33.2021.12
Se A. parzialmente invalido non lavora,vale presunzione di rinuncia di reddito,che può essere rovesciata se comprova che circostanze oggettive e soggettive estranee a invalidità hanno reso impossibile conseguire tale reddito.Non ha dimostrato tali circostanze. OK computo reddito ipotetico da lavoro
28 novembre 2022Italiano77 min
dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2021.12
TB
Lugano
28 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° settembre 2021 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 19 ottobre 2020 (doc. E) la
Cassa cantonale di compensazione ha informato RI 1, 1963, che, in assenza di
svolgimento di un'attività lucrativa, benché fosse beneficiaria di una rendita
AI parziale, nel calcolo della prestazione complementare doveva computare un
reddito ipotetico netto minimo graduato secondo la tabella riportata.
La Cassa avrebbe potuto prescindere dal computo di un reddito
ipotetico minimo se, previa iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento,
malgrado gli sforzi profusi in termini quantitativi e qualitativi, la buona
volontà dimostrata e i passi intrapresi, l'assicurata non fosse riuscita a
reperire un'attività lavorativa oppure se avesse percepito delle indennità di
disoccupazione.
L'amministrazione l'ha perciò invitata ad annunciarsi entro 20
giorni all'Ufficio regionale di collocamento per trovare un lavoro e, in caso
di idoneità al collocamento, sarebbe stata assistita nella ricerca di un
lavoro.
1.2. Il 24 novembre 2020 (doc. 17)
l'amministrazione ha assegnato all'assicurata un ulteriore termine di 20 giorni
e, rimasto senza seguito, con decisione del 28 gennaio 2021 (doc. B) ha
stabilito che fino al 31 luglio 2021 sarebbe stata versata la prestazione complementare
in essere senza il computo del reddito ipotetico previsto dall'art. 14a
OPC-AVS/AI, mentre dal 1° agosto 2021 il diritto alle prestazioni complementari
sarebbe stato calcolato tenendo conto di un reddito ipotetico di Fr. 16'764.-
([Fr. 26'146 - Fr. 1'000] x 2/3).
1.3. Assistita dall'avv. RA 1, il 22
febbraio 2021 (doc. C) l'assicurata si è opposta a questo provvedimento, indicando
che già ad inizio 2019 le era stato chiesto di iscriversi alla Cassa di
disoccupazione e che già allora l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
l'aveva ritenuta non idonea al collocamento (doc. C). Nonostante il 13 ottobre
2020 (doc. D) l'Ufficio assicurazione invalidità abbia confermato che non v'era
alcun cambiamento della rendita versata, alcuni giorni dopo la Cassa cantonale di
compensazione l'ha invitata ad annunciarsi all'URC, ciò che l'assicurata ha
fatto il 3 febbraio 2021 (doc. H) ma, sulla base del referto della dr.ssa med. __________
(doc. F), il 15 febbraio 2021 (doc. I) la Cassa disoccupazione __________ ha
dubitato della sua idoneità al collocamento e ha richiesto una decisione alla
Sezione del lavoro. Nell'attesa di questi chiarimenti, l'opponente ha pertanto
chiesto la sospensione dell'emanazione di altre decisioni e di annullare la
decisione impugnata sulla base del referto medico prodotto, confermando quindi
il suo diritto alle PC di Fr. 2'998.- giusta la decisione del 18 dicembre 2020
(doc. G) che non considerava un reddito ipotetico.
Il 3 marzo 2021 (doc. 24) l'opponente ha trasmesso alla Cassa di
compensazione la decisione del 2 marzo 2021 (doc. D) della Sezione del lavoro relativa
alla sua inidoneità al collocamento.
1.4. Con decisione su opposizione del 1°
settembre 2021 (doc A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione dell'assicurata e l'istanza per il gratuito patrocinio.
Ricordati l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e la prassi su
questa tematica (N. 3424.07 DPC), l'amministrazione ha rilevato che il 13
ottobre 2020 l'Ufficio assicurazione invalidità ha stabilito che l'assicurata continuava
a beneficiare di un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 49%), che il
referto medico prodotto non dimostrava una notevole modifica delle sue
condizioni di salute e che perciò occorreva ancora riferirsi alle valutazioni e
alle decisioni emanate dall'Ufficio AI, che non sono state impugnate. Non
avendo l'interessata reso verosimile che il suo danno alla salute le cagionava
una totale inabilità lavorativa, la Cassa non si poteva scostare da quanto
stabilito dall'Ufficio AI. Inoltre, l'assicurata non ha fatto valere alcun
altro motivo estraneo all'invalidità che le impediva di utilizzare la capacità
lavorativa residua né ha apportato dei giustificativi di ricerche di lavoro non
andate a buon fine.
Pertanto, l'amministrazione ha concluso che con l'opposizione l'assicurata
non è riuscita a inficiare la presunzione dell'art. 14a cpv. 2 lett. a
OPC-AVS/AI, secondo cui il conseguimento di un reddito per invalidità parziale
entro i limiti ritenuti era esigibile. Stante il grado di invalidità del 49%, a
buon diritto la Cassa ha conteggiato nei redditi computabili un reddito
ipotetico minimo.
La Cassa ha allegato alla decisione la comunicazione del 30 agosto
2021 (doc. 47), con cui ha informato l'opponente che il suo diritto veniva
ricalcolato a seguito del computo del reddito ipotetico secondo l'art. 14a cpv.
2 lett. a OPC-AVS/AI e che, dal 1° settembre 2021, ammontava a Fr. 863.- al
mese, di cui Fr. 319.- di PC e Fr. 544.- di premio forfettario LAMal.
Nel foglio di calcolo è stato inserito fra i redditi un reddito da
lavoro di Fr. 26'147.- che, dedotta la franchigia di Fr. 1'000.- e preso in
ragione di 2/3, dà un importo di Fr. 16'764.-.
1.5. Il 4 ottobre 2021 (doc. I) RI 1,
patrocinata dall'avv. RA 1, è insorta al TCA chiedendo di annullare la
decisione e di rinviare gli atti alla Cassa per un nuovo calcolo delle
prestazioni complementari sulla base dei parametri accertati nel suo ricorso.
La ricorrente ha rilevato di avere tentato per ben due volte di
iscriversi all'Ufficio regionale di collocamento, ma di avere ricevuto due
rifiuti da parte della Sezione del lavoro. L'ultimo è del 2 marzo 2021 e con
questa decisione è stata constatata la sua inidoneità al collocamento basata
sia sulle sue dichiarazioni, sia sul certificato di inabilità lavorativa al
100%.
Per l'assicurata, l'affermazione della Cassa secondo cui sarebbero
gli URC a doversi adeguare alle decisioni della Cassa di compensazione
porterebbe a una situazione "kafkiana". Inoltre, il rifiuto
della Cassa di considerare i motivi fatti valere per giustificare la situazione
di inidoneità al collocamento è arbitrario poiché, senza alcuna spiegazione,
non considera i certificati medici che la Sezione del lavoro ha invece ritenuti
validi. Stanti queste discrepanze, l'insorgente dovrebbe essere sottoposta a
ulteriori indagini, per esempio da parte di un medico indipendente, perito che ha
invitato il Tribunale a voler nominare.
La ricorrente ha pure, parallelamente, evocato la contestazione
della decisione dell'8 giugno 2021 (doc. F) con cui la Cassa di compensazione
le ha chiesto in restituzione l'ammontare di Fr. 23'220.- a seguito del computo,
dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021, della sua quota parte di diritto (1/8)
nell'eredità del padre, circostanza mai comunicatale.
L'assicurata ha ricordato i motivi per cui il 18 giugno 2021 si è
opposta al computo di un capitale di Fr. 150'000.- quale parte (1/8) del valore
dell'immobile (Fr. 1'200'000.-) appartenente alla comunione ereditaria di cui
essa, dal 2020, fa parte a seguito del decesso, nel 2014, del padre. Questa
contestazione è sfociata nella procedura formante l’incarto 33.2021.19 di
questo TCA evasa separatamente.
1.6. Chiesta (doc. V) e ottenuta (doc.
VI) una proroga, il 15 novembre 2021 (doc. VII) la Cassa cantonale di
compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e si è
confermata nella decisione del 1° settembre 2021 senza addurre ulteriori
spiegazioni, ritenuto che la ricorrente ha esposto le medesime argomentazioni
già fornite con l'opposizione. La richiesta di stralciare il reddito ipotetico
era perciò priva di fondamento.
Quanto alla contestazione relativa al computo della quota parte
ereditaria, la Cassa ha osservato che tale questione ha fatto oggetto il 22
ottobre 2021 di una decisione su opposizione, come indicato, poi impugnata a
questa Corte.
1.7. Il 3 febbraio 2022 (doc. XII) ha
avuto luogo un'udienza di discussione durante la quale la Cassa ha spiegato che
le ricerche di lavoro, fino ai 60 anni, devono avvenire previa iscrizione
all'URC e secondo le indicazioni di questo Ufficio.
In merito alla questione ereditaria, oggetto dell'inc. n.
33.2021.19 e di separato giudizio odierno, il giudice delegato ha stabilito la
necessità di sentire il fratello e la mamma della ricorrente in una successiva
udienza per determinare l'asse successorio e, stabilire, mediante sopralluogo
dell'Ufficio stima, il valore dell'abitazione. In merito si veda l’odierna
parallela sentenza di Corte (STCA 33.2021.19).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto della lite è la decisione
su opposizione del 1° settembre 2021 con cui la Cassa cantonale di
compensazione ha computato all'assicurata, in base all'art. 14a cpv. 2 lett. a
OPC-AVS/AI, un reddito ipotetico di Fr. 16'764.-.
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce
il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF
110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81).
La questione della restituzione delle prestazioni complementari
indebitamente percepite dall'assicurata dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021 a
seguito del computo di sostanza non dichiarata non va esaminata nel presente
giudizio, siccome non oggetto della decisione su opposizione del 1° settembre
2021.
Questa problematica ha fatto invece oggetto, l'8 giugno 2021, di
una decisione formale e il 22 ottobre 2022 di una decisione su opposizione, che
l'assicurata ha impugnato e che è sfociata nel ricorso del 24 novembre 2021, che
forma l'incarto n. 33.2021.19.
Benché, per motivi di economia processuale, l'istruttoria sia
stata condotta in maniera parallela per gli incarti n. 33.2021.12 e 33.2021.19,
malgrado la richiesta delle parti, le due procedure non vanno congiunte. Le due
decisioni su opposizione vertono infatti su tematiche differenti e si
riferiscono a due periodi diversi: l'ordine di restituzione di PC concerne un
periodo che è antecedente (dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021) al computo del
reddito ipotetico (dal 1° agosto 2021, poi diventato effettivo soltanto dal 1°
settembre 2021).
nel merito
2.2. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Dal
1° gennaio 2021 è stato abrogato l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC relativo al
computo come reddito dei proventi e dei beni a cui l'assicurato ha rinunciato,
siccome dettagliatamente trattato nel nuovo art. 11a cpv. 1 LPC.
Secondo questo nuovo disposto, se una persona rinuncia
volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile,
il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è
retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a nLPC.
Come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale del 16
settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Riforma delle PC) (FF 2016 6777), il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC
disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha
rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione
conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia.
In particolare, si ipotizza una rinuncia solo nel caso in cui una
persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile.
Se invece una persona non può svolgere un lavoro remunerato per
motivi indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può
essere considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso
si verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto
di lavoro pur avendo compiuto gli sforzi necessari. Si rinuncia pure al computo
di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si
possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio
perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello
terziario).
L'art. 11a cpv. 1 lett. a nLPC conferma anche la prassi in essere
secondo cui i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel
calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti, ovvero
solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia. Fanno eccezione i
redditi ipotetici dei coniugi.
Inoltre, con questa norma restano in vigore anche gli articoli 14a
e 14b OPC-AVS/AI, che prevedono che nel caso delle persone parzialmente
invalide e di quelle vedove si presume che esse siano in grado di conseguire un
determinato reddito.
L'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC dispone infatti che il Consiglio
federale disciplina il "conteggio dei
proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da
persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni",
ciò che l'Esecutivo ha fatto.
Per quanto qui di interesse, va citata l'adozione dell'art. 14a
OPC-AVS/AI, che concerne il computo del reddito dell'attività lucrativa per
persone parzialmente invalide e che recita:
" 1
Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività
lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo
determinante.
2 Per gli invalidi di età inferiore a 60
anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:
a. all'ammontare
massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo
l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un
grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;
b. all'ammontare
massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per
un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;
c. ai due terzi
dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la
lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.
3 Il capoverso 2 non è applicabile:
a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata
stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del
19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o
b. se l'invalido
lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della
legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione
degli invalidi (LIPIn).".
L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c
LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da
un'attività lucrativa di assicurati parzialmente invalidi.
Questa norma dispone, al suo capoverso 1, che alle persone
parzialmente invalide è di principio computato il reddito da attività lucrativa
che hanno effettivamente conseguito.
Per semplificare il procedimento questa disposizione presume che,
per gli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia
possibile e ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno
stabilita dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art.
14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro
capacità di guadagno residua, si ha una rinuncia a un reddito da attività
lucrativa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC che va ritenuta quale reddito
ipotetico da attività lucrativa (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022; DTF 141 V
343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 153).
L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica
secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se
svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.
Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non
è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume
che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g
LPC (nuovo art. 11a LPC dal 1° gennaio 2021; DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018
del 18 aprile 2019 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3; Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).
Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,
che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il
fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono
quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno
o soprattutto non si dedica ad alcuna attività lucrativa.
Si tratta di importi netti, dai quali non devono essere dedotti né
Fatti
i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo
avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi
ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel calcolo delle PC come quelli
effettivamente conseguiti, quindi solo per due terzi e previa deduzione di una
franchigia.
Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività
lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito
minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile
prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività
lucrativa.
Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3
OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi
amministrativa.
2.4. Fra le ipotesi secondo cui a un
assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico da
attività lucrativa v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non potere
utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per le altre ipotesi si
veda: Carigiet/Koch, op. cit.,
pag. 153 e seg.).
La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere
confutata con la dimostrazione che per l'assicurato, disposto a cercare
un'attività lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o soggettivi irrilevanti
per la determinazione del grado di invalidità, quali l'età, l'assenza di
formazione e di conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la
situazione del mercato del lavoro, che rendano difficile o impossibile il
conseguimento di un reddito da attività lucrativa. Il reddito determinante per
il calcolo della prestazione complementare è il reddito ipotetico che
l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF
140 V 267 consid. 2.2; DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V 156; STF 9C_376/2021
del 19 gennaio 2022 consid. 2.2.2; STF 9C_515/ 2018 del 18 aprile 2019 consid.
2.3; STF 9C_827/ 2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).
La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a
OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi
fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari
circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante
risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il
reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe
ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo
2019 consid. 4.3).
Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona
parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa
e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro
questa presunzione può essere rovesciata. L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha al riguardo
osservato, che vi sono casi in cui l'assicurazione invalidità ha giustamente
concesso solo una mezza rendita di invalidità benché l'assicurato non fosse in
grado, per motivi estranei all'invalidità, di utilizzare effettivamente la
capacità lavorativa residua. Se anche a queste persone si dovesse computare il
reddito ipotetico forfettario, ciò avrebbe per conseguenza che l'art. 3 cpv. 1
lett. f vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC fino al 31 dicembre 2020 e dal 1°
gennaio 2021 art. 11a cpv. 1 LPC) sarebbe svuotato del suo significato, perché
questa norma prevede soltanto il computo di quei redditi a cui l'assicurato ha
rinunciato. Determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è
quindi, anche sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel reddito ipotetico
che l'assicurato potrebbe effettivamente conseguire (DTF 117 V 153 consid. 2c; Valterio, op. cit., pag. 135 e seg. N.
31 ad art. 11).
2.5. Si tratta dunque di esaminare se la
persona interessata è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul piano
economico, la capacità di guadagno che le è riconosciuta dall'AI esercitando
un'attività alla sua portata. Una tale soluzione non implica tuttavia un esame
automatico e sistematico di tutti gli assicurati parzialmente invalidi a sapere
se possano esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò che concerne
l'incapacità di lavoro causata dall'invalidità, le Casse di compensazione e i
giudici delle assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla
valutazione dell'invalidità effettuata dal competente Ufficio assicurazione
invalidità (DTF 140 V 267 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019,
consid. 6.1; Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 154).
Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC
non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per
valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si
pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie (DTF 140 V 267 consid.
5.1; Valterio, op. cit., pag. 135
N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 154).
È unicamente se l'assicurato parzialmente invalido invoca una
modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in giudicato
della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle prestazioni
complementari, che le Casse cantonali di compensazione, fondandosi sul grado
della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo stato di
salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; STF
8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 7.2; Valterio,
op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).
Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente
conseguire il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).
Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a
fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi
accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007
del 14 marzo 2008, consid. 5.3). Spetta loro istruire il caso conformemente
all'art. 43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un certificato medico che
attesta un peggioramento del suo stato di salute; possono rinunciare ad
effettuare degli accertamenti quando questi documenti contengono tutte le
informazioni necessarie per pronunciarsi sulla capacità lavorativa indicando il
motivo, il grado e la prevista durata dell'incapacità lavorativa (STF
8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 8; Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 155).
Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti medici
non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità, devono
almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza probante e
invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i dati
necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).
Se, invece, una modifica delle condizioni di salute e le sue
conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado
della verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a
decidere, la questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una
revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione
complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172 /2007 del 6
febbraio 2008, consid. 7.1; Valterio,
op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).
La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per
conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio
gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione. Quando
l'interessato fa valere di non essere in grado di realizzare il reddito
previsto da questa disposizione, essi devono, per contro, conformemente al
principio inquisitorio e nel rispetto del diritto di essere sentito, esaminare
se vi sono motivi atti a confutare la presunzione.
Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di
compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,
come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti,
che impediscono di utilizzare la capacità lavorativa (DTF 140 V 267 consid.
2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad
art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.
Va posta particolare attenzione al fatto che per determinare il
grado di invalidità gli Uffici AI si fondano sul mercato equilibrato del
lavoro. Le prestazioni complementari, essendo concepite quali prestazioni di
aiuto, devono basarsi sulle condizioni effettive, non solo delle persone aventi
diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale. Se è portata la prova
che a causa della situazione personale e del mercato del lavoro il reddito
ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito, allora anche la
Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve computare alcun reddito
ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3; STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019
consid. 3.3). Quali prove valgono in particolare i giustificativi delle
ricerche di lavoro non andate a buon fine, con cui l'assicurato può dimostrare
che, malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà, è praticamente
impossibile realizzare effettivamente il reddito ipotetico stabilito dall'art.
14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Anche il tentativo infruttuoso, da parte
dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione invalidità e
dell'assistenza sociale di reinserire la persona nel mondo del lavoro deve
essere incluso nella valutazione se il beneficiario di PC riesce a confutare la
presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 156; Valterio, op.
cit., pag. 137 N. 33 ad art. 11).
Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione
complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da
lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la
notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per
conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la
prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).
2.6. Nella DTF 140 V 267 (= SVR 2014 EL
Nr. 11) l'Alta Corte si è pronunciata sulla rinuncia di elementi di reddito
giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC da parte di un assicurato dell'ex
Jugoslavia la cui vista era stata gravemente danneggiata nel 1984 e che,
arrivato nel nostro Paese nel 2001, l'anno seguente ha chiesto delle
prestazioni dall'assicurazione invalidità, che gli sono state subito negate.
Una nuova domanda è stata respinta nel gennaio 2005, mentre nel marzo 2005 gli
è stato attribuito un assegno per grandi invalidi di grado lieve.
Nel 2006 l'Ufficio AI ha concesso all'assicurato una riformazione
professionale e si è assunto i costi supplementari di formazione come
massaggiatore medicale. Richiamato l'assicurato all'obbligo di collaborare,
nell'ottobre 2008 l'Ufficio AI ha interrotto i provvedimenti professionali a
causa delle numerose assenze e degli esami non effettuati e nel 2009 ha
respinto la domanda di rendita non essendo adempiute le condizioni
assicurative. Il ricorso al TCA è stato respinto nel 2011.
La domanda di PC inoltrata nell'ottobre 2009 è stata respinta,
giacché i redditi computabili, conteggiando un reddito ipotetico da attività
lucrativa in presenza di un grado di invalidità dello 0%, superavano le spese
riconosciute. Il Tribunale zurighese ha confermato questa decisione nel 2012.
L'assicurato ha chiesto al Tribunale federale di non computare
alcun reddito ipotetico fino al 31 marzo 2012, poi di conteggiare il reddito
effettivamente conseguito. Il TF ha respinto il ricorso.
Esposto l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sulla rinuncia di reddito e
l'art. 9 cpv. 5 LPC in connessione con l'art. 14a OPC-AVS/AI, l'Alta Corte ha
ricordato che il cpv. 2 di quest'ultima norma stabilisce quali redditi da
lavoro per le persone invalide di età inferiore ai 60 anni devono essere almeno
considerati come reddito da attività, il che significa che se tale limite non è
raggiunto si presume una rinuncia volontaria al reddito da attività lucrativa
giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Questa presunzione può essere confutata quando
motivi come l'età, la scarsa formazione, le insufficienti conoscenze linguistiche,
le circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro rendono
difficile o impossibile la valutazione della restante capacità di guadagno.
Determinante per il calcolo delle PC è perciò il reddito ipotetico che
l'assicurato potrebbe realizzare effettivamente (cfr. consid. 2.2).
Il Tribunale federale ha ricordato che, per quanto riguarda la
riduzione della capacità di guadagno legata all'invalidità, le Casse di
compensazione e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono conformarsi alla
valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione invalidità (cfr.
consid. 2.3).
Per l'Ufficio AI, la professione di fisioterapista appresa nel
Paese di origine poteva essere riconosciuta in Svizzera con una formazione
complementare di circa due anni, ma poiché tale attività non era compatibile
con il suo danno alla salute l'assicurato ha iniziato la formazione di
massaggiatore medicale. Il grado di invalidità calcolato dall'Ufficio AI era
del 7,5%.
L'autorità di prime cure è giunta alla conclusione che, basandosi
su queste constatazioni dell'Ufficio AI, si doveva ritenere con il grado della
verosimiglianza preponderante una totale capacità lavorativa in attività
adeguate e un grado di invalidità del 7,5%. Con il suo comportamento
l'assicurato aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno:
l'amministrazione l'aveva avvisato tre volte del suo obbligo di collaborare,
con l'avvertenza che il mancato rispetto avrebbe comportato la cessazione della
riformazione. La Cassa di compensazione ha quindi computato un reddito
ipotetico di Fr. 55'800.- rispettivamente di Fr. 36'533.- dopo detrazione della
franchigia di Fr. 1'000.- e la presa in conto di due terzi (cfr. consid. 4.1).
Per l'Alta Corte i giudici cantonali hanno a giusta ragione fatto
riferimento allo stato di salute e alla capacità lavorativa stabilita
principalmente dall'assicurazione invalidità per valutare il grado di
invalidità. Ciò era appropriato, in quanto le Casse di compensazione non hanno
le qualifiche professionali per una valutazione indipendente dell'invalidità e
la stessa situazione non dovrebbe essere valutata differentemente da istanze
diverse nelle stesse circostanze. Il fatto che lo stato di salute si sia da
allora modificato, e nel qual caso la Cassa potrebbe effettuare eventualmente
una valutazione indipendente, non è stato fatto valere dal ricorrente (cfr.
consid. 5.1).
Al considerando 5.2 l'Alta Corte ha esaminato se e in che misura l'obbligo
di ridurre il danno nei confronti dell'Ufficio AI era diverso da quello nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione.
Oggetto del litigio era stabilire quale influsso aveva sulle
prestazioni complementari - e meglio sulla rinuncia di reddito - che l'Ufficio
AI, nell'ambito della valutazione dell'invalidità, ha risposto affermativamente
se fosse ragionevole per il ricorrente completare la formazione medica per diventare
massaggiatore medicale e guadagnare un reddito corrispondente.
La nostra Massima Istanza ha stabilito che, quando
la persona assicurata, in violazione del suo obbligo di ridurre il danno,
rifiuta di eseguire un provvedimento di reintegrazione professionale che le è
stato assegnato dall'assicurazione invalidità, la mancanza di volontà di
reinserirsi deve essere ugualmente presa in considerazione nell'ambito delle
prestazioni complementari, fondandosi in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett.
g LPC sul reddito che potrebbe ottenere dopo l'esecuzione del provvedimento di
reintegrazione (cfr. consid. 5.2.2).
Di conseguenza, non è, di principio, criticabile che, per quanto concerne
le PC nell'ambito dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, ci si basi sul reddito che
la persona assicurata avrebbe potuto ottenere se avesse completato la riformazione
professionale iniziale come massaggiatore medicale (Fr. 89'831,05 ridotti del
20% per gravi problemi alla vista, il reddito da invalido era di Fr. 71'864,85)
concessagli dall'Ufficio AI (cfr. consid. 5.2.3).
L'Alta Corte ha inoltre rilevato che una differenza fra
l'assicurazione invalidità e le prestazioni complementari risiede nel fatto che
l'assicurazione invalidità, per determinare il grado di invalidità, si
riferisce al mercato equilibrato del lavoro, mentre nel campo delle PC si deve
fare riferimento alle circostanze effettive non solo dell'assicurato, ma anche
del mercato del lavoro. Se è comprovato che, a causa delle condizioni personali
e del concreto mercato del lavoro, non è possibile realizzare il reddito
ipotetico computato, la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e stralciare
questo importo (cfr. consid. 5.3).
Il Tribunale federale ha osservato che il ricorrente non ha
sostenuto che se si fosse formato come massaggiatore medicale a causa della sua
situazione personale e del mercato del lavoro non sarebbe stato in grado di
realizzare il reddito ipotetico che gli è stato computato. Piuttosto, l'assicurato
si è limitato ad affermare che il reddito di un massaggiatore medicale non
doveva essere computato, poiché egli non aveva terminato tale formazione (cfr.
consid. 5.3).
La nostra Massima Istanza ha dunque concluso che il computo del
reddito ipotetico era corretto (cfr. consid. 5.5).
2.7. Nella DTF 141 V 343 (= SVR 2015 EL
Nr. 5) il Tribunale federale ha stabilito che il reddito ipotetico da invalido,
posto quale base per il computo del grado d'invalidità, non può essere
considerato come reddito a cui si è rinunciato nell'ambito del calcolo delle PC,
nel caso in cui la persona parzialmente invalida non valorizzi la sua capacità
lavorativa residua. Nulla in tal senso può essere dedotto dalla DTF 140 V 267. L'art.
14a cpv. 2 OPC-AVS/AI disciplina i casi di mancato o insufficiente utilizzo
della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 5.4).
Dal 2009 un'assicurata, nata nel 1970, beneficiava di una mezza
rendita di invalidità con un grado AI complessivo del 50%: grado AI parziale
per la parte salariata 46% (80% [tempo di lavoro] x 58% [limitazioni]) e per la
parte casalinga 4% (20% [quota parte nelle mansioni consuete] x 19%
[impedimenti]). Dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2011 la Cassa, computando
un reddito ipotetico, le ha concesso le prestazioni complementari.
Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso e rinviato gli atti
alla Cassa affinché ricalcolasse il diritto alle PC dell'assicurata ai sensi
dei considerandi ed emettesse una nuova decisione.
La Cassa di compensazione ha impugnato senza successo al Tribunale
federale il giudizio cantonale chiedendo la conferma della sua decisione.
L'Alta Corte ha ricordato le norme legali applicabili (cfr.
consid. 3.2) e che, se il limite di reddito previsto dall'art. 14a cpv. 2 lett.
a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, in particolare quando non viene esercitata
un'attività lucrativa, vale la presunzione della rinuncia di reddito giusta
l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Questa presunzione può essere rovesciata se è comprovato che
fattori estranei alla valutazione dell'invalidità hanno ostacolato o reso
impossibile conseguire tale reddito. In tal caso, determinante per il calcolo
delle prestazioni complementari è il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
effettivamente conseguire (cfr. consid. 3.3).
Litigioso era sapere in che misura doveva essere computato un
reddito ipotetico quale rinuncia di reddito (cfr. consid. 4).
L'Alta Corte ha evidenziato che nell'ambito delle prestazioni
complementari si applica il principio secondo cui il potenziale reddito da
attività lucrativa deve essere considerato tenendo conto di tutte le
circostanze del singolo caso, come età, stato di salute, competenze
linguistiche, formazione, lavoro precedente e situazione specifica del mercato
del lavoro. Già per questo motivo, la questione dell'esistenza di una rinuncia
di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non fa automaticamente
riferimento al ragionevole reddito da invalido secondo l'art. 16 LPGA, che si
basa su varie finzioni - in particolare una situazione equilibrata del mercato
del lavoro (cfr. consid. 5.2).
Il Tribunale federale ha in seguito riassunto i principi posti
nella DTF 140 V 267 al considerando 5.2.2, secondo cui nell'ambito dell'art. 11
cpv. 1 lett. g LPC ci si poteva fondare sul reddito che l'assicurato avrebbe
conseguito dopo l'attuazione della misura provvisionale. In caso contrario,
l'assicurato poteva almeno in parte rivalersi per le conseguenze del suo
rifiuto dell'assicurazione invalidità con le prestazioni complementari, ciò che
è contrario all'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC alla base del principio di
responsabilità personale (cfr. consid. 5.3).
Il Tribunale federale ha evidenziato che la Cassa cantonale di
compensazione ha erroneamente concluso dalla DTF 140 V 267 che il reddito
ipotetico da invalido su cui si basa la valutazione dell'invalidità potesse
sempre essere utilizzato come rinuncia di reddito nel contesto del calcolo
delle prestazioni complementari quando la persona assicurata non esaurisce la
capacità di guadagno residua. Infatti, per regolare le fattispecie relative al mancato
o insufficiente utilizzo della residua capacità di guadagno è stato introdotto
l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Come spiegato dalle note esplicative dell'UFAS alla
norma entrata in vigore il 1° gennaio 1988, il suo scopo era di evitare numerosi
accertamenti sull'ammontare di reddito ancora ragionevole e difficili problemi d'apprezzamento.
È stata così respinta la possibilità di basarsi sul reddito ragionevolmente
realizzabile (reddito da invalido) stabilito dall'assicurazione invalidità nonostante
il danno alla salute, ciò che la Cassa riteneva giusto, perché essa non andava
bene per tutti i casi. Per questo motivo, con l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI è
stata creata una disposizione indipendente - il computo di determinati importi
minimi forfettari -, che sarebbe superflua se si seguisse il parere della Cassa
di compensazione (cfr. consid. 5.4).
Per l'Alta Corte il caso esaminato nel 2015 si distingueva dalla
fattispecie della DTF 140 V 267, non essendo stati documentati sforzi
dell'Ufficio AI per l'integrazione professionale e quindi non v'era anche
nessuna contrarietà da parte dell'assicurata sulle misure professionali
promesse. Non c'era dunque stata una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno (cfr. consid. 5.5).
Sulla disparità di trattamento fra beneficiari di prestazioni
complementari e beneficiari dell'assistenza sociale a cui, secondo la Cassa,
porterebbe l'interpretazione data dall'autorità cantonale dell'art. 14a cpv. 2
OPC-AVS/AI, la Massima Istanza ha rilevato che questa argomentazione ignora il
fatto che le prestazioni complementari e l'assistenza sociale differiscono
notevolmente per base giuridica, finalità, finanziamenti, condizioni ed entità
delle prestazioni e che la disparità di trattamento dei beneficiari di
prestazioni è quindi intrinseca al sistema (cfr. consid. 5.6).
Il Tribunale federale era quindi concorde con i primi giudici di
applicare al caso concreto l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Il grado di invalidità era stato determinato con il metodo misto.
A questa valutazione dell'invalidità dell'Ufficio AI si devono di principio
attenere le Casse di compensazione e i giudici delle assicurazioni sociali; non
c'era qui motivo di scostarsi da tale principio. L'Alta Corte ha ricordato che
nel caso di un grado di invalidità stabilito con il metodo misto di calcolo,
determinante per sapere quale lettera dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si debba
applicare è l'impedimento fissato per la parte salariata. Poiché nel caso
dell'assicurata era del 58%, faceva dunque stato la lettera b, come
correttamente stabilito dall'autorità giudiziaria cantonale (cfr. consid. 5.7).
Per il Tribunale federale i primi giudici hanno correttamente
rinviato la causa alla Cassa di compensazione per considerare nel calcolo delle
PC una rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e per
poi decidere nuovamente sul diritto dell'assicurata (cfr. consid. 5.8).
2.8. Nel caso deciso dal Tribunale
federale nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario di
un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le prestazioni
complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e confermate dalla
decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 - retroattivamente alla domanda
del 2011. La Cassa cantonale di compensazione ha imputato all'assicurato, per
ogni anno, un reddito ipotetico (Fr. 25'400.- nel 2011 e nel 2012 fino ad
arrivare a Fr. 25'720.- dal 2015 al 2017).
Nel suo ricorso al Tribunale cantonale l'assicurato ha chiesto di
beneficiare di una prestazione complementare più elevata calcolandola senza
considerare il reddito ipotetico. Il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa
dell'esito della domanda di revisione del diritto al quarto di rendita AI, che
è stata respinta il 27 febbraio 2018 e che è stata a sua volta impugnata
davanti al Tribunale cantonale, il quale il 29 ottobre 2018 ha respinto il
ricorso. In pari data, il TCA ha pure respinto il ricorso formulato contro la
decisione su opposizione del 16 ottobre 2017.
L'assicurato si è rivolto al Tribunale federale chiedendo il
riconoscimento di una prestazione complementare annua più elevata
rispettivamente di rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo
diritto dal 2014, senza computare il reddito ipotetico. Egli ha pure chiesto la
sospensione della causa fino all'esito del ricorso contro la sentenza cantonale
in materia di assicurazione invalidità, che il Tribunale federale ha accolto
parzialmente il 20 marzo 2019 rinviando la causa all'Ufficio AI per ulteriori
accertamenti medici e nuova decisione.
Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale
ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2
lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività
lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle
entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare
questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e
soggettive estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di
conoscenze linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del
mercato del lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito.
Il reddito determinante per il calcolo della prestazione complementare è il
reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr.
consid. 4.3).
Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione
invalidità, la Corte cantonale ha in un primo tempo negato che il ricorrente
avesse reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute. Pertanto,
il TCA ha considerato che, dal profilo medico, l'assicurato rimaneva sempre in
grado di esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%,
un'attività che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e
occasionalmente 10kg, così come le attività aeree e in posizione statica
prolungata e che favorissero un'attività semi-sedentaria con alternanza della
posizione. L'autorità cantonale ha poi esaminato se esistevano altre
circostanze oggettive e soggettive che rendevano difficile la realizzazione di
un reddito che avrebbero permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione
legale, ciò che è stato negato (cfr. consid. 5.1).
Per il ricorrente, i fatti erano stati accertati in modo inesatto
e incompleto e avevano portato i primi giudici a computargli, a torto, un
reddito ipotetico. A suo dire, essi hanno arbitrariamente negato che il suo
stato di salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio 2014 e che da
allora era totalmente inabile (cfr. consid. 5.2).
L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura
dell'insorgente:
" 6.1. Pour fixer le revenu
déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en
matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation
de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres
mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain
qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.
8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée
après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la
décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes
compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de
manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de
la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).
6.2. En l'espèce,
une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où les
organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois. Dans
l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être renvoyé
(9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le recours formé
par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018 dans le cadre
de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé qu'en niant que
le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation déterminante de son état
de santé somatique depuis la décision de l'office AI du 26 août 2013, la
juridiction cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte.
Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de
déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré
sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement
cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de l'office AI du 27 février
2018 et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en oeuvre d'une expertise
complémentaire quant aux effets de l'aggravation de l'état de santé. Cela
signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation de l'état de santé du
recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la juridiction cantonale sans
faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être pris
en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de
revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable
clarifiée la situation du recourant sur le plan médical.".
Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa affinché
esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico dell'assicurato
sulla sua capacità di lavoro, se del caso rifacendosi agli accertamenti che
l'Ufficio AI doveva attuare e poi stabilisse se un reddito ipotetico potesse
essere computato nel calcolo delle prestazioni complementari, o meno (cfr.
consid. 7).
2.9. Il 18 aprile 2019 (STF 9C_515/2018)
il Tribunale federale si è espresso sul caso di un'assicurata, nata nel 1960,
che dal 2011 beneficiava di una prestazione complementare. Nell'ambito di una
revisione periodica a fine 2015 la Cassa di compensazione ha chiesto
all'assicurata una conferma per iscritto riguardante l'attività lucrativa o le
ricerche di lavoro sue e del marito dal 2012. L'assicurata ha risposto che le
condizioni di salute erano peggiorate e che entrambi erano incapaci al lavoro.
Con decisione del febbraio 2016 la Cassa di compensazione ha rivisto il diritto
dell'assicurata dal marzo 2014, poiché da quella data al marito era stata
attribuita una rendita di invalidità di tre quarti. Allo stesso tempo la Cassa
l'ha avvisata che per le persone parzialmente invalide di età inferiore a 60
anni sarebbe stato computato un reddito ipotetico netto. Per evitare ciò,
doveva esserci un annuncio all'Ufficio regionale di collocamento dell'assicurazione
contro la disoccupazione. Nell'aprile 2016 l'amministrazione ha ricalcolato
nuovamente le prestazioni complementari tenendo conto di un reddito ipotetico
del marito dal 1° maggio 2016. La Cassa ha di nuovo fissato le PC dal 1° agosto
2016 con decisione dell'11 agosto 2016, contro cui l'assicurata ha interposto
un'opposizione che è stata accolta parzialmente. La Cassa ha computato pure un
reddito ipotetico da lavoro dell'assicurata dal 1° agosto 2016, mentre ha
tenuto conto dei guadagni ipotetici del marito dal 1° gennaio 2017.
Il ricorso dell'assicurata è stato respinto dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni di Soletta e davanti al Tribunale federale ha
chiesto una PC mensile di almeno Fr. 1'065.- dal luglio 2016, oltre al
pagamento del premio di Cassa malati.
Oggetto del contendere era sapere se, correttamente, il TCA avesse
computato, nel calcolo delle prestazioni complementari della ricorrente, un
reddito ipotetico per lei e per suo marito (cfr. consid. 3).
Il Tribunale cantonale ha dichiarato all'inizio che, contrariamente
a quanto asserito dalla ricorrente, la perizia del 16 novembre 2017 resa nella
procedura AI non aveva confermato un aumento dei danni alla salute e dell'incapacità
al lavoro. Non sussistevano motivi estranei all'invalidità che impedivano alla
ricorrente di utilizzare la capacità di guadagno residua determinata dall'assicurazione
invalidità. Né la mancanza di formazione professionale e le scarse competenze
linguistiche, né l'età di 56 o 57 anni erano di impedimento a trovare un
lavoro. La ricorrente non aveva dimostrato di avere effettuato delle ricerche
di lavoro. Con una capacità lavorativa del 60% sembrava ragionevole raggiungere
un reddito di Fr. 25'720.- (Fr. 19'290.- più un terzo) (cfr. consid. 3.1).
La ricorrente ha contestato che, dalla decisione dell'Ufficio AI
del 2003, le sue condizioni di salute non fossero peggiorate. I primi giudici
avrebbero dovuto decidere sulla base dei documenti di allora, visto che, al
momento dell'emanazione della decisione su opposizione, l'istanza di revisione
in ambito AI era agli inizi. Sulla scorta del principio inquisitorio sarebbe
stato necessario chiarire se gli argomenti citati avrebbero potuto ribaltare le
conseguenze della presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI. I certificati medici
emessi al momento della decisione su opposizione avrebbero attestato una totale
incapacità lavorativa. L'assicurata ha inoltre menzionato i fattori estranei
all'invalidità che avrebbero impedito di sfruttare la restante capacità di
guadagno. Una valutazione complessiva dei fattori - assenza dal mercato del
lavoro per 19 anni, conoscenza insufficiente del tedesco ed età di 57 anni - avrebbe
portato alla conclusione che l'assicurata non avrebbe più trovato un posto di lavoro.
Con ciò si impediva anche il computo di un reddito ipotetico (cfr. consid. 3.2).
Nel suo giudizio il Tribunale federale ha rilevato come
l'insorgente abbia correttamente segnalato che, diversamente dall'assicurazione
invalidità, nel campo delle prestazioni complementari le limitazioni estranee
all'invalidità sono importanti per valutare se sia ragionevole prendere in
considerazione un'attività lucrativa. Se - in particolare con attestazioni di
ricerche di lavoro (qualitativamente e quantitativamente sufficienti) non
andate a buon fine - viene fornita la prova che il reddito ipotetico computato
non può essere realizzato a causa della situazione personale e del mercato del
lavoro, la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e rinunciare a
conteggiarlo.
Secondo gli accertamenti vincolanti della prima istanza, per l'Alta
Corte la ricorrente non ha presentato delle prove di ricerche di lavoro non
andate a buon fine. Allo stesso modo, mancavano altri documenti, come una
domanda all'Ufficio regionale di collocamento o un'agenzia temporanea di
collocamento, dai quali si dovevano dedurre ricerche di lavoro serie e mirate.
L'asserita non utilizzabilità della capacità lavorativa era rimasta non
dimostrata. Per il Tribunale federale non era criticabile il fatto che
l'autorità di prima istanza si fosse fondata sulla perizia medica del 16
novembre 2017 per stabilire lo stato di salute e l'incapacità lavorativa,
benché la decisione su opposizione della Cassa fosse stata emessa già il 13
dicembre 2016. La situazione medica non era stata sufficientemente chiarita
prima della perizia e questa valutazione si riferiva, sia dal profilo temporale
che materiale, alla medesima fattispecie che esisteva già a fine 2016. Per
quale motivo nella procedura riguardante le PC alla ricorrente si sarebbe
dovuto concedere la possibilità di prendere nuovamente posizione sulla perizia
medica essa non ha saputo spiegarlo. Ma se non riusciva a rovesciare la
presunzione secondo cui con una capacità di guadagno residua del 60% stabilita
dall'assicurazione invalidità avrebbe potuto conseguire dei redditi nella
misura computata dal TCA giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI, l'importo
apparentemente realistico di Fr. 19'290.- doveva essere preso in considerazione
come rinuncia di reddito (cfr. consid. 3.3).
2.10. Il 9 gennaio 2020 (STF 9C_251/2019 =
SVR 2020 EL Nr. 6) la nostra Massima Istanza ha giudicato il caso di un
assicurato nato nel 1966 che dal 2010 beneficiava di una mezza rendita di
invalidità e il 3 febbraio 2011 gli sono state concesse le prestazioni complementari
retroattivamente al 1° gennaio 2010. Nell'ambito di una revisione del diritto
alla rendita AI l'assicurato ha fatto valere nel dicembre 2011 un peggioramento
delle sue condizioni di salute da inizio 2011. Nel 2015 l'Ufficio AI ha negato
un aumento del grado di invalidità, mentre nel 2017 il Tribunale delle
assicurazioni sociali del Canton San Gallo ha parzialmente accolto il ricorso
Considerandi
attribuendogli tre quarti di rendita di invalidità dal 2011.
Successivamente, sulla base della decisione di calcolo dell'Ufficio
AI del 24 novembre 2017, tre giorni dopo la Cassa di compensazione ha
ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato retroattivamente dal 2011 e dal
2015.
gli ha computato un reddito ipotetico da attività lucrativa di Fr.
12'860.-, così pure nel dicembre 2017 per il 1° gennaio 2018. Il TCA ha accolto
il ricorso nel marzo 2019 e ha rinviato gli atti alla Cassa di compensazione
per una nuova decisione, la quale si è aggravata all'Alta Corte chiedendo che
si considerasse un ipotetico reddito da lavoro ai sensi dell'art. 14a cpv. 2
OPC-AVS/AI.
Il Tribunale federale ha ribadito che la presunzione della
rinuncia volontaria a un reddito può essere rovesciata fornendo la prova che
motivi estranei all'invalidità quali l'età, la carenza di formazione o di conoscenze
linguistiche, le circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro,
rendono troppo difficile o impediscono lo sfruttamento della capacità
lavorativa residua (cfr. consid. 5.2).
Inoltre, come già statuito nella DTF 141 V 343 consid. 5.7, per
quanto riguarda l'incapacità di guadagno causata dall'invalidità, gli organi di
esecuzione delle PC e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono di
principio attenersi alla valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione
invalidità. Come giudicato nella DTF 140 V 267 consid. 5.1, questo obbligo è
indicato perché gli organi esecutivi delle PC non hanno i requisiti
professionali specifici per una valutazione indipendente dell'invalidità e, d'altra
parte, è importante evitare che la medesima fattispecie sia valutata in modo
diverso dallo stesso punto di vista da istanze diverse. Questo vincolo con la
decisione AI è giustificato anche dal fatto che esiste una stretta connessione
tra il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità e il diritto alle
prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; DTF 140 V 267 consid.
5.2.2) (cfr. consid. 5.3).
Il Tribunale cantonale ha ritenuto che prima dell'emanazione della
sua sentenza, l'assicurato si era basato sulle dichiarazioni dello psichiatra
curante e poteva quindi presumere di essere al 100% inabile al lavoro. Il TCA
ha perciò considerato in queste circostanze, durante la procedura in ambito di
assicurazione invalidità, che l'assicurato non poteva essere obbligato a
cercare lavoro e quindi è giunto alla conclusione che la Cassa di compensazione
aveva erroneamente computato all'assicurato un ipotetico reddito da lavoro a
partire dal 1° settembre 2015 (cfr. consid. 6.1).
I primi giudici hanno stabilito che dal 2011 l'assicurato era
abile al 40% in attività adeguate (cfr. consid. 7.1).
Il TF ha ritenuto corretto quanto affermato dalla Cassa di
compensazione, ovvero che il certificato di incapacità lavorativa del medico
curante prodotto nella procedura AI non costituisse un motivo estraneo
all'invalidità che poteva rovesciare la presunzione legale. La valutazione
medica del medico curante si era inserita nella valutazione delle prove da
parte dell'autorità giudiziaria in ambito AI ed era quindi parte della
procedura di assicurazione invalidità (cfr. consid. 7.2).
Per l'Alta Corte è incompatibile con l'obbligo di ridurre il danno
valido nel diritto delle assicurazioni sociali non sfruttare, durante la
procedura di revisione della rendita AI in corso, la capacità lavorativa
residua esistente stabilita dagli organi dell'assicurazione invalidità.
Nonostante la pendente procedura di ricorso, l'assicurato deve cercare un posto
di lavoro (cfr. consid. 7.3.2).
Considerato che non era chiaro se l'assicurato avesse effettuato
degli sforzi per cercare lavoro e che ciò non era nemmeno stato da lui fatto
valere, la presunzione della rinuncia volontaria non è stata confutata dalle
considerazioni dei primi giudici, perciò essi hanno violato il diritto federale
non computando un reddito ipotetico dal 1° settembre 2015 (cfr. consid. 7.4).
2.11
Nella STF 9C_179/2021 dell'8
luglio 2021, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato, nato nel
1962, che ha percepito dal 1° novembre 2013 prestazioni complementari in
aggiunta al quarto di rendita dell'assicurazione invalidità (grado AI del 47%).
Il 2 giugno 2015 la Cassa di compensazione del Canton San Gallo gli ha chiesto
di comprovare gli sforzi intrapresi dai coniugi dal 1° febbraio 2015 per
trovare lavoro e ha accettato le spiegazioni per gli sforzi di lavoro insufficienti
o inadeguati per il passato e ha rinunciato temporaneamente al computo di un
ipotetico reddito da lavoro. Allo stesso tempo, ha informato l'assicurato che
la coppia avrebbe dovuto continuare a cercare attivamente e intenzionalmente un
lavoro. La Cassa di compensazione ha però ritenuto inadeguati gli sforzi
compiuti dall'assicurato e da sua moglie e il 6 febbraio 2016, considerato un
ipotetico reddito da lavoro, ha deciso che essi non avevano diritto alle
prestazioni complementari dal 1° marzo 2016. La Cassa cantonale di
compensazione ha sospeso la procedura di opposizione fino alla conclusione
dell'istanza dell'aprile 2016 dell'assicurato di revisione della rendita da
parte dell'Ufficio AI, che ha svolto accertamenti economici e medici e in data
9.
marzo 2018 ha respinto la domanda di aumento della rendita (con grado di
invalidità invariato del 47% e una capacità del 65% in un'attività adeguata),
decisione che è cresciuta incontestata in giudicato. Il 19 marzo 2019 la Cassa
di compensazione ha confermato la decisione del 6 febbraio 2016.
Il 16 febbraio 2021 il Tribunale delle assicurazioni del Canton
San Gallo ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione su opposizione e,
dal 1° marzo 2016, ha continuato a concedere all'assicurato una PC mensile di Fr.
2976.-.
L'esame del ricorso inoltrato al Tribunale federale dalla Cassa cantonale
di compensazione verteva a sapere se il Tribunale delle assicurazioni avesse
violato la legge riconoscendo che nessun reddito ipotetico da lavoro doveva
essere computato né all'assicurato né a sua moglie dal 1° marzo 2016.
Il giudice di primo grado ha sostanzialmente ritenuto che fosse
oggettivamente possibile, ma irragionevole, esercitare un'attività lucrativa
dal settembre 2015 fino almeno al momento della decisione del 6 febbraio 2016,
visto che, stante il sospetto di spondiloartrite assiale, l'assicurato aveva
chiesto un aumento della rendita all'Ufficio AI ed era stato ritenuto
completamente inabile al lavoro dal suo medico di famiglia. Secondo il
Tribunale cantonale, richiedere di sforzarsi di lavorare in questa situazione
significherebbe negare l'obbligo di ridurre il danno specifico per le
prestazioni complementari nella misura in cui la componente soggettiva sarebbe fondata
solo sulla possibilità che un beneficiario PC sia in grado di diminuire il
danno specifico per le prestazioni complementari da un punto di vista puramente
oggettivo con l'ottenimento di un reddito da lavoro.
Al considerando 3.1 il Tribunale federale ha rilevato che, come affermato
correttamente dalla Cassa di compensazione, l'istanza inferiore ha violato la
legge federale. Per quanto riguarda l'incapacità di guadagno causata
dall'invalidità, gli organi di esecuzione delle PC e i Tribunali delle
assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità
da parte dell'assicurazione invalidità. Ciò ha determinato un grado di
invalidità invariato del 47% con una capacità lavorativa del 65% in un'attività
adeguata. La Cassa di compensazione a ragione ha affermato che il divergente certificato
di inabilità lavorativa del medico curante non costituisse un motivo estraneo
all'invalidità atto a rovesciare la presunzione legale dell'utilizzo della capacità
lavorativa residua ed era incompatibile, con l'obbligo di ridurre il danno
valido nel diritto delle assicurazioni sociali, non sfruttare la capacità lavorativa
residua esistente stabilita dagli organi dell'AI durante la procedura di
revisione della rendita AI in corso. Inoltre, il TF ha osservato che il
certificato medico menzionava solo una nuova diagnosi sospetta e quindi l'assicurato
doveva essere consapevole che la situazione non era (ancora) chiara e che non
era opportuno affidarsi al certificato d'inidoneità al lavoro del medico di
famiglia.
Infine, la Cassa di compensazione ha negato che l'assicurato e sua
moglie abbiano dimostrato di non riuscire a trovare un lavoro nonostante gli
sforzi sufficienti.
Il Tribunale federale ha quindi accolto parzialmente il ricorso e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale per una nuova decisione, poiché nella
sentenza cantonale mancava una concreta valutazione degli sforzi compiuti,
tanto che il giudice di primo grado ha sollevato solo marginalmente la
questione se il lavoro della moglie dell'assicurato fosse sufficiente (cfr.
consid. 3.3).
Tutti i principi giurisprudenziali esposti sono stati ribaditi
nella recente STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022.
2.12
Sul tema del reddito conseguito
dalle persone invalide si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS
e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che
concretizzano le norme e la giurisprudenza esposte.
Giusta il N. 3424.01 DPC, per principio, alle persone parzialmente
invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo
effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.05 segg. sono
applicabili per analogia.
Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età
inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa
netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, come dalla tabella
prevista all'art. 14a OPC-AVS/AI. Da questo reddito da attività lucrativa netto
vanno dedotte la franchigia di cui al N. 3421.09 e, se del caso, le spese per
la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente al
secondo periodo del N. 3421.05; l'importo rimanente è computato per due terzi.
Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al
N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di
fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3521.04 non è loro applicabile
(DTF 141 V 343).
Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02
può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04 DPC):
– se il
beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile;
– se il
beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato destinato (STF
8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);
– se il
beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti d'integrazione (DTF
140.
V 267).
Il reddito minimo di cui al N. 3424.02 non va computato in due
casi (N. 3424.05 DPC):
– se l'invalidità
di una persona senza attività lucrativa è stata determinata secondo l'articolo
27.
OAI;
– se la persona
invalida lavora in un laboratorio protetto ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1
lettera a LIPIn.
Giusta il N. 3424.06 DPC, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda
sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in
grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può sottrarsi a
tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei
all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un
reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157; RCC 1989 pag. 604).
Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in
particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:
– l'assicurato non
trova lavoro nonostante sforzi sufficienti (questa condizione è considerata
adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra
di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che
quantitativo, per trovare un posto di lavoro);
– l'assicurato
percepisce indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (STFA P 54/91
del 6 agosto 1992);
– il coniuge
dell'assicurato dovrebbe essere collocato in un istituto se questi non gli
prodigasse assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13 settembre 1999);
– l'assicurato ha
compiuto il 60° anno d'età.
Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività
lucrativa ipotetico conformemente all'articolo 14a OPC-AVS/AI compie il 60°
anno d'età, il servizio PC deve procedere d'ufficio a una revisione giusta
l'art. 17 cpv. 2 LPGA. Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al
compimento del 60° anno d'età (N. 3424.08 DPC).
Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della
richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività
lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di emanare
la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.
All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se
l'assicurato non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza
ulteriori formalità (art. 42 LPGA).
A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione
in seguito a una modificazione notevole del grado d'invalidità (art. 17 cpv. 1
LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della
modificazione (STF 8C_574/2009 dell'8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre
2006).
Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito
al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.
4.
OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della
decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della
decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei
casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).
2.13
Nell'evenienza concreta, è pacifico
che quando la Cassa di compensazione ha informato l'assicurata, il 19 ottobre
2020, che le avrebbe computato un reddito ipotetico ai sensi dell'art. 14a cpv.
2.
lett. a OPC-AVS/AI se non si fosse annunciata al competente Ufficio regionale
di collocamento o se non fossero state date le due possibilità indicate per
evitare ciò, l'assicurata non lavorava, benché fosse soltanto parzialmente
invalida.
Difatti, dal maggio 2017 la ricorrente è inabile al lavoro al 100%
e ciò ha portato l'Ufficio assicurazione invalidità a riconoscerle il diritto a
un quarto di rendita di invalidità con grado AI del 49% e a confermare questa
prestazione con comunicazione del 13 ottobre 2020 (doc. D).
In tali circostanze, vi è dunque la presunzione che, non
esercitando un'attività lucrativa malgrado disponesse di una capacità di
guadagno residua del 51%, l'assicurata abbia rinunciato a dei redditi ai sensi
dell'art. 11a cpv. 1 LPC, come illustrato nelle considerazioni che precedono.
2.14
Come indicato nelle considerazioni
precedenti, l'insorgente può rovesciare questa presunzione, prevista dall'art.
14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, portando la prova che delle circostanze oggettive e
soggettive estranee all'invalidità ostacolavano o complicavano la realizzazione
di questo reddito (SVR 2022 EL Nr. 4; STF 9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL
Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; DTF 141 V 343 consid.
3.3; DTF 140 V 267 consid. 2.2).
Quali fattori a cui l'assicurazione invalidità non fa capo per stabilire
la capacità di guadagno di un assicurato, che sono per contro determinanti in
ambito di prestazioni complementari per ribaltare la presunzione della rinuncia
di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, la giurisprudenza, come
evidenziato, elenca l'età, l'assenza di formazione o le scarse conoscenze
linguistiche, le circostanze personali e la situazione del mercato del lavoro.
L'assicurato deve apportare la prova che questi fattori impediscono od
ostacolano l'utilizzo della restante capacità di guadagno.
2.15
Con decisione del 28 gennaio 2021
(doc. B) di attribuzione delle prestazioni complementari, la Cassa ha ritenuto
che queste circostanze oggettive e soggettive non fossero date, perciò ha
computato all'assicurata un reddito ipotetico minimo secondo l'art. 14a cpv. 2
lett. a OPC-AVS/AI.
La conferma del 5 febbraio 2021 (doc. H) di registrazione nel
sistema COLSTA comprova che la ricorrente si è annunciata il 3 febbraio 2021
all'Ufficio regionale di collocamento come richiestole dalla Cassa di
compensazione il 19 ottobre 2020, dando una disponibilità lavorativa del 51% in
qualità di segretaria di studio medico, impiegata d'ufficio, cassiera,
ausiliaria di pulizia e ogni altra occupazione adeguata, come risulta dalla decisione
del 2 marzo 2021 (doc. D) della Sezione del lavoro - Ufficio giuridico.
L'assicurata ha però prodotto il certificato medico del 22 gennaio
2021.
(doc. F) della dr.ssa med. __________ attestante un'inabilità lavorativa
del 100% e il 15 febbraio 2021 (doc. I) la Cassa disoccupazione __________ ha, di
riflesso, sollevato dei dubbi sull'idoneità al collocamento e ha perciò
sottoposto il caso alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico. Il 2 marzo 2021
questo Ufficio ha accertato una non idoneità soggettiva dell'assicurata di
cercare un'occupazione adeguata a causa della grave malattia di cui soffriva
così come un'inidoneità oggettiva considerata l'attestata inabilità lavorativa
al 100%. Non risultando adempiute la capacità lavorativa e la disponibilità sul
mercato del lavoro dal profilo oggettivo e soggettivo, l'assicurata non è stata
ritenuta idonea al collocamento a partire dalla sua iscrizione.
Per l'insorgente, il referto medico e la non idoneità al
collocamento decisa dalla Sezione del lavoro nel 2021 - che già era giunta a
questo risultato nel 2019 in occasione di un altro tentativo di iscrizione dell'assicurata
all'URC su invito della Cassa (doc. E) - costituiscono dei validi motivi che le
impediscono di svolgere un'attività lucrativa e il conseguimento di un reddito.
Non le si deve pertanto imputare alcun reddito ipotetico dal 1° agosto 2021.
2.16
Nel predetto certificato medico del
2021.
la dr.ssa med. __________, FMH in medicina interna generale, ha indicato
le patologie che impedivano all'assicurata di lavorare: poliartrosi diffusa con
dolori cronici, in particolare a carico della colonna vertebrale con sindrome
cervico-spondilogena e lombo-spondilogena, oltre che gonartrosi e coxartrosi;
emicrania grave, in peggioramento, in polifarmaco-terapia profilattica, a quel
momento anche con Aimovig, per cui si era reso necessario un ricovero presso il
Neurocentro; ipertensione arteriosa, dislipidemia; calcolosi renale con stato
da plurimi episodi di coliche renali; sindrome ansioso-depressiva;
fibromialgia; BPCO con infezioni polmonari recidivanti; idrope endolinfatica
con sindrome vertiginosa recidivante.
La curante non ha segnalato un peggioramento delle condizioni di
salute dell'assicurata intervenuto dopo la conferma del grado AI del 13 ottobre
2020, ma ha ribadito che l'inabilità lavorativa era nulla. Questa valutazione
rispecchia quella già resa nel 2019 quando, nell'ambito della richiesta della
Cassa di annunciarsi alla disoccupazione, dalla decisione del 25 aprile 2019
(doc. C) della Sezione del lavoro risulta che la dr.ssa __________ aveva
certificato che dal 1° settembre 2019 essa era inabile al lavoro al 100%.
Considerato, in concreto, che poco prima dell'emanazione della
decisione del 28 gennaio 2021 con cui la Cassa ha computato un reddito
ipotetico, la situazione valetudinaria dell'assicurata è stata valutata
dall'Ufficio assicurazione invalidità, che ha confermato il grado di invalidità
del 49% e la continuazione del riconoscimento del quarto di rendita di
invalidità, la scrivente Corte è vincolata, per le condizioni di salute e l'incapacità
di guadagno causata dall'invalidità, alla valutazione dell'invalidità
effettuata dall'Ufficio AI il 13 ottobre 2020 (DTF 141 V 343 consid. 5.7).
Non va infatti dimenticato che è unicamente se l'assicurato
parzialmente invalido invoca una modifica del suo stato di salute intervenuta dopo
la crescita in giudicato della decisione AI, ma prima della decisione
sul diritto alle prestazioni complementari, che le Casse cantonali di
compensazione, fondandosi sul grado della verosimiglianza preponderante, devono
valutare autonomamente lo stato di salute dell'assicurato (STF 9C_827/ 2018 del
20.
marzo 2019, consid. 6.1), circostanza che, in specie, non si è realizzata.
Non risultando dal certificato del 22 gennaio 2021 che vi sia
stato un peggioramento, dal profilo fisico e/o psichico, delle condizioni di
salute dell'insorgente che avrebbe compromesso la sua capacità lavorativa e di
guadagno, non v'è motivo di rinviare gli atti alla Cassa di compensazione affinché,
in virtù dell'art. 43 cpv. 1 LPGA, indaghi autonomamente questo elemento (STF
8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 8).
Per lo stesso motivo, nemmeno si fa luogo ad ordinare l'erezione
di una perizia medica, come richiesto dall'insorgente, che accerti la sua
inabilità lavorativa.
D'altronde, come rilevato, solo pochi mesi prima dell'emanazione
della decisione formale della Cassa di compensazione, l'Ufficio AI era giunto
alla conclusione che la revisione della rendita di invalidità dell'assicurata era
sfociata nella conferma del diritto a un quarto di rendita di invalidità. Ciò
significa che i precedenti pareri dei medici curanti sono stati valutati e non sono
stati ritenuti essere sufficienti per modificare il suo grado AI del 49%.
Anche questa conclusione non è stata impugnata dall'interessata e
in questa sede essa neppure ha fatto valere che, rispetto alle conclusioni
tratte il 13 ottobre 2020 dall'Ufficio assicurazione invalidità, vi sia stato
un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute tanto da avere chiesto
la revisione del suo diritto alla rendita AI.
Ne discende che il certificato medico agli atti non stabilisce
quindi, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), l'esistenza di una incapacità
di lavoro totale della ricorrente, anche in attività adeguate, che giustifica
di fare astrazione dal computo di un reddito ipotetico nel calcolo delle
prestazioni complementari (STF 8C_722/2007 del 17 luglio 2008, consid. 3.3; STF
8C_68/ 2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).
Sebbene sia stato prodotto al di fuori della procedura AI, il
referto medico del 22 gennaio 2021 non comprova comunque il sussistere di un
motivo estraneo all'invalidità (un peggioramento) che è in grado di rovesciare
la presunzione legale del computo di un reddito ipotetico data dalla parziale
incapacità di guadagno dell'assicurata (citate STF 9C_179/2021 dell'8 luglio
2021.
e STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020).
2.17
Lo stato di salute non è il solo
criterio decisivo per esaminare se si può esigere dall'assicurato che eserciti
un'attività lucrativa e, in tal caso, per fissare il salario che potrebbe
conseguire facendo prova di buona volontà. Occorre verificare gli altri criteri
posti dalla giurisprudenza (citata STF 8C_68/2007, consid. 5.4).
Le Casse di compensazione devono infatti analizzare gli aspetti
estranei all'invalidità, come l'età, la scarsa formazione, le conoscenze
linguistiche insufficienti e il mercato del lavoro concreto, che impediscono di
mettere a frutto la capacità lavorativa residua.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha sollevato alcuno di questi
elementi per giustificare la sua impossibilità ad esercitare un'attività
lavorativa, limitandosi ad affermare, e comprovare, che la Sezione del lavoro
l'ha correttamente definita non collocabile nel mercato del lavoro.
Secondo costante giurisprudenza, in materia di computo di reddito
ipotetico per le prestazioni complementari occorre disporre della prova che, a
causa di circostanze personali e della situazione concreta del mercato del
lavoro, per l'interessata era difficoltoso o impossibile realizzare un reddito
da lavoro.
L'assicurata si è annunciata il 3 febbraio 2021 all'Ufficio
regionale di collocamento dando la propria disponibilità a lavorare al 51%, ma ha
anche prodotto il certificato medico del 22 gennaio 2021 della dr.ssa __________
attestante che non era abile al lavoro.
La Sezione del lavoro - Ufficio giuridico ha quindi interpellato
l'assicurata, la quale il 1° marzo 2021 ha dichiarato "che a causa della sua malattia degenerativa, sia dal
profilo oggettivo che soggettivo non si ritiene abile o idonea al collocamento.
Inoltre, sempre a causa della sua malattia ha dichiarato di non essere alla ricerca
di un posto di lavoro e di non essere disponibile a frequentare dei "Provvedimenti
del Mercato del lavoro.". Ha riferito di essersi iscritta nuovamente
all'URC solo in quanto espressamente richiesta dall'IAS per le prestazioni
complementari.".
Ciò stante, con decisione del 2 marzo 2021 l'Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro, riscontrando che l'assicurata era in malattia dal
maggio 2017, che la dr.ssa __________ l'ha ritenuta inabile al lavoro al 100% e
che il 1° marzo 2021 l'interessata ha scritto di non avere alcuna intenzione di
cercare un'occupazione adeguata, ha concluso che non erano adempiuti gli
elementi necessari per l'idoneità al collocamento (la capacità lavorativa e la
disponibilità sul mercato del lavoro sia dal profilo oggettivo che soggettivo).
Pertanto, non ha potuto far altro che decidere che l'assicurata non era idonea
al collocamento a partire dalla sua iscrizione all'URC (3 febbraio 2021).
2.18
Dopo quasi un anno
dall'apertura/chiusura della pratica in ambito di disoccupazione
rispettivamente dalla decisione con cui la Cassa di compensazione l'ha informata
che dal 1° agosto 2021 le avrebbe computato un reddito ipotetico, il 23
dicembre 2021 (doc. V dell'inc. n. 33.2021.19) l'insorgente ha trasmesso al TCA
12.
lettere attestanti le ricerche di lavoro effettuate nel corso del mese di
febbraio 2021 (docc. F2-F13) e la predetta decisione di non idoneità al
collocamento. Nel suo scritto accompagnatorio ha precisato che "A seguito di tale decisione l'interessata, in perfetta
buona fede, ha interrotto le ricerche di lavoro, che comunque riprenderà nei
prossimi giorni.".
In effetti, il 25 gennaio 2022 (doc. X dell'inc. n. 33.2021.19) la
ricorrente ha prodotto 10 ricerche di lavoro effettuate tra il 3 e il 24
gennaio 2022 (docc. X/1-10), ribadendo che aveva interrotto le ricerche dopo
avere ricevuto la decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro e
che, perciò, era "in perfetta buona fede
dopo una decisione di un pubblico ufficio. Ad ogni buon conto la signora ha ripreso le
ricerche di lavoro, all'inizio di quest'anno, come l'attesta il plico di 10
lettere che si allegano alla presente.".
Riguardo alla prima serie di documenti, il 19 gennaio 2022 (doc.
VII dell'inc. n. 33.2021.19) la Cassa cantonale di compensazione ha anzitutto rilevato
che con la sua decisione del 28 gennaio 2021 ha computato alla ricorrente il
reddito ipotetico soltanto con effetto dal 1° agosto 2021, ma che è diventato
effettivo dal 1° settembre 2021.
Poi, l'amministrazione ha evidenziato che le ricerche di lavoro
effettuate nel febbraio 2021 non mostravano sforzi sufficienti nell'obbligo di
ridurre il danno, visto che risalivano a un periodo antecedente all'effettivo
computo del reddito ipotetico.
Infine, ha concluso che visto che la ricorrente è rimasta iscritta
all'URC per un tempo limitato e, in termini assoluti, ha effettuato esigue
ricerche di un'occupazione, "le stesse non
possono neppure provare che delle circostanze oggettive e soggettive, esterne
all'invalidità, hanno impedito all'assicurata di mettere a frutto la restante
capacità lavorativa.".
2.19
Le affermazioni della Cassa di
compensazione non possono essere condivise.
In effetti, è proprio durante il periodo transitorio di sei mesi tra
la comunicazione della decisione di computo di un reddito minimo da attività
lucrativa e l'effettivo computo di tale reddito, che i beneficiari di
prestazioni complementari hanno così il tempo per conformarsi alla nuova
situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la prova che non sono in
grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).
Nel caso in esame, l'assicurata sembrerebbe essersi impegnata a
cercare un lavoro in modo serio e mirato conformemente alla giurisprudenza in
materia, che esige di comprovare lo sforzo con attestazioni di ricerche di
lavoro sufficienti qualitativamente e quantitativamente. Infatti, come indicato
dal N. 3424.07 DPC, una condizione affinché non sia computato alcun reddito
ipotetico richiede che l'assicurato non trovi lavoro nonostante sforzi
sufficienti, condizione che è ritenuta adempiuta se si è iscritto all'URC per
essere collocato e dimostra di avere inviato candidature di lavoro secondo il
numero prescritto dall'Ufficio regionale di collocamento e di qualità
sufficiente. Per un disoccupato sono considerate sufficienti da dieci a dodici
domande di lavoro al mese (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022, consid. 4.3.3;
DTF 141 V 365 consid. 4.1).
Ciò nonostante, non si può non evidenziare quanto sia curioso che
la ricorrente abbia prodotto al TCA, e per di più a causa inoltrata, questi
giustificativi delle ricerche di lavoro, e non anche, ma soprattutto, alla
Cassa di compensazione, a suo tempo, dopo che ha emanato la decisione del 28
gennaio 2021 di computo del reddito ipotetico minimo.
Se prima di allora non ha effettuato delle ricerche, l'interessata
aveva tutto l'interesse, dopo che è stata informata che ad agosto 2021 le
sarebbe stato computato un reddito ipotetico da attività lucrativa, di
dimostrare alla Cassa che i suoi sforzi non erano andati a buon fine - ma
dell'esito delle sue ricerche la ricorrente non ha fornito alcun riscontro - e
che dunque, malgrado tutta la sua buona volontà, non era in grado, per motivi
estranei all'invalidità, di conseguire effettivamente il reddito ipotetico
indicato nella decisione della Cassa di compensazione.
Ci si domanda, a questo punto, se le prove delle ricerche di
lavoro siano state prodotte all'Ufficio regionale di collocamento, visto che
sono state effettuate proprio nel lasso di tempo in cui l'assicurata era
iscritta al sistema COLSTA - e in quanto tale era tenuta a cercare
un'occupazione - e che nella decisione del 2 marzo 2021 nulla è indicato al
riguardo.
Questa domanda può rimanere inevasa, giacché per la Sezione del
lavoro determinanti, e sufficienti, sono state le dichiarazioni
dell'interessata di non avere alcuna intenzione di cercare un lavoro adeguato a
causa della grave malattia di cui soffriva e di essersi iscritta all'URC
soltanto poiché le era stato chiesto di farlo dalla Cassa di compensazione -
Servizio PC. L'aspetto soggettivo di volere cercare un posto di lavoro era dunque
chiaramente assente e così pure l'aspetto oggettivo, dato il certificato di
inabilità lavorativa al 100% che ha presentato. Pertanto, la competente
autorità non poteva che concludere per una non idoneità al collocamento dal 3
febbraio 2021.
2.20
Tuttavia, non tutti i concetti che
valgono per l'assicurazione disoccupazione sono però forzatamente validi anche
per la questione del reddito ipotetico delle prestazioni complementari.
Non va infatti dimenticato che poco prima di iscriversi all'URC
rispettivamente di essere considerata inidonea al collocamento, il 28 gennaio 2021
la Cassa di compensazione ha ricordato alla beneficiaria di PC che il 19
ottobre 2020 l'aveva informata che, essendo parzialmente invalida, se non avesse
esercitato un'attività lucrativa le avrebbe computato un reddito da attività
lucrativa netto minimo. L'ha perciò informata che "Ad oggi lei non risulta aver mai dato seguito alla nostra richiesta,
quindi non abbiamo informazioni sufficienti che permettano alla Cassa di
concederle una prestazione complementare senza computare un reddito ipotetico
come previsto dall'art. 14a OPC" di Fr. 16'764.- dal 1° agosto 2021.
Di conseguenza, a quel punto la ricorrente avrebbe dovuto
ribaltare questa conclusione ricercando un'occupazione adeguata e dando prova
alla Cassa, producendo i relativi giustificativi, di aver compiuto sforzi
sufficienti, sia a livello qualitativo che quantitativo, per trovare un posto
di lavoro.
Come visto, l'interessata aveva sei mesi per confutare la
conclusione della Cassa secondo cui essa non era in grado di esercitare un'attività
lucrativa. Le attestazioni di lavoro prodotte al Tribunale pendente causa
comprovano però soltanto, semmai, che l'impegno dell'assicurata era
qualitativamente sufficiente, ma non certo che era anche quantitativamente
adeguato, dato che è durato appena un mese (nel febbraio 2021 e nel gennaio
2022).
Certo, l'insorgente si è giustificata affermando che ha interrotto
le ricerche di lavoro - l'ultimo giustificativo è del 26 febbraio 2021 (doc.
F13) - dopo che ha ricevuto la decisione della Sezione del lavoro di non
idoneità al collocamento - datata 2 marzo 2021.
Tuttavia, è alla Cassa cantonale di compensazione, e non
all'Ufficio regionale di collocamento, che l'assicurata doveva rendere conto dello
stato della sua situazione lavorativa.
Pertanto, se voleva evitare il computo, dal mese di agosto 2021,
del reddito ipotetico minimo, oltre ad inviare alla Cassa di compensazione le
prove delle sue ricerche di lavoro non andate a buon fine, doveva continuare a
cercare un'occupazione adatta alle sue condizioni di salute anche dopo il 2
marzo 2021 - e il mese di gennaio 2022. In tal modo, poteva dimostrare al
Servizio prestazioni complementari, che l'aveva espressamente invitata ad
attivarsi in tal senso che, benché parzialmente invalida, era ancora in grado
di svolgere un'attività lucrativa.
A ben vedere, però, l'interruzione della ricerca di un'occupazione
si allinea alla dichiarazione rilasciata dall'assicurata alla Sezione del
lavoro, e meglio che, a causa della sua grave malattia, non aveva alcuna
intenzione di cercare un posto di lavoro.
In sostanza, quindi, malgrado la comunicazione appena giunta
dall'Ufficio AI, il 13 ottobre 2020, che il suo grado di invalidità era (solo)
del 49%, dichiarandosi soggettivamente non idonea a lavorare (l'art. 15
cpv. 1 LADI recita che "Il disoccupato è
idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione
adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.")
la ricorrente non ha intrapreso delle ricerche di lavoro quantitativamente
sufficienti.
In altre parole, l'interessata ha violato il principio valido
nelle assicurazioni sociali dell'obbligo di ridurre il danno, avendo quasi subito
rifiutato di svolgere un'attività lucrativa e di mettersi a disposizione dell'Ufficio
regionale di collocamento per un impiego compatibile con lo stato di salute
appena accertato dall'Ufficio AI.
In effetti, alla luce della recente conferma del diritto a un
quarto di rendita AI, a quel momento non v'erano validi motivi per ritenere
l'assicurata non idonea al collocamento dal profilo oggettivo (per
l'art. 15 cpv. 2 LADI, "Gli impediti fisici
o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate
del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere
loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il
coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.").
Infatti, disponendo ancora di una capacità di guadagno residua, la ricorrente
doveva essere ancora in grado di sfruttare l'abilità lavorativa residua in
attività adeguate decisa dall'Ufficio AI.
Da ciò discende che non essendo già soggettivamente disposta a
cercare un'attività lucrativa visto che ha comprovato di essere inabile al
lavoro al 100%, l'insorgente non ha né sostenuto né saputo dimostrare che
sussistevano dei motivi oggettivi e soggettivi estranei all'invalidità che rendevano
difficile o impossibile utilizzare la restante capacità di guadagno e quindi
potere conseguire un reddito da attività lucrativa.
Non basta, quindi, essere stata iscritta all'URC per concludere di
avere ottemperato ai propri obblighi per evitare il computo di un reddito
ipotetico.
Inoltre, sempre in ambito di prestazioni complementari, alla
ricorrente nemmeno viene in aiuto la circostanza che siano state delle autorità
competenti in materia, l'Ufficio regionale di collocamento, la Cassa di
disoccupazione e/o la Sezione del lavoro, a considerarla inidonea al collocamento.
Infine, va precisato che se l'assicurazione invalidità, per
determinare il grado di invalidità, si riferisce al mercato equilibrato del
lavoro, nel campo delle PC si deve fare riferimento alle circostanze effettive
non solo dell'assicurata, ma anche del mercato del lavoro. Infatti, se è
comprovato che, a causa delle condizioni personali e del concreto mercato del
lavoro, non è possibile realizzare il reddito ipotetico computato, la Cassa di
compensazione deve riconoscerlo e stralciare questo importo (DTF 140 V 267 = SVR
2014.
EL Nr. 11 consid. 5.3).
2.21
Sulla scorta delle considerazioni
esposte, il TCA conclude che il certificato di inabilità al lavoro del 100%
presentato all'Ufficio regionale di collocamento e alla Cassa di compensazione non
era idoneo, dal profilo del diritto alle prestazioni complementari, a esonerare
l'assicurata dall'obbligo di ridurre il danno e quindi dal mettere a frutto la
sua capacità di guadagno residua del 49% rispettivamente la sua capacità lavorativa
residua in attività adeguate per conseguire un reddito da lavoro nel mercato
concreto del lavoro.
Inoltre, ad oggi la ricorrente non ha saputo rovesciare la
presunzione del conseguimento di un reddito ipotetico prevista dall'art. 14a
OPC-AVS/AI, secondo cui, malgrado un'invalidità parziale del 49%, poteva ancora
esercitare un'attività lucrativa e conseguire il reddito minimo ivi stabilito.
Né con le ricerche di lavoro effettuate nel mese di febbraio 2021
né, men che meno, con quelle del gennaio 2022, l'assicurata è infatti riuscita
a dimostrare che, benché abbia fatto tutti gli sforzi possibili per mettere a
frutto la sua capacità di guadagno residua e reinserirsi nel mondo del lavoro,
motivi oggettivi e soggettivi estranei all'invalidità le hanno impedito o le
hanno reso difficile il conseguimento di un reddito.
Da quanto precede, la presunzione di rinuncia volontaria di un
reddito ai sensi dell'art. 11a cpv. 1 LPC non è stata dunque confutata dall'insorgente
e quindi la Cassa di compensazione non ha violato la legge federale computandole
un reddito ipotetico da lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI.
Oltretutto, la Cassa ha conteggiato all'assicurata dal 1° settembre
2021.
- anziché dal 1° agosto 2021, come emerge dalla comunicazione del 30
agosto 2021 allegata alla decisione su opposizione - un reddito da lavoro
ipotetico solo dopo averla correttamente informata con lettera del 19 ottobre 2020
che doveva cercare un posto di lavoro (STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020,
consid. 7.3.3) annunciandosi all'Ufficio regionale di collocamento entro 20
giorni, affinché fosse valutata la possibilità di trovare un'attività lucrativa
adeguata.
2.22
Ne discende che, fra le entrate
dell'insorgente, a giusta ragione dal 1° settembre 2021 - data più favorevole
all'assicurata - è stato considerato un reddito ipotetico da lavoro di Fr. 26'147.-,
pari al fabbisogno per persona sola valido nel 2021 aumentato di un terzo
conformemente all'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI.
Trattandosi di un reddito privilegiato è stato poi correttamente
considerato l'ammontare indicato di Fr. 16'764.- ([Fr. 26'147 - Fr. 1'000] x
2/3), come risulta dai fogli di calcolo allegati alla comunicazione del 30
agosto 2021 (doc. 47).
Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere confermata e il
ricorso va respinto.
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,
il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires
pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21
juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107)
2.23
Con il ricorso
l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
producendo la documentazione a comprova della sua indigenza (docc. I e IV/1).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio
e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere
il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il
ricorso non era, sin dall'inizio, sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, alla luce della numerosa giurisprudenza in materia di
reddito ipotetico in ambito di prestazioni complementari, anche di recente
emanazione, le conclusioni del ricorso, a un esame sommario, non possono essere
ritenute prive di probabilità di successo (STF 9C_148/ 2021 del 25 ottobre
2021, consid. 5).
La condizione dell'indigenza è pacifica alla luce degli atti
prodotti (doc. IV/1) e del fatto che l'assicurata beneficia di prestazioni
assistenziali.
Va pure riconosciuta la necessità di far capo all'assistenza di un
legale per la complessità della materia trattata, che la decisione su
opposizione ha imposto di affrontare con il ricorso.
L'istanza va quindi ammessa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti