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33.2022.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 luglio 2022Italiano31 min

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione

Source ti.ch

Fatti

I principi applicabili alla

restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Nella STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del

testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è

rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso

1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la

pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni

in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42

consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione

– quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007,

consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I

642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure

applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio

errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una

valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi

fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata,

l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è

possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.

3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. Dopo essere venuta a conoscenza

che dal 1° ottobre 2017 (doc. 47-7/10) la pigione mensile concordata fra il

locatore e l'assicurata conduttrice ammontava a Fr. 705.- e che, nel mese di

ottobre 2021, quest'ultima aveva pagato tale importo al proprietario di casa

(doc. 49-3/5), con decisione formale del 16 novembre 2021 (doc. 50) la Cassa

cantonale di compensazione ha stabilito il suo nuovo diritto alle prestazioni

complementari dal 1° ottobre 2017.

Concretamente, così come

risulta dai fogli di calcolo allegati, ha deciso che da quel giorno

l'interessata aveva diritto alle prestazioni complementari in misura inferiore

rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nei redditi ha computato una

pigione inferiore (Fr. 9'300.- contro Fr. 11'003.- determinati negli anni

passati).

Constatato quindi un indebito

riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa

le ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 6'715.- erroneamente versata

da quel momento fino al 30 novembre 2021. Tale ammontare corrisponde alla

differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto nel

medesimo lasso di tempo.

2.6. In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti

abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se

ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).

Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1

LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle

spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato

dei seguenti importi:

a. la riduzione dei premi

massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle

prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per cento dell'importo

forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui

all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

L'art. 10 LPC prevede una lista

esaustiva di spese riconosciute e il suo cpv. 1, alla lettera b, nel vecchio e

nel nuovo tenore, riconosce alle persone che non vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di

conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né

di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è di Fr. 13'200.- per

le persone sole fino al 31 dicembre 2020 e di Fr. 16'440.- nella regione 1, di

Fr. 15'900.- nella regione 2 e Fr. 14'520.- nella regione 3 dal 2021.

L'OPC-AVS/AI definisce le spese

accessorie riconosciute e le norme determinanti sono cambiate solo nell'importo

del forfait.

art. 16a Forfait per spese

accessorie

1 Nei confronti di persone

che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto

soltanto un forfait.

Considerandi

2.

Il capoverso 1 si applica

pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto

di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3.

L'importo annuo del

forfait è di 1680 franchi [2520 dal 1° gennaio 2021].

4.

La limitazione secondo

l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.

Art. 16b Forfait per spese di

riscaldamento

1.

Oltre alle spese

accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle

persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e

non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi

dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.

2.

L'ammontare annuo del

forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a.

Nel Commento edito nel gennaio

2020.

riguardante la Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) -

Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PC, l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali si è così espresso sull'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI:

" Nel caso

dei beneficiari di PC che abitano un immobile di loro proprietà, per il calcolo

delle PC viene riconosciuto quale spesa, tra le spese di abitazione, un importo

forfettario per le spese accessorie. Queste spese includono le spese per il

riscaldamento e l'acqua calda, altre spese d'esercizio analoghe nonché i

tributi pubblici connessi all'uso della cosa. Per le persone che vivono in

locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e che non devono pagare

al locatore alcuna spesa di riscaldamento, per il calcolo delle PC è

riconosciuto quale spesa anche un importo forfettario per le spese di

riscaldamento, che corrisponde alla metà dell'importo forfettario per le spese

accessorie previsto per i proprietari di immobili. Gli importi forfettari sono

stati adeguati per l'ultima volta con effetto dal 1° gennaio 1998 e da allora

sono rimasti pari a 1680, rispettivamente, 840 franchi all'anno. Nella maggior

parte dei casi, questi importi non coprono le spese effettive e vanno pertanto

adeguati.

L'aumento dell'importo forfettario per le spese

accessorie dovrà avvenire sulla stessa base di quello degli importi massimi per

la pigione, ovvero con la stessa cadenza e in funzione dell'adeguamento

all'evoluzione dei prezzi. Nel messaggio concernente la modifica della LPC

sugli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione è illustrata

l'evoluzione delle spese accessorie per gli anni 1998–2003. Ne risulta che in

quegli anni le spese accessorie sono aumentate in misura doppia rispetto agli

affitti netti. Le spese di riscaldamento dipendono sostanzialmente dal prezzo

dell'olio da riscaldamento, che dal 2001, anno dell'ultimo adeguamento delle

pigioni massime, è raddoppiato. Le altre voci usuali delle spese accessorie,

quali l'elettricità o l'acqua calda sono più stabili e seguono perlopiù

l'andamento generale dell'inflazione.

Considerata questa base di dati, gli importi

forfettari per le spese accessorie e per le spese di riscaldamento vengono

aumentati del 50 per cento, ovvero a 2520, rispettivamente 1260 franchi

all'anno.".

Dal testo letterale dell'art.

16a e dell'art. 16b OPC-AVS/AI, così come rilevato dall'UFAS, discende

chiaramente che le spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) - fino al 31 dicembre

2020.

pari a Fr. 1'680.- e dal 1° gennaio 2021 a Fr. 2'520.- - sono riconosciute

unicamente ai proprietari di immobili e a chi ad esso si sostituisce in virtù

di un diritto di usufrutto o di abitazione. Le spese di riscaldamento (art. 16b

OPC-AVS/AI) - ammontanti a Fr. 840.- rispettivamente a Fr. 1'260.- - sono invece

concesse ai conduttori di immobili che sono tenuti, essi stessi, a riscaldare a

proprie spese l'abitazione che locano.

In altre parole, questi due

forfait non sono cumulabili, giacché concernono due diversi titolari del diritto

alle prestazioni complementari.

2.7

Nel

caso all'esame la valutazione dei fatti diverge fra le parti in merito alla

quantificazione delle spese di locazione computabili.

Va osservato preliminarmente come dagli atti prodotti non risulti

chiaramente come la Cassa di compensazione sia giunta a computare, dal 2009

(doc. B1), una pigione lorda di Fr. 11'003.-.

Solo con la risposta di causa

l'amministrazione ha indicato che tale importo deriva dalla pigione di Fr.

846,85 comunicatale a suo tempo dall'assicurata, riportata su 12 mesi (Fr.

10'163.-), cui ha aggiunto il forfait di Fr. 840.- previsto dall'art. 16b

OPC-AVS/AI.

Alla richiesta di prestazioni

complementari di fine 2009 (doc. 1) l'assicurata ha allegato uno scritto della __________,

del 14 marzo 1996 (doc. 4-3/6), indirizzato al suo proprietario di casa, in cui

è indicato che, a seguito della richiesta della conduttrice di diminuzione

della pigione stante il ribasso dei tassi ipotecari, la pigione di Fr. 951.-

stabilita nel 1991, dopo un aumento, doveva essere adeguata al costo della vita

e poi al tasso ipotecario. Pertanto, dal 1° ottobre 1996 la nuova pigione mensile

era di Fr. 846,85.

In assenza di altre comunicazioni

in merito, dal 2009 in poi la Cassa di compensazione ha sempre considerato una

pigione totale di Fr. 11'003.-, comprensiva del forfait di Fr. 840.- per le

spese accessorie, senza tuttavia precisare gli importi della pigione netta e delle

spese.

Se, con il cambiamento del

sistema informatico e dei fogli di calcolo dal 2013, la Cassa avesse distinto

chiaramente, al capitolo "Locazione",

fra "Affitto" e "Costi di riscaldamento forfettari",

come ha poi fatto con la decisione di restituzione del 16 novembre 2021,

certamente l'interessata si sarebbe accorta già allora dell'errore in cui la

Cassa era incappata.

2.8

Come

ha ritenuto la ricorrente, non è possibile fare capo, nel suo caso, all'art.

16b OPC-AVS/AI concernente il forfait di Fr. 840.- (dal 2021 di Fr. 1'260.-)

per le spese di riscaldamento.

Come sopra esposto, questo

forfait è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da

esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di

riscaldamento secondo l'art. 257b cpv. 1 CO.

Questa circostanza non si

realizza nel caso dell'assicurata, visto che dagli atti risulta chiaramente che

essa rimborsa al locatore i costi effettivi, che a sua volta quest'ultimo

sopporta anticipandone il pagamento ai rispettivi fornitori. In altre parole,

l'assicurata non si occupa in prima persona di riscaldare la sua abitazione, ma

è il proprietario che vi procede. La ricorrente non riscalda essa stessa la sua

abitazione, ma paga al locatore i costi che egli anticipa e che ripartisce e

riversa sull'interessata e su altri suoi inquilini.

Il rapporto di locazione

concluso fra l'assicurata e il proprietario dell'appartamento di 3 1/2 locali a

__________ è iniziato il 1° ottobre 1989 ed è terminato il 30 settembre 1990,

con una pigione annua di Fr. 10'200.- pagabile in rate mensili di Fr. 850.-,

oltre a Fr. 60.- al mese di acconto spese (doc. A2). Questo contratto si è

rinnovato tacitamente ed è ancora in essere.

L'interessata ha comprovato che

la pigione mensile pagata nel 2009 ammontava a Fr. 960.- (doc. B2), di cui Fr.

109.- a titolo di acconto spese accessorie (doc. B3), a cui si aggiunge il

conguaglio di Fr. 875,70 da versare per le spese di riscaldamento, acqua calda

e fognatura, fatturate in totale Fr. 2'094,40.

Essa ha segnalato che, poiché

nel corso del 2015 e del 2016 è emerso che un saldo a suo favore di Fr. 646,95

(doc. A3) per le spese di riscaldamento e di acqua calda non le era stato

restituito rispettivamente conteggiato sui futuri costi, da quel momento le

parti contrattuali hanno di fatto convenuto che la ricorrente non avrebbe più

versato al locatore degli acconti e dei conguagli spese, ma soltanto le spese

effettive documentate, così da potere essere sicura di pagare i costi reali a

suo carico.

Nel 2017 l'interessata ha chiesto al proprietario di casa una

riduzione della pigione a seguito della diminuzione del tasso ipotecario e il

14.

settembre 2017 (doc. 47-7/10), dinnanzi all'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di __________, le parti hanno concluso che "dal 1° ottobre 2017 la pigione mensile è di fr. 705.-

mensili basati sul tasso ipotecario del 1,5% e l'indice del costo della vita di

data odierna.".

Il 26 ottobre 2021 (doc. 48) la

Cassa ha chiesto all'assicurata di comprovare il pagamento dell'affitto di

ottobre 2021, con successiva conferma di pagamento del canone di Fr. 705.-

tramite banca (doc. 49-3/5).

La ricorrente ha indicato alla

Cassa di pagare un "affitto lordo mensile

fr. 705.00 Annuale fr. 8460.-" (doc. A7), specificando poi per il 2020

le spese accessorie. La cifra di Fr. 705.- costituisce, quindi, la pigione netta.

Dagli atti risulta che nel 2011

la ricorrente ha pagato Fr. 2'031,90 di spese per il riscaldamento (doc.

16-5/10), a cui si aggiungono Fr. 94,05 per la fognatura (doc. 16-6/10), Fr.

87,90 per il consumo di acqua potabile (doc. 16-7/10) e Fr. 130.- per la tassa

d'abbonamento (per il 2012) (doc. 16-7/10).

Nel 2020, il consumo di acqua

potabile a carico della ricorrente ammonta a Fr. 117,50, oltre a Fr. 140.- per

la tassa base e a Fr. 6,25 di IVA; la tassa per le canalizzazioni è di Fr.

117.-, a cui si somma l'IVA di Fr. 9,10, per un totale dovuto per l'anno 2020

di Fr. 390,35 (doc. 47-3/10). A ciò si addizionano Fr. 2'092,15 (doc. 47-6/10)

per le spese di riscaldamento, acqua calda e corrente delle parti comuni.

2.9

Da

quanto precede discende che dal 1° ottobre 2017 la ricorrente versa un canone

locativo netto di Fr. 705.- al mese.

A norma dell'art. 10 cpv. 1 lett. b 1a frase LPC, alla pigione si

devono poi aggiungere le relative spese accessorie.

In concreto, a detta pigione vanno addizionate le spese accessorie

versate effettivamente dall'assicurata al locatore.

Nel caso in esame, non è

infatti possibile considerare il rimborso al locatore di tali spese come dei

conguagli nel senso stretto del termine e farle rientrare sotto l'art. 10 cpv.

1.

lett. b 2a frase LPC senza tenerne conto. Non va infatti dimenticato che per

anni l'assicurata ha versato al locatore mensilmente una pigione netta e degli

acconti mensili, ma che, a causa di quanto evidenziato, i contraenti hanno

convenuto un nuovo sistema di versamento delle spese accessorie per i pagamenti

da parte della ricorrente, che prevedeva di saldarle una volta ricevuti i

conteggi.

Le spese di Fr. 2'031,90 nel

2011.

e di Fr. 2'092,15 nel 2020 per il riscaldamento e l'acqua calda, come pure

le spese per le tasse uso canalizzazioni e per il consumo di acqua potabile,

assunte personalmente dall'assicurata sulla base delle fatture prodotte dal

proprietario di casa, non costituiscono dunque un conguaglio delle spese

accessorie, che andrebbe ad aggiungersi agli acconti versati, di solito,

mensilmente insieme alla pigione netta.

Per questo motivo, la seconda

frase dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC non entra qui in considerazione e,

pertanto, la soluzione a cui è giunta la Cassa cantonale di compensazione,

ovvero di non considerare le summenzionate spese siccome costituiscono un

conguaglio, non è corretta.

La decisione impugnata va

annullata e gli atti devono essere rinviati alla Cassa cantonale di

compensazione, affinché provveda ad accertare adeguatamente gli importi e le

modalità di pagamento delle pigioni e delle spese accessorie computabili dal

2017.

al 2021.

Sulla scorta di questi

accertamenti (in merito si veda l'attestazione del 10 gennaio 2022 [doc. 60-2/7]

in cui il locatore ha indicato di ricevere dall'interessata una pigione annua

di Fr. 10'942,65, spese accessorie comprese), l'amministrazione dovrà

ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2017 al 30

novembre 2021, computando la pigione netta esposta nei considerandi precedenti

e conteggiando le spese accessorie riconoscibili. Il forfait dell'art. 16b

OPC-AVS/AI per le spese di riscaldamento non va invece considerato.

La Cassa cantonale di

compensazione determinerà eventuali obblighi di restituzione se quanto versato

dalla ricorrente sarà inferiore ai Fr. 11'003.- che la Cassa ha a suo tempo stabilito.

Questa Corte evidenzia infine che,

poiché possono essere considerate soltanto le spese accessorie connesse alla

locazione di un'abitazione, le spese per la locazione di un parcheggio non sono

riconosciute (N. 3235.01 DPC). Il costo di Fr. 300.- (doc. A6) per il posteggio

comunale affittato dalla ricorrente non può a giusta ragione essere

riconosciuto.

2.10

Visto

l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF

9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/ 2018 del 26 novembre 2018 consid. 5

con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), la ricorrente avrebbe diritto a delle

ripetibili, ma non essendo patrocinata non le sono riconosciute (art. 61 lett.

g LPGA).

Inoltre, portando il ricorso

sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di

prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo, cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto. Di conseguenza:

1.1. La

decisione su opposizione del 16 maggio 2022 è annullata.

1.2. Gli

atti sono rinviati all'amministrazione, affinché proceda agli accertamenti necessari

e decida nuovamente sul diritto alle PC della ricorrente per il periodo tra il

1° ottobre 2017 e il 30 novembre 2020.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni

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