33.2021.8
Confermata valutazione al valore venale di fondi agricoli,poiché chiara,concludente e affidabile vista la banca dati più specifica e ampia di cui l'Ufficio Stima dispone e vista la maggiore esperienza in vendite di fondi agricoli.D d'abitazione non computato come reddito.No rimborso spese dimalattia
27 settembre 2021Italiano34 min
i Cantoni possono fissare importi massimi, che per le persone che vivono in un
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2021.8
TB
Lugano
27 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 maggio 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Dal 16 ottobre 2019 (doc. C) RI
1, 1931, è degente in maniera definitiva presso la Casa __________ di __________
e a fine gennaio 2020 (doc. 1-8/25) ha fatto richiesta di prestazioni
complementari.
1.2. Il 27 marzo 2020 la Cassa
cantonale di compensazione ha chiesto all'Ufficio stima di peritare al valore
venale i suoi 16 fondi (doc. 3) e l'immobile che nel 2007 ha donato alla figlia
(doc. 4).
Sulla scorta degli importi che il perito le ha comunicato il 9
aprile 2020 (docc. 6 e 8), l'amministrazione ha stabilito con decisione del 13
agosto 2020 (doc. V/3) che, tenuto conto della proprietà fondiaria secondaria
di Fr. 112'170.-, data un'eccedenza di redditi dal 1° novembre 2019 l'assicurata
non aveva diritto alle prestazioni complementari.
1.3. Con decisione su opposizione
del 7 maggio 2021 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione
del 10 settembre 2020 (doc. V/2) dell'assicurata, che ha contestato il valore
venale dei fondi ritenuto dalla Cassa e sostenuto che erroneamente le spese per
medicine, ricovero in ospedale e partecipazioni ai costi assunte nel 2019 e nel
2020 non siano state computate.
L'amministrazione ha osservato di avere chiesto all'Ufficio stima
di peritare gli immobili che l'interessata, trasferitasi a vivere in casa per
anziani, non utilizza (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Il 22 marzo 2021 detto Ufficio ha preso posizione sulle censure
dell'opponente, confermando il valore di ciascun fondo.
Sul conteggio delle spese mediche nel fabbisogno dell’assicurata,
la Cassa ha ricordato che l'elenco dei costi computabili nelle spese
riconosciute dall'art. 10 LPC è esaustivo e che il fabbisogno vitale serve alle
persone non collocate in istituto proprio per sopperire a questi costi. Ad ogni
modo, in virtù dell'art. 14 cpv. 3 lett. b LPC l'interessata ha diritto al
rimborso di al massimo Fr. 6'000.- per spese di malattia e di invalidità ma,
nel suo caso, soltanto nella misura in cui superino le eccedenze di reddito di
Fr. 3'685.- nel 2019 e di Fr. 3'529.- nel 2020 (art. 14 cpv. 6 LPC).
1.4. L'8 giugno 2021 (doc. I) RI 1,
patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al Tribunale chiedendo di riconoscerle
il diritto alle PC dal 1° novembre 2019 "nella
misura necessaria a coprire il proprio ammanco, vale a dire almeno fr. 520.- al
mese, con riserva di adeguamento a dipendenza di ulteriori accertamenti, nonché
il rimborso delle spese mediche sostenute.".
La ricorrente ha contestato nuovamente il valore venale della
proprietà fondiaria secondaria calcolato dalla Cassa cantonale di compensazione
in Fr. 112'170.-, sulla base della perizia dell'Ufficio stima effettuata senza
esperire un sopralluogo e quindi senza tenere conto dell'effettiva situazione
dei fondi. Per quanto concerne gli 11 terreni agricoli situati a __________ fuori
zona edificabile, l'assicurata ha evidenziato che si tratta di terreni in
pendenza, talvolta impervi, la cui attrattività è praticamente nulla.
Il valore di tali fondi viene fissato dalla Sezione dell'agricoltura,
che per i fondi in zona, posti in una analoga situazione, ha fissato il prezzo
massimo di circa Fr. 0,30/mq.
Pertanto, il valore totale dei fondi nn. 253, 254, 258, 283, 494,
501, 539, 663, 703, 709 e 710 RFD di __________ è di al massimo Fr. 5'888,70.
Per i 144 mq della part. n. 237 RFD di __________, benché in zona
edificabile, secondo l'insorgente non è stato considerato che essa è gravata da
un vincolo di piano regolatore essendo posta in zona AEP senza avere ricevuto
un'indennità (doc. F), perciò il suo valore è pressoché nullo o, al limite, ha
un valore commerciale di Fr. 5.-/mq, per complessivi Fr. 720.-.
La part. n. 321 RFD di __________ è costituita da un diroccato che
è inutilizzabile (doc. G), perciò il suo valore corrisponde al valore del fondo
di 14 mq, pari a Fr. 140.-.
Le stalle edificate sulle part. nn. 304, 357 e 358, che erano a
suo tempo usate quale deposito per il fieno, ubicate nel medesimo comune, sono
vetuste, non allacciate all'acqua potabile e prive di impianto elettrico.
Appare perciò equo considerare un valore commerciale massimo di Fr. 20'000.-
per ciascuna e quindi di complessivi Fr. 60'000.-.
Il valore venale della sostanza immobiliare della ricorrente
ammonta pertanto a Fr. 66'448,70, importo che è inferiore al limite legale di
Fr. 100'000.- per avere diritto a percepire le PC. Dedotta poi la franchigia di
Fr. 30'000.- e ritenuto 1/5, la quota parte di sostanza imputabile è di Fr. 7'297,74
e quindi il reddito computabile è di Fr. 32'785,74.
Per le spese riconosciute, occorre ritenere la retta giornaliera
di Fr. 84.- pari a Fr. 30'660.- annui, lo spillatico di Fr. 190.- al mese
rispettivamente di Fr. 2'280.- annui e il premio di cassa malati di Fr. 6'035,40
(doc. D), per un totale di Fr. 38'980.-.
Si ha così un ammanco di almeno Fr. 6'194,24 che deve essere
coperto dal 1° novembre 2019 dalle prestazioni complementari, somma che va
considerata come importo minimo, riservato l'eventuale adeguamento qualora
fossero necessari ulteriori accertamenti. Ad ogni modo, questo importo non è
sufficiente per coprire la retta mensile della casa per anziani, che è di circa
Fr. 3'100.- al mese e quindi l'ammanco è di circa Fr. 1'000.-.
Occorre infine considerare le spese mediche che l'assicurata ha
sostenuto nel 2019, pari ad almeno Fr. 1'800.- e a Fr. 2'100.- nel 2020.
1.5. Chiesta (doc. III/1) e
ottenuta una proroga (doc. IV) avendo interpellato l'Ufficio stima (doc.
III/2), nella risposta del 15 luglio 2021 (doc. V) la Cassa cantonale di
compensazione ha proposto al TCA di respingere il ricorso e di confermare il
rifiuto delle PC, visto che i periti dell'Ufficio stima hanno confermato il
valore venale di Fr. 112'170.- per i 16 fondi dell'assicurata (doc. V/4).
1.6. Il 28 luglio 2021 (doc. VII)
l'insorgente ha integralmente contestato le considerazioni e i valori
attribuiti dall'Ufficio stima ai suoi fondi agricoli, riferendo che il prezzo
non esorbitante stabilito dalla Sezione dell'agricoltura in __________ è di
30-40 cts/ mq e che anche per i fondi esigui, aventi una superficie inferiore
ai 2'500 mq, si deve tenere conto che essi sono declivi e in parte ricoperti da
boscaglia, perciò non è ipotizzabile un prezzo di vendita superiore al loro
valore di stima ufficiale.
Per la particella n. 321, sebbene vi sia un portone, in disuso, si
tratta a tutti gli effetti di un diroccato, vista anche la vegetazione che è
cresciuta al suo interno e quindi il suo valore è nettamente inferiore a quello
stabilito dall'Ufficio stima.
1.7. La Cassa ha informato il 17
agosto 2021 (doc. IX) il Tribunale di non avere ulteriori considerazioni da
formulare.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Il
22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente Legge
sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma
delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
Si rileva che in caso di modifica della legge, il
diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari
di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;
DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;
STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di
fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF
8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento
del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo
disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF
121 V 97 consid. 1a).
In concreto, l'attribuzione di prestazioni
complementari concerne gli anni 2019 e 2020, perciò le modifiche del 22
marzo 2019 non sono applicabili. Le norme poste a fondamento del presente
giudizio sono dunque quelle vigenti fino al 31 dicembre 2020.
2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS.
L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
L'art. 10 cpv. 2 LPC riconosce alle
persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un
ospedale le spese seguenti:
" a. la
tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in
considerazione
a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. I Cantoni provvedono
affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una
dipendenza dall'assistenza sociale;
b. un importo
per le spese personali, stabilito dal Cantone.".
Sia alle persone che vivono che
a quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale, l'art. 10 cpv. 3 LPC riconosce le seguenti spese:
" a. spese
per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione
malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;
l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la
copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 LPC enumera
esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili
(cpv. 1) vi sono:
" b. i
proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60
000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a
una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite,
le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;".
L'art. 11 cpv. 2 LPC precisa
che per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni
possono fissare l'importo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c.
Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.
La Legge di applicazione della
Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione
federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) del 23 ottobre
2007, prevede all'art. 3a che per le persone che vivono in un istituto o in un
ospedale sono computabili come reddito:
a) 1/5 della
sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui
all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC;
b) 1/10 della
sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i superstiti,
nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
2.4. Nei fogli di calcolo alla
base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato la somma
di Fr. 112'170.- a titolo di proprietà fondiaria secondaria.
L'amministrazione ha dato mandato all'Ufficio stima di peritare i
fondi di proprietà dell'assicurata al valore venale conformemente all'art. 17
cpv. 4 OPC-AVS/AI e si è fondata sull'ammontare di Fr. 112'170.- stabilito
complessivamente per i 16 immobili ubicati nel Comune di __________.
La ricorrente sostiene invece che l'importo relativo alla sua
sostanza immobiliare debba essere modificato in Fr. 66'448,70, dovendo
considerare dei parametri inferiori di valutazione per ciascun fondo,
considerato che si tratta per la maggior parte di fondi agricoli situati fuori
zona edificabile, in pendenza e taluni addirittura impervi, mentre un'altra
particella è praticamente un diroccato e altre tre sono delle vetuste stalle in
disuso che hanno un valore commerciale massimo di Fr. 20'000.- l'una.
Il TCA deve quindi analizzare se gli importi
relativi agli immobili dell'assicurata ritenuti nella decisione impugnata siano
corretti.
2.5. Per la determinazione del
valore dei 16 fondi della ricorrente fa stato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI,
vivendo essa dal 16 ottobre 2019 in casa per anziani e quindi non ne facendone
più uso.
Detto disposto prevede infatti che la sostanza immobiliare che non
serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
PC deve essere computata al valore corrente.
Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta l'art.
17 cpv. 4 OPC-AVS/AI il valore venale degli immobili di proprietà dell'assicurata
al valore esistente al momento in cui è insorto il diritto, e quindi nel 2019,
l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio stima. Infatti, secondo la prassi
dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il
valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un
ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di
stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio
(STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza,
sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni
complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI
1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida
detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il
nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione
immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale
ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
2.6. Nell'evenienza concreta, il 27
marzo 2020 (doc. 3) la Cassa cantonale di compensazione ha così invitato l'Ufficio
stima a peritare al valore venale, stato al 2019, i fondi nn. 237, 253, 254,
258, 283, 304, 321, 357, 358, 494, 501, 539, 663, 703, 709 e 710 RFD di __________
di proprietà dall'assicurata.
Il 9 aprile 2020 (doc. 8) l'Ufficio stima ha comunicato alla Cassa
di compensazione che i valori venali erano i seguenti:
n. 237: Fr. 1'400.- n. 253: Fr. 3'600.- n.
254: Fr. 2'700.-
n. 258: Fr. 1'300.- n. 283: Fr. 1'400.- n.
304: Fr. 27'000.-
n. 321: Fr. 5'500.- n. 357: Fr. 24'000.- n.
358: Fr. 28'000.-
n. 494: Fr. 4'000.- n. 501: Fr. 3'500.- n.
539: Fr. 3'400.-
n. 663: Fr. 4'200.- n. 703: Fr. 1'000.- n.
709: Fr. 580.-
n. 710: Fr. 590.-.
Il 10 settembre 2020 (doc. V/2) l'assicurata si è opposta alla
decisione formale di rifiuto delle prestazioni complementari del 13 agosto 2020
(doc. V/3), contestando le valutazioni peritali dell'Ufficio stima per i
terreni agricoli e per due stalle, che non dispongono di impianto elettrico e
di acqua potabile.
Invitato il 20 ottobre 2020 (doc. 18) a prendere posizione sulle
contestazioni dell'assicurata, il 22 marzo 2021 (doc. 22) l'Ufficio stima ha
affermato:
" Abbiamo
letto ed analizzato le argomentazioni contenute nello scritto dell'avv. RA 1
per conto della signora RI 1, e dal riesame delle nostre valutazioni vi sono
alcuni parametri che sono stati rivisti per il fondo n. 300 RFD __________.
In considerazione della situazione sanitaria (Covi-19), ricordiamo
che, di comune accordo con il vostro servizio amministrativo, la perizia era
stata eseguita d'ufficio.".
La decisione su opposizione del 7 maggio 2021 della Cassa
cantonale di compensazione ha perciò confermato il valore dei fondi peritati
dall'Ufficio stima che sono determinanti per il diritto dell'assicurata alle
prestazioni complementari (Fr. 112'170.-).
La ricorrente ha osservato che per i fondi nn. 253, 254, 258, 283,
494, 501, 539, 663, 703, 709 e 710 RFD di __________ il valore totale è di al
massimo Fr. 5'888,70, considerato che la Sezione dell'agricoltura, per degli
immobili posti in zona in una analoga situazione, ha fissato il prezzo massimo
di circa Fr. 0,30/mq. Per di più, si tratta di 11 terreni agricoli situati
fuori zona edificabile che sono in pendenza, talvolta impervi, la cui
attrattività è praticamente nulla.
Inoltre, secondo l'insorgente non è stato considerato che la part.
n. 237 RFD di __________, seppur in zona edificabile, è gravata da un vincolo
di piano regolatore essendo ubicata in zona per AEP (doc. F), perciò il valore
è pressoché nullo o, al limite, ha un valore venale di Fr. 5.-/mq e quindi di
Fr. 720.-.
La part. n. 321 RFD di __________ è costituita da un diroccato che
è inutilizzabile (doc. G) e dunque il suo valore corrisponde al valore del
fondo di 14 mq, ossia a Fr. 140.-.
Infine, le tre stalle presenti sulle part. nn. 304, 357 e 358 RFD
di __________, a suo tempo usate quale deposito per il fieno, oltre a essere
vetuste, non sono allacciate all'acqua potabile e sono prive di impianto
elettrico, perciò hanno un valore commerciale massimo ognuna di Fr. 20'000.- e dunque
di Fr. 60'000.-.
Ciò stante, secondo la ricorrente il valore venale totale della
sua sostanza immobiliare va fissato in Fr. 66'448,70.
Il 18 giugno 2021 (doc. III/2) la Cassa ha invitato l'Ufficio
stima a prendere posizione sulle contestazioni ricorsuali e il 30 giugno 2021
(doc. V/4) quest'ultimo si è così espresso:
" Risulta
necessario premettere che, le nostre ultime valutazioni del 22 marzo 2021, sono
state allestite senza sopralluogo in quanto, l'avvocato patrocinatrice, con
mail del 29 dicembre 2020, sconsigliava di andare sul posto a causa delle
abbondanti nevicate da poco verificatisi. Della documentazione fotografica
aggiornata ci era stata inviata dalla stessa.
Un sopralluogo è stato esperito il 30 giugno 2021. Per l'occasione
era presente la signora __________, collaboratrice dell'avvocato, alla quale
sono stati spiegati gli aspetti che riguardano le valutazioni fatte.
Fondi no. 253, 254, 258, 283, 494, 501, 539, 663, 703, 709 e
710 RFD __________
Questi fondi sono terreni agricoli situati fuori dalla zona
edificabile. Nel ricorso si fa riferimento al prezzo massimo non esorbitante
stabilito per le compravendite agricole. Questo prezzo, art. 66 cpv. 1 Legge
federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), è determinato dalla Sezione dell'agricoltura
e si applica ai fondi che soddisfano l'art. 2 cpv. 3 della summenzionata Legge.
Gli stessi, devono avere una superficie minima di 2'500 mq e, nella
fattispecie, solo al fondo n. 494 RFD __________, possono essere applicate le
disposizioni federali. In questo caso, il valore attribuito è di 1.00 chf/mq,
come indicato nella perizia.
Gli altri fondi, con superfici minori a 2'500 mq, sono detti fondi
esigui e, per gli stessi, il prezzo di contrattazione è libero. I valori
utilizzati sono prudenziali e vengono pertanto riconfermati.
Fondo n. 237 RFD __________
Il fondo 237 RFD si trova in zona edificabile ed è gravato da un
vincolo posto a livello comunale. Lo stesso è infatti in zona AEP (zona per
attrezzature ed edifici di interesse pubblico, vedi art. 45 NAPR di __________).
La valutazione per questa proprietà, con una superficie di 144 mq, è
riconfermata a 10 chf/mq, pari a un decimo del valore assegnato alla zona
edificabile senza vincoli pianificatori.
Fondo no. 321 RFD __________
Trattasi di un piccolo fondo di 14 mq sito in zona edificabile
contiguo all'oratorio di San Rocco. I muri della vecchia cantina sono ancora
presenti, come pure è presente il portone da cui vi si accede. La condizione
denota mancanza di manutenzione, ma la ridotta dimensione non giustifica un
aggiustamento, verso il basso, del valore del terreno. Si conferma quindi
quanto presentato.
Fondi no. 304, 357 e 358 RFD __________
Gli ultimi tre fondi in discussione si trovano in zona edificabile
e sono edifici tradizionali, un tempo utilizzati come stalle e/o fienili, con
possibilità di essere ristrutturati. Per la zona NV (zona del nucleo del
villaggio) sono infatti ammesse ricostruzioni, riattazioni e trasformazioni di
edifici esistenti (art. 42 NAPR di __________).
Nella valutazione si è tenuto conto delle potenzialità
edificatorie delle proprietà e, in base al confronto con altre situazioni
analoghe in posizioni simili, applicare un valore di 100 chf/mc per l'edificio
e 100 chf/mq per il terreno è ritenuto più che prudenziale.
Visto quanto precede, si ritiene che per le 16 proprietà discusse
nel ricorso vengano confermati i valori della perizia del 9 aprile 2020 e della
verifica del 22 marzo 2021. Il totale delle proprietà peritate rimane quindi di
chf 112'170.".
Alla risposta di causa l'amministrazione ha allegato questo parere
e nella replica del 28 luglio 2021 (doc. VII) l'assicurata ha contestato
integralmente le considerazioni dei periti e ha evidenziato di essere al
corrente che il prezzo non esorbitante stabilito dalla Sezione dell'agricoltura
in quella zona è di circa 30-40 cts/mq. Anche per i fondi esigui, con una
superficie inferiore ai 2'500 mq, pur essendo la contrattazione libera, si deve
tenere conto che essi sono declivi e in parte ricoperti di boscaglia, quindi il
loro valore venale non deve essere superiore al valore di stima ufficiale.
La Cassa di compensazione non ha ulteriormente interpellato l'Ufficio
stima su queste affermazioni.
2.7. Le valutazioni immobiliari
rese il 9 aprile 2020 dall'Ufficio stima, ulteriormente illustrate il 30 giugno
2021, sono chiare e concludenti e non v'è motivo di dubitare della loro
affidabilità e correttezza.
In effetti, il perito incaricato ha potuto effettuare un
sopralluogo dei fondi della ricorrente soltanto il 30 giugno 2021, dopo che ciò
non aveva potuto avere luogo nell'aprile 2020, in occasione della prima
valutazione, a causa della pandemia, e nel marzo 2021, in risposta all'opposizione,
a causa della copiosa neve presente in zona. Recentemente il perito ha quindi
potuto accertare di persona lo stato delle particelle e degli immobili in
contraddittorio alla presenza di una collaboratrice della rappresentante legale
dell'assicurata, visionando i terreni agricoli, le stalle fienile, la piccola
cantina e il mappale in zona edificabile con vincolo comunale.
Nella sua presa di posizione del 30 giugno 2021 l'esperta ha
spiegato come ha valutato gli edifici sui fondi nn. 304, 357 e 358 RFD di __________,
siti in zona edificabile. Essa ha precisato che le stalle presenti, che sono
degli edifici tradizionali (doc. G), possono essere ristrutturate e che quindi occorre
considerare le rispettive potenzialità di edificazione permesse dal piano
regolatore comunale relativo al nucleo del paese. Le possibilità di
ricostruzione, riattazione e di trasformazione sono dunque un ulteriore
elemento che ha concorso a determinare il valore cubico degli edifici presenti
e il valore al mq dei terreni su cui insistono, a cui si aggiungono tutte le
peculiarità rilevanti, quali l'ubicazione, il genere di costruzione, le
infrastrutture presenti, il piano regolatore comunale. I convincenti valori di
Fr. 27'000.-, di Fr. 24'000.- e di Fr. 28'000.- ribaditi dall'Ufficio stima
possono dunque essere fatti propri dalla scrivente Corte ed essere posti alla
base della determinazione della sostanza della ricorrente.
Nel suo secondo complemento l'Ufficio stima ha inoltre esposto la
situazione degli 11 mappali situati fuori zona edificabile, che consistono in
terreni agricoli di dimensioni inferiori ai 2'500 mq, eccetto per il fondo n.
494, sempre RFD di __________, per il quale, e per esso soltanto, in virtù dell'art.
2 cpv. 3 LDFR ("La presente legge non si
applica ai fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se
si tratta di altri terreni, non facenti parte di un'azienda agricola.")
è applicabile la norma federale sul prezzo d'acquisto esorbitante (art. 66: 1 Il prezzo d'acquisto è esorbitante se supera di oltre
il 5% il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli paragonabili della
stessa regione durante gli ultimi cinque anni. 2 I Cantoni possono aumentare
questa percentuale sino al 15% al massimo nella loro legislazione.),
compito che nel Cantone Ticino è delegato alla Sezione dell'agricoltura.
Sulla base di questa particolare circostanza, per questo fondo il
perito ha stabilito il prezzo di Fr. 1.-/mq.
Per le altre proprietà, di dimensioni minori, tenuto conto che la
LDFR non è applicabile e che quindi il concetto del prezzo d'acquisto
esorbitante non fa stato, ma vale il principio della libera contrattazione, il
perito ha fissato in Fr. 2.-/mq il prezzo dei terreni agricoli nn. 253, 254,
258, 283, 501, 539 e 663, mentre in 50 cts/mq il valore dei fondi nn. 703, 709
e 710, tutti RFD di __________.
Senza mettere in dubbio i valori di 30-40 cts/mq con cui la
rappresentante della ricorrente ha avuto modo di confrontarsi in compravendite
simili nella zona, il TCA ritiene, nello specifico caso, che la banca dati di
cui l'Ufficio stima dispone relativa ad altre valutazioni di terreni agricoli
nella stessa zona o in zone simili, sia più specifica e più ampia e dunque esso
possa avere un'esperienza maggiore in ambito di contrattazioni per fondi esigui
quali le 10 di proprietà dell'assicurata.
Per tale ragione, non vi sono validi elementi per mettere in
dubbio i valori venali di ciascun immobile determinati dalla perita il 9 aprile
2020 e ribaditi sia il 22 marzo 2021 sia il 30 giugno 2021, e quindi anche dopo
avere esperito un sopralluogo.
Per quanto concerne il mappale n. 237 RFD di __________ inserito
in zona per attrezzature ed edifici di interesse pubblico, che secondo la
ricorrente avrebbe un valore quasi nullo o, al massimo, di Fr. 5.-/mq, la perita
ha confermato l'esistenza del vincolo comunale di piano regolatore a cui è
sottoposto e ne ha tenuto conto nella sua valutazione. Infatti, ha considerato
il valore di un decimo del valore che avrebbe un fondo posto in zona
edificabile senza vincoli pianificatori.
Pertanto, ha ritenuto un valore venale di Fr. 10.-/mq in luogo di
Fr. 100.-/mq, valore che peraltro corrisponde al prezzo dei terreni siti in
zona edificabile sui quali insistono le tre stalle fienili.
Infine, per il piccolo fondo di 14 mq posto in zona edificabile
accanto all'oratorio, la perita ha precisato che la costruzione che vi è edificata
è una vecchia cantina, i cui muri sono ancora eretti e tuttora è munita di una porta
dalla quale è possibile accedervi. Per questi motivi, la circostanza, sollevata
dalla ricorrente, che all'interno vi è cresciuta della vegetazione, non ne fa
tuttavia ancora un diroccato, ossia un edificio che non ha più valore. Neppure
l'assenza di manutenzione del luogo, che risulta trascurato come riconoscibile dalle
fotografie allegate al ricorso (doc. G), può portare il TCA a scostarsi dall'importo
di Fr. 5'500.- determinato dal perito.
Tutti i valori delle proprietà fondiarie dell'assicurata sono
stati dunque confermati dall'Ufficio stima anche dopo le critiche della
ricorrente e dunque la scrivente Corte, non avendo validi motivi per
scostarsene, vi si attiene integralmente, senza che occorra effettuare un
sopralluogo né fare erigere una nuova perizia come richiesto dall'insorgente
(doc. VII).
Questo Tribunale, in virtù del principio dell'apprezzamento
anticipato delle prove, prescinde infatti dal dare seguito alla richiesta di
parte ricorrente, ritenuto che le valutazioni dei suoi immobili hanno potuto
essere chiarite sufficientemente e adeguatamente con l'ausilio delle
valutazioni dell'Ufficio stima, che a sua volta ha preso in considerazione le
censure mosse dall'assicurata, sia di carattere personale che tecnico.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.
29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c).
La documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione
della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti, segnatamente una nuova perizia da parte di un perito
neutro come pure il sopralluogo delle proprietà fondiarie in oggetto.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un'esperta.
Il valore venale determinate va pertanto stabilito in Fr. 112'170.-.
2.8. In merito agli immobili della
ricorrente, va osservato che nel 2007 essa ha donato alla figlia la part. n.
300 RFD di __________ e che vi ha costituito, a suo favore, un diritto di
abitazione, che è decaduto con la sua cancellazione avvenuta con l'entrata
definitiva in casa per anziani (doc. 1-22/25).
Il 27 marzo 2020 (doc. 5) l'amministrazione ha dato separato
mandato all'Ufficio stima di stabilirne il valore venale, stato al 2007 e dapprima
la perita l'ha fissato il 9 aprile 2020 (doc. 5) in Fr. 200'000.-, poi il 22
marzo 2021 (doc. 22-7/18) l'ha ridotto a Fr. 165'000.-.
Come rettamente concluso dalla Cassa di compensazione, questo
immobile rispettivamente il suo valore venale non può essere considerato per
calcolare il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente. Infatti,
gli elementi della sostanza su cui il beneficiario delle PC è titolare di un
diritto d'abitazione non sono presi in considerazione, giacché i beni gravati
da un diritto d'abitazione non sono imputabili né all'usufruttuario né al
proprietario della sostanza (N. 3443.06 DPC) (STCA 33.2012.1 del 12 aprile
2013; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011).
Inoltre, in specie nemmeno il controvalore del
diritto reale che vi è stato costituito può essere computato come
reddito nel calcolo delle prestazioni complementari, l'assicurata non potendone
più fare uso per delle ragioni di salute.
In merito al diritto d'abitazione, la dottrina precisa, infatti,
che non si estingue per il solo fatto di non essere esercitato. Ma se è
accertato che il suo beneficiario non è più definitivamente in grado di
esercitarlo, per esempio perché ha dovuto essere ospitato in una casa per
anziani, il proprietario può domandarne la radiazione sulla base dell'art. 736
o 976 CC.
È anche possibile che il non esercizio del diritto permette di
dedurne una rinuncia per atti concludenti (Steinauer, Les droits réels, Tome
III, 4a ed. Berna 2012, n. 2505a; Stucker Cédric/ Delgado Danilo, Les conséquences d'un
dessaisissement - La perspective des prestations complémentaires à l'AVS/AI,
in: Der schweizer Treuhänder, 2010, pag. 514).
Per contro, la giurisprudenza precisa che l'impedimento per dei
motivi di salute per il richiedente di esercitare l'usufrutto di cui è titolare
non giustifica di escludere il valore di questo diritto dal calcolo dei
redditi determinanti. In effetti, l'assicurato è libero di
trasferire a un terzo l'esercizio del suo usufrutto (STF P 43/09 del 2 marzo
2000: "qu'il
n'est dès lors pas discutable qu'elle s'est dessaisi d'un revenu; que l'empêchement
pour l'intéressée d'exercer l'usufruit dont elle titulaire pour des raisons de
santé ne justifie pas d'exclure la valeur de ce droit du calcul de son revenu
déterminant; qu'en effet, il était loisible à l'assurée de transférer à un
tiers l'exercice de son usufruit (art. 758 CCS);").
2.9. Per
determinare la sostanza computabile, l'insorgente ha proposto un calcolo che
non può essere seguito, non soltanto perché ha quale punto di partenza un
valore venale totale di Fr. 66'448,70, ma anche perché si riferisce a
parametri che sono contenuti nelle norme legali in vigore dal 1° gennaio 2021
che, però, come esposto in ingresso, non sono applicabili al caso concreto.
Per contro, il calcolo effettuato
dalla Cassa cantonale di compensazione, che parte da una proprietà fondiaria
secondaria di Fr. 112'170.- e che si basa sulle franchigie in essere fino al 31
dicembre 2020 (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) e sulla specificità valida nel
nostro Cantone per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale che
sono beneficiarie di rendite di vecchiaia (art. 3a LaLPC), è corretto e come
tale va confermato.
2.10. Nella decisione impugnata, la
Cassa ha computato all'insorgente dal 1° novembre al 31 dicembre 2019 gli importi
di Fr. 5'856.- quale premio forfettario per l'assicurazione malattie, Fr. 30'660.-
per il soggiorno in istituto e Fr. 2'280.- per le spese personali, per delle
spese riconosciute complessive di Fr. 38'796.-.
Dal 1° gennaio 2020 le spese sono aumentate a Fr. 38'952.-, stante
il premio forfettario di Fr. 6'012.- per l'assicurazione malattie. La tassa di
soggiorno è rimasta invece invariata.
La ricorrente ha quantificato le sue spese in Fr. 38'980.-,
conteggiando un premio di cassa malati di Fr. 6'035,40 come da polizza
assicurativa 2020 (doc. D).
L'art. 3 LaLPC dispone quanto segue:
" 1Se il premio
effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all'AVS/AI
al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall'Ordinanza
del Dipartimento federale dell'interno valida per l'anno di riferimento, è
riconosciuto il premio effettivamente dovuto.
2Se
il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari
all'AVS/AI al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario
previsto dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno valida per l'anno
di riferimento, è riconosciuto il premio forfettario.".
È quindi corretto che, in specie, l'amministrazione abbia tenuto
conto del premio forfettario di Fr. 6'012.-, inferiore al premio che l'assicurata
doveva effettivamente versare alla sua cassa malati.
2.11. Da quanto precede discende che
le poste e gli importi computati dalla Cassa cantonale di compensazione nei
fogli di calcolo PC per determinare il diritto dell'assicurata alle prestazioni
complementari vanno integralmente confermati.
Di conseguenza, stabiliti dal 1° novembre 2019 dei redditi
computabili di Fr. 42'481.- e delle spese riconosciute di Fr. 38'796.- rispettivamente
dal 1° gennaio 2020 di Fr. 42'481.- e di Fr. 38'952.-, in entrambi i periodi si
è quindi in presenza di un'eccedenza di redditi, pari a Fr. 3'685.- nel 2019 e
a Fr. 3'529.- nel 2020. Ne discende che la ricorrente non ha diritto alle
prestazioni complementari (art. 9 cpv. 1 LPC).
2.12. Riguardo alla richiesta
ricorsuale di tenere conto delle spese mediche che l'assicurata ha sostenuto
nel 2019 (Fr. 1'800.-) e nel 2020 (Fr. 2'100.-), la Cassa cantonale di
compensazione ha giustamente rilevato che l'art. 14 cpv. 3 lett. b LPC dispone
che per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla
prestazione complementare annua, definite al capoverso 1 (a. di dentista; b. di aiuto, di cure e di assistenza a
domicilio e in strutture diurne; c. di cure balneari e rigeneratrici ordinate
dal medico; d. per diete; e. di trasporto al più vicino luogo di cura; f. di
mezzi ausiliari; e g. di partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal),
Fatti
i Cantoni possono fissare importi massimi, che per le persone che vivono in un
istituto o in un ospedale non possono essere inferiori a Fr. 6'000.-.
Tuttavia, poiché in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LPC sono soltanto i
beneficiari di prestazioni complementari che hanno diritto al rimborso delle
spese di malattia e di invalidità, l'assicurata, che non ha diritto alle PC,
non rientra in questa cerchia di persone.
Di conseguenza, di principio l'insorgente non ha diritto ad alcun
rimborso.
L'art. 14 cpv. 6 LPC prevede però per le persone che in seguito a
un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare
annua, che hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che
superano l'eccedenza dei redditi.
Ciò significa che né per l'anno 2019 né per l'anno 2020 la
ricorrente ha diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità a cui
ha fatto fronte, giacché le spese per le medicine, di ricovero in ospedale e di
partecipazione ai costi di malattia che afferma di avere sostenuto negli anni
Considerandi
in esame (Fr. 1'800.- nel 2019 e Fr. 2'100.- nel 2020) sono inferiori alla
differenza calcolata fra le spese riconosciute e i redditi computabili per
quegli anni (Fr. 3'685.- rispettivamente Fr. 3'529.-).
È quindi a giusta ragione che, in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC, l'amministrazione
non le ha rimborsato i costi citati.
2.13
Sulla scorta delle
considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il
ricorso va pertanto respinto.
2.14
Il 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni
complementari e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito alle
spese, la procedura deve essere gratuita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti