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Decisione

33.2021.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 aprile 2021Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi fogli di calcolo allestiti il 12 dicembre 2016 (docc. 76-85)

hanno modificato la situazione.

Infatti, la Cassa cantonale di compensazione ha eliminato gli

alimenti versati, ha computato le indennità giornaliere di disoccupazione e ha

inserito la voce del reddito da lavoratore indipendente. Ciò ha comportato che,

con la diminuzione delle spese riconosciute e con l'aumento dei redditi, come

risulta dalla decisione di restituzione del 12 dicembre 2016 (doc. 75), il

diritto alle prestazioni complementari si è ridotto dal 1° febbraio 2013.

2.8. Con il suo

scritto del 2 gennaio 2017 (doc. A2) l'assicurata ha chiaramente contestato i

calcoli effettuati dall'amministrazione per determinare l'importo da

restituire.

Essa ha infatti affermato a pagina 1 quanto segue:

" Vedendo i vostri conteggi ho dovuto interpellare una persona capace in

contabilità, visto che io non capivo se corretti o no dopo quello che ho

ricevuto come richiesta di rimborso, e mi ha fatto notare diversi dati non

corretti dopo tutti i documenti che avete richiesti.".

E ancora, a pagina 2:

" A mio giudizio e come si può constatare tutti i conteggi da voi

eseguiti, dopo tutta la documentazione in vostro possesso, non sono corretti.

Come anche discrepante sui premi forfettari

assicurazione malattie che vedono sul conteggio ricevuto nel 18 gennaio 2014 un

totale di fr. 11'280.- e invece nel conteggio ricevuto ora un totale di fr.

10'512.-, quale è quello corretto?

A prescindere di eventuali errori di calcolo in

conclusione chiedo il condono della decisione di restituzione in quanto

l'importo è stato riscosso in buona fede e soprattutto alla piena fiducia del

vostro operato. (…)".

Allegati a questo

scritto, l'assicurata ha inviato alla Cassa di compensazione i nuovi fogli di

calcoli ricevuti con la decisione di restituzione, apportando a mano delle

correzioni di cifre e di voci e aggiungendo delle precisazioni (docc. A3-A11).

A questo scritto

ha fatto seguito il 28 marzo 2017 (doc. 87) una convocazione dell'assicurata da

parte dell'amministrazione per un incontro "per procedere all'evasione della stessa", intendendo la "sua richiesta di condono del 2 gennaio 2017".

2.9. Il TCA

evidenzia che agli atti non è presente il verbale di questo incontro, ma

nemmeno, e soprattutto, una decisione emanata sull'opposizione del 2 gennaio

2017 dell'interessata contro la decisione di restituzione del 12 dicembre 2016.

Le contestazioni dell'assicurata erano precise,

oltretutto essendo state cifrate direttamente sui fogli di calcolo datati 12

dicembre 2016 ed imponevano alla Cassa il relativo esame e l’emanazione di una

decisione su opposizione.

L'interessata

aveva pure chiesto spiegazioni in merito alla discrepanza fra gli importi dei

premi forfettari ritenuti per il 2014 a quel tempo e poi con la decisione di

Considerandi

restituzione, due anni dopo.

Nessuna risposta

è stata però data all'assicurata. Agli atti non v’è prova che ciò sia avvenuto

durante l'incontro con i funzionari della Cassa. Indipendentemente

dall'assenza, agli atti, di un verbale del colloquio avuto, determinante è rilevare

come non sia stata emanata una decisione su opposizione che prendesse posizione

sulle obiezioni dell'assicurata.

L'amministrazione,

invece, non ha formalmente evaso la questione della restituzione ritenendola,

erroneamente, superata dalla domanda di condono e quindi l'ha considerata priva

d’oggetto, e meglio cresciuta - incontestata - in giudicato e ha proceduto a

dare seguito soltanto alla domanda di condono contestualmente formulata sempre il

2.

gennaio 2017.

Lo scritto del 27

marzo 2017 (doc. 86/1) costituisce un semplice richiamo dell'interessata nei

confronti della Cassa a prendere posizione sulla sua lettera del 2 gennaio 2017

e un ribadire l'impossibilità, stante la situazione finanziaria familiare, di

fare fronte alla richiesta di restituzione.

2.10

Dagli atti

emerge chiaramente che le lamentele del 2 gennaio 2017 andavano considerate

come un'opposizione ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA alla decisione di

restituzione del 12 dicembre 2016 e che, giusta l'art. 52 cpv. 2 LPGA, la Cassa

cantonale di compensazione ha violato il diritto dell'assicurata ad ottenere

una decisione su opposizione, eventualmente impugnabile con ricorso presso

questo Tribunale (art. 56 LPGA). Per tale ragione il ricorso va accolto, a

prescindere dalle considerazioni svolte dalla ricorrente, e gli atti rinviati

alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda come di legge.

La decisione del

10.

settembre 2019 emessa dall'amministrazione sulla domanda di condono del 2

gennaio 2017 è, quindi, prematura, così come lo è la decisione su opposizione

del 23 dicembre 2020.

Va infatti ricordato che, come disposto dall'art.

4.

cpv. 4 OPGA, il condono è concesso su domanda scritta e che tale domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30.

giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in

giudicato.

Gli atti vanno immediatamente retrocessi alla Cassa di

compensazione per emanare una decisione su opposizione portante sulla

restituzione di Fr. 51'343.- che l'interessata ha contestato e in particolare

sulle critiche che essa ha ben evidenziato nel suo scritto del 2 gennaio 2017 e

nei fogli di calcolo allegati.

Soltanto dopo che la decisione

su opposizione che sarà emessa crescerà in giudicato, l'amministrazione potrà

pronunciarsi sulla domanda di condono formulata il 2 gennaio 2017.

2.11

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica,

ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone

che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi del condono della restituzione di

prestazioni (complementari indebitamente ricevute) e non essendoci nella LPC

alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

nel senso delle considerazioni esposte siccome la decisione impugnata

prematura. Di conseguenza:

§ La decisione

impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda

come indicato al considerando 2.10 con l'emanazione di una decisione su

opposizione avente per oggetto la restituzione di Fr. 51'343.- decisa il 12

dicembre 2016.

§§§ Una

decisione in materia di condono potrà essere emanata, se del caso, solo a

crescita in giudicato della decisione in materia di restituzione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti