33.2021.19
Ordine di restituzione PC indebitamente percepite per aver informato in ritardo la Cassa dell'immobile ereditato alla morte del padre.Determinazione della quota ereditaria,da applicare alla sostanza,debito ipotecario,valore locativo,spese di manutenzione.Rinvio atti per stabilire questi nuovi valori
28 novembre 2022Italiano41 min
non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2021.19
TB
Lugano
28 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 ottobre 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel corso del 2019 la Cassa
cantonale di compensazione è venuta a sapere che RI 1, 1963, faceva parte della
comunione ereditaria creatasi alla morte del padre, avvenuta nel 2014, così il 23
gennaio 2020 (doc. 8 dell'inc. n. 33.2021.12) ha disposto l'allestimento della
perizia dell'immobile di __________ (part. 825 RFD), che solo il 4 giugno 2021
(doc. 29) l'Ufficio stima è riuscito a redigere dopo accertamenti esterni
fissandone il valore venale, stato nel 2019, in Fr. 1'200'000.-.
1.2. Con decisione dell'8 giugno 2021
(doc. 31) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata di
restituire la somma di Fr. 23'220.- per prestazioni indebitamente versate dal
1° maggio 2018 al 30 giugno 2021 dopo che è stata computata la sua quota parte
di diritto dell'eredità del papà, pari a Fr. 150'000.- di proprietà fondiaria
secondaria e a Fr. 26'788.- di debiti ipotecari. A ciò si aggiungono Fr. 1'099.-
per interessi ipotecari (Fr. 714.-) e spese di manutenzione (Fr. 385.-)
rispettivamente Fr. 1'922.- quale valore locativo della proprietà. Questa
decisione ha altresì stabilito in Fr. 1'716.- il diritto alle PC dal 1° gennaio
2021, oltre al premio forfettario dell'assicurazione malattia.
1.3. Il 18 giugno 2021 (doc. 39) l'assicurata
si è opposta a questo provvedimento, non conoscendo le basi di calcolo utilizzate
dalla Cassa per determinare questi importi, perciò ha sostenuto che le cifre
ritenute nei fogli di calcolo siano state introdotte in modo arbitrario.
Inoltre, si è lamentata di non essere proprietaria di alcunché, ma di
possedere, semmai, un'interessenza di 3/32 nella comunione ereditaria, che a
sua volta possiede una quota di 1/2 della comproprietà della particella n. 825
RFD di __________. Non le è tuttavia noto se sia stata allestita una perizia su
questo fondo, con o senza sopralluogo e con quale esito, come pure quale sia la
sua interessenza nella comunione ereditaria calcolata dalla Cassa. Secondo l'assicurata,
avendo essa diritto unicamente alla legittima, la sua quota ereditaria è di
3/16 (1/4 x 3/4) che, dopo scioglimento del regime matrimoniale secondo l'ipotesi
indicata a pagina 5, riportata sulla quota di comproprietà di 1/2 del papà, dà una
quota di 3/32 a suo favore.
Nemmeno sono noti gli elementi per determinare gli interessi
ipotecari, le spese di manutenzione e il debito ipotecario.
A richiesta della Cassa (doc. 38), il 21 giugno 2021 (doc. 40) l'Ufficio
stima le ha trasmesso la perizia completa, che il 6 luglio 2021 (doc. 42) essa
ha inoltrato all'assicurata con invito a formulare osservazioni entro 30 giorni
e l'ha informata che per il calcolo ha considerato una quota ereditaria di 1/8
della CE.
L'assicurata ha confermato l'8 luglio 2021 (doc. D) l'opposizione,
rilevando che la comunione ereditaria di cui fa parte possiede una quota di 1/2
sull'intera proprietà di Fr. 1'200'000.-. Quindi, dato che la sua interessenza
nella comunione ereditaria non è di 1/8, ma di 3/32, il valore che le è
computabile è di Fr. 56'250.- (Fr. 600'000 x 3/32). Da questo importo vanno poi
dedotti i debiti, tuttavia non noti. Infine, va considerato che tale quota è
inferiore alla soglia di sostanza di Fr. 100'000.-, perciò non va computata.
1.4. Con decisione su opposizione del 22
ottobre 2021 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente
accolto l'opposizione, modificando alcuni parametri e ricalcolando, secondo i
fogli di calcolo allegati, il nuovo diritto alle PC dal 1° maggio al 30 giugno
2021 e modificando quindi in Fr. 16'874.- la somma delle prestazioni che l'assicurata
doveva restituire.
L'amministrazione ha rilevato che quando le ha riconosciuto il
diritto alle prestazioni complementari dal maggio 2018 non sapeva che, a
seguito del decesso del padre, avvenuto nel 2014, era entrata a far parte della
comunione ereditaria, il cui unico attivo era costituito da un immobile sito a __________,
detenuto in comproprietà di 1/2 dal padre e di 1/2 dalla madre. Ne è venuta a
conoscenza solo nel novembre 2019 e subito si è attivata per determinarne il
valore tramite l'Ufficio stima, che il 4 giugno 2021 le ha comunicato un valore
venale al 2019 di Fr. 1'200'000.-. Questo valore è frutto di una valutazione
peritale esterna dell'immobile, non avendo gli altri membri della comunione
ereditaria dato seguito alla richiesta di un sopralluogo interno.
L'amministrazione ha osservato che la soglia di sostanza di Fr.
100'000.- entrata in vigore il 1° gennaio 2021 non è applicabile, dato che il
calcolo delle PC è più favorevole all'assicurata secondo il vecchio diritto, su
cui è fondata la restituzione.
Ricordata poi la correttezza della determinazione del valore dell'immobile
al valore corrente giusta l'art. 17 cpv. 4 vOPC-AVS/AI, e non in virtù del
valore di stima ufficiale dato che esso non serve da abitazione all'opponente,
la Cassa ha evidenziato di avere affidato il mandato peritale all'Ufficio di
stima, che ha effettuato la valutazione tenendo conto di tutti gli elementi del
caso ed è giunto a un valore venale di Fr. 1'200'000.-.
La Cassa ha poi considerato solo metà del valore dell'immobile
attribuibile alla comunione ereditaria e ciò conformemente a quanto risulta
dall'estratto del registro fondiario, che si rifà all'iscrizione dell'assicurata
fra gli eredi del defunto padre. Essa ha tuttavia riconosciuto che la quota
parte della comunione ereditaria spettante all'opponente non è di 1/8 che ha
calcolato, in assenza di elementi contrari, come successione ab intestat.
Infatti, emerso, con l'opposizione, il testamento redatto dal padre che ha
istituito erede universale il figlio, fratello dell'assicurata, ma considerato
che il 13 marzo 2020 il Pretore ha rilasciato un certificato ereditario in base
al quale l'interessata appartiene alla comunione ereditaria che si è venuta a
creare al decesso del padre, per la Cassa all'opponente spetta la quota
legittima di 3/16 (1/4 x 3/4) che, rapportata alla quota di proprietà della
comunione ereditaria, comporta il computo di Fr. 112'500.- quale valore dell'immobile
ereditato (3/16 x Fr. 600'000).
La medesima ripartizione va applicata anche agli altri elementi di
calcolo legati all'immobile: valore locativo (Fr. 1'441.-), debito ipotecario
(Fr. 20'090.-), spese per la manutenzione (Fr. 288.-) e interessi ipotecari
(Fr. 535.-) e pure al computo del conto bancario intestato al de cujus, avente
un saldo di Fr. 60'763,44 (Fr. 11'398.-).
L'importo da restituire assomma dunque a Fr. 16'874.- e il diritto
alle prestazioni complementari dal 1° luglio 2021 a Fr. 1'883.-.
1.5. Il 24 novembre 2021 RI 1, sempre
patrocinata dall'avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA contro la decisione su
opposizione della Cassa chiedendo, in via principale, l'annullamento e, in via
secondaria, il rinvio per rifare i calcoli dal 1° luglio 2020.
L'insorgente ha ricordato di essere stata estromessa dalla
successione del padre, deceduto nel 2014, il quale in via testamentaria ha
lasciato tutto al figlio. Essa è tuttavia riuscita, soltanto nella primavera
2020 (doc. B), a essere menzionata nel certificato ereditario e di conseguenza a
fare iscrivere a registro fondiario la comunione ereditaria che la includeva
(doc. C). L'assicurata ha perciò contestato di avere sottaciuto l'esistenza di
tale attivo che, nel 2018, sembrava quasi una chimera. Pertanto, la sua qualità
di erede era puramente ipotetica fino al 13 marzo 2020 e, poiché l'iscrizione a
RF della comunione ereditaria è avvenuta solo il 15 giugno 2020 (doc. C), ha
chiesto di non tenere conto, per il calcolo del suo diritto alle PC, del
periodo antecedente il 15 giugno 2020 o, al più, il 13 aprile 2020, quando è
cresciuto in giudicato il certificato ereditario.
L'insorgente ha osservato sia che la sua quota parte di eredità
corrisponde alla legittima, avendola il padre estromessa dall'eredità, sia che
la Cassa non ha ritenuto nel suo calcolo della liquidazione del regime
matrimoniale tra il defunto e la vedova. La ricorrente considera la sua
spettanza, nella successione paterna, di 3/32 che, rapportata alla quota di 1/2
di comproprietà che spetta alla comunione ereditaria, dà un importo di Fr. 56'250
(3/32 x Fr. 600'000).
Quanto al debito ipotecario, la ricorrente ha preso atto del
documento bancario prodotto dalla Cassa attestante un importo, al 31 dicembre
2018, di Fr. 214'300.
L'interessata ha rilevato di non avere contestato la perizia una
volta che ne è venuta a conoscenza, ma solo che in precedenza aveva messo in
dubbio l'uso di queste cifre non essendole stata resa nota la perizia.
Essa ha per contro ribadito l'applicazione dell'art. 9a LPC
relativo alla soglia di sostanza e quindi che l'esistenza della part. n. 825
RFD di __________ non debba essere considerata, perché la sua interessenza
nella comunione ereditaria inferiore ai Fr. 100'000 previsti dall'art. 9a nLPC.
La ricorrente ha ritenuto un diritto della vedova di 1/2 sull’asse
ereditario paterno, derivante dalla liquidazione del regime matrimoniale.
Secondo la signora RI 1 la metà che rimane, del valore di Fr. 300'000.-, a suo
dire va così suddivisa:
1/2 di 1/2 = 1/4 alla vedova a titolo di eredità
1/2 di 1/2 = 1/4 al figlio
3/4 di 1/2 di 1/2 = 3/16 alla figlia
1/4 di 1/2 di1/2 = 1/16 quota disponibile, da attribuire al
figlio.
Alla figlia vanno quindi Fr. 56'250.- che, se riportati alla quota
di 1/2 della comunione ereditaria, corrispondono a 3/32.
Le altre poste del calcolo legate all'immobile e al conto bancario
del papà seguono la stessa sorte.
1.6. Con risposta 15 dicembre 2021 (doc.
III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere
il ricorso, riconfermandosi nella decisione impugnata e precisando che, sebbene
la ricorrente sia riuscita a farsi rilasciare il certificato ereditario
soltanto nel marzo 2020, la successione si apre con la morte del de cujus (art.
537 cpv. 1 CC). Pertanto, benché vi siano state delle difficoltà nell'essere
riconosciuta erede, resta il fatto che, indipendentemente dall'iscrizione nel
registro fondiario della comunione ereditaria come comproprietaria del fondo, l'assicurata
va considerata erede già dal __________ novembre 2014, giorno del decesso del
padre. Ciò stante, al fine di determinare l'importo di PC di diritto, la sua
quota parte nella successione paterna, deve essere computata nel calcolo nella
misura di 3/16 della metà del valore dell'immobile.
Infine, l'amministrazione ha ribadito che, in virtù del diritto
transitorio, la restituzione delle prestazioni va valutata in base al diritto
antecedente la modifica di legge, ritenuto che su tale base le ha riconosciuto le
prestazioni complementari.
1.7. Il 3 febbraio 2022 (doc. XII) ha
avuto luogo un'udienza di discussione nel corso della quale il giudice delegato
ha espresso la necessità sia di procedere ad una corretta valutazione
dell’immobile, sia di sentire il fratello sia la mamma della ricorrente in una successiva
udienza, al fine di determinare correttamente l'asse successorio.
1.8. L'11 maggio 2022 (doc. XXV
dell'inc. n. 33.2021.12) il fratello della ricorrente è stato sentito ed egli
si è detto d'accordo a che l'Ufficio stima peritasse l'abitazione in cui viveva
con la mamma. La procedura è stata, a tal fine, sospesa.
1.9. Il 5 ottobre 2022 (doc. XXVIII
dell'inc. n. 33.2021.12) la Cassa ha trasmesso al Tribunale la perizia
allestita il 29 settembre 2022 (doc. XXVIII/1) dall'Ufficio stima, che ha
stabilito il valore venale del fondo in Fr. 1'150'000.-. Al riguardo l'insorgente
non ha formulato osservazioni (doc. XXIX dell'inc. n. 33.2021.12).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto
del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa
cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni
complementari versate dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021, stabilito in Fr. 16'874
con la decisione su opposizione.
La questione del computo all'assicurata di un reddito ipotetico ai
sensi dell'art. 14a OPC/AVS-AI, evocata durante l'udienza del 3 febbraio 2022, è
oggetto dell'incarto n. 33.2021.12. Con decisione su opposizione 1° settembre
2021 la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC della ricorrente ritenendo un
reddito ipotetico.
Benché l'istruttoria per gli incarti n. 33.2021.12 e 33.2021.19 sia
stata condotta parallelamente per motivi di economia processuale, e le parti
abbiano chiesto di emanare pure un unico giudizio, vanno emanati due giudizi
separati.
Le due decisioni su opposizione vertono infatti su tematiche
differenti che nemmeno sono interdipendenti temporalmente l'una dall'altra: l'ordine
di restituzione di PC concerne un periodo che è antecedente (dal 1° maggio 2018
al 30 giugno 2021) al computo del reddito ipotetico (dal 1° agosto 2021, poi
diventato effettivo soltanto dal 1° settembre 2021).
nel merito
2.2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Il
22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche
della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°
gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
Nel caso di
modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di
disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1;
DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12
febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In
presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità
giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non
ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il
nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di
diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).
In concreto, per
la restituzione di prestazioni percepite dalla ricorrente dal 2018 al 2020, fanno
senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in vigore della
Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020.
Per il periodo dal 1° gennaio
al 30 giugno 2021, il 18 dicembre 2020 (doc. 23-17/26) la Cassa ha comunicato
all'assicurata che, essendo il suo diritto alle PC più favorevole
sulla base del nuovo diritto, in futuro l'avrebbe calcolato secondo queste
disposizioni. Dalla decisione su opposizione e dai fogli di calcolo ad essa
allegati, risulta però che la Cassa ha stabilito le prestazioni da restituire giusta
il vecchio diritto anche per l'anno scorso (doc. A). Il nuovo diritto è invece più
favorevole alla ricorrente grazie al riconoscimento di maggiori spese di
locazione. Ad ogni modo, le norme applicabili, vecchie o nuove, nella sostanza
non mutano.
2.4. L'art.
25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse
devono essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25
LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno
(dal 2021: tre anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione
ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante.
Fatti
I principi applicabili alla
restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
Nella STF
9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del
testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è
rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso
1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la
pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni
in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione
non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure
applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
Una decisione è stata ad
esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una
rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di
apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale
appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.5. Dopo essere venuta a conoscenza,
nel corso del 2019, che l'assicurata faceva parte di una comunione ereditaria,
il 23 gennaio 2020 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha affidato all'Ufficio
stima il compito di peritare, al valore venale, la part. n. 825 RFD di __________
appartenuta, fino al suo decesso avvenuto nel 2014, al padre della ricorrente e
ciò in ragione di un mezzo. L’ulteriore quota di ½ del fondo appartiene invece
alla madre della signora RI 1. La valutazione del bene era fondamentale per
determinare correttamente il diritto alle PC dell’assicurata e, di converso, il
suo obbligo restitutivo.
Con decisione formale dell'8 giugno 2021 (doc. 31) la Cassa ha
stabilito il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata in
base ad una valutazione del fondo senza visita interna ma solo sulla base degli
atti e dell’aspetto esteriore. Il fondo è stato stimato avere un valore di Fr.
1'200'000.-.
Constatato quindi un indebito
riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa
ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 16’874.- erroneamente versata dal
1° maggio 2018 al 30 giugno 2021.
2.6. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno
diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).
L'art. 11 vLPC enumera
esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili
(cpv. 1) vi sono:
" b. i
proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60
000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a
una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite,
le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;".
2.7. Nei fogli di calcolo posti alla
base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato l'importo
di Fr. 112'500.- quale valore della proprietà fondiaria secondaria, ritenendo
una quota ereditaria di 3/16 della sostanza di proprietà della comunione ereditaria
pari a Fr. 600'000.-.
La ricorrente non contesta il
valore peritale dell'immobile, ma sostiene che l'importo della sostanza
immobiliare di sua spettanza quale coerede debba essere modificato in Fr. 56'250.-,
dovendo considerare una quota ereditaria di 3/32 della metà del valore del
fondo (3/32 x Fr. 600'000.-).
Occorre quindi
determinare l'importo della spettanza ereditaria della ricorrente.
2.8. Per
la determinazione del valore di questo fondo fa stato l'art. 17 cpv. 4
OPC-AVS/AI, poiché per la ricorrente questo immobile non costituisce l’abitazione
primaria. La norma prevede infatti che la sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente.
Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far
esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la
precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente
del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di
nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT
II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio
(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,
sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni
complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI
1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida
detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il
nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione
immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale
ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
2.9. Il 23 gennaio 2020 (doc. 8) la
Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio stima di peritare il fondo n. 825
RFD di __________, determinandone il valore venale.
Dopo un lungo iter, che non
occorre qui evocare, il perito non ha potuto accedere alla proprietà poiché i
due coeredi, la moglie e il figlio del de cujus, non hanno mai risposto agli
inviti del perito e del rappresentante legale dell'assicurata per potere
procedere a un sopralluogo nell'abitazione (docc. 25, 26, 27, 28). Il 4 giugno
2021 (doc. 29) l'Ufficio stima ha stabilito, in Fr. 1'200'000.-, il valore
venale del fondo.
Ottenuto, in sede d'udienza
(doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12), l'avallo del figlio del de cujus (e
fratello della ricorrente) che abita in questa proprietà, il giudice delegato ha
disposto, tramite la Cassa, che l'Ufficio stima la rivalutasse accedendo alla
casa per poter avere una valutazione completa.
Dopo due richiami da parte del
Tribunale al figlio del de cujus affinché questi desse la propria disponibilità
a fare peritare l'abitazione (docc. XXVI e XXVII dell'inc. n. 33.2021.12), l'Ufficio
stima ha proceduto il 27 settembre 2022 alla visita dei luoghi e il 29 settembre
(doc. XXVIII/1 dell'inc. n. 33.2021.12) ha valutato in Fr. 1'150'000.- la part.
n. 825 RFD di __________, stato al 2018.
La correttezza e completezza di questa valutazione non è stata
contestata dalle parti. Non v'è motivo di scostarsi dalla cifra ritenuta di Fr.
1'150'000.-.
2.10. Per quanto concerne la presa in
considerazione, nel calcolo delle prestazioni complementari, di una quota parte
di una successione indivisa di cui il beneficiario PC è titolare in quanto
appartenente a una comunione ereditaria, nella STF 9C_305/ 2012 del 6 agosto
2012 il Tribunale federale ha ribadito che:
" (…)
4.1.2 Nach der im angefochtenen Entscheid
zutreffend dargelegten Rechtsprechung ist der Anteil an einer unverteilten
Erbschaft grundsätzlich ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Erbschaft mit dem Tode
des Erblassers (Art. 560 Abs. 1 ZGB) zu berücksichtigen. Schwierigkeiten bei
der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von dieser Regel. Eine
Anrechnung kann indessen erst erfolgen, wenn über den Anteil hinreichende
Klarheit herrscht, oder wenn er sich zwar nicht genau beziffern lässt, unter
Berücksichtigung aller Eventualitäten tatsächlicher und rechtlicher Natur ein
EL-Anspruch jedoch sicher ausgeschlossen werden kann (SVR 2011 EL Nr. 7 S. 21,
9C_999/2009 E. 1.1). Vorliegend ist unbestritten, dass der zweite Tatbestand
ausser Betracht fällt.".
La parte della successione indivisa che spetta all'erede è quindi
presa in considerazione quale valore di sostanza già dal momento dell'apertura
della successione (art. 560 cpv. 1 CC: "Gli
eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua
apertura."), sempreché il suo valore possa essere determinato con
sufficiente chiarezza (STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1 = SVR
2011 EL Nr. 7; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003, consid. 3.3). Difficoltà
nella realizzazione non giustificano alcuna deroga a questa regola (STF 9C_567/
2016 del 3 gennaio 2017, consid. 3.1; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010,
consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b).
Per il computo di beni successori è determinante il momento dell'acquisizione
della successione e non quello in cui il richiedente le PC può disporre effettivamente
della sua quota ereditaria. La quota parte ad una successione indivisa
rappresenta di principio un valore di sostanza dal momento dell'apertura della
successione (STF 9C_567/2016 del 3 gennaio 2017, consid. 3.1; STF 9C_305/2012
del 6 agosto 2012 consid. 4.1.2; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1
= SVR 2011 EL Nr. 7; STF 9C_1067/2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003, consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002,
consid. 3b; STFA P 6/91 dell'8 aprile 1992 consid. 2c pubblicata in RCC 1992
pag. 344; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020, consid. 2.9; STCA 33.2014.4 del
23 giugno 2014, consid. 2.10).
Il N. 3443.04 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari
allʼAVS e allʼAI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio
2021) dispone che la quota in un'eredità indivisa va computata quale sostanza
dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente
chiaro. Le direttive richiamano espressamente la STFA P 8/02 del 12 luglio 2002,
consid. 3b e la sentenza pubblicata in RCC 1992 pag. 347, consid. 2c e 2d.
Nella STFA appena citata il TFA aveva ritenuto:
" Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung des
Considerandi
Eidgenössischen Versicherungsgerichts (ZAK 1992 S. 325) erwogen, aufgrund der
Möglichkeit, dass ein Erbe seine Anwartschaftsquote abtreten oder verpfänden
könne, stelle der Anteil des Miterben an einer unverteilten Erbschaft ab dem
Zeitpunkt der Eröffnung des Erbgangs einen im Rahmen der
Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigenden Vermögenswert dar.
Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dieser
Standpunkt lasse sich nicht mit dem Grundsatz vereinbaren, wonach bei der
Anspruchsberechtigung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene
Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher
ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 127 V 369 Erw. 5a, 115 V 353 Erw. 5c),
ist ihm nicht beizupflichten. In ZAK 1992 S. 326 Erw. 1b wurde ausdrücklich auf
diesen Grundsatz Bezug genommen. Damals hatte das kantonale Gericht ähnliche
Argumente vorgebracht wie der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat in jenem Entscheid einlässlich
dargelegt, weshalb dieser Auffassung nicht gefolgt werden kann (vgl. ZAK 1992
S. 327 Erw. 2c). Ein Grund, im vorliegenden Fall von dieser Rechtsprechung
abzuweichen, besteht nicht. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen noch
kein Abgehen von der Anrechnung unverteilter Erbschaften bei der
Ergänzungsleistungsberechnung.
In Anlehnung an die Praxis bezüglich der
Uneinbringlichkeit von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen (vgl. ZAK 1988 S. 255)
muss auch hier verlangt werden, dass sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zur
Durchsetzung der Erbansprüche wahrgenommen werden. Dass dem mit Blick auf die
aufgerechneten Liegenschaftswerte so wäre, hat der Beschwerdeführer weder
nachgewiesen noch behauptet.".
2.11
Da quanto
precede discende, dunque, che è al momento del decesso del padre che alla
ricorrente andrebbe computata la sua quota di comproprietà detenuta in
comunione ereditaria.
L'art. 560 cpv. 1 CC prevede
infatti che gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal
momento della sua apertura. A norma dell'art. 560 cpv. 2 CC, salve le eccezioni
previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il
possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo
diventano loro debiti personali.
Il diritto delle successioni è retto dal principio della
successione universale. La totalità degli attivi e dei passivi del de cujus
passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto
(Steinauer, Le droit des
successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).
Gli eredi acquisiscono la successione al momento della sua
apertura, ossia immediatamente alla morte del de cujus (c'è, in altre
parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de
cujus e i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l'erede
diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cujus
con la sua morte. L'acquisizione della successione non dipende da un atto
positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer,
op. cit., n. 28 e seguenti pag. 56).
Questi ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se
ci sono più eredi, si assumono una responsabilità solidale (Steinauer, op. cit., n. 37 pag. 58 e
art. 603 CC).
In specie, l'insorgente è venuta
a conoscenza del decesso del papà alcuni mesi dopo la sua scomparsa (doc.
39-10/41), quando il notaio dott. __________ l'ha contattata per le formalità
di pubblicazione del testamento olografo, che è avvenuta nella primavera del
2015.
(doc. 39-15/41). In quell'occasione essa ha saputo che il padre, nel
luglio 2014 (doc. 39-24/41), aveva istituito il figlio, ossia suo fratello,
erede universale, lasciandogli tutti i suoi averi.
Con il suo testamento il padre
della ricorrente non ha diseredato la figlia la quale, conseguentemente e
nonostante l’apparente tenore delle ultime volontà paterne, ne è divenuta erede
perlomeno per la sua quota legittima.
L'assicurata è quindi legalmente diventata erede del padre alla di
lui morte (art. 537 cpv. 1 CC e art. 560 cpv. 1 CC), nel novembre 2014, nonostante
la circostanza che, verso terzi, la sua qualità di erede sia stata
riconosciuta, formalmente solo con l'emanazione, il 13 marzo 2020 (doc. B), del
certificato ereditario del Pretore.
Pure il fatto che la sua comproprietà nella part. n. 825 RFD di __________
sia stata iscritta a registro fondiario soltanto il 15 giugno 2020 (doc. C)
nulla muta alla certezza che la successione si è aperta con la morte del papà e
che quello stesso giorno l'insorgente è entrata a fare parte della comunione
ereditaria che, in ragione di un mezzo, in sostituzione del de cujus, è
diventata comproprietaria del predetto fondo.
Tuttavia, considerato come l'assicurata benefici di prestazioni
complementari all'AI solo dal 1° maggio 2018, è da quel momento, e non dal
2014, che si deve computare alla ricorrente la quota ereditaria e che, se del
caso, è possibile chiederle la restituzione delle prestazioni complementari
indebitamente percepite.
2.12
Per determinare la sostanza
computabile all'assicurata a titolo di eredità, la Cassa di compensazione ha
considerato che poiché dall'estratto del registro fondiario relativo alla part.
n. 825 RFD di __________ risulta che il 15 giugno 2020 la comunione ereditaria
è stata iscritta come comproprietaria in ragione di un mezzo, il regime
matrimoniale in essere tra i coniugi fosse già stato liquidato prima dell'iscrizione
a RF. Inoltre, benché il de cujus abbia istituito erede universale il figlio,
la figlia è a tutti gli effetti, come poi riconosciuto dal certificato
ereditario del 13 marzo 2020, erede del testatore. Come tale, essa fa parte
della comunione ereditaria che si è creata al decesso del padre con una quota
che, tuttavia, è stata ridotta alla porzione legittima. In altre parole, la sua
quota ereditaria di 1/4, ridotta alla legittima di 3/4, dà luogo a una quota
ereditaria di 3/16.
Rapportata alla quota di comproprietà della comunione ereditaria
sull'immobile, all'interessata va computata una sostanza immobiliare di Fr. 112'500.-
(3/16 x Fr. 600'000.-).
Di diverso avviso è l'insorgente, che ha ipotizzato dapprima uno
scioglimento del regime matrimoniale dei coniugi, ipotizzando che la metà della
comproprietà del marito sul predetto immobile fosse destinato alla vedova,
mentre la quota di metà della vedova apparterrebbe ai suoi beni propri e quindi
rimarrebbe a lei (doc. 39-5/41). In tale ipotesi di lavoro, la quota di
comproprietà del marito andrebbe suddivisa in metà alla vedova a titolo di
liquidazione del regime matrimoniale. Poi ha proceduto con la divisione
ereditaria, attribuendo 1/4 ancora alla vedova a titolo di eredità, 1/8 al
figlio e 3/32 alla figlia (doc. I pag. 6).
Riportando 3/32 della figlia alla quota di 1/2 di pertinenza della
comunione ereditaria, si ha l'importo di Fr. 56'250.-.
L'insorgente ha proposto un calcolo che non può essere seguito,
perché considera una quota ereditaria non corretta.
Il papà e la mamma della ricorrente erano comproprietari in
ragione di un mezzo ciascuno della particella di __________.
Venendo a mancare il papà, quale primo passo si deve procedere con
lo scioglimento del regime matrimoniale.
Come ha indicato __________, fratello della ricorrente, durante la
sua audizione (doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12), i genitori sottostavano
verosimilmente al regime legale ordinario in vigore al momento del matrimonio che,
dal 1° gennaio 1988, è diventato il regime della partecipazione agli acquisti
(art. 181 CC e artt. 196 segg. CC) e, per quanto a lui noto, non sarebbe stato liquidato
il regime matrimoniale.
Con la morte del marito, il regime dei beni va sciolto (art. 204
cpv. 1 CC). Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso
dell'altro (art. 205 cpv. 1 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono
disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei
beni (art. 207 cpv. 1 CC). L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti,
inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano
(art. 210 cpv. 1 CC). Non è tenuto conto delle diminuzioni (art. 210 cpv. 2
CC). In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale
(art. 211 CC). Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del
regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1
CC). A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito
dall'altro (art. 215 cpv. 1 CC).
Ciò significa che la metà degli acquisti del marito va alla moglie
e la metà degli acquisti della moglie va al marito. In concreto non v’è
certezza circa l’intervenuta liquidazione del regime matrimoniale e tale
circostanza non può più essere accertata. Questa Corte non ha proceduto
all’audizione di __________ madre della ricorrente, alla luce della deposizione
del figlio __________ e per le sue condizioni di salute che ne hanno provocato
la morte avvenuta il __________ luglio 2022. Non vi sono a disposizione
informazioni sulle modalità di acquisto da parte di ciascun coniuge della
rispettiva quota di comproprietà di metà del fondo n. 825 RFD di __________.
Alla luce di questa situazione (la proprietà fondiaria era iscritta a RF per
metà a ciascuno dei coniugi) si deve ritenere che i mezzi necessari all’acquisizione
dell’immobile abbiano la medesima consistenza, perciò l'operazione di scioglimento
del regime matrimoniale non modifica il totale degli acquisti dei coniugi e
quindi delle loro quote di comproprietà dell'abitazione coniugale, che
rimangono di un mezzo ciascuna.
L'ipotesi di calcolo prospettata dall'insorgente non può essere condivisa,
poiché, arbitrariamente, ipotizza che il marito abbia comprato la casa con i
suoi acquisti, mentre la moglie con i suoi beni propri, facendo così in modo
che solo la metà degli acquisti del de cujus vada alla vedova, ma che nulla sia
versato dalla moglie al marito. Tale ipotesi non è suffragata a livello
probatorio.
Al decesso del papà si è costituita una comunione ereditaria, formata
dalla vedova, dal figlio e dalla ricorrente, che è diventata comproprietaria in
ragione di un mezzo del predetto fondo. Dell'altra metà è rimasta proprietaria
la mamma.
In concorso con i discendenti, il coniuge superstite riceve la
metà della successione (art. 462 cifra 1 CC). I figli succedono in parti uguali
(art. 457 cpv. 2 CC) perciò, essendo in concorso con la mamma, ognuno riceve un
quarto della successione.
Nel suo testamento, il papà ha istituito il figlio erede
universale. Ciò significa che ha ridotto alla legittima sia il coniuge superstite
sia la figlia. Per la prima, la porzione legittima è della metà della quota
ereditaria (art. 471 cifra 3 CC) e per la seconda è di tre quarti della quota
ereditaria (art. 471 cifra 1 CC).
Di conseguenza, l'assicurata ha diritto a una quota ereditaria
legittima di 3/16 (1/4 x 3/4) della comunione ereditaria.
Considerato che la comunione ereditaria è comproprietaria in ragione
di un mezzo della part. n. 825 RFD di __________, e che tale metà ha un valore
di Fr. 575'000.- (1/2 x Fr. 1'150'000), la quota ereditaria di spettanza della ricorrente
su questo immobile vale dunque Fr. 107'813 (3/16 x Fr. 575'000).
2.13
La quota ereditaria di 3/16 va
inoltre applicata alla metà del debito ipotecario gravante l'intero immobile,
visto che i coniugi erano debitori solidali dell'ipoteca accesa presso la Banca
__________ (doc. A).
Allo stesso modo, per la determinazione del valore della quota di
sostanza, va operato con i debiti per cui va considerata solo la quota parte
che era del papà e quindi la metà del debito ipotecario che, alla sua morte, è diventato
un debito personale della comunione ereditaria (art. 560 cpv. 2 CC).
Dagli atti risulta che al 31 dicembre 2018 l'ipoteca variabile ammontava
a Fr. 214'300.- e gli interessi debitori per il 2018 a Fr. 5'708,10 (doc. A).
La quota parte ascrivibile all'assicurata corrisponde, perciò, nel
2018, a Fr. 20'090 (3/16 x [Fr. 214'300 : 2]), come ritenuto dalla Cassa nei
fogli di calcolo allegati alla decisione su opposizione.
Occorre però determinare il debito anche per gli anni seguenti
oggetto della decisione impugnata, infatti, in sede di udienza, il figlio ha
dichiarato che il debito era un po' diminuito e che "Per ammortizzare
il debito ogni 6 mesi sono pagati fr. 2'100.--, mentre il tasso d'interesse che
era superiore al 2%, dall'inizio di quest'anno è diminuito a meno dell'1%."
(doc. XXV).
Dalle notifiche di tassazione dei coniugi prodotte dalla Cassa
risulta che nel 2013 il debito ipotecario era di Fr. 235'300 e nel 2014 di Fr.
231'100 (doc. 30), ciò a conferma di quanto indicato dall'erede. Se, dunque, si
deducono Fr. 4'200 all'anno per l'ammortamento, si giunge ad avere un capitale
di Fr. 214'300 nel 2018 come dall'estratto bancario agli atti rispettivamente
di Fr. 210'100 nell'anno 2019, di Fr. 205'900 nell'anno 2020 e di Fr. 201'700 nell'anno
2021.
La metà di queste somme va dunque riportata in ragione di 3/16 per
determinare il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente. Per
questi ultimi tre anni si dovrebbero perciò computare quali suoi debiti gli importi
di Fr. 19'697, di Fr. 19'303 e di Fr. 18'909. Queste cifre vanno però
verificate puntualmente dalla Cassa cui gli atti sono rinviati.
Quanto agli interessi ipotecari, è noto soltanto che nel 2013 assommavano
a Fr. 5'027, nel 2014 a Fr. 3'695 e nel 2018 a Fr. 5'708,10. Verosimilmente, quindi,
il tasso era variabile. Per gli anni seguenti dati certi non ve ne sono agli
atti e non ne sono stati prodotti dalle parti, specie dall’erede.
Già per tale ragione, oltre che per l’accertato nuovo valore del
fondo e per le verifiche relative al debito, al fine di ricalcolare gli importi
da restituite la decisione va annullata e gli atti rinviati alla Cassa per un
puntuale accertamento e l’emanazione di un nuovo provvedimento dopo
l’esecuzione di nuovi calcoli. La nuova decisione accerterà anche i parametri
di calcolo legati all'immobile, quali i redditi computabili (valore locativo) e
le spese riconosciute (spese di manutenzione).
2.14
Anche per i depositi bancari (titoli)
intestati al defunto padre va applicata la quota di 3/16.
Con la decisione impugnata la Cassa ha prodotto un estratto
bancario, indirizzato agli eredi, attestante al 31 dicembre 2018 averi del de
cujus per Fr. 60'763,44. Appare necessario però che la Cassa verifichi
l’evoluzione dal deposito nell’arco temporale considerato dalla decisione.
Questo anche se il figlio, sentito in corso d’istruttoria, ha
dichiarato in sede di udienza che presso la Banca __________ sono depositati,
dal giorno della morte del papà, Fr. 60'000 che non hanno potuto essere prelevati.
Dalla notifica di tassazione IC 2014 dei coniugi relativa al periodo dal 1°
gennaio 2014 al giorno della morte del marito, risultano depositi per Fr. 81'806,
quindi un importo superiore. La Cassa, cui gli atti sono rinviati, accerterà la
proprietà di questi ulteriori danari e la loro incidenza nella determinazione
dell’importo da restituire.
2.15
Sulla scorta di quanto esposto, in
specie della nuova valutazione del valore della sostanza immobile di cui la
ricorrente possiede una interessenza di 3/16 della quota di comproprietà di un
mezzo detenuta dalla comunione ereditaria a cui appartiene, gli atti vanno
rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli il diritto
alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° maggio 2018 al 30 giugno
2021.
secondo le considerazioni e i parametri indicati nei considerandi
precedenti.
Con le stesse modalità va pure ricalcolato il valore locativo e su
tale base vanno poi determinate le spese di manutenzione.
La Cassa accerterà poi l’entità degli averi depositati sui conti
bancari per il periodo di rilievo per il calcolo delle PC al fine di
determinare l’entità della restituzione.
2.16
Con il ricorso l'assicurata
ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, rinviando al
parallelo incarto 33.2021.12 per la documentazione a comprova della sua
indigenza (doc. I e doc. IV/1 dell'inc. n. 33.2021.12).
Visto l'esito favorevole
del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF
9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/ 2018 del 26 novembre 2018 consid. 5
con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha diritto al versamento di
ripetibili da parte della Cassa cantonale di compensazione (art. 61 lett. g
LPGA).
In virtù della
costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di
ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012 del 14 maggio
2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA
U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4 aprile 2016; STCA 33.2012.8
del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del
5.
giugno 2009).
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,
il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte, svolga
nuovi accertamenti ed emani una nuova decisione sulla restituzione delle
prestazioni complementari versate a torto all'assicurata dal 1° maggio 2018 al
30 giugno 2021.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo
di Fr. 2'000 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili, ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti