.

Con STCA 33.2001.82 del 14

giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso

di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72)

questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una

madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di

considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la

figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA

33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010,

il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della

suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/

suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione

opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la

summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con

i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e

non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna

assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato

il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da

parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per

conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse

paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in

parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato

giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata

così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA

33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la

figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e

psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle

cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una

casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha

deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria

di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18

novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra

il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.

A ugual risultato si è giunti

il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme

alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per

problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto

valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di

mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro,

nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,

altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che

la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile

è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non

è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6

giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con

ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il

TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole

persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa

unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva

stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½

locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo

-, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la

pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi

abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo

delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la

pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due

terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano

escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1)

sul caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre

la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata

assunta come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una

particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse

su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto

civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare,

essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché

non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a

difficoltà economiche, ma problemi di natura economica non potevano

portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di

compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro,

l'assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e

l'alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di

partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se,

implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina

dell'assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.

Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era

possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in

applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze

gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a

Considerandi

determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione

della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234

consid. 2b).

Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018

sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex

moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico

dell'ex marito.

Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della

pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo

giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di

mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della

sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in

quanto maggiorenne, non beneficiaria di una rendita e oltretutto non

essendo sua figlia, la studentessa non era in alcun modo compresa nel

calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era

il suo genitore.

Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si

prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per

tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza

da parte dell'uno nei confronti dell'altra.

Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di

mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex

moglie.

Nella STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 il TCA ha confermato la

suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato che condivideva

l'abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto dallo stipendio il

vitto e l'alloggio. Trattandosi quindi di una convivenza onerosa e non a titolo

gratuito, non si poteva invocare l'eccezione alla suddivisione paritaria.

Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata

sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi,

si è sposata e ha avuto due figli. Pertanto, sotto lo stesso

tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli

rispettivamente nipotini dell'assicurata. Non è stata menzionata né

comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in

comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di

mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno

un obbligo di assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla

base della convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla

suddivisione per teste della pigione.

Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), seppure

per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua

ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto

di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli

ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato

non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa

ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita

fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.

Di recente (STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020) il

Tribunale ha giudicato su una fattispecie simile alla STCA 33.2017.4,

visto che il ricorrente ha ospitato in casa propria il figlio della sua (ex)

moglie. Secondo l'assicurato, sebbene fosse maggiorenne (1991), anche una volta

portati a termine gli studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo,

perciò egli ha sentito un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di

lui dandogli vitto e alloggio gratuiti. Il TCA ha evidenziato che il figlio di

primo letto di sua moglie non era, dal profilo giuridico, suo figlio e che,

pertanto, l'insorgente non aveva alcun obbligo giuridico di mantenimento nei

suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, benché l'assicurato si sia occupato

del mantenimento del ragazzo, non poteva avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in

quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, e oltretutto non

essendo suo figlio, il giovane non era in alcun modo compreso nel

calcolo della prestazione complementare del ricorrente.

Nemmeno era possibile sostenere che il figlio della moglie si

prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario.

Nel suo ultimo giudizio del 27 aprile 2020 (33.2019.22), la

scrivente Corte ha statuito sul caso di una mamma che, sin dalla loro nascita,

ha vissuto con i due figli, uno dei quali si è sposato e sia la moglie sia il

loro figlio vivevano nell'abitazione della beneficiaria di prestazioni

complementari. Il TCA ha riconosciuto la suddivisione per teste della pigione

della ricorrente in funzione dei periodi di presenza dei suoi parenti e ha

rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per verificare se integrare o

meno un figlio nella composizione familiare per un determinato periodo.

2.6

Nell'evenienza concreta,

occorre stabilire se __________ condivideva effettivamente l'abitazione del

ricorrente quando quest'ultimo ha postulato le prestazioni complementari,

quindi nel mese di ottobre 2019.

Nell'opposizione del 13 gennaio 2020 (doc. III/2) l'assicurato ha

affermato che non è mai esistito un coinquilino che pagava una pigione o che

l'aiutasse a coprire le spese del suo immobile. Questa persona risultava

formalmente domiciliata presso di sé, ma di fatto essa risiedeva in un altro

Cantone. Egli le ha soltanto dato la possibilità, per amicizia, di fare

figurare il domicilio in Ticino visto che i suoi figli abitano nel nostro

Cantone e ogni tanto veniva a trovarli. Questa finta domiciliazione era senza

controprestazione, eccetto, quando c'era, accompagnarlo alle visite mediche o a

fare acquisti. Non si trattava dunque della presenza di un coinquilino, ma

della domiciliazione di un amico.

Con il ricorso l'assicurato ha precisato che dal novembre 2017 non

ha più condiviso la sua abitazione con __________, poiché quest'ultimo aveva

trovato lavoro a __________, ma non ha notificato il cambiamento perché non

sapeva che era tenuto a farlo e perché sperava di trovare presto un posto di

lavoro in Ticino.

Da parte sua, la Cassa di compensazione ha interpellato il Comune

di __________, che al riguardo si è così espresso il 31 gennaio 2020 (doc. 158):

" Al nostro

controllo abitanti risulta che, presso l'economia domestica del signor RI 1,

sia presente anche il signor __________, 1963.

Il signor __________ è arrivato a __________ il 21.04.2015

proveniente da __________.

Se fosse corretto quanto indicato al punto 4 dell'opposizione, il

Comune confederato di residenza avrebbe preteso il deposito di

un'autorizzazione di soggiorno (certificato di domicilio per soggiorno in

altro comune) rilasciata da noi, circostanza non avvenuta.".

Durante l'udienza del 15 luglio 2020 (doc. VII) il teste __________

ha dichiarato quanto segue:

" (…)

Attorno al 2014 e comunque per 4 anni sino verso la fine del 2019, ho reperito

un posto di lavoro a __________ presso la __________, posto di lavoro che

speravo potesse durare fino al mio pensionamento, ma così non è stato siccome

alla fine sono stato licenziato.

Durante questo periodo ho lavorato a __________, dormivo presso

l’appartamento di mia mamma a __________ e venivo in Ticino un paio di fine settimana

al mese per i contatti con i miei 2 figli. Quando venivo in Ticino capitava che

dormissi da RI 1, ma più spesso stavo dai miei figli e con loro, il minore ha

oggi 25 anni e studia, mentre il più grande ha 28 anni ed è indipendente.

La situazione era questa e nonostante ciò non ho pensato di

spostare il mio domicilio nel Canton __________, a __________ o nel Cantone __________

per via dell’appartamento della mamma a __________, ma ho mantenuto il

domicilio fiscale, politico e il riferimento all’appartamento di RI 1, perché

ho sempre sperato di rientrare in Ticino per trovare un lavoro.

Attualmente in viale __________ a __________ vivo presso degli

amici.

A domanda preciso che mia mamma è mancata a __________ in aprile

2020.

(…). L’appartamento di __________ è stato definitivamente disdetto con

effetto a maggio 2020.

(…)

La mattina quando lavoravo mi alzavo prima delle 5 per affrontare

il tratto di strada fino in ditta e la sera rientravo nell’appartamento della

mamma.

Il lavoro non l’ho mai svolto dal Ticino, in Ticino venivo quindi

un paio di volte mensilmente per la visita ai miei figli.

(…)

Il matrimonio è avvenuto a __________ il __________ dicembre 2019;

in quel momento c’era la disponibilità di un appartamento a __________,

appartamento sul quale posso ancora contare ora, si tratta di un affitto e lì

volevo fare arrivare dal __________ anche la figlia della mia seconda moglie.".

Il giudice delegato ha quindi chiesto al ricorrente il motivo per

cui nel formulario di richiesta di PC il 2 ottobre 2019 egli ha indicato, senza

specifica alcuna, la convivenza con __________, e questo quando, stando alle

dichiarazioni ricorsuali e a quanto ha raccontato il teste, questi risiedeva

sostanzialmente fuori Cantone per buona parte del tempo.

Al riguardo l'assicurato ha precisato che:

" (…) questa

era la realtà che appariva dai registri comunali e quindi risultava una

convivenza, anche se la stessa materialmente era quella descritta dal teste.

Io non ho pensato, alla luce della situazione delle mie condizioni

fisiche, di precisare la modalità di questa convivenza, ciò che ho fatto dopo

alla luce della decisione amministrativa.

(…) Egli non ha pensato all’importanza di questo elemento e ha

dichiarato la situazione così come era nota e registrata in seno al controllo

abitanti di __________.

Per quanto noto al ricorrente, __________ a febbraio 2020 ha

notificato la sua partenza da __________. (…)".

Quest'ultima circostanza, come richiesto in sede di udienza, è

stata accertata dalla Cassa di compensazione presso il Comune di __________

(doc. VIII).

2.7

Va anzitutto rilevata una

incongruenza fra le dichiarazioni del teste e le affermazioni del ricorrente.

Quest'ultimo, infatti, ha indicato che dal 2017 la coabitazione

con l'amico era soltanto formale e non più anche di fatto, visto che dal

novembre 2017 __________ lavorava a __________.

Tuttavia, dall'udienza è emerso che il teste ha lavorato presso la

ditta __________ per quattro anni, ossia fino al suo licenziamento avvenuto

verso la fine del 2019.

Durante questo periodo di tempo, in settimana l'amico del

ricorrente dormiva presso l'appartamento della mamma a __________ e veniva in

Ticino un paio di fine settimana al mese per trovare i suoi due figli presso i

quali spesso soggiornava, mentre meno di frequente risiedeva nella casa

dell'assicurato.

Formalmente, però, come ha accertato l'amministrazione, il teste

era domiciliato presso la sua abitazione a __________ sin dal 2015 e ciò fino

al 1° febbraio 2020. Questa circostanza è stata confermata dall'assicurato

medesimo quando il 2 ottobre 2019 ha compilato il formulario per richiedere le

prestazioni complementari. Infatti, alla domanda se v'erano altre persone che

convivevano nella sua economia domestica, l'interessato ha indicato il nome di __________,

senza però precisare che si trattava di una coabitazione non effettiva.

Della natura di questa convivenza, definita dal ricorrente soltanto

formale, nulla sapeva l'Ufficio controllo abitanti di __________, visto che il

31.

gennaio 2020 ha attestato che presso l'economia domestica dell'assicurato

risultava domiciliata una terza persona sin dal 2015 e che se si fosse trattato

di una domiciliazione di comodo, risiedendo __________ a tutti gli effetti

altrove, questi avrebbe dovuto richiedere un'autorizzazione di soggiorno,

circostanza che però non si è realizzata.

In effetti, durante la sua audizione il teste ha affermato che in

settimana dormiva presso la mamma a __________ e in Ticino veniva un paio di

fine settimana al mese per vedere i suoi figli, dai quali soggiornava. Malgrado

tale situazione, egli non ha pensato di spostare il proprio domicilio né dove

lavorava né dove dormiva, mantenendo invece sempre il domicilio fiscale e

politico presso l'indirizzo dell'assicurato.

Stante quanto precede, il TCA osserva che l'ospite del ricorrente

ha affermato di soggiornare più spesso altrove piuttosto che presso

l'abitazione di RI 1. Infatti, dalle sue dichiarazioni è emerso che non solo

per cinque giorni alla settimana egli viveva con la mamma nel Canton __________

a __________, affrontando quotidianamente la trasferta a __________, ma quando

andava a trovare i due figli egli spesso pernottava da loro e quindi usufruiva

dell'ospitalità dell'insorgente soltanto di rado, visto che rientrava in

Cantone Ticino un paio di fine settimana al mese.

Infine, occorre ricordare che __________ aveva una compagna, poi

divenuta sua moglie nel dicembre 2019, che viveva in __________ in un

appartamento in affitto su cui ancora oggi egli può contare.

2.8

Sulla scorta degli elementi emergenti

dall’incarto si deve ritenere che il signor __________ disponeva di una

residenza abituale nel Cantone di __________, presso l’appartamento della

madre, dove risiedeva in corso di settimana per lo svolgimento del proprio

lavoro alla __________ di __________. Egli non si è annunciato all’autorità

comunale di __________ (__________) informando parallelamente il Comune di __________

e non ha domandato e ottenuto, come invece avrebbe dovuto, alcun permesso di

soggiorno fuori cantone per risiedere a __________. A tutti gli effetti il

domicilio del teste è rimasto quello del qui ricorrente. Nonostante questo

aspetto giuridico, va considerato il fatto – nell’ottica dell’applicazione

delle norme relative alla PC interpretate alla luce della giurisprudenza

esposta dettagliatamente nelle considerazioni precedenti – che il signor __________

scendeva in Ticino solo un paio di volte al mese e gli capitava di risiedere

presso i figli rispettivamente presso la compagna (poi divenuta sua moglie nel

dicembre 2019) in un appartamento in __________ (stante le necessità della

seconda moglie del teste di rimanere in quella nazione).

Questa situazione di

fatto, accertata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in particolare

mediante l’assunzione a verbale del teste, permette di ritenere che la casa di __________

del ricorrente non fosse occupata, vissuta e goduta dal teste se non in maniera

estremamente limitata. Al signor __________ serviva, verosimilmente, in quel

periodo, un recapito e un punto di riferimento, osservato come la compagna (in __________),

il figlio primogenito (indipendente) e la mamma (per il lavoro) fornivano al

signor __________ la disponibilità di spazi abitativi da lui occupati per la

maggior parte del tempo nel periodo corrente tra l’ottobre 2019 e il 1°

febbraio 2020.

La disponibilità di un

approdo in Ticino in caso il teste non avesse potuto contare sull’appartamento

in __________, rispettivamente sulla possibilità del figlio di ospitarlo,

mentre il resto del tempo lo trascorreva tra i cantoni di __________ e __________,

non permette di ritenere che la pigione lorda debba essere suddivisa fra due

persone, non essendoci stata una convivenza reale.

Questa situazione eccezionale e particolare, in se unica, per cui __________,

sia per motivi professionali (il lavoro a __________) sia per ragioni familiari

(la mamma a __________ e i figli in Ticino) ed ancora per l’aspetto affettivo

(la compagna poi moglie in __________), ha vissuto in diversi luoghi e solo di

rado presso la casa dell'assicurato durante il periodo d’interesse (ossia

ottobre 2019 – febbraio 2020; periodo che fa seguito però a un’effettiva

convivenza che ha preceduto l’inizio dell’attività lavorativa a __________ da

parte del teste), non consente di concludere per una coabitazione effettiva

tale dal dovere suddividere la pigione fra due occupanti, in concreto va

considerato che il signor __________ ha risieduto a __________ per pochi (3 o

4) fine settimana.

Questa discontinuità e sporadicità della presenza del teste a __________

impone, indipendentemente dal fatto che dal profilo civile, fiscale e politico

il signor __________ risultasse all'Ufficio controllo abitanti come formalmente

domiciliato presso il ricorrente, a ritenere una sostanziale occupazione dei

locali dell'abitazione a __________ da parte di quest'ultimo. Alla luce di

queste, particolari e eccezionali circostanze, non è possibile, per i 3 mesi

d’interesse (ottobre 2019 – fine gennaio 2020), computare, nel calcolo della PC

del ricorrente, la metà del costo dell’abitazione lordo della casa di __________.

Per il periodo citato la pigione lorda deve essere computata interamente al

ricorrente.

2.9

Il ricorso deve essere

accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti

all'amministrazione per emanare una nuova decisione che consideri integralmente

la pigione. Vincente in causa e patrocinato da un legale, l'insorgente ha

diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto, di conseguenza:

1.1. La

decisione impugnata è annullata.

1.2. Gli atti sono rinviati alla

Cassa cantonale compensazione per l’emanazione di una di nuova decisione alla

luce delle considerazioni esposte.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente

l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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