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Decisione

33.2021.3

Domanda di condono respinta. Ass. ha correttamente prodotto a Cassa con richiesta PC tutti i doc., ma Cassa ha commesso un evidente errore omettendo il computo di 2 rendite. Tuttavia, all'ass. non dov

19 aprile 2021Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi fogli di calcolo

allestiti l'8 marzo 2019 (docc. 42-60) con la decisione di restituzione hanno

modificato la situazione. Infatti, la Cassa ha aggiunto dal 1° gennaio 2015 la

posta della rendita LPP e della rendita estera, quest'ultima fino al 31 luglio

2015 avendola in seguito già computata - sebbene per un importo inferiore - e

ciò ha comportato che, con l'aumento dei redditi e la conseguente diminuzione

della differenza con le spese riconosciute, l'importo di diritto delle PC si è

ridotto.

In queste circostanze,

è fuori di dubbio che l'errore di mancato computo di uno/due redditi ha avuto

quale conseguenza per l'insorgente una variazione favorevole della sua situazione

materiale.

2.8. La ricorrente ritiene di

essere in buona fede, poiché ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione

corretta, ovvero che essa percepiva complessivamente tre rendite così come

risultava pure dalla decisione di attribuzione delle PC da parte della Cassa di

compensazione __________, perciò non capisce per quale motivo l'errore della

Cassa debba ora ricadere su di lei ed essere obbligata a restituire un importo

che le è stato indebitamente versato soltanto per colpa dell'amministrazione.

In effetti, come prevedono

l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurata ha correttamente comunicato

immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione quali erano i suoi

redditi, indicando nel formulario di richiesta di una prestazione complementare

(doc. 1) gli importi percepiti (domanda n. 25 [rendite di ogni specie]: Fr.

321.-/mese e domanda n. 26 [pensioni estere]: € 101,56/mese) e allegando tutti

i relativi documenti giustificativi.

Tenendo però

conto soltanto della rendita di vedovanza dell'AVS, la Cassa cantonale di

compensazione ha commesso un evidente errore, poiché ha omesso di computare

anche la rendita LPP di vedovanza e la rendita pensionistica estera.

In un secondo

momento, poi, l'amministrazione si è accorta che l'assicurata percepiva una

rendita __________ e dal 1° agosto 2015 l'ha correttamente computata nei

redditi, mentre non vi ha mai inserito pure la rendita del II pilastro.

2.9. L'amministrazione ha negato

la buona fede all'assicurata rimproverandole di non averla avvisata

tempestivamente che le decisioni del 12 gennaio e del 1° aprile 2015 erano

sbagliate.

In effetti queste decisioni, e le seguenti, sono manifestamente

errate e per tale risultato una colpa va certamente attribuita

all'amministrazione per non avere sin dall'inizio recepito le informazioni che

l'Agenzia comunale AVS le ha correttamente fornito e per non avere letto

attentamente i documenti prodotti dall'assicurata, dai quali indiscutibilmente

emergeva che la stessa era al beneficio di più rendite, così come ritenuto

dalla Cassa cantonale di compensazione del Canton __________.

L'errata comprensione iniziale della situazione economica della

ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuirle indebitamente delle

prestazioni e poi a chiederle in restituzione.

Nonostante l’importante mole di lavoro cui è confrontata la Cassa,

si impone una maggiore attenzione da parte dei funzionari della Cassa

nell'evasione delle domande di prestazioni complementari. Soprattutto quando,

sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono

stati debitamente forniti dagli assicurati rendendo la disamina della loro richiesta

più veloce e più facile come nell'evenienza concreta. Questa circostanza non deve

però evidentemente andare a discapito degli interessati e ritorcersi, come in

specie, contro di loro.

Nonostante tale rilievo, è corretto che, come rilevato dalla Cassa

nella decisione su opposizione, "L'evidente

errore commesso, di facile rilevazione, doveva far sorgere il dubbio

all'opponente di beneficiare di un'illecita prestazione e pertanto doveva

essere segnalato alla Cassa." (pag. 4).

2.10. Secondo consolidata

giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al

considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97

consid. 2c).

Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro

oggettivo, per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole

per le persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è

generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo

PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave

in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio

2005 consid. 4.3).

Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2020) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento

della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione

delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da

lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente

negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della

rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il

foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui

avrebbe potuto facilmente accorgersi.

Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte

ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel

caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato

civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò

malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il

Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato

presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e

se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.11. Stante quanto esposto, la

circostanza che, malgrado l'avvenuta corretta segnalazione dell'esistenza di più

redditi, il 12 gennaio 2015 e poi ancora il 1° aprile 2015 la Cassa cantonale

di compensazione ha computato nei redditi della ricorrente soltanto la rendita

AVS di Fr. 11'820.- per calcolare il suo diritto alle prestazioni

complementari, avrebbe dovuto fare sorgere a maggior ragione un dubbio

all'assicurata e portarla ad informarsi presso la Cassa stessa se tale calcolo

era corretto.

Ciò, soprattutto visto che le

sue indicazioni al riguardo erano state molto chiare sin dall'inizio.

Inoltre, non trattandosi della

prima decisione sul suo diritto alle prestazioni complementari, essa poteva

confrontarla con quella emessa dalla Cassa __________ soltanto pochi mesi prima

e quindi questa circostanza avrebbe dovuto portare l'interessata a prestare una

particolare attenzione. Infatti, un semplice controllo di corrispondenza fra

gli importi ritenuti in quella decisione e in quella emessa il 12 gennaio 2015 dalla

Cassa ticinese, ma anche il 1° aprile 2015, avrebbe permesso all'assicurata di

facilmente capire che v'era stato un manifesto errore nel riportare i suoi

redditi, poiché facevano chiaramente difetto i valori relativi alla rendita del

Considerandi

II pilastro e alla rendita estera che invece figuravano nella decisione del 19

novembre 2014.

Tale circostanza non poteva

sfuggire all'assicurata.

Inoltre, il foglio di calcolo PC, per certo su questo punto, è facilmente

comprensibile anche da un assicurato che non ha conoscenze della lingua

italiana, ma di quella francese come l'interessata. L'assonanza dei termini

utilizzati nelle due lingue è infatti evidente: "Rente étrangère" e "Rente LPP" da una parte e "Rendite estere" e "Rendite LPP" dall'altra.

Per di più, proprio perché nel

formulario di domanda essa aveva espressamente indicato e comprovato le rendite

ricevute, la ricorrente si doveva perciò accorgere con facilità che nei fogli

di calcolo del 12 gennaio 2015, allegati alla decisione di pari data, non erano

state inserite le poste di due di tre rendite percepite.

In effetti, alle voci

summenzionate è indicata espressamente la cifra di Fr. 0.-, ciò che rendeva

molto facile anche per l'assicurata capire che l'importo riportato nei fogli di

calcolo non era corretto.

D'altronde, se l'assicurata lamenta difficoltà di lingua per

capire la decisione della Cassa di compensazione in ambito PC, queste

difficoltà le ha allora per tutte le questioni amministrative che ruotano attorno

alla sua quotidianità. Ciò non può però essere ribaltato sull'amministrazione.

Se l'assicurata non è in grado di capire il contenuto di una comunicazione

scritta a causa dell'ignoranza della lingua ufficiale vigente nel Cantone in

cui abita è tenuta a chiedere aiuto a terze persone nella gestione dei suoi

rapporti con l'amministrazione altrimenti, come in questo caso, deve sopportare

le conseguenze della sua inattività nel capire le comunicazioni, ufficiali e

non, che le sono indirizzate (STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021, consid. 2.12;

STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, consid. 2.14).

D'altronde, così essa ha fatto per la richiesta di prestazioni

complementari, che è stata compilata direttamente dall'Agenzia comunale AVS,

così pure, come dichiarato in sede di audizione il 18 febbraio 2020 (doc. B23),

per le sue dichiarazioni di imposta (doc. B24), che sono state compilate dal __________.

Anche la pratica inerente la rendita pensionistica estera (doc. B12) e la

comunicazione alla Cassa del 22 marzo 2018 (doc. 28) di aumento della pigione

sono state allestite da questo ente, perciò nulla le impediva di rivolgersi

nuovamente ad esso, o a terze persone, per capire il contenuto della decisione

del 12 gennaio 2015 e la seguente, identica, del 1° aprile 2015, e meglio il

motivo per cui alle voci "Rendite LPP"

e "Rendite estere"

figurava la cifra di Fr. 0.-.

E ciò, soprattutto, visto che le notifiche di tassazione IC 2014 e

2015.

recavano invece correttamente gli importi delle sue rendite (docc. B25 e

B26).

L'assicurata, nel suo ricorso, sostiene che la differenza

dell'importo di diritto della prestazione complementare che le è stata

attribuita il 12 gennaio 2015 (Fr. 1'431.-) di poco superiore rispetto a quella

decisa il 19 novembre 2014 dal Canton __________ (Fr. 1'182.-) ciò che le poteva

fare pensare a una differenza cantonale degli importi ritenuti per alcune voci

(in effetti, il costo della pigione lorda non è lo stesso tra l'abitazione di

cui disponeva prima e dopo il suo trasferimento nel nostro Cantone). L’argomento

non è di pregio. La differenza mensile di Fr. 249.- è di tutto rilievo

(costituisce un importo annuo di Fr. 2'988.-) e non poteva e doveva sfuggire la

significativa differenza. L’assicurata avrebbe pertanto dovuto informarsi

presso la Cassa, tramite l'Agenzia comunale AVS od eventualmente terze persone,

in merito all'anomalia del mancato inserimento di tutte le sue rendite

pensionistiche, visto che poco tempo prima le aveva segnalato di riceverle.

A maggior ragione, l'assicurata doveva agire in tal senso quando

il 9 luglio 2015 l'amministrazione si era accorta che non era stata computata

la rendita __________ e, di conseguenza, dal 1° agosto 2015 il diritto alle

prestazioni complementari era diminuito.

A quel momento, includendo il foglio di calcolo delle PC soltanto

la rendita estera, ma non anche quella della LPP, l'interessata aveva

un'occasione in più, oltre a quelle, mancate, successive alle decisioni del 12

gennaio 2015 e del 1° aprile 2015, per fare notare alla Cassa di compensazione

l'errore in cui era incorsa.

2.12

In conclusione, questa

omissione non può essere configurata come una semplice negligenza di grado lieve

tale da poter tutelare la buona fede della ricorrente, siccome mitigata dai

grossolani errori commessi dalla Cassa cantonale di compensazione che va

richiamata a miglior diligenza.

L’errore era evidente e, non comunicando alla Cassa cantonale di

compensazione l’omesso computo della rendita LPP e della rendita estera,

l'agire della ricorrente costituisce un comportamento negligente che deve

essere qualificato, secondo giurisprudenza, come grave (STCA 33.2020.21 del 29

marzo 2021; STCA 33.2020.20 del 22 febbraio 2021).

La circostanza della scarsa conoscenza della lingua italiana non può

condurre a una diversa conclusione (per un caso in cui l'età avanzata e le

scarse conoscenze scolastiche della ricorrente sono state ininfluenti sulla

connotazione del grado di negligenza, cfr. STCA 33.2020.21 del 29 marzo 2021; STCA

33.2019.12

del 16 ottobre 2019, confermata dalla STF 9C_774/2019 dell'11

febbraio 2020).

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, ed il loro completo e corretto computo,

sono sicuramente rilevanti per la determinazione del diritto all'aiuto statale

ed eventuali errori vanno segnalati alla Cassa di compensazione.

Ciò comporta un obbligo generale per gli assicurati di controllare

le decisioni che pervengono loro, come d'altronde figura sui fogli di calcolo

annessi alle decisioni delle prestazioni complementari:

" Il calcolo

è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali differenze o dati

mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. (…).".

Neppure la circostanza che l'amministrazione si sia accorta del

suo errore soltanto quattro anni dopo sulla scorta di una revisione periodica

tutela la buona fede dell'insorgente.

2.13

Alla luce di

quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative previste

dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA, la domanda di condono deve

essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente le gravi difficoltà

economiche della richiedente.

La decisione emessa dalla Cassa il 18 dicembre 2020

deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.14

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone

che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi del condono della restituzione di

prestazioni (complementari indebitamente ricevute) e non essendoci nella LPC

alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti