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Decisione

33.2020.8

Ricorso per denegata giustizia respinto. La decisione richiesta, pur se non nella forma corretta, è già stata emessa diversi anni prima. Per il principio della buona fede e della sicurezza del diritto avrebbe dovuto contestarla entro un termine ragionevole

15 maggio 2020Italiano28 min

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2020.8

CS

Lugano

15 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

A. Con

ricorso per denegata giustizia del 26 febbraio 2020, RI 1, rappresentato dallo RA

1, ha chiesto che la Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni

complementari, decida in merito al suo obbligo di restituire le spese di

malattia (doc. I).

B. Con

risposta del 23 marzo 2020 la Cassa ha proposto di dichiarare irricevibile il

ricorso, rispettivamente di respingerlo, con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

C. Il

4 maggio 2020 l’insorgente ha prodotto delle osservazioni (doc. VI), trasmesse

alla Cassa per conoscenza (doc. VII).

in diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

Su questi

temi si veda Ivano Ranzanici: La

possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico

del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

2. Secondo

l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in

materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una

decisione d’accertamen-to deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere

un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA).

Per

l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento

relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono

interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una

decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

Ai

sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non

sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura

semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che

sia emanata una decisione.

Secondo

l’art. 3 cpv. 1 OPGA l’ammontare della restituzione è stabilito mediante

decisione.

Ai

sensi dell’art. 3 cpv. 2 OPGA nella decisione di restituzione l’assicuratore

indica la possibilità di chiedere il condono.

Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere

impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma

dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un

termine adeguato in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi

giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle

contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata

giustizia che per denegata

giustizia.

3. Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V

147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato a

statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte,

all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a

decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui la

procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b).

Dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto

allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un

affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio

dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata

di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una procedura

di ricorso per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione

approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in

relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora

l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere

discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame

sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un

determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.

STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in

RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

4. In una sentenza I 841/02 del

25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il

TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di

un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la

decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p.

339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella stessa pronunzia,

il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere

circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,

Fatti

I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess

es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut

(unveröffentliches Urteil P. vom 10. März

1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

L’Alta Corte ha riconosciuto

l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale

che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati

e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale,

rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una

causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli

infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un

termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del

ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il

cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui

quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per

contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli

allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata

giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale

ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009

del 28 settembre 2009).

Va infine rilevato che in caso di

accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale

ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la

procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a

edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743), il giudice non può sostituire l’indagine

che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e d’istruttoria e non

deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il

giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un

ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia

dato seguito alle domande del ricorrente nelle more della procedura, occorre

verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il

patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo

nella reazione della Cassa è sussistito.

5. In

concreto, il 23 marzo 2016 l’Istituto delle assicurazioni sociali ha emesso una

decisione mediante la quale è stato retroattivamente soppresso il diritto alla

PC dell’insorgente ed è stata richiesta la restituzione della PC annua (doc.

D).

L’Istituto

delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, il 24

marzo 2016, con riferimento alla “decisione del 18.03.2016”, ha

trasmesso al ricorrente un conteggio, per un importo complessivo di fr. 3'072, delle

spese di malattia del mese di gennaio 2013 da restituire entro il 23 aprile

2016 (doc. A).

Il

27 agosto 2019 l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG, Servizio incassi, ha invitato il ricorrente a

provvedere alla restituzione dell’importo di fr. 3'072 entro il 27 settembre

2019 (doc. B).

Il

23 settembre 2019 RI 1, rappresentato dallo RA 1, si è opposto, sostenendo che

l’ordine di restituzione non “è suffragato da alcuna previa decisione di

legge” (doc. C).

Il

10 ottobre 2019 l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, ha scritto al

ricorrente, rammentandogli che “in data 23 marzo 2016 è stata emessa una

decisione mediante la quale per il periodo interessato veniva retroattivamente

soppresso il diritto alla PC e così richiesta la restituzione della PC annua;

mentre il giorno successivo e meglio il 24 marzo 2016 veniva conseguentemente

pure richiesta la restituzione di quanto erogato a titolo di rimborso di spese

di malattia, calcolando un saldo a nostro favore di fr. 3'072.-.” (doc. D).

L’amministrazione ha poi evidenziato che se è vero che la richiesta di

restituzione del 24 marzo 2016 non conteneva un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici, quand’anche si intendesse appellarsi a questa mancanza e meglio

sostenere l’assenza di una decisione formale, secondo la giurisprudenza

federale chi intende contestare quanto stabilito erroneamente con procedura

semplificata deve dichiararlo entro un anno. Altrimenti l’atto acquisisce forza

di cosa giudicata (doc. D). La Cassa ha nuovamente invitato l’insorgente a

restituire la somma percepita indebitamente entro il 15 novembre 2019, pena la

necessità di procedere all’incasso tramite precetto esecutivo (doc. D).

Dopo

ulteriori scambi di corrispondenza (doc. E, F, G), il 25 febbraio 2020 la Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha fatto spiccare un precetto esecutivo

nei confronti dell’insorgente, che si è opposto (doc. H).

Con

il ricorso l’insorgente si lamenta di una denegata giustizia, poiché la Cassa

non avrebbe emanato alcuna decisione di restituzione delle spese di malattia di

fr. 3'072 ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA e 3 OPGA.

L’amministrazione,

da parte sua, afferma di aver già deciso in data 24 marzo 2016. Se tale atto

non fosse da ritenere una decisione, una richiesta da parte del ricorrente di

emetterne una, più di tre anni dopo il ricevimento dello scritto del 23 marzo

2016, sarebbe in ogni caso tardiva.

6. In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 145 il Tribunale federale ha stabilito, in

un caso in ambito di assicurazione contro gli infortuni, che se l’assicuratore

ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già

nella forma di una decisione, ma in modo informale, e la persona interessata

non accetta il disposto rifiuto, quest’ultima deve di principio manifestare il

proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l’assicuratore

emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare

opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida,

così come se fosse resa correttamente a norma dell’art. 51 cpv. 1 LPGA (consid.

5).

Il

TF ha applicato la giurisprudenza anche in ambito AVS (cfr. sentenza 9C_1010/2008

del 9 marzo 2009, consid. 1 [contributi paritetici]), AI (cfr., fra le tante, sentenza

8C_485/2018 dell’11 febbraio 2019, consid. 4.2) e LADI (cfr. sentenza

8C_627/2009 dell’8 giugno 2010, consid. 3.1; cfr. anche in ambito LPP la sentenza

9C_702/2014 del 1° dicembre 2014, consid. 4.2.1).

L’Alta

Corte ha in sostanza affermato che una decisione emanata erratamente in via

informale ha gli stessi effetti di una decisione emessa in maniera corretta ai

sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA, con l’unica differenza che il termine entro il

quale esse possono essere impugnate è, di principio, di un anno (cfr. sentenza

9C_1010/2008 del 9 marzo 2009, consid. 1), rilevato tuttavia che potrebbe

essere più lungo in circostanze particolari (DTF 134 V 145, consid. 5.3.2 in fine: “[…] Eine längere Frist kommt allenfalls dann

in Frage, wenn die Person - insbesondere wenn sie rechtsunkundig und nicht

anwaltlich vertreten ist - in guten Treuen annehmen durfte, der Versicherer

habe noch keinen abschließenden Entscheid fällen wollen und sei mit weiteren

Abklärungen befasst”; cfr. anche sentenza 9C_788/2014 del 27 novembre 2014,

consid. 4.3).

La

persona assicurata che riceve una decisione erratamente emanata in via

informale non può, in applicazione dei principi della buona fede e della

sicurezza del diritto, rimanere passiva e rimettere in discussione il

provvedimento in ogni tempo (DTF 134 V 145). In caso di mancata

contestazione entro il termine, prolungato, di un anno, la decisione informale

esplica i medesimi effetti di una decisione formale (DTF 134 V 145: “[…] ist deshalb insofern zu präzisieren, als die

versicherte Person einen unzulässigerweise im formlosen Verfahren erlassenen

Entscheid des Unfallversicherers, den Fall abzuschließen, nicht zeitlich

unbeschränkt in Frage stellen kann, sondern nur innerhalb einer Frist, deren

Dauer nachfolgend zu definieren ist. Unterbleibt eine fristgerechte

Intervention, entfaltet der im formlosen Verfahren ergangene Entscheid in

gleicher Weise Rechtswirkungen, wie wenn er im durch Art. 51 Abs. 1 ATSG umschriebenen

Rahmen erlassen worden wäre”).

Il TF ha ancora recentemente rammentato

che il termine di un anno vale segnatamente laddove l’assicurato può, in buona

fede, ritenere che una decisione in buona e dovuta forma sarebbe stata emanata

in un prossimo futuro (sentenza 8C_485/2018 dell’11 febbraio 2019, consid. 4.2: “[…] Leistungen, Forderungen und

Anordnungen, die nicht unter Art. 49 Abs. 1 ATSG fallen, können in

Anwendung von Art. 51 Abs. 1 ATSG in einem formlosen Verfahren

behandelt werden. Die betroffene Person kann nach Art. 51 Abs. 2 ATSG den

Erlass einer Verfügung verlangen. Zwar bezieht sich Art. 51

ATSG ausdrücklich nur auf das zulässige formlose Verfahren, doch erachtet

es die Rechtsprechung - in Analogie zu Art. 51 Abs. 2 ATSG - auch

dann als angezeigt, dass die betroffene Person einen Entscheid in Form einer

Verfügung verlangen kann, wenn der Versicherungsträger zu Unrecht formlos und

nicht mittels Verfügung entschieden hat (BGE 134 V 145 E. 5.1 S. 149). Die

Frist für eine solche Intervention gegen den unzulässigerweise formlos mitgeteilten

Entscheid beträgt im Regelfall ein Jahr seit der Mitteilung. Eine längere

Frist kommt allenfalls dann in Frage, wenn die betroffene Person - insbesondere,

wenn sie rechtsunkundig und nicht anwaltlich vertreten ist - in guten Treuen

annehmen durfte, der Versicherer habe noch keinen abschließenden Entscheid

fällen wollen und sei mit weiteren Abklärungen befasst. Ohne fristgerechte

Intervention erlangt der Entscheid rechtliche Wirksamkeit, wie wenn er

zulässigerweise im Rahmen von Art. 51 Abs. 1 ATSG ergangen wäre (BGE 134 V 145 E. 5.3 und 5.4 S. 151 ff.; Urteil 8C_536/2017 vom 5. März 2018 E. 3.4 mit Hinweis)”, sottolineatura del redattore).

Infine,

va citata la sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, dove, in un caso in ambito

AVS, il TF ha affermato:

" (…)

4.2. Une décision, qu'elle soit formelle (art. 49

al. 1 LPGA) ou qu'elle ait été rendue selon une procédure simplifiée (art. 51

al. 1 LPGA), implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre

l'autorité et l'administré. Elle se distingue à cet égard des simples

déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position,

des recommandations et des renseignements, qui, faute de caractère juridique

contraignant, n'entrent pas dans la catégorie des décisions (ATF 130 V 288 consid.

2.3 p. 391; arrêts 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et 8C_220/2011 du

2 mars 2012 consid. 4.1.2 in: SJ 2013 I 18). Pour déterminer si l'on est ou non

en présence d'une décision, il y a ainsi lieu de considérer les

caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de

décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il

n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels

typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 164 s.; 134 V 145, consid. 3.2 p. 148). A cet égard,

la décision qui présente un vice de forme (absence d'indication des voies de

droit ou de motivation, par exemple) ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé

(art. 49 al. 3 LPGA). Cela étant, la jurisprudence n'attache pas

nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification d'une

décision; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la

Considerandi

notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu

d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a

réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de

ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de

la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi

l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de

quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester. Cela signifie

notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut

entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable

(arrêt 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références; cf. aussi ATF 134 V 145 consid. 3.2).

4.3

En l'espèce, l'acte du 23 septembre 2015

n'est pas intitulé "décision" et ne contient ni motivation, ni

indication des voies de droit. Il ressort en effet des constatations de la

juridiction cantonale que le document en question comportait "un simple

décompte d'arriérés de cotisations sociales pour les années 2011 à 2014",

qui prenait la forme d'une facture, auquel un bulletin de versement était

joint; les voies de droit n'étaient par ailleurs mentionnées que dans un

document séparé, daté également du 23 septembre 2015 et intitulé "Décision

- Intérêts moratoires sur cotisations arriérées - Décompte de cotisations

xxx". S'agissant du défaut de motivation, les premiers juges ont constaté

que l'acte litigieux ne comprenait ni mention des dispositions légales applicables,

ni description des faits permettant de déterminer quelle était la situation

économique et comptable censée justifier le montant réclamé.

S'il

apparaît que l'acte rendu par la caisse de compensation recourante le 23

septembre 2015 présente certains vices de forme, ceux-ci, on l'a vu, ne

permettent pas d'en nier le caractère de décision; il est en effet manifeste

que le document en cause implique un rapport juridique obligatoire et

contraignant entre la caisse de compensation et la société intimée, la première

fixant le montant des cotisations paritaires que la seconde lui doit. A cet

égard, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'art. 39

RAVS n'oblige pas les caisses de compensation à ordonner le paiement de

cotisations arriérées sous la forme d'une décision formelle. Pour ce faire,

celles-ci sont au contraire autorisées à réclamer des cotisations (arriérées)

en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA, en relation

avec les art. 14 LAVS et 39 RAVS (cf. ATF 134 V 145 consid. 3.3 et 4

p. 148 s.). En l'espèce, la facture du 23 septembre 2015 a été établie

conformément à cette procédure.

5.

5.1

Selon la jurisprudence, le rapport juridique entre l'assureur social et la

personne assurée qui repose sur une décision rendue en application de la

procédure simplifiée selon l'art. 51 al. 1 LPGA acquiert force de chose

décidée (produisant ainsi les mêmes effets qu'une décision entrée en force) si

l'assuré ne manifeste pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, son

désaccord avec la solution adoptée ou sa volonté de voir statuer sur ses droits

dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid.

5.2

p. 150 s.; 129 V 110 consid. 1.2.2 p. 111). En présence d'une telle

réaction de l'assuré, l'assureur doit alors se prononcer par une décision

formelle (art. 51 al. 2 LPGA).

La

loi ne précise pas la durée du délai d'examen et de réflexion convenable. La

jurisprudence admet que cette durée varie selon les circonstances du cas

d'espèce; si elle excède en tous les cas le délai de recours contre une

décision formelle, elle ne saurait, en revanche, être supérieure à une année

(ATF 134 V 145 consid. 5.3 p. 151 s.;

cf. aussi arrêt K 172/04 du 13 mars 2006 consid. 2).

5.2

Dans la mesure où la décision portant sur le paiement de cotisations arriérées

du 23 septembre 2015 a été rendue en application de la procédure simplifiée

(art. 51 al. 1 LPGA), il reste donc à examiner si celle-ci a ou non acquis

force de chose décidée. Pour ce faire, il sied de rechercher si la société

intimée a, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son

désaccord avec la solution adoptée ou sa volonté de voir statuer sur ses droits

dans un acte administratif susceptible de recours, en l'espèce d'opposition. (…)” (sottolineature del redattore)

Cfr. anche STCA

30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, consid. 2.4.

7.

Come emerge da una

sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 al consid. 5.2, “[…]

per determinare se si tratta di una decisione o no

occorre considerare le condizioni materiali dell’atto contestato, in

particolare se l’autorità competente abbia inteso creare una relazione

giuridica obbligatoria e con carattere d’imperio fra l’autorità amministrativa

e il cittadino (da ultimo sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 consid. 2.1

con riferimenti)”.

Nella

citata sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 al consid. 2.1, il Tribunale

federale ha affermato che nel diritto pubblico la nozione di decisione in senso

largo concerne di principio ogni risoluzione emanata da un’autorità che è

destinata a produrre un effetto giuridico concreto o a constatare l’esistenza o

l’inesistenza di un diritto o di un obbligo; in senso stretto è un atto che,

rispondendo a questa definizione, interviene in un caso individuale e concreto.

L’Alta Corte ha rammentato che semplici dichiarazioni, come opinioni,

comunicazioni, prese di posizione, raccomandazioni od informazioni non

rientrano nella categoria di decisioni, in mancanza di un carattere giuridico

vincolante.

Per

stabilire se si è in presenza o meno di una decisione, occorre considerare le

caratteristiche materiali dell’atto che può essere qualificato come decisione

se, per il suo contenuto, ne ha le caratteristiche, anche se non è intitolato

come tale e non presenta alcuni elementi formali tipici di una decisione, quali

l’indicazione dei mezzi di diritto (sentenza 1C_532/2016 del 21 giugno 2017,

consid. 2.3.1, sentenza 2C_271/2012 del 14 agosto 2012 consid. 1.3, non

pubblicato in DTF 139 II 384).

Nella

sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, in ambito di LAVS, al consid. 4.2, con

riferimento alla citata sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 (e alla DTF

130.

V 288 consid. 2.3), il Tribunale federale ha ribadito che: “Pour

déterminer si l'on est ou non en présence d'une décision, il y a ainsi lieu de

considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être

qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère,

même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments

formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 164 s.; 134 V 145, consid. 3.2 p. 148). A cet égard,

la décision qui présente un vice de forme (absence d'indication des voies de

droit ou de motivation, par exemple) ne doit entraîner aucun préjudice pour

l'intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). Cela étant, la jurisprudence n'attache pas

nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification d'une

décision; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la

notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité“.

8.

In

concreto, con decisione formale del 23 marzo 2016 la Cassa cantonale di

compensazione ha soppresso al ricorrente, con effetto retroattivo, il diritto alle

prestazioni complementari e gli ha chiesto la restituzione delle prestazioni

complementari annue (cfr. lettera del 10 ottobre 2019, doc. D). L’insorgente

non lo contesta (doc. I, punto 1., pag. 2; cfr. anche le, da lui citate in sede

di ricorso [pag. 2, doc. I], procedure 36.2018.7, 36.2019.10, rispettivamente

sentenza federale 9C_291/2019).

Con

la soppressione retroattiva delle prestazioni complementari, è decaduto,

conseguentemente, anche il diritto retroattivo alle spese di malattia in esse

comprese (cfr. art. 3 cpv. 1 LPC).

Il

24.

marzo 2016 la medesima Cassa ha trasmesso al ricorrente il conteggio delle

spese di malattia del gennaio 2013 da restituire in seguito alla soppressione

retroattiva delle prestazioni complementari (doc. A). Nello scritto viene fatto

riferimento ad una “decisione del 18.03.2016”. All’interessato è stato

domandato il versamento dell’importo complessivo di fr. 3'072 entro il 23

aprile 2016 (doc. A).

La

decisione di restituzione delle prestazioni complementari ai sensi

dell’invocato, dal ricorrente, art. 3 cpv. 1 OPGA, che la dottrina ritiene

essere necessaria, anche per interrompere i termini di perenzione, relativo ed

assoluto, di cui all’art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. Kieser, op. cit., n. 65 ad art.

25, pag. 396, con riferimento anche alla sentenza 8C_699/2010 dell’8 febbraio

2011), è pertanto già stata emessa.

Con

il conteggio del 24 marzo 2016 la Cassa ha quantificato l’ammontare

delle spese di malattia da restituire e percepite indebitamente nel gennaio

2013.

in seguito alla soppressione del diritto alle prestazioni complementari.

Lo scritto del 24 marzo 2016

non contiene i mezzi di diritto e non è intitolato “decisione”, bensì “Conteggio:

saldo a nostro favore”. Esso è sommariamente motivato, limitandosi ad

elencare gli importi chiesti in restituzione e la data a cui le spese di malattia

si riferiscono. Inoltre fa riferimento ad una decisione del 18.03.2016.

Ciò, tuttavia, non è

sufficiente per negarne la qualifica di decisione; è infatti lampante che

l’atto in esame implica un rapporto giuridico e vincolante tra la Cassa ed il ricorrente,

la prima elencando l’ammontare delle spese di malattia chieste in

restituzione ed il secondo dovendole rimborsare (cfr. STF 9C_646/2017 del 9

marzo 2018, consid. 4.3; cfr. anche STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid.

5.2, cfr. STCA 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, consid. 2.4).

Tale decisione, seppure

emanata in maniera irrituale, esplica tutti gli effetti di una decisione formale

emessa correttamente, se non impugnata entro un termine ragionevole (cfr. cfr.

STF 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, consid. 4.3; cfr. anche STF 8C_433/2018 del

14.

agosto 2018, consid. 5.2, cfr. STCA 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018,

consid. 2.4).

L’assicurato era al corrente

del fatto che avrebbe dovuto restituire le prestazioni ricevute quando era al

beneficio delle prestazioni complementari.

Egli infatti non contesta

che il 23 marzo 2016 è stata emessa una decisione con la quale il diritto alle

prestazioni complementari è stato soppresso retroattivamente e con cui gli sono

state chieste in restituzione le prestazioni complementari annue indebitamente

percepite (cfr. doc. D). L’insorgente, come rileva lui stesso nel ricorso (doc.

I, pag. 2), è inoltre stato coinvolto in altre procedure in seguito alla

soppressione delle prestazioni complementari. Non può pertanto dirsi sorpreso dalla

quantificazione dell’importo delle spese di malattia, contenuto nella decisione

del 24 marzo 2016. Egli non può neppure ritenere di essere stato indotto in

errore da tale modo di procedere.

Secondo il principio della

buona fede ed il principio della sicurezza del diritto, se l’assicurato non

fosse stato d’accordo con il contenuto dello scritto del 24 marzo 2016, o

meglio avesse ritenuto che l’importo chiesto in restituzione era troppo

elevato, avrebbe dovuto contestarlo entro un termine adeguato.

Occorre infatti applicare le

regole della buona fede che impongono un limite all’invocazione di un vizio di

forma: la persona interessata deve agire entro un termine ragionevole da quando

ha conoscenza della decisione che intende contestare (cfr. sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018 consid. 4.2; sentenza

9C_202/2014 dell’11 luglio 2016, consid. 4.2; per quanto concerne le

irregolarità nella notifica di una decisione: cfr. sentenza 9C_202/2014,

9C_209/2014 dell’11 luglio 2014, consid. 4.2 in fine; sentenza 8C_188/2007 del

4.

marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti; DTF 122 I 97; cfr. anche STCA

36.2018.51

dell’11 settembre 2018).

Egli non avrebbe dovuto

attendere passivamente oltre tre anni prima di rimproverare

all’amministrazione, dopo che quest’ultima gli ha assegnato un termine per il

pagamento di quanto percepito indebitamente, l’assenza di una decisione in

buona e dovuta forma.

Il ricorrente non può

neppure far valere un pregiudizio. Infatti, la circostanza che

l’amministrazione ha atteso così a lungo prima di sollecitare il rimborso

dell’indebito (27 agosto 2019 [doc. B]) non risulta averlo penalizzato.

Quanto all’assenza della

segnalazione di poter inoltrare una domanda di condono, va rilevato che il

ricorrente è a conoscenza della possibilità di domandarlo (cfr. anche le, da lui

citate, procedure 36.2018.7, 36.2019.10, rispettivamente sentenza federale

9C_291/2019), avendo sollevato tale problematica ancora con lo scritto del 4

maggio 2020 e può pertanto inoltrare una domanda in tal senso, essendo il

termine di 30 giorni un termine d’ordine (cfr. DTF 132 V 44 e seguenti; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2015, n. 53 ad art. 25, pag. 393), che tuttavia non necessariamente

interrompe la procedura di restituzione (cfr. sentenza 9C_291/2019 del 24

giugno 2019, consid. 5.3.3)

L’insorgente è pertanto

malvenuto a distanza di quasi quattro anni (al momento dell’inoltro del ricorso

per denegata giustizia) a chiedere l’emissione di una decisione già emanata nel

marzo 2016 (cfr., in un altro contesto, anche la STCA 36.2018.51 dell’11

settembre 2018). Non vi è infatti alcun motivo per il quale egli non avrebbe

potuto censurare il contenuto dello scritto del 24 marzo 2016 in tempi

ragionevoli. Egli del resto non solleva alcun motivo oggettivo per il quale non

è intervenuto precedentemente nei confronti dell’amministrazione.

Alla luce di quanto sopra

esposto, questo Tribunale non rileva alcuna denegata o ritardata giustizia da

parte della Cassa convenuta.

Il ricorso va di conseguenza

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti