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Decisione

33.2021.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 aprile 2021Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I due ospiti del ricorrente condividevano l'abitazione ancora nel

febbraio 2015 quando l’assicurato ne ha ammesso la presenza alla Cassa. La loro

permanenza si è protratta, verosimilmente, fino al 29 febbraio 2016, ovvero

fino a quando l'assicurato si è trasferito in un altro Cantone (docc. 33 e 34).

Non si può quindi sostenere che la convivenza è

durata poco tempo. La stessa è avvenuta a titolo gratuito.

La loro segnalazione al Comune fa sì che

l'assicurato fosse cosciente che la presenza dei suoi ospiti andava segnalata,

ma non soltanto al Comune in virtù della necessità dei suoi ospiti, così

indicata, di avere un domicilio, ma anche alla Cassa PC.

La convivenza, non temporanea, ha modificato per più anni la

situazione economica del ricorrente dal profilo del diritto alle prestazioni

complementari. Le spese riconosciute hanno considerato una pigione intera di

Fr. 14'400.- anziché una ridotta a Fr. 4'800.-. La circostanza doveva essere comunicata

senza ritardo alla Cassa di compensazione.

2.9. Il ricorrente ritiene di

essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione della coabitazione non

deriva da una negligenza grave, ma dal precario stato di salute che non gli

permetteva, a causa dei gravi disturbi psichici, di concentrarsi e di

memorizzare tutto quello che legge e quindi di apprendere le comunicazioni che

l'amministrazione gli ha inviato.

Egli ha infatti affermato che a causa del suo stato di salute

"io possa non aver memorizzato e

ricordato in seguito dopo qualche anno infiniti fogli con calcoli, complicate

terminologie e regole, quando in quel stato il mio corpo e la mente cercavano

solo di sopravvivere." (doc. I pag. 2).

L'interessato ha inoltre precisato che tutte le richieste che sono

state fatte tempestivamente all'amministrazione lo sono state grazie all'aiuto

di psichiatri, psicologi e assistenti sociali.

A comprova di questa situazione egli ha prodotto il rapporto

d'esame del 30 giugno 2020 (doc. A8), dal quale risulta, a suo dire, che l'elettroencefalogramma

effettuato avrebbe dato come risultato gli stessi sintomi del disturbo da

deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD), patologia che andava ad

aggiungersi alle altre di carattere psichiatrico certificate recentemente da

una clinica psichiatrica __________ (doc. A2):

- disturbo da stress

post-traumatico complesso (ICD-10: F43.1),

- disturbo da attacchi di panico

(ICD-10: F41.0),

- disturbo depressivo medio

(ICD-10: F33.1),

- distimia (ICD-10: F34.1).

Il ricorrente ritiene che l’omessa segnalazione sia da ricondurre

alla sua grave malattia psichica, presente sin dall'età scolare. Egli non disponeva

della necessaria attenzione, concentrazione e memoria per capire il contenuto

delle decisioni e per ricordarlo.

L'assicurato non sarebbe stato in grado di ossequiare il suo obbligo

di informazione, poiché incapace di capire e ricordare gli obblighi elencati

nelle decisioni di concessione delle prestazioni complementari.

Determinante per sapere se è data la condizione della buona fede è

verificare se l'assicurato ha commesso una negligenza grave non scusabile nel

2013, ovvero quando la coppia di ospiti si è domiciliata presso la sua

abitazione. Il fatto che egli sia stato ricoverato in clinica psichiatrica per

due mesi e mezzo nel 2020 e che in quella occasione siano state riscontrate le

patologie dianzi elencate, come pure, nel giugno 2020, i sintomi del disturbo

da deficit dell'attenzione e iperattività, non può essergli di aiuto.

2.10. L'interessato è al beneficio

di prestazioni dell'assicurazione invalidità dal 1° giugno 2012 in ragione di

una rendita intera accordatagli il 9 luglio 2012 (doc. 1-17), che in seguito è stata

ridotta a mezza rendita AI.

Subito dopo, il 19 luglio 2012 (doc. 1), l'assicurato ha trasmesso

direttamente alla Cassa cantonale di compensazione, che l'ha poi inviato

all'Agenzia comunale AVS per essere vidimato e, se del caso, completato, il

formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI.

In effetti, quest'ultima gli ha chiesto di produrre dei documenti mancanti, fra

cui il contratto di locazione dell'appartamento di 2,5 locali (doc. 1-19).

Con decisione del 20 agosto 2012 (doc. 7) la Cassa ha attribuito

all'assicurato una prestazione complementare di Fr. 1'528.- al mese dal

1°giugno 2012, tenendo conto di una pigione lorda di Fr. 14'400.- così come

risultante dal contratto di locazione.

Pochi mesi dopo, il 28 dicembre 2012 (doc. 11), la Cassa gli ha

comunicato che il suo diritto aumentava a Fr. 1'531.- mensili per l'anno 2013,

allegando anche in tal caso il foglio di calcolo con tutte le poste che sono

servite per calcolare la prestazione complementare e quindi anche la voce della

pigione (affitto).

Medesima decisione gli è stata inviata il 30 dicembre 2013 per il

2014 (doc. 14) e il 1° gennaio 2015 per quell'anno (doc. 16).

Il ricorrente ha affermato di essere sempre stato seguito da

psichiatri, psicologi e assistenti sociali che lo supervisionavano nelle

richieste di carattere amministrativo effettuate negli anni, motivo per cui è

riuscito ad evaderle tempestivamente. Tuttavia, vista la doppia depressione con

intensi attacchi di panico e altri sintomi, oltre al mix di psicofarmaci

assunti che lo stordivano, non poteva capire i calcoli, le regole e ricordarsi di

ogni cosa.

Va rilevato nel luglio 2012 al ricorrente era appena stata

attribuita una rendita di invalidità per motivi psichici, disturbi che a suo

dire dovevano rendergli difficoltoso anche compilare il formulario di richiesta

di PC, ma che l'Agenzia comunale AVS ha vidimato il 30 luglio 2012 come "compilato dal richiedente o dal suo rappresentante".

Questa circostanza non è stata contestata dall'assicurato, nel senso che egli

non ha specificato se qualcuno, ed eventualmente chi sia stato, l'abbia aiutato

nel redigere la domanda di prestazioni.

Ad ogni buon conto il ricorrente, che sostiene come già nel 2012

soffrisse di gravi disturbi psichici che gli rendevano difficile, se non quasi

impossibile, leggere, capire e memorizzare i contenuti degli scritti che

riceveva dall'amministrazione, non è stato posto al beneficio di una curatela

amministrativa malgrado gli fosse stata attribuita una rendita di invalidità

intera per motivi psichici (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, confermata

dalla STF 9C_774/2019 dell'11 febbraio 2020). È lecito quindi ritenere che egli

fosse comunque in grado di gestirsi ufficialmente da solo e che, al bisogno, facesse

capo a terzi (Psichiatri, Psicologi e assistenti sociali, vedi doc. I pag. 2)

Questo aiuto, perciò, l'assicurato avrebbe dovuto richiederlo pure

in merito alla questione della convivenza con altre persone.

Se, infatti, egli ha segnalato al comune di domicilio la presenza

presso la sua abitazione di due coniugi perché, così da esso stesso affermato

il 17 febbraio 2015, essi "avevano

bisogno del domicilio", così pure doveva domandarsi se anche la

Cassa di compensazione doveva essere messa al corrente di questa convivenza,

benché gratuita.

Se il ricorrente riteneva di non essere in grado di provvedervi solo

a causa dei suoi disturbi psichici, allora, come per tutti gli altri impegni di

carattere amministrativo, egli avrebbe dovuto richiedere l'aiuto di terzi ed

informarsi sulla possibilità di procedere con la coabitazione gratuita non solo

dal profilo civile (il contratto di locazione, per esempio, indica che

l'utilizzo dell'appartamento di 2,5 locali è per uso personale), ma anche, e

soprattutto, in ambito delle prestazioni complementari, visto che esse gli

garantivano il sostentamento in funzione dei suoi redditi e delle sue spese.

2.11. I disturbi psichici invocati dal

ricorrente, e presenti già nel 2012 e nel 2013, non tolgono, in capo al

Considerandi

ricorrente, le responsabilità in ambito giuridico. L’omissione imputata qui

costituisce una palese e grave violazione dei suoi obblighi.

Il beneficiario delle PC ha l’obbligo chiaro, più volte

esplicitato e comunque notorio (anche senza la lettura delle avvertenze

contenute nei formulari e nelle decisioni), di notificare immediatamente ogni

mutazione delle condizioni personali e/o materiali che danno diritto o determinano

l'ampiezza delle prestazioni complementari. In concreto ciò non è però avvenuto

(STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid. 2.13).

L'assicurato avrebbe dovuto comunicare subito alla Cassa cantonale

di compensazione che ospitava qualcuno a casa sua e quindi informarsi se tale

circostanza era determinante per il suo diritto alla prestazione complementare.

2.12

Per quanto

concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che lo

concerne - dovere di cui il ricorrente ha sostenuto di non essere stato al

corrente non avendo potuto, a causa dei suoi problemi psichici, leggere

attentamente e quindi prendere conoscenza e ricordarsi del contenuto delle

decisioni inviategli dalla Cassa di compensazione -, va osservato che

quest'ultima è stata lineare e generosa nello spiegare all'assicurato i suoi

doveri.

Sul foglio di calcolo per la prestazione

complementare allegato alla decisione del 20 agosto 2012, all’inizio della

prima pagina è infatti chiaramente indicato quanto segue (doc. 8):

" Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali

differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.

“L’obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione

allegata.”.

In effetti, la prima decisione del 20 agosto 2012, come pure le

summenzionate decisioni inviategli nei mesi di dicembre 2012-2013 e gennaio 2015,

prevedono quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua

attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”, “Rimedi giuridici”, “Sospensione

dei termini” e “Restituzione”.

Già durante l'anno 2012 l'assicurato era stato quindi debitamente

reso attento due volte per iscritto dell'obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o

economiche”.

In particolare, le decisioni elencano quasi una ventina di

situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte

degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta

figura la voce "Variazione del numero di

coinquilini".

Se, in occasione della domanda di prestazioni del 19 luglio 2012,

l'assicurato ha indicato di vivere da solo, non si può non osservare che soltanto

tre mesi dopo la comunicazione del nuovo diritto decorrente dal 1° gennaio 2013

egli ha iniziato a condividere la sua abitazione con due persone, di cui però

non ha fatto menzione all'amministrazione, tanto che nella decisione del 30

dicembre 2013, valida dal 1° gennaio 2014, è stata ancora computata una pigione

lorda di Fr. 14'400.-.

Nonostante le condizioni psichiche invocate dal ricorrente egli

non poteva non rendersi conto del rilievo del suo obbligo di comunicare alla

Cassa che v'era stato un aumento degli inquilini nella sua abitazione,

trattandosi di una voce che ha un influsso sulla determinazione del diritto

alle prestazioni complementari (STCA 33.2020.15 del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16

del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid. 2.13; STCA

33.2019.11

del 16 settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019 consid.

2.

; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

Nel caso in esame, la circostanza che le difficoltà psichiche

abbiano reso difficoltoso all'assicurato prendere conoscenza dei suoi doveri di

informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non può

metterlo al riparo dal dover rispondere delle conseguenze del suo agire. Dal profilo

giuridico, lo stato di salute dell'interessato doveva condurlo, in caso di

incapacità a capire e memorizzare gli obblighi e doveri, a chiedere aiuto a

terzi nella gestione dei suoi rapporti con l'amministrazione (come egli indica

di avere fatto in altre circostanze, doc. I pag. 2). Di conseguenza, la mancata

comunicazione della modifica dei componenti degli inquilini nella sua

abitazione è unicamente imputabile al ricorrente, che ora deve sopportarne le

conseguenze (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid. 2.13).

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la

determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato

alla Cassa di compensazione.

Il ricorrente ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai

doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI.

2.13

Secondo consolidata

giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al

considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97

consid. 2c).

Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro

oggettivo, per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole

per le persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è

generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo

PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave

in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio

2005.

consid. 4.3).

Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2012) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento

della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione

delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da

lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente

negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della

rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il

foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui

avrebbe potuto facilmente accorgersi.

Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte

ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel

caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato

civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò

malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il

Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato

presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e

se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.14

Alla luce di quanto appena

esposto l’omissione del ricorrente costituisce un comportamento negligente che

deve essere qualificato, secondo giurisprudenza, come grave e ciò indipendentemente,

come visto, dai suoi disturbi psichici.

Secondo la prassi di questo TCA ammettere l'obbligatoria notifica

di coabitazione gratuita ed essere stato informato almeno in due occasioni di

questo dovere, non può essere considerata come una semplice negligenza lieve da

potere tutelare la buona fede del ricorrente. Il suo stato di salute non può condurre

a una diversa conclusione (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid.2.14).

Così stando le cose, per non essersi attivato presso la Cassa per

chiedere informazioni sulla possibilità di condividere la propria abitazione

gratuitamente con altre persone, e ciò in particolare stante la decisione del 20

agosto 2012 e quella del 28 dicembre 2012 che lo informavano sull'obbligo di

informazione, l'assicurato ha perciò commesso una negligenza sufficiente da escludere

dunque il sussistere di una buona fede.

2.15

Alla luce di

quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della

domanda di condono previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA,

la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il

secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del richiedente.

La decisione di rifiuto del condono deve essere

pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.16

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone

che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi del condono della restituzione di

prestazioni (complementari indebitamente ricevute) e non essendoci nella LPC

alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti