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33.2021.14

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14 marzo 2022Italiano85 min

comunicazione del 18 dicembre 2020 (doc. 1) la Cassa cantonale di compensazione,

Source ti.ch

Fatti

i figli.

2.9. Nella

comunicazione del 18 dicembre 2020 (doc. 1) la Cassa cantonale di compensazione,

applicando le nuove norme, non ha computato la franchigia di Fr. 1'500.- sul

salario da apprendista della figlia dell'assicurata (doc. 3), ma sul reddito da

lavoro della mamma, che era però nullo. Nel calcolo effettuato sulla scorta del

vecchio diritto (doc. 2), la Cassa ha invece sommato il reddito teoricamente conseguito

dalla mamma a quello dell'assicurata e ha dedotto la franchigia una volta sola sull'importo

totale del reddito da lavoro.

Al fine di meglio comprendere l'agire

dell'amministrazione, la RA 1 ha inviato il 18 gennaio 2021 (doc. A7) all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali l'e-mail seguente:

" Ich habe

eine Frage in Bezug auf die Anrechnung des Erwerbseinkommens von rentenberechtigten

Kindern in der EL-Berechnung gemäss die EL-Reform.

Rz 3421.11 WEL sieht

vor: Erwerbseinkommen von Waisen und an der Rente beteiligten Kindern, die im

selben Haushalt leben, sind ohne Abzug eines Freibetrages zu zwei Dritteln

anzurechnen.

Ich habe vergeblich

auf die gesetzliche Grundlage dieser Änderung gesucht. Art. 11 Abs. 1 litt. a

ELG sagt lediglich, dass nur das Erwerbseinkommen der Ehegatten (ohne

EL-Anspruch) ohne Abzug eines Freibetrages zu 80 Prozent anzurechnen ist. Ich

habe nicht gefunden, wo steht, dass auch das Erwerbseinkommens der Kinder ohne

Freibetrag anzurechnen sind.".

Il 27 gennaio 2021 (doc. A7) la

giurista __________ ha così risposto alla rappresentante legale dell'assicurata:

" (…)

Gemäss Artikel 11

Absatz 1 Buchstabe a ELG wird das Erwerbseinkommen nach Abzug eines

Freibetrages in der EL-Berechnung zu zwei Dritteln als Einnahme angerechnet. Bei

Alleinstehenden beläuft sich der Freibetrag auf 1'000 Franken pro Jahr, bei

Ehepaaren und Personen mit Kindern auf 1'500 Franken. Im Rahmen der EL-Reform

wurde die Bestimmung mit dem Zusatz ergänzt, dass die Erwerbseinkommen von

Ehegatten, die selbst keinen EL-Anspruch haben, ohne Abzug eines Freibetrages

zu 80 Prozent berücksichtigt werden. Wie die Erwerbseinkommen von Kindern

anzurechnen sind, regelt das ELG nicht.

Bis Ende 2020 enthielt

auch die WEL keine genaue Regelung darüber, wie die Erwerbseinkommen von

Kindern in der EL-Berechnung zu berücksichtigen sind. In der Praxis wurden die

Erwerbseinkommen von Familien für die Anrechnung meistens totalisiert, d. h.

die Erwerbseinkommen wurden zusammengerechnet, vom Total wurde der Freibetrag

von 1'500 Franken in Abzug gebracht, und der Restbetrag wurde zu zwei Dritteln

als Einnahme berücksichtigt. Mit dem neuen Recht funktioniert diese Totalisierung

nicht mehr, da für die Anrechnung der Erwerbseinkommens der beiden Ehegatten

unterschiedliche Ansätze gelten. Per 1. Januar 2021 wurde in der WEL deshalb

detailliert geregelt, wie die Erwerbseinkünfte der einzelnen Familienmitglieder

anzurechnen sind. Dem Wortlaut von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a ELG lässt

sich entnehmen, dass die Freibeträge pro Haushalt gelten und nicht pro Person.

Es können deshalb nicht mehrere Freibeträge kumuliert werden. Da das Kind

üblicherweise mit dem rentenberechtigten Elternteil zusammenlebt, würde jedoch

genau das passieren, wenn man dem Kind einen separaten Freibetrag auf dem

Erwerbs-einkommen zugestünde. Rz 3421.11 WEL sieht deshalb vor, dass

Erwerbseinkommen von Kindern ohne Abzug eines Freibetrages zu zwei Dritteln in

der EL-Berechnung zu berücksichtigen sind.

Wenn das Kind nicht

bei rentenberechtigten Elternteil lebt, kann es nicht zur Kumulation von

Freibeträgen kommen. Rz 3143.11 WEL sieht folgerichtig vor, dass in diesen

Fällen vom Erwerbseinkommen des Kindes der Freibetrag für Alleinstehende von 1'000

Franken in Abzug zu bringen ist (Rz 3143.11 WEL).".

Poco dopo avere ricevuto questa

risposta per e-mail, RA 1 ha così replicato all'UFAS (doc. A7):

" Danke viel

Mal für Ihre ausführliche Antwort. Ich verstehe sehr gut Ihre Argumentation, um

eine doppelte Berücksichtigung des Freibetrages zu vermeiden. Ich habe aber

verschiedene Fälle, wo nur das rentenberechtigte Kind arbeitet und die

EL-Stelle den Lehrlingslohn ohne Freibetrag anrechnet. Ich schicke Ihnen ein

Beispiel.

Meiner Meinung nach

entspricht dies nicht dem Sinn und Zweck der WEL-Änderung vom Rz 3421.11, wie

Sie mir erklärt haben.".

L'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali non si è ulteriormente pronunciato e il 6 luglio 2021 (doc. A6) la

Cassa cantonale di compensazione ha a sua volta interpellato il medesimo

Ufficio esponendo la situazione della ricorrente, a cui per determinare il

diritto alle PC ha computato il salario della figlia apprendista in ragione di

2/3, ma senza più, come sotto l'egida della LPC in vigore fino al 31 dicembre

2020, dedurre preliminarmente la franchigia di Fr. 1'500.-. L'amministrazione

ha fatto presente all'UFAS come le Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI siano fuorvianti, laddove il N. 3421.09 DPC contempla la

franchigia di Fr. 1'500.- per le persone con figli che hanno o danno diritto a

una rendita, mentre il N. 3421.11 DPC indica che il reddito da attività

lucrativa dei figli conferenti diritto a una rendita e che vivono nella

medesima economia domestica vanno computati senza deduzione di una franchigia

nella misura di due terzi.

Il 21 luglio 2021 (doc. A6) l'UFAS, per

mano del suo collaboratore specializzato __________, dopo aver riportato il

testo del nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, si è così espresso:

"

(…)

Il reddito dell'attività lucrativa deve

dunque essere computato nella misura di due terzi. In aggiunta di questo

computo privilegiato del reddito, alle persone sole è applicata una franchigia

di 1'000 franchi mentre per le coppie e le persone che hanno figli la

franchigia ammonta a 1'500 franchi.

Nel caso da lei sottopostoci, la

franchigia di 1'500 franchi dovrebbe dunque essere applicata al reddito della

madre quale persona che ha figli e non al reddito della figlia. Solo nel caso

in cui un figlio può essere considerato come una persona sola, sul suo reddito

sarebbe dedotta la franchigia di 1'000 franchi (a tal riguardo, si veda il N.

3143.11 DPC facente parte del capitolo 3.1.4.3 "Figli che non vivono con

un genitore avente diritto a una rendita").

La lett. a del cpv. 1 dell'art. 11 LPC

non è stata modificata dalla riforma delle PC. Per il caso concreto da lei

sottopostoci, ciò significa che, già prima dell'entrata in vigore della

riforma, dal reddito della figlia non si sarebbe dovuto dedurre la franchigia.

Quello che la riforma delle PC ha modificato concerne l'ammontare del computo

del reddito del coniuge (l'80% invece dei due terzi). Di conseguenza, a causa

di questo cambiamento non è più possibile, come prima della riforma,

addizionare i redditi d'attività lucrativa delle differenti persone incluse nel

calcolo della PC e dedurre la franchigia sul totale ottenuto poiché i redditi

devono essere computati in maniera differente qualora si tratti del reddito del

beneficiario delle PC o del reddito del coniuge. In tal senso, le DPC sono

state completate affinché il metodo con il quale viene computato il reddito di

ciascuna persona inclusa nel calcolo sia il più possibile preciso per gli

organi di esecuzione. Tuttavia, questa modifica della pratica non ha nessun

legame con l'inesistente cambiamento delle regole del computo della franchigia,

che restano identiche a quelle in vigore prima della riforma.

Vi proponiamo perciò, basandovi

unicamente sull'articolo di legge che menziona una franchigia di 1'000 franchi

per le persone sole e 1'500 per le persone aventi dei figli, di confermare

nella decisione su opposizione la medesima posizione da voi assunta nella prima

decisione e con la quale avevate escluso di dedurre la franchigia di 1'500

franchi dal reddito della figlia dell'assicurata. La disposizione legale non

regola in maniera esplicita il reddito dei figli come invece fa con i casi

particolari dei coniugi e delle persone invalide che hanno diritto a un'indennità

giornaliera dell'AI che sono chiaramente indicati. Per i redditi dei figli, in

assenza di altre indicazioni, si deve applicare la regola generale: "due

terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività

lucrativa" ".

Il TCA, viste le due prese di posizione

dell'UFAS, il 20 gennaio 2022 (doc. IX) ha chiesto direttamente spiegazioni a

detto Ufficio sull'interpretazione data al N. 3421.11 DPC, come segue:

"

il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve pronunciarsi sul caso di

una persona beneficiaria di prestazioni complementari all'AI la cui figlia

svolge un apprendistato e percepisce quindi un salario da attività lucrativa.

Fino al 31 dicembre 2020, per calcolare

il diritto alle prestazioni complementari di questa assicurata la Cassa

cantonale di compensazione, in ossequio all'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC allora

vigente, computava il salario della figlia apprendista in ragione di due terzi,

dopo avere preliminarmente dedotto la franchigia di Fr. 1'500.-.

In applicazione del nuovo art. 11 cpv.

1 lett. a LPC in essere dal 1° gennaio 2021, la Cassa di compensazione non ha

invece più dedotto la franchigia di Fr. 1'500.-, ma ha soltanto computato i due

terzi del reddito netto conseguito dalla figlia dell'assicurata.

L'amministrazione ha agito in tal senso

fondandosi sul N. 3421.11 DPC, stato al 1° gennaio 2021, secondo cui:

"Il

reddito da attività lucrativa degli orfani e dei figli conferenti diritto a una

rendita e vivono nella medesima economia domestica vanno computati senza

deduzione di una franchigia nella misura di due terzi. Nel caso dei figli e

degli orfani che percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito da

attività lucrativa va computato integralmente.".

Questa soluzione le è stata d'altronde

confermata dal vostro Ufficio il 21 luglio 2021, secondo cui per il nuovo art.

11 cpv. 1 lett. a LPC la franchigia di Fr. 1'500.- deve essere applicata al

reddito della madre quale persona che ha figli e non al reddito della figlia.

Solo nel caso in cui un figlio può essere considerato come una persona sola,

allora sul suo reddito va dedotta la franchigia di Fr. 1'000.-.

Infatti, per il vostro collaboratore

specializzato __________, che ha risposto alla Cassa di compensazione,

"(…)".

Su quest'argomento il vostro Ufficio si

era già pronunciato il 27 gennaio 2021 a richiesta del rappresentante legale

dell'assicurata in questione, il quale vi aveva chiesto, alla luce del N.

3421.11 DPC su cui si era fondata la Cassa cantonale di compensazione nella sua

decisione, quale fosse la base legale per riconoscere che anche i redditi da

attività lucrativa dei figli, come quelli dei coniugi attivi professionalmente,

siano computati senza franchigia.

In quell'occasione, una vostra giurista,

__________, ha così preso posizione:

"(…)".

Sulla scorta di quanto precede, vi

chiediamo se ritenete di confermare il principio secondo cui la franchigia vale

per economia domestica e non per persona e che quindi il relativo importo può

essere dedotto una sola volta.

Questa conclusione è d'altronde pure

stata tratta dalla dottrina (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, n. 527 e n. 528, pag. 209) e

dalla giurisprudenza federale (STFA P 46/03 del 7 novembre 2003; STFA P 19/00

del 15 maggio 2002; DTF 111 V 124 = RCC 1985 pag. 422).

Le stesse DPC, al N. 3143.11, prevedono

alla seconda frase che se due o più figli vivono insieme, ma non con un

genitore avente diritto a una rendita, la franchigia per le persone sole può

essere considerata una sola volta per tutti i figli.

Si rileva che questa direttiva, alla

prima frase, prevede che se il figlio ha un reddito da attività lucrativa, si

applica la franchigia per le persone sole.

Da ciò discenderebbe ulteriormente che

nel caso in cui vi siano più persone che convivono, la franchigia può essere

considerata una sola volta per economia domestica.

Tale conclusione deriverebbe dall'art.

9 cpv. 2 LPC, che stabilisce il principio secondo cui i redditi e le spese dei

coniugi rispettivamente dei figli che danno diritto a una rendita per figli e

degli orfani che hanno diritto a una rendita sono sommati (Carigiet/Koch, op. cit., n. 441 e n.

442, pag. 178). Per questo calcolo, i redditi computabili dei membri della

famiglia che hanno o danno diritto alle PC vanno dedotti dalle spese

riconosciute (N. 3131.01 DPC).

Inoltre, come per i coniugi vige il

principio della determinazione congiunta del diritto alle prestazioni

complementari, con conseguente somma dei redditi computabili (art. 4 OPC-AVS/AI)

e delle spese riconosciute (art. 5 OPC-AVS/AI), così se i figli che danno

diritto a una rendita per figli abitano insieme a entrambi i genitori, avviene

un calcolo globale delle prestazioni complementari. Le spese

riconosciute e i redditi computabili dei figli sono attribuiti ai genitori

(art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI; N. 3133.03 DPC).

Occorre ancora evidenziare che la

modalità di determinazione dell'importo delle PC secondo un calcolo comune

è valida finché il figlio vive in comunione domestica con il genitore separato

o sposato e dà diritto a una rendita per figli (N. 3133.07 DPC).

In effetti, nel caso in cui un figlio

che dà diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI non vive con un

genitore avente diritto a una rendita oppure vive con un genitore che non ha

diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva,

la prestazione complementare è calcolata separatamente (art. 7 cpv. 1

lett. c OPC-AVS/AI). In tal caso, se il figlio ha un reddito da attività

lucrativa, si applica la franchigia per persone sole (N. 3143.11 DPC; cfr.

risposta dell'UFAS del 27 gennaio 2021).

Nel caso in cui confermiate la

deduzione unica della franchigia per economia familiare, di conseguenza il N.

3421.11 DPC va interpretato nel senso che se un figlio convive con il/i

genitore/i, e se anche l'avente diritto alla rendita, oltre al figlio, esercita

un'attività lucrativa, allora la franchigia, generalmente dedotta dal reddito

del genitore, non va più dedotta (una seconda volta) anche dal reddito da

attività lucrativa del figlio.

Il N. 3421.11 DPC andrebbe dunque

precisato in tal senso e con esso l'Allegato 6.

Se, invece, ritenete di dovere

confermare il contenuto letterale del N. 3421.11 DPC, e con esso

l'interpretazione che avete dato alla Cassa di compensazione il 21 luglio 2021,

ossia che sul reddito da lavoro dei figli di persone aventi diritto a una

rendita non è mai deducibile alcuna franchigia indipendentemente dal fatto che

l'avente diritto a una rendita con cui convivono consegua anch'egli un reddito

da attività lucrativa - rimane riservato il caso in cui i figli vivono da soli

(N. 3143.11 DPC) -, vi chiediamo cortesemente di fornire un'argomentazione

dettagliata e approfondita su questa questione.".

L'11 febbraio 2022 (doc. X) l'Ufficio

federale delle assicurazioni, a firma della collaboratrice scientifica __________

e della vicedirettrice __________, ha così risposto al Tribunale:

"

Nella sua missiva, lei cita le prese di posizione del 27 gennaio 2021

della signora __________ e del 21 giugno 2021 del signor __________. Il nostro

ufficio conferma il tenore di queste prese di posizione che si basano su

un'interpretazione rigorosa dell'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC nel

quale viene prescritto che (…).

In questa disposizione il computo del

reddito dei figli che hanno diritto a una rendita per figli o degli orfani che

hanno diritto a una rendita per orfani non è esplicitamente disciplinato, a

differenza dei casi specifici dei coniugi che non hanno diritto a prestazioni

complementari o degli invalidi che hanno diritto a un'indennità giornaliera

dell'AI. Basandoci dunque sul tenore letterale di questa norma, partiamo dal

principio che, in assenza di indicazioni particolari riguardanti i figli, al

reddito dei figli si debba applicare la regola generale, ovvero che si tenga

conto dei due terzi del reddito da attività lucrativa, senza alcuna franchigia.

Come indicato nell'articolo citato, la

franchigia non è applicata in maniera generale ma essa è modulata in funzione

delle seguenti costellazioni: essa ammonta a 1000 franchi per le persone sole e

a 1500 franchi per le coppie e per le persone con orfani che hanno diritto a

una rendita per orfani o con figli che danno diritto a una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI. Riferendoci sempre al testo della disposizione legale, se

in esso è chiaramente indicato che essa si applica al reddito delle persone

sole, delle coppie sposate o delle persone che hanno dei figli aventi diritto a

una rendita per orfani o che danno diritto a una rendita per figli, esso non

menziona assolutamente l'applicazione della franchigia al reddito dei figli.

Con la versione del 1° gennaio 2021, le

nostre direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC) sono

state completate per rendere più chiara possibile l'applicazione dell'articolo

11 capoverso 1 lettera a LPC. Come è stato evocato nelle due summenzionate

prese di posizione del nostro ufficio, la modifica delle direttive non ha

implicato un cambiamento della pratica ma si proponeva unicamente di fornire

agli organi d'esecuzione delle PC una precisazione in merito al computo del

reddito. Questo adeguamento delle direttive non era nemmeno correlato con la

riforma delle PC. Nelle DPC è stato dunque aggiunto il N. 3421.11 affinché

fosse chiaro che i redditi da attività lucrativa degli orfani e dei figli conferenti

diritto a una rendita che vivono nella medesima economia domestica devono

essere computati nella misura di due terzi senza la deduzione di una

franchigia. Inoltre, come è precisato nella seconda parte dell'articolo 11

capoverso 1 lettera a LPC che si riferisce agli invalidi che hanno diritto a

un'indennità giornaliera dell'AI, con il predetto numero marginale si è inteso

specificare che, nel caso dei figli e degli orfani che percepiscono un'indennità

giornaliera dell'AI, il loro reddito da attività lucrativa va computato

integralmente. Inoltre, con l'introduzione del N. 3143.11 ci si è proposti di

precisare i casi particolari in cui il figlio non vive con i genitori aventi

diritto alla rendita ma vive solo o insieme a uno o più figli. In questa

fattispecie, il figlio la cui PC annua è calcolata separatamente è considerato

per il computo del suo reddito come una persona sola (così come per gli altri

componenti riguardanti gli elementi dei suoi redditi determinanti e delle sue

spese riconosciute ai sensi dei capitoli 3.1.4.3, Figli che non vivono con un

genitore avente diritto a una rendita e 3.1.4.5 DPC, Orfani che non vivono con

un genitore avente diritto alle PC).

Infine, risulta dal testo dell'articolo

11 capoverso 1 lettera a LPC che le franchigie si applicano per nucleo

familiare e non per persona. In tal senso, risulta chiaramente che il reddito

dell'attività lucrativa del coniuge non avente diritto alle PC è computato in

ragione dell'80%, senza la deduzione della franchigia così come il reddito

delle persone invalide beneficiarie di un'indennità giornaliera dell'AI è

integralmente computato ed anch'esso senza la deduzione della franchigia. Di

conseguenza, tutti i redditi del nucleo familiare non possono essere

addizionati e la franchigia dedotta dal totale. La franchigia è sempre

correlata solo sul reddito che ne prevede la deduzione. Questa interpretazione

ha anche quale conseguenza che differenti franchigie non possono essere

simultaneamente dedotte nel medesimo nucleo familiare dato che le persone che

potrebbero prevalersi della deduzione della franchigia non possono appartenere

contemporaneamente a diverse categorie di persone (per esempio, persone sole e

coniugi). Una tale evenienza si manifesterebbe nei casi in cui in un nucleo

familiare, nel quale uno o entrambi genitori lavorano, fosse dedotta una

franchigia al reddito del figlio che vive nel medesimo nucleo familiare.

Per questo motivo, noi manteniamo

l'interpretazione letterale dell'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC nonché

l'indicazione contenuta nel N. 3421.11 DPC relativa alla procedura da adottare

per il computo del reddito del figlio.".

2.10. Sul tema

in questione del computo del reddito privilegiato per i figli la giurisprudenza

federale è scarna.

Nella DTF

111 V 124, tradotta in francese in RCC 1985 pag. 422, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni si è chinato sulla questione a sapere come

prendere in considerazione le spese relative al conseguimento del reddito per

calcolare il reddito privilegiato secondo l'allora art. 3 cpv. 2 LPC, ovvero se

dedurle subito dal reddito lordo oppure se soltanto dopo avere dapprima dedotto

la franchigia dal reddito lordo e poi ritenuti i due terzi quale reddito.

In quel caso, soltanto la moglie del

beneficiario PC era attiva professionalmente e dopo avere interpretato la norma

di legge in questione, il TFA ha concluso che dal totale del reddito lordo

privilegiato occorreva dedurre dapprima le spese per l'ottenimento di tale

reddito e in seguito, sulla base del reddito netto, procedere come previsto

dall'art. 3 cpv. 2 vLPC e quindi dedurre prima la franchigia e poi considerare

i due terzi del totale risultante.

Così facendo, la nostra Massima Istanza

ha riconosciuto che i redditi da attività lucrativa privilegiati vanno sommati

(anche se in quel caso il marito non lavorava) e che la franchigia andava

dedotta indipendentemente da chi ha svolto l'attività lavorativa.

Nel giudizio del 15 maggio 2002 (P

19/00) l'Alta Corte ha esaminato il ricorso di un assicurato beneficiario di

prestazioni complementari all'AI il cui diritto alle PC è diminuito a seguito

di un ricalcolo effettuato dalla Cassa di compensazione avvenuto per il

compimento dei 18 anni di età del figlio.

Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha ricordato l'art. 3a vLPC nella versione in vigore dal 1° gennaio 1998, in

particolare il capoverso 4, secondo cui i redditi e le spese dei coniugi e dei

figli vanno sommati (corrispondente all'attuale art. 9 cpv. 2 LPC) e il

capoverso 6 che prevedeva, come l'odierno art. 9 cpv. 4 LPC, che per il calcolo

della prestazione complementare annua non si tiene conto dei figli i cui

redditi computabili superano le spese riconosciute.

Nel periodo in discussione, il figlio

dell'assicurato frequentava il secondo anno di apprendistato di posatore di

pavimenti e, giusta l'art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 1 e

5 LAVS, aveva diritto a una rendita per figli.

In virtù dell'art. 3a cpv. 6 e 7 lett a

vLPC in connessione con l'art. 8 cpv. 2 vOPC-AVS/AI (identico all'attuale), le

spese e i redditi del figlio devono essere inclusi nel calcolo della

prestazione complementare del padre solo se i suoi redditi computabili non

raggiungono le spese riconosciute.

La Cassa di compensazione ha incluso il

figlio nel calcolo del genitore, mentre l'autorità giudiziaria ha escluso i

suoi redditi e le sue spese perché ciò avrebbe comportato un risultato più

favorevole per l'assicurato.

Nei redditi la Cassa ha in particolare

conteggiato, dopo la deduzione di Fr. 1'500.- dal salario di apprendista del

figlio di Fr. 7800.- e il computo di due terzi della somma restante, l'importo

di Fr. 4'200.- ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. a vLPC.

Considerandi

Per il Tribunale cantonale,

quest'ultimo importo veniva invece escluso dai redditi e dal confronto delle

spese riconosciute e dei redditi computabili risultava una prestazione

complementare maggiore rispetto al calcolo effettuato dall'amministrazione.

A questo risultato esso è giunto basandosi

sulla considerazione che l'assicurato, anche se il figlio non era incluso nel

calcolo della PC, aveva diritto alla pigione integrale dell'appartamento

condiviso con la moglie e il figlio, in quanto si tratta di una spesa

riconosciuta. Considerato che il figlio ancora in formazione era a carico dei

genitori anche se riceveva un salario da apprendista, i giudici cantonali hanno

rifiutato di includere nel computo della prestazione integrativa la

ripartizione della pigione prevista dall'art. 16c OPC-AVS/AI per i locali

occupati da più persone (cfr. consid. 3).

La nostra Massima Istanza ha affermato

che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non v'è motivo di

scostarsi dall'applicazione dell'art. 16c OPC-AVS/AI se il figlio

dell'assicurato, che è ancora in formazione, non è integrato nel calcolo della

prestazione complementare. L'esclusione dei redditi e delle spese imputabili ai

figli di un beneficiario di PC prevista dall'art. 3a cpv. 6 vLPC costituisce

un'eccezione al cumulo di cui al capoverso 4 della stessa norma, che impedisce

che l'inclusione dei figli nel calcolo della prestazione complementare comporti

un peggioramento della posizione dell'avente diritto. In determinate

circostanze, ciò potrebbe portare a situazioni insoddisfacenti. Tuttavia, una

tale eccezione è consentita solo alle condizioni stabilite dalla legge. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che nel calcolo comparativo

da effettuare per decidere sull'applicabilità dell'art. 3a cpv. 6 vLPC le

singole voci devono essere inserite secondo le regole abituali che valgono per

l'integrazione dei redditi e delle spese di altre persone da una parte e la

loro esclusione dall'altra parte. Nient'altro può essere dedotto dalla legge.

Non è quindi ammissibile, come ha fatto l'autorità giudiziaria cantonale, anche

senza includere il figlio dell'assicurato nel calcolo della prestazione complementare,

computare l'intera pigione come spesa riconosciuta al beneficiario indipendentemente

da quanto previsto dall'art. 16c OPC-AVS/AI e quindi senza suddividerla.

Altrimenti, nell'ambito dell'esame dei requisiti per l'eccezione di cui all'art.

3a cpv. 6 vLPC, verrebbe introdotto un ulteriore trattamento speciale non

previsto dalla legge (cfr. consid. 5b).

L'Alta Corte ha dunque concluso che integrando

il figlio nel calcolo del genitore si giungeva a un risultato più favorevole

per quest'ultimo. Tuttavia, osservato che le singole posizioni del calcolo

della PC effettuato dall'amministrazione non erano state contestate da nessuna

delle parti, in particolare neppure davanti al Tribunale federale stesso, quest'ultimo

non ha perciò ritenuto necessario esaminarle più attentamente (cfr. consid. 6b).

Il ricorso della Cassa di compensazione

è stato perciò accolto e il giudizio cantonale annullato.

Nel caso di un assicurato beneficiario

di una rendita di invalidità che percepiva anche due rendite di invalidità per

i suoi due figli, nella sentenza P 46/03 del 7 novembre 2003 erano contestati

l'ammontare del reddito da lavoro (compreso l'eventuale guadagno ipotetico

della moglie) e l'indennità di disoccupazione di cui tenere conto per la

determinazione del reddito computabile.

La Cassa di compensazione aveva

computato un determinato reddito da lavoro, che includeva l'ipotetico reddito

conseguibile dalla moglie dell'assicurato e il reddito da apprendista di un

figlio che fondava il diritto a una rendita per figli.

Emerso nella procedura ricorsuale che

la moglie aveva percepito delle indennità di disoccupazione, il Tribunale

cantonale non ha ritenuto corretto il computo di un ipotetico reddito da lavoro,

che andava sostituito con le indennità di disoccupazione.

Per il Tribunale federale delle

assicurazioni, la Cassa di compensazione ha correttamente rilevato che gli

importi inclusi nei calcoli originari comprendevano non solo il reddito

ipotetico della moglie, ma anche il salario da apprendista del figlio. Questo

stipendio da apprendista doveva essere computato nel calcolo del diritto come

reddito privilegiato ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. a vLPC (art. 3a cpv. 4

vLPC).

L'indennità di disoccupazione percepita

dalla moglie non era inclusa nel reddito da lavoro ai sensi dell'art. 3c cpv. 1

lett. a vLPC, ma andava compresa alla voce "Rendite, pensioni e altre

prestazioni correnti" giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC, con la

conseguenza che il privilegio riservato al reddito da lavoro decadeva e il

reddito veniva integralmente conteggiato.

Gli atti sono stati quindi rinviati ai

primi giudici per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari tenendo

conto dei redditi computabili derivanti dal reddito ipotetico da lavoro della

moglie, dal salario da apprendista del figlio e dalle indennità di

disoccupazione (cfr. consid. 2.3).

2.11

Sulla

scorta della prassi e della giurisprudenza esposte, la decisione impugnata non

può essere condivisa.

Al reddito lordo da attività lucrativa

conseguito dalla figlia della ricorrente devono dapprima essere dedotti, conformemente

all'art. 11a OPC-AVS/AI, le spese per il suo conseguimento (art. 10 cpv. 3

lett. a LPC), debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni

sociali obbligatorie prelevati sul reddito (art. 10 cpv. 3 lett. c LPC).

In un secondo momento si deve dedurre la

franchigia di Fr. 1'500.-, visto che, vivendo la figlia con un genitore che ha

diritto a una rendita, la prestazione complementare è fissata congiuntamente

alla rendita del genitore (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI).

L'importo intermedio che ne risulta deve

infine essere ritenuto nella misura di due terzi nei redditi computabili

dell'assicurata, trattandosi di reddito privilegiato giusta l'art. 11 cpv. 1

lett. a 1a frase LPC.

2.12

Questa

conclusione discende dal principio previsto dall'art. 9 cpv. 2 LPC, secondo cui

per calcolare il diritto a una prestazione complementare sono inclusi il marito

o la moglie, i figli che danno diritto a una rendita per figli e gli orfani che

hanno diritto a una rendita (N. 3124.04 DPC).

In altre parole, da ciò deriva che, per

principio, l'importo annuo delle PC delle coppie di coniugi, delle persone con

figli e degli orfani che vivono in comunione domestica è determinato mediante

un calcolo comune. Per questo calcolo, i redditi computabili dei membri

della famiglia che hanno o danno diritto alle prestazioni complementari vanno

dedotti dalle spese riconosciute (N.3131.01 DPC).

Come ha stabilito il Tribunale federale

delle assicurazioni nella sentenza P 19/00 del 15 maggio 2002 al considerando

5b, la possibilità prevista dall'art. 9 cpv. 4 LPC di escludere dal calcolo di

un assicurato beneficiario di prestazioni uno o più figli è un'eccezione al

principio del calcolo globale previsto dall'art. 9 cpv. 2 LPC, il cui

scopo è di evitare che l'integrazione dei figli nel calcolo delle prestazioni

complementari porti a una situazione peggiore per l'avente diritto.

In tale evenienza, occorre effettuare

un calcolo comparativo per stabilire se un figlio debba essere escluso dal

calcolo. Sono esclusi dal calcolo comparativo effettuato senza tenere conto dei

figlio sia i suoi redditi sia le sue spese. Il figlio è preso in considerazione

soltanto se con la sua inclusione nel calcolo comune risultano PC più elevate

che senza la sua integrazione (art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI; N. 3124.05 e N.

3124.06

DPC).

Nel caso in esame, la figlia

dell'assicurata, che ha diritto a una rendita per figli in virtù dell'art. 35

cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 1 e 5 LAVS essendo ancora in

formazione, vive nella medesima economia domestica dell'assicurata e

quest'ultima ha diritto alle PC. Di conseguenza, per determinare l'importo

delle prestazioni complementari occorre effettuare un calcolo comune.

Pertanto, le spese riconosciute e i redditi computabili della figlia sono sommati

a quelli del genitore (N. 3133.03 DPC).

Anche nella citata STFA P 46/03 del 7

novembre 2003 la nostra Massima Istanza ha affermato che il reddito da

apprendista del figlio dell'avente diritto a una rendita di invalidità, che

aveva diritto a una rendita per figli dell'AI e che viveva insieme ad entrambi

i genitori, andava computato nel calcolo delle PC giusta l'art. 3a cpv. 4 vLPC

(art. 9 cpv. 2 LPC) quale reddito privilegiato giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. a

vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).

In concreto, alla somma dei redditi

netti computabili della mamma e della figlia va poi dedotta la franchigia che, in

virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, ammonta a Fr. 1'500.-, trattandosi di

una persona con figlia che dà diritto a una rendita per figli dell'AI.

Questa conclusione non è stata espressamente

criticata dall'Alta Corte nel citato caso del 2002 (P 19/00) concernente il calcolo

della PC di un genitore non attivo professionalmente con figlio apprendista, in

cui la Cassa di compensazione ha dedotto dal salario di apprendista di Fr.

7'800.- la franchigia di Fr. 1'500.-.

Dall'importo restante ha poi computato

nei redditi due terzi, ossia Fr. 4'200.-, quale reddito privilegiato ai sensi

dell'allora art. 3c cpv. 1 lett. a LPC.

È pur vero che il TFA ha infine

rilevato che nessuna delle parti in causa aveva contestato le varie voci

ritenute nel calcolo delle prestazioni complementari, motivo per cui non aveva

esaminato più approfonditamente la questione (cfr. consid. 6b).

Occorre inoltre evidenziare che la

modalità di determinazione dell'importo delle PC secondo un calcolo comune

è valida finché il figlio vive in comunione domestica con il genitore separato

o sposato e dà diritto a una rendita per figli (N. 3133.07 DPC).

In effetti, nel caso in cui un figlio che

dà diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI non viva con un

genitore avente diritto a una rendita oppure viva con un genitore che non ha

diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva,

la prestazione complementare è calcolata separatamente (art. 7 cpv. 1

lett. c OPC-AVS/AI). In tal caso, se il figlio ha un reddito da attività

lucrativa, si applica la franchigia per persone sole (N. 3143.11 DPC; cfr. risposte

dell'UFAS del 27 gennaio 2021 e dell'11 febbraio 2022).

Nel caso in cui fra i redditi

dell'avente diritto alle PC e delle persone incluse nel calcolo della prestazione

complementare vi siano dei redditi da attività lucrativa, questi vanno

computati in modo privilegiato secondo quanto disposto dall'art. 11 cpv. 1

lett. a 1a frase LPC (N. 3421.07 DPC).

2.13

Per

quanto concerne l'ipotesi in cui un reddito da attività lucrativa sia conseguito

da un orfano che ha diritto a una rendita oppure da un figlio che dà diritto a

una rendita, come nel caso di specie, l'UFAS ha introdotto dal 1° gennaio 2021

una nuova direttiva.

Il N. 3421.11 DPC prevede quanto segue:

"

Il reddito da attività lucrativa degli orfani e dei figli conferenti

diritto a una rendita e vivono nella medesima economia domestica vanno

computati senza deduzione di una franchigia nella misura di due terzi. Nel caso

dei figli e degli orfani che percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI, il

reddito da attività lucrativa va computato integralmente.".

L'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali, basandosi su questa direttiva, nei suoi pareri del 21 luglio 2021

(doc. A6) e dell'11 febbraio 2022 (doc. X) ha concluso che il reddito da

apprendista della figlia della ricorrente debba essere computato in ragione di due

terzi quale reddito privilegiato, senza però preventivamente dedurre dal

reddito netto la franchigia di Fr. 1'500.-.

Infatti, l'UFAS sostiene che non prevedendo

la norma legale alcunché in merito ai figli, ma rivolgendosi l'art. 11 cpv. 1

lett. a LPC unicamente alle persone sole, alle coppie sposate e alle persone

con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI, "al

reddito conseguito dai figli si debba applicare la regola generale, ovvero che

si tenga conto dei due terzi del reddito da attività lucrativa, senza alcuna

franchigia." (doc. X).

Questa conclusione non può essere

condivisa. Non esiste, infatti, alcuna regola generale che preveda il computo

di un reddito da lavoro nella misura di due terzi.

L'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, e prima

di esso l'art. 3a vLPC e ancora prima l'art. 3 cpv. 2 vLPC, non stabilisce

affatto l'esistenza di una regola generale secondo cui i redditi da lavoro

debbano essere computati in ragione di due terzi. La riduzione di due terzi va

infatti di pari passo con la deduzione della franchigia, che a sua volta

dipende dalla categoria delle persone a cui si riferisce.

La norma legale è molto chiara al

riguardo:

" Sono computati come reddito

due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività

lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone

sole e 1500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno

diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI; (…)" (il grassetto è della redattrice)

Il vecchio art. 3 cpv. 2 LPC è ancora

più esplicito:

"

Dal reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa (…) sono dedotti,

in totale, 240 franchi per persone sole e 400 franchi per coniugi e persone con

figli aventi o danti diritto a una rendita; il saldo è computato soltanto in

ragione di due terzi.".

Pertanto, il computo di due terzi del

reddito da lavoro avviene unicamente dopo avere dedotto la franchigia legale.

Si tratta, infatti, di uno doppio

privilegio previsto dal legislatore, che consiste in due diverse riduzioni (Müller, op. cit., n. 295, pag. 118) che

sono vincolate l'una all'altra e che non possono esistere autonomamente.

In altre parole, se è data

l'applicazione della franchigia al reddito da lavoro conseguito da una

determinata categoria di persone, l'importo risultante sarà poi computato in

ragione di due terzi. In tal modo, questo reddito da lavoro è privilegiato

rispetto agli altri tipi di reddito elencati all'art. 11 LPC, che non

beneficiano né dell'agevolazione della franchigia, giustificata dal profilo

sociale, né della riduzione di due terzi, il cui scopo è di incoraggiare il

richiedente le prestazioni complementari e le persone coinvolte nel calcolo del

diritto alle PC a utilizzare al meglio la propria capacità di guadagno residua

(Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., n. 121

pag. 1803).

Il legislatore non ha invece affatto previsto

l'ipotesi del solo computo di due terzi di un reddito da lavoro, visto che tale

riduzione è sempre accompagnata preliminarmente dalla deduzione della

franchigia dal reddito da attività lucrativa.

Non va inoltre dimenticato che non solo

i redditi da lavoro degli aventi diritto PC stessi, ma anche quelli delle

persone incluse nel calcolo devono essere presi in considerazione per determinare

il diritto, poiché la prestazione complementare è destinata a garantire il

minimo esistenziale della famiglia di un assicurato soltanto nella misura in

cui i suoi singoli membri non sono in grado di conseguire un reddito per

coprire le proprie spese di sussistenza.

Di conseguenza, con la deduzione della

franchigia e il computo di due terzi dell'importo risultante, il richiedente le

prestazioni complementari e le persone incluse nel calcolo del diritto alle PC che

possono esercitare un'attività lucrativa sono incoraggiati a conseguire un

reddito con la loro capacità di guadagno residua. Maggiori sono i redditi totali

incassati dalla famiglia, più mezzi essa ha a disposizione trattandosi di un

reddito privilegiato e meno prestazioni complementari le sono versate.

Pertanto, la somma dei redditi da

lavoro dell'avente diritto alle PC e delle persone incluse nel calcolo del

diritto deve essere computata in ragione di due terzi soltanto dopo deduzione della

franchigia che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFAS l'11 febbraio 2022

(doc. X pag. 2), non è correlata sul reddito che ne prevede la deduzione, ma

vale per ogni persona inclusa nel calcolo delle PC che consegue un reddito da

lavoro, fermo restando che va però considerata una sola volta per economia domestica

(Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., n.

121.

pag. 1802), senza curarsi di chi, fra di essi, esercita l'attività

lucrativa.

2.14

Alla luce

di quanto precede, l'esclusione della deduzione di una franchigia dal reddito

da attività lucrativa del figlio è possibile unicamente se il/i genitore/i con

cui convive nella medesima economia domestica consegue/ono già anch'esso/i un

reddito da attività lucrativa, sia pure un reddito ipotetico ai sensi degli artt.

14a e 14b OPC-AVS/AI, superiore all'importo della franchigia da computare (STFA

P 46/03 del 7 novembre 2003; DTF 117 V 292 consid. 3c; Müller, op. cit., n. 297 pag. 119). In tal caso, infatti, la

franchigia può essere dedotta una volta soltanto.

Lo stesso avviene nell'eventualità in

cui entrambi i genitori esercitino un'attività lucrativa, per i quali la

franchigia viene dedotta una volta soltanto sulla somma dei redditi conseguiti,

non potendo essere cumulata e quindi conteggiata due volte (Carigiet/Koch, op. cit., n. 527 pag.

209; Jöhl/Usinger-Egger, op. cit.,

nota 504 pag. 1805; Allegato 6 DPC, nota 4: "La franchigia di 1500 franchi va dedotta una sola volta dal totale dei

redditi da attività lucrativa di entrambi i coniugi.").

Inoltre, le stesse DPC, al N. 3143.11,

prevedono, alla seconda frase, che se due o più figli vivono insieme, ma non

con un genitore avente diritto a una rendita, la franchigia per le persone sole

può essere considerata una sola volta per tutti i figli.

Si rileva che questa direttiva, alla

prima frase, prevede che se il figlio ha un reddito da attività lucrativa, si

applica la franchigia per le persone sole.

Pertanto, come per l'evenienza in

esame, in cui vi sono più persone che convivono e che hanno o danno diritto

alle PC, la franchigia può essere considerata una sola volta per economia

domestica.

Se, dunque, l'assicurata, avente

diritto alle PC, non consegue un reddito da attività lucrativa, e quindi non

v'è alcuna ragione per procedere con il computo di un reddito privilegiato ai

sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC per ciò che la concerne, per contro la

figlia, beneficiaria di una rendita per figli dell'AI, svolge un apprendistato

e percepisce uno stipendio che, a pari titolo che se fosse stata la mamma a

conseguirlo, va, esso, senza dubbio considerato quale reddito privilegiato.

Di conseguenza, non potendo dedurre alla

ricorrente una franchigia in assenza di un reddito da lavoro da essa conseguito,

si deve procedere alla deduzione della franchigia sul reddito privilegiato

della figlia, la quale ha diritto a una rendita per figli dell'AI e, convivendo

con l'avente diritto alle prestazioni complementari, si deve perciò eseguire un

calcolo congiunto con il genitore (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI).

La franchigia applicabile al reddito

netto da apprendista è dunque di Fr. 1'500.- e il risultato intermedio ottenuto

va computato nella misura di due terzi nei redditi della ricorrente.

Lo stesso Allegato 6 DPC va nella

medesima direzione, laddove non computa mai alcuna franchigia ai figli nelle

numerose ipotesi considerate, ma alla nota 3 relativa alla colonna dei figli

specifica che "Vale solo per i figli che

vivono con il genitore avente diritto alle PC o in comunione domestica. Per i

figli che non vivono in comunione domestica si rinvia al N. 3143.11.".

Ciò conferma dunque che, laddove un

figlio viva in comunione domestica con un genitore avente diritto alle

prestazioni complementari e la deduzione della franchigia venga già

applicata sui redditi da attività lucrativa del genitore, non è possibile

procedere a una seconda deduzione della franchigia.

Alla stessa conclusione è giunto pure

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nei suoi pareri del 27 gennaio

2021.

(doc. A7) e dell'11 febbraio 2022 (doc. X), in cui ha chiaramente indicato

che la franchigia vale per economia domestica e non per persona e che non è pertanto

possibile cumulare più franchigie. Nel suo primo parere l'UFAS ha affermato che,

considerato che solitamente il figlio vive in comunione domestica con il

genitore avente diritto a una rendita, se si computasse per il figlio una franchigia

separata sul suo reddito da attività lucrativa, questo è però esattamente ciò

che accadrebbe e vi sarebbe un cumulo. Per questo motivo, a suo dire, il N.

3421.11

DPC prevede che il reddito da attività lucrativa del figlio sia

computato per due terzi senza deduzione di una franchigia.

In effetti, il N. 3421.11 DPC dispone

che i redditi da attività lucrativa dei figli che vivono nella medesima

economia domestica vanno computati nella misura di due terzi senza

deduzione di una franchigia.

Tuttavia, a mente della scrivente Corte,

sulla scorta delle considerazioni esposte, questo principio va inteso soltanto

nel caso in cui un figlio che consegue un reddito conviva con uno o più

genitori che, pure, svolga/no un'attività lucrativa remunerata. In tale evenienza,

quindi, non potendo cumulare le franchigie nella medesima economia domestica, e

avendola già di principio dedotta al/ai genitore/i, non è possibile dedurre nuovamente

la franchigia anche dal reddito del figlio che consegue un reddito da attività

lucrativa.

Invece, nell'ipotesi in cui sia

soltanto il figlio convivente a lavorare e a disporre di un reddito da lavoro, come

nel caso concreto, non si può prescindere dal considerare la franchigia

prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC e applicarla al suo reddito, non

avendola già dedotta da un altro reddito privilegiato, siccome inesistente, di

un convivente avente diritto alle PC.

Occorre al riguardo ricordare che la

franchigia non deve essere considerata per ogni persona inclusa nel calcolo delle

PC che consegue un reddito da lavoro, ma per nucleo familiare, perciò è

indifferente a quale reddito va applicata.

Determinante è che la deduzione avvenga

una volta soltanto all'interno del medesimo nucleo familiare. Non si vede,

infatti, per quale motivo i figli che conseguono un reddito da attività

lucrativa e che contribuiscono così (anch'essi) al mantenimento della famiglia,

non possano beneficiare del regime privilegiato di computo dei redditi da

lavoro alla stessa stregua degli aventi diritto alle PC. Lo scopo sociale della

franchigia di agevolare gli aventi diritto attivi professionalmente verrebbe

altrimenti meno e cagionerebbe un aumento delle prestazioni complementari.

2.15

Sull'interpretazione

dinnanzi data dal TCA al N. 3421.11 DPC, che rispecchia le spiegazioni del 27

gennaio 2021 fornite dallo stesso UFAS che le ha redatte, va ricordato che, al

pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive, pur non avendo

ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare

l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate

disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e

di garantire la parità di trattamento (DTF 147 V 441; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2; DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle

istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi

dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di

conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano

effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse non costituiscono delle

norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF e non devono quindi

essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi

amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non

possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono

tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive

non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid.

4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68

consid. 4b, 427 consid. 5a).

Sulla scorta delle argomentazioni

esposte, non si può invece seguire la teoria del 21 luglio 2021 che lo stesso

Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha fornito alla Cassa cantonale di

compensazione sulla ratio del N. 3421.11 DPC, non essendo supportata da

validi elementi.

Non va infatti dimenticato che i

redditi dei figli e dei genitori vanno sommati e che la franchigia va dedotta

una sola volta per economia domestica, senza badare a chi abbia conseguito il

reddito da attività lucrativa che, per volontà del legislatore, è privilegiato.

Un reddito è privilegiato perché beneficia sia della deduzione della franchigia

sia del computo in misura di due terzi - e non soltanto di quest'ultima

riduzione -, perciò non si può mai prescindere dal considerare la deduzione

della franchigia all'interno di un'economia domestica se v'è almeno un suo componente,

avente diritto alle PC, indipendentemente da quale avente diritto sia, che

consegue un reddito da lavoro.

2.16

Da quanto

precede discende dunque che è a torto che la Cassa cantonale di compensazione

ha inserito nel foglio di calcolo PC della ricorrente la franchigia di Fr.

1'500.- per la mamma, seppure la stessa non abbia conseguito alcun reddito da

attività lucrativa e ha per contro omesso di considerarla sullo stipendio netto

da apprendista della figlia, beneficiaria di una rendita per figli e quindi

inclusa nel calcolo PC dell'assicurata.

Il reddito da lavoro della figlia

dell'insorgente, preso al netto delle spese per il conseguimento del reddito e

dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali, va dunque dapprima dedotto di

Fr. 1'500.- e il risultato ottenuto va riportato in misura di due terzi nei

redditi computabili della mamma, trattandosi senza alcun dubbio di un reddito

privilegiato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. a 1a frase LPC.

Per l'assicurata non va pertanto

considerata una franchigia, sia perché essa non ha realizzato alcun reddito da

attività lucrativa, sia perché la franchigia viene già dedotta sul reddito

della figlia.

Gli atti vanno dunque rinviati

all'amministrazione affinché proceda al ricalcolo del diritto alle prestazioni

complementari dell'assicurata conformandosi a quanto indicato.

2.17

L'insorgente

ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (docc. I e A8).

Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha

diritto al versamento di ripetibili dalla Cassa di compensazione (art. 61 lett.

g LPGA).

In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012

del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2

novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4

aprile 2016; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10

gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009).

2.18

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita

per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi della

richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di

prelevare spese.

Sul tema cfr. anche le STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa di

compensazione affinché, sulla scorta delle conclusioni tratte al considerando 2.16,

emani una nuova decisione sul diritto alle prestazioni complementari

dell'assicurata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione

verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 2'800.- (IVA inclusa, se dovuta) a

titolo di indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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