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Decisione

33.2021.12

Se A. parzialmente invalido non lavora,vale presunzione di rinuncia di reddito,che può essere rovesciata se comprova che circostanze oggettive e soggettive estranee a invalidità hanno reso impossibile conseguire tale reddito.Non ha dimostrato tali circostanze. OK computo reddito ipotetico da lavoro

28 novembre 2022Italiano77 min

dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2021.12

TB

Lugano

28 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° settembre 2021 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 19 ottobre 2020 (doc. E) la

Cassa cantonale di compensazione ha informato RI 1, 1963, che, in assenza di

svolgimento di un'attività lucrativa, benché fosse beneficiaria di una rendita

AI parziale, nel calcolo della prestazione complementare doveva computare un

reddito ipotetico netto minimo graduato secondo la tabella riportata.

La Cassa avrebbe potuto prescindere dal computo di un reddito

ipotetico minimo se, previa iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento,

malgrado gli sforzi profusi in termini quantitativi e qualitativi, la buona

volontà dimostrata e i passi intrapresi, l'assicurata non fosse riuscita a

reperire un'attività lavorativa oppure se avesse percepito delle indennità di

disoccupazione.

L'amministrazione l'ha perciò invitata ad annunciarsi entro 20

giorni all'Ufficio regionale di collocamento per trovare un lavoro e, in caso

di idoneità al collocamento, sarebbe stata assistita nella ricerca di un

lavoro.

1.2. Il 24 novembre 2020 (doc. 17)

l'amministrazione ha assegnato all'assicurata un ulteriore termine di 20 giorni

e, rimasto senza seguito, con decisione del 28 gennaio 2021 (doc. B) ha

stabilito che fino al 31 luglio 2021 sarebbe stata versata la prestazione complementare

in essere senza il computo del reddito ipotetico previsto dall'art. 14a

OPC-AVS/AI, mentre dal 1° agosto 2021 il diritto alle prestazioni complementari

sarebbe stato calcolato tenendo conto di un reddito ipotetico di Fr. 16'764.-

([Fr. 26'146 - Fr. 1'000] x 2/3).

1.3. Assistita dall'avv. RA 1, il 22

febbraio 2021 (doc. C) l'assicurata si è opposta a questo provvedimento, indicando

che già ad inizio 2019 le era stato chiesto di iscriversi alla Cassa di

disoccupazione e che già allora l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro

l'aveva ritenuta non idonea al collocamento (doc. C). Nonostante il 13 ottobre

2020 (doc. D) l'Ufficio assicurazione invalidità abbia confermato che non v'era

alcun cambiamento della rendita versata, alcuni giorni dopo la Cassa cantonale di

compensazione l'ha invitata ad annunciarsi all'URC, ciò che l'assicurata ha

fatto il 3 febbraio 2021 (doc. H) ma, sulla base del referto della dr.ssa med. __________

(doc. F), il 15 febbraio 2021 (doc. I) la Cassa disoccupazione __________ ha

dubitato della sua idoneità al collocamento e ha richiesto una decisione alla

Sezione del lavoro. Nell'attesa di questi chiarimenti, l'opponente ha pertanto

chiesto la sospensione dell'emanazione di altre decisioni e di annullare la

decisione impugnata sulla base del referto medico prodotto, confermando quindi

il suo diritto alle PC di Fr. 2'998.- giusta la decisione del 18 dicembre 2020

(doc. G) che non considerava un reddito ipotetico.

Il 3 marzo 2021 (doc. 24) l'opponente ha trasmesso alla Cassa di

compensazione la decisione del 2 marzo 2021 (doc. D) della Sezione del lavoro relativa

alla sua inidoneità al collocamento.

1.4. Con decisione su opposizione del 1°

settembre 2021 (doc A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione dell'assicurata e l'istanza per il gratuito patrocinio.

Ricordati l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e la prassi su

questa tematica (N. 3424.07 DPC), l'amministrazione ha rilevato che il 13

ottobre 2020 l'Ufficio assicurazione invalidità ha stabilito che l'assicurata continuava

a beneficiare di un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 49%), che il

referto medico prodotto non dimostrava una notevole modifica delle sue

condizioni di salute e che perciò occorreva ancora riferirsi alle valutazioni e

alle decisioni emanate dall'Ufficio AI, che non sono state impugnate. Non

avendo l'interessata reso verosimile che il suo danno alla salute le cagionava

una totale inabilità lavorativa, la Cassa non si poteva scostare da quanto

stabilito dall'Ufficio AI. Inoltre, l'assicurata non ha fatto valere alcun

altro motivo estraneo all'invalidità che le impediva di utilizzare la capacità

lavorativa residua né ha apportato dei giustificativi di ricerche di lavoro non

andate a buon fine.

Pertanto, l'amministrazione ha concluso che con l'opposizione l'assicurata

non è riuscita a inficiare la presunzione dell'art. 14a cpv. 2 lett. a

OPC-AVS/AI, secondo cui il conseguimento di un reddito per invalidità parziale

entro i limiti ritenuti era esigibile. Stante il grado di invalidità del 49%, a

buon diritto la Cassa ha conteggiato nei redditi computabili un reddito

ipotetico minimo.

La Cassa ha allegato alla decisione la comunicazione del 30 agosto

2021 (doc. 47), con cui ha informato l'opponente che il suo diritto veniva

ricalcolato a seguito del computo del reddito ipotetico secondo l'art. 14a cpv.

2 lett. a OPC-AVS/AI e che, dal 1° settembre 2021, ammontava a Fr. 863.- al

mese, di cui Fr. 319.- di PC e Fr. 544.- di premio forfettario LAMal.

Nel foglio di calcolo è stato inserito fra i redditi un reddito da

lavoro di Fr. 26'147.- che, dedotta la franchigia di Fr. 1'000.- e preso in

ragione di 2/3, dà un importo di Fr. 16'764.-.

1.5. Il 4 ottobre 2021 (doc. I) RI 1,

patrocinata dall'avv. RA 1, è insorta al TCA chiedendo di annullare la

decisione e di rinviare gli atti alla Cassa per un nuovo calcolo delle

prestazioni complementari sulla base dei parametri accertati nel suo ricorso.

La ricorrente ha rilevato di avere tentato per ben due volte di

iscriversi all'Ufficio regionale di collocamento, ma di avere ricevuto due

rifiuti da parte della Sezione del lavoro. L'ultimo è del 2 marzo 2021 e con

questa decisione è stata constatata la sua inidoneità al collocamento basata

sia sulle sue dichiarazioni, sia sul certificato di inabilità lavorativa al

100%.

Per l'assicurata, l'affermazione della Cassa secondo cui sarebbero

gli URC a doversi adeguare alle decisioni della Cassa di compensazione

porterebbe a una situazione "kafkiana". Inoltre, il rifiuto

della Cassa di considerare i motivi fatti valere per giustificare la situazione

di inidoneità al collocamento è arbitrario poiché, senza alcuna spiegazione,

non considera i certificati medici che la Sezione del lavoro ha invece ritenuti

validi. Stanti queste discrepanze, l'insorgente dovrebbe essere sottoposta a

ulteriori indagini, per esempio da parte di un medico indipendente, perito che ha

invitato il Tribunale a voler nominare.

La ricorrente ha pure, parallelamente, evocato la contestazione

della decisione dell'8 giugno 2021 (doc. F) con cui la Cassa di compensazione

le ha chiesto in restituzione l'ammontare di Fr. 23'220.- a seguito del computo,

dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021, della sua quota parte di diritto (1/8)

nell'eredità del padre, circostanza mai comunicatale.

L'assicurata ha ricordato i motivi per cui il 18 giugno 2021 si è

opposta al computo di un capitale di Fr. 150'000.- quale parte (1/8) del valore

dell'immobile (Fr. 1'200'000.-) appartenente alla comunione ereditaria di cui

essa, dal 2020, fa parte a seguito del decesso, nel 2014, del padre. Questa

contestazione è sfociata nella procedura formante l’incarto 33.2021.19 di

questo TCA evasa separatamente.

1.6. Chiesta (doc. V) e ottenuta (doc.

VI) una proroga, il 15 novembre 2021 (doc. VII) la Cassa cantonale di

compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e si è

confermata nella decisione del 1° settembre 2021 senza addurre ulteriori

spiegazioni, ritenuto che la ricorrente ha esposto le medesime argomentazioni

già fornite con l'opposizione. La richiesta di stralciare il reddito ipotetico

era perciò priva di fondamento.

Quanto alla contestazione relativa al computo della quota parte

ereditaria, la Cassa ha osservato che tale questione ha fatto oggetto il 22

ottobre 2021 di una decisione su opposizione, come indicato, poi impugnata a

questa Corte.

1.7. Il 3 febbraio 2022 (doc. XII) ha

avuto luogo un'udienza di discussione durante la quale la Cassa ha spiegato che

le ricerche di lavoro, fino ai 60 anni, devono avvenire previa iscrizione

all'URC e secondo le indicazioni di questo Ufficio.

In merito alla questione ereditaria, oggetto dell'inc. n.

33.2021.19 e di separato giudizio odierno, il giudice delegato ha stabilito la

necessità di sentire il fratello e la mamma della ricorrente in una successiva

udienza per determinare l'asse successorio e, stabilire, mediante sopralluogo

dell'Ufficio stima, il valore dell'abitazione. In merito si veda l’odierna

parallela sentenza di Corte (STCA 33.2021.19).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Oggetto della lite è la decisione

su opposizione del 1° settembre 2021 con cui la Cassa cantonale di

compensazione ha computato all'assicurata, in base all'art. 14a cpv. 2 lett. a

OPC-AVS/AI, un reddito ipotetico di Fr. 16'764.-.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce

il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF

110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81).

La questione della restituzione delle prestazioni complementari

indebitamente percepite dall'assicurata dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021 a

seguito del computo di sostanza non dichiarata non va esaminata nel presente

giudizio, siccome non oggetto della decisione su opposizione del 1° settembre

2021.

Questa problematica ha fatto invece oggetto, l'8 giugno 2021, di

una decisione formale e il 22 ottobre 2022 di una decisione su opposizione, che

l'assicurata ha impugnato e che è sfociata nel ricorso del 24 novembre 2021, che

forma l'incarto n. 33.2021.19.

Benché, per motivi di economia processuale, l'istruttoria sia

stata condotta in maniera parallela per gli incarti n. 33.2021.12 e 33.2021.19,

malgrado la richiesta delle parti, le due procedure non vanno congiunte. Le due

decisioni su opposizione vertono infatti su tematiche differenti e si

riferiscono a due periodi diversi: l'ordine di restituzione di PC concerne un

periodo che è antecedente (dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021) al computo del

reddito ipotetico (dal 1° agosto 2021, poi diventato effettivo soltanto dal 1°

settembre 2021).

nel merito

2.2. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460

nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio

quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;

Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.

225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. Dal

1° gennaio 2021 è stato abrogato l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC relativo al

computo come reddito dei proventi e dei beni a cui l'assicurato ha rinunciato,

siccome dettagliatamente trattato nel nuovo art. 11a cpv. 1 LPC.

Secondo questo nuovo disposto, se una persona rinuncia

volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile,

il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è

retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a nLPC.

Come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale del 16

settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Riforma delle PC) (FF 2016 6777), il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC

disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha

rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione

conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia.

In particolare, si ipotizza una rinuncia solo nel caso in cui una

persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile.

Se invece una persona non può svolgere un lavoro remunerato per

motivi indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può

essere considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso

si verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto

di lavoro pur avendo compiuto gli sforzi necessari. Si rinuncia pure al computo

di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si

possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio

perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello

terziario).

L'art. 11a cpv. 1 lett. a nLPC conferma anche la prassi in essere

secondo cui i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel

calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti, ovvero

solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia. Fanno eccezione i

redditi ipotetici dei coniugi.

Inoltre, con questa norma restano in vigore anche gli articoli 14a

e 14b OPC-AVS/AI, che prevedono che nel caso delle persone parzialmente

invalide e di quelle vedove si presume che esse siano in grado di conseguire un

determinato reddito.

L'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC dispone infatti che il Consiglio

federale disciplina il "conteggio dei

proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da

persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni",

ciò che l'Esecutivo ha fatto.

Per quanto qui di interesse, va citata l'adozione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI, che concerne il computo del reddito dell'attività lucrativa per

persone parzialmente invalide e che recita:

" 1

Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività

lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo

determinante.

2 Per gli invalidi di età inferiore a 60

anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

a. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo

l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un

grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

b. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per

un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;

c. ai due terzi

dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la

lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.

3 Il capoverso 2 non è applicabile:

a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata

stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del

19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o

b. se l'invalido

lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della

legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione

degli invalidi (LIPIn).".

L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c

LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da

un'attività lucrativa di assicurati parzialmente invalidi.

Questa norma dispone, al suo capoverso 1, che alle persone

parzialmente invalide è di principio computato il reddito da attività lucrativa

che hanno effettivamente conseguito.

Per semplificare il procedimento questa disposizione presume che,

per gli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia

possibile e ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno

stabilita dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art.

14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro

capacità di guadagno residua, si ha una rinuncia a un reddito da attività

lucrativa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC che va ritenuta quale reddito

ipotetico da attività lucrativa (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022; DTF 141 V

343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 153).

L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica

secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se

svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.

Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non

è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume

che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC (nuovo art. 11a LPC dal 1° gennaio 2021; DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018

del 18 aprile 2019 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3; Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).

Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,

che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il

fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono

quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno

o soprattutto non si dedica ad alcuna attività lucrativa.

Si tratta di importi netti, dai quali non devono essere dedotti né

Fatti

i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo

avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti

dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi

ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel calcolo delle PC come quelli

effettivamente conseguiti, quindi solo per due terzi e previa deduzione di una

franchigia.

Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività

lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito

minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile

prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività

lucrativa.

Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3

OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi

amministrativa.

2.4. Fra le ipotesi secondo cui a un

assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico da

attività lucrativa v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non potere

utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per le altre ipotesi si

veda: Carigiet/Koch, op. cit.,

pag. 153 e seg.).

La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere

confutata con la dimostrazione che per l'assicurato, disposto a cercare

un'attività lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o soggettivi irrilevanti

per la determinazione del grado di invalidità, quali l'età, l'assenza di

formazione e di conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la

situazione del mercato del lavoro, che rendano difficile o impossibile il

conseguimento di un reddito da attività lucrativa. Il reddito determinante per

il calcolo della prestazione complementare è il reddito ipotetico che

l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF

140 V 267 consid. 2.2; DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V 156; STF 9C_376/2021

del 19 gennaio 2022 consid. 2.2.2; STF 9C_515/ 2018 del 18 aprile 2019 consid.

2.3; STF 9C_827/ 2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi

fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari

circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante

risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il

reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe

ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo

2019 consid. 4.3).

Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona

parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa

e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro

questa presunzione può essere rovesciata. L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha al riguardo

osservato, che vi sono casi in cui l'assicurazione invalidità ha giustamente

concesso solo una mezza rendita di invalidità benché l'assicurato non fosse in

grado, per motivi estranei all'invalidità, di utilizzare effettivamente la

capacità lavorativa residua. Se anche a queste persone si dovesse computare il

reddito ipotetico forfettario, ciò avrebbe per conseguenza che l'art. 3 cpv. 1

lett. f vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC fino al 31 dicembre 2020 e dal 1°

gennaio 2021 art. 11a cpv. 1 LPC) sarebbe svuotato del suo significato, perché

questa norma prevede soltanto il computo di quei redditi a cui l'assicurato ha

rinunciato. Determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è

quindi, anche sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel reddito ipotetico

che l'assicurato potrebbe effettivamente conseguire (DTF 117 V 153 consid. 2c; Valterio, op. cit., pag. 135 e seg. N.

31 ad art. 11).

2.5. Si tratta dunque di esaminare se la

persona interessata è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul piano

economico, la capacità di guadagno che le è riconosciuta dall'AI esercitando

un'attività alla sua portata. Una tale soluzione non implica tuttavia un esame

automatico e sistematico di tutti gli assicurati parzialmente invalidi a sapere

se possano esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò che concerne

l'incapacità di lavoro causata dall'invalidità, le Casse di compensazione e i

giudici delle assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità effettuata dal competente Ufficio assicurazione

invalidità (DTF 140 V 267 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019,

consid. 6.1; Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 154).

Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC

non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per

valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si

pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie (DTF 140 V 267 consid.

5.1; Valterio, op. cit., pag. 135

N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 154).

È unicamente se l'assicurato parzialmente invalido invoca una

modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in giudicato

della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle prestazioni

complementari, che le Casse cantonali di compensazione, fondandosi sul grado

della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo stato di

salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; STF

8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 7.2; Valterio,

op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente

conseguire il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a

fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi

accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007

del 14 marzo 2008, consid. 5.3). Spetta loro istruire il caso conformemente

all'art. 43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un certificato medico che

attesta un peggioramento del suo stato di salute; possono rinunciare ad

effettuare degli accertamenti quando questi documenti contengono tutte le

informazioni necessarie per pronunciarsi sulla capacità lavorativa indicando il

motivo, il grado e la prevista durata dell'incapacità lavorativa (STF

8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 8; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 155).

Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti medici

non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità, devono

almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza probante e

invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i dati

necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).

Se, invece, una modifica delle condizioni di salute e le sue

conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado

della verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a

decidere, la questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una

revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione

complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172 /2007 del 6

febbraio 2008, consid. 7.1; Valterio,

op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per

conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio

gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione. Quando

l'interessato fa valere di non essere in grado di realizzare il reddito

previsto da questa disposizione, essi devono, per contro, conformemente al

principio inquisitorio e nel rispetto del diritto di essere sentito, esaminare

se vi sono motivi atti a confutare la presunzione.

Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di

compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,

come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti,

che impediscono di utilizzare la capacità lavorativa (DTF 140 V 267 consid.

2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad

art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.

Va posta particolare attenzione al fatto che per determinare il

grado di invalidità gli Uffici AI si fondano sul mercato equilibrato del

lavoro. Le prestazioni complementari, essendo concepite quali prestazioni di

aiuto, devono basarsi sulle condizioni effettive, non solo delle persone aventi

diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale. Se è portata la prova

che a causa della situazione personale e del mercato del lavoro il reddito

ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito, allora anche la

Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve computare alcun reddito

ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3; STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019

consid. 3.3). Quali prove valgono in particolare i giustificativi delle

ricerche di lavoro non andate a buon fine, con cui l'assicurato può dimostrare

che, malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà, è praticamente

impossibile realizzare effettivamente il reddito ipotetico stabilito dall'art.

14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Anche il tentativo infruttuoso, da parte

dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione invalidità e

dell'assistenza sociale di reinserire la persona nel mondo del lavoro deve

essere incluso nella valutazione se il beneficiario di PC riesce a confutare la

presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 156; Valterio, op.

cit., pag. 137 N. 33 ad art. 11).

Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione

complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da

lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la

notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per

conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la

prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).

2.6. Nella DTF 140 V 267 (= SVR 2014 EL

Nr. 11) l'Alta Corte si è pronunciata sulla rinuncia di elementi di reddito

giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC da parte di un assicurato dell'ex

Jugoslavia la cui vista era stata gravemente danneggiata nel 1984 e che,

arrivato nel nostro Paese nel 2001, l'anno seguente ha chiesto delle

prestazioni dall'assicurazione invalidità, che gli sono state subito negate.

Una nuova domanda è stata respinta nel gennaio 2005, mentre nel marzo 2005 gli

è stato attribuito un assegno per grandi invalidi di grado lieve.

Nel 2006 l'Ufficio AI ha concesso all'assicurato una riformazione

professionale e si è assunto i costi supplementari di formazione come

massaggiatore medicale. Richiamato l'assicurato all'obbligo di collaborare,

nell'ottobre 2008 l'Ufficio AI ha interrotto i provvedimenti professionali a

causa delle numerose assenze e degli esami non effettuati e nel 2009 ha

respinto la domanda di rendita non essendo adempiute le condizioni

assicurative. Il ricorso al TCA è stato respinto nel 2011.

La domanda di PC inoltrata nell'ottobre 2009 è stata respinta,

giacché i redditi computabili, conteggiando un reddito ipotetico da attività

lucrativa in presenza di un grado di invalidità dello 0%, superavano le spese

riconosciute. Il Tribunale zurighese ha confermato questa decisione nel 2012.

L'assicurato ha chiesto al Tribunale federale di non computare

alcun reddito ipotetico fino al 31 marzo 2012, poi di conteggiare il reddito

effettivamente conseguito. Il TF ha respinto il ricorso.

Esposto l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sulla rinuncia di reddito e

l'art. 9 cpv. 5 LPC in connessione con l'art. 14a OPC-AVS/AI, l'Alta Corte ha

ricordato che il cpv. 2 di quest'ultima norma stabilisce quali redditi da

lavoro per le persone invalide di età inferiore ai 60 anni devono essere almeno

considerati come reddito da attività, il che significa che se tale limite non è

raggiunto si presume una rinuncia volontaria al reddito da attività lucrativa

giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Questa presunzione può essere confutata quando

motivi come l'età, la scarsa formazione, le insufficienti conoscenze linguistiche,

le circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro rendono

difficile o impossibile la valutazione della restante capacità di guadagno.

Determinante per il calcolo delle PC è perciò il reddito ipotetico che

l'assicurato potrebbe realizzare effettivamente (cfr. consid. 2.2).

Il Tribunale federale ha ricordato che, per quanto riguarda la

riduzione della capacità di guadagno legata all'invalidità, le Casse di

compensazione e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono conformarsi alla

valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione invalidità (cfr.

consid. 2.3).

Per l'Ufficio AI, la professione di fisioterapista appresa nel

Paese di origine poteva essere riconosciuta in Svizzera con una formazione

complementare di circa due anni, ma poiché tale attività non era compatibile

con il suo danno alla salute l'assicurato ha iniziato la formazione di

massaggiatore medicale. Il grado di invalidità calcolato dall'Ufficio AI era

del 7,5%.

L'autorità di prime cure è giunta alla conclusione che, basandosi

su queste constatazioni dell'Ufficio AI, si doveva ritenere con il grado della

verosimiglianza preponderante una totale capacità lavorativa in attività

adeguate e un grado di invalidità del 7,5%. Con il suo comportamento

l'assicurato aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno:

l'amministrazione l'aveva avvisato tre volte del suo obbligo di collaborare,

con l'avvertenza che il mancato rispetto avrebbe comportato la cessazione della

riformazione. La Cassa di compensazione ha quindi computato un reddito

ipotetico di Fr. 55'800.- rispettivamente di Fr. 36'533.- dopo detrazione della

franchigia di Fr. 1'000.- e la presa in conto di due terzi (cfr. consid. 4.1).

Per l'Alta Corte i giudici cantonali hanno a giusta ragione fatto

riferimento allo stato di salute e alla capacità lavorativa stabilita

principalmente dall'assicurazione invalidità per valutare il grado di

invalidità. Ciò era appropriato, in quanto le Casse di compensazione non hanno

le qualifiche professionali per una valutazione indipendente dell'invalidità e

la stessa situazione non dovrebbe essere valutata differentemente da istanze

diverse nelle stesse circostanze. Il fatto che lo stato di salute si sia da

allora modificato, e nel qual caso la Cassa potrebbe effettuare eventualmente

una valutazione indipendente, non è stato fatto valere dal ricorrente (cfr.

consid. 5.1).

Al considerando 5.2 l'Alta Corte ha esaminato se e in che misura l'obbligo

di ridurre il danno nei confronti dell'Ufficio AI era diverso da quello nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione.

Oggetto del litigio era stabilire quale influsso aveva sulle

prestazioni complementari - e meglio sulla rinuncia di reddito - che l'Ufficio

AI, nell'ambito della valutazione dell'invalidità, ha risposto affermativamente

se fosse ragionevole per il ricorrente completare la formazione medica per diventare

massaggiatore medicale e guadagnare un reddito corrispondente.

La nostra Massima Istanza ha stabilito che, quando

la persona assicurata, in violazione del suo obbligo di ridurre il danno,

rifiuta di eseguire un provvedimento di reintegrazione professionale che le è

stato assegnato dall'assicurazione invalidità, la mancanza di volontà di

reinserirsi deve essere ugualmente presa in considerazione nell'ambito delle

prestazioni complementari, fondandosi in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett.

g LPC sul reddito che potrebbe ottenere dopo l'esecuzione del provvedimento di

reintegrazione (cfr. consid. 5.2.2).

Di conseguenza, non è, di principio, criticabile che, per quanto concerne

le PC nell'ambito dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, ci si basi sul reddito che

la persona assicurata avrebbe potuto ottenere se avesse completato la riformazione

professionale iniziale come massaggiatore medicale (Fr. 89'831,05 ridotti del

20% per gravi problemi alla vista, il reddito da invalido era di Fr. 71'864,85)

concessagli dall'Ufficio AI (cfr. consid. 5.2.3).

L'Alta Corte ha inoltre rilevato che una differenza fra

l'assicurazione invalidità e le prestazioni complementari risiede nel fatto che

l'assicurazione invalidità, per determinare il grado di invalidità, si

riferisce al mercato equilibrato del lavoro, mentre nel campo delle PC si deve

fare riferimento alle circostanze effettive non solo dell'assicurato, ma anche

del mercato del lavoro. Se è comprovato che, a causa delle condizioni personali

e del concreto mercato del lavoro, non è possibile realizzare il reddito

ipotetico computato, la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e stralciare

questo importo (cfr. consid. 5.3).

Il Tribunale federale ha osservato che il ricorrente non ha

sostenuto che se si fosse formato come massaggiatore medicale a causa della sua

situazione personale e del mercato del lavoro non sarebbe stato in grado di

realizzare il reddito ipotetico che gli è stato computato. Piuttosto, l'assicurato

si è limitato ad affermare che il reddito di un massaggiatore medicale non

doveva essere computato, poiché egli non aveva terminato tale formazione (cfr.

consid. 5.3).

La nostra Massima Istanza ha dunque concluso che il computo del

reddito ipotetico era corretto (cfr. consid. 5.5).

2.7. Nella DTF 141 V 343 (= SVR 2015 EL

Nr. 5) il Tribunale federale ha stabilito che il reddito ipotetico da invalido,

posto quale base per il computo del grado d'invalidità, non può essere

considerato come reddito a cui si è rinunciato nell'ambito del calcolo delle PC,

nel caso in cui la persona parzialmente invalida non valorizzi la sua capacità

lavorativa residua. Nulla in tal senso può essere dedotto dalla DTF 140 V 267. L'art.

14a cpv. 2 OPC-AVS/AI disciplina i casi di mancato o insufficiente utilizzo

della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 5.4).

Dal 2009 un'assicurata, nata nel 1970, beneficiava di una mezza

rendita di invalidità con un grado AI complessivo del 50%: grado AI parziale

per la parte salariata 46% (80% [tempo di lavoro] x 58% [limitazioni]) e per la

parte casalinga 4% (20% [quota parte nelle mansioni consuete] x 19%

[impedimenti]). Dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2011 la Cassa, computando

un reddito ipotetico, le ha concesso le prestazioni complementari.

Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso e rinviato gli atti

alla Cassa affinché ricalcolasse il diritto alle PC dell'assicurata ai sensi

dei considerandi ed emettesse una nuova decisione.

La Cassa di compensazione ha impugnato senza successo al Tribunale

federale il giudizio cantonale chiedendo la conferma della sua decisione.

L'Alta Corte ha ricordato le norme legali applicabili (cfr.

consid. 3.2) e che, se il limite di reddito previsto dall'art. 14a cpv. 2 lett.

a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, in particolare quando non viene esercitata

un'attività lucrativa, vale la presunzione della rinuncia di reddito giusta

l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Questa presunzione può essere rovesciata se è comprovato che

fattori estranei alla valutazione dell'invalidità hanno ostacolato o reso

impossibile conseguire tale reddito. In tal caso, determinante per il calcolo

delle prestazioni complementari è il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

effettivamente conseguire (cfr. consid. 3.3).

Litigioso era sapere in che misura doveva essere computato un

reddito ipotetico quale rinuncia di reddito (cfr. consid. 4).

L'Alta Corte ha evidenziato che nell'ambito delle prestazioni

complementari si applica il principio secondo cui il potenziale reddito da

attività lucrativa deve essere considerato tenendo conto di tutte le

circostanze del singolo caso, come età, stato di salute, competenze

linguistiche, formazione, lavoro precedente e situazione specifica del mercato

del lavoro. Già per questo motivo, la questione dell'esistenza di una rinuncia

di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non fa automaticamente

riferimento al ragionevole reddito da invalido secondo l'art. 16 LPGA, che si

basa su varie finzioni - in particolare una situazione equilibrata del mercato

del lavoro (cfr. consid. 5.2).

Il Tribunale federale ha in seguito riassunto i principi posti

nella DTF 140 V 267 al considerando 5.2.2, secondo cui nell'ambito dell'art. 11

cpv. 1 lett. g LPC ci si poteva fondare sul reddito che l'assicurato avrebbe

conseguito dopo l'attuazione della misura provvisionale. In caso contrario,

l'assicurato poteva almeno in parte rivalersi per le conseguenze del suo

rifiuto dell'assicurazione invalidità con le prestazioni complementari, ciò che

è contrario all'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC alla base del principio di

responsabilità personale (cfr. consid. 5.3).

Il Tribunale federale ha evidenziato che la Cassa cantonale di

compensazione ha erroneamente concluso dalla DTF 140 V 267 che il reddito

ipotetico da invalido su cui si basa la valutazione dell'invalidità potesse

sempre essere utilizzato come rinuncia di reddito nel contesto del calcolo

delle prestazioni complementari quando la persona assicurata non esaurisce la

capacità di guadagno residua. Infatti, per regolare le fattispecie relative al mancato

o insufficiente utilizzo della residua capacità di guadagno è stato introdotto

l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Come spiegato dalle note esplicative dell'UFAS alla

norma entrata in vigore il 1° gennaio 1988, il suo scopo era di evitare numerosi

accertamenti sull'ammontare di reddito ancora ragionevole e difficili problemi d'apprezzamento.

È stata così respinta la possibilità di basarsi sul reddito ragionevolmente

realizzabile (reddito da invalido) stabilito dall'assicurazione invalidità nonostante

il danno alla salute, ciò che la Cassa riteneva giusto, perché essa non andava

bene per tutti i casi. Per questo motivo, con l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI è

stata creata una disposizione indipendente - il computo di determinati importi

minimi forfettari -, che sarebbe superflua se si seguisse il parere della Cassa

di compensazione (cfr. consid. 5.4).

Per l'Alta Corte il caso esaminato nel 2015 si distingueva dalla

fattispecie della DTF 140 V 267, non essendo stati documentati sforzi

dell'Ufficio AI per l'integrazione professionale e quindi non v'era anche

nessuna contrarietà da parte dell'assicurata sulle misure professionali

promesse. Non c'era dunque stata una violazione dell'obbligo di ridurre il

danno (cfr. consid. 5.5).

Sulla disparità di trattamento fra beneficiari di prestazioni

complementari e beneficiari dell'assistenza sociale a cui, secondo la Cassa,

porterebbe l'interpretazione data dall'autorità cantonale dell'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI, la Massima Istanza ha rilevato che questa argomentazione ignora il

fatto che le prestazioni complementari e l'assistenza sociale differiscono

notevolmente per base giuridica, finalità, finanziamenti, condizioni ed entità

delle prestazioni e che la disparità di trattamento dei beneficiari di

prestazioni è quindi intrinseca al sistema (cfr. consid. 5.6).

Il Tribunale federale era quindi concorde con i primi giudici di

applicare al caso concreto l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Il grado di invalidità era stato determinato con il metodo misto.

A questa valutazione dell'invalidità dell'Ufficio AI si devono di principio

attenere le Casse di compensazione e i giudici delle assicurazioni sociali; non

c'era qui motivo di scostarsi da tale principio. L'Alta Corte ha ricordato che

nel caso di un grado di invalidità stabilito con il metodo misto di calcolo,

determinante per sapere quale lettera dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si debba

applicare è l'impedimento fissato per la parte salariata. Poiché nel caso

dell'assicurata era del 58%, faceva dunque stato la lettera b, come

correttamente stabilito dall'autorità giudiziaria cantonale (cfr. consid. 5.7).

Per il Tribunale federale i primi giudici hanno correttamente

rinviato la causa alla Cassa di compensazione per considerare nel calcolo delle

PC una rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e per

poi decidere nuovamente sul diritto dell'assicurata (cfr. consid. 5.8).

2.8. Nel caso deciso dal Tribunale

federale nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario di

un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le prestazioni

complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e confermate dalla

decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 - retroattivamente alla domanda

del 2011. La Cassa cantonale di compensazione ha imputato all'assicurato, per

ogni anno, un reddito ipotetico (Fr. 25'400.- nel 2011 e nel 2012 fino ad

arrivare a Fr. 25'720.- dal 2015 al 2017).

Nel suo ricorso al Tribunale cantonale l'assicurato ha chiesto di

beneficiare di una prestazione complementare più elevata calcolandola senza

considerare il reddito ipotetico. Il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa

dell'esito della domanda di revisione del diritto al quarto di rendita AI, che

è stata respinta il 27 febbraio 2018 e che è stata a sua volta impugnata

davanti al Tribunale cantonale, il quale il 29 ottobre 2018 ha respinto il

ricorso. In pari data, il TCA ha pure respinto il ricorso formulato contro la

decisione su opposizione del 16 ottobre 2017.

L'assicurato si è rivolto al Tribunale federale chiedendo il

riconoscimento di una prestazione complementare annua più elevata

rispettivamente di rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo

diritto dal 2014, senza computare il reddito ipotetico. Egli ha pure chiesto la

sospensione della causa fino all'esito del ricorso contro la sentenza cantonale

in materia di assicurazione invalidità, che il Tribunale federale ha accolto

parzialmente il 20 marzo 2019 rinviando la causa all'Ufficio AI per ulteriori

accertamenti medici e nuova decisione.

Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale

ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2

lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività

lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle

entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare

questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e

soggettive estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di

conoscenze linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del

mercato del lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito.

Il reddito determinante per il calcolo della prestazione complementare è il

reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr.

consid. 4.3).

Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione

invalidità, la Corte cantonale ha in un primo tempo negato che il ricorrente

avesse reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute. Pertanto,

il TCA ha considerato che, dal profilo medico, l'assicurato rimaneva sempre in

grado di esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%,

un'attività che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e

occasionalmente 10kg, così come le attività aeree e in posizione statica

prolungata e che favorissero un'attività semi-sedentaria con alternanza della

posizione. L'autorità cantonale ha poi esaminato se esistevano altre

circostanze oggettive e soggettive che rendevano difficile la realizzazione di

un reddito che avrebbero permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione

legale, ciò che è stato negato (cfr. consid. 5.1).

Per il ricorrente, i fatti erano stati accertati in modo inesatto

e incompleto e avevano portato i primi giudici a computargli, a torto, un

reddito ipotetico. A suo dire, essi hanno arbitrariamente negato che il suo

stato di salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio 2014 e che da

allora era totalmente inabile (cfr. consid. 5.2).

L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura

dell'insorgente:

" 6.1. Pour fixer le revenu

déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en

matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation

de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres

mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain

qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.

8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée

après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la

décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes

compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de

manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de

la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

6.2. En l'espèce,

une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où les

organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois. Dans

l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être renvoyé

(9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le recours formé

par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018 dans le cadre

de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé qu'en niant que

le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation déterminante de son état

de santé somatique depuis la décision de l'office AI du 26 août 2013, la

juridiction cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte.

Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de

déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré

sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement

cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de l'office AI du 27 février

2018 et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en oeuvre d'une expertise

complémentaire quant aux effets de l'aggravation de l'état de santé. Cela

signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation de l'état de santé du

recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la juridiction cantonale sans

faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être pris

en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de

revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable

clarifiée la situation du recourant sur le plan médical.".

Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa affinché

esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico dell'assicurato

sulla sua capacità di lavoro, se del caso rifacendosi agli accertamenti che

l'Ufficio AI doveva attuare e poi stabilisse se un reddito ipotetico potesse

essere computato nel calcolo delle prestazioni complementari, o meno (cfr.

consid. 7).

2.9. Il 18 aprile 2019 (STF 9C_515/2018)

il Tribunale federale si è espresso sul caso di un'assicurata, nata nel 1960,

che dal 2011 beneficiava di una prestazione complementare. Nell'ambito di una

revisione periodica a fine 2015 la Cassa di compensazione ha chiesto

all'assicurata una conferma per iscritto riguardante l'attività lucrativa o le

ricerche di lavoro sue e del marito dal 2012. L'assicurata ha risposto che le

condizioni di salute erano peggiorate e che entrambi erano incapaci al lavoro.

Con decisione del febbraio 2016 la Cassa di compensazione ha rivisto il diritto

dell'assicurata dal marzo 2014, poiché da quella data al marito era stata

attribuita una rendita di invalidità di tre quarti. Allo stesso tempo la Cassa

l'ha avvisata che per le persone parzialmente invalide di età inferiore a 60

anni sarebbe stato computato un reddito ipotetico netto. Per evitare ciò,

doveva esserci un annuncio all'Ufficio regionale di collocamento dell'assicurazione

contro la disoccupazione. Nell'aprile 2016 l'amministrazione ha ricalcolato

nuovamente le prestazioni complementari tenendo conto di un reddito ipotetico

del marito dal 1° maggio 2016. La Cassa ha di nuovo fissato le PC dal 1° agosto

2016 con decisione dell'11 agosto 2016, contro cui l'assicurata ha interposto

un'opposizione che è stata accolta parzialmente. La Cassa ha computato pure un

reddito ipotetico da lavoro dell'assicurata dal 1° agosto 2016, mentre ha

tenuto conto dei guadagni ipotetici del marito dal 1° gennaio 2017.

Il ricorso dell'assicurata è stato respinto dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni di Soletta e davanti al Tribunale federale ha

chiesto una PC mensile di almeno Fr. 1'065.- dal luglio 2016, oltre al

pagamento del premio di Cassa malati.

Oggetto del contendere era sapere se, correttamente, il TCA avesse

computato, nel calcolo delle prestazioni complementari della ricorrente, un

reddito ipotetico per lei e per suo marito (cfr. consid. 3).

Il Tribunale cantonale ha dichiarato all'inizio che, contrariamente

a quanto asserito dalla ricorrente, la perizia del 16 novembre 2017 resa nella

procedura AI non aveva confermato un aumento dei danni alla salute e dell'incapacità

al lavoro. Non sussistevano motivi estranei all'invalidità che impedivano alla

ricorrente di utilizzare la capacità di guadagno residua determinata dall'assicurazione

invalidità. Né la mancanza di formazione professionale e le scarse competenze

linguistiche, né l'età di 56 o 57 anni erano di impedimento a trovare un

lavoro. La ricorrente non aveva dimostrato di avere effettuato delle ricerche

di lavoro. Con una capacità lavorativa del 60% sembrava ragionevole raggiungere

un reddito di Fr. 25'720.- (Fr. 19'290.- più un terzo) (cfr. consid. 3.1).

La ricorrente ha contestato che, dalla decisione dell'Ufficio AI

del 2003, le sue condizioni di salute non fossero peggiorate. I primi giudici

avrebbero dovuto decidere sulla base dei documenti di allora, visto che, al

momento dell'emanazione della decisione su opposizione, l'istanza di revisione

in ambito AI era agli inizi. Sulla scorta del principio inquisitorio sarebbe

stato necessario chiarire se gli argomenti citati avrebbero potuto ribaltare le

conseguenze della presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI. I certificati medici

emessi al momento della decisione su opposizione avrebbero attestato una totale

incapacità lavorativa. L'assicurata ha inoltre menzionato i fattori estranei

all'invalidità che avrebbero impedito di sfruttare la restante capacità di

guadagno. Una valutazione complessiva dei fattori - assenza dal mercato del

lavoro per 19 anni, conoscenza insufficiente del tedesco ed età di 57 anni - avrebbe

portato alla conclusione che l'assicurata non avrebbe più trovato un posto di lavoro.

Con ciò si impediva anche il computo di un reddito ipotetico (cfr. consid. 3.2).

Nel suo giudizio il Tribunale federale ha rilevato come

l'insorgente abbia correttamente segnalato che, diversamente dall'assicurazione

invalidità, nel campo delle prestazioni complementari le limitazioni estranee

all'invalidità sono importanti per valutare se sia ragionevole prendere in

considerazione un'attività lucrativa. Se - in particolare con attestazioni di

ricerche di lavoro (qualitativamente e quantitativamente sufficienti) non

andate a buon fine - viene fornita la prova che il reddito ipotetico computato

non può essere realizzato a causa della situazione personale e del mercato del

lavoro, la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e rinunciare a

conteggiarlo.

Secondo gli accertamenti vincolanti della prima istanza, per l'Alta

Corte la ricorrente non ha presentato delle prove di ricerche di lavoro non

andate a buon fine. Allo stesso modo, mancavano altri documenti, come una

domanda all'Ufficio regionale di collocamento o un'agenzia temporanea di

collocamento, dai quali si dovevano dedurre ricerche di lavoro serie e mirate.

L'asserita non utilizzabilità della capacità lavorativa era rimasta non

dimostrata. Per il Tribunale federale non era criticabile il fatto che

l'autorità di prima istanza si fosse fondata sulla perizia medica del 16

novembre 2017 per stabilire lo stato di salute e l'incapacità lavorativa,

benché la decisione su opposizione della Cassa fosse stata emessa già il 13

dicembre 2016. La situazione medica non era stata sufficientemente chiarita

prima della perizia e questa valutazione si riferiva, sia dal profilo temporale

che materiale, alla medesima fattispecie che esisteva già a fine 2016. Per

quale motivo nella procedura riguardante le PC alla ricorrente si sarebbe

dovuto concedere la possibilità di prendere nuovamente posizione sulla perizia

medica essa non ha saputo spiegarlo. Ma se non riusciva a rovesciare la

presunzione secondo cui con una capacità di guadagno residua del 60% stabilita

dall'assicurazione invalidità avrebbe potuto conseguire dei redditi nella

misura computata dal TCA giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI, l'importo

apparentemente realistico di Fr. 19'290.- doveva essere preso in considerazione

come rinuncia di reddito (cfr. consid. 3.3).

2.10. Il 9 gennaio 2020 (STF 9C_251/2019 =

SVR 2020 EL Nr. 6) la nostra Massima Istanza ha giudicato il caso di un

assicurato nato nel 1966 che dal 2010 beneficiava di una mezza rendita di

invalidità e il 3 febbraio 2011 gli sono state concesse le prestazioni complementari

retroattivamente al 1° gennaio 2010. Nell'ambito di una revisione del diritto

alla rendita AI l'assicurato ha fatto valere nel dicembre 2011 un peggioramento

delle sue condizioni di salute da inizio 2011. Nel 2015 l'Ufficio AI ha negato

un aumento del grado di invalidità, mentre nel 2017 il Tribunale delle

assicurazioni sociali del Canton San Gallo ha parzialmente accolto il ricorso

Considerandi

attribuendogli tre quarti di rendita di invalidità dal 2011.

Successivamente, sulla base della decisione di calcolo dell'Ufficio

AI del 24 novembre 2017, tre giorni dopo la Cassa di compensazione ha

ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato retroattivamente dal 2011 e dal

2015.

gli ha computato un reddito ipotetico da attività lucrativa di Fr.

12'860.-, così pure nel dicembre 2017 per il 1° gennaio 2018. Il TCA ha accolto

il ricorso nel marzo 2019 e ha rinviato gli atti alla Cassa di compensazione

per una nuova decisione, la quale si è aggravata all'Alta Corte chiedendo che

si considerasse un ipotetico reddito da lavoro ai sensi dell'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI.

Il Tribunale federale ha ribadito che la presunzione della

rinuncia volontaria a un reddito può essere rovesciata fornendo la prova che

motivi estranei all'invalidità quali l'età, la carenza di formazione o di conoscenze

linguistiche, le circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro,

rendono troppo difficile o impediscono lo sfruttamento della capacità

lavorativa residua (cfr. consid. 5.2).

Inoltre, come già statuito nella DTF 141 V 343 consid. 5.7, per

quanto riguarda l'incapacità di guadagno causata dall'invalidità, gli organi di

esecuzione delle PC e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono di

principio attenersi alla valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione

invalidità. Come giudicato nella DTF 140 V 267 consid. 5.1, questo obbligo è

indicato perché gli organi esecutivi delle PC non hanno i requisiti

professionali specifici per una valutazione indipendente dell'invalidità e, d'altra

parte, è importante evitare che la medesima fattispecie sia valutata in modo

diverso dallo stesso punto di vista da istanze diverse. Questo vincolo con la

decisione AI è giustificato anche dal fatto che esiste una stretta connessione

tra il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità e il diritto alle

prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; DTF 140 V 267 consid.

5.2.2) (cfr. consid. 5.3).

Il Tribunale cantonale ha ritenuto che prima dell'emanazione della

sua sentenza, l'assicurato si era basato sulle dichiarazioni dello psichiatra

curante e poteva quindi presumere di essere al 100% inabile al lavoro. Il TCA

ha perciò considerato in queste circostanze, durante la procedura in ambito di

assicurazione invalidità, che l'assicurato non poteva essere obbligato a

cercare lavoro e quindi è giunto alla conclusione che la Cassa di compensazione

aveva erroneamente computato all'assicurato un ipotetico reddito da lavoro a

partire dal 1° settembre 2015 (cfr. consid. 6.1).

I primi giudici hanno stabilito che dal 2011 l'assicurato era

abile al 40% in attività adeguate (cfr. consid. 7.1).

Il TF ha ritenuto corretto quanto affermato dalla Cassa di

compensazione, ovvero che il certificato di incapacità lavorativa del medico

curante prodotto nella procedura AI non costituisse un motivo estraneo

all'invalidità che poteva rovesciare la presunzione legale. La valutazione

medica del medico curante si era inserita nella valutazione delle prove da

parte dell'autorità giudiziaria in ambito AI ed era quindi parte della

procedura di assicurazione invalidità (cfr. consid. 7.2).

Per l'Alta Corte è incompatibile con l'obbligo di ridurre il danno

valido nel diritto delle assicurazioni sociali non sfruttare, durante la

procedura di revisione della rendita AI in corso, la capacità lavorativa

residua esistente stabilita dagli organi dell'assicurazione invalidità.

Nonostante la pendente procedura di ricorso, l'assicurato deve cercare un posto

di lavoro (cfr. consid. 7.3.2).

Considerato che non era chiaro se l'assicurato avesse effettuato

degli sforzi per cercare lavoro e che ciò non era nemmeno stato da lui fatto

valere, la presunzione della rinuncia volontaria non è stata confutata dalle

considerazioni dei primi giudici, perciò essi hanno violato il diritto federale

non computando un reddito ipotetico dal 1° settembre 2015 (cfr. consid. 7.4).

2.11

Nella STF 9C_179/2021 dell'8

luglio 2021, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato, nato nel

1962, che ha percepito dal 1° novembre 2013 prestazioni complementari in

aggiunta al quarto di rendita dell'assicurazione invalidità (grado AI del 47%).

Il 2 giugno 2015 la Cassa di compensazione del Canton San Gallo gli ha chiesto

di comprovare gli sforzi intrapresi dai coniugi dal 1° febbraio 2015 per

trovare lavoro e ha accettato le spiegazioni per gli sforzi di lavoro insufficienti

o inadeguati per il passato e ha rinunciato temporaneamente al computo di un

ipotetico reddito da lavoro. Allo stesso tempo, ha informato l'assicurato che

la coppia avrebbe dovuto continuare a cercare attivamente e intenzionalmente un

lavoro. La Cassa di compensazione ha però ritenuto inadeguati gli sforzi

compiuti dall'assicurato e da sua moglie e il 6 febbraio 2016, considerato un

ipotetico reddito da lavoro, ha deciso che essi non avevano diritto alle

prestazioni complementari dal 1° marzo 2016. La Cassa cantonale di

compensazione ha sospeso la procedura di opposizione fino alla conclusione

dell'istanza dell'aprile 2016 dell'assicurato di revisione della rendita da

parte dell'Ufficio AI, che ha svolto accertamenti economici e medici e in data

9.

marzo 2018 ha respinto la domanda di aumento della rendita (con grado di

invalidità invariato del 47% e una capacità del 65% in un'attività adeguata),

decisione che è cresciuta incontestata in giudicato. Il 19 marzo 2019 la Cassa

di compensazione ha confermato la decisione del 6 febbraio 2016.

Il 16 febbraio 2021 il Tribunale delle assicurazioni del Canton

San Gallo ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione su opposizione e,

dal 1° marzo 2016, ha continuato a concedere all'assicurato una PC mensile di Fr.

2976.-.

L'esame del ricorso inoltrato al Tribunale federale dalla Cassa cantonale

di compensazione verteva a sapere se il Tribunale delle assicurazioni avesse

violato la legge riconoscendo che nessun reddito ipotetico da lavoro doveva

essere computato né all'assicurato né a sua moglie dal 1° marzo 2016.

Il giudice di primo grado ha sostanzialmente ritenuto che fosse

oggettivamente possibile, ma irragionevole, esercitare un'attività lucrativa

dal settembre 2015 fino almeno al momento della decisione del 6 febbraio 2016,

visto che, stante il sospetto di spondiloartrite assiale, l'assicurato aveva

chiesto un aumento della rendita all'Ufficio AI ed era stato ritenuto

completamente inabile al lavoro dal suo medico di famiglia. Secondo il

Tribunale cantonale, richiedere di sforzarsi di lavorare in questa situazione

significherebbe negare l'obbligo di ridurre il danno specifico per le

prestazioni complementari nella misura in cui la componente soggettiva sarebbe fondata

solo sulla possibilità che un beneficiario PC sia in grado di diminuire il

danno specifico per le prestazioni complementari da un punto di vista puramente

oggettivo con l'ottenimento di un reddito da lavoro.

Al considerando 3.1 il Tribunale federale ha rilevato che, come affermato

correttamente dalla Cassa di compensazione, l'istanza inferiore ha violato la

legge federale. Per quanto riguarda l'incapacità di guadagno causata

dall'invalidità, gli organi di esecuzione delle PC e i Tribunali delle

assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità

da parte dell'assicurazione invalidità. Ciò ha determinato un grado di

invalidità invariato del 47% con una capacità lavorativa del 65% in un'attività

adeguata. La Cassa di compensazione a ragione ha affermato che il divergente certificato

di inabilità lavorativa del medico curante non costituisse un motivo estraneo

all'invalidità atto a rovesciare la presunzione legale dell'utilizzo della capacità

lavorativa residua ed era incompatibile, con l'obbligo di ridurre il danno

valido nel diritto delle assicurazioni sociali, non sfruttare la capacità lavorativa

residua esistente stabilita dagli organi dell'AI durante la procedura di

revisione della rendita AI in corso. Inoltre, il TF ha osservato che il

certificato medico menzionava solo una nuova diagnosi sospetta e quindi l'assicurato

doveva essere consapevole che la situazione non era (ancora) chiara e che non

era opportuno affidarsi al certificato d'inidoneità al lavoro del medico di

famiglia.

Infine, la Cassa di compensazione ha negato che l'assicurato e sua

moglie abbiano dimostrato di non riuscire a trovare un lavoro nonostante gli

sforzi sufficienti.

Il Tribunale federale ha quindi accolto parzialmente il ricorso e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale per una nuova decisione, poiché nella

sentenza cantonale mancava una concreta valutazione degli sforzi compiuti,

tanto che il giudice di primo grado ha sollevato solo marginalmente la

questione se il lavoro della moglie dell'assicurato fosse sufficiente (cfr.

consid. 3.3).

Tutti i principi giurisprudenziali esposti sono stati ribaditi

nella recente STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022.

2.12

Sul tema del reddito conseguito

dalle persone invalide si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS

e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che

concretizzano le norme e la giurisprudenza esposte.

Giusta il N. 3424.01 DPC, per principio, alle persone parzialmente

invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo

effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.05 segg. sono

applicabili per analogia.

Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età

inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa

netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, come dalla tabella

prevista all'art. 14a OPC-AVS/AI. Da questo reddito da attività lucrativa netto

vanno dedotte la franchigia di cui al N. 3421.09 e, se del caso, le spese per

la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente al

secondo periodo del N. 3421.05; l'importo rimanente è computato per due terzi.

Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al

N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di

fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3521.04 non è loro applicabile

(DTF 141 V 343).

Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02

può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04 DPC):

– se il

beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile;

– se il

beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato destinato (STF

8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);

– se il

beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti d'integrazione (DTF

140.

V 267).

Il reddito minimo di cui al N. 3424.02 non va computato in due

casi (N. 3424.05 DPC):

– se l'invalidità

di una persona senza attività lucrativa è stata determinata secondo l'articolo

27.

OAI;

– se la persona

invalida lavora in un laboratorio protetto ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1

lettera a LIPIn.

Giusta il N. 3424.06 DPC, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda

sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in

grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può sottrarsi a

tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei

all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un

reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157; RCC 1989 pag. 604).

Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in

particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

– l'assicurato non

trova lavoro nonostante sforzi sufficienti (questa condizione è considerata

adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra

di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che

quantitativo, per trovare un posto di lavoro);

– l'assicurato

percepisce indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (STFA P 54/91

del 6 agosto 1992);

– il coniuge

dell'assicurato dovrebbe essere collocato in un istituto se questi non gli

prodigasse assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13 settembre 1999);

– l'assicurato ha

compiuto il 60° anno d'età.

Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività

lucrativa ipotetico conformemente all'articolo 14a OPC-AVS/AI compie il 60°

anno d'età, il servizio PC deve procedere d'ufficio a una revisione giusta

l'art. 17 cpv. 2 LPGA. Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al

compimento del 60° anno d'età (N. 3424.08 DPC).

Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della

richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività

lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di emanare

la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.

All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se

l'assicurato non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza

ulteriori formalità (art. 42 LPGA).

A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione

in seguito a una modificazione notevole del grado d'invalidità (art. 17 cpv. 1

LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della

modificazione (STF 8C_574/2009 dell'8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre

2006).

Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito

al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.

4.

OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della

decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della

decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei

casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).

2.13

Nell'evenienza concreta, è pacifico

che quando la Cassa di compensazione ha informato l'assicurata, il 19 ottobre

2020, che le avrebbe computato un reddito ipotetico ai sensi dell'art. 14a cpv.

2.

lett. a OPC-AVS/AI se non si fosse annunciata al competente Ufficio regionale

di collocamento o se non fossero state date le due possibilità indicate per

evitare ciò, l'assicurata non lavorava, benché fosse soltanto parzialmente

invalida.

Difatti, dal maggio 2017 la ricorrente è inabile al lavoro al 100%

e ciò ha portato l'Ufficio assicurazione invalidità a riconoscerle il diritto a

un quarto di rendita di invalidità con grado AI del 49% e a confermare questa

prestazione con comunicazione del 13 ottobre 2020 (doc. D).

In tali circostanze, vi è dunque la presunzione che, non

esercitando un'attività lucrativa malgrado disponesse di una capacità di

guadagno residua del 51%, l'assicurata abbia rinunciato a dei redditi ai sensi

dell'art. 11a cpv. 1 LPC, come illustrato nelle considerazioni che precedono.

2.14

Come indicato nelle considerazioni

precedenti, l'insorgente può rovesciare questa presunzione, prevista dall'art.

14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, portando la prova che delle circostanze oggettive e

soggettive estranee all'invalidità ostacolavano o complicavano la realizzazione

di questo reddito (SVR 2022 EL Nr. 4; STF 9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL

Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; DTF 141 V 343 consid.

3.3; DTF 140 V 267 consid. 2.2).

Quali fattori a cui l'assicurazione invalidità non fa capo per stabilire

la capacità di guadagno di un assicurato, che sono per contro determinanti in

ambito di prestazioni complementari per ribaltare la presunzione della rinuncia

di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, la giurisprudenza, come

evidenziato, elenca l'età, l'assenza di formazione o le scarse conoscenze

linguistiche, le circostanze personali e la situazione del mercato del lavoro.

L'assicurato deve apportare la prova che questi fattori impediscono od

ostacolano l'utilizzo della restante capacità di guadagno.

2.15

Con decisione del 28 gennaio 2021

(doc. B) di attribuzione delle prestazioni complementari, la Cassa ha ritenuto

che queste circostanze oggettive e soggettive non fossero date, perciò ha

computato all'assicurata un reddito ipotetico minimo secondo l'art. 14a cpv. 2

lett. a OPC-AVS/AI.

La conferma del 5 febbraio 2021 (doc. H) di registrazione nel

sistema COLSTA comprova che la ricorrente si è annunciata il 3 febbraio 2021

all'Ufficio regionale di collocamento come richiestole dalla Cassa di

compensazione il 19 ottobre 2020, dando una disponibilità lavorativa del 51% in

qualità di segretaria di studio medico, impiegata d'ufficio, cassiera,

ausiliaria di pulizia e ogni altra occupazione adeguata, come risulta dalla decisione

del 2 marzo 2021 (doc. D) della Sezione del lavoro - Ufficio giuridico.

L'assicurata ha però prodotto il certificato medico del 22 gennaio

2021.

(doc. F) della dr.ssa med. __________ attestante un'inabilità lavorativa

del 100% e il 15 febbraio 2021 (doc. I) la Cassa disoccupazione __________ ha, di

riflesso, sollevato dei dubbi sull'idoneità al collocamento e ha perciò

sottoposto il caso alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico. Il 2 marzo 2021

questo Ufficio ha accertato una non idoneità soggettiva dell'assicurata di

cercare un'occupazione adeguata a causa della grave malattia di cui soffriva

così come un'inidoneità oggettiva considerata l'attestata inabilità lavorativa

al 100%. Non risultando adempiute la capacità lavorativa e la disponibilità sul

mercato del lavoro dal profilo oggettivo e soggettivo, l'assicurata non è stata

ritenuta idonea al collocamento a partire dalla sua iscrizione.

Per l'insorgente, il referto medico e la non idoneità al

collocamento decisa dalla Sezione del lavoro nel 2021 - che già era giunta a

questo risultato nel 2019 in occasione di un altro tentativo di iscrizione dell'assicurata

all'URC su invito della Cassa (doc. E) - costituiscono dei validi motivi che le

impediscono di svolgere un'attività lucrativa e il conseguimento di un reddito.

Non le si deve pertanto imputare alcun reddito ipotetico dal 1° agosto 2021.

2.16

Nel predetto certificato medico del

2021.

la dr.ssa med. __________, FMH in medicina interna generale, ha indicato

le patologie che impedivano all'assicurata di lavorare: poliartrosi diffusa con

dolori cronici, in particolare a carico della colonna vertebrale con sindrome

cervico-spondilogena e lombo-spondilogena, oltre che gonartrosi e coxartrosi;

emicrania grave, in peggioramento, in polifarmaco-terapia profilattica, a quel

momento anche con Aimovig, per cui si era reso necessario un ricovero presso il

Neurocentro; ipertensione arteriosa, dislipidemia; calcolosi renale con stato

da plurimi episodi di coliche renali; sindrome ansioso-depressiva;

fibromialgia; BPCO con infezioni polmonari recidivanti; idrope endolinfatica

con sindrome vertiginosa recidivante.

La curante non ha segnalato un peggioramento delle condizioni di

salute dell'assicurata intervenuto dopo la conferma del grado AI del 13 ottobre

2020, ma ha ribadito che l'inabilità lavorativa era nulla. Questa valutazione

rispecchia quella già resa nel 2019 quando, nell'ambito della richiesta della

Cassa di annunciarsi alla disoccupazione, dalla decisione del 25 aprile 2019

(doc. C) della Sezione del lavoro risulta che la dr.ssa __________ aveva

certificato che dal 1° settembre 2019 essa era inabile al lavoro al 100%.

Considerato, in concreto, che poco prima dell'emanazione della

decisione del 28 gennaio 2021 con cui la Cassa ha computato un reddito

ipotetico, la situazione valetudinaria dell'assicurata è stata valutata

dall'Ufficio assicurazione invalidità, che ha confermato il grado di invalidità

del 49% e la continuazione del riconoscimento del quarto di rendita di

invalidità, la scrivente Corte è vincolata, per le condizioni di salute e l'incapacità

di guadagno causata dall'invalidità, alla valutazione dell'invalidità

effettuata dall'Ufficio AI il 13 ottobre 2020 (DTF 141 V 343 consid. 5.7).

Non va infatti dimenticato che è unicamente se l'assicurato

parzialmente invalido invoca una modifica del suo stato di salute intervenuta dopo

la crescita in giudicato della decisione AI, ma prima della decisione

sul diritto alle prestazioni complementari, che le Casse cantonali di

compensazione, fondandosi sul grado della verosimiglianza preponderante, devono

valutare autonomamente lo stato di salute dell'assicurato (STF 9C_827/ 2018 del

20.

marzo 2019, consid. 6.1), circostanza che, in specie, non si è realizzata.

Non risultando dal certificato del 22 gennaio 2021 che vi sia

stato un peggioramento, dal profilo fisico e/o psichico, delle condizioni di

salute dell'insorgente che avrebbe compromesso la sua capacità lavorativa e di

guadagno, non v'è motivo di rinviare gli atti alla Cassa di compensazione affinché,

in virtù dell'art. 43 cpv. 1 LPGA, indaghi autonomamente questo elemento (STF

8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 8).

Per lo stesso motivo, nemmeno si fa luogo ad ordinare l'erezione

di una perizia medica, come richiesto dall'insorgente, che accerti la sua

inabilità lavorativa.

D'altronde, come rilevato, solo pochi mesi prima dell'emanazione

della decisione formale della Cassa di compensazione, l'Ufficio AI era giunto

alla conclusione che la revisione della rendita di invalidità dell'assicurata era

sfociata nella conferma del diritto a un quarto di rendita di invalidità. Ciò

significa che i precedenti pareri dei medici curanti sono stati valutati e non sono

stati ritenuti essere sufficienti per modificare il suo grado AI del 49%.

Anche questa conclusione non è stata impugnata dall'interessata e

in questa sede essa neppure ha fatto valere che, rispetto alle conclusioni

tratte il 13 ottobre 2020 dall'Ufficio assicurazione invalidità, vi sia stato

un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute tanto da avere chiesto

la revisione del suo diritto alla rendita AI.

Ne discende che il certificato medico agli atti non stabilisce

quindi, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), l'esistenza di una incapacità

di lavoro totale della ricorrente, anche in attività adeguate, che giustifica

di fare astrazione dal computo di un reddito ipotetico nel calcolo delle

prestazioni complementari (STF 8C_722/2007 del 17 luglio 2008, consid. 3.3; STF

8C_68/ 2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).

Sebbene sia stato prodotto al di fuori della procedura AI, il

referto medico del 22 gennaio 2021 non comprova comunque il sussistere di un

motivo estraneo all'invalidità (un peggioramento) che è in grado di rovesciare

la presunzione legale del computo di un reddito ipotetico data dalla parziale

incapacità di guadagno dell'assicurata (citate STF 9C_179/2021 dell'8 luglio

2021.

e STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020).

2.17

Lo stato di salute non è il solo

criterio decisivo per esaminare se si può esigere dall'assicurato che eserciti

un'attività lucrativa e, in tal caso, per fissare il salario che potrebbe

conseguire facendo prova di buona volontà. Occorre verificare gli altri criteri

posti dalla giurisprudenza (citata STF 8C_68/2007, consid. 5.4).

Le Casse di compensazione devono infatti analizzare gli aspetti

estranei all'invalidità, come l'età, la scarsa formazione, le conoscenze

linguistiche insufficienti e il mercato del lavoro concreto, che impediscono di

mettere a frutto la capacità lavorativa residua.

Nel caso in esame, la ricorrente non ha sollevato alcuno di questi

elementi per giustificare la sua impossibilità ad esercitare un'attività

lavorativa, limitandosi ad affermare, e comprovare, che la Sezione del lavoro

l'ha correttamente definita non collocabile nel mercato del lavoro.

Secondo costante giurisprudenza, in materia di computo di reddito

ipotetico per le prestazioni complementari occorre disporre della prova che, a

causa di circostanze personali e della situazione concreta del mercato del

lavoro, per l'interessata era difficoltoso o impossibile realizzare un reddito

da lavoro.

L'assicurata si è annunciata il 3 febbraio 2021 all'Ufficio

regionale di collocamento dando la propria disponibilità a lavorare al 51%, ma ha

anche prodotto il certificato medico del 22 gennaio 2021 della dr.ssa __________

attestante che non era abile al lavoro.

La Sezione del lavoro - Ufficio giuridico ha quindi interpellato

l'assicurata, la quale il 1° marzo 2021 ha dichiarato "che a causa della sua malattia degenerativa, sia dal

profilo oggettivo che soggettivo non si ritiene abile o idonea al collocamento.

Inoltre, sempre a causa della sua malattia ha dichiarato di non essere alla ricerca

di un posto di lavoro e di non essere disponibile a frequentare dei "Provvedimenti

del Mercato del lavoro.". Ha riferito di essersi iscritta nuovamente

all'URC solo in quanto espressamente richiesta dall'IAS per le prestazioni

complementari.".

Ciò stante, con decisione del 2 marzo 2021 l'Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro, riscontrando che l'assicurata era in malattia dal

maggio 2017, che la dr.ssa __________ l'ha ritenuta inabile al lavoro al 100% e

che il 1° marzo 2021 l'interessata ha scritto di non avere alcuna intenzione di

cercare un'occupazione adeguata, ha concluso che non erano adempiuti gli

elementi necessari per l'idoneità al collocamento (la capacità lavorativa e la

disponibilità sul mercato del lavoro sia dal profilo oggettivo che soggettivo).

Pertanto, non ha potuto far altro che decidere che l'assicurata non era idonea

al collocamento a partire dalla sua iscrizione all'URC (3 febbraio 2021).

2.18

Dopo quasi un anno

dall'apertura/chiusura della pratica in ambito di disoccupazione

rispettivamente dalla decisione con cui la Cassa di compensazione l'ha informata

che dal 1° agosto 2021 le avrebbe computato un reddito ipotetico, il 23

dicembre 2021 (doc. V dell'inc. n. 33.2021.19) l'insorgente ha trasmesso al TCA

12.

lettere attestanti le ricerche di lavoro effettuate nel corso del mese di

febbraio 2021 (docc. F2-F13) e la predetta decisione di non idoneità al

collocamento. Nel suo scritto accompagnatorio ha precisato che "A seguito di tale decisione l'interessata, in perfetta

buona fede, ha interrotto le ricerche di lavoro, che comunque riprenderà nei

prossimi giorni.".

In effetti, il 25 gennaio 2022 (doc. X dell'inc. n. 33.2021.19) la

ricorrente ha prodotto 10 ricerche di lavoro effettuate tra il 3 e il 24

gennaio 2022 (docc. X/1-10), ribadendo che aveva interrotto le ricerche dopo

avere ricevuto la decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro e

che, perciò, era "in perfetta buona fede

dopo una decisione di un pubblico ufficio. Ad ogni buon conto la signora ha ripreso le

ricerche di lavoro, all'inizio di quest'anno, come l'attesta il plico di 10

lettere che si allegano alla presente.".

Riguardo alla prima serie di documenti, il 19 gennaio 2022 (doc.

VII dell'inc. n. 33.2021.19) la Cassa cantonale di compensazione ha anzitutto rilevato

che con la sua decisione del 28 gennaio 2021 ha computato alla ricorrente il

reddito ipotetico soltanto con effetto dal 1° agosto 2021, ma che è diventato

effettivo dal 1° settembre 2021.

Poi, l'amministrazione ha evidenziato che le ricerche di lavoro

effettuate nel febbraio 2021 non mostravano sforzi sufficienti nell'obbligo di

ridurre il danno, visto che risalivano a un periodo antecedente all'effettivo

computo del reddito ipotetico.

Infine, ha concluso che visto che la ricorrente è rimasta iscritta

all'URC per un tempo limitato e, in termini assoluti, ha effettuato esigue

ricerche di un'occupazione, "le stesse non

possono neppure provare che delle circostanze oggettive e soggettive, esterne

all'invalidità, hanno impedito all'assicurata di mettere a frutto la restante

capacità lavorativa.".

2.19

Le affermazioni della Cassa di

compensazione non possono essere condivise.

In effetti, è proprio durante il periodo transitorio di sei mesi tra

la comunicazione della decisione di computo di un reddito minimo da attività

lucrativa e l'effettivo computo di tale reddito, che i beneficiari di

prestazioni complementari hanno così il tempo per conformarsi alla nuova

situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la prova che non sono in

grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).

Nel caso in esame, l'assicurata sembrerebbe essersi impegnata a

cercare un lavoro in modo serio e mirato conformemente alla giurisprudenza in

materia, che esige di comprovare lo sforzo con attestazioni di ricerche di

lavoro sufficienti qualitativamente e quantitativamente. Infatti, come indicato

dal N. 3424.07 DPC, una condizione affinché non sia computato alcun reddito

ipotetico richiede che l'assicurato non trovi lavoro nonostante sforzi

sufficienti, condizione che è ritenuta adempiuta se si è iscritto all'URC per

essere collocato e dimostra di avere inviato candidature di lavoro secondo il

numero prescritto dall'Ufficio regionale di collocamento e di qualità

sufficiente. Per un disoccupato sono considerate sufficienti da dieci a dodici

domande di lavoro al mese (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022, consid. 4.3.3;

DTF 141 V 365 consid. 4.1).

Ciò nonostante, non si può non evidenziare quanto sia curioso che

la ricorrente abbia prodotto al TCA, e per di più a causa inoltrata, questi

giustificativi delle ricerche di lavoro, e non anche, ma soprattutto, alla

Cassa di compensazione, a suo tempo, dopo che ha emanato la decisione del 28

gennaio 2021 di computo del reddito ipotetico minimo.

Se prima di allora non ha effettuato delle ricerche, l'interessata

aveva tutto l'interesse, dopo che è stata informata che ad agosto 2021 le

sarebbe stato computato un reddito ipotetico da attività lucrativa, di

dimostrare alla Cassa che i suoi sforzi non erano andati a buon fine - ma

dell'esito delle sue ricerche la ricorrente non ha fornito alcun riscontro - e

che dunque, malgrado tutta la sua buona volontà, non era in grado, per motivi

estranei all'invalidità, di conseguire effettivamente il reddito ipotetico

indicato nella decisione della Cassa di compensazione.

Ci si domanda, a questo punto, se le prove delle ricerche di

lavoro siano state prodotte all'Ufficio regionale di collocamento, visto che

sono state effettuate proprio nel lasso di tempo in cui l'assicurata era

iscritta al sistema COLSTA - e in quanto tale era tenuta a cercare

un'occupazione - e che nella decisione del 2 marzo 2021 nulla è indicato al

riguardo.

Questa domanda può rimanere inevasa, giacché per la Sezione del

lavoro determinanti, e sufficienti, sono state le dichiarazioni

dell'interessata di non avere alcuna intenzione di cercare un lavoro adeguato a

causa della grave malattia di cui soffriva e di essersi iscritta all'URC

soltanto poiché le era stato chiesto di farlo dalla Cassa di compensazione -

Servizio PC. L'aspetto soggettivo di volere cercare un posto di lavoro era dunque

chiaramente assente e così pure l'aspetto oggettivo, dato il certificato di

inabilità lavorativa al 100% che ha presentato. Pertanto, la competente

autorità non poteva che concludere per una non idoneità al collocamento dal 3

febbraio 2021.

2.20

Tuttavia, non tutti i concetti che

valgono per l'assicurazione disoccupazione sono però forzatamente validi anche

per la questione del reddito ipotetico delle prestazioni complementari.

Non va infatti dimenticato che poco prima di iscriversi all'URC

rispettivamente di essere considerata inidonea al collocamento, il 28 gennaio 2021

la Cassa di compensazione ha ricordato alla beneficiaria di PC che il 19

ottobre 2020 l'aveva informata che, essendo parzialmente invalida, se non avesse

esercitato un'attività lucrativa le avrebbe computato un reddito da attività

lucrativa netto minimo. L'ha perciò informata che "Ad oggi lei non risulta aver mai dato seguito alla nostra richiesta,

quindi non abbiamo informazioni sufficienti che permettano alla Cassa di

concederle una prestazione complementare senza computare un reddito ipotetico

come previsto dall'art. 14a OPC" di Fr. 16'764.- dal 1° agosto 2021.

Di conseguenza, a quel punto la ricorrente avrebbe dovuto

ribaltare questa conclusione ricercando un'occupazione adeguata e dando prova

alla Cassa, producendo i relativi giustificativi, di aver compiuto sforzi

sufficienti, sia a livello qualitativo che quantitativo, per trovare un posto

di lavoro.

Come visto, l'interessata aveva sei mesi per confutare la

conclusione della Cassa secondo cui essa non era in grado di esercitare un'attività

lucrativa. Le attestazioni di lavoro prodotte al Tribunale pendente causa

comprovano però soltanto, semmai, che l'impegno dell'assicurata era

qualitativamente sufficiente, ma non certo che era anche quantitativamente

adeguato, dato che è durato appena un mese (nel febbraio 2021 e nel gennaio

2022).

Certo, l'insorgente si è giustificata affermando che ha interrotto

le ricerche di lavoro - l'ultimo giustificativo è del 26 febbraio 2021 (doc.

F13) - dopo che ha ricevuto la decisione della Sezione del lavoro di non

idoneità al collocamento - datata 2 marzo 2021.

Tuttavia, è alla Cassa cantonale di compensazione, e non

all'Ufficio regionale di collocamento, che l'assicurata doveva rendere conto dello

stato della sua situazione lavorativa.

Pertanto, se voleva evitare il computo, dal mese di agosto 2021,

del reddito ipotetico minimo, oltre ad inviare alla Cassa di compensazione le

prove delle sue ricerche di lavoro non andate a buon fine, doveva continuare a

cercare un'occupazione adatta alle sue condizioni di salute anche dopo il 2

marzo 2021 - e il mese di gennaio 2022. In tal modo, poteva dimostrare al

Servizio prestazioni complementari, che l'aveva espressamente invitata ad

attivarsi in tal senso che, benché parzialmente invalida, era ancora in grado

di svolgere un'attività lucrativa.

A ben vedere, però, l'interruzione della ricerca di un'occupazione

si allinea alla dichiarazione rilasciata dall'assicurata alla Sezione del

lavoro, e meglio che, a causa della sua grave malattia, non aveva alcuna

intenzione di cercare un posto di lavoro.

In sostanza, quindi, malgrado la comunicazione appena giunta

dall'Ufficio AI, il 13 ottobre 2020, che il suo grado di invalidità era (solo)

del 49%, dichiarandosi soggettivamente non idonea a lavorare (l'art. 15

cpv. 1 LADI recita che "Il disoccupato è

idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione

adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.")

la ricorrente non ha intrapreso delle ricerche di lavoro quantitativamente

sufficienti.

In altre parole, l'interessata ha violato il principio valido

nelle assicurazioni sociali dell'obbligo di ridurre il danno, avendo quasi subito

rifiutato di svolgere un'attività lucrativa e di mettersi a disposizione dell'Ufficio

regionale di collocamento per un impiego compatibile con lo stato di salute

appena accertato dall'Ufficio AI.

In effetti, alla luce della recente conferma del diritto a un

quarto di rendita AI, a quel momento non v'erano validi motivi per ritenere

l'assicurata non idonea al collocamento dal profilo oggettivo (per

l'art. 15 cpv. 2 LADI, "Gli impediti fisici

o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate

del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere

loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il

coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.").

Infatti, disponendo ancora di una capacità di guadagno residua, la ricorrente

doveva essere ancora in grado di sfruttare l'abilità lavorativa residua in

attività adeguate decisa dall'Ufficio AI.

Da ciò discende che non essendo già soggettivamente disposta a

cercare un'attività lucrativa visto che ha comprovato di essere inabile al

lavoro al 100%, l'insorgente non ha né sostenuto né saputo dimostrare che

sussistevano dei motivi oggettivi e soggettivi estranei all'invalidità che rendevano

difficile o impossibile utilizzare la restante capacità di guadagno e quindi

potere conseguire un reddito da attività lucrativa.

Non basta, quindi, essere stata iscritta all'URC per concludere di

avere ottemperato ai propri obblighi per evitare il computo di un reddito

ipotetico.

Inoltre, sempre in ambito di prestazioni complementari, alla

ricorrente nemmeno viene in aiuto la circostanza che siano state delle autorità

competenti in materia, l'Ufficio regionale di collocamento, la Cassa di

disoccupazione e/o la Sezione del lavoro, a considerarla inidonea al collocamento.

Infine, va precisato che se l'assicurazione invalidità, per

determinare il grado di invalidità, si riferisce al mercato equilibrato del

lavoro, nel campo delle PC si deve fare riferimento alle circostanze effettive

non solo dell'assicurata, ma anche del mercato del lavoro. Infatti, se è

comprovato che, a causa delle condizioni personali e del concreto mercato del

lavoro, non è possibile realizzare il reddito ipotetico computato, la Cassa di

compensazione deve riconoscerlo e stralciare questo importo (DTF 140 V 267 = SVR

2014.

EL Nr. 11 consid. 5.3).

2.21

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, il TCA conclude che il certificato di inabilità al lavoro del 100%

presentato all'Ufficio regionale di collocamento e alla Cassa di compensazione non

era idoneo, dal profilo del diritto alle prestazioni complementari, a esonerare

l'assicurata dall'obbligo di ridurre il danno e quindi dal mettere a frutto la

sua capacità di guadagno residua del 49% rispettivamente la sua capacità lavorativa

residua in attività adeguate per conseguire un reddito da lavoro nel mercato

concreto del lavoro.

Inoltre, ad oggi la ricorrente non ha saputo rovesciare la

presunzione del conseguimento di un reddito ipotetico prevista dall'art. 14a

OPC-AVS/AI, secondo cui, malgrado un'invalidità parziale del 49%, poteva ancora

esercitare un'attività lucrativa e conseguire il reddito minimo ivi stabilito.

Né con le ricerche di lavoro effettuate nel mese di febbraio 2021

né, men che meno, con quelle del gennaio 2022, l'assicurata è infatti riuscita

a dimostrare che, benché abbia fatto tutti gli sforzi possibili per mettere a

frutto la sua capacità di guadagno residua e reinserirsi nel mondo del lavoro,

motivi oggettivi e soggettivi estranei all'invalidità le hanno impedito o le

hanno reso difficile il conseguimento di un reddito.

Da quanto precede, la presunzione di rinuncia volontaria di un

reddito ai sensi dell'art. 11a cpv. 1 LPC non è stata dunque confutata dall'insorgente

e quindi la Cassa di compensazione non ha violato la legge federale computandole

un reddito ipotetico da lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI.

Oltretutto, la Cassa ha conteggiato all'assicurata dal 1° settembre

2021.

- anziché dal 1° agosto 2021, come emerge dalla comunicazione del 30

agosto 2021 allegata alla decisione su opposizione - un reddito da lavoro

ipotetico solo dopo averla correttamente informata con lettera del 19 ottobre 2020

che doveva cercare un posto di lavoro (STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020,

consid. 7.3.3) annunciandosi all'Ufficio regionale di collocamento entro 20

giorni, affinché fosse valutata la possibilità di trovare un'attività lucrativa

adeguata.

2.22

Ne discende che, fra le entrate

dell'insorgente, a giusta ragione dal 1° settembre 2021 - data più favorevole

all'assicurata - è stato considerato un reddito ipotetico da lavoro di Fr. 26'147.-,

pari al fabbisogno per persona sola valido nel 2021 aumentato di un terzo

conformemente all'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI.

Trattandosi di un reddito privilegiato è stato poi correttamente

considerato l'ammontare indicato di Fr. 16'764.- ([Fr. 26'147 - Fr. 1'000] x

2/3), come risulta dai fogli di calcolo allegati alla comunicazione del 30

agosto 2021 (doc. 47).

Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere confermata e il

ricorso va respinto.

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires

pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21

juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107)

2.23

Con il ricorso

l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

producendo la documentazione a comprova della sua indigenza (docc. I e IV/1).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio

e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere

il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori

rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito

favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso non era, sin dall'inizio, sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, alla luce della numerosa giurisprudenza in materia di

reddito ipotetico in ambito di prestazioni complementari, anche di recente

emanazione, le conclusioni del ricorso, a un esame sommario, non possono essere

ritenute prive di probabilità di successo (STF 9C_148/ 2021 del 25 ottobre

2021, consid. 5).

La condizione dell'indigenza è pacifica alla luce degli atti

prodotti (doc. IV/1) e del fatto che l'assicurata beneficia di prestazioni

assistenziali.

Va pure riconosciuta la necessità di far capo all'assistenza di un

legale per la complessità della materia trattata, che la decisione su

opposizione ha imposto di affrontare con il ricorso.

L'istanza va quindi ammessa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti