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Decisione

33.2021.1

Domanda condono respinta.Ass.doveva informare subito la Cassa che ospitava 2 persone.Non c'era curatela amministrativa anche se rendita AI per motivi psichici,perciò era in grado di gestirsi da solo.Cassa l'ha debitamente informato su obbligo d'informare se modifiche.Negligenza grave.No Buona fede

1 aprile 2021Italiano29 min

Fr. 14'400.- anziché una ridotta a Fr. 4'800.-. La circostanza doveva essere comunicata

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2021.1

TB

Lugano

1 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2020 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 19 luglio 2012 (doc. 1) RI

1, 1980, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari stante

l'attribuzione pochi giorni prima di una rendita intera di invalidità (doc.

1-17).

1.2. Con decisione del 20 agosto

2012 (doc. 7) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le

prestazioni dal 1° giugno 2012 nella misura di Fr.1'528.- al mese, ritenendo in

particolare una spesa per la locazione di Fr. 14'400.- (doc. 8).

Questo diritto è stato confermato per gli anni 2013 (docc. 11 e

12) e 2014 (docc. 14 e 15) per una prestazione di Fr. 1'531.- al mese e per

l'anno 2015 (docc. 16 e 17) di Fr. 1'533.- mensili.

1.3. Il 27 gennaio 2015 (doc. 19-2)

l'autorità fiscale ha informato la Cassa cantonale di compensazione che una

coppia di contribuenti le ha indicato di abitare dal 31 marzo 2013 presso

l'assicurato e di non versargli alcuna pigione.

Accertata nel programma informatico cantonale che registra il

movimento della popolazione la convivenza dell'interessato con altre due

persone (doc. 18), il 2 febbraio 2015 (doc. 20) la Cassa ha fissato il nuovo

diritto alle PC dell'assicurato in Fr. 833.- al mese, tenendo in specie conto

nelle spese riconosciute di una locazione di Fr. 4'800.-, ossia la pigione di

Fr. 14'400.- dedotta la quota parte dei coinquilini di Fr. 9'600.- (doc. 21).

A seguito della modifica del suo diritto, il 17 febbraio 2015

(doc. 22) l'assicurato ha informato la Cassa che i due conviventi erano amici

della mamma, che li ha ospitati a titolo gratuito e che li ha segnalati al

Comune perché avevano bisogno di un domicilio.

1.4. Con decisione del 4 aprile

2015 (doc. 24) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato

alle PC dal 1° aprile 2013 a seguito della diminuzione della pigione, con

conseguente diminuzione del diritto a prestazioni (docc. 25-27) e con richiesta

dell'amministrazione di restituirle Fr. 15'400.- per prestazioni complementari versate

a torto.

1.5. Il 9 aprile 2015 (doc. 28)

l'assicurato ha informato la Cassa di non potere rimborsare l'importo richiesto

e ha proposto un pagamento rateale di Fr. 50.- al mese.

1.6. Il 19 dicembre 2019 (doc. 39)

l'assicurato ha chiesto alla Cassa di condonargli la somma restante da restituire,

non essendo più in grado, trovandosi sempre più in gravi difficoltà economiche ora

che beneficiava dell'assistenza sociale, di continuare a sostenere il pagamento

mensile di Fr. 100.-.

1.7. Con decisione del 30 dicembre

2019 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono

dell'assicurato, evidenziando la violazione del suo obbligo di comunicare

tempestivamente qualsiasi cambiamento della sua situazione personale ed

economica. L'amministrazione non ha perciò riconosciuto la sua buona fede.

1.8. Con decisione su opposizione

del 23 dicembre 2020 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto

l'opposizione del 6 gennaio 2020 (doc. III/2) e ha negato il condono

dell'importo da restituire. Per l'amministrazione, l'assicurato ha violato il

suo obbligo di informarla tempestivamente della sua convivenza, ciò che ha

influito sulle spese riconosciute per la pigione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett.

b LPC. La Cassa ha osservato che nelle varie decisioni e comunicazioni che

l'assicurato ha ricevuto era espressamente indicato che egli era tenuto ad

informarla in caso di variazione del numero di coinquilini perciò,

indipendentemente dal motivo per cui egli ha ospitato due persone, avrebbe

dovuto informarla.

La tesi di non essere stato in grado di informarla per tempo,

oltre a non trovare un riscontro oggettivo, non è stata ritenuta plausibile

dall'amministrazione ed è stata anzi smentita dal comportamento assunto negli

anni dall'assicurato. Pertanto, la violazione commessa configura una negligenza

grave e dunque la buona fede non può essere ammessa, senza che occorra

verificare il presupposto dell'onere gravoso per il condono.

1.9. Il 20 gennaio 2021 (doc. I) RI

1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione

e accogliere la domanda di condono di Fr. 15'400.-, con conseguente restituzione

della somma pagata fino a quel momento.

Il ricorrente ha evidenziato di essere al beneficio di una rendita

di invalidità dal 2012 per una serie di problemi psichici che sono tuttora presenti

(disturbo da stress post-traumatico complesso, disturbo da attacchi di panico,

disturbo depressivo medio, distimia), tanto da essere stato ricoverato da

febbraio ad aprile 2020 in una clinica psichiatrica (doc. A2) e uno studio successivo

ha riconosciuto gli stessi sintomi del disturbo da deficit dell'attenzione e

iperattività (doc. A3). Questi disturbi sono alla base del riconoscimento della

sua buona fede, visto che fra i diversi sintomi di cui soffre vi sono disturbi

di concentrazione, di memoria, di disattenzione e disorganizzazione, amnesie,

episodi dissociativi, ecc.

L'interessato ha rimproverato all'amministrazione di non avere

creduto che nel periodo di doppia depressione con intensi attacchi di panico,

in concomitanza con altri sintomi e stordito da un mix di psicofarmaci, egli

possa non avere ricordato quanto figurava sui numerosi fogli con calcoli e

complicate terminologie e regole. L'assicurato ha precisato che tutte le

richieste che la Cassa ha sottolineato che egli ha effettuato tempestivamente,

in realtà lo sono state grazie alla supervisione di psichiatri, psicologi e

assistenti sociali che lo seguivano.

Egli ha inoltre rimproverato alla Cassa di non avere menzionato

nella sua decisione che nel 2015 si era offerto di ripagare il debito in rate

mensili di Fr. 100.-, ciò che ha fatto fino a gennaio 2020, "non perché mi ritenessi in torto, ma perché non avevo

le forze mentali né fisiche per difendermi, mi fu più semplice pagare.".

Poi nel 2017 la rendita di invalidità è passata al 50% e nel 2018

è stato costretto a chiedere l'aiuto sociale e poco dopo a ridurre la rata a

Fr. 20.- (doc. A4), richiesta che però è stata respinta (doc. A5), così a

fatica egli ha continuato a pagare malgrado l'insorgenza di altre spese (doc.

A6) finché nel 2019 l'assicurato ha chiesto il condono e il 19 novembre 2020

(doc. A8) si è visto spiccare un precetto esecutivo malgrado la Cassa non possa

pignorargli nulla essendo al beneficio dell'assistenza sociale.

Il ricorrente ha perciò rilevato che piuttosto che concedergli la

riduzione della rata la Cassa ha preferito non recuperare in toto la somma

mancante.

1.10. Il 3 febbraio 2021 (doc. III)

la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso,

rilevando che benché abbia ricevuto più di una decisione dal 2012 in poi, egli

non le ha comunicato la convivenza, disattendendo così l'obbligo di

informazione che gli era stato fatto espressamente presente con le decisioni e

nei conteggi di calcolo, oltre che nel formulario di richiesta delle

prestazioni complementari. In concreto, la mancata comunicazione di questo dato

sull'arco di più anni configura una negligenza grave, visto che l'assicurato

deve immediatamente segnalare all'amministrazione ogni cambiamento (STF

9C_226/2011 del 15 luglio 2011 consid. 4.2). Pertanto, facendo difetto la buona

fede, il condono deve essere negato.

1.11. Il ricorrente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.2. Secondo le norme appena

citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61

consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,

2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto

concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;

STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non

avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in

determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il

vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8

consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA,

la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non

è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura

la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della

decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo

giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di

essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;

DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.5. In

concreto, con decisione formale del 4 aprile 2015 (doc. 24) la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato alle prestazioni

complementari dal 1° aprile 2013 al 31 gennaio 2015, considerando tre persone

conviventi in luogo del solo assicurato come inizialmente ritenuto.

Nella decisione di rifiuto del condono del 30 dicembre 2020 (doc. 40)

l'amministrazione ha osservato che è venuta a conoscenza soltanto il 27 gennaio

2015 che insieme all'assicurato vivevano altre due persone già dal 2013. Poiché

tale cambiamento non le era stato comunicato, la Cassa ha escluso la condizione

della buona fede e ha respinto l'istanza dell'interessato formulata il 19

dicembre 2019 di condonargli l'importo rimanente ancora da rimborsare sui Fr. 15'400.-

stabiliti il 4 aprile 2015 con la decisione di restituzione, cresciuta in

giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato

rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più,

poiché i suoi disturbi psichici non gli permettevano allora - né ora - di

ricordarsi che doveva segnalare la convivenza. Egli ha rilevato di essere stato

aiutato da medici e assistenti sociali nelle pratiche burocratiche proprio a

causa del suo stato di salute, perciò la Cassa non può addebitargli di essere

stato a conoscenza dei suoi obblighi. D'altronde, il ricorrente ha fatto

numerosi sforzi per rimborsare a rate il suo debito, ma quando non è più stato

in grado di fare fronte al suo impegno la Cassa ha preferito pretendere la

restituzione dell'intero importo con un precetto esecutivo anziché accettare la

diminuzione della rata.

2.6. Secondo l'art.

31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata

la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione

di prestazioni hanno subìto modifiche.

Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.7. Nel caso

concreto, la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione,

che sostiene che l'assicurato abbia violato l'obbligo di informarla già nel 2013

che divideva l'abitazione con due coniugi. Il ricorrente non ha infatti

avvisato la Cassa che la pigione lorda computabile non era più di Fr. 14'400.-,

ma di Fr. 4'800.-, dovendo dedurre la quota parte dei due inquilini non

beneficiari di prestazioni complementari (Fr. 14'400 : 3 x 2).

Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione personale

ed economica dell'interessato, con conseguente revisione e ricalcolo del

diritto alle prestazioni complementari.

Nel determinare il diritto alle PC sulla base delle

indicazioni date dall'assicurato, che dalla richiesta di PC del luglio 2012 risultava

vivere da solo, la Cassa ha ritenuto fra le spese riconosciute una pigione di

Fr. 14'400.-. Tuttavia, solo qualche mese dopo, l'interessato ha ospitato

gratuitamente a casa sua due coniugi amici della mamma e ne ha informato il suo

Comune, ma non anche la Cassa cantonale di compensazione.

L'amministrazione è infatti venuta a conoscenza di

questa convivenza soltanto il 27 gennaio 2015 su segnalazione dell'Ufficio di

tassazione e tale scoperta ha dato luogo alla necessità di indagarla

meglio (doc. 18) e poi di ricalcolare il diritto dell'assicurato alle PC. I

nuovi fogli di calcolo allestiti il 4 aprile 2019 (docc. 25-27) hanno

modificato la situazione. Infatti, la Cassa cantonale di compensazione ha ridotto

a Fr. 4'800.- la posta della pigione dell'assicurato considerando la quota degli

inquilini (Fr. 9'600.-) e ciò ha comportato che, con la diminuzione delle spese

riconosciute, come risulta dalla decisione di restituzione del 4 aprile 2015

(doc. 24) il diritto alle prestazioni complementari è stato ridotto dal 1°

aprile 2013.

In queste circostanze,

è fuori di dubbio che il computo di una maggiore spesa ha avuto quale

conseguenza per l'interessato una variazione favorevole della sua situazione

materiale. Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurato

avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione la

nuova coabitazione a titolo gratuito, affinché il suo diritto PC fosse così

rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2020.15 del 15

ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.12 del 16

ottobre 2019; STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8

aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto

2018; STCA 36.2014.96 dell'11 marzo 2015 consid. 9).

2.8. In concreto è

manifesto che il ricorrente ha violato i suoi obblighi fissati negli art. 31

LPGA e art. 24 OPC-AVS/AI. Egli avrebbe dovuto segnalare che dall'aprile 2013

condivideva l'abitazione con altre persone.

Il ricorrente non ha informato la Cassa di compensazione omissione

ammessa il 17 febbraio 2015 (doc. 22). Per l’assicurato si sarebbe trattato di

un gesto di cortesia nei confronti di due persone, amiche di sua mamma, che in

quel momento avevano bisogno di un domicilio.

In quell'occasione l'assicurato ha dichiarato che "li ho registrati in amministrazione",

intendendo che li ha segnalati al suo Comune di domicilio. Ciò risulta infatti

dall'estratto del programma che annota il movimento della popolazione (MovPop)

presente negli atti della Cassa (doc. 18), in cui figura che dal 1° aprile 2013

le persone che coabitano all'indirizzo dell'assicurato sono tre.

Fatti

I due ospiti del ricorrente condividevano l'abitazione ancora nel

febbraio 2015 quando l’assicurato ne ha ammesso la presenza alla Cassa. La loro

permanenza si è protratta, verosimilmente, fino al 29 febbraio 2016, ovvero

fino a quando l'assicurato si è trasferito in un altro Cantone (docc. 33 e 34).

Non si può quindi sostenere che la convivenza è

durata poco tempo. La stessa è avvenuta a titolo gratuito.

La loro segnalazione al Comune fa sì che

l'assicurato fosse cosciente che la presenza dei suoi ospiti andava segnalata,

ma non soltanto al Comune in virtù della necessità dei suoi ospiti, così

indicata, di avere un domicilio, ma anche alla Cassa PC.

La convivenza, non temporanea, ha modificato per più anni la

situazione economica del ricorrente dal profilo del diritto alle prestazioni

complementari. Le spese riconosciute hanno considerato una pigione intera di

Fr. 14'400.- anziché una ridotta a Fr. 4'800.-. La circostanza doveva essere comunicata

senza ritardo alla Cassa di compensazione.

2.9. Il ricorrente ritiene di

essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione della coabitazione non

deriva da una negligenza grave, ma dal precario stato di salute che non gli

permetteva, a causa dei gravi disturbi psichici, di concentrarsi e di

memorizzare tutto quello che legge e quindi di apprendere le comunicazioni che

l'amministrazione gli ha inviato.

Egli ha infatti affermato che a causa del suo stato di salute

"io possa non aver memorizzato e

ricordato in seguito dopo qualche anno infiniti fogli con calcoli, complicate

terminologie e regole, quando in quel stato il mio corpo e la mente cercavano

solo di sopravvivere." (doc. I pag. 2).

L'interessato ha inoltre precisato che tutte le richieste che sono

state fatte tempestivamente all'amministrazione lo sono state grazie all'aiuto

di psichiatri, psicologi e assistenti sociali.

A comprova di questa situazione egli ha prodotto il rapporto

d'esame del 30 giugno 2020 (doc. A8), dal quale risulta, a suo dire, che l'elettroencefalogramma

effettuato avrebbe dato come risultato gli stessi sintomi del disturbo da

deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD), patologia che andava ad

aggiungersi alle altre di carattere psichiatrico certificate recentemente da

una clinica psichiatrica __________ (doc. A2):

- disturbo da stress

post-traumatico complesso (ICD-10: F43.1),

- disturbo da attacchi di panico

(ICD-10: F41.0),

- disturbo depressivo medio

(ICD-10: F33.1),

- distimia (ICD-10: F34.1).

Il ricorrente ritiene che l’omessa segnalazione sia da ricondurre

alla sua grave malattia psichica, presente sin dall'età scolare. Egli non disponeva

della necessaria attenzione, concentrazione e memoria per capire il contenuto

delle decisioni e per ricordarlo.

L'assicurato non sarebbe stato in grado di ossequiare il suo obbligo

di informazione, poiché incapace di capire e ricordare gli obblighi elencati

nelle decisioni di concessione delle prestazioni complementari.

Determinante per sapere se è data la condizione della buona fede è

verificare se l'assicurato ha commesso una negligenza grave non scusabile nel

2013, ovvero quando la coppia di ospiti si è domiciliata presso la sua

abitazione. Il fatto che egli sia stato ricoverato in clinica psichiatrica per

due mesi e mezzo nel 2020 e che in quella occasione siano state riscontrate le

patologie dianzi elencate, come pure, nel giugno 2020, i sintomi del disturbo

da deficit dell'attenzione e iperattività, non può essergli di aiuto.

2.10. L'interessato è al beneficio

di prestazioni dell'assicurazione invalidità dal 1° giugno 2012 in ragione di

una rendita intera accordatagli il 9 luglio 2012 (doc. 1-17), che in seguito è stata

ridotta a mezza rendita AI.

Subito dopo, il 19 luglio 2012 (doc. 1), l'assicurato ha trasmesso

direttamente alla Cassa cantonale di compensazione, che l'ha poi inviato

all'Agenzia comunale AVS per essere vidimato e, se del caso, completato, il

formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI.

In effetti, quest'ultima gli ha chiesto di produrre dei documenti mancanti, fra

cui il contratto di locazione dell'appartamento di 2,5 locali (doc. 1-19).

Con decisione del 20 agosto 2012 (doc. 7) la Cassa ha attribuito

all'assicurato una prestazione complementare di Fr. 1'528.- al mese dal

1°giugno 2012, tenendo conto di una pigione lorda di Fr. 14'400.- così come

risultante dal contratto di locazione.

Pochi mesi dopo, il 28 dicembre 2012 (doc. 11), la Cassa gli ha

comunicato che il suo diritto aumentava a Fr. 1'531.- mensili per l'anno 2013,

allegando anche in tal caso il foglio di calcolo con tutte le poste che sono

servite per calcolare la prestazione complementare e quindi anche la voce della

pigione (affitto).

Medesima decisione gli è stata inviata il 30 dicembre 2013 per il

2014 (doc. 14) e il 1° gennaio 2015 per quell'anno (doc. 16).

Il ricorrente ha affermato di essere sempre stato seguito da

psichiatri, psicologi e assistenti sociali che lo supervisionavano nelle

richieste di carattere amministrativo effettuate negli anni, motivo per cui è

riuscito ad evaderle tempestivamente. Tuttavia, vista la doppia depressione con

intensi attacchi di panico e altri sintomi, oltre al mix di psicofarmaci

assunti che lo stordivano, non poteva capire i calcoli, le regole e ricordarsi di

ogni cosa.

Va rilevato nel luglio 2012 al ricorrente era appena stata

attribuita una rendita di invalidità per motivi psichici, disturbi che a suo

dire dovevano rendergli difficoltoso anche compilare il formulario di richiesta

di PC, ma che l'Agenzia comunale AVS ha vidimato il 30 luglio 2012 come "compilato dal richiedente o dal suo rappresentante".

Questa circostanza non è stata contestata dall'assicurato, nel senso che egli

non ha specificato se qualcuno, ed eventualmente chi sia stato, l'abbia aiutato

nel redigere la domanda di prestazioni.

Ad ogni buon conto il ricorrente, che sostiene come già nel 2012

soffrisse di gravi disturbi psichici che gli rendevano difficile, se non quasi

impossibile, leggere, capire e memorizzare i contenuti degli scritti che

riceveva dall'amministrazione, non è stato posto al beneficio di una curatela

amministrativa malgrado gli fosse stata attribuita una rendita di invalidità

intera per motivi psichici (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, confermata

dalla STF 9C_774/2019 dell'11 febbraio 2020). È lecito quindi ritenere che egli

fosse comunque in grado di gestirsi ufficialmente da solo e che, al bisogno, facesse

capo a terzi (Psichiatri, Psicologi e assistenti sociali, vedi doc. I pag. 2)

Questo aiuto, perciò, l'assicurato avrebbe dovuto richiederlo pure

in merito alla questione della convivenza con altre persone.

Se, infatti, egli ha segnalato al comune di domicilio la presenza

presso la sua abitazione di due coniugi perché, così da esso stesso affermato

il 17 febbraio 2015, essi "avevano

bisogno del domicilio", così pure doveva domandarsi se anche la

Cassa di compensazione doveva essere messa al corrente di questa convivenza,

benché gratuita.

Se il ricorrente riteneva di non essere in grado di provvedervi solo

a causa dei suoi disturbi psichici, allora, come per tutti gli altri impegni di

carattere amministrativo, egli avrebbe dovuto richiedere l'aiuto di terzi ed

informarsi sulla possibilità di procedere con la coabitazione gratuita non solo

dal profilo civile (il contratto di locazione, per esempio, indica che

l'utilizzo dell'appartamento di 2,5 locali è per uso personale), ma anche, e

soprattutto, in ambito delle prestazioni complementari, visto che esse gli

garantivano il sostentamento in funzione dei suoi redditi e delle sue spese.

2.11. I disturbi psichici invocati dal

ricorrente, e presenti già nel 2012 e nel 2013, non tolgono, in capo al

Considerandi

ricorrente, le responsabilità in ambito giuridico. L’omissione imputata qui

costituisce una palese e grave violazione dei suoi obblighi.

Il beneficiario delle PC ha l’obbligo chiaro, più volte

esplicitato e comunque notorio (anche senza la lettura delle avvertenze

contenute nei formulari e nelle decisioni), di notificare immediatamente ogni

mutazione delle condizioni personali e/o materiali che danno diritto o determinano

l'ampiezza delle prestazioni complementari. In concreto ciò non è però avvenuto

(STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid. 2.13).

L'assicurato avrebbe dovuto comunicare subito alla Cassa cantonale

di compensazione che ospitava qualcuno a casa sua e quindi informarsi se tale

circostanza era determinante per il suo diritto alla prestazione complementare.

2.12

Per quanto

concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che lo

concerne - dovere di cui il ricorrente ha sostenuto di non essere stato al

corrente non avendo potuto, a causa dei suoi problemi psichici, leggere

attentamente e quindi prendere conoscenza e ricordarsi del contenuto delle

decisioni inviategli dalla Cassa di compensazione -, va osservato che

quest'ultima è stata lineare e generosa nello spiegare all'assicurato i suoi

doveri.

Sul foglio di calcolo per la prestazione

complementare allegato alla decisione del 20 agosto 2012, all’inizio della

prima pagina è infatti chiaramente indicato quanto segue (doc. 8):

" Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali

differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.

“L’obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione

allegata.”.

In effetti, la prima decisione del 20 agosto 2012, come pure le

summenzionate decisioni inviategli nei mesi di dicembre 2012-2013 e gennaio 2015,

prevedono quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua

attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”, “Rimedi giuridici”, “Sospensione

dei termini” e “Restituzione”.

Già durante l'anno 2012 l'assicurato era stato quindi debitamente

reso attento due volte per iscritto dell'obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o

economiche”.

In particolare, le decisioni elencano quasi una ventina di

situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte

degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta

figura la voce "Variazione del numero di

coinquilini".

Se, in occasione della domanda di prestazioni del 19 luglio 2012,

l'assicurato ha indicato di vivere da solo, non si può non osservare che soltanto

tre mesi dopo la comunicazione del nuovo diritto decorrente dal 1° gennaio 2013

egli ha iniziato a condividere la sua abitazione con due persone, di cui però

non ha fatto menzione all'amministrazione, tanto che nella decisione del 30

dicembre 2013, valida dal 1° gennaio 2014, è stata ancora computata una pigione

lorda di Fr. 14'400.-.

Nonostante le condizioni psichiche invocate dal ricorrente egli

non poteva non rendersi conto del rilievo del suo obbligo di comunicare alla

Cassa che v'era stato un aumento degli inquilini nella sua abitazione,

trattandosi di una voce che ha un influsso sulla determinazione del diritto

alle prestazioni complementari (STCA 33.2020.15 del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16

del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid. 2.13; STCA

33.2019.11

del 16 settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019 consid.

2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

Nel caso in esame, la circostanza che le difficoltà psichiche

abbiano reso difficoltoso all'assicurato prendere conoscenza dei suoi doveri di

informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non può

metterlo al riparo dal dover rispondere delle conseguenze del suo agire. Dal profilo

giuridico, lo stato di salute dell'interessato doveva condurlo, in caso di

incapacità a capire e memorizzare gli obblighi e doveri, a chiedere aiuto a

terzi nella gestione dei suoi rapporti con l'amministrazione (come egli indica

di avere fatto in altre circostanze, doc. I pag. 2). Di conseguenza, la mancata

comunicazione della modifica dei componenti degli inquilini nella sua

abitazione è unicamente imputabile al ricorrente, che ora deve sopportarne le

conseguenze (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid. 2.13).

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la

determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato

alla Cassa di compensazione.

Il ricorrente ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai

doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI.

2.13

Secondo consolidata

giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al

considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97

consid. 2c).

Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro

oggettivo, per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole

per le persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è

generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo

PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave

in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio

2005.

consid. 4.3).

Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2012) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento

della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione

delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da

lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente

negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della

rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il

foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui

avrebbe potuto facilmente accorgersi.

Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte

ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel

caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato

civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò

malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il

Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato

presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e

se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.14

Alla luce di quanto appena

esposto l’omissione del ricorrente costituisce un comportamento negligente che

deve essere qualificato, secondo giurisprudenza, come grave e ciò indipendentemente,

come visto, dai suoi disturbi psichici.

Secondo la prassi di questo TCA ammettere l'obbligatoria notifica

di coabitazione gratuita ed essere stato informato almeno in due occasioni di

questo dovere, non può essere considerata come una semplice negligenza lieve da

potere tutelare la buona fede del ricorrente. Il suo stato di salute non può condurre

a una diversa conclusione (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid.2.14).

Così stando le cose, per non essersi attivato presso la Cassa per

chiedere informazioni sulla possibilità di condividere la propria abitazione

gratuitamente con altre persone, e ciò in particolare stante la decisione del 20

agosto 2012 e quella del 28 dicembre 2012 che lo informavano sull'obbligo di

informazione, l'assicurato ha perciò commesso una negligenza sufficiente da escludere

dunque il sussistere di una buona fede.

2.15

Alla luce di

quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della

domanda di condono previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA,

la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il

secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del richiedente.

La decisione di rifiuto del condono deve essere

pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.16

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone

che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi del condono della restituzione di

prestazioni (complementari indebitamente ricevute) e non essendoci nella LPC

alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti