33.2021.5
Denegata giustizia. Rifiuto della Cassa di rilasciare una dichiarazione con un calcolo di PC teorico contrario a dati accertati giudizialmente. Respinto
23 febbraio 2021Italiano14 min
richiesta si fonda quindi su di una mera ipotesi e non sulla base di una situazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2021.5
IR/sc
Lugano
23
febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 20 febbraio
2021 formulato da
RI 1
contro
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato in fatto e in diritto
· che RI 1, mediante atto del 27 maggio
2020 inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha impugnato una
decisione del precedente 23 aprile 2020 con cui la Cassa cantonale di
compensazione aveva respinto l’opposizione formulata il 5 ottobre 2018
confermando il rifiuto del riconoscimento di prestazioni complementari per
un’eccedenza di redditi (doc. I; A1 inc. 32.2020.14);
· che, con sentenza del 21 settembre 2020,
il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso dell’assicurato
con le motivazioni che sono ampiamente note al ricorrente e riconducibili a rinuncia
di sostanza immobiliare. La decisione di questo Tribunale (STCA 33.2020.14) è cresciuta
in giudicato senza contestazione;
· che, con scritto 21 dicembre 2020 (doc.
A), RI 1, dopo il giudizio cui è cenno, si è rivolto al Servizio prestazioni
complementari della Cassa richiamando un suo precedente scritto (che non ha
prodotto agli atti) del 9 dicembre 2020 che non sarebbe stato evaso dall’amministrazione.
In tale lettera il signor RI 1 ha chiesto all’amministrazione, facendo
riferimento a un non meglio contestualizzato contatto con “l’ufficio addetto
all’aiuto cantonale sul premio della Cassa Malati”, di allestire una “dichiarazione
scritta sul perché mi negate l’assicurazione complementare. In più desidero
sempre sapere, pure in forma scritta, a quanto sarebbe ammontato, il vostro
aiuto finanziario mensile, se non avessi donato la mia proprietà a __________,
alla mia ex moglie __________” (doc. A). A fondamento della richiesta è il
desiderio dell’assicurato di “potermi rifare sulla mia ex moglie”;
· che il Servizio prestazioni complementari
della Cassa cantonale di compensazione ha evaso la richiesta, limitatamente a
quelli che ha ritenuto i suoi obblighi, indicando che i motivi del rifiuto
delle prestazioni complementari “sono quelli esposti nella decisione su
opposizione 23 aprile 2020 che sono poi stati confermati dal Tribunale”
(con esplicito richiamo dei considerandi 2.12. e 2.13 della STCA). La Cassa non
ha invece comunicato nessun importo ipotetico delle PC senza la donazione della
sostanza immobiliare come domandato dal signor RI 1, siccome la donazione
determinante per stabilire il diritto alla prestazione sociale;
· che, a fronte di ulteriore richiesta di
un calcolo teorico e ipotetico di prestazioni complementari senza la ripresa di
valori della sostanza, la Cassa ha indicato all’assicurato che “non possiamo
dare seguito alla sua richiesta in quanto la donazione è un elemento per il
calcolo PC” (doc. B);
· che, con esposto datato 20 febbraio 2021 (doc.
I), RI 1 si rivolge al Tribunale cantonale delle assicurazioni in questi
termini:
"
(…) Io devo sapere perché non mi certificano la somma che avrei avuto
diritto mensilmente, qualora sta lunga storia della donazione, non sarebbe
esistita. Ho bisogno di questo documento poiché intendo richiedere, alla mia ex
moglie __________, gli arretrati. Sono già stato bastonato assai per questo mio
gesto di donare, sebbene l’abbia fatto in buona fede. (…)” (doc. I)
· che l’atto, contenente ulteriori
lamentele generiche (riferite in particolare al pagamento del canone radio-televisivo
percepito dalla __________), è stato recepito quale ricorso per denegata
giustizia. Il gravame non è stato trasmesso alla Cassa per una presa di
posizione, alla luce dell’esito della procedura e vista la sua solo parziale
ricevibilità;
· che il presente giudizio può essere
emanato monocraticamente a norma dell’art. 49 cpv. 2 LOG non ponendo questioni
Fatti
di principio e non essendo complesso nei fatti o nel diritto, rispettivamente
rilevante. Il tema della denegata giustizia non ponendo difficoltà come
evidenziato nel recente giudizio 3 febbraio 2021 di questa Corte (STCA
36.2021.8). Si osserva ancora come l’assicurato postuli il rilascio di una
attestazione o una certificazione e non postula invece l’emanazione di una
decisione, ciò che rende dubbia la ricevibilità del ricorso, si osserva inoltre
come talune delle lamentele evidenziate nell’esposizione doc. I (tema Serafe
SA) non appaiono ricevibili. Ciò consente una decisione monocratica richiamato
l’art. 4 Lptca;
· che va qui evocato come, a norma
dell’art. 52 cpv. 2 LPGA, le decisioni rese su opposizione devono essere
emanate entro un termine ragionevole e come, per l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le
stesse possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale;
· che, secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il
ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La
norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia;
· che la giurisprudenza del Tribunale
federale ritiene sussistere un diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 c. 3a e riferimenti ivi
menzionati). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di
diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU.
Si è in presenza di un tale ritardo quando l’autorità amministrativa o
giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine
previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché
l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V
407 c. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti,
segnatamente, il grado di complessità della procedura, la posta in gioco per
l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità
competenti (DTF 130 I 312 c. 5.2; 125 V 188 c. 2a). A questo proposito spetta,
da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare
l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura
oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene
all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”,
inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente
organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva
lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie
giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della
giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 c. 5.2 e i riferimenti ivi
menzionati);
· che il cardine secondo cui la procedura
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e
spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della
procedura amministrativa (DTF 110 V 54 c. 4b);
· che, nel caso concreto, RI 1 lamenta una
denegata giustizia siccome la Cassa si sarebbe rifiutata di rilasciargli
un’attestazione o una dichiarazione scritta - apparentemente non era richiesta
una decisione - attestante l’ammontare delle prestazioni complementari cui
avrebbe avuto eventualmente diritto senza il computo della sostanza. La
richiesta si fonda quindi su di una mera ipotesi e non sulla base di una situazione
concreta. La Cassa ha rifiutato questa determinazione siccome “la donazione
… è un elemento determinante del calcolo PC”;
· che, in concreto, al Servizio prestazioni
complementari della Cassa non può essere rimproverata una denegata giustizia.
L’amministrazione ha rettamente informato l’assicurato di avere già
correttamente calcolato il suo diritto alle prestazioni complementari
rifiutandolo dovendo computare i valori ritenuti senza poterli escludere dal
conteggio. Il calcolo di un ipotetico diritto a PC in base a parametri non
ritenibili siccome non corretti e ciò al fine di un’eventuale rivalsa economica
nei confronti della ex moglie non è dovuto dall’amministrazione, tantomeno al
di fuori di una procedura volta all’accertamento di un diritto alle PC;
· che, in base all’art. 1 Legge federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20003
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si
applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2 relative al diritto alle
prestazioni complementari e alla loro determinazione;
· che, per l’art. 27 LPGA,
l’assicurato ha diritto ad una “Informazione e consulenza”. La norma
prevede che:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni
sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
· che l'art. 27 LPGA
sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
Considerandi
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131
V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof / CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in
SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être
renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des
assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, ATSG -
Kommentar, 4. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 27 p. 569 e ss.);
· che il cpv. 1 dell’art. 27 LPGA prevede
un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli
interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad
esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni,
internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF
131.
V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194; U. Kieser, op. cit., ad art. 27; n. 20);
· che, per quanto attiene al diritto alla
consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato
può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza
in merito ai suoi diritti e obblighi (DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (FF 1999 IV
3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia
deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso
che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che
possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e
l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 24, 25 e 28 p. 576).
· che, come rammenta ancora la dottrina (U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29)
il TF ha, a lungo, lasciato aperta la questione a sapere quali fossero “…
die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG verankerten Beratungspflicht in
generell-abstrakter Weise zu ziehen sind”, decidendo comunque che, al nucleo
dell’obbligo di consulenza, deve essere riconosciuto l’obbligo di rendere
attento l’assicurato che, mediante il suo comportamento, potrebbe porre a
repentaglio “eine der Vorasustzungen des Leistungsanspruch” (U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29;
STF 8C_127/2019). Sempre Kieser
(op. cit., loc. cit.), ricorda come la “Beratungspflicht ist jedenfalls
bestimmten Grenzen unterworfen. So kann vom Versicherungsträger nicht mehr als
verlangt werden, was er einem durchschnittlichen Mass an Anfmerksamkeit
erkennen konnte“. Con riferimento alla giurisprudenza (STFA I 714/04
consid. 4 e DTF 136 V 295 consid. 5.6 p. 308) il prof. Kieser (op. cit. loc. cit.) evoca ancora
come non sussista una “Beratungspflicht … mit Blick auf Verhaltensweisen,
welche vom Gesetz nicht geschützt sind …” “Keine Beratung mit Blick auf
mögliche Verhaltungsweisen … um eine andere Leistung beanspruchen zu können”.
Sempre la medesima dottrina osserva ancora come ulteriore limite della
consulenza consista negli “Aspekte, welche direkt aus der massgebenden
rechtlichen Regelung ableitbar sind”, non sono invece ritenibili nella
consulenza temi attinenti all’interpretazione normativa di disposizioni non
chiare o ancora consigli sulla ponderazione di comportamenti diversi;
· che, in concreto, l’assicurato ha chiesto
le prestazioni complementari e la Cassa ha emanato la decisione formale prima e
una decisione su opposizione poi, successivamente confermata dal Tribunale. La
Cassa ha quindi già dato seguito ai suoi obblighi di decisione e comunicazione
nell’ambito dei diritti di RI 1 in tema di PC;
· che l’assicurato non può invece esigere dalla
Cassa, proprio per i limiti cui è sottoposto l’obbligo di consulenza a carico
dell’amministrazione interessata, un’attestazione riferita a una valutazione
prettamente teorica e non fondata su dati reali in possesso
dell’amministrazione, semplicemente perché ciò potrebbe essere d’ausilio in un
altro ambito, estraneo alle assicurazioni sociali. La domanda di determinazione
di un ipotetico diritto (facendo astrazione da una situazione concreta di fatti
già ritenuti giudizialmente), destinata a scopi estranei alla prestazione
sociale interessata, è stata correttamente rifiutata dalla Cassa, e ciò senza
commettere un diniego di giustizia formale. La consulenza e l’informazione
dovute secondo l’art. 27 cpv. 2 LPGA devono essere riferite a una situazione
concreta ed effettiva e non basate su ipotesi e dati difformi dalla realtà comprovata.
In questa costellazione la richiesta di fornire un calcolo di un ipotetico
diritto a rendite non assurge, come indicato, a violazione dell’art. 27 cpv. 2
LPGA e non costituisce un rifiuto di emanare un provvedimento, ossia una
denegata giustizia;
· che il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, deve essere respinto;
· che va ancora rammentato che l’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti (la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato). Dal 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio
onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la
modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione
Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle
procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni
sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto
soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni
del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda
invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”). Secondo l’art. 83 LPGA
(disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale
di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno
2019.
si applica il diritto anteriore;
· che nel caso concreto alla luce della
natura della controversia sottoposta a valutazione del Tribunale cantonale
delle assicurazioni, delle sue particolarità e dell’esito, che non ha imposto
l’intervento della Cassa, non sono prelevate spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura i cui è
ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti