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Decisione

33.2021.17

PC percepite nascondendo una sostanza poi rivelata. Restituzione. Termine art. 25 cpv. 2 LPGA. L'assicurata ha commesso un crimine (art. 146 CP). Determinazione dell'importo da rendere: il consumo teorico che sarebbe intervenuto senza le PC maggiorate dalla commissione di reato

21 febbraio 2022Italiano72 min

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2021.17

IR/TB/sc

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 2

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 ottobre 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1940, ha postulato

l’attribuzione di prestazioni complementari all’AVS con richiesta del 16

dicembre 2003 in cui ha negato, esplicitamente (mediante la cancellazione della

casella di richiesta e producendo la relativa attestazione fiscale

rispettivamente apponendo la sua firma in calce al formulario) l’esistenza di

alcuna sostanza (doc. 1 - 5/25; “libretti, depositi, ccp e ccb”). Questo

contrariamente alla realtà dei fatti siccome, come scoperto successivamente

dall’amministrazione (doc. 56), essa disponeva di averi, depositati su di un

conto risparmio soci della Banca __________ di __________ per un importo di

sicuro rilievo per il calcolo del suo diritto alle PC, di CHF 53'516.90 al 31

dicembre 2012. RI 1 ha così ottenuto prestazioni complementari indebite siccome

superiori al suo effettivo diritto.

1.2. Con una prima decisione di

restituzione datata 24 settembre 2020 (doc. 65) la Cassa cantonale di

compensazione, fondandosi sulla documentazione bancaria ricevuta

dall'assicurata (doc. 55 e 56) a complemento della revisione periodica

dell'estate 2019 (doc. 40), ha chiesto a RI 1 di rimborsare CHF 13'013, importo

percepito a torto tra il 1° settembre 2012 e il 31 agosto 2020. La Cassa, alla

luce della sostanza scoperta, ha ricalcolato il diritto alle PC della signora RI

1 (doc. 66-76) tenendo conto della stessa. Questa decisione non è stata

contestata, è cresciuta in giudicato ed il 23 ottobre 2020 (doc. 81)

l'assicurata, rappresentata dal figlio RA 2, ha chiesto alla Cassa di

compensazione di condonarle l'importo da restituire rilevando come la Cassa non

abbia, negli anni, svolto alcuna verifica chiedendole informazioni

supplementari, lasciandola così perseverare nel suo illecito agire.

L’assicurata ha negato l’intento di procacciarsi un indebito profitto, evidenziando

la sua vita modesta e le poche entrate e la volontà di non intaccare la sua

sostanza frutto dei risparmi di una vita. RI 1 ha poi evidenziato come gli

importi delle PC fossero versati proprio sulla relazione bancaria ove erano

depositati gli averi nascosti all’amministrazione, invocando la sua buona fede,

e rileva di essere ora degente in casa anziani e come la restituzione le

avrebbe notevoli ripercussioni economiche.

1.3. Il 13 ottobre 2020 (doc. 79)

l'autorità fiscale ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione il

verbale di audizione per l’autodenuncia del 29 luglio 2020 di capitali mai

dichiarati allestito quel giorno (doc. A6). Il 29 ottobre 2020 (doc. 82) la Cassa,

rilevato che sulla base del conto di risparmio non dichiarato aveva già

valutato il periodo dal 2012 al 2020, ha chiesto all'interessata una

dichiarazione bancaria che attestasse il saldo al 31 dicembre per gli anni dal

2005 al 2011 (doc. 84) sulla cui base, il 17 novembre 2020 (doc. 85), ha esteso

la sua richiesta di restituzione anche per il periodo dal 1° novembre 2005 al

31 agosto 2012, considerando una prescrizione più lunga (di 15 anni, art. 97

cpv. 1 lett. b CP) alla luce del sussistere degli estremi per ritenere

truffaldino l’agire dell’assicurata sin dal 2003, momento della richiesta delle

PC. L’amministrazione ha così chiesto alla signora RI 1 la restituzione di CHF 21'158.

1.4. Il 18 dicembre 2020 (doc.

101) l'assicurata si è opposta a questa decisione di restituzione, rilevando di

non avere invece contestato la decisione 24 settembre 2020 relativa a CHF

13'013, chiedendo il condono della restituzione. Essa ritiene infatti che non

sussistano i presupposti dell’ipotesi di truffa e, quindi, la non applicabilità

del termine di prescrizione di 15 anni come vorrebbe la Cassa.

1.5. Il 24 settembre 2021 (doc.

117) la Cassa di compensazione ha statuito sull'istanza di condono relativa

alla prima decisione (del 24 settembre 2020) emanata, respingendola.

L’amministrazione ha rilevato la scoperta degli averi bancari nascosti solo nel

2020, la negazione dell’assicurata relativa a depositi e disponibilità sin dal

2003 (domanda delle PC) e in tutte le revisioni successive, ciò che non

permette di considerare il sussistere di una buona fede.

1.6. Il successivo 4 ottobre 2021

(doc. A) la Cassa ha respinto invece l’opposizione formulata avverso la seconda

decisione di restituzione relativa al periodo dal 1° novembre 2005 al 31 agosto

2012 ritenendo che l’assicurata, al beneficio di PC sin dal 1 gennaio 2004,

abbia conseguito PC superiori a quelle di diritto a seguito dell’omessa

segnalazione della sostanza detenuta in banca, sottoscrivendo moduli non

veritieri nel contenuto e non controllabili da parte dell’amministrazione

(anche perché gli averi bancari neppure dichiarati fiscalmente). Il termine di

prescrizione previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA deve essere, d’avviso della

Cassa, quello di 15 anni relativo al reato di truffa commesso dall’assicurata.

In merito alla richiesta dell’assicurata di considerare il consumo di sostanza

a cui avrebbe dovuto fare fronte se non avesse beneficiato delle prestazioni

complementari, la Cassa ha obiettato di dovere procedere a stabilire la

sostanza esistente al 1° gennaio di ogni anno contestato (art. 23 cpv. 1 e 4

OPC-AVS/AI), e di non potere considerare un consumo di sostanza non avvenuto.

In merito alla quantificazione dell’importo da restituire l’amministrazione ha

osservato di avere posto a confronto il diritto quantificabile secondo la

corretta situazione economica della beneficiaria (CHF 24'512) e l'indebita

prestazione erogata (CHF 45'670), cifrando in CHF 21'158 l’indebito nel periodo

dal 1° novembre 2005 al 31 agosto 2012.

1.7. Con ricorso del 3 novembre

2021 (doc. I) RI 1, rappresentata dal figlio RA 2 e patrocinata dall'avv. RA 1,

chiede di accogliere la sua opposizione e di annullare la decisione del 4

ottobre 2021 invocando in sostanza le medesime argomentazioni contenute nell’opposizione.

Essa osserva che, dopo la sua degenza definitiva presso una casa anziani, il

figlio, accortosi che la madre mai aveva annunciato la sostanza detenuta in un

conto bancario (per oltre CHF 50'000) ha segnalato la circostanza, ciò che ha

condotto la Cassa ad emanare le due decisioni evocate.

La signora RI 1 contesta

il sussistere degli estremi di una truffa, e quindi la possibilità di applicare

una prescrizione di 15 anni alla richiesta di restituzione, siccome non avrebbe

posto in atto un agire attivo rispettivamente manovre truffaldine limitandosi a

omettere, barrando le caselle con le richieste di informazioni specifiche

formulate dalla Cassa a mano dei moduli e negando così l’esistenza di sostanza

(e questo sia alla richiesta di prestazioni sia in sede di revisione del

diritto), di possedere averi che avrebbero inciso sulla determinazione delle

PC. Essa qualifica tale agire come omissivo e non perseguibile a norma

dell’art. 146 CP. L’amministrazione non le avrebbe chiesto estratti bancari relativi

al conto sul quale le PC erano versate ciò che escluderebbe l’ipotesi di

truffa. La ricorrente ritiene di avere agito in buona fede siccome ignorante in

materia fiscale e assicurativa. Essa non avrebbe inoltre avuto intenzione di

conseguire un indebito profitto osservando che la sua sostanza è rimasta

invariata in questi anni e non è aumentata. Essa evidenzia poi che l’importo

delle PC era versato sul medesimo conto bancario sul quale era depositata la

sostanza non dichiarata alla Cassa. D’avviso della ricorrente la Cassa

cantonale di compensazione non ha posto in atto l’attenzione che doveva

prestare per evitare di versare prestazioni non dovute. Specificatamente per i

formulari delle revisioni essa ritiene, quale persona non avvezza alla materia

assicurativo sociale e fiscale, che alla domanda 8 relativa alla sostanza ha

risposto il vero ossia di non disporre di alcun libretto di risparmio e/o

deposito, come pure alcun titolo (doc. A8 e A9), siccome essa è titolare di un

conto risparmio. Essa relativizza poi l’entità dell’importo nascosto (oltre CHF

50'000) ed osserva che, malgrado il computo di tale sostanza, il diritto alle

prestazioni complementari è stato confermato dal 1° settembre 2020 e adeguato

dal 1° gennaio 2021 (doc. A7). RI 1 ammette di avere, al più, violato l'art. 31

LPC avendo fornito indicazioni inesatte, incomplete, con conseguente

prescrizione che di 7 anni massimi, restituzione già oggetto di decisione della

Cassa del 24 settembre 2020.

Essa ribadisce poi che, se

non avesse conseguito le PC come ricevute, avrebbe dovuto far capo alla

sostanza per il suo sostentamento e quindi, tale consumo, andrebbe computato

per la determinazione del suo diritto alle PC e per stabilire l’eventuale

importo da restituire. In conclusione la ricorrente evidenzia la sproporzione

tra importo nascosto e cifra richiesta in restituzione.

1.8. Con risposta di causa del 25

novembre 2021 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA

di respingere il ricorso con argomenti che, in dettaglio, saranno ripresi in

corso di motivazione laddove necessario. Opportuno è qui rilevare come

l’amministrazione evidenzi la tempestività del suo agire, l’impossibilità di

accertare la sostanza siccome nascosta oltre che alla Cassa anche al fisco, il

ripetuto agire dell’assicurata sia alla richiesta di PC sia nelle revisioni

periodiche nel 2008, 2012, 2016 e 2019. In merito al fatto che le rendite AVS e

PC erano versate sulla relazione dove erano depositati oltre CHF 50'000 non

dichiarati, alla Cassa non può essere rimproverato nulla in assenza di indizi

specifici di esistenza di una sostanza nascosta. L’UT competente non ha mai

inserito nelle tassazioni la sostanza di oltre CHF 50'000 depositata sulla

relazione bancaria siccome taciuta anche al fisco. La sola esistenza di un

conto, esatto per ricevere le rendite AVS e PC, non costituisce elemento di

dubbio in merito ai depositi sullo stesso.

La Cassa, in conclusione,

ritiene che l’assicurata abbia tenuto un comportamento attivo come costante

giurisprudenza federale e cantonale in materia ammettono. L’assicurata ha

commesso una truffa in suo danno e la prescrizione deve essere quella dell’art.

97 cpv. 1 lett. b CP.

In merito al consumo di

sostanza la Cassa rileva che i beni esistevano al momento della richiesta di PC

e sono sempre esistiti, ma taciuti, durante gli anni sino alla loro scoperta.

Ne viene che il calcolo eseguito delle PC deve considerare le cifre depositate

effettivamente in essere sul conto. Pertanto per il calcolo retroattivo del

diritto alle PC non si possono computare ipotetiche spese che l'interessata

avrebbe sostenuto per fronteggiare i suoi bisogni (attingendo dalla sostanza)

se avesse percepito PC inferiori a quelle ottenute in maniera fraudolenta.

1.9. Il 1° dicembre 2020 (doc. IX)

l'insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da

versare agli atti e la Cassa di compensazione non si è espressa al riguardo

(doc. X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Con il ricorso l'assicurata

ha chiesto l'ottenimento dell'effetto sospensivo giusta l'art. 49 cpv. 5 LPGA

(doc. I) e l'8 novembre 2021 (doc. III) il giudice delegato del TCA ha scritto

ad entrambe le parti chiedendo di prendere posizione su tale richiesta, non

essendo stata motivata né la revoca della sospensiva al gravame né la necessità

di suo ripristino. Il 10 novembre 2021 (doc. IV) l'insorgente ha precisato di

avere richiesto l'effetto sospensivo stante l'ambigua formulazione usata dalla

Cassa in merito alla natura della decisione e senza specifica concreta, ma che,

in base all'art. 49 cpv. 5 LPGA, l’effetto sospensivo è dato. Dal canto suo la

Cassa cantonale di compensazione ha affermato, il 25 novembre 2021 (doc. VI),

contestualmente alla risposta di causa, che alla luce della natura della

decisione, l'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo non aveva oggetto.

Il giorno successivo (doc. VIII) il giudice delegato ha comunicato alla

ricorrente che la richiesta di effetto sospensivo era priva d’oggetto e che

quindi non sarebbe stato emesso uno specifico decreto in merito.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è la

verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso il 17 novembre

2020 dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per

le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1°

novembre 2005 al 31 agosto 2012, calcolate in CHF 21'158

2.3. L'art.

25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse

devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art.

25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto

di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3

anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Nella STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del

testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è

rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso

1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la

pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni

in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni

sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano

adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale

della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF

126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre

2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF

U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e

quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di

una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF

9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285

del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità

giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di

una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare

una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle

prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione

formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti

giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF

126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è

stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale

di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18

gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la

riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di

controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

Fatti

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del

31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In concreto,

dopo avere saputo (a seguito dell’autodenuncia in sede fiscale) nel 2020 di un

fatto nuovo, ossia l'esistenza di oltre CHF 50'000 a risparmio mai dichiarati

dall'assicurata a livello fiscale e alla medesima Cassa, con decisione formale

del 24 settembre 2020 (doc. 65) l’amministrazione ha stabilito il nuovo diritto

alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° settembre 2012 al 31

agosto 2020 e successivamente, con decisione del 27 novembre 2020 (doc. 85),

oggetto della lite, dal 1° novembre 2005 al 31 agosto 2012.

Come risulta dai fogli di calcolo allegati alle decisioni,

computandole ogni anno i risparmi risultanti dai relativi estratti conto

bancari che ha chiesto all'assicurata (doc. 84), la Cassa di compensazione ha

stabilito che dal 1° novembre 2005 l'interessata aveva diritto alle PC in

misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza. Constatato quindi un

indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, le

ha chiesto la restituzione della somma di CHF 21'158 erroneamente versati da

quel momento fino al 31 agosto 2012, corrispondente alla differenza fra le PC

incassate e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di

tempo. Per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2020, la richiesta di

restituzione della Cassa era di CHF 13'013, importo che l'assicurata non ha

contestato e che le ha versato il 22 ottobre 2020 (doc. 105-1/2).

2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la

Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui

fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari

nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù

dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a

domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene

sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo

scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. Il

22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente

Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma

delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Si rileva

che in caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio

quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve

essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con

riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445

consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009

del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid.

3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità

giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non

ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il

nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di

diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22

marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto

anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della

modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma

delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione

complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare

annua. Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019

prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento

dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC)

percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv.

1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni

transitorie della modifica del 22 marzo 2019.

In concreto, la domanda di restituzione del 17 novembre 2020

concerne il diritto alle PC della ricorrente per un periodo antecedente la

Riforma delle PC, perciò fanno stato le norme vigenti fino alla sua entrata in

vigore.

2.7. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a

LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto

alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,

fra i quali v'è:

" c. un

quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, per

quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi

e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che

danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile

appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona

compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione

ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112

500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;".

2.8. Nella decisione impugnata,

l’amministrazione ha computato all'insorgente la somma di oltre CHF 50'000 a

titolo di averi a risparmio per ogni anno dal 2005 al 2012 sulla base dei

relativi estratti conto bancari (doc. 84), importi quindi effettivamente nella

disponibilità dell’assicurata e che non erano mai stati notificati né nel

formulario di richiesta delle prestazioni complementari nel 2003 né nelle

revisioni periodiche che sono avvenute nel 2008 (doc. A8), nel 2012 (doc. 16),

nel 2016 (doc. 29) e nel 2019 (doc. A9) alla Cassa.

Litigioso fra le parti è il principio stesso della restituzione,

che dipende dal reato penale che si configura e dalla prescrizione dell'azione

penale che varia in funzione della gravità del reato. Occorre in primo luogo

esaminare se il comportamento posto in atto dalla ricorrente al momento della

domanda di PC, e anche successivamente con le revisioni periodiche, sia

costitutivo di truffa (art. 146 CP) come ritenuto dalla Cassa, e quindi

soggetto a un termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP),

oppure del reato previsto dall'art. 31 LPC come sostenuto dall'insorgente, il

cui termine assoluto di perenzione giusta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA è di 7

anni (art. 97 cpv. 1 lett. d CP) e in tal caso la decisione del 24 settembre

2020 avrebbe già regolato questa questione.

2.9. Per l'art. 25 cpv. 2 LPGA nel

tenore fino al 31 dicembre 2020, il diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è

determinante.

Innanzitutto occorre evidenziare che in ambito di restituzione di

prestazioni complementari indebitamente riscosse, nella sentenza pubblicata in SVR

2020 EL Nr. 9 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 6.2 che, affinché si possa

applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta

l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione

sia stato condannato (DTF 118 V 193 consid. 4a, DTF 140 IV 206 = SVR 2014 EL

Nr. 13). La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede la

giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo

comportamento concreto. La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1, eleva a delitto

a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180

aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui

il Codice penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare:

"

a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un

Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una

prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante

indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene

illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

d. non ottempera

all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)."

2.10. Come già evocato nella STCA

33.2020.1 del 9 marzo 2020 va qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in

vigore il nuovo art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento

illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale. La

norma erge a delitto il comportamento teso all'ottenimento, per sé o per terzi,

di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore,

o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in

altro modo”, dove

l'autore “inganna una persona o ne conferma l'errore”. Come rammenta

la dottrina, questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata

in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP),

per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali

in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347

ad 3.1.4). L'art. 148a CP, essendo entrato in vigore posteriormente alle

richieste di prestazioni complementari formulata dall'assicurata nel 2003, non

è applicabile alla fattispecie (STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre

2020, consid. 6.2) almeno fino al 30 settembre 2016.

Va qui evidenziato, per

completezza, come, in una recente giurisprudenza, il TF abbia considerato il

reato di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o

dell’aiuto sociale, quale reato commesso anche per una semplice omissione e non

necessariamente mediante il tacere a fronte di una richiesta

dell’amministrazione interessata, si vedano al proposito le STF 6B_1161/2019

del 4. dicembre 2019, 6B_1030/2020 del 30 novembre 2020 e 6B_1246/2020 del 16

luglio 2021 dove l’Alta Corte ha ritenuto:

" Die Bestimmung ist als Auffangtatbestand zum Betrug (Art. 146 StGB)

konzipiert und wird im Bereich des unrechtmäßigen Bezugs von Sozialleistungen

anwendbar, wenn das Betrugsmerkmal der Arglist nicht gegeben ist. Der

Tatbestand erfasst jede Täuschung. Diese kann durch unwahre oder unvollständige

Angaben erfolgen oder auf dem Verschweigen bestimmter Tatsachen beruhen. Dabei

umfasst die Tatbestandsvariante des "Verschweigens" auch das passive

Verhalten durch Unterlassen der Meldung einer veränderten bzw. verbesserten

Lage. Im Unterschied zum Betrug setzt das Verschweigen von Tatsachen keine

Garantenstellung im Sinne eines unechten Unterlassungsdelikts voraus. Da nach

dem Gesetz alle leistungsrelevanten Tatsachen gemeldet werden müssen, genügt

zur Tatbestandserfüllung die bloße Nichtanmeldung geänderter Verhältnisse

(Urteile 6B_1030/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.2; 6B_1033/2019 vom 4.

Dezember 2019 E. 4.5.2; je mit Hinweis auf die Botschaft vom 26. Juni 2013 zur

Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes; BBl 2013 6036 ff.).

Der Tatbestand von Art. 148a StGB ist als Vorsatzdelikt ausgestaltet und setzt

in der Variante des "Verschweigens" individuelles Wissen um Bestand

und Umfang der Meldepflicht sowie tatsächlichen Täuschungswillen voraus (Urteil

6B_1033/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 4.5.6). Eventualvorsatz genügt (vgl. Art.

12 Abs. 2 StGB).”

2.11. In

concreto la Cassa ritiene che l’agire dell’assicurata qui ricorrente adempia i

presupposti della truffa (art. 146 CP), come vuole la giurisprudenza federale e

cantonale in materia (per tutte: STCA 33.2020.,1 del 9 marzo 2020 in re C. dove

è citata la giurisprudenza federale più rilevante in materia in uno con la

dottrina). In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione

sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore

dell'assicurazione sociale, dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un

terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o

dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, deve essere

ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati

gli ulteriori presupposti della norma.

Come rammenta Kuelen

nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia

federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e

l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto

sociale, ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto,

caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto, in

particolare, la natura dell'inganno, se dato con un comportamento attivo o

passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e

dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie

(il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per

esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del

silenzio qualificato.

Come ricorda la dottrina ed ammette la giurisprudenza federale, un

comportamento puramente omissivo può essere costitutivo di un inganno astuto

solo laddove sussista un dovere d’agire, d’informare legalmente prevista, o

contrattualmente imposta che crea una posizione di garante ("Garantenstellung"). Un’omissione, in

caso di obbligo d’agire, può quindi realizzare un inganno astuto e, se dati gli

ulteriori presupposti del reato, condurre a una condanna per truffa (Margaret Kuelen, op. cit., pag. 331 sub.

1.4.2.1; Bernard Corboz, Les

infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11

consid. 2.3.2). In assenza di una posizione di garante occorre verificare se il

comportamento dell’autore sia attivo e possa costituire un inganno astuto.

Come già nella STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020 appare opportuno,

di seguito, esporre l'evoluzione della giurisprudenza federale per

contestualizzare compiutamente il tema e per poi verificare la correttezza

della decisione impugnata.

2.12. Il Tribunale federale, nella

DTF 127 IV 163 (emanata a seguito dell'annullamento parziale di un precedente

giudizio da parte dell'Alta Corte con la STF 6S.288/2000), nel 2001 ha ritenuto

- riferendosi all'allora art. 148 CP che reprimeva la truffa - che il

procacciamento indebito di prestazioni complementari dell'assicurazione sociale

fosse costitutivo di truffa e che un inganno per atti concludenti è adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni dell'assicurazione

concesse esclusivamente alle persone indigenti si limita a dar seguito alla

domanda dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua

situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una

fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarata (cfr. consid.

2). In sostanza, come rilevabile in particolare dalla citata STF 6S.288/2000

del 20 settembre 2000, l'imputato era giunto dall'estero in Svizzera dove, una

volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di soggiorno allora

vigenti, aveva chiesto il versamento delle PC sottacendo di avere conseguito

delle vincite a una lotteria francese per importi molto rilevanti. L'Alta Corte

ha considerato come:

" 3 (…)

b) Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend

coupable d'escroquerie notamment celui qui, dans le

dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en

erreur une personne par des affirmations fallacieuses et a de la sorte

déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.

Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq ans ou plus ou de l'emprisonnement,

soit d'une peine plus lourde que celle prévue par (la) LPC. (…).

Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur

ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi

induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette

erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses

intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un

préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi

intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers

un enrichissement illégitime (…).

aa) La tromperie consiste à faire naître chez la

dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites,

orales, par gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe

quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une

déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit

l'affirmation d'un fait (…).

La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation

d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce

dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de

celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une

tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il

a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une

obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120

IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276;

(…)).

Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par

des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par

commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas

révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances

sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines

circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence

dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15

n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 a CP p. 140).

Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en

outre que la tromperie commise soit astucieuse.

Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur

recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque

l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est

pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement

exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction

des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un

rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246

consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid.

1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités). (…). L'astuce n'est

pas réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum

d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait

attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et

la jurisprudence citée).

bb) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en

faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office

cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une

fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était

accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant

sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué

cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (…)

Il est constant que le recourant a, au plus tard en

1980 et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de

l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes

les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès

lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie. Or,

celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par actes

concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance lui

permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement.

En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par commission en

requérant des prestations de l'Office cantonal.

Par ailleurs, s'il ressort des faits ainsi établis

que le recourant ne s'est pas livré à un édifice de mensonges, à des manœuvres

frauduleuses ou à une mise en scène, mais s'est contenté de déclarations

incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses agissements restent astucieux,

dès lors que l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune,

placée d'abord en Allemagne puis à la Banque Clariden de Zurich. (…)"

(sottolineatura del redattore)

Nella DTF 131 IV 83, al consid. 2.1.3, il TF ha ritenuto come l'obbligo

di informare giusta l'art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una truffa commessa per

omissione, non crea alcuna posizione di garante:

" Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von

Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle

objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts

des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als

Erfolgsdelikt dar. Art. 16 ELG ist kein Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung

eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen die Auszahlungen jeweils

monatlich erfolgen und damit auf Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger

während der ganzen Leistungsdauer gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der

Behörde alle Umstände zu melden, die Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe

der Leistungen haben können, bedeutet dies nicht, dass die Straftat ein

Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und unvollständige Angaben oder in anderer

Weise für sich oder einen anderen eine Leistung im Sinne dieses Gesetzes

erwirkt, die ihm nicht zukommt, und anschließend seine Mitteilungspflichten

verletzt, verwirklicht den Tatbestand weder durch pflichtwidriges

Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen rechtswidrigen Zustandes noch durch

ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung weiter. Der Tatbestand umfasst nach

seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken einer Leistung durch

täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil des Tatbestands

massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen). Wer eine Straftat

nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen Zustand, sondern führt

einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen Erwirken von Leistungen

besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird mit jeder Zahlung jeweils

neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand enthält keine Elemente,

die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten ausdrücklich oder zumindest

sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art. 24 ELV verankerten

Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines Tatbestands massiges

Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil eingehend dargelegt,

dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen vermag (Urteil 6S.288/2000

vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann verwiesen werden.".

Questa giurisprudenza è stata confermata nella successiva DTF 140

IV 11, in cui l'Alta Corte ha precisato come la truffa per

omissione presupponga che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di

agire e come gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a prestazioni

assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali rilevanti per

la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l'Alta

Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda

al proposito Salome Krieger Aebli,

Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010

pag. 169 segg. in particolare pag. 170).

La nostra Massima Istanza ha rilevato come:

" 2.4.3 Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung aufgrund

von Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht gemäß Art.

24 ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen

vermag (a.a.O., E. 2.1.3 S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine

bereits in einem nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene

Auffassung, dass aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante

Veränderungen zu melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (…) An

dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid

6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O.,

S. 183 f.), ist festzuhalten.”

La violazione dell'obbligo di informare posto dall'art. 24 OPC-AVS/AI,

secondo cui:

" La persona

che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità

a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle

condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale

del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per

le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.”,

così come l'obbligo generale di informare previsto dall'art. 31

LPGA, non creano quella Garantenstellung che permette di ritenere un

obbligo giuridico accresciuto di comunicare e informare, e tale, se violato, da

costituire un inganno a norma dell'art. 146 cpv. 1 CP (truffa commessa per

omissione). In effetti, il Tribunale federale, sempre nella DTF 140 IV 11,

precisa che:

" 2.4.4 Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede

wesentliche Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu

melden, ist gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG)

beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB)

stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des

Grundsatzes von Treu und Glauben (…). Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung

des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie

es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die

Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (…). Eine Verletzung

der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht

weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen

Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten

Zahlungen und damit vor Schaden bewahren."

Proseguendo poi con queste considerazioni, la nostra Massima

Istanza ha affermato che:

" 2.4.6 Die Missachtung der gesetzlichen oder

vertraglichen Melde- oder Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (…).

Dazu gehören etwa neben Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen

auch strafrechtliche Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht

gemäß Art. 31 Abs. 1 ATSG geht."

Il riferimento è fatto alle norme sanzionatorie specificatamente

previste nelle leggi istituenti le assicurazioni sociali (in particolare, per la

materia qui in esame, l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC). Il Tribunale federale ne

deduce come:

" Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der

Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des

öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser

Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen,

dass Sozialversicherungs-leistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche

die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die

rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der Sozialversicherung

sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und Leistungen

beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E. 5.1). Auch in

Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei systematischer

Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung der

Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen das

Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen

vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt

sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände

hinzukommen. Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten

keinen Sinn bzw. wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine

Garantenpflicht ableiten und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug

qualifizieren wollte."

L'Alta Corte ha però ricordato, sempre al consid. 2.4.6, come:

" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch

gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen,

gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich

der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine

verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines

Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl.

Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163,

Regeste und Sachverhalt C)."

In estrema sintesi, tacere a fronte di un obbligo giuridico (art.

24 OPC-AVS/AI) e non indicare all'amministrazione fatti rilevanti, a sé solo,

non costituisce un inganno astuto che consente di ritenere una truffa commessa

per omissione, poiché la posizione di garante non è deducibile dalla norma

citata e, tantomeno, dall'art. 31 cpv. 1 LPGA (che prevede per l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione, l'obbligo

di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione).

Per il TF, però, nel caso in cui l'assicurato sia specificatamente

interpellato e gli sia richiesto di fornire informazioni sulla sua situazione

personale, medica o finanziaria, laddove vi sia una menzogna, allora è

ipotizzabile la truffa. In effetti, in questa costellazione, l'inganno non è più

commesso per omissione, ma con azione diretta dell'agente che scientemente

omette di rispondere in maniera completa e veritiera alle richieste (come nella

fattispecie della STF 6S.288/2000 e della successiva DTF 127 IV 123 citate in

precedenza).

Nella DTF 140 IV 206 il Tribunale federale, confermando la sua

giurisprudenza, esaminando gli artt. 25 cpv. 2 LPGA e 31 cpv. 1 LPGA ha

ritenuto che la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica

importante di circostanze suscettibili di influenzare il diritto alle prestazioni

è punito con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle

assicurazioni sociali (cfr. consid. 6.3.2.2). Inoltre, il fatto di non dare

seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni

cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e

pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (cfr. consid. 6.4).

In precedenza, la 2a Corte di diritto sociale del Tribunale

federale aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013 (STF 9C_232/2013

consid. 4.1.2), come:

" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après

avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa

situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et,

partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se

borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément

déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son

silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a

été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au

moins par acte concluant ou silence qualifié."

Nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 la nostra Massima

Istanza ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto all'assistenza

sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una relazione bancaria

su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un caso del tutto simile

Considerandi

si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel giudizio l'Alta Corte ha

ritenuto come la persona interessata avesse:

" (…) complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide

financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de

revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide

financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de

prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes

souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine,

X. a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal. Sur cette base, X. a

perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide

financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un

rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X. était

titulaire d'un compte privé auprès de la banque A., lequel présentait un solde

créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une

personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution

précitée. (…)".

A fronte di questa situazione, il Tribunale federale ha formulato

le considerazioni seguenti:

" 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui

qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations

fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement

confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.2

Cette infraction se commet en principe par

action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS

830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances

déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation

et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte

pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les

prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive

- par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en

revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de

prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter

le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de

la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière

conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir

l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou

économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par

omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et

les références citées).

Une escroquerie par actes concluants a également été

retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement

accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité

compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la

production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune

non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b

p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou

dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires

tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies

l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83

consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre

2013.

consid. 4.1.3)."

2.13

Come esposto nella STCA

33.2020.1

del 9 marzo 2020 già citata (e certamente nota anche alla

patrocinatrice del ricorrente siccome pubblicata il 13 agosto 2020 in www.sentenze.ti.ch),

va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, a cui l'amministrazione

si affida e a cui deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una

verifica completa, l'autore inganna l'amministrazione. Per la realizzazione del

reato dell'art. 146 cpv. 1 CP occorre però non solo un inganno, ma lo stesso

deve essere anche astuto.

A questo proposito, nella succitata STF 6B_99/2015 l'Alta Corte ha

esposto quanto segue:

" 3.3 Pour qu'il y ait escroquerie, une

simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur

recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise

en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si

leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut

raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de

vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le

faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est

toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention

ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle.

Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande

diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être

trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications

élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas

exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière

d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les

pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations

les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par

exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses

comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide

sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces

ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune

non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts

6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011

consid. 4.1.2 et les références citées)."

Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22

gennaio 2019 e le STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020 (specie il

consid. 7) concernenti un caso ticinese giudicato da questo TCA, in cui

la nostra Massima Istanza ha ribadito e riassunto la giurisprudenza in materia

penale e si è così espressa sulla realizzazione del reato di truffa previsto

dall'art. 146 CP:

" 7.

7.1

Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole

di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,

oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il

reato presuppone che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un

comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti

oggettivi presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da

atti concludenti (DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2 pag. 14).

L'inganno dev'essere astuto. Secondo la giurisprudenza, l'astuzia è data quando

l'autore mette in atto un tessuto di menzogne o utilizza particolari

macchinazioni. Nel caso di semplici indicazioni false, l'astuzia è ammessa

laddove una loro verifica non è ragionevolmente esigibile, oppure non è

possibile o può essere eseguita soltanto con difficoltà, oppure ancora quando

l'autore trattiene la vittima da una verifica o, date le circostanze, prevede

che essa tralascerà di effettuarla in virtù di un particolare rapporto di

fiducia. L'elemento non è per contro realizzato quando la vittima dell'inganno

avrebbe potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione. La fattispecie non

esige però che la vittima dia prova della massima diligenza possibile e prenda

tutte le misure immaginabili per evitare l'errore. L'astuzia viene meno

soltanto nel caso di leggerezza della vittima (DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2 pag.

154; 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 81 e

rinvii; sentenza 6B_725/2017, citata, consid. 2.3.1).

7.2

La giurisprudenza nell'ambito delle assicurazioni

sociali ha già escluso che la semplice violazione dell'obbligo di informare sia

costitutiva del reato di truffa (DTF 140 IV 11 consid. 2.4.1 pag.

15). Il fatto di continuare a percepire delle prestazioni non può essere

interpretato come la manifestazione positiva - per atti concludenti - del

carattere immutato della situazione. Detto ciò, la situazione deve essere

analizzata in modo diverso quando la riscossione delle prestazioni è

accompagnata da altre azioni che consentono di interpretare oggettivamente il

comportamento della persona assicurata come l'espressione dell'immutata natura

della situazione. Ciò si verifica se l'assicurato non risponde o non risponde

in modo veritiero alle domande esplicite dell'assicuratore volte a stabilire

l'esistenza di un cambiamento delle circostanze personali, mediche o economiche;

in tali casi non si tratta più di un caso di frode per omissione, ma di inganno

attivo (DTF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3

pag. 210; DTF 140 IV 11 consid. 2.4.6 pag.

18.

e le sentenze citate; sentenze 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 consid. 3.2

e 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 1.1).

7.3

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

accertato, in maniera non arbitraria (consid. 3.3), che la ricorrente fosse

cosciente di essere proprietaria dell'appartamento in Francia sin dalla prima

richiesta per assegni famigliari. Questi accertamenti, vincolanti per il

Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), sono determinanti sotto il profilo

dell'esame dell'inganno astuto. Omettendo di informare la Cassa della sostanza

immobiliare, la ricorrente ha a più riprese fornito indicazioni false non solo

all'occasione della richiesta delle prestazioni sociali, ma anche al loro rinnovo

per gli anni seguenti. Nulla cambiano le DTF 140 IV 11 e DTF 140 IV 206 invocate dalla

ricorrente, secondo le quali non costituisce un inganno per commissione il

fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, in modo passivo, che

ricorda l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze. Infatti, la

ricorrente non si è limitata passivamente e a un caso isolato a non informare

la Cassa del suo appartamento, bensì ha sottaciuto sistematicamente l'esistenza

dello stesso ad ogni richiesta annuale di rinnovo delle prestazioni sociali,

nonostante queste ultime indicassero esplicitamente l'obbligo di informare ogni

cambiamento rilevante nel reddito e nella sostanza (sentenza 6B_741/2017 del 14

dicembre 2017 consid. 6.3.3). Inconsistente è anche l'argomentazione secondo la

quale la ricorrente non ha agito intenzionalmente poiché ignorato l'esito della

compravendita fino all'ottenimento dei documenti alla morte del padre. Come già

rilevato in precedenza, i giudici cantonali non hanno accertato arbitrariamente

i fatti. Non è nemmeno insostenibile la loro interpretazione secondo cui la

ricorrente sapesse di essere proprietaria e che la compravendita fosse andata a

buon fine. La ricorrente ha pertanto ingannato astutamente la Cassa, alla quale

non può essere rimproverata una leggerezza nelle sue verifiche dal momento che

non c'erano ragioni di nutrire dubbi in merito all'eventuale esistenza di un

appartamento all'estero, oltretutto neanche segnalato all'autorità fiscale

ticinese (sentenza citata 6B_741/2017 consid. 6.2.3). Tanto più che la Cassa

non aveva i mezzi per sincerarsi di eventuali averi all'estero. Senza arbitrio,

dunque, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto adempiuti gli

elementi costitutivi del reato di truffa secondo l'art. 146 CP e applicato

il termine di prescrizione di 15 anni.".

2.14

Quanto all'ulteriore

condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nella predetta STF

6B_99/2015 il Tribunale federale ha ribadito i concetti già esposti in

precedenti giudizi, ossia che:

" 3.4 Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans

laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé

celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à

ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de

disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte

litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations

prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur

lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été

connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles

prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient

en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable

pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014

consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3

et les références citées).".

In quel caso, il Tribunale federale ha

concluso che:

" 3.6 (…) En tout état de cause, les éléments

constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le

recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une

fortune représentant 20 ans d'économies."

2.15

Riassumendo,

se l'inganno dell'autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti

salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno

astuto, ma unicamente una violazione dell'art. 31 LPC. Tale fattispecie si

contrappone alla truffa dell'art.146 CP commessa per atti concludenti.

Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., pag. 331 e segg.,

" (…) l'agire

dell'autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti

che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione

del beneficiario delle prestazioni (…) (se) l'autore agisce (attivamente) per atti

concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno

astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni

in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d'informazioni

dell'istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla

sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni

assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la

mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dell'assicuratore

sociale a riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita)

prestazione."

A questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del

3.

febbraio 2012 e alla STF 9C_171/2014 pubblicata nella già citata DTF 140 IV

206, dove l'Alta Corte ha esplicitamente indicato, nelle considerazioni del

punto 6.3.1.3, che:

" L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer

toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une

prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les

prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement

actif de tromperie. (…)

Il convient en revanche d'analyser la situation de

façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres

actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré

comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas

lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux

questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de

modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en

effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie

active

(ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p.

18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur

cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3)."

Per l'autrice Kuelen,

" Ciò

avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera

alla specifica richiesta dell'istituto assicurativo. In questa costellazione l'autore

compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra ipotesi è

invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande dell'assicuratore

sociale, con l'omissione di indicare gli elementi rilevanti ai fini dell'ottenimento

della prestazione."

Margaret Kuelen (op.

cit., pag. 335) ricorda come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta

fallace del beneficiario di prestazioni a precise domande dell'assicurazione

sociale adempie il presupposto dell'inganno astuto in considerazione del fatto

che "l'amministrazione difficilmente

avrebbe potuto scoprire la fonte del reddito celata dall'autore"

(si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).

Va infine evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna,

che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della

determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione (per

un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011, in

particolare consid. 2.4.2).

2.16

Nel caso concreto, la

ricorrente ha postulato l'ottenimento di prestazioni complementari nel 2003 con

il raggiungimento dell'età della pensione (doc. 1). Lo ha fatto sottoscrivendo

e firmando un modulo in cui ha espressamente negato l’esistenza di sostanza e

di averi. A sostegno di questo ha prodotto l’attestazione fiscale relativa al

biennio ultimo precedente la domanda. Da quel momento, e fino al momento

dell’autodenuncia alla Cassa di compensazione nel giugno 2020 per il tramite

del figlio (doc. 54 e 56), l'assicurata non ha mai dichiarato di possedere oltre

CHF 50'000 di sostanza sotto forma di averi a risparmio depositati su un conto

bancario. Ciò non è avvenuto né ad ogni ricalcolo annuo effettuato d'ufficio o

durante l'anno in occasione di modifiche personali, materiali o economiche

comunicate dall'assicurata medesima, né in occasione delle varie revisioni

periodiche che si sono succedute negli oltre 15 anni di diritto alle

prestazioni complementari: nel 2008 (doc. A8), nel 2012 (doc. 16), nel 2016

(doc. 29) e nel 2019 (doc. A9).

Infatti, nel formulario di richiesta di una prestazione

complementare alla rendita AVS o AI che l'assicurata ha compilato nel mese di

dicembre 2003, al capitolo concernente la "Sostanza

al 1. gennaio dell'anno corrente" la domanda n. 41 precisa

"Libretti di risparmio e di deposito,

numerario, c.c.p. e c.c.b. (Allegare

i giustificativi, documentando eventuali consumi)" e la domanda n. 42 "Titoli (Allegare

i giustificativi, documentando ev. consumi)".

Sottostante a queste domande v'è poi un'"Avvertenza per le cifre 41-42",

ovvero che "Tutti i capitali a

risparmio, libretti, obbligazioni e titoli, devono essere indicati alle cifre

41-42 anche se si tratta di importi di lieve entità." (doc.

1-5/25).

A questi due quesiti l'assicurata ha risposto negativamente,

barrando le relative caselle, ovvero tirando una riga a significare che non

aveva né libretti, né numerario, né conti correnti e neppure titoli. La

ricorrente nemmeno ha indicato degli importi alla domanda n. 29 relativa agli

"Interessi lordi (Allegare la documentazione circa l'ammontare

dell'importo)" maturati su "Depositi a risparmio, Titoli, Mutui", tirando una riga

obliqua in luogo di indicarne l'ammontare.

Le stesse risposte, ossia la negazione del possesso di danaro

depositi soldi o averi, è stata data sempre sino all’autodenuncia nei moduli

che la signora è stata chiamata a compilare. La signora RI 1 ha sempre barrato,

tracciando una riga nell'apposito spazio riservato ai franchi, le risposte alle

domande. Così facendo essa ha manifestamente assunto un comportamento attivo

nei confronti della Cassa ingannandola, come vedremo, astutamente e in maniera

assolutamente attiva. Ciò che non poteva sfuggirle.

In occasione delle quattro revisioni periodiche evocate, in cui la

domanda n. 8 si riferisce alla sostanza posseduta al 1° gennaio dell'anno in

corso e recita:

" Libretti

di risparmio e di deposito, numerari (allegare

dichiarazione)

Titoli (allegare dichiarazione)

Proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale (allegare copia catastrino)

Altri fattori della sostanza (incluse

partecipazioni a comunioni ereditarie)."

l’assicurata ha sempre

mentito sapendo di mentire perché l’esistenza della sua sostanza economica le

era ampiamente nota. La sua menzogna è poi stata sorretta dalla produzione

delle decisioni di tassazione che non menzionano gli averi in questione siccome

mai dichiarati prima dell’autodenuncia nota al fisco.

2.17

A proposito di questi

formulari di revisione periodica l'insorgente ha osservato, producendo quelli

del 2008 (doc. A8) e del 2019 (doc. A9) - ma lo stesso vale pure per quelli del

2012.

e del 2016 agli atti della Cassa -, che nulla le si può rimproverare se

non ha dichiarato l’esistenza (ma non la consistenza, mai neppure dichiarata al

fisco) del conto di risparmio detenuto presso la Banca __________. Essa ritiene

poi che la domanda si riferisce a libretti di risparmio e/o deposito che, a

tutti gli effetti, non possedeva. RI 1 evidenzia inoltre che la relazione

bancaria sulla quale erano depositati gli oltre CHF 50'000 non dichiarati è la

stessa su cui l'assicurata riceveva non solo la rendita AVS, ma anche le

prestazioni complementari, perciò l'esistenza di questo conto non è mai stata

nascosta alle autorità. Essa nega, come indicato, di avere mantenuto un

comportamento attivo qualificabile quale inganno per commissione, tanto che ha

prodotto gli estratti conto bancari appena glieli sono stati chiesti. La

signora RI 1 contesta poi l’esistenza di un’astuzia visto che né al momento

della richiesta delle PC nel 2003 e neppure in seguito le è mai stato chiesto

un estratto bancario del conto sul quale erano versate le prestazioni. Una

negligenza sarebbe da imputare all'amministrazione, che non ha prestato la

prudenza minima necessaria per evitare errori di calcolo. La tesi è ai limiti

della temerarietà e non può essere seguita.

2.18

RI 1 si è annunciata alla

Cassa, nel dicembre 2003 e successivamente in occasione delle revisioni

ricordate, indicandosi come indigente quando non lo era. Ha mentito

sfacciatamente (per conservare l’entità della sua sostanza), sottoscrivendo il

falso, indicando assenza di averi bancari e, a conforto di tale suo dire, ha

prodotto all’amministrazione le decisioni fiscali che non recavano gli importi

della sostanza siccome non dichiarata. L’inganno è avvenuto in maniera attiva,

ripetuta nel tempo e costantemente ribadita. L’inganno è astuto siccome non

verificabile da parte dei funzionari e sorretto da decisioni fiscali provocate

da indicazioni incomplete rispettivamente erronee all’autorità fiscale. Non

solo. L’amministrazione qui interessata, pur conoscendo un numero di conto e

una banca preso la quale era aperto con la finalità di ricevere rendite AVS e

PC, non conosceva l’entità del conto (con il conforto delle decisioni fiscali),

non poteva immaginare, in assenza di qualsivoglia elemento di sospetto in

merito (non essendolo la titolarità di una relazione bancaria), che la signora RI

1.

avesse ingannato in merito il fisco prima e la stessa Cassa poi. Sostenere il

contrario appare non solo pretestuoso ma addirittura temerario.

L’amministrazione di massa cui la Cassa è confrontata e la rilevanza delle

dichiarazioni dell’assicurato postulante le prestazioni in uno con il supporto

della documentazione chiesta e prodotta, non permettono di porre in capo ai

funzionari una responsabilità per non avere chiesto la consistenza dell’entità

della relazione bancaria in assenza di elementi di sospetto.

I fatti sono emersi solo a seguito dell’autodenuncia all’autorità

fiscale da parte del figlio dell’assicurata e gli accertamenti che ne sono

seguiti sono facilmente deducibili dagli atti. In concreto, a non averne il

minimo dubbio, la ricorrente ha ingannato astutamente i preposti funzionari

della Cassa, sia nel dicembre 2003 quando ha postulato le PC sia

successivamente in occasione delle revisioni, e questo in maniera astuta

ripetutamente.

2.19

Se già lasciare in bianco

risposte tese a sapere la consistenza di una sostanza economica, non indicando

l'esistenza della stessa, è sufficiente per ritenere il sussistere di un

inganno per atti concludenti (e non per omissione), ancor di più lo è annunciarsi

come indigente e rispondere negativamente a domande specifiche o il barrare

tali domande a significare assenza di averi. In merito si faccia riferimento

alle STCA 33.2019.23-24 del 25 maggio 2020, consid. 2.15, STCA 33.2020.1 del 9

marzo 2020 e STCA 33.2019.23-24 del 25 maggio 2020, consid. 2.15 nonché alle

sentenze federali STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3.

Il formulario di richiesta delle prestazioni complementari (come quello

relativo alla revisione del diritto) è molto chiaro sull'aspetto della sostanza

e dei redditi, le domande sono espresse in modo semplice e sono facilmente

comprensibili a tutti e contemplano palesemente ogni tipo di avere e sostanza

in qualsiasi forma senza possibile ambiguità. Per di più, per rendere ancora

più chiara la tematica, per le domande n. 41 e 42 v'è una spiegazione

aggiuntiva.

Ma non solo. Ogni decisione consegnata agli atti con cui a RI 1 è

stata concessa una rendita PC precisa e specifica espressamente l’obbligo di

notificare (per rendere pienamente consapevoli gli assicurati) ogni situazione

rilevante per la determinazione del diritto.

Va quindi pienamente ribadito che la ricorrente ha ingannato

astutamente i funzionari della Cassa inducendoli ad atti pregiudizievoli al

patrimonio della stessa ad indebito profitto della ricorrente stessa.

2.20

L’inganno della ricorrente, come

detto, è astuto siccome una verifica non era ragionevolmente esigibile (citate

STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020, consid. 7.1) e non poteva essere scoperto dalla

Cassa. I funzionari hanno eseguito le verifiche che ci si poteva aspettare e

hanno effettuato le revisioni periodiche come previsto dall'art. 30 OPC-AVS/AI.

L’inganno è stato rafforzato dalla produzione di decisioni fiscali non corrette

ottenute dall’assicurata mediante indicazioni incomplete anche a

quell’autorità. Nella domanda di PC del 2003 l'assicurata ha prodotto la

dichiarazione di imposta transitoria 2003A, in cui non ha dichiarato titoli e

altri collocamenti di capitali (doc. 1-13/25). Al questionario di revisione del

2008.

essa ha allegato la notifica di imposta IC 2006 del 7 giugno 2007 (doc.

7-5/7), da cui risulta che nessuna sostanza è stata dichiarata. Lo stesso vale

per la revisione del 2012, in cui la notifica IC 2010 del 24 agosto 2011 (doc.

16-3/4) indica una sostanza imponibile nulla, seppure non vi sia il dettaglio

delle voci. Anche la revisione del 2016 include una notifica di tassazione, la

IC 2015 del 7 aprile 2016 (doc. 29-5/5), e anche in tal caso non è stata

annunciata all'autorità fiscale della sostanza mobile. Infine, medesima

situazione in occasione dell'ultima revisione periodica avviata nel 2019,

laddove la notifica di tassazione IC 2018 del 17 luglio 2019 (doc. 50-5/5) non

ha accertato della sostanza.

È evidente che, in tali condizioni, una verifica da parte della

Cassa di compensazione non solo non era ragionevolmente esigibile ma era

oggettivamente impensabile, visto che, a livello fiscale, l'assicurata non

aveva dichiarato alcun avere a risparmio e nemmeno i relativi redditi lordi.

Non v'erano dunque motivi né indizi per dubitare di questa situazione economica

e ritenere, invece, che vi fossero dei risparmi. Di più l'amministrazione non

poteva dunque fare.

Va nuovamente ribadito che la ricorrente ha ingannato astutamente

la Cassa, alla quale non può essere rimproverato alcunché siccome che non

c'erano ragioni di nutrire dubbi in merito all'eventuale esistenza di capitali

nascosti, (STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020, consid. 7.3; STF 6B_741/2017 del 14

dicembre 2017, consid. 6.2.3).

2.21

L'agire dell'assicurata ha,

come indicato, indotto i preposti funzionari ad atti pregiudizievoli al

patrimonio della stessa, concedendo PC indebite come correttamente calcolate

dopo la scoperta dei fatti (si faccia riferimento ai fogli di calcolo per ogni

periodo di diritto, doc. 86-95) per complessivi CHF 21'158 (come al riassunto

della tabella doc. 85-3/3) annessa alla decisione del 17 novembre 2020 (doc.

85). Con il conteggio esposto dalla Cassa nella decisione su opposizione del 4

ottobre 2021 la Cassa è stata maggiormente esplicita e chiara nella spiegazione

delle sue pretese. Questi conteggi appaiono corretti e vanno condivisi siccome,

in quanto tali, non contestati dalla ricorrente.

2.22

Riguardo alla decisione di

restituzione del 17 novembre 2020 la Cassa di compensazione ha indicato le

ragioni della sua determinazione senza fare esplicitamente riferimento

all’ipotesi di truffa ma facendo riferimento al verbale d'audizione del 13

ottobre 2020 con il quale all'assicurata è stato comunicato "che possiede valori patrimoniali che non sono stati

considerati nel calcolo delle prestazioni erogate in quanto non notificate in

precedenza". Sarebbe stata certamente più opportuna una più

chiara esplicitazione delle ragioni ancorché la decisione così come emessa non

abbia minimamente limitato la ricorrente nei suoi diritti o l’abbia in qualche

modo impedita a far valere le sue ragioni in maniera completa. La decisione

resa su opposizione è invece assolutamente inattaccabile su questi aspetti

siccome esplicita e chiara con richiamo alla giurisprudenza federale in materia

penale. Occorre ancora rilevare che la richiesta di restituzione è stata

notificata all'assicurata con decisione formale del 17 novembre 2020, dopo che

a fine giugno 2020 la Cassa è stata messa a conoscenza da parte

dell'interessata stessa dell'esistenza di sostanza non dichiarata e che a

inizio novembre 2020 ha ricevuto gli estratti conto relativi agli anni dal 2005

al 2012. L'amministrazione ha quindi agito correttamente entro il termine

legale dalla conoscenza dell'indebito, visto che il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase vLPGA).

2.23

Stanti le considerazioni che

precedono, giudicato che l'agire dell'insorgente adempie manifestamente tutti

gli elementi costituitivi del reato di truffa secondo l'art. 146 CP in danno

dell'assicuratore sociale, la Cassa era in diritto di applicare, in base all’

l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, la prescrizione prevista per i crimini e

stabilita dall’art. 97 cpv. 1 lett. b), di 15 anni.

Ne discende che la Cassa cantonale di compensazione ha

correttamente stabilito che l'assicurata deve restituire le prestazioni

complementari indebitamente ricevute nel periodo dal 1° novembre 2005 al 31

agosto 2012 (il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2020 è invece già

stato oggetto della decisione di restituzione del 24 settembre 2020).

2.24

Per quanto concerne la

determinazione dell'importo da restituire, l'insorgente ha chiesto che si tenga

conto del consumo (teorico) di sostanza a cui essa avrebbe dovuto ricorrere

senza l'aiuto pubblico.

Nella STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012 il Tribunale federale ha

giudicato il caso di un giovane assicurato che beneficiava di prestazioni

complementari e che nel febbraio 2008 ha ereditato una grossa somma di denaro

alla morte della mamma (oltre CHF 300'000), somma che egli ha dichiarato alla

Cassa di compensazione soltanto nel mese di dicembre 2019 e che ha dato quindi

luogo a un ordine di restituzione delle PC percepite indebitamente in quel

lasso di tempo. Sul ricorso della Cassa il Tribunale federale si è così

espresso:

" 3.

L'instance cantonale a retenu, sans qu'une preuve

correspondante n'ait été rapportée, une diminution constante de la fortune de

l'intimé entre février 2008 et décembre 2009 au motif qu'il n'aurait pas pu

assurer sa subsistance sans puiser régulièrement dans son patrimoine. (…)

4.

(…) Les revenus déterminants sont fixés par

l'art. 11 LPC, lequel précise notamment que le produit de la fortune mobilière

et immobilière est pris en compte (al. 1 let. b) ainsi qu'une quote-part de la

fortune nette (al. 1 let. c). Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cadre

d'un calcul rétrospectif de prestations complémentaires, il faut tenir compte

des faits susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus

déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). Ainsi, ni la loi ni la jurisprudence ne

permet de procéder à l'amortissement systématique - et indépendant des

circonstances du cas d'espèce - de la fortune de l'intimé tel que retenu par

les premiers juges. (…)"

Nella successiva STF 9C_45/2013 del 23 agosto 2013, la Cassa ha

soppresso le prestazioni complementari a un'assicurata che le ha dichiarato

soltanto nel febbraio 2011 di avere ereditato un bene immobile nel giugno 2009.

In quel caso l’Alta Corte non ha dovuto affrontare la questione, evidenziando

come:

" 4. (…) il apparaît que le litige est

compris dans le contexte de la restitution des prestations complémentaires

versées indûment depuis le 1er juin 2009 en raison de la perception d'un

héritage par le bénéficiaire des prestations; il porte en particulier sur le

point de savoir si, dans le calcul rétroactif des prestations complémentaires,

le tribunal cantonal pouvait exiger que, chaque début d'année à compter de la

deuxième année, soient déduites du montant de la fortune les prestations

complémentaires servies au cours de l'année précédente à titre de dépenses

auxquelles le bénéficiaire aurait dû nécessairement faire face pour pourvoir à

son entretien à défaut de percevoir des prestations complémentaires.

5.

5.1

Comme

déjà évoqué, la juridiction cantonale soutient que, lorsqu'il réalise le calcul

rétroactif de prestations complémentaires en raison de la perception d'un

héritage par le bénéficiaire des prestations, le service recourant doit prendre

en considération les dépenses engagées par le bénéficiaire pour couvrir ses

besoins en puisant dans sa fortune afin de compenser les prestations qui ne

sont désormais plus versées. Elle estime que la couverture des besoins vitaux

qui sont restés inchangés engendre une diminution de la fortune équivalant à

chaque début d'année à compter de la seconde dans la période couverte par le calcul

rétroactif au montant des prestations versées l'année précédente, ce qui selon

elle ne constitue nullement un amortissement systématique de la fortune mais ne

fait que de prendre en compte les besoins vitaux réels de l'ancien bénéficiaire

des prestations complémentaires.

5.2

Le

service recourant réfute cette thèse, en se contentant

de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février

2012, selon lequel ni la loi ni la jurisprudence ne

permet de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des

circonstances du cas d'espèce de la fortune de l'ancien bénéficiaire de

prestations complémentaires.

6.

Dans le cas d'espèce, on relèvera toutefois qu'il

n'est pas indispensable de trancher ce point puisque le renvoi à

l'administration pour qu'elle effectue un nouveau calcul était totalement

superflu. En effet, à supposer que les prestations complémentaires allouées

correspondent réellement à la part des dépenses destinées à la couverture des

besoins personnels que l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires

aurait dû assumer en puisant dans sa fortune, l'intégration de ces montants

dans les calculs rétroactifs effectuées par le service recourant permettrait

dans le cas particulier de retenir un revenu déterminant toujours largement

suffisant pour couvrir toutes les dépenses reconnues durant la période

considérée."

Il 22 ottobre 2013 (STF 9C_968/2012) il Tribunale federale si è da

ultimo pronunciato su una vertenza simile, in cui l'assicurata ha ereditato

oltre CHF 100'000 e ne ha informato la Cassa poco più di un anno dopo. I primi

giudici hanno ritenuto di dovere computare un consumo di sostanza, mentre la

Cassa di compensazione si è rivolta al TF chiedendo l'annullamento del giudizio

cantonale. In questa occasione la nostra Massima istanza ha evaso il ricorso

evocando la STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012 e rilevando come:

" 6.

(…) l'arrêt en question n'exclut pas

l'intégration d'une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit

aux prestations complémentaires consécutif à la perception d'un héritage par le

bénéficiaire de celles-ci. Une telle interdiction serait contraire au principe

selon lequel y a lieu dans ce contexte de tenir compte des faits susceptibles

d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). L'arrêt évoqué prohibe uniquement un amortissement de la fortune systématique et indépendant des

circonstances particulières, telle l'intégration dans le calcul rétroactif du

seul montant de l'héritage, réduit chaque année à partir de la seconde de la

somme touchée l'année précédente à titre de prestations complémentaires."

Con il rilievo che l’Alta

Corte impone, in simili casi, di considerare: “l'évolution de tous les éléments

de fortune à la hausse et à la baisse, notamment ceux qui n'ont pas encore été

investigués (comptes bancaires, actions, etc.), et en refaisant des calculs“. Va

quindi ritenuto che l’applicazione, così come chiesta dalla ricorrente, di procedere

a un ammortamento sistematico e annuale non può essere ritenuta.

La Cassa ha correttamente operato

invece, accertando la situazione concreta a fine di ogni anno, in maniera

precisa, sulla scorta degli elementi già acquisiti nel corso degli anni e sulla

base della documentazione attestante l’avere in conto per ogni anno durante il

quale la restituzione è stata chiesta.

La Cassa ha fatto riferimento alla

situazione reale, nulla permette effettivamente di ritenere che l’assicurata

avrebbe fatto capo ai depositi, se noti e incidenti sulla quantificazione delle

PC, per il suo sostentamento e per l’entità da essa richiesta. Dovendo

considerare sia gli aumenti sia le diminuzioni del patrimonio, per il calcolo

retrospettivo delle prestazioni complementari si deve considerare la situazione

finanziaria effettiva dell'assicurato nel periodo in esame, considerando tutti

i fattori che incidono su di essa (STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012, consid.

4) la Cassa ha agito correttamente anche in considerazione della STCA

33.2019.23-24 del 25 maggio 2020 dove questa Corte, dopo avere citato per esteso

la giurisprudenza federale appena esposta, ha considerato, in un giudizio reso

in composizione completa, che:

" In

effetti, nei tre summenzionati giudizi si trattava di sostanza mobile o

immobile che inizialmente non esisteva e che è apparsa solo in seguito nella

sostanza dei beneficiari di PC a titolo di eredità. In altre parole, vi è stato

un concreto aumento della sostanza dei beneficiari delle PC, sia sotto forma di

denaro contante sia di un immobile, che in seguito è stato venduto ed è stato

quindi monetizzato. L'incremento del patrimonio degli assicurati è dunque stato

reale, essendosi essi effettivamente arricchiti.

Nell'evenienza concreta, invece, le proprietà … esistono dal 1977,

appartengono alla sostanza degli assicurati da quell'anno, seppure non siano

mai state dichiarate alla Cassa di compensazione. L'autodenuncia

all'amministrazione non ha comportato un reale aumento della sostanza dei

ricorrenti, nel senso che tali proprietà fondiarie già erano parte del

patrimonio non sono state vendute, non v'è stato alcun ricavo da maggior valore

che è entrato nel patrimonio degli insorgenti, arricchendoli all'insaputa della

Cassa …. l'esistenza di tali beni non ha influito sul fabbisogno vitale dei

ricorrenti. Ne discende che, nell'evenienza concreta, non è possibile

applicare il principio secondo cui per il calcolo retroattivo del diritto alle

PC si devono prendere in considerazione le spese sostenute dagli assicurati per

fare fronte ai loro bisogni attingendo alla sostanza al fine di compensare le prestazioni

complementari che non sono ormai più versate."

In concreto, pur trattandosi di crediti

e non di immobili, non v’è ragione per scostarsi da tali conclusioni. Gli averi

in concreto non sono stati ritirati e non sono diminuiti, esistevano già prima

della domanda di PC, come nel caso citato.

2.25

Sulla scorta

delle considerazioni la decisione impugnata merita conferma e il ricorso va

respinto. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art.

61.

lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel

caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari, il

legislatore non ha previsto di prelevare delle spese. Sul tema cfr. anche le STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti