Lexipedia

Decisione

33.2022.11

Ordine di restituzione di PC.La pigione lorda computata non corrisponde alla pigione reale.Alla pigione netta non va aggiunto il forfait per le spese accessorie,ma,qui,le spese accessorie effettivamente versate dall'ass.che non vanno considerate come conguaglio.No spese per il parcheggio.Rinvio atti

18 luglio 2022Italiano31 min

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.11

TB

Lugano

18 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 maggio 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, 1952, è al beneficio di prestazioni complementari all'AI dal 2006 (doc. 10)

e all'AVS dal 2016 (doc. 29). Dal 2010 (doc. 10-14/16) in poi la Cassa

cantonale di compensazione ha in particolare considerato quali spese

riconosciute una pigione lorda di Fr. 11'003.- annui.

1.2. Nell'ambito

della revisione periodica avviata nel 2019 (doc. 40), il 30 settembre 2021

(doc. 46) la Cassa ha chiesto all'assicurata di trasmetterle una dichiarazione

del locatore relativa alla pigione.

Dai documenti allegati è emerso

che dal 1° ottobre 2017 la pigione mensile ammontava a Fr. 705.-, perciò il 26

ottobre 2021 (doc. 49) la Cassa le ha chiesto la ricevuta di pagamento per il

mese di ottobre 2021, che l'assicurata ha prodotto (doc. 49-3/5) unitamente a

quella per le spese per l'acqua potabile e le canalizzazioni del 2020 (doc.

49-4/5) e per il riscaldamento e le spese accessorie del 2020 (doc. 49-5/5),

pagati in giugno 2021.

1.3. Con

decisione del 16 novembre 2021 (doc. 50) la Cassa cantonale di compensazione ha

chiesto all'assicurata di restituire le prestazioni complementari indebitamente

ricevute dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2021, quantificate in Fr. 6'715.-,

a seguito della notifica, avvenuta soltanto il 12 ottobre 2021, che la pigione

mensile era diminuita dal 1° ottobre 2017.

Dagli allegati fogli di calcolo

risulta che la pigione considerata ammonta a Fr. 8'460.- all'anno, a cui si

aggiungono Fr. 840.- per i costi di riscaldamento forfettari (Fr. 1'260.- dal

2021), per un totale annuo di Fr. 9'300.- (Fr. 9'720.- dal 1° gennaio 2021).

1.4. Il

22 novembre 2021 (doc. A7) l'assicurata si è opposta a questa decisione,

rilevando che la pigione è da sempre stata considerata comprese le spese

accessorie e che è diminuita di Fr. 142,80 all'anno (Fr. 11,90 al mese).

Pertanto, la sua pigione attuale si compone di una pigione lorda mensile di Fr.

705.- per un totale di Fr. 8'460.-, di spese accessorie per il riscaldamento

nel 2020 di Fr. 2'092,15 e per l'acqua potabile e la fognatura di Fr. 390,50,

per un totale lordo di Fr. 10'942,65.

L'interessata ha precisato che

poiché le spese accessorie possono variare di anno in anno, "abbiamo sempre preso una media di fr. 200.00 mensile -

uguale a 2400.00 al anno".

1.5. Il

3 gennaio 2022 (doc. 58) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurata

il suo diritto alle PC per l'anno 2022, considerando una pigione lorda di Fr.

9'720.- (Fr. 8'460 [affitto] + Fr. 1'260 [costi di riscaldamento forfettari]).

1.6. L'11

gennaio 2022 (doc. A8) l'interessata si è lamentata che il calcolo della

pigione non era corretto. A tal fine, ha allegato una dichiarazione del proprietario

per la pigione annua lorda incassata (Fr. 10'942,65) e del suo Comune per il

parcheggio che affitta annualmente (Fr. 300.-).

1.7. Il

21 febbraio 2022 (doc. A9) l'assicurata ha sollecitato dalla Cassa una risposta

e così pure il 21 marzo 2022 (doc. A10).

Con raccomandata del 12 aprile

2022 (doc. A11) l'assicurata ha ribadito che il calcolo effettuato dalla Cassa

era sbagliato, poiché visto che ogni anno riceve il conguaglio per le spese

accessorie di riscaldamento, non può esserle applicato il forfait ritenuto

dalla Cassa. Infatti, come risulta dalla dichiarazione del proprietario, la sua

pigione annua lorda ammonta, pigione netta più spese accessorie, a Fr.

10'942,65. Inoltre, dal 2017 la sua pigione era diminuita di Fr. 11,90 al mese.

1.8. Il

29 aprile 2022 (doc. I dell'inc. n. 33.2022.10) RI 1 si è rivolta al Tribunale

chiedendo che il calcolo della sua pigione venga effettuato tenendo conto della

pigione e delle spese accessorie che versa al proprietario, come da

quest'ultimo dichiarato. Inoltre, si è lamentata di non avere ancora ricevuto

risposta dalla Cassa malgrado le sue precedenti lettere.

1.9. Con

STCA 33.2022.10 del 24 maggio 2022 il giudice delegato del TCA ha stralciato la

causa dai ruoli, avendo la Cassa cantonale di compensazione emesso il 16 maggio

2022 (doc. A12) la decisione su opposizione con cui ha confermato l'obbligo di

restituire le prestazioni complementari ricevute in eccesso dal 1° ottobre 2017

al 30 novembre 2021.

L'amministrazione ha

evidenziato di avere rivisto il diritto alle PC dell'assicurata dopo essere

venuta a conoscenza dell'importo della pigione stabilito durante l'udienza di

conciliazione con il locatore, da cui è risultato un canone di Fr. 705.- al

mese in luogo dei precedenti Fr. 846,85 ritenuti fino a quel momento.

Poiché dalla documentazione

agli atti è risultato che l'assicurata non ha mai concordato con il locatore un

acconto per le spese accessorie, ma gli versa i costi effettivi dipendenti dal

consumo annuo, e che l'art.10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che non si possa

tenere conto del conguaglio per le spese accessorie, la Cassa si è limitata a

computare il forfait annuo previsto dall'art. 16b OPC-AVS/AI di Fr. 840.- dal

1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2020 e di Fr. 1'260.- dal 1° gennaio 2021.

Il costo del posto auto non può

invece essere computato, non risultando fra le spese riconosciute di cui

all'art. 10 LPC.

1.10. Le

osservazioni del 21 maggio 2022 di RI 1 alla risposta di causa

dell'amministrazione del 17 maggio 2022 (doc. III dell'inc. n. 33.2022.10),

siccome contestavano, implicitamente, la decisione su opposizione nel merito,

sono state considerate quale ricorso (doc. I) contro questa decisione. La

ricorrente ha contestato che in precedenza pagava un affitto di Fr. 846,85 al

mese, ossia Fr. 141,85 in più rispetto a prima.

Inoltre, non è vero che le è

stato riconosciuto un pagamento forfettario di Fr. 840.- al mese sino al 31

dicembre 2020 e di Fr. 1'260.- dal 1° gennaio 2021.

A comprova, ha prodotto il

foglio di calcolo del suo diritto dal 1° maggio 2016 a seguito dell'entrata in

AVS. La Cassa ha ritenuto una pigione di Fr. 11'003.-, senza nessun riferimento

forfettario. Dal 1° gennaio 2021 la pigione era di Fr. 11'003.-, senza forfait,

mentre nella decisione su opposizione la Cassa ha indicato di avere considerato

un forfait di Fr. 1'260.- (doc. A1).

Inoltre, l'assicurata ha

comprovato di essere vincolata da un contratto di locazione dal 1° ottobre 1989

e che nei 33 anni trascorsi sia la pigione sia le spese accessorie sono stati

adeguati. Questo contratto prevedeva un acconto per le spese accessorie, perciò

la pigione che essa ha dichiarato era sempre comprensiva delle spese

accessorie. Pertanto, la ricorrente si è chiesta come la Cassa è giunta a una

pigione di Fr. 846,85 e se riconoscendole solo un forfait di Fr. 840.- e poi di

Fr. 1'260.- (ma così non è stato dal 1° maggio 2016 al 1° gennaio 2021) si sia

sbagliata.

L'assicurata ha poi rilevato

una modifica del contratto di locazione e di non avere più versato l'acconto

delle spese accessorie, ciò a causa di un'incomprensione con il locatore sorta

tra il 2015 e il 2016. L'assicurata ha osservato di avere da quel momento in

poi pagato soltanto le spese dopo verifica della sua correttezza.

In merito al posteggio,

l'interessata ha precisato di non avere mai chiesto il rimborso, il cui costo è

di Fr. 300.- e non Fr. 3'000.- come indicato dalla Cassa di compensazione.

In conclusione, essendo

vincolata da un contratto di locazione che prevede un acconto per le spese

accessorie, il forfait riconosciuto dall'amministrazione non è corretto. Va

invece considerata una pigione lorda, comprensiva della pigione e delle spese

accessorie per l'anno 2020, di Fr. 10'942,65.

1.11. Nella

risposta del 14 giugno 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha

chiesto al TCA di respingere il ricorso, confermando la richiesta di

restituzione. Infatti, fino a novembre 2021 ha considerato una pigione annua di

Fr. 11'003.- come le è stata comunicata nella domanda di PC del 2009 (Fr.

846,85 x 12 [pigione] + Fr. 840 [forfait ex art. 16b OPC-AVS/AI]) ed è solo

dopo avere ricevuto nei mesi di ottobre e novembre 2021 nuova documentazione -

il verbale dell'udienza di conciliazione del 14 settembre 2017 e i

giustificativi di pagamento della pigione - che ha potuto appurare che la

pigione pagata dall'assicurata (Fr. 705.- al mese) era inferiore a quanto

ritenuto in precedenza.

Il diritto alla PC della

ricorrente va perciò adeguato computando una pigione annua di Fr. 8'460.- (Fr.

705 x 12 mesi), oltre al forfait per le spese di riscaldamento pari a Fr. 840.-

fino al 31 dicembre 2020 e a Fr. 1'260.- dal 1° gennaio 2021.

Le spese accessorie

effettivamente pagate dall'assicurata non possono invece essere riconosciute,

giacché l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC precisa che in caso di conguaglio non si

tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo.

1.12. Il

20 giugno 2022 (doc. V) la ricorrente ha ribadito di avere un contratto con

acconto spese accessorie e quindi di avere il diritto a che le sia computata

una pigione con le spese accessorie. Inoltre, ha sottolineato che la Cassa non

ha mai indicato che considerava un forfait per le spese accessorie.

L'assicurata ha precisato che

dal 2009 pagava una pigione di Fr. 960.-, compresi Fr. 109.- di acconto spese

(doc. B2) e che il conguaglio per il riscaldamento nel 2009 era senza il

consumo di acqua potabile, che corrispondeva già allora a quello attuale (doc.

B3). All'anno pagava dunque Fr. 11'520.- (Fr. 960 x 12), comprese le spese

accessorie, ma con "il forfetario da loro

indicato di 840.00 / 12 per 851.00 = 10'212.00 + 840.00 = 11'052.00 perciò la

cifra di 11'003.00 è in ogni caso non corretta.".

La ricorrente ha fatto presente

come non sia vero che la Cassa abbia riconosciuto il forfait di Fr. 840.- fino

al 31 dicembre 2020 e poi di Fr. 1'260.-, visto che l'importo della pigione

considerato è sempre rimasto lo stesso (docc. B4 e B5).

In conclusione, l'assicurata ha

chiesto che il suo diritto alle PC sia rivisto dal 1° gennaio 2009 al 31

settembre 2017 secondo quanto indicato in questo scritto, mentre dal 1° ottobre

2017 ad oggi sulla base di quanto dichiarato in precedenza dal locatore, ovvero

che la pigione pagata annualmente dall'inquilina ammonta a Fr. 10'942,65.

1.13. Il

28 giugno 2022 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha informato il Tribunale

di non avere ulteriori considerazioni da formulare.

considerato in diritto

2.1. Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC

1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. Il

22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche

della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°

gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di

modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di

disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1;

DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12

febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In

presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità

giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non

ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il

nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di

diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni

transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al

capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire

dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni

complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una

diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla

prestazione complementare annua.

In concreto, per

il diritto alle PC fino al 31 dicembre 2020 fanno senza dubbio stato le norme

vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC, mentre le modifiche

del 22 marzo 2019 sono applicabili per il diritto alle PC per il 2021, giacché

dal calcolo effettuato il 16 novembre 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione in base al vecchio (doc. 51) e al

nuovo diritto (doc. 54) è risultato per l'assicurata un diritto più elevato in

applicazione delle nuove norme.

2.3. Oggetto

del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione

emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente

per le prestazioni complementari apparentemente versate in maniera erronea dal

1° ottobre 2017 al 30 novembre 2021, che il 16 novembre 2021 la Cassa ha

calcolato ammontare a Fr. 6'715.-.

Per fare ciò, occorrerà in

primo luogo sapere quale importo computare a RI 1 a titolo di pigione ("locazione" nel foglio di calcolo) dal 1°

ottobre 2017.

2.4. L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25

LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni)

a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza

del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se

il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Fatti

I principi applicabili alla

restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Nella STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del

testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è

rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso

1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la

pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni

in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42

consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione

– quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007,

consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure

applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio

errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una

valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi

fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata,

l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è

possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.

3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. Dopo essere venuta a conoscenza

che dal 1° ottobre 2017 (doc. 47-7/10) la pigione mensile concordata fra il

locatore e l'assicurata conduttrice ammontava a Fr. 705.- e che, nel mese di

ottobre 2021, quest'ultima aveva pagato tale importo al proprietario di casa

(doc. 49-3/5), con decisione formale del 16 novembre 2021 (doc. 50) la Cassa

cantonale di compensazione ha stabilito il suo nuovo diritto alle prestazioni

complementari dal 1° ottobre 2017.

Concretamente, così come

risulta dai fogli di calcolo allegati, ha deciso che da quel giorno

l'interessata aveva diritto alle prestazioni complementari in misura inferiore

rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nei redditi ha computato una

pigione inferiore (Fr. 9'300.- contro Fr. 11'003.- determinati negli anni

passati).

Constatato quindi un indebito

riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa

le ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 6'715.- erroneamente versata

da quel momento fino al 30 novembre 2021. Tale ammontare corrisponde alla

differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto nel

medesimo lasso di tempo.

2.6. In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti

abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se

ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).

Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1

LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle

spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato

dei seguenti importi:

a. la riduzione dei premi

massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle

prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per cento dell'importo

forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui

all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

L'art. 10 LPC prevede una lista

esaustiva di spese riconosciute e il suo cpv. 1, alla lettera b, nel vecchio e

nel nuovo tenore, riconosce alle persone che non vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di

conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né

di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è di Fr. 13'200.- per

le persone sole fino al 31 dicembre 2020 e di Fr. 16'440.- nella regione 1, di

Fr. 15'900.- nella regione 2 e Fr. 14'520.- nella regione 3 dal 2021.

L'OPC-AVS/AI definisce le spese

accessorie riconosciute e le norme determinanti sono cambiate solo nell'importo

del forfait.

art. 16a Forfait per spese

accessorie

1 Nei confronti di persone

che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto

soltanto un forfait.

Considerandi

2.

Il capoverso 1 si applica

pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto

di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3.

L'importo annuo del

forfait è di 1680 franchi [2520 dal 1° gennaio 2021].

4.

La limitazione secondo

l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.

Art. 16b Forfait per spese di

riscaldamento

1.

Oltre alle spese

accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle

persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e

non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi

dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.

2.

L'ammontare annuo del

forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a.

Nel Commento edito nel gennaio

2020.

riguardante la Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) -

Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PC, l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali si è così espresso sull'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI:

" Nel caso

dei beneficiari di PC che abitano un immobile di loro proprietà, per il calcolo

delle PC viene riconosciuto quale spesa, tra le spese di abitazione, un importo

forfettario per le spese accessorie. Queste spese includono le spese per il

riscaldamento e l'acqua calda, altre spese d'esercizio analoghe nonché i

tributi pubblici connessi all'uso della cosa. Per le persone che vivono in

locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e che non devono pagare

al locatore alcuna spesa di riscaldamento, per il calcolo delle PC è

riconosciuto quale spesa anche un importo forfettario per le spese di

riscaldamento, che corrisponde alla metà dell'importo forfettario per le spese

accessorie previsto per i proprietari di immobili. Gli importi forfettari sono

stati adeguati per l'ultima volta con effetto dal 1° gennaio 1998 e da allora

sono rimasti pari a 1680, rispettivamente, 840 franchi all'anno. Nella maggior

parte dei casi, questi importi non coprono le spese effettive e vanno pertanto

adeguati.

L'aumento dell'importo forfettario per le spese

accessorie dovrà avvenire sulla stessa base di quello degli importi massimi per

la pigione, ovvero con la stessa cadenza e in funzione dell'adeguamento

all'evoluzione dei prezzi. Nel messaggio concernente la modifica della LPC

sugli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione è illustrata

l'evoluzione delle spese accessorie per gli anni 1998–2003. Ne risulta che in

quegli anni le spese accessorie sono aumentate in misura doppia rispetto agli

affitti netti. Le spese di riscaldamento dipendono sostanzialmente dal prezzo

dell'olio da riscaldamento, che dal 2001, anno dell'ultimo adeguamento delle

pigioni massime, è raddoppiato. Le altre voci usuali delle spese accessorie,

quali l'elettricità o l'acqua calda sono più stabili e seguono perlopiù

l'andamento generale dell'inflazione.

Considerata questa base di dati, gli importi

forfettari per le spese accessorie e per le spese di riscaldamento vengono

aumentati del 50 per cento, ovvero a 2520, rispettivamente 1260 franchi

all'anno.".

Dal testo letterale dell'art.

16a e dell'art. 16b OPC-AVS/AI, così come rilevato dall'UFAS, discende

chiaramente che le spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) - fino al 31 dicembre

2020.

pari a Fr. 1'680.- e dal 1° gennaio 2021 a Fr. 2'520.- - sono riconosciute

unicamente ai proprietari di immobili e a chi ad esso si sostituisce in virtù

di un diritto di usufrutto o di abitazione. Le spese di riscaldamento (art. 16b

OPC-AVS/AI) - ammontanti a Fr. 840.- rispettivamente a Fr. 1'260.- - sono invece

concesse ai conduttori di immobili che sono tenuti, essi stessi, a riscaldare a

proprie spese l'abitazione che locano.

In altre parole, questi due

forfait non sono cumulabili, giacché concernono due diversi titolari del diritto

alle prestazioni complementari.

2.7

Nel

caso all'esame la valutazione dei fatti diverge fra le parti in merito alla

quantificazione delle spese di locazione computabili.

Va osservato preliminarmente come dagli atti prodotti non risulti

chiaramente come la Cassa di compensazione sia giunta a computare, dal 2009

(doc. B1), una pigione lorda di Fr. 11'003.-.

Solo con la risposta di causa

l'amministrazione ha indicato che tale importo deriva dalla pigione di Fr.

846,85 comunicatale a suo tempo dall'assicurata, riportata su 12 mesi (Fr.

10'163.-), cui ha aggiunto il forfait di Fr. 840.- previsto dall'art. 16b

OPC-AVS/AI.

Alla richiesta di prestazioni

complementari di fine 2009 (doc. 1) l'assicurata ha allegato uno scritto della __________,

del 14 marzo 1996 (doc. 4-3/6), indirizzato al suo proprietario di casa, in cui

è indicato che, a seguito della richiesta della conduttrice di diminuzione

della pigione stante il ribasso dei tassi ipotecari, la pigione di Fr. 951.-

stabilita nel 1991, dopo un aumento, doveva essere adeguata al costo della vita

e poi al tasso ipotecario. Pertanto, dal 1° ottobre 1996 la nuova pigione mensile

era di Fr. 846,85.

In assenza di altre comunicazioni

in merito, dal 2009 in poi la Cassa di compensazione ha sempre considerato una

pigione totale di Fr. 11'003.-, comprensiva del forfait di Fr. 840.- per le

spese accessorie, senza tuttavia precisare gli importi della pigione netta e delle

spese.

Se, con il cambiamento del

sistema informatico e dei fogli di calcolo dal 2013, la Cassa avesse distinto

chiaramente, al capitolo "Locazione",

fra "Affitto" e "Costi di riscaldamento forfettari",

come ha poi fatto con la decisione di restituzione del 16 novembre 2021,

certamente l'interessata si sarebbe accorta già allora dell'errore in cui la

Cassa era incappata.

2.8

Come

ha ritenuto la ricorrente, non è possibile fare capo, nel suo caso, all'art.

16b OPC-AVS/AI concernente il forfait di Fr. 840.- (dal 2021 di Fr. 1'260.-)

per le spese di riscaldamento.

Come sopra esposto, questo

forfait è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da

esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di

riscaldamento secondo l'art. 257b cpv. 1 CO.

Questa circostanza non si

realizza nel caso dell'assicurata, visto che dagli atti risulta chiaramente che

essa rimborsa al locatore i costi effettivi, che a sua volta quest'ultimo

sopporta anticipandone il pagamento ai rispettivi fornitori. In altre parole,

l'assicurata non si occupa in prima persona di riscaldare la sua abitazione, ma

è il proprietario che vi procede. La ricorrente non riscalda essa stessa la sua

abitazione, ma paga al locatore i costi che egli anticipa e che ripartisce e

riversa sull'interessata e su altri suoi inquilini.

Il rapporto di locazione

concluso fra l'assicurata e il proprietario dell'appartamento di 3 1/2 locali a

__________ è iniziato il 1° ottobre 1989 ed è terminato il 30 settembre 1990,

con una pigione annua di Fr. 10'200.- pagabile in rate mensili di Fr. 850.-,

oltre a Fr. 60.- al mese di acconto spese (doc. A2). Questo contratto si è

rinnovato tacitamente ed è ancora in essere.

L'interessata ha comprovato che

la pigione mensile pagata nel 2009 ammontava a Fr. 960.- (doc. B2), di cui Fr.

109.- a titolo di acconto spese accessorie (doc. B3), a cui si aggiunge il

conguaglio di Fr. 875,70 da versare per le spese di riscaldamento, acqua calda

e fognatura, fatturate in totale Fr. 2'094,40.

Essa ha segnalato che, poiché

nel corso del 2015 e del 2016 è emerso che un saldo a suo favore di Fr. 646,95

(doc. A3) per le spese di riscaldamento e di acqua calda non le era stato

restituito rispettivamente conteggiato sui futuri costi, da quel momento le

parti contrattuali hanno di fatto convenuto che la ricorrente non avrebbe più

versato al locatore degli acconti e dei conguagli spese, ma soltanto le spese

effettive documentate, così da potere essere sicura di pagare i costi reali a

suo carico.

Nel 2017 l'interessata ha chiesto al proprietario di casa una

riduzione della pigione a seguito della diminuzione del tasso ipotecario e il

14.

settembre 2017 (doc. 47-7/10), dinnanzi all'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di __________, le parti hanno concluso che "dal 1° ottobre 2017 la pigione mensile è di fr. 705.-

mensili basati sul tasso ipotecario del 1,5% e l'indice del costo della vita di

data odierna.".

Il 26 ottobre 2021 (doc. 48) la

Cassa ha chiesto all'assicurata di comprovare il pagamento dell'affitto di

ottobre 2021, con successiva conferma di pagamento del canone di Fr. 705.-

tramite banca (doc. 49-3/5).

La ricorrente ha indicato alla

Cassa di pagare un "affitto lordo mensile

fr. 705.00 Annuale fr. 8460.-" (doc. A7), specificando poi per il 2020

le spese accessorie. La cifra di Fr. 705.- costituisce, quindi, la pigione netta.

Dagli atti risulta che nel 2011

la ricorrente ha pagato Fr. 2'031,90 di spese per il riscaldamento (doc.

16-5/10), a cui si aggiungono Fr. 94,05 per la fognatura (doc. 16-6/10), Fr.

87,90 per il consumo di acqua potabile (doc. 16-7/10) e Fr. 130.- per la tassa

d'abbonamento (per il 2012) (doc. 16-7/10).

Nel 2020, il consumo di acqua

potabile a carico della ricorrente ammonta a Fr. 117,50, oltre a Fr. 140.- per

la tassa base e a Fr. 6,25 di IVA; la tassa per le canalizzazioni è di Fr.

117.-, a cui si somma l'IVA di Fr. 9,10, per un totale dovuto per l'anno 2020

di Fr. 390,35 (doc. 47-3/10). A ciò si addizionano Fr. 2'092,15 (doc. 47-6/10)

per le spese di riscaldamento, acqua calda e corrente delle parti comuni.

2.9

Da

quanto precede discende che dal 1° ottobre 2017 la ricorrente versa un canone

locativo netto di Fr. 705.- al mese.

A norma dell'art. 10 cpv. 1 lett. b 1a frase LPC, alla pigione si

devono poi aggiungere le relative spese accessorie.

In concreto, a detta pigione vanno addizionate le spese accessorie

versate effettivamente dall'assicurata al locatore.

Nel caso in esame, non è

infatti possibile considerare il rimborso al locatore di tali spese come dei

conguagli nel senso stretto del termine e farle rientrare sotto l'art. 10 cpv.

1.

lett. b 2a frase LPC senza tenerne conto. Non va infatti dimenticato che per

anni l'assicurata ha versato al locatore mensilmente una pigione netta e degli

acconti mensili, ma che, a causa di quanto evidenziato, i contraenti hanno

convenuto un nuovo sistema di versamento delle spese accessorie per i pagamenti

da parte della ricorrente, che prevedeva di saldarle una volta ricevuti i

conteggi.

Le spese di Fr. 2'031,90 nel

2011.

e di Fr. 2'092,15 nel 2020 per il riscaldamento e l'acqua calda, come pure

le spese per le tasse uso canalizzazioni e per il consumo di acqua potabile,

assunte personalmente dall'assicurata sulla base delle fatture prodotte dal

proprietario di casa, non costituiscono dunque un conguaglio delle spese

accessorie, che andrebbe ad aggiungersi agli acconti versati, di solito,

mensilmente insieme alla pigione netta.

Per questo motivo, la seconda

frase dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC non entra qui in considerazione e,

pertanto, la soluzione a cui è giunta la Cassa cantonale di compensazione,

ovvero di non considerare le summenzionate spese siccome costituiscono un

conguaglio, non è corretta.

La decisione impugnata va

annullata e gli atti devono essere rinviati alla Cassa cantonale di

compensazione, affinché provveda ad accertare adeguatamente gli importi e le

modalità di pagamento delle pigioni e delle spese accessorie computabili dal

2017.

al 2021.

Sulla scorta di questi

accertamenti (in merito si veda l'attestazione del 10 gennaio 2022 [doc. 60-2/7]

in cui il locatore ha indicato di ricevere dall'interessata una pigione annua

di Fr. 10'942,65, spese accessorie comprese), l'amministrazione dovrà

ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2017 al 30

novembre 2021, computando la pigione netta esposta nei considerandi precedenti

e conteggiando le spese accessorie riconoscibili. Il forfait dell'art. 16b

OPC-AVS/AI per le spese di riscaldamento non va invece considerato.

La Cassa cantonale di

compensazione determinerà eventuali obblighi di restituzione se quanto versato

dalla ricorrente sarà inferiore ai Fr. 11'003.- che la Cassa ha a suo tempo stabilito.

Questa Corte evidenzia infine che,

poiché possono essere considerate soltanto le spese accessorie connesse alla

locazione di un'abitazione, le spese per la locazione di un parcheggio non sono

riconosciute (N. 3235.01 DPC). Il costo di Fr. 300.- (doc. A6) per il posteggio

comunale affittato dalla ricorrente non può a giusta ragione essere

riconosciuto.

2.10

Visto

l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF

9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/ 2018 del 26 novembre 2018 consid. 5

con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), la ricorrente avrebbe diritto a delle

ripetibili, ma non essendo patrocinata non le sono riconosciute (art. 61 lett.

g LPGA).

Inoltre, portando il ricorso

sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di

prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo, cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto. Di conseguenza:

1.1. La

decisione su opposizione del 16 maggio 2022 è annullata.

1.2. Gli

atti sono rinviati all'amministrazione, affinché proceda agli accertamenti necessari

e decida nuovamente sul diritto alle PC della ricorrente per il periodo tra il

1° ottobre 2017 e il 30 novembre 2020.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni