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Decisione

33.2021.9

Se A. parzialmente invalida non lavora, vale presunzione di rinuncia di reddito. Tale presunzione può essere rovesciata se comprova che circostanze oggettive e soggettive estranee a invalidità hanno reso impossibile conseguire tale reddito. Durante procedura revisione AI A. deve cercare lavoro

29 novembre 2021Italiano86 min

avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti dall'esercizio

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2021.9

TB

Lugano

29 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 giugno 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Beneficiaria di prestazioni

complementari all'AI dal 2006 (doc. 17) e proveniente il 1° ottobre 2020 dal

Cantone __________, dove ha soggiornato alcuni mesi e ha ottenuto le PC (doc.

F), il 21 ottobre 2020 (doc. 171) RI 1, 1968, ha ripresentato una richiesta di

prestazioni complementari alla Cassa cantonale di compensazione, indicando di

ricevere soltanto una mezza rendita di invalidità di Fr. 606.- al mese e una

rendita della previdenza professionale di Fr. 325.- mensili.

1.2. Il 20 novembre 2020 (doc. H)

la Cassa di compensazione ha informato l'assicurata, visto che non risultava

esercitare un'attività lucrativa, che nel calcolo della prestazione

complementare doveva computare un reddito da attività lucrativa netto minimo

graduato secondo la tabella indicata, ma che si poteva prescindere dal

computare tale reddito ipotetico se avesse percepito le indennità di

disoccupazione, perciò l'ha invitata ad annunciarsi all'Ufficio regionale di

collocamento.

1.3. Con decisione del 4 gennaio

2021 (doc. I) la Cassa cantonale di compensazione ha attribuito all'assicurata

una prestazione complementare di Fr. 361.- per i mesi da ottobre a dicembre

2020 (oltre al pagamento del premio forfettario dell'assicurazione malattia di

Fr. 532.-) e pure dal 1° gennaio 2021 (più Fr. 544.- per il premio LAMal

direttamente pagato alla Cassa malati).

Quali entrate l'amministrazione ha computato, oltre alla rendita

AI di Fr. 7'260.- e alla rendita LPP di Fr. 3'900.-, un reddito ipotetico da

lavoro di Fr. 19'450.- per il 2020 e di Fr. 19'610.- per il 2021.

Il diritto alle PC per il 2021 è stato confermato in Fr. 361.- con

decisione del 29 marzo 2021 (doc. L).

1.4. A seguito del colloquio

telefonico avuto con l'assicurata il giorno precedente, il 14 gennaio 2021

(doc. P) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la correttezza del

computo del reddito ipotetico da lavoro, "così

come già conteggiato nella decisione del Servizio sociale del Canton __________"

e ha precisato che visto che la sua totale inabilità lavorativa ha comportato

una domanda di revisione del grado di invalidità, avrebbe adeguato il diritto

alle PC retroattivamente al momento della modifica del diritto all'AI. Ciò

significava che se avesse avuto diritto a una rendita intera di invalidità avrebbe

stralciato il reddito ipotetico.

1.5. Il 4 febbraio 2021 (doc. M) l'assicurata

si è opposta alla riduzione del suo diritto alle prestazioni complementari,

chiedendo di non computarle un reddito ipotetico da lavoro, poiché era in

attesa che l'Ufficio assicurazione invalidità aumentasse il suo grado di

invalidità e le concedesse una rendita intera stante la certificata inabilità

lavorativa totale per motivi psichici (doc. O). È perciò incomprensibile che le

sia stato computato un reddito ipotetico da lavoro e che le si sia chiesto di

iscriversi in disoccupazione per potere essere collocata se non voleva farsi

imputare un reddito, ciò che è contrario all'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Con

una PC di Fr. 361.- l'interessata si trova in gravi difficoltà economiche,

tanto che ha chiesto le prestazioni assistenziali.

1.6. Con decisione su opposizione

del 21 giugno 2021 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

e confermato il principio del computo di un reddito ipotetico da lavoro in

virtù dell'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC e dell'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI.

Infatti, l'assicurata non ha prodotto alcuna ricerca di lavoro, né ha asserito

esservi degli elementi estranei all'invalidità che le impedivano di utilizzare

la capacità lavorativa residua stabilita dall'Ufficio AI e quindi si è limitata

a sostenere di non essere in grado di raggiungere l'importo limite a causa del

suo stato di salute. L'amministrazione non può di conseguenza scostarsi dal

principio secondo cui per le condizioni di salute e la capacità lavorativa

degli assicurati essa è vincolata alla valutazione effettuata dall'Ufficio AI e

meglio all'ultimo grado di invalidità stabilito mediante decisione cresciuta in

giudicato.

Pertanto, ad oggi fa stato la presunzione secondo cui l'assicurata

può conseguire un reddito che deve essere computato nei suoi redditi, malgrado

la dr.ssa med. __________ abbia indicato negli ultimi anni un peggioramento del

suo stato di salute, che però non è stato considerato nel calcolo delle PC

effettuato nel Canton __________ nel 2020.

Stante dunque un grado di invalidità del 52%, è corretto avere

computato un reddito minimo giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, l'interesse

pubblico ad evitare il versamento di prestazioni indebite essendo preponderante

rispetto all'interesse dell'assicurata di non fare capo, nel frattempo, all'assistenza.

Qualora dovesse poi essere effettivamente riconosciuto dall'Ufficio AI un

peggioramento dello stato di salute tale da giustificare un differente grado di

invalidità e quindi l'applicazione della lettera c e non b dell'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI o addirittura il mancato computo di un reddito ipotetico, il diritto

alla PC sarà adeguato e se del caso retroattivamente a quando è stata

riconosciuta la modifica del grado AI (N. 3424.10 DPC).

Ritenendo, infine, che le regole sul computo di un reddito ipotetico

erano note ormai da almeno un anno (cfr. decisione valida da febbraio 2020) e

dove a fronte del computo di un reddito ipotetico anche da parte della Cassa si

è in sostanza trattato di comunicare un preteso peggioramento dello stato di

salute, non sono date le condizioni per concedere il gratuito patrocinio in

sede amministrativa.

1.7. Il 23 agosto 2021 (doc. I) RI

1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha postulato al TCA in via principale di

riconoscerle le prestazioni complementari senza computare un reddito ipotetico

e in via subordinata di rinviare gli atti alla Cassa per valutare dal profilo

medico l'effettiva capacità lavorativa.

In entrambi i casi, la ricorrente ha chiesto il gratuito

patrocinio per la sede amministrativa e giudiziaria.

L'insorgente ha sostenuto, producendo i certificati della dr.ssa __________

che attestano una totale inabilità lavorativa dal lato psichico (doc. O), che

non era in grado di mettere a frutto la capacità di guadagno riconosciuta dall'Ufficio

AI e che quindi non le si può computare un reddito ipotetico da lavoro.

Al beneficio di una mezza rendita AI dal 1° giugno 2012, nel 2018

è stata avviata d'ufficio una revisione che è sfociata in una perizia

pluridisciplinare e conferma del grado di invalidità. L'Ufficio AI si è però

reso conto che era necessaria una nuova valutazione psichiatrica e al momento

dell'inoltro del ricorso erano in corso nuovi esami medici. L'assicurata ha

tuttavia indicato che v'erano agli atti numerosi certificati medici che

attestavano già la sua incapacità lavorativa, ma che la Cassa di compensazione

continua a ritenere possibile che essa possa effettivamente lavorare in ragione

del 50% e che quindi ciò giustifichi il computo di un reddito ipotetico,

portandola così in una situazione di indigenza. A fronte di prestazioni

complementari pari a Fr. 361.-, essa percepisce infatti delle prestazioni

sociali in ragione di Fr. 1'291.- al mese.

A suo dire, gli elementi per scostarsi dalla presunzione dell'art.

14a OPC-AVS/AI sono dati. Non va dimenticato che l'Ufficio AI sta accertando

ulteriormente la situazione non avendo preso in considerazione il peggioramento

del quadro psichico e quindi già solo per questo fatto la Cassa avrebbe dovuto

essa stessa approfondire la sua reale capacità di svolgere un'attività

lucrativa e di conseguire un reddito ipotetico disponendo una visita medica.

Essa avrebbe potuto comunque considerare il certificato medico della curante prodotto

prima della crescita in giudicato della decisione sulle PC anziché basarsi

sulla decisione dell'Ufficio AI che, però, è in corso di modifica. È

impensabile che a 53 anni e non più attiva da 9 anni, la ricorrente torni a

fare la cameriera, sia a causa dei suoi disturbi psicofisici sia per la quasi

impossibilità di trovare attualmente un posto di lavoro.

Sul fatto che la decisione del Cantone __________ non sia stata

impugnata, l'insorgente ha osservato di avervi soggiornato solo per alcuni

mesi, di non sapere il tedesco e di non avere capito il metodo di calcolo; era

perciò in buona fede.

L'assicurata ha dunque rimproverato all'amministrazione di avere

applicato l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI in modo schematico e automatico, facendo

astrazione delle circostanze concrete, poiché non ha considerato che è in

attesa di una rivalutazione del grado d'invalidità e che è in possesso di un certificato

medico che attesta una totale inabilità lavorativa.

1.8. Nella risposta del 7

settembre 2021 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al

Tribunale di respingere il ricorso confermando il contenuto della decisione

impugnata, giacché l'assicurata ha sostanzialmente riproposto le medesime

argomentazioni sollevate con l'opposizione.

1.9. Il 20 settembre 2021 (doc.

VI) l'insorgente ha indicato che erano in corso le perizie mediche nell'ambito

della rivalutazione del suo grado di invalidità e che parallelamente era in

cura per problemi psichici e fisici (docc. T, U e V) e che la settimana

seguente si sarebbe sottoposta a un intervento alle gambe (doc. Z). In alcun

modo può quindi mettere a profitto la capacità di guadagno che la Cassa di

compensazione le riconosce e dunque il computo di un reddito ipotetico non è

corretto.

1.10. La Cassa di compensazione ha

osservato il 4 ottobre 2021 (doc. VIII) che il reclamato peggioramento dello

stato di salute della ricorrente era ancora al vaglio dell'Ufficio AI e che non

era possibile scostarsi dal principio che la Cassa è vincolata, per le

condizioni di salute e la capacità lavorativa della ricorrente, alla

valutazione effettuata dall'Ufficio AI e meglio al grado di invalidità da

ultimo stabilito mediante decisione cresciuta in giudicato. Un reddito minimo

stabilito sulla base dell'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI stante un grado AI

del 50% deve dunque essere computato alla ricorrente quale reddito

privilegiato.

L'amministrazione ha altresì ricordato che le PC non vanno mai

versate quali prestazioni anticipate, mentre potranno essere riviste secondo le

risultanze della revisione AI in atto. Ritenuto che in caso di aumento della

rendita AI il nuovo importo andrà inserito nei redditi dell'assicurata, non

sarebbe corretto stralciare oggi il reddito ipotetico, ma non computare la

nuova rendita AI.

1.11. Il 15 ottobre 2021 (doc. X) l'assicurata

ha contestato quanto indicato dall'amministrazione e si è riconfermata nel suo

ricorso, rilevando che al momento della richiesta delle prestazioni

complementari essa era, ed è, inabile al lavoro al 100% come attestato dalla

psichiatra curante, perciò è del tutto ingiustificato imputarle un reddito

ipotetico. Indipendentemente dalla nuova decisione che l'Ufficio AI emetterà -

gli esami medici peritali erano appena terminati -, la decisione della Cassa

non è corretta e deve essere rivista.

1.12. La Cassa di compensazione ha

comunicato al TCA il 25 ottobre 2021 (doc. XII) di non avere ulteriori

considerazioni da formulare e la ricorrente non si è più espressa (doc. XIII).

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. Il

22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente

Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma

delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Si rileva che in caso di modifica della legge, il

diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni

particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398

consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010,

consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di

uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF

8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento

del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo

disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF

121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22

marzo 2019 (Riforma delle PC) dispongono al capoverso 1 che il diritto

anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della

modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma

delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione

complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare

annua.

Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica

del 20 dicembre 2019 prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari

che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma

delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art.

10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni

transitorie della modifica del 22 marzo 2019.

In concreto, l'attribuzione di prestazioni

complementari concerne gli anni 2020 e 2021 e, conformemente

alle citate Disposizioni transitorie, la Cassa di compensazione

ha effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del vecchio e del nuovo

diritto (doc. L) e non è risultata una modifica del diritto alle PC della

ricorrente. Di principio, per il diritto alle PC per i mesi da ottobre a

dicembre 2020 fanno stato le norme vigenti fino al 31 dicembre 2020, mentre le

modifiche del 22 marzo 2019 e del 20 dicembre 2019 sono applicabili dal 1° gennaio

2021. Ad ogni modo, alla base dell'oggetto della lite v'è una norma che non è

mutata.

2.3. Oggetto del contendere è sapere

se, ed eventualmente in quale misura, debba essere conteggiato un reddito

ipotetico da lavoro nei redditi computabili dell'assicurata.

Secondo l'amministrazione, il grado di invalidità del 52% le

permette comunque di svolgere un'attività lucrativa e quindi di aumentare i

suoi redditi, ma poiché l'interessata non ha prodotto alcuna ricerca di lavoro

e non ha dimostrato sforzi sufficienti per trovare un posto di lavoro, né ha

affermato esservi elementi estranei all'invalidità che le impediscono di

mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua e non ha così ridotto il

danno economico derivante dall'invalidità, allora le si deve computare un

reddito ipotetico in virtù dell'art. 9 cpv. 5 LPC in connessione con l'art. 14a

cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, pari a Fr. 19'540.- per il 2020 e a Fr. 19'610.- per

l'anno 2021.

Considerato che è pendente una domanda di revisione del grado AI, il

certificato medico prodotto che attesta un'inabilità lavorativa del 100% per

motivi psichici non può essere ritenuto, dovendo la Cassa attenersi agli

accertamenti delle condizioni di salute e della capacità lavorativa effettuati

dall'Ufficio AI e stabiliti mediante decisione cresciuta in giudicato.

Per l'insorgente, invece, come chiaramente attestato dalla dr.ssa

med. __________, psichiatra curante, le sue condizioni di salute non le

permettono di svolgere nessuna attività lucrativa e dunque non è giustificato

computarle un reddito ipotetico. Spetta alla Cassa di compensazione, nell'attesa

che l'Ufficio AI decida sulla domanda di revisione del suo grado di invalidità,

accertare il suo reale stato di salute e la sua capacità lavorativa.

2.4. Dal 1° gennaio 2021 è stato

abrogato l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC relativo al computo come reddito dei

proventi e dei beni a cui l'assicurato ha rinunciato, siccome dettagliatamente

trattato nel nuovo art. 11a cpv. 1 LPC, secondo cui se una persona rinuncia

volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile,

il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è

retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a nLPC.

Come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale del 16

settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Riforma delle PC) (FF 2016 6777), il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC

disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha

rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione

conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia.

In particolare, si ipotizza una rinuncia solo nel caso in cui una

persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile.

Se invece una persona non può svolgere un lavoro remunerato per

motivi indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può essere

considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso si

verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto di

lavoro pur avendo compiuto gli sforzi necessari. Inoltre, si rinuncia al

computo di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui

non si possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad

esempio perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a

livello terziario).

Questa disposizione conferma pure la prassi vigente secondo la

quale i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel calcolo

delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti, ovvero solo per

due terzi e previa deduzione di una franchigia. Fanno eccezione i redditi

ipotetici dei coniugi.

Inoltre, con questa norma restano in vigore anche gli articoli 14a

e 14b OPC-AVS/AI, secondo cui nel caso delle persone parzialmente invalide e di

quelle vedove si presume che esse siano in grado di conseguire un determinato

reddito.

L'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC prevede infatti che il Consiglio

federale disciplina il "conteggio dei

proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da

persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni",

ciò che l'Esecutivo ha fatto, per quanto qui di interesse, con l'adozione dell'art.

14a OPC-AVS/AI che concerne il computo del reddito dell'attività lucrativa per

persone parzialmente invalide e che recita:

" 1 Agli

invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa

qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante.

2 Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il

reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

a. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo

l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un

grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

b. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per

un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;

c. ai due

terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali

secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per

cento.

3 Il capoverso 2 non è applicabile:

a. se l'invalidità

di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo

27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità

(OAI); o

b. se l'invalido

lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della

legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione

degli invalidi (LIPIn).".

Dal 1° gennaio 2021 il riferimento all'art. 27 OAI è stato

sostituito con un rinvio all'art. 28a cpv. 2 LAI.

L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c

LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da un'attività

lucrativa di assicurati parzialmente invalidi. Questa norma dispone, al suo

capoverso 1, che alle persone parzialmente invalide è di principio computato il

reddito da attività lucrativa che hanno effettivamente conseguito.

Per semplificare il procedimento la norma presume che, per gli

assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia possibile e

ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno stabilita dall'Ufficio

AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art. 14a cpv. 2 lett. a-c

OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro capacità di guadagno

residua, questa rinuncia a un reddito da attività lucrativa è ritenuta quale

reddito ipotetico da attività lucrativa (DTF 141 V 343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 153).

L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica

secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se

svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.

Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non

è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume

che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g

vLPC (DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019

consid. 4.3; Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).

Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,

che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il

fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono

quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno

o soprattutto non si dedica ad alcuna attività lucrativa.

Si tratta di importi netti, dai quali non devono essere dedotti né

Fatti

i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo

avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti dall'esercizio

di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 153).

Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività

lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito

minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile

prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività

lucrativa.

Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3

OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi

amministrativa.

2.5. Fra le ipotesi secondo cui a

un assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico

da attività lucrativa v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non

potere utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per le altre ipotesi

si veda: Carigiet/Koch, op. cit.,

pag. 153 e seg.).

La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere

confutata dal beneficiario della rendita AI. Egli può dimostrare che, benché

disposto a cercare un'attività lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o

soggettivi irrilevanti per la determinazione del grado di invalidità, quali l'età,

l'assenza di formazione e di conoscenze linguistiche, le circostanze personali

o la situazione del mercato del lavoro che rendono difficile o impossibile il

conseguimento di un reddito da attività lucrativa. Il reddito determinante per

il calcolo della prestazione complementare è il reddito ipotetico che l'assicurato

potrebbe effettivamente realizzare (DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF 140 V 267

consid. 2.2; DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V 156; STF 9C_515/ 2018 del 18 aprile

2019 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi

fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari

circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante

risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il

reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe

ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo

2019 consid. 4.3).

Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona

parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa

e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro

questa presunzione può essere rovesciata. Ciò significa che l'assicurato può

addurre che dei fattori senza importanza nell'ambito dell'assicurazione

invalidità gli impediscono di utilizzare la sua residua capacità di guadagno

teorica.

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) ha al riguardo osservato che vi sono dei casi in cui

l'assicurazione invalidità ha giustamente concesso solo una mezza rendita di

invalidità benché l'assicurato non fosse in grado, per motivi estranei all'invalidità,

di utilizzare effettivamente la capacità lavorativa residua. Se anche a queste

persone si dovesse computare il reddito ipotetico forfettario, ciò avrebbe per

conseguenza che l'art. 3 cpv. 1 lett f vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC fino al

31 dicembre 2020 e attuale art. 11a cpv. 1 LPC) sarebbe svuotato del suo

significato, perché questa norma prevede soltanto il computo di quei redditi a

cui l'assicurato ha rinunciato. Determinante per il calcolo delle prestazioni

complementari è quindi, anche sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel

reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente conseguire (DTF 117

V 153 consid. 2c; Valterio, op.

cit., pag. 135 e seg. N. 31 ad art. 11).

2.6. Si tratta dunque di esaminare

se la persona interessata è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul

piano economico, la capacità di guadagno che le è riconosciuta dall'AI

esercitando un'attività alla sua portata. Una tale soluzione non implica

tuttavia un esame automatico e sistematico di tutti gli assicurati parzialmente

invalidi a sapere se possano esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò

che concerne l'incapacità di lavoro causata dall'invalidità, le Casse di

compensazione e i giudici delle assicurazioni sociali devono di principio

attenersi alla valutazione dell'invalidità effettuata dal competente Ufficio

assicurazione invalidità (DTF 140 V 267 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20

marzo 2019 consid. 6.1; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 154).

Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC

non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per

valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si

pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie (DTF 140 V 267 consid.

5.1; Valterio, op. cit., pag. 135

N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 154).

È unicamente se l'assicurato parzialmente invalido invoca una

modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in giudicato

della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle prestazioni

complementari, che le Casse cantonali di compensazione, fondandosi sul grado

della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo stato di

salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 6.1; STF

8C_172/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 7.2; Valterio,

op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente

conseguire il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a

fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi

accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007

del 14 marzo 2008 consid. 5.3). Spetta loro istruire il caso conformemente all'art.

43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un certificato medico che attesta un

peggioramento del suo stato di salute; possono rinunciare ad effettuare degli

accertamenti quando questi documenti contengono tutte le informazioni

necessarie per pronunciarsi sulla capacità lavorativa indicando il motivo, il

grado e la prevista durata dell'incapacità lavorativa (STF 8C_172/2007 del 6

febbraio 2008 consid. 8; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 155). Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti

medici non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità,

devono almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza

probante e invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i

dati necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008 consid. 5.3).

Se invece una modifica delle condizioni di salute e le sue

conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado

di verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a

decidere, la questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una

revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione

complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172/2007 del 6 febbraio

2008 consid. 7.1; Valterio, op.

cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per

conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio

gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione. Quando l'interessato

fa valere che egli non è in grado di realizzare il reddito previsto da questa

disposizione, essi devono per contro, conformemente al principio inquisitorio e

nel rispetto del diritto di essere sentito, esaminare se vi sono motivi atti a

confutare la presunzione.

Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di

compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,

come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti,

che impediscono di utilizzare la capacità lavorativa (DTF 140 V 267 consid.

2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad

art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.

Va posta particolare attenzione al fatto che per determinare il

grado di invalidità gli Uffici AI si basano sul mercato equilibrato del lavoro.

Le prestazioni complementari, essendo concepite quali prestazioni di aiuto,

devono basarsi sulle condizioni effettive, non solo delle persone aventi

diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale. Se è portata la prova

che a causa della situazione personale e del mercato del lavoro il reddito

ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito, allora anche la

Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve computare alcun reddito

ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3; STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019

consid. 3.3). Quali prove valgono in particolare i giustificativi delle

ricerche di lavoro non andate a buon fine, con cui l'assicurato può dimostrare

che malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà è praticamente impossibile

realizzare effettivamente il reddito ipotetico stabilito dall'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI. Anche il tentativo infruttuoso da parte dell'assicurazione contro

la disoccupazione, dell'assicurazione invalidità e dell'assistenza sociale di

reinserire la persona nel mondo del lavoro deve essere incluso nella valutazione

se il beneficiario di PC riesce a confutare la presunzione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 156; Valterio, op.

cit., pag. 137 N. 33 ad art. 11).

Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione

complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da

lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la

notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per

conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la

prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).

2.7. Nella DTF 140 V 267 (= SVR

2014 EL Nr. 11) l'Alta Corte si è pronunciata sulla rinuncia di elementi di

reddito giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC da parte di un assicurato dell'ex

Jugoslavia la cui vista era stata gravemente danneggiata nel 1984 e che,

arrivato nel nostro Paese nel 2001, l'anno seguente ha chiesto delle

prestazioni dall'assicurazione invalidità, che gli sono state subito negate.

Una nuova domanda è stata respinta nel gennaio 2005, mentre nel marzo 2005 gli

è stato concesso un assegno per grandi invalidi di grado lieve.

Nel 2006 l'Ufficio AI ha concesso all'assicurato una riformazione

professionale e si è assunto i costi supplementari di formazione come

massaggiatore medicale. Dopo avere richiamato l'assicurato al suo obbligo di

collaborazione, nell'ottobre 2008 l'Ufficio AI ha interrotto i provvedimenti

professionali a causa delle numerose assenze e degli esami non effettuati.

Con decisione del 2009 l'Ufficio AI ha respinto la domanda di

rendita non essendo adempiute le condizioni assicurative e il ricorso al TCA è

stato respinto nel 2011.

La domanda di PC inoltrata nell'ottobre 2009 è stata respinta,

giacché i redditi computabili, conteggiando un reddito ipotetico da attività

lucrativa in presenza di un grado di invalidità dello 0%, superavano le spese

riconosciute. Il Tribunale zurighese ha confermato questa decisione nel 2012.

L'assicurato ha chiesto al Tribunale federale di non computare

alcun reddito ipotetico fino al 31 marzo 2012, poi di conteggiare il reddito

effettivamente conseguito. Il TF ha respinto il ricorso.

Esposto l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sulla rinuncia di reddito e l'art.

9 cpv. 5 LPC in connessione con l'art. 14a OPC-AVS/AI, l'Alta Corte ha

ricordato che il cpv. 2 di quest'ultima norma stabilisce quali redditi da

lavoro per le persone invalide di età inferiore ai 60 anni devono essere almeno

considerati come reddito da attività, il che significa che se tale limite non è

raggiunto si presume una rinuncia volontaria al reddito da attività lucrativa giusta

l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Questa presunzione può essere confutata quando

motivi come l'età, la scarsa formazione, le insufficienti conoscenze

linguistiche, le circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro

rendono difficile o impossibile la valutazione della restante capacità di

guadagno. Determinante per il calcolo delle PC è perciò il reddito ipotetico

che l'assicurato potrebbe realizzare effettivamente (cfr. consid. 2.2).

Il Tribunale federale ha ricordato che, per quanto riguarda la

riduzione della capacità di guadagno legata all'invalidità, le Casse di

compensazione e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono conformarsi alla

valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione invalidità (cfr.

consid. 2.3: "Mit Bezug auf die invaliditätsbedingte

Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit haben sich EL-Organe und

Sozialversicherungsgerichte grundsätzlich an die Invaliditätsbemessung durch

die Invalidenversicherung zu halten").

Per l'Ufficio AI, la professione di fisioterapista appresa nel

Paese di origine poteva essere riconosciuta in Svizzera con una formazione

complementare di circa due anni, ma poiché tale attività non era compatibile

con il suo danno alla salute l'assicurato ha iniziato la formazione di

massaggiatore medicale. Applicando la Tabella T7S, cifra 33, livello di

competenze 3, per il reddito da valido ha ritenuto l'importo di Fr. 77'650,55

per 41,6 ore di lavoro medio alla settimana nell'ambito specifico. Per il

reddito da invalido, se avesse completato la formazione di massaggiatore

medicale l'interessato avrebbe potuto ottenere un reddito di Fr. 89'831,05

basandosi sulla stessa tabella, ma con il livello di competenze 2. Ritenuta una

riduzione del 20% per gravi problemi alla vista, il reddito da invalido era

pari a Fr. 71'864.85. Il grado di invalidità calcolato dall'Ufficio AI era

dunque del 7,5%.

L'autorità di prime cure è giunta alla conclusione che, basandosi

su queste constatazioni dell'Ufficio AI, si doveva ritenere con il grado della

verosimiglianza preponderante una totale capacità lavorativa in attività

adeguate e un grado di invalidità del 7,5%. Con il suo comportamento l'assicurato

aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno: l'Ufficio AI l'aveva avvisato

tre volte del suo obbligo di collaborare con l'avvertenza che il mancato

rispetto avrebbe comportato la cessazione della riformazione. La Cassa di

compensazione ha quindi computato un reddito ipotetico di Fr. 55'800.-

rispettivamente di Fr. 36'533.- dopo detrazione della franchigia di Fr. 1'000.-

e la presa in conto di due terzi (cfr. consid. 4.1).

Il Tribunale federale ha affermato che i giudici cantonali hanno a

giusta ragione fatto riferimento allo stato di salute e alla capacità

lavorativa stabilita principalmente dall'assicurazione invalidità per valutare

il grado di invalidità. Ciò era appropriato, in quanto le Casse di

compensazione non hanno le qualifiche professionali per la valutazione

indipendente dell'invalidità e la stessa situazione non dovrebbe essere

valutata diversamente da istanze diverse nelle stesse circostanze. Il fatto che

lo stato di salute si sia da allora modificato, e nel qual caso la Cassa di

compensazione potrebbe eventualmente effettuare una valutazione indipendente,

non è stato fatto valere dal ricorrente (cfr. consid. 5.1: "(…) Insbesondere hat die Vorinstanz

hinsichtlich Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit zu Recht auf die

grundsätzliche Bindung an die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung

verwiesen. Diese ist angezeigt, weil die EL-Stellen nicht über die fachlichen

Voraussetzungen für eine selbstständige Beurteilung der Invalidität verfügen

und der gleiche Sachverhalt nicht unter denselben Gesichtspunkten von

verschiedenen Instanzen unterschiedlich beurteilt werden soll (…). Dass sich

der Gesundheitszustand seither verändert hätte, in welchem Fall die EL-Stelle

allenfalls eine selbstständige Prüfung vornehmen könnte (…), wird vom

Beschwerdeführer nicht geltend gemacht.").

Al considerando 5.2 l'Alta Corte ha esaminato se e in che misura l'obbligo

di ridurre il danno nei confronti dell'Ufficio AI era diverso da quello nei confronti

della Cassa cantonale di compensazione.

Oggetto del litigio era stabilire quale influsso aveva sulle

prestazioni complementari - e meglio sulla rinuncia di reddito - che l'Ufficio

AI, nell'ambito della valutazione dell'invalidità, ha risposto affermativamente

se fosse ragionevole per il ricorrente completare la formazione medica per diventare

massaggiatore medicale e guadagnare un reddito corrispondente.

Il Tribunale federale ha stabilito che, quando la

persona assicurata, in violazione del suo obbligo di ridurre il danno, rifiuta

di eseguire un provvedimento di reintegrazione professionale che le è stato

assegnato dall'assicurazione invalidità, la mancanza di volontà di reinserirsi

deve essere ugualmente presa in considerazione nell'ambito delle prestazioni

complementari, fondandosi in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sul

reddito che potrebbe ottenere dopo l'esecuzione del provvedimento di

reintegrazione (cfr. consid. 5.2.2).

Di conseguenza, non è, di principio, criticabile che, per quanto

concerne le PC nell'ambito dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, ci si basi sul

reddito che la persona assicurata avrebbe potuto ottenere se avesse completato

la riformazione professionale iniziale come massaggiatore medicale concessagli

dall'Ufficio AI (cfr. consid. 5.2.3).

Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che una differenza fra l'assicurazione

invalidità e le prestazioni complementari risiede nel fatto che l'assicurazione

invalidità, per determinare il grado di invalidità, si riferisce al mercato

equilibrato del lavoro, mentre nel campo delle PC si deve fare riferimento alle

circostanze effettive non solo dell'assicurato, ma anche del mercato del

lavoro. Se è comprovato che, a causa delle condizioni personali e del concreto

mercato del lavoro, non è possibile realizzare il reddito ipotetico computato,

la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e stralciare questo importo (cfr.

consid. 5.3).

L'Alta Corte ha osservato che il ricorrente non ha sostenuto che

se si fosse formato come massaggiatore medicale a causa della sua situazione

personale e del mercato del lavoro non sarebbe stato in grado di realizzare il

reddito ipotetico che gli è stato computato. Piuttosto, l'assicurato si è

limitato ad affermare che il reddito di un massaggiatore medicale non doveva

essere computato, poiché egli non aveva terminato tale formazione (cfr. consid.

5.3).

La nostra Massima Istanza ha dunque concluso che il computo del

reddito ipotetico era corretto (cfr. consid. 5.5).

2.8. Nella DTF 141 V 343 (= SVR

2015 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha stabilito che il reddito ipotetico da

invalido, posto quale base per il computo del grado d'invalidità, non può

essere considerato come reddito a cui si è rinunciato nell'ambito del calcolo

delle prestazioni complementari, nel caso in cui la persona parzialmente

invalida non valorizzi la sua capacità lavorativa residua. Nulla in tal senso

può essere dedotto dalla DTF 140 V 267. L'art.

14a cpv. 2 OPC-AVS/AI disciplina i casi di mancato o insufficiente utilizzo

della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 5.4).

Dal 2009 un'assicurata, nata nel 1970, beneficiava di una mezza

rendita di invalidità con un grado AI complessivo del 50%: grado AI parziale

per la parte salariata 46% (80% [tempo di lavoro] x 58% [limitazioni]) e per la

parte casalinga 4% (20% [quota parte nelle mansioni consuete] x 19%

[impedimenti]). Dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2011 la Cassa, computando

un reddito ipotetico, le ha concesso le prestazioni complementari.

Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso e rinviato gli atti

alla Cassa affinché ricalcolasse il diritto alle PC dell'assicurata ai sensi

dei considerandi ed emettesse una nuova decisione.

La Cassa di compensazione ha impugnato senza successo al Tribunale

federale il giudizio cantonale chiedendo la conferma della sua decisione.

L'Alta Corte ha ricordato le norme legali applicabili (cfr.

consid. 3.2) e che, se il limite di reddito previsto dall'art. 14a cpv. 2 lett.

a-c LPC non è raggiunto, in particolare quando non viene esercitata un'attività

lucrativa, vale la presunzione della rinuncia di reddito giusta l'art. 11 cpv.

1 lett. g LPC.

Questa presunzione può essere rovesciata se è comprovato che

fattori estranei alla valutazione dell'invalidità hanno ostacolato o reso

impossibile conseguire tale reddito. In tal caso, determinante per il calcolo

delle prestazioni complementari è il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

effettivamente conseguire (cfr. consid. 3.3).

Litigioso era sapere in che misura doveva essere computato all'assicurata

un reddito ipotetico quale rinuncia di reddito (cfr. consid. 4).

L'Alta Corte ha evidenziato che nell'ambito delle prestazioni

complementari si applica il principio secondo cui il potenziale reddito da

attività lucrativa deve essere considerato tenendo conto di tutte le

Considerandi

circostanze del singolo caso, come età, stato di salute, competenze

linguistiche, formazione, lavoro precedente e situazione specifica del mercato

del lavoro. Già per questo motivo, la questione dell'esistenza di una rinuncia

di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non fa automaticamente

riferimento al ragionevole reddito da invalido secondo l'art. 16 LPGA, che si

basa su varie finzioni - in particolare una situazione equilibrata del mercato

del lavoro (cfr. consid. 5.2).

Il Tribunale federale ha in seguito riassunto i principi posti

nella DTF 140 V 267 al considerando 5.2.2, secondo cui nell'ambito dell'art. 11

cpv. 1 lett. g LPC ci si poteva fondare sul reddito che l'assicurato avrebbe

conseguito dopo l'attuazione della misura provvisionale.

In caso contrario, l'assicurato poteva almeno in parte rivalersi

per le conseguenze del suo rifiuto dell'assicurazione invalidità mediante le

prestazioni complementari, ciò che è contrario all'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC

alla base del principio di responsabilità personale (cfr. consid. 5.3).

Il Tribunale federale ha evidenziato che la Cassa cantonale di

compensazione ha erroneamente concluso dalla DTF 140 V 267 che il reddito

ipotetico da invalido su cui si basa la valutazione dell'invalidità potesse

sempre essere utilizzato come rinuncia di reddito nel contesto del calcolo delle

prestazioni complementari quando la persona assicurata non esaurisce la

capacità di guadagno residua. Infatti, per regolare le fattispecie relative al mancato

o insufficiente utilizzo della residua capacità di guadagno è stato introdotto

l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Come spiegato dalle note esplicative dell'UFAS alla

norma entrata in vigore il 1° gennaio 1988, il suo scopo era di evitare numerosi

accertamenti sull'ammontare di reddito ancora ragionevole e difficili problemi d'apprezzamento.

È stata così respinta la possibilità di basarsi sul reddito ragionevolmente

realizzabile (reddito da invalido) stabilito dall'assicurazione invalidità nonostante

il danno alla salute, ciò che la Cassa riteneva giusto, perché essa non andava

bene per tutti i casi. Per questo motivo, con l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI è

stata creata una disposizione indipendente - il computo di determinati importi

minimi forfettari -, che sarebbe superflua se si seguisse il parere della Cassa

di compensazione (cfr. consid. 5.4).

Per l'Alta Corte il caso esaminato nel 2015 si distingueva dalla

fattispecie della DTF 140 V 267, non essendo stati documentati sforzi dell'Ufficio

AI per l'integrazione professionale e quindi non v'era anche nessuna

contrarietà da parte dell'assicurata sulle misure professionali promesse. Non c'era

dunque stata una violazione dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.

5.5).

Sulla disparità di trattamento fra beneficiari di prestazioni

complementari e beneficiari dell'assistenza sociale a cui, secondo la Cassa, porterebbe

l'interpretazione data dall'autorità cantonale dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,

la Massima Istanza ha rilevato che questa argomentazione ignora il fatto che le

prestazioni complementari e l'assistenza sociale differiscono notevolmente per

base giuridica, finalità, finanziamenti, condizioni ed entità delle prestazioni

e che la disparità di trattamento dei beneficiari di prestazioni è quindi

intrinseca al sistema (cfr. consid. 5.6).

Il Tribunale federale era quindi concorde con i primi giudici di

applicare al caso concreto l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Il grado di invalidità era stato determinato con il metodo misto.

A questa valutazione dell'invalidità dell'Ufficio AI si devono di principio

attenere le Casse di compensazione e i giudici delle assicurazioni sociali; non

c'era qui motivo di scostarsi da tale principio. L'Alta Corte ha ricordato che

nel caso di un grado di invalidità stabilito con il metodo misto di calcolo,

determinante per sapere quale lettera dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si debba

applicare è l'impedimento fissato per la parte salariata. Poiché nel caso dell'assicurata

era del 58%, faceva dunque stato la lettera b, come correttamente stabilito

dall'autorità giudiziaria cantonale (cfr. consid. 5.7).

Per il Tribunale federale i primi giudici hanno correttamente

rinviato la causa alla Cassa di compensazione per considerare nel calcolo delle

PC una rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e per

poi decidere nuovamente sul diritto dell'assicurata (cfr. consid. 5.8).

2.9

Nel caso deciso dal Tribunale

federale nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario di

un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le prestazioni

complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e confermate dalla

decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 - retroattivamente alla domanda

del 2011. La Cassa cantonale di compensazione ha imputato all'assicurato, per

ogni anno, un reddito ipotetico (Fr. 25'400.- nel 2011 e nel 2012 fino ad

arrivare a Fr. 25'720.- dal 2015 al 2017).

Nel suo ricorso al Tribunale cantonale l'assicurato ha chiesto di

beneficiare di una prestazione complementare più elevata calcolandola senza

considerare il reddito ipotetico. Il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa

dell'esito della domanda di revisione del diritto al quarto di rendita AI, che

è stata respinta il 27 febbraio 2018 e che è stata a sua volta impugnata

davanti al Tribunale cantonale, il quale il 29 ottobre 2018 ha respinto il

ricorso. In pari data, il TCA ha pure respinto il ricorso formulato contro la

decisione su opposizione del 16 ottobre 2017.

L'assicurato si è rivolto al Tribunale federale chiedendo il

riconoscimento di una prestazione complementare annua più elevata

rispettivamente di rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo

diritto dal 2014, senza computare il reddito ipotetico. Egli ha pure chiesto la

sospensione della causa fino all'esito del ricorso contro la sentenza cantonale

in materia di assicurazione invalidità, che il Tribunale federale ha accolto

parzialmente il 20 marzo 2019 rinviando la causa all'Ufficio AI per ulteriori

accertamenti medici e nuova decisione.

Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale

ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2

lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività

lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle

entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare

questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e

soggettive estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di

conoscenze linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del

mercato del lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito.

Il reddito determinante per il calcolo della prestazione complementare è il

reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr.

consid. 4.3).

Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione

invalidità, la Corte cantonale ha in primo tempo negato che il ricorrente avesse

reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute. Pertanto,

il TCA ha considerato che, dal profilo medico, l'assicurato rimaneva sempre in

grado di esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%,

un'attività che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e

occasionalmente 10kg, così come le attività aeree e in posizione statica

prolungata e che favorissero un'attività semi-sedentaria con alternanza della

posizione. L'autorità cantonale ha poi esaminato se esistevano altre

circostanze oggettive e soggettive che rendevano difficile la realizzazione di

un reddito che avrebbero permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione

legale, ciò che è stato negato (cfr. consid. 5.1).

Per il ricorrente, i fatti erano stati accertati in modo inesatto

e incompleto e avevano portato i primi giudici a computargli, a torto, un

reddito ipotetico. A suo dire, essi hanno arbitrariamente negato che il suo

stato di salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio 2014 e che da

allora era totalmente inabile (cfr. consid. 5.2).

L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura

del ricorrente:

" 6.1. Pour fixer le revenu

déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en

matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation

de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres

mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain

qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.

8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée

après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la

décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes

compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de

manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de

la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

6.2

En l'espèce,

une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où les

organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois. Dans

l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être renvoyé

(9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le recours formé

par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018 dans le cadre

de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé qu'en niant que

le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation déterminante de son état

de santé somatique depuis la décision de l'office AI du 26 août 2013, la

juridiction cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte.

Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de

déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré

sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement

cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de l'office AI du 27 février

2018.

et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en oeuvre d'une expertise

complémentaire quant aux effets de l'aggravation de l'état de santé. Cela

signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation de l'état de santé du

recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la juridiction cantonale sans

faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être pris

en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de

revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable

clarifiée la situation du recourant sur le plan médical.".

Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa

affinché esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico dell'assicurato

sulla sua capacità di lavoro, se del caso rifacendosi agli accertamenti che l'Ufficio

AI doveva attuare e poi stabilisse se un reddito ipotetico potesse essere

computato nel calcolo delle prestazioni complementari, o meno (cfr. consid. 7).

2.10

Il 18 aprile 2019 (STF

9C_515/2018) il Tribunale federale si è espresso sul caso di un'assicurata,

nata nel 1960, che dal 2011 beneficiava di una prestazione complementare. Nell'ambito

di una revisione periodica a fine 2015 la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata

una conferma per iscritto riguardante l'attività lucrativa o le ricerche di

lavoro sue e del marito dal 2012. L'assicurata ha risposto che le condizioni di

salute erano peggiorate e che entrambi erano incapaci al lavoro. Con decisione

del febbraio 2016 la Cassa di compensazione ha rivisto il diritto dell'assicurata

dal marzo 2014, poiché da quella data al marito era stata attribuita una

rendita di invalidità di tre quarti. Allo stesso tempo la Cassa di

compensazione l'ha avvisata che per le persone parzialmente invalide di età

inferiore a 60 anni sarebbe stato computato un reddito ipotetico netto. Per

evitare ciò, doveva esserci un annuncio all'Ufficio regionale di collocamento

dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nell'aprile 2016 l'amministrazione

ha ricalcolato nuovamente le prestazioni complementari tenendo conto di un

reddito ipotetico del marito dal 1° maggio 2016. La Cassa ha di nuovo fissato

le PC dal 1° agosto 2016 con decisione dell'11 agosto 2016, contro cui l'assicurata

ha interposto un'opposizione che è stata accolta parzialmente. La Cassa ha

computato pure un reddito ipotetico da lavoro dell'assicurata dal 1° agosto

2016, mentre ha tenuto conto dei guadagni ipotetici del marito dal 1° gennaio

2017.

Il ricorso dell'assicurata è stato respinto dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni di Soletta. Al Tribunale federale essa ha chiesto

una PC mensile di almeno Fr. 1'065.- dal luglio 2016, oltre al pagamento del

premio di Cassa malati.

Oggetto del contendere era sapere se, correttamente, il TCA avesse

computato, nel calcolo delle prestazioni complementari della ricorrente, un

reddito ipotetico per lei e per suo marito (cfr. consid. 3).

Il Tribunale cantonale ha dichiarato all'inizio che, contrariamente

a quanto asserito dalla ricorrente, la perizia del 16 novembre 2017 resa nella

procedura AI non aveva confermato un aumento dei danni alla salute e dell'incapacità

al lavoro. Non sussistevano motivi estranei all'invalidità che impedivano alla

ricorrente di utilizzare la capacità di guadagno residua determinata dall'assicurazione

invalidità. Né la mancanza di formazione professionale e le scarse competenze

linguistiche, né l'età di 56 o 57 anni erano di impedimento a trovare un

lavoro. La ricorrente non aveva dimostrato di avere effettuato delle ricerche

di lavoro. Sembrava ragionevole raggiungere un reddito di Fr. 25'720.- (Fr. 19'290.-

più un terzo) con una capacità lavorativa del 60% (cfr. consid. 3.1).

La ricorrente ha contestato che, dalla decisione dell'Ufficio AI

del 2003, le sue condizioni di salute non fossero peggiorate. I primi giudici

avrebbero dovuto decidere sulla base dei documenti di allora, visto che, al

momento dell'emanazione della decisione su opposizione, l'istanza di revisione

in ambito AI era agli inizi. Sulla scorta del principio inquisitorio sarebbe

stato necessario chiarire se gli argomenti citati avrebbero potuto ribaltare le

conseguenze della presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI. I certificati medici

emessi al momento della decisione su opposizione avrebbero attestato una totale

incapacità lavorativa. L'assicurata ha inoltre menzionato i fattori estranei all'invalidità

che avrebbero impedito di sfruttare la restante capacità di guadagno. Una

valutazione complessiva dei fattori - assenza dal mercato del lavoro per 19

anni, conoscenza insufficiente del tedesco ed età di 57 anni - avrebbe portato

alla conclusione che l'assicurata non avrebbe più trovato un posto di lavoro. Con

ciò si impediva anche il computo di un reddito ipotetico (cfr. consid. 3.2).

Nel suo giudizio il Tribunale federale ha rilevato come l'insorgente

abbia correttamente segnalato che, diversamente dall'assicurazione invalidità,

nel campo delle prestazioni complementari le limitazioni estranee all'invalidità

sono importanti per valutare se sia ragionevole prendere in considerazione un'attività

lucrativa. Se - in particolare con attestazioni di ricerche di lavoro

(qualitativamente e quantitativamente sufficienti) non andate a buon fine -

viene fornita la prova che il reddito ipotetico computato non può essere

realizzato a causa della situazione personale e del mercato del lavoro, la

Cassa di compensazione deve riconoscerlo e rinunciare a computarlo.

Secondo gli accertamenti vincolanti della prima istanza, per l'Alta

Corte la ricorrente non ha presentato delle prove di ricerche di lavoro non

andate a buon fine. Allo stesso modo, mancavano altri documenti, come una

domanda all'Ufficio regionale di collocamento o un'agenzia temporanea di

collocamento, dai quali si dovevano dedurre ricerche di lavoro serie e mirate.

L'asserita non utilizzabilità della capacità lavorativa era rimasta non

dimostrata. Per il Tribunale federale non era criticabile il fatto che l'autorità

di prima istanza si fosse fondata sulla perizia medica del 16 novembre 2017 per

stabilire lo stato di salute e l'incapacità lavorativa, benché la decisione su

opposizione della Cassa fosse stata emessa già il 13 dicembre 2016. La

situazione medica non era stata sufficientemente chiarita prima della perizia e

questa valutazione si riferiva, sia dal profilo temporale che materiale, alla

medesima fattispecie che esisteva già a fine 2016. Per quale motivo nella

procedura riguardante le PC alla ricorrente si sarebbe dovuto concedere la

possibilità di prendere nuovamente posizione sulla perizia medica essa non ha

saputo spiegarlo. Ma se non riusciva a rovesciare la presunzione secondo cui

con una capacità di guadagno residua del 60% stabilita dall'assicurazione

invalidità avrebbe potuto conseguire dei redditi nella misura computata dal TCA

giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI, l'importo apparentemente realistico

di Fr. 19'290.- doveva essere preso in considerazione come rinuncia di reddito

(cfr. consid. 3.3).

2.11

Il 9 gennaio 2020 (STF

9C_251/2019 = SVR 2020 EL Nr. 6) la nostra Massima Istanza ha giudicato il caso

di un assicurato nato nel 1966 che dal 2010 beneficiava di una mezza rendita di

invalidità e il 3 febbraio 2011 gli sono state concesse le prestazioni

complementari retroattivamente al 1° gennaio 2010. Nell'ambito di una revisione

del diritto alla rendita AI l'assicurato ha fatto valere nel dicembre 2011 un

peggioramento delle sue condizioni di salute da inizio 2011. Nel 2015 l'Ufficio

AI ha negato un aumento del grado di invalidità, mentre nel 2017 il Tribunale

delle assicurazioni sociali del Canton San Gallo ha parzialmente accolto il

ricorso attribuendogli tre quarti di rendita di invalidità dal 2011.

Successivamente, sulla base della decisione di calcolo dell'Ufficio

AI del 24 novembre 2017, tre giorni dopo la Cassa di compensazione ha

ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato retroattivamente dal 2011 e dal

2015.

gli ha computato un reddito ipotetico da attività lucrativa di Fr. 12'860.-,

così pure nel dicembre 2017 per il 1° gennaio 2018. Il TCA ha accolto il

ricorso nel marzo 2019 e ha rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per una

nuova decisione, la quale si è aggravata all'Alta Corte chiedendo che si

considerasse un ipotetico reddito da lavoro ai sensi dell'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI.

Il Tribunale federale ha ribadito che la presunzione della

rinuncia volontaria a un reddito può essere rovesciata fornendo la prova che

motivi estranei all'invalidità quali l'età, la carenza di formazione o di

conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la situazione del mercato

del lavoro, rendono troppo difficile o impediscono lo sfruttamento della

capacità lavorativa residua (cfr. consid. 5.2).

Inoltre, come già statuito nella DTF 141 V 343 consid. 5.7, per

quanto riguarda l'incapacità di guadagno causata dall'invalidità, gli organi di

esecuzione delle PC e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono di

principio attenersi alla valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione

invalidità. Come giudicato nella DTF 140 V 267 consid. 5.1, questo obbligo è

indicato perché gli organi esecutivi delle PC non hanno i requisiti professionali

specifici per una valutazione indipendente dell'invalidità e, d'altra parte, è

importante evitare che la medesima fattispecie sia valutata in modo diverso

dallo stesso punto di vista da istanze diverse. Questo vincolo con la decisione

AI è giustificato anche dal fatto che esiste una stretta connessione tra il

diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità e il diritto alle

prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; DTF 140 V 267 consid. 5.2.2)

(cfr. consid. 5.3).

Il Tribunale cantonale ha ritenuto che prima dell'emanazione della

sua sentenza, l'assicurato si era basato sulle dichiarazioni dello psichiatra

curante e poteva quindi presumere di essere al 100% inabile al lavoro. Il TCA

ha perciò considerato in queste circostanze, durante la procedura in ambito di

assicurazione invalidità, che l'assicurato non poteva essere obbligato a

cercare lavoro e quindi è giunto alla conclusione che la Cassa di compensazione

aveva erroneamente computato all'assicurato un ipotetico reddito da lavoro a

partire dal 1° settembre 2015 (cfr. consid. 6.1).

I primi giudici hanno stabilito che dal 2011 l'assicurato era

abile al 40% in attività adeguate (cfr. consid. 7.1).

Il TF ha ritenuto corretto quanto affermato dalla Cassa di

compensazione, ovvero che il certificato di incapacità lavorativa del medico

curante prodotto nella procedura AI non costituisse un motivo estraneo all'invalidità

che poteva rovesciare la presunzione legale. La valutazione medica del medico

curante si è inserita nella valutazione delle prove da parte dell'autorità

giudiziaria in ambito AI ed era quindi parte della procedura di assicurazione

invalidità (cfr. consid. 7.2).

Per l’Alta Corte è incompatibile con l'obbligo di ridurre il danno

valido nel diritto delle assicurazioni sociali non sfruttare, durante la

procedura di revisione della rendita AI in corso, la capacità lavorativa

residua esistente stabilita dagli organi dell'assicurazione invalidità.

Nonostante la pendente procedura di ricorso, l'assicurato deve cercare un posto

di lavoro (cfr. consid. 7.3.2).

Considerato che non era chiaro se l'assicurato avesse effettuato

degli sforzi per cercare lavoro e che ciò non era nemmeno stato da lui fatto

valere, la presunzione della rinuncia volontaria non è stata confutata dalle

considerazioni dei primi giudici, perciò essi hanno violato il diritto federale

non computando un reddito ipotetico dal 1° settembre 2015 (cfr. consid. 7.4).

2.12

Nella recente STF 9C_179/2021 dell'8

luglio 2021, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato, nato nel

1962, che ha percepito dal 1° novembre 2013 prestazioni complementari in aggiunta

al quarto di rendita dell'assicurazione invalidità (grado AI del 47%). Il 2

giugno 2015 la Cassa di compensazione del Canton San Gallo gli ha chiesto di comprovare

gli sforzi intrapresi dai coniugi dal 1° febbraio 2015 per trovare lavoro e ha accettato

le spiegazioni per gli sforzi di lavoro insufficienti o inadeguati per il

passato e ha rinunciato temporaneamente al computo di un ipotetico reddito da

lavoro. Allo stesso tempo, ha informato l'assicurato che la coppia avrebbe dovuto

continuare a cercare attivamente e intenzionalmente un lavoro. La Cassa di

compensazione ha però ritenuto inadeguati gli sforzi compiuti dall'assicurato e

da sua moglie e il 6 febbraio 2016, considerato un ipotetico reddito da lavoro,

ha deciso che essi non avevano diritto alle prestazioni complementari dal 1°

marzo 2016. La Cassa cantonale di compensazione ha sospeso la procedura di

opposizione fino alla conclusione dell'istanza dell'aprile 2016 dell'assicurato

di revisione della rendita da parte dell'Ufficio AI, che ha svolto accertamenti

economici e medici e in data 9 marzo 2018 ha respinto la domanda di aumento

della rendita (con grado di invalidità invariato del 47% e una capacità del 65%

in un'attività adeguata), decisione che è cresciuta incontestata in giudicato.

Il 19 marzo 2019 la Cassa di compensazione ha confermato la decisione del 6

febbraio 2016.

Il 16 febbraio 2021 il Tribunale delle assicurazioni del Canton

San Gallo ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione sull'opposizione e,

dal 1° marzo 2016, ha continuato a concedere all'assicurato una PC mensile di Fr.

2976.-.

L'esame del ricorso inoltrato al Tribunale federale dalla Cassa

cantonale di compensazione verteva a sapere se il Tribunale delle assicurazioni

avesse violato la legge riconoscendo che nessun reddito ipotetico da lavoro doveva

essere computato né all'assicurato né a sua moglie dal 1° marzo 2016.

Il giudice di primo grado ha sostanzialmente ritenuto che fosse

oggettivamente possibile, ma irragionevole, esercitare un'attività lucrativa

dal settembre 2015 fino almeno al momento della decisione del 6 febbraio 2016,

visto che, stante il sospetto di spondiloartrite assiale, l'assicurato aveva

chiesto un aumento della rendita all'Ufficio AI ed era stato ritenuto

completamente inabile al lavoro dal suo medico di famiglia. Secondo il

Tribunale cantonale, richiedere sforzi di lavoro in questa situazione

significherebbe negare l'obbligo di ridurre il danno specifico per le prestazioni

complementari nella misura in cui la componente soggettiva sarebbe fondata solo

sulla possibilità che un beneficiario PC sia in grado di diminuire il danno

specifico per le PC da un punto di vista puramente oggettivo con l'ottenimento

di un reddito da lavoro.

Al considerando 3.1 il Tribunale federale ha rilevato che, come affermato

correttamente dalla Cassa di compensazione, l'istanza inferiore ha violato la

legge federale. Per quanto riguarda l'incapacità di guadagno causata dall'invalidità,

gli organi di esecuzione delle PC e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono

di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione

invalidità. Ciò ha determinato un grado di invalidità invariato del 47% con una

capacità lavorativa del 65% in un'attività adeguata. La Cassa di compensazione a

ragione ha affermato che il divergente certificato di inabilità lavorativa del

medico curante non costituisse un motivo estraneo all'invalidità atto a rovesciare

la presunzione legale dell'utilizzo della capacità lavorativa residua ed era

incompatibile, con l'obbligo di ridurre il danno valido nel diritto delle

assicurazioni sociali, non sfruttare la capacità lavorativa residua esistente

stabilita dagli organi dell'AI durante la procedura di revisione della rendita

AI in corso. Inoltre il TF ha osservato che il certificato medico menzionava

solo una nuova diagnosi sospetta e quindi l'assicurato doveva essere

consapevole che la situazione non era (ancora) chiara e che non era opportuno

affidarsi al certificato di inidoneità al lavoro del medico di famiglia (cfr.

consid. 3.1: "Wie die Beschwerdeführerin richtig geltend macht,

verletzt die Vorinstanz damit Bundesrecht. Die EL-Organe und

Sozialversicherungsgerichte haben in Bezug auf die invaliditätsbedingte

Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit grundsätzlich die Invaliditätsbemessung

der Invalidenversicherung zu übernehmen (BGE 141 V 343 E. 5.7; BGE 140 V 267 E.

5.1). Diese ermittelte hier einen unveränderten Invaliditätsgrad von 47 % bei

einer Arbeitsfähigkeit in adaptierter Tätigkeit von 65 %. Die Ausgleichskasse

macht zu Recht - unter Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (SVR

2019.

EL Nr. 15 S. 37, Urteil 9C_653/2018 vom 26. Juli 2019 E. 5.1; Urteil

9C_251/2019 vom 9. Januar 2020 E. 7.2 und 7.3.2) - geltend, dass es sich bei

der hiervon abweichenden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des behandelnden

Hausarztes nicht um einen invaliditätsfremden Grund handelt, der die

gesetzliche Vermutung der Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit umzustossen

vermag und es mit der Schadenminderungspflicht nicht vereinbar ist, während

eines laufenden Rentenrevisionsverfahrens die allenfalls verbleibende

Restarbeitsfähigkeit nicht zu verwerten. Darauf kann verwiesen werden, zumal

das Zeugnis des Hausarztes vom 15. Februar 2016 lediglich eine neue Verdachtsdiagnose

erwähnt. Dem Versicherten musste mithin bekannt sein, dass die Sachlage (noch)

nicht klar und ein Vertrauen in die Arbeitsfähigkeitsbescheinigung des

Dispositivo

Hausarztes demnach nicht angebracht war.").

Infine, la Cassa di compensazione ha negato che l'assicurato e sua

moglie abbiano dimostrato di non riuscire a trovare un lavoro nonostante gli

sforzi sufficienti.

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha

rinviato gli atti al Tribunale cantonale per una nuova decisione, poiché nella

sentenza cantonale mancava una concreta valutazione degli sforzi compiuti,

tanto che il giudice di primo grado ha sollevato solo marginalmente la

questione se il lavoro della moglie dell'assicurato fosse sufficiente (cfr.

consid. 3.3).

2.13. Sul tema del reddito

conseguito dalle persone invalide si è pronunciato anche l'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2021,

che concretizzano le norme e la giurisprudenza esposte.

Giusta il N. 3424.01 DPC per principio, alle persone parzialmente

invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo

effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.05 segg. sono

applicabili per analogia.

Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età

inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa

netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, secondo la tabella

prevista all'art. 14a OPC-AVS/AI e da questo reddito da attività lucrativa

netto vanno dedotte la franchigia di cui al N. 3421.09 e, se del caso, le spese

per la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente

al secondo periodo del N. 3421.05; l'importo rimanente è computato per due

terzi.

Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al

N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di

fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3482.04 non è loro applicabile

(DTF 141 V 343).

Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02

può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04 DPC):

– se il beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile;

– se il beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato

destinato (STF 8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);

– se il beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti

d'integrazione (DTF 140 V 267).

Il reddito minimo di cui al N. 3424.02 non va computato in due

casi (N. 3424.05 DPC):

– se l'invalidità di una persona senza attività lucrativa è stata

determinata secondo l'articolo 27 OAI;

– se la persona invalida lavora in un laboratorio protetto ai

sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn.

In virtù del N. 3424.06 DPC, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda

sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in

grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può sottrarsi a

tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei

all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un

reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157 segg.; RCC 1989 pag. 604 segg.).

Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in

particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

– l'assicurato non trova lavoro nonostante sforzi sufficienti

(questa condizione è considerata adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per

essere collocato e dimostra di aver inviato candidature secondo il numero

prescritto dall'URC e di qualità sufficiente);

– l'assicurato percepisce indennità dell'assicurazione contro la

disoccupazione (STFA P 54/91 del 6 agosto 1992);

– il coniuge dell'assicurato dovrebbe essere collocato in un

istituto se questi non gli prodigasse assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13

settembre 1999);

– l'assicurato ha compiuto il 60° anno d'età.

Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della

richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività

lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di

emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.

All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla.

Se l'assicurato non si esprime in tal senso, la decisione può

essere presa senza ulteriori formalità (art. 42 LPGA).

A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione

in seguito a una modificazione notevole del grado d'invalidità (art. 17 cpv. 1

LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della

modificazione (STF 8C_574/2009 dell'8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre

2006).

Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito

al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.

4 OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della

decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della

decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei

casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).

Va ancora segnalato che per il rinvio ai N. 3421.05 e seguenti previsto

dal N. 3424.02 DPC, il N. 3421.05 DPC dispone che per il calcolo delle PC è determinante

il reddito netto da attività lucrativa. Questo è determinato deducendo dal

reddito lordo dell'attività lucrativa le spese di conseguimento del reddito

comprovate (vedi i N. 3423.03–3423.04) e i contributi obbligatori pagati alle

assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AFam, AINF e PP). Possono

inoltre essere dedotte le spese per la custodia dei figli che hanno compiuto

gli 11 anni di età, conformemente alle disposizioni sull'imposta cantonale

diretta.

Inoltre, per il N. 3421.06 DPC, le deduzioni di cui al N. 3421.05

sono ammesse soltanto fino a concorrenza del reddito lordo da attività

lucrativa cui si riferiscono. Se le deduzioni sono più elevate, non possono

essere dedotte dal reddito da attività lucrativa di altre persone incluse nel

calcolo delle PC.

Secondo il N. 3421.07 DPC, il reddito da attività lucrativa degli

aventi diritto alle PC e dei loro familiari eventualmente compresi nel calcolo

della stessa è computato, secondo le disposizioni dei N. 3421.09–3421.11, solo

parzialmente, vale a dire in modo privilegiato (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC). Il

reddito da attività lucrativa dei beneficiari di indennità giornaliere dell'AI

e dei loro familiari eventualmente compresi nel calcolo della stessa va invece

computato integralmente (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).

2.14. Nell'evenienza concreta è

pacifico che, quando la Cassa cantonale di compensazione ha emesso, il 4

gennaio 2021, la decisione con cui le ha computato un reddito ipotetico ai

sensi dell'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI sia per l'anno 2020 sia per l'anno

2021, l'assicurata non esercitava un'attività lucrativa, benché fosse soltanto

parzialmente invalida.

Difatti, dal 2003 (doc. 4) è al beneficio di una rendita di

invalidità di un quarto (doc. 7), poi dal 2012 (doc. 171-31/38) di un mezzo con

grado AI del 50%, che con la decisione dell'11 febbraio 2020 (doc. 159) è stato

aumentato al 52% (doc. 156), ma che è tuttora in sospeso (cfr. STCA 32.2020.40 del

16 giugno 2020 (doc. E)).

L'assicurata va dunque considerata come persona parzialmente

invalida e non avendo esercitato alcuna attività lucrativa vi è la presunzione

che ha rinunciato a dei redditi ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC

rispettivamente dell'art. 11a cpv. 1 nLPC.

L'insorgente può rovesciare questa presunzione, prevista dall'art.

14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, portando la prova che delle circostanze oggettive e

soggettive estranee all'invalidità ostacolano o complicano la realizzazione di

questo reddito (STF 9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL Nr. 6; STF

9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3; DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF 140 V

267 consid. 2.2).

Quali fattori a cui l'assicurazione invalidità non fa capo per

stabilire la capacità di guadagno di un assicurato, ma che sono per contro

determinanti in ambito di prestazioni complementari per ribaltare la

presunzione della rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, la

giurisprudenza elenca l'età, l'assenza di formazione o le scarse conoscenze

linguistiche, le circostanze personali e la situazione del mercato del lavoro.

L'assicurato deve apportare la prova che questi fattori impediscono od

ostacolano l'utilizzo della restante capacità di guadagno.

2.15. La ricorrente ha affermato che

la sua inabilità lavorativa del 100% per motivi fisici e psichici, così come

attestata dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, e da altri medici curanti specialisti in ortopedia e cardiologia (docc.

T-Z), costituisce un valido motivo che le impedisce di svolgere un'attività

lucrativa e che quindi non le si deve imputare alcun reddito ipotetico (doc. V).

A ciò si aggiungono l'età avanzata (53 anni), il non lavorare più

da ormai 9 anni e la situazione concreta del mercato del lavoro nel suo ramo di

attività (doc. I punto 19).

Questi elementi le rendono impossibile un collocamento e il

conseguimento di un reddito, tanto da non essere stata ritenuta idonea dall'Ufficio

regionale di collocamento.

A mente dell'assicurata, il peggioramento delle sue condizioni è

stato comprovato dai referti medici, perciò la Cassa avrebbe dovuto fondarsi su

questa documentazione per ribaltare la presunzione della rinuncia di reddito,

senza attendere l'esito degli accertamenti che l'Ufficio AI doveva ancora, a

quel momento, esperire a seguito del segnalato peggioramento dello stato di

salute. Per la ricorrente, dalle perizie mediche risulterà un grado di

invalidità di almeno il 70% e avrà diritto a una rendita intera di invalidità,

a comprova che l'impossibilità di svolgere un'attività lucrativa comporta lo

stralcio del reddito ipotetico.

2.16. Per determinare il reddito

computabile degli assicurati invalidi parzialmente giusta l'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI, in merito alla riduzione della capacità di guadagno causata dall'invalidità

occorre anzitutto ricordare che, di principio, le Casse cantonali di

compensazione si attengono alla valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione

invalidità (DTF 140 V 267 considd. 2.3 e 5.1; STF 9C_179/2021 dell'8 luglio

2021, consid. 3.1; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 5.2 = SVR 2020

EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; STF 8C_172/2007 del 6

febbraio 2008, consid. 7.1).

Tuttavia, una valutazione autonoma da parte della Cassa cantonale

di compensazione per sapere se l'assicurato può effettivamente conseguire il

reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può avvenire unicamente,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se dopo la crescita in

giudicato della decisione dell'assicurazione invalidità (DTF 140 V 267 consid.

5.1; Carigiet/Koch, op. cit., pag.

154 e seg.), ma prima della decisione sul diritto alle prestazioni

complementari, l'assicurato fa valere un peggioramento delle sue condizioni di

salute (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 6.1; STF 8C_172/2007 del 6

febbraio 2008 consid. 7.2).

Nel caso concreto, con decisione dell'11 febbraio 2020 (doc. C) l'Ufficio

AI ha comunicato all'assicurata che la sua richiesta del 25 luglio 2018 di

aumento del grado di invalidità del 50% era respinta, rimanendo perciò immutato

il diritto a una mezza rendita, ma con un grado di invalidità fissato al 52%.

La contestazione di questa decisione è sfociata nella STCA

32.2020.40 del 16 giugno 2020 (doc. E), con cui questo Tribunale ha stralciato la

causa dai ruoli per intervenuta transazione e ha rinviato gli atti all'Ufficio

AI al fine di espletare i necessari accertamenti medici in ambito psichiatrico.

L'amministrazione vi ha dato seguito sottoponendo l'assicurata a

una perizia psichiatrica a fine estate 2021 (doc. D), del cui esito e delle cui

conseguenze dal profilo del diritto a una rendita di invalidità non vi è ad

oggi notizia.

Ciò comporta che, essendo stata impugnata e non essendo stata ancora

sostituita da una nuova decisione cresciuta in giudicato, la decisione dell'11

febbraio 2020 di aumento del grado AI al 52% lascia il posto alla precedente

decisione, cresciuta in giudicato, con cui all'assicurata è stata sempre attribuita

una mezza rendita di invalidità, ma con grado di invalidità del 50%.

Ad ogni modo, nella sostanza, che il grado AI sia del 50% o del

52% non ha alcuna importanza dal profilo del diritto alle prestazioni complementari

- e del diritto alla rendita di invalidità -, poiché entrambi i gradi si

situano fra il 50 e meno del 60% previsto dall'art. 14a cpv. 2 lett. b

OPC-AVS/AI.

Determinante è che la Cassa cantonale di compensazione è

vincolata, per le condizioni di salute e la capacità di guadagno della

ricorrente, alla valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione

invalidità nel contesto dell'attribuzione rispettivamente di conferma del grado

AI del 50%.

L'insorgente ha contestato questo principio, osservando che ha

fatto valere una modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita

in giudicato della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle PC, perciò

era compito della Cassa di compensazione valutare autonomamente il suo stato di

salute, verificando se essa potesse effettivamente conseguire un reddito

ipotetico. Spettava dunque all'amministrazione istruire il caso conformemente

all'art. 43 cpv. 1 LPGA, soprattutto visto che l'interessata ha prodotto un

certificato medico che attestava chiaramente un peggioramento del suo stato di

salute.

2.17. La conclusione tratta della

ricorrente non può essere tutelata.

Il 20 novembre 2020 (doc. 172) la Cassa, appreso dalla richiesta

di prestazioni complementari del 21 ottobre 2020 che l'assicurata non risultava

esercitare un'attività lucrativa, le ha comunicato che avrebbe dovuto

computarle un reddito da attività lucrativa netto minimo ai sensi dell'art. 14a

OPC-AVS/AI. Tuttavia, tale reddito ipotetico non era conteggiato se l'interessata

dimostrava che non riusciva a trovare lavoro malgrado gli sforzi profusi o se

percepiva le indennità di disoccupazione, invitandola così ad annunciarsi all'Ufficio

regionale di collocamento per cercare un impiego.

In assenza di una risposta da parte dell'assicurata e preso atto, il

19 ottobre 2020 (doc. 168), che il Comune di __________ le aveva concesso il 26

agosto 2020 una prestazione complementare di Fr. 606.- al mese dal 1° febbraio

2020 computandole in particolare un reddito minimo di Fr. 19'450.- secondo l'art.

14a OPC-AVS/AI, con decisione del 4 gennaio 2021 la Cassa cantonale di

compensazione ha conteggiato anch'essa tale reddito ipotetico ai fini della

determinazione del suo diritto alle prestazioni complementari.

La prima volta che l'assicurata ha informato la Cassa che era in

corso una revisione del suo grado di invalidità è stato durante la telefonata

del 13 gennaio 2021, ma è solo contestualmente all'opposizione del 4 febbraio

2021 che ha prodotto documenti tesi a dimostrare che il suo stato di salute era

peggiorato. In quell'occasione ha infatti prodotto il certificato medico del 29

gennaio 2021 (doc. 183-21/30) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, che ha attestato che l'assicurata, in sua cura dal

marzo 2018, "risulta essere affetta da

una grave patologia psichiatrica che nel corso degli ultimi anni ha compromesso

e compromette tutt'oggi la sua capacità lavorativa nella misura totale per

qualsiasi attività." (doc. T).

Al di là del fatto che l'assicurata ha dunque informato la Cassa

di compensazione sì dopo la crescita in giudicato della decisione dell'Ufficio

AI di attribuirle/confermarle una mezza rendita di invalidità con grado AI del

50%, ma dopo la decisione formale del 4 gennaio 2021 e prima di quella su

opposizione del 22 giugno 2021, che le sue condizioni di salute erano

peggiorate, determinante nell'evenienza concreta è che nel frattempo era stata avviata

una procedura di revisione del diritto alla rendita di invalidità.

In effetti, l'interessata aveva inoltrato la domanda di revisione

della rendita AI già nel luglio 2018, sulla quale nel giugno 2020 il TCA, su

proposta dell'Ufficio AI, ha rinviato gli atti all'amministrazione per

effettuare ulteriori accertamenti medici. All'assicurata non poteva perciò sfuggire,

soltanto pochi mesi dopo, quando nell'ottobre 2020 ha formulato domanda di

prestazioni complementari, che la Cassa di compensazione doveva essere

informata su questa modifica delle circostanze.

Prova ne è che il 20 novembre 2020 l'amministrazione, accortasi

che l'assicurata era parzialmente invalida e che non esercitava un'attività

lucrativa, l'ha subito informata della possibilità del computo di un reddito

ipotetico e di come evitare che tale importo venisse inserito nei suoi redditi.

Già in passato - il 10 febbraio 2011 (doc. 59), il 14 ottobre 2013

con solleciti il 16 dicembre 2913 e il 16 gennaio 2014 (docc. 78, 84 e 85), il

17 agosto 2018 (doc. 147) - la Cassa l'aveva d'altronde resa attenta proprio della

possibilità del computo di un reddito ipotetico da lavoro essendo parzialmente

invalida. Inoltre, già nel mese di agosto 2020 l'autorità __________ le aveva

computato un reddito ipotetico da lavoro, che ha comportato una consistente

diminuzione del suo diritto alle PC, perciò l'assicurata era al corrente di

questa possibilità.

2.18. Quanto al certificato di

incapacità lavorativa totale della psichiatra curante del 29 gennaio 2021,

prodotto soltanto con l'opposizione, esso è sprovvisto di qualsiasi valore

probatorio. Infatti, non contiene né una diagnosi né una prognosi sull'evoluzione

della patologia e indica soltanto che l'assicurata è interamente incapace di

lavorare a causa di una grave patologia psichiatrica. Un simile certificato

medico non stabilisce quindi, con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), l'esistenza di una

incapacità di lavoro che giustifica di fare astrazione di un reddito ipotetico

nel calcolo delle prestazioni complementari (STF 8C_722/2007 del 17 luglio

2008, consid. 3.3; STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).

Tuttavia, sebbene non abbia qui agito in tal senso, la Cassa non

avrebbe potuto negare subito una qualsiasi incapacità lavorativa dell'interessata

per il solo motivo che il rapporto della psichiatra curante non stabiliva in

maniera probatoria la presenza di una tale incapacità. Di fronte a un'opposizione,

la Cassa avrebbe dovuto, almeno, nell'ambito del suo dovere di istruire il caso

secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, informare l'interessata che il certificato in

questione era privo di forza probatoria e invitarla a richiedere un rapporto che

contenesse invece quanto indicato (STF 8C_722/2007 del 17 luglio 2008, consid.

3.3; STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).

Nell'evenienza concreta, però, questa soluzione è superata dal

fatto che a quel momento era, ed è tuttora, pendente una procedura di revisione

del grado di invalidità della ricorrente.

Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza esposta, questo

referto medico non costituisce di per sé un motivo estraneo all'invalidità che

è in grado di rovesciare la presunzione legale del computo di un reddito

ipotetico. Infatti, la valutazione del referto del medico curante spetta all'Ufficio

AI nell'ambito della procedura di revisione avviata in quel contesto, perciò

per le prestazioni complementari questo certificato non ha valenza (citate STF

9C_179/2021 dell'8 luglio 2021 e STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020).

2.19. Lo stato di salute non è il

solo criterio decisivo per esaminare se si può esigere dall'assicurata che

eserciti un'attività lucrativa e, in tal caso, per fissare il salario che

potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà. Occorre esaminare gli altri

criteri posti dalla giurisprudenza (citata STF 8C_68/2007, consid. 5.4).

Le Casse di compensazione devono quindi esaminare gli aspetti

estranei all'invalidità, come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze

linguistiche insufficienti, che impediscono di mettere a frutto la capacità

lavorativa residua.

Nel caso di specie, con il ricorso l'assicurata ha osservato di

avere 53 anni, di essere assente dal mondo del lavoro da 9 anni e che nel suo

ramo di attività come cameriera trovare un posto di lavoro risulta molto

difficile stante la concorrenza di giovani lavoratori. Inoltre, ha affermato

che "è inabile al lavoro in misura

totale, un suo collocamento risulta quindi impossibile (come comunicatole anche

oralmente dallo stesso URC)!" (doc. M punto 12 pag. 5).

In materia di computo di reddito ipotetico per le prestazioni

complementari non sono sufficienti le affermazioni rese oralmente. Occorre

infatti disporre della prova che, a causa di circostanze personali e della

situazione del mercato del lavoro, per l'assicurata era difficoltoso o

impossibile realizzare un reddito da lavoro.

Non essendo nemmeno disposta a cercare un'attività lucrativa,

visto che ha sostenuto di essere inabile al lavoro al 100% come certificato

dalla psichiatra, la ricorrente non ha saputo dimostrare che sussistevano dei

motivi oggettivi o soggettivi irrilevanti per la determinazione del grado di

invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione e di conoscenze linguistiche,

le circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro, che rendevano

difficile o impossibile utilizzare la restante capacità di guadagno e quindi

che non poteva conseguire un reddito da attività lucrativa.

D'altronde l'insorgente non ha presentato prove di ricerche di

lavoro non andate a buon fine. Allo stesso modo, mancano altri documenti, come

una domanda all'Ufficio regionale di collocamento, dalla quale si dovevano

dedurre gli sforzi profusi che l'assicurata avrebbe dovuto effettuare per

trovare un impiego. L'asserita non utilizzabilità della sua capacità lavorativa

residua è rimasta perciò non dimostrata.

Inoltre, non è compatibile con l'obbligo di ridurre il danno non

sfruttare, durante la procedura di revisione della rendita AI in corso, la

capacità lavorativa residua esistente stabilita dagli organi dell'assicurazione

invalidità. Di conseguenza, nonostante la procedura di revisione ancora pendente

in ambito AI, l'assicurata doveva cercare un posto di lavoro.

2.20. Da quanto precede discende che

il certificato medico di inabilità al lavoro in ragione del 100% della

psichiatra curante del 29 gennaio 2021 non era idoneo ad esonerare l'assicurata

dall'obbligo di ridurre il danno.

Inoltre, non avendo essa addotto dei motivi estranei all'invalidità

per rovesciare la presunzione legale che, essendo parzialmente invalida, poteva

mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua esercitando un'attività

lucrativa, le si deve computare un reddito ipotetico.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, la presunzione di

rinuncia volontaria di un reddito non è stata dunque confutata dalla ricorrente

e quindi la Cassa cantonale di compensazione non ha violato la legge federale computando

un ipotetico reddito dal 1° ottobre 2020 giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. b

OPC-AVS/AI.

Oltretutto, la Cassa di compensazione ha conteggiato un reddito da

lavoro ipotetico solo dopo avere informato l'assicurata con lettera del 20

novembre 2020 che doveva cercare un posto di lavoro (STF 9C_251/2019 del 9

gennaio 2020, consid. 7.3).

Pertanto, la decisione impugnata deve essere confermata e il

ricorso va respinto.

2.21. Nel suo ricorso

l'assicurata ha postulato il riconoscimento del gratuito patrocinio per la sede

amministrativa, visto che la Cassa gliel'ha negato tenuto conto che era da

almeno un anno che le regole sul computo del reddito ipotetico giusta l'art.

14a cpv. 2 OPC-AVS/AI sono note e poiché l'interessata, a fronte al computo di

un tale reddito, doveva soltanto comunicarle un preteso peggioramento del suo

stato di salute.

Va qui rilevato che già prima dell'entrata in vigore

della LPGA, la giurisprudenza (vedi, per l'assicurazione invalidità: DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli

infortuni: DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito

della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a

condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid.

5b).

L'allora

TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del

gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (SVR 2000 KV Nr. 2,

consid. 4c, pag. 6, in fine).

L'art. 37 cpv. 4 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella

procedura davanti all'assicuratore, prevede che, se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi

finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo

e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha

diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle

assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art.

61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le

circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo

giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la

giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto

nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate

in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo, Basilea, Ginevra

2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del

gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag.

529).

Per il resto, quali presupposti del gratuito

patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e

la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).

La concretizzazione delle singole condizioni ha

luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura

giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).

Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7

maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio

2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b; DTF 124 I 1, consid.

2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid.

3a).

Queste condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria,

poste dalla giurisprudenza sotto l'egida dell'art. 4 vCost. fed., sono

applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere

giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre 2004,

consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2). Tuttavia, la questione di

sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più

severi nella procedura amministrativa (Kieser,

op. cit., n. 28 e n. 35 ad art. 37, pagg. 528 e 530).

A tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso

concreto, della particolarità delle regole di procedura applicabili, così come

delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare,

occorre menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei

fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità

di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è

necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera

particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata.

Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà

del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici,

alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (DTF 130 I 182

consid. 2.2; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle

circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità

della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni

giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest'ultimo,

ad esempio, non dev'essere capace di difendere i propri interessi. Qualora

sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto

giuridico dell'indigente è di regola data la necessità di un patrocinio,

altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della

fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono

essere risolte dal richiedente stesso (“Falls

ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist

die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti;

DTF 119 Ia 265) oppure se l'assistenza di rappresentanti di associazioni

invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere

presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in

Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige

rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und

eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und

Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1).

Inoltre, l'assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare

la necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura di

opposizione. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica l'applicazione

di un parametro restrittivo (DTF 142 V 342 consid. 7 = SVR 2016 IV Nr. 41).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di

procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad

avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF

132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un

avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità

pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006

IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nuovamente nella STF 8C_399/2007

del 23 aprile 2008).

2.22. Nel caso

concreto, alla luce di quanto esposto, alla luce dell’evoluzione dei fatti,

faceva difetto la necessità di un patrocinio dell'interessata per difendere i

suoi interessi davanti alla Cassa cantonale di compensazione. Sulla base della

rigorosa giurisprudenza federale, non va dunque ritenuta come necessaria la

presenza di un patrocinatore legale già in sede amministrativa.

L'autorità amministrativa doveva determinare

unicamente se inserire nei redditi dell'assicurata un reddito ipotetico poiché,

parzialmente invalida, essa non esercitava un'attività lucrativa. Poco prima l'autorità

__________, che ha attribuito all'assicurata le prestazioni complementari, aveva

agito computando tale reddito e l'assicurata non aveva impugnato questa decisione

la cui portata non poteva sfuggirle nonostante le carenze linguistiche invocate.

La Cassa di compensazione l'aveva poi espressamente

informata al riguardo il 20 novembre 2020, fornendole le necessarie indicazioni

su come, per l'appunto, evitare il computo di un reddito ipotetico. Perciò per

l'assicurata non sarebbe stato particolarmente gravoso dare seguito alla richiesta

dell'amministrazione e fornirle la prova dell'avvenuta iscrizione all'assicurazione

disoccupazione, rispettivamente contestare poi la decisione formale con

argomenti adeguati.

Il tema oggetto della decisione era d'altronde già

emerso in passato ed era noto all'interessata.

Peraltro, dopo pochi giorni dalla ricezione della

decisione formale del 4 gennaio 2021 con cui la Cassa di compensazione le ha

computato un reddito ipotetico, l'assicurata ha contattato telefonicamente la

Cassa per avere informazioni al riguardo. Il giorno seguente, il 14 gennaio

2021 (doc. P), l'amministrazione le ha subito inviato uno scritto in cui le ha

ulteriormente spiegato la situazione. Va perciò dato atto che l'assicurata era

in grado di interagire con l'autorità amministrativa e fare valere le proprie

ragioni. Di conseguenza, se non era d'accordo con il principio stesso del

computo di un reddito ipotetico, nulla le impediva di farlo valere personalmente

davanti alla Cassa di compensazione nei termini di legge indicati nella

decisione.

Del resto, l'interessata ha dato prova di sapersi

orientare dando seguito al consiglio suggerito dalla Cassa nella comunicazione

del 14 gennaio 2021 - "nel

periodo in cui è in attesa della decisione dell'Ufficio assicurazione

invalidità, può richiedere l'eventuale intervento dell'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento (USSI) a Bellinzona" -,

presentandosi allo sportello Laps del Comune di domicilio il 22 gennaio 2021

(doc. Q) per richiedere le prestazioni assistenziali.

Pertanto, l'opposizione alla decisione formale del 4

gennaio 2021 poteva essere inoltrata dall'assicurata medesima senza necessità

di fare capo a un legale.

L'essersi rivolta a un legale ha comportato che l'assicurata

si sia assunta il rischio di non vedersi riconosciute le spese legali derivanti

dall'intervento di un esperto, non essendovi i necessari presupposti legali.

D'altronde, la giurisprudenza ha da tempo precisato

che la necessità di interpellare un patrocinatore legale è data solo nei casi

in cui la fattispecie è complessa e vi sono difficoltà reali e giuridiche che non

possono essere risolte dall'assicurato stesso o da persone cognite in materia

appartenenti ad associazioni che operano in difesa degli assicurati, assistenti

sociali e simili versati nella materia.

Da quanto precede discende che le circostanze

concrete non esigevano che, a quello stadio della procedura, l'assicurata

facesse capo ad un legale per fare valere i suoi diritti davanti alla Cassa

cantonale di compensazione.

Di conseguenza, la ricorrente non può beneficiare

del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa senza che sia necessario

verificare se la richiedente si trovava nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembravano avere esito sfavorevole.

2.23. L'insorgente ha infine chiesto

di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio anche per la sede ricorsuale.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio

e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2 L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,

l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso non era, sin dall'inizio, sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, alla luce della numerosa giurisprudenza in materia di reddito

ipotetico in ambito di prestazioni complementari, anche di recente emanazione, le

conclusioni del ricorso a un esame sommario non possono essere ritenute prive

di probabilità di successo (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5).

La condizione dell'indigenza è pacifica alla luce del fatto che l'assicurata

beneficia di prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2021 (doc. R).

Va pure riconosciuta la necessità di far capo all'assistenza di un

legale per la complessità della materia trattata in sede giudiziaria, alla luce

anche degli aspetti procedurali oltre che sostanziali che la decisione su

opposizione ha imposto di affrontare con il gravame.

L'istanza va quindi ammessa.

2.24. Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni

complementari e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito alle

spese, la procedura deve essere gratuita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria in sede amministrativa è respinta.

3. L'istanza di assistenza

giudiziaria in sede ricorsuale è accolta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti