33.2021.17
PC percepite nascondendo una sostanza poi rivelata. Restituzione. Termine art. 25 cpv. 2 LPGA. L'assicurata ha commesso un crimine (art. 146 CP). Determinazione dell'importo da rendere: il consumo teorico che sarebbe intervenuto senza le PC maggiorate dalla commissione di reato
21 febbraio 2022Italiano72 min
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2021.17
IR/TB/sc
Lugano
21 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 2
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 ottobre 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1940, ha postulato
l’attribuzione di prestazioni complementari all’AVS con richiesta del 16
dicembre 2003 in cui ha negato, esplicitamente (mediante la cancellazione della
casella di richiesta e producendo la relativa attestazione fiscale
rispettivamente apponendo la sua firma in calce al formulario) l’esistenza di
alcuna sostanza (doc. 1 - 5/25; “libretti, depositi, ccp e ccb”). Questo
contrariamente alla realtà dei fatti siccome, come scoperto successivamente
dall’amministrazione (doc. 56), essa disponeva di averi, depositati su di un
conto risparmio soci della Banca __________ di __________ per un importo di
sicuro rilievo per il calcolo del suo diritto alle PC, di CHF 53'516.90 al 31
dicembre 2012. RI 1 ha così ottenuto prestazioni complementari indebite siccome
superiori al suo effettivo diritto.
1.2. Con una prima decisione di
restituzione datata 24 settembre 2020 (doc. 65) la Cassa cantonale di
compensazione, fondandosi sulla documentazione bancaria ricevuta
dall'assicurata (doc. 55 e 56) a complemento della revisione periodica
dell'estate 2019 (doc. 40), ha chiesto a RI 1 di rimborsare CHF 13'013, importo
percepito a torto tra il 1° settembre 2012 e il 31 agosto 2020. La Cassa, alla
luce della sostanza scoperta, ha ricalcolato il diritto alle PC della signora RI
1 (doc. 66-76) tenendo conto della stessa. Questa decisione non è stata
contestata, è cresciuta in giudicato ed il 23 ottobre 2020 (doc. 81)
l'assicurata, rappresentata dal figlio RA 2, ha chiesto alla Cassa di
compensazione di condonarle l'importo da restituire rilevando come la Cassa non
abbia, negli anni, svolto alcuna verifica chiedendole informazioni
supplementari, lasciandola così perseverare nel suo illecito agire.
L’assicurata ha negato l’intento di procacciarsi un indebito profitto, evidenziando
la sua vita modesta e le poche entrate e la volontà di non intaccare la sua
sostanza frutto dei risparmi di una vita. RI 1 ha poi evidenziato come gli
importi delle PC fossero versati proprio sulla relazione bancaria ove erano
depositati gli averi nascosti all’amministrazione, invocando la sua buona fede,
e rileva di essere ora degente in casa anziani e come la restituzione le
avrebbe notevoli ripercussioni economiche.
1.3. Il 13 ottobre 2020 (doc. 79)
l'autorità fiscale ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione il
verbale di audizione per l’autodenuncia del 29 luglio 2020 di capitali mai
dichiarati allestito quel giorno (doc. A6). Il 29 ottobre 2020 (doc. 82) la Cassa,
rilevato che sulla base del conto di risparmio non dichiarato aveva già
valutato il periodo dal 2012 al 2020, ha chiesto all'interessata una
dichiarazione bancaria che attestasse il saldo al 31 dicembre per gli anni dal
2005 al 2011 (doc. 84) sulla cui base, il 17 novembre 2020 (doc. 85), ha esteso
la sua richiesta di restituzione anche per il periodo dal 1° novembre 2005 al
31 agosto 2012, considerando una prescrizione più lunga (di 15 anni, art. 97
cpv. 1 lett. b CP) alla luce del sussistere degli estremi per ritenere
truffaldino l’agire dell’assicurata sin dal 2003, momento della richiesta delle
PC. L’amministrazione ha così chiesto alla signora RI 1 la restituzione di CHF 21'158.
1.4. Il 18 dicembre 2020 (doc.
101) l'assicurata si è opposta a questa decisione di restituzione, rilevando di
non avere invece contestato la decisione 24 settembre 2020 relativa a CHF
13'013, chiedendo il condono della restituzione. Essa ritiene infatti che non
sussistano i presupposti dell’ipotesi di truffa e, quindi, la non applicabilità
del termine di prescrizione di 15 anni come vorrebbe la Cassa.
1.5. Il 24 settembre 2021 (doc.
117) la Cassa di compensazione ha statuito sull'istanza di condono relativa
alla prima decisione (del 24 settembre 2020) emanata, respingendola.
L’amministrazione ha rilevato la scoperta degli averi bancari nascosti solo nel
2020, la negazione dell’assicurata relativa a depositi e disponibilità sin dal
2003 (domanda delle PC) e in tutte le revisioni successive, ciò che non
permette di considerare il sussistere di una buona fede.
1.6. Il successivo 4 ottobre 2021
(doc. A) la Cassa ha respinto invece l’opposizione formulata avverso la seconda
decisione di restituzione relativa al periodo dal 1° novembre 2005 al 31 agosto
2012 ritenendo che l’assicurata, al beneficio di PC sin dal 1 gennaio 2004,
abbia conseguito PC superiori a quelle di diritto a seguito dell’omessa
segnalazione della sostanza detenuta in banca, sottoscrivendo moduli non
veritieri nel contenuto e non controllabili da parte dell’amministrazione
(anche perché gli averi bancari neppure dichiarati fiscalmente). Il termine di
prescrizione previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA deve essere, d’avviso della
Cassa, quello di 15 anni relativo al reato di truffa commesso dall’assicurata.
In merito alla richiesta dell’assicurata di considerare il consumo di sostanza
a cui avrebbe dovuto fare fronte se non avesse beneficiato delle prestazioni
complementari, la Cassa ha obiettato di dovere procedere a stabilire la
sostanza esistente al 1° gennaio di ogni anno contestato (art. 23 cpv. 1 e 4
OPC-AVS/AI), e di non potere considerare un consumo di sostanza non avvenuto.
In merito alla quantificazione dell’importo da restituire l’amministrazione ha
osservato di avere posto a confronto il diritto quantificabile secondo la
corretta situazione economica della beneficiaria (CHF 24'512) e l'indebita
prestazione erogata (CHF 45'670), cifrando in CHF 21'158 l’indebito nel periodo
dal 1° novembre 2005 al 31 agosto 2012.
1.7. Con ricorso del 3 novembre
2021 (doc. I) RI 1, rappresentata dal figlio RA 2 e patrocinata dall'avv. RA 1,
chiede di accogliere la sua opposizione e di annullare la decisione del 4
ottobre 2021 invocando in sostanza le medesime argomentazioni contenute nell’opposizione.
Essa osserva che, dopo la sua degenza definitiva presso una casa anziani, il
figlio, accortosi che la madre mai aveva annunciato la sostanza detenuta in un
conto bancario (per oltre CHF 50'000) ha segnalato la circostanza, ciò che ha
condotto la Cassa ad emanare le due decisioni evocate.
La signora RI 1 contesta
il sussistere degli estremi di una truffa, e quindi la possibilità di applicare
una prescrizione di 15 anni alla richiesta di restituzione, siccome non avrebbe
posto in atto un agire attivo rispettivamente manovre truffaldine limitandosi a
omettere, barrando le caselle con le richieste di informazioni specifiche
formulate dalla Cassa a mano dei moduli e negando così l’esistenza di sostanza
(e questo sia alla richiesta di prestazioni sia in sede di revisione del
diritto), di possedere averi che avrebbero inciso sulla determinazione delle
PC. Essa qualifica tale agire come omissivo e non perseguibile a norma
dell’art. 146 CP. L’amministrazione non le avrebbe chiesto estratti bancari relativi
al conto sul quale le PC erano versate ciò che escluderebbe l’ipotesi di
truffa. La ricorrente ritiene di avere agito in buona fede siccome ignorante in
materia fiscale e assicurativa. Essa non avrebbe inoltre avuto intenzione di
conseguire un indebito profitto osservando che la sua sostanza è rimasta
invariata in questi anni e non è aumentata. Essa evidenzia poi che l’importo
delle PC era versato sul medesimo conto bancario sul quale era depositata la
sostanza non dichiarata alla Cassa. D’avviso della ricorrente la Cassa
cantonale di compensazione non ha posto in atto l’attenzione che doveva
prestare per evitare di versare prestazioni non dovute. Specificatamente per i
formulari delle revisioni essa ritiene, quale persona non avvezza alla materia
assicurativo sociale e fiscale, che alla domanda 8 relativa alla sostanza ha
risposto il vero ossia di non disporre di alcun libretto di risparmio e/o
deposito, come pure alcun titolo (doc. A8 e A9), siccome essa è titolare di un
conto risparmio. Essa relativizza poi l’entità dell’importo nascosto (oltre CHF
50'000) ed osserva che, malgrado il computo di tale sostanza, il diritto alle
prestazioni complementari è stato confermato dal 1° settembre 2020 e adeguato
dal 1° gennaio 2021 (doc. A7). RI 1 ammette di avere, al più, violato l'art. 31
LPC avendo fornito indicazioni inesatte, incomplete, con conseguente
prescrizione che di 7 anni massimi, restituzione già oggetto di decisione della
Cassa del 24 settembre 2020.
Essa ribadisce poi che, se
non avesse conseguito le PC come ricevute, avrebbe dovuto far capo alla
sostanza per il suo sostentamento e quindi, tale consumo, andrebbe computato
per la determinazione del suo diritto alle PC e per stabilire l’eventuale
importo da restituire. In conclusione la ricorrente evidenzia la sproporzione
tra importo nascosto e cifra richiesta in restituzione.
1.8. Con risposta di causa del 25
novembre 2021 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA
di respingere il ricorso con argomenti che, in dettaglio, saranno ripresi in
corso di motivazione laddove necessario. Opportuno è qui rilevare come
l’amministrazione evidenzi la tempestività del suo agire, l’impossibilità di
accertare la sostanza siccome nascosta oltre che alla Cassa anche al fisco, il
ripetuto agire dell’assicurata sia alla richiesta di PC sia nelle revisioni
periodiche nel 2008, 2012, 2016 e 2019. In merito al fatto che le rendite AVS e
PC erano versate sulla relazione dove erano depositati oltre CHF 50'000 non
dichiarati, alla Cassa non può essere rimproverato nulla in assenza di indizi
specifici di esistenza di una sostanza nascosta. L’UT competente non ha mai
inserito nelle tassazioni la sostanza di oltre CHF 50'000 depositata sulla
relazione bancaria siccome taciuta anche al fisco. La sola esistenza di un
conto, esatto per ricevere le rendite AVS e PC, non costituisce elemento di
dubbio in merito ai depositi sullo stesso.
La Cassa, in conclusione,
ritiene che l’assicurata abbia tenuto un comportamento attivo come costante
giurisprudenza federale e cantonale in materia ammettono. L’assicurata ha
commesso una truffa in suo danno e la prescrizione deve essere quella dell’art.
97 cpv. 1 lett. b CP.
In merito al consumo di
sostanza la Cassa rileva che i beni esistevano al momento della richiesta di PC
e sono sempre esistiti, ma taciuti, durante gli anni sino alla loro scoperta.
Ne viene che il calcolo eseguito delle PC deve considerare le cifre depositate
effettivamente in essere sul conto. Pertanto per il calcolo retroattivo del
diritto alle PC non si possono computare ipotetiche spese che l'interessata
avrebbe sostenuto per fronteggiare i suoi bisogni (attingendo dalla sostanza)
se avesse percepito PC inferiori a quelle ottenute in maniera fraudolenta.
1.9. Il 1° dicembre 2020 (doc. IX)
l'insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da
versare agli atti e la Cassa di compensazione non si è espressa al riguardo
(doc. X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Con il ricorso l'assicurata
ha chiesto l'ottenimento dell'effetto sospensivo giusta l'art. 49 cpv. 5 LPGA
(doc. I) e l'8 novembre 2021 (doc. III) il giudice delegato del TCA ha scritto
ad entrambe le parti chiedendo di prendere posizione su tale richiesta, non
essendo stata motivata né la revoca della sospensiva al gravame né la necessità
di suo ripristino. Il 10 novembre 2021 (doc. IV) l'insorgente ha precisato di
avere richiesto l'effetto sospensivo stante l'ambigua formulazione usata dalla
Cassa in merito alla natura della decisione e senza specifica concreta, ma che,
in base all'art. 49 cpv. 5 LPGA, l’effetto sospensivo è dato. Dal canto suo la
Cassa cantonale di compensazione ha affermato, il 25 novembre 2021 (doc. VI),
contestualmente alla risposta di causa, che alla luce della natura della
decisione, l'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo non aveva oggetto.
Il giorno successivo (doc. VIII) il giudice delegato ha comunicato alla
ricorrente che la richiesta di effetto sospensivo era priva d’oggetto e che
quindi non sarebbe stato emesso uno specifico decreto in merito.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la
verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso il 17 novembre
2020 dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per
le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1°
novembre 2005 al 31 agosto 2012, calcolate in CHF 21'158
2.3. L'art.
25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse
devono essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art.
25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto
di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3
anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Nella STF
9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del
testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è
rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso
1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la
pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni
in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni
sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano
adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale
della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF
126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre
2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF
U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e
quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di
una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF
9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285
del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità
giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di
una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente
(art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare
una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle
prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione
formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti
giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF
126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è
stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale
di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18
gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la
riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di
controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
Fatti
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In concreto,
dopo avere saputo (a seguito dell’autodenuncia in sede fiscale) nel 2020 di un
fatto nuovo, ossia l'esistenza di oltre CHF 50'000 a risparmio mai dichiarati
dall'assicurata a livello fiscale e alla medesima Cassa, con decisione formale
del 24 settembre 2020 (doc. 65) l’amministrazione ha stabilito il nuovo diritto
alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° settembre 2012 al 31
agosto 2020 e successivamente, con decisione del 27 novembre 2020 (doc. 85),
oggetto della lite, dal 1° novembre 2005 al 31 agosto 2012.
Come risulta dai fogli di calcolo allegati alle decisioni,
computandole ogni anno i risparmi risultanti dai relativi estratti conto
bancari che ha chiesto all'assicurata (doc. 84), la Cassa di compensazione ha
stabilito che dal 1° novembre 2005 l'interessata aveva diritto alle PC in
misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza. Constatato quindi un
indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, le
ha chiesto la restituzione della somma di CHF 21'158 erroneamente versati da
quel momento fino al 31 agosto 2012, corrispondente alla differenza fra le PC
incassate e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di
tempo. Per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2020, la richiesta di
restituzione della Cassa era di CHF 13'013, importo che l'assicurata non ha
contestato e che le ha versato il 22 ottobre 2020 (doc. 105-1/2).
2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù
dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a
domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene
sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo
scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. Il
22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente
Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma
delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Si rileva
che in caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio
quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve
essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con
riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445
consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009
del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid.
3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità
giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non
ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il
nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di
diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).
Le Disposizioni transitorie della modifica del 22
marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto
anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della
modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma
delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione
complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare
annua. Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019
prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento
dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC)
percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv.
1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni
transitorie della modifica del 22 marzo 2019.
In concreto, la domanda di restituzione del 17 novembre 2020
concerne il diritto alle PC della ricorrente per un periodo antecedente la
Riforma delle PC, perciò fanno stato le norme vigenti fino alla sua entrata in
vigore.
2.7. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto
alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,
fra i quali v'è:
" c. un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, per
quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi
e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112
500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;".
2.8. Nella decisione impugnata,
l’amministrazione ha computato all'insorgente la somma di oltre CHF 50'000 a
titolo di averi a risparmio per ogni anno dal 2005 al 2012 sulla base dei
relativi estratti conto bancari (doc. 84), importi quindi effettivamente nella
disponibilità dell’assicurata e che non erano mai stati notificati né nel
formulario di richiesta delle prestazioni complementari nel 2003 né nelle
revisioni periodiche che sono avvenute nel 2008 (doc. A8), nel 2012 (doc. 16),
nel 2016 (doc. 29) e nel 2019 (doc. A9) alla Cassa.
Litigioso fra le parti è il principio stesso della restituzione,
che dipende dal reato penale che si configura e dalla prescrizione dell'azione
penale che varia in funzione della gravità del reato. Occorre in primo luogo
esaminare se il comportamento posto in atto dalla ricorrente al momento della
domanda di PC, e anche successivamente con le revisioni periodiche, sia
costitutivo di truffa (art. 146 CP) come ritenuto dalla Cassa, e quindi
soggetto a un termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP),
oppure del reato previsto dall'art. 31 LPC come sostenuto dall'insorgente, il
cui termine assoluto di perenzione giusta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA è di 7
anni (art. 97 cpv. 1 lett. d CP) e in tal caso la decisione del 24 settembre
2020 avrebbe già regolato questa questione.
2.9. Per l'art. 25 cpv. 2 LPGA nel
tenore fino al 31 dicembre 2020, il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione
ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante.
Innanzitutto occorre evidenziare che in ambito di restituzione di
prestazioni complementari indebitamente riscosse, nella sentenza pubblicata in SVR
2020 EL Nr. 9 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 6.2 che, affinché si possa
applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta
l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione
sia stato condannato (DTF 118 V 193 consid. 4a, DTF 140 IV 206 = SVR 2014 EL
Nr. 13). La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede la
giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo
comportamento concreto. La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1, eleva a delitto
a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180
aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui
il Codice penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare:
"
a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene indebitamente da un
Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una
prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
d. non ottempera
all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)."
2.10. Come già evocato nella STCA
33.2020.1 del 9 marzo 2020 va qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in
vigore il nuovo art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento
illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale. La
norma erge a delitto il comportamento teso all'ottenimento, per sé o per terzi,
di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore,
o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in
altro modo”, dove
l'autore “inganna una persona o ne conferma l'errore”. Come rammenta
la dottrina, questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata
in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP),
per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali
in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347
ad 3.1.4). L'art. 148a CP, essendo entrato in vigore posteriormente alle
richieste di prestazioni complementari formulata dall'assicurata nel 2003, non
è applicabile alla fattispecie (STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre
2020, consid. 6.2) almeno fino al 30 settembre 2016.
Va qui evidenziato, per
completezza, come, in una recente giurisprudenza, il TF abbia considerato il
reato di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o
dell’aiuto sociale, quale reato commesso anche per una semplice omissione e non
necessariamente mediante il tacere a fronte di una richiesta
dell’amministrazione interessata, si vedano al proposito le STF 6B_1161/2019
del 4. dicembre 2019, 6B_1030/2020 del 30 novembre 2020 e 6B_1246/2020 del 16
luglio 2021 dove l’Alta Corte ha ritenuto:
" Die Bestimmung ist als Auffangtatbestand zum Betrug (Art. 146 StGB)
konzipiert und wird im Bereich des unrechtmäßigen Bezugs von Sozialleistungen
anwendbar, wenn das Betrugsmerkmal der Arglist nicht gegeben ist. Der
Tatbestand erfasst jede Täuschung. Diese kann durch unwahre oder unvollständige
Angaben erfolgen oder auf dem Verschweigen bestimmter Tatsachen beruhen. Dabei
umfasst die Tatbestandsvariante des "Verschweigens" auch das passive
Verhalten durch Unterlassen der Meldung einer veränderten bzw. verbesserten
Lage. Im Unterschied zum Betrug setzt das Verschweigen von Tatsachen keine
Garantenstellung im Sinne eines unechten Unterlassungsdelikts voraus. Da nach
dem Gesetz alle leistungsrelevanten Tatsachen gemeldet werden müssen, genügt
zur Tatbestandserfüllung die bloße Nichtanmeldung geänderter Verhältnisse
(Urteile 6B_1030/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.2; 6B_1033/2019 vom 4.
Dezember 2019 E. 4.5.2; je mit Hinweis auf die Botschaft vom 26. Juni 2013 zur
Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes; BBl 2013 6036 ff.).
Der Tatbestand von Art. 148a StGB ist als Vorsatzdelikt ausgestaltet und setzt
in der Variante des "Verschweigens" individuelles Wissen um Bestand
und Umfang der Meldepflicht sowie tatsächlichen Täuschungswillen voraus (Urteil
6B_1033/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 4.5.6). Eventualvorsatz genügt (vgl. Art.
12 Abs. 2 StGB).”
2.11. In
concreto la Cassa ritiene che l’agire dell’assicurata qui ricorrente adempia i
presupposti della truffa (art. 146 CP), come vuole la giurisprudenza federale e
cantonale in materia (per tutte: STCA 33.2020.,1 del 9 marzo 2020 in re C. dove
è citata la giurisprudenza federale più rilevante in materia in uno con la
dottrina). In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione
sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore
dell'assicurazione sociale, dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un
terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o
dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, deve essere
ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati
gli ulteriori presupposti della norma.
Come rammenta Kuelen
nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia
federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e
l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto
sociale, ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto,
caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto, in
particolare, la natura dell'inganno, se dato con un comportamento attivo o
passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e
dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie
(il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per
esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del
silenzio qualificato.
Come ricorda la dottrina ed ammette la giurisprudenza federale, un
comportamento puramente omissivo può essere costitutivo di un inganno astuto
solo laddove sussista un dovere d’agire, d’informare legalmente prevista, o
contrattualmente imposta che crea una posizione di garante ("Garantenstellung"). Un’omissione, in
caso di obbligo d’agire, può quindi realizzare un inganno astuto e, se dati gli
ulteriori presupposti del reato, condurre a una condanna per truffa (Margaret Kuelen, op. cit., pag. 331 sub.
1.4.2.1; Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11
consid. 2.3.2). In assenza di una posizione di garante occorre verificare se il
comportamento dell’autore sia attivo e possa costituire un inganno astuto.
Come già nella STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020 appare opportuno,
di seguito, esporre l'evoluzione della giurisprudenza federale per
contestualizzare compiutamente il tema e per poi verificare la correttezza
della decisione impugnata.
2.12. Il Tribunale federale, nella
DTF 127 IV 163 (emanata a seguito dell'annullamento parziale di un precedente
giudizio da parte dell'Alta Corte con la STF 6S.288/2000), nel 2001 ha ritenuto
- riferendosi all'allora art. 148 CP che reprimeva la truffa - che il
procacciamento indebito di prestazioni complementari dell'assicurazione sociale
fosse costitutivo di truffa e che un inganno per atti concludenti è adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni dell'assicurazione
concesse esclusivamente alle persone indigenti si limita a dar seguito alla
domanda dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua
situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una
fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarata (cfr. consid.
2). In sostanza, come rilevabile in particolare dalla citata STF 6S.288/2000
del 20 settembre 2000, l'imputato era giunto dall'estero in Svizzera dove, una
volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di soggiorno allora
vigenti, aveva chiesto il versamento delle PC sottacendo di avere conseguito
delle vincite a una lotteria francese per importi molto rilevanti. L'Alta Corte
ha considerato come:
" 3 (…)
b) Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend
coupable d'escroquerie notamment celui qui, dans le
dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses et a de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.
Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq ans ou plus ou de l'emprisonnement,
soit d'une peine plus lourde que celle prévue par (la) LPC. (…).
Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur
ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi
induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette
erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un
préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime (…).
aa) La tromperie consiste à faire naître chez la
dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites,
orales, par gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe
quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une
déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit
l'affirmation d'un fait (…).
La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation
d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce
dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de
celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une
tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il
a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une
obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120
IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276;
(…)).
Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par
des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par
commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas
révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances
sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines
circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence
dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15
n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 a CP p. 140).
Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en
outre que la tromperie commise soit astucieuse.
Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur
recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque
l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est
pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement
exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246
consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid.
1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités). (…). L'astuce n'est
pas réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et
la jurisprudence citée).
bb) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en
faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office
cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une
fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était
accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant
sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué
cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (…)
Il est constant que le recourant a, au plus tard en
1980 et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de
l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes
les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès
lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie. Or,
celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par actes
concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance lui
permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement.
En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par commission en
requérant des prestations de l'Office cantonal.
Par ailleurs, s'il ressort des faits ainsi établis
que le recourant ne s'est pas livré à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais s'est contenté de déclarations
incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses agissements restent astucieux,
dès lors que l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune,
placée d'abord en Allemagne puis à la Banque Clariden de Zurich. (…)"
(sottolineatura del redattore)
Nella DTF 131 IV 83, al consid. 2.1.3, il TF ha ritenuto come l'obbligo
di informare giusta l'art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una truffa commessa per
omissione, non crea alcuna posizione di garante:
" Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von
Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle
objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts
des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als
Erfolgsdelikt dar. Art. 16 ELG ist kein Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung
eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen die Auszahlungen jeweils
monatlich erfolgen und damit auf Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger
während der ganzen Leistungsdauer gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der
Behörde alle Umstände zu melden, die Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe
der Leistungen haben können, bedeutet dies nicht, dass die Straftat ein
Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und unvollständige Angaben oder in anderer
Weise für sich oder einen anderen eine Leistung im Sinne dieses Gesetzes
erwirkt, die ihm nicht zukommt, und anschließend seine Mitteilungspflichten
verletzt, verwirklicht den Tatbestand weder durch pflichtwidriges
Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen rechtswidrigen Zustandes noch durch
ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung weiter. Der Tatbestand umfasst nach
seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken einer Leistung durch
täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil des Tatbestands
massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen). Wer eine Straftat
nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen Zustand, sondern führt
einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen Erwirken von Leistungen
besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird mit jeder Zahlung jeweils
neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand enthält keine Elemente,
die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten ausdrücklich oder zumindest
sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art. 24 ELV verankerten
Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines Tatbestands massiges
Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil eingehend dargelegt,
dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen vermag (Urteil 6S.288/2000
vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann verwiesen werden.".
Questa giurisprudenza è stata confermata nella successiva DTF 140
IV 11, in cui l'Alta Corte ha precisato come la truffa per
omissione presupponga che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di
agire e come gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a prestazioni
assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali rilevanti per
la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l'Alta
Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda
al proposito Salome Krieger Aebli,
Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010
pag. 169 segg. in particolare pag. 170).
La nostra Massima Istanza ha rilevato come:
" 2.4.3 Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung aufgrund
von Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht gemäß Art.
24 ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen
vermag (a.a.O., E. 2.1.3 S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine
bereits in einem nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene
Auffassung, dass aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante
Veränderungen zu melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (…) An
dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid
6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O.,
S. 183 f.), ist festzuhalten.”
La violazione dell'obbligo di informare posto dall'art. 24 OPC-AVS/AI,
secondo cui:
" La persona
che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità
a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per
le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.”,
così come l'obbligo generale di informare previsto dall'art. 31
LPGA, non creano quella Garantenstellung che permette di ritenere un
obbligo giuridico accresciuto di comunicare e informare, e tale, se violato, da
costituire un inganno a norma dell'art. 146 cpv. 1 CP (truffa commessa per
omissione). In effetti, il Tribunale federale, sempre nella DTF 140 IV 11,
precisa che:
" 2.4.4 Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede
wesentliche Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu
melden, ist gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG)
beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB)
stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des
Grundsatzes von Treu und Glauben (…). Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung
des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie
es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die
Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (…). Eine Verletzung
der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht
weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen
Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten
Zahlungen und damit vor Schaden bewahren."
Proseguendo poi con queste considerazioni, la nostra Massima
Istanza ha affermato che:
" 2.4.6 Die Missachtung der gesetzlichen oder
vertraglichen Melde- oder Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (…).
Dazu gehören etwa neben Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen
auch strafrechtliche Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht
gemäß Art. 31 Abs. 1 ATSG geht."
Il riferimento è fatto alle norme sanzionatorie specificatamente
previste nelle leggi istituenti le assicurazioni sociali (in particolare, per la
materia qui in esame, l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC). Il Tribunale federale ne
deduce come:
" Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der
Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des
öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser
Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen,
dass Sozialversicherungs-leistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die
rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der Sozialversicherung
sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und Leistungen
beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E. 5.1). Auch in
Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei systematischer
Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung der
Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen das
Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen
vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt
sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände
hinzukommen. Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten
keinen Sinn bzw. wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine
Garantenpflicht ableiten und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug
qualifizieren wollte."
L'Alta Corte ha però ricordato, sempre al consid. 2.4.6, come:
" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch
gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen,
gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich
der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine
verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines
Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl.
Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163,
Regeste und Sachverhalt C)."
In estrema sintesi, tacere a fronte di un obbligo giuridico (art.
24 OPC-AVS/AI) e non indicare all'amministrazione fatti rilevanti, a sé solo,
non costituisce un inganno astuto che consente di ritenere una truffa commessa
per omissione, poiché la posizione di garante non è deducibile dalla norma
citata e, tantomeno, dall'art. 31 cpv. 1 LPGA (che prevede per l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione, l'obbligo
di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione).
Per il TF, però, nel caso in cui l'assicurato sia specificatamente
interpellato e gli sia richiesto di fornire informazioni sulla sua situazione
personale, medica o finanziaria, laddove vi sia una menzogna, allora è
ipotizzabile la truffa. In effetti, in questa costellazione, l'inganno non è più
commesso per omissione, ma con azione diretta dell'agente che scientemente
omette di rispondere in maniera completa e veritiera alle richieste (come nella
fattispecie della STF 6S.288/2000 e della successiva DTF 127 IV 123 citate in
precedenza).
Nella DTF 140 IV 206 il Tribunale federale, confermando la sua
giurisprudenza, esaminando gli artt. 25 cpv. 2 LPGA e 31 cpv. 1 LPGA ha
ritenuto che la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica
importante di circostanze suscettibili di influenzare il diritto alle prestazioni
è punito con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle
assicurazioni sociali (cfr. consid. 6.3.2.2). Inoltre, il fatto di non dare
seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni
cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e
pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (cfr. consid. 6.4).
In precedenza, la 2a Corte di diritto sociale del Tribunale
federale aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013 (STF 9C_232/2013
consid. 4.1.2), come:
" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après
avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa
situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et,
partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se
borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément
déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son
silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a
été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au
moins par acte concluant ou silence qualifié."
Nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 la nostra Massima
Istanza ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto all'assistenza
sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una relazione bancaria
su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un caso del tutto simile
Considerandi
si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel giudizio l'Alta Corte ha
ritenuto come la persona interessata avesse:
" (…) complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide
financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de
revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide
financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de
prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes
souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine,
X. a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal. Sur cette base, X. a
perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide
financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un
rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X. était
titulaire d'un compte privé auprès de la banque A., lequel présentait un solde
créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une
personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution
précitée. (…)".
A fronte di questa situazione, il Tribunale federale ha formulato
le considerazioni seguenti:
" 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.2
Cette infraction se commet en principe par
action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS
830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation
et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte
pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les
prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive
- par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en
revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de
prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter
le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de
la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière
conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir
l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou
économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par
omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et
les références citées).
Une escroquerie par actes concluants a également été
retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement
accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité
compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la
production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune
non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b
p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou
dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires
tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies
l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83
consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre
2013.
consid. 4.1.3)."
2.13
Come esposto nella STCA
33.2020.1
del 9 marzo 2020 già citata (e certamente nota anche alla
patrocinatrice del ricorrente siccome pubblicata il 13 agosto 2020 in www.sentenze.ti.ch),
va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, a cui l'amministrazione
si affida e a cui deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una
verifica completa, l'autore inganna l'amministrazione. Per la realizzazione del
reato dell'art. 146 cpv. 1 CP occorre però non solo un inganno, ma lo stesso
deve essere anche astuto.
A questo proposito, nella succitata STF 6B_99/2015 l'Alta Corte ha
esposto quanto segue:
" 3.3 Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si
leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est
toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention
ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle.
Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande
diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être
trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière
d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations
les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par
exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide
sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces
ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune
non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts
6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011
consid. 4.1.2 et les références citées)."
Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22
gennaio 2019 e le STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020 (specie il
consid. 7) concernenti un caso ticinese giudicato da questo TCA, in cui
la nostra Massima Istanza ha ribadito e riassunto la giurisprudenza in materia
penale e si è così espressa sulla realizzazione del reato di truffa previsto
dall'art. 146 CP:
" 7.
7.1
Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole
di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il
reato presuppone che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un
comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti
oggettivi presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da
atti concludenti (DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2 pag. 14).
L'inganno dev'essere astuto. Secondo la giurisprudenza, l'astuzia è data quando
l'autore mette in atto un tessuto di menzogne o utilizza particolari
macchinazioni. Nel caso di semplici indicazioni false, l'astuzia è ammessa
laddove una loro verifica non è ragionevolmente esigibile, oppure non è
possibile o può essere eseguita soltanto con difficoltà, oppure ancora quando
l'autore trattiene la vittima da una verifica o, date le circostanze, prevede
che essa tralascerà di effettuarla in virtù di un particolare rapporto di
fiducia. L'elemento non è per contro realizzato quando la vittima dell'inganno
avrebbe potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione. La fattispecie non
esige però che la vittima dia prova della massima diligenza possibile e prenda
tutte le misure immaginabili per evitare l'errore. L'astuzia viene meno
soltanto nel caso di leggerezza della vittima (DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2 pag.
154; 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 81 e
rinvii; sentenza 6B_725/2017, citata, consid. 2.3.1).
7.2
La giurisprudenza nell'ambito delle assicurazioni
sociali ha già escluso che la semplice violazione dell'obbligo di informare sia
costitutiva del reato di truffa (DTF 140 IV 11 consid. 2.4.1 pag.
15). Il fatto di continuare a percepire delle prestazioni non può essere
interpretato come la manifestazione positiva - per atti concludenti - del
carattere immutato della situazione. Detto ciò, la situazione deve essere
analizzata in modo diverso quando la riscossione delle prestazioni è
accompagnata da altre azioni che consentono di interpretare oggettivamente il
comportamento della persona assicurata come l'espressione dell'immutata natura
della situazione. Ciò si verifica se l'assicurato non risponde o non risponde
in modo veritiero alle domande esplicite dell'assicuratore volte a stabilire
l'esistenza di un cambiamento delle circostanze personali, mediche o economiche;
in tali casi non si tratta più di un caso di frode per omissione, ma di inganno
attivo (DTF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3
pag. 210; DTF 140 IV 11 consid. 2.4.6 pag.
18.
e le sentenze citate; sentenze 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 consid. 3.2
e 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 1.1).
7.3
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
accertato, in maniera non arbitraria (consid. 3.3), che la ricorrente fosse
cosciente di essere proprietaria dell'appartamento in Francia sin dalla prima
richiesta per assegni famigliari. Questi accertamenti, vincolanti per il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), sono determinanti sotto il profilo
dell'esame dell'inganno astuto. Omettendo di informare la Cassa della sostanza
immobiliare, la ricorrente ha a più riprese fornito indicazioni false non solo
all'occasione della richiesta delle prestazioni sociali, ma anche al loro rinnovo
per gli anni seguenti. Nulla cambiano le DTF 140 IV 11 e DTF 140 IV 206 invocate dalla
ricorrente, secondo le quali non costituisce un inganno per commissione il
fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, in modo passivo, che
ricorda l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze. Infatti, la
ricorrente non si è limitata passivamente e a un caso isolato a non informare
la Cassa del suo appartamento, bensì ha sottaciuto sistematicamente l'esistenza
dello stesso ad ogni richiesta annuale di rinnovo delle prestazioni sociali,
nonostante queste ultime indicassero esplicitamente l'obbligo di informare ogni
cambiamento rilevante nel reddito e nella sostanza (sentenza 6B_741/2017 del 14
dicembre 2017 consid. 6.3.3). Inconsistente è anche l'argomentazione secondo la
quale la ricorrente non ha agito intenzionalmente poiché ignorato l'esito della
compravendita fino all'ottenimento dei documenti alla morte del padre. Come già
rilevato in precedenza, i giudici cantonali non hanno accertato arbitrariamente
i fatti. Non è nemmeno insostenibile la loro interpretazione secondo cui la
ricorrente sapesse di essere proprietaria e che la compravendita fosse andata a
buon fine. La ricorrente ha pertanto ingannato astutamente la Cassa, alla quale
non può essere rimproverata una leggerezza nelle sue verifiche dal momento che
non c'erano ragioni di nutrire dubbi in merito all'eventuale esistenza di un
appartamento all'estero, oltretutto neanche segnalato all'autorità fiscale
ticinese (sentenza citata 6B_741/2017 consid. 6.2.3). Tanto più che la Cassa
non aveva i mezzi per sincerarsi di eventuali averi all'estero. Senza arbitrio,
dunque, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto adempiuti gli
elementi costitutivi del reato di truffa secondo l'art. 146 CP e applicato
il termine di prescrizione di 15 anni.".
2.14
Quanto all'ulteriore
condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nella predetta STF
6B_99/2015 il Tribunale federale ha ribadito i concetti già esposti in
precedenti giudizi, ossia che:
" 3.4 Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans
laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé
celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à
ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de
disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte
litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations
prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur
lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été
connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles
prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient
en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable
pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014
consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3
et les références citées).".
In quel caso, il Tribunale federale ha
concluso che:
" 3.6 (…) En tout état de cause, les éléments
constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le
recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une
fortune représentant 20 ans d'économies."
2.15
Riassumendo,
se l'inganno dell'autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti
salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno
astuto, ma unicamente una violazione dell'art. 31 LPC. Tale fattispecie si
contrappone alla truffa dell'art.146 CP commessa per atti concludenti.
Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., pag. 331 e segg.,
" (…) l'agire
dell'autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti
che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione
del beneficiario delle prestazioni (…) (se) l'autore agisce (attivamente) per atti
concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno
astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni
in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d'informazioni
dell'istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla
sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni
assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la
mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dell'assicuratore
sociale a riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita)
prestazione."
A questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del
3.
febbraio 2012 e alla STF 9C_171/2014 pubblicata nella già citata DTF 140 IV
206, dove l'Alta Corte ha esplicitamente indicato, nelle considerazioni del
punto 6.3.1.3, che:
" L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer
toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une
prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les
prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement
actif de tromperie. (…)
Il convient en revanche d'analyser la situation de
façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres
actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré
comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas
lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux
questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de
modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en
effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie
active
(ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p.
18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur
cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3)."
Per l'autrice Kuelen,
" Ciò
avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera
alla specifica richiesta dell'istituto assicurativo. In questa costellazione l'autore
compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra ipotesi è
invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande dell'assicuratore
sociale, con l'omissione di indicare gli elementi rilevanti ai fini dell'ottenimento
della prestazione."
Margaret Kuelen (op.
cit., pag. 335) ricorda come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta
fallace del beneficiario di prestazioni a precise domande dell'assicurazione
sociale adempie il presupposto dell'inganno astuto in considerazione del fatto
che "l'amministrazione difficilmente
avrebbe potuto scoprire la fonte del reddito celata dall'autore"
(si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).
Va infine evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna,
che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della
determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione (per
un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011, in
particolare consid. 2.4.2).
2.16
Nel caso concreto, la
ricorrente ha postulato l'ottenimento di prestazioni complementari nel 2003 con
il raggiungimento dell'età della pensione (doc. 1). Lo ha fatto sottoscrivendo
e firmando un modulo in cui ha espressamente negato l’esistenza di sostanza e
di averi. A sostegno di questo ha prodotto l’attestazione fiscale relativa al
biennio ultimo precedente la domanda. Da quel momento, e fino al momento
dell’autodenuncia alla Cassa di compensazione nel giugno 2020 per il tramite
del figlio (doc. 54 e 56), l'assicurata non ha mai dichiarato di possedere oltre
CHF 50'000 di sostanza sotto forma di averi a risparmio depositati su un conto
bancario. Ciò non è avvenuto né ad ogni ricalcolo annuo effettuato d'ufficio o
durante l'anno in occasione di modifiche personali, materiali o economiche
comunicate dall'assicurata medesima, né in occasione delle varie revisioni
periodiche che si sono succedute negli oltre 15 anni di diritto alle
prestazioni complementari: nel 2008 (doc. A8), nel 2012 (doc. 16), nel 2016
(doc. 29) e nel 2019 (doc. A9).
Infatti, nel formulario di richiesta di una prestazione
complementare alla rendita AVS o AI che l'assicurata ha compilato nel mese di
dicembre 2003, al capitolo concernente la "Sostanza
al 1. gennaio dell'anno corrente" la domanda n. 41 precisa
"Libretti di risparmio e di deposito,
numerario, c.c.p. e c.c.b. (Allegare
i giustificativi, documentando eventuali consumi)" e la domanda n. 42 "Titoli (Allegare
i giustificativi, documentando ev. consumi)".
Sottostante a queste domande v'è poi un'"Avvertenza per le cifre 41-42",
ovvero che "Tutti i capitali a
risparmio, libretti, obbligazioni e titoli, devono essere indicati alle cifre
41-42 anche se si tratta di importi di lieve entità." (doc.
1-5/25).
A questi due quesiti l'assicurata ha risposto negativamente,
barrando le relative caselle, ovvero tirando una riga a significare che non
aveva né libretti, né numerario, né conti correnti e neppure titoli. La
ricorrente nemmeno ha indicato degli importi alla domanda n. 29 relativa agli
"Interessi lordi (Allegare la documentazione circa l'ammontare
dell'importo)" maturati su "Depositi a risparmio, Titoli, Mutui", tirando una riga
obliqua in luogo di indicarne l'ammontare.
Le stesse risposte, ossia la negazione del possesso di danaro
depositi soldi o averi, è stata data sempre sino all’autodenuncia nei moduli
che la signora è stata chiamata a compilare. La signora RI 1 ha sempre barrato,
tracciando una riga nell'apposito spazio riservato ai franchi, le risposte alle
domande. Così facendo essa ha manifestamente assunto un comportamento attivo
nei confronti della Cassa ingannandola, come vedremo, astutamente e in maniera
assolutamente attiva. Ciò che non poteva sfuggirle.
In occasione delle quattro revisioni periodiche evocate, in cui la
domanda n. 8 si riferisce alla sostanza posseduta al 1° gennaio dell'anno in
corso e recita:
" Libretti
di risparmio e di deposito, numerari (allegare
dichiarazione)
Titoli (allegare dichiarazione)
Proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale (allegare copia catastrino)
Altri fattori della sostanza (incluse
partecipazioni a comunioni ereditarie)."
l’assicurata ha sempre
mentito sapendo di mentire perché l’esistenza della sua sostanza economica le
era ampiamente nota. La sua menzogna è poi stata sorretta dalla produzione
delle decisioni di tassazione che non menzionano gli averi in questione siccome
mai dichiarati prima dell’autodenuncia nota al fisco.
2.17
A proposito di questi
formulari di revisione periodica l'insorgente ha osservato, producendo quelli
del 2008 (doc. A8) e del 2019 (doc. A9) - ma lo stesso vale pure per quelli del
2012.
e del 2016 agli atti della Cassa -, che nulla le si può rimproverare se
non ha dichiarato l’esistenza (ma non la consistenza, mai neppure dichiarata al
fisco) del conto di risparmio detenuto presso la Banca __________. Essa ritiene
poi che la domanda si riferisce a libretti di risparmio e/o deposito che, a
tutti gli effetti, non possedeva. RI 1 evidenzia inoltre che la relazione
bancaria sulla quale erano depositati gli oltre CHF 50'000 non dichiarati è la
stessa su cui l'assicurata riceveva non solo la rendita AVS, ma anche le
prestazioni complementari, perciò l'esistenza di questo conto non è mai stata
nascosta alle autorità. Essa nega, come indicato, di avere mantenuto un
comportamento attivo qualificabile quale inganno per commissione, tanto che ha
prodotto gli estratti conto bancari appena glieli sono stati chiesti. La
signora RI 1 contesta poi l’esistenza di un’astuzia visto che né al momento
della richiesta delle PC nel 2003 e neppure in seguito le è mai stato chiesto
un estratto bancario del conto sul quale erano versate le prestazioni. Una
negligenza sarebbe da imputare all'amministrazione, che non ha prestato la
prudenza minima necessaria per evitare errori di calcolo. La tesi è ai limiti
della temerarietà e non può essere seguita.
2.18
RI 1 si è annunciata alla
Cassa, nel dicembre 2003 e successivamente in occasione delle revisioni
ricordate, indicandosi come indigente quando non lo era. Ha mentito
sfacciatamente (per conservare l’entità della sua sostanza), sottoscrivendo il
falso, indicando assenza di averi bancari e, a conforto di tale suo dire, ha
prodotto all’amministrazione le decisioni fiscali che non recavano gli importi
della sostanza siccome non dichiarata. L’inganno è avvenuto in maniera attiva,
ripetuta nel tempo e costantemente ribadita. L’inganno è astuto siccome non
verificabile da parte dei funzionari e sorretto da decisioni fiscali provocate
da indicazioni incomplete rispettivamente erronee all’autorità fiscale. Non
solo. L’amministrazione qui interessata, pur conoscendo un numero di conto e
una banca preso la quale era aperto con la finalità di ricevere rendite AVS e
PC, non conosceva l’entità del conto (con il conforto delle decisioni fiscali),
non poteva immaginare, in assenza di qualsivoglia elemento di sospetto in
merito (non essendolo la titolarità di una relazione bancaria), che la signora RI
1.
avesse ingannato in merito il fisco prima e la stessa Cassa poi. Sostenere il
contrario appare non solo pretestuoso ma addirittura temerario.
L’amministrazione di massa cui la Cassa è confrontata e la rilevanza delle
dichiarazioni dell’assicurato postulante le prestazioni in uno con il supporto
della documentazione chiesta e prodotta, non permettono di porre in capo ai
funzionari una responsabilità per non avere chiesto la consistenza dell’entità
della relazione bancaria in assenza di elementi di sospetto.
I fatti sono emersi solo a seguito dell’autodenuncia all’autorità
fiscale da parte del figlio dell’assicurata e gli accertamenti che ne sono
seguiti sono facilmente deducibili dagli atti. In concreto, a non averne il
minimo dubbio, la ricorrente ha ingannato astutamente i preposti funzionari
della Cassa, sia nel dicembre 2003 quando ha postulato le PC sia
successivamente in occasione delle revisioni, e questo in maniera astuta
ripetutamente.
2.19
Se già lasciare in bianco
risposte tese a sapere la consistenza di una sostanza economica, non indicando
l'esistenza della stessa, è sufficiente per ritenere il sussistere di un
inganno per atti concludenti (e non per omissione), ancor di più lo è annunciarsi
come indigente e rispondere negativamente a domande specifiche o il barrare
tali domande a significare assenza di averi. In merito si faccia riferimento
alle STCA 33.2019.23-24 del 25 maggio 2020, consid. 2.15, STCA 33.2020.1 del 9
marzo 2020 e STCA 33.2019.23-24 del 25 maggio 2020, consid. 2.15 nonché alle
sentenze federali STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3.
Il formulario di richiesta delle prestazioni complementari (come quello
relativo alla revisione del diritto) è molto chiaro sull'aspetto della sostanza
e dei redditi, le domande sono espresse in modo semplice e sono facilmente
comprensibili a tutti e contemplano palesemente ogni tipo di avere e sostanza
in qualsiasi forma senza possibile ambiguità. Per di più, per rendere ancora
più chiara la tematica, per le domande n. 41 e 42 v'è una spiegazione
aggiuntiva.
Ma non solo. Ogni decisione consegnata agli atti con cui a RI 1 è
stata concessa una rendita PC precisa e specifica espressamente l’obbligo di
notificare (per rendere pienamente consapevoli gli assicurati) ogni situazione
rilevante per la determinazione del diritto.
Va quindi pienamente ribadito che la ricorrente ha ingannato
astutamente i funzionari della Cassa inducendoli ad atti pregiudizievoli al
patrimonio della stessa ad indebito profitto della ricorrente stessa.
2.20
L’inganno della ricorrente, come
detto, è astuto siccome una verifica non era ragionevolmente esigibile (citate
STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020, consid. 7.1) e non poteva essere scoperto dalla
Cassa. I funzionari hanno eseguito le verifiche che ci si poteva aspettare e
hanno effettuato le revisioni periodiche come previsto dall'art. 30 OPC-AVS/AI.
L’inganno è stato rafforzato dalla produzione di decisioni fiscali non corrette
ottenute dall’assicurata mediante indicazioni incomplete anche a
quell’autorità. Nella domanda di PC del 2003 l'assicurata ha prodotto la
dichiarazione di imposta transitoria 2003A, in cui non ha dichiarato titoli e
altri collocamenti di capitali (doc. 1-13/25). Al questionario di revisione del
2008.
essa ha allegato la notifica di imposta IC 2006 del 7 giugno 2007 (doc.
7-5/7), da cui risulta che nessuna sostanza è stata dichiarata. Lo stesso vale
per la revisione del 2012, in cui la notifica IC 2010 del 24 agosto 2011 (doc.
16-3/4) indica una sostanza imponibile nulla, seppure non vi sia il dettaglio
delle voci. Anche la revisione del 2016 include una notifica di tassazione, la
IC 2015 del 7 aprile 2016 (doc. 29-5/5), e anche in tal caso non è stata
annunciata all'autorità fiscale della sostanza mobile. Infine, medesima
situazione in occasione dell'ultima revisione periodica avviata nel 2019,
laddove la notifica di tassazione IC 2018 del 17 luglio 2019 (doc. 50-5/5) non
ha accertato della sostanza.
È evidente che, in tali condizioni, una verifica da parte della
Cassa di compensazione non solo non era ragionevolmente esigibile ma era
oggettivamente impensabile, visto che, a livello fiscale, l'assicurata non
aveva dichiarato alcun avere a risparmio e nemmeno i relativi redditi lordi.
Non v'erano dunque motivi né indizi per dubitare di questa situazione economica
e ritenere, invece, che vi fossero dei risparmi. Di più l'amministrazione non
poteva dunque fare.
Va nuovamente ribadito che la ricorrente ha ingannato astutamente
la Cassa, alla quale non può essere rimproverato alcunché siccome che non
c'erano ragioni di nutrire dubbi in merito all'eventuale esistenza di capitali
nascosti, (STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020, consid. 7.3; STF 6B_741/2017 del 14
dicembre 2017, consid. 6.2.3).
2.21
L'agire dell'assicurata ha,
come indicato, indotto i preposti funzionari ad atti pregiudizievoli al
patrimonio della stessa, concedendo PC indebite come correttamente calcolate
dopo la scoperta dei fatti (si faccia riferimento ai fogli di calcolo per ogni
periodo di diritto, doc. 86-95) per complessivi CHF 21'158 (come al riassunto
della tabella doc. 85-3/3) annessa alla decisione del 17 novembre 2020 (doc.
85). Con il conteggio esposto dalla Cassa nella decisione su opposizione del 4
ottobre 2021 la Cassa è stata maggiormente esplicita e chiara nella spiegazione
delle sue pretese. Questi conteggi appaiono corretti e vanno condivisi siccome,
in quanto tali, non contestati dalla ricorrente.
2.22
Riguardo alla decisione di
restituzione del 17 novembre 2020 la Cassa di compensazione ha indicato le
ragioni della sua determinazione senza fare esplicitamente riferimento
all’ipotesi di truffa ma facendo riferimento al verbale d'audizione del 13
ottobre 2020 con il quale all'assicurata è stato comunicato "che possiede valori patrimoniali che non sono stati
considerati nel calcolo delle prestazioni erogate in quanto non notificate in
precedenza". Sarebbe stata certamente più opportuna una più
chiara esplicitazione delle ragioni ancorché la decisione così come emessa non
abbia minimamente limitato la ricorrente nei suoi diritti o l’abbia in qualche
modo impedita a far valere le sue ragioni in maniera completa. La decisione
resa su opposizione è invece assolutamente inattaccabile su questi aspetti
siccome esplicita e chiara con richiamo alla giurisprudenza federale in materia
penale. Occorre ancora rilevare che la richiesta di restituzione è stata
notificata all'assicurata con decisione formale del 17 novembre 2020, dopo che
a fine giugno 2020 la Cassa è stata messa a conoscenza da parte
dell'interessata stessa dell'esistenza di sostanza non dichiarata e che a
inizio novembre 2020 ha ricevuto gli estratti conto relativi agli anni dal 2005
al 2012. L'amministrazione ha quindi agito correttamente entro il termine
legale dalla conoscenza dell'indebito, visto che il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase vLPGA).
2.23
Stanti le considerazioni che
precedono, giudicato che l'agire dell'insorgente adempie manifestamente tutti
gli elementi costituitivi del reato di truffa secondo l'art. 146 CP in danno
dell'assicuratore sociale, la Cassa era in diritto di applicare, in base all’
l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, la prescrizione prevista per i crimini e
stabilita dall’art. 97 cpv. 1 lett. b), di 15 anni.
Ne discende che la Cassa cantonale di compensazione ha
correttamente stabilito che l'assicurata deve restituire le prestazioni
complementari indebitamente ricevute nel periodo dal 1° novembre 2005 al 31
agosto 2012 (il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2020 è invece già
stato oggetto della decisione di restituzione del 24 settembre 2020).
2.24
Per quanto concerne la
determinazione dell'importo da restituire, l'insorgente ha chiesto che si tenga
conto del consumo (teorico) di sostanza a cui essa avrebbe dovuto ricorrere
senza l'aiuto pubblico.
Nella STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012 il Tribunale federale ha
giudicato il caso di un giovane assicurato che beneficiava di prestazioni
complementari e che nel febbraio 2008 ha ereditato una grossa somma di denaro
alla morte della mamma (oltre CHF 300'000), somma che egli ha dichiarato alla
Cassa di compensazione soltanto nel mese di dicembre 2019 e che ha dato quindi
luogo a un ordine di restituzione delle PC percepite indebitamente in quel
lasso di tempo. Sul ricorso della Cassa il Tribunale federale si è così
espresso:
" 3.
L'instance cantonale a retenu, sans qu'une preuve
correspondante n'ait été rapportée, une diminution constante de la fortune de
l'intimé entre février 2008 et décembre 2009 au motif qu'il n'aurait pas pu
assurer sa subsistance sans puiser régulièrement dans son patrimoine. (…)
4.
(…) Les revenus déterminants sont fixés par
l'art. 11 LPC, lequel précise notamment que le produit de la fortune mobilière
et immobilière est pris en compte (al. 1 let. b) ainsi qu'une quote-part de la
fortune nette (al. 1 let. c). Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cadre
d'un calcul rétrospectif de prestations complémentaires, il faut tenir compte
des faits susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus
déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). Ainsi, ni la loi ni la jurisprudence ne
permet de procéder à l'amortissement systématique - et indépendant des
circonstances du cas d'espèce - de la fortune de l'intimé tel que retenu par
les premiers juges. (…)"
Nella successiva STF 9C_45/2013 del 23 agosto 2013, la Cassa ha
soppresso le prestazioni complementari a un'assicurata che le ha dichiarato
soltanto nel febbraio 2011 di avere ereditato un bene immobile nel giugno 2009.
In quel caso l’Alta Corte non ha dovuto affrontare la questione, evidenziando
come:
" 4. (…) il apparaît que le litige est
compris dans le contexte de la restitution des prestations complémentaires
versées indûment depuis le 1er juin 2009 en raison de la perception d'un
héritage par le bénéficiaire des prestations; il porte en particulier sur le
point de savoir si, dans le calcul rétroactif des prestations complémentaires,
le tribunal cantonal pouvait exiger que, chaque début d'année à compter de la
deuxième année, soient déduites du montant de la fortune les prestations
complémentaires servies au cours de l'année précédente à titre de dépenses
auxquelles le bénéficiaire aurait dû nécessairement faire face pour pourvoir à
son entretien à défaut de percevoir des prestations complémentaires.
5.
5.1
Comme
déjà évoqué, la juridiction cantonale soutient que, lorsqu'il réalise le calcul
rétroactif de prestations complémentaires en raison de la perception d'un
héritage par le bénéficiaire des prestations, le service recourant doit prendre
en considération les dépenses engagées par le bénéficiaire pour couvrir ses
besoins en puisant dans sa fortune afin de compenser les prestations qui ne
sont désormais plus versées. Elle estime que la couverture des besoins vitaux
qui sont restés inchangés engendre une diminution de la fortune équivalant à
chaque début d'année à compter de la seconde dans la période couverte par le calcul
rétroactif au montant des prestations versées l'année précédente, ce qui selon
elle ne constitue nullement un amortissement systématique de la fortune mais ne
fait que de prendre en compte les besoins vitaux réels de l'ancien bénéficiaire
des prestations complémentaires.
5.2
Le
service recourant réfute cette thèse, en se contentant
de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février
2012, selon lequel ni la loi ni la jurisprudence ne
permet de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des
circonstances du cas d'espèce de la fortune de l'ancien bénéficiaire de
prestations complémentaires.
6.
Dans le cas d'espèce, on relèvera toutefois qu'il
n'est pas indispensable de trancher ce point puisque le renvoi à
l'administration pour qu'elle effectue un nouveau calcul était totalement
superflu. En effet, à supposer que les prestations complémentaires allouées
correspondent réellement à la part des dépenses destinées à la couverture des
besoins personnels que l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires
aurait dû assumer en puisant dans sa fortune, l'intégration de ces montants
dans les calculs rétroactifs effectuées par le service recourant permettrait
dans le cas particulier de retenir un revenu déterminant toujours largement
suffisant pour couvrir toutes les dépenses reconnues durant la période
considérée."
Il 22 ottobre 2013 (STF 9C_968/2012) il Tribunale federale si è da
ultimo pronunciato su una vertenza simile, in cui l'assicurata ha ereditato
oltre CHF 100'000 e ne ha informato la Cassa poco più di un anno dopo. I primi
giudici hanno ritenuto di dovere computare un consumo di sostanza, mentre la
Cassa di compensazione si è rivolta al TF chiedendo l'annullamento del giudizio
cantonale. In questa occasione la nostra Massima istanza ha evaso il ricorso
evocando la STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012 e rilevando come:
" 6.
(…) l'arrêt en question n'exclut pas
l'intégration d'une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit
aux prestations complémentaires consécutif à la perception d'un héritage par le
bénéficiaire de celles-ci. Une telle interdiction serait contraire au principe
selon lequel y a lieu dans ce contexte de tenir compte des faits susceptibles
d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). L'arrêt évoqué prohibe uniquement un amortissement de la fortune systématique et indépendant des
circonstances particulières, telle l'intégration dans le calcul rétroactif du
seul montant de l'héritage, réduit chaque année à partir de la seconde de la
somme touchée l'année précédente à titre de prestations complémentaires."
Con il rilievo che l’Alta
Corte impone, in simili casi, di considerare: “l'évolution de tous les éléments
de fortune à la hausse et à la baisse, notamment ceux qui n'ont pas encore été
investigués (comptes bancaires, actions, etc.), et en refaisant des calculs“. Va
quindi ritenuto che l’applicazione, così come chiesta dalla ricorrente, di procedere
a un ammortamento sistematico e annuale non può essere ritenuta.
La Cassa ha correttamente operato
invece, accertando la situazione concreta a fine di ogni anno, in maniera
precisa, sulla scorta degli elementi già acquisiti nel corso degli anni e sulla
base della documentazione attestante l’avere in conto per ogni anno durante il
quale la restituzione è stata chiesta.
La Cassa ha fatto riferimento alla
situazione reale, nulla permette effettivamente di ritenere che l’assicurata
avrebbe fatto capo ai depositi, se noti e incidenti sulla quantificazione delle
PC, per il suo sostentamento e per l’entità da essa richiesta. Dovendo
considerare sia gli aumenti sia le diminuzioni del patrimonio, per il calcolo
retrospettivo delle prestazioni complementari si deve considerare la situazione
finanziaria effettiva dell'assicurato nel periodo in esame, considerando tutti
i fattori che incidono su di essa (STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012, consid.
4) la Cassa ha agito correttamente anche in considerazione della STCA
33.2019.23-24 del 25 maggio 2020 dove questa Corte, dopo avere citato per esteso
la giurisprudenza federale appena esposta, ha considerato, in un giudizio reso
in composizione completa, che:
" In
effetti, nei tre summenzionati giudizi si trattava di sostanza mobile o
immobile che inizialmente non esisteva e che è apparsa solo in seguito nella
sostanza dei beneficiari di PC a titolo di eredità. In altre parole, vi è stato
un concreto aumento della sostanza dei beneficiari delle PC, sia sotto forma di
denaro contante sia di un immobile, che in seguito è stato venduto ed è stato
quindi monetizzato. L'incremento del patrimonio degli assicurati è dunque stato
reale, essendosi essi effettivamente arricchiti.
Nell'evenienza concreta, invece, le proprietà … esistono dal 1977,
appartengono alla sostanza degli assicurati da quell'anno, seppure non siano
mai state dichiarate alla Cassa di compensazione. L'autodenuncia
all'amministrazione non ha comportato un reale aumento della sostanza dei
ricorrenti, nel senso che tali proprietà fondiarie già erano parte del
patrimonio non sono state vendute, non v'è stato alcun ricavo da maggior valore
che è entrato nel patrimonio degli insorgenti, arricchendoli all'insaputa della
Cassa …. l'esistenza di tali beni non ha influito sul fabbisogno vitale dei
ricorrenti. Ne discende che, nell'evenienza concreta, non è possibile
applicare il principio secondo cui per il calcolo retroattivo del diritto alle
PC si devono prendere in considerazione le spese sostenute dagli assicurati per
fare fronte ai loro bisogni attingendo alla sostanza al fine di compensare le prestazioni
complementari che non sono ormai più versate."
In concreto, pur trattandosi di crediti
e non di immobili, non v’è ragione per scostarsi da tali conclusioni. Gli averi
in concreto non sono stati ritirati e non sono diminuiti, esistevano già prima
della domanda di PC, come nel caso citato.
2.25
Sulla scorta
delle considerazioni la decisione impugnata merita conferma e il ricorso va
respinto. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più
anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art.
61.
lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel
caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari, il
legislatore non ha previsto di prelevare delle spese. Sul tema cfr. anche le STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti