Lexipedia

Decisione

33.2021.5

Denegata giustizia. Rifiuto della Cassa di rilasciare una dichiarazione con un calcolo di PC teorico contrario a dati accertati giudizialmente. Respinto

23 febbraio 2021Italiano14 min

richiesta si fonda quindi su di una mera ipotesi e non sulla base di una situazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2021.5

IR/sc

Lugano

23

febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 20 febbraio

2021 formulato da

RI 1

contro

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

considerato in fatto e in diritto

· che RI 1, mediante atto del 27 maggio

2020 inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha impugnato una

decisione del precedente 23 aprile 2020 con cui la Cassa cantonale di

compensazione aveva respinto l’opposizione formulata il 5 ottobre 2018

confermando il rifiuto del riconoscimento di prestazioni complementari per

un’eccedenza di redditi (doc. I; A1 inc. 32.2020.14);

· che, con sentenza del 21 settembre 2020,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso dell’assicurato

con le motivazioni che sono ampiamente note al ricorrente e riconducibili a rinuncia

di sostanza immobiliare. La decisione di questo Tribunale (STCA 33.2020.14) è cresciuta

in giudicato senza contestazione;

· che, con scritto 21 dicembre 2020 (doc.

A), RI 1, dopo il giudizio cui è cenno, si è rivolto al Servizio prestazioni

complementari della Cassa richiamando un suo precedente scritto (che non ha

prodotto agli atti) del 9 dicembre 2020 che non sarebbe stato evaso dall’amministrazione.

In tale lettera il signor RI 1 ha chiesto all’amministrazione, facendo

riferimento a un non meglio contestualizzato contatto con “l’ufficio addetto

all’aiuto cantonale sul premio della Cassa Malati”, di allestire una “dichiarazione

scritta sul perché mi negate l’assicurazione complementare. In più desidero

sempre sapere, pure in forma scritta, a quanto sarebbe ammontato, il vostro

aiuto finanziario mensile, se non avessi donato la mia proprietà a __________,

alla mia ex moglie __________” (doc. A). A fondamento della richiesta è il

desiderio dell’assicurato di “potermi rifare sulla mia ex moglie”;

· che il Servizio prestazioni complementari

della Cassa cantonale di compensazione ha evaso la richiesta, limitatamente a

quelli che ha ritenuto i suoi obblighi, indicando che i motivi del rifiuto

delle prestazioni complementari “sono quelli esposti nella decisione su

opposizione 23 aprile 2020 che sono poi stati confermati dal Tribunale”

(con esplicito richiamo dei considerandi 2.12. e 2.13 della STCA). La Cassa non

ha invece comunicato nessun importo ipotetico delle PC senza la donazione della

sostanza immobiliare come domandato dal signor RI 1, siccome la donazione

determinante per stabilire il diritto alla prestazione sociale;

· che, a fronte di ulteriore richiesta di

un calcolo teorico e ipotetico di prestazioni complementari senza la ripresa di

valori della sostanza, la Cassa ha indicato all’assicurato che “non possiamo

dare seguito alla sua richiesta in quanto la donazione è un elemento per il

calcolo PC” (doc. B);

· che, con esposto datato 20 febbraio 2021 (doc.

I), RI 1 si rivolge al Tribunale cantonale delle assicurazioni in questi

termini:

"

(…) Io devo sapere perché non mi certificano la somma che avrei avuto

diritto mensilmente, qualora sta lunga storia della donazione, non sarebbe

esistita. Ho bisogno di questo documento poiché intendo richiedere, alla mia ex

moglie __________, gli arretrati. Sono già stato bastonato assai per questo mio

gesto di donare, sebbene l’abbia fatto in buona fede. (…)” (doc. I)

· che l’atto, contenente ulteriori

lamentele generiche (riferite in particolare al pagamento del canone radio-televisivo

percepito dalla __________), è stato recepito quale ricorso per denegata

giustizia. Il gravame non è stato trasmesso alla Cassa per una presa di

posizione, alla luce dell’esito della procedura e vista la sua solo parziale

ricevibilità;

· che il presente giudizio può essere

emanato monocraticamente a norma dell’art. 49 cpv. 2 LOG non ponendo questioni

Fatti

di principio e non essendo complesso nei fatti o nel diritto, rispettivamente

rilevante. Il tema della denegata giustizia non ponendo difficoltà come

evidenziato nel recente giudizio 3 febbraio 2021 di questa Corte (STCA

36.2021.8). Si osserva ancora come l’assicurato postuli il rilascio di una

attestazione o una certificazione e non postula invece l’emanazione di una

decisione, ciò che rende dubbia la ricevibilità del ricorso, si osserva inoltre

come talune delle lamentele evidenziate nell’esposizione doc. I (tema Serafe

SA) non appaiono ricevibili. Ciò consente una decisione monocratica richiamato

l’art. 4 Lptca;

· che va qui evocato come, a norma

dell’art. 52 cpv. 2 LPGA, le decisioni rese su opposizione devono essere

emanate entro un termine ragionevole e come, per l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le

stesse possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale;

· che, secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il

ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La

norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia;

· che la giurisprudenza del Tribunale

federale ritiene sussistere un diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 c. 3a e riferimenti ivi

menzionati). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di

diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU.

Si è in presenza di un tale ritardo quando l’autorità amministrativa o

giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine

previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché

l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V

407 c. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti,

segnatamente, il grado di complessità della procedura, la posta in gioco per

l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità

competenti (DTF 130 I 312 c. 5.2; 125 V 188 c. 2a). A questo proposito spetta,

da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare

l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura

oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene

all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”,

inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente

organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva

lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie

giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della

giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 c. 5.2 e i riferimenti ivi

menzionati);

· che il cardine secondo cui la procedura

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e

spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della

procedura amministrativa (DTF 110 V 54 c. 4b);

· che, nel caso concreto, RI 1 lamenta una

denegata giustizia siccome la Cassa si sarebbe rifiutata di rilasciargli

un’attestazione o una dichiarazione scritta - apparentemente non era richiesta

una decisione - attestante l’ammontare delle prestazioni complementari cui

avrebbe avuto eventualmente diritto senza il computo della sostanza. La

richiesta si fonda quindi su di una mera ipotesi e non sulla base di una situazione

concreta. La Cassa ha rifiutato questa determinazione siccome “la donazione

… è un elemento determinante del calcolo PC”;

· che, in concreto, al Servizio prestazioni

complementari della Cassa non può essere rimproverata una denegata giustizia.

L’amministrazione ha rettamente informato l’assicurato di avere già

correttamente calcolato il suo diritto alle prestazioni complementari

rifiutandolo dovendo computare i valori ritenuti senza poterli escludere dal

conteggio. Il calcolo di un ipotetico diritto a PC in base a parametri non

ritenibili siccome non corretti e ciò al fine di un’eventuale rivalsa economica

nei confronti della ex moglie non è dovuto dall’amministrazione, tantomeno al

di fuori di una procedura volta all’accertamento di un diritto alle PC;

· che, in base all’art. 1 Legge federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20003

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si

applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2 relative al diritto alle

prestazioni complementari e alla loro determinazione;

· che, per l’art. 27 LPGA,

l’assicurato ha diritto ad una “Informazione e consulenza”. La norma

prevede che:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni

sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

· che l'art. 27 LPGA

sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

Considerandi

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131

V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof / CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in

SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être

renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des

assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, ATSG -

Kommentar, 4. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 27 p. 569 e ss.);

· che il cpv. 1 dell’art. 27 LPGA prevede

un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli

interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad

esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni,

internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF

131.

V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194; U. Kieser, op. cit., ad art. 27; n. 20);

· che, per quanto attiene al diritto alla

consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato

può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza

in merito ai suoi diritti e obblighi (DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (FF 1999 IV

3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia

deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso

che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che

possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e

l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 24, 25 e 28 p. 576).

· che, come rammenta ancora la dottrina (U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29)

il TF ha, a lungo, lasciato aperta la questione a sapere quali fossero “…

die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG verankerten Beratungspflicht in

generell-abstrakter Weise zu ziehen sind”, decidendo comunque che, al nucleo

dell’obbligo di consulenza, deve essere riconosciuto l’obbligo di rendere

attento l’assicurato che, mediante il suo comportamento, potrebbe porre a

repentaglio “eine der Vorasustzungen des Leistungsanspruch” (U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29;

STF 8C_127/2019). Sempre Kieser

(op. cit., loc. cit.), ricorda come la “Beratungspflicht ist jedenfalls

bestimmten Grenzen unterworfen. So kann vom Versicherungsträger nicht mehr als

verlangt werden, was er einem durchschnittlichen Mass an Anfmerksamkeit

erkennen konnte“. Con riferimento alla giurisprudenza (STFA I 714/04

consid. 4 e DTF 136 V 295 consid. 5.6 p. 308) il prof. Kieser (op. cit. loc. cit.) evoca ancora

come non sussista una “Beratungspflicht … mit Blick auf Verhaltensweisen,

welche vom Gesetz nicht geschützt sind …” “Keine Beratung mit Blick auf

mögliche Verhaltungsweisen … um eine andere Leistung beanspruchen zu können”.

Sempre la medesima dottrina osserva ancora come ulteriore limite della

consulenza consista negli “Aspekte, welche direkt aus der massgebenden

rechtlichen Regelung ableitbar sind”, non sono invece ritenibili nella

consulenza temi attinenti all’interpretazione normativa di disposizioni non

chiare o ancora consigli sulla ponderazione di comportamenti diversi;

· che, in concreto, l’assicurato ha chiesto

le prestazioni complementari e la Cassa ha emanato la decisione formale prima e

una decisione su opposizione poi, successivamente confermata dal Tribunale. La

Cassa ha quindi già dato seguito ai suoi obblighi di decisione e comunicazione

nell’ambito dei diritti di RI 1 in tema di PC;

· che l’assicurato non può invece esigere dalla

Cassa, proprio per i limiti cui è sottoposto l’obbligo di consulenza a carico

dell’amministrazione interessata, un’attestazione riferita a una valutazione

prettamente teorica e non fondata su dati reali in possesso

dell’amministrazione, semplicemente perché ciò potrebbe essere d’ausilio in un

altro ambito, estraneo alle assicurazioni sociali. La domanda di determinazione

di un ipotetico diritto (facendo astrazione da una situazione concreta di fatti

già ritenuti giudizialmente), destinata a scopi estranei alla prestazione

sociale interessata, è stata correttamente rifiutata dalla Cassa, e ciò senza

commettere un diniego di giustizia formale. La consulenza e l’informazione

dovute secondo l’art. 27 cpv. 2 LPGA devono essere riferite a una situazione

concreta ed effettiva e non basate su ipotesi e dati difformi dalla realtà comprovata.

In questa costellazione la richiesta di fornire un calcolo di un ipotetico

diritto a rendite non assurge, come indicato, a violazione dell’art. 27 cpv. 2

LPGA e non costituisce un rifiuto di emanare un provvedimento, ossia una

denegata giustizia;

· che il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, deve essere respinto;

· che va ancora rammentato che l’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti (la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato). Dal 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio

onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la

modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione

Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle

procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni

sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto

soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni

del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda

invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”). Secondo l’art. 83 LPGA

(disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale

di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno

2019.

si applica il diritto anteriore;

· che nel caso concreto alla luce della

natura della controversia sottoposta a valutazione del Tribunale cantonale

delle assicurazioni, delle sue particolarità e dell’esito, che non ha imposto

l’intervento della Cassa, non sono prelevate spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura i cui è

ricevibile il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti