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Decisione

33.2021.3

Domanda di condono respinta. Ass. ha correttamente prodotto a Cassa con richiesta PC tutti i doc., ma Cassa ha commesso un evidente errore omettendo il computo di 2 rendite. Tuttavia, all'ass. non doveva sfuggire questo errore, poteva accorgersi con facilità, chiedere a Cassa o terzi. No buona fede

19 aprile 2021Italiano28 min

quale conseguenza per l'insorgente una variazione favorevole della sua situazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2021.3

TB

Lugano

19 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 dicembre 2020 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 17 dicembre 2014 (doc. B1)

RI 1, 1949, ha presentato domanda di PC nel nostro Cantone allegando, in

particolare, la comunicazione della rendita per coniuge superstite del II

pilastro di Fr. 3'852.- annui insorta il 1° ottobre 2014 (doc. B4), la

comunicazione della rendita estera di € 1'214.- all'anno percepita

dall'assicurata nel 2013 (doc. B5) e la decisione di PC emessa dal Canton __________

dal 1° ottobre 2014 (doc. B6) in cui era stato tenuto conto di entrambe queste

rendite.

1.2. Con decisione del 12 gennaio

2015 (doc. B28) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurata

le prestazioni dal 1° gennaio 2015 nella misura di Fr. 1'431.- al mese, considerando

quali entrate soltanto la rendita AVS versata dalla Cassa cantonale di

compensazione del Canton __________ e indicando che la rendita LPP e la rendita

estera erano di Fr. 0.

Questo diritto è stato confermato il 1° aprile 2015 (doc. B28) poi,

a seguito della richiesta del 9 luglio 2015 (doc. B18) della Cassa di

presentare un documento attestante l'ammontare della rendita estera (doc. B17),

il 25 luglio 2015 (doc. 17) l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC

dell'assicurata e dal 1° agosto 2015 l'ha fissato in Fr. 1'051.- mensili, tenendo

conto di una rendita __________ di Fr. 4'561.- (doc. 18).

1.3. A fine 2018 (doc. 31) la

Cassa di compensazione ha avviato una revisione periodica ed è emerso il versamento

di una rendita del II pilastro, che l'8 febbraio 2019 (doc. 37) la Cassa ha

indagato ulteriormente ricevendo la relativa documentazione (doc. 38).

A ciò ha fatto seguito la decisione dell'8 marzo 2019 (doc. 41)

con cui la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto

dell'assicurata alle PC dal 1° gennaio 2015 computando la rendita del II pilastro

e la rendita estera, con conseguente diminuzione del diritto a prestazioni

(docc. 43-60) e con contestuale richiesta dell'amministrazione di restituirle

Fr. 21'848.- per prestazioni complementari versate a torto.

1.4. Il 20 marzo 2019 (doc. B20)

l'assicurata si è opposta alla decisione di restituzione, rilevando di avere

sin dall'inizio prodotto tutta la documentazione necessaria, compresi i

documenti relativi alla rendita estera e a quella del II pilastro, come pure la

decisione di PC del Canton __________ che ha considerato queste due rendite.

Inoltre, la Cassa stessa il 9 luglio 2015 le ha chiesto a quanto ammontasse la

rendita __________, che è stata computata solo da quel momento.

L'opponente ha perciò ritenuto ingiustificato il debito e ha fatto

presente la sua difficoltà a rimborsare l'importo richiesto.

A domanda del 25 marzo 2019 (doc. B21) della Cassa, l'assicurata

ha confermato il 5 aprile 2019 (doc. B22) che la sua lettera del 20 marzo 2019

era da intendersi come una istanza di condono, visto che la richiesta di

restituzione faceva seguito a un errore di calcolo che non le poteva essere

imputato.

1.5. Con decisione del 24 dicembre

2019 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono

dell'assicurata, evidenziando che benché essa avesse dichiarato nel formulario

di richiesta delle PC la rendita del II pilastro e quella estera, nella prima

decisione del 12 dicembre 2015 (recte: gennaio) non le ha notificato l'assenza

di computo di queste due pensioni.

A seguito dell'aumento della rendita __________ dal 1° ottobre

2014, con la decisione del 25 luglio 2019 è stato rivisto il suo diritto dal 1°

agosto 2015 computando la pensione estera in Fr. 4'561.-. Ma nelle successive

decisioni di PC del 19 giugno 2016 e del 26 marzo 2018, come pure nella

comunicazione dell'11 dicembre 2017, l'assicurata non l'ha informata che nel

calcolo PC non era stata inclusa la rendita del II pilastro.

Pertanto, l'amministrazione ha rimproverato all'interessata di non

averle comunicato che queste decisioni erano errate non includendo le rendite

percepite. Peraltro, l'assicurata non l'ha neppure informata dell'aumento della

rendita percepita dalla previdenza professionale (da Fr. 3'852.- nel 2015 a Fr.

4'264.- dal 2016). L'amministrazione non ha perciò riconosciuto la sua buona

fede e ha precisato che a seguito della perenzione di un anno prevista

dall'art. 25 cpv. 2 LPGA, doveva essere stralciata dall'importo da restituire

la rendita __________ dal 1° gennaio al 31 luglio 2015, perciò l'importo era da

ricalcolare.

In effetti, con decisione del 10 gennaio 2020 (doc. B27) la Cassa

ha stralciato la rendita estera dal 1° gennaio al 31 luglio 2017, ricalcolando

il diritto alle PC dell'assicurata e compensando l'importo di Fr. 2'779.- con l'ammontare

delle prestazioni da restituire, che quindi si è ridotto a Fr. 19'069.-.

1.6. Dopo il reclamo (recte: opposizione)

del 20 gennaio 2020 (doc. III/2) formulato dall'allora patrocinatore legale

dell'assicurata, il 18 febbraio 2020 (doc. B23) ha avuto luogo un incontro tra

le parti e con decisione su opposizione del 18 dicembre 2020 (doc. A) la Cassa

di compensazione ha respinto l'opposizione e ha negato il condono dell'importo

da restituire.

L'amministrazione ha osservato di non potere ritenere la

motivazione addotta dall'opponente di non conoscere la lingua italiana per

giustificare di non essersi potuta accorgere dell'errore commesso dalla Cassa.

Infatti, l'assicurata era al beneficio di una prestazione complementare versata

dalla Cassa cantonale di compensazione del Cantone di __________, che aveva

computato una "rente LPP"

di Fr. 3'852.- e quindi l'assicurata non poteva non sapere che la rendita LPP

di Fr. 0.- indicata nella decisione ticinese fosse qualcosa di diverso da

quanto considerato dall'altra Cassa, vista l'affinità lessicale fra i due

termini e la familiarità con i calcoli PC avendone beneficiato in passato.

Questo errore, facilmente rilevabile, doveva fare sorgere il

dubbio all'assicurata di beneficiare indebitamente delle prestazioni e pertanto

doveva segnalarglielo come previsto dal N. 4652.03 DPC. L'amministrazione ha inoltre

rilevato che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, tale obbligo

non è specificato nelle decisioni di PC, né in quelle emesse dalla Cassa

ticinese né in quelle della Cassa __________, ma è alla base di un

comportamento negligente rispetto a un errore che può essere commesso dall'amministrazione.

Oltre a ciò, non comunicandole l'aumento annuo di Fr. 412.- dal

2016 della rendita del II pilastro l'assicurata ha violato l'obbligo di

informare previsto dall'art. 24 OPC-AVS/AI.

Pertanto, la violazione commessa configura una negligenza grave e

dunque la buona fede non può essere ammessa, senza che occorra verificare il

presupposto dell'onere gravoso per il condono.

Infine, l'amministrazione ha ribadito la correttezza della

compensazione effettuata di Fr. 2'779.-, perciò l'importo da restituire

ammontava a Fr. 19'069.-.

1.7. Il 29 gennaio 2021 (doc. I) RI

1 si è rivolta al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione

e di accogliere la domanda di condono, essendo stata in totale buona fede

avendo presentato con la richiesta delle prestazioni i documenti attestanti di

beneficiare delle rendite del II pilastro ed estera. La ricorrente ha rilevato

che "Non conosco la lingua italiana per

cui basandomi sull'esito della domanda, e in modo particolare sulla somma

totale che mi veniva riconosciuta, non potevo pensare ad un errore. La somma

infatti differiva di poche centinaia di franchi rispetto a quanto percepito in

precedenza nel Canton __________.".

A suo dire, la differenza di circa Fr. 200.- tra quanto percepito

a __________ e in Ticino, stante la documentazione prodotta a comprova delle

rendite ricevute, non poteva farle sorgere alcun dubbio sulla bontà della

decisione emessa dalla Cassa.

Essa ha evidenziato come l'errore all'origine del versamento

indebito non possa ora essere posto a suo carico, vista la sua buona fede, ma

all'autorità che ha peraltro ammesso l'errore. Addossarle la responsabilità

dell'errore facendosi carico delle conseguenze commesse da terzi sarebbe del

tutto iniquo.

L'assicurata ha inoltre fatto presente che con il suo reddito

attuale di Fr. 2'600.- mensili non è in grado di saldare l'importo richiesto,

poiché la metterebbe in gravi difficoltà economiche.

1.8. Il 19 febbraio 2021 (doc.

III) la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il

ricorso, poiché non ha riconosciuto la buona fede della ricorrente, la quale

non le ha tempestivamente comunicato che la prestazione complementare

concessale il 12 gennaio 2015 faceva erroneamente astrazione della rendita

percepita dalla previdenza professionale.

Riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni

dell'opposizione, l'amministrazione ha ritenuto il ricorso destituito di

fondamento e ne ha proposto la reiezione.

1.9. Il 5 marzo 2021 (doc. V) la ricorrente

ha prodotto al Tribunale numerosa documentazione a sostegno della propria

posizione (docc. B1-B28), sulla quale la Cassa di compensazione si è

pronunciata il 22 marzo 2021 (doc. VII) affermando di non avere ulteriori

considerazioni da formulare al riguardo.

1.10. L'assicurata non si è più

espressa (doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.2. Secondo le norme appena

citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61

consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,

4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto

concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;

STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non

avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in

determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il

vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid.

2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA,

la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo

massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,

dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in

quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la

notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare

il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto

di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.5. In

concreto, con decisione formale dell'8 marzo 2019 (doc. 41) la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni

complementari dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2019 emettendo una decisione di

restituzione "computando correttamente

la rendita del secondo pilastro e la rendita percepita dalla __________.".

Nella decisione di rifiuto del condono del 24 dicembre 2019 (doc. III/3),

l'amministrazione ha osservato che ha erroneamente calcolato la PC di diritto non

considerando la rendita ricevuta dal II pilastro di Fr. 321.- al mese e

l'effettiva rendita pensionistica estera inizialmente di € 101,56 al mese, passata

dal 1° ottobre 2014 a € 4'394,88 annui. Inoltre, la Cassa le ha rimproverato di

non averla informata che la rendita versata dalla previdenza professionale era

aumentata dai Fr. 3'852.- percepiti nel 2015 ai Fr. 4'264.- ricevuti dal 2016. Biasimando

l'assicurata che non le ha comunicato che le decisioni di PC ricevute non

includevano anche queste rendite, la Cassa ha escluso la condizione della buona

fede e ha quindi respinto l'istanza del 5 aprile 2019 di condonarle l'importo

di Fr. 21'848.- stabilito con la decisione di restituzione dell'8 marzo 2019,

cresciuta in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato

rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più,

poiché ella ha debitamente informato la Cassa cantonale di compensazione già al

momento della richiesta delle PC che riceveva tre rendite fornendo i relativi

documenti giustificativi, così come risulta dal formulario di richiesta delle

prestazioni complementari. Inoltre, non sapendo l'italiano, la ricorrente non

era in grado di capire se c'era stato un errore, anche perché la differenza

dell'importo percepito era minima (circa Fr. 200.-) rispetto a quanto ricevuto

in precedenza nel Canton __________ e quindi difficilmente poteva sorgerle un

dubbio visto che aveva prodotto tutti i necessari documenti.

Essa si è pertanto comportata correttamente nei confronti

dell'amministrazione, che invece ha commesso un errore che ora ingiustamente si

riverbera su di lei, perciò la sua indubbia buona fede deve portare al condono

della somma da restituire.

2.6. Secondo l'art.

31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata

la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione

di prestazioni hanno subìto modifiche.

Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.7. Nel caso

concreto, la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione, che

sostiene come l'assicurata avrebbe potuto e dovuto informarla già nel 2015 che

il calcolo delle PC effettuato senza il computo della rendita LPP e della

rendita estera era errato.

Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione

personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo

del diritto alle prestazioni complementari.

Nel determinare

il diritto alle prestazioni complementari sulla base delle indicazioni date

dall'assicurata, la Cassa ha ritenuto fra i suoi redditi computabili unicamente

la rendita per vedova AVS di Fr. 11'280.- e ha espressamente indicato che le

rendite LPP e le rendite estere erano pari a Fr. 0.-.

Tuttavia, nel

formulario di richiesta delle PC l'assicurata aveva allegato la comunicazione

dell'11 gennaio 2014 (doc. B5) valida ai fini fiscali del__________ che nel

2013 le ha versato una rendita annua di € 1'214.- pari a una rendita netta

mensile di € 101,56, la comunicazione del 24 settembre 2014 (doc. B4) della

Fondazione II pilastro __________ che le ha riconosciuto il diritto a una

rendita per coniuge superstite dal 1° ottobre 2014 di Fr. 3'852.- annui pari a

Fr. 321.- al mese e la decisione del 19 novembre 2014 (doc. B6) di concessione

delle PC dal 1° ottobre 2014 emessa dalla Cassa cantonale __________ di compensazione

che comprendeva queste due rendite.

Inizialmente,

ossia con le decisioni del 12 gennaio e del 1° aprile 2015, l'amministrazione

non ha computato nei redditi della ricorrente né la rendita della previdenza

professionale né la rendita estera, ma di quest'ultima si è accorta il 9 luglio

2015 e da quel momento in poi ne ha tenuto conto nel calcolo delle PC, seppure

non aggiornando l'importo nel tempo.

Per contro, la

Cassa si è accorta di non avere computato per errore la rendita del II pilastro

soltanto con la ricezione del formulario di revisione periodica a fine anno

2018.

Tale scoperta ha indotto

l’amministrazione, l'8 febbraio 2019 (doc. 37), ad approfondire

la situazione chiedendo all'assicurata di produrre una dichiarazione della sua

Cassa pensione e di altra assicurazione per il III pilastro attestante la

rendita versata per l'anno 2017/ 2018 e la data di inizio e poi di ricalcolare

il suo diritto alle PC.

Fatti

I nuovi fogli di calcolo

allestiti l'8 marzo 2019 (docc. 42-60) con la decisione di restituzione hanno

modificato la situazione. Infatti, la Cassa ha aggiunto dal 1° gennaio 2015 la

posta della rendita LPP e della rendita estera, quest'ultima fino al 31 luglio

2015 avendola in seguito già computata - sebbene per un importo inferiore - e

ciò ha comportato che, con l'aumento dei redditi e la conseguente diminuzione

della differenza con le spese riconosciute, l'importo di diritto delle PC si è

ridotto.

In queste circostanze,

è fuori di dubbio che l'errore di mancato computo di uno/due redditi ha avuto

quale conseguenza per l'insorgente una variazione favorevole della sua situazione

materiale.

2.8. La ricorrente ritiene di

essere in buona fede, poiché ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione

corretta, ovvero che essa percepiva complessivamente tre rendite così come

risultava pure dalla decisione di attribuzione delle PC da parte della Cassa di

compensazione __________, perciò non capisce per quale motivo l'errore della

Cassa debba ora ricadere su di lei ed essere obbligata a restituire un importo

che le è stato indebitamente versato soltanto per colpa dell'amministrazione.

In effetti, come prevedono

l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurata ha correttamente comunicato

immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione quali erano i suoi

redditi, indicando nel formulario di richiesta di una prestazione complementare

(doc. 1) gli importi percepiti (domanda n. 25 [rendite di ogni specie]: Fr.

321.-/mese e domanda n. 26 [pensioni estere]: € 101,56/mese) e allegando tutti

i relativi documenti giustificativi.

Tenendo però

conto soltanto della rendita di vedovanza dell'AVS, la Cassa cantonale di

compensazione ha commesso un evidente errore, poiché ha omesso di computare

anche la rendita LPP di vedovanza e la rendita pensionistica estera.

In un secondo

momento, poi, l'amministrazione si è accorta che l'assicurata percepiva una

rendita __________ e dal 1° agosto 2015 l'ha correttamente computata nei

redditi, mentre non vi ha mai inserito pure la rendita del II pilastro.

2.9. L'amministrazione ha negato

la buona fede all'assicurata rimproverandole di non averla avvisata

tempestivamente che le decisioni del 12 gennaio e del 1° aprile 2015 erano

sbagliate.

In effetti queste decisioni, e le seguenti, sono manifestamente

errate e per tale risultato una colpa va certamente attribuita

all'amministrazione per non avere sin dall'inizio recepito le informazioni che

l'Agenzia comunale AVS le ha correttamente fornito e per non avere letto

attentamente i documenti prodotti dall'assicurata, dai quali indiscutibilmente

emergeva che la stessa era al beneficio di più rendite, così come ritenuto

dalla Cassa cantonale di compensazione del Canton __________.

L'errata comprensione iniziale della situazione economica della

ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuirle indebitamente delle

prestazioni e poi a chiederle in restituzione.

Nonostante l’importante mole di lavoro cui è confrontata la Cassa,

si impone una maggiore attenzione da parte dei funzionari della Cassa

nell'evasione delle domande di prestazioni complementari. Soprattutto quando,

sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono

stati debitamente forniti dagli assicurati rendendo la disamina della loro richiesta

più veloce e più facile come nell'evenienza concreta. Questa circostanza non deve

però evidentemente andare a discapito degli interessati e ritorcersi, come in

specie, contro di loro.

Nonostante tale rilievo, è corretto che, come rilevato dalla Cassa

nella decisione su opposizione, "L'evidente

errore commesso, di facile rilevazione, doveva far sorgere il dubbio

all'opponente di beneficiare di un'illecita prestazione e pertanto doveva

essere segnalato alla Cassa." (pag. 4).

2.10. Secondo consolidata

giurisprudenza federale ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al

considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97

consid. 2c).

Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro

oggettivo, per cui non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole

per le persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è

generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo

PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave

in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio

2005 consid. 4.3).

Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2020) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi al momento

della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione

delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da

lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente

negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della

rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il

foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui

avrebbe potuto facilmente accorgersi.

Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte

ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel

caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato

civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò

malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il

Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato

presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e

se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.11. Stante quanto esposto, la

circostanza che, malgrado l'avvenuta corretta segnalazione dell'esistenza di più

redditi, il 12 gennaio 2015 e poi ancora il 1° aprile 2015 la Cassa cantonale

di compensazione ha computato nei redditi della ricorrente soltanto la rendita

AVS di Fr. 11'820.- per calcolare il suo diritto alle prestazioni

complementari, avrebbe dovuto fare sorgere a maggior ragione un dubbio

all'assicurata e portarla ad informarsi presso la Cassa stessa se tale calcolo

era corretto.

Ciò, soprattutto visto che le

sue indicazioni al riguardo erano state molto chiare sin dall'inizio.

Inoltre, non trattandosi della

prima decisione sul suo diritto alle prestazioni complementari, essa poteva

confrontarla con quella emessa dalla Cassa __________ soltanto pochi mesi prima

e quindi questa circostanza avrebbe dovuto portare l'interessata a prestare una

particolare attenzione. Infatti, un semplice controllo di corrispondenza fra

gli importi ritenuti in quella decisione e in quella emessa il 12 gennaio 2015 dalla

Cassa ticinese, ma anche il 1° aprile 2015, avrebbe permesso all'assicurata di

facilmente capire che v'era stato un manifesto errore nel riportare i suoi

redditi, poiché facevano chiaramente difetto i valori relativi alla rendita del

Considerandi

II pilastro e alla rendita estera che invece figuravano nella decisione del 19

novembre 2014.

Tale circostanza non poteva

sfuggire all'assicurata.

Inoltre, il foglio di calcolo PC, per certo su questo punto, è facilmente

comprensibile anche da un assicurato che non ha conoscenze della lingua

italiana, ma di quella francese come l'interessata. L'assonanza dei termini

utilizzati nelle due lingue è infatti evidente: "Rente étrangère" e "Rente LPP" da una parte e "Rendite estere" e "Rendite LPP" dall'altra.

Per di più, proprio perché nel

formulario di domanda essa aveva espressamente indicato e comprovato le rendite

ricevute, la ricorrente si doveva perciò accorgere con facilità che nei fogli

di calcolo del 12 gennaio 2015, allegati alla decisione di pari data, non erano

state inserite le poste di due di tre rendite percepite.

In effetti, alle voci

summenzionate è indicata espressamente la cifra di Fr. 0.-, ciò che rendeva

molto facile anche per l'assicurata capire che l'importo riportato nei fogli di

calcolo non era corretto.

D'altronde, se l'assicurata lamenta difficoltà di lingua per

capire la decisione della Cassa di compensazione in ambito PC, queste

difficoltà le ha allora per tutte le questioni amministrative che ruotano attorno

alla sua quotidianità. Ciò non può però essere ribaltato sull'amministrazione.

Se l'assicurata non è in grado di capire il contenuto di una comunicazione

scritta a causa dell'ignoranza della lingua ufficiale vigente nel Cantone in

cui abita è tenuta a chiedere aiuto a terze persone nella gestione dei suoi

rapporti con l'amministrazione altrimenti, come in questo caso, deve sopportare

le conseguenze della sua inattività nel capire le comunicazioni, ufficiali e

non, che le sono indirizzate (STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021, consid. 2.12;

STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, consid. 2.14).

D'altronde, così essa ha fatto per la richiesta di prestazioni

complementari, che è stata compilata direttamente dall'Agenzia comunale AVS,

così pure, come dichiarato in sede di audizione il 18 febbraio 2020 (doc. B23),

per le sue dichiarazioni di imposta (doc. B24), che sono state compilate dal __________.

Anche la pratica inerente la rendita pensionistica estera (doc. B12) e la

comunicazione alla Cassa del 22 marzo 2018 (doc. 28) di aumento della pigione

sono state allestite da questo ente, perciò nulla le impediva di rivolgersi

nuovamente ad esso, o a terze persone, per capire il contenuto della decisione

del 12 gennaio 2015 e la seguente, identica, del 1° aprile 2015, e meglio il

motivo per cui alle voci "Rendite LPP"

e "Rendite estere"

figurava la cifra di Fr. 0.-.

E ciò, soprattutto, visto che le notifiche di tassazione IC 2014 e

2015.

recavano invece correttamente gli importi delle sue rendite (docc. B25 e

B26).

L'assicurata, nel suo ricorso, sostiene che la differenza

dell'importo di diritto della prestazione complementare che le è stata

attribuita il 12 gennaio 2015 (Fr. 1'431.-) di poco superiore rispetto a quella

decisa il 19 novembre 2014 dal Canton __________ (Fr. 1'182.-) ciò che le poteva

fare pensare a una differenza cantonale degli importi ritenuti per alcune voci

(in effetti, il costo della pigione lorda non è lo stesso tra l'abitazione di

cui disponeva prima e dopo il suo trasferimento nel nostro Cantone). L’argomento

non è di pregio. La differenza mensile di Fr. 249.- è di tutto rilievo

(costituisce un importo annuo di Fr. 2'988.-) e non poteva e doveva sfuggire la

significativa differenza. L’assicurata avrebbe pertanto dovuto informarsi

presso la Cassa, tramite l'Agenzia comunale AVS od eventualmente terze persone,

in merito all'anomalia del mancato inserimento di tutte le sue rendite

pensionistiche, visto che poco tempo prima le aveva segnalato di riceverle.

A maggior ragione, l'assicurata doveva agire in tal senso quando

il 9 luglio 2015 l'amministrazione si era accorta che non era stata computata

la rendita __________ e, di conseguenza, dal 1° agosto 2015 il diritto alle

prestazioni complementari era diminuito.

A quel momento, includendo il foglio di calcolo delle PC soltanto

la rendita estera, ma non anche quella della LPP, l'interessata aveva

un'occasione in più, oltre a quelle, mancate, successive alle decisioni del 12

gennaio 2015 e del 1° aprile 2015, per fare notare alla Cassa di compensazione

l'errore in cui era incorsa.

2.12

In conclusione, questa

omissione non può essere configurata come una semplice negligenza di grado lieve

tale da poter tutelare la buona fede della ricorrente, siccome mitigata dai

grossolani errori commessi dalla Cassa cantonale di compensazione che va

richiamata a miglior diligenza.

L’errore era evidente e, non comunicando alla Cassa cantonale di

compensazione l’omesso computo della rendita LPP e della rendita estera,

l'agire della ricorrente costituisce un comportamento negligente che deve

essere qualificato, secondo giurisprudenza, come grave (STCA 33.2020.21 del 29

marzo 2021; STCA 33.2020.20 del 22 febbraio 2021).

La circostanza della scarsa conoscenza della lingua italiana non può

condurre a una diversa conclusione (per un caso in cui l'età avanzata e le

scarse conoscenze scolastiche della ricorrente sono state ininfluenti sulla

connotazione del grado di negligenza, cfr. STCA 33.2020.21 del 29 marzo 2021; STCA

33.2019.12

del 16 ottobre 2019, confermata dalla STF 9C_774/2019 dell'11

febbraio 2020).

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, ed il loro completo e corretto computo,

sono sicuramente rilevanti per la determinazione del diritto all'aiuto statale

ed eventuali errori vanno segnalati alla Cassa di compensazione.

Ciò comporta un obbligo generale per gli assicurati di controllare

le decisioni che pervengono loro, come d'altronde figura sui fogli di calcolo

annessi alle decisioni delle prestazioni complementari:

" Il calcolo

è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali differenze o dati

mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. (…).".

Neppure la circostanza che l'amministrazione si sia accorta del

suo errore soltanto quattro anni dopo sulla scorta di una revisione periodica

tutela la buona fede dell'insorgente.

2.13

Alla luce di

quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative previste

dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA, la domanda di condono deve

essere respinta, senza che occorra verificare ulteriormente le gravi difficoltà

economiche della richiedente.

La decisione emessa dalla Cassa il 18 dicembre 2020

deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.14

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone

che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi del condono della restituzione di

prestazioni (complementari indebitamente ricevute) e non essendoci nella LPC

alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti