33.2022.13
Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite per non avere comunicato alla Cassa la convivenza con l'amico.Dagli atti è risultata una convivenza dal 2013,non continua,ma certamente ben più che saltuaria e sporadica come sostenuto. La pigione va divisa per due. Termine di perenzione di 7 anni
17 ottobre 2022Italiano63 min
Cassa di compensazione si è detta disponibile a ridurre di Fr. 1'948.- l'importo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.13
TB
Lugano
17 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2022 di
RI 1
rappr. da: Studio legale avv. RA 1,
contro
la decisione su opposizione del 13 maggio 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1982, beneficia delle
prestazioni complementari all'AI dal 2008 (doc. 6-4/5).
Nell'ambito della revisione periodica per l'anno 2019, il 13
febbraio 2019 (doc. 60-2/7) l'assicurata ha risposto nell'apposito formulario
di non avere un'economia domestica propria e ha crociato la casella "no"
alla domanda "Se sì, quante persone oltre a
lei vivono nella stessa economia domestica. Voglia indicarci il nome, cognome e
anno di nascita.".
1.2. Il 7 aprile 2020 (doc. 64) la Cassa
cantonale di compensazione, facendo esplicito riferimento a questo modulo per
la revisione ricevuto tramite l'Agenzia comunale AVS, ha chiesto all'assicurata
di trasmetterle una dichiarazione del controllo abitanti del suo Comune che
attestasse l'arrivo di __________ presso la sua economia domestica. Il
certificato di domicilio di quest'ultimo, rilasciato il 16 aprile 2020 (doc. I)
dal Comune di __________, le è pervenuto nei giorni seguenti.
Il 23 aprile 2020 (doc. L) l'assicurata ha comunicato alla Cassa
che dal 1° giugno 2020 __________ avrebbe lasciato il suo appartamento e a comprova
ha allegato il nuovo contratto di locazione che egli ha sottoscritto (doc.
66-2/3).
1.3. Con decisione del 2 ottobre 2020
(doc. G) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata la
restituzione dell'importo di Fr. 40'690.- per il periodo dal 1° giugno 2013 al
31 ottobre 2020 (docc. 70-80), a seguito del computo della quota del coinquilino
__________ nella sua economia domestica il cui arrivo non le era mai stato comunicato.
1.4. Il 15 ottobre 2022 (doc. H)
l'assicurata si è opposta a questo provvedimento chiedendo di rivederlo, non
essendo a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto informare la Cassa sul
soggiorno di __________ presso il suo domicilio. Essa ha specificato che,
"benché avesse il soggiorno al mio
indirizzo", egli viveva solo saltuariamente presso di lei, visto
che spesso stava a casa dei di lei genitori. L'opponente ha infine affermato
che dal 31 maggio 2020 questa persona non viveva più al suo domicilio, come
comprovato dal nuovo certificato di domicilio (doc. K).
La decisione del 17 novembre 2020 (doc. 86) ha modificato il
diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata con effetto retroattivo
dal 1° giugno al 30 novembre 2020 e la Cassa ha trattenuto il credito di Fr.
2'940.- a favore dell'interessata "a saldo
parziale della richiesta di restituzione del 2 ottobre 2020.".
1.5. Con scritto del 14 dicembre 2020
(doc. L) l'interessata ha ribadito che __________, essendo domiciliato a __________,
in via __________, non ha mai vissuto in modo stabile e regolare presso il suo
appartamento a __________, ma vi abitava solo nei momenti in cui lei stava
male, per sostenerla e aiutarla moralmente e psichicamente. Egli non era il suo
coinquilino, non si è assunto alcuna spesa. L'assicurata ha quindi agito in
buona fede e non ha inteso frodare le prestazioni complementari.
Nel caso in cui debba restituire comunque le prestazioni, ha
chiesto di procedere con una trattenuta mensile di Fr. 150.-.
A metà gennaio 2021 (doc. 95) l'assicurata ha trasmesso alla Cassa
il certificato di domicilio di __________ rilasciato dal Comune di __________,
che ne ha certificato il domicilio dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2018, quando
poi è partito per __________.
1.6. Con decisione su opposizione del 13
maggio 2022 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione, rilevando di non essere mai stata informata che dal 1° giugno
2013 l'assicurata condivideva la sua abitazione con una terza persona, ma di
averlo appreso soltanto il 21 aprile 2020. Ciò ha dato luogo al ricalcolo del
diritto alle prestazioni complementari e all'ordine di restituzione di Fr.
40'690.- per prestazioni dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2020. Quanto alla
tesi dell'assicurata di non essere in grado di gestire gli aspetti
amministrativi e burocratici a causa dei suoi disturbi psichici,
l'amministrazione ha osservato che le precedenti revisioni sono state da lei
firmate allegando la documentazione richiesta; inoltre, il 23 aprile 2020 l'ha
informata della convivenza. Anche l'opposizione che ha inoltrato dimostra che
l'interessata è in grado di informare la Cassa sui vari cambiamenti della sua
situazione economica.
1.7. Il 30 maggio 2022 (doc. III) RI 1
si è aggravata al Tribunale evidenziando che __________ non era domiciliato
presso la sua abitazione; solo nel periodo del Covid-19 vi ha vissuto
temporaneamente fino al 31 maggio 2020.
La ricorrente ha perciò chiesto il condono della restituzione
della somma pretesa dall'amministrazione.
1.8. A richiesta del giudice delegato
(doc. IV) l'assicurata, patrocinata dallo studio legale avv. RA 1, ha
completato il suo ricorso e ha evidenziato che non vi sono prove, né documenti
né testimonianze, che possano confermare che __________ sia stato suo coinquilino
dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2020.
Il certificato di domicilio del Comune di __________ (doc. I), su
cui la Cassa si è basata, non è sufficiente per confermare che questa persona
abbia condiviso l'economia domestica in quel periodo. Infatti, come certificato
dal Comune di __________, dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2018 egli era ivi domiciliato
(doc. J) in via __________.
L'assicurata ha pure fatto presente che la decisione impugnata è
errata avendo considerato il periodo fino al 31 ottobre 2020.
Il certificato del Comune di __________ (doc. K) attesta che dal
1° giugno 2020 __________ si è trasferito in via __________.
Neppure la dichiarazione del Servizio sociale intercomunale (doc. 82)
può avvalorare la tesi della Cassa, non specificando il periodo del soggiorno
né se era permanente o sporadico.
Non vi sono perciò elementi probatori concreti per concludere che
questa persona abbia soggiornato in maniera costante e permanente presso
l'assicurata, mentre "che __________ abbia
frequentato e/o reso visita alla ricorrente - saltuariamente - non è
contestato.". La ricorrente ha sottolineato che nel periodo in
questione quest'ultimo era domiciliato in via __________ a __________, "abitava dai genitori dell'insorgente dove aveva il
proprio soggiorno". In qualità di suo amico, le prestava aiuto nei
momenti di difficoltà, quando non stava bene moralmente e psichicamente, perciò
non è contestato che, in quelle sole circostanze, abbia pernottato presso la
sua abitazione.
In conclusione, la ricorrente abitava da sola nel proprio
appartamento, solo lei ne aveva le chiavi e pagava la pigione, perciò non v'è
stata alcuna convivenza con __________. La pigione va dunque computata per
intero nel calcolo PC.
1.9. Il 22 giugno 2022 (doc. VIII) la
ricorrente ha prodotto le dichiarazioni scritte di sua mamma (doc. M1) e di __________
(doc. M2) attestanti il soggiorno di quest'ultimo presso il domicilio dei
genitori dell'assicurata a __________.
1.10. Nella risposta del 6 luglio 2022
(doc. X) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso. Essa ha ricordato che la decisione formale è stata emessa dopo avere
verificato la dichiarazione del Comune di __________ del 16 aprile 2020,
secondo cui __________ era ivi domiciliato in via __________ dal 1° gennaio
2019, indirizzo che corrisponde a quello dell'assicurata, luogo in cui è
risultato precedentemente soggiornare dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2018.
Per l'amministrazione, non è verosimile che questa persona non
abbia abitato presso il domicilio della ricorrente a __________, perché vi ha
dapprima registrato il suo soggiorno (dal 1° giugno 2013) e poi il suo
domicilio (dal 1° gennaio 2019) anziché a __________, dove ora ha affermato di
aver sempre vissuto. Questa tesi è corroborata soltanto dalle affermazioni dell'interessato
e della mamma dell'assicurata, ma per la Cassa l'insorgente non è riuscita a
comprovare che fino al 31 maggio 2020 __________ non si sia stabilito al suo
indirizzo.
Va dunque confermato che l'assicurata condivideva la sua
abitazione ed è quindi corretto il computo di metà pigione.
1.11. Il 16 agosto 2022 (doc. XII)
l'insorgente ha replicato che le dichiarazioni dei diretti interessati (docc. M
e N) confermano chiaramente la tesi secondo cui __________ non viveva in
maniera stabile presso la sua (di lei) abitazione.
A suo dire, il certificato di domicilio non indica nulla sulla
sporadicità del soggiorno a __________, che avveniva soltanto quando
l'assicurata non stava bene, dato che il suo amico soggiornava con i suoi di
lei genitori a __________, presso la cui abitazione egli disponeva di un
locale. Infatti, come risulta dal certificato del 3 agosto 2022 (doc. O) del
dr. med. __________, il rapporto fra i due giovani è sempre stato complesso e
delicato; inoltre, a causa delle sue caratteristiche personologiche e
psichiatriche, secondo lo psichiatra curante, l'assicurata non è in grado di
condividere i suoi spazi 24 ore al giorno con altre persone.
Visti dunque i suoi problemi di salute e la sporadicità della
presenza dell'amico presso la sua abitazione, la ricorrente non ha mai pensato
all'importanza dell'annuncio del soggiorno che quest'ultimo ha fatto al Comune
di __________. I due non convivevano e delle semplici visite e dei brevi
soggiorni non sono sufficienti per concludere per una convivenza vissuta e
goduta.
L'insorgente ha infine invocato la prescrizione dell'art. 25 cpv.
2 LPGA per il periodo dal 1° giugno 2013 al 2 ottobre 2015.
1.12. L'amministrazione si è espressa in
merito il 23 agosto 2022 (doc. XIV) ribadendo la sua posizione.
Quanto alla prescrizione di 5 anni fatta valere dall'insorgente,
la Cassa di compensazione ha evidenziato la possibilità di applicare il termine
di prescrizione assoluto di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP) in presenza di
una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP, ma che in specie non ne sono dati
Fatti
i presupposti, visto che se è vero che nel giugno 2013 l'assicurata non l'ha
informata della sua nuova convivenza, non ha avuto un comportamento attivo né
omissivo, dato che in quel periodo la Cassa non le ha avanzato alcuna
richiesta.
Rimane tuttavia applicabile l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC, che
prevede una prescrizione di 7 anni, perciò la restituzione delle PC
indebitamente percepite deve decorrere dal 1° ottobre 2013. Di conseguenza, la
Cassa di compensazione si è detta disponibile a ridurre di Fr. 1'948.- l'importo
della restituzione, corrispondenti alle prestazioni complementari pagate in
eccesso dal 1° giugno al 30 settembre 2013.
1.13. Il 15 settembre 2022 (doc. XVI) il
Tribunale ha chiesto al Comune di __________ di trasmettere le autorizzazioni
di soggiorno rilasciate a __________, di indicare dove l'ha autorizzato a
soggiornare e dove egli aveva il proprio domicilio durante l'autorizzazione di
soggiorno e dopo il 1° gennaio 2019. Il TCA ha pure chiesto al Comune se il
luogo di soggiorno prima e di domicilio poi di __________ coincideva con quello
di RI 1 e quindi se risultava che i giovani convivessero.
1.14. Sulla documentazione prodotta dal
Comune di __________ (doc. XVII/1-11) la Cassa ha comunicato di non avere
ulteriori considerazioni (doc. XIX), mentre l'insorgente ha evidenziato che la
decisione va annullata già solo perché dai certificati risulta che __________
ha soggiornato fino al 31 maggio 2020 in via __________ e non fino al 31
ottobre 2020 e comunque indicare di soggiornare non comprova abitarci permanentemente
(doc. XXI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente ha rimproverato alla
Cassa di compensazione di avere violato il suo diritto di essere sentita,
avendole trasmesso l'incarto completo, chiesto il 9 giugno 2022, soltanto il 15
giugno 2022, ovvero due giorni prima della scadenza del termine per completare
il ricorso. Pertanto, l'assicurata non ha avuto il tempo sufficiente per
esaminare debitamente i 330 atti dell'incarto.
2.2. Per l'art. 29 cpv. 2
Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato
all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la
posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si
rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze
nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere
sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà,
che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura
possa difendere efficacemente la sua tesi.
Perché ciò possa essere
realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in
maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe
decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta
stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le
circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità
di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135
I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove
l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione
formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il
suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni
innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone
in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28
giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può
assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie
(art. 61 lett. c LPGA).
2.3. Nell'evenienza concreta, il 9
giugno 2022 (doc. D) lo studio legale avv. RA 1 ha chiesto via fax con urgenza
alla Cassa una copia dell'intero incarto riguardante l'assicurata, atti da
inviargli elettronicamente, con la specifica che v'era "un termine impellente da rispettare per completare il
ricorso davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.".
Nella mattinata del 14 giugno 2022 (doc. E) il Servizio
prestazioni complementari ha inviato un messaggio di posta elettronica allo
studio legale informando che avrebbe spedito l'incarto completo "entro la fine di questa settimana. In quanto è un
dossier dal 2008, occorre molto tempo per prepararlo".
Il legale ha indicato che necessitava l'incarto "entro domani", ribadendo di inviarglielo
per posta elettronica, ma "solamente il dossier a partire dalla revisione periodica
del 2019." (doc. E). In serata (doc. F), la Cassa di
compensazione ha informato lo studio legale che avrebbe spedito l'incarto
l'indomani per posta raccomandata.
Il giorno seguente, nel primo pomeriggio del 15 giugno 2022, la
Cassa ha comunicato ai patrocinatori legali dell'assicurata i dati di accesso a
un portale elettronico su cui ha caricato i documenti componenti il suo incarto.
Il 17 giugno 2022 (doc. I) lo studio legale e notarile avv. RA 1 ha allestito
il ricorso, che è pervenuto al Tribunale il 20 giugno 2022.
In quell'occasione, producendo a sostegno della propria tesi dei
documenti presenti nell'incarto dell'amministrazione, il patrocinatore dell'assicurata
ha contestato la convivenza che la Cassa ha imputato alla beneficiaria di PC. A
complemento del ricorso, il 22 giugno 2022 (doc. VIII) ha presentato le
dichiarazioni della mamma dell'assicurata (doc. M1) e del suo amico (doc. M2). Infine,
nel termine per produrre nuovi mezzi di prova, il 16 agosto 2022 (doc. XII)
l'interessata ha nuovamente negato l'esistenza di una convivenza e ha allegato
un nuovo certificato medico.
Nell'evenienza concreta, va osservato come la
decisione su opposizione dati del 13 maggio 2022, la richiesta degli atti alla
Cassa è del 9 giugno 2022.
Il ricorso manoscritto è dell’assicurata e data del
30 maggio 2022.
La procura conferita al legale data dell’8 giugno
2022.
La richiesta degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni da parte della praticante dello studio legale avv. RA 1 è stata
spedita, via fax, il 9 giugno 2022.
Il decreto di completamento del ricorso (doc. IV) è
del 31 maggio 2022, un martedì ed è stato ricevuto dalla signora RI 1 il giorno
successivo 1° giugno 2022. Ne discende che l’assicurata ha tardato
nell’incaricare un legale, il quale ha potuto domandare gli atti solo il 9
giugno 2022.
In questa costellazione nulla può essere
rimproverato alla Cassa, a fronte di una domanda di ottenere un incarto in
essere dal 2008 e molto corposo, senza ulteriore specifica, per avere impiegato
qualche giorno nell’evadere la richiesta.
Non sussiste dunque una violazione del diritto di
essere sentito della ricorrente.
Con l'inoltro del ricorso essa ha potuto comunque esprimersi
compiutamente sulla decisione impugnata e ha prodotto nelle more della procedura
nuovi mezzi di prova.
Non v'è dunque stata alcuna violazione del suo
diritto di essere sentita e la scrivente Corte può quindi entrare nel merito
del ricorso.
nel merito
2.4. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost.
fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.5. Il
22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche
della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°
gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
Nel caso di
modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di
disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1;
DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12
febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In
presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità
giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non
ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il
nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di
diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).
In concreto, trattandosi
della restituzione di prestazioni percepite dalla ricorrente dal 2013 al 2020, fanno
senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in vigore della
Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020.
2.6. Oggetto
del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa
cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni
complementari versate dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2020, che il 2 ottobre 2020
la Cassa ha calcolato ammontare a Fr. 40'690.-.
2.7. L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25
LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest'ultimo è determinante.
I principi applicabili alla
restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
Considerandi
Nella STF
9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del
testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è
rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso
1.
della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la
pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni
in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la
restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126.
V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53.
cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure
applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
Una decisione è stata ad
esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una
rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per
l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF
110.
V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.8
Dopo essere venuta a conoscenza,
il 21 aprile 2020, con la ricezione del certificato di domicilio di __________
rilasciato il 16 aprile 2020 dal Comune di __________ (doc. 65-2/2), che dal 1°
giugno 2013 l'assicurata condivideva la sua abitazione con una terza persona,
circostanza che riduce la pigione computabile e quindi diminuisce la differenza
fra i redditi computabili e le spese riconosciute, con decisione formale del 2
ottobre 2020 (doc. G) la Cassa di compensazione ha stabilito il nuovo diritto alle
prestazioni complementari dell’assicurata.
Come risulta dai fogli di
calcolo allegati, l'interessata aveva diritto alle prestazioni complementari in
misura inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nelle spese
riconosciute l'amministrazione ha computato una pigione dimezzata.
Constatato quindi un indebito
riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa
le ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 40'690.- erroneamente versata
dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2020. Tale ammontare corrisponde alla
differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto,
corrette, nel medesimo lasso di tempo.
2.9
In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno
diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in
particolare che:
"
Per le persone che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
(…)
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13.
200 franchi per le persone
sole".
2.10
Per il computo della pigione la
Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurata condivideva l'abitazione
con un'altra persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari.
Essendo quindi questo convivente escluso dal calcolo delle PC, in
virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI la Cassa ha ritenuto nel fabbisogno
dell'assicurata soltanto un mezzo della pigione versata (dal 1° giugno 2013 Fr.
5'844.- anziché Fr. 11'688.- e dal 1° febbraio 2016 Fr. 7'326.- in luogo di Fr.
14'652.-).
L'insorgente ha contestato questo aspetto, affermando che __________
non ha mai soggiornato con regolarità e in permanenza presso il suo domicilio a
__________, abitando egli in un locale presso la casa dei suoi di lei genitori
a __________, come testimoniato dal diretto interessato e dalla di lei mamma. Il
certificato di domicilio rilasciato dal Comune di __________ non attesterebbe quindi
la situazione reale, visto che l'amico si limitava a renderle visita o a
soggiornare presso il suo domicilio temporaneamente soltanto quando l'assicurata
non stava bene.
2.11
Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,
quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse
dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le
singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC
non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali
(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°
gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une
répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à
intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le
calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être
partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce
personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison
occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire
d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en
règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment
la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non
selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où
l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI (in vigore dal 1°
gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il
finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni
complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di
norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano
nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid.
2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella
causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una
sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo
l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è
determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere
chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 142 V 299; DTF
105.
V 272).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno
però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad
esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure
quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è
obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V
10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione
alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la
titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici,
necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che
divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,
che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere
conto delle condizioni reali, era possibile una deroga al principio (Carigiet/ Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op.
cit., pag. 80).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su
una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa
appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi
formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della
casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere
ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il
Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce
espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata
da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,
proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.
234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla
deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva
insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha
rilevato quanto segue:
" 2.- (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des
Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der
Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt
wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit
entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit
rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im
gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige
Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im
Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine
Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand,
dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder
das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu
einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem
Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2).
Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht
ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c
ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen
sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im
gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.
Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der
EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern
in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein
kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die
Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben,
welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).
Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden
kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der
Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs
unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende
Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch
schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten,
sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen
Rentenanspruch auslösen.
3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März
1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin
fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf
Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der
elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die
Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118,
1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr
unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche
Dispositivo
Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden,
dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der
Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt,
verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies
setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes
Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen
jedoch nicht. (…)" (le sottolineature sono della
redattrice).
Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003
(P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:
" (…)
1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge
nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10,
in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte
del calcolo della prestazione complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione
non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati
insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI
2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una
ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata
solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono
incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso
di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure
partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv.
4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo
ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in
vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga
della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si
fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione
della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag.
237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b,
P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni
devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un
obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC Se
così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche
quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri
non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione
sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella
copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle
circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del
resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza
di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita
sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche
nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b).
(…).
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il
figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia
domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento.
Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al
principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti.
In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una
rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo
della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8
OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di
un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC Nel ricorso, infine,
non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte
dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re
W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza
inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei
ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere
respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC
secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le
sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero
per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale
obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328
segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto
onere a norma dell'art.
329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le
condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti
da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo
morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza
in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo
motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche
dopo l'entrata in vigore dell'art.
16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,
come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti
parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo
all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo
dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti
essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due
terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare
unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo
della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione
complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature
della redattrice).
Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è
chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio
in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare
una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la
vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.
Nel caso di una richiedente che viveva separata dal
proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento giusta l'art. 276
CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in
comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la
partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita,
considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla
nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel
caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino
indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano
stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la
beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.
Questa fattispecie non era paragonabile a quella
trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia
minorenne.
Il Tribunale federale ha infine evidenziato che
l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel
senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece
decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa
di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che
quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.
Nella STF
9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione
alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che
prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve
avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione
coabitano degli adulti e dei bambini piccoli.
È infatti
soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e
bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della
pigione.
Il Tribunale federale ha ribadito nella DTF
142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve
essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare
o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel
calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al
principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271,
giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta
Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione
quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC
anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia
domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si
prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.
Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria
di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del
beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di
aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai
rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1
lett. b LPC è contrario al sistema e quindi è inammissibile. In specie non era
dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della
suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha
correttamente computato all'assicurata la metà della pigione.
Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di
compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano
l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San
Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa
affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della
neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e
fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici
cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso
dell'appartamento se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione
della pigione.
Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha
sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la
giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già
una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che
ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un
bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché
occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in
particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più
intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione
di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al
principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino che
convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato alle
circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di
vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un
singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte
cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il
coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1).
Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare
la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero
state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per
teste (cfr. consid. 4.2).
Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto.
Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, la Cassa di compensazione
ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato a seguito della convivenza
non più di due, ma di tre persone nel medesimo appartamento. Il Tribunale
cantonale ha rilevato che il coinquilino dell'assicurato aveva sublocato la sua
camera e pernottava sul divano. Inoltre, ha ritenuto che per la suddivisione
della pigione non fosse determinante il contratto di locazione o l'effettivo
pagamento dell'affitto, ma solo la convivenza. Non vi erano circostanze
particolari per derogare al principio della suddivisione in parti uguali della
pigione per teste (consid.2.2).
L'Alta Corte ha sentenziato che ciò che il ricorrente argomentava
contro i primi giudici non reggeva. Secondo la giurisprudenza (cfr. ad es.
sentenza P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), è irrilevante come viene
pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento condiviso. Una
suddivisione della pigione per teste può in particolare anche avere luogo
quando sono coinvolti figli piccoli (sentenza 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019
consid. 4) oppure quando una nipote si prende cura della nonna che riceve le
prestazioni complementari e che abita nello stesso nucleo familiare e perciò non
contribuisce a pagare la pigione (DTF 142 V 299 consid. 5.3). Non è chiaro in
quale misura motivi di salute debbano esprimersi contro la ripartizione della
pigione per teste (cfr. per le eccezioni DTF 142 V 299 consid. 3.2.2). Una
violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost. fed.) o di
una norma della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei
disabili (Legge sui disabili, LDis) non è stata sostanziata (cfr. consid. 2.3).
Il ricorso, manifestamente infondato, è stato respinto.
2.12. Anche lo scrivente Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema in esame.
Con STCA 33.2001.82 del 14
giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso
di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72)
questo Tribunale ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento
con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione
interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a
seguito di un grave incidente.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato
il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da
parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per
conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse
paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in
parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato
giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata
così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA
33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la
figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e
psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle
cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una
casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha
deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria
di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18
novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra
il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.
A ugual risultato si è giunti
il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme
alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per
problemi di salute.
L'assicurata non ha fatto
valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di
mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC (che,
peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e
neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non
applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto,
ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la
pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di
pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della
prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla
Cassa.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6
giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con
ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il
TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole
persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa
unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva
stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2½
locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo
-, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la
pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi
abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo
delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la
pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due
terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano
escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), seppure
per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua
ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto
di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli
ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato
non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa
ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita
fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.
Il 17 agosto 2020 (33.2020.5) il TCA ha statuito sul caso di un
assicurato che aveva dato ospitalità a un amico che risultava formalmente
domiciliato presso di sé, ma di fatto egli risiedeva in un altro Cantone.
Questa domiciliazione formale era priva di controprestazione, eccetto piccole cortesie.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'ospite del ricorrente
soggiornava per lavoro in un Cantone confederato e, durante i suoi soggiorni
ticinesi (un paio di volte al mese), egli risiedeva presso i suoi figli o la
sua (allora) compagna, restando presso l’amico in maniera estremamente
saltuaria.
Egli beneficiava quindi sostanzialmente solo di un recapito presso
l’amico dove risultava domiciliato.
Il Tribunale ha perciò concluso che la casa del ricorrente non era
condivisa, occupata, vissuta e goduta dall'amico se non in maniera estremamente
limitata, siccome in quel lasso di tempo usata quale recapito e punto di
riferimento. Una tale situazione, di per sé eccezionale e particolare, ampiamente
comprovata (e non solo resa verosimile) in sede istruttoria, non ha permesso al
TCA di ritenere che la pigione lorda dovesse essere suddivisa fra due persone,
non essendoci stata una convivenza reale.
2.13. Nel caso concreto, sia nell'ambito
della revisione delle prestazioni complementari del 2016 compilata il 21
gennaio 2016 (doc. 47-1/10), sia in quella del 2019 sottoscritta il 13 febbraio
2019 (doc. 60), l'assicurata ha dichiarato di vivere da sola.
Agli atti della Cassa v'è una nota interna, allestita il 31
gennaio 2020 (doc. 63), secondo cui l'Agenzia comunale AVS di __________ l'ha
informata telefonicamente che __________, persona attiva professionalmente,
"sembra avere un domicilio fittizio a __________
ma che abita con questa signora a __________. Ora fanno ancora qualche ricerca
e poi ci fanno sapere".
L'amministrazione dell'immobile in cui abitava ha rilasciato all'assicurata
il 6 febbraio 2020 (doc. A4) un'autorizzazione alla convivenza, confermando
l'autorizzazione a che __________ risiedesse presso il suo appartamento.
Il 7 aprile 2020 (doc. 64) la Cassa di compensazione ha chiesto
all'assicurata di farle pervenire una "Dichiarazione
del controllo abitanti del comune di __________ __________ che attesti la data
di arrivo del signor __________ presso la sua economia domestica.".
Il 21 aprile 2020 le è pervenuto il certificato di domicilio di __________,
che il 16 aprile 2020 (doc. 65-2/2) il Comune di __________ ha spedito al
richiedente in via __________ a __________. L'Ufficio controllo abitanti ha
certificato che egli era ivi domiciliato dal 1° gennaio 2019, ma ha anche
specificato che dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2018 questa persona "è stata presente nel nostro Comune (…) come
soggiornante".
Il 23 aprile 2020 (doc. 66-1/3) l'assicurata ha comunicato alla
Cassa che __________, che era "nella mia
abitazione come soggiornante in quanto era presente saltuariamente e non come
inquilino e notificato presso il comune dal 21 gennaio 2020", dal
1° giugno 2020 "uscirà dal mio appartamento"
e ha allegato il relativo contratto di locazione "che vi indica l'uscita dalla mia abitazione.".
Il certificato di domicilio del 12 ottobre 2020 (doc. 81-4/4) reso
dall'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ documenta che dal 1°
gennaio 2019 __________ era domiciliato in quel comune e che dal 1° giugno 2020
si era trasferito in via __________.
Nell'opposizione del 15 ottobre 2020 (doc. H) l'assicurata ha
affermato che non era a conoscenza del suo obbligo di informare la Cassa di
compensazione del soggiorno di __________ presso il suo domicilio e che "In realtà il signor __________ viveva solo
saltuariamente da me, benché avesse il soggiorno al mio indirizzo. Spesso stava
a casa dei miei genitori o in altri luoghi in quanto la nostra amicizia è
sempre stata complessa e instabile.".
Inoltre, l'opponente ha osservato che i suoi disturbi medici non
le permettono di gestire con chiarezza la complessità della burocrazia, tanto
che sia il medico curante sia altre figure professionali da tempo le hanno
consigliato di accettare una curatela amministrativa per poterla sostenere e
tutelare.
Il Servizio sociale __________ ha scritto alla Cassa di
compensazione il 2 novembre 2020 (doc. 82) sottolineando le grandi difficoltà
di gestione amministrativa con cui l'assicurata è confrontata e che è proprio a
causa di queste difficoltà che da tempo ha proposto all'interessata una
curatela amministrativa per evitare situazioni come quella che si è venuta a
creare non avvisando tempestivamente la Cassa che __________ aveva richiesto di
soggiornare presso il suo domicilio.
Il 14 dicembre 2020 (doc. 91) l'assicurata ha preso posizione
sulla decisione di restituzione del 2 ottobre 2020 (doc. 69) e sulla decisione
del 17 novembre 2020 (doc. 86), con cui la Cassa ha ricalcolato il diritto alle
PC della beneficiaria dal 1° giugno 2020 dopo la partenza dell'amico, ma l'importo
a suo favore calcolato dal 1° giugno al 30 novembre 2020 è stato trattenuto
dalla Cassa a saldo parziale della richiesta di restituzione del 2 ottobre
2020.
In quello scritto, l'opponente ha spiegato che "__________ non ha mai vissuto in modo fisso e regolare presso di
me in quanto lui era già domiciliato ufficialmente a __________. Di fatto, lui veniva
presso il mio domicilio solo nei momenti in cui stavo male per sostenermi ed
aiutarmi moralmente e psichicamente. Tuttavia, per me è sempre stato importante
avere uno spazio proprio, per conto mio, motivo per il quale non ho mai voluto
che qualcuno si trasferisse da me. Le spese di affitto, di elettricità,
telefono, ecc, erano però sempre a carico mio. Con l'aumento dell'affitto di __________,
ho deciso di lasciare l'appartamento e di cercare qualcosa di meno caro non
potendo più sostenere tutte le spese. Non è mai stata mia intenzione di voler
frodare la prestazione complementare ed ho sempre agito in buona fede, anche
perché il signor __________ non era un coinquilino.".
Il certificato di domicilio rilasciato il 14 gennaio 2021 (doc.
95-2/2) dall'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ attesta che
dal 1° maggio 2010 __________ è stato domiciliato in quel comune e che il 31
dicembre 2018 è partito per __________.
Il 1° giugno 2022 (doc. J) detto Ufficio ha reso un identico
certificato di domicilio.
Nel suo ricorso manoscritto del 30 maggio 2022 (doc. III), l'assicurata
ha affermato che "Il signor __________ non
era domiciliato presso il mio domicilio, ma però __________ dice il contrario.
Solo nel periodo del Covid fino 31.5.2020 ha vissuto temporaneamente.".
Poi, nel complemento ricorsuale del 17 giugno 2022 (doc. VI)
l'interessata ha contestato che il suo amico abbia soggiornato in modo
permanente presso di lei, mentre che "abbia
frequentato e/o reso visita alla ricorrente - saltuariamente - non è
contestato." (punto 7 pag. 6).
Inoltre, "nel periodo in
questione __________ era domiciliato a __________, in via __________. Egli
abitava dai genitori dell'insorgente dove aveva il proprio soggiorno, come
potrà essere confermato dagli stessi in sede di verbale." (punto 7
pag. 6).
Il 24 giugno 2022 (doc. VIII) sono in effetti pervenute al TCA due
dichiarazioni.
La prima, sottoscritta il 22 giugno 2022 (doc. M1) da __________,
ha il seguente tenore:
" Dichiaro
che:
- io e mio
marito abbiamo ospitato dal 2013 al 2020 __________, presso la nostra
abitazione.
- __________
aveva in uso un locale e disponeva delle chiavi di accesso.
- Ha
lasciato questo locale in data 1° giugno 2020.".
A sua volta, __________ ha così dichiarato (doc. M2):
" dal 2013
al 2020 ho soggiornato presso i signori __________ a __________, in via __________.
Avevo a disposizione le chiavi di casa del locale di via __________.
Confermo di non aver mai soggiornato in maniera permanente
nell'abitazione di RI 1 a __________. Confermo invece di avere avuto una
relazione sentimentale con RI 1 e qualche volta ho usufruito della sua
ospitalità e davo una mano a RI 1 quando non stava bene. Non avevo le chiavi di
casa dell'abitazione di RI 1.".
Pendente causa il TCA ha interpellato l'Ufficio controllo abitanti
del Comune di __________ chiedendo di trasmettere le autorizzazioni di
soggiorno rilasciate a __________, di precisare a quale indirizzo è stato
autorizzato a soggiornare e dove aveva il proprio domicilio durante queste
autorizzazioni di soggiorno rispettivamente dopo il 1° gennaio 2019.
Inoltre, il Tribunale ha espressamente chiesto al Comune se questa
persona conviveva con la ricorrente.
Il 20 settembre 2022 (doc. XVII) il predetto Ufficio controllo
abitanti ha risposto che l'assicurata è stata domiciliata in quel Comune dal 1°
dicembre 2012 al 30 novembre 2020, dopodiché è partita per __________. __________
era soggiornante presso l'assicurata in via __________ dal 1° giugno 2013 al 31
dicembre 2018, dopodiché vi si è domiciliato fino al 31 maggio 2020 e poi è
partito per via __________, sempre a __________.
2.14. In concreto, la Cassa di
compensazione ha riconosciuto, con la risposta, che alla luce del nuovo
contratto di locazione (doc. 66) e del certificato di domicilio del 12 ottobre
2020 (doc. K), il compagno dell'assicurata ha cambiato domicilio dal 1° giugno
2020.
In applicazione del termine di prescrizione di 7 anni previsto per
i reati di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC in connessione con l'art. 25 cpv.
2 LPGA, nella duplica l’amministrazione ha modificato al 1° ottobre 2013
l'inizio del periodo di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente
versate.
2.15. Dalla documentazione raccolta è
pacifico che RI 1 è stata domiciliata dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2020
in via __________ a __________ in un appartamento di 3 locali che, secondo
contratto, era adibito a una persona sola (doc. 27).
Inoltre, dagli atti richiamati dal TCA risulta che il 26 giugno
2013 (doc. XVII/1) il Comune di __________ ha trasmesso all'Ufficio controllo
abitanti di __________, con copia all'interessato, l'autorizzazione per __________
di soggiornare nel Comune, visto che egli ha confermato l'intenzione di
soggiornarvi temporaneamente e di mantenere nel contempo la dimora ai sensi
degli artt. 23, 24 e 25 CCS nel Comune di __________, in via __________ presso __________
(doc. XVII/2).
Questo documento indica pure che, vista la constatazione dell'effettivo
soggiorno del richiedente in via __________ e la sua dichiarazione di dimora del
27 giugno 2013, l'autorizzava a soggiornare nel Comune dal 1° giugno 2013 al 31
maggio 2014.
Il 30 aprile 2015 (doc. XVII/3) __________ ha sottoscritto, su
carta intestata del Comune di __________, una "Richiesta
autorizzazione/Rinnovo di soggiorno" per "Motivi professionali"
e per "Motivi personali" per via __________ presso RI 1 a __________.
Il 22 maggio 2015 (doc. XVII/4) il Comune di __________, in cui
era regolarmente dimorante, ha rilasciato il certificato di domicilio per
soggiorno provvisorio di __________ nel Comune di __________ presso RI 1 in via
__________.
L'anno seguente, il 26 agosto 2016 (doc. XVII/5) l'interessato ha
rinnovato la sua "Richiesta autorizzazione/Rinnovo di soggiorno"
presso RI 1 per motivi professionali, indicando il luogo di lavoro in __________
e nelle osservazioni ha scritto di proprio pugno "Intendo abitare a __________".
Qualche giorno dopo (doc. XVII/6), il Comune in cui era dimorante
ha rilasciato a __________ il certificato di domicilio per soggiorno a __________
fino al 31 maggio 2017.
La stessa identica autorizzazione a soggiornare a __________ gli è
stata rilasciata il 7 settembre 2017 (doc. XVII/7) dal Comune di domicilio di __________
fino al 31 maggio 2018.
Il 31 dicembre 2018 (doc. XVII/8) __________ ha lasciato il domicilio
a __________ e dal 1° gennaio 2019 si è domiciliato a __________, dapprima in
via __________, poi dal 1° giugno 2020 in via __________ (doc. XVII/9).
2.16. Sulla scorta della documentazione
acquisita agli atti, in base al principio della verosimiglianza preponderante
valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6), si deve ritenere che, dal 1° ottobre 2013 al 31 maggio 2020, la
ricorrente ha condiviso la sua abitazione con __________.
Determinanti per concludere a una convivenza fra queste due
persone sono le dichiarazioni di __________ rilasciate a suo tempo, da cui emerge
che, ogni anno, a partire dal 1° giugno 2013, egli ha richiesto al proprio
Comune di dimora l'autorizzazione per soggiornare a pochi chilometri di
distanza presso l'abitazione dell'insorgente.
Quest'ultimo, dimorante a __________ con recapito presso i
genitori dell'assicurata, ha infatti chiesto e ottenuto, per ben sei anni,
l'autorizzazione a soggiornare presso RI 1 per "motivi personali".
Inoltre, egli ha pure dichiarato che la sua intenzione era di abitare a __________.
In assenza di una reale volontà di convivenza e della condivisione
dell’appartamento locato dalla ricorrente, la richiesta di concedere
un’autorizzazione di soggiorno apparirebbe del tutto insensata.
Le dimensioni dell’ente locato, come indicato formato da 3 locali,
è tale da ritenere questa convivenza e condivisione, questo nonostante le
attestazioni prodotte agli atti, apparentemente di comodo e finalizzate al
processo.
Neppure l’attestazione del dott. __________ è di soccorso alla
ricorrente alla luce della materialità dei fatti accertati.
Va infatti evidenziato che dal 1° gennaio 2019 __________ ha addirittura
trasformato in domicilio il suo soggiorno in via __________. Fino al 31 maggio
2020 egli ha in effetti spostato il domicilio precedente, dove per anni "avevo a disposizione le chiavi di casa del locale di
via __________" (doc. M2), presso l'abitazione dell'assicurata.
Dal 1° giugno 2020 egli si è poi trasferito in un appartamento di
3,5 locali a 450 metri di distanza (www.google.ch/maps),
sempre a __________.
Non va poi dimenticata la circostanza che in via __________ l'assicurata
locava due parcheggi, uno esterno e uno interno e che il 6 febbraio 2020 (doc.
A4) l'amministratore dell'immobile in cui la ricorrente abitava le ha concesso l'autorizzazione
a convivere con __________ nell'appartamento da lei locato, senza con ciò
modificare il contratto che rimaneva a nome della locatrice.
La richiesta delle diverse autorizzazioni di soggiorno cui è
seguito il trasferimento di domicilio va nella direzione di una volontà di regolarizzare
la convivenza in atto da tempo in via __________. Convivenza che, soltanto quattro
mesi dopo questa dichiarazione, è apparentemente venuta meno con il trasloco di
__________ poco distante.
A tale proposito, non si può non notare la coincidenza degli
eventi fra la richiesta del 7 aprile 2020 (doc. 64) della Cassa cantonale di
compensazione all'assicurata di farle avere una dichiarazione del controllo
abitanti del Comune di __________ che attestasse la data di arrivo di __________
presso la sua economia domestica in via __________ e la firma posta il 22
aprile 2020 da quest'ultimo sul contratto di locazione per un appartamento in via
__________, che ha poi esplicato effetto il 1° giugno 2020.
Stante queste constatazioni, non si può ritenere che, come
dichiarato pendente causa, nel periodo in questione __________ non abbia
praticamente mai vissuto nell'appartamento dell'insorgente, ma che "qualche volta ho usufruito della sua ospitalità e davo
una mano a RI 1 quando non stava bene" (doc. M2).
Anche se __________ ha dichiarato di dimorare a __________ ("dal 2013 al 2020 ho soggiornato presso i signori __________
a __________, in via __________. Avevo a disposizione le chiavi di casa del
locale di via __________", doc. M2), nei fatti gli elementi considerati
da questa Corte non permettono di ritenere tale circostanza, palesemente smentita
dagli accertamenti svolti.
Lo stesso vale per la dichiarazione della mamma dell'assicurata del
22 giugno 2022 (doc. M1), secondo cui dal 2013 al 2020 __________ sarebbe stato
ospitato dalla stessa e dal marito ed avrebbe avuto a disposizione un locale.
Tale dichiarazione è strumentale ai fini dell’esito della procedura ed è, come
indicato, smentita dalla documentazione ufficiale acquisita agli atti.
Viste queste considerazioni ed essendo la fattispecie già sufficientemente
chiarita sulla base degli atti all'incarto, non è necessario procedere con le
audizioni testimoniali di __________ e di __________ così come richieste dall'insorgente
(doc. VI), senza per questo ledere il diritto d'essere sentito,
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,
119 V 344 consid. 3c).
Peraltro, riguardo a queste dichiarazioni, si evidenzia che il
periodo indicato contrasta con il certificato di domicilio che attesta che dal
1° gennaio 2019 al 31 maggio 2020 egli è stato domiciliato in via __________ a __________
proprio presso l'insorgente.
Anche le dichiarazioni dell'assicurata non sono lineari, poiché ha
indicato sia che l'amico ha vissuto saltuariamente da lei (doc. A2) sia che
egli non aveva il domicilio presso di lei (doc. III) e ancora che è soltanto
nel periodo del Covid-19, fino al 31 maggio 2020, che __________ ha vissuto con
lei.
Se così fosse stato, non si spiegherebbero le richieste di
autorizzazione di soggiorno che l'amico ha chiesto al suo Comune di dimora dal
2013 al 2018 per potere vivere nel medesimo appartamento dell'assicurata e che
dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2020 egli vi abbia addirittura preso
domicilio.
Come anticipato, i certificati medici resi dallo psichiatra
curante dr. __________ sia nel 2020 (doc. A3) sia nel 2022 (doc. O) non mutano
la conclusione che, tra il 2013 e il 2020, l'insorgente abbia, con
verosimiglianza preponderante, condiviso la propria abitazione con __________.
Viste le difficoltà psichiche dell'assicurata esposte dallo specialista, che possono
essersi riverberate nei confronti di __________ con cui l’assicurata ha avuto
un rapporto complesso e delicato, è possibile che la convivenza non sia stata sempre
continua, ma lo è stata certamente in modo ben più che saltuario e sporadico
come affermato.
Una discontinuità nel rapporto è palesemente contraddetta da tutte
le richieste di soggiorno seguite dal cambiamento di domicilio.
2.17. Le considerazioni esposte portano il
TCA a concludere che la pigione pagata dalla ricorrente debba essere
effettivamente considerata in ragione di metà in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI,
avendo essa condiviso la sua abitazione con una persona esclusa dal calcolo
delle prestazioni complementari.
In applicazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC (secondo cui è
punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non
sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più
grave, chiunque non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe
(art. 31 cpv. 1 LPGA)), in connessione con l'art. 25 cpv. 2 LPGA e l'art. 97 cpv.
1 lett. d CP (che prevede che l'azione penale si prescrive in 7 anni, se la
pena massima comminata è un’altra pena), la richiesta di restituzione della
Cassa deve essere modificata e riportata sul periodo dal 1° ottobre 2013 al 31
maggio 2020.
Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto, la decisione annullata
e gli atti rinviati alla Cassa per il nuovo calcolo dell’importo da restituire.
Occorre ancora osservare che il 27 maggio 2022 (doc. I) è
pervenuto al TCA, quale primo atto, il "Certificato per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria" compilato dall'interessata medesima, tuttavia
non vidimato né timbrato dalla competente autorità comunale.
A richiesta del Tribunale di chiarire il motivo di questo invio,
l'assicurata ha trasmesso la decisione su opposizione del 13 maggio 2022 (doc.
A1), unitamente ad altri documenti e a uno scritto di suo pugno, datato 30
maggio 2022 (doc. III) e intitolato "Richiesta di ammissione assistenza
giudiziaria", che fa brevemente riferimento alla predetta decisione su
opposizione, alla convivenza con __________ e al condono della somma che la
Cassa di compensazione le ha chiesto di restituire.
Questo scritto, insufficiente nel contenuto e nelle richieste di
giudizio, su invito del giudice delegato (doc. IV) è stato completato dal
ricorso che il 17 giugno 2022 (doc. VI) lo studio legale e notarile avv. RA 1
ha inoltrato al TCA.
Poiché il patrocinatore dell'assicurata non ha accennato nulla in
merito alla richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria formulata
precedentemente dalla sua assistita e neppure ha chiesto di sua iniziativa
l'assistenza giudiziaria né con il suo ricorso né con i successivi atti proposti
pendente causa, non occorre esaminare ulteriormente questa questione.
Parzialmente vincente in causa e patrocinata da un legale,
l'insorgente ha diritto al riconoscimento di ripetibili parziali (art. 61 lett.
g LPGA).
Inoltre, portando il ricorso
sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di
prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al
riguardo, cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto, la decisione annullata e gli atti rinviati alla Cassa per una
nuova quantificazione dell’importo da restituire da parte dell’assicurata
ritenuta una convivenza non notificata nel periodo corrente dal 1° ottobre 2013
al 31 maggio 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà all'assicurata
l'importo di Fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti