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Decisione

33.2020.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 agosto 2020Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

Di conseguenza, non è corretto affermare che nel computo della

pigione lorda è stato ritenuto anche il costo della locazione della camera da

letto in __________ a __________ (Fr. 200.- x 12 mesi).

Se un errore vi è stato, esso consiste nell'avere computato nelle

spese riconosciute a titolo di pigione il costo di un ente locato che poteva

essere unicamente "adibito ad uso

commerciale per uffici e spazi espositivi (show room).",

considerato che era stata espressamente "esclusa

qualsiasi altra utilizzazione.".

Nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha affermato di

avere riconosciuto unicamente la pigione per l'immobile di __________, "erroneamente presumendo che lo stesso fosse adibito

esclusivamente ad abitazione dell'assicurato.".

Invero, tanto nel 2009 quanto nel 2019, all'assicurato andava

computata unicamente la pigione pagata per la locazione della camera da letto

in __________ a __________, luogo in cui egli pernottava e vi aveva costituito

il suo domicilio.

L'ente locato di 5 vani in __________ a __________ non poteva e

non può, invece, per contratto, fungere da abitazione.

Nel 2009 la Cassa si è erroneamente basata sulle informazioni

fornite dall'assicurato, quando ad inizio dicembre le ha inviato detto

contratto di locazione allegando uno scritto in cui ha affermato che nell'appartamento

che era stato utilizzato quale ufficio egli avrebbe installato una cucina per

trasformarlo in uno spazio abitabile, così da potervisi sistemare

definitivamente.

Sulla scorta delle dichiarazioni dell'assicurato, la Cassa di

compensazione, per errore, ha ritenuto che poiché la locazione della camera da

letto era provvisoria, seppure il contratto avesse una durata indeterminata a

decorrere dal 1° maggio 2009, egli avesse lasciato la camera in __________ e si

fosse trasferito nell'appartamento di __________, che avrebbe trasformato da

ufficio a spazio abitabile.

Contrariamente a quanto creduto e sostenuto dal ricorrente,

secondo cui l'amministrazione gli avrebbe riconosciuto la locazione sia dell'appartamento

di 5 locali sia della camera da letto, in realtà, come risulta dai fogli di

calcolo allegati alle varie decisioni, dal 2009 in poi la Cassa di

compensazione gli ha computato soltanto una pigione lorda di Fr. 18'000.- relativa

agli spazi espositivi e non di complessivi Fr. 20'400.-, comprensiva perciò anche

del costo della camera da letto.

Dal 1° settembre 2019, periodo ora in esame, è quindi corretto che

nelle spese riconosciute la Cassa cantonale di compensazione abbia computato al

ricorrente soltanto il costo della pigione della camera da letto (Fr. 250.- x

12 mesi).

2.6. Per quanto concerne il conteggio

della locazione dei locali commerciali, in cui l'assicurato ha affermato di

trascorrere le giornate lavorando come gallerista d'arte, questa seconda dimora

può essere considerata nelle sue spese riconosciute soltanto se, per ragioni d'ordine

professionale o terapeutico, essa risulta indispensabile al beneficiario delle

prestazioni complementari. Il principio, infatti, è che sia considerata la

pigione di una sola abitazione, non essendo possibile tenere conto della

pigione di altri locali in cui un assicurato abita.

Escluso pacificamente il motivo medico di dovere disporre di una

seconda abitazione (come in DTF 100 V 52), nemmeno si può però riconoscere che

l'appartamento di 5 locali in __________ sia computato all'assicurato per

motivi professionali.

Da una parte, infatti, come visto, questa sistemazione non può fungere

da abitazione, ossia di luogo in cui vivere e dormire, essendo adibita

contrattualmente solo ad un uso commerciale.

Dall'altra, anche ipotizzando che questo ufficio sia abitabile (da

contratto, lo stesso è dotato di un servizio, ma non di una cucina arredata) e

che egli vi lavori, la distanza fra il suo domicilio in __________ e questo

spazio espositivo non giustifica la necessità di dovere disporre di una seconda

dimora nei pressi di questo luogo.

2.7. A bene vedere, poi, il

ricorrente nemmeno sostiene che questo appartamento costituisca la sua seconda

dimora, ma solo che esso sia complementare alla sua camera da letto, non avendo

in __________ uno spazio sufficiente per vivere.

L'assicurato ha affermato che la soluzione di vivere di giorno in __________

e dormire di notte in __________ costituisce una soluzione pragmatica che gli

permette di continuare la sua attività nel settore culturale ed artistico,

consentendogli così di mantenere i rapporti sociali di cui necessita.

Tuttavia, una tale soluzione mal si concilia con il senso dell'art.

10 cpv. 1 lett. b LPC, esplicitato dalla DTF 100 V 52 e dal N. 3231.02 DPC. Il

concetto di una seconda dimora ai fini professionali significa disporre di un'altra

abitazione, lontana dalla principale, che sia indispensabile all'assicurato per

scopi professionali o per essere più vicino al posto di lavoro o perché egli la

utilizza non solo per viverci, ma anche per lavorarvi (nella STF 9C_388/2013

del 10 dicembre 2013, consid. 4.2.2, il Tribunale federale ha riconosciuto che

un ufficio con possibilità di abitarci serviva all'assicurato per fini

lavorativi, ma ha statuito che non era indispensabile per conseguire un reddito

da attività lavorativa. Inoltre, non era credibile che egli necessitasse di

questo appartamento per abitarci per tre giorni, perché poteva stare dalla sua

compagna solo per quattro giorni alla settimana. Il TF non ha perciò

riconosciuto il costo di questo secondo appartamento quale spesa).

L'assicurato ha evidenziato come difficilmente possa vivere in una

Considerandi

camera di soli 12 mq con servizi in comune.

Tuttavia, questa sua scelta, che inizialmente doveva essere

provvisoria, non è irrevocabile.

Egli potrà perciò reperire un'altra soluzione abitativa più

consona alle sue esigenze, tenendo presente che la Cassa cantonale di

compensazione riconoscerà una pigione massima di Fr. 13'200.- all'anno.

Il ricorrente, per contro, non può porre a carico delle

prestazioni complementari il costo dei vani professionali.

2.8

Con il ricorso l'assicurato

invoca la sua buona fede, indicando di essersi affidato alle precedenti

decisioni della Cassa che ratificavano la sua doppia sistemazione.

Secondo la giurisprudenza un'informazione sbagliata o una

decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato

un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una

situazione concreta nei confronti di determinate persone (b) l'autorità ha

agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito

entro tali limiti (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

L'assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l'obbligo

di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del

caso avrebbero presupposto un'informazione da parte dell'assicuratore, è

assimilata ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l'autorità

a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto

pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall'art. 9 Cost.

fed. La condizione c) deve perciò essere riformulata: che l'amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un'altra informazione. (DTF 131 V

472.

consid. 5; STF 8C_320/ 2010 del 14 dicembre 2010; STF 8C_66/2009 del 7

settembre 2009, consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

Se l'amministrazione si assume per sbaglio e

per un certo periodo delle prestazioni senza esservi tenuta, ciò fa nascere nell'assicurato

l'aspettativa che queste prestazioni continueranno ad essergli assegnate anche

in futuro. Di conseguenza, la Cassa non può interrompere l'assunzione delle prestazioni

accordate a torto se l'assicurato, che non era a conoscenza dell'errore,

fondandosi sul comportamento della Cassa ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (STFA K 44/03 del 19 novembre 2004 = SVR 2006 KV

Nr. 6 consid. 5.2; STFA K 25/02 del 23 settembre 2002 = RAMI 2002 pag. 473

consid. 5.2.1 e 5.2.2). In tale evenienza, la buona fede dell'assicurato deve

essere tutelata e la modifica della prassi della Cassa avverrà solo pro futuro

(ex nunc) e non con effetto retroattivo (STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009;

STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.4.1; STFA K 141/01 del 18 giugno

2003.

= SVR 2003 KV Nr. 27 pag. 103, consid. 6.2).

2.9

In concreto l'insorgente

non può prevalersi del principio della buona fede.

In primo luogo, infatti, dai fogli di calcolo

allegati alle decisioni di attribuzione delle prestazioni complementari

l'assicurato poteva facilmente capire che la Cassa di compensazione aveva

considerato unicamente la pigione riferita all'appartamento di __________ (doc.

120) e non anche alla camera di __________, malgrado, per esempio in occasione

della revisione periodica del 2013, egli abbia indicato i due importi (Fr. 200

+ Fr. 1'571) a titolo di pigione (doc. 101).

Inoltre, viene meno la condizione che il

ricorrente, fondandosi sul comportamento della Cassa di compensazione, ha preso

delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio.

In effetti, egli sostiene di avere locato gli spazi di __________

solo dopo avere ottenuto l'avallo dell'amministrazione e ha comprovato questa

circostanza con lo scritto inviato alla Cassa ad inizio dicembre 2009.

Indipendentemente dal tenore della ivi citata conversazione

telefonica avuta dall'assicurato con un funzionario della Cassa cantonale di

compensazione sulla questione della sua particolare sistemazione abitativa, che

qui non occorre indagare più approfonditamente, non si può comunque sostenere

che la decisione di locare l'appartamento di 5 locali non sia reversibile senza

pregiudizio per l'assicurato.

Infatti, una rescissione della locazione è sempre possibile secondo

le scadenze indicate nel contratto del 30 novembre 2009, senza che ciò cagioni

un danno al beneficiario di PC.

Da ultimo, va ricordato che la decisione del 2009, che ha

computato una pigione lorda di Fr. 18'000.-, era manifestamente errata.

L'assicurato sostiene che la situazione che si presenta nel 2019 è

identica a quella esistente dal 2009 al 2015. Se ciò, nei fatti, è vero, visto

che egli, ora come allora, occupa sia gli spazi di __________ sia quelli di __________

a __________, tuttavia dal profilo giuridico la Cassa di compensazione è

legittimata a scostarsi da quanto deciso in precedenza e a rivedere l'intera

questione senza (più) cadere in errore.

In effetti, una decisione di fissazione delle prestazioni

complementari può a priori esplicare effetti giuridici soltanto per un anno

civile (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC). In base al concetto di anno civile, le PC

possono essere di nuovo determinate ogni anno senza che questa

rivalutazione sia in modo vincolante legata a fattori utilizzati in precedenza

(DTF 141 V 255 consid. 1.3 = SVR 2015 EL Nr. 8; DTF 128 V 39 = SVR 2002 EL Nr.

7.

consid. 2.3; STF 9C_480/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.3; STF 9C_52/2015

del 3 luglio 2015, consid. 2.2.1; STF 8C_94/ 2007 del 15 aprile 2008, consid.

4; SVR 2020 EL Nr. 1; SVR 2019 EL Nr. 9; STCA 33.2019.14 del 27 gennaio 2020).

Una modifica nel corso dell'anno civile è ammissibile soltanto in

presenza di motivi di revisione (art. 17 LPGA). Siccome una decisione sulle

prestazioni complementari ha, da un profilo temporale, validità giuridica

soltanto per l'anno civile in corso, le basi di calcolo possono essere

annualmente verificate e, se del caso, nuovamente stabilite, senza vincoli

nei confronti di accertamenti precedenti e a prescindere da eventuali possibili

motivi di revisione insorti durante il periodo di calcolo (SVR 2020 EL Nr. 1).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la buona fede

dell'assicurato non deve di conseguenza essere tutelata.

Ciò, soprattutto, anche perché in specie il cambio di prassi

dell'amministrazione non si riferisce comunque a una situazione passata, ma al

diritto del ricorrente alle prestazioni complementari sorto il 1° settembre

2019, perciò i suoi effetti si manifestano unicamente per il futuro.

2.10

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti