33.2021.11
Computo nel calcolo delle PC di un diritto d'abitazione cumulato con un diritto di usufrutto concesso a titolo oneroso. L'importo versato a fronte dell'usufrutto va comunque dedotto nel calcolo
17 gennaio 2022Italiano34 min
In concreto, la decisione contestata ha per oggetto le prestazioni complementari
Source ti.ch
Incarto
n.
33.2021.11
IR/TB/sc
Lugano
17 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice: Tanja Balmelli,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Il 3 ottobre 2020 (doc. 1) RI
1, 1925, ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari all'AVS
indicando, per quanto qui di rilievo, di abitare in un immobile (a __________
in via __________, gravato da un diritto d’abitazione e da un diritto
d’usufrutto costituito in suo favore con atto notarile del 27 dicembre 1994 del
notaio __________), per il cui beneficio versa, al nudo proprietario (suo
figlio RA 1), un canone di CHF 12'000 annui.
1.2. Con decisione del 12 aprile
2021 (doc. 13) la Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari (Cassa qui di seguito) ha respinto la richiesta siccome i redditi
computabili eccedenti le spese riconosciute. Tra le spese riconosciute la Cassa
ha conteggiato il diritto di abitazione cifrandolo in CHF 12'000 (importo pari
a quello versato dall’assicurata al figlio per il beneficio del diritto
d’usufrutto), oltre alle spese accessorie forfettarie e quelle di manutenzione.
Tra le entrate
l’amministrazione ha ritenuto parallelo importo (di uguale valore) a titolo di
ricavi da usufrutto. L’assicurata si è opposta alla decisione (doc. A3 del 23
maggio 2021) chiedendo una PC di CHF 705,75 al mese per il 2020 e di CHF 678,75
al mese dal 2021, contestando il computo di CHF 12'000 annui per il valore del
diritto d’usufrutto della casa, siccome pari importo versato dall’assicurata al
figlio e da questi dichiarato fiscalmente. Secondo l’opponente tale valore
andrebbe stralciato dal calcolo.
Con decisione su
opposizione del 17 agosto 2021 (doc. A1) la Cassa ha rigettato la contestazione
dell’assicurata. Dopo avere ripercorso i fatti l’amministrazione rileva che il
valore del diritto di usufrutto e di abitazione vita natural durante debba
essere computato, in base all'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, perlomeno per il
valore di CHF 12'000. Il calcolo eseguito dall’amministrazione non consente di
riconoscere una PC alla signora RI 1.
1.3. Il 23 settembre 2021 (doc. I)
RI 1, rappresentata dal figlio RA 1, ha impugnato la decisione davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo, dopo avere ripercorso i
fatti, il ricalcolo della PC considerando unicamente l’onere del versamento dei
CHF 12'000 al figlio per il godimento (beneficio del diritto d’usufrutto)
dell’immobile di __________, senza computare alcuna entrata da rendita
patrimoniale derivante dall’usufrutto. Per la signora RI 1 la Cassa riterrebbe
erroneamente l’importo siccome l’usufrutto non sarebbe gratuito ma condizionato
al pagamento di tale importo che è dichiarato fiscalmente dal figlio (doc. A5-A8).
La Cassa si è opposta
all’accoglimento del gravame il 15 ottobre 2021 (doc. III) con rinvio al
provvedimento impugnato.
Invitata a formulare la
richiesta di acquisizione di nuove prove e concesso alla ricorrente il diritto
di ulteriormente esprimersi, la signora RI 1, il 29 ottobre 2021 (doc. V), ha
ribadito i motivi del suo ricorso. I CHF 12'000 costituirebbero la “pigione”
dovuta per il godimento della casa, questo reddito dell’usufrutto sarebbe preso
a carico dal figlio che sui CHF 12'000 versa le imposte. La ricorrente rileva
poi che altri redditi dell’usufrutto in questione le sono stati versati in
passato (locazione di un parcheggio) e lei li ha correttamente dichiarati. La
ricorrente ha ulteriormente prodotto la sua dichiarazione fiscale 2020 (doc.
A10). La Cassa non si è ulteriormente espressa (doc. VII e VIII).
Il giudice delegato, il 10
dicembre 2021 (doc. X), ha interpellato l’Ufficio di Tassazione di __________
(UT qui di seguito) chiedendo in particolare quanto segue:
" La signora
RI 1, domiciliata a __________ in Via __________ occupa l’immobile mappale __________.
La signora risulta beneficiaria di un diritto d’usufrutto (e cumulativamente di
un diritto d’abitazione) su detto immobile. A livello di tassazione (agli atti
sono state prodotte le tassazioni 2017 e 2019) il diritto d’usufrutto sul
mappale citato non risulta imposto alla ricorrente (ma, per quanto indicato
sembra essere imposto al nudo proprietario, ossia il figlio signor RA 1). La
cessione immobiliare è avvenuta il 27 dicembre 1994 e iscritta il giorno
successivo. Ai fini della verifica delle pretese della ricorrente è necessario
accertare il valore fiscale dell’usufrutto sul mappale __________, valore che –
normalmente – dovrebbe essere imposto al beneficiario e non al nudo
proprietario. … chiedo … di volermi indicare le ragioni per le quali nella
partita fiscale della signora RI 1 non compare il diritto indicato ed il valore
dello stesso a livello fiscale qualora fosse stato imposto in Ticino nel 2020
rispettivamente nel 2021.”
Il Capo Ufficio dell’UT __________
ha risposto il successivo 14 dicembre 2021 indicando che:
" … in base
alle informazioni in nostro possesso NON è mai stato dichiarato e quindi
imposto il diritto di usufrutto goduto dalla Signora RI 1 sul mappale __________.
Il valore dell’oggetto (e di conseguenza del diritto di usufrutto) ai fini
fiscali è il seguente:
·
Stima fr. 456’693
·
Valore locativo fr. 12’000
·
Spese manutenzione forfettarie fr.
2'400.”
L’atto (doc. XI) è stato
trasmesso alle parti per osservazioni. La Cassa non si è espressa mentre
l’assicurata ha ribadito le sue tesi, specificando che unicamente dietro
pagamento di CHF 12'000 essa ha potuto beneficiare della casa, importo che
costituisce un onere (riconosciuto dalla Cassa) ma senza che possa essere
computato un reddito parallelo, come fa l’amministrazione. Non sono state
acquisite ulteriori prove.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv.
2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni
complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e
ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008. Per l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
(cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché
Fatti
i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In base
all'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a
domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene
sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo
scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1°
gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui
al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost.
fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Si tratta di nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito
minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). Questa
legge è stata modificata il 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) e le nuove norme
sono entrate in vigore il 1 gennaio del corrente anno (RU
2020 585; FF 2016 6705). In caso di modifica della legge, il diritto
applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica
delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di
diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;
DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;
STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di
fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF
8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento
del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo
disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF
121 V 97 consid. 1a).
In concreto
le norme transitorie prevedono
(cpv. 1) che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire
dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni
complementari per i quali la riforma delle PC comporta
complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la
perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Sempre le
Disposizioni transitorie stabiliscono che ai beneficiari di PC che, al momento
dell'entrata in vigore della modifica (ossia al 1 gennaio 2021), percepivano
già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv. 1ter
LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie
della modifica del 22 marzo 2019.
In concreto, la decisione contestata ha per oggetto le prestazioni complementari
relative agli anni 2020 e 2021. Per il primo anno la Cassa ha, correttamente,
applicato la base legale vigente nel 2020 (doc. 17). Per il secondo anno
l’amministrazione ha effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del
vecchio (doc. 15) e del nuovo diritto (doc. 16), giungendo sempre a negare
all'assicurata un diritto alle PC stante un'eccedenza, seppure diversa, di
redditi. Non beneficiando delle PC in precedenza all’assicurata sono
applicabili, per le PC 2021, le norme vigenti dal 1° gennaio 2021.
2.2. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto
alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'importo
della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese
riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC). In base al nuovo
tenore dell’art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua
è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma
almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la riduzione
dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né
delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per cento
dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
L’art. 10 vLPC stabiliva una
lista completa di spese riconosciute e il cpv. 3 ammetteva tra le stesse le:
" b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile;".
Dal canto suo l'art. 11 vLPC
enumerava in maniera esaustiva i redditi computabili rispettivamente non
computabili. Tra quelli computabili (cpv. 1) erano ritenuti:
" b. i
proventi della sostanza mobile e immobile;
d. le rendite,
le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;".
In base al nuovo diritto l'art. 10 cpv. 1 nLPC, per le persone che
non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale
(persone che vivono a casa), fra le spese riconosciute vi sono:
" c. in
luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di
persone che abitano un immobile di
cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si
applica per analogia."
Per il cpv. 3 della norma sono riconosciute in sostanza le stesse
spese previste in precedenza, ad eccezione di una nuova voce e una modifica di
una spesa già riconosciuta.
Quanto ai redditi computabili l'art. 11 cpv. 1 LPC in vigore dal 1
gennaio 2021 stabilisce che sono computati, quale reddito, tra altri:
"
b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore
annuo di un usufrutto o di un diritto
di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il
beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel
calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad
almeno una di queste persone;
d. le rendite,
le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;".
L'art. 12 sul valore locativo e gli artt. 16, 16a e 16b OPC-AVS/AI
relativi alle spese sono rimasti invariati con la Riforma delle PC, tranne
l'aumento del forfait delle spese accessorie da CHF 1'680 a CHF 2'520. In base
all’art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal
proprietario o dall'usufruttuario, come pure il reddito proveniente dal
subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio. Se tali criteri non esistono, sono
applicabili quelli in materia d'imposta federale diretta (cpv. 2). Per l'art.
16 cpv. 1 OPC-AVS/AI, le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in
base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di
domicilio e in virtù dell'art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se la legislazione fiscale
cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella
dell'imposta federale diretta. L'art. 16a cpv. 1 OPC-AVS/AI dispone che nei
confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese
accessorie è previsto soltanto un forfait. Il cpv. 1 si applica pure alle
persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione
sull'immobile che esse abitano (cpv. 2). L'ammontare annuo del forfait è di
1680/2520 franchi (cpv. 3). Per l'art. 16a cpv. 4 OPC-AVS/AI la limitazione
secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata. Oltre
alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è
concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse
riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai
sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO (art. 16b cpv. 1 OPC-AVS/AI). L'art. 16b cpv. 2
OPC-AVS/AI dispone che l'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà
dell'ammontare di cui all'art. 16a.
2.3. Con la decisione contestata
la Cassa ha computato all'insorgente un importo di CHF 12'000 quale “diritto
di abitazione gratuita”, a cui ha aggiunto le spese accessorie forfettarie
e l'importo delle spese di manutenzione relative all'usufrutto. D’altro lato ha
ritenuto un ricavo da usufrutto, che ha stabilito in CHF 12'000, in base
all'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC. D’avviso della ricorrente il rogito del 27
dicembre 1994 le impone di pagare l’importo di CHF 12'000 all'anno al nudo
proprietario della casa, ciò al fine di esercitare il diritto d'usufrutto e il
diritto di abitazione che le sono stati riconosciuti. Questa circostanza non
permetterebbe di computare un reddito da usufrutto. Detto altrimenti siccome la
signora RI 1 occupa l’immobile a titolo oneroso, non le si può imputare un
reddito fittizio dal valore dell'usufrutto e/o del diritto d'abitazione.
2.4. Questo punto di vista non può
essere condiviso. Con contratto rogato dal notaio __________ il 27 dicembre
1994 (doc. A4) RI 1 e il marito __________ (nel frattempo deceduto) hanno
donato al figlio RA 1 il fondo n. __________. Il figlio è divenuto proprietario
del mappale, sito in Via __________, immobile avente una superficie di 865 mq,
sul quale è edificato un edificio avente una pianta di 163 mq ed un terreno
annesso non edificato di 702 mq. Il valore di stima fiscale del fondo (doc. X)
è oggi di CHF 456'693. Al momento della stesura dell’atto il figlio si è
assunto il debito ipotecario (allora di CHF 420'000) ed ha concesso ad entrambi
i genitori, individualmente, per la loro restante vita, "il diritto
d'usufrutto ed il diritto di abitazione da iscrivere nel Registro fondiario a
carico dell'oggetto della presente donazione, per un corrispettivo annuo di CHF
12'000 …" (punto 4).
Trapasso di proprietà e servitù sono state iscritte regolarmente a
RF. Non è quindi corretta la risposta data dalla richiedente le PC
nell’apposito formulario alla domanda tendente a sapere se la stessa avesse o
meno donato alcunché (doc. 1 domanda n. 16) e che non abita in un immobile per
il quale beneficia di un diritto di usufrutto (doc. 1 domanda n. 4). Si invita
qui la ricorrente a volere correttamente (e in maniera compiuta) adempiere i
propri obblighi d’informazione alla Cassa. L’esistenza di un usufrutto (oltre
al diritto d’abitazione) gravante il fondo donato al figlio ha un impatto sulla
determinazione del diritto alle PC della richiedente. Si noti qui che tali
diritti non sono stati segnalati all’UT competente (doc. X) ed il valore
dell’usufrutto indicato dall’UT è quello poi ritenuto dalla Cassa (pari al
valore dell’onere versato per il beneficio del diritto al nudo proprietario).
2.5. Per inquadrare il tema va
ricordato che l’usufrutto (che è una servitù personale propriamente detta,
indissolubilmente legata alla persona del suo titolare) può essere costituito,
tra l’altro, sopra fondi (su un intero fondo o su parte di esso come precisa
l’art. 745 cpv. 3 CCS) ed attribuisce all’usufruttuario il diritto al possesso
(l’uso) e il pieno godimento del bene, diritto o fondo gravato (art. 745 cpv. 2
e art. 755 CCS). Ciò salvo contraria disposizione. In quanto diritto reale
l'usufrutto è un diritto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6a ed. Berna 2019, n.
23 segg.). Ne discende che l'usufrutto, come tale, non è cedibile (sul tema
della cedibilità dell’usufrutto si veda la STCA 33.2020.16 del 3 novembre 2020).
Unicamente l'esercizio del diritto può essere trasferito (art. 758 CC). Come
ricorda la dottrina (Alexandra Farine
Fabbro: L’usufruit immobilier, tesi dell’Università di Friburgo, pubblicata
nella collana AISUF, edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2010, p. 147 e ss.) se
non si tratta di un diritto strettamente personale, l’esercizio dell’usufrutto
è cedibile, ciò che discende in ogni caso e indirettamente, dal diritto di
gestione del bene il cui uso può, ad esempio, essere concesso a terzi tramite
la conclusione di un contratto di locazione con conseguente percezione del
canone locativo (STF P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6; Alexandra Farine Fabbro, op. cit., p.
148).
Come ricordato nella STCA 33.2020.16 del 3 novembre 2020, in base
all’art. 745 cpv. 2 CCS, salvo contraria disposizione delle parti, e qui si
tratta di diritto dispositivo (Roland M.
Müller, op. cit., ad art. 745 n. 14), l’usufruttuario ha il pieno
godimento della cosa. La dottrina ci ricorda che esiste “erga omnes” ed
è quindi opponibile ai terzi (Alexandra
Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea, 2016, ad art. 745 n. 14). È possibile convenire (oltre a una durata
inferiore alla vita del beneficiario) l’esclusione di “gewisse Nutzungsarten”
(Roland M. Müller, op. cit., ad
art. 745 n. 14). Il medesimo autore ci ricorda che: “Die
Parteien können einzelne Nutzungsarten ausschließen, nicht aber die Nutzung
zwischen Eigentümer und Nutznießer aufteilen …“ (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit.;
nello stesso senso Alexandra Farine
Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea, 2016, ad art. 745 n. 23), riservato il contenuto dell’art. 745 cpv. 3
CCS. In base alla giurisprudenza (datata) della STF 52 II 124 può essere
concordato dalle parti “ein Verbot den Nutzniessungsgegenstand zu vermieten
… Überdies kann der Nutznießer einen Teil der Liegenschaft
dem Eigentümer vermieten oder verpachten” (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit.,
con riferimento alle STF 106 II 330 riferito al diritto d’abitazione e 116 II
281). Se l'usufruttario loca l'immobile malgrado il divieto, il nudo proprietario
può opporsi a questa locazione (Alexandra
Farine Fabbro, tesi cit., p. 149 e 150). Sempre la dottrina ricorda come
le disposizioni restrittive la servitù pattuite dalle parti a norma dell’art.
745 cpv. 2 CCS debbano comunque garantire un minimo contenuto all’usufrutto,
affinché esso possa ancora essere definito tale. Alexandra Farine Fabbro,
in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad
art. 745 n. 24, rileva che se la “jouissance complète implique l’usage et la
jouissance au sens strict, c’est-à-dire le droit de percevoir les fruits. Avoir
l’usage signifie avoir le droit de se servir de la chose; en matière
immobilière, cela veut dire l’on a le droit d’occuper la maison, par exemple
pour y habiter” (in questo senso gli art. 755 e 756 CCS), le limitazioni al
diritto concepibili all’usufrutto potranno essere (per l’uso) di natura
spaziale geografica (ad esempio: una parte del frutteto, un appartamento
dell’edificio, una specifica fetta del giardino). Può essere prevista una
limitazione di locazione a terzi del bene gravato o imposto l’uso professionale
di un fondo. È comunque necessario, affinché l’usufrutto sussista, che “l’usufruitier
ait un certain usage” (Alexandra
Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea, 2016, ad art. 745 n. 24in fine).
È preferibile costituire
Considerandi
un diritto di abitazione (art. 776 CC), la cui caratteristica è di essere
strettamente personale, al posto di un diritto d'usufrutto, se si desidera che
il beneficiario del diritto occupi esclusivamente e individualmente un bene
immobile (in merito si vedano le considerazioni che seguono). È soltanto quando
non è possibile costituire un'altra servitù diversa da un diritto di usufrutto,
che la riserva della natura strettamente personale ha un'utilità (Sabrina Carlin, Étude de l'article 473
CC, pag. 86).
2.6
Va ancora rammentato che gli
interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche,
come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer,
op. cit., Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal
giorno in cui la servitù prende inizio sino a quello in cui termina il diritto,
anche se i frutti scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2437). La servitù si
estingue mediante la cancellazione dell’iscrizione a registro fondiario. Le
cause di cessazione dell’usufrutto sono previste dall’art. 748 cpv. 2 CCS, e
sono la morte del beneficiario di questa servitù personale non trasmissibile
(art. 749 cpv. 1 CCS), la decorrenza del termine previsto per la sua validità o
la rinuncia.
Per l’estinzione
dell’usufrutto occorre il sussistere di un titolo d’estinzione, ossia una
causa, e una operazione d’estinzione (la richiesta di cancellazione e la
cancellazione medesima a RF). Tra le cause della cessazione della servitù vi
sono la perdita totale del bene gravato, come indicato la scadenza del termine
di durata dell’usufrutto se specificatamente pattuito, rispettivamente la morte
del beneficiario. La rinuncia costituisce una causa di cessazione (art. 748
cpv. 2 CCS), e può essere unilaterale. Come ricorda la dottrina (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire
romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 8) in
materia immobiliare l’usufruttuario può trasmettere al “conservateur du
registre foncier une réquisition de radiation”, la ragione può essere la
perdita d’interesse alla servitù. Non occorre il rispetto di una particolare
forma (art. 115 CO) ma, per quanto impone l’art. 964 CCS, è necessario
rivolgere l’istanza al RF in forma scritta. La rinuncia unilaterale ha effetto
estintivo (su questi aspetti si faccia riferimento a Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II
Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 10). È pure
conosciuto, quale causa d’estinzione di un usufrutto, la convenzione estintiva
del diritto pattuita e concordata tra nudo proprietario e beneficiario della
servitù, anche in questo caso una forma particolare per l’accordo non è imposta
(art. 115 CO), ma la richiesta a RF dovrà avvenire in forma scritta (art. 964
cpv. 1 CCS). Il mancato esercizio del diritto non pone termine all’usufrutto (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire
romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 14), il
beneficiario della servitù non può vedersi imporre l’esercizio del diritto. Il
diritto svizzero non conosce la prescrizione estintiva in caso di mancato uso
da parte del beneficiario di una servitù. Il mancato utilizzo può, in casi rari
e particolari, essere ritenuto quale rinuncia tacita al diritto (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire
romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 15). Le
condizioni per ammettere una tale rinuncia (e quindi la volontà di volontà di
rinunciare) sono tuttavia molto severe siccome è necessario che la volontà di
rinunciare al diritto sia manifesta (in tema di diritto d’abitazione si veda la
STF 123 III 461). Se ammessa una tale volontà, il nudo proprietario può
ottenere la radiazione dell'usufrutto facendo capo all'art. 975 CCS applicato
per analogia. Fatta esclusione per la rinuncia, da ammettersi con estrema
prudenza e in particolari costellazioni, il mancato esercizio del diritto
d’usufrutto non comprova la rinuncia alla servitù. Se l'usufruttuario non
esercita il suo diritto perché tale diritto non gli è più utile, il nudo
proprietario non potrà di principio domandare la radiazione dell'usufrutto
sulla base dell'art. 736 CC (Alexandra
Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea, 2016, ad art. 748 n. 16), la dottrina rammenta infatti che, di
principio, l’esercizio del diritto d’usufrutto è cedibile.
2.7
Si annoti ancora qui che, per
quanto concerne le prestazioni complementari, la degenza in una casa per
anziani non comporta la radiazione dell’usufrutto avente per oggetto un
immobile, come rilevato in genere l’esercizio dell’usufrutto può essere
trasferito a terzi (su questi aspetti si veda STF P 43/09 del 2 marzo 2000).
Ciò contrariamente, ad esempio, al diritto d’abitazione che, secondo la
dottrina, non si estingue per il solo fatto di non essere esercitato ma di cui
può essere chiesta la radiazione sulla base dell'art. 736 o 976 CC se
dimostrato che il suo titolare non è più in grado, e ciò definitivamente, di
esercitarlo, ciò che potrebbe avvenire in caso di ricovero in casa anziani
duraturo e non più rinunciabile (ad esempio per ragioni di salute) da parte
dell’assicurato beneficiario.
2.8
Per quel che concerne,
invece, il diritto d’abitazione, come rilevato nelle considerazioni che
precedono, lo stesso è strettamente personale, non è cedibile e
non è trasmissibile agli eredi (art. 776 cpv. 2 CC), il suo godimento
appartiene unicamente alla persona del suo titolare. Si limita alla facoltà del
suo titolare di abitare (egli medesimo o di farlo abitare eventualmente dai
membri della propria famiglia o dalle persone con lui conviventi art. 777 CC;
DTF 52 II 136). Ne deriva che, nel caso in cui un assicurato sia costretto a
rinunciare all'esercizio del suo diritto di abitazione, per il calcolo delle
prestazioni complementari il controvalore di questo diritto nei suoi redditi
non è considerato (DTF 99 V 110 consid. 3 = RCC 1974 pag. 195; N. 3433.05
DPC). La costituzione di un
usufrutto rispettivamente di un diritto d'abitazione a favore di colui che
chiede le PC rappresenta, per il suo titolare, un valore economico nella
misura in cui questi ottiene un godimento di un bene (qui immobile) cui
altrimenti non avrebbe diritto se non a titolo oneroso. Nella determinazione
del diritto alle PC il reddito dell'usufrutto rispettivamente del diritto
d'abitazione deve essere preso in considerazione tra i redditi del richiedente,
e questo a titolo di reddito della sostanza a norma dell’art. 11 cpv. 1 lett. b
LPC (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008
del 27 gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr. 6; STF P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag.
148.
= SVR 1997 EL Nr. 38).
In caso di
costituzione di un diritto d’usufrutto avente per oggetto un immobile, l'usufruttuario
può locare il bene fondiario o abitarci personalmente. In quest’ultima
costellazione il valore locativo va considerato nei redditi. In virtù dell'art.
12.
cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal
proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal
subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per
contro, non va presa in considerazione, a titolo di reddito, una frazione del
valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Scopo di questa norma è che colui che domanda delle prestazioni complementari
debba prima utilizzare la sostanza personale nella misura ragionevolmente
esigibile (STF 9C_202/ 2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/ 2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1 = SVR 2009 EL
Nr. 6; STF P 58/00 del 18 giugno 2003; STCA 33.2012.21 del
15.
maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid. 2.8).
In merito al
trattamento fiscale dell’usufrutto, che può anche essere concesso a titolo
oneroso o parzialmente oneroso, va ricordato che, ed il riferimento è qui fatto
all’art. 21 cpv. 1 lett. a) rispettivamente b) LIFD per il diritto federale
(analogo all’art. 20 LT), se la cessione è onerosa allora sarà il proprietario
(nudo proprietario) del bene immobile a dovere onorare le imposte sulla somma
ricevuta a fronte dell’usufrutto concesso (in questo senso: Nicolas Merlino, Impôt fédéral direct, a
cura di Yves Noël e Florence Aubry Girardin, 2 ed., 2017, Helding &
Lichtenhahn Ed., Basilea ad art. 21 n. 21; Bernhard
Zwahlen e Alberto Lissi,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3 ed., 2017, Helbing & Lichtenhahn
verlag, Basilea, ad art. 21 n. 21).
Per le PC la
situazione è invece diversa rispetto al diritto fiscale, come si vedrà nelle
considerazioni che seguono. In caso di concessione di un diritto d’usufrutto (o
un diritto d’abitazione) il valore economico dello stesso, siccome valore che
entra nella disponibilità dell’assicurato, deve essere computato come deve
essere ritenuto l’onere che lo stesso causa. Da notare che le prestazioni
(onere versato per l’ottenimento di un usufrutto e diritti che dallo stesso
scaturiscono) non necessariamente sono equivalenti.
2.9
A sostegno della sua
decisione, la Cassa si è fondata sulle direttive sulle prestazioni
complementari all’AVS e all’AI (DPC). Essa ha citato i NN. 3433.01 e 3433.03
DPC (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2021). Il N. 3433.01 DPC dispone che i proventi della
sostanza immobile comprendono pigioni e canoni d'affitto, diritti d'usufrutto,
diritti d'abitazione nonché il valore locativo dell'abitazione propria, purché
non sia già compreso nel reddito da attività lucrativa. In base al N. 3433.02
DPC, se una persona vive in un'abitazione di sua proprietà o per la quale ha un
diritto di usufrutto o di abitazione, il valore locativo dell'immobile va
computato come reddito. Questo vale anche se alla persona avente il diritto
d'usufrutto o d'abitazione è computato un reddito ipotetico dei beni cui ha
rinunciato, conformemente al N. 3482.11, poiché l'immobile era in precedenza di
sua proprietà. In tal caso il valore locativo va aggiunto al reddito ipotetico.
Il valore locativo va valutato secondo i principi previsti per l'imposta
cantonale diretta. Se il diritto cantonale prevede una riduzione in caso di uso
in proprio dell'abitazione, questa non va considerata. Se invece non prevede
disposizioni relative al valore locativo, sono applicabili quelle previste per
l'imposta federale diretta. Secondo il N. 3433.03 DPC, per principio va
computato come reddito del proprietario o dell'usufruttuario l'importo della
pigione o del canone d'affitto previsto per contratto. Se, tuttavia, questo è
palesemente inferiore all'uso locale, per il computo del reddito della sostanza
va preso in considerazione l'importo conforme all'uso locale. La stessa
disposizione vale se non è stata convenuta una pigione oppure se l'immobile è
lasciato vuoto, pur essendo possibile darlo in locazione.
Nel caso di specie
l'amministrazione ha computato nei redditi della ricorrente un valore del
diritto di usufrutto di CHF 12'000 che corrisponde al valore da essa attribuito
all’usufrutto gravante l’immobile in discussione.
2.10
In corso d’istruttoria di
causa è stato accertato, siccome il dato non emergente dalle decisioni di
tassazione dell’assicurata, l’ammontare del valore dell’usufrutto / diritto
d’abitazione di cui è beneficiaria la qui ricorrente. Con lettera del 14 dicembre
2021.
l’UT __________ (oltre a manifestare sorpresa per la mancata dichiarazione
del diritto d’usufrutto e d’abitazione di cui gode la signora RI 1, doc. X “in
base alle informazioni in nostro possesso NON è mai stato dichiarato”) ha
determinato il valore locativo in CHF 12'000. In sostanza l’assicurata
beneficia di un bene, ossia il mappale __________ costituito da una casa con il
relativo giardino, non in base a un contratto di locazione per il quale
l’assicurata versa una pigione, bensì in virtù di un diritto d’usufrutto
cumulato con un diritto d’abitazione. Questi diritti reali limitati concedono
alla beneficiaria di ampiamente godere del bene, non solo esercitando
personalmente i diritti sull’oggetto gravato ma anche potendone disporre in
favore di terzi (come è stato il caso per la messa a disposizione di un
parcheggio in favore di terzi, con l’incasso del relativo canone correttamente
dichiarato fiscalmente). Il diritto d’usufrutto costituisce quindi un reddito
della sostanza che deve essere computato nell’ambito del calcolo delle PC.
L’agire della Cassa cantonale di compensazione è corretto.
Il diritto d'usufrutto e
il diritto d'abitazione, costituiti nel 1994 a favore dell'assicurata,
rappresentano, come indicato, dei proventi della sostanza immobiliare ai sensi
dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC e quindi vanno considerati quali redditi
computabili. Il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, che codifica la
giurisprudenza, conferma che fra i proventi della sostanza immobile è incluso il
valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione (RCC 1967 pag.
212–213 citata nelle N. 3433.01 DPC). La Cassa ha applicato il N. 3433.02 DPC
che ricorda che se una persona vive in una abitazione per la quale ha un
diritto di usufrutto o di abitazione, il valore locativo dell’immobile va
computato come reddito. Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
accertato detto valore in sede istruttoria confermandone l’importo ritenuto
dall’amministrazione nel calcolo delle PC (ossia: CHF 12'000). D’altronde, per
prassi, va computato quale reddito dell’usufruttuario l’importo della pigione o
del canone d’affitto previsto per contratto (N. 3433.03 DPC).
Da quanto precede discende
che il canone versato dalla ricorrente per godere del diritto d’usufrutto
(rispettivamente per il diritto d’abitazione: il contratto rogato dal notaio ___________
nel 1994 non fornisce un chiarimento relativo a quale dei due diritti l’onere
pattuito si riferisca) per CHF 12'000 deve essere considerato un onere e
computato tra le uscite (ritenuto dalla Cassa unitamente alle spese di
manutenzione). D’altro canto il valore del diritto d’usufrutto deve essere
ritenuto quale provento patrimoniale da tale diritto e computato tra le
entrate. Si rivela qui che tale importo, pari al valore del diritto d’abitazione
come ritenuto dalla Cassa correttamente, sia pari a quello versato
dall’assicurata. Questa circostanza può senz’altro avere ingenerato una
confusione. Qualora la pattuizione per l’ottenimento del diritto d’usufrutto
fosse stata inferiore, ad esempio cifrata in CHF 3'000, e il valore locativo
dell’immobile fosse stato superiore, ad esempio CHF 18'000, la scelta imposta
alla Cassa dalle DPC sarebbe stata meglio compresa: in quell’ipotesi tra le
entrate sarebbe stato da contemplare l’importo di CHF 18'000 e tra le uscite la
cifra di CHF 3'000.
L’importo versato per
beneficiare dell’usufrutto sul mappale citato, ossia CHF 12'000, appare poi,
alla luce del valore di stima del fondo (CHF 456'693), e della prassi fiscale
determinante per la fissazione del valore locativo (per tutte si veda la SCDT
80.2020.193
del 17 maggio 2021, consid. 2) nonché il genere di immobile e la
sua ubicazione, certamente contenuto. Non occorre qui, comunque, verificare se
sia palesemente inferiore all’uso locale con riferimento al N. 3433.03 DPC.
2.11
Come indicato in precedenza, a
ulteriore conferma della necessità di computare il valore dell’usufrutto e
diritto d’abitazione (almeno computabili per CHF 12'000), sta il fatto che
l’immobile è stato altrimenti messo a frutto nel recente passato mediante la
locazione di stallo con funzione di parcheggio a terzi e conseguimento di un
reddito in favore della ricorrente (come indicato: correttamente dichiarato
fiscalmente, doc. A9). Questa circostanza dimostra inoltre che il mappale può
ulteriormente (oltra all’abitazione della ricorrente) essere posto a frutto e
permetterebbe di conseguire ulteriori redditi computabili ai sensi dell'art. 11
cpv. 1 lett. b LPC.
Il fatto che la signora RI 1 versi al figlio, per la cessione del
diritto d’abitazione e per l’usufrutto (va ribadito: concessi in occasione
della donazione dell’immobile al figlio nel 1994 a fronte dell’assunzione del
debito ipotecario da parte di questi) l’importo di CHF 12'000, non cambia in
nulla la necessità di computare i diritti di cui la ricorrente beneficia. Il
versamento ha invece incidenza sulle uscite ed è stato correttamente ritenuto
dalla Cassa per determinare il diritto della signora RI 1 alle PC.
2.12
La Cassa ha ritenuto le spese
di manutenzione, cifrate in CHF 2'400, tra le uscite della ricorrente. L'art.
765.
cpv. 1 CC dispone che le spese di manutenzione ordinaria e di
amministrazione della cosa, gli interessi dei debiti che la gravano, le imposte
e le tasse, sono sopportate dall’usufruttuario, per la durata del suo
usufrutto. Il contratto stipulato dinanzi al notaio ___________ nel 1994 non
prevede esplicitamente che, nel canone versato dalla ricorrente al figlio per
beneficiare del diritto d’usufrutto, siano da ritenere comprese le spese di
manutenzione dell’immobile. La scelta operata dalla Cassa può comunque essere
condivisa, e l’importo esposto ritenuto tra le uscite della signora RI 1. Se le
spese di manutenzione di CHF 2'400, apparentemente già inserite dal figlio
della ricorrente nelle sue tassazioni, non fossero computate alla ricorrente
(siccome non esposte dalla ricorrente che non dichiara l’immobile fiscalmente),
essa non beneficerebbe comunque delle PC ritrovandosi però in una situazione
peggiorata per la maggiore eccedenza delle entrate siccome andrebbero tolte
dalle sue spese riconosciute. Alla luce dell’esito del ricorso non occorre
approfondire il tema a sapere se effettivamente il versamento di CHF 12'000
comprenda pure le spese di manutenzione del fondo di CHF 2'400. Questa Corte
rinuncerebbe comunque a riformare peggiorativamente la decisione diminuendo la
somma delle uscite riconosciute (trattandosi di una facoltà concessa
all'autorità giudicante STF U 192/02 del 23 giugno 2003; STF H 313/01 del 17
giugno 2003; STF C 119/02 del 2 giugno 2003; STF U 334/02 del 22 aprile 2003;
DTF 119 V 249; fra le ultime: STCA 33.2016.1 del 15 aprile 2016; 33.2013.7 del
17.
febbraio 2014; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16
agosto 2007).
Gli oneri ipotecari
nell’usufrutto sono regolati dall’art. 766 CC che prevede che, quando
l’usufrutto comprende un’intera sostanza, l’usufruttuario deve sopportare gli
interessi dei debiti, ma se le circostanze lo giustificano, può domandare di
esserne liberato limitando il suo usufrutto all’eccedenza attiva dopo pagati i
debiti. In concreto con la donazione dell’immobile al figlio questi si è
assunto il debito ipotecario ed ha fatto fronte ai relativi interessi che la
mamma non ha esposto fiscalmente. Gli stessi non sono quindi correttamente stati
considerati dall’amministrazione. È infatti il nudo proprietario che, come
risulta dai documenti prodotti (doc. A5-A8), espone il fondo e sopporta gli
oneri ipotecari relativi al debito che si è a suo tempo assunto.
2.13
In conclusione,
l’agire della Cassa è corretto ed il ricorso va respinto.
Non si
percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili. Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita
per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso di specie, trattandosi
della richiesta di prestazioni complementari e non essendoci nella LPC alcuna
norma specifica in merito alle spese, la procedura deve essere gratuita.
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e
STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti