33.2021.1
Domanda condono respinta.Ass.doveva informare subito la Cassa che ospitava 2 persone.Non c'era curatela amministrativa anche se rendita AI per motivi psichici,perciò era in grado di gestirsi da solo.Cassa l'ha debitamente informato su obbligo d'informare se modifiche.Negligenza grave.No Buona fede
1 aprile 2021Italiano29 min
Fr. 14'400.- anziché una ridotta a Fr. 4'800.-. La circostanza doveva essere comunicata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2021.1
TB
Lugano
1 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 dicembre 2020 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 19 luglio 2012 (doc. 1) RI
1, 1980, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari stante
l'attribuzione pochi giorni prima di una rendita intera di invalidità (doc.
1-17).
1.2. Con decisione del 20 agosto
2012 (doc. 7) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le
prestazioni dal 1° giugno 2012 nella misura di Fr.1'528.- al mese, ritenendo in
particolare una spesa per la locazione di Fr. 14'400.- (doc. 8).
Questo diritto è stato confermato per gli anni 2013 (docc. 11 e
12) e 2014 (docc. 14 e 15) per una prestazione di Fr. 1'531.- al mese e per
l'anno 2015 (docc. 16 e 17) di Fr. 1'533.- mensili.
1.3. Il 27 gennaio 2015 (doc. 19-2)
l'autorità fiscale ha informato la Cassa cantonale di compensazione che una
coppia di contribuenti le ha indicato di abitare dal 31 marzo 2013 presso
l'assicurato e di non versargli alcuna pigione.
Accertata nel programma informatico cantonale che registra il
movimento della popolazione la convivenza dell'interessato con altre due
persone (doc. 18), il 2 febbraio 2015 (doc. 20) la Cassa ha fissato il nuovo
diritto alle PC dell'assicurato in Fr. 833.- al mese, tenendo in specie conto
nelle spese riconosciute di una locazione di Fr. 4'800.-, ossia la pigione di
Fr. 14'400.- dedotta la quota parte dei coinquilini di Fr. 9'600.- (doc. 21).
A seguito della modifica del suo diritto, il 17 febbraio 2015
(doc. 22) l'assicurato ha informato la Cassa che i due conviventi erano amici
della mamma, che li ha ospitati a titolo gratuito e che li ha segnalati al
Comune perché avevano bisogno di un domicilio.
1.4. Con decisione del 4 aprile
2015 (doc. 24) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato
alle PC dal 1° aprile 2013 a seguito della diminuzione della pigione, con
conseguente diminuzione del diritto a prestazioni (docc. 25-27) e con richiesta
dell'amministrazione di restituirle Fr. 15'400.- per prestazioni complementari versate
a torto.
1.5. Il 9 aprile 2015 (doc. 28)
l'assicurato ha informato la Cassa di non potere rimborsare l'importo richiesto
e ha proposto un pagamento rateale di Fr. 50.- al mese.
1.6. Il 19 dicembre 2019 (doc. 39)
l'assicurato ha chiesto alla Cassa di condonargli la somma restante da restituire,
non essendo più in grado, trovandosi sempre più in gravi difficoltà economiche ora
che beneficiava dell'assistenza sociale, di continuare a sostenere il pagamento
mensile di Fr. 100.-.
1.7. Con decisione del 30 dicembre
2019 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono
dell'assicurato, evidenziando la violazione del suo obbligo di comunicare
tempestivamente qualsiasi cambiamento della sua situazione personale ed
economica. L'amministrazione non ha perciò riconosciuto la sua buona fede.
1.8. Con decisione su opposizione
del 23 dicembre 2020 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto
l'opposizione del 6 gennaio 2020 (doc. III/2) e ha negato il condono
dell'importo da restituire. Per l'amministrazione, l'assicurato ha violato il
suo obbligo di informarla tempestivamente della sua convivenza, ciò che ha
influito sulle spese riconosciute per la pigione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett.
b LPC. La Cassa ha osservato che nelle varie decisioni e comunicazioni che
l'assicurato ha ricevuto era espressamente indicato che egli era tenuto ad
informarla in caso di variazione del numero di coinquilini perciò,
indipendentemente dal motivo per cui egli ha ospitato due persone, avrebbe
dovuto informarla.
La tesi di non essere stato in grado di informarla per tempo,
oltre a non trovare un riscontro oggettivo, non è stata ritenuta plausibile
dall'amministrazione ed è stata anzi smentita dal comportamento assunto negli
anni dall'assicurato. Pertanto, la violazione commessa configura una negligenza
grave e dunque la buona fede non può essere ammessa, senza che occorra
verificare il presupposto dell'onere gravoso per il condono.
1.9. Il 20 gennaio 2021 (doc. I) RI
1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione
e accogliere la domanda di condono di Fr. 15'400.-, con conseguente restituzione
della somma pagata fino a quel momento.
Il ricorrente ha evidenziato di essere al beneficio di una rendita
di invalidità dal 2012 per una serie di problemi psichici che sono tuttora presenti
(disturbo da stress post-traumatico complesso, disturbo da attacchi di panico,
disturbo depressivo medio, distimia), tanto da essere stato ricoverato da
febbraio ad aprile 2020 in una clinica psichiatrica (doc. A2) e uno studio successivo
ha riconosciuto gli stessi sintomi del disturbo da deficit dell'attenzione e
iperattività (doc. A3). Questi disturbi sono alla base del riconoscimento della
sua buona fede, visto che fra i diversi sintomi di cui soffre vi sono disturbi
di concentrazione, di memoria, di disattenzione e disorganizzazione, amnesie,
episodi dissociativi, ecc.
L'interessato ha rimproverato all'amministrazione di non avere
creduto che nel periodo di doppia depressione con intensi attacchi di panico,
in concomitanza con altri sintomi e stordito da un mix di psicofarmaci, egli
possa non avere ricordato quanto figurava sui numerosi fogli con calcoli e
complicate terminologie e regole. L'assicurato ha precisato che tutte le
richieste che la Cassa ha sottolineato che egli ha effettuato tempestivamente,
in realtà lo sono state grazie alla supervisione di psichiatri, psicologi e
assistenti sociali che lo seguivano.
Egli ha inoltre rimproverato alla Cassa di non avere menzionato
nella sua decisione che nel 2015 si era offerto di ripagare il debito in rate
mensili di Fr. 100.-, ciò che ha fatto fino a gennaio 2020, "non perché mi ritenessi in torto, ma perché non avevo
le forze mentali né fisiche per difendermi, mi fu più semplice pagare.".
Poi nel 2017 la rendita di invalidità è passata al 50% e nel 2018
è stato costretto a chiedere l'aiuto sociale e poco dopo a ridurre la rata a
Fr. 20.- (doc. A4), richiesta che però è stata respinta (doc. A5), così a
fatica egli ha continuato a pagare malgrado l'insorgenza di altre spese (doc.
A6) finché nel 2019 l'assicurato ha chiesto il condono e il 19 novembre 2020
(doc. A8) si è visto spiccare un precetto esecutivo malgrado la Cassa non possa
pignorargli nulla essendo al beneficio dell'assistenza sociale.
Il ricorrente ha perciò rilevato che piuttosto che concedergli la
riduzione della rata la Cassa ha preferito non recuperare in toto la somma
mancante.
1.10. Il 3 febbraio 2021 (doc. III)
la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso,
rilevando che benché abbia ricevuto più di una decisione dal 2012 in poi, egli
non le ha comunicato la convivenza, disattendendo così l'obbligo di
informazione che gli era stato fatto espressamente presente con le decisioni e
nei conteggi di calcolo, oltre che nel formulario di richiesta delle
prestazioni complementari. In concreto, la mancata comunicazione di questo dato
sull'arco di più anni configura una negligenza grave, visto che l'assicurato
deve immediatamente segnalare all'amministrazione ogni cambiamento (STF
9C_226/2011 del 15 luglio 2011 consid. 4.2). Pertanto, facendo difetto la buona
fede, il condono deve essere negato.
1.11. Il ricorrente non ha prodotto
ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena
citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61
consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,
2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto
concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;
STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in
determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il
vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8
consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA,
la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non
è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura
la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della
decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di
essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;
DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. In
concreto, con decisione formale del 4 aprile 2015 (doc. 24) la Cassa di
compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato alle prestazioni
complementari dal 1° aprile 2013 al 31 gennaio 2015, considerando tre persone
conviventi in luogo del solo assicurato come inizialmente ritenuto.
Nella decisione di rifiuto del condono del 30 dicembre 2020 (doc. 40)
l'amministrazione ha osservato che è venuta a conoscenza soltanto il 27 gennaio
2015 che insieme all'assicurato vivevano altre due persone già dal 2013. Poiché
tale cambiamento non le era stato comunicato, la Cassa ha escluso la condizione
della buona fede e ha respinto l'istanza dell'interessato formulata il 19
dicembre 2019 di condonargli l'importo rimanente ancora da rimborsare sui Fr. 15'400.-
stabiliti il 4 aprile 2015 con la decisione di restituzione, cresciuta in
giudicato.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato
rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più,
poiché i suoi disturbi psichici non gli permettevano allora - né ora - di
ricordarsi che doveva segnalare la convivenza. Egli ha rilevato di essere stato
aiutato da medici e assistenti sociali nelle pratiche burocratiche proprio a
causa del suo stato di salute, perciò la Cassa non può addebitargli di essere
stato a conoscenza dei suoi obblighi. D'altronde, il ricorrente ha fatto
numerosi sforzi per rimborsare a rate il suo debito, ma quando non è più stato
in grado di fare fronte al suo impegno la Cassa ha preferito pretendere la
restituzione dell'intero importo con un precetto esecutivo anziché accettare la
diminuzione della rata.
2.6. Secondo l'art.
31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata
la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione
di prestazioni hanno subìto modifiche.
Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo
di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.7. Nel caso
concreto, la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione,
che sostiene che l'assicurato abbia violato l'obbligo di informarla già nel 2013
che divideva l'abitazione con due coniugi. Il ricorrente non ha infatti
avvisato la Cassa che la pigione lorda computabile non era più di Fr. 14'400.-,
ma di Fr. 4'800.-, dovendo dedurre la quota parte dei due inquilini non
beneficiari di prestazioni complementari (Fr. 14'400 : 3 x 2).
Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione personale
ed economica dell'interessato, con conseguente revisione e ricalcolo del
diritto alle prestazioni complementari.
Nel determinare il diritto alle PC sulla base delle
indicazioni date dall'assicurato, che dalla richiesta di PC del luglio 2012 risultava
vivere da solo, la Cassa ha ritenuto fra le spese riconosciute una pigione di
Fr. 14'400.-. Tuttavia, solo qualche mese dopo, l'interessato ha ospitato
gratuitamente a casa sua due coniugi amici della mamma e ne ha informato il suo
Comune, ma non anche la Cassa cantonale di compensazione.
L'amministrazione è infatti venuta a conoscenza di
questa convivenza soltanto il 27 gennaio 2015 su segnalazione dell'Ufficio di
tassazione e tale scoperta ha dato luogo alla necessità di indagarla
meglio (doc. 18) e poi di ricalcolare il diritto dell'assicurato alle PC. I
nuovi fogli di calcolo allestiti il 4 aprile 2019 (docc. 25-27) hanno
modificato la situazione. Infatti, la Cassa cantonale di compensazione ha ridotto
a Fr. 4'800.- la posta della pigione dell'assicurato considerando la quota degli
inquilini (Fr. 9'600.-) e ciò ha comportato che, con la diminuzione delle spese
riconosciute, come risulta dalla decisione di restituzione del 4 aprile 2015
(doc. 24) il diritto alle prestazioni complementari è stato ridotto dal 1°
aprile 2013.
In queste circostanze,
è fuori di dubbio che il computo di una maggiore spesa ha avuto quale
conseguenza per l'interessato una variazione favorevole della sua situazione
materiale. Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurato
avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione la
nuova coabitazione a titolo gratuito, affinché il suo diritto PC fosse così
rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2020.15 del 15
ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.12 del 16
ottobre 2019; STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8
aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto
2018; STCA 36.2014.96 dell'11 marzo 2015 consid. 9).
2.8. In concreto è
manifesto che il ricorrente ha violato i suoi obblighi fissati negli art. 31
LPGA e art. 24 OPC-AVS/AI. Egli avrebbe dovuto segnalare che dall'aprile 2013
condivideva l'abitazione con altre persone.
Il ricorrente non ha informato la Cassa di compensazione omissione
ammessa il 17 febbraio 2015 (doc. 22). Per l’assicurato si sarebbe trattato di
un gesto di cortesia nei confronti di due persone, amiche di sua mamma, che in
quel momento avevano bisogno di un domicilio.
In quell'occasione l'assicurato ha dichiarato che "li ho registrati in amministrazione",
intendendo che li ha segnalati al suo Comune di domicilio. Ciò risulta infatti
dall'estratto del programma che annota il movimento della popolazione (MovPop)
presente negli atti della Cassa (doc. 18), in cui figura che dal 1° aprile 2013
le persone che coabitano all'indirizzo dell'assicurato sono tre.
Fatti
I due ospiti del ricorrente condividevano l'abitazione ancora nel
febbraio 2015 quando l’assicurato ne ha ammesso la presenza alla Cassa. La loro
permanenza si è protratta, verosimilmente, fino al 29 febbraio 2016, ovvero
fino a quando l'assicurato si è trasferito in un altro Cantone (docc. 33 e 34).
Non si può quindi sostenere che la convivenza è
durata poco tempo. La stessa è avvenuta a titolo gratuito.
La loro segnalazione al Comune fa sì che
l'assicurato fosse cosciente che la presenza dei suoi ospiti andava segnalata,
ma non soltanto al Comune in virtù della necessità dei suoi ospiti, così
indicata, di avere un domicilio, ma anche alla Cassa PC.
La convivenza, non temporanea, ha modificato per più anni la
situazione economica del ricorrente dal profilo del diritto alle prestazioni
complementari. Le spese riconosciute hanno considerato una pigione intera di
Fr. 14'400.- anziché una ridotta a Fr. 4'800.-. La circostanza doveva essere comunicata
senza ritardo alla Cassa di compensazione.
2.9. Il ricorrente ritiene di
essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione della coabitazione non
deriva da una negligenza grave, ma dal precario stato di salute che non gli
permetteva, a causa dei gravi disturbi psichici, di concentrarsi e di
memorizzare tutto quello che legge e quindi di apprendere le comunicazioni che
l'amministrazione gli ha inviato.
Egli ha infatti affermato che a causa del suo stato di salute
"io possa non aver memorizzato e
ricordato in seguito dopo qualche anno infiniti fogli con calcoli, complicate
terminologie e regole, quando in quel stato il mio corpo e la mente cercavano
solo di sopravvivere." (doc. I pag. 2).
L'interessato ha inoltre precisato che tutte le richieste che sono
state fatte tempestivamente all'amministrazione lo sono state grazie all'aiuto
di psichiatri, psicologi e assistenti sociali.
A comprova di questa situazione egli ha prodotto il rapporto
d'esame del 30 giugno 2020 (doc. A8), dal quale risulta, a suo dire, che l'elettroencefalogramma
effettuato avrebbe dato come risultato gli stessi sintomi del disturbo da
deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD), patologia che andava ad
aggiungersi alle altre di carattere psichiatrico certificate recentemente da
una clinica psichiatrica __________ (doc. A2):
- disturbo da stress
post-traumatico complesso (ICD-10: F43.1),
- disturbo da attacchi di panico
(ICD-10: F41.0),
- disturbo depressivo medio
(ICD-10: F33.1),
- distimia (ICD-10: F34.1).
Il ricorrente ritiene che l’omessa segnalazione sia da ricondurre
alla sua grave malattia psichica, presente sin dall'età scolare. Egli non disponeva
della necessaria attenzione, concentrazione e memoria per capire il contenuto
delle decisioni e per ricordarlo.
L'assicurato non sarebbe stato in grado di ossequiare il suo obbligo
di informazione, poiché incapace di capire e ricordare gli obblighi elencati
nelle decisioni di concessione delle prestazioni complementari.
Determinante per sapere se è data la condizione della buona fede è
verificare se l'assicurato ha commesso una negligenza grave non scusabile nel
2013, ovvero quando la coppia di ospiti si è domiciliata presso la sua
abitazione. Il fatto che egli sia stato ricoverato in clinica psichiatrica per
due mesi e mezzo nel 2020 e che in quella occasione siano state riscontrate le
patologie dianzi elencate, come pure, nel giugno 2020, i sintomi del disturbo
da deficit dell'attenzione e iperattività, non può essergli di aiuto.
2.10. L'interessato è al beneficio
di prestazioni dell'assicurazione invalidità dal 1° giugno 2012 in ragione di
una rendita intera accordatagli il 9 luglio 2012 (doc. 1-17), che in seguito è stata
ridotta a mezza rendita AI.
Subito dopo, il 19 luglio 2012 (doc. 1), l'assicurato ha trasmesso
direttamente alla Cassa cantonale di compensazione, che l'ha poi inviato
all'Agenzia comunale AVS per essere vidimato e, se del caso, completato, il
formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI.
In effetti, quest'ultima gli ha chiesto di produrre dei documenti mancanti, fra
cui il contratto di locazione dell'appartamento di 2,5 locali (doc. 1-19).
Con decisione del 20 agosto 2012 (doc. 7) la Cassa ha attribuito
all'assicurato una prestazione complementare di Fr. 1'528.- al mese dal
1°giugno 2012, tenendo conto di una pigione lorda di Fr. 14'400.- così come
risultante dal contratto di locazione.
Pochi mesi dopo, il 28 dicembre 2012 (doc. 11), la Cassa gli ha
comunicato che il suo diritto aumentava a Fr. 1'531.- mensili per l'anno 2013,
allegando anche in tal caso il foglio di calcolo con tutte le poste che sono
servite per calcolare la prestazione complementare e quindi anche la voce della
pigione (affitto).
Medesima decisione gli è stata inviata il 30 dicembre 2013 per il
2014 (doc. 14) e il 1° gennaio 2015 per quell'anno (doc. 16).
Il ricorrente ha affermato di essere sempre stato seguito da
psichiatri, psicologi e assistenti sociali che lo supervisionavano nelle
richieste di carattere amministrativo effettuate negli anni, motivo per cui è
riuscito ad evaderle tempestivamente. Tuttavia, vista la doppia depressione con
intensi attacchi di panico e altri sintomi, oltre al mix di psicofarmaci
assunti che lo stordivano, non poteva capire i calcoli, le regole e ricordarsi di
ogni cosa.
Va rilevato nel luglio 2012 al ricorrente era appena stata
attribuita una rendita di invalidità per motivi psichici, disturbi che a suo
dire dovevano rendergli difficoltoso anche compilare il formulario di richiesta
di PC, ma che l'Agenzia comunale AVS ha vidimato il 30 luglio 2012 come "compilato dal richiedente o dal suo rappresentante".
Questa circostanza non è stata contestata dall'assicurato, nel senso che egli
non ha specificato se qualcuno, ed eventualmente chi sia stato, l'abbia aiutato
nel redigere la domanda di prestazioni.
Ad ogni buon conto il ricorrente, che sostiene come già nel 2012
soffrisse di gravi disturbi psichici che gli rendevano difficile, se non quasi
impossibile, leggere, capire e memorizzare i contenuti degli scritti che
riceveva dall'amministrazione, non è stato posto al beneficio di una curatela
amministrativa malgrado gli fosse stata attribuita una rendita di invalidità
intera per motivi psichici (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, confermata
dalla STF 9C_774/2019 dell'11 febbraio 2020). È lecito quindi ritenere che egli
fosse comunque in grado di gestirsi ufficialmente da solo e che, al bisogno, facesse
capo a terzi (Psichiatri, Psicologi e assistenti sociali, vedi doc. I pag. 2)
Questo aiuto, perciò, l'assicurato avrebbe dovuto richiederlo pure
in merito alla questione della convivenza con altre persone.
Se, infatti, egli ha segnalato al comune di domicilio la presenza
presso la sua abitazione di due coniugi perché, così da esso stesso affermato
il 17 febbraio 2015, essi "avevano
bisogno del domicilio", così pure doveva domandarsi se anche la
Cassa di compensazione doveva essere messa al corrente di questa convivenza,
benché gratuita.
Se il ricorrente riteneva di non essere in grado di provvedervi solo
a causa dei suoi disturbi psichici, allora, come per tutti gli altri impegni di
carattere amministrativo, egli avrebbe dovuto richiedere l'aiuto di terzi ed
informarsi sulla possibilità di procedere con la coabitazione gratuita non solo
dal profilo civile (il contratto di locazione, per esempio, indica che
l'utilizzo dell'appartamento di 2,5 locali è per uso personale), ma anche, e
soprattutto, in ambito delle prestazioni complementari, visto che esse gli
garantivano il sostentamento in funzione dei suoi redditi e delle sue spese.
2.11. I disturbi psichici invocati dal
ricorrente, e presenti già nel 2012 e nel 2013, non tolgono, in capo al
Considerandi
ricorrente, le responsabilità in ambito giuridico. L’omissione imputata qui
costituisce una palese e grave violazione dei suoi obblighi.
Il beneficiario delle PC ha l’obbligo chiaro, più volte
esplicitato e comunque notorio (anche senza la lettura delle avvertenze
contenute nei formulari e nelle decisioni), di notificare immediatamente ogni
mutazione delle condizioni personali e/o materiali che danno diritto o determinano
l'ampiezza delle prestazioni complementari. In concreto ciò non è però avvenuto
(STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid. 2.13).
L'assicurato avrebbe dovuto comunicare subito alla Cassa cantonale
di compensazione che ospitava qualcuno a casa sua e quindi informarsi se tale
circostanza era determinante per il suo diritto alla prestazione complementare.
2.12
Per quanto
concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che lo
concerne - dovere di cui il ricorrente ha sostenuto di non essere stato al
corrente non avendo potuto, a causa dei suoi problemi psichici, leggere
attentamente e quindi prendere conoscenza e ricordarsi del contenuto delle
decisioni inviategli dalla Cassa di compensazione -, va osservato che
quest'ultima è stata lineare e generosa nello spiegare all'assicurato i suoi
doveri.
Sul foglio di calcolo per la prestazione
complementare allegato alla decisione del 20 agosto 2012, all’inizio della
prima pagina è infatti chiaramente indicato quanto segue (doc. 8):
" Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali
differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.
“L’obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione
allegata.”.
In effetti, la prima decisione del 20 agosto 2012, come pure le
summenzionate decisioni inviategli nei mesi di dicembre 2012-2013 e gennaio 2015,
prevedono quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua
attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”, “Rimedi giuridici”, “Sospensione
dei termini” e “Restituzione”.
Già durante l'anno 2012 l'assicurato era stato quindi debitamente
reso attento due volte per iscritto dell'obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o
economiche”.
In particolare, le decisioni elencano quasi una ventina di
situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte
degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta
figura la voce "Variazione del numero di
coinquilini".
Se, in occasione della domanda di prestazioni del 19 luglio 2012,
l'assicurato ha indicato di vivere da solo, non si può non osservare che soltanto
tre mesi dopo la comunicazione del nuovo diritto decorrente dal 1° gennaio 2013
egli ha iniziato a condividere la sua abitazione con due persone, di cui però
non ha fatto menzione all'amministrazione, tanto che nella decisione del 30
dicembre 2013, valida dal 1° gennaio 2014, è stata ancora computata una pigione
lorda di Fr. 14'400.-.
Nonostante le condizioni psichiche invocate dal ricorrente egli
non poteva non rendersi conto del rilievo del suo obbligo di comunicare alla
Cassa che v'era stato un aumento degli inquilini nella sua abitazione,
trattandosi di una voce che ha un influsso sulla determinazione del diritto
alle prestazioni complementari (STCA 33.2020.15 del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16
del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid. 2.13; STCA
33.2019.11
del 16 settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019 consid.
2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019 consid. 10).
Nel caso in esame, la circostanza che le difficoltà psichiche
abbiano reso difficoltoso all'assicurato prendere conoscenza dei suoi doveri di
informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non può
metterlo al riparo dal dover rispondere delle conseguenze del suo agire. Dal profilo
giuridico, lo stato di salute dell'interessato doveva condurlo, in caso di
incapacità a capire e memorizzare gli obblighi e doveri, a chiedere aiuto a
terzi nella gestione dei suoi rapporti con l'amministrazione (come egli indica
di avere fatto in altre circostanze, doc. I pag. 2). Di conseguenza, la mancata
comunicazione della modifica dei componenti degli inquilini nella sua
abitazione è unicamente imputabile al ricorrente, che ora deve sopportarne le
conseguenze (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid. 2.13).
Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento
rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o
la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la
determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato
alla Cassa di compensazione.
Il ricorrente ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai
doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI.
2.13
Secondo consolidata
giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al
considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata
concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente
negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte,
la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo
comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97
consid. 2c).
Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro
oggettivo, per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole
per le persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è
generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo
PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave
in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio
2005.
consid. 4.3).
Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°
gennaio 2012) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento
della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione
delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da
lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente
negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della
rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il
foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui
avrebbe potuto facilmente accorgersi.
Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte
ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel
caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato
civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò
malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il
Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato
presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e
se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui
il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della
morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della
mamma anche dopo il suo decesso.
2.14
Alla luce di quanto appena
esposto l’omissione del ricorrente costituisce un comportamento negligente che
deve essere qualificato, secondo giurisprudenza, come grave e ciò indipendentemente,
come visto, dai suoi disturbi psichici.
Secondo la prassi di questo TCA ammettere l'obbligatoria notifica
di coabitazione gratuita ed essere stato informato almeno in due occasioni di
questo dovere, non può essere considerata come una semplice negligenza lieve da
potere tutelare la buona fede del ricorrente. Il suo stato di salute non può condurre
a una diversa conclusione (STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid.2.14).
Così stando le cose, per non essersi attivato presso la Cassa per
chiedere informazioni sulla possibilità di condividere la propria abitazione
gratuitamente con altre persone, e ciò in particolare stante la decisione del 20
agosto 2012 e quella del 28 dicembre 2012 che lo informavano sull'obbligo di
informazione, l'assicurato ha perciò commesso una negligenza sufficiente da escludere
dunque il sussistere di una buona fede.
2.15
Alla luce di
quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della
domanda di condono previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA,
la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il
secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del richiedente.
La decisione di rifiuto del condono deve essere
pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.16
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica, ma non più anche gratuita.
Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone
che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso di specie, trattandosi del condono della restituzione di
prestazioni (complementari indebitamente ricevute) e non essendoci nella LPC
alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.
Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti