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Decisione

33.2021.19

Ordine di restituzione PC indebitamente percepite per aver informato in ritardo la Cassa dell'immobile ereditato alla morte del padre.Determinazione della quota ereditaria,da applicare alla sostanza,d

28 novembre 2022Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I principi applicabili alla

restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

Nella STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del

testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è

rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso

1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la

pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni

in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42

consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione

non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I

642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure

applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004).

Una decisione è stata ad

esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una

rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. Dopo essere venuta a conoscenza,

nel corso del 2019, che l'assicurata faceva parte di una comunione ereditaria,

il 23 gennaio 2020 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha affidato all'Ufficio

stima il compito di peritare, al valore venale, la part. n. 825 RFD di __________

appartenuta, fino al suo decesso avvenuto nel 2014, al padre della ricorrente e

ciò in ragione di un mezzo. L’ulteriore quota di ½ del fondo appartiene invece

alla madre della signora RI 1. La valutazione del bene era fondamentale per

determinare correttamente il diritto alle PC dell’assicurata e, di converso, il

suo obbligo restitutivo.

Con decisione formale dell'8 giugno 2021 (doc. 31) la Cassa ha

stabilito il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata in

base ad una valutazione del fondo senza visita interna ma solo sulla base degli

atti e dell’aspetto esteriore. Il fondo è stato stimato avere un valore di Fr.

1'200'000.-.

Constatato quindi un indebito

riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa

ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 16’874.- erroneamente versata dal

1° maggio 2018 al 30 giugno 2021.

2.6. In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti

abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno

diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).

L'art. 11 vLPC enumera

esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili

(cpv. 1) vi sono:

" b. i

proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un

quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60

000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a

una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;

se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra

persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale

abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile

eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite,

le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e

dell'AI;".

2.7. Nei fogli di calcolo posti alla

base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato l'importo

di Fr. 112'500.- quale valore della proprietà fondiaria secondaria, ritenendo

una quota ereditaria di 3/16 della sostanza di proprietà della comunione ereditaria

pari a Fr. 600'000.-.

La ricorrente non contesta il

valore peritale dell'immobile, ma sostiene che l'importo della sostanza

immobiliare di sua spettanza quale coerede debba essere modificato in Fr. 56'250.-,

dovendo considerare una quota ereditaria di 3/32 della metà del valore del

fondo (3/32 x Fr. 600'000.-).

Occorre quindi

determinare l'importo della spettanza ereditaria della ricorrente.

2.8. Per

la determinazione del valore di questo fondo fa stato l'art. 17 cpv. 4

OPC-AVS/AI, poiché per la ricorrente questo immobile non costituisce l’abitazione

primaria. La norma prevede infatti che la sostanza immobiliare che non serve di

abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve

essere computata al valore corrente.

Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far

esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la

precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente

del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di

nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT

II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio

(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,

sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni

complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI

1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida

detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il

nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale

ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P

38/96 del 27 febbraio 1998).

2.9. Il 23 gennaio 2020 (doc. 8) la

Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio stima di peritare il fondo n. 825

RFD di __________, determinandone il valore venale.

Dopo un lungo iter, che non

occorre qui evocare, il perito non ha potuto accedere alla proprietà poiché i

due coeredi, la moglie e il figlio del de cujus, non hanno mai risposto agli

inviti del perito e del rappresentante legale dell'assicurata per potere

procedere a un sopralluogo nell'abitazione (docc. 25, 26, 27, 28). Il 4 giugno

2021 (doc. 29) l'Ufficio stima ha stabilito, in Fr. 1'200'000.-, il valore

venale del fondo.

Ottenuto, in sede d'udienza

(doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12), l'avallo del figlio del de cujus (e

fratello della ricorrente) che abita in questa proprietà, il giudice delegato ha

disposto, tramite la Cassa, che l'Ufficio stima la rivalutasse accedendo alla

casa per poter avere una valutazione completa.

Dopo due richiami da parte del

Tribunale al figlio del de cujus affinché questi desse la propria disponibilità

a fare peritare l'abitazione (docc. XXVI e XXVII dell'inc. n. 33.2021.12), l'Ufficio

stima ha proceduto il 27 settembre 2022 alla visita dei luoghi e il 29 settembre

(doc. XXVIII/1 dell'inc. n. 33.2021.12) ha valutato in Fr. 1'150'000.- la part.

n. 825 RFD di __________, stato al 2018.

La correttezza e completezza di questa valutazione non è stata

contestata dalle parti. Non v'è motivo di scostarsi dalla cifra ritenuta di Fr.

1'150'000.-.

2.10. Per quanto concerne la presa in

considerazione, nel calcolo delle prestazioni complementari, di una quota parte

di una successione indivisa di cui il beneficiario PC è titolare in quanto

appartenente a una comunione ereditaria, nella STF 9C_305/ 2012 del 6 agosto

2012 il Tribunale federale ha ribadito che:

" (…)

4.1.2 Nach der im angefochtenen Entscheid

zutreffend dargelegten Rechtsprechung ist der Anteil an einer unverteilten

Erbschaft grundsätzlich ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Erbschaft mit dem Tode

des Erblassers (Art. 560 Abs. 1 ZGB) zu berücksichtigen. Schwierigkeiten bei

der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von dieser Regel. Eine

Anrechnung kann indessen erst erfolgen, wenn über den Anteil hinreichende

Klarheit herrscht, oder wenn er sich zwar nicht genau beziffern lässt, unter

Berücksichtigung aller Eventualitäten tatsächlicher und rechtlicher Natur ein

EL-Anspruch jedoch sicher ausgeschlossen werden kann (SVR 2011 EL Nr. 7 S. 21,

9C_999/2009 E. 1.1). Vorliegend ist unbestritten, dass der zweite Tatbestand

ausser Betracht fällt.".

La parte della successione indivisa che spetta all'erede è quindi

presa in considerazione quale valore di sostanza già dal momento dell'apertura

della successione (art. 560 cpv. 1 CC: "Gli

eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua

apertura."), sempreché il suo valore possa essere determinato con

sufficiente chiarezza (STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1 = SVR

2011 EL Nr. 7; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003, consid. 3.3). Difficoltà

nella realizzazione non giustificano alcuna deroga a questa regola (STF 9C_567/

2016 del 3 gennaio 2017, consid. 3.1; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010,

consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b).

Per il computo di beni successori è determinante il momento dell'acquisizione

della successione e non quello in cui il richiedente le PC può disporre effettivamente

della sua quota ereditaria. La quota parte ad una successione indivisa

rappresenta di principio un valore di sostanza dal momento dell'apertura della

successione (STF 9C_567/2016 del 3 gennaio 2017, consid. 3.1; STF 9C_305/2012

del 6 agosto 2012 consid. 4.1.2; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1

= SVR 2011 EL Nr. 7; STF 9C_1067/2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA P

54/02 del 17 settembre 2003, consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002,

consid. 3b; STFA P 6/91 dell'8 aprile 1992 consid. 2c pubblicata in RCC 1992

pag. 344; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020, consid. 2.9; STCA 33.2014.4 del

23 giugno 2014, consid. 2.10).

Il N. 3443.04 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari

allʼAVS e allʼAI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio

2021) dispone che la quota in un'eredità indivisa va computata quale sostanza

dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente

chiaro. Le direttive richiamano espressamente la STFA P 8/02 del 12 luglio 2002,

consid. 3b e la sentenza pubblicata in RCC 1992 pag. 347, consid. 2c e 2d.

Considerandi

Nella STFA appena citata il TFA aveva ritenuto:

" Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts (ZAK 1992 S. 325) erwogen, aufgrund der

Möglichkeit, dass ein Erbe seine Anwartschaftsquote abtreten oder verpfänden

könne, stelle der Anteil des Miterben an einer unverteilten Erbschaft ab dem

Zeitpunkt der Eröffnung des Erbgangs einen im Rahmen der

Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigenden Vermögenswert dar.

Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dieser

Standpunkt lasse sich nicht mit dem Grundsatz vereinbaren, wonach bei der

Anspruchsberechtigung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene

Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher

ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 127 V 369 Erw. 5a, 115 V 353 Erw. 5c),

ist ihm nicht beizupflichten. In ZAK 1992 S. 326 Erw. 1b wurde ausdrücklich auf

diesen Grundsatz Bezug genommen. Damals hatte das kantonale Gericht ähnliche

Argumente vorgebracht wie der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat in jenem Entscheid einlässlich

dargelegt, weshalb dieser Auffassung nicht gefolgt werden kann (vgl. ZAK 1992

S. 327 Erw. 2c). Ein Grund, im vorliegenden Fall von dieser Rechtsprechung

abzuweichen, besteht nicht. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen noch

kein Abgehen von der Anrechnung unverteilter Erbschaften bei der

Ergänzungsleistungsberechnung.

In Anlehnung an die Praxis bezüglich der

Uneinbringlichkeit von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen (vgl. ZAK 1988 S. 255)

muss auch hier verlangt werden, dass sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zur

Durchsetzung der Erbansprüche wahrgenommen werden. Dass dem mit Blick auf die

aufgerechneten Liegenschaftswerte so wäre, hat der Beschwerdeführer weder

nachgewiesen noch behauptet.".

2.11

Da quanto

precede discende, dunque, che è al momento del decesso del padre che alla

ricorrente andrebbe computata la sua quota di comproprietà detenuta in

comunione ereditaria.

L'art. 560 cpv. 1 CC prevede

infatti che gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal

momento della sua apertura. A norma dell'art. 560 cpv. 2 CC, salve le eccezioni

previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il

possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo

diventano loro debiti personali.

Il diritto delle successioni è retto dal principio della

successione universale. La totalità degli attivi e dei passivi del de cujus

passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto

(Steinauer, Le droit des

successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).

Gli eredi acquisiscono la successione al momento della sua

apertura, ossia immediatamente alla morte del de cujus (c'è, in altre

parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de

cujus e i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l'erede

diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cujus

con la sua morte. L'acquisizione della successione non dipende da un atto

positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer,

op. cit., n. 28 e seguenti pag. 56).

Questi ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se

ci sono più eredi, si assumono una responsabilità solidale (Steinauer, op. cit., n. 37 pag. 58 e

art. 603 CC).

In specie, l'insorgente è venuta

a conoscenza del decesso del papà alcuni mesi dopo la sua scomparsa (doc.

39-10/41), quando il notaio dott. __________ l'ha contattata per le formalità

di pubblicazione del testamento olografo, che è avvenuta nella primavera del

2015.

(doc. 39-15/41). In quell'occasione essa ha saputo che il padre, nel

luglio 2014 (doc. 39-24/41), aveva istituito il figlio, ossia suo fratello,

erede universale, lasciandogli tutti i suoi averi.

Con il suo testamento il padre

della ricorrente non ha diseredato la figlia la quale, conseguentemente e

nonostante l’apparente tenore delle ultime volontà paterne, ne è divenuta erede

perlomeno per la sua quota legittima.

L'assicurata è quindi legalmente diventata erede del padre alla di

lui morte (art. 537 cpv. 1 CC e art. 560 cpv. 1 CC), nel novembre 2014, nonostante

la circostanza che, verso terzi, la sua qualità di erede sia stata

riconosciuta, formalmente solo con l'emanazione, il 13 marzo 2020 (doc. B), del

certificato ereditario del Pretore.

Pure il fatto che la sua comproprietà nella part. n. 825 RFD di __________

sia stata iscritta a registro fondiario soltanto il 15 giugno 2020 (doc. C)

nulla muta alla certezza che la successione si è aperta con la morte del papà e

che quello stesso giorno l'insorgente è entrata a fare parte della comunione

ereditaria che, in ragione di un mezzo, in sostituzione del de cujus, è

diventata comproprietaria del predetto fondo.

Tuttavia, considerato come l'assicurata benefici di prestazioni

complementari all'AI solo dal 1° maggio 2018, è da quel momento, e non dal

2014, che si deve computare alla ricorrente la quota ereditaria e che, se del

caso, è possibile chiederle la restituzione delle prestazioni complementari

indebitamente percepite.

2.12

Per determinare la sostanza

computabile all'assicurata a titolo di eredità, la Cassa di compensazione ha

considerato che poiché dall'estratto del registro fondiario relativo alla part.

n. 825 RFD di __________ risulta che il 15 giugno 2020 la comunione ereditaria

è stata iscritta come comproprietaria in ragione di un mezzo, il regime

matrimoniale in essere tra i coniugi fosse già stato liquidato prima dell'iscrizione

a RF. Inoltre, benché il de cujus abbia istituito erede universale il figlio,

la figlia è a tutti gli effetti, come poi riconosciuto dal certificato

ereditario del 13 marzo 2020, erede del testatore. Come tale, essa fa parte

della comunione ereditaria che si è creata al decesso del padre con una quota

che, tuttavia, è stata ridotta alla porzione legittima. In altre parole, la sua

quota ereditaria di 1/4, ridotta alla legittima di 3/4, dà luogo a una quota

ereditaria di 3/16.

Rapportata alla quota di comproprietà della comunione ereditaria

sull'immobile, all'interessata va computata una sostanza immobiliare di Fr. 112'500.-

(3/16 x Fr. 600'000.-).

Di diverso avviso è l'insorgente, che ha ipotizzato dapprima uno

scioglimento del regime matrimoniale dei coniugi, ipotizzando che la metà della

comproprietà del marito sul predetto immobile fosse destinato alla vedova,

mentre la quota di metà della vedova apparterrebbe ai suoi beni propri e quindi

rimarrebbe a lei (doc. 39-5/41). In tale ipotesi di lavoro, la quota di

comproprietà del marito andrebbe suddivisa in metà alla vedova a titolo di

liquidazione del regime matrimoniale. Poi ha proceduto con la divisione

ereditaria, attribuendo 1/4 ancora alla vedova a titolo di eredità, 1/8 al

figlio e 3/32 alla figlia (doc. I pag. 6).

Riportando 3/32 della figlia alla quota di 1/2 di pertinenza della

comunione ereditaria, si ha l'importo di Fr. 56'250.-.

L'insorgente ha proposto un calcolo che non può essere seguito,

perché considera una quota ereditaria non corretta.

Il papà e la mamma della ricorrente erano comproprietari in

ragione di un mezzo ciascuno della particella di __________.

Venendo a mancare il papà, quale primo passo si deve procedere con

lo scioglimento del regime matrimoniale.

Come ha indicato __________, fratello della ricorrente, durante la

sua audizione (doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12), i genitori sottostavano

verosimilmente al regime legale ordinario in vigore al momento del matrimonio che,

dal 1° gennaio 1988, è diventato il regime della partecipazione agli acquisti

(art. 181 CC e artt. 196 segg. CC) e, per quanto a lui noto, non sarebbe stato liquidato

il regime matrimoniale.

Con la morte del marito, il regime dei beni va sciolto (art. 204

cpv. 1 CC). Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso

dell'altro (art. 205 cpv. 1 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono

disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei

beni (art. 207 cpv. 1 CC). L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti,

inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano

(art. 210 cpv. 1 CC). Non è tenuto conto delle diminuzioni (art. 210 cpv. 2

CC). In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale

(art. 211 CC). Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del

regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1

CC). A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito

dall'altro (art. 215 cpv. 1 CC).

Ciò significa che la metà degli acquisti del marito va alla moglie

e la metà degli acquisti della moglie va al marito. In concreto non v’è

certezza circa l’intervenuta liquidazione del regime matrimoniale e tale

circostanza non può più essere accertata. Questa Corte non ha proceduto

all’audizione di __________ madre della ricorrente, alla luce della deposizione

del figlio __________ e per le sue condizioni di salute che ne hanno provocato

la morte avvenuta il __________ luglio 2022. Non vi sono a disposizione

informazioni sulle modalità di acquisto da parte di ciascun coniuge della

rispettiva quota di comproprietà di metà del fondo n. 825 RFD di __________.

Alla luce di questa situazione (la proprietà fondiaria era iscritta a RF per

metà a ciascuno dei coniugi) si deve ritenere che i mezzi necessari all’acquisizione

dell’immobile abbiano la medesima consistenza, perciò l'operazione di scioglimento

del regime matrimoniale non modifica il totale degli acquisti dei coniugi e

quindi delle loro quote di comproprietà dell'abitazione coniugale, che

rimangono di un mezzo ciascuna.

L'ipotesi di calcolo prospettata dall'insorgente non può essere condivisa,

poiché, arbitrariamente, ipotizza che il marito abbia comprato la casa con i

suoi acquisti, mentre la moglie con i suoi beni propri, facendo così in modo

che solo la metà degli acquisti del de cujus vada alla vedova, ma che nulla sia

versato dalla moglie al marito. Tale ipotesi non è suffragata a livello

probatorio.

Al decesso del papà si è costituita una comunione ereditaria, formata

dalla vedova, dal figlio e dalla ricorrente, che è diventata comproprietaria in

ragione di un mezzo del predetto fondo. Dell'altra metà è rimasta proprietaria

la mamma.

In concorso con i discendenti, il coniuge superstite riceve la

metà della successione (art. 462 cifra 1 CC). I figli succedono in parti uguali

(art. 457 cpv. 2 CC) perciò, essendo in concorso con la mamma, ognuno riceve un

quarto della successione.

Nel suo testamento, il papà ha istituito il figlio erede

universale. Ciò significa che ha ridotto alla legittima sia il coniuge superstite

sia la figlia. Per la prima, la porzione legittima è della metà della quota

ereditaria (art. 471 cifra 3 CC) e per la seconda è di tre quarti della quota

ereditaria (art. 471 cifra 1 CC).

Di conseguenza, l'assicurata ha diritto a una quota ereditaria

legittima di 3/16 (1/4 x 3/4) della comunione ereditaria.

Considerato che la comunione ereditaria è comproprietaria in ragione

di un mezzo della part. n. 825 RFD di __________, e che tale metà ha un valore

di Fr. 575'000.- (1/2 x Fr. 1'150'000), la quota ereditaria di spettanza della ricorrente

su questo immobile vale dunque Fr. 107'813 (3/16 x Fr. 575'000).

2.13

La quota ereditaria di 3/16 va

inoltre applicata alla metà del debito ipotecario gravante l'intero immobile,

visto che i coniugi erano debitori solidali dell'ipoteca accesa presso la Banca

__________ (doc. A).

Allo stesso modo, per la determinazione del valore della quota di

sostanza, va operato con i debiti per cui va considerata solo la quota parte

che era del papà e quindi la metà del debito ipotecario che, alla sua morte, è diventato

un debito personale della comunione ereditaria (art. 560 cpv. 2 CC).

Dagli atti risulta che al 31 dicembre 2018 l'ipoteca variabile ammontava

a Fr. 214'300.- e gli interessi debitori per il 2018 a Fr. 5'708,10 (doc. A).

La quota parte ascrivibile all'assicurata corrisponde, perciò, nel

2018, a Fr. 20'090 (3/16 x [Fr. 214'300 : 2]), come ritenuto dalla Cassa nei

fogli di calcolo allegati alla decisione su opposizione.

Occorre però determinare il debito anche per gli anni seguenti

oggetto della decisione impugnata, infatti, in sede di udienza, il figlio ha

dichiarato che il debito era un po' diminuito e che "Per ammortizzare

il debito ogni 6 mesi sono pagati fr. 2'100.--, mentre il tasso d'interesse che

era superiore al 2%, dall'inizio di quest'anno è diminuito a meno dell'1%."

(doc. XXV).

Dalle notifiche di tassazione dei coniugi prodotte dalla Cassa

risulta che nel 2013 il debito ipotecario era di Fr. 235'300 e nel 2014 di Fr.

231'100 (doc. 30), ciò a conferma di quanto indicato dall'erede. Se, dunque, si

deducono Fr. 4'200 all'anno per l'ammortamento, si giunge ad avere un capitale

di Fr. 214'300 nel 2018 come dall'estratto bancario agli atti rispettivamente

di Fr. 210'100 nell'anno 2019, di Fr. 205'900 nell'anno 2020 e di Fr. 201'700 nell'anno

2021.

La metà di queste somme va dunque riportata in ragione di 3/16 per

determinare il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente. Per

questi ultimi tre anni si dovrebbero perciò computare quali suoi debiti gli importi

di Fr. 19'697, di Fr. 19'303 e di Fr. 18'909. Queste cifre vanno però

verificate puntualmente dalla Cassa cui gli atti sono rinviati.

Quanto agli interessi ipotecari, è noto soltanto che nel 2013 assommavano

a Fr. 5'027, nel 2014 a Fr. 3'695 e nel 2018 a Fr. 5'708,10. Verosimilmente, quindi,

il tasso era variabile. Per gli anni seguenti dati certi non ve ne sono agli

atti e non ne sono stati prodotti dalle parti, specie dall’erede.

Già per tale ragione, oltre che per l’accertato nuovo valore del

fondo e per le verifiche relative al debito, al fine di ricalcolare gli importi

da restituite la decisione va annullata e gli atti rinviati alla Cassa per un

puntuale accertamento e l’emanazione di un nuovo provvedimento dopo

l’esecuzione di nuovi calcoli. La nuova decisione accerterà anche i parametri

di calcolo legati all'immobile, quali i redditi computabili (valore locativo) e

le spese riconosciute (spese di manutenzione).

2.14

Anche per i depositi bancari (titoli)

intestati al defunto padre va applicata la quota di 3/16.

Con la decisione impugnata la Cassa ha prodotto un estratto

bancario, indirizzato agli eredi, attestante al 31 dicembre 2018 averi del de

cujus per Fr. 60'763,44. Appare necessario però che la Cassa verifichi

l’evoluzione dal deposito nell’arco temporale considerato dalla decisione.

Questo anche se il figlio, sentito in corso d’istruttoria, ha

dichiarato in sede di udienza che presso la Banca __________ sono depositati,

dal giorno della morte del papà, Fr. 60'000 che non hanno potuto essere prelevati.

Dalla notifica di tassazione IC 2014 dei coniugi relativa al periodo dal 1°

gennaio 2014 al giorno della morte del marito, risultano depositi per Fr. 81'806,

quindi un importo superiore. La Cassa, cui gli atti sono rinviati, accerterà la

proprietà di questi ulteriori danari e la loro incidenza nella determinazione

dell’importo da restituire.

2.15

Sulla scorta di quanto esposto, in

specie della nuova valutazione del valore della sostanza immobile di cui la

ricorrente possiede una interessenza di 3/16 della quota di comproprietà di un

mezzo detenuta dalla comunione ereditaria a cui appartiene, gli atti vanno

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli il diritto

alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° maggio 2018 al 30 giugno

2021.

secondo le considerazioni e i parametri indicati nei considerandi

precedenti.

Con le stesse modalità va pure ricalcolato il valore locativo e su

tale base vanno poi determinate le spese di manutenzione.

La Cassa accerterà poi l’entità degli averi depositati sui conti

bancari per il periodo di rilievo per il calcolo delle PC al fine di

determinare l’entità della restituzione.

2.16

Con il ricorso l'assicurata

ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, rinviando al

parallelo incarto 33.2021.12 per la documentazione a comprova della sua

indigenza (doc. I e doc. IV/1 dell'inc. n. 33.2021.12).

Visto l'esito favorevole

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF

9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/ 2018 del 26 novembre 2018 consid. 5

con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha diritto al versamento di

ripetibili da parte della Cassa cantonale di compensazione (art. 61 lett. g

LPGA).

In virtù della

costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di

ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012 del 14 maggio

2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA

U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4 aprile 2016; STCA 33.2012.8

del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del

5.

giugno 2009).

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa

cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte, svolga

nuovi accertamenti ed emani una nuova decisione sulla restituzione delle

prestazioni complementari versate a torto all'assicurata dal 1° maggio 2018 al

30 giugno 2021.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo

di Fr. 2'000 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti