33.2020.9
Deducibilità della pigione. Può essere considerata la pigione di una sola abitazione,fatto salvo il caso in cui una seconda abitazione sia indispensabile al beneficiario PC per ragioni professionali o di salute.L'errore passato della Cassa non costituisce violazione della buona fede dell'assicurato
3 agosto 2020Italiano24 min
avere riconosciuto unicamente la pigione per l'immobile di __________, "erroneamente presumendo che lo stesso fosse adibito
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2020.9
TB
Lugano
3 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 febbraio 2020 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1946, ha beneficiato
delle prestazioni complementari dal 1° agosto 2009 (doc. 66) fino a quando vi
ha rinunciato dal 1° novembre 2015 (doc. 132), avendo trovato un lavoro. Quale
pigione gli è sempre stato computato l'importo massimo di Fr. 13'200.- su un
totale di Fr. 18'000.- (doc. 130), relativo alla pigione lorda di Fr. 1'500.-
(Fr. 1'250.- + Fr. 250.- acconto spese) per l'appartamento ad uso commerciale
affittato dal 1° dicembre 2009 (docc. 73 e 74).
1.2. Il 5 settembre 2019 (doc.
133) l'assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni complementari,
indicando che la pigione per la camera da letto ammonta a Fr. 3'000.- annui
(doc. 168), mentre la locazione degli spazi commerciali utilizzati dalla
galleria d'arte dove lavora è di Fr. 16'752.- all'anno (doc. 169).
1.3. Con decisione del 9 gennaio
2020 (doc. IV/3) la Cassa cantonale di compensazione ha attribuito all'assicurato
una prestazione complementare di Fr. 847.- al mese dal 1° settembre 2019, oltre
al pagamento del premio forfettario dell'assicurazione malattia.
1.4. La decisione su opposizione
del 18 febbraio 2020 (doc. A) ha confermato il computo di Fr. 3'000.- di
pigione e ha respinto l'opposizione del 21 gennaio 2020 (doc. IV/2) con cui l'assicurato
ha contestato che non è stato tenuto conto, come invece in precedenza, anche
dell'affitto dello spazio espositivo in cui egli vi trascorre le giornate a
lavorare, mentre per dormire dispone soltanto di una camera da letto con bagno
in comune.
Non ritenendo che la seconda abitazione sia indispensabile all'assicurato
per ragioni professionali o di salute, per computare la sola camera l'amministrazione
si è basata sul N. 3231.02 DPC, secondo cui è possibile considerare unicamente
la pigione di una sola abitazione. Infatti, la distanza fra la camera da letto
e lo spazio espositivo che egli utilizza come gallerista d'arte è di soli 850
metri, perciò non vi sono ragioni professionali per riconoscere la pigione di
una seconda dimora. Inoltre, il contratto relativo alla locazione dei locali di
__________ a __________ prevede un utilizzo unicamente per scopi commerciali e
quindi l'utilizzo a fini abitativi è escluso. Non è dunque possibile
conteggiare l'importo di Fr. 16'752.- per l'affitto dello show room.
In merito alla richiesta dell'opponente di considerare comunque la
seconda abitazione a motivo che in passato essa l'ha inserita nelle spese
riconosciute, la Cassa ha evidenziato che il calcolo eseguito nel 2009 era
errato, non avendo dovuto tenere conto anche degli spazi dedicati all'attività
commerciale.
Da questo errore, secondo l'amministrazione, l'assicurato non può
pretendere il riconoscimento della protezione della sua buona fede, non
ritenendo dati i presupposti secondo cui egli non si sarebbe accorto dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta e che, facendo affidamento su tale informazione,
avrebbe preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio. Infatti, il
calcolo manifestamente errato non costituisce una promessa di illegalità e non
contempla il diritto di vedere oggi ripetuto il medesimo errore di allora e di
calcolare erroneamente le PC.
1.5. Il 18 marzo 2020 (doc. I) RI
1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione
e di rinviare gli atti alla Cassa per un nuovo calcolo tenendo conto dell'affitto
degli spazi espositivi. Egli ha evidenziato che a suo tempo i funzionari della
Cassa di compensazione avevano acconsentito a riconoscergli la soluzione
pragmatica di locare una camera ubicata in un appartamento in condivisione per
dormire e di continuare l'attività nel settore culturale ed artistico gestendo
lo spazio espositivo della galleria, garantendogli così anche il mantenimento
di rapporti sociali indispensabili; da parte sua, il ricorrente rinunciava a
locare un appartamento più ampio.
Pertanto, se la decisione della Cassa sarà confermata, senza la
partecipazione finanziaria delle PC egli dovrà cessare la sua attività di
gerente della galleria d'arte, poiché la __________ non potrebbe sopportare l'intera
pigione di __________ a __________. Contestualmente, il ricorrente non potrebbe
mantenere il contratto di locazione della camera da letto, perché non potrebbe
vivere confinato tutto il giorno in quell'unico locale, senza cucina e senza
bagno; sarebbe perciò costretto a cercare un altro appartamento di almeno 2
locali, la cui pigione sarebbe computata in al massimo Fr. 13'200.-.
Il ricorrente ha osservato di avere fatto affidamento sulle
pregresse decisioni della Cassa per potere, da un lato, gestire la galleria d'arte
durante il giorno e, dall'altro, dormire di notte nella camera singola senza
servizi ubicata in __________ a __________.
La decisione dell'amministrazione comporta una modifica essenziale
del suo stile di vita, venendo privato della possibilità di mantenere delle
relazioni sociali in campo culturale e artistico, che sono state la quintessenza
di tutta la sua vita professionale.
L'assicurato ha perciò chiesto di trovare una soluzione equa.
1.6. Nella risposta del 6 maggio
2020 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di
respingere il ricorso, poiché la tesi dell'assicurato, oltre ad essere
contraria a quanto previsto dal N. 3231.02 DPC, non può essere approvata. Quando
il 4 dicembre 2009 ha ricevuto il contratto di locazione per gli spazi di __________
a __________, la Cassa ha riconosciuto la pigione di Fr. 18'000.- per questo
immobile, presumendo erroneamente che fosse adibito ad abitazione dell'assicurato
e appena ha potuto ha corretto i dati.
1.7. Il 5 maggio 2020 (doc. VI) il
ricorrente ha trasmesso lo scritto che a suo tempo ha inviato all'amministrazione
annunciando l'affitto dello spazio in __________. A suo dire, questo passo è
stato fatto con l'accordo della Cassa di compensazione.
È infatti solo dopo che ne ha ottenuto l'autorizzazione che ha locato
il secondo spazio a complemento della camera in __________, che era una
sistemazione provvisoria di 12 mq con accesso a una toilette/doccia. La
combinazione della camera da letto e lo spazio espositivo gli ha permesso uno
sfruttamento adeguato al suo stile di vita. Il mancato riconoscimento dell'affitto
dei locali espositivi comporterà, non potendo sopportare l'intero costo, il suo
sradicamento dal contesto attuale in cui vive da 15 anni per dovere cercare una
sistemazione in periferia.
L'11 maggio 2020 (doc. VII) il ricorrente ha osservato che dagli
atti riferiti alla prima domanda di PC del 2007 o del 2008 deve risultare che
ha agito con l'accordo della Cassa. A suo avviso, la domanda del 2019 non è una
nuova domanda di PC, ma la continuazione della precedente, essendo stato
interrotto il pagamento dal 2015 al 2019 per intervenuta attività lucrativa,
mentre dal profilo della sistemazione abitativa nulla è cambiato.
1.8. La Cassa di compensazione ha
precisato il 20 maggio 2020 (doc. IX) che la prima richiesta di prestazioni
complementari ha avuto effetto dal 1° agosto 2009 e che non risulta vi sia
altra documentazione per il periodo 2007-2008. Sulle altre riflessioni del
ricorrente l'amministrazione non ha formulato considerazioni.
1.9. Il 3 luglio 2020 (doc. XI) il
ricorrente ha ribadito che la camera in __________ era una sistemazione
provvisoria che doveva servire per trovare poi un appartamento adeguato. Quando
ha avuto la possibilità di affittare l'appartamento di __________, previo
accordo della Cassa, questo secondo spazio ha portato alla sua sistemazione
definitiva, seppure distribuita su due spazi diversi e questa soluzione ha
portato vantaggi ad entrambi.
La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XII).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
Secondo l'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto
e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la
Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei
disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in
particolare che:
"
Per le persone che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
(…)
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200 franchi per le persone
sole",
e che l'art. 11 cpv. 1 LPC
enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
"
b. i proventi della sostanza
mobile e immobile;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni
periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
2.3. Per il computo della pigione
la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato loca una camera da
letto con servizi in comune in un appartamento di __________ a __________ e ha
perciò computato nelle spese riconosciute l'importo di Fr. 3'000.- (Fr. 250.-
al mese come da contratto del 28 febbraio 2019, doc. 168). L'amministrazione
non ha però tenuto conto anche degli spazi che dal 1° dicembre 2009 (doc. 74) l'assicurato
affitta in __________ sempre a __________, poiché è possibile considerare
unicamente la pigione di una sola abitazione e non ha ritenuto data l'eccezione
secondo cui può essere computata la pigione di una seconda abitazione se l'interessato
ne ha necessità per motivi professionali o di salute.
L'assicurato ha osservato che la doppia sistemazione è una
soluzione che ha a suo tempo concordato con i funzionari della Cassa, laddove
la camera da letto è utilizzata solo per dormire, mentre il resto del giorno lo
trascorre negli spazi espositivi in __________, dove svolge la sua attività di
gallerista.
Come in passato, quindi, egli ha chiesto che sia tenuto conto di
entrambi gli affitti che paga mensilmente. Altrimenti sarebbe costretto a
lasciare i locali che utilizza come show room per la sua galleria d'arte e
locare un appartamento più grande in periferia per potere contenere il costo
nel massimo riconosciuto dalle prestazioni complementari (Fr. 13'200.-).
2.4. Nella DTF 100 V 52
concernente un caso ticinese, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è pronunciato sulla richiesta del
ricorrente che, oltre alla pigione pagata per la sua residenza principale a
Massagno, voleva che si considerasse anche la pigione che egli pagava per un appartamento
di vacanza a Menzonio, da lui affittato per trascorrere soggiorni in zona di
montagna utili alla sua salute.
Il TFA ha ricordato che chiamata a pronunciarsi sulla deducibilità
giusta l'art. 4 cpv. 1 lit. b vLPC delle spese sostenute da un beneficiario di
prestazioni complementari per una seconda dimora, la Corte plenaria aveva
statuito che la relativa pigione è deducibile soltanto laddove ragioni d'ordine
professionale o terapeutico rendono un secondo appartamento indispensabile all'assicurato,
ciò che non era il caso per il ricorrente che soffriva da anni di diabete
mellito e seguiva una cura antidiabetica, poiché questa cura non richiedeva
soggiorni prolungati in montagna, ai quali si potesse attribuire vero e proprio
carattere terapeutico.
Questa giurisprudenza è stata concretizzata nel N. 3231.02 DPC
(Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'UFAS, valide
dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2020), che prevede che può essere
considerata la pigione di una sola abitazione. Non si può invece tenere conto
della pigione di altri locali abitativi, per esempio in un altro luogo. L'unica
eccezione è data nel caso in cui una seconda abitazione sia indispensabile al
beneficiario di PC per ragioni professionali o di salute (RCC 1974 pag. 196).
La somma delle pigioni può tuttavia essere considerata soltanto fino all'importo
indicato nell'Allegato 1.2.
2.5. Nell'evenienza concreta, il
ricorrente ha locato l'8 aprile 2009 (doc. 15) una camera da letto situata in
un locale commerciale di 94 mq al 4° piano in __________ a __________, per una
pigione mensile, omnicomprensiva, di Fr. 200.-. Il contratto prevedeva l'utilizzo
esclusivo della camera n. 18 e in comunione con altri inquilini la toilette n.
3 e il locale doccia n. 11.
Su tale base, la Cassa di compensazione ha riconosciuto all'assicurato
dal 1° agosto 2009 le prestazioni complementari tenendo conto di una pigione
lorda di Fr. 2'400.- (doc. 68).
Pochi mesi dopo, il ricorrente ha sottoscritto il 30 novembre 2009
(doc. 74), con validità dal 1° dicembre 2009, un contratto di locazione per l'ente
di 5 vani in __________ a __________ per una pigione di Fr. 1'250.- al mese,
oltre a Fr. 250.- di spese accessorie.
In particolare, detto contratto precisava che "L'ente locato è adibito ad uso commerciale per uffici
e spazi espositivi (show room). È esclusa qualsiasi altra utilizzazione.".
A inizio dicembre 2009 (doc. 73) l'assicurato, riferendosi a un
colloquio telefonico avuto con un funzionario della Cassa, le ha trasmesso
"il contratto per l'appartamento che ho
affittato. (…) L'appartamento è stato usato fino adesso come ufficio. Istallerò
a mie spese (poco a poco) una cucina, per fare lo spazio nuovamente abitativo.
Le spese collaterali si dovrebbero ridurre in pratica ad una cifra sotto fr.100.-.
Sperando d'aver trovato così una mia sistemazione definitiva Vi porgo i miei
più distinti saluti.".
La nuova decisione che ne è seguita l'8 gennaio 2010 (doc. 86),
avente effetto dal 1° dicembre 2009, ha ritenuto una pigione di Fr. 18'000.- e
quindi un massimo riconoscibile di Fr. 13'200.-.
Questo importo è stato computato anche negli anni seguenti e ha
funto da base per calcolare il diritto alle PC dell'assicurato.
Il 28 febbraio 2019 (doc. 168) l'assicurato ha ristipulato un
identico contratto di locazione valido dal 1° marzo 2019 per la stessa camera
con le medesime modalità di dieci anni prima, per una pigione mensile di Fr.
250.- tutto compreso.
Nella decisione su opposizione impugnata la Cassa cantonale di
compensazione ha precisato che "Il calcolo
eseguito nel 2009 per determinare il diritto alle PC è stato infatti il frutto
di un errore siccome nella determinazione delle spese riconosciute l'amministrazione
ha ritenuto, oltre alla pigione di __________, anche la pigione per __________".
A ben vedere, però, questa spiegazione si scontra con i fatti
occorsi oltre dieci anni fa. Come visto, infatti, nel 2009 la Cassa ha
considerato una pigione lorda di Fr. 18'000.-, che corrisponde al costo del
solo appartamento di 5 locali locato in __________ (Fr. 1'500.- x 12 mesi).
Fatti
Di conseguenza, non è corretto affermare che nel computo della
pigione lorda è stato ritenuto anche il costo della locazione della camera da
letto in __________ a __________ (Fr. 200.- x 12 mesi).
Se un errore vi è stato, esso consiste nell'avere computato nelle
spese riconosciute a titolo di pigione il costo di un ente locato che poteva
essere unicamente "adibito ad uso
commerciale per uffici e spazi espositivi (show room).",
considerato che era stata espressamente "esclusa
qualsiasi altra utilizzazione.".
Nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha affermato di
avere riconosciuto unicamente la pigione per l'immobile di __________, "erroneamente presumendo che lo stesso fosse adibito
esclusivamente ad abitazione dell'assicurato.".
Invero, tanto nel 2009 quanto nel 2019, all'assicurato andava
computata unicamente la pigione pagata per la locazione della camera da letto
in __________ a __________, luogo in cui egli pernottava e vi aveva costituito
il suo domicilio.
L'ente locato di 5 vani in __________ a __________ non poteva e
non può, invece, per contratto, fungere da abitazione.
Nel 2009 la Cassa si è erroneamente basata sulle informazioni
fornite dall'assicurato, quando ad inizio dicembre le ha inviato detto
contratto di locazione allegando uno scritto in cui ha affermato che nell'appartamento
che era stato utilizzato quale ufficio egli avrebbe installato una cucina per
trasformarlo in uno spazio abitabile, così da potervisi sistemare
definitivamente.
Sulla scorta delle dichiarazioni dell'assicurato, la Cassa di
compensazione, per errore, ha ritenuto che poiché la locazione della camera da
letto era provvisoria, seppure il contratto avesse una durata indeterminata a
decorrere dal 1° maggio 2009, egli avesse lasciato la camera in __________ e si
fosse trasferito nell'appartamento di __________, che avrebbe trasformato da
ufficio a spazio abitabile.
Contrariamente a quanto creduto e sostenuto dal ricorrente,
secondo cui l'amministrazione gli avrebbe riconosciuto la locazione sia dell'appartamento
di 5 locali sia della camera da letto, in realtà, come risulta dai fogli di
calcolo allegati alle varie decisioni, dal 2009 in poi la Cassa di
compensazione gli ha computato soltanto una pigione lorda di Fr. 18'000.- relativa
agli spazi espositivi e non di complessivi Fr. 20'400.-, comprensiva perciò anche
del costo della camera da letto.
Dal 1° settembre 2019, periodo ora in esame, è quindi corretto che
nelle spese riconosciute la Cassa cantonale di compensazione abbia computato al
ricorrente soltanto il costo della pigione della camera da letto (Fr. 250.- x
12 mesi).
2.6. Per quanto concerne il conteggio
della locazione dei locali commerciali, in cui l'assicurato ha affermato di
trascorrere le giornate lavorando come gallerista d'arte, questa seconda dimora
può essere considerata nelle sue spese riconosciute soltanto se, per ragioni d'ordine
professionale o terapeutico, essa risulta indispensabile al beneficiario delle
prestazioni complementari. Il principio, infatti, è che sia considerata la
pigione di una sola abitazione, non essendo possibile tenere conto della
pigione di altri locali in cui un assicurato abita.
Escluso pacificamente il motivo medico di dovere disporre di una
seconda abitazione (come in DTF 100 V 52), nemmeno si può però riconoscere che
l'appartamento di 5 locali in __________ sia computato all'assicurato per
motivi professionali.
Da una parte, infatti, come visto, questa sistemazione non può fungere
da abitazione, ossia di luogo in cui vivere e dormire, essendo adibita
contrattualmente solo ad un uso commerciale.
Dall'altra, anche ipotizzando che questo ufficio sia abitabile (da
contratto, lo stesso è dotato di un servizio, ma non di una cucina arredata) e
che egli vi lavori, la distanza fra il suo domicilio in __________ e questo
spazio espositivo non giustifica la necessità di dovere disporre di una seconda
dimora nei pressi di questo luogo.
2.7. A bene vedere, poi, il
ricorrente nemmeno sostiene che questo appartamento costituisca la sua seconda
dimora, ma solo che esso sia complementare alla sua camera da letto, non avendo
in __________ uno spazio sufficiente per vivere.
L'assicurato ha affermato che la soluzione di vivere di giorno in __________
e dormire di notte in __________ costituisce una soluzione pragmatica che gli
permette di continuare la sua attività nel settore culturale ed artistico,
consentendogli così di mantenere i rapporti sociali di cui necessita.
Tuttavia, una tale soluzione mal si concilia con il senso dell'art.
10 cpv. 1 lett. b LPC, esplicitato dalla DTF 100 V 52 e dal N. 3231.02 DPC. Il
concetto di una seconda dimora ai fini professionali significa disporre di un'altra
abitazione, lontana dalla principale, che sia indispensabile all'assicurato per
scopi professionali o per essere più vicino al posto di lavoro o perché egli la
utilizza non solo per viverci, ma anche per lavorarvi (nella STF 9C_388/2013
del 10 dicembre 2013, consid. 4.2.2, il Tribunale federale ha riconosciuto che
un ufficio con possibilità di abitarci serviva all'assicurato per fini
lavorativi, ma ha statuito che non era indispensabile per conseguire un reddito
da attività lavorativa. Inoltre, non era credibile che egli necessitasse di
questo appartamento per abitarci per tre giorni, perché poteva stare dalla sua
compagna solo per quattro giorni alla settimana. Il TF non ha perciò
riconosciuto il costo di questo secondo appartamento quale spesa).
L'assicurato ha evidenziato come difficilmente possa vivere in una
Considerandi
camera di soli 12 mq con servizi in comune.
Tuttavia, questa sua scelta, che inizialmente doveva essere
provvisoria, non è irrevocabile.
Egli potrà perciò reperire un'altra soluzione abitativa più
consona alle sue esigenze, tenendo presente che la Cassa cantonale di
compensazione riconoscerà una pigione massima di Fr. 13'200.- all'anno.
Il ricorrente, per contro, non può porre a carico delle
prestazioni complementari il costo dei vani professionali.
2.8
Con il ricorso l'assicurato
invoca la sua buona fede, indicando di essersi affidato alle precedenti
decisioni della Cassa che ratificavano la sua doppia sistemazione.
Secondo la giurisprudenza un'informazione sbagliata o una
decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato
un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una
situazione concreta nei confronti di determinate persone (b) l'autorità ha
agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito
entro tali limiti (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
L'assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l'obbligo
di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del
caso avrebbero presupposto un'informazione da parte dell'assicuratore, è
assimilata ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l'autorità
a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto
pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall'art. 9 Cost.
fed. La condizione c) deve perciò essere riformulata: che l'amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un'altra informazione. (DTF 131 V
472.
consid. 5; STF 8C_320/ 2010 del 14 dicembre 2010; STF 8C_66/2009 del 7
settembre 2009, consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
Se l'amministrazione si assume per sbaglio e
per un certo periodo delle prestazioni senza esservi tenuta, ciò fa nascere nell'assicurato
l'aspettativa che queste prestazioni continueranno ad essergli assegnate anche
in futuro. Di conseguenza, la Cassa non può interrompere l'assunzione delle prestazioni
accordate a torto se l'assicurato, che non era a conoscenza dell'errore,
fondandosi sul comportamento della Cassa ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (STFA K 44/03 del 19 novembre 2004 = SVR 2006 KV
Nr. 6 consid. 5.2; STFA K 25/02 del 23 settembre 2002 = RAMI 2002 pag. 473
consid. 5.2.1 e 5.2.2). In tale evenienza, la buona fede dell'assicurato deve
essere tutelata e la modifica della prassi della Cassa avverrà solo pro futuro
(ex nunc) e non con effetto retroattivo (STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009;
STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.4.1; STFA K 141/01 del 18 giugno
2003.
= SVR 2003 KV Nr. 27 pag. 103, consid. 6.2).
2.9
In concreto l'insorgente
non può prevalersi del principio della buona fede.
In primo luogo, infatti, dai fogli di calcolo
allegati alle decisioni di attribuzione delle prestazioni complementari
l'assicurato poteva facilmente capire che la Cassa di compensazione aveva
considerato unicamente la pigione riferita all'appartamento di __________ (doc.
120) e non anche alla camera di __________, malgrado, per esempio in occasione
della revisione periodica del 2013, egli abbia indicato i due importi (Fr. 200
+ Fr. 1'571) a titolo di pigione (doc. 101).
Inoltre, viene meno la condizione che il
ricorrente, fondandosi sul comportamento della Cassa di compensazione, ha preso
delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio.
In effetti, egli sostiene di avere locato gli spazi di __________
solo dopo avere ottenuto l'avallo dell'amministrazione e ha comprovato questa
circostanza con lo scritto inviato alla Cassa ad inizio dicembre 2009.
Indipendentemente dal tenore della ivi citata conversazione
telefonica avuta dall'assicurato con un funzionario della Cassa cantonale di
compensazione sulla questione della sua particolare sistemazione abitativa, che
qui non occorre indagare più approfonditamente, non si può comunque sostenere
che la decisione di locare l'appartamento di 5 locali non sia reversibile senza
pregiudizio per l'assicurato.
Infatti, una rescissione della locazione è sempre possibile secondo
le scadenze indicate nel contratto del 30 novembre 2009, senza che ciò cagioni
un danno al beneficiario di PC.
Da ultimo, va ricordato che la decisione del 2009, che ha
computato una pigione lorda di Fr. 18'000.-, era manifestamente errata.
L'assicurato sostiene che la situazione che si presenta nel 2019 è
identica a quella esistente dal 2009 al 2015. Se ciò, nei fatti, è vero, visto
che egli, ora come allora, occupa sia gli spazi di __________ sia quelli di __________
a __________, tuttavia dal profilo giuridico la Cassa di compensazione è
legittimata a scostarsi da quanto deciso in precedenza e a rivedere l'intera
questione senza (più) cadere in errore.
In effetti, una decisione di fissazione delle prestazioni
complementari può a priori esplicare effetti giuridici soltanto per un anno
civile (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC). In base al concetto di anno civile, le PC
possono essere di nuovo determinate ogni anno senza che questa
rivalutazione sia in modo vincolante legata a fattori utilizzati in precedenza
(DTF 141 V 255 consid. 1.3 = SVR 2015 EL Nr. 8; DTF 128 V 39 = SVR 2002 EL Nr.
7.
consid. 2.3; STF 9C_480/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.3; STF 9C_52/2015
del 3 luglio 2015, consid. 2.2.1; STF 8C_94/ 2007 del 15 aprile 2008, consid.
4; SVR 2020 EL Nr. 1; SVR 2019 EL Nr. 9; STCA 33.2019.14 del 27 gennaio 2020).
Una modifica nel corso dell'anno civile è ammissibile soltanto in
presenza di motivi di revisione (art. 17 LPGA). Siccome una decisione sulle
prestazioni complementari ha, da un profilo temporale, validità giuridica
soltanto per l'anno civile in corso, le basi di calcolo possono essere
annualmente verificate e, se del caso, nuovamente stabilite, senza vincoli
nei confronti di accertamenti precedenti e a prescindere da eventuali possibili
motivi di revisione insorti durante il periodo di calcolo (SVR 2020 EL Nr. 1).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la buona fede
dell'assicurato non deve di conseguenza essere tutelata.
Ciò, soprattutto, anche perché in specie il cambio di prassi
dell'amministrazione non si riferisce comunque a una situazione passata, ma al
diritto del ricorrente alle prestazioni complementari sorto il 1° settembre
2019, perciò i suoi effetti si manifestano unicamente per il futuro.
2.10
Sulla scorta delle
considerazioni esposte, la decisione su opposizione impugnata deve essere
confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti