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Decisione

33.2021.6

Donazione di sostanza immobiliare con costituzione D d'abitazione poi cancellato da RF.D d'abitazione è strettamente personale e non si estingue se non è esercitato,ma se non più esercitabile definitivamente per motivi di salute non va computato.Rinuncia di reddito.Valore locativo.Spese manutenzione

16 agosto 2021Italiano23 min

conteggiato una rinuncia di sostanza di Fr. 50'000.-, due rendite pensionistiche

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

33.2021.6

TB

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 marzo 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Dopo il rifiuto delle

prestazioni nel 2009 (doc. 10) e nel 2018 (docc. 22 e 23), il 4 maggio 2020

(doc. 25) RI 1, 1949, ha inoltrato una terza richiesta di prestazioni

complementari, che la Cassa cantonale di compensazione ha respinto il 15 giugno

2020 (docc. 30 e 31), essendo in presenza, come in precedenza, di un'eccedenza

di entrate (nel 2020 di Fr. 3'937.-). In particolare l'amministrazione ha

conteggiato una rinuncia di sostanza di Fr. 50'000.-, due rendite pensionistiche

di Fr. 9'648.- e di Fr. 3'284.- e dei ricavi da rinuncia di sostanza di Fr.

20.-.

1.2. Il 6 luglio 2020 (doc. 32) l'assicurata

si è opposta alla decisione chiedendo di essere sentita e il 2 febbraio 2021

(doc. 33) la Cassa di compensazione le ha chiesto delle precisazioni sulle sue

rendite, sulla trattenuta effettuata dall'Ufficio di esecuzione e sul diritto

di abitazione stabilito a suo favore - e del marito - nel 2000 al momento della

donazione dell'abitazione coniugale al figlio, diritto tuttavia non più

iscritto a registro fondiario (doc. 35).

1.3. Con decisione su opposizione

del 30 marzo 2021 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,

rilevando che da un'accurata revisione dell'intera situazione l'eccedenza dei

redditi aumentava a Fr. 11'789.- e quindi la sua situazione peggiorava.

L'amministrazione ha dapprima esposto le norme applicabili in

ambito di rinuncia di sostanza avendo l'assicurata donato al figlio nel 2000,

unitamente al marito, il fondo n. 1346 RFD di __________, con la riserva, in

favore dei donatori, di un diritto di abitazione a titolo gratuito vita natural

durante. Essa ha poi ricordato di avere già fatto peritare detto immobile nell'ambito

della domanda PC del 2018 e che in virtù dell'art. 17a OPC-AVS/AI occorreva

dedurre dal valore venale di Fr. 500'000.-, ritenuto in ragione di un mezzo

riferito alla sua quota di comproprietà, l'ammortamento di Fr. 180'000.-

corrispondente ai 18 anni dal 2000 al 2018. Dall'importo rimanente di Fr. 70'000.-

si doveva quindi dedurre l'ipoteca di Fr. 295'478.- (cfr. notifica di

tassazione 2000-2001) che gravava l'immobile al momento dell'alienazione e che

nel foglio di calcolo non era stata considerata. Inoltre, per potere

determinare correttamente il diritto di abitazione capitalizzato ricevuto come

controprestazione, la Cassa di compensazione ha osservato che avrebbe dovuto

effettuare una nuova perizia per determinare il valore locativo di mercato del

diritto di abitazione, ma che già solo computando il valore locativo fiscale, e

dopo averlo capitalizzato, la rinuncia di sostanza si azzera totalmente. Conseguentemente,

nessun importo va computato quale rinuncia di sostanza.

Sul conteggio delle due rendite della previdenza professionale che

l'assicurata percepisce, la Cassa ha osservato che il 28 maggio 2020 (doc.

35-2/9) l'Ufficio esecuzione ha pignorato Fr. 176.- dalla rendita versata dalla

__________ per tacitare due creditori. Pertanto, rifacendosi alla

giurisprudenza federale (9C_533/2009), la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto

che quando un'entrata viene ridotta, per determinare il diritto alle PC occorre

tenere conto soltanto della prestazione netta ricevuta e quindi dell'entrata ricevuta

effettivamente e di cui si può liberamente disporre.

Se, invece, la riduzione dell'entrata avviene senza una base

legale, occorre esaminare se la stessa configura una rinuncia ai sensi dell'art.

11 cpv. 1 lett. g LPC. L'amministrazione ha perciò computato la rendita della

previdenza professionale al netto del pignoramento dell'Ufficio di esecuzione

(Fr. 9'100.-).

Quanto al diritto di abitazione cancellato nel 2008 dal Registro

fondiario (docc. 35-8/9 e 35-9/9), la Cassa ha osservato che così facendo l'assicurata

ha rinunciato al diritto, ma va ritenuto come se esso fosse ancora in essere

(N. 3482.13 DPC). Il suo valore (Fr. 12'900.-) va pertanto computato nei

redditi, mentre le spese di manutenzione (Fr. 3'225.-) devono essere aggiunte

alle spese riconosciute. L'eccedenza di entrate è di Fr. 11'789.- (doc. A1).

1.4. Con ricorso del 26 aprile

2021 (doc. I) RI 1 ha contestato che l'amministrazione abbia peggiorato la sua

situazione inserendo l'importo di Fr. 12'900.-, che va dunque stralciato.

La ricorrente ha ricordato di avere risposto negativamente alla

domanda sull'apposito questionario a sapere se nei 20 anni precedenti aveva

venduto o donato delle proprietà, visto che l'atto di donazione era stato

costituito nell'aprile 2000. Dopo la morte del marito nel 2002, nel febbraio

2003 ha definitivamente lasciato la casa al figlio e da allora vive in

locazione. Il figlio si è assunto tutti gli oneri ipotecari e ha provveduto

alle migliorie dell'immobile. Nell'atto di donazione non figura alcun diritto

di abitazione a favore dei genitori, perché la loro volontà era di lasciare l'immobile

al figlio senza diritti a loro nome. Secondo l'assicurata, visto che nel 2003

ha lasciato l'abitazione, il suo diritto di abitazione è decaduto

automaticamente e la cancellazione avvenuta nel 2008 non ha mutato la

situazione.

1.5. Nella risposta dell'11 maggio

2021 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di

respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione.

L'amministrazione ha osservato che l'assicurata ha risposto

negativamente alla domanda n. 17 sulla vendita o donazione di beni mobili dopo

il 1964, mentre con rogito del 26 aprile 2000 ha donato al figlio, insieme al

marito, la sua quota di comproprietà. Contestualmente, è stato costituito un

diritto di abitazione a titolo gratuito a favore di entrambi i genitori, che è

poi stato cancellato nel 2008. Non essendoci dunque motivi di salute alla base

del cambio di domicilio da parte della ricorrente, la cancellazione del diritto

di abitazione dal registro fondiario deve essere considerata quale rinuncia di

reddito giusta il N. 3482.13 DPC.

1.6. L'assicurata non ha prodotto

nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. Va

evidenziato come il 22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti

modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006,

che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

In caso di modifica della legge, il diritto

applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica

delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di

diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;

DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;

STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di

fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF

8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento

del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo

disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF

121 V 97 consid. 1a).

In concreto, l'assicurata ha chiesto l'attribuzione

di prestazioni complementari nel 2020, perciò le modifiche del 22 marzo

2019 non sono applicabili. Le norme poste a fondamento del presente giudizio

sono dunque quelle vigenti fino al 31 dicembre 2020.

2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia

dell'AVS.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e

il suo cpv. 3 riconosce sia alle persone che vivono che a quelle che non vivono

durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, in

particolare le

" b. spese

di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza

del ricavo lordo dell'immobile;".

L'art. 11 LPC enumera

esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili

(cpv. 1) vi sono:

"

b. i proventi della sostanza

mobile e immobile;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni

periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha

rinunciato;".

2.4. Nella decisione impugnata, la

Cassa ha computato all'insorgente l'importo di Fr. 3'225.- quali spese di manutenzione

relative al diritto di abitazione e un ricavo da diritto di abitazione di Fr.

12'900.-, corrispondente al valore locativo dell'immobile che l'assicurata ha

donato al figlio nel 2000. Inoltre, contrariamente alla decisione formale del

15 giugno 2020 (doc. 31), non ha più conteggiato una rinuncia di sostanza,

ritenendo che l'importo corrispondente si fosse azzerato con il computo dei

debiti, e ha diminuito a Fr. 9'100.- l'ammontare della rendita pensionistica

Considerandi

ricevuta da __________.

Queste modifiche, rispetto alla predetta decisione formale, l'hanno

portata a ritenere un'eccedenza di entrate di Fr. 11'789.- contro i precedenti

Fr. 3'937.- e quindi a rifiutare sempre le PC.

La ricorrente ha dapprima contestato che sia stato costituito un

diritto di abitazione a favore suo e del marito contestualmente alla donazione

dell'abitazione familiare al figlio nel 2000, non essendo questa la loro

volontà.

Poi ha affermato che è dal 2003 che non abita più nell'abitazione

familiare che ha donato al figlio, perciò già a quel momento è decaduto

automaticamente il suo diritto d'abitazione.

La richiesta del 2008 (doc. 35-9/9) di cancellazione dal Registro

fondiario non ha fatto altro che confermare la situazione che si era creata.

Essa ha pertanto chiesto lo stralcio dell'importo di Fr. 12'900.- dal calcolo

del diritto alle prestazioni complementari.

2.5

Va evidenziato innanzitutto come

la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della

prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato

ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique

VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non

dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non

il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia

sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in

cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o

a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza

controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a

determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o

non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V

205.

consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003

EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique

VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173

consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b)

o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag.

225.

consid. 3a).

In questi casi, la

giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia

(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che

un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di

terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina

il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la

sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di

vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale

e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il

sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere

ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in

passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità

(DTF 146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI

1995.

pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e

ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico

rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due

condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente

(SVR 2006 EL Nr. 2).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il

computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato

nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre

cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal

proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la

rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF

120.

V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010

del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della

rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta

valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di

retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289;

STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio

2009.

consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99

del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1

lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o

di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a

delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve

prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia

corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il

fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di

denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia

alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad

un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato

che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso

modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti

computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel

calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo

stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011, stato 1° gennaio 2020).

2.6

Il 26 aprile 2000 (doc. A2)

il notaio avv. __________ ha rogato l'atto n. 769 avente per oggetto la

donazione del fondo n. 1346 RFD di __________.

In quell'occasione, RI 1 e il marito __________ hanno donato

ciascuno la propria quota di comproprietà di un mezzo al figlio, il quale è subingredito

assumendosi il debito di Fr. 238'661,30, valuta 30 aprile 2000 (cfr. punto 2).

Inoltre, a favore dei donanti "viene costituito un diritto di abitazione vita natural durante a titolo

gratuito. Lo stesso sarà iscritto ad opera del notaio a Registro Fondiario. Le

parti si accorderanno in separata sede sul pagamento degli interessi."

(cfr. punto 3).

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nel 2000 è

stato quindi costituito a suo favore - e del marito, poi deceduto nel 2002 - un

diritto di abitazione vita natural durante. La prova della sua avvenuta

iscrizione, e quindi della sua esistenza e validità, è data dalla richiesta del

25.

aprile 2008 (doc. 35-9/9) dell'assicurata stessa all'Ufficio dei Registri di

cancellare tale servitù, ciò che ha avuto luogo lo stesso giorno (doc. 35-8/9).

Ciò significa, quindi, che l'assicurata ha rinunciato ai sensi

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, senza esserne giuridicamente obbligata e senza

una controprestazione adeguata giusta la giurisprudenza, alla servitù personale

di cui era beneficiaria sull'immobile in cui non viveva più già dal 2003.

Occorre dunque esaminare se la cancellazione di questo diritto di

abitazione ha delle ripercussioni dal profilo del diritto alle prestazioni

complementari.

2.7

In merito al diritto di

abitazione (art. 776 CC), occorre rilevare che la sua caratteristica è di

essere strettamente personale. Pertanto, il diritto di abitazione

è incedibile e non è trasmissibile agli eredi (art. 776 cpv. 2 CC). Nel suo

esercizio e in ragione della sua stessa natura, non può essere ceduto;

appartiene, piuttosto, unicamente alla sola persona del suo titolare.

Questo diritto si limita dunque alla facoltà del suo

titolare di abitare lui stesso l'appartamento o di farlo abitare eventualmente

dai membri della propria famiglia o dalle persone con lui conviventi (art. 777

CC; DTF 52 II 136).

Pertanto, nel caso in cui un assicurato sia

costretto a rinunciare all'esercizio del suo diritto di abitazione e non può

più cederlo, legalmente, per il calcolo delle prestazioni complementari non

va considerato il controvalore di questo diritto nei suoi redditi (DTF

99.

V 110 consid. 3 = RCC 1974 pag. 195; N. 3433.05 DPC).

Le cause di cessazione dell'usufrutto e del diritto di abitazione

sono comuni e previste agli artt. 748 a 750 CC: una convenzione di cessazione,

la cessazione alla domanda dell'usufruttuario, la morte dell'usufruttuario o lo

scioglimento della persona giuridica titolare dell'usufrutto, la decorrenza del

termine, la perdita totale della cosa gravata o altre cause d'estinzione.

La dottrina precisa in merito al diritto d'abitazione che non

si estingue per il solo fatto di non essere esercitato. Ma se è accertato che

il suo beneficiario non è più definitivamente in grado di esercitarlo, per

esempio perché ha dovuto essere ospitato in una casa per anziani, il

proprietario può domandarne la radiazione sulla base dell'art. 736 o 976 CC. È

anche possibile che il non esercizio del diritto permette di dedurne una

rinuncia per atti concludenti (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2505a; Stucker Cédric/Delgado Danilo, Les conséquences

d'un dessaisissement - La perspective des prestations complémentaires à l'AVS/AI,

in: Der schweizer Treuhänder, 2010, pag. 514).

Nell'ambito delle prestazioni complementari la costituzione di un usufrutto/diritto di

abitazione a favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo

titolare, un valore economico nella misura in cui l'usufruttuario/beneficiario

del diritto d'abitazione ottiene così una prestazione di cui egli non potrebbe,

in assenza, beneficiarne senza fare capo ad altri mezzi finanziari.

Pertanto, nel calcolo delle prestazioni complementari il reddito

dell'usufrutto/diritto d'abitazione va preso in considerazione nei suoi redditi

quale reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC (STF

9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27

gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr. 6; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 =

SVR 1997 EL Nr. 38).

In virtù dell'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore

locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come

pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri

validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122

V 394 consid. 6a).

2.8

A sostegno della sua

decisione, la Cassa ha citato il N. 3482.13 DPC, che prevede che se una persona

non esercita più o rinuncia del tutto a esercitare un diritto di abitazione –

in particolare se esso viene stralciato dal registro fondiario o non viene

registrato nel medesimo – il suo valore annuo va computato quale reddito della

sostanza immobile. Fanno eccezione i casi in cui l'esercizio del diritto di

abitazione non è più possibile per ragioni di salute (v. N. 3433.05). Il valore

annuo corrisponde al valore locativo dell'immobile dedotte le spese che la

persona avente il diritto d'abitazione sosteneva o avrebbe dovuto sostenere in

relazione all'esercizio del diritto (di norma le spese di manutenzione di

fabbricati).

Il valore locativo va stabilito secondo i principi previsti per

l'imposta cantonale diretta. In assenza di tali principi, sono applicabili

quelli valevoli per l'imposta federale diretta.

In tal senso, l'amministrazione ha computato nei redditi della

ricorrente un valore del diritto di abitazione di Fr. 12'900.- e quali spese di

manutenzione del fabbricato l'importo di Fr. 3'225.-.

L'agire della Cassa cantonale di compensazione è corretto.

Come visto, infatti, la

cancellazione a Registro fondiario del diritto di abitazione vita natural

durante corrisponde alla rinuncia a tale diritto ai sensi dell'art. 11 cpv. 1

lett. g LPC (N. 3482.13 DPC). Di conseguenza, poiché per principio nel

calcolo delle PC i proventi a cui si è rinunciato sono computati allo stesso

modo di quelli a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC), è indubbio che il

valore del diritto di abitazione di cui l'assicurata beneficiava fino al 2008,

seppure fosse già dal 2003 che non l'esercitava più, va computato come reddito

secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.

Tale reddito

corrisponde al valore locativo dell'immobile sul quale la servitù personale era

stata costituita. Dalla notifica di tassazione 2001-2002 (doc. 3) risulta che

l'autorità fiscale ha accertato l'importo di Fr. 12'900.-, che va quindi

pacificamente ritenuto dal TCA.

Per quanto concerne le spese di manutenzione, esse

vanno calcolate secondo l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI e quindi in base al tasso

forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, che

rinvia all'art. 2 RLT ed è stato ripreso dalla Circolare n. 7/2005 della

Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006 recepita dalla giurisprudenza

della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria, fino

al 31 dicembre 2013, era del 15% del reddito lordo (valore locativo più

pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio

del periodo fiscale, mentre era del 25% se la costruzione risale a oltre dieci

anni il periodo fiscale di computo. Dal 1° gennaio 2014 è del 10%

rispettivamente 20%.

In concreto, quindi, partendo da un valore locativo

accertato di Fr. 12'900.- si hanno delle spese di manutenzione dell'immobile di

Fr. 3'225.- (25% di Fr. 12'900.-).

2.9

In conclusione,

nei redditi determinanti della ricorrente va inserito il valore del diritto

d'abitazione di Fr. 12'900.-, mentre nelle spese riconosciute le spese di

manutenzione di Fr. 3'225.-.

Poiché già computando questi importi si ha

un'eccedenza di entrate (Fr. 11'789.-) che non permette di concedere alla

ricorrente le prestazioni complementari, non occorre verificare oltre la

rinuncia della sostanza avvenuta nel 2000 sotto forma di donazione

dell'abitazione familiare rispettivamente se la controprestazione ricevuta era

adeguata e quindi se nessun importo, come ritenuto dalla Cassa di

compensazione, debba essere computato a tale titolo.

Nemmeno occorre verificare la correttezza

dell'importo ritenuto dalla Cassa di compensazione a titolo di rendita

pensionistica, perché qualora si computasse l'importo (lordo) (Fr. 9'648.-) versato

alla ricorrente dalla Fondazione in luogo dell'ammontare (netto) (Fr. 9'100.-) comprensivo

della trattenuta effettuata dall'Ufficio di esecuzione, si avrebbe un ulteriore

peggioramento.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la

decisione impugnata confermata.

2.10

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni

complementari e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito, la

procedura deve essere gratuita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti