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Decisione

33.2021.2

Decisione sul condono è prematura, perché le obiezioni sollevate dall'assicurata sull'importo da restituire non sono state evase dalla Cassa. Manca decisione su opposizione. Cassa ha erroneamente ritenuto la restituzione superata dalla domanda di condono. Rinvio atti per decisione su restituzione

12 aprile 2021Italiano18 min

parte dell'amministrazione per un incontro "per procedere all'evasione della stessa", intendendo la "sua richiesta di condono del 2 gennaio 2017".

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2021.2

TB

Lugano

12 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2020 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1968, beneficia delle

prestazioni complementari almeno sin dall'anno 2000. Nell'ambito della

revisione periodica avviata nell'agosto 2016 (doc. 67) è emerso che, dal mese

di febbraio 2013, suo marito non versava più il contributo alimentare alla

prima moglie, che durante l'anno 2013 egli ha percepito indennità di

disoccupazione e che in seguito aveva avviato un'attività lucrativa

indipendente incassando dei redditi superiori al salario computato nei fogli di

calcolo delle PC (docc. 73 e 74).

1.2. Con decisione del 12 dicembre

2016 (doc. 75) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata

alle PC dal 1° febbraio 2013 a seguito della cessazione del versamento dei

contributi alimentari a favore della prima moglie del marito dell’assicurata,

della percezione delle indennità di disoccupazione e della modifica del reddito

derivante dall'attività indipendente del marito, con conseguente diminuzione

del diritto a prestazioni (docc. 76-85) e con richiesta dell'amministrazione di

restituirle Fr. 51'343.- per prestazioni complementari versate a torto fino al

31 dicembre 2016.

1.3. Il 2 gennaio 2017 (doc. A2)

l'assicurata ha chiesto alla Cassa di condonarle la somma da restituire riscossa

in buona fede, avendola sempre informata dei cambiamenti della famiglia sia

telefonicamente sia per iscritto e quindi non riuscendo a capire come possa

essere occorso questo errore di calcolo, ipotizzando una perdita di documenti

da parte della Cassa. Inoltre, essa ha rilevato che i nuovi fogli di calcolo

non erano corretti, riportando degli importi errati (docc. A3-A11) e che la

restituzione la poneva in una grave difficoltà economica.

1.4. Con decisione del 10

settembre 2019 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di

condono dell'assicurata, rilevando che poiché è emerso soltanto in occasione

della revisione periodica del 2016 che il reddito da attività lucrativa

indipendente del marito era superiore a quello considerato sulla base dei conti

economici 2013 e 2014, che gli alimenti dovuti dal marito non erano più

corrisposti dal 2013 e che durante il 2013 egli ha percepito un'indennità di

disoccupazione, essa ha violato il suo obbligo di comunicare tempestivamente

qualsiasi cambiamento della sua situazione personale ed economica, nonostante

il 23 maggio 2013, il 18 gennaio 2014 e il 10 giugno 2014 le abbia notificato

delle decisioni di prestazioni errate. L'amministrazione non ha perciò

riconosciuto la sua buona fede.

1.5. Con decisione su opposizione

del 23 dicembre 2020 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto

l'opposizione del 5 ottobre 2019 (doc. III/2) e ha negato il condono

dell'importo da restituire. Per l'amministrazione, l'assicurata ha violato il

suo obbligo di informarla tempestivamente dei mutamenti della situazione

economica della famiglia. La Cassa ha osservato che non v'è traccia

nell'incarto delle informazioni che l'interessata le avrebbe dato sulle

modifiche delle entrate e delle uscite del marito, risultando soltanto le

comunicazioni della modifica della pigione il 21 maggio 2013 e del reddito del

marito il 15 maggio 2014.

Ad ogni modo, sia che l'abbia o che non l'abbia informata, la

Cassa ha osservato di avere notificato all'assicurata delle decisioni durante

il 2013 e il 2014 in cui, oltre a non figurare l'indennità di disoccupazione

percepita dal marito, era stato computato il contributo alimentare che

quest'ultimo non versava più all'ex coniuge e un reddito lavorativo inferiore a

quello reale. L'interessata avrebbe perciò potuto accorgersi e interpellare la

Cassa su queste discrepanze come previsto dal N. 4652.03 DPC.

Pertanto, la violazione commessa configura una negligenza grave e

dunque la buona fede non può essere ammessa.

1.6. Il 21 gennaio 2021 (doc. I) RI

1 si è rivolta al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione

e accogliere la domanda di condono di Fr. 51'343.-.

La ricorrente ha evidenziato di avere sempre informato la Cassa

dei cambiamenti familiari ed economici e quindi non ha mai riscosso

indebitamente delle prestazioni. L'assicurata si è perciò rammaricata del fatto

che, malgrado l'invio dei documenti, vi siano ancora degli errori commessi

dall'amministrazione, perciò la sua pretesa è inaccettabile e renderà pubblico

il suo caso.

Ad ogni modo, essa non ha i mezzi per far fronte alla restituzione

dell'importo percepito indebitamente, visto che dal novembre 2019 è separata

dal marito e ha un figlio adolescente a suo carico non essendo il padre in

grado di provvedervi.

1.7. Il 3 febbraio 2021 (doc. III)

la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, rilevando

che benché abbia ricevuto più di una decisione nel 2013 e nel 2014, la

ricorrente non le ha comunicato che la situazione economica considerata era

sbagliata, perciò essa ha beneficiato di un'illecita prestazione che è stata

constatata dall'amministrazione soltanto con la revisione periodica del 2016. La

Cassa ha poi rinviato alle motivazioni esposte nella decisione impugnata,

avendo la ricorrente sollevato le medesime contestazioni dell'opposizione.

1.8. La ricorrente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.2. Secondo le norme appena

citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61

consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,

2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto

concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;

STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non

avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in

determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il

vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8

consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA,

la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non

è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura

la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della

decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo

giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di

essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;

DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.5. In

concreto, con decisione formale del 12 dicembre 2016 (doc. 75) la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni

complementari dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2016, conteggiando da un lato

le indennità di disoccupazione e il reddito da attività indipendente del marito

e dall'altro stralciando i contributi alimentari versati alla figlia (recte:

moglie) di primo letto del marito. Per il reddito da attività indipendente, la

Cassa ha precisato che essendo pendente un reclamo per la notifica di

tassazione IC/IFD 2015, per gli anni 2015 e 2016 ha computato il reddito

conseguito nel 2014, con invito a farle avere la tassazione definitiva non

appena possibile.

Nella decisione di rifiuto del condono del 10 settembre 2019 (doc.

III/3), l'amministrazione ha osservato che è venuta a conoscenza soltanto il 26

settembre 2016, con la revisione periodica, che la situazione economica

dell'assicurata era diversa, essendo mutati i parametri di calcolo. Poiché tale

cambiamento non le era stato comunicato malgrado la notifica di tre decisioni

di PC nel corso del 2013 e del 2014, nelle quali figurava l'errato computo dei

contributi alimentari dovuti dal marito, la Cassa ha escluso la condizione

della buona fede e ha respinto l'istanza dell'interessata formulata il 27 marzo

2017 (recte: 2 gennaio 2017) di condonarle l'importo da rimborsare stabilito il

12 dicembre 2016 con la decisione di restituzione, cresciuta in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato il rifiuto del

condono e che debba restituire le prestazioni ricevute, poiché essa ha sempre

trasmesso all'amministrazione tutti i documenti relativi ai cambiamenti della

situazione finanziaria familiare e quindi si è sempre fidata dell'operato dei

funzionari, ma "purtroppo i dipendenti

che si occupano dei calcoli non sono abbastanza competenti sia nei calcoli e

sia nella perdita di documenti" (doc. I pag. 1).

2.6. Secondo l'art.

31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata

la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione

di prestazioni hanno subìto modifiche.

Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.7. Nel caso

concreto, la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione,

che sostiene che l'assicurata abbia violato l'obbligo di informarla già nel

2013 che la situazione finanziaria era mutata. La ricorrente non ha infatti

avvisato la Cassa che dal 1° febbraio 2013 il marito non versava più i

contributi alimentari all'ex moglie e che da quel giorno ha percepito delle

indennità di disoccupazione fino a quando si è messo in proprio e ha conseguito

un reddito superiore a quello ritenuto nei fogli di calcolo.

Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione familiare

ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo del

diritto alle prestazioni complementari.

Nel determinare il diritto alle PC sulla base delle

indicazioni date dall'assicurata in precedenza, nel 2013 e nel 2014 la Cassa ha

ritenuto fra le sue spese riconosciute il versamento di pensioni alimentari di

Fr. 7'620.- annui, peraltro erroneamente indicati come versati dall'assicurata

stessa anziché dal di lei marito alla sua ex moglie. Inoltre, essa ha computato

un reddito da attività lavorativa dipendente di Fr. 19'493.-, sempre

erroneamente attribuito all'assicurata anziché al marito, quando in realtà

quest'ultimo ha ricevuto delle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio al

30 ottobre 2013 di Fr. 23'347.- e dal 1° novembre 2013 ha avviato un'attività

indipendente che ha comportato un reddito pari al doppio della cifra di Fr.

7'479.- inizialmente ritenuta dalla Cassa sulla base della contabilità della

ditta - e che in seguito, con notifica di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015

del 14 febbraio 2018 (doc. 93), è stato fissato in Fr. 25'000.-.

Nell'ambito della revisione periodica del 2016, l'amministrazione

è venuta a conoscenza di questi cambiamenti e tale scoperta ha dato

luogo alla necessità di indagarla meglio chiedendo nuova documentazione

all'assicurata (docc. 70-74) e poi di ricalcolare il suo diritto alle prestazioni

complementari.

Fatti

I nuovi fogli di calcolo allestiti il 12 dicembre 2016 (docc. 76-85)

hanno modificato la situazione.

Infatti, la Cassa cantonale di compensazione ha eliminato gli

alimenti versati, ha computato le indennità giornaliere di disoccupazione e ha

inserito la voce del reddito da lavoratore indipendente. Ciò ha comportato che,

con la diminuzione delle spese riconosciute e con l'aumento dei redditi, come

risulta dalla decisione di restituzione del 12 dicembre 2016 (doc. 75), il

diritto alle prestazioni complementari si è ridotto dal 1° febbraio 2013.

2.8. Con il suo

scritto del 2 gennaio 2017 (doc. A2) l'assicurata ha chiaramente contestato i

calcoli effettuati dall'amministrazione per determinare l'importo da

restituire.

Essa ha infatti affermato a pagina 1 quanto segue:

" Vedendo i vostri conteggi ho dovuto interpellare una persona capace in

contabilità, visto che io non capivo se corretti o no dopo quello che ho

ricevuto come richiesta di rimborso, e mi ha fatto notare diversi dati non

corretti dopo tutti i documenti che avete richiesti.".

E ancora, a pagina 2:

" A mio giudizio e come si può constatare tutti i conteggi da voi

eseguiti, dopo tutta la documentazione in vostro possesso, non sono corretti.

Come anche discrepante sui premi forfettari

assicurazione malattie che vedono sul conteggio ricevuto nel 18 gennaio 2014 un

totale di fr. 11'280.- e invece nel conteggio ricevuto ora un totale di fr.

10'512.-, quale è quello corretto?

A prescindere di eventuali errori di calcolo in

conclusione chiedo il condono della decisione di restituzione in quanto

l'importo è stato riscosso in buona fede e soprattutto alla piena fiducia del

vostro operato. (…)".

Allegati a questo

scritto, l'assicurata ha inviato alla Cassa di compensazione i nuovi fogli di

calcoli ricevuti con la decisione di restituzione, apportando a mano delle

correzioni di cifre e di voci e aggiungendo delle precisazioni (docc. A3-A11).

A questo scritto

ha fatto seguito il 28 marzo 2017 (doc. 87) una convocazione dell'assicurata da

parte dell'amministrazione per un incontro "per procedere all'evasione della stessa", intendendo la "sua richiesta di condono del 2 gennaio 2017".

2.9. Il TCA

evidenzia che agli atti non è presente il verbale di questo incontro, ma

nemmeno, e soprattutto, una decisione emanata sull'opposizione del 2 gennaio

2017 dell'interessata contro la decisione di restituzione del 12 dicembre 2016.

Le contestazioni dell'assicurata erano precise,

oltretutto essendo state cifrate direttamente sui fogli di calcolo datati 12

dicembre 2016 ed imponevano alla Cassa il relativo esame e l’emanazione di una

decisione su opposizione.

L'interessata

aveva pure chiesto spiegazioni in merito alla discrepanza fra gli importi dei

premi forfettari ritenuti per il 2014 a quel tempo e poi con la decisione di

Considerandi

restituzione, due anni dopo.

Nessuna risposta

è stata però data all'assicurata. Agli atti non v’è prova che ciò sia avvenuto

durante l'incontro con i funzionari della Cassa. Indipendentemente

dall'assenza, agli atti, di un verbale del colloquio avuto, determinante è rilevare

come non sia stata emanata una decisione su opposizione che prendesse posizione

sulle obiezioni dell'assicurata.

L'amministrazione,

invece, non ha formalmente evaso la questione della restituzione ritenendola,

erroneamente, superata dalla domanda di condono e quindi l'ha considerata priva

d’oggetto, e meglio cresciuta - incontestata - in giudicato e ha proceduto a

dare seguito soltanto alla domanda di condono contestualmente formulata sempre il

2.

gennaio 2017.

Lo scritto del 27

marzo 2017 (doc. 86/1) costituisce un semplice richiamo dell'interessata nei

confronti della Cassa a prendere posizione sulla sua lettera del 2 gennaio 2017

e un ribadire l'impossibilità, stante la situazione finanziaria familiare, di

fare fronte alla richiesta di restituzione.

2.10

Dagli atti

emerge chiaramente che le lamentele del 2 gennaio 2017 andavano considerate

come un'opposizione ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA alla decisione di

restituzione del 12 dicembre 2016 e che, giusta l'art. 52 cpv. 2 LPGA, la Cassa

cantonale di compensazione ha violato il diritto dell'assicurata ad ottenere

una decisione su opposizione, eventualmente impugnabile con ricorso presso

questo Tribunale (art. 56 LPGA). Per tale ragione il ricorso va accolto, a

prescindere dalle considerazioni svolte dalla ricorrente, e gli atti rinviati

alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda come di legge.

La decisione del

10.

settembre 2019 emessa dall'amministrazione sulla domanda di condono del 2

gennaio 2017 è, quindi, prematura, così come lo è la decisione su opposizione

del 23 dicembre 2020.

Va infatti ricordato che, come disposto dall'art.

4.

cpv. 4 OPGA, il condono è concesso su domanda scritta e che tale domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30.

giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in

giudicato.

Gli atti vanno immediatamente retrocessi alla Cassa di

compensazione per emanare una decisione su opposizione portante sulla

restituzione di Fr. 51'343.- che l'interessata ha contestato e in particolare

sulle critiche che essa ha ben evidenziato nel suo scritto del 2 gennaio 2017 e

nei fogli di calcolo allegati.

Soltanto dopo che la decisione

su opposizione che sarà emessa crescerà in giudicato, l'amministrazione potrà

pronunciarsi sulla domanda di condono formulata il 2 gennaio 2017.

2.11

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica,

ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone

che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi del condono della restituzione di

prestazioni (complementari indebitamente ricevute) e non essendoci nella LPC

alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

nel senso delle considerazioni esposte siccome la decisione impugnata

prematura. Di conseguenza:

§ La decisione

impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda

come indicato al considerando 2.10 con l'emanazione di una decisione su

opposizione avente per oggetto la restituzione di Fr. 51'343.- decisa il 12

dicembre 2016.

§§§ Una

decisione in materia di condono potrà essere emanata, se del caso, solo a

crescita in giudicato della decisione in materia di restituzione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti