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Decisione

33.2021.4

Il rimborso di spese di malattia e d'invalidità nasce se sono insorte in un momento in cui ass. adempiva le condizioni personali e se le spese riconosciute superano i redditi computabili.Se i redditi superano le spese,assicurato ha diritto al rimborso delle spese che superano l'eccedenza dei redditi

18 maggio 2021Italiano20 min

del 14 gennaio 2021 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

33.2021.4

TB

Lugano

18 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 gennaio 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1968, beneficiario di

prestazioni complementari, dal __________ settembre 2020 è degente presso il

Centro terapeutico __________, perciò l'11 novembre 2020 (doc. 1a) la Cassa

cantonale di compensazione ha ricalcolato il suo diritto alle PC: dal 1°

ottobre al 30 novembre 2020 (doc. 1b) all'assicurato è stata concessa una

prestazione complementare mensile di Fr. 189.- oltre al pagamento del premio

dell'assicurazione malattia, mentre dal 1° dicembre 2020 (doc. A2) questo

diritto è decaduto stante una eccedenza di entrate di Fr. 4'049.-.

1.2. Il 20 novembre 2020 (doc. 3a)

la Cassa di compensazione ha informato il curatore dell'assicurato che il

preventivo di cura dentaria del 22 ottobre 2020 (doc. 2) di Fr. 4'369,45 era

stato accettato dalla Commissione medico dentistica (doc. 3b), però poiché dal

mese di dicembre 2020 l'assicurato non aveva più diritto alle PC, gli

interventi eseguiti dopo il 30 novembre 2020 non sarebbero stati presi a

carico.

1.3. Con decisione formale del 30

novembre 2020 (doc. 4) la Cassa di compensazione ha confermato che dal 1°

dicembre 2020 avrebbe soltanto sussidiato i trattamenti dentari per l'eventuale

parte che superava l'eccedenza dei redditi, ma per un massimo di Fr. 6'000.-

annui secondo l'art. 14 cpv. 3 lett. b LPC.

1.4. Il 21 dicembre 2020 (doc. 6)

l'amministrazione ha riconosciuto per intero la fattura di Fr. 568,50 (doc. 5)

per il trattamento dentario eseguito tra il 20 ottobre e il 10 novembre 2020.

1.5. L'assicurato si è opposto il

16 dicembre 2020 (doc. 7) al rifiuto di assumere dopo il 30 novembre 2020 il

pagamento delle cure preventivato in Fr. 4'369,45, trattamento che egli ha

interrotto non essendoci più la copertura della Cassa e i cui costi egli non

era in grado di affrontare con un'entrata di Fr. 1'322.- al mese e delle spese

mensili di Fr. 1'328,75, che ha elencato nel dettaglio.

1.6. Con decisione su opposizione

del 14 gennaio 2021 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

sulla base del N. 5260.01 DPC, evidenziando che i costi per dei trattamenti

approvati dal profilo tecnico possono essere rimborsati giusta l'art. 14 cpv. 3

LPC se la cura è stata effettuata durante il periodo in cui l'assicurato era al

beneficio delle prestazioni complementari. Per contro, se la cura ha luogo

quando l'assicurato non beneficia più delle PC a causa di un'eccedenza dei

redditi, potranno essere rimborsate soltanto le spese che superano detta

eccedenza.

Se, dunque, l'assicurato intende eseguire nel corso del 2021 le

cure dentarie, la Cassa gli ha consigliato di inoltrare una nuova richiesta di

prestazioni per determinarne il diritto o il rifiuto con un'eccedenza di

entrate che verrebbe nuovamente quantificata, come pure di inviarle eventuali

spese di malattia e di invalidità per ammortizzare, in parte o totalmente, l'eccedenza

di entrate.

1.7. L'8/11 febbraio 2021 (doc. I)

RI 1 si è rivolto al Tribunale contestando la decisione con cui la Cassa ha

interrotto il pagamento delle cure dentarie preventivate in Fr. 4'369,45.

Il ricorrente ha rilevato di risiedere dal __________ settembre

2020 presso un centro terapeutico per risolvere i suoi gravi problemi di

tossicodipendenza e che prima della sua ammissione presso questa struttura

aveva manifestato forti dolori ai denti, che l'hanno portato a rivolgersi a un

medico dentista che ha subito iniziato il trattamento necessario. Tuttavia,

malgrado il preventivo sia stato approvato dalla Commissione medico dentistica,

egli ha dovuto interrompere le cure a causa della cessazione del diritto alle

prestazioni complementari derivata dall'eccedenza dei redditi di Fr. 4'049.-,

importo di cui però egli non dispone. Infatti, gli è stata computata una

rinuncia di sostanza per avere dilapidato l'eredità a causa della sua

tossicodipendenza e quindi un importo annuo di Fr. 4'214.- che sarebbe a sua

disposizione.

Inoltre, le spese di Fr. 1'328,75 al mese, che ha elencato e

comprovato (docc. A5-A11) e a cui deve fare fronte con le sue entrate mensili di

Fr. 1'322.-, lo portano a non potere sostenere di persona il costo del trattamento

dentario, perciò l'assicurato ha chiesto al TCA che sia la Cassa ad assumerselo

integralmente.

1.8. Nella risposta del 24

febbraio 2021 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al

Tribunale di respingere il ricorso, poiché il diritto al rimborso delle spese

di malattia è subordinato al diritto a una prestazione complementare o all'eventuale

eccedenza dei redditi.

Considerato che dal 1° dicembre 2020 il ricorrente non ha più

diritto a una prestazione complementare, e questa decisione non è stata

impugnata, l'amministrazione ha osservato che qualora il trattamento dentario

già approvato dal profilo tecnico sarà ripreso e concluso nel corso dell'anno

corrente, essa emetterà una nuova decisione che determinerà il diritto e l'entità

di un eventuale rimborso.

Pertanto, la Cassa ha esortato nuovamente l'assicurato a

ripresentare una domanda di prestazioni complementari e, se dovesse essere

respinta a causa di un'eccedenza dei redditi, il rimborso delle spese di

malattia potrà avvenire unicamente per la parte che supera detta eccedenza,

ricordato che il massimo rimborsabile per le persone che vivono in istituto

ammonta a Fr. 6'000.- annui (art. 14 cpv. 3 lett. b LPC).

1.9. Il 9 marzo 2021 (doc. V) il

ricorrente ha ribadito la sua posizione di fare riconoscere alla Cassa di

compensazione i costi del trattamento dentario preventivato.

1.10. L'amministrazione non si è

espressa ulteriormente (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. La controversia verte a

sapere se la Cassa di compensazione deve rimborsare integralmente il costo del

trattamento dentario preventivato in Fr. 4'369,45 il 22 ottobre 2020 dalla

dr.ssa med. dent. __________ per delle otturazioni in composito, un'igiene orale

e una protesi scheletrata superiore. L'amministrazione ha infatti soltanto riconosciuto

il costo (Fr. 568,50) dei trattamenti eseguiti antecedentemente il 1° dicembre

2020, data a partire dalla quale è decaduto il diritto alle prestazioni

complementari.

2.2. Va evidenziato come, nel caso

di specie, sono applicabili le norme della Legge sulle prestazioni

complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 vigenti prima delle importanti

modifiche legislative adottate il 22 marzo 2019 e in vigore dal

1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

In caso di modifica della legge, il diritto

applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica

delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di

diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;

DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;

STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di

fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, cfr. STF

8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento

del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo

disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF

121 V 97 consid. 1a).

In concreto, l'assicurato ha chiesto il

riconoscimento di spese di malattia preventivate nel 2020 e che sono insorte

soltanto in parte nel 2020, perché la Cassa ha rifiutato di assumersi i costi dei

trattamenti dentari successivi al 30 novembre 2020. Va dunque esaminata la

situazione esistente a quel momento e perciò la modifica del 22 marzo

2019 non è qui applicabile.

Le norme poste a fondamento del presente giudizio sono dunque

quelle vigenti fino al 31 dicembre 2020.

2.3. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. c

LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto

alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita di invalidità.

Le prestazioni complementari comprendono la prestazione

complementare annua (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC), che è una prestazione

pecuniaria (art. 3 cpv. 2 LPC) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità

(art. 3 cpv. 1 lett. b LPC), che è una prestazione in natura (art. 3 cpv. 2

LPC).

Per quanto concerne il rimborso delle spese di malattia e di

invalidità, l'art. 14 cpv. 1 LPC dispone che i Cantoni rimborsano ai

beneficiari di una prestazione complementare annua delle spese comprovate dell'anno

civile in corso, fra cui, per ciò che è qui di interesse, le spese di dentista

(lett. a).

Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che

possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso

alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e

appropriata.

In virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC, le persone che in seguito a un'eccedenza

dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua hanno

diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza

dei redditi.

L'art. 15 LPC fissa il termine per esercitare il diritto al

rimborso e prevede che le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate se:

a) il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione, e

b) le spese sono

insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli

artt. 4-6 LPC.

Gli artt. 5-24 LaLPC definiscono il rimborso delle spese su rinvio

del citato art. 14 cpv. 2 LPC.

Per l'art. 6 cpv. 1 LaLPC, le spese di malattia, d'invalidità e

per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per l'anno

civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l'acquisto.

L'art. 7 LaLPC riprende l'art. 15 LPC e prevede che le spese sono rimborsate

Considerandi

se:

a) la domanda di

rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione,

b) le spese sono

insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva una delle condizioni

menzionate nell'art. 4 LPC

c) il termine di carenza previsto nell'art. 5 LPC è adempiuto.

L'art. 13 cpv. 1 LaLPC relativo ai trattamenti dentari dispone che

le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono

rimborsate.

2.4

Il Capitolo 5 delle Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile

2011, stato al 1° gennaio 2020, concerne le spese di malattia e di invalidità.

In virtù del N. 5230.01 DPC, le spese di malattia e d'invalidità

possono essere rimborsate soltanto se al momento del trattamento o

dell'acquisto:

– il beneficiario di PC aveva diritto a una rendita AVS/AI o aveva

compiuto il 18° anno d'età e aveva diritto a un assegno per grandi invalidi o a

indennità giornaliere dell'AI (conformemente ai N. 2210.01 e 2210.02) oppure

soddisfaceva i requisiti previsti ai N. 2230.01 o 2230.02 (per le persone che

non hanno diritto a una rendita poiché non hanno compiuto il periodo minimo di

contribuzione);

– erano adempiute le condizioni di diritto personali di cui ai

capitoli 2.3 (domicilio e dimora abituale in Svizzera) e 2.4 (termine

d'attesa).

Secondo il N. 5250.01 DPC, le spese di malattia e d'invalidità

possono essere rimborsate soltanto se la richiesta è inoltrata al servizio PC

entro 15 mesi dalla fatturazione o dal momento in cui si è venuti a conoscenza

della fatturazione.

Il N. 5250.03 DPC precisa che il termine d'inoltro vale anche per

le persone che non hanno diritto a una PC annua, ma possono chiedere il

rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano la loro eccedenza

dei redditi (v. N. 5310.06).

Giusta il N. 5260.01 DPC, in caso di estinzione del diritto a una

PC annua corrente (eccedenza dei redditi, partenza per l'estero, estinzione del

diritto alla rendita, ecc.), le spese di malattia e d'invalidità possono essere

rimborsate, se il trattamento o l'acquisto sono avvenuti quando il diritto alla

PC annua sussisteva ancora.

Conformemente al N. 5310.06 DPC, se a causa di un'eccedenza dei

redditi non sussiste il diritto a una PC annua, il rimborso delle spese di

malattia e d'invalidità (d'importo comprovato o massimo computabile) ammonta

alla differenza tra l'eccedenza dei redditi e le spese di malattia e d'invalidità.

La formula applicabile è la seguente: spese di malattia e d'invalidità

comprovate, ma fino a concorrenza del massimo computabile, meno eccedenza dei

redditi (v. l'esempio nell'allegato 13) (DTF 142 V 457). È fatto salvo il

diritto cantonale, che può prevedere un rimborso più elevato.

Il diritto cantonale stabilisce se per il rimborso sia

determinante

– l'anno civile in cui è avvenuto il trattamento o l'acquisto

oppure – l'anno civile in cui è stata emessa la fattura (N. 5320.01 DPC).

2.5

L'art. 15 lett. b LPC prevede

che, affinché possano essere prese a carico, le spese di malattia e di

invalidità devono essere insorte in un momento in cui l'interessato adempiva le

condizioni personali del diritto a una prestazione complementare così come

stabilite agli artt. 4-6 LPC.

Su questo principio Michel

Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 5 pag. 233, ha osservato che un

rimborso delle spese di malattia e di invalidità è pure possibile se la persona

non ha diritto a una prestazione complementare annua per il fatto che i suoi

redditi computabili sono superiori alle spese riconosciute (art. 14 cpv. 6

LPC). Tuttavia, questa persona deve comunque adempiere alle condizioni generali

del diritto.

Ralph Jöhl/Patricia

Usinger-Egger, SBVR Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, N. 242 pag. 1928, ritengono

che anche dopo l'estinzione del diritto a una prestazione complementare annua potrebbe

esserci - oltre questo momento - una richiesta di rimborso delle spese di

malattia e di invalidità. Il presupposto, però, è che tali costi siano stati

sostenuti in un periodo in cui i requisiti degli articoli 4-6 LPC erano ancora

soddisfatti.

Queste condizioni prevedono in primo luogo che, secondo le

condizioni descritte all'art. 4 LPC, il trattamento o l'acquisto abbia avuto

luogo in un momento in cui l'assicurato aveva diritto a una rendita AVS/AI, a

un'indennità giornaliera o a un assegno per grandi invalidi dell'AI (per i

maggiorenni) o ancora in un momento in cui avrebbe avuto diritto a una rendita

AVS/AI se avesse compiuto il periodo di contributo minimo.

Il rimborso delle spese può in seguito avvenire soltanto se le

altre condizioni personali del diritto erano ugualmente adempiute.

Si tratta dell'esigenza del domicilio e della dimora in Svizzera

(art. 4 LPC) e dell'adempimento del termine d'attesa per gli stranieri che non

possiedono né la nazionalità svizzera né quella di uno Stato dell'UE e AELS e

che ricadono nel campo di applicazione dell'ALC (art. 5 LPC).

Citando la direttiva N. 5260.01 DPC, Valterio, op. cit., N. 6 pag. 233, ha rilevato che se una prestazione

complementare annua corrente si estingue, le spese di malattia e di invalidità

possono essere ancora rimborsate se il trattamento o l'acquisto ha avuto luogo

in un momento in cui il diritto alle prestazioni complementari esisteva ancora.

In tale direzione vanno pure Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 214, laddove questi autori affermano,

in ambito di rimborso di spese dentarie, che l'approvazione di un preventivo

dei costi da parte della Cassa di compensazione non è da equiparare al suo

obbligo di pagare. Il beneficiario di PC rimane il debitore della nota

d'onorario. Infatti, la Cassa non può essere obbligata ad assumersi i costi,

poiché per la concessione delle prestazioni complementari e il rimborso delle

spese mediche devono essere soddisfatti determinati requisiti e questi possono però

cessare di esistere durante la durata del trattamento, ad esempio se il

beneficiario di prestazioni complementari riceve una grossa eredità o se perde

il diritto alla rendita di invalidità.

Contro questo principio, così come esposto al N. 5260.01 DPC, si

sono espressi Ralph Jöhl/Patricia

Usinger-Egger, op. cit., n. 1073 pag. 1928, che ritengono che questa

direttiva faccia dipendere il pagamento del rimborso delle spese di malattia e

di invalidità dall'esistenza - passata - di un diritto a una prestazione

complementare annua. Secondo questi autori, invece, sia prima sia dopo

l'estinzione del diritto a una prestazione complementare annua, devono essere effettivamente

adempiute unicamente le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC e le spese di

malattia e di invalidità devono superare l'eventuale eccedenza di reddito.

2.6

Nel caso sottoposto a

giudizio si rileva come, il 20 ottobre 2020, l'assicurato si è presentato d'urgenza

presso la dr.ssa med. dent. __________ per un dolore ai denti. La curante ha

allestito, due giorni dopo, un preventivo di cura di Fr. 4'369,45, comprensivo

dei costi di laboratorio di Fr. 1'662,05. Nell'apposito formulario della Cassa

cantonale di compensazione la dentista ha indicato la sua proposta di

trattamento: otturazioni in composito su 17-15-14-21-34-35-36-37, igiene orale

e protesi scheletrata superiore.

A seguito del suo collocamento presso __________ dal __________

settembre 2020, con decisione dell'11 novembre 2020 l'amministrazione ha

ricalcolato il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1°

ottobre 2020.

La disdetta della locazione dell'appartamento per il 30 novembre

2020.

ha comportato che fino a quel giorno l'interessato aveva diritto alle

prestazioni complementari e dal 1° dicembre 2020 il suo diritto è decaduto a causa

di un'eccedenza dei redditi di Fr. 4'049.-.

Il 17 novembre 2020 la Commissione medico dentistica ha approvato

il trattamento dentario proposto dalla curante e il 20 novembre 2020 la Cassa

di compensazione l'ha comunicato all'assicurato, affermando che "Inoltre teniamo a precisare che a decorrere dal mese

di dicembre 2020 questa somma non potrà essere corrisposta in presenza di un

superamento del limite di reddito di fr. 4'049.- che la esclude dal diritto

alla prestazione complementare. Pertanto per gli interventi eseguiti dopo il 30

novembre 2020, la Cassa non potrà più intervenire.".

Con la decisione del 30 novembre 2020 la Cassa ha ribadito che

"Un rimborso integrale è possibile

unicamente se lo ammette la quota disponibile, se non vi sono eccedenze negli

introiti e fondamentalmente esiste un diritto alla PC. A tal proposito, come

indicato nella nostra precedente lettera del 20.11.2020, teniamo a ricordarle

che a decorrere dal 1. dicembre 2020 il sig. RI 1 non sarà più al beneficio

della prestazione complementare a causa di un'eccedenza delle entrate di fr. 4'049.-.

Pertanto gli interventi eseguiti a partire da tale data non potranno essere

verosimilmente sussidiati, o meglio solamente per l'eventuale parte che supera

l'eccedenza delle entrate.".

2.7

L'art. 15 lett. b LPC, che

stabilisce quale condizione cumulativa per esercitare il diritto al rimborso

delle spese di malattia e di invalidità che le spese

debbano essere insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni

di cui agli artt. 4-6 LPC, deve essere letto alla luce dell'art. 9 cpv. 1 LPC e

dell'art. 14 cpv. 6 LPC, fermo restando i limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC.

In effetti, non basta essere domiciliato o dimorare abitualmente

in Svizzera e avere diritto, come nel caso di specie, a una rendita di

invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC), per avere poi diritto alla prestazione

complementare annua.

Visto che, in specie, le spese riconosciute eccedevano i redditi

computabili, dal 1° ottobre al 30 novembre 2020 l'assicurato ha adempiuto alla

condizione supplementare dell'art. 9 cpv. 1 LPC, perciò gli è stato

riconosciuto il diritto alla prestazione complementare annua e parallelamente il

rimborso delle spese di malattia e di invalidità sorte in quel periodo (N.

5260.01

DPC).

Per contro, dal 1° dicembre 2020 la situazione è mutata, siccome i

redditi computabili eccedevano le spese riconosciute.

In questa costellazione, in presenza di un'eccedenza dei redditi, per

l'art. 9 cpv. 1 LPC il ricorrente non ha più diritto a una prestazione

complementare annua, ma in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC - date pure le

condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC - ha diritto al rimborso delle spese di

malattia che superano l'eccedenza dei redditi, tenuto sempre conto dei limiti

dell'art. 14 cpv. 3 LPC.

Pertanto, come indicato dalla Cassa di compensazione nella sua

decisione del 30 novembre 2020, a partire dal 1° dicembre 2020 l'assicurato, non

avendo più diritto a una prestazione complementare annua, ma continuando ad

adempiere alle condizioni del domicilio in Svizzera e dell'avere diritto a una

rendita di invalidità, ha diritto di chiedere comunque il rimborso delle spese

dentarie, tuttavia soltanto per la parte che supera l'eccedenza dei suoi

redditi (N. 5310.06 DPC).

2.8

Il piano terapeutico previsto

dalla dentista contemplava l'esecuzione di diverse otturazioni e la posa di una

protesi mobile.

Dopo la visita d'urgenza del 20 ottobre 2020, l'assicurato si è

sottoposto il 9 novembre 2020 a una seduta di igiene orale e il giorno seguente

all'otturazione dell'elemento 35, per un costo totale di Fr. 568,50.

La relativa fattura del 24 novembre 2020 è stata assunta

integralmente dalla Cassa con decisione del 21 dicembre 2020.

Quando il 30 novembre 2020 è decaduto il diritto dell'assicurato

alle prestazioni complementari, le cure dentarie di cui egli ha beneficiato nel

periodo antecedente durante il quale aveva ancora diritto alla PC annua, gli

sono quindi state correttamente rimborsate.

Per contro, per le altre otturazioni, così come per la protesi

scheletrata superiore, pianificate dall'odontoiatra e non realizzate entro il

30.

novembre 2020, i relativi costi sottostanno alla condizione di dovere essere

superiori all'eccedenza dei redditi di cui all'art. 14 cpv. 6 LPC, importo che,

per il 2021, dovrà essere ricalcolato secondo i parametri in essere per

quest'anno.

Restando sempre e comunque da adempiere in primo luogo le

ulteriori condizioni del domicilio e dimora in Svizzera e dell'avere diritto a

una rendita di invalidità (art. 4 LPC).

Se dati questi ulteriori requisiti, il ricorrente avrà diritto,

dopo avere inoltrato una nuova domanda di PC, al rimborso delle ulteriori spese

dentarie il cui preventivo è già stato approvato.

2.9

Da quanto precede discende

che la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente rimborsato

all'assicurato soltanto i costi della visita d'urgenza, dell'igiene orale e

dell'otturazione del dente 35 siccome insorti quando ancora egli aveva diritto

alle prestazioni complementari.

Per l'integrale rimborso del trattamento dentario preventivato il

22.

ottobre 2020, il ricorrente deve invece adempiere le condizioni di cui agli

artt. 4-6 LPC e 14 cpv. 6 LPC e in particolare il superamento dell'eccedenza

dei redditi, che la Cassa potrà calcolare soltanto quando l'assicurato

ripresenterà la domanda di prestazioni.

2.10

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone

che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi del rimborso di spese di malattia

e di invalidità e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito, la

procedura deve essere gratuita.

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti