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Decisione

33.2022.14

Domanda di condono respinta.Ass. ha correttamente indicato la pigione,ma Cassa ha commesso un evidente errore computando la pigione sbagliata.Tuttavia,all'ass. non doveva sfuggire questo errore,facilm

19 settembre 2022Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi fogli di calcolo allestiti quel giorno (docc. 32-38) hanno

dunque modificato la situazione del beneficiario delle PC.

Infatti, la Cassa cantonale di compensazione ha ridotto a Fr. 12'360.-

la posta della pigione per gli anni dal 2017 al 2021, contro i Fr. 14'160.- considerati

in precedenza.

Ciò ha comportato che, con la diminuzione delle spese

riconosciute, il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente è stato

ridotto dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2022 e le prestazioni complementari che

egli ha indebitamente percepito in quel lasso di tempo gli sono state chieste

in restituzione.

2.6. Nella decisione di rifiuto del

condono dell'8 febbraio 2022 (doc. 467), la Cassa di compensazione ha osservato

che dalla documentazione trasmessa dall'assicurato nell'ambito della revisione

periodica è emerso che la pigione pagata era inferiore all'importo ritenuto per

determinare il suo diritto alle PC.

Inoltre, malgrado abbia ricevuto le decisioni degli anni

precedenti di fissazione del nuovo diritto alle PC, l'assicurato non l'ha

tempestivamente informata dell'errata pigione computata, ciò che escludeva la

condizione della buona fede.

Pertanto, la Cassa ha respinto l'istanza del 21 gennaio 2021 (doc.

V/3) dell'interessato di condonare l'importo di Fr. 4'552.- stabilito con la

decisione di restituzione del 28 dicembre 2021 (doc. 40), cresciuta

incontestata in giudicato.

Il ricorrente ha ritenuto di essere in buona fede, poiché ha

fornito sin da subito alla Cassa l'informazione corretta, ovvero che la pigione

pagata ammontava a Fr. 1'030.- al mese, perciò non capisce per quale motivo l'errore

della Cassa debba ora ricadere su di lui ed essere obbligato a restituire un

importo che gli è stato indebitamente versato soltanto per colpa dell'amministrazione.

Già al momento della richiesta delle prestazioni complementari,

nel 2015, ha prodotto all'amministrazione i documenti attestanti che la sua

pigione ammontava a Fr. 1'030.- al mese e anche nell'ambito della revisione,

non essendo intervenuta alcuna modifica dello stesso, il beneficiario di PC ha

presentato alla Cassa il medesimo contratto di locazione sottoscritto nel 2013,

confermando quindi che il canone di locazione era di Fr. 1'030.-. I

giustificativi bancari allegati comprovano questo fatto.

Non gli si può perciò rimproverare di non avere debitamente

comunicato alla Cassa cantonale di compensazione l'ammontare corretto della

pigione, determinante per il diritto alle prestazioni, e di avere commesso una

grave negligenza tale da negargli il condono dell'importo da restituire.

2.7. Secondo consolidata

giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono non è

già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle

prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave

negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando

la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una

violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di segnalare o di

fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può

invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo

lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene

valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che

è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità

di giudizio, stato di salute, livello di istruzione,

ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.

5.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF

8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF

8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il comportamento che esclude la

buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo

di segnalare o informare. Anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione

viene presa in considerazione (STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29

ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

Tuttavia, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli

errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC

o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in

esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre

2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005,

consid. 4.3).

Al riguardo va menzionata pure la già citata DTF 138 V 218, in cui

l'Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono

anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello

stato civile.

Un vedovo aveva annunciato il passaggio a

nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo.

Il Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non

essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del

matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile

fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, con

decisione del 26 gennaio 2016 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha

rifiutato all'assicurata il versamento di prestazioni dal 1° settembre 2014,

visto che risultava una eccedenza di entrate. Fra le spese riconosciute ha

computato per ogni anno (2014-2016) interessi ipotecari per Fr. 3'440.-.

Mediante lettera del 27 gennaio 2016 la Cassa ha informato l'assicurata che

aveva diritto al rimborso di spese di cura per un massimo di Fr. 25'000.- dopo

avere ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno. In seguito,

la Cassa ha comunicato all'assicurata ogni anno, nel mese di dicembre, il

diritto a una PC mensile per spese di malattia di Fr. 2'084.- per gli anni

2017, 2018 e 2019.

A causa dell'avvio di una procedura di revisione periodica nel

dicembre 2018, la Cassa ha calcolato nuovamente il diritto alle PC dal 1°

gennaio 2015. In seguito allo stralcio degli interessi ipotecari, computati a

torto nel calcolo, con decisione del 3 giugno 2019 ha negato il diritto alle PC

per gli anni 2015-2019. Mediante provvedimento separato del medesimo giorno la

Cassa ha condannato l'assicurata alla restituzione di Fr. 10'790.- per spese di

invalidità e malattia versate indebitamente.

Stante la giurisprudenza esposta sulla buona fede, l'Alta Corte ha

ricordato che non era quindi decisivo il fatto che la ricorrente avesse sempre

collaborato con l'amministrazione e che non avesse sottaciuto informazioni,

bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell'errore

contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale

incongruenza all'amministrazione (cfr. consid. 6.1).

Il Tribunale federale ha rilevato che i fogli di calcolo PC

allegati alla decisione negativa del 26 gennaio 2016 menzionavano

esplicitamente tra le spese varie gli interessi ipotecari per Fr. 3'440.-. La

comunicazione del 27 gennaio 2016, redatta il giorno seguente, non accludeva

fogli di calcolo, ma indicava per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'importo

Considerandi

sussidiabile annuo e mensile ed elencava i totali delle eccedenze dei redditi

indicate per ciascun anno. Questi ultimi importi corrispondevano ai risultati

delle distinte compiegate al provvedimento del 26 gennaio 2016. Per contro, i

fogli di calcolo allegati alle decisioni del 10 dicembre 2016 per l'anno 2017, dell'11

dicembre 2017 per l'anno 2018 e del 17 dicembre 2018 per l'anno 2019 prevedevano

una voce esplicita relativa agli interessi ipotecari (cfr. consid. 6.2).

Ciò stante, il Tribunale federale ha concluso che la buona fede

relativamente ai rimborsi spese per malattia e invalidità per l'anno 2017 e per

l'anno 2018 richiesti in restituzione doveva essere d'acchito esclusa. Tali

prestazioni erano state oggetto di due rispettive decisioni del 10 dicembre

2016.

e dell'11 dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo

dettagliati, ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i Fr. 3'440.-

quali interessi ipotecari. Per l'Alta Corte, la medesima sorte doveva però

essere riservata anche per gli altri importi chiesti in restituzione per l'anno

2015.

e per l'anno 2016, dato che tali erogazioni facevano seguito alla lettera

del 27 gennaio 2016, che non accludeva alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione

non faceva peraltro in alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente

decisione negativa del 26 gennaio 2016. Tuttavia, ha osservato il Tribunale

federale, le prestazioni derivavano dall'art. 14 cpv. 6 LPC, che conferisce un

diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza

dei redditi per le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno

diritto a una prestazione complementare annua. Indubbiamente, la lettera del 27

gennaio 2016 era una conseguenza diretta della decisione negativa del 26

gennaio 2016. Pertanto, la nostra Massima Istanza ha concluso che, dal profilo

temporale, visto solo un giorno di differenza tra il primo e il secondo

provvedimento, non poteva non permettere di capire alla ricorrente che entrambi

fossero il frutto della medesima domanda di prestazioni. Inoltre, oltretutto,

le eccedenze indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondevano a

quelle dei singoli fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In

queste condizioni, per il TF, la ricorrente non poteva affermare oggettivamente

che l'errore non fosse facilmente riconoscibile. Sarebbe stato sufficiente

confrontare i due provvedimenti (cfr. consid. 6.3).

L'Alta Corte ha perciò negato la buona fede e respinto il ricorso.

2.8

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza

sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento

della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare

oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate

indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.9

In concreto, nell'ambito

della richiesta delle prestazioni complementari inoltrata alla Cassa cantonale

di compensazione nell'aprile 2015, l'assicurato ha prodotto il contratto di

locazione in cui risultava chiaramente che il canone di locazione mensile

ammontava a Fr. 1'030.-, ovvero a Fr. 880.- di pigione netta più Fr. 150.- per

le spese di riscaldamento e le spese accessorie.

La pigione annua totale a suo carico, tuttavia non

iscritta come tale nel contratto, era dunque pari a Fr. 12'360.- (Fr. 1'030 x

12).

La Cassa di compensazione, come noto, ha

erroneamente considerato l'importo di Fr. 14'160.- nel foglio di calcolo PC,

corrispondente a un canone mensile di Fr. 1'180.-.

Fra le due pigioni in oggetto v'è dunque una

differenza di Fr. 1'800.- (Fr. 150 x 12), importo che costituisce un divario di

oltre il 10% fra i canoni locativi in esame e che, come tale, non poteva

passare inosservato all'assicurato.

Di per sé, quindi, l'errore commesso dalla Cassa era

riconoscibile per l'assicurato.

Il TCA osserva inoltre che, seppure l'importo della

pigione computato dalla Cassa sia stato plafonato, in virtù dell'art. 10 cpv. 1

lett. b cifra 1 LPC, a Fr. 13'200.- annui, cifra che è stata considerata per

determinare le spese riconosciute del ricorrente, tuttavia nel foglio di

calcolo figurava comunque, e distintamente, pure la pigione annua - errata - di

Fr. 14'160.-.

Ciò rendeva ancora più facile, per il ricorrente,

accorgersi che la pigione annua effettivamente versata al locatore (Fr. 12'360.-)

- cifra che, peraltro, l'assicurato aveva scritto nel formulario di richiesta

delle prestazioni complementari poco prima di ricevere la prima decisione di concessione

delle PC - non corrispondeva né all'importo ritenuto dalla Cassa per il calcolo

del suo diritto (Fr. 13'200.-) né alla somma figurante nel foglio di calcolo

alla voce "locazione" (Fr. 14'160.-).

Se, da un lato,

non v'è dubbio alcuno che considerando una pigione di Fr. 14'160.- la Cassa

cantonale di compensazione ha commesso un evidente errore, d'altro lato si deve

ammettere che l'assicurato avrebbe potuto riconoscere facilmente che la pigione

annua che realmente versava era stata invece indicata in modo sbagliato nel

calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari.

La circostanza

che dopo la prima decisione di concessione delle prestazioni complementari, nel

2015, il ricorrente ha ricevuto ben sei altre decisioni, ciascuna per ogni anno

seguente, allegate alle quali v'erano i fogli di calcolo che riportavano sempre

una locazione per l'ammontare di Fr. 14'160.- in luogo di Fr. 12'360.-, non può

essere ignorata. L'interessato ha in effetti avuto più occasioni per accorgersi,

e segnalare, che v'era stato un evidente errore.

2.10

Occorre infine

precisare che la conclusione tratta dalla Cassa, che ha affermato che l'assicurato

ha violato il suo obbligo di informarla sulle modifiche occorse alla sua

situazione economica e personale, non può essere tutelata, non essendovi stata,

a tutti gli effetti, una modifica in tal senso.

Semplicemente, è la Cassa che, sin dall'inizio, si è

sbagliata nel computare una spesa che l'assicurato le ha invece correttamente

comunicato.

Come indicato in

precedenza, comunque, il comportamento che esclude la buona fede non deve

necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di informare, ma di

rilievo è anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (citata

STF 9C_318/2021, consid. 3.2, pubblicata in SVR 2022

EL Nr. 7).

Nel

caso concreto, al ricorrente va proprio rimproverato di non

avere avvisato la Cassa, essendo un tale errore facilmente ravvisabile, che la

pigione computata negli anni a titolo di "locazione" per

determinare il suo diritto alle PC era sbagliata.

In tali circostanze, in favore di RI 1 non può

essere ritenuta la buona fede, egli ha agito con grave negligenza secondo la

giurisprudenza esposta.

Al ricorrente va dunque negato il condono dell'importo

di Fr. 4'452.- da restituire. La decisione impugnata deve essere confermata e

il ricorso respinto.

2.11

L'emanazione della presente sentenza

rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo

formulata dal ricorrente (STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 consid. 5; STF 9C_711/ 2016 e 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12 non pubblicato

in DTF 143 V 130).

Portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, il

legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti