33.2021.4
Il rimborso di spese di malattia e d'invalidità nasce se sono insorte in un momento in cui ass. adempiva le condizioni personali e se le spese riconosciute superano i redditi computabili.Se i redditi superano le spese,assicurato ha diritto al rimborso delle spese che superano l'eccedenza dei redditi
18 maggio 2021Italiano20 min
del 14 gennaio 2021 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
33.2021.4
TB
Lugano
18 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 gennaio 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1968, beneficiario di
prestazioni complementari, dal __________ settembre 2020 è degente presso il
Centro terapeutico __________, perciò l'11 novembre 2020 (doc. 1a) la Cassa
cantonale di compensazione ha ricalcolato il suo diritto alle PC: dal 1°
ottobre al 30 novembre 2020 (doc. 1b) all'assicurato è stata concessa una
prestazione complementare mensile di Fr. 189.- oltre al pagamento del premio
dell'assicurazione malattia, mentre dal 1° dicembre 2020 (doc. A2) questo
diritto è decaduto stante una eccedenza di entrate di Fr. 4'049.-.
1.2. Il 20 novembre 2020 (doc. 3a)
la Cassa di compensazione ha informato il curatore dell'assicurato che il
preventivo di cura dentaria del 22 ottobre 2020 (doc. 2) di Fr. 4'369,45 era
stato accettato dalla Commissione medico dentistica (doc. 3b), però poiché dal
mese di dicembre 2020 l'assicurato non aveva più diritto alle PC, gli
interventi eseguiti dopo il 30 novembre 2020 non sarebbero stati presi a
carico.
1.3. Con decisione formale del 30
novembre 2020 (doc. 4) la Cassa di compensazione ha confermato che dal 1°
dicembre 2020 avrebbe soltanto sussidiato i trattamenti dentari per l'eventuale
parte che superava l'eccedenza dei redditi, ma per un massimo di Fr. 6'000.-
annui secondo l'art. 14 cpv. 3 lett. b LPC.
1.4. Il 21 dicembre 2020 (doc. 6)
l'amministrazione ha riconosciuto per intero la fattura di Fr. 568,50 (doc. 5)
per il trattamento dentario eseguito tra il 20 ottobre e il 10 novembre 2020.
1.5. L'assicurato si è opposto il
16 dicembre 2020 (doc. 7) al rifiuto di assumere dopo il 30 novembre 2020 il
pagamento delle cure preventivato in Fr. 4'369,45, trattamento che egli ha
interrotto non essendoci più la copertura della Cassa e i cui costi egli non
era in grado di affrontare con un'entrata di Fr. 1'322.- al mese e delle spese
mensili di Fr. 1'328,75, che ha elencato nel dettaglio.
1.6. Con decisione su opposizione
del 14 gennaio 2021 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione
sulla base del N. 5260.01 DPC, evidenziando che i costi per dei trattamenti
approvati dal profilo tecnico possono essere rimborsati giusta l'art. 14 cpv. 3
LPC se la cura è stata effettuata durante il periodo in cui l'assicurato era al
beneficio delle prestazioni complementari. Per contro, se la cura ha luogo
quando l'assicurato non beneficia più delle PC a causa di un'eccedenza dei
redditi, potranno essere rimborsate soltanto le spese che superano detta
eccedenza.
Se, dunque, l'assicurato intende eseguire nel corso del 2021 le
cure dentarie, la Cassa gli ha consigliato di inoltrare una nuova richiesta di
prestazioni per determinarne il diritto o il rifiuto con un'eccedenza di
entrate che verrebbe nuovamente quantificata, come pure di inviarle eventuali
spese di malattia e di invalidità per ammortizzare, in parte o totalmente, l'eccedenza
di entrate.
1.7. L'8/11 febbraio 2021 (doc. I)
RI 1 si è rivolto al Tribunale contestando la decisione con cui la Cassa ha
interrotto il pagamento delle cure dentarie preventivate in Fr. 4'369,45.
Il ricorrente ha rilevato di risiedere dal __________ settembre
2020 presso un centro terapeutico per risolvere i suoi gravi problemi di
tossicodipendenza e che prima della sua ammissione presso questa struttura
aveva manifestato forti dolori ai denti, che l'hanno portato a rivolgersi a un
medico dentista che ha subito iniziato il trattamento necessario. Tuttavia,
malgrado il preventivo sia stato approvato dalla Commissione medico dentistica,
egli ha dovuto interrompere le cure a causa della cessazione del diritto alle
prestazioni complementari derivata dall'eccedenza dei redditi di Fr. 4'049.-,
importo di cui però egli non dispone. Infatti, gli è stata computata una
rinuncia di sostanza per avere dilapidato l'eredità a causa della sua
tossicodipendenza e quindi un importo annuo di Fr. 4'214.- che sarebbe a sua
disposizione.
Inoltre, le spese di Fr. 1'328,75 al mese, che ha elencato e
comprovato (docc. A5-A11) e a cui deve fare fronte con le sue entrate mensili di
Fr. 1'322.-, lo portano a non potere sostenere di persona il costo del trattamento
dentario, perciò l'assicurato ha chiesto al TCA che sia la Cassa ad assumerselo
integralmente.
1.8. Nella risposta del 24
febbraio 2021 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al
Tribunale di respingere il ricorso, poiché il diritto al rimborso delle spese
di malattia è subordinato al diritto a una prestazione complementare o all'eventuale
eccedenza dei redditi.
Considerato che dal 1° dicembre 2020 il ricorrente non ha più
diritto a una prestazione complementare, e questa decisione non è stata
impugnata, l'amministrazione ha osservato che qualora il trattamento dentario
già approvato dal profilo tecnico sarà ripreso e concluso nel corso dell'anno
corrente, essa emetterà una nuova decisione che determinerà il diritto e l'entità
di un eventuale rimborso.
Pertanto, la Cassa ha esortato nuovamente l'assicurato a
ripresentare una domanda di prestazioni complementari e, se dovesse essere
respinta a causa di un'eccedenza dei redditi, il rimborso delle spese di
malattia potrà avvenire unicamente per la parte che supera detta eccedenza,
ricordato che il massimo rimborsabile per le persone che vivono in istituto
ammonta a Fr. 6'000.- annui (art. 14 cpv. 3 lett. b LPC).
1.9. Il 9 marzo 2021 (doc. V) il
ricorrente ha ribadito la sua posizione di fare riconoscere alla Cassa di
compensazione i costi del trattamento dentario preventivato.
1.10. L'amministrazione non si è
espressa ulteriormente (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. La controversia verte a
sapere se la Cassa di compensazione deve rimborsare integralmente il costo del
trattamento dentario preventivato in Fr. 4'369,45 il 22 ottobre 2020 dalla
dr.ssa med. dent. __________ per delle otturazioni in composito, un'igiene orale
e una protesi scheletrata superiore. L'amministrazione ha infatti soltanto riconosciuto
il costo (Fr. 568,50) dei trattamenti eseguiti antecedentemente il 1° dicembre
2020, data a partire dalla quale è decaduto il diritto alle prestazioni
complementari.
2.2. Va evidenziato come, nel caso
di specie, sono applicabili le norme della Legge sulle prestazioni
complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 vigenti prima delle importanti
modifiche legislative adottate il 22 marzo 2019 e in vigore dal
1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
In caso di modifica della legge, il diritto
applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica
delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di
diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;
DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;
STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di
fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, cfr. STF
8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento
del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo
disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF
121 V 97 consid. 1a).
In concreto, l'assicurato ha chiesto il
riconoscimento di spese di malattia preventivate nel 2020 e che sono insorte
soltanto in parte nel 2020, perché la Cassa ha rifiutato di assumersi i costi dei
trattamenti dentari successivi al 30 novembre 2020. Va dunque esaminata la
situazione esistente a quel momento e perciò la modifica del 22 marzo
2019 non è qui applicabile.
Le norme poste a fondamento del presente giudizio sono dunque
quelle vigenti fino al 31 dicembre 2020.
2.3. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. c
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto
alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita di invalidità.
Le prestazioni complementari comprendono la prestazione
complementare annua (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC), che è una prestazione
pecuniaria (art. 3 cpv. 2 LPC) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità
(art. 3 cpv. 1 lett. b LPC), che è una prestazione in natura (art. 3 cpv. 2
LPC).
Per quanto concerne il rimborso delle spese di malattia e di
invalidità, l'art. 14 cpv. 1 LPC dispone che i Cantoni rimborsano ai
beneficiari di una prestazione complementare annua delle spese comprovate dell'anno
civile in corso, fra cui, per ciò che è qui di interesse, le spese di dentista
(lett. a).
Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che
possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso
alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e
appropriata.
In virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC, le persone che in seguito a un'eccedenza
dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua hanno
diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza
dei redditi.
L'art. 15 LPC fissa il termine per esercitare il diritto al
rimborso e prevede che le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate se:
a) il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione, e
b) le spese sono
insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli
artt. 4-6 LPC.
Gli artt. 5-24 LaLPC definiscono il rimborso delle spese su rinvio
del citato art. 14 cpv. 2 LPC.
Per l'art. 6 cpv. 1 LaLPC, le spese di malattia, d'invalidità e
per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per l'anno
civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l'acquisto.
L'art. 7 LaLPC riprende l'art. 15 LPC e prevede che le spese sono rimborsate
Considerandi
se:
a) la domanda di
rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione,
b) le spese sono
insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva una delle condizioni
menzionate nell'art. 4 LPC
c) il termine di carenza previsto nell'art. 5 LPC è adempiuto.
L'art. 13 cpv. 1 LaLPC relativo ai trattamenti dentari dispone che
le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono
rimborsate.
2.4
Il Capitolo 5 delle Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile
2011, stato al 1° gennaio 2020, concerne le spese di malattia e di invalidità.
In virtù del N. 5230.01 DPC, le spese di malattia e d'invalidità
possono essere rimborsate soltanto se al momento del trattamento o
dell'acquisto:
– il beneficiario di PC aveva diritto a una rendita AVS/AI o aveva
compiuto il 18° anno d'età e aveva diritto a un assegno per grandi invalidi o a
indennità giornaliere dell'AI (conformemente ai N. 2210.01 e 2210.02) oppure
soddisfaceva i requisiti previsti ai N. 2230.01 o 2230.02 (per le persone che
non hanno diritto a una rendita poiché non hanno compiuto il periodo minimo di
contribuzione);
– erano adempiute le condizioni di diritto personali di cui ai
capitoli 2.3 (domicilio e dimora abituale in Svizzera) e 2.4 (termine
d'attesa).
Secondo il N. 5250.01 DPC, le spese di malattia e d'invalidità
possono essere rimborsate soltanto se la richiesta è inoltrata al servizio PC
entro 15 mesi dalla fatturazione o dal momento in cui si è venuti a conoscenza
della fatturazione.
Il N. 5250.03 DPC precisa che il termine d'inoltro vale anche per
le persone che non hanno diritto a una PC annua, ma possono chiedere il
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano la loro eccedenza
dei redditi (v. N. 5310.06).
Giusta il N. 5260.01 DPC, in caso di estinzione del diritto a una
PC annua corrente (eccedenza dei redditi, partenza per l'estero, estinzione del
diritto alla rendita, ecc.), le spese di malattia e d'invalidità possono essere
rimborsate, se il trattamento o l'acquisto sono avvenuti quando il diritto alla
PC annua sussisteva ancora.
Conformemente al N. 5310.06 DPC, se a causa di un'eccedenza dei
redditi non sussiste il diritto a una PC annua, il rimborso delle spese di
malattia e d'invalidità (d'importo comprovato o massimo computabile) ammonta
alla differenza tra l'eccedenza dei redditi e le spese di malattia e d'invalidità.
La formula applicabile è la seguente: spese di malattia e d'invalidità
comprovate, ma fino a concorrenza del massimo computabile, meno eccedenza dei
redditi (v. l'esempio nell'allegato 13) (DTF 142 V 457). È fatto salvo il
diritto cantonale, che può prevedere un rimborso più elevato.
Il diritto cantonale stabilisce se per il rimborso sia
determinante
– l'anno civile in cui è avvenuto il trattamento o l'acquisto
oppure – l'anno civile in cui è stata emessa la fattura (N. 5320.01 DPC).
2.5
L'art. 15 lett. b LPC prevede
che, affinché possano essere prese a carico, le spese di malattia e di
invalidità devono essere insorte in un momento in cui l'interessato adempiva le
condizioni personali del diritto a una prestazione complementare così come
stabilite agli artt. 4-6 LPC.
Su questo principio Michel
Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 5 pag. 233, ha osservato che un
rimborso delle spese di malattia e di invalidità è pure possibile se la persona
non ha diritto a una prestazione complementare annua per il fatto che i suoi
redditi computabili sono superiori alle spese riconosciute (art. 14 cpv. 6
LPC). Tuttavia, questa persona deve comunque adempiere alle condizioni generali
del diritto.
Ralph Jöhl/Patricia
Usinger-Egger, SBVR Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, N. 242 pag. 1928, ritengono
che anche dopo l'estinzione del diritto a una prestazione complementare annua potrebbe
esserci - oltre questo momento - una richiesta di rimborso delle spese di
malattia e di invalidità. Il presupposto, però, è che tali costi siano stati
sostenuti in un periodo in cui i requisiti degli articoli 4-6 LPC erano ancora
soddisfatti.
Queste condizioni prevedono in primo luogo che, secondo le
condizioni descritte all'art. 4 LPC, il trattamento o l'acquisto abbia avuto
luogo in un momento in cui l'assicurato aveva diritto a una rendita AVS/AI, a
un'indennità giornaliera o a un assegno per grandi invalidi dell'AI (per i
maggiorenni) o ancora in un momento in cui avrebbe avuto diritto a una rendita
AVS/AI se avesse compiuto il periodo di contributo minimo.
Il rimborso delle spese può in seguito avvenire soltanto se le
altre condizioni personali del diritto erano ugualmente adempiute.
Si tratta dell'esigenza del domicilio e della dimora in Svizzera
(art. 4 LPC) e dell'adempimento del termine d'attesa per gli stranieri che non
possiedono né la nazionalità svizzera né quella di uno Stato dell'UE e AELS e
che ricadono nel campo di applicazione dell'ALC (art. 5 LPC).
Citando la direttiva N. 5260.01 DPC, Valterio, op. cit., N. 6 pag. 233, ha rilevato che se una prestazione
complementare annua corrente si estingue, le spese di malattia e di invalidità
possono essere ancora rimborsate se il trattamento o l'acquisto ha avuto luogo
in un momento in cui il diritto alle prestazioni complementari esisteva ancora.
In tale direzione vanno pure Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 214, laddove questi autori affermano,
in ambito di rimborso di spese dentarie, che l'approvazione di un preventivo
dei costi da parte della Cassa di compensazione non è da equiparare al suo
obbligo di pagare. Il beneficiario di PC rimane il debitore della nota
d'onorario. Infatti, la Cassa non può essere obbligata ad assumersi i costi,
poiché per la concessione delle prestazioni complementari e il rimborso delle
spese mediche devono essere soddisfatti determinati requisiti e questi possono però
cessare di esistere durante la durata del trattamento, ad esempio se il
beneficiario di prestazioni complementari riceve una grossa eredità o se perde
il diritto alla rendita di invalidità.
Contro questo principio, così come esposto al N. 5260.01 DPC, si
sono espressi Ralph Jöhl/Patricia
Usinger-Egger, op. cit., n. 1073 pag. 1928, che ritengono che questa
direttiva faccia dipendere il pagamento del rimborso delle spese di malattia e
di invalidità dall'esistenza - passata - di un diritto a una prestazione
complementare annua. Secondo questi autori, invece, sia prima sia dopo
l'estinzione del diritto a una prestazione complementare annua, devono essere effettivamente
adempiute unicamente le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC e le spese di
malattia e di invalidità devono superare l'eventuale eccedenza di reddito.
2.6
Nel caso sottoposto a
giudizio si rileva come, il 20 ottobre 2020, l'assicurato si è presentato d'urgenza
presso la dr.ssa med. dent. __________ per un dolore ai denti. La curante ha
allestito, due giorni dopo, un preventivo di cura di Fr. 4'369,45, comprensivo
dei costi di laboratorio di Fr. 1'662,05. Nell'apposito formulario della Cassa
cantonale di compensazione la dentista ha indicato la sua proposta di
trattamento: otturazioni in composito su 17-15-14-21-34-35-36-37, igiene orale
e protesi scheletrata superiore.
A seguito del suo collocamento presso __________ dal __________
settembre 2020, con decisione dell'11 novembre 2020 l'amministrazione ha
ricalcolato il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1°
ottobre 2020.
La disdetta della locazione dell'appartamento per il 30 novembre
2020.
ha comportato che fino a quel giorno l'interessato aveva diritto alle
prestazioni complementari e dal 1° dicembre 2020 il suo diritto è decaduto a causa
di un'eccedenza dei redditi di Fr. 4'049.-.
Il 17 novembre 2020 la Commissione medico dentistica ha approvato
il trattamento dentario proposto dalla curante e il 20 novembre 2020 la Cassa
di compensazione l'ha comunicato all'assicurato, affermando che "Inoltre teniamo a precisare che a decorrere dal mese
di dicembre 2020 questa somma non potrà essere corrisposta in presenza di un
superamento del limite di reddito di fr. 4'049.- che la esclude dal diritto
alla prestazione complementare. Pertanto per gli interventi eseguiti dopo il 30
novembre 2020, la Cassa non potrà più intervenire.".
Con la decisione del 30 novembre 2020 la Cassa ha ribadito che
"Un rimborso integrale è possibile
unicamente se lo ammette la quota disponibile, se non vi sono eccedenze negli
introiti e fondamentalmente esiste un diritto alla PC. A tal proposito, come
indicato nella nostra precedente lettera del 20.11.2020, teniamo a ricordarle
che a decorrere dal 1. dicembre 2020 il sig. RI 1 non sarà più al beneficio
della prestazione complementare a causa di un'eccedenza delle entrate di fr. 4'049.-.
Pertanto gli interventi eseguiti a partire da tale data non potranno essere
verosimilmente sussidiati, o meglio solamente per l'eventuale parte che supera
l'eccedenza delle entrate.".
2.7
L'art. 15 lett. b LPC, che
stabilisce quale condizione cumulativa per esercitare il diritto al rimborso
delle spese di malattia e di invalidità che le spese
debbano essere insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni
di cui agli artt. 4-6 LPC, deve essere letto alla luce dell'art. 9 cpv. 1 LPC e
dell'art. 14 cpv. 6 LPC, fermo restando i limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC.
In effetti, non basta essere domiciliato o dimorare abitualmente
in Svizzera e avere diritto, come nel caso di specie, a una rendita di
invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC), per avere poi diritto alla prestazione
complementare annua.
Visto che, in specie, le spese riconosciute eccedevano i redditi
computabili, dal 1° ottobre al 30 novembre 2020 l'assicurato ha adempiuto alla
condizione supplementare dell'art. 9 cpv. 1 LPC, perciò gli è stato
riconosciuto il diritto alla prestazione complementare annua e parallelamente il
rimborso delle spese di malattia e di invalidità sorte in quel periodo (N.
5260.01
DPC).
Per contro, dal 1° dicembre 2020 la situazione è mutata, siccome i
redditi computabili eccedevano le spese riconosciute.
In questa costellazione, in presenza di un'eccedenza dei redditi, per
l'art. 9 cpv. 1 LPC il ricorrente non ha più diritto a una prestazione
complementare annua, ma in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC - date pure le
condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC - ha diritto al rimborso delle spese di
malattia che superano l'eccedenza dei redditi, tenuto sempre conto dei limiti
dell'art. 14 cpv. 3 LPC.
Pertanto, come indicato dalla Cassa di compensazione nella sua
decisione del 30 novembre 2020, a partire dal 1° dicembre 2020 l'assicurato, non
avendo più diritto a una prestazione complementare annua, ma continuando ad
adempiere alle condizioni del domicilio in Svizzera e dell'avere diritto a una
rendita di invalidità, ha diritto di chiedere comunque il rimborso delle spese
dentarie, tuttavia soltanto per la parte che supera l'eccedenza dei suoi
redditi (N. 5310.06 DPC).
2.8
Il piano terapeutico previsto
dalla dentista contemplava l'esecuzione di diverse otturazioni e la posa di una
protesi mobile.
Dopo la visita d'urgenza del 20 ottobre 2020, l'assicurato si è
sottoposto il 9 novembre 2020 a una seduta di igiene orale e il giorno seguente
all'otturazione dell'elemento 35, per un costo totale di Fr. 568,50.
La relativa fattura del 24 novembre 2020 è stata assunta
integralmente dalla Cassa con decisione del 21 dicembre 2020.
Quando il 30 novembre 2020 è decaduto il diritto dell'assicurato
alle prestazioni complementari, le cure dentarie di cui egli ha beneficiato nel
periodo antecedente durante il quale aveva ancora diritto alla PC annua, gli
sono quindi state correttamente rimborsate.
Per contro, per le altre otturazioni, così come per la protesi
scheletrata superiore, pianificate dall'odontoiatra e non realizzate entro il
30.
novembre 2020, i relativi costi sottostanno alla condizione di dovere essere
superiori all'eccedenza dei redditi di cui all'art. 14 cpv. 6 LPC, importo che,
per il 2021, dovrà essere ricalcolato secondo i parametri in essere per
quest'anno.
Restando sempre e comunque da adempiere in primo luogo le
ulteriori condizioni del domicilio e dimora in Svizzera e dell'avere diritto a
una rendita di invalidità (art. 4 LPC).
Se dati questi ulteriori requisiti, il ricorrente avrà diritto,
dopo avere inoltrato una nuova domanda di PC, al rimborso delle ulteriori spese
dentarie il cui preventivo è già stato approvato.
2.9
Da quanto precede discende
che la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente rimborsato
all'assicurato soltanto i costi della visita d'urgenza, dell'igiene orale e
dell'otturazione del dente 35 siccome insorti quando ancora egli aveva diritto
alle prestazioni complementari.
Per l'integrale rimborso del trattamento dentario preventivato il
22.
ottobre 2020, il ricorrente deve invece adempiere le condizioni di cui agli
artt. 4-6 LPC e 14 cpv. 6 LPC e in particolare il superamento dell'eccedenza
dei redditi, che la Cassa potrà calcolare soltanto quando l'assicurato
ripresenterà la domanda di prestazioni.
2.10
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica, ma non più anche gratuita.
Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone
che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso di specie, trattandosi del rimborso di spese di malattia
e di invalidità e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito, la
procedura deve essere gratuita.
Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti