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Decisione

33.2021.19

Ordine di restituzione PC indebitamente percepite per aver informato in ritardo la Cassa dell'immobile ereditato alla morte del padre.Determinazione della quota ereditaria,da applicare alla sostanza,debito ipotecario,valore locativo,spese di manutenzione.Rinvio atti per stabilire questi nuovi valori

28 novembre 2022Italiano41 min

non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2021.19

TB

Lugano

28 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Nel corso del 2019 la Cassa

cantonale di compensazione è venuta a sapere che RI 1, 1963, faceva parte della

comunione ereditaria creatasi alla morte del padre, avvenuta nel 2014, così il 23

gennaio 2020 (doc. 8 dell'inc. n. 33.2021.12) ha disposto l'allestimento della

perizia dell'immobile di __________ (part. 825 RFD), che solo il 4 giugno 2021

(doc. 29) l'Ufficio stima è riuscito a redigere dopo accertamenti esterni

fissandone il valore venale, stato nel 2019, in Fr. 1'200'000.-.

1.2. Con decisione dell'8 giugno 2021

(doc. 31) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata di

restituire la somma di Fr. 23'220.- per prestazioni indebitamente versate dal

1° maggio 2018 al 30 giugno 2021 dopo che è stata computata la sua quota parte

di diritto dell'eredità del papà, pari a Fr. 150'000.- di proprietà fondiaria

secondaria e a Fr. 26'788.- di debiti ipotecari. A ciò si aggiungono Fr. 1'099.-

per interessi ipotecari (Fr. 714.-) e spese di manutenzione (Fr. 385.-)

rispettivamente Fr. 1'922.- quale valore locativo della proprietà. Questa

decisione ha altresì stabilito in Fr. 1'716.- il diritto alle PC dal 1° gennaio

2021, oltre al premio forfettario dell'assicurazione malattia.

1.3. Il 18 giugno 2021 (doc. 39) l'assicurata

si è opposta a questo provvedimento, non conoscendo le basi di calcolo utilizzate

dalla Cassa per determinare questi importi, perciò ha sostenuto che le cifre

ritenute nei fogli di calcolo siano state introdotte in modo arbitrario.

Inoltre, si è lamentata di non essere proprietaria di alcunché, ma di

possedere, semmai, un'interessenza di 3/32 nella comunione ereditaria, che a

sua volta possiede una quota di 1/2 della comproprietà della particella n. 825

RFD di __________. Non le è tuttavia noto se sia stata allestita una perizia su

questo fondo, con o senza sopralluogo e con quale esito, come pure quale sia la

sua interessenza nella comunione ereditaria calcolata dalla Cassa. Secondo l'assicurata,

avendo essa diritto unicamente alla legittima, la sua quota ereditaria è di

3/16 (1/4 x 3/4) che, dopo scioglimento del regime matrimoniale secondo l'ipotesi

indicata a pagina 5, riportata sulla quota di comproprietà di 1/2 del papà, dà una

quota di 3/32 a suo favore.

Nemmeno sono noti gli elementi per determinare gli interessi

ipotecari, le spese di manutenzione e il debito ipotecario.

A richiesta della Cassa (doc. 38), il 21 giugno 2021 (doc. 40) l'Ufficio

stima le ha trasmesso la perizia completa, che il 6 luglio 2021 (doc. 42) essa

ha inoltrato all'assicurata con invito a formulare osservazioni entro 30 giorni

e l'ha informata che per il calcolo ha considerato una quota ereditaria di 1/8

della CE.

L'assicurata ha confermato l'8 luglio 2021 (doc. D) l'opposizione,

rilevando che la comunione ereditaria di cui fa parte possiede una quota di 1/2

sull'intera proprietà di Fr. 1'200'000.-. Quindi, dato che la sua interessenza

nella comunione ereditaria non è di 1/8, ma di 3/32, il valore che le è

computabile è di Fr. 56'250.- (Fr. 600'000 x 3/32). Da questo importo vanno poi

dedotti i debiti, tuttavia non noti. Infine, va considerato che tale quota è

inferiore alla soglia di sostanza di Fr. 100'000.-, perciò non va computata.

1.4. Con decisione su opposizione del 22

ottobre 2021 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente

accolto l'opposizione, modificando alcuni parametri e ricalcolando, secondo i

fogli di calcolo allegati, il nuovo diritto alle PC dal 1° maggio al 30 giugno

2021 e modificando quindi in Fr. 16'874.- la somma delle prestazioni che l'assicurata

doveva restituire.

L'amministrazione ha rilevato che quando le ha riconosciuto il

diritto alle prestazioni complementari dal maggio 2018 non sapeva che, a

seguito del decesso del padre, avvenuto nel 2014, era entrata a far parte della

comunione ereditaria, il cui unico attivo era costituito da un immobile sito a __________,

detenuto in comproprietà di 1/2 dal padre e di 1/2 dalla madre. Ne è venuta a

conoscenza solo nel novembre 2019 e subito si è attivata per determinarne il

valore tramite l'Ufficio stima, che il 4 giugno 2021 le ha comunicato un valore

venale al 2019 di Fr. 1'200'000.-. Questo valore è frutto di una valutazione

peritale esterna dell'immobile, non avendo gli altri membri della comunione

ereditaria dato seguito alla richiesta di un sopralluogo interno.

L'amministrazione ha osservato che la soglia di sostanza di Fr.

100'000.- entrata in vigore il 1° gennaio 2021 non è applicabile, dato che il

calcolo delle PC è più favorevole all'assicurata secondo il vecchio diritto, su

cui è fondata la restituzione.

Ricordata poi la correttezza della determinazione del valore dell'immobile

al valore corrente giusta l'art. 17 cpv. 4 vOPC-AVS/AI, e non in virtù del

valore di stima ufficiale dato che esso non serve da abitazione all'opponente,

la Cassa ha evidenziato di avere affidato il mandato peritale all'Ufficio di

stima, che ha effettuato la valutazione tenendo conto di tutti gli elementi del

caso ed è giunto a un valore venale di Fr. 1'200'000.-.

La Cassa ha poi considerato solo metà del valore dell'immobile

attribuibile alla comunione ereditaria e ciò conformemente a quanto risulta

dall'estratto del registro fondiario, che si rifà all'iscrizione dell'assicurata

fra gli eredi del defunto padre. Essa ha tuttavia riconosciuto che la quota

parte della comunione ereditaria spettante all'opponente non è di 1/8 che ha

calcolato, in assenza di elementi contrari, come successione ab intestat.

Infatti, emerso, con l'opposizione, il testamento redatto dal padre che ha

istituito erede universale il figlio, fratello dell'assicurata, ma considerato

che il 13 marzo 2020 il Pretore ha rilasciato un certificato ereditario in base

al quale l'interessata appartiene alla comunione ereditaria che si è venuta a

creare al decesso del padre, per la Cassa all'opponente spetta la quota

legittima di 3/16 (1/4 x 3/4) che, rapportata alla quota di proprietà della

comunione ereditaria, comporta il computo di Fr. 112'500.- quale valore dell'immobile

ereditato (3/16 x Fr. 600'000).

La medesima ripartizione va applicata anche agli altri elementi di

calcolo legati all'immobile: valore locativo (Fr. 1'441.-), debito ipotecario

(Fr. 20'090.-), spese per la manutenzione (Fr. 288.-) e interessi ipotecari

(Fr. 535.-) e pure al computo del conto bancario intestato al de cujus, avente

un saldo di Fr. 60'763,44 (Fr. 11'398.-).

L'importo da restituire assomma dunque a Fr. 16'874.- e il diritto

alle prestazioni complementari dal 1° luglio 2021 a Fr. 1'883.-.

1.5. Il 24 novembre 2021 RI 1, sempre

patrocinata dall'avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA contro la decisione su

opposizione della Cassa chiedendo, in via principale, l'annullamento e, in via

secondaria, il rinvio per rifare i calcoli dal 1° luglio 2020.

L'insorgente ha ricordato di essere stata estromessa dalla

successione del padre, deceduto nel 2014, il quale in via testamentaria ha

lasciato tutto al figlio. Essa è tuttavia riuscita, soltanto nella primavera

2020 (doc. B), a essere menzionata nel certificato ereditario e di conseguenza a

fare iscrivere a registro fondiario la comunione ereditaria che la includeva

(doc. C). L'assicurata ha perciò contestato di avere sottaciuto l'esistenza di

tale attivo che, nel 2018, sembrava quasi una chimera. Pertanto, la sua qualità

di erede era puramente ipotetica fino al 13 marzo 2020 e, poiché l'iscrizione a

RF della comunione ereditaria è avvenuta solo il 15 giugno 2020 (doc. C), ha

chiesto di non tenere conto, per il calcolo del suo diritto alle PC, del

periodo antecedente il 15 giugno 2020 o, al più, il 13 aprile 2020, quando è

cresciuto in giudicato il certificato ereditario.

L'insorgente ha osservato sia che la sua quota parte di eredità

corrisponde alla legittima, avendola il padre estromessa dall'eredità, sia che

la Cassa non ha ritenuto nel suo calcolo della liquidazione del regime

matrimoniale tra il defunto e la vedova. La ricorrente considera la sua

spettanza, nella successione paterna, di 3/32 che, rapportata alla quota di 1/2

di comproprietà che spetta alla comunione ereditaria, dà un importo di Fr. 56'250

(3/32 x Fr. 600'000).

Quanto al debito ipotecario, la ricorrente ha preso atto del

documento bancario prodotto dalla Cassa attestante un importo, al 31 dicembre

2018, di Fr. 214'300.

L'interessata ha rilevato di non avere contestato la perizia una

volta che ne è venuta a conoscenza, ma solo che in precedenza aveva messo in

dubbio l'uso di queste cifre non essendole stata resa nota la perizia.

Essa ha per contro ribadito l'applicazione dell'art. 9a LPC

relativo alla soglia di sostanza e quindi che l'esistenza della part. n. 825

RFD di __________ non debba essere considerata, perché la sua interessenza

nella comunione ereditaria inferiore ai Fr. 100'000 previsti dall'art. 9a nLPC.

La ricorrente ha ritenuto un diritto della vedova di 1/2 sull’asse

ereditario paterno, derivante dalla liquidazione del regime matrimoniale.

Secondo la signora RI 1 la metà che rimane, del valore di Fr. 300'000.-, a suo

dire va così suddivisa:

1/2 di 1/2 = 1/4 alla vedova a titolo di eredità

1/2 di 1/2 = 1/4 al figlio

3/4 di 1/2 di 1/2 = 3/16 alla figlia

1/4 di 1/2 di1/2 = 1/16 quota disponibile, da attribuire al

figlio.

Alla figlia vanno quindi Fr. 56'250.- che, se riportati alla quota

di 1/2 della comunione ereditaria, corrispondono a 3/32.

Le altre poste del calcolo legate all'immobile e al conto bancario

del papà seguono la stessa sorte.

1.6. Con risposta 15 dicembre 2021 (doc.

III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere

il ricorso, riconfermandosi nella decisione impugnata e precisando che, sebbene

la ricorrente sia riuscita a farsi rilasciare il certificato ereditario

soltanto nel marzo 2020, la successione si apre con la morte del de cujus (art.

537 cpv. 1 CC). Pertanto, benché vi siano state delle difficoltà nell'essere

riconosciuta erede, resta il fatto che, indipendentemente dall'iscrizione nel

registro fondiario della comunione ereditaria come comproprietaria del fondo, l'assicurata

va considerata erede già dal __________ novembre 2014, giorno del decesso del

padre. Ciò stante, al fine di determinare l'importo di PC di diritto, la sua

quota parte nella successione paterna, deve essere computata nel calcolo nella

misura di 3/16 della metà del valore dell'immobile.

Infine, l'amministrazione ha ribadito che, in virtù del diritto

transitorio, la restituzione delle prestazioni va valutata in base al diritto

antecedente la modifica di legge, ritenuto che su tale base le ha riconosciuto le

prestazioni complementari.

1.7. Il 3 febbraio 2022 (doc. XII) ha

avuto luogo un'udienza di discussione nel corso della quale il giudice delegato

ha espresso la necessità sia di procedere ad una corretta valutazione

dell’immobile, sia di sentire il fratello sia la mamma della ricorrente in una successiva

udienza, al fine di determinare correttamente l'asse successorio.

1.8. L'11 maggio 2022 (doc. XXV

dell'inc. n. 33.2021.12) il fratello della ricorrente è stato sentito ed egli

si è detto d'accordo a che l'Ufficio stima peritasse l'abitazione in cui viveva

con la mamma. La procedura è stata, a tal fine, sospesa.

1.9. Il 5 ottobre 2022 (doc. XXVIII

dell'inc. n. 33.2021.12) la Cassa ha trasmesso al Tribunale la perizia

allestita il 29 settembre 2022 (doc. XXVIII/1) dall'Ufficio stima, che ha

stabilito il valore venale del fondo in Fr. 1'150'000.-. Al riguardo l'insorgente

non ha formulato osservazioni (doc. XXIX dell'inc. n. 33.2021.12).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Oggetto

del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa

cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni

complementari versate dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021, stabilito in Fr. 16'874

con la decisione su opposizione.

La questione del computo all'assicurata di un reddito ipotetico ai

sensi dell'art. 14a OPC/AVS-AI, evocata durante l'udienza del 3 febbraio 2022, è

oggetto dell'incarto n. 33.2021.12. Con decisione su opposizione 1° settembre

2021 la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC della ricorrente ritenendo un

reddito ipotetico.

Benché l'istruttoria per gli incarti n. 33.2021.12 e 33.2021.19 sia

stata condotta parallelamente per motivi di economia processuale, e le parti

abbiano chiesto di emanare pure un unico giudizio, vanno emanati due giudizi

separati.

Le due decisioni su opposizione vertono infatti su tematiche

differenti che nemmeno sono interdipendenti temporalmente l'una dall'altra: l'ordine

di restituzione di PC concerne un periodo che è antecedente (dal 1° maggio 2018

al 30 giugno 2021) al computo del reddito ipotetico (dal 1° agosto 2021, poi

diventato effettivo soltanto dal 1° settembre 2021).

nel merito

2.2. Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. Il

22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche

della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°

gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di

modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di

disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1;

DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12

febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In

presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità

giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non

ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il

nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di

diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

In concreto, per

la restituzione di prestazioni percepite dalla ricorrente dal 2018 al 2020, fanno

senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in vigore della

Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020.

Per il periodo dal 1° gennaio

al 30 giugno 2021, il 18 dicembre 2020 (doc. 23-17/26) la Cassa ha comunicato

all'assicurata che, essendo il suo diritto alle PC più favorevole

sulla base del nuovo diritto, in futuro l'avrebbe calcolato secondo queste

disposizioni. Dalla decisione su opposizione e dai fogli di calcolo ad essa

allegati, risulta però che la Cassa ha stabilito le prestazioni da restituire giusta

il vecchio diritto anche per l'anno scorso (doc. A). Il nuovo diritto è invece più

favorevole alla ricorrente grazie al riconoscimento di maggiori spese di

locazione. Ad ogni modo, le norme applicabili, vecchie o nuove, nella sostanza

non mutano.

2.4. L'art.

25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse

devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25

LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno

(dal 2021: tre anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è

determinante.

Fatti

I principi applicabili alla

restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

Nella STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del

testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è

rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso

1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la

pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni

in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42

consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione

non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure

applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004).

Una decisione è stata ad

esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una

rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. Dopo essere venuta a conoscenza,

nel corso del 2019, che l'assicurata faceva parte di una comunione ereditaria,

il 23 gennaio 2020 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha affidato all'Ufficio

stima il compito di peritare, al valore venale, la part. n. 825 RFD di __________

appartenuta, fino al suo decesso avvenuto nel 2014, al padre della ricorrente e

ciò in ragione di un mezzo. L’ulteriore quota di ½ del fondo appartiene invece

alla madre della signora RI 1. La valutazione del bene era fondamentale per

determinare correttamente il diritto alle PC dell’assicurata e, di converso, il

suo obbligo restitutivo.

Con decisione formale dell'8 giugno 2021 (doc. 31) la Cassa ha

stabilito il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata in

base ad una valutazione del fondo senza visita interna ma solo sulla base degli

atti e dell’aspetto esteriore. Il fondo è stato stimato avere un valore di Fr.

1'200'000.-.

Constatato quindi un indebito

riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa

ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 16’874.- erroneamente versata dal

1° maggio 2018 al 30 giugno 2021.

2.6. In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti

abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno

diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).

L'art. 11 vLPC enumera

esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili

(cpv. 1) vi sono:

" b. i

proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un

quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60

000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a

una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;

se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra

persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale

abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile

eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite,

le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e

dell'AI;".

2.7. Nei fogli di calcolo posti alla

base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato l'importo

di Fr. 112'500.- quale valore della proprietà fondiaria secondaria, ritenendo

una quota ereditaria di 3/16 della sostanza di proprietà della comunione ereditaria

pari a Fr. 600'000.-.

La ricorrente non contesta il

valore peritale dell'immobile, ma sostiene che l'importo della sostanza

immobiliare di sua spettanza quale coerede debba essere modificato in Fr. 56'250.-,

dovendo considerare una quota ereditaria di 3/32 della metà del valore del

fondo (3/32 x Fr. 600'000.-).

Occorre quindi

determinare l'importo della spettanza ereditaria della ricorrente.

2.8. Per

la determinazione del valore di questo fondo fa stato l'art. 17 cpv. 4

OPC-AVS/AI, poiché per la ricorrente questo immobile non costituisce l’abitazione

primaria. La norma prevede infatti che la sostanza immobiliare che non serve di

abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve

essere computata al valore corrente.

Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far

esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la

precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente

del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di

nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT

II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio

(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,

sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni

complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI

1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida

detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il

nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale

ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

2.9. Il 23 gennaio 2020 (doc. 8) la

Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio stima di peritare il fondo n. 825

RFD di __________, determinandone il valore venale.

Dopo un lungo iter, che non

occorre qui evocare, il perito non ha potuto accedere alla proprietà poiché i

due coeredi, la moglie e il figlio del de cujus, non hanno mai risposto agli

inviti del perito e del rappresentante legale dell'assicurata per potere

procedere a un sopralluogo nell'abitazione (docc. 25, 26, 27, 28). Il 4 giugno

2021 (doc. 29) l'Ufficio stima ha stabilito, in Fr. 1'200'000.-, il valore

venale del fondo.

Ottenuto, in sede d'udienza

(doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12), l'avallo del figlio del de cujus (e

fratello della ricorrente) che abita in questa proprietà, il giudice delegato ha

disposto, tramite la Cassa, che l'Ufficio stima la rivalutasse accedendo alla

casa per poter avere una valutazione completa.

Dopo due richiami da parte del

Tribunale al figlio del de cujus affinché questi desse la propria disponibilità

a fare peritare l'abitazione (docc. XXVI e XXVII dell'inc. n. 33.2021.12), l'Ufficio

stima ha proceduto il 27 settembre 2022 alla visita dei luoghi e il 29 settembre

(doc. XXVIII/1 dell'inc. n. 33.2021.12) ha valutato in Fr. 1'150'000.- la part.

n. 825 RFD di __________, stato al 2018.

La correttezza e completezza di questa valutazione non è stata

contestata dalle parti. Non v'è motivo di scostarsi dalla cifra ritenuta di Fr.

1'150'000.-.

2.10. Per quanto concerne la presa in

considerazione, nel calcolo delle prestazioni complementari, di una quota parte

di una successione indivisa di cui il beneficiario PC è titolare in quanto

appartenente a una comunione ereditaria, nella STF 9C_305/ 2012 del 6 agosto

2012 il Tribunale federale ha ribadito che:

" (…)

4.1.2 Nach der im angefochtenen Entscheid

zutreffend dargelegten Rechtsprechung ist der Anteil an einer unverteilten

Erbschaft grundsätzlich ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Erbschaft mit dem Tode

des Erblassers (Art. 560 Abs. 1 ZGB) zu berücksichtigen. Schwierigkeiten bei

der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von dieser Regel. Eine

Anrechnung kann indessen erst erfolgen, wenn über den Anteil hinreichende

Klarheit herrscht, oder wenn er sich zwar nicht genau beziffern lässt, unter

Berücksichtigung aller Eventualitäten tatsächlicher und rechtlicher Natur ein

EL-Anspruch jedoch sicher ausgeschlossen werden kann (SVR 2011 EL Nr. 7 S. 21,

9C_999/2009 E. 1.1). Vorliegend ist unbestritten, dass der zweite Tatbestand

ausser Betracht fällt.".

La parte della successione indivisa che spetta all'erede è quindi

presa in considerazione quale valore di sostanza già dal momento dell'apertura

della successione (art. 560 cpv. 1 CC: "Gli

eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua

apertura."), sempreché il suo valore possa essere determinato con

sufficiente chiarezza (STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1 = SVR

2011 EL Nr. 7; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003, consid. 3.3). Difficoltà

nella realizzazione non giustificano alcuna deroga a questa regola (STF 9C_567/

2016 del 3 gennaio 2017, consid. 3.1; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010,

consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b).

Per il computo di beni successori è determinante il momento dell'acquisizione

della successione e non quello in cui il richiedente le PC può disporre effettivamente

della sua quota ereditaria. La quota parte ad una successione indivisa

rappresenta di principio un valore di sostanza dal momento dell'apertura della

successione (STF 9C_567/2016 del 3 gennaio 2017, consid. 3.1; STF 9C_305/2012

del 6 agosto 2012 consid. 4.1.2; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1

= SVR 2011 EL Nr. 7; STF 9C_1067/2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003, consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002,

consid. 3b; STFA P 6/91 dell'8 aprile 1992 consid. 2c pubblicata in RCC 1992

pag. 344; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020, consid. 2.9; STCA 33.2014.4 del

23 giugno 2014, consid. 2.10).

Il N. 3443.04 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari

allʼAVS e allʼAI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio

2021) dispone che la quota in un'eredità indivisa va computata quale sostanza

dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente

chiaro. Le direttive richiamano espressamente la STFA P 8/02 del 12 luglio 2002,

consid. 3b e la sentenza pubblicata in RCC 1992 pag. 347, consid. 2c e 2d.

Nella STFA appena citata il TFA aveva ritenuto:

" Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung des

Considerandi

Eidgenössischen Versicherungsgerichts (ZAK 1992 S. 325) erwogen, aufgrund der

Möglichkeit, dass ein Erbe seine Anwartschaftsquote abtreten oder verpfänden

könne, stelle der Anteil des Miterben an einer unverteilten Erbschaft ab dem

Zeitpunkt der Eröffnung des Erbgangs einen im Rahmen der

Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigenden Vermögenswert dar.

Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dieser

Standpunkt lasse sich nicht mit dem Grundsatz vereinbaren, wonach bei der

Anspruchsberechtigung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene

Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher

ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 127 V 369 Erw. 5a, 115 V 353 Erw. 5c),

ist ihm nicht beizupflichten. In ZAK 1992 S. 326 Erw. 1b wurde ausdrücklich auf

diesen Grundsatz Bezug genommen. Damals hatte das kantonale Gericht ähnliche

Argumente vorgebracht wie der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat in jenem Entscheid einlässlich

dargelegt, weshalb dieser Auffassung nicht gefolgt werden kann (vgl. ZAK 1992

S. 327 Erw. 2c). Ein Grund, im vorliegenden Fall von dieser Rechtsprechung

abzuweichen, besteht nicht. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen noch

kein Abgehen von der Anrechnung unverteilter Erbschaften bei der

Ergänzungsleistungsberechnung.

In Anlehnung an die Praxis bezüglich der

Uneinbringlichkeit von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen (vgl. ZAK 1988 S. 255)

muss auch hier verlangt werden, dass sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zur

Durchsetzung der Erbansprüche wahrgenommen werden. Dass dem mit Blick auf die

aufgerechneten Liegenschaftswerte so wäre, hat der Beschwerdeführer weder

nachgewiesen noch behauptet.".

2.11

Da quanto

precede discende, dunque, che è al momento del decesso del padre che alla

ricorrente andrebbe computata la sua quota di comproprietà detenuta in

comunione ereditaria.

L'art. 560 cpv. 1 CC prevede

infatti che gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal

momento della sua apertura. A norma dell'art. 560 cpv. 2 CC, salve le eccezioni

previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il

possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo

diventano loro debiti personali.

Il diritto delle successioni è retto dal principio della

successione universale. La totalità degli attivi e dei passivi del de cujus

passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto

(Steinauer, Le droit des

successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).

Gli eredi acquisiscono la successione al momento della sua

apertura, ossia immediatamente alla morte del de cujus (c'è, in altre

parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de

cujus e i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l'erede

diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cujus

con la sua morte. L'acquisizione della successione non dipende da un atto

positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer,

op. cit., n. 28 e seguenti pag. 56).

Questi ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se

ci sono più eredi, si assumono una responsabilità solidale (Steinauer, op. cit., n. 37 pag. 58 e

art. 603 CC).

In specie, l'insorgente è venuta

a conoscenza del decesso del papà alcuni mesi dopo la sua scomparsa (doc.

39-10/41), quando il notaio dott. __________ l'ha contattata per le formalità

di pubblicazione del testamento olografo, che è avvenuta nella primavera del

2015.

(doc. 39-15/41). In quell'occasione essa ha saputo che il padre, nel

luglio 2014 (doc. 39-24/41), aveva istituito il figlio, ossia suo fratello,

erede universale, lasciandogli tutti i suoi averi.

Con il suo testamento il padre

della ricorrente non ha diseredato la figlia la quale, conseguentemente e

nonostante l’apparente tenore delle ultime volontà paterne, ne è divenuta erede

perlomeno per la sua quota legittima.

L'assicurata è quindi legalmente diventata erede del padre alla di

lui morte (art. 537 cpv. 1 CC e art. 560 cpv. 1 CC), nel novembre 2014, nonostante

la circostanza che, verso terzi, la sua qualità di erede sia stata

riconosciuta, formalmente solo con l'emanazione, il 13 marzo 2020 (doc. B), del

certificato ereditario del Pretore.

Pure il fatto che la sua comproprietà nella part. n. 825 RFD di __________

sia stata iscritta a registro fondiario soltanto il 15 giugno 2020 (doc. C)

nulla muta alla certezza che la successione si è aperta con la morte del papà e

che quello stesso giorno l'insorgente è entrata a fare parte della comunione

ereditaria che, in ragione di un mezzo, in sostituzione del de cujus, è

diventata comproprietaria del predetto fondo.

Tuttavia, considerato come l'assicurata benefici di prestazioni

complementari all'AI solo dal 1° maggio 2018, è da quel momento, e non dal

2014, che si deve computare alla ricorrente la quota ereditaria e che, se del

caso, è possibile chiederle la restituzione delle prestazioni complementari

indebitamente percepite.

2.12

Per determinare la sostanza

computabile all'assicurata a titolo di eredità, la Cassa di compensazione ha

considerato che poiché dall'estratto del registro fondiario relativo alla part.

n. 825 RFD di __________ risulta che il 15 giugno 2020 la comunione ereditaria

è stata iscritta come comproprietaria in ragione di un mezzo, il regime

matrimoniale in essere tra i coniugi fosse già stato liquidato prima dell'iscrizione

a RF. Inoltre, benché il de cujus abbia istituito erede universale il figlio,

la figlia è a tutti gli effetti, come poi riconosciuto dal certificato

ereditario del 13 marzo 2020, erede del testatore. Come tale, essa fa parte

della comunione ereditaria che si è creata al decesso del padre con una quota

che, tuttavia, è stata ridotta alla porzione legittima. In altre parole, la sua

quota ereditaria di 1/4, ridotta alla legittima di 3/4, dà luogo a una quota

ereditaria di 3/16.

Rapportata alla quota di comproprietà della comunione ereditaria

sull'immobile, all'interessata va computata una sostanza immobiliare di Fr. 112'500.-

(3/16 x Fr. 600'000.-).

Di diverso avviso è l'insorgente, che ha ipotizzato dapprima uno

scioglimento del regime matrimoniale dei coniugi, ipotizzando che la metà della

comproprietà del marito sul predetto immobile fosse destinato alla vedova,

mentre la quota di metà della vedova apparterrebbe ai suoi beni propri e quindi

rimarrebbe a lei (doc. 39-5/41). In tale ipotesi di lavoro, la quota di

comproprietà del marito andrebbe suddivisa in metà alla vedova a titolo di

liquidazione del regime matrimoniale. Poi ha proceduto con la divisione

ereditaria, attribuendo 1/4 ancora alla vedova a titolo di eredità, 1/8 al

figlio e 3/32 alla figlia (doc. I pag. 6).

Riportando 3/32 della figlia alla quota di 1/2 di pertinenza della

comunione ereditaria, si ha l'importo di Fr. 56'250.-.

L'insorgente ha proposto un calcolo che non può essere seguito,

perché considera una quota ereditaria non corretta.

Il papà e la mamma della ricorrente erano comproprietari in

ragione di un mezzo ciascuno della particella di __________.

Venendo a mancare il papà, quale primo passo si deve procedere con

lo scioglimento del regime matrimoniale.

Come ha indicato __________, fratello della ricorrente, durante la

sua audizione (doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12), i genitori sottostavano

verosimilmente al regime legale ordinario in vigore al momento del matrimonio che,

dal 1° gennaio 1988, è diventato il regime della partecipazione agli acquisti

(art. 181 CC e artt. 196 segg. CC) e, per quanto a lui noto, non sarebbe stato liquidato

il regime matrimoniale.

Con la morte del marito, il regime dei beni va sciolto (art. 204

cpv. 1 CC). Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso

dell'altro (art. 205 cpv. 1 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono

disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei

beni (art. 207 cpv. 1 CC). L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti,

inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano

(art. 210 cpv. 1 CC). Non è tenuto conto delle diminuzioni (art. 210 cpv. 2

CC). In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale

(art. 211 CC). Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del

regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1

CC). A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito

dall'altro (art. 215 cpv. 1 CC).

Ciò significa che la metà degli acquisti del marito va alla moglie

e la metà degli acquisti della moglie va al marito. In concreto non v’è

certezza circa l’intervenuta liquidazione del regime matrimoniale e tale

circostanza non può più essere accertata. Questa Corte non ha proceduto

all’audizione di __________ madre della ricorrente, alla luce della deposizione

del figlio __________ e per le sue condizioni di salute che ne hanno provocato

la morte avvenuta il __________ luglio 2022. Non vi sono a disposizione

informazioni sulle modalità di acquisto da parte di ciascun coniuge della

rispettiva quota di comproprietà di metà del fondo n. 825 RFD di __________.

Alla luce di questa situazione (la proprietà fondiaria era iscritta a RF per

metà a ciascuno dei coniugi) si deve ritenere che i mezzi necessari all’acquisizione

dell’immobile abbiano la medesima consistenza, perciò l'operazione di scioglimento

del regime matrimoniale non modifica il totale degli acquisti dei coniugi e

quindi delle loro quote di comproprietà dell'abitazione coniugale, che

rimangono di un mezzo ciascuna.

L'ipotesi di calcolo prospettata dall'insorgente non può essere condivisa,

poiché, arbitrariamente, ipotizza che il marito abbia comprato la casa con i

suoi acquisti, mentre la moglie con i suoi beni propri, facendo così in modo

che solo la metà degli acquisti del de cujus vada alla vedova, ma che nulla sia

versato dalla moglie al marito. Tale ipotesi non è suffragata a livello

probatorio.

Al decesso del papà si è costituita una comunione ereditaria, formata

dalla vedova, dal figlio e dalla ricorrente, che è diventata comproprietaria in

ragione di un mezzo del predetto fondo. Dell'altra metà è rimasta proprietaria

la mamma.

In concorso con i discendenti, il coniuge superstite riceve la

metà della successione (art. 462 cifra 1 CC). I figli succedono in parti uguali

(art. 457 cpv. 2 CC) perciò, essendo in concorso con la mamma, ognuno riceve un

quarto della successione.

Nel suo testamento, il papà ha istituito il figlio erede

universale. Ciò significa che ha ridotto alla legittima sia il coniuge superstite

sia la figlia. Per la prima, la porzione legittima è della metà della quota

ereditaria (art. 471 cifra 3 CC) e per la seconda è di tre quarti della quota

ereditaria (art. 471 cifra 1 CC).

Di conseguenza, l'assicurata ha diritto a una quota ereditaria

legittima di 3/16 (1/4 x 3/4) della comunione ereditaria.

Considerato che la comunione ereditaria è comproprietaria in ragione

di un mezzo della part. n. 825 RFD di __________, e che tale metà ha un valore

di Fr. 575'000.- (1/2 x Fr. 1'150'000), la quota ereditaria di spettanza della ricorrente

su questo immobile vale dunque Fr. 107'813 (3/16 x Fr. 575'000).

2.13

La quota ereditaria di 3/16 va

inoltre applicata alla metà del debito ipotecario gravante l'intero immobile,

visto che i coniugi erano debitori solidali dell'ipoteca accesa presso la Banca

__________ (doc. A).

Allo stesso modo, per la determinazione del valore della quota di

sostanza, va operato con i debiti per cui va considerata solo la quota parte

che era del papà e quindi la metà del debito ipotecario che, alla sua morte, è diventato

un debito personale della comunione ereditaria (art. 560 cpv. 2 CC).

Dagli atti risulta che al 31 dicembre 2018 l'ipoteca variabile ammontava

a Fr. 214'300.- e gli interessi debitori per il 2018 a Fr. 5'708,10 (doc. A).

La quota parte ascrivibile all'assicurata corrisponde, perciò, nel

2018, a Fr. 20'090 (3/16 x [Fr. 214'300 : 2]), come ritenuto dalla Cassa nei

fogli di calcolo allegati alla decisione su opposizione.

Occorre però determinare il debito anche per gli anni seguenti

oggetto della decisione impugnata, infatti, in sede di udienza, il figlio ha

dichiarato che il debito era un po' diminuito e che "Per ammortizzare

il debito ogni 6 mesi sono pagati fr. 2'100.--, mentre il tasso d'interesse che

era superiore al 2%, dall'inizio di quest'anno è diminuito a meno dell'1%."

(doc. XXV).

Dalle notifiche di tassazione dei coniugi prodotte dalla Cassa

risulta che nel 2013 il debito ipotecario era di Fr. 235'300 e nel 2014 di Fr.

231'100 (doc. 30), ciò a conferma di quanto indicato dall'erede. Se, dunque, si

deducono Fr. 4'200 all'anno per l'ammortamento, si giunge ad avere un capitale

di Fr. 214'300 nel 2018 come dall'estratto bancario agli atti rispettivamente

di Fr. 210'100 nell'anno 2019, di Fr. 205'900 nell'anno 2020 e di Fr. 201'700 nell'anno

2021.

La metà di queste somme va dunque riportata in ragione di 3/16 per

determinare il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente. Per

questi ultimi tre anni si dovrebbero perciò computare quali suoi debiti gli importi

di Fr. 19'697, di Fr. 19'303 e di Fr. 18'909. Queste cifre vanno però

verificate puntualmente dalla Cassa cui gli atti sono rinviati.

Quanto agli interessi ipotecari, è noto soltanto che nel 2013 assommavano

a Fr. 5'027, nel 2014 a Fr. 3'695 e nel 2018 a Fr. 5'708,10. Verosimilmente, quindi,

il tasso era variabile. Per gli anni seguenti dati certi non ve ne sono agli

atti e non ne sono stati prodotti dalle parti, specie dall’erede.

Già per tale ragione, oltre che per l’accertato nuovo valore del

fondo e per le verifiche relative al debito, al fine di ricalcolare gli importi

da restituite la decisione va annullata e gli atti rinviati alla Cassa per un

puntuale accertamento e l’emanazione di un nuovo provvedimento dopo

l’esecuzione di nuovi calcoli. La nuova decisione accerterà anche i parametri

di calcolo legati all'immobile, quali i redditi computabili (valore locativo) e

le spese riconosciute (spese di manutenzione).

2.14

Anche per i depositi bancari (titoli)

intestati al defunto padre va applicata la quota di 3/16.

Con la decisione impugnata la Cassa ha prodotto un estratto

bancario, indirizzato agli eredi, attestante al 31 dicembre 2018 averi del de

cujus per Fr. 60'763,44. Appare necessario però che la Cassa verifichi

l’evoluzione dal deposito nell’arco temporale considerato dalla decisione.

Questo anche se il figlio, sentito in corso d’istruttoria, ha

dichiarato in sede di udienza che presso la Banca __________ sono depositati,

dal giorno della morte del papà, Fr. 60'000 che non hanno potuto essere prelevati.

Dalla notifica di tassazione IC 2014 dei coniugi relativa al periodo dal 1°

gennaio 2014 al giorno della morte del marito, risultano depositi per Fr. 81'806,

quindi un importo superiore. La Cassa, cui gli atti sono rinviati, accerterà la

proprietà di questi ulteriori danari e la loro incidenza nella determinazione

dell’importo da restituire.

2.15

Sulla scorta di quanto esposto, in

specie della nuova valutazione del valore della sostanza immobile di cui la

ricorrente possiede una interessenza di 3/16 della quota di comproprietà di un

mezzo detenuta dalla comunione ereditaria a cui appartiene, gli atti vanno

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli il diritto

alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° maggio 2018 al 30 giugno

2021.

secondo le considerazioni e i parametri indicati nei considerandi

precedenti.

Con le stesse modalità va pure ricalcolato il valore locativo e su

tale base vanno poi determinate le spese di manutenzione.

La Cassa accerterà poi l’entità degli averi depositati sui conti

bancari per il periodo di rilievo per il calcolo delle PC al fine di

determinare l’entità della restituzione.

2.16

Con il ricorso l'assicurata

ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, rinviando al

parallelo incarto 33.2021.12 per la documentazione a comprova della sua

indigenza (doc. I e doc. IV/1 dell'inc. n. 33.2021.12).

Visto l'esito favorevole

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF

9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/ 2018 del 26 novembre 2018 consid. 5

con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha diritto al versamento di

ripetibili da parte della Cassa cantonale di compensazione (art. 61 lett. g

LPGA).

In virtù della

costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di

ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012 del 14 maggio

2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA

U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4 aprile 2016; STCA 33.2012.8

del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del

5.

giugno 2009).

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa

cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte, svolga

nuovi accertamenti ed emani una nuova decisione sulla restituzione delle

prestazioni complementari versate a torto all'assicurata dal 1° maggio 2018 al

30 giugno 2021.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo

di Fr. 2'000 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti