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Decisione

33.2021.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 settembre 2021Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i Cantoni possono fissare importi massimi, che per le persone che vivono in un

istituto o in un ospedale non possono essere inferiori a Fr. 6'000.-.

Tuttavia, poiché in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LPC sono soltanto i

beneficiari di prestazioni complementari che hanno diritto al rimborso delle

spese di malattia e di invalidità, l'assicurata, che non ha diritto alle PC,

non rientra in questa cerchia di persone.

Di conseguenza, di principio l'insorgente non ha diritto ad alcun

rimborso.

L'art. 14 cpv. 6 LPC prevede però per le persone che in seguito a

un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare

annua, che hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che

superano l'eccedenza dei redditi.

Ciò significa che né per l'anno 2019 né per l'anno 2020 la

ricorrente ha diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità a cui

ha fatto fronte, giacché le spese per le medicine, di ricovero in ospedale e di

partecipazione ai costi di malattia che afferma di avere sostenuto negli anni

Considerandi

in esame (Fr. 1'800.- nel 2019 e Fr. 2'100.- nel 2020) sono inferiori alla

differenza calcolata fra le spese riconosciute e i redditi computabili per

quegli anni (Fr. 3'685.- rispettivamente Fr. 3'529.-).

È quindi a giusta ragione che, in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC, l'amministrazione

non le ha rimborsato i costi citati.

2.13

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il

ricorso va pertanto respinto.

2.14

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni

complementari e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito alle

spese, la procedura deve essere gratuita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti